esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee

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esposizioni, stand fieristici, strutture temporanee
Esposizioni, stand fieristici,
strutture temporanee
(Scheda)
Ultimo aggiornamento:
ESPOSIZIONI,
TEMPORANEE
1 mar. 2009
STAND
FIERISTICI,
STRUTTURE
•
Sistema di alimentazione: TT, TN
•
Norme di riferimento:
o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”;
o Norma CEI 64-8 Sezione 752 “Impianti elettrici nei luoghi di pubblico
spettacolo e di intrattenimento”;
o Norma CEI 64-8 Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di
incendio”;
o Norma CEI 64-8 Sezione 422 “Protezione contro gli incendi”;
o Norma UNI EN 13814 “Macchine e strutture per fiere e parchi di
divertimento. Sicurezza”;
o Guida CEI 64-54 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio
degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di pubblico
spettacolo;
o Guida CEI 64-50 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio
degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali;
o Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica
e/o artistica”;
o Norma UNI 9217/3 “Impianti sportivi. Tribune – tribune provvisorie.
Caratteristiche e prescrizioni”;
•
Principali disposizioni legislative:
o DM 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
o Circolare n. 1 MI.SA. prot. P147/4109 sott. 35, del 23 gennaio 1997.
“Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 - Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Chiarimenti ed
indirizzi applicativi”;
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solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti
sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.
Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con
la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio
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Circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 “Norme di sicurezza per la
costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di
pubblico spettacolo in genere”;
Lettera circolare n. 12388/4109 del 14 giugno 1984 “Attività di spettacolo e
trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o
pubblico del locale”;
RD n.635 del 6/5/40 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza”;
DPR 06/11/02 n.293 “Regolamento di semplificazione recante modifica
all’articolo 141 del RD 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in
materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo”;
Circolare Ministeriale n. 16 del 16/06/80 “Modifiche e chiarimenti alla
Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951”;
Circolare Ministeriale n. 52 del 20/11/82 “DM 16 febbraio 1982 e DPR 29
luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti”.
DM 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818";
DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi";
DPR 689/59 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del
fuoco";
DM 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
Dlgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”.
D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";
D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti
tecnici".
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Direttive applicabili:
o Direttiva 92/58/CEE sulla segnaletica di sicurezza.
•
Installazione:
o
•
Per l’installazione occorre una impresa abilitata alla realizzazione degli
impianti di cui all'art. 1 comma 2 a) del DM 37/08 e iscritta nell'albo
provinciale delle imprese artigiane, tranne che nel caso di stand fieristici di
piccole dimensioni alimentati da una presa a spina, i quali non essendo
considerati impianti elettrici ai fini del DM 37/08, non sono soggetti al
medesimo decreto e quindi non occorre alcun tipo di abilitazione. Altra
eccezione alla applicazione del DM 37/08 è quando si ha un’esposizione
all’aperto e l’impianto è installato completamente all’esterno e non collegato
in nessun modo (ad esempio attraverso l’impianto di terra) ad impianti
interni.
Necessità di progetto:
o Il progetto è necessario se è verificata almeno una delle seguenti condizioni:
§ Il locale ha una superficie superiore ai 200 mq (art. 5 comma 2c del
DM 37/08);
§ Il locale è alimentato attraverso una cabina MT/BT;
§ Ha una potenza contrattuale superiore ai 6 kW (art. 5 comma 2 c) del
DM 37/08);
§ Il locale è classificato a maggior rischio in caso di incendio;
§ Il locale è sottoposto al controllo da parte della Commissione
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita
presso la Prefettura locale. Tale Commissione esprime un parere
obbligatorio, non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto
riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi, esaminando le
domande in fase progettuale, effettuando sopralluoghi ed esprimendo
un parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al
rilascio della licenza.
§ Il luogo è all’aperto, ma è collegato (attraverso cavi o impianto di
terra) ad un impianto interno soggetto a progettazione.
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Dichiarazione di conformità:
o
La dichiarazione di conformità è sempre necessaria, tranne nei seguenti
casi:
§
§
•
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Uno stand fieristico (o per altra manifestazione) di piccole dimensioni
alimentato da una presa a spina e quindi non soggetto al DM 37/08;
Un impianto installato completamente all’esterno e non collegato in
nessun modo (ad esempio attraverso l’impianto di terra) ad impianti
interni. Anche in questo caso non si applica il DM 37/08.
Note sul locale: Definizioni e interpretazioni:
o Luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo: Locali e ambienti, al
chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro,
un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per
esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.
o Presso la Prefettura è istituita la Commissione Provinciale di Vigilanza
(prevista dall’art. 80 del T.U. della legge di P.S.) sui locali di pubblico
spettacolo, che esprime un parere obbligatorio, non vincolante, circa
l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli
incendi. La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua
sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune
competente al rilascio della licenza. A locale operante, la commissione ha il
campito di controllare periodicamente l’applicazione delle specifiche di
progetto. Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono
essere richieste per tutti i locali al chiuso o all’aperto aperti al pubblico,
a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o
comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo. Le visite della
Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, prima
dell’inizio delle attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di
provvisorietà o saltuarietà.
o La circolare n. 16 del 16/06/80 stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti
elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo, la legge 186/68 prevale rispetto ad
altre disposizioni. Il che significa che le norme CEI hanno la supremazia, nel
caso che tra norme e disposizioni vi siano contraddizioni;
o Il DM 19/08/96 abroga, all’art.7 tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi emanate sui locali citati all’art. 1, comma 1. Ne consegue che la
circolare 16/51 rimane tuttora in vigore per tutte le problematiche e gli
aspetti che non riguardano la prevenzione incendi (Parere Min. Int.
