Dispacciamento per punti di immissione

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Dispacciamento per punti di immissione
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Convenzione per il servizio di aggregazione misure ai sensi della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 107/09 - TIS
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A con sede legale in Roma viale Egidio Galbani, 70 Partita IVA e Codice
Fiscale
05779661007,
rappresentata
da
…………………………….…..………….,
in
qualità
di
……………………………………., (di seguito denominata “TERNA”)
e
Società
……………………………….………..
con
sede
legale
in
…………..…………………..
via…………………….…….., Partita IVA e Codice Fiscale ………………….…………. , rappresentata da
………………………………, in qualità di …………………………….(di seguito denominata “impresa distributrice”)
nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti.
*****
PREMESSO CHE

con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorità) n. 111/06,
come successivamente modificata ed integrata (nel seguito delibera 111/06), sono state definite le
condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio
nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico;

con delibera dell’Autorità ARG/elt n. 107/09, come successivamente modificata ed integrata, è stato
approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento” (nel seguito: TIS);

con delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel è stato adottato il “Testo integrato delle disposizioni per
l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (Allegato A alla citata delibera
654/2015/R/eel, nel seguito TIT);

con delibera dell’Autorità 458/2016/R/eel è stato adottato
il “Testo integrato delle disposizioni per
l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica 2016 - 2019 (nel seguito TIME);

ai sensi dell' art. 8, commi 1 e 2 del TIS, TERNA, ai fini della determinazione delle partite fisiche ed
economiche inerenti il servizio di dispacciamento, è responsabile del servizio di aggregazione delle misure
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dell’energia elettrica e svolge tale servizio avvalendosi dell’opera delle imprese distributrici e del Sistema
Informativo Integrato (SII);

ai sensi degli articoli 9 e 12 del TIS, Terna aggrega i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in
ciascun periodo rilevante relativi ai punti di immissione connessi alle reti di distribuzione, non rientrati nella
rete rilevante, ad essa comunicati dalle imprese distributrici, nonché i dati di misura delle immissioni di
energia elettrica in ciascun periodo rilevante relativi ai punti di immissione connessi alla rete rilevante ed
appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e svolge le attività di aggregazione delle misure
dei prelievi previste dal TIS;

all’articolo 15, comma 4, il TIS definisce le modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di
aggregazione delle misure a remunerazione delle imprese distributrici;

agli articoli 45, 46 e 48 il TIS definisce rispettivamente i parametri prestazionali globali, i relativi
premi/penalità per l’aggregazione misure e le modalità con cui gli stessi vengono regolati tra Terna e le
imprese distributrici;

l’impresa distributrice dà atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono disciplinate
altresì dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete e dai relativi allegati
(nel seguito: Codice di rete) adottato ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 nonché da ogni altra disposizione
normativa e regolamentare in materia, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione
o riserva con la sottoscrizione della presente convenzione;

il Codice di rete prevede al capitolo 6 che TERNA stipuli “con le imprese distributrici una convenzione per
regolare il servizio di aggregazione delle misure in conformità ad una convenzione tipo allegata, quale
parte integrante, al presente Codice”;

lo schema della presente convezione è stato approvato dall’Autorità con delibera ARG/elt 80/2011 e con
delibera 57/2013/R/com ed è stato successivamente modificato al fine di recepire le modifiche intervenute
nella regolazione e segnatamente quelle apportate con delibere 587/2014/R/eel, 73/2016/R/eel,
358/2016/R/eel, 458/2016/R/eel;

l’Impresa distributrice è (barrare la casella di interesse):
o impresa distributrice di riferimento
o impresa distributrice sottesa
TUTTO CIÒ PREMESSO
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TERNA e l’Impresa distributrice convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1.
Definizioni
Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si applicano le definizioni contenute nella delibera 111/06 e nel
TIS, nel TIT e nel TIME.
Articolo 2.
Oggetto
Oggetto della presente Convenzione è la disciplina dei diritti ed obblighi di TERNA e dell’impresa distributrice con
riferimento al servizio di aggregazione delle misure. In particolare, la presente Convenzione definisce:

obblighi informativi delle parti in relazione a tale servizio;

tempistiche e modalità attuative per la regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione misure
e per la determinazione ed erogazione di premi o penalità legati al livello prestazionale dell‘impresa
distributrice.
Articolo 3.
Obblighi informativi
Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento e sottese ai fini dell’aggregazione delle
3.1.
misure delle immissioni di energia elettrica
Ai fini della determinazione delle misure relative ai punti di immissione l’impresa distributrice, di riferimento o
sottesa:
-
comunica a Terna i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti
di immissione connessi alle reti di distribuzione non rientranti nella rete rilevante;
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qualora i dati di misura siano relativi a punti di immissione non trattati su base oraria, provvede a
comunicare a Terna la profilazione oraria convenzionale dell’energia immessa in tali punti determinata
secondo i criteri fissati nell’art. 10 del TIS;
-
qualora i dati di misura relativi a punti di immissione non siano disponibili ai fini del settlement mensile,
provvede a stimare i valori dell’energia immessa sulla base dei criteri di cui all’art.11 del TIS. Eventuali
rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura.
Per le imprese distributrici sottese
Ai fini dell’aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, l’impresa distributrice sottesa determina
e comunica a Terna:
a) Entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati di misura dell’energia elettrica immessa, in ciascun periodo rilevante
del mese precedente nei punti di immissione non corrispondenti ad un’unità di produzione 74/08 con potenza
disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete. A tale data i valori comunicati diventano
definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile.
b) Entro il 25 ottobre di ciascun anno, i dati di cui al punto a) relativi al primo semestre dell’anno in corso qualora
aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; tali dati potranno essere rettificati a seguito di segnalazioni degli
utenti del dispacciamento e comunicati a Terna entro il 20 novembre di ciascun anno.
c) Entro il 25 aprile di ciascun anno, i dati di cui al punto a) relativi:
1. all’anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
2. al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno
precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
Tali dati potranno essere rettificati a seguito di segnalazioni degli utenti del dispacciamento e comunicati a
Terna entro il 30 maggio di ciascun anno.
d) Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive
rispetto al precedente punto 2) della lettera c).
Qualora l’impresa distributrice sottesa comunichi rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a) successivamente
alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono comunicate, come
rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS.
Qualora l’impresa distributrice non invii i dati di cui:
 alla lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 42.1 lettera a) del TIS;
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 alle lettere b), c) e d), Terna considera definitivi, a seconda del momento in cui sono stati comunicati, i dati
trasmessi ai fini del settlement mensile o ai fini delle rettifiche nelle apposite sessioni previste dal TIS.
Per le imprese distributrici di riferimento
Ai fini dell’aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, l’impresa distributrice di riferimento
determina e comunica a Terna:
a) Entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati di misura dell’energia elettrica immessa, in ciascun periodo rilevante
del mese precedente, in punti di immissione non corrispondenti ad un’unità di produzione 74/08 con potenza
disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete, per la parte non rientrante nella rete
rilevante. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del
settlement mensile.
b) Entro il giorno 20 di ciascun mese, i dati di misura dell’energia elettrica immessa, in ciascun periodo rilevante
del mese precedente, in punti di immissione, non trattati su base oraria, corrispondenti ad unità di produzione
74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW. L’impresa distributrice comunica tali dati con riferimento
alle immissioni nella propria area di riferimento. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono
più essere modificati ai fini del settlement mensile.
c) Entro il 5 novembre di ciascun anno, i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) relativi al primo semestre
dell’anno in corso qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement, nonché i dati ricevuti dalle imprese
distributrici sottese ai sensi dell’art. 69.1 lettera b), ad eccezione dei dati di cui all’art.37.1 lettera e). Tali dati
potranno essere rettificati a seguito di segnalazioni degli utenti del dispacciamento e comunicati a Terna entro
il 25 novembre di ciascun anno.
d) Entro il 10 maggio di ciascun anno:
1. i dati di cui alle lettere a) e b) relativi a:

anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche
tardive.
2. I dati ricevuti dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell’art. 69.2 lettera a) punto ii) e 69.2, lettera b),
punto ii), ad eccezione dei dati di cui all’art. 37.1 lettera e).
I dati di cui alla presente lettera d) potranno essere rettificati a seguito di segnalazioni degli utenti del
dispacciamento e comunicati a Terna entro il 5 giugno di ciascun anno.
e) Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive
rispetto alla precedente lettera d).
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Nel caso in cui l’impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:
 alle lettere a) e b), si applica quanto previsto dall’articolo 42.4 lettera a) del TIS.
 alle lettere c), 1, ed e) Terna considera definitivi, a seconda del momento in cui sono stati comunicati, i dati
trasmessi ai fini del settlement mensile o ai fini delle rettifiche nelle apposite sessioni previste dal TIS, ai sensi
dell’art. 74.3 del TIS.
Qualora l’impresa distributrice di riferimento comunichi rettifiche ai dati di cui alle precedenti lettere a) e b)
successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono
comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS.
3.2.
Comunicazione da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dei conguagli annuali
3.2.1 Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini del conguaglio load profiling
3.2.1.1 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio load profiling, l’impresa distributrice di
riferimento determina e comunica a Terna:
a) entro il 10 maggio di ciascun anno, l’energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da
ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico relativa al proprio ambito territoriale
ed alla propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell’art. 37.3 lettera b) del TIS
relativi:
1. all’anno precedente;
2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche
tardive,
3. i dati ricevuti dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell’art. 69.2, lettera b), punto iii).
I dati di cui alla presente lettera a) potranno essere rettificati a seguito di segnalazioni degli utenti del
dispacciamento e comunicati a Terna entro il 5 giugno di ciascun anno.
b) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche
tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera a).
Nel caso in cui l’impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:

al paragrafo 3.2.1.1 punto 2 della lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 74.3 del TIS;

al paragrafo 0 3.2.1.1 punto 1 della lettera a), Terna ne dà tempestiva segnalazione all’Autorità per i seguiti
di competenza.
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Qualora l’impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui al punto 1 della lettera a) del paragrafo 3.2.1.1,
successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate come rettifiche tardive ai sensi degli articoli
51 e 75 del TIS.
3.2.2 Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini del conguaglio per l’illuminazione
pubblica
3.2.2.1 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio dell’energia elettrica prelevata dai punti di
prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l’impresa distributrice di
riferimento determina e comunica a Terna:
a) entro il 10 maggio di ogni anno:
1. l’energia prelevata in ciascuna fascia geografica nell’anno precedente da ciascun utente del
dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica
non trattati su base oraria e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell’art. 37.3 lettera a;
2. i dati di cui al precedente punto 1 della lettera a) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno
precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
3. i dati ricevuti dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell’art. 69.2, lettera b), punto iii).
I dati di cui alla presente lettera a) potranno essere rettificati a seguito di segnalazioni degli utenti del
dispacciamento e comunicati a Terna entro il 5 giugno di ciascun anno.
b) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive
rispetto al precedente punto 2 della lettera a).
Nel caso in cui l’impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:

al paragrafo 0 3.2.2.1 punto 1 della lettera a), Terna ne dà tempestiva segnalazione all’Autorità per i
seguiti di competenza,

al paragrafo 3.2.2.1 punto 2 della lettera a) e lettera b), si applica quanto previsto dall’articolo 74.3 del
TIS.
Qualora l’impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui al punto 1 lettera a) del paragrafo 3.2.2.1
successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate come rettifiche tardive ai sensi dell’Articolo
51 del TIS.
3.2.3 Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione delle rettifiche
tardive del conguaglio compensativo
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3.2.3.1 Ai fini della determinazione delle rettifiche tardive del conguaglio compensativo, l’impresa distributrice di
riferimento comunica a Terna:
a) entro il 10 maggio di ciascun anno, i dati relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente
inerenti:
-
l’energia complessivamente prelevata nell’anno di riferimento dai punti di prelievo non domestici
trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso
dall’Acquirente Unico;
-
l’energia complessivamente prelevata nell’anno di riferimento dai punti di prelievo domestici trattati
monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso
dall’Acquirente Unico.
b) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza le ulteriori rettifiche tardive
rispetto alla precedente lettera a).
Nel caso in cui l’impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b),
si applica quanto previsto dall’articolo 74.3 del TIS.
3.2.4 Comunicazione da parte delle imprese distributrici di riferimento dell’energia assoggettata al trasporto
3.2.4.1 Ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al
trasporto di cui al comma 27.3 e della determinazione dei parametri prestazionali di cui all’articolo 45, ciascuna
impresa distributrice di riferimento, in relazione al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento,
determina e comunica a Terna, entro il 10 maggio di ciascun anno:
a) per i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti
di illuminazione pubblica, l’energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell’anno precedente,
per ciascun utente del trasporto diverso dall’Acquirente Unico, con riferimento al proprio ambito
territoriale e alla propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell’art. 69.3.
Nel caso in cui l’impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui al precedente punto a) :
-
relativamente all’energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto aggregata per area di
riferimento, ai fini della verifica di congruità propedeutica alla liquidazione delle partite economiche verso
gli utenti del dispacciamento, Terna applica quanto previsto dall’articolo 74.4 del TIS;
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relativamente all’energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto nel proprio ambito territoriale e
-
ricevuta dai sottesi, ai fini della determinazione dei parametri prestazionali Terna considera tale energia
pari a zero.
3.3 Comunicazione numero punti di prelievo da parte delle imprese distributrici di riferimento e sottese
3.3.1 Ai sensi dell’articolo 36.1bis del TIS, ai fini della determinazione del corrispettivo di aggregazione delle
misure di cui all’Articolo 5 lettere a) della presente Convenzione, l’impresa distributrice comunica a Terna:

entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente:
a) il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria, diversi dai punti corrispondenti ad impianti di
illuminazione pubblica, ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza e per ciascun utente del
dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l’impresa distributrice stessa;
b) il numero dei punti di prelievo non trattati orari corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica,
ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza e per ciascun utente del dispacciamento in
prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l’impresa distributrice stessa.

entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente, le eventuali rettifiche dei dati di cui
ai punti a) e a) dovute alla correzione di meri errori materiali nell’indicazione del numero di punti di prelievo
trasmesso a Terna.
Sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici entro tali termini, Terna determina il corrispettivo di
aggregazione delle misure da riconoscere all’impresa distributrice.
3.4. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione dei parametri
prestazionali globali per l’attività di aggregazione misure
3.4.1 Ai fini della determinazione dei parametri prestazionali globali per l’attività di aggregazione misure per i
punti di prelievo non trattati su base oraria di cui agli articoli 45.4 (NTRAS) e 45.5 (NTOT) del TIS l’impresa
distributrice di riferimento comunica a Terna entro il 10 maggio di ogni anno:
i.
i dati di cui al precedente articolo 3.2.1.1 punto 1 della lettera a) relativi ai punti che insistono sulla
propria rete e sulla rete delle imprese distributrici ad essa sottese. Tale flusso consiste nell’invio di un
valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento.
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i dati di cui al precedente articolo 3.2.4.1 lettera a) inerenti l’energia assoggettata al trasporto in
ciascun mese dell’anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso da Acquirente unico,
relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale e ricevuti
dalle imprese distributrici ad essa sottese ai sensi dell’art. 69.3 del TIS. Tale flusso consiste nell’invio
di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento.
Articolo 4.
Modalità per le comunicazioni
4.1. I dati sia di tipo anagrafico che di misura devono essere comunicati esclusivamente secondo il formato
standard e le modalità definite da TERNA utilizzando le procedure informatiche disponibili sul sito di TERNA
(https://procedure.terna.it/). La comunicazione è validamente pervenuta e recepita al momento della ricezione
e archiviazione della stessa nel sistema informatico di TERNA. Fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 3, non è consentita l’adozione di modalità difformi da quelle indicate da Terna e, pertanto, eventuali
comunicazioni trasmesse attraverso ulteriori modalità non saranno considerate validamente pervenute e
recepite.
4.2. Eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche di cui al presente articolo sono comunicati all’impresa
distributrice e resi disponibili sul sito di TERNA.
4.3. Nei casi di comprovata impossibilità per l’impresa distributrice di utilizzare le procedure informatiche
disponibili sul sito di TERNA, la stessa dovrà darne tempestiva notizia tramite lettera anticipata tramite e-mail
o fax. I dati e le misure dovranno essere in ogni caso forniti a TERNA nei termini di cui alla presente
convenzione con le modalità che TERNA comunicherà all’impresa distributrice a seguito della segnalazione
ricevuta.
4.4. È facoltà di TERNA, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui vi sia pericolo
di lesione dell’integrità o della sicurezza del sito di TERNA, di sospenderne l’accesso, senza necessità di
previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
4.5. Fatte salve le comunicazioni effettuate mediante l’utilizzo delle previste procedure informatiche, ogni
comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e
consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
i.
Direzione Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma- PEC…………….;
………………………………………….., Via/Piazza ……………..…………….. n. ……- ..….-PEC………
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Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se
effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della
raccomandata ricevuta dal destinatario.
Articolo 5.
Corrispettivo a remunerazione dell’attività prestata dall’impresa distributrice di riferimento e sottesa e
relativi premi e penalità
Per le attività di cui alla presente convenzione, Terna:
a. riconosce in acconto all’impresa distributrice il corrispettivo dell’articolo 15.4 TIS relativamente a punti di
prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza
b. entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di competenza determina per l’impresa distributrice i
parametri prestazionali globali di cui all’articolo 45.5 del TIS relativo alle prestazioni rese dall’impresa
distributrice per l’attività di aggregazione delle misure di prelievo dei punti non trattati su base oraria.
Sulla base di tali parametri, Terna determina i premi e le penalità per l’attività di aggregazione misure ai
sensi dell’articolo 46 del TIS e procede a regolare con l’impresa distributrice il saldo dei corrispettivi di
aggregazione misure ai sensi dell’articolo 48 del TIS.
Articolo 6.
Fatturazione e pagamento del corrispettivo per il servizio di aggregazione misure in acconto e a
saldo
6.1.
La periodicità di fatturazione del corrispettivo di cui al precedente Articolo 5, lettera a), avviene in acconto
su base mensile.
6.2.
L’impresa distributrice emette fattura a TERNA per i suddetti corrispettivi entro il quindicesimo giorno
antecedente il termine di scadenza. Fatture emesse o ricevute da Terna successivamente a tale data
saranno regolate con il primo ciclo di fatturazione utile.
6.3.
Il termine di scadenza della fattura (“Data di pagamento”) per il corrispettivo di cui all’Articolo 5, lettera a) ,
è fissato al termine del terzo mese successivo a quello di competenza.
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Qualsiasi contestazione che dovesse insorgere tra le Parti in ordine ai dati resi disponibili da TERNA ai fini
della fatturazione del corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 non può comunque dar luogo ad una
fatturazione difforme da quanto determinato da TERNA.
6.5.
Eventuali rettifiche dei dati impiegati per il calcolo del corrispettivo di cui all’Articolo 5, lettera a) saranno
regolate con cadenza annuale entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di competenza.
6.6.
La fatturazione a saldo dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 5, lettera b) avviene con cadenza
annuale.
6.7.
Qualora il corrispettivo di aggregazione misure determinato a saldo sia superiore all’acconto già erogato da
Terna, l’impresa distributrice emette fattura a TERNA entro il quindicesimo giorno antecedente il termine di
scadenza. Fatture emesse o ricevute da Terna successivamente a tale data saranno regolate con il primo
ciclo di fatturazione utile.
6.8.
Il termine di scadenza della fattura (“Data di pagamento”) per il corrispettivo di cui all’articolo 5 lettera b) è
fissato al giorno 31 agosto dell’anno successivo a quello di competenza.
6.9.
Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al
giorno lavorativo immediatamente precedente. TERNA provvede al pagamento con valuta beneficiario la
Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in
fattura.
6.10. Le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l’inoltro mediante posta elettronica
([email protected]) o mezzo fax, a tal fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato
dai sistemi di inoltro.
6.11. Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o
parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente
pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE
maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.
6.12. Qualora il corrispettivo di aggregazione misure a saldo sia inferiore all’acconto già erogato da Terna,
l’impresa distributrice emette nota di credito entro il 31 agosto di ciascun anno.
6.13. La regolazione finanziaria della nota di credito verrà effettuata a valere sui corrispettivi di aggregazione che
saranno erogati nei mesi successivi a quello in cui è stata emessa.
Articolo 7.
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Disposizioni transitorie
7.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 81 e 82 del TIS, con riferimento ai dati di competenza dell’anno
2016, si riportano nel seguito le attività che le imprese distributrici sono tenute ad effettuare e con riferimento alle
quali sono responsabili nei confronti di Terna. In particolare:
l’impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna, entro il giorno 20 gennaio 2017,
i.
l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese di dicembre 2016 da ciascun utente del
dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria localizzatati nel proprio ambito
territoriale e nella propria area di riferimento e i dati ricevuti dai distributori sottesi ai sensi dell’articolo 37.1
lettera b) del TIS. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono essere più modificati ai
fini del settlement mensile;
ii.
ai fini della determinazione del corrispettivo di aggregazione delle misure relativo ai punti di misura orari,
l’impresa distributrice comunica a Terna:
- entro il giorno 20 gennaio 2017, con riferimento al mese di dicembre 2016, il numero dei punti di
prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza per ciascun utente
del dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l’impresa distributrice
stessa;
- entro il 31 marzo del 2017, con riferimento all’anno precedente, le eventuali rettifiche dei dati già
tramessi in acconto ai sensi dell’art. 36.1bis) dovute alla correzione di meri errori materiali
nell’indicazione del numero di punti di prelievo trattati orari trasmesso a Terna.
iii.
Ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al
trasporto di cui al comma 55.2 della sessione di conguaglio SEM2 relativa all’anno 2016 e della
determinazione dei parametri prestazionali per l’attività di aggregazione misure per i punti di prelievo trattati
su base oraria di cui agli articoli 45.1 (QTRAS), 45.2 (QRETT) e 45.3 (QTOT), l’impresa distributrice di
riferimento, in relazione al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento, determina e comunica
a Terna, entro il 10 maggio 2017:
a.
per i punti di prelievo trattati su base oraria, l’energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell’anno
precedente, per ciascun utente del trasporto diverso dall’Acquirente Unico e per i punti serviti nell’ambito
del servizio di maggior tutela, con riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento
e i dati ricevuti dai sottesi
b.
l’energia prelevata dai punti trattati su base oraria qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement
effettuate dalle imprese distributrici ai sensi degli articoli 69.2 lettera a), punto ii) e 70.1 lettera b) del TIS.
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Tale flusso consiste nell’invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area di
riferimento e contratto di dispacciamento.
c.
i flussi informativi integrativi previsti dall’Allegato A.71 al Codice di Rete per il calcolo del parametro QRETT,
ove applicabili.
Nel caso in cui l’impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui al precedente punto a):
o
relativamente all’energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto aggregata per area di
riferimento, ai fini della verifica di congruità propedeutica alla liquidazione delle partite economiche
verso gli utenti del dispacciamento ,Terna applica quanto previsto dall’articolo 74.4 del TIS;
o
relativamente all’energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto nel proprio ambito
territoriale e ricevuta dai sottesi, ai fini della determinazione dei parametri prestazionali, Terna
considera tale energia pari a zero.
7.2 Con riferimento ai dati di competenza dell’anno 2016, sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici
entro i termini indicati al punto ii) e iii) del precedente articolo 7.1, Terna:
-
riconosce in acconto all’impresa distributrice il corrispettivo di aggregazione delle misure relativamente
a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza
secondo le tempistiche di cui all’art.6.2 della presente Convenzione;
-
regola con l’impresa distributrice il corrispettivo di aggregazione delle misure, in caso di rettifiche ai
dati dei punti di prelievo trattati sua base oraria, secondo le tempistiche di cui all’art.6.5 della presente
Convenzione;
-
entro il 31 agosto del 2017, determina per l’impresa distributrice i parametri prestazionali globali di cui
all’articolo 45.3 del TIS relativi alle prestazioni rese dall’impresa distributrice per l’attività di
aggregazione delle misure di prelievo dei punti orari. Sulla base di tali parametri, Terna determina i
premi e le penalità per l’attività di aggregazione misure ai sensi dell’articolo 46 del TIS e procede a
regolare con l’impresa distributrice il saldo dei corrispettivi di aggregazione misure ai sensi
dell’articolo 48 del TIS e secondo le tempistiche di cui all’articolo 6.6 della presente Convenzione.
7.3 Nei casi di variazioni della responsabilità delle operazioni di gestione dei dati di misura, derivanti da modifiche
alla regolazione vigente, e in particolare dal TIME, l’impresa distributrice, ai sensi dell’art.9.2 del TIME, rimane
responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura relativamente alle rettifiche di tali dati ai sensi della
presente Convenzione afferenti ai periodi temporali antecedenti la competenza di gennaio 2017.
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Articolo 8.
Durata
La presente Convenzione è valida ed efficace dal 1° gennaio 2017.
Articolo 9.
Clausole generali
1. Ai sensi dell’articolo 76.7 del TIS, le parti registrano ed archiviano per un periodo minimo di 5 anni i dati di cui
alla presente convenzione
2.
Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi della presente Convenzione
non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
3.
La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi
modificazione della stessa dovrà aver luogo in forma scritta e previo accordo tra le Parti.
4.
Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
 Direzione Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8313.8131, indirizzo e
mail: [email protected];PEC…………;
 …………………………………, Via/Piazza………………………. n. … – …….. . n.fax……..indirizzo email………. PEC….;
5.
L’impresa distributrice non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il
preventivo consenso scritto di TERNA senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
6.
Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico
dell’impresa distributrice.
Articolo 10.
Rinvio
9.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno rinvio alle disposizioni
dell’Autorità e in particolare a quelle contenute nel TIS, nel TIT, nella deliberazione n. 111/06, al Codice di
rete e alle disposizioni del codice civile.
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9.2. Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive
deliberazioni dell’Autorità, nonché le eventuali modifiche al Codice di rete.
Articolo 11.
Riservatezza
Le Parti si obbligano a mantenere riservati e confidenziali i dati che non siano altrimenti resi noti ovvero pubblicati
in base al Codice di rete o altra disposizione.
Articolo 12.
Responsabilità
11.1. L’impresa distributrice è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle
informazioni di cui alla presente convenzione, nonché della veridicità, dell’accuratezza e completezza di
tali dati e informazioni.
L’impresa distributrice, pertanto, esonera Terna da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi
riveniente dall’applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e comunicati a Terna nell’ambito della
presente convenzione.
11.2. L’impresa distributrice assume ogni responsabilità per l’eventuale accesso abusivo da parte di terzi al
proprio sistema informatico che possa compromettere la corretta elaborazione, aggregazione e
trasmissione a TERNA delle informazioni e delle misure di cui alla presente convenzione.
11.3. Terna assume ogni responsabilità per l’eventuale accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema
informatico che possa compromettere la corretta esecuzione degli obblighi delle imprese distributrici ai
sensi della presente convenzione.
11.4. Terna è responsabile della corretta pubblicazione dei dati trasmessi dalle imprese distributrici stesse
nonché della corretta aggregazione dei medesimi dati ai sensi di quanto previsto dal capitolo 6 al Codice
di Rete ed esonera pertanto l’impresa distributrice da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi
riveniente dalla non corretta o mancata esecuzione di tali attività.
11.5. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione, TERNA ne darà comunicazione
all’Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 13.
Dichiarazione ai fini fiscali
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Ai sensi del DPR 131/86 art. 5 comma 2, la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, poiché
le prestazioni in essa contenute sono rese nell’ambito dell’esercizio d’impresa e sono soggette ad IVA.
L’onere e le spese di registrazione sono poste a carico della parte che la intende utilizzare.
Articolo 14.
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’ interpretazione e all'esecuzione della
presente Convenzione è competente il foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, li ……….
Per l’Impresa distributrice [firma]
Per TERNA: [firma]
Approvazione specifica di clausole
L’impresa distributrice dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare
specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:
Articolo 12 (Responsabilità)
Articolo 14 (Foro competente)
Per l’Impresa distributrice …………………………….