LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012

Transcript

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012
l;ol l ! l Y I ~ \ O
t l < [ l( l \ l 1
dcll,t REGION[ iAMl'i?h,:
n 52 del 13 Agosto 201 2
~nnrri
\ k
I f l i (1i.11:i
I~(~giiiiic~
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DTSCIPLINADELL'ATTIVITÀ
VENATORIA IN CAMPANIA"
IL CON SIGLI0 REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA KEGIONALE
PROMULGA
1,a scguente legge:
Art. 1
(Finaliti)
1 . La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, coiniiia 1, lettera s) del vigente Statuto
regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 1l febbraio 1992, n. 157 (Nonne
per la protezioiie della fauiia selvatica oineotema e per il prelievo vcnatorio), e dalla legge regioiiale 1
settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Carnpaiiia), tutela le spccic faunistiche viventi
anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fiiie di regolaineiitare l'attività venatoria, adotta la presente
legge.
2. Le iiome dettate dalle coiivenzioni internazionali e dalle direttive coinunitaric in materia di tutela del
patrimonio faunistico informano l'azioiie ainininistrativa della Regioiie e degli enti dclegati.
Art. 2
(Patriinonio faunistico regionale e tutela)
1. La fauna selvatica i patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità rcgionalc,
nazioi~alccd ii~tcri~azioi~alc.
2. Fanno parte del patriinoiiio faunistico regionale i inaininiferi e gli uccelli teniporaneamciitc o stabilincntc
dimoranti in stato di naturalc libcrtà in Cainpania.
3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con I'esigeiiza di coiiservazioiie della
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
4. Le direttive del Coiisiglio e della Coiniiiissione europea concernenti la tutela dell'ainbicntc, della fauna e la
conscrvazionc dcgli uccclli sclvatici, recepite dalla legge 15711992, soiio integralincntc attuate dalla Kegione.
5. Soiio particolannente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica coinuiique
presenti nel territorio regionale elei~catedall'articolo 2 della legge 15711992 e quellc indicate dagli atti della
CEE, o convenzioni internazionali, conic ininacciate di cstinzionc.
6. Per Ic spccic di cui al comma 5, non presenti attualmente nel territorio della Regione Caiiipania, è vietata
coinunque la detenzioiie sotto qualsiasi forma.
fonte: http://burc.regione.campania.it
1 X ) I l 1 lXiI\O i l i l( l \l [
dcllu R l <>IONE( AhlPANIA
n. 52 del 13 Agosto 2012
Art. 3
(Cattura teiiiporaiiea e inaiiellamciito)
l . h vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forina di uccellagione o cattura di fauna selvatica, o di
prelievo di piccoli nati, uova o nidi e sono tàtte salve le foniie di cattura previste e discipliiiate dalla presente
legge.
2. L'autorizzazione per attiviti di cattura ternporanea per inaiiellanieiito degli uccelli a scopo scicntifico, ai
scnsi dell'articolo 4, coinina 2 della legge 15711992, è concessa con provvediiiieiito monocratico dclla
compctente struttura regionale.
Art. 4
(Centri di rccupero della fauna selvatica)
1 . La Giunta regionale, sentito I'lstituto superiore per la ricerca ainbicntale (LSPRA), autorizza l'istituzione di
centri di recupero dclla faui~aselvatica ai sensi dcll'articolo 4, coinina 6, della Icgge 15711992 con le finalità di
soccorrere, riabilitare e rcintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono cssere
concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle uiiiversita, alle associazioni venatorie,
alle associazioni di protczione ainbientale ricoiiosciute dal Ministero dell'ainbiente che operano in Cainpaiiia.
2. L'autorizzazioiie è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le
strutture, le funzioiii e Ic risorsc, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato prograiiiina di gestione.
3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'lSPRA, autorizza l'istih~zionedei centri di recupero della fauiia
selvatica e coli delibera stabilisce l'assegnazione di eveiituali contributi da versare anniialinente all'iiiizio della
stagionc venatoria.
4. Coli regolainento regionale sono dettagliate le disposizioiii per l'attuazioiie dellc iiornle coiitenute nel
presentc ai-ticolo.
Art. 5
(Esercizio venatorio da appostainento fisso)
1. Sono coiisidcrati fissi gli appostainenti di caccia costniiti con adeguati materiali, con preparazione di sito,
destinati all'csercizio venatorio alineno pcr un'intera stagione di caccia e ogni altro appostainento realizzato con
strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o iiiodifica dclle condizioni dcl luogo.
2. Sono anclie considerati appostanicnti fissi di caccia le tine, le zattere e Ic imbarcazioiii stabilniente e
saldamente aiicoratc nelle paludi e negli stagni o sui iiiargini di specchi di acqua naturali o artificiali e quclli
ubicati al largo dei laghi e dei fiuini, destinati all'csercizio venatorio agli acquatici.
3. Gli appostainenti fissi di caccia noli possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di
osservazione o di sparo.
4. Per gli appostainciiti all'avifàuna selvatica acquatica, collocati in terra fcrma, gli impianti devono avere una
stabile occupazione di sito cd appostamenti idonei a coiisentirc il costante allagamento del suolo pena la revoca
dell'autorizzazionc.
5. 1,'autorizzazione per l'impianto di appostamcnto fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità miniilla per
cinqiie aniii, salvo rcvoca. deve cssere corredata da planinietria in scala 1:2000 indicante l'ubicazionc
dell'appostamento cd è inoltre subordinata al possesso, da partc del richiedente, del colisenso scritto del
proprietario e del conduttore dcl terreiio, lago o stagno privato qualora trattasi di diversa persona.
6. La Provincia autorizza la costituzioiie e il mantcniinento degli appostainenti fissi anche con uso di richiami
vivi di allevarncnto che richiedono l'opzione per la fornia di caccia iii via esclusiva e la cui ubicazioile non deve
Coimiinque ostacolare I'attiiazioile del piano faunistico venatorio.
7. Nel rispetto di quanto previsto dal comnia 3 dell'articolo 5 della legge 1 5711992 gli appostainenti autorizzati
non possoiio essere in iiurnci-o superiore ad un appostainento per ogni tremila ettari di superticie provinciale
utile alla caccia e non possono esscre ubicati a meno di mille iiietri dalla battigia dcl iiiare n6 avere superficie
inferiore a diccimila iiietri quadrati.
8. Ogni appostainento fisso è soggetto al vcrsameilto annuale dclla tassa di concessione rcgioiiale prevista dalle
tabelle annesse al dccreto legislativo 23 giugno 1991, n. 230 (Approvazione clella tariffa dclle tasse sulle
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
n. 52 del 13 Agosto 201 2
concessioni regionali ai sensi dell'ai-ticolo 3 della legge 16 maggio 1970, 11. 28 I . come sostituito dall'articolo 4
della legge 14 giugno 1990, n. 158).
9. Non i: consciitito costruire appostainenti fissi di caccia a distanza inferiore a cinyueceiito metri dai confini di
parchi e riserve naturali, dallc oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra
inetri.
appostainenti non deve essere inferiorc a cii~quccei~to
10. Fcnna rcstaiido I'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli cffctti dcl disposto di cui al coniiiia 5
dell'articolo 12 della legge 15711992 C conseiitito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi
in attitudine di caccia, entro il raggio di duecento rnctri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina
fcrita anche con l'uso del cane da riporto.
l l . È vietata la caccia in forma vagantc ad uiia distanza iniiiore di cento metri dagli appostainenti fissi segnalati
con apposite tabelle a ciira dcl titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo i l consenso del titolare.
12. L'accesso all'appostamento fisso con a m i proprie e con l'uso di ricliiaini è consentito uiiicaiiiente a coloro
che abbiano esercitato l'opzione per la specifica fonna di caccia. Oltre al titolare, possono accedere
all'appostamento fisso le persone aiitorizzatc dal titolare inedesimo.
13. L,e Province, nel limite di cui al comma 7, possono rilasciare autorizzazioiii dando priorità allc doinande di
ultrasessanteimi, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto iinpediiiiento fisico
non siano più in condizioni di esercitare la caccia in fonna vagante.
14. Per inotivate ragioni le Province possono consentirc al titolare di impiantare l'apposta~~ici~to
fisso di caccia
in uiia zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.
15. Gli appostainenti che iioii comportino modificazione del sito C siano dcstinati all'cscrcizio vcnatorio per non
più di uiia giornata di caccia sono considerati temporanei. Al tcnninc dclla giornata il cacciatorc dcve
ri~nuovereil inatcrialc usato per la costruzione dell'appostamento.
16. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata iiiediante taglio di piante, né con
impiego di parti di piante appartcncnti alla flora spontanea protetta.
17. 11 titolare dell'aiitorizzazionc dell'appos tamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o
conduttorc dcl fondo, provvede di norma, durantc il corso dell'anno, al tnatiteiiiiiiento delle caratteristiche
naturali dell'ainbiente circostantc, per la tutela della fauna selvatica C dclla flora, alnicno 1 x 1 raggio di cento
metri dal centro dell'irnpianto.
18. È victato l'uso di ricliiaini vivi che non siano identificati mediante anello inainovibile iiuinerato ed apposto
sul tarso di ogni singolo esemplare.
Art. 6
(Allevamento, detenzione e uso dei richiami per la caccia da appostamento)
I . 1,a Giunta regionale con provvediincnto disciplina l'allevamerito, la vendita C la dctcnzioi~edi uccclli allevati
appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostan~cnto
teiilporaneo.
2. La Giunta regionale disciplina con provvedimento la costituzione e la gestione del patriiiionio di richiami
vivi da appostatnetito temporaneo di cattura dell'aimata, appartenenti alle scgucnti specie: allodola, ceseiia,
tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella C coloinbaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività
venatoria da appostainento fisso in via csclusiva e consentita la detenzio~icdi richiami in un niinicro iiiassiiiio di
dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo coinplessivo di quaranta uniti Per i cacciatori che esercitano
l'attività venatoria da appostamcnto temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo coiiiplessivo di richiami
non può superare Ic dieci unità.
3. E' vietata, in tutto il territorio regionale, la vcndita di uccelli di cattura.
4. La sostituzione di un richiamo può avvenire dietro consegna alla Provincia del ricliiamo inorto da sostituire
ovvero previa prcscntazione di certificato dcl servizio veteriiiario della Azienda sanitaria locale compctcntc C
del relativo anellino.
5. Alle Province spettano compiti di vigilai~zae di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente
articolo.
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
Art. 7
(Tassidennia)
1. È vietata la detenzioiie, il commercio C la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento
tassidcrnlico o con analoghi procedimenti, appartcncnti alle specie iion cacciabili ai sensi della legge 15711992,
delle direttive CEE e convenzioni internazioiiali i11 materia di caccia ed ogiii altra disposizioiie eiiianata dalla
Regione Cainpania.
2. Fatto salvo quanto disposto al coinma 3, la preparazione tassidennica delle spoglie è consentita
esclusivaineiite per esemplari appartcncnti alle seguenti categorie:
a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge1 5711 992, purclié abbattuta nel rispetto delle iiormative
vigenti in materia;
b) fauna proveiiiente dall'estero, purchi: l'abbattiiiiento o comunque l'impossessan~entosiano avvcnuti in
conformità alle legislazioiii vigenti in inatcria nel Paese di origine e nel rispetto degli accordi
internazionali e della nonnativa prescritta dalla Coiiveiizione di Wasliiiigton sul coinmercio
internazionale dcllc specie di fauiia e flora rninacciatc di cstinzione - CITES;
C) fauna domestica;
d) fauna di comprovata provci~ici-izada allevamenti autorizzati, purché appartcncnti a spccic cacciabili.
3. 1 possessori a qualsiasi titolo di fauna selvatica protctta imbalsaiiiata o di fauna appartei-ieiite alle specie di
cui al coinina l dell'articolo 15, entro trc mesi dalla data di entrata in vigore dclla presente legge, prcscntai-io
alle amministrazioni provinciali un elenco contenente il iiiiinero di esemplari posseduti, la specie a cui
appartengono e la presunta epoca di cattura e imbalsainazione. Sono esenti da tale obbligo gli Istituti
universitari e i rnusci naturalistici.
4. Le ainininistrazioni provinciali a mezzo di proprio personalc procedoiio alla apposizione di proprie targhette
inainovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il iiuinero di inatricola ad esso
assegiiato.
5. Le amministrazioiii provinciali debbono mantenere il registro dei soggctti iinbalsariiati appartenenti alla
fauna selvatica protetta ed un registro per le specie di cui al coinina l dell'articolo 15, in cui soiio indicate le
gcncralita del possessore, le specie dichiarate, il nuinero di matricola assegnato, la data presunta di cattura e la
data di apposizione dcl contrassegno. Le amministrazioni provinciali possono richiedere riiiiborso delle spese
sostcnutc pcr l'apposizione dei contrassegni.
6. I possessori di sclvaggina abbattuta, apparteiiciite alle specie di cui al comxna 1 dell'articolo 15, clie
iiitendono preparare tali aniinali coli trattamento tassidemico, eiitro due giorni dall'uccisione dell'eseinplare,
devono richiederc l'autorizzazione alla an~iniiiistrazioiie provinciale coinpetente per territorio. Tale
autorizzazione può essere concessa soltanto nel periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura
dclla stagione venatoria di cui all'articolo 24.
7. La inaiicata osservanza dclle nonne di cui al prcscnte articolo coiilporta le sanzioni di cui all'articolo 33,
coinma 1, lettera C). Sono fatte salve le sanzioni penali di cui all'articnlo 30, coiniila 2 della legge 15711992.
8. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita di tassider~nistasono rilasciate dal dirigente del settore caccia
provinciale, a persone nominativainente indicate, che abbiano superato apposito esame colloquio con la
coinrnissione di csaini di cui all'articnlo 35. La prova deve riguardare il ricoi-iosciiiiento delle specie animali
oggetto dclla tutela della presente legge. L'autorizzazione di cui al presente conima non esime da altri obbligl~i
previsti da altre leggi per l'esercizio dell'attività in argomento.
Art. 8
(Funzioni aininiiiistrative)
l . Le funzioni amministrative iii inateria di caccia. salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e
dalla lcggc157/1992 alla Regionc, soiio delegate allc ainiiiiiiistrazio~ii provinciali che le esercitano iil
conforinita allc nonne statali vigenti ed alla presente legge.
2. La Regione e le Province, per I'espletamento dcllc lunzioiii di propria competenza, si avvalgono dei pareri
del Comitato tecnico faunistico venatorio rcgioiiale e del Comitato tecnico faunistico vcnatorio provinciale
della caccia, organi tecnici coilsultivi. istituiti ai sensi dclla legge regioliale 10 aprile 1996, li. 8 (Norme per la
fonte: http://burc.regione.campania.it
IiOIiI I I I \ O I I E I ( I \ I I
tirIl<i RtGIIINE CAhll'i\NIA
n 52 del 13 Agosto 2072
'
\ ( II tltdl:i
Iic~jirtiiic~
x m"
protezioiie della fauna selvatica e disciplitia dell'attività vciiataria in Caiiipania) che contiiiuano le proprie
funzioni ai sensi della presente Icgge e così costituiti:
a) Comitato tecnico fuiinistico venatorio regionale (CTFVR):
1) dall'assessore regioiialc alla caccia o suo delegato che la presiede;
2) dal dirigente del settore regionale foreste, caccia e pesca;
3) dai Presidenti, o loro delegati, dclle amministrazioni provinciali della Campania;
4) da un rappresentante per ciascuna associazioiie vciiatoria riconosciuta a livcllo nazioiialc;
5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali C professionali agricole inaggiorrneiite
rappresciitative a livello nazionale ed operanti in Cailipaiiia;
6) da quattro rappresciitanti di enti o associazioili di protezione presenti ncl comitato tecriicofaunistico venatorio provinciale (CTFVP);
7) da un funzionario regionalc del servizio caccia e pesca con f~~nzioiii
anche di segrctario,
designato dall'assessore regionale alle forcste, caccia c pesca;
8) da un rappresentante della delegazione regionale dell'Eiite nazioriale della ciiiofilia italiana
(ENCI).
b) Coiiiitato tecnico faunistico venatorio proviiicialc (CTFVP):
1 ) dal Presidentc dell'aiiirninistrazione proviiiciale, o da uii suo delegato, che la presiede;
2) dal dirigente dell'ufficia provinciale caccia e pesca;
3) da un rappresentante per ciascuna associazioiie venatoria riconosciuta a livcllo nazionale ed
operante in provincia;
4) da quattro rappresentatiti di enti o associazioni di protezione presenti nel CTFVR;
5) da tre rappresentanti delle orgaiiizzazioiii sindacali e professioriali agricole inaggioi-ineiite
rappresentative in campo iiaziotialc ed operanti a livcllo provinciale;
6) da uii funzionario regionale del settorc foreste, caccia e pesca designato dall'assessore rcgionale
competente;
7) da un funzionario regionale del settorc teciiico amministrativo provinciale del l'agricoltura
designato dall'assessore al ramo;
8) da un dipendente dell'aniininistrazione provinciale del settore coiiipetciite con funzione aiiclie di
segretario;
9) da un rappresentante della delegazione proviilciale dell'ENCI.
3. 1 coinponeiiti dei Coinitati durano in carica cinque anni e sono ricoiiferi~iabili.
4. La Kcgionc e le Province, nell'espletamento dellc funzioni Icgislative ed aiiiministrative, possoiio avvalersi
della collaborazione dell'lSPRA, dei dipartimenti sciciitifici dellc università, di altri enti ed istih~tipubblici
specializzati iioiiché delle associazioiii xreiiatorie e di protezione ainbientale riconosciute a livello iiazioiiale.
5. I1 Coinitato regionale è convocato almciio ogiii sei inesi ed ogni qualvolta lo richieda la inaggioraiiza dei
coinponcnti o il Presidente.
6. Il Coinitato provinciale è convocato almeno ogiii tre iriesi e qualora lo richicda la iiiaggioranza dei
coniponenti o il Presidente.
7. La Giunta regioiiale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza i i i ordine all'csercizio dei poteri delegati.
8. Iii caso di accertata inerzia od iriossei-vanza delle direttive impartite la Giunta regionale può sostituirsi all'ente
delegato nel compimento degli atti o revocare provvediinenti adottati.
Art. 9
(Pianificazioile faunistico venatoria. Stniiiienti di attuazione)
1 . Cili obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante:
a) la destinazionc di uiia quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, iioii superiore al trenta pcr cento
del totale ri protezione dclla fauna selvatica. In detta percentuale sono conipresi i territori ove sia
coinunque vietata l'attività venatoria ariche per effctto di altre leggi o disposizioiii. Si intende per
protezione il divieto di abbattimeiito e cattura a iiiii veiiatori accompagnata da provvedirncnti atti ad
agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura dclla prole;
fonte: http://burc.regione.campania.it
L
IiOIII I I I \ o I l t l c l \ l I
:~cllaREGIONF LAMPANIA
n. 52 del 13 Agosto 201 2
vnnrti
&?Itlr (l(~l1.1I < i . u i o ~ ~ i ~
b) la destinazione di uiia quota massima del dieci pcr cento dcl territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna
proviiicia all'istituzione di strutture per la gestione privata della caccia;
e) la destiliazione della riiiianente parte del territorio agro-silvo-pastorale regioiiale, ivi coinprese le aree
contigue dei parchi nazioi-iali e regionali, a forme di gestione prograrnn-iata della caccia previste
dall'articolo 36 e scgueiiti.
2. La quota del dieci per cento di territorio da destinare a gcstione privata è sottratta alla gestione programmata
inan inano cl-ie soiio autorizzate ed istituite strutture private di gcstione dell'attività.
Art. 10
(Piano faunistico)
I . La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata 111 vigore dclla presente leggc, e ogni qualvolta si
renda nccessario modificare gli indirizzi di pianiiicazionc faiiiiistico vci-iatoria, propone al Coiisiglio rcgioiiale
clie, sentita la competciite Commissioiie consiliare in materia, approva i1 docuinento di indirizzo c
coordinamento dei piani faunistici provinciali.
2. Le Province, eiitro dodici inesi dall'approvazionc del docuinci-ito di cui al coinilia l , nel rispetto delle
indicazioni iii esso coiiteiiute e di quaiito previsto all'articolo 9, predispongono, nrodificano o coiiferrnano i
propri piani fauiiistico venatori, articolati per ambiti oinogenci e basati su attività costaiiti di rilcvazioiie e di
censiiiiento. previo parere dei rispettivi Coinitati tecnico faunistico venatori provinciali CTFVP.
3. I piani faunistici provinciali hanno validità quinqucmale e coinpreiidono indicazioiii e perirnetrazioni dove
possoiio essere istituite:
a) oasi di protczioiie, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzioiie della fauna sclvatica;
b) zone di ripopolainento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato iiaturale, alla
cattura della stessa per l'iinmissioiie sul territorio in ten-ipi e conciizioi-ii utili all'ambientarnento e fino alla
ricostituzionc ed alla stabilizzazione della densità faiiilistica ottimale per il territorio;
C) centri pubblici di produzione della fauiia selvatica allo stato naturale o intci-isivo;
d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda
agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;
e) zone e relativi periodi per I'addestran-iento, I'allcnainento e Ic gare dei cani sii fauna selvatica naturale
senza l'abbattimento del selvatico;
i) zone e periodi per I'addestrarncnto, l'allenamento e le gare di cani con I'abbattimcnto esclusivo di fauiia di
allevamento appartenente a specie cacciabili;
g) zone in cui soiio collocabili gli appostamenti iissi;
h) valiclii inontani iiiteressati dalle rotte di inigrazione;
i) aree contigue dei parchi nazionali e dei parchi regionali;
1) i l piano deve inoltre prevcdere i critcri per la dctcmiiiazionc del risarcirncnto iii favore dei conduttori di
fondi nlstici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forine di collaborazione
ed incentivazionc per la niigliore gestione delle strutture di cui alle lettere a), b) e C) ai tini del ripristino
degli habitat naturali ed all'iiicremento della fauna;
m) i piani faunistici provinciali iiicludono i progran-in-ii di niigliorainento arnbicntale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i prograinn~idi iinmissioi~cdi hima selvatica aiiche trainitc
la cattura di selvatici presenti iii sopranniiniero nei parchi nazionali e regionali e iii altri ambiti faunistici,
salvo acccrtaineiito delle coinpatibilità genetiche da parte delllISPM, scntite le organizzazioiii
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico fauiiistico venatorio nazionale trainite le loro strutture
rcgioiiali.
4. Iii caso di inadempienza delle Province nella forrnu lazione dei piaiii faunistici o iiell'adeguai-i-ieiito agli
la Giunta Regionale, csercita i poteri sostitutivi di cili al comma 10
indirizzi rcgioiiali di coordinan~ei~to,
dell'articolo 10 della legge 15711992, sentito il CTFVR, propone al Cotisiglio regioiiale i l piano faunistico
della provincia inadcn-ipiente. L'csercizio dei poteri sostitutivi diventa obbligatorio dopo un anno di mancato
rispetto dei termini da parte delle Province.
5. La Giunta regioiiale, con proprio atto, sentito il CTFVR, proponc al Consiglio rcgioiiale il Piano fauiiistico
regionale, nel quale, oltre a ricliiarnurc gli indirizzi di coordinaniento per i piaiii fàuriistici provinciali di cui al
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
l<Ol l l 1.1 1x0 l l l l' l \ I 1
drlla REGIONE CAIvlTJAI\IIA
n. 52 del 13 Agosto 2012
comrna 1, individua l'indice n~iniinodi densità venatoria regionale, deterinina i criteri per la costituzione degli
Allibiti territoriali di caccia (ATC) e per I'clczionc degli organi direttivi, per la costituzione delle aziende
faunistico venatorie, delle aziendc agri-turistico-venatorie, dei centri pubblici e privati di produzione della
fauna selvatica allo stato naturale.
6 I1 piano faunistico veiiatorio regioiiale è approvato dal Coiisiglio regionale previo parcrc dclla commissione
coiisiliare competente in wateria. Il piano ha validità decennale e può essere sottoposto a modifica o revisione
con pcriodicita quinquennale.
7. Con le modalità cvidcnziatc ai commi precedenti possono essere approvate varianti, ititegra~ioiiie inodifictie
al piano regionale o ai piani provinciali.
Art. 1 1
(Oasi di protezione e zone di ripopolaiiierito e cattura)
1 . Le oasi di protezione sono istituite dalla Provincia sentito il CTFVP.
2. Le oasi di protezione sono finalizzate ad assicurare la sopravviveiiza di specie faunisticlie in diminuzione, a
consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, coii particolare riferinieiito alla fauna inigratoria, a
garantire l'integrità ambientale dei territori di particolare valore i~atiiralisticoanchc al fine di preservare il flusso
del le correnti migratoric.
3. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite coii le iiiodalità di cui al coinina 1 per la durata pari alla vigenza
del piano faunistico provinciale, sono destinate a consentire la riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale ed alla cattura dclla stessa per l'iininissione nei terreni liberi o nelle strutture di nuova istitu~ione.
4. La deliberazione che determina i confini delle struthire deve essere notificata ai proprietari e ai conduttori dei
fondi interessati mediante affissione all'albo pretori0 del coinutii territorialinetite interessati. Avverso tale
deliberazione i proprietari o i conduttori dei fondi, entro scssai~tagioimi dalla notifica, possono produrre
opposizioiie motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali. Sc Ic opposizioni riguardano almeno i l
quaranta per cento del territorio da vincolare la struttura non può essere istituita. Nelle zone iion vincolate a
seguito delle opposizioni dei proprietari resta vietata ogni attivita venatoria e le Province possono destinare le
prcdcttc zone ad altro uso nell'ainbito della pianillcazione faunistico-venatoria.
5. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Provincia, incdiailtc convcnzioni, ad associazioni
ainbicntaliste presenti nel CTFVP; la gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata da
ciascuna Provincia ad una o più associazioni venatorie presenti i~clC'TFVP cd anche alla delegazione
provincialc dell'ENCI. Le Province possono richiedere altresì consulenze specialistiche ai dipartimenti di
zoologia delle università. Le convenzioni sono stipulate con modalità stabilite dalla Giunta provincialc.
6. 11 territorio adibito a protezionc dclla fauna selvatica di cui al corrima 3 dell'articolo 10 della legge 15711 992
deve essere delimitato preferibilmente da conlini naturali o strade e tabellato periinetralnici~tc.Le tabelle
debbono essere visibili contiguamentc.
7. Le strutture anzidcttc possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentito il CTFVR, sc vengono meno le
titialita per le quali sono state istituite.
8. Se ricorroiio eccezionali e particolari ncccssita ambientali e friuiiistiche, anche al fine di raggiungere la
percentuale di territorio da destinare a protezione ai sensi dell'articolo 10. la Regione, sentito i l CTFVR, con
dclibcra della Giunta regionale può istituire coattivainente zone di ripopolamento e cattura.
9. Nelle zone di ripopolainento c cattura l'associazione che stipula la convenzione per la gcstionc può, sentito il
CTFVR, autorizzare gare cinofile con divicto assoluto di abbattimento di fauna di qualsiasi tipo e a condizione
chc non si arrechi danno alle produzioni agricole.