P2157/4109 sott.44 del 28/11/96);
o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la norma CEI 64-8/752:
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§
I locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di
servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala
per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per
riunioni di pubblico spettacolo in genere.
o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo il DM 19/08/96:
§ a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale
convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a
trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100
persone (se la capienza è inferiore a 100 persone rimane sempre un
locale di trattenimento, ma a cui si applicano un numero inferiore di
prescrizioni); f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi
all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a
spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del
decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di
intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono esclusi dal campo di
applicazione del decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree
urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni
varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza
non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al
pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di
pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove
sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e
di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio
musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale
appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni
canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia
capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove
sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli
avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale
giochi).
o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la Circolare Min. 16/51:
§ 1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici,
coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena
comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature
.2)
Cinematografi:
destinati
unicamente
alle
proiezioni
cinematografiche.3) Cinema-Teatri: destinati, oltre alle proiezioni
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cinematografiche anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico
con limitate attrezzature oppure su semplice pedana. 4) Altri locali di
trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, 5) trattenimenti
danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini,
spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza
sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, ecc. 5)
Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a
presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che
si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici. 6)
Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli,
destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente
belve feroci. 7) Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per
divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in
luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni
sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di
cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio ecc. 8)
Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti e parapetto
resistenti al fuoco per l'accesso e le operazioni dei Vigili del fuoco;
o I locali di pubblico spettacolo sono sottoposti al rilascio del Certificato di
prevenzione incendi, essendo inseriti come attività n. 83 del DM 16/02/82:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a
100 posti”. Successive circolari e chiarimenti hanno meglio definito il campo
di applicazione del decreto comprendendo impianti sportivi, sale
convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre
sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti
danzanti ed escludendo ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici
destinati al culto, musei;
o Luogo aperto al pubblico: un delimitato spazio all'aperto attrezzato per
accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti
e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza
alle misure tecniche di sicurezza antincendio. (CM 20/11/82, n. 52);
o VVF e CPV: nel caso in cui le attività di pubblico spettacolo siano già state
sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali
di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito
trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire
da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli
stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali medesime. Tali
documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta
per il rilascio del CPI. I sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono
essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle
Commissioni Provinciali di Vigilanza (CM n. 52 del 20/11/82);
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Struttura non di pubblico spettacolo: se all’interno di una struttura che
non è un luogo di pubblico spettacolo (come una scuola, un capannone
industriale, una chiesa, un centro commerciale, etc.) viene utilizzato un
locale per allestire spettacoli, solo a quel locale si applicano le normative
specifiche previste (CEI 64-8/752);
Fiera: evento inteso a esporre e/o vendere prodotti che possono essere
posti in ogni luogo idoneo, sia esso un locale, edificio o struttura
temporanea;
Mostra: esposizione o prestazione in ogni luogo idoneo, sia esso un locale,
edificio o struttura temporanea;
Stand: area o struttura temporanea utilizzata per esposizione,
commercializzazione, vendita o divertimento;
Struttura temporanea: unità o parte di un’unità, incluse quelle mobili e
trasportabili, situata all’interno o destinata ad essere montata e smontata.
Una struttura temporanea può andare dalla bancarella all’aperto, allo stand
fieristico, al grande padiglione, alle sagre paesane, alle feste di partito, alle
tribune temporanee per una manifestazione all’aperto o ad una qualsiasi
altra struttura che abbia le condizioni di provvisorietà;
Impianto elettrico temporaneo: impianto elettrico installato e smontato
nello stesso tempo dello stand od espositore con cui è associato. L’impianto
temporaneo ha origine a partire da un punto dell’impianto elettrico
permanente o da un’altra sorgente da cui è prelevata energia (es. gruppo
elettrogeno);
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1 mar. 2009
Classificazione dei Locali:
o Agli impianti elettrici temporanei che normalmente occorrono per mettere in
piedi degli stand fieristici o delle mostre itineranti si applica la norma CEI 648 sezione 711, la quale non si applica ovviamente agli impianti elettrici fissi
dell’edificio (se esiste) in cui le mostre sono poste;
o I complessi fieristici rientrano spesso nell’ambito dei luoghi di pubblico
spettacolo i quali sono classificati come particolari e per questo sottoposti a
normativa specifica (Sezione 752 della norma CEI 64-8);
o L’esposizione è a maggior rischio in caso di incendio (e in questo caso si
applica anche la sezione 751 della norma CEI 64-8) se si verifica uno dei
seguenti due casi:
•
•
o
a causa dell’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio come
definito dall’art. 751.03.2 della norma CEI 64-8;
l’esposizione rientra in uno dei seguenti casi previsti dal DM 16/2/82:
§ Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al
dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq
comprensiva dei servizi e depositi (compresi: musei,
gallerie, negozi di profumeria, mobili, abbigliamento,
librerie, autosaloni) (attività 87);
§ Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con
capienza superiore a 100 posti (attività 83);
§ Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con
superficie lorda superiore a 1.000 mq (attività 88);
Nel caso in cui l’esposizione sia all’interno di un edificio pregevole per
rilevanza storica e/o artistica, ad esso si devono applicare anche i principi
della norma CEI 64-15.
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