Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003

Transcript

Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003
Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003
valida dal 4 febbraio 2003
Supplemento straordinario n. 6 al n. 18 dell’1 ottobre 2003
Parti I e II - Anno XXXIV
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA
Catanzaro, mercoledì 15 ottobre 2003
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29
Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:
PARTE PRIMA
●
ATTI DELLA REGIONE
SEZIONE I
◆
◆
◆
Leggi
Regolamenti
Statuti
SEZIONE II
◆
◆
◆
◆
◆
Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
Deliberazioni del Consiglio regionale
Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali
PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
◆
Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione
SEZIONE II
◆
◆
Atti di organi statali che interessano la Regione
Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione
Ordinariamente il venerdì di ogni settimana
PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆
Annunzi legali
Avvisi di concorso
20770
15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003
SOMMARIO
PARTE PRIMA
SEZIONE II
PARTE PRIMA
ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE II
ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2003, n. 104
Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 52, modifiche ed
integrazioni alla Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 −
Proroga al 31 marzo 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 30 gennaio 2001,
n. 4
Pag. 20770
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2003, n. 311
Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003 −
Proroga delle Convenzioni fino al 30 giugno 2003. Approvazione disciplinare
Pag. 20771
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 settembre 2003, n. 761
Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, − Proroga fino al 31
dicembre 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica
utilità
Pag. 20774
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2003, n. 104
Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 52, modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 −
Proroga al 31 marzo 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 30 gennaio 2001,
n. 4.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che il Consiglio Regionale, con Legge n. 52 del
27 dicembre 2002, proroga al 31 marzo 2003 il termine finale
per l’attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8
della L.R. 4/2001, per come modificata con L.R. n. 36 del 10
dicembre 2001.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 30 gennaio 2001, n. 4, sono state approvate apposite Convenzioni per realizzare interventi di politica attiva dell’impiego,
finalizzati alla progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all’art. 3 della predetta Legge regionale n.
4/2001.
CONSIDERATO che attraverso la stipula delle predette Convenzioni, gli Enti hanno potuto continuare l’utilizzazione dei
soggetti nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, fino
al 31 dicembre 2002.
CONSIDERATO che anche nel corso dell’anno 2002 si è realizzata una concreta e significativa fase di stabilizzazione occupazionale dei soggetti sopra richiamati.
CONSIDERATO che per consentire agli Enti di poter continuare ad utilizzare i soggetti compresi negli elenchi allegati alle
Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 1171 del 27 dicembre 2001 e n. 80 del 29 gennaio 2002, si rende necessario
prorogare fino al 31 marzo 2003 le Convenzioni sottoscritte ai
sensi delle predette Delibere della Giunta Regionale, in conseguenza della proroga effettuata con la Legge regionale n. 52 del
27 dicembre 2002.
RITENUTO di prorogare anche gli effetti della Delibera della
Giunta Regionale n. 80 del 29 gennaio 2002, per i lavoratori, il
cui sussidio di mobilità o di CIGS, è in scadenza dal 1° gennaio
al 31 marzo 2003.
RIBADITO che l’utilizzazione, in attività socialmente utili e
di pubblica utilità, può avvenire solo per i soggetti già impegnati
alla data del 31/12/2002.
VALUTATA l’opportunità di consentire, in via del tutto eccezionale e con decorrenza 1° febbraio 2003, il riutilizzo dei sog-
15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003
getti già stabilizzati con contratto a tempo indeterminato e che si
trovano nello stato di disoccupazione per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, o che assunti, sempre con contratto a tempo indeterminato, sono stati licenziati per il mancato
superamento del periodo di prova o per mancanza dei requisiti
soggettivi rispetto all’utilizzazione presso l’Azienda.
PRECISATO che l’utilizzo dei soggetti, individuati dall’art. 3
della L.R. n. 4/2001, non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non modifica lo stato di disoccupazione.
VISTA la circolare dell’INPS, n. 5 del 9 gennaio 2003, ad
oggetto «Attività socialmente utili relative al periodo 1° gennaio
− 31 dicembre 2003. Corresponsione per il mese di gennaio 2003
degli assegni ASU e ANF ai lavoratori già a carico del Fondo per
l’occupazione».