Art. 12
(Ccntri pubblici di produzione della sclvaggina)
1 . I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale c
sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali,
provinciali e comprensorial i, in particolare:
fonte: http:llburc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
a) la Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzaildo
proprietà demaiiiali regionali o coinunali o anclie proprietà private che abbiano i requisiti necessari
prcvio assenso del proprietario. Hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato iiaturalc, con
particolare riferimento agli ungilati, in forma estciisiva e possono attrezzarsi anclie per la produzione
intensiva di altre specie di piccola mole. La gestionc dei inedesimi è affidata al Settore tecnico
amininistrativo provinciale delle foreste competente, d'intcsa coi1 il settore foreste caccia e pesca. I
relativi prograinnii di intervciito, sono approvati e fìiianziati dalla Giunta regionale sentito il Coinitato
tecnico regionale;
b) le ainininistrazioiii provinciali possono istituire centrx pubblici provinciali di produzioiie della selvaggina
allo stato naturalc utilizzando propricta deiiianiali provinciali o corriunali conccssi in uso dall'entc
proprietario. I centri provinciali lianno gli stcssi scopi di quelli rcgioiiali, sono gestiti ciirettainente dalle
Province che attuano i prograinn~idi gestione sentito il Coinitato tecilico provinciale;
C) i coinuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di centri pubblici con~preiisorialidi
produzionc della selvaggina allo stato natiirale. Dctti ceiitri Iianno I c stesse finalità dei centri regionali e
provinciali. Il programina di gestionc, redatto annualrncnte, deve essere preventivarncnte approvato
dall'ainininistrazioiie provinciale coinpeteiite per territorio.
2. L'istituzione dei centri pubblici di prociuzione dclla selvaggina allo stato iiaturale 2 demandata alla Regione
C'aiiipania che vi provvede con delibera della Giunta rcgionale.
3. I1 prodotto dei centri pubblici di produzione dclla selvaggina allo stato naturale 2 destinato ai ripopolainenti.
L'eventuale eccedenza di produzione può essere vendiita, a prezzo di mercato, per l'utilizzo nelle aziende
fauiiistiche o nclle aziende agrituristico-venatorie di cui all'articolo 23.
Art. 13
(Allevamenti privati)
1 . Gli allevainenti privati di specie cacciabili possono esscre istituiti a scopo di ripopolainento, alimentare,
ainatoriale, ornamentale o per la produzione di ricliiami vivi per la caccia da appostamento.
a) Gli allevamenti pcr ripopolamento possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:
I ) Ceiitri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento.
La Giunta Regionale, sentito il CTFVR, può autorizzare con provvedimento del settore coinpetcnte,
l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusioiic
nell'irnpianto di qualsiasi attività vciiatoria. La concessioiie ha una durata di cinque anni cd è
subordinata al pagamento di uiia tassa annuale di concessione regionale con~postada una quota fissa
minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al riurilcro di capi allevati; la quota
variabile è stabilita con delibcrazione di Giunta regionale cd è aggiornata ogni cinqiic anni. Il
concessionario è tenuto all'osserva~izadi uii apposito discipliiiare contenente le modaliti di esercizi«
dell'attivita, emanato con il decreto di concessioiie. L'inosservanza del disciplinare comporta
l'iniinediata revoca della coiicessione. La selvaggina prodotta può essere venduta previa autorizzaziot~e
dcl Presidente dcll'amniinistrazione provinciale clie pu6 cscrcitare il diritto di prelazionc al prezzo
corrente di inercato.
2) Centri privati di produzionc della selvaggina di tipo intensivo a scopo di ripopolanicnto.
La Giuiita regionale, sentito il CTFVK prcvia approvazione del progetto di impianto da parte
dell'ISPRA, può autorizzare. con provvcdiinento ciel settore competentc. l'istituzione di Centri privati di
produzione della selvaggina di tipo iiitensivo. La coiicessione ha una durata di ciiique anni ed è
subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale coiiiposta da una quota fissa
miilinla di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero cii capi allevati; la quota
variabile è stabil~tacon deliberazione di Giunta regionale cd è aggiornata ogni cinquc anni. l1 mancato
pagamento coinporta la revoca della coiicessione.
b) Gli allevanienti a scopo aliinentarc, amatoriale o oniainentale di specie cacciabili possono esscrc a
carattere familiare o iiidustrialc:
1) Allevamenti a carattere familiare che prescntano le seguenti caratteristiche:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
a) cinghiali per un nuinero complessivo non superiore a cinque capi adulti più dieci in età non
riproduttiva. coinpresi i nati nell'anno;
b) conigli selvatici fiiio a cinquanta capi, noil contando i soggetti di età inferiore a sessanta giorni;
C) fagiani fino a trenta capi;
d) lepri fino a dieci capi, iion contando i soggetti tino a tre inesi;
e) quaglie fino a ciiiqliaiita capi;
t) germaiio rcale fino a venti capi.
L'autorizzazione, valevole per un iiuclco familiare, è rilasciata coli provvedirncnto del dirigeiite dcl
settore rcgionalc coinpetente a persona noiiiinativainente indicata a scguito di fonnrilc istaiiza corredata
da dichiarazione sostitutiva di certificazionc della situazione familiare, relazioi~etecnico-descrittiva e
planimetria dclle strutture dell'allcvamento. La concessione ha una duratri di ciiiquc aimi.
2) Allevailienti a carattere industriale. Rientrano i11 tale categoria gli allevamenti di una o più delle
specie precedenti, pcr uii nuiliero di capi maggiore a quello indicato al punto l ) della presente lettcra b).
L'autorizzazione è rilasciata con provvcdiinei~todel dirigeiite del settore regionale coi~ipcteiiteprevia
presciitazione da parte dcll'interessato, di istaiixa corredata della seguente docunientazione:
a) titolo di posscsso dcl foiido da utilizzare per I'allevaiiieiito coli allegato estratto di mappa;
b) dettagliata relazione tccnico econoinica con calcolo della redditiviti;
c) progctto e grafici delle struthire dcll'allevainento da rcalizzarc kistati dall' Ufficio saiiitario
competente per Coniune e relativo coiiiputo inetrico estiinativo;
d ) licenza edilizia ove Ic strutture da realizzare lo ricliiedaiio.
La concessione ha una durata di ciiiquc anni ed è subordinata al pagarncnto di una tassa annuale di
concessione regionale composta da una quota fissa niininia di euro 27X,37 e da una parte variabile
proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta
regionale ed è aggiornata ogni cinque aiini.
3) Allevamenti a scopo oniamentalc o amatoriale di altre specie cacciabili. L'autorizza7ione per
l'allevamento di una coppia (inascliio più femmina) viene rilasciata a persoiia nominativameiite indicata
cd a seguito di motivata istanza con provvediinento del dirigentc del settore regioiiale coinpetcnte prcvia
presentazione di istanza da parte dell'iritcressato corrcdata da relazioiie tecnico-dcscrittiva e planiinetria
delle strutture dell'allevaniento. La concessione ha durata di ciiicjue a m i .
2. Le attività amatoriali di ornicoltura, relative alla nidificazioiie ed all'allevainento iii cattività, nonclié alla
creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivan~ciitecon i soggetti appartei~entialle fainiglic dei fringillidi,
dei passeridi, degli eniberizidi e dei fasianidi. Le autorizzazioiii sono rilasciate dal coinpctente ufficio
provinciale.
a) I' allevatore è tenuto a dcnunciare alla Provincia, ciitro il inesc di dicembre di ogni amo, i soggetti nati
nel proprio allevainento iiel corso dell'aimo indicaildo i dati ripoi-tati sili sii~golianclli dei soggetti;
eventuali iiuovi acquisti o scanibi devono essere deiiunciati entro tre giorni all'amn~iaistrazione
provinciale. L'allevatore è tenuto, inoltre, a compilare un registro dell'allevaniento personale dove devono
essere segmati tutti i soggetti tenuti in allevamento con indicazione della specie, del sesso, del iiuinero
progressivo dcll'ancllo, dei dati riportati sull'anello, di data e motivo di entrata o cli uscita.
b) i soggetti nati nell'allcvarnento debbono essere muniti di anelli inainovibili riportanti I' m
o di nascita,
il nurncro progressivo del soggetto e la inatricola dell'allcvatorc.
C) le amministrazioni provinciali inantengorio il registro istituito ai sensi della legge regionale n. 8196
contenente i dati di ogni allevatore autorizzato.
d) le ainrninistrazioni provinciali autorizzano anche le inaiiifestazioni ornitologiche nelle quali possono
essere esposti esclusivainente soggetti compresi nelle denunce di cui ai coiiiini precedenti.
La mancata osservanza delle nonne di cui al preseiite coinrila, comporta Ic saiizioi~istabilite dall'articolo
32, coinina 1, lettera c) e I 'iinniediata revoca dell'autorizzazione.
3. I1 settore regionale competente istituisce un registro degli allevamenti di fauna selvatica ai sensi dei coinmi l
e 2 in cui siano iiidicate le generalità del soggetto autorizzato, specie allevatc e iiumcro di individui autorizzati,
codice di allcvamcnto e date di iiiizio e tennine dell'autorizzazione. I soggetti titolari di allevainenti a~itorizzuti,
anche ai sensi di precedenti leggi, ciebbono richiedere l'iscrizioi-ie a1 rcgistro cntro sei illesi dalla data di entrata
iii vigore della presente legge.
fonte: http://burc.regione.campania.it
I:(,I I I I.lI\O I 1 t 11 I \ I I
cic'll,~r:fGIONt C"'ib'iP~~NliA
n. 52 del 13 Agosto 2012
PARTE I
4. Lc autorizzazioni di cui al presente articolo hanno una validità di dieci anni, i l rinnovo comporta una nuova
ricliiesta di autorizzazione da inoltrare entro sei inesi dalla scadenza.
5. La mancata osservaiiza degli obblighi derivanti dal prescnte articolo coinporta la sospensioiie
dell'autori~zazioncper un anno e, in caso di recidiva, la revoca.
Art. 14
(Zotie di addestrainento caiii e cainpi di garc)
1. Le Proviiice, su ricliiesta delle associazioiii venatorie e cinoille ovvero di iinpretlditori agricoli singoli o
associati, istituiscono, su terreni incolti o ad agricoltura svantaggiata, zone destinate all'addestrainento,
l'allenaincnto dei cani da caccia ed allo svolgiinento delle gare e prove cinofile.
2. Lc zone di addestranieiito cani già esistenti possono coiitinuare l'attività, previa istanza da presentare
all'ainiiiinistrazione provinciale competente per territorio cntro e noti oltre quattro illesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le Provincc, su richicsta delle categorie di cui al coinma I, istituiscono zone per I'addestranicnto,
I'allcnainento e lc gare dei cani da caccia in cui ì: coiiseiitito I'abbatti~iicntodi fauna selvatica di allcvainento. La
concessione o revoca è effettuata dalla Giuiita provinciale.
4. Le zoiie di addcstrainento cani di cui al coinrna 1 noi1 possono avere una superficie inferiore a cento ettari e
possono anche esscre confinanti con le oasi di protczioiie nahirale o con Ic zoiie di ripopolamento e cattura o
con i parchi e riserve naturali:
a) la concessione è rilasciata dal Presidente dell'ainministi-azione provinciale e può essere richicsta
preferibilmente dalle associazioni venatoric e ciiiofili a livello proviticiale ed in misura non superiore ad
una unità per associazione o gruppo ciiiofilo affiliato all'Enci;
b) alla doinanda di concessione è allegata una plariiiiietria dci terreni e l'asseiiso dei proprietari;
C) alle zoiie di cui al comma 1 è consentito il libero accesso a tutti i ricliiedenti a parità di diritti e di
obblighi e pub essere richicsto il pagamento di un biglietto di ingresso giornaliero;
d) nelle predette zone l'addestraiiiento e le gare dei caiii sono vietati dall' l inaggio al 3 1 luglio;
e) le garc e I'addcstramento dei cani si svolgono sotto la sorvegliaiiza di apposito personale, a cura
dell'associazione od eiite gestore, che assicura I'iiicoluinità della selvaggina;
I) nel decreto di concessione sono indicatc le specie ed i l nuiiiero dei capi di selvaggiiia chc
periodicainente sono iniiiiessi nella stnittura a cura del conccssioiiario.
5. Le zoiie pcr addestrainento cani con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie
cacciabili di cui al coniiiia 3, sono istituite in località distanti altneno cetitocinquaiita iiietri dai cciitri abitati e da
iniportaiiti vie di comunicazione C cinquecciito metri dalle struthire fàunistiche di cui all'articolo 10, coinma 3,
lettere a), b), C), d), e), g), ed h) e dalle aree protctte di cui alla leggc 6 diceinbrc 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette). In particolare:
a) tali zone sono appositainente tabellate con vistosc indicazioni a cura del concessionario e non possono
avere urla superficie superiore a quindici ettari né inferiore a tre ettari;
b) in ciascuna Proviticia il iiutnero delle zone di cui al cotnma 4, è di una per ogni associazione venatoria e
cinolila aumeiitato di una unità pcr ogni dueniila tesscrati;
c) I'csercizio dell'attività su esclusiva selvaggina di allevainerito appartenente alle specie cacciabili è
consentito nei inodi e teinpi disciplinati con apposito provvediineiito della Giunta regionale da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigorc della presetite leggc;
d) la concessione è rilasciata dal dirigente del scttore caccia provinciale. Alla richiesta allegata una
planinietria del terreno e l'assenso dei proprietari dei terreni oggetto della coiicessione;
e) la niancata osservanza delle disposizioni contcnute nel presente articolo comporta la revoca iininediata
della concessione.
6. Le Province possoiio autorizzare iiei territori previsti dalla presente lcgge, le rapprcsciitalize provinciali
delllENCI o le associazioni venatorie e cinofile ad effettuare prove attitudinali sui selvatici di allevainento
previo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi territorialine~iteinteressati.
fonte: http:llburc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
7. Per quanto riguarda la dimensioile, la tipologia dei campi di addestranieilto e I'orgai-io di gestioi~edelle
attività si rinvia a rcgolarncilto della Giunta regionale da emanarsi cntro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 15
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
l . Le specie cacciabili iii Campailia, i periodi di prelievo e le relative limitazioni sono definiti dalla legge
15711992.
Art. 16
(Controllo della fauna selvatica)
1. La Giunta regionale, con provvcdiinento ainininistrativo, per ragioni conncsse al la coiisisteiiza faunistica, o
per la prescnza di fasi suscettibili del ciclo biologico, o per sopravvenute particolari coildizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, pu6 vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a
dctemiinatc specie di fauna sclvatica di cui all'articolo 15.
2. La Giunta regioriale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tlitela del suolo, per iliotivi
sailitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimoliio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo dclle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
caccia di cui all'articolo 10, comma 3, lettcre a), b) e C). 11 controllo, esercitato selettivainente, è praticato di
norma mediante l'utilizzo di nietodi ecologici su parere dell'lSPRA. Se l'Istituto verifica I'inct'Ilcacia dei predetti
inetodi, la Giunta regionale autorizza piani di abbattimento chc devono essere attuati dallc guardie venatoric
dipendcnti dalle Proviilce. Queste ultime possoilo avvalersi dci proprietari o conduttori dei fondi sui quali si
attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti inuiliti di liccnza per l'esercizio veiiatorio, nonché delle
guardie forcstali, dclle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie dclle associ azioni, tutti niuniti di
licenza pcr l'esercizio venatorio.
3. La Giunta regionale, con regolamento, istituisce un registro dci cacciatori abilitati alla caccia di selezione, a
cui soilo iscritti tutti i cacciatori che risultano idonei a seguito di apposito esame a cura della Provincia di
residenza e che posseggono la residenza venatoria in uil ATC: della Rcgioiie.
4. Nel caso chc il controllo dclla fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regioiiali e nelle riserve
naturali regioiiali per ricoinporrc squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal persoilale dipendente del
parco, rnunito di licenza per I'esercizio venatorio ed i11 inancailza od iilsufficicnza con le modalità di cui al
comma 3, d'intesa con I'cilte gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli articoli l l , coinina 4, e
22, coinina 6, della lcgge 39411991.
5. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protc7ione dci fondi coltivati e degli allevamenti da formc
inselvatichite di specic dornesticlie, liuo autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livcllo nazioiiale tramite Ic loro strutture regionali, piani di abbattiinento attuati
dallc guardie venatorie dipendenti dalle province coi1 la collaborazioiie dei proprietari o conciuttori dei fondi su
cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per I'esercizio venatorio.
Art. 17
(Introduzioile di fauna sclvatica dall'estero)
1. L'introduzioile di selvaggiila dall'cstero C regolaiilentata dall'articolo 20 dclla legge 15711992.
Art. 18
(Coiitrollo e prevenzione dei danni da popolazioni di cinghiale in sopramuinero)
I . La Giuilta regionale, per rnonitorare le popolazioni di cinghiali in sopraniluinero ed i relativi danni, provvede
a mezzo degli uffici regioiiali coinpeteiiti alla raccolta, all'archiviazione ed all'elaborazione informatica dei dati
relativi :
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
a) alle popolazioni di cinghiale;
b) ai danni arrecati da tale specie;
C) ai relativi abbattiincnti eseguiti sia in regiine di caccia ordinaria sia di coi~trolloselettivo.
Le informazioni soiio fornite seinestralmente dalle Province, dagli ATC e dagli organi di gestione dellc Aree
protette nazionali e regionali.
2. La Giunta regionale, in funzione delle informazioni disponibili, coli proprio provvcdiinento deiinisce i criteri
per la prevenzione ed il contcniineiito dei danni, specificando obiettivi, modalità, durata teinporale e coniini
spaziali, nonché le necessarie risorse Iìnanziarie.I periodi per I'esccuzioiie di tali attività possoiio differire da
quclli stabiliti per l'attività venatoria, iii funzione dcl ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi
riproduttive C di allevamento dclla prole.
3. Per i territori dove sono accertati ricorrenti danni causati da cinghiali selvatici, gli organi di gestioiie delle
arcc protette nazionali e regionali, e quelli degli ATC, devono elaborare, entro novanta gionii dal
provvedimento, i programmi di prevenzione c controllo dellc popolazioiii di cinghiale, di concerto con le
competenti stmtturc delle amministrazioni provinciali. I prograintni, sottoposti all'approvazione del1' ISPRA,
definiscono tra l'altro gli interventi da attivare applicando i inetodi indicati dall'lstituto, sia indiretti sia diretti,
specificando i dettagli quali-quantitativi. I inetodi diretti sono attivati con priorità nel caso di danni alla
circolazionc veicolare accertati dagli organi di cui all'articolo 12 del Codicc della strada. I programmi hanno
validità inassi ma triennale.
4. Gli intcrventi di controllo progrrimmati soiio effettuati da esperti, formati inediaiite corsi specifici ed
autorizzati dagli stessi orgaiii di gestione, sotto la supcrvisone del responsabile tecnico dell'Ente, coordinati da
un biologo o naturalista esperto in controllo selettivo delle popolazioni di cinghialc, c sotto la sorveglianza
diretta del Corpo Forestale dello Stato.
5. La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per l'elaborazioiie e
l'esecuzione dei programmi di prevenzione e coiitrollo sclcttivo, nel rispetto della liornativa di settore.
6. Gli esemplari catturati con inetodi indiretti sono immcssi, in coerenza con la piaiiiiìcaziotie vcnatoria
proviticiale o regionale, nelle aree vocate dcstiiiate alla caccia progratnniata libcra in cui le popolazioiii del
suide risultino in declino. Le carcasse dei cinghiali abbathlti per il controllo sclettivo soiio obbligatorianiente
conferite all'lstituto Zooprofilattico o a centri di coiitrollo c stiialtii~ientoalternativi individuati dalla Rcgioiie
pcr i rilievi biometrici e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigentc.
7. E' vietato:
a) iininettere cinghiali in natura su tutto il territorio regionale con modalità diversc da quelle di cui al
comma 6, ad eccezione delle solc stnrtture faunistico venatoric, previste dalla pianificazione faunistica
provinciale o regionale, in grado di garantire aree recintate in inodo tale da impedire ogni possibile fuga
di cinghiali;
b) foniire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che pcr operazioiii di censimento e
cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed cffcttuate secondo le disposizioni vigenti.
La Giunta regionale può impartire con il calendario venatorio regionale motivate disposizioni di deroga ai
precedenti divieti.
Art. 19
(Esercizio dell'attività vcnatoria)
1 . L'esercizici dell'attivita venatoria C coiisentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione dclla
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
2. I1 tesscriiio per l'esercizio dell'attività venatoria predisposto dalla Rcgione Cainpaiiia è distribuito
gratuitamente dai Coinuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe, previa consegna dclla ricevuta di
versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 39 da effettuare su appositi modelli
predisposti dalla Regioiie. La tassa è dovuta anche dai residenti nei Parchi nazioiiali e regionali.
3. Nei coniuni capoluogo di Provincia il tesserino è distribuito dalle aininiiiistrazioni proviiiciali a inezzo dci
propri uffici.
4. 11 tesserino contieiie le generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, Ic nonne inerenti il
calendario regionale e gli ainbiti territoriali di caccia ove 2 conseiitita l'attività vcnatoria.
fonte: http:llburc.regione.campania.it
li01 i L l - l l \ o i l l l( 1 \ l l
dc,$ i l <,IC)NE CAMPAN 4
n. 52 del 13 Agosto 2012
I Ii
P,iRIE I
(II,II;I I < ( ~ ~ I o I I ( ~
5. Per l'esercizio dell'attività venatoria in rcgioiii diversc da quella di residenza è necessario che, a cura di
qucst'ultiina, siano apposte sul predetto tcsserino le indicaziorii di cui al comina 4.
Art. 20
(Mezzi per l'esercizio dell'attivith veiiatoria)
l . I mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria sono definiti all'a1-ticolo 13 della legge 15711992.
2. Sono consentiti pcr i fucili ad anima liscia dispositivi tecnici fissi di limitazione al fine di coiitenere ncl
serbatoio non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici.
3. La Giunta regionale con propria deliberazioiie provvcde ad ernaiiare le nornlc di regolamentazione per la
detenzione, l'uso e I'addcstramento dei falchi quali mezzi di caccia.
Art. 21
(Fondi chiusi)
1. L'esercizio veiiatorio è vietato nci fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di
altczza non infcriore a metri uno e venti centimctri, o da coi-si o specchi d'acqua i l cui lctto abbia la profondità
di alineno inetri uno e centitiietri cinquaiita e la larghezza di alineno tre mctri.
2. 1 fondi chiusi esistcnti alla data di entrata in vigorc della presciite legge e quclli clie si intendono
successivarnei~teistituire sono notificati alle componenti aminitiistrazioni provinciali.
3. 1 proprietari o conduttori dei fondi di cui ai comini l e 2 provvedono ad apporre, a loro carico, adeguate
tabellazioni, esenti da tasse, secondo le inodalità della leggc.
4. La superficie dci fondi di cui ai cornmi l e 2 entra a far partc della quota del trenta per cento a protezione
della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 9, coinina 1, lettcra a).
Art. 22
(Divieto di caccia iiei terrcni in attualita di coltivazione)
I. E' vietato l'esercizio vc~iatorioin fonna vagante e l'addcstrainento dci cani nei casi previsti dall'articolo 15,
coinnia 7, della Icgge 15711992.
2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni iii attualità di coltivazione individuati dalla
regione Campania, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiomiente rapprcseiitative a livello
nazionale, trainite le loro strutture regionali, iti relazione all'esigeilza di protezione di altre colturc specializzate
o intensive.
3. 1proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono deliinitare con apposite tabellc, esenti
da tasse, secoiido le inodalità previste dalla Icgge, gli appezzameilti che intendono vietare alla caccia. Le tabelle
sono fornite gratuitamentc dall'amrninistrazionc proviriciale su richiesta, iii carta lcgale, colitenentc gli estremi
catastali e la colh~rain atto sui terreni delimitati e i proprietari o conduttori dei tcrreni Iiatiiio l'obbligo della
rimozione delle stcsse dopo il raccolto.
4. La delimitazione ii coinunicata preventivainente all'ainministrazione proviiiciale cornpctcnte per territorio.
Art. 23
(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
l . La Giunta regioliale, su ricliiestu dcgli interessati e sentito I'ISPRA, autorizza, con decreto del Presidente o
dell'assessore delegato, entro i tenniiii del sctte per cciito del tcrritorio agro-silvo-pastorale di ciascuna
provincia, l'istihlzione di:
a) aziende faunistico-vciiatorie;
b) aziende agri turis tico-venatori C.
L'autorizzazio~ie,per una durata decennale, è concessa a persona iiomiriativainente iiidicata, di buona condotta
rnorale, civile e senza condanne pci~ali.Alla scadenza i l titolare può presentare iluova istanza. L'riutorizzazione
è revocata per inadempienza o per perdita dei requisiti indispensabili.
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
2. Lc aziende faunistico-venatorie e quelle agrituristico-veiiatorie soilo soggette, in eguale inisura, al pagainento
di una tassa di rilascio dell'autorizzazione ed a una tassa aiiiiualc da pagare cntro i l 3 1 gennaio di ogiii aniio. Lc
tasse di conccssionc previste sono ridotte nella inisura di uii ottavo per le sole azicnde fauiiistico-venatorie
coinpletan~entericadenti in territori montani o in quelli classiticati tali, ai sensi della legge 25 luglio 1952,
11.991 (Provvcdirnenti in favore dei territori montani).
3. Le azicnde faunistico-venatorie non hanno fini di lucro ed hanno personalità giuridica privata in forma
associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e prevalenti
finalità naturalistiche e faunistichc, Con particolare riferimciito alla fauna stanziale; le concessioni sono
corredate da programmi di coiiservazione e di ripristino arnbieiitalc per garantire l'obiettivo naturalistico e
faunistico. In tali azicnde la caccia è consentita nelle gioniate indicate dal calendario vcnatorio secondo piani di
assestamento C di abbattimento disposti arinualrnente dal concessionario ed approvati dalla Provincia; iii
assenza di tale approvazione non è consentita alcuna attività faunistico-venatoria. In ogni caso, iielle aziende
faunistico-venatorie iion 2 consentito iminettere o liberarc fauna selvatica posterioriiiciite alla data del 31
agosto.
4. Le aziende agrituristico-venatorie hanno finalità di integrazione del reddito agricolo e sono costituite sotto
foniia di iinpresa agricola o di consorzio di iiiiprese iicl caso di più proprictari. E anirnissibile l'affitto dei fondi
da iiicludcre nell'azieiida o il comodato d'uso, per entrambi i casi con durata deccnnale. Le azieiide
agrituristico-venatorie sono soggettc a tassa di concessione regionale. In tali aziendc sono consciititi
l'iinmissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevarncnto senza liniitazionc
di capi.
5. Le aziende fauiiistico-venatorie e quelle agrituristico-vcnatoric possoiio includere coattivaiiiente fondi pcr
una superficie non superiore al dieci per cciito di quella coniplessiva azietidale, dietro pagameiito al
proprietario, o conduttore, di una indennità annua che è fissata da succcssivo regolamento. 1 fondi iiiclusi
coattivainente sono interdetti alle attività faunistico venatorie per tutta la durata dcll'autorizzazione e dcvoiio
essere identificati a mezzo di installazioiie di tabelle periinetrali a carico dell'azienda agrituristico-venatoria.
Non i: consentila la framiiientazione delle superfici incluse coattivamc~itein pii1 di cinque corpi.
6. Le aziende agrituristico-venatorie devono:
a) essere situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
b) coincidere preferibilmciite con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura
svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai scnsi dcl regolaiiiento C.E.E. 25 aprile 1988 n.
1094 .
Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e faunistico le aree forestali ed a macchia mediterranea di
superficie superiore a due ettari, o quelle di ininori dimensioni che fonnano coinplessivamente un'urea
superiore al cinque per cento dell'iiitera superficie dell'azienda agrituristico-venatorra.
7. Le aziende agrituristico-vcnatorie nelle zone uinide e vallive sono autorizzate se coniprendono solo bacini
artificiali con fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle coiivcnzioni internazionali.
8. Lc aziende di cui al conima l devono esserc iiidividuabili ii~ediaiiteI'iiistallazione di tabellc, a carico del
titolare dell'azienda medesiiiia, lungo il perimetro esterrio e lungo le aree interne per cui C differenziata o
interdetta l'attività venatoria,. Dalla posizione ove è impiantata ciascuna tabella devc risultare chiarainente
visibile sia quella precedentc sia la successiva.
9. Nellc aziende di cui al cornina 1 l'attività venatoria e I'addestrainento dei cani sono consentiti nel rispctto
delle norme di cui alla presente legge:
a) iielle aziende fauiiistico-venatorie tali attività sono riservate solo ai soci;
b) nelle azieiide agrituristico-venatorie, tali attività sono corisentite a tntti, a fronte dcl pagamento di una
quota di ingresso. In queste aziende è possibile istituire i campi di addcstramento cani con abbattimento
di fauna di allevameiito di cui all'articolo 14, in iluinero iiori superiore ad uno ogni duecento ettari; iii tal
caso la superficie del campo non è conteggiata ai sensi del coinma 14.
L'indice di densità venatoria applicabile a tali aziende non può esserc differente da quello stabilito dal
Ministero per 1'ATC in cui esse ricadono.
10. La vigilanza interna è affidata alle guardie private dell'azienda, iii numero di una ogni dueccnto ettari, con
le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 28. Gli agenti di cili a1 citato articolo 38,
nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, lianno sempre facoltà di accesso.
fonte: http://burc.regione.campania.it
I l lVlt\0l I*lh l \ l l
clr~ll,iRtGiONT CAMII>?NIA
I$Ol
n. 52 del 13 Agosto 2012
PARTE1
tiil
(ll'Ilil
!ft%gllill('
11. La mancata osservailza delle norme di cui al prescnte articolo comporta la revoca della concessione e le
sanzioni stabilite dall'articolo 32, comma I, lettera ci), fatti salvi gli altri divieti e sanzioni prcviste dalla
prcsente legge.
12. Le azicnde preesisteiiti alla data di entrata iii vigore dclla presente legge posso110 continuare l'attività
dimostrando, entro sei inesi, il possesso dei requisiti prcvisti c l'adcguamciito alla nuova nonnativa. Trascorso
tale tcmine I'autoriz~azione2 sospesa, senza posticipazione dci termini di scadenza.
13. Le tasse di coiicessione regionale dovute dai conccssioriari dellc aziende di cui al presente articolo sono
quellc previste per le aziciide fa~~iiistiche
dal decrcto legislativo 22 giugno 1991, 11. 230 (Approvaztonc della
tariffa delle tasse sulle concessioili regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, il. 281, coinc
sostituito dall'art. 4 dclla legge 14 giugno 1990, li. 158).
14. La restante quota. pari al tre per cento della superficie del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 9,
cornma l , lettera b), è destinata alla istituzione di strutture previste dall'articolo 10, coinma 3, lettcre d), e) ed
f)
Art. 24
(Calendario venatorio rcgionale)
1. La Giunta regionale, sentito I'ISPRA ed il CTFVR di cui all'articolo 8, cntro c non oltre il 15 giugno,
pubblica il calendario rcgionale ed il regolatiiento relativo all'iiitera amata venatoria per i periodi c per le specie
previstc dall'articolo 15, con la ii~dicazioiiedel nuinero massimo dei capi da abbatterc per ciascuna giornata di
caccia.
2. TI numero dclle giornate di caccia settiinanali non può esscre superiore a tre. La Giunta regionalc può
consciitire la libera scelta del cacciatore con esclusioi~edel inartedì e del venerdì, nei quali gionii I'csercizio
dclla caccia 6 in ogni caso sospeso. La caccia ì: conscntita da un'ora prinia del sorgere del solc tino al tramoiito.
La Giunta regionale ncll'en~ailazionedel calendario venatorio detìnisce l'ora legale dell'inizio c della tìne della
caccia.
3. La caccia alla beccaccia è consentita dallc ore 7,30 fino alle ore 16.00.
4. Non è coiisentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostanierito, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
5. L'addestramento dei cani da fcrrna, da cerca e da seguita è consentito, nei territori ove non sussista i l divieto
di caccia e iion vi siano colture in atto, per quarai~tacinquegionii nci due mesi precedenti il inesc di apertura
della caccia ad esclusione del martedì e vencrdì.
6. La Giunta regionale, ferino restalido il sileilzio vcnatorio nei giorni di inartedì e venerdì, sentito I'ISPRA, e
tenuto conto delle consuctudini locali, puO, in deroga a quanto stabilito al comma 2, regolanientarc
diversainentc l'esercizio venatorio alla fauna sclvatica inigratoria iiei periodi intercorrenti tra il l ottobrc eci il
30 novenibre.
Art. 25
(Divieti)
l . Oltre quanto previsto agli articoli 3 C 21 della lcgge 15711992, è seinprc vietato:
a) usarc fonti luininose pcr la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;
b) causare volontariatnentc la fuoriuscita di selvaggiiia da ambiti protetti;
C) I'addcstrameiito c alleilamento dei cani in periodi i ~ o nprevisti dal calendario venatorio o in zone non
coinprese da quelle previste da disposizioni delle amniii~istrrizioniprovinciali;
d) introdurre cani da caccia nellc oasi di protezione;
e) la caccia a distanza inferiore a inille inetri da valichi inoritaiii o praticare la caccia vagante a inerio di
centocinquanta inetri di distanza da zone di ripopolatnento e cattura, oasi di protezione, centri piibblici o
privati di produzione dclla selvaggina allo stato naturale, caiiipi di addcstraiiicnto cani;
I) la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e Icgiiininose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti,
anche nei terreni incolti, i i i tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 sctternbrc. Deroghe al periodo
di divieto possoiio essere adottate dal Presidente della Proviiicia su motivata richiesta dcl sindaco del
coinunc interessato. In caso di infrazione la responsabiliti è del conduttore del foiido;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
g) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla
caccia in tempo di divieto o sui terreni comunque viilcolati a fini faunistici e venatori, dcvono cssere
catturati c, se non e possibile la cattura, alloiltaiiati;
li) usare, anche scnla manifesta attitudine alla caccia, i richiami di cui all'articolo 21, coiiiina 1 , lettcra r)
della Icgge 157/ 1992;
i) detenere e coinmcrciare csemplari di mammiferi ed uccelli vivi o inorti presi con iiiezzi non consentiti
dalla presente legge;
1) cacciare iiellc zone colpite in tutto o iii parte da iiiceridio per dodici nicsi succcssivi all'iiiceiidio;
ni) cacciarc sulle spiagge, terre cnierse, opere frangitlutti e altri manufatti fissi atti a liiriitarc i flutti marini.
Art. 26
(Indennizzo danni da fauna selvatica)
l . Per far fronte ai datmi non altriinenti risarcibili causati dalla fauiza selvatica di cui all'articolo 2, comina l ,
della legge 157/1992, e dall'attività venatoria ed ai sinistri stradali causati dai soli uiigulati selvatici. è costituito
LUI fondo regioiialc che annualniente la Giunta ripartisce tra le animiiiistrazioni provinciali iil nzisura
proporxionalc alle dcnuiice di danno pervenute I'amio precedente.
2. In ciascuna Provincia e costituito dalla Ciiunta provinciale uii Coniitato così coinposto:
a) assessore provinciale delegato alla materia, o dirigente provinciale suo delegato, che lo presicde;
b) tre rappresentanti, agrononii o periti agrari, dellc organizzazioni agricole niaggionnentc rapprcseiitative
a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenen~a;
C) un funzionario regionale, agronoino, del settore tecnico aminiiiistrativo dell'agricoltura conipetentc per
territorio, designato dall'assessore regionale delegato al ramo;
d) un funzionario regioiialc, agronoino, forestale o ingegnere, del Settore tecnico anuninistrativo forestalc
competeiite per territorio, designato dall'asscssore regionale delegato al raiilo;
e) un funzionario della provincia, avvocato dell'uftlcio legale, designato dall'assessore provinciale
dclegato alla materia;
t) da un dipendente dell'ufficio caccia dcll'amministrazione provinciale, con funzione di segretario
designato dall'asscssore provinciale delegato alla materia.
3. T1 soggetto dai-irieggiatoè tenuto a denunciarc il danno, entro trenta giorni dall'evcnto, all'utlicio caccia della
Provincia che entro i successivi treiita giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed
ispezioili sopralluogo.
4. La Provincia, entro ccntottailta giorni dal riceviiiieiito della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria,
provvcde all'indennizzo del daimo accertato nella iiiisura del ceizto per cento. altrinici~ti comunica al
danneggiato che l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzionc del fondo.
5. I danni arrecati dalle spccie sclvatiche possono cssere indennizzati anche inediantc polizze assicurative
stipulate dalle Province o dagli organi di gcstionc degli ATC, di cui all'articolo 36.
6. 1 danni provocati negli ATC sono accertati ed indennizzati dagli orgaiii di gestionc degli stessi. La Provincia,
obbligatoriamelite infoririata per conoscenza, pub disporre accertaillenti a inezzo dci propri uffici tecnici.
L'iiidei~nizzo dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestioiie privata fa carico ai rispettivi
concessioi~ari.
7. T danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette soiio accertati ed indcimizzati dagli enti di gestione
delle stesse.
8. Entro il mese di rnarzo di ogni aiirio le Province trasnicttono al competente settore regionale un rapporto
sotto fonna di rendiconto annuale dei danni solo accertati e di quelli accertati e liquidati riell'anno precedente.
9. Le soinrne econoinizzate sono utilizzate dalle Proviiice per attività di prevenzione dei danni da fauna
selvatica e rendicontate l'anno successivo con il rapporto di cui al coniiria 8.
10. La Giunta regionale discipliiia con rcgolamento procedure di indennizzo per daimi dcrivanti da fauna
selvatica non previsti nel presentc articolo.
fonte: http://burc.regione.campania.it
l;ol!l l l l \ ~ ~ 1~\ 1 1l l l ~
ciclld REGIONE CAMPANIA
n. 52 del 13 Agosto 2012
P
~
q>
~
\ tT1 1
(~l ~ s l ~l : ~I~<*;~<II I
Art. 27
(Associazioni Vciiatorie)
1 . Le associazioni venatoric soiio libcrc.
2. Le associazioni veiiatorie sono quelle previste dall'articolo 34 della legge 15711992.
3. Le associazioiii veiiatorie ricoiiosciute, oltre ai coinpiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente
provvcdono:
a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa
dclla fauna c dcgli ambienti naturali, aiiclie a inezzo di adeguate iniziative ed iiiterveiiti;
C) a collaborare ncl cainpo tcciiico organizzativo della caccia, con gli orgaiii dello Stato e delle Regioni e
con gli enti da esse delegati, ai scnsi dcll'articolo 8;
d) ad assistere i cacciatori con provvidenze tecniche;
e) a divulgare tra i cacciatori la conosceiiza delle leggi che regolaiio l'esercizio vcnatorio, con particolare
riguardo al corrctto uso dcllc anni e al coinportainento iii teiritorio di caccia;
f) a proporre alla competente autorità il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
g) a curarc l'aggiornainciito professionale delle predette guardie;
h) ad emanare sanzioni disciplinari nei confronti di loro iscritti che si sono resi responsabili di violazioni
della presente legge.
4. La Rcgionc c le ammiiiistrazioni provinciali possono affidare, a inezzo di apposite convenzioni, alle
associazioni venatorie ed alle associazioni protezionisticlie riconosciute, i compiti di vigilanza in strutture
faunistiche od in ambiti territoriali ben definiti.
5. Alla stipula delle conveiizioiii sono invitati tutti gli enti o associazioni di cili al comina 4 e gli iiicarichi sono
attribuiti a condizioni paritcticlic purché sia garantita l'efficienza e la capacità.
Art. 28
(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazioiie delle leggi venatorie ì: dclcgata allc Provincc chc provvedono a inezzo dei
propri agenti e coordinano le attività degli organi di vigilanza venatoria delle associaaioni veiiatorie, agricole e
di protezione ambicntale. La Regione può dotarsi di propri agei-iti che svolgono le stesse inaiisioiii e rivestoiio
le stesse qualifiche degli agenti dipcndenti delle Province.
2. Gli agenti delle Province e della Regionc ottengo110 il riconosciiiieiito, ai sensi della lcgislazionc vigcntc,
della qualità di agciiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurczza. E loro coiiscntito portare armi durante il
servizio, per lo svolgimento dci coinpiti di istituto ed eventuali armi con proiettile a iiarcotico. Le a m i di cui
sopra sono portate C dctcilute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, coiniiia 5, della legge 7 marzo
1986, il. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
3. Lc guardie volontarie delle associazioni vcnatorie, agricole e di protezioiie ainbieiitale nazionali prcseiiti iiel
CTPVIV, e quelle dcllc associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'rimbiente,
ottengono il riconosciinento della qualità di guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 dcl Tcsto unico
delle leggi di pubblica sicurczza, approvato con Iiegio decreto 18 giugilo 1931. 11.773; alle guardie venatorie
volontarie ncll'csercizio delle proprie funzioni ì: scinpre conseiitito portare utensili da punta e taglio, cd anni da
caccia con inunizione intera.
4. La vigilaiiza di cui al coinina 1 è , inoltre, affidata:
a) agli ufficiali e guardie del Corpo Forestalc dcllo Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
b) alle guardie giurate cornunali forcstali e canipestri, alle guardie private ricoiiosciute ai scnsi del Testo
unico dellc lcggi di pubblica sicurezza, alle guardic ecologiche e 7ootile riconosciute da legge regionale,
purché inuniti dell'attestato di idoneità di cui al comma 6.
5. Gli agenti svolgono le proprie tiiiizioiii, di norma, nell'ambito dclla circoscrizione territoriale di competenza,
e le bwardic volontarie nell'ambito del territorio della proviiicia di residenza.
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
l$Ol l l 1.1 I L 0 t l ' t l( l \ i l
d(llid li6 GIONE CAMPAIL ::
n. 52 del 13 Agosto 2012
PARTE'
'l*$g \ ! t I ( I ~ * l l iIi(>gio~~(x
~
%M
6. La qualifica di guardia volontaria può esscre concessa, a norma dcl Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superi-iiriento di
apposito esame. Possoiio presentare domanda di partecipazione all'esaine I cittadini italiani residenti in
Campania, maggiorenni, di buona condotta morale e civilc e seiiza condaiuie penali, la doinanda è inoltrata al
settore regionale coiripctente per il tramite del rappresentante legale i-cgioiiale dell' cnte o dell'associazione di
appartenenza del candidato. Ciascuna associazione può inoltrare aniiualniente un numero di domande non
superiore al17uiio per ccnto dei propri iscritti su base regioiiale. La coininissione rcgioiiale esaminatrice è
costituita con le i~lodalitàdi cui al comina 11. Con provvediirici~todella Giunta regionale C disciplinato lo
svolgimento e le materic degli esami.
7. Agli agcnti di cui ai coinini 1, 2, 3 e 4 con coinpiti di vigilanza è victato l'esercizio venatorio nell'anibito del
territorio in cui csercitano Ic fiiiizioni. Alle guardic veiiatorie volontarie è vietato praticarc la caccia durante
l'esercizio delle loro fiiiizioni.
8. La Regione Can~paniae le amininistrazioiii provinciali organizza110 corsi di formazione e di aggiornamento
per le guardie venatorie volontaric. I corsi possono anclie essere organizzati dallc associazioni o dagli eriti di
appartenenza, sotto il coiitrollo della Regione.
9. Le amministrazioni provinciali coordinano l' attività delle guardie volontarie dcllc associazioni agricole,
veiiatorie ed ainbientaliste, approvano annualrriente dettagliati programirii di attività e forniscono ogni tipo di
assistcnza e consulenza.
10. La Giunta rcgionale, coinpatibiln~cntecon lc risorse di bilancio, rinlborsa ad enti ed associazioni fino al
cinquanta per cento della spesa per i corsi di aggiornanlento dei propri agenti di vigilai-iza concordati con la
Regione.
1 1 . La coirimissione regionale di cui al coinina 6 è costituita da:
a) il dirigente del settore foreste caccia e pesca o suo delegato, clie la prcsiede;
b) il dirigente del Coniando regionale del Corpo Forestale dcllo Stato o suo delegato;
C) un esperto in discipline iiaturalistiche designato dal dipartiinento di zoologia del l 'uilivcrsità Federico I1
di Napoli;
d) un esperto in inateria giuridica designato dal Presidente della Giunta regionale;
e) un dipendente regionale con qualifica noi] inferiore a fi~nzionariode117areagenerale di coordinameilto
sviluppo attività settore primario, servizio caccia e pesca, designato dal dirigente del settorc;
1) un eoinponentc designato dalla coininissionc consiliarc pemanentc coinpetente in niateria di
agricoltura, caccia c pesca;
g) un coiliponente in rapprescntaiiza dellc associazioni venatoric designato dal CTFVR;
h) un rappresentante delle orgaiiizzaziotii professionali agricole designato dal CTFVK;
i) iin rappresentante delle associazioni protezionisticl~edesignato dal CTFVR;
l) uii dipendente rcgionale coi1 funzioni di segretario, designato dall'assessore regionale competente.
12. La commissione regionale di cui al coinina I l è istituita con provvcdiiiiento del dirigente del settore
regionale competente. I componenti rimangono in carica tre anni e possono esscrc riconferinati una sola volta.
13. La coimnissionc si riunisce con frequenza settimanale presso l'assessorato all'agricoltura a condizione che
vi siano alineno dodici richieste di esaine.
14. L'idoneità per l'esercizio dell'attiviti di ciascuna guardia voloi-itaria venatoria è sottoposta a rcvisioiie ogni
dieci anni, e comunque ogni volta che 17ainministrazione provii-iciale coinpeteiite a1 rilascio del decreto di
guardia particolare giurata riscontri coinportainenti non confornii alle precedenti nonne. Il ricoiloscimento
dell'idoncità e della qualifica di qualità di guardia veiiatoria voloiitaria decade in seguito alla perdita del
requisito di buona condotta e di asscilza di condanne.
Art. 29
(Poteri e coinpiti degli addctti alla vigilanza venatoria)
1. l soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dcll'articolo 28 possono chicdere a qualsiasi persoiia
trovata in possesso di anni o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza
di porto di fucilc per uso di caccia. del tesserino di cui all'articolo 19, del coi-itrassegno della polizza di
assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
fonte: http:llburc.regione.carnpania.it
n. 52 del 13 Agosto 2072
2. Nei casi previsti dall'articolo 30 dclla legge 15711992, gli ufficiali ed ageiiti chc esercitaiio funzioiii di
polizia giudiziaria procedono al sequestro delle arnii, della fauna selvatica e dei i-iiezzi di caccia, coli esclusione
del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al rncdesinio articolo 30,
coinina i , lettere a), b), C), d), ed e), le armi e i suddetti iiiezzi soiio in ogni caso confiscati. 111tutti i casi previsti
dagli articoli 31 e 32 della legge 15711992, gli agenti di vigilaiiza redigoiio vcrbale e ne rilasciaiio copia al
contravveiitore immediatamente. Se ciò non C possibile iiotitìcaiio copia al contravvciitore entro iiovanta giorni.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o iilorta, gli ufiìciali o agenti la consegnano all'amriiii~istrazione
provinciale conipctente la quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta, ovvcro se noli
risulta libcrabile, la conscgiiano ad un centro di recupero per la fauna selvatica clie provvede alla sua
riabilitazione e cura ed alla successiva rcintroduzione del suo ainbieiite naturale; in caso di fauna viva
sequestrata in campagna e che risulta liberabile, la liberazione è ct'fettuata sul posto dagli ageiiti accertatori. Nel
caso di fauna morta l'aniministrazionc provinciale provvede alla sua vendita teneiido la soiniiia ricavata a
disposizione della pcrsona cui è contestata l'iiifrazioiie ove si accerti successivainente chc l'illecito iion sussiste;
se, al contrario l'illecito sussiste, l'importo relativo ì: versato su un conto corrente intestato a ciascuna Provincia.
4. Della consegna o dclla liberazione di cui al comrna 3, gli ufficiali o agcnti danno atto in apposito verbale nel
quale sono descritte Ic specie c le condizioni degli cseniplari sequestrati, C quant'altro possa avere rilievo ai fiiii
pcnali.
5. Gli organi di vigilanza che esercitano funzioiii di polizia giudiziaria, i quali acccrtino, anche a seguito di
denuiice. violazioni dellc disposizioni sull'attiviti venatoria, redigono verbali confonni alla legislazione
vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostaiize dcl fatto c le eventuali osseivazioni del
contravvcntore, e li trasniettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità coinpetentc ai sensi delle disposizioiii
vigenti. Gli agenti di vigilanza veiiatoria che non escrcitano funzioiii di polizia giudiziaria, se acccrtaiio
infrazioni che prevedono il sequestro delle anni e dei rnezzi di caccia e di, uccellagioiie, danno immediata
comuilicazione anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza interessata clie provvede al sequestro dclle arini e dei
iiiezzi di caccia, a iionna dell'articolo 28 della Icgge 15711992, e cuniuiiica I'aweniitu sequcstro
all'ainrninistrazione provinciale.
6. Gli agcnti venatori volontari di cui all'articolo 28, comina I , lett. b), esercitaiio le f~inzioniproprie dclla
categoria quando sono comandati in servizio di vigilanza dagli enti od associazioni di cui faniio partc od in virtìl
di coxiverizioiii stipulate con le province.
7. Gli agenti vcnatori dipendciiti dagli enti delegati che abbiano prestato seivizio sostitutivo ai sensi della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Nonne per il riconosciinento dell'obiezione di coscieiiza), noli sono ainrncssi
all'escrcizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 dclla stessa legge.
8. Gli agenti di vigilanza venatoria che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nei casi previsti dall'articolo
32, provvedono al scquestro della fauna selvatica e procedono cornc previsto dai coniini 3 e 4 del ~iicdesimo
articolo 32.
9. Gli agenti di polizia giudiziaria, a noriiia dclla legislazione statale vigcnte, nei casi in cui è previsto il
sequestro delle armi e dei inezzi di caccia e di uccellagione, provvcdono a conservare nei propri uffici il
materiale sequestrato.
10. Tutti i verbali rcdatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilaiiza venatoria sono iiiiincdiataniente
trasinessi all'ente da cui dipendono gli agenti, all'Autorita competente ai sensi delle disposizioiii vigenti ed
all'amininistrazione provinciale.
1 1 . Le amministrazioni proviiiciali provvedono a comunicarc le infrazioni coiilmesse dai cacciatori iion
residenti sul proprio tcrritorio alle amininistrazioiii di residenza del contravventore.
12. Le ainministrazioiii provinciali rnaiitengoiio l'apposito schedario già istituito dalla legge regionale 811 996,
con l'indicazione dei trasgressori della liormativa vigentc conteiiente tutte le indicazioni necessarie ad
individuare il tipo di infrazioiie coininessa, la saiizione ainrniiiistrativa adottata e l'iter del procediineiito
amministrativo. Lo schedario pub cssere visionato anche dagli agenti clie hanno proceduto alla verbalizzazionc
dei trasgrcssori.
13. Tutti gli agenti preposti alla vigilanza per l'attuazione della preseilte legge curano la tutela degli uriibienti
naturali al fyne di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti ageiiti, qualora accertino
fatti che deteni~iiianodeturpazione o degradado ainbiciitale, sono tenuti a rcdigere rcgolare verbale da ii~oltrarsi
alle autorità compcteriti.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
Art. 30
(Agenti dipendenti degli enti locali)
1. Fermo restando le altre disposizioni dclla legge 6511986, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono
conferite a norma di leggc le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo
svolgimento dell'attivita di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioiii iiell'ambito tei-ritoriale dell'eilte di
appartenenza e nei luoghi iiei quali sono comaiidati a prestare scnrizio e portano senza licenza le armi di cui
sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti aiiiministnitivi
previsti dalla prcsei-ite legge e gli altri atti indicati agli articoli 28 e 29 anche fuori dall'orario di servizio.
Art. 31
(Sanzioni penali)
I. Per lc violazioni delle disposizioni della prescnte legge e della legge l5711992 si applicano le sanzioni peiiali
prcviste dall'articolo 30 della medesima legge.
Art. 32
(Sanzioni amiiiinistrative)
1. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 3 1 della legge 15711992, per le violazioiii alla presente legge regionale
si applicaiio le seguenti ulteriori saiizioni amministrative:
a) sanzioiie aiiiiiiinistrativa da euro 155,00 a curo 930,00 per chi csercita la caccia senza essere rilunito del
tcsserino regioliale prescritto dalla prescnte legge;
b) sanzione ainininistrativa da curo 77,00 a euro 465,OO per chi costruisce appostamenti iissi di caccia in
violazione dell'articolo 5. L'appostaniento deve essere riinosso entro dile giorni. Scaduto tale teriiiinc,
gli agenti verbalizzanti procedono al ripristino dei luoghi. Le spese del ripristino sono a carico del
contravventore i11 solido con il proprietario del terreno ove è situato l'appostainento;
C) sanzione amininistrativa da euro 77,00 a euro 465,OO e revoca dell'autorizzazione per chi viola le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 13, comiiia 2, se il fatto iion costituisce reato;
d) sanzione amininistrativa da euro 103,00 a curo 620,00 per chi viola Ic disposizioni di cui all'articolo 21,
letterc e), f), g), v), z) della legge 15711992;
e) sanzione ainininistrativa di euro 26,00 per ciascun capo abbattuto iil violazione alle disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 15711992 se non diversamente sanzionato;
f) sanzione amininistrativa da euro 26,OO a curo 155,00 per chi viola lc disposizioni di cui all'articolo 13,
coinina 3, della legge1 57/92;
g) sanzione a~niniiiistrativada euro 26,00 a euro 155,OO per chi viola le disposizioni della presente legge e
della legge 15711992 non espressamente richiamate dal preseiite articolo.
2. Per le violazioi-ii del preseilte articolo, gli ufficiali ed agenti che esercitano tiliizioni di polizia giudiziaria,
procedono iii ogni caso al sequestro della fauiia selvatica.
3. Pcr le violazioi-ii delle disposizioni di cui alle lettere LI),v) e z) del coinina 1 dell'articolo 21 della legge
15711992, gli agenti di vigilanza procedono al sequestro delle trappole, delle reti e di tutto il i~iaterialcutilizzato
per l'uccellagione.
4. In tutti i casi di cui all'articolo 22, comn-ia I, della presente legge ed all'articolo 30, coniina l , lettere a), b),
g), dclla legge 15711992, si procede al ritiro ed alla sospensione dell'apposito tesserino regionale di cui
all'articolo 19 fino al tenninc dell'anilata venatoria.
5. Gli agenti verbalizzunti procedoiio all'iinmcdiato ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dal conlma 4 e
lo colisegnano all'atnministrazione provinciale coiiipetente per territorio. lii tali casi, il tci-inine di cui
all'articolo 34, coinma 2, si intende ridotto di un inesc dalla data di presentazioiie del ricorso.
6. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolainento per la disciplina delle anni e in r-riatcria
fiscale e dogailale.
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
li01 l 1 1-1
t l l l( l \ l l
della HkGlONI cAMPANA
n. 52 del 13 Agosto 2012
7. Per quanto non altriinenti previsto dalla presente Icgge, si applicano le disposizioni della legge 24 novciilbre
198 1, n.689 (Modifiche al sisteina penale - Depenalizzazione).
8. 1 proventi delle sanzioni soiio riscossi dalle amministrazioni provinciali e sono utilizzati per lo svolgiineiito
delle funzioni delegate in matcria di caccia.
Art. 33
(Sospensione, revoca e divicto di rilascio della licciiza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'csercizio conimerciale)
1 . Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge 15711992 nci confronti di chi riporta sentenza di
condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di ciii al coniina 1
dello stesso articolo, l'autorità aniininistrativa dispone:
a) la sospensione dclla licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi
previsti dalle lettere a), b), d) ed i), comnla l , del predetto articolo 31 della legge 15711992, nonché,
relativaniente ai fatti previsti dallo stcsso comma 1, letterc f), g) e li), limitatainente alle ipotesi di
recidiva di cui al comina 2, nuinerol) dell'articolo 99 del codicc peiiale;
b) la revoca dclla licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divicto di rilascio per un periodo di dieci
anni, nei casi previsti dalle lettere C), e) ed m), coinma l del predetto articolo 3 1 dclla legge 15711992,)
nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comina l , lettere d) ed i), lin~itatan~etite
alle ipotesi di
rccidiva di cui all'articolo 99, comma 2, nurncrol), del codice penalc;
C) l'esclusione definitiva dclla concessione del la liceiiza di porto di fucilc per uso di caccia, iiei casi prcvisti
dal predetto articolo 3 1 della legge 15711992, comina l , letterc a), b), C), e) cd in), liinitatainente al le
ipotesi di rccidiva di cui al comina 2, nuinerol), dell'art.99 del codicc peiiale;
d) la chiusura dell'csercizio coii~inercialco la sospcnsione del relativo provvedimento autorizzativo per un
periodo di un inesc, nel caso previsto dal comma 1, lettera l) del predctto articolo 31 della legge
15711992; nelle ipotesi di recidiva di cui al coinma 2, iiuinerol) dell'articolo 99, del codice pcnale, la
chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro inesi.
2. I provvedimenti indicati nel comina l so110 adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del
contravventore, a seguito dclla comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando e effettuata
I'oblazione ovvcro quando diviene definitivo il provvediniento di condanna.
3. Se I'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei scssanta giorni successivi all'accertamento, l'organo
acccrtatore dà tiotizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 3 1 , coiiima l , lettere a), b), C),d), e) ed
i), della legge 15711992 al qucstore, il quale può disporre la sosperisione cautelare cd il ritiro ten~poraneodella
licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle saiizioni ainininistrative previste dall'articolo 3 1 dclla legge 15711992, si applica il provvediiiiento
di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nci casi indicati dal coinma 1,
lettcra a) dal citato articolo 3 1 della legge 15711992, nonché, laddove 1ii violazione sia nuovainente coinniessa,
nei casi indicati alle lettere b), c) e f j del rnedcsimo comina I . Sc la violazionc di cui alla citata lettera a) è
iiuovamente commessa, la sospensione C disposta per un pcriodo di diic anni.
5. 11 provvcdi~nentodi sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 tt adottato
dal questorc della provincia del luogo di residenza di chi ha coininesso l'infrazione, prcvia coinuiiicazione, da
partc dell'amrniiiistrazione provinciale competente, che è stato cffettuato il pagainento in misura ridotta dclla
sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso I'ordiiianza-ingiunzioneovvero che è stato
definito il relativo giudizio.
fonte: http://burc.regione.campania.it
l<Ol I
l,l-ìl\ol,! l(
l\l 1
rlrlld iii (,IONE CAMPANIA
n. 52 del 13 Agosto 2012
6. L'organo accertatore dà notizia dclle coiitestazioni effettuate a nonna dcl coinina 4 al questore, i l quale può
valutare il fatto ai fini della sosperisionc C del ritiro terriporaiieo della licenza ai sensi delle leggi di pubblica
sicurezza.
Art. 34
(Oblazioi-icC definizione amininistrativa delle sanzioni)
1. Alle infrazioni ainministrative previste dall'articolo 32, si applicano le disposizioni dclla legge 68911981.
Alla defiiiizionc in via ainininistrativa delle infrazioni provvede direttainente l'arnrninistrazione provinciale
coinpetentc per territorio. Per la defiiiizionc di infrazioni per Ic quali sono stati prodotti scritti difensivi la
Proviiicia si avvale di uii'apposita con~missionenoiriinata dal Presidente dell'ainii~inistrazioiieprovinciale C così
costituita:
a) il dirigente del settore provinciale compcteiite che la presicdc;
b) un rappresentante delle associazioni venatoric, uii rappresentai-itc delle organizzazioni professionali
agricole ed un rappresentante dellc associazioni protczioiiistiche designati dal CTFV provinciale della
caccia, scelti ogni due anni ed altcrnativainente tra i coinponenti di cui alla Icttcra b), coinma 2,
dcll'articolo 8;
C ) il responsabile del servizio caccia della amniinistrazionc provii~ciale;
d) uii dipendente regionale delllArea gcnerale di coordinaineiito sviluppo attività scttorc primario designato
dall'assessore coinpetente;
e) un dipendente dell'amininistrazionc provinciale con fi~nzioiiidi segretario.
2. L'ii~diziatodella trasgressione ed il verbalizzantc possoiio richiedcrc alla coininissione di essere ascoltati,
così come la cominissione può invitare i verbalizzaiiti a fornirc cliiariineiiti orali sui fatti trascritti iiel verbale e
negli scritti difensivi. Copia di tali scritti è teinpcstivaniente trasincssa all'eiite cui appartiene i1 vcrbalizzaiite
unitaniente all'avviso della iissazionc della seduta per la discussionc dell'iiifiazione. Se entro un aniio dalla
presentazione degli scritti difensivi da parte dell'indiziato della trasgressionc, gli stessi non sono esaminati dalla
coiiiinissione, si intendono tacitaniente accolti C d'iifficio, con ordinanza, il dirigentc dcl scttore provinciale
coinpetente provvcde all'arcliiviazione del processo verbale.
3. La cominissionc i i i caso di fondatezza del processo verbale applica la sanzione discrezionalmcnte nei limiti
fissati dalla legge, indica i inotivi che giustificano l'uso del poterc discrezioiiale teiiendo conto dclla gravita e
della tenuità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai inezzi, dal tcinpo, dal luogo C dalla inodaliti dell'azionc;
h) dall'entità del danno ecoiiomico cffettivainente cagionato;
C) dal grado di colpa e dall'intensita del dolo;
d) da eventuali precedenti infrazioni in materia di Icgislazioiie venatoria.
4. La commissione applica la sanzione tra il iiiinimo ed il cinquanta per cei-ito dcl inassiino quando concorroiio
più circostanze attei-iuaiiti, ovvero quando qucste siano ritcnute prevalenti in concorso con circostanzc
aggravanti.
5. Se concorrono solo circostanzc aggravanti o queste sono ritenute prevalciiti in concorso con circostaiize
attenuanti, la coniinissionc applica una sanzione non inferiore al cinquaiita per cento del rilassimo.
6. Se concorrono circostaiize aggravanti e circostanze attenuanti ritenute equivalci-iti la coininissione applica la
sai-iziotieche avrebbe applicato in assenza dclle dette circostanze.
7. h caso di evidente infondatezza dell'accertaniento la coininissione, sentiti gli agenti verbalizzai-iti, chiede al
dirigente del settore provinciale competente I'ordii-ianzadi archiviazione del processo verbale.
8. La coinmissioi-ie propone al dirigente dcl settore provinciale competcntc di ordinare al contravvei-itosc il
pagamento dclla sanzione aniininistrativa stabilita.
9. Alla definizione dei verbali per i quali i verbalizzanti noli si sono avvalsi della facoltà del versamento
liberatori0 in inisura ridotta ad un terzo del inassimo della srtnzionc cntro sessanta giorni dalla notifica
dell'infrazione e che non lianno prodotto all'ammii-iistrazione provii-iciale scritti difensivi entro il tcri-i~iiiedi
trenta giorni, il dirigente del settore provinciale competente iiigiimge il pagamento di una somiiia compresa tra
il massimo cd il cinquanta per cento dclla sanzione ainininistrativa.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
Art. 35
(Licenza di porto di fiicile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)
l . La licciiza di porto di fucile per uso di caccia C rilasciata in conformitiì allc leggi di pubblica sicurezza.
2. I1 primo rilascio avvienc dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'csercizio venatorio a seguito
di esami pubblici dinanzi ad una coinmissionc nominata dalla Giunta regionale in ciasciiii capoluogo di
provincia.
3. La cominissione di cui al coinma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al
coinma 4, di cui alineno un laureato in scienze biologiclie o in scicnze naturrìli esperto in vertebrati onieotermi.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami che riguardano in particolare
nozioni nclle seguenti materie:
a) legislazione vcnatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con provc pratiche di riconoscimcnto delle specie cacciabili, incdiante
iitilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi, ovvero di fotografie o iinmagini;
C) arini c inuiiizioni da caccia e rclativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) nonne di pronto soccorso.
5. L'attestato di abilitazionc è concesso, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esaiiii elencati al coniina
4, dal dirigciite del settore caccia provinciale.
6. Lc commissioni di esarne per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio so110 istituite dalla
Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale coinpetentc, haiit~osede presso ogni amministrazione
provinciale e sono composte da:
a) un dipendente regionale con qualifica alineno di funzionario, con funzionc di presidente, dcsignato
dall'asscssore regionale al ramo C scelto ncll'ainbito del personale delllArea generale di coordiiiainento
competente;
b) da cinquc componenti effettivi e tre supplenti, esperti iielle inateric di cui al Gomma 4, designati
dall'assessore regionale competente per la caccia. Per acquisire i nominativi da designare l'assessore
richiede la segnalazione di teme di cspertt per ogni singola materia alle associazioni presenti nel CTFV
che in ogni caso devono essere sentite. L'esperto in zoologia applicata alla caccia deve essere laureato in
biologia o scienze iiaturali C l'esperto in pronto soccorso laureato in medicina;
C) dal responsabile dcl settore caccia dell'ainiiiinistruzione provinciale con funzioiii di segretario.
7. I componenti delle coinniissioni durano in carica cinque almi e possono essere riconfemati solo per un
secondo mandato. In caso di diinissioni o, coinuiique, di vacanza di posto il sostituto, iioniinato con decreto
dcll'assessore regionale alla caccia, dura in carica iino alla scadenza del periodo di nomina del coinponcnte
sostituito.
8. 11 rinnovo delle coiiiinissioni con le modalità indicate nei con~niiprecedenti C disciplinato dalla legge 15
luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con niodificazioni, del decrcto-legge 16 i~iaggio1994, n. 293,
recante disciplina della proroga degli organi amniinistrativi).
9. La commissione 2 validamente iiisediata dal Presidente o da un suo delegato c da almeno cinquc coiiiponcnti.
10. Pcr ciascuna seduta il numero dci candidati non può essere infcriore a venti né superiore a trenta. La
coininissionc e l'eventuale sezione aggiunta noli possono tenere più di due sedutc di esaini per scttiinaiia.
l l . La Giunta regionale, per particolari e documentate esigen~c,a richiesta del Presidente dcll'ainnii~iistrazione
provinciale, può conccdere deroghe alle limitazioni di cui al comnia 10.
Art. 36
(Gestione prograinmata dclla caccia)
1 La Giunta Regionale, su parere della cominissionc consiliarc conipetentc in materia, sentito il CTFVR,
ripartiste il territorio destinato alla caccia prograinmata, di cui al comnia 1, lettera C) dell'articolo 9, in ATC,
destinati alla caccia programmata alla fauiia stanziale, di superficie non inferiore a 45.000 ettari, anche
ricadenti in più Province o articolati in sub cornprcnsori, possibilniente ornogcnei e delimitati da contini
naturali.
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
I:oI I I I I I \ O I l i [ ( I \ [ I
della R t G l O M t C/lh,jf'? W A
n 52 del 13 Agosto 2012
PARE1
{il1 (l?Il~l I ~ ( ~ ! y t ) l l ( ~
2. Ogni cacciatore residente anagraficaineiite in Campania, a seguito di doinanda all'ainininistrazione
provinciale competente, da inoltrarsi dall' 1 febbraio al 3 1 inarzo di ciascun anno, ha diritto all'iscriziotic coine
residenza venatoria in uno degli ATC istituiti nella regione, prcvio consenso dei rclativi organi di gestionc cd il
pagamento dclla quota d'accesso, ove la residenza anagrafica coincida con la residenza vciiatoria, il pagamento
della quota di accesso entro il 3 1 iiiarzo equivale a doinanda. I cacciatori con residciiza aiiagrafìca iiel territorio
dell'ATC hanno priorità nella iscrizioiie. Ogni cacciatore iscritto iii uii ATC della Rcgionc Campaiiia ha diritto
all'esercizio venatorio su avifauna niigratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, versando alla Regione
Carnpania una quota pari a quella versata pcr la residenza vci-iatoria e cornunicaiido i dati del versamento entro
e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a pena di esclusioiie. Ogni cacciatore può avere accesso ad altri ATC,
anche fuori Regione, previo consenso dei rclativi organi di gestioiie. I cacciatori residenti in altre regioni
italiaiie, con priorità per coloro che sono nati in Cainpania, o possicdoiio titolo di proprietà, possono richiedere
I'acccsso con residenza veiiatoria ad un solo ATC della Caiiipania; I'acccsso è subordinato alla disponibilità di
posti, che iioii può supcrare iii ogni caso il cinque per cciito del totale, cd al coiiseiiso degli orgaili di gestione.
Ai residenti in altre Regioni è consentita, coli il versaineiito di una quota iilteriore pari a quella di iscrizione, da
corrispondere alla Kegionc Cainpania entro il 30 maggio, la caccia alla imigratoria. La Giunta regionale, sulla
base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole, aliiiientari e forcstali, applica con cadenza tricnnale
l'indice di densità veiiatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto alla propria cstcnsione territoriale.
3. Pcr il coiitrollo sull'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna migratoria si applicaiio le disposizioni di cui
al cornma 12 dell'articolo 12 della legge 15711992.
4. T componenti dci coinitati di gcstione degli ambiti territoriali di caccia sono iioniinati con delibera di Giunta
provincialc. Negli organi direttivi degli ainbiti territoriali di caccia è assicurata la presenza di tutte le
associazioni venatoric riconosciutc a livello nazionale di cui al comnia 5 dell'articolo 34 dclla legge 15711992.
Il coinitato di gestione, costituito da diciannovc rappresentanti, nel rispetto dellc proporzioiii previste dal
Comnia 10 dell'articolo 14 della legge 15711992, ì: così costituito:
a) sessanta per cciito dei coimpoiienti sono noiniiiati in rappresentaiiza delle orgai~izzazioniprofessionali
agricole maggiorinente rappresentative a livello iiazionalc, presenti nel CTFVN cd operanti sul territorio
cd in rapprescntaiiza delle associazioni vciiatorie nazionali riconosciute, prcscnti iiel CTFVN cd
operanti in forina organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione;
b) venti per ccnto dei coinponenti sono nominati in rapprcsentaiiza di associazioiii di protezione ari~bicntale
presciiti nel CTPVN c inaggiorrnciite operanti nclla Provincia;
C) dieci per ccnto dei componeiiti spetta ai rappresentanti delle Amniinistrazioni Proviiiciali;
d) dieci per cento dei coinponenti spetta ai rappresentanti dclla Regione Campania, di cui uno nominato
dall'asscssore all'agricolt~lra e l'altro dal Prcsideiite della coininissione consiliarc perinanente
agricoltura;
e) svolge le funzioni di segretario uii dipendciite del cornpcteiite ufficio dcll'aininiiiislrazioiie provinciale
competente per territorio.
5. 111 caso di modifica delle desigiiazioni effethlate ai sensi del coinrna 4, la Giunta provincialc provvede alla
sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le iunzioiii dei componenti sostituiti cessano alla
scadenza del suindicato temine.
6. Lc designazioiii di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa dclle rispettive strutture provinciali. Se 1c
designazioni non pervengono all'ainministrazione provinciale entro il terinine di trcnta giorni dalla data dclla
richiesta, la Provincia provvede d'ufficio.
7. Gli organi di gestione, così costituiti, cleggoiio i l Prcsideiite ed il Collegio dei rcvisori dei coiiti, in nuincro
non infcriore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Gli organi di gestioiie degli ATC hanno sede presso 1c coinpetenti ainininistrazioni provinciali e sono
coiivocati dai rispettivi Presidenti. Possoiio essere coiivocati anche su ricliiesta scritta e motivata di alriiciio un
terzo dei componeiiti. I coimpoiieiiti duraiio in carica cinque anili e possono essere riconfcriiiati. Le Provincc
assicurano anche il supporto tecnico ed ainmiiiistrativo.
9. La Giunta regionale, in caso di coinprovata inefficienza o inerzia degli organi di gestione degli ATC, nomina
un coniinissario che, coadiuvato dall'ufticio caccia dell'aniministrazione provinciale, sostituisce l'organo
inadeii~pieiite, acquisisce nuove designazioiii e propone alla Giunta provinciale la nomina di 1111 iiuovo
organismo di gcstioiie restando iii carica fino al suo iiisediaiiiento.
fonte: http:llburc.regione.carnpania.it
I
l:orll l r l l \ o ~ l l l ~ l \ l l
tirtll,i PCGIONE CAMPANIA
n 52 del 13 Agosto 2012
Panni
r \tli
tli~ll:t Iltyiciiic,
Art. 37
(Compiti dei Comitati di gestione)
1. Il Comitato di gestione, entro quattro inesi dal suo insediainento, approva UII piano programmatico nel quale
devono essere coinunque previsti:
a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato pcr ciascuiia stagione venatoria con i
progranimi delle iininissioni e degli abbattiineiiti di fama selvatica;
b) I'istituzionc C le modalità organizzative di centri di allevaiiieiiti, da gestire in fonna di azienda agricola,
della fauna selvatica stanzirile, niuniti di adeguate strutture venatorie per I'adattan~entoin libertà;
c) le condizioni affiiiclik sia garantita una sufficicntc consisten~adi base di fauna selvatica durante tutto
l'aimo solare.
2. 11 Coinitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ainbicntali C della
consistenza faunistica, prograiiiina gli interventi per il iniglioraiiiento degli habitat, provvede all'attribuzione
degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:
a) Iri ricostituzioiie di una presenza faunistica ottiinalc del territorio anche mediante lanci di selvaggina da
ri popolaincnto;
b) le coltivazioni per I'alimcntazione naturale dei mrin~n~ifcri
e degli uccelli soprattutto iiei terreni disinessi
da iiiterveiiti agricoli, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1094188 c s.1n.i;
C) il ripristino di zone uinide e di fossati;
d) la differenziazione c rotazione delle colture;
e) la ricostih~zioiiedi siepi, cespugli ed alberi adatti alla sosta, alla riproduzione ed alla nidificazionc della
fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati;
g) la collabora~ioneoperativa ai fini del tabellamento, della difesa prcvcntiva dellc coltivazioi~ipassibili di
danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli
appostainenti e di ambicntanieiito della fauna sclvatica.
3. I1 Coinitato di gestione degli ATC provvede, altresì, ad individuare ed accertare i danni causati allc colture
agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività vciiatoria da segiialare all'amininistrazione provinciale
ai fini della erogazione di contributi per il risarciniento del danno iionclié per gli iiiterveiiti, preventivainente
concordati, atti ad evitare i daimi predetti. Per la veritìca dei danni i l Comitato pub richiedere spccitìci
accertainci~tiagli uffici agricoli e forcstali della Regione, della Provincia e delle coinuiiità montane presenti sul
territorio.
4. Entro il 31 diceinbre dell'anno precedente a quello cui si riferisce è approvato dal comitato il bilancio
preventivo dell'ATC ed inviato per le opportune verifiche alla Provincia corredato dalla relazione del Collcgio
dei revisori dei conti.
5. Ogni ATC ha facoltà di spesa nei liiniti di disponibilità di bilancio.
6. Ogni ATC deve trasmettere per l'approvazione alla Provincia, entro il 31 inarzo di ogni anno, il rendiconto
tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazioiie del Collegio dei revisori dei conti.
7. 11 Comitato di cui innanzi, per particolari compiti clie ricliiedonu competenze specialistiche, possotio
avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dei dipartiinenti di zoologia, di agraria e di
scienze naturali delle università.
Art. 38
(Funzione dclle Province nella gestione degli ATC)
l . Per il coordinainento della gestione programmata del la caccia, le Province:
a) regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei teinpi di caccia previsti dalla legge, in
rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite ceiisiiiieiiti effettuati di
intesa Con i coniitati di gestione;
b) indicano il nuinero dei capi di fauiia selvatica stanziale, distinte per specie, prelevabile durante la
stagione venatoria;
fonte: http://burc.regione.carnpania.it
I
n. 52 del 13 Agosto 2012
c) determinano il iiumero, minimo e inassiino, dci cacciatori ar-i~missibiliin ogni ambito territorialc, iii modo
che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale ricavato
sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente iii conformità all'indice di cui al coinina 2
dell'articolo 36;
d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Coinitati di gestione in
misura base non superiore all'importo della tassa di concessioiie regionale in vigore per fucile a due
colpi ridotta del quaranta pcr cento per i cacciatori residenti in Cai-iipaiiia.
2. Le quote di cui al coinma 1 sono versate su apposito coiito correiite presso l'ainmi~iistrazioneprovinciale
competente c da qucst'ultiina accreditate ai singoli ATC su apposito conto presso lo stesso tesoriere
dell'amniinistrazione proviiiciale sul quale il Presidente dell'ATC dispoiie pagamenti dovuti per le finalità
istituzionali degli ATC.
Art. 39
(Tassa di coiicessione regionale)
1 . Pcr poter esercitare la caccia è dovuta iina tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della
legge 16 inaggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per I7attuazioiic delle Rcgioni a statuto ordinario), e
prcvis ta dall'articol o 23 della Icgge 1 5711992. 1 proventi derivanti dall'applicazioiie di talc tassa sono utilizzati
per la realizzazione dei fini della presente leggc e per il Iinanziameiito o il concorso ncl Iìiianziainento di
progetti di valorizzazionc del territorio presentati aiiche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che
nell'ambito della programinazione regionale coiitemplino, tra l'altro, la crcazione di strutture per I'allevamciito
di fauna selvatica, la inanutenzioiie degli appostainenti, di ambieiitamento della fauna selvatica, l'adozioi~cdi
fonne di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative noli
pregiudizievoli per I'anibiente, la valorizzazionc agrituristica di percorsi per l'accesso alla iiatura e alla
coiioscenza scientitica e ci~lturaledclla fauna ospite, la inanuteiizionc e pulizia dei boschi aiiclie al fiiie di
prevci-iire incendi, il rccupero e la riabilitazione di fauna protetta.
2. La tassa regionale di cui al coinina 1 e soggctta al rinnovo aniiuale, ha validità annuale, deve essere
corrisposta entro il 30 maggio di ogni alino, ed ì: pari a quella fissata dalla tariffa annessa alla legge regionale 7
diceinbre 1993, n. 44 (Detcrrninazioiie della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali).
3. Nel caso di dinicgo della licenza di porto di fucilc per uso di caccia la tassa rcgionale è rimborsata. La tassa
di concessioiie regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'aiubito territorialc
di caccia. La tassa di rinnovo non ii dovuta se non si esercita la caccia durantc l'anno.
4. 1 centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale cd intensivo, le a ~ i e n d cfaunisticovcnatorie C le aziende agrituristico-venator~csono soggetti a tasse regionali.
Art. 40
(Utilizzazione dei proventi)
1. Tutte le entrate di cui alla presente legge sono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.
2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario,
provvede ad iscrivere stanziainenti iii spcciiici capitoli di previsioiie della spesa:
a) spese per la ricostituzioiie e la tutela del patriiiionio faunistico;
h) fondo da ripartire tra Ic Provilice nella inisura del venti per cento per la prevenzione e dell'ottanta per
ceiito pcr l'indennizzo dei danni causati da specie della fauna selvatica, coli priorità se protette o in via
di cstinzioi-ie, costituito con le inodalità di cui all'articolo 26, comma 1;
c) fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate;
d) spese per coiiipiti propri della Regioiie e per tutte le altre spese coxnunquc riguardanti la inateria
venatoria.
3. I singoli stanziamenti aiiiiuali dei capitoli sono stabiliti, nel rispetto delle iiorme della presentc legge, coli la
legge di approvaziolie del bilancio.
fonte: http:llburc.regione.campania.it
I%O!l l l I l \ O 1 l , i l( l \ { l
clclla REGICINT AMPANA
n 52 del 13 Agosto 2012
Art.4 l
(N orma finanziaria)
I . La presente legge non comporta ulteriori oncri finanziari rispctto agli stanziainenti in bilancio già
conseguenti dall'applicazioiie della legge regionale 81 1996.
2. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria allc spese prcviste dagli articoli 4, 8, 10, 1 1 , 12, 16, 18, 19, 24,
26, 28, 34, 35, 36 e 39, si fa fronte nell'ambito del tetto del gettito di entrata previsto dall'articolo 40.
Art. 42
(Disposizioni transitoric e final i)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata iii vigorc della presentc legge, approva il
regolaiiiento attuativo.
2. Iii attesa dell'approvazione del regolamento previsto al coiiiina 1 si applicano le iiorine regolaiiientari vigeiiti
in attuazione della legge regionale 811996 nelle parti noli in contrasto con la presente legge.
3. I cacciatori che, per l'annata venatoria 201 212013, haimo già perfezionato l'iscrizione all'ATC di residenza
veiiatoria mediante il pagamento della relativa quota di partecipazione consenrano il diritto acquisito.
4. Dalla data di entrata in vigore della prescnte legge soiio abrogate tuttc le iiorine iii contrasto ivi coinpreso
l'articolo 5 della legge regionale 21 maggio 2012, n.13 (Interventi per il sostegno e la promozione della
castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. l), e la lcgge regionale 811996.
5. Per tutto quanto noil previsto iiella presente legge si applicano Ic nonne contenute nella lcgge 15711992.
6. La presentc legge è dichiarata urgentc, ai sensi del vigente Statuto, ed eiitra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regionc Canipania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regioiie Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare coiiie legge della Regione Cainpania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.carnpania.it