esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee
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Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: ESPOSIZIONI, TEMPORANEE 1 mar. 2009 STAND FIERISTICI, STRUTTURE • Sistema di alimentazione: TT, TN • Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"; Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”; o Norma CEI 64-8 Sezione 752 “Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento”; o Norma CEI 64-8 Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”; o Norma CEI 64-8 Sezione 422 “Protezione contro gli incendi”; o Norma UNI EN 13814 “Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento. Sicurezza”; o Guida CEI 64-54 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo; o Guida CEI 64-50 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali; o Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”; o Norma UNI 9217/3 “Impianti sportivi. Tribune – tribune provvisorie. Caratteristiche e prescrizioni”; • Principali disposizioni legislative: o DM 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”; o Circolare n. 1 MI.SA. prot. P147/4109 sott. 35, del 23 gennaio 1997. “Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”; Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: o o o o o o o o o o o o o o 1 mar. 2009 Circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”; Lettera circolare n. 12388/4109 del 14 giugno 1984 “Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale”; RD n.635 del 6/5/40 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza”; DPR 06/11/02 n.293 “Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del RD 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo”; Circolare Ministeriale n. 16 del 16/06/80 “Modifiche e chiarimenti alla Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951”; Circolare Ministeriale n. 52 del 20/11/82 “DM 16 febbraio 1982 e DPR 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti”. DM 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"; DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"; DPR 689/59 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del fuoco"; DM 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”; Dlgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza"; D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici". Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 mar. 2009 • Direttive applicabili: o Direttiva 92/58/CEE sulla segnaletica di sicurezza. • Installazione: o • Per l’installazione occorre una impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 a) del DM 37/08 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, tranne che nel caso di stand fieristici di piccole dimensioni alimentati da una presa a spina, i quali non essendo considerati impianti elettrici ai fini del DM 37/08, non sono soggetti al medesimo decreto e quindi non occorre alcun tipo di abilitazione. Altra eccezione alla applicazione del DM 37/08 è quando si ha un’esposizione all’aperto e l’impianto è installato completamente all’esterno e non collegato in nessun modo (ad esempio attraverso l’impianto di terra) ad impianti interni. Necessità di progetto: o Il progetto è necessario se è verificata almeno una delle seguenti condizioni: § Il locale ha una superficie superiore ai 200 mq (art. 5 comma 2c del DM 37/08); § Il locale è alimentato attraverso una cabina MT/BT; § Ha una potenza contrattuale superiore ai 6 kW (art. 5 comma 2 c) del DM 37/08); § Il locale è classificato a maggior rischio in caso di incendio; § Il locale è sottoposto al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita presso la Prefettura locale. Tale Commissione esprime un parere obbligatorio, non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi, esaminando le domande in fase progettuale, effettuando sopralluoghi ed esprimendo un parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza. § Il luogo è all’aperto, ma è collegato (attraverso cavi o impianto di terra) ad un impianto interno soggetto a progettazione. Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: • Dichiarazione di conformità: o La dichiarazione di conformità è sempre necessaria, tranne nei seguenti casi: § § • 1 mar. 2009 Uno stand fieristico (o per altra manifestazione) di piccole dimensioni alimentato da una presa a spina e quindi non soggetto al DM 37/08; Un impianto installato completamente all’esterno e non collegato in nessun modo (ad esempio attraverso l’impianto di terra) ad impianti interni. Anche in questo caso non si applica il DM 37/08. Note sul locale: Definizioni e interpretazioni: o Luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo: Locali e ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. o Presso la Prefettura è istituita la Commissione Provinciale di Vigilanza (prevista dall’art. 80 del T.U. della legge di P.S.) sui locali di pubblico spettacolo, che esprime un parere obbligatorio, non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi. La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza. A locale operante, la commissione ha il campito di controllare periodicamente l’applicazione delle specifiche di progetto. Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all’aperto aperti al pubblico, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo. Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, prima dell’inizio delle attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà. o La circolare n. 16 del 16/06/80 stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo, la legge 186/68 prevale rispetto ad altre disposizioni. Il che significa che le norme CEI hanno la supremazia, nel caso che tra norme e disposizioni vi siano contraddizioni; o Il DM 19/08/96 abroga, all’art.7 tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali citati all’art. 1, comma 1. Ne consegue che la circolare 16/51 rimane tuttora in vigore per tutte le problematiche e gli aspetti che non riguardano la prevenzione incendi (Parere Min. Int. P2157/4109 sott.44 del 28/11/96); o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la norma CEI 64-8/752: Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 mar. 2009 § I locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo il DM 19/08/96: § a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone (se la capienza è inferiore a 100 persone rimane sempre un locale di trattenimento, ma a cui si applicano un numero inferiore di prescrizioni); f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la Circolare Min. 16/51: § 1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature .2) Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.3) Cinema-Teatri: destinati, oltre alle proiezioni Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 mar. 2009 cinematografiche anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana. 4) Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, 5) trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, ecc. 5) Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici. 6) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente belve feroci. 7) Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio ecc. 8) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti e parapetto resistenti al fuoco per l'accesso e le operazioni dei Vigili del fuoco; o I locali di pubblico spettacolo sono sottoposti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, essendo inseriti come attività n. 83 del DM 16/02/82: “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti”. Successive circolari e chiarimenti hanno meglio definito il campo di applicazione del decreto comprendendo impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti ed escludendo ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei; o Luogo aperto al pubblico: un delimitato spazio all'aperto attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendio. (CM 20/11/82, n. 52); o VVF e CPV: nel caso in cui le attività di pubblico spettacolo siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del CPI. I sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza (CM n. 52 del 20/11/82); Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. 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Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: o o o o o o 1 mar. 2009 Struttura non di pubblico spettacolo: se all’interno di una struttura che non è un luogo di pubblico spettacolo (come una scuola, un capannone industriale, una chiesa, un centro commerciale, etc.) viene utilizzato un locale per allestire spettacoli, solo a quel locale si applicano le normative specifiche previste (CEI 64-8/752); Fiera: evento inteso a esporre e/o vendere prodotti che possono essere posti in ogni luogo idoneo, sia esso un locale, edificio o struttura temporanea; Mostra: esposizione o prestazione in ogni luogo idoneo, sia esso un locale, edificio o struttura temporanea; Stand: area o struttura temporanea utilizzata per esposizione, commercializzazione, vendita o divertimento; Struttura temporanea: unità o parte di un’unità, incluse quelle mobili e trasportabili, situata all’interno o destinata ad essere montata e smontata. Una struttura temporanea può andare dalla bancarella all’aperto, allo stand fieristico, al grande padiglione, alle sagre paesane, alle feste di partito, alle tribune temporanee per una manifestazione all’aperto o ad una qualsiasi altra struttura che abbia le condizioni di provvisorietà; Impianto elettrico temporaneo: impianto elettrico installato e smontato nello stesso tempo dello stand od espositore con cui è associato. L’impianto temporaneo ha origine a partire da un punto dell’impianto elettrico permanente o da un’altra sorgente da cui è prelevata energia (es. gruppo elettrogeno); Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. 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Esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee (Scheda) Ultimo aggiornamento: • 1 mar. 2009 Classificazione dei Locali: o Agli impianti elettrici temporanei che normalmente occorrono per mettere in piedi degli stand fieristici o delle mostre itineranti si applica la norma CEI 648 sezione 711, la quale non si applica ovviamente agli impianti elettrici fissi dell’edificio (se esiste) in cui le mostre sono poste; o I complessi fieristici rientrano spesso nell’ambito dei luoghi di pubblico spettacolo i quali sono classificati come particolari e per questo sottoposti a normativa specifica (Sezione 752 della norma CEI 64-8); o L’esposizione è a maggior rischio in caso di incendio (e in questo caso si applica anche la sezione 751 della norma CEI 64-8) se si verifica uno dei seguenti due casi: • • o a causa dell’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio come definito dall’art. 751.03.2 della norma CEI 64-8; l’esposizione rientra in uno dei seguenti casi previsti dal DM 16/2/82: § Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (compresi: musei, gallerie, negozi di profumeria, mobili, abbigliamento, librerie, autosaloni) (attività 87); § Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (attività 83); § Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq (attività 88); Nel caso in cui l’esposizione sia all’interno di un edificio pregevole per rilevanza storica e/o artistica, ad esso si devono applicare anche i principi della norma CEI 64-15. Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.