Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003
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Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003
Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 6 al n. 18 dell’1 ottobre 2003 Parti I e II - Anno XXXIV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, mercoledì 15 ottobre 2003 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 20770 15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE II PARTE PRIMA ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE SEZIONE II ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 104 Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 52, modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 − Proroga al 31 marzo 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 4 Pag. 20770 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2003, n. 311 Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003 − Proroga delle Convenzioni fino al 30 giugno 2003. Approvazione disciplinare Pag. 20771 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2003, n. 761 Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, − Proroga fino al 31 dicembre 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità Pag. 20774 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 104 Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 52, modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 − Proroga al 31 marzo 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 4. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che il Consiglio Regionale, con Legge n. 52 del 27 dicembre 2002, proroga al 31 marzo 2003 il termine finale per l’attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della L.R. 4/2001, per come modificata con L.R. n. 36 del 10 dicembre 2001. CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 30 gennaio 2001, n. 4, sono state approvate apposite Convenzioni per realizzare interventi di politica attiva dell’impiego, finalizzati alla progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all’art. 3 della predetta Legge regionale n. 4/2001. CONSIDERATO che attraverso la stipula delle predette Convenzioni, gli Enti hanno potuto continuare l’utilizzazione dei soggetti nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, fino al 31 dicembre 2002. CONSIDERATO che anche nel corso dell’anno 2002 si è realizzata una concreta e significativa fase di stabilizzazione occupazionale dei soggetti sopra richiamati. CONSIDERATO che per consentire agli Enti di poter continuare ad utilizzare i soggetti compresi negli elenchi allegati alle Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 1171 del 27 dicembre 2001 e n. 80 del 29 gennaio 2002, si rende necessario prorogare fino al 31 marzo 2003 le Convenzioni sottoscritte ai sensi delle predette Delibere della Giunta Regionale, in conseguenza della proroga effettuata con la Legge regionale n. 52 del 27 dicembre 2002. RITENUTO di prorogare anche gli effetti della Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 29 gennaio 2002, per i lavoratori, il cui sussidio di mobilità o di CIGS, è in scadenza dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. RIBADITO che l’utilizzazione, in attività socialmente utili e di pubblica utilità, può avvenire solo per i soggetti già impegnati alla data del 31/12/2002. VALUTATA l’opportunità di consentire, in via del tutto eccezionale e con decorrenza 1° febbraio 2003, il riutilizzo dei sog- 15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003 getti già stabilizzati con contratto a tempo indeterminato e che si trovano nello stato di disoccupazione per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, o che assunti, sempre con contratto a tempo indeterminato, sono stati licenziati per il mancato superamento del periodo di prova o per mancanza dei requisiti soggettivi rispetto all’utilizzazione presso l’Azienda. PRECISATO che l’utilizzo dei soggetti, individuati dall’art. 3 della L.R. n. 4/2001, non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non modifica lo stato di disoccupazione. VISTA la circolare dell’INPS, n. 5 del 9 gennaio 2003, ad oggetto «Attività socialmente utili relative al periodo 1° gennaio − 31 dicembre 2003. Corresponsione per il mese di gennaio 2003 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori già a carico del Fondo per l’occupazione». VISTA la Legge 289/2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003). SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, On. Antonino Mangialavori, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, ad unanimità di voti. 20771 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2003, n. 311 Delibera Giunta regionale n. 104 del 4 febbraio 2003 − Proroga delle Convenzioni fino al 30 giugno 2003. Approvazione disciplinare. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che il Consiglio regionale, con Legge n. 52 del 27 dicembre 2002, ha prorogato al 31 marzo 2003 il termine finale per l’attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della L.R. 4/2001, per come modificata con L.R. n. 36 del 10 dicembre 2001. CONSIDERATO che con Delibera n. 104 del 4 febbraio 2003, sono state prorogate fino al 31 marzo 2003 le Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 171 del 27 dicembre 2001 e della DGR n. 80 del 29 gennaio 2002. ACCERTATO che il Consiglio regionale ha approvato la Legge n. 6 dell’1 aprile 2003, pubblicata in data 3 aprile 2003 sul BURC S.S. n. 2 al n. 6 dell’1 aprile 2003, avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 52 del 27 dicembre 2002» con la quale il termine del 31 marzo 2003 viene prorogato al 30 giugno 2003. DELIBERA La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che viene integralmente richiamata. 1. Le Convenzioni sottoscritte ai sensi delle Delibere della Giunta Regionale n. 1171 del 27 dicembre 2001 e n. 80 del 29 gennaio 2002, in scadenza al 31/12/2002, sono prorogate al 31 marzo 2003; 2. Gli effetti della Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 29 gennaio 2002 sono prorogati per i lavoratori, il cui sussidio di mobilità o di CIGS, è in scadenza dal 1° gennaio al 31 marzo 2003; 3. In via del tutto eccezionale, con decorrenza 1° febbraio 2003, è consentito il riutilizzo dei soggetti già stabilizzati nel corso dell’anno 2002 con contratto a tempo indeterminato e che si trovano nello stato di disoccupazione per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, o che assunti, sempre con contratto a tempo indeterminato, sono stati licenziati per il mancato superamento del periodo di prova o per mancanza dei requisiti soggettivi rispetto all’utilizzazione presso l’Azienda; 4. Di dare atto che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita dal Fondo Regionale per l’occupazione di cui alla Legge Regionale 4/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per come prevede l’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 52; 5. Di chiedere all’INPS, di voler provvedere al pagamento del sussidio spettante ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, quale anticipo a valere sulle risorse del Fondo per l’Occupazione, che saranno assegnate dal Ministero del Lavoro alla Regione Calabria per l’anno 2003, in attesa della stipula dell’apposita Convenzione. 6. Al Dipartimento Politiche del Lavoro, è demandata l’attuazione della presente deliberazione, i cui effetti hanno termine il 31 marzo 2003. Il Segretario F.to: Zito Il Presidente F.to: Chiaravalloti RITENUTO di prorogare ulteriormente, fino alla data del 30 giugno 2003, le Convenzioni già oggetto di proroga o sottoscritte nell’anno 2003 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 4 febbraio 2003. PRECISATO che l’utilizzo dei soggetti per effetto delle richiamate Convenzioni non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non modifica lo stato di disoccupazione. DATO ATTO che alla copertura dell’onere finanziario per le Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 della L.R. 4/2001 e successive modificazioni e integrazioni, si fa fronte con i residui dell’anno 2002 e con la Legge regionale di bilancio per l’anno 2003. DATO ATTO, altresì, che la copertura dell’onere finanziario delle Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alla lettera a), del predetto art. 3, è garantita dalle risorse rinvenienti dalla Legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) a seguito di apposita convenzione in fase di sottoscrizione con il Ministero del Lavoro. CONSIDERATO, ancora, che le OO.SS. e le parti Sociali sollecitano l’entrata in vigore del Disciplinare del rapporto di utilizzazione, sottoscritto in data 28 giugno 2002, allegato unitamente al verbale d’incontro. RILEVATO che per l’anno 2003 non sono state sottoscritte altre convenzioni, ma sono ancora in atto quelle stipulate nell’anno 2002, per cui si rende necessario approvare, per poterlo attuare, il disciplinare allegato. SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, On. Antonio Mangialavori, formulata alla stregua dell’istruttoria dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, ad unanimità di voti. DELIBERA La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che viene integralmente richiamata. 20772 15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003 1. Le Convenzioni, già oggetto di proroga o sottoscritte nell’anno 2003 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 4 febbraio 2003, sono ulteriormente prorogate fino alla data del 30 giugno 2003; tivo previsto per la stabilizzazione dal 31/7/2002 al 31/12/2002, anche in presenza di ulteriori migliorie in materia di possibilità e riserva di assunzioni nella P.A. che il Governo Centrale ha allo studio e di prossima emanazione. 2. Di dare atto che alla copertura dell’onere finanziario per le Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 della L.R. 4/2001 e successive modificazioni e integrazioni, si fa fronte con i residui dell’anno 2002 e con la Legge regionale di bilancio per l’anno 2003; Il presente verbale, chiuso alle ore 13,30, letto ed approvato viene sottoscritto dalle parti. Firme Illeggibili 3. Di dare atto che la copertura dell’onere finanziario delle Convenzioni riguardanti i soggetti di cui alla lettera a) del predetto art. 3, è garantita dalle risorse rinvenienti dalla Legge n. 289/2002 (finanziaria 2003); Allegato B 4. Approva l’allegato disciplinare, autorizza l’immediata entrata in vigore, facendo obbligo agli Enti interessati dell’approvazione ed attuazione quale condizione per la proroga delle convenzioni di cui alla presente delibera; REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ASSESSORATO AL LAVORO CATANZARO 5. Al Dipartimento Politiche del lavoro, è demandata l’attuazione della presente deliberazione, i cui effetti hanno termine il 30 giugno 2003 «Disciplinare del rapporto di utilizzazione dei soggetti individuati all’art. 3 della Legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001». Il Segretario F.to: Zito Il presidente F.to: Chiaravalloti VERBALE D’INCONTRO Giorno 28 giugno 2002 alle ore 11 presso i locali dell’Assessorato regionale al Lavoro, siti in Via Lucrezia della Valle in Catanzaro, convocato dall’Assessore Regionale al Lavoro, On.le Giuseppe Scopelliti, si è riunito il tavolo di concertazione precedentemente costituito per un monitoraggio continuo delle problematiche dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità: Alla riunione sono presenti: Per la Regione Calabria: Prof. Francesco Fiumanò − Dirigente Settore Lavoro. Per le OO.SS. Regionali: CGIL: Lamonica e Spataro, per la CISL: Larizza, per la UIL: Di Iacovo; Per la Legacoop: Robbe. Per Italia Lavoro: Martire. Per Confcooperative: Nesci. Per UNCI: Pisano. Oggetto della odierna discussione riguarda la modifica al disciplinare di utilizzo dei soggetti LSU ed LPU approvato dalla Giunta Regionale con delibera 1171/2001. Dopo ampia, approfondita e partecipata discussione le parti concordano di sottoscrivere il nuovo disciplinare che troverà applicazione a partire dal 1 gennaio 2003, in presenza della sottoscrizione delle nuove convenzioni relative all’utilizzo dei soggetti interessati per l’anno 2003. Finalità La Regione Calabria, Assessorato al Lavoro − Dipartimento 12 − Settore 43 − Politiche del Lavoro, di concerto con le parti Sociali e l’ANCI, con il presente disciplinare, intende definire modalità di utilizzazione e regole di comportamento alle quali si debbano attenere, durante l’anno 2002, gli Enti attuatori ed i soggetti beneficiari. Restano salve le condizioni di migliore favore. Art. 1 Natura del rapporto 1. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 468 l’utilizzazione dei soggetti individuati all’art. 3 della L.R. 4/2001 non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Art. 2 Orario di utilizzazione 1. L’utilizzazione normale, corrispondente al sussidio previsto dall’apposita convenzione, è di 4 (quattro) ore giornaliere o di 20 (venti) ore settimanali e non oltre 80 (ottanta) ore mensili; 2. Quando, per esigenze dell’Ente, l’utilizzazione mensile del soggetto risulta superiore all’orario previsto al 1° comma, l’Ente è obbligato a corrispondere, con oneri a carico del proprio bilancio, una indennità oraria pari a quella prevista dal C.C.N.L. degli Enti Locali, o a modulare la normale utilizzazione con riposo compensativo per un numero di ore pari all’eccedenza. 3. Qualora, sempre per esigenze di servizio, sia richiesta una presenza in giornata festiva o in orario notturno, l’Ente è obbligato a corrispondere le maggiorazioni del compenso orario previste dal CCNL del comparto a cui l’ente appartiene. Decidono: − di impegnare il Consiglio Regionale per le necessarie modifiche da apportare alla L.R. 4/2001 e già definite, tra la Regione − Assessorato al Lavoro e le Parti Sociali con i verbali del 19/9/2001, del 12/12/2001 e 24/1/2002 e precedenti; − di impegnare il Consiglio Regionale e la Giunta a differire il termine di scadenza per la corresponsione dell’incen- Art. 3 Diritti sindacali 1. I soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea, nelle unità in cui prestano la loro opera, nei limiti di 6 (sei) ore annue con diritto ad aver corrisposto il normale assegno di sussidio. 15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003 2. Le assemblee possono essere indette, anche al di fuori dell’unità dove si presta servizio, singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e partecipanti al tavolo di concertazione regionale. 20773 2. Fino ad un anno di vita del bambino, il soggetto utilizzato, ha diritto ad usufruire di un permesso giornaliero di un’ora per allattamento, senza alcuna riduzione del sussidio. 3. Congedi parentali secondo disposizioni di Legge. 3. Ai tavoli di concertazione con gli Enti utilizzatori per la stabilizzazione, partecipano, di norma, le rappresentanze sindacali firmatarie del presente disciplinare. Art. 8 Obblighi dell’ente attuatore Art. 4 Periodo di riposo e permessi 1) L’Ente attuatore, sottoscrivendo l’apposita convenzione, che ha come allegato il presente disciplinare si impegna: 1. L’Ente utilizzatore provvederà ad organizzare i periodi di lavoro in modo che i soggetti di cui all’art. 1 possono usufruire, entro e non oltre il 31 dicembre 2002, di un adeguato periodo di riposo retribuito; — a comunicare ai soggetti utilizzati ai sensi della convenzione di Tipo B che la Regione Calabria corrisponde solo ed esclusivamente il sussidio di utilizzo. 2. Il periodo di riposo è proporzionato all’effetivo utilizzo e nella quantità prevista dal CCNL per i dipendenti a tempo pieno; — a non consentire, per alcun motivo, trasferimenti di soggetti, presso altri Enti utilizzatori, salvo casi eccezionali motivati da necessità; 3. Il soggetto utilizzato può usufruire, per motivi personali e con preavviso di 24 ore, di 20(venti) ore annue di permesso; 4. Tali ore, al fine di legittimare la corresponsione dell’intero sussidio, potranno essere recuperate, nell’arco della stessa settimana fino ad un massimo di 36 ore lavorative o dello stesso mese fino ad un massimo di 104 ore lavorative; — assistenza ad anziani e a portatori di handicap; — assistenza a figli di età inferiore ai tre anni; — per distanza dalla residenza superiore ai 30Km. 5. Il sussidio è interamente erogato anche per i permessi di cui alla Legge 5/2/1992 n. 104. Il trasferimento e, altresì, consentito nei casi di accertata possibilità di stabilizzazione; Art. 5 Utilizzazione e norme antinfortunistiche — a comunicare tempestivamente, alla Regione Calabria Settore 43 Politiche del Lavoro, ogni variazione rispetto al numero dei soggetti utilizzati ed indicati nell’elenco allegato alla convenzione; 1. I lavoratori saranno utilizzati nelle mansioni previste dai progetti rimodulati con l’ultima convenzione del 2002. In presenza di progetti di stabilizzazione saranno contratte fra Enti attuatori e OO.SS. eventuali diverse utilizzazioni. 2. Ai lavoratori devono essere forniti i mezzi ed il vestiario antinfortunistico previsti per le attività lavorative nel rispetto del D.Lgs. 626/94. Art. 6 Malattia 1. Le assenze per malattia, debitamente certificate e controllate secondo la normativa dell’Ente Utilizzatore, non riducono il sussidio di utilizzazione se tali assenze non superano 60 (sessanta) giorni nel corso dell’anno. Rimane escluso dal computo il periodo di ricovero ospedaliero. 2. L’assenza oraria per malattia eccedente i 60 (sessanta) giorni, al fine di legittimare la corresponsione dell’intero sussidio, dovrà essere recuperata, nell’arco dell’anno e con modalità da concordare tra il soggetto utilizzato e l’Ente utilizzatore. Art. 7 Maternità 1. Ai sensi della L. 1204/71 e successive modifiche, per il periodo di astensione obbligatoria, compresa l’interdizione per complicanze della gestazione, l’Ente attuatore è tenuto a corrispondere l’80% del sussidio di utilizzo e degli Assegni per il Nucleo Familiare, ove spettanti. — a concedere periodi di aspettativa così come previsto dal D.Lgs. 468/97 art. 8 e dalla circolare n. 100 del Ministero del Lavoro del 27/7/1998; — a favorire in ogni forma e modalità la stabilizzazione dei soggetti utilizzati presso Enti, Aziende, Società Miste, cooperative, o privati, che dovessero avanzare richieste di assunzione; — a risolvere tempestivamente il rapporto di utilizzazione, con decadenza immediata del diritto al sussidio, nei confronti dei soggetti che rifiutino di stipulare un qualsiasi contratto di lavoro previsto da progetti di stabilizzazione coerente con la mansione di utilizzazione, provvedendo ad informare, immediatamente, la Regione Calabria e l’INPS; — a non inviare alla Regione Calabria, Settore 43, la documentazione riguardante, presenze ed assenze dei soggetti utilizzati, documentazione per assegni familiari e quant’altro se non richiesto; — a trasmettere alla Regione Calabria, Settore 43, la documentazione attestante l’esito della visita fiscale, richiesta dall’Ente, per assenze per malattia superiori a 3 (tre) giorni; — a corrispondere, a far data dall’1 agosto 2002, ad ogni soggetto non stabilizzato, la propria quota del 10% del sussidio di utilizzazione; — a portare a conoscenza dei soggetti utilizzati il presente disciplinare. 20774 15-10-2003 Supplemento straordinario n. 6 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 dell’1 ottobre 2003 Art. 9 Obblighi del soggetto utilizzato 1) Il soggetto utilizzato, sottoscrivendo il presente disciplinare, si impegna: — al rispetto delle regole previste dal presente disciplinare e di svolgere, con diligenza le mansioni e compiti affidati dall’Ente utilizzatore; — al rispetto dell’orario di utilizzazione stabilito dall’Ente attuatore. Dichiara: — di trovarsi ancora nelle condizioni previste per l’avvio ai progetti socialmente utili e di pubblica utilità. Il presente disciplinare che modifica quello approvato con delibera Giunta Regionale n. 1171 del 27/12/2001, entrerà in vigore a deocrrere dall’1 gennaio 2003, in presenza di rinnovo delle convenzioni con gli Enti attuatori. Per La Regione Calabria F.to: Illeggibile DATO ATTO che dall’1 gennaio 2003, il sussidio mensile viene rideterminatoin C 472,36 (quattrocentosettantadue/36). DATO ATTO, altresì, che dal 1° agosto 2003, il corrispettivo dei sussidi gravanti sul fondo regionale, è ridotto del 10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità, utilizzati in forza delle convenzioni. ACCERTATO che la copertura finanziaria della presente Deliberazione, è assicurata dall’art. 6 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 e dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2003 (UPB 4.3.02.02). VISTA la Legge 289/2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003). Per l’Ente attuatore F.to: Illeggibile SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, On. Antonino Mangialavori, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, ad unanimità di voti. Per le Parti Sociali Firme Illeggibili DELIBERA La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che viene integralmente richiamata. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2003, n. 761 Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, − Proroga fino al 31 dicembre 2003 delle Convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità. LA GIUNTA REGIONALE VISTA la Legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003, che fissa al 31 dicembre 2003 il termine finale per l’attuazione del Piano di stabilizzazione, previsto dall’art. 8 della Legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001, come modificato dalla Legge regionale 1 aprile 2003, n. 6. CONSIDERATO che con Delibera n. 311 del 23 aprile 2003, le Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 1171 del 27 dicembre 2001 e della DGR n. 80 del 29 gennaio 2002, sono state prorogate fino al 30 giugno 2003. RITENUTO di prorogare ulteriormente, fino alla data del 31 dicembre 2003, le Convenzioni già oggetto di proroga o sottoscritte nell’anno 2003 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 4 febbraio 2003. RITENUTO, altresì, di prorogare gli effetti della Delibera n. 80 del 29 gennaio 2002, per i lavoratori il cui trattamento di Mobilità o CIGS è in scadenza fino al 31 dicembre 2003, ivi compresi quelli utilizzati direttamente dai Dipartimenti regionali. PRECISATO che l’utilizzo dei soggetti per effetto delle richiamate Convenzioni non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non modifica lo stato di disoccupazione. PRECISATO, altresì, che la proroga delle Convenzioni produrrà i relativi effetti a seguito di adozione da parte degli Enti utilizzatori e sottoscrittori di analogo atto deliberativo, da rimettere formalmente al Dipartimento Politiche del Lavoro. 1. Le Convenzioni, già oggetto di proroga ai sensi della Delibera n. 104 del 4/2/2003 e della Delibera n. 311 del 23/4/2003, sono ulteriormente prorogate fino alla data del 31 dicembre 2003; 2. Gli effetti della Delibera n. 80 del 29 gennaio 2002, sono prorogati per i lavoratori il cui trattamento di Mobilità o CIGS è in scadenza dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ivi compresi quelli utilizzati direttamente dai Dipartimenti regionali; 3. La proroga delle Convenzioni, produrrà i relativi effetti a seguito di adozione da parte degli Enti utilizzatori e sottoscrittori di analogo atto deliberativo, da rimettere formalmente al Dipartimento Politiche del Lavoro; 4. con decorrenza 1° gennaio 2003, il sussidio mensile, quale assegno di utilizzo, viene rideterminato in C472,36 (quattrocentosettantadue/36); 5. Dal 1° agosto 2003, il corrispettivo dei sussidi gravanti sul fondo regionale, è ridotto del 10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità, utilizzati in forza delle convenzioni; 6. La copertura finanziaria della presente Deliberazione, è assicurata dall’art. 6 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 e dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2003 (UPB 4.3.02.02); 7. Di pubblicare la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 8. Al Dipartimento Politiche del Lavoro è demandata l’attuazione della presente deliberazione, i cui effetti hanno termine il 31 dicembre 2003. Il Segretario F.to: Perani Il Presidente F.to: Chiaravalloti Editore: REGIONE CALABRIA Vendita: un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55); un fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine. Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03). AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Prezzi e condizioni di abbonamento: Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 70.000 (euro 36,15). Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000 (euro 18,08). Redattore: FRANCESCO LE PERA Condizioni di pagamento: l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli. Direttore responsabile: OLDANI MESORACA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO