circ 16/2016_Canone RAI - STUDIO VOTTERO Stefania
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circ 16/2016_Canone RAI - STUDIO VOTTERO Stefania
N.16 21 aprile CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 2016 CANONE RAI “SPECIALE” E “ORDINARIO” ASPETTI DICHIARATIVI ED ESONERO : ADEMPIMENTO E CHECK LIST Aspetti dichiarativi del canone RAI “speciale” e modello per l’esonero del canone “ordinario” Il canone RAI “speciale” riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc. Il canone RAI “ordinario” è quello dovuto dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio radiotelevisivo nell’ambito familiare. Dal 2016 presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di un’utenza elettrica. Pertanto, chi è intestatario di un’utenza elettrica si presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo. di Antonio Gigliotti DA SAPERE La natura tributaria del canone rai 2016 e la riscossione nella “bolletta della luce” Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione territorialmente competente? AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Regime premiale per 159 studi di settore Impresa – Criteri civilistici per la valutazione dei crediti Lavoro - Lavoro domestico: sospensione contributi on-line Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl n. 16 21 aprile 2016 ADEMPIMENTI ADEMPIMENTIADEMPIMENTIEMPIMENTI Aspetti dichiarativi per il canone RAI “speciale” e modello per l’esonero del canone RAI “ordinario” di Antonio Gigliotti Premessa (Canone RAI speciale) Coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti, sono tenuti al versamento del Canone RAI Tv speciale. Dunque, il Canone RAI speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc. Quali apparecchi (Canone RAI speciale) Riguardo, la tipologia di apparecchi, la cui detenzione nell’ambito dell’attività d’impresa, fa sorgere l’obbligo di versamento del canone RAI speciale, la Nota del Mise del 22 febbraio 2016 contiene una Tabella riepilogativa. In particolare si tratta di: Ricevitori TV fissi; Ricevitori TV portatili; Ricevitori TV per mezzi mobili; Ricevitori radio fissi; Ricevitori radio portatili; Ricevitori radio per mezzi mobili; Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; Decoder per la TV digitale terrestre; Ricevitore radio/TV satellitare; Radio/TV (esempio cellulare DVB-H); Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2 n. 16 21 aprile 2016 Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata); Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV). Non sono, invece, né adatti né adattabili alla ricezione radiodiffusione e quindi non comportano il pagamento del canone RAI speciale: PC senza sintonizzatore TV; Monitor per computer; Casse acustiche; Videocitofoni. I personal computer sono assoggettabili a canone RAI speciale solo se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare (e non via Internet). Aspetti fiscali (Canone Rai speciale) Il canone RAI speciale è deducibile, dal reddito dell’attività esercitata, secondo il principio di cassa (art. 99 TUIR). Dunque, nel Modello Unico /2016, la società, la ditta, il lavoratore autonomo o il professionista può dedurre dal reddito della sua attività, il canone RAI versato nel 2015. Deducibilità Canone RAI speciale Principio di cassa Aspetti dichiarativi Canone RAI speciale (Modello Unico) Il soggetto obbligato al canone RAI speciale, è altresì obbligato a riportare in dichiarazione dei redditi alcuni dati informativi inerenti l’abbonamento. In particolare deve indicare: Se detiene o non detiene apparecchi radiotelevisivi; Qualora ne dichiari la detenzione, deve altresì indicare il numero di abbonamento e l’indirizzo del luogo in cui è attivo l’abbonamento; La data di versamento (qualora l’abbonamento sia stato attivato nello stesso periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi); L’eventuale intestazione dell’abbonamento qualora questi fosse intestato a persona diversa dal dichiarante. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3 n. 16 21 aprile 2016 Qualora, il dichiarante abbia attivi più abbonamenti per diverse sedi, deve indicare le predette informazioni per ciascun abbonamento/sede. Compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale (Frontespizio) La prima informazione da inserire nel Modello di dichiarazione riguarda la detenzione/non detenzione dei un apparecchio radiotelevisivo da parte dell’impresa. Tale informazione è inserita nel frontespizio del Modello Unico e ciò sia per Persone fisiche, sia per Società sia per ENC. COMPILAZIONE FRONTESPIZIO Modello Unico PF Modello Unico SP Modello Unico SC Modello Unico ENC Modalità di compilazione In tutti e quattro i modelli la modalità di compilazione della casella evidenziata è la stessa, ossia occorre indicare uno dei codici riportati nella tabella che segue. Codice “1” “2” “3” Casistica Se il dichiarante detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio; Se il dichiarante detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive Se il dichiarante non detiene alcun apparecchio di cui ai punti precedenti Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4 n. 16 21 aprile 2016 Compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale (Altri righi) Se nella casella del frontespizio è indicato il codice “3” non occorre compilare nessuna altro rigo del Modello Unico. Qualora, invece, è indicato il codice “1” oppure il codice “2”, occorre compilare i righi indicati nella tabella che segue. COMPILAZIONE ALTRI RIGHI (Se nel frontespizio è indicato codice 1 o codice 2) Modello Unico PF Modello Unico SP Modello Unico SC Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5 n. 16 21 aprile 2016 Modello Unico ENC Modalità di compilazione In tutti e quattro i modelli la modalità di compilazione dei righi è la stessa. Occorre compilare i predetti righi qualora il dichiarante (ditta individuale, società, ecc.) abbia posseduto nel 2015 oppure possegga nel 2016 per la prima volta, uno o più apparecchi che impongono il pagamento del canone RAI speciale. Qualora il dichiarante abbia più sedi per ciascuna delle quale ha attivo un abbonamento RAI dovrà compilare un rigo per ciascun abbonamento (qualora i righi non sono sufficienti occorre compilare un secondo Modello unico). Inoltre, nel caso in cui l’abbonamento sia stato attivato per la prima volta nel 2016, occorre riportarvi anche la data in cui è avvenuto il versamento (colonna 9). La tabella che segue riporta il dettaglio del contenuto da riportare nelle rispettive colonne. Colonna Denominazione Contenuto Denominazione dell’intestatario dell’abbonamento. Il campo è da 1 2 Intestazione compilarsi solo qualora l’intestatario dell’abbonamento è diverso dell’abbonamento dal soggetto dichiarante; Numero abbonamento Numero di abbonamento del canone RAI speciale (desumibile dal libretto di iscrizione) Comune (senza alcuna abbreviazione), sigla della provincia, codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il Da 3 a 7 Comune, codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto provincia, codice abbonamento (’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di comune, ecc. iscrizione) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6 n. 16 21 aprile 2016 Categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento. In particolare, indicare: “A” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento); “B” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso); “C” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari); 8 Categoria “D” (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici); “E” (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggialbergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della Legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla Legge del 28 dicembre 1989, n. 421 Da compilare solo in caso di abbonamento attivato nel corso 9 Data versamento dell’anno di presentazione del Modello Unico. Quindi ad esempio con riferimento al Modello Unico/2016 è da compilarsi solo se l’abbonamento RAI speciale è stato attivato nel 2016. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7 n. 16 21 aprile 2016 Esempio di compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale Essendo le modalità di compilazione identiche per tutti i Modelli, a titolo esemplificativo si riporta il seguente caso: La Merlot s.r.l. gestisce due Enoteche/Wine Bar (rientrante in categoria di “lusso”) nelle quali sono presenti monitor TV. La società è, quindi, intestataria di due distinti abbonamenti di cui uno attivato nel 2016. Si considerino i seguenti dati: Sede 1: Via Perlasca, n. 15, Capua (Ce) – 81043 – n. abbonamento D78452; Sede 2 : Via Bosco n. 16, Caserta (Ce) – 81100 – n. abbonamento B78852 attivato nel 2016 con versamento avvenuto il data 1°luglio 2016. Compilazione sezione “Altri Dati” del Frontespizio Compilazione righi RS111- RS112 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8 n. 16 21 aprile 2016 RAI ordinario Il canone RAI ordinario è quello dovuto dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio radiotelevisivo nell’ambito familiare. Con la Legge di Stabilità 2016 ci sono stati alcuni cambiamenti al riguardo. In particolare, da 2016 presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di un’utenza elettrica. Pertanto, chi è intestatario di un’utenza elettrica si presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo. Infatti da quest’anno, il canone RAI sarà addebitato in bolletta. Tuttavia, chi pur essendo intestatario dell’utenza elettrica non detenga un apparecchio radiotelevisivo è se vuole sottrarsi all’addebito del canone in bolletta deve presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate in cui ne dichiara, sotto la propria responsabilità la non detenzione. Altro principio fondamentale da tener presente è che per ciascun nucleo familiare il canone RAI ordinario è dovuto una sola volta (quindi se ad esempio in un nucleo familiare composta da padre, madre e figlio dove l’utenza elettrica della casa di residenza è intestata al padre e l’utenza elettrica della casa a mare è intestata al figlio, per il nucleo familiare il canone è dovuta una sola volta. Tuttavia, se non si vuole riceve addebito del canone anche sulla bolletta del figlio, occorre inviare la dichiarazione sostitutita di esonero). Canone RAI ordinario (modello per l’esonero) Il Modello per la richiesta di esonero è stato pubblicato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 e si compine di due pagine. La prima pagina è a seguente Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9 n. 16 21 aprile 2016 DATI GENERALI Sezione Dati dichiarante Contenuto Cognome, Nome, data e luogo di nascita e codice fiscale del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva Dichiarazione in qualità di Se la dichiarazione sostitutiva è resa dall’erede, in questa sezione vanno erede indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del de cuius Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10 n. 16 21 aprile 2016 Da compilarsi solo se la dichiarazione sostitutiva è trasmessa Impegno alla presentazione tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e telematica la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere e la propria firma Quadri compilati A seconda del quadro compilato, va barrata la relativa casella Firma La firma del dichiarante La seconda pagine, è invece, quella in cui si va ad esprimere la dichiarazione “sostitutiva” Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11 n. 16 21 aprile 2016 I QUADRI DEL MODELLO Quadro Dichiarazione resa e sezione Va barrata la relativa casella, a seconda della dichiarazione sostitutiva da rendere. In particolare tale sezione del quadro A va utilizzato per comunicare alternativamente che: in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica; Quadro A Sezione “Dichiarazione” in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento. Con queste dichiarazioni, l’intestatario dell’utenza elettrica sta chiedendo non addebitargli in canone RAI, poiché non possiede (né lui, né altro componente della famiglia anagrafica) un apparecchio TV. Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella Quadro A sezione “Dichiarazione” del quadro A di una precedente dichiarazione Sezione “Dichiarazione di resa (ad esempio è stato acquistato un televisore da parte del variazione dei presupposti dichiarante o di altro componente della famiglia anagrafica). In tal caso occorre riportare la data della precedente dichiarazione Va barrata la relativa casella per comunicare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante poiché il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (esempio due soggetti che fanno parte della stessa famiglia Quadro B Sezione “Dichiarazione” anagrafica ma intestatari di due utenze separate. Va indicato il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato. Esempio: padre titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione in cui vive e non detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della famiglia anagrafica del padre) titolare dell’utenza elettrica della casa di proprietà del padre in montagna e in cui è presente l’apparecchio Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 12 n. 16 21 aprile 2016 TV. In tal caso il genitore compila la dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B “sezione dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone nell’utenza intestata a lui. Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella Quadro B sezione “Dichiarazione” del quadro B di una precedente dichiarazione Sezione “Dichiarazione di resa (esempio l’utenza della casa in montagna che prima era intestata variazione dei presupposti” al figlio è passata al padre). In tal caso occorre riportare la data della precedente dichiarazione Termini di presentazione Modello di esonero La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Non è fissato un termine di presentazione ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno e produce effetti in base alla data di presentazione ed in base alla tipologia di dichiarazione sostitutiva resa. Effetti della presentazione QUADRO A (per il 2016) A mezzo servizio postale Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016; Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 13 n. 16 21 aprile 2016 2016. Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016; Telematicamente Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. QUADRO A (per il 2017 e anni successivi) A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. QUADRO B La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione indipendentemente dalla data di presentazione. I predetti termini potrebbero essere suscettibili di rinvii e proroghe. Inoltre, I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui a) e b) esposti in premessa (e da dichiarare nel quadro A del modello) entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 14 n. 16 21 aprile 2016 Esempio di compilazione (modello di esonero) ESEMPIO 1 Famiglia composta da due coniugi Un'abitazione Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito Nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente nell’immobile Il marito, può presentare il modello di esonero per mancanza di apparecchi televisivi nell’unità immobiliare collegata all’utenza elettrica, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva (oltre i dati anagrafici del frontespizio di pag. 1 del modello). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 15 n. 16 21 aprile 2016 ESEMPIO 2 Famiglia composta da due coniugi Due abitazioni A e B I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A Utenze elettriche: - abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito - abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. ESEMPIO 3 Famiglia composta da una sola persona Un'abitazione Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 16 n. 16 21 aprile 2016 Una utenza elettrica (di tipo residenziale) Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione Decesso del titolare dell’utenza elettrica L’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello se l’erede stesso sia intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone. L’erede, deve, riportare nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 17 n. 16 21 aprile 2016 Altri esempi di compilazione sono presenti al seguente link dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV /Esempi+di+compilazione+TV/ Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 18 n. 16 21 aprile 2016 CHECK LIST CANONE RAI IN UNICO Frontespizio Informazioni necessarie per compilazione del frontespizio Il dichiarante ha posseduto nel 2015 o possiede nel 2016 apparecchi radio-televisivi che impongono il pagamento del canone RAI? In caso di risposta affermativa (Si) il codice da indicare nella sezione dedicata al canone RAI nel frontespizio del Modello Unico In caso di risposta negativa (No) il codice da indicare nella sezione dedicata al canone RAI nel frontespizio del Si No Codice 1 – apparecchi radio Codice 2 – apparecchi televisivi - Codice 3 (non occorre compilare altri Modello Unico Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl righi) 19 n. 16 21 aprile 2016 I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE Cliente: n. partita iva: Codice attività: Descrizione attività: SI Intestazione abbonamento a soggetto diverso dal dichiarante NO NOTE Se l’abbonamento è intestato ad altro soggetto indicare anche quest’ultimo Indirizzo abbonamento (verifica libretto iscrizione) Numero abbonamento (verifica libretto iscrizione) Compilare un rigo per Il dichiarante ha più sedi ciascuna sede in cui è attivo l’abbonamento RAI speciale Verifica categoria di attività del dichiarante L’abbonamento è stato attivato nel 2016 Se la risposta è affermativa indicare la data di versamento Il costo dell’abbonamento è L’abbonamento è stato versato nel 2015 deducibile sempre secondo Il principio di cassa Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 20 n. 16 21 aprile 2016 DA SAPERE LA NATURA TRIBUTARIA DEL CANONE RAI 2016 E LA RISCOSSIONE NELLA “BOLLETTA DELLA LUCE” Di Tommaso Lamedica - tratto da “Corriere Tributario” Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione territorialmente competente? La riscossione attraverso l’inserimento dell’importo del canone nella “bolletta della luce” trascura le regole dello Statuto del contribuente. Vogliamo dare spazio a qualche considerazione in ordine al canone di abbonamento televisivo che, da quest’anno, si muove in modo completamente nuovo. La prima considerazione attiene alla natura del canone. Il “canone RAI”, cioè, configura un’entrata a carattere tributario oppure no? Prendere una direzione piuttosto che l’altra significa attivare effetti di un certo tipo e disconoscerne altri. Se il canone RAI ha natura tributaria, infatti, le relative controversie (anche quelle connesse agli atti di riscossione coattiva) sono da attribuire alla cognizione delle Commissioni tributarie. Il giudice ordinario resta fuori dal discorso. E, sul punto, allo stato attuale, non sembra possa giustificarsi pensarla diversamente. La giurisprudenza della Cassazione (anche a Sezioni Unite) va in questa direzione. Il primo nodo da sciogliere, a questo punto, riguarda la competenza territoriale della Commissione tributaria. L’art. 4 del Decreto che disciplina il processo tributario ci dice che “le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle entrate ... ovvero dei concessionari del servizio della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”. Possiamo pensare, allora, che la competenza sia radicata a Torino? Sembrerebbe di sì, perché l’Agenzia delle entrate di Torino ha la competenza - per legge - in ordine ai canoni radiotelevisivi. Si interessa, infatti, degli accertamenti, della riscossione dell’imposta e di tutto il resto. La riscossione del canone - “escogitata” all’evidenza per assottigliare le fila di chi non lo ha mai pagato e, in astratto, non intende ancora farlo - rimane oggi fuori dalle mura dell’Agenzia delle entrate e non conosce concessionari esterni. La riscossione del canone (il cui importo è pari a 100 euro) non è la conseguenza di un ruolo confezionato dall’Agenzia delle entrate ma avviene (perché lo dice la legge) attraverso l’inserimento di quanto dovuto nella “bolletta della luce” e, distintamente, per ciascun utente di un contratto energetico ad uso abitativo. In una qualche maniera (che fino ad oggi non conosciamo), il gestore del servizio elettrico “gira”, poi, il solo riscosso all’Agenzia delle entrate di Torino (o a chi di competenza). L’ente che emette la bolletta relativa al consumo dell’energia elettrica, quindi, non ha titolo per essere considerato Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 21 n. 16 21 aprile 2016 concessionario della riscossione del canone televisivo. È solo incaricato ad incassare 100 euro in più di quanto deve il destinatario della bolletta per il consumo energetico del periodo. L’utenza non ha, in definitiva, concessionari per la riscossione territorialmente allocati. E, allora, per le contestazioni relative alla riscossione, tutti a Torino (e per 100 euro?). Evitiamo risposte imprudenti e aspettiamo di capirne di più. Sul versante della competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate e del concessionario della riscossione c’è ancora da mettere qualcosa sul tavolo della discussione. Su questo versante, infatti, la Corte costituzionale ha appena trovato da obiettare la cattiva reputazione, sul piano della legittimità, delle regole che fissano la competenza territoriale delle Commissioni tributarie. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 del Decreto sul processo tributario, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. Il problema, si legge nella sentenza, è nato per azzerare, nei limiti del possibile, i disagi arrecati ai cittadini dalla distanza tra il proprio domicilio e quello del giudice “naturale”. La sentenza è del 3 marzo scorso e porta il n. 44. Non riusciamo a configurare se, sostanzialmente, la stessa interferisca o meno con il discorso che stiamo facendo. Dovremo leggerla una seconda volta. Andiamo avanti. Abbiamo detto che il gestore dell’energia elettrica integra le bollette che emette nei confronti dei propri clienti di 100 euro (per il canone televisivo) e, con il riversamento all’Agenzia delle entrate, il gestore del servizio energetico chiude ogni rapporto con chi ha versato detto importo. Sorge, allora, ancora una questione connessa, questa volta, alle regole stabilite nello Statuto del contribuente con la Legge n. 212/2000. Una di queste regole - quella contenuta nell’art. 7 - stabilisce precetti che ci possono interessare. Si dice che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare, tassativamente, alcune “avvertenze”. Ad esempio, le generalità del responsabile della riscossione ovvero l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, e ancora, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale (o l’autorità amministrativa) cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Bene. Di queste “avvertenze” non c’è traccia nella bolletta relativa al servizio energetico. E, allora, le “avvertenze tassative” chi le dà? Il precetto della prudenza ci convince di non dire altro e di sottolineare che le regole dello Statuto del contribuente, in un modo o nell’altro, devono essere osservate. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 22 n. 16 21 aprile 2016 Vigente il regime del “canone RAI” ora modificato, le regole appena descritte venivano osservate dall’Agenzia delle entrate di Torino quando - annualmente - inviava a domicilio i bollettini di conto corrente, dove qualcosa di quello che serviva al riguardo veniva pur detto. Nello scenario attuale, chi paga o pensa di non dover pagare non sa niente. La bolletta del consumo elettrica parla solo di fatti che riguardano il gestore del servizio. Qualcuno rimedierà a tutte queste carenze? Stiamo a vedere. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 23 n. 16 21 aprile 2016 NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Assistenza fiscale Federlavoro L’Agenzia delle Entrate riconosce alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi, in sigla Federlavoro, la rilevanza nazionale al fine di costituire centri di assistenza fiscale alle imprese. Agenzia delle Entrate, provv. 15 aprile 2016, n. 55129 “Cooperative compliance” Fisco-contribuente L’Agenzia delle Entrate fornisce le disposizioni concernenti i requisiti per l’accesso al cosiddetto “regime di adempimento collaborativo” Fiscocontribuente. In particolare, in fase di prima applicazione, possono accedere, presentando la relativa domanda di adesione: a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 1 milione di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota c) le imprese che intendono dare attuazione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti. I soggetti devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, ferma restando l’autonoma di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi. Agenzia delle Entrate, provv. 14 aprile 2016, nn. 54237 e 54749 Visto di conformità anche dal socio di STP Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una società tra professionisti - STP, iscritta all’ordine competente, può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della STP abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Agenzia delle Entrate, ris. 14 aprile 2016, n. 23/E Procedure di rimborso tributi locali Il Dipartimento delle Finanze illustra gli adempimenti cui sono tenuti gli enti locali nella gestione delle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabile relative a IMU, maggiorazione TARES, IMI e IMIS. Il documento di prassi fornisce un commento in tempo reale alle novità introdotte dal MEF con il D.M. 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2016. E’ stato previsto che la comunicazione dei dati relativi alle suddette richieste avvenga esclusivamente in via telematica. Il rimborso delle somme versate e non Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 24 n. 16 21 aprile 2016 dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. MEF, circ. 14 aprile 2016, n. 1/DF MEF, decreto 24 febbraio 2016 (G.U. 14 aprile 2016, n. 87) 2 per mille: firma anche senza Codice Fiscale L’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 730/2016 e UNICO 2016-PF, al fine di recepire le disposizioni del D.P.C.M. 21 marzo 2016 (in corso di pubblicazione in Gazzetta) il quale consente la scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF a favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria. Agenzia delle Entrate, provv. 14 aprile 2016, n. 54135 Voluntary disclosure: delega per la notifica degli atti L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (che si compone di 2 pagine) con cui i contribuenti che hanno aderito alla Voluntary disclosure possono chiedere di ricevere gli atti relativi tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC del professionista che li assiste. Si ricorda infatti che l’istanza deve essere trasmessa dal professionista esclusivamente mediante la PEC dalla quale sono state inviate la relazione e la documentazione di accompagnamento alla domanda presentata dal contribuente istante. E’ possibile inviare il modello solo dopo aver apposto la firma digitale sullo stesso, allegando la fotocopia di un documento di identità del contribuente istante. Agenzia delle Entrate, provv. 13 aprile 2016, n. 54049 Studi di settore: regime premiale per 159 Sono 159 gli studi di settore che consentono di accedere al regime premiale per l’anno 2015, che vede confermati i criteri di individuazione introdotti dal decreto Monti (D.L. n. 201/2011). Per i contribuenti virtuosi, i vantaggi consistono nella limitazione ai poteri di accertamento: vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici, ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno 1/3. Agenzia delle Entrate, provv. 13 aprile 2016, n. 53376 Studi di Settore: online GE.RI.CO. 2016 Con largo anticipo rispetto allo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva (non è stata rilasciata la “beta”) del software GE.RI.CO. 2016, necessario ai fini della verifica della congruità dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Pronto anche il software per i contribuenti che Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 25 n. 16 21 aprile 2016 applicano i parametri. La nuova versione tiene conto dei correttivi anti-crisi analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015. Agenzia delle Entrate, comunicato 12 aprile 2016 5 per mille 2014: online ammessi ed esclusi L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. Si tratta di circa mezzo miliardo di euro, suddivisi tra enti del volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche e Comuni. Agenzia delle Entrate, comunicato 12 aprile 2016 Causale contributo EBITUR Per consentire il versamento mediante mod. F24 dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR., è stata istituita la causale contributo: - EBCT - Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR. Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2016, n. 21/E Causale contributi ENBLIA Per consentire il versamento mediante mod. F24 dei contributi a favore dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A., è stata istituita la causale contributo: - ANBA - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A. Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2016, n. 22/E IMU e TASI immobili in comodato Ai fini della decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione dell'IMU e della TASI - applicabile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. Si deve pertanto considerare superata l'interpretazione resa nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016. MEF, nota 8 aprile 2016, n. 8876 IMPRESA Criteri civilistici per la valutazione dei crediti L’Accademia Romana di Ragioneria affronta le principali questioni connesse alle novità introdotte dal Decreto Bilanci (D.Lgs. n. 139/2015) con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti; in particolare, si sofferma sull’applicazione del metodo del costo ammortizzato e sui nuovi criteri di attualizzazione. Accademia Romana di Ragioneria, Nota n. 5/2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 26 n. 16 21 aprile 2016 LAVORO Prestazioni a sostegno del reddito: nuovo modello Al fine di segnalare eventuali variazioni delle modalità di pagamento o del codice IBAN, l’INPS ha predisposto un nuovo modulo da utilizzare sia nel caso di una nuova domanda di prestazione a sostegno del reddito, sia nel caso di prestazione già in corso di pagamento, disponibile dal 15 aprile 2016 nella sezione modulistica del sito www.inps.it. Min. Lavoro, messaggio 14 aprile 2016, n. 1652 Lavoro domestico: sospensione contributi on-line L’INPS ha messo a disposizione una nuova procedura on line per il datore di lavoro domestico che consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di sospensione a titolo di: congedo per maternità, aspettativa per motivi personali, malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita. Min. Lavoro, messaggio 14 aprile 2016, n. 1643 Integrazione salariale con cessioni e trasferimenti Nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, i trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, già autorizzati, possono proseguire, senza soluzione di continuità in capo all’azienda subentrante, purché la stessa esprima una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei programmi così come precedentemente concordati, oppure firmi un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo. INPS, messaggio 13 aprile 2016, n. 1617 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 27 n. 16 21 aprile 2016 AGENDA Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016 ____________________________________________________________________________________________________ Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. DATA OGGETTO VERIFICA APRILE 2016 Venerdì 22 Martedì 26 Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale Venerdì 29 Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti Sabato 30 Adempimenti di fine mese MAGGIO 2016 Lunedì 2 Comunicazione all'anagrafe tributaria Comunicazione gestori di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas Comunicazione gestori telefonia Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori finanziari Comunicazione periodica intermediari finanziari Imposta di bollo assolta in modo virtuale Invio dati dei premi e dei contratti assicurativi Presentazione degli elenchi Intra 12 Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 28 n. 16 21 aprile 2016 Lunedì 2 Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale (segue) Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro Versamento contributo annuo SISTRI Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 29