VISTA la Legge 289/2002 (Legge Finanziaria per l’anno
2003).
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, On. Antonino
Mangialavori, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente
settore, ad unanimità di voti.
20771
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2003, n. 311
Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003 −
Proroga delle Convenzioni fino al 30 giugno 2003. Approvazione disciplinare.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che il Consiglio regionale, con Legge n. 52 del
27 dicembre 2002, ha prorogato al 31 marzo 2003 il termine
finale per l’attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della L.R. 4/2001, per come modificata con L.R. n. 36 del
10 dicembre 2001.
CONSIDERATO che con Delibera n. 104 del 4 febbraio 2003,
sono state prorogate fino al 31 marzo 2003 le Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 171 del 27 dicembre 2001 e della
DGR n. 80 del 29 gennaio 2002.
ACCERTATO che il Consiglio regionale ha approvato la
Legge n. 6 dell’1 aprile 2003, pubblicata in data 3 aprile 2003 sul
BURC S.S. n. 2 al n. 6 dell’1 aprile 2003, avente per oggetto
«Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 52 del 27
dicembre 2002» con la quale il termine del 31 marzo 2003 viene
prorogato al 30 giugno 2003.
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione che viene integralmente richiamata.
1. Le Convenzioni sottoscritte ai sensi delle Delibere della
Giunta Regionale n. 1171 del 27 dicembre 2001 e n. 80 del 29
gennaio 2002, in scadenza al 31/12/2002, sono prorogate al 31
marzo 2003;
2. Gli effetti della Delibera della Giunta Regionale n. 80 del
29 gennaio 2002 sono prorogati per i lavoratori, il cui sussidio di
mobilità o di CIGS, è in scadenza dal 1° gennaio al 31 marzo
2003;
3. In via del tutto eccezionale, con decorrenza 1° febbraio
2003, è consentito il riutilizzo dei soggetti già stabilizzati nel
corso dell’anno 2002 con contratto a tempo indeterminato e che
si trovano nello stato di disoccupazione per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, o che assunti, sempre con contratto a tempo indeterminato, sono stati licenziati per il mancato
superamento del periodo di prova o per mancanza dei requisiti
soggettivi rispetto all’utilizzazione presso l’Azienda;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria della presente
deliberazione è garantita dal Fondo Regionale per l’occupazione
di cui alla Legge Regionale 4/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, per come prevede l’art. 1 della Legge Regionale
27 dicembre 2002, n. 52;
5. Di chiedere all’INPS, di voler provvedere al pagamento
del sussidio spettante ai soggetti utilizzati in attività socialmente
utili, quale anticipo a valere sulle risorse del Fondo per l’Occupazione, che saranno assegnate dal Ministero del Lavoro alla
Regione Calabria per l’anno 2003, in attesa della stipula dell’apposita Convenzione.
6. Al Dipartimento Politiche del Lavoro, è demandata l’attuazione della presente deliberazione, i cui effetti hanno termine
il 31 marzo 2003.
Il Segretario
F.to: Zito
Il Presidente
F.to: Chiaravalloti
RITENUTO di prorogare ulteriormente, fino alla data del 30
giugno 2003, le Convenzioni già oggetto di proroga o sottoscritte nell’anno 2003 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 4 febbraio 2003.
PRECISATO che l’utilizzo dei soggetti per effetto delle richiamate Convenzioni non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non modifica lo stato di disoccupazione.
DATO ATTO che alla copertura dell’onere finanziario per le
Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alle lettere b), c) e d)
dell’art. 3 della L.R. 4/2001 e successive modificazioni e integrazioni, si fa fronte con i residui dell’anno 2002 e con la Legge
regionale di bilancio per l’anno 2003.
DATO ATTO, altresì, che la copertura dell’onere finanziario
delle Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alla lettera a), del
predetto art. 3, è garantita dalle risorse rinvenienti dalla Legge n.
289/2002 (finanziaria 2003) a seguito di apposita convenzione
in fase di sottoscrizione con il Ministero del Lavoro.
CONSIDERATO, ancora, che le OO.SS. e le parti Sociali sollecitano l’entrata in vigore del Disciplinare del rapporto di utilizzazione, sottoscritto in data 28 giugno 2002, allegato unitamente al verbale d’incontro.
RILEVATO che per l’anno 2003 non sono state sottoscritte
altre convenzioni, ma sono ancora in atto quelle stipulate nell’anno 2002, per cui si rende necessario approvare, per poterlo
attuare, il disciplinare allegato.
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, On. Antonio Mangialavori, formulata alla stregua dell’istruttoria dalle strutture
interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, ad unanimità di voti.
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione che viene integralmente richiamata.
20772
15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003
1. Le Convenzioni, già oggetto di proroga o sottoscritte nell’anno 2003 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.
104 del 4 febbraio 2003, sono ulteriormente prorogate fino alla
data del 30 giugno 2003;
tivo previsto per la stabilizzazione dal 31/7/2002 al 31/12/2002,
anche in presenza di ulteriori migliorie in materia di possibilità e
riserva di assunzioni nella P.A. che il Governo Centrale ha allo
studio e di prossima emanazione.
2. Di dare atto che alla copertura dell’onere finanziario per
le Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alle lettere b), c) e d)
dell’art. 3 della L.R. 4/2001 e successive modificazioni e integrazioni, si fa fronte con i residui dell’anno 2002 e con la Legge
regionale di bilancio per l’anno 2003;
Il presente verbale, chiuso alle ore 13,30, letto ed approvato
viene sottoscritto dalle parti.
Firme Illeggibili
3. Di dare atto che la copertura dell’onere finanziario delle
Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alla lettera a) del predetto art. 3, è garantita dalle risorse rinvenienti dalla Legge n.
289/2002 (finanziaria 2003);
Allegato B
4. Approva l’allegato disciplinare, autorizza l’immediata
entrata in vigore, facendo obbligo agli Enti interessati dell’approvazione ed attuazione quale condizione per la proroga delle
convenzioni di cui alla presente delibera;
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
ASSESSORATO AL LAVORO
CATANZARO
5. Al Dipartimento Politiche del lavoro, è demandata l’attuazione della presente deliberazione, i cui effetti hanno termine il
30 giugno 2003
«Disciplinare del rapporto di utilizzazione dei soggetti individuati all’art. 3 della Legge regionale n. 4 del 30 gennaio
2001».
Il Segretario
F.to: Zito
Il presidente
F.to: Chiaravalloti
VERBALE D’INCONTRO
Giorno 28 giugno 2002 alle ore 11 presso i locali dell’Assessorato regionale al Lavoro, siti in Via Lucrezia della Valle in
Catanzaro, convocato dall’Assessore Regionale al Lavoro, On.le
Giuseppe Scopelliti, si è riunito il tavolo di concertazione precedentemente costituito per un monitoraggio continuo delle problematiche dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili e di
pubblica utilità:
Alla riunione sono presenti:
Per la Regione Calabria: Prof. Francesco Fiumanò − Dirigente Settore Lavoro.
Per le OO.SS. Regionali: CGIL: Lamonica e Spataro, per la
CISL: Larizza, per la UIL: Di Iacovo;
Per la Legacoop: Robbe.
Per Italia Lavoro: Martire.
Per Confcooperative: Nesci.
Per UNCI: Pisano.
Oggetto della odierna discussione riguarda la modifica al disciplinare di utilizzo dei soggetti LSU ed LPU approvato dalla
Giunta Regionale con delibera 1171/2001.
Dopo ampia, approfondita e partecipata discussione le parti
concordano di sottoscrivere il nuovo disciplinare che troverà applicazione a partire dal 1 gennaio 2003, in presenza della sottoscrizione delle nuove convenzioni relative all’utilizzo dei soggetti interessati per l’anno 2003.
Finalità
La Regione Calabria, Assessorato al Lavoro − Dipartimento
12 − Settore 43 − Politiche del Lavoro, di concerto con le parti
Sociali e l’ANCI, con il presente disciplinare, intende definire
modalità di utilizzazione e regole di comportamento alle quali si
debbano attenere, durante l’anno 2002, gli Enti attuatori ed i
soggetti beneficiari. Restano salve le condizioni di migliore favore.
Art. 1
Natura del rapporto
1. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 468 l’utilizzazione dei soggetti individuati all’art. 3 della L.R. 4/2001 non determina in
alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Art. 2
Orario di utilizzazione
1. L’utilizzazione normale, corrispondente al sussidio previsto dall’apposita convenzione, è di 4 (quattro) ore giornaliere
o di 20 (venti) ore settimanali e non oltre 80 (ottanta) ore mensili;
2. Quando, per esigenze dell’Ente, l’utilizzazione mensile
del soggetto risulta superiore all’orario previsto al 1° comma,
l’Ente è obbligato a corrispondere, con oneri a carico del proprio
bilancio, una indennità oraria pari a quella prevista dal C.C.N.L.
degli Enti Locali, o a modulare la normale utilizzazione con riposo compensativo per un numero di ore pari all’eccedenza.
3. Qualora, sempre per esigenze di servizio, sia richiesta una
presenza in giornata festiva o in orario notturno, l’Ente è obbligato a corrispondere le maggiorazioni del compenso orario previste dal CCNL del comparto a cui l’ente appartiene.
Decidono:
− di impegnare il Consiglio Regionale per le necessarie
modifiche da apportare alla L.R. 4/2001 e già definite, tra la
Regione − Assessorato al Lavoro e le Parti Sociali con i verbali
del 19/9/2001, del 12/12/2001 e 24/1/2002 e precedenti;
− di impegnare il Consiglio Regionale e la Giunta a differire il termine di scadenza per la corresponsione dell’incen-
Art. 3
Diritti sindacali
1. I soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea, nelle unità in cui prestano la loro opera, nei
limiti di 6 (sei) ore annue con diritto ad aver corrisposto il normale assegno di sussidio.
15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003
2. Le assemblee possono essere indette, anche al di fuori
dell’unità dove si presta servizio, singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e partecipanti al tavolo di concertazione regionale.
20773
2. Fino ad un anno di vita del bambino, il soggetto utilizzato, ha diritto ad usufruire di un permesso giornaliero di un’ora
per allattamento, senza alcuna riduzione del sussidio.
3. Congedi parentali secondo disposizioni di Legge.
3. Ai tavoli di concertazione con gli Enti utilizzatori per la
stabilizzazione, partecipano, di norma, le rappresentanze sindacali firmatarie del presente disciplinare.
Art. 8
Obblighi dell’ente attuatore
Art. 4
Periodo di riposo e permessi
1) L’Ente attuatore, sottoscrivendo l’apposita convenzione,
che ha come allegato il presente disciplinare si impegna:
1. L’Ente utilizzatore provvederà ad organizzare i periodi di
lavoro in modo che i soggetti di cui all’art. 1 possono usufruire,
entro e non oltre il 31 dicembre 2002, di un adeguato periodo di
riposo retribuito;
— a comunicare ai soggetti utilizzati ai sensi della convenzione di Tipo B che la Regione Calabria corrisponde solo ed
esclusivamente il sussidio di utilizzo.
2. Il periodo di riposo è proporzionato all’effetivo utilizzo e
nella quantità prevista dal CCNL per i dipendenti a tempo pieno;
— a non consentire, per alcun motivo, trasferimenti di soggetti, presso altri Enti utilizzatori, salvo casi eccezionali motivati da necessità;
3. Il soggetto utilizzato può usufruire, per motivi personali e
con preavviso di 24 ore, di 20(venti) ore annue di permesso;
4. Tali ore, al fine di legittimare la corresponsione dell’intero sussidio, potranno essere recuperate, nell’arco della stessa
settimana fino ad un massimo di 36 ore lavorative o dello stesso
mese fino ad un massimo di 104 ore lavorative;
— assistenza ad anziani e a portatori di handicap;
— assistenza a figli di età inferiore ai tre anni;
— per distanza dalla residenza superiore ai 30Km.
5. Il sussidio è interamente erogato anche per i permessi di
cui alla Legge 5/2/1992 n. 104.
Il trasferimento e, altresì, consentito nei casi di accertata possibilità di stabilizzazione;
Art. 5
Utilizzazione e norme antinfortunistiche
— a comunicare tempestivamente, alla Regione Calabria
Settore 43 Politiche del Lavoro, ogni variazione rispetto al numero dei soggetti utilizzati ed indicati nell’elenco allegato alla
convenzione;
1. I lavoratori saranno utilizzati nelle mansioni previste dai
progetti rimodulati con l’ultima convenzione del 2002. In presenza di progetti di stabilizzazione saranno contratte fra Enti attuatori e OO.SS. eventuali diverse utilizzazioni.
2. Ai lavoratori devono essere forniti i mezzi ed il vestiario
antinfortunistico previsti per le attività lavorative nel rispetto del
D.Lgs. 626/94.
Art. 6
Malattia
1. Le assenze per malattia, debitamente certificate e controllate secondo la normativa dell’Ente Utilizzatore, non riducono il
sussidio di utilizzazione se tali assenze non superano 60 (sessanta) giorni nel corso dell’anno. Rimane escluso dal computo il
periodo di ricovero ospedaliero.
2. L’assenza oraria per malattia eccedente i 60 (sessanta)
giorni, al fine di legittimare la corresponsione dell’intero sussidio, dovrà essere recuperata, nell’arco dell’anno e con modalità da concordare tra il soggetto utilizzato e l’Ente utilizzatore.
Art. 7
Maternità
1. Ai sensi della L. 1204/71 e successive modifiche, per il
periodo di astensione obbligatoria, compresa l’interdizione per
complicanze della gestazione, l’Ente attuatore è tenuto a corrispondere l’80% del sussidio di utilizzo e degli Assegni per il
Nucleo Familiare, ove spettanti.
— a concedere periodi di aspettativa così come previsto dal
D.Lgs. 468/97 art. 8 e dalla circolare n. 100 del Ministero del
Lavoro del 27/7/1998;
— a favorire in ogni forma e modalità la stabilizzazione dei
soggetti utilizzati presso Enti, Aziende, Società Miste, cooperative, o privati, che dovessero avanzare richieste di assunzione;
— a risolvere tempestivamente il rapporto di utilizzazione,
con decadenza immediata del diritto al sussidio, nei confronti
dei soggetti che rifiutino di stipulare un qualsiasi contratto di
lavoro previsto da progetti di stabilizzazione coerente con la
mansione di utilizzazione, provvedendo ad informare, immediatamente, la Regione Calabria e l’INPS;
— a non inviare alla Regione Calabria, Settore 43, la documentazione riguardante, presenze ed assenze dei soggetti utilizzati, documentazione per assegni familiari e quant’altro se non
richiesto;
— a trasmettere alla Regione Calabria, Settore 43, la documentazione attestante l’esito della visita fiscale, richiesta dall’Ente, per assenze per malattia superiori a 3 (tre) giorni;
— a corrispondere, a far data dall’1 agosto 2002, ad ogni
soggetto non stabilizzato, la propria quota del 10% del sussidio
di utilizzazione;
— a portare a conoscenza dei soggetti utilizzati il presente
disciplinare.
20774
15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003
Art. 9
Obblighi del soggetto utilizzato
1) Il soggetto utilizzato, sottoscrivendo il presente disciplinare, si impegna:
— al rispetto delle regole previste dal presente disciplinare e
di svolgere, con diligenza le mansioni e compiti affidati dall’Ente utilizzatore;
— al rispetto dell’orario di utilizzazione stabilito dall’Ente
attuatore.
Dichiara:
— di trovarsi ancora nelle condizioni previste per l’avvio ai
progetti socialmente utili e di pubblica utilità.
Il presente disciplinare che modifica quello approvato con delibera Giunta Regionale n. 1171 del 27/12/2001, entrerà in vigore a deocrrere dall’1 gennaio 2003, in presenza di rinnovo
delle convenzioni con gli Enti attuatori.
Per La Regione Calabria
F.to: Illeggibile
DATO ATTO che dall’1 gennaio 2003, il sussidio mensile
viene rideterminatoin C 472,36 (quattrocentosettantadue/36).
DATO ATTO, altresì, che dal 1° agosto 2003, il corrispettivo
dei sussidi gravanti sul fondo regionale, è ridotto del 10 per cento
di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità,
utilizzati in forza delle convenzioni.
ACCERTATO che la copertura finanziaria della presente Deliberazione, è assicurata dall’art. 6 della Legge regionale 26
giugno 2003, n. 8 e dal Bilancio di previsione per l’esercizio
2003 (UPB 4.3.02.02).
VISTA la Legge 289/2002 (Legge Finanziaria per l’anno
2003).
Per l’Ente attuatore
F.to: Illeggibile
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, On. Antonino
Mangialavori, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente
settore, ad unanimità di voti.
Per le Parti Sociali
Firme Illeggibili
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione che viene integralmente richiamata.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 settembre 2003, n. 761
Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, − Proroga fino al 31
dicembre 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica
utilità.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003, che fissa
al 31 dicembre 2003 il termine finale per l’attuazione del Piano
di stabilizzazione, previsto dall’art. 8 della Legge regionale n. 4
del 30 gennaio 2001, come modificato dalla Legge regionale 1
aprile 2003, n. 6.
CONSIDERATO che con Delibera n. 311 del 23 aprile 2003,
le Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 1171 del 27
dicembre 2001 e della DGR n. 80 del 29 gennaio 2002, sono
state prorogate fino al 30 giugno 2003.
RITENUTO di prorogare ulteriormente, fino alla data del 31
dicembre 2003, le Convenzioni già oggetto di proroga o sottoscritte nell’anno 2003 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 4 febbraio 2003.
RITENUTO, altresì, di prorogare gli effetti della Delibera n.
80 del 29 gennaio 2002, per i lavoratori il cui trattamento di
Mobilità o CIGS è in scadenza fino al 31 dicembre 2003, ivi
compresi quelli utilizzati direttamente dai Dipartimenti regionali.
PRECISATO che l’utilizzo dei soggetti per effetto delle richiamate Convenzioni non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non modifica lo stato di disoccupazione.
PRECISATO, altresì, che la proroga delle Convenzioni produrrà i relativi effetti a seguito di adozione da parte degli Enti
utilizzatori e sottoscrittori di analogo atto deliberativo, da rimettere formalmente al Dipartimento Politiche del Lavoro.
1. Le Convenzioni, già oggetto di proroga ai sensi della Delibera n. 104 del 4/2/2003 e della Delibera n. 311 del 23/4/2003,
sono ulteriormente prorogate fino alla data del 31 dicembre
2003;
2. Gli effetti della Delibera n. 80 del 29 gennaio 2002, sono
prorogati per i lavoratori il cui trattamento di Mobilità o CIGS è
in scadenza dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ivi compresi quelli utilizzati direttamente dai Dipartimenti regionali;
3. La proroga delle Convenzioni, produrrà i relativi effetti a
seguito di adozione da parte degli Enti utilizzatori e sottoscrittori
di analogo atto deliberativo, da rimettere formalmente al Dipartimento Politiche del Lavoro;
4. con decorrenza 1° gennaio 2003, il sussidio mensile,
quale assegno di utilizzo, viene rideterminato in C472,36 (quattrocentosettantadue/36);
5. Dal 1° agosto 2003, il corrispettivo dei sussidi gravanti
sul fondo regionale, è ridotto del 10 per cento di quanto spettante
per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono
obbligati ad integrare a favore dei lavoratori impegnati in attività
socialmente utili o di pubblica utilità, utilizzati in forza delle
convenzioni;
6. La copertura finanziaria della presente Deliberazione, è
assicurata dall’art. 6 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8
e dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2003 (UPB
4.3.02.02);
7. Di pubblicare la presente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
8. Al Dipartimento Politiche del Lavoro è demandata l’attuazione della presente deliberazione, i cui effetti hanno termine il
31 dicembre 2003.
Il Segretario
F.to: Perani
Il Presidente
F.to: Chiaravalloti
Editore:
REGIONE CALABRIA
Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).
Redattore:
FRANCESCO LE PERA
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato
al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni
precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i
dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo
di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta
postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata
all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro
trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli
fascicoli.
Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA
Stampa:
GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO