circ 16/2016_Canone RAI - STUDIO VOTTERO Stefania

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circ 16/2016_Canone RAI - STUDIO VOTTERO Stefania
N.16
21 aprile
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
2016
CANONE RAI “SPECIALE” E “ORDINARIO”
ASPETTI DICHIARATIVI ED ESONERO
:
ADEMPIMENTO
E CHECK LIST
Aspetti dichiarativi del canone RAI “speciale” e modello per l’esonero
del canone “ordinario”
Il canone RAI “speciale” riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio
di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio
Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc. Il canone RAI “ordinario” è quello dovuto
dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio radiotelevisivo nell’ambito
familiare.
Dal 2016 presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di
un’utenza elettrica. Pertanto, chi è intestatario di un’utenza elettrica si
presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo.
di Antonio Gigliotti
DA SAPERE
La natura tributaria del canone rai 2016 e la riscossione nella “bolletta
della luce”
Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla
cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione
territorialmente competente?
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco – Regime premiale per 159 studi di settore
Impresa – Criteri civilistici per la valutazione dei crediti
Lavoro - Lavoro domestico: sospensione contributi on-line
Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016
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n. 16
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ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTIADEMPIMENTIEMPIMENTI
Aspetti dichiarativi per il canone RAI “speciale”
e modello per l’esonero del canone RAI “ordinario”
di Antonio Gigliotti
Premessa (Canone RAI speciale)
Coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare,
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti, sono tenuti al versamento del Canone RAI Tv
speciale.
Dunque, il Canone RAI speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di
lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.
Quali apparecchi (Canone RAI speciale)
Riguardo, la tipologia di apparecchi, la cui detenzione nell’ambito dell’attività d’impresa, fa sorgere
l’obbligo di versamento del canone RAI speciale, la Nota del Mise del 22 febbraio 2016 contiene una
Tabella riepilogativa. In particolare si tratta di:

Ricevitori TV fissi;

Ricevitori TV portatili;

Ricevitori TV per mezzi mobili;

Ricevitori radio fissi;

Ricevitori radio portatili;

Ricevitori radio per mezzi mobili;

Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Videoregistratore dotato di
sintonizzatore TV;

Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;

Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;

Decoder per la TV digitale terrestre;

Ricevitore radio/TV satellitare;

Radio/TV (esempio cellulare DVB-H);
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
Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio
FM integrata);

Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio,
Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).
Non sono, invece, né adatti né adattabili alla ricezione radiodiffusione e quindi non comportano il
pagamento del canone RAI speciale:

PC senza sintonizzatore TV;

Monitor per computer;

Casse acustiche;

Videocitofoni.
I personal computer sono assoggettabili a canone RAI speciale solo se consentono l’ascolto e/o la visione
dei programmi radiotelevisivi attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare (e non via
Internet).
Aspetti fiscali (Canone Rai speciale)
Il canone RAI speciale è deducibile, dal reddito dell’attività esercitata, secondo il principio di cassa (art.
99 TUIR). Dunque, nel Modello Unico /2016, la società, la ditta, il lavoratore autonomo o il professionista
può dedurre dal reddito della sua attività, il canone RAI versato nel 2015.
Deducibilità Canone RAI speciale
Principio di cassa
Aspetti dichiarativi Canone RAI speciale (Modello Unico)
Il soggetto obbligato al canone RAI speciale, è altresì obbligato a riportare in dichiarazione dei redditi
alcuni dati informativi inerenti l’abbonamento. In particolare deve indicare:

Se detiene o non detiene apparecchi radiotelevisivi;

Qualora ne dichiari la detenzione, deve altresì indicare il numero di abbonamento e
l’indirizzo del luogo in cui è attivo l’abbonamento;

La data di versamento (qualora l’abbonamento sia stato attivato nello stesso periodo
d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi);

L’eventuale intestazione dell’abbonamento qualora questi fosse intestato a persona diversa
dal dichiarante.
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Qualora, il dichiarante abbia attivi più abbonamenti per diverse sedi, deve indicare le predette
informazioni per ciascun abbonamento/sede.
Compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale (Frontespizio)
La prima informazione da inserire nel Modello di dichiarazione riguarda la detenzione/non detenzione
dei un apparecchio radiotelevisivo da parte dell’impresa.
Tale informazione è inserita nel frontespizio del Modello Unico e ciò sia per Persone fisiche, sia per
Società sia per ENC.
COMPILAZIONE FRONTESPIZIO
Modello Unico PF
Modello Unico SP
Modello Unico SC
Modello Unico ENC
Modalità di compilazione
In tutti e quattro i modelli la modalità di compilazione della casella evidenziata è la stessa, ossia
occorre indicare uno dei codici riportati nella tabella che segue.
Codice
“1”
“2”
“3”
Casistica
Se il dichiarante detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di trasmissioni radio;
Se il dichiarante detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di trasmissioni radio televisive
Se il dichiarante non detiene alcun apparecchio di cui ai punti precedenti
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Compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale (Altri righi)
Se nella casella del frontespizio è indicato il codice “3” non occorre compilare nessuna altro rigo del
Modello Unico. Qualora, invece, è indicato il codice “1” oppure il codice “2”, occorre compilare i righi
indicati nella tabella che segue.
COMPILAZIONE ALTRI RIGHI
(Se nel frontespizio è indicato codice 1 o codice 2)
Modello
Unico
PF
Modello
Unico
SP
Modello
Unico
SC
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Modello
Unico
ENC
Modalità di compilazione
In tutti e quattro i modelli la modalità di compilazione dei righi è la stessa. Occorre compilare i predetti
righi qualora il dichiarante (ditta individuale, società, ecc.) abbia posseduto nel 2015 oppure possegga
nel 2016 per la prima volta, uno o più apparecchi che impongono il pagamento del canone RAI speciale.
Qualora il dichiarante abbia più sedi per ciascuna delle quale ha attivo un abbonamento RAI dovrà
compilare un rigo per ciascun abbonamento (qualora i righi non sono sufficienti occorre compilare un
secondo Modello unico). Inoltre, nel caso in cui l’abbonamento sia stato attivato per la prima volta nel
2016, occorre riportarvi anche la data in cui è avvenuto il versamento (colonna 9).
La tabella che segue riporta il dettaglio del contenuto da riportare nelle rispettive colonne.
Colonna
Denominazione
Contenuto
Denominazione dell’intestatario dell’abbonamento. Il campo è da
1
2
Intestazione
compilarsi solo qualora l’intestatario dell’abbonamento è diverso
dell’abbonamento dal soggetto dichiarante;
Numero
abbonamento
Numero di abbonamento del canone RAI speciale (desumibile dal
libretto di iscrizione)
Comune (senza alcuna abbreviazione), sigla della provincia, codice
catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il
Da 3 a 7
Comune,
codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto
provincia, codice
abbonamento (’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di
comune, ecc.
iscrizione)
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Categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di
abbonamento. In particolare, indicare:

“A” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere pari a o superiore a cento);

“B” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
residence
turistico-alberghieri
con 4
stelle;
villaggi
turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso
e navi di lusso);

“C” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3
stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori
superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3
stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi
pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
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Categoria

“D” (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con
un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi,
pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche
alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2
e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e
quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico;
ospedali; cliniche e case di cura; uffici);

“E” (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggialbergo,
residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 –
di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di
televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi
di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali;
botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole,
istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della
Legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla
Legge del 28 dicembre 1989, n. 421
Da compilare solo in caso di abbonamento attivato nel corso
9
Data versamento
dell’anno di presentazione del Modello Unico. Quindi ad esempio
con riferimento al Modello Unico/2016 è da compilarsi solo se
l’abbonamento RAI speciale è stato attivato nel 2016.
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Esempio di compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale
Essendo le modalità di compilazione identiche per tutti i Modelli, a titolo esemplificativo si riporta il
seguente caso:
La Merlot s.r.l. gestisce due Enoteche/Wine Bar (rientrante in categoria di “lusso”) nelle quali sono
presenti monitor TV. La società è, quindi, intestataria di due distinti abbonamenti di cui uno attivato nel
2016.
Si considerino i seguenti dati:
 Sede 1: Via Perlasca, n. 15, Capua (Ce) – 81043 – n. abbonamento D78452;
 Sede 2 : Via Bosco n. 16, Caserta (Ce) – 81100 – n. abbonamento B78852 attivato nel 2016 con
versamento avvenuto il data 1°luglio 2016.
Compilazione sezione “Altri Dati” del Frontespizio
Compilazione righi RS111- RS112
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RAI ordinario
Il canone RAI ordinario è quello dovuto dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio
radiotelevisivo nell’ambito familiare.
Con la Legge di Stabilità 2016 ci sono stati alcuni cambiamenti al riguardo. In particolare, da 2016
presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di un’utenza elettrica. Pertanto, chi è
intestatario di un’utenza elettrica si presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo. Infatti da
quest’anno, il canone RAI sarà addebitato in bolletta.
Tuttavia, chi pur essendo intestatario dell’utenza elettrica non detenga un apparecchio radiotelevisivo è
se vuole sottrarsi all’addebito del canone in bolletta deve presentare una dichiarazione sostitutiva
all’Agenzia delle Entrate in cui ne dichiara, sotto la propria responsabilità la non detenzione.
Altro principio fondamentale da tener presente è che per ciascun nucleo familiare il canone RAI ordinario
è dovuto una sola volta (quindi se ad esempio in un nucleo familiare composta da padre, madre e figlio
dove l’utenza elettrica della casa di residenza è intestata al padre e l’utenza elettrica della casa a mare
è intestata al figlio, per il nucleo familiare il canone è dovuta una sola volta. Tuttavia, se non si vuole
riceve addebito del canone anche sulla bolletta del figlio, occorre inviare la dichiarazione sostitutita di
esonero).
Canone RAI ordinario (modello per l’esonero)
Il Modello per la richiesta di esonero è stato pubblicato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
del 24 marzo 2016 e si compine di due pagine. La prima pagina è a seguente
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DATI GENERALI
Sezione
Dati dichiarante
Contenuto
Cognome, Nome, data e luogo di nascita e codice
fiscale del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva
Dichiarazione in qualità di
Se la dichiarazione sostitutiva è resa dall’erede, in questa sezione vanno
erede
indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del de cuius
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Da compilarsi solo se la dichiarazione sostitutiva è trasmessa
Impegno alla presentazione
tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e
telematica
la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere e
la propria firma
Quadri compilati
A seconda del quadro compilato, va barrata la relativa casella
Firma
La firma del dichiarante
La seconda pagine, è invece, quella in cui si va ad esprimere la dichiarazione “sostitutiva”
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I QUADRI DEL MODELLO
Quadro
Dichiarazione resa
e sezione
Va barrata la relativa casella, a seconda della dichiarazione sostitutiva
da rendere. In particolare tale sezione del quadro A va utilizzato per
comunicare alternativamente che:

in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare
di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di
alcun componente della stessa famiglia anagrafica;

Quadro A
Sezione “Dichiarazione”
in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare
di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di
alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a
quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Con queste dichiarazioni, l’intestatario dell’utenza elettrica sta
chiedendo non addebitargli in canone RAI, poiché non possiede (né lui,
né altro componente della famiglia anagrafica) un apparecchio TV.
Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella
Quadro A
sezione “Dichiarazione” del quadro A di una precedente dichiarazione
Sezione “Dichiarazione di
resa (ad esempio è stato acquistato un televisore da parte del
variazione dei presupposti
dichiarante o di altro componente della famiglia anagrafica). In tal
caso occorre riportare la data della precedente dichiarazione
Va barrata la relativa casella per comunicare che il canone di
abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere
addebitato in alcuna delle utenze elettriche
intestate al dichiarante poiché il canone è dovuto in relazione
all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia
anagrafica (esempio due soggetti che fanno parte della stessa famiglia
Quadro B
Sezione “Dichiarazione”
anagrafica ma intestatari di due utenze separate. Va indicato il codice
fiscale
del
componente
della
famiglia
anagrafica
intestatario
dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.
Esempio: padre titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione in cui
vive e non detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della
famiglia anagrafica del padre) titolare dell’utenza elettrica della casa
di proprietà del padre in montagna e in cui è presente l’apparecchio
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TV.
In tal caso il genitore compila la dichiarazione sostitutiva barrando la
casella del quadro B “sezione dichiarazione” e inserendo il codice
fiscale del figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone
nell’utenza intestata a lui.
Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella
Quadro B
sezione “Dichiarazione” del quadro B di una precedente dichiarazione
Sezione “Dichiarazione di
resa (esempio l’utenza della casa in montagna che prima era intestata
variazione dei presupposti”
al figlio è passata al padre). In tal caso occorre riportare la data della
precedente dichiarazione
Termini di presentazione Modello di esonero
La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.
La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione
telematica. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del
dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia
delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino”.
Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede)
oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una
copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate e conservare l’originale della dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante
stesso e alla delega alla sua trasmissione.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica
dall’Agenzia delle entrate.
Non è fissato un termine di presentazione ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno e
produce effetti in base alla data di presentazione ed in base alla tipologia di dichiarazione sostitutiva
resa.
Effetti della presentazione
QUADRO A (per il 2016)

A mezzo
servizio postale
Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero
canone dovuto per il 2016;

Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha
effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre
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2016.

Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero
canone dovuto per il 2016;
Telematicamente

Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha
effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre
2016.
La dichiarazione sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed
entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
QUADRO A (per il 2017 e anni successivi)
A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione
per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a
partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.
Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di
non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un
dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso
anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30
giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.
QUADRO B
La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di
presentazione indipendentemente dalla data di presentazione.
I predetti termini potrebbero essere suscettibili di rinvii e proroghe.
Inoltre, I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico
residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la
dichiarazione di cui a) e b) esposti in premessa (e da dichiarare nel quadro A del modello) entro la fine
del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a
decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in
via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della
fornitura.
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Esempio di compilazione (modello di esonero)
ESEMPIO 1

Famiglia composta da due coniugi

Un'abitazione

Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito

Nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive
presente nell’immobile
Il marito, può presentare il modello di esonero per mancanza di apparecchi televisivi nell’unità
immobiliare collegata all’utenza elettrica, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva (oltre i
dati anagrafici del frontespizio di pag. 1 del modello).
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ESEMPIO 2

Famiglia composta da due coniugi

Due abitazioni A e B

I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A

Utenze elettriche:

-
abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito
-
abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie
Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione
la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza
elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e
indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
ESEMPIO 3

Famiglia composta da una sola persona

Un'abitazione
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
Una utenza elettrica (di tipo residenziale)

Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione

Decesso del titolare dell’utenza elettrica
L’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza
elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del
modello se l’erede stesso sia intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone. L’erede, deve, riportare
nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto
deceduto.
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Altri esempi di compilazione sono presenti al seguente link dell’Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV
/Esempi+di+compilazione+TV/
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CHECK LIST
CANONE RAI IN UNICO
Frontespizio
Informazioni necessarie per compilazione del frontespizio
Il dichiarante ha posseduto nel 2015 o possiede nel 2016
apparecchi radio-televisivi che impongono il pagamento
del canone RAI?
In caso di risposta affermativa (Si) il codice da indicare
nella sezione dedicata al canone RAI nel frontespizio del
Modello Unico
In caso di risposta negativa (No) il codice da indicare nella
sezione dedicata al canone RAI nel frontespizio del
 Si
 No
 Codice 1 – apparecchi radio
 Codice 2 – apparecchi televisivi
 - Codice 3 (non occorre compilare altri
Modello Unico
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righi)
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I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE
Cliente:
n. partita iva:
Codice attività:
Descrizione attività:
SI
Intestazione
abbonamento
a
soggetto
diverso
dal
dichiarante
NO
NOTE
Se l’abbonamento è intestato
ad altro soggetto indicare
anche quest’ultimo
Indirizzo abbonamento (verifica libretto iscrizione)
Numero abbonamento (verifica libretto iscrizione)
Compilare un rigo per
Il dichiarante ha più sedi
ciascuna sede in cui è attivo
l’abbonamento RAI speciale
Verifica categoria di attività del dichiarante
L’abbonamento è stato attivato nel 2016
Se la risposta è affermativa
indicare la data di versamento
Il costo dell’abbonamento è
L’abbonamento è stato versato nel 2015
deducibile sempre secondo
Il principio di cassa
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DA SAPERE
LA NATURA TRIBUTARIA DEL CANONE RAI 2016 E LA RISCOSSIONE
NELLA “BOLLETTA DELLA LUCE”
Di Tommaso Lamedica - tratto da “Corriere Tributario”
Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla
cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione territorialmente
competente? La riscossione attraverso l’inserimento dell’importo del canone nella “bolletta
della luce” trascura le regole dello Statuto del contribuente. Vogliamo dare spazio a qualche
considerazione in ordine al canone di abbonamento televisivo che, da quest’anno, si muove
in modo completamente nuovo.
La prima considerazione attiene alla natura del canone. Il “canone RAI”, cioè, configura un’entrata
a carattere tributario oppure no? Prendere una direzione piuttosto che l’altra significa attivare
effetti di un certo tipo e disconoscerne altri.
Se il canone RAI ha natura tributaria, infatti, le relative controversie (anche quelle connesse agli
atti di riscossione coattiva) sono da attribuire alla cognizione delle Commissioni tributarie. Il
giudice ordinario resta fuori dal discorso. E, sul punto, allo stato attuale, non sembra possa
giustificarsi pensarla diversamente. La giurisprudenza della Cassazione (anche a Sezioni Unite) va
in questa direzione.
Il primo nodo da sciogliere, a questo punto, riguarda la competenza territoriale della Commissione
tributaria. L’art. 4 del Decreto che disciplina il processo tributario ci dice che “le Commissioni
tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle
entrate ... ovvero dei concessionari del servizio della riscossione che hanno sede nella loro
circoscrizione”. Possiamo pensare, allora, che la competenza sia radicata a Torino? Sembrerebbe di
sì, perché l’Agenzia delle entrate di Torino ha la competenza - per legge - in ordine ai canoni
radiotelevisivi. Si interessa, infatti, degli accertamenti, della riscossione dell’imposta e di tutto il
resto.
La riscossione del canone - “escogitata” all’evidenza per assottigliare le fila di chi non lo ha mai
pagato e, in astratto, non intende ancora farlo - rimane oggi fuori dalle mura dell’Agenzia delle
entrate e non conosce concessionari esterni. La riscossione del canone (il cui importo è pari a 100
euro) non è la conseguenza di un ruolo confezionato dall’Agenzia delle entrate ma avviene (perché
lo dice la legge) attraverso l’inserimento di quanto dovuto nella “bolletta della luce” e,
distintamente, per ciascun utente di un contratto energetico ad uso abitativo. In una qualche
maniera (che fino ad oggi non conosciamo), il gestore del servizio elettrico “gira”, poi, il solo
riscosso all’Agenzia delle entrate di Torino (o a chi di competenza). L’ente che emette la bolletta
relativa al consumo dell’energia elettrica, quindi, non ha titolo per essere considerato
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concessionario della riscossione del canone televisivo. È solo incaricato ad incassare 100 euro in più
di quanto deve il destinatario della bolletta per il consumo energetico del periodo.
L’utenza non ha, in definitiva, concessionari per la riscossione territorialmente allocati. E, allora,
per le contestazioni relative alla riscossione, tutti a Torino (e per 100 euro?). Evitiamo risposte
imprudenti e aspettiamo di capirne di più.
Sul versante della competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate e del concessionario della
riscossione c’è ancora da mettere qualcosa sul tavolo della discussione. Su questo versante, infatti,
la Corte costituzionale ha appena trovato da obiettare la cattiva reputazione, sul piano della
legittimità, delle regole che fissano la competenza territoriale delle Commissioni tributarie.
La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4
del Decreto sul processo tributario, nella parte in cui prevede che per le controversie
proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella
nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. Il problema, si legge nella sentenza, è
nato per azzerare, nei limiti del possibile, i disagi arrecati ai cittadini dalla distanza tra il
proprio domicilio e quello del giudice “naturale”.
La sentenza è del 3 marzo scorso e porta il n. 44. Non riusciamo a configurare se, sostanzialmente,
la stessa interferisca o meno con il discorso che stiamo facendo. Dovremo leggerla una seconda
volta. Andiamo avanti.
Abbiamo detto che il gestore dell’energia elettrica integra le bollette che emette nei confronti dei
propri clienti di 100 euro (per il canone televisivo) e, con il riversamento all’Agenzia delle entrate,
il gestore del servizio energetico chiude ogni rapporto con chi ha versato detto importo.
Sorge, allora, ancora una questione connessa, questa volta, alle regole stabilite nello Statuto del
contribuente con la Legge n. 212/2000.
Una di queste regole - quella contenuta nell’art. 7 - stabilisce precetti che ci possono interessare.
Si dice che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono
indicare, tassativamente, alcune “avvertenze”. Ad esempio, le generalità del responsabile della
riscossione ovvero l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito
all’atto notificato, e ancora, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale (o l’autorità
amministrativa) cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Bene. Di queste “avvertenze” non c’è traccia nella bolletta relativa al servizio energetico. E,
allora, le “avvertenze tassative” chi le dà? Il precetto della prudenza ci convince di non dire altro e
di sottolineare che le regole dello Statuto del contribuente, in un modo o nell’altro, devono essere
osservate.
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Vigente il regime del “canone RAI” ora modificato, le regole appena descritte venivano osservate
dall’Agenzia delle entrate di Torino quando - annualmente - inviava a domicilio i bollettini di conto
corrente, dove qualcosa di quello che serviva al riguardo veniva pur detto. Nello scenario attuale,
chi paga o pensa di non dover pagare non sa niente. La bolletta del consumo elettrica parla solo di
fatti che riguardano il gestore del servizio.
Qualcuno rimedierà a tutte queste carenze? Stiamo a vedere.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO
Assistenza fiscale Federlavoro
L’Agenzia delle Entrate riconosce alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori
Autonomi, in sigla Federlavoro, la rilevanza nazionale al fine di costituire centri
di assistenza fiscale alle imprese.
Agenzia delle Entrate, provv. 15 aprile 2016, n. 55129
“Cooperative compliance” Fisco-contribuente
L’Agenzia delle Entrate fornisce le disposizioni concernenti i requisiti per
l’accesso al cosiddetto “regime di adempimento collaborativo” Fiscocontribuente. In particolare, in fase di prima applicazione, possono accedere,
presentando la relativa domanda di adesione:
a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di ricavi
non inferiore a 10 miliardi di euro
b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di ricavi
non inferiore a 1 milione di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al
Progetto Pilota
c) le imprese che intendono dare attuazione alla risposta dell’Agenzia delle
Entrate, fornita a seguito della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi
investimenti.
I soggetti devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del
rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di
controllo interno, ferma restando l’autonoma di scelta delle soluzioni
organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.
Agenzia delle Entrate, provv. 14 aprile 2016, nn. 54237 e 54749
Visto di conformità anche dal socio di STP
Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una
società tra professionisti - STP, iscritta all’ordine competente, può rilasciare il
visto di conformità utilizzando la partita IVA della STP abilitata alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
Agenzia delle Entrate, ris. 14 aprile 2016, n. 23/E
Procedure di rimborso tributi locali
Il Dipartimento delle Finanze illustra gli adempimenti cui sono tenuti gli enti
locali nella gestione delle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni
contabile relative a IMU, maggiorazione TARES, IMI e IMIS.
Il documento di prassi fornisce un commento in tempo reale alle novità
introdotte dal MEF con il D.M. 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2016.
E’ stato previsto che la comunicazione dei dati relativi alle suddette richieste
avvenga esclusivamente in via telematica. Il rimborso delle somme versate e non
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dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
MEF, circ. 14 aprile 2016, n. 1/DF
MEF, decreto 24 febbraio 2016 (G.U. 14 aprile 2016, n. 87)
2 per mille: firma anche senza Codice Fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello 730/2016 e UNICO 2016-PF, al fine di recepire le
disposizioni del D.P.C.M. 21 marzo 2016 (in corso di pubblicazione in Gazzetta)
il quale consente la scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF a
favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione
del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria.
Agenzia delle Entrate, provv. 14 aprile 2016, n. 54135
Voluntary disclosure: delega per la notifica degli atti
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (che si compone di 2 pagine) con
cui i contribuenti che hanno aderito alla Voluntary disclosure possono chiedere di
ricevere gli atti relativi tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC del
professionista che li assiste.
Si ricorda infatti che l’istanza deve essere trasmessa dal professionista
esclusivamente mediante la PEC dalla quale sono state inviate la relazione e la
documentazione di accompagnamento alla domanda presentata dal contribuente
istante.
E’ possibile inviare il modello solo dopo aver apposto la firma digitale sullo
stesso, allegando la fotocopia di un documento di identità del contribuente
istante.
Agenzia delle Entrate, provv. 13 aprile 2016, n. 54049
Studi di settore: regime premiale per 159
Sono 159 gli studi di settore che consentono di accedere al regime premiale per
l’anno 2015, che vede confermati i criteri di individuazione introdotti dal
decreto Monti (D.L. n. 201/2011).
Per i contribuenti virtuosi, i vantaggi consistono nella limitazione ai poteri di
accertamento: vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su
presunzioni semplici, ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di
accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la determinazione
sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il
dichiarato di almeno 1/3.
Agenzia delle Entrate, provv. 13 aprile 2016, n. 53376
Studi di Settore: online GE.RI.CO. 2016
Con largo anticipo rispetto allo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate ha reso
disponibile la versione definitiva (non è stata rilasciata la “beta”) del software
GE.RI.CO. 2016, necessario ai fini della verifica della congruità dei contribuenti
soggetti agli studi di settore. Pronto anche il software per i contribuenti che
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applicano i parametri.
La nuova versione tiene conto dei correttivi anti-crisi analizzati dalla
Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo
2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.
Agenzia delle Entrate, comunicato 12 aprile 2016
5 per mille 2014: online ammessi ed esclusi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi con i dati relativi al numero
delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione del 5 per
mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.
Si tratta di circa mezzo miliardo di euro, suddivisi tra enti del volontariato,
ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche e Comuni.
Agenzia delle Entrate, comunicato 12 aprile 2016
Causale contributo EBITUR
Per consentire il versamento mediante mod. F24 dei contributi a favore dell’Ente
Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR., è stata istituita la
causale contributo:
- EBCT - Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR.
Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2016, n. 21/E
Causale contributi ENBLIA
Per consentire il versamento mediante mod. F24 dei contributi a favore dell’Ente
Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A., è stata istituita
la causale contributo:
- ANBA - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A.
Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2016, n. 22/E
IMU e TASI immobili in comodato
Ai fini della decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile per la
determinazione dell'IMU e della TASI - applicabile in caso di cessione
dell'abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.
Si deve pertanto considerare superata l'interpretazione resa nella precedente
nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.
MEF, nota 8 aprile 2016, n. 8876
IMPRESA
Criteri civilistici per la valutazione dei crediti
L’Accademia Romana di Ragioneria affronta le principali questioni connesse alle
novità introdotte dal Decreto Bilanci (D.Lgs. n. 139/2015) con riferimento ai
criteri di valutazione dei crediti; in particolare, si sofferma sull’applicazione del
metodo del costo ammortizzato e sui nuovi criteri di attualizzazione.
Accademia Romana di Ragioneria, Nota n. 5/2016
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LAVORO
Prestazioni a sostegno del reddito: nuovo modello
Al fine di segnalare eventuali variazioni delle modalità di pagamento o del codice
IBAN, l’INPS ha predisposto un nuovo modulo da utilizzare sia nel caso di una
nuova domanda di prestazione a sostegno del reddito, sia nel caso di prestazione
già in corso di pagamento, disponibile dal 15 aprile 2016 nella sezione
modulistica del sito www.inps.it.
Min. Lavoro, messaggio 14 aprile 2016, n. 1652
Lavoro domestico: sospensione contributi on-line
L’INPS ha messo a disposizione una nuova procedura on line per il datore di
lavoro domestico che consente di comunicare la sospensione dell’obbligo
contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero
trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di
sospensione a titolo di: congedo per maternità, aspettativa per motivi personali,
malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Min. Lavoro, messaggio 14 aprile 2016, n. 1643
Integrazione salariale con cessioni e trasferimenti
Nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, i trattamenti di
integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, già autorizzati, possono
proseguire, senza soluzione di continuità in capo all’azienda subentrante,
purché la stessa esprima una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei
programmi così come precedentemente concordati, oppure firmi un nuovo
accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del
trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente
accordo.
INPS, messaggio 13 aprile 2016, n. 1617
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21 aprile 2016
AGENDA
Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016
____________________________________________________________________________________________________
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA
OGGETTO
VERIFICA
APRILE 2016
Venerdì 22
Martedì 26
Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie
per operatori con obbligo mensile/trimestrale
Venerdì 29
Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
Sabato 30
Adempimenti di fine mese
MAGGIO 2016
Lunedì 2
Comunicazione all'anagrafe tributaria
Comunicazione gestori di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas
Comunicazione gestori telefonia
Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori
finanziari
Comunicazione periodica intermediari finanziari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Invio dati dei premi e dei contratti assicurativi
Presentazione degli elenchi Intra 12
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale
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21 aprile 2016
Lunedì 2
Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale
(segue)
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e
dell'IVA mensile
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
Versamento contributo annuo SISTRI
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
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