Diritto, ordine e religione nella tutela penale

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Diritto, ordine e religione nella tutela penale
Capitolo VIII
Diritto, ordine e religione
nella tutela penale
Giovanni Crocco
SOMMARIO: 1. Il difficile rapporto tra diritto e religione nelle odierne società multiconfessionali. – 2. Libertà religiosa e cause di
giustificazione. Profili giurisprudenziali. – 3. La applicazione/disapplicazione delle esimenti nelle singole fattispecie di reato. – 4. I
riflessi dell’appartenenza confessionale sulla disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti.
1. Il difficile rapporto tra diritto e religione nelle
odierne società multiconfessionali
L’esigenza di una specifica disciplina, elaborata anche e
soprattutto in sede penale, del rapporto tra diritto autoctono, diritti stranieri e motivo religioso assume nei singoli ordinamenti giuridici configurazioni differenti in relazione alla diversa concezione della libertà religiosa e dei rapporti
1
tra Stato e confessioni . Il discorso si complica ulteriormente quando vengono a contatto culture e realtà sociali diverse
tra di loro non solo per tradizioni storiche, concezioni di
pensiero e credenze religiose, ma anche per il diversificato
quadro normativo nazionale di riferimento.
1
L. DE GREGORIO, Tutela penale, in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it).
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La modernità ed il pluralismo sembrano contribuire alla
progressiva acquisizione della consapevolezza dell’accentua2
zione dell’elemento religioso quale «una delle variabili prin3
cipali e quasi sempre protagonista» , anche nella sua accezione culturale, delle società contemporanee multiconfessionali accanto alle dimensioni nazionali ed entiche.
La tematica è una di quelle, fra le tante della normativa
penale, che più raramente trova applicazione nelle aule dei
nostri tribunali, ma è pur vero che sta emergendo e diventando sempre più attuale anche grazie al fenomeno delle im4
5
migrazioni , del pluralismo confessionale (quasi dilagante) e
6
per effetto della globalizzazione , processi che innescano potenziali situazioni di conflitto (principalmente normativo) tra
diritto e religione. È oramai incontestabile che la società sia
2
Cfr. A. GIANFREDA, Diritto penale e religione tra modelli nazionali e
giurisprudenza di Strasburgo, Giuffrè, Milano, 2012, p. 306.
3
A. G. CHIZZONITI, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in AA.VV., Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, a cura di G. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE, E. VENAFRO, Giappichelli, Torino, 2007, p. 29.
4
Cfr. M. RICCA, Le religioni, Laterza, Bari, 2004, p. 127 ss. Come
evidenzia l’Autore, l’incremento dei flussi migratori, oltre a contribuire
alla trasformazione in senso multiculturale e multireligioso della società
contemporanea, ha sollecitato il diffondersi di nuove istanze di tutela
(anche penale) delle identità e della appartenenza dei gruppi, dovendosi
stabilire per i nuovi soggetti le modalità di inserimento sociale, il grado
di partecipazione, ma soprattutto in che misura ed in che modo essi
debbano essere considerati titolari di diritti e di doveri.
5
Cfr. F. ONIDA, Il contributo dello studioso di diritto ecclesiastico all’analisi delle moderne società multireligiose: tra vecchie e nuove scommesse, in
Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 2005.
6
Circa il fenomeno della globalizzazione, ampiamente, Z. BAUMAN,
Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, RomaBari, 2006; W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 1999; A. BERNARDI, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. dir. pub. com., Giuffrè, Milano, 2002, passim.
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rapidamente e profondamente cambiata , soprattutto a causa
della rilevanza di simili fenomenologie (prime fra tutte, l’immigrazione) che stanno (“ri”-) disegnando continuamente l’aspetto degli ordinamenti statali moderni e modificando gradualmente l’assetto delle relazioni intersoggettive tra persone
appartenenti a comunità religiose differenti e fra di esse e lo
Stato, insomma tra individui portatori di codici socio-culturali
divergenti da quelli radicati nella storia di un Paese, tra identità eterocolte. Accade, così, che «i flussi migratori determinano situazioni di convivenza inedite, facendo accostare abiti di vita antropologicamente distanti per cui le
nuove presenze, con i loro corredi di usi, innescano inevitabilmente profondi conflitti e, soprattutto, generano profonde discontinuità culturali tra il linguaggio del diritto autoctono e i modelli di vita, gli abiti cognitivi, i valori degli al8
tri» . I processi migratori, pertanto, mettono in crisi l’efficacia delle leggi (soprattutto in materia penale) pensate per
valere su territori abitati da certe persone, che invece improvvisamente cambiano portando con sé mutamenti di i9
dee, mentalità, costumi .
Il fattore religioso fa emergere, così, «in tutto il suo significato uno degli aspetti più problematici del paradigma
multiculturale: quello dei gruppi organizzati disomogenei
10
insediati su di un medesimo territorio» .
7
Cfr. A. FUCCILLO, L’attuazione privatistica della libertà religiosa, Jovene, Napoli, 2005, p. 11.
8
Cfr. M. RICCA, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri
del Vento, Palermo, 2012, p. 80. Ad avviso dell’Autore, non sono le norme a dover essere oggetto di traduzione interculturale, ma la mentalità,
le aspettative e gli orizzonti di senso articolati dalle persone. Questa sarebbe la chiave per ridurre al minimo le ipotesi di conflitto.
9
Cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, Laterza, Roma-Bari, 2010, p.
182.
10
A.G. CHIZZONITI, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, cit., p. 29.
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C’è chi, a tal proposito, ha parlato di “fine della geogra11
fia” , poiché in effetti diminuisce sempre di più la vincolatività del territorio come elemento di identificazione delle
appartenenze collettive, e quindi anche delle identità culturali e religiose. Questa perdita di importanza del territorio,
in termini giuridici, si traduce (anche per effetto della globalizzazione) in una sorta di frantumazione della sovranità
dello Stato, sovranità che risulta intimamente legata e connessa ad un entità territoriale ben delineata.
Tra l’altro, le comunità religiose, che si caratterizzano per
l’esasperazione della contrapposizione tra identità differenti
12
che vivono sullo stesso territorio , rivendicano sempre più
frequentemente il riconoscimento di diritti umani e civili, così come di rispetto e considerazione pubblica. Tali istanze,
come molti hanno fatto notare, se non adeguatamente assistite da un’attenzione politico-normativa, rischiano di trasfor13
marsi in potenti fattori di conflittualità sociale .
Stando così le cose, l’incidenza dell’appartenenza confessionale sulla commissione di reati diventa una tematica
attualissima, ancor più se legata al problema di come – ed
entro quali limiti – il diritto costituzionale di libertà religiosa, previsto e tutelato dall’articolo 19 della Carta fondamentale, possa trovare ingresso ex articolo 51 del codice penale
– o, come si dimostrerà, anche attraverso altri canali giuri11
R. O’BRIEN, Global financial integration. The End of Geography,
The Royal Institute of International affairs-Pinter Publishers, London,
1992.
12
Cfr. S. SICARDI, Manifestazioni di credo religioso e spazi pubblici,
tra libertà, laicità ed identità: una dura prova per le democrazie contemporanee, in Riv. dir. pubbl. comparato ed europeo, Giappichelli, Torino,
2005/1, p. 127 ss.
13
F. SGUBBI, Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale (articoli 8 e 19 Cost.), in AA.VV., Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. VASSALLI, Esi, Napoli, 2006, p.
207.
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dici – come causa di giustificazione per la commissione di
reati. Si tratta in sostanza, di identificare i limiti alla professione della propria fede qualora la sua esplicazione possa essere ricondotta all’interno della sfera di operatività del diritto
penale.
L’analisi della normativa in esame, che ha ad oggetto il
delicato rapporto tra cause di giustificazione e sentimento
14
(inteso come movente) religioso mostra, per di più, come
il tema dell’interculturalità del soggetto di diritto si annidi
al cuore della legislazione penalistica e dei suoi presupposti
teorici e ideali.
Ad avviso della più recente dottrina, «ripensarne fondamenti e articolazioni in chiave interculturale integra una
necessità, poiché di fondo vi è sia un problema di conoscenza reciproca tra i soggetti agenti nel mondo giuridico
sia una palese distanza culturale e cognitiva tra le diverse fe15
di» . Questo poiché, «malgrado le loro profonde differenze,
tutte le religioni danno luogo a sistemi normativi complessi
che orientano e condizionano tanto gli ideali, le credenze interiori, le motivazioni profonde e le aspirazioni, quanto i
14
G. CASUSCELLI, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, p. 15. L’Autore ritiene che il
bene “sentimento religioso” debba essere ricondotto, per espresso dettato costituzionale, al diritto previsto e ampiamente garantito dall’art. 19
Cost., e ciò consentirebbe, dunque, che le fattispecie di reato poste a tutela del sentimento religioso limitino le altre libertà costituzionali. Aggiunge, poi, che il diritto di libertà religiosa appare in tal modo inscindibilmente connesso al “sentimento” che gli individui nutrono a riguardo
di quel valore protetto dalla norma fondamentale, come se la violazione
del primo comporti la lesione del secondo, e viceversa; è come se il sentimento meritevole di tutela fosse soltanto quello di chi esercita il diritto
ex art. 19 Cost. professando una fede, e non fosse il sentimento di chi
esercita il medesimo diritto con valenza negativa, ossia non professandone alcuna.
15
Cfr. M. RICCA, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, cit., p.
278.
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comportamenti esteriori e socialmente (rectius: culturalmente) rilevanti, di volta in volta imponendo, vietando, o al meno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai
più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare
16
come atti di culto» .
Una precaria o scarna conoscenza dell’altrui fenomeno
religioso o dell’altrui dimensione culturale implica, inevitabilmente, il sorgere di un conflitto, che avrà poi risvolti,
tanto nel foro interno dell’individuo quanto sul piano esteriore e statale.
2. Libertà religiosa e cause di giustificazione. Profili
giurisprudenziali
Oggi risulta davvero difficile ed articolato ricercare un
possibile equilibrio nel rapporto tra professione di fede, diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ed interesse
generale della pluralità dei consociati, alla luce anche di fenomeni – quali il multiculturalismo – che hanno aperto
sempre più le frontiere a nuove culture e a nuove forme di
pensiero, con tutto il bagaglio di usanze, credenze e tradizioni giuridiche diverse che si trascinano dietro.
Una prima circostanza capace di minare il precario equilibrio tra libertà parimenti garantite è rappresentata dal possibile conflitto intercorrente tra il diritto di ciascuno di professare (o non professare affatto) il suo credo religioso, in forma
pubblica o privata, individuale o collettiva, e la sussistenza di
superiori interessi pubblici, il cui soddisfacimento necessita
di una consequenziale e rischiosa operazione di bilanciamen17
to tra fini/valori , così come assicurati anche dalla Carta; ri16
S. FERLITO, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.
17
In dottrina si ritiene che nasca, a tal proposito, l’esigenza di impie-
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schiosa poiché capace di sfociare in una compressione dei
diritti individuali a fronte di un preminente interesse generale o pubblico.
Accade, a tal proposito, che molti comportamenti considerati penalmente rilevanti dall’ordinamento giuridico italiano siano ritenuti giustificati, o addirittura doverosi, tra i soggetti appartenenti a determinate tradizioni culturali o comunità religiose, al cui interno i soggetti condividono valori sociali ed economici, spesso di origine religiosa, ben differenti,
e talvolta incompatibili, rispetto a quelli recepiti dall’ordinamento italiano.
Di fronte a tali casi di collisione tra norma penale e precetto religioso sorgono i primi problemi, soprattutto quando l’esercizio del diritto di libertà religiosa determina l’integrazione di fattispecie incriminatrici. La motivazione religiosa può scriminare fatti posti in essere dal singolo credente?
La motivazione religiosa può influire sulla rimproverabilità
dell’autore del reato?
Spesso, infatti, gli appartenenti a religioni minoritarie presenti in Italia, nei casi di conflitto tra precetto penale e imperativo religioso, invocano come scriminante, alla stregua della
libertà di culto, il diritto sancito dall’art. 19 della Carta costituzionale.
18
L’art. 19 della Costituzione (ispirato ai principi di laicità
e di pluralismo religioso) disciplina e tutela costituzionalmente il diritto di libertà religiosa, intesa come il diritto di
gare adeguati criteri ermeneutici al fine di superare possibili frizioni tra
libertà parimenti garantite e tutelate, cfr. L. BUSCEMA, Libertà di culto ed
azione amministrativa: profili critici e linee evolutive, p. 5 (www.unime.it).
Circa le tecniche di bilanciamento tra diritti fondamentali parimenti rilevanti e tra loro occasionalmente in conflitto, R. BIN, G. PITRUZZELLA,
Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 503 ss.
18
Cfr. Corte cost., celebre sentenza 17 gennaio 1989, n. 203. Così, il
principio di laicità non implica indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittima interventi legislativi a protezione della
libertà di religione.
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professare liberamente la propria fede religiosa, di farne
propaganda e di esercitarne il culto, entro i limiti dettati
dalla stessa Carta. A tale diritto sono, quindi, posti due limiti. A dire il vero, la Costituzione menziona – codificandolo
– un solo limite interno per quanto attiene ai riti ed è la
19
contrarietà al buon costume , ma la dottrina è pacifica nel
ritenere che sussistano anche dei limiti esterni coincidenti
20
con tutti i beni di pari rango costituzionale .
19
In merito, appare generalmente condivisa la definizione di “contrarietà al buon costume” data dalla Consulta nella sua sentenza 27 luglio 1992, n. 368. Essa è intesa «quale valore riferibile alla collettività in
generale, […] che denota le condizioni essenziali che in relazione ai contenuti morali e alle modalità d’espressione del costume sessuale in un
determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare una
convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della
tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone». Circa
l’esclusione dal precetto costituzionale del limite dell’ordine pubblico,
cfr. C. CARDIA, voce Religione (libertà di), in Enc. dir., II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 932, secondo il quale essa è giustificata «per impedire che
per suo tramite si finisse col vietare, o limitare discrezionalmente, l’attività di alcune confessioni religiose (com’era avvenuto nel passato regime) sol perché queste non erano in sintonia con il clima politico del momento». Circa i limiti giuridici della libertà religiosa, cfr. P.A. D’AVACK,
voce Libertà religiosa (dir. eccl.), in Enc. dir., XXIV, Giuffrè, Milano,
1974, p. 598, secondo il quale «a parte il limite generale del “buon costume” sancito dagli artt. 19 e 21 Cost., vengono ancora a costituire altrettanti indubbi limiti alla liceità e libertà delle manifestazioni del pensiero in genere e delle attività religiose in specie», ad esempio, il rispetto
per la persona umana o per gli organi e le istituzioni pubbliche statali, o
ancora l’ordine pubblico; infine le varie limitazioni derivanti da quelle
norme delle leggi di pubblica sicurezza che naturalmente non risultino
contraddittorie con i principi della Costituzione. In realtà, parlando di
buon costume, sarebbe possibile definirlo un limite-non limite, il legislatore, infatti, potrebbe «non aver voluto realmente porre alcun limite all’esercizio del diritto di libertà religiosa, fatti salvi quelli di natura razionale insiti nell’esercizio di ogni diritto e di ogni libertà», A. DE OTO,
Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali e contrattazione collettiva, Ediesse, Roma, 2007, p. 78 ss.
20
Cfr. F. VIGANÒ, Commento all’art. 51 c.p., in AA.VV., Codice penale
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Con riferimento al limite interno, di carattere generale, la
garanzia costituzionale è da intendersi come limitata dall’ordine pubblico, inteso come complesso di principi di costume e di coscienza sociale, a tutela del rispetto dei diritti personalissimi e delle istituzioni pubbliche e non, restrittivamente, come morale sessuale o comune senso del pudore
che sono comunque concetti indeterminati e soggetti ai mu21
tamenti della mentalità sociale . Perché, quindi, possa ritenersi legittimo un intervento dell’autorità di pubblica sicurezza (e s’inneschi il motore della macchina penale) è necessario che vi sia stata l’adozione di un comportamento con22
cretamente lesivo del buon costume .
Il secondo limite è di carattere esterno e deriva dal bilanciamento con altri diritti di rango costituzionale. Trattandosi di diritto previsto dalla Costituzione, i limiti esterni all’esercizio della scriminante della libertà religiosa dovrebbero
trovarsi nella stessa Carta fondamentale, per salvaguardare
23
altri diritti o interessi, meritevoli di protezione .
L’esercizio del diritto di libera professione religiosa, quindi,
nel momento in cui (pur nel rispetto dei limiti intrinsechi) “urta con altri interessi e beni costituzionalmente e direttamente
protetti, rispetto ad essi preminenti e che rientrano nell’oggettività giuridica della norma penale conflittuale, non può avere
commentato, vol. I, seconda edizione, a cura di E. DOLCINI, G. MARIIpsoa, Milano, 2006, p. 554.
21
Cfr. P.A. D’AVACK, voce Libertà religiosa (dir. eccl.), cit., p. 598 ss.
22
Cfr. M. RICCA, Pantheon. Agenza della laicità interculturale, cit., pp.
148-149. L’autore, inoltre, segnala che l’uso di una perifrasi negativa («purché non contrari…») non è casuale: dire, infatti, che un comportamento o
un rito non deve essere contrario al buon costume non significa che esso
debba essere necessariamente conforme a esso.
23
Cfr. E. ABATE, Le Mutilazioni genitali femminili (MGF): lesione dei
diritti umani fondamentali della donna. Dimensione normativa sanitaria e
sociale, in Persona, Revista electrónica de derechos existenciales (www.revistapersona.com.ar), gennaio-febbraio, 2010.
NUCCI,
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alcuna efficacia scriminante in quanto trattasi di un esercizio
che avviene superando i limiti esterni che presiedono alla
24
corretta e rilevante sua estrinsecazione” .
Nel diritto penale moderno del nostro Paese è possibile
rinvenire «fattispecie, problematiche, profili interpretativi e
indirizzi giurisprudenziali, tutti espressione del confessionismo (vecchio e nuovo) che, a dispetto della laicità dichiarata
e – oramai – consolidata, percorre la tutela penale delle appartenenze e delle credenze di fede. Le norme di specie inducono a ritenere che il diritto penale ecclesiastico sia scandito dalla partizione nei modelli giuridici di ‘diritto penale
dell’amico e del nemico’, di favore e di sfavore, di protezio25
ne e di repressione» . Tutto ciò è espressione di quel paternalismo che si manifesta come «tendenza autoritaria del
diritto che, invece di tutelare il cittadino nella sua sfera di
libertà», ne valuta le credenze e i valori della cultura di provenienza e poi, alla luce di questi elementi, talvolta lo “favorisce come amico” e talaltra, in fattispecie simili o parallele,
26
“lo combatte come nemico” .
Giusto per avere un’idea, basta menzionare le specifiche
discipline e le numerose sentenze della giurisprudenza italiana, confermative delle discriminazioni normative in tema
di libertà religiosa e cause di giustificazione, di circostanze
aggravanti e attenuanti, di reati contro il sentimento religioso, di immunità dalla legge penale e così via.
La disciplina positivamente apprestata parte dalle cosiddette cause di giustificazione del reato, dette altrimenti “scriminanti” o “esimenti”, anche se in realtà il Codice Rocco par24
Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, Giuffrè, Milano, 1983, p. 88.
25
G. CASUSCELLI, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, cit., p. 20.
26
Cfr. S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano,
2006, p. 141.
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la più precisamente di “circostanze che escludono la pena” (art.
59 c.p. e art. 129 c.p.p.), categoria che comprende tutte quelle
situazioni – anche se ontologicamente differenti tra di esse – in
presenza delle quali il codice dichiara il soggetto non punibile.
Si tratta, quindi, non solo delle cause di giustificazione in
senso stretto cioè di esclusione dell’antigiuridicità e, dunque,
di contrarietà all’ordinamento giuridico di un fatto corrispondente ad una fattispecie tipica, ma anche delle cause di
esclusione della colpevolezza, meglio conosciute o altrimenti
27
denominate “scusanti” , ossia quelle circostanze che, influendo sul processo psico-motivazionale dell’agente, escludono la
rimproverabilità penale del fatto tipico ed antigiuridico da
questi commesso.
Tra le prime vi rientrano il consenso dell’avente diritto (art.
50 c.p.), l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), l’adempimento
di un dovere (art. 51 c.p.), la legittima difesa (art. 52 c.p.),
l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e lo stato di necessità
(art. 54 c.p.), anche se non tutte sono mai state invocate a giustificazione del proprio diritto di libertà di credo. Tra le seconde, è possibile menzionare, a titolo di esempio, l’errore di
fatto (art. 47 c.p.) o le circostanze putative (art. 59, c. 4, c.p.).
L’art. 51 del codice penale rappresenta sicuramente la
norma maggiormente richiamata a conforto da parte della
difesa a giustificazione della condotta commissiva/omissiva
28
penalmente rilevante di un individuo .
27
Cfr. AA.VV., Codice penale spiegato articolo per articolo, XII ed., a
cura di F. DEL GIUDICE, Simone, Napoli, 2007, p. 49. In dottrina, G.
FIANDACA, E. MUSCO, Antigiuridicità e singole cause di giustificazione, in
Diritto penale: parte generale, VI ed., Zanichelli, Bologna, 2010, p. 255,
dove le cause di giustificazione vengono definite come quelle «situazioni
normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto
tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico». Pertanto, in presenza di tali situazioni, un fatto che sarebbe altrimenti reato, tale non è perché la legge lo consente o lo impone.
28
In merito, cfr. D. PULITANÒ, Esercizio di un diritto e adempimento
di un dovere, in Digesto delle discipline penalistiche, VI, Utet, Torino,
232
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C’è da premettere che in nessun sistema giuridico il motivo religioso può essere assunto come scriminante di applicazione generale, poiché tale constatazione può variare a seconda del carattere e della fisionomia che ogni ordinamento
giuridico si attribuisce. «Se, infatti, l’ordinamento non è confessionale, riconoscere l’atto materialmente criminoso legittimato dal motivo religioso comporterebbe una subordinazione assurda, contraria alla definizione d’ordinamento giuridico; se l’ordinamento è confessionale o addirittura teocratico, il movente religioso o concorda con la religione statale, ed allora la sua presenza evita che la fattispecie criminosa sia punibile in virtù dell’articolo 51 c.p., oppure nasce
da esigenze religiose in contrasto con l’ideologia statale, e
allora la sua pericolosità sociale è gravissima perché va con29
tro i fondamenti dell’organizzazione giuridica» .
30
Ciò nonostante, in molti ordinamenti il motivo religioso riesce ad assumere valore esimente rispetto a singole fattispecie di reato: in tali circostanze, s’intende quindi che il
motivo religioso scrimina il reato qualora esso si atteggi come impulso a difendere la propria religione.
Contro tale posizione, tuttavia, è intervenuto anche il Parlamento europeo, raccomandando più volte agli Stati di respingere simili atteggiamenti di tolleranza o addirittura di giustificazione quando il delitto sia commesso in ossequio a convinzioni religiose o in attuazione di pratiche culturali, talvolta
31
dai tratti anche degradanti .
1990, p. 321; P. SEMERARO, L’esercizio di un diritto, Giuffrè, Milano,
2009.
29
Cfr. M.C. DEL RE, Il reato determinato da movente religioso, Giuffrè, Milano, 1961, p. 33 ss.
30
Più precisamente, in ogni legislazione che considera bene individuale degno di protezione la fede religiosa e, comunque, almeno per
l’Italia, entro i limiti dell’art. 52 c.p.
31
Cfr., ex plurimis, Parlamento Europeo, risoluzione 18 marzo 2011,
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È convinzione generale che l’art. 51 c.p., almeno nella
sua accezione di esercizio di un diritto, esplichi un ruolo di
primaria importanza nella prospettiva dell’adeguamento
dell’ordinamento penale ai principi costituzionali. Il ruolo
svolto dall’art. 51 c.p. non è nel senso di attribuire efficacia
ad una norma già di per sé gerarchicamente superiore rispetto ad una norma gerarchicamente inferiore, ma consiste
invece nel riconoscere efficacia scriminante – nel rispetto
della riserva (tendenzialmente) assoluta di legge di stampo
32
costituzionale – al corretto esercizio di un diritto (sub specie, di libertà religiosa) promanante da una norma (sub spen. 2010/2209(INI), Sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro
politico dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne. Il Parlamento sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere come
reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare
all’interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se
commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che detti reati siano
perseguibili d’officio. Al punto 3 di detta Risoluzione sottolinea inoltre
che «le pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenze contro le donne, compresi i cosiddetti “delitti
d’onore” e le mutilazioni genitali femminili» (per cui esiste oggi un’apposita legge), devono essere assolutamente respinte. Tutto ciò poiché in
parecchi Stati membri la violenza basata sul genere non è trattata come
un reato di Stato.
32
Circa il rapporto tra controllo di costituzionalità delle norme penali e riserva di legge in materia di reati e pene (ex art. 25, comma 2,
Cost.), cfr. Corte cost., sent. 13-20 novembre 2000, n. 508. Circa l’estensione della riserva assoluta di legge ai limiti scriminanti, cfr. F. BRICOLA,
La discrezionalità nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1965, p. 262 ss.
Circa il processo di armonizzazione della tutela penale della religione
con i valori costituzionali fino all’entrata in vigore della legge 24 febbraio 2006, n. 85, M. MONTEROTTI, La tutela penale della religione: anticata, vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse
circa la libertà di espressione nell’epoca di internet, in Cass. pen., 3, 2010,
p. 952 ss. Per un’indagine sul processo di “secolarizzazione” del diritto
penale con riferimento alla libertà religiosa, A. SERENI, Sulla tutela penale della libertà religiosa, in Cass. pen., 11, 2009, p. 4499 ss.
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cie, art. 19 Cost.), contingentemente di rango superiore a
33
quella che contempla la fattispecie incriminatrice . In sostanza, e come detto più volte, grazie alla mediazione e all’operatività dell’art. 51 c.p., l’esercizio di un diritto costituzionale scrimina un certo comportamento altrimenti penalmente rilevante.
Nell’ambito del diritto ecclesiastico, più nello specifico nei
casi di professione di fede di chi dichiara di appartenere a una
confessione religiosa o parimenti di chi non è ascritto a nessuna di esse, non poco frequentemente è stata invocato l’art. 51
c.p. per escludere la punibilità di condotte penalmente rilevanti, e più precisamente l’efficacia scriminante dell’esercizio
del diritto di libertà religiosa sancita dall’art. 19 Cost.
In siffatte ipotesi, i giudici di legittimità hanno rinvenuto, il
più delle volte, un palese contrasto con i principi che animano
l’ordinamento penale italiano e ciò per diversi motivi.
Innanzitutto, si andrebbe a violare il principio di territorialità, sancito all’art. 3 c.p., in base al quale la legge penale italiana si applica nei confronti di tutti coloro che, siano essi cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni previste espressamente dalla legge. In secondo luogo, è
fuori discussione che possa trovare applicazione, anche per lo
straniero, il principio “ignorantia legis non excusat” ex art. 5
c.p., in conseguenza del quale l’eventuale errore, di colui che
pone in essere un comportamento avendo riguardo ai soli
principi e valori appartenenti al suo retaggio culturale, si presenta come “errore sul precetto”, privo quindi di rilevanza
scusante. In ultima battuta, i giudici della Suprema Corte arrivano ad escludere l’applicabilità della scriminante di cui all’art.
51 c.p., in quanto un’eventuale opera di ampliamento dell’alveo di operatività della scriminante in parola (con la valorizzazione del substrato culturale e religioso degli stranieri)
33
Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, cit., p. 52.
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
235
comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri consociati, con la conseguente violazione dell’art. 3 Cost.
Si segnala, infine, che un filone minoritario della giurisprudenza di Cassazione ha mostrato una qualche forma di
apertura verso il “culturalmente diverso”, valorizzando il differente retaggio socio-culturale che questi si porta dietro.
Talvolta, ha configurato il movente religioso quale attenuante
generica ex art. 62 bis c.p., talaltra, in presenza di detto movente e ai soli fini della determinazione della pena base (art.
133 c.p.), ha ravvisato una minore intensità dell’elemento
psicologico.
3. La applicazione/disapplicazione delle esimenti nelle singole fattispecie di reato
Le fattispecie penali rispetto alle quali un siffatto esercizio può venire in considerazione sono le più svariate in
quanto l’esercizio del proprio credo religioso abbraccia tutte le manifestazioni di pensiero e di comportamento attraverso le quali si svolge la vita del singolo credente; sicché il
34
conflitto tra regole della propria fede religiosa e disposizioni dello Stato di diritto di appartenenza può investire i
più disparati settori di operatività dell’ordinamento. Si è ritenuto plausibile, tuttavia, considerare scriminante solo le
34
Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, cit., p. 87, il quale parla di «totale conflittualità virtuale» tra ordinamento religioso e ordinamento penale, conflitto che peraltro già trova
una prima soluzione di massima a favore delle regole poste dallo Stato di
diritto nella stessa previsione che, in sede costituzionale, caratterizza la
libertà religiosa; cioè il limite imposto dalla stessa norma costituzionale
in relazione alle ipotesi di riti contrari al buon costume. Circa le implicazioni del diritto di professione religiosa nell’ambito del diritto penale,
cfr. L. MUSSELLI, La libertà religiosa e di coscienza, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XII, Utet, Torino, 1994, p. 222 ss.
236
Giovanni Crocco
35
condotte di tenue lesività: il bilanciamento tra i diversi
beni ed i diversi fini/valori vedrebbe prevalere, talvolta, la
libertà religiosa sugli altri eventuali controinteressi di rango
costituzionale, anche in un’ottica gerarchica. Al contrario,
non risulterebbero scriminate condotte lesive di beni e diritti sovraordinati (come il diritto alla vita e all’incolumità
della persona, il diritto alla salute, il diritto all’onore e alla
36
reputazione, etc. ), la cui tutela funge da limite esterno alla
37
libertà religiosa .
La giurisprudenza e le massime voci della giustizia italiana si sono trovate più volte a rispondere su questi delicatissimi temi, ma non si è mai ravvisata univocità di orientamenti, anche alla luce di una vasta ed eterogenea casistica.
Sono qui da ricordare, infatti, una serie di pronunce, a testimonianza del fatto che la tematica affrontata in questo
breve articolo sia delle più attuali e controverse nel panorama giuridico-religioso italiano.
Reato di favoreggiamento personale
Un sacerdote, condannato in primo grado per favoreggiamento personale aggravato nei confronti di un capo ma-
35
Cfr. Cass., sez. III, sent. 19 dicembre 2006, n. 27141. Così, ad avviso della Suprema Corte, è sempre necessario, nelle ipotesi di risoluzione
del conflitto tra norme parimenti protette, un bilanciamento di interessi,
eseguito caso per caso ad opera dell’interprete. Per utilizzare le parole
della Corte, appare «decisivo, ai fini del riconoscimento dell’esimente,
un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello
alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita».
36
La problematica sorge anche in relazione ad altre tipologie di reati,
quali quelli contro il matrimonio e l’assistenza familiare, contro il patrimonio, contro l’amministrazione della giustizia. Per un approfondimento su tali questioni, cfr. A. GARGANI, Libertà religiosa e precetto penale
nei rapporti familiari, in Dir. eccl., I, 2003, p. 1013 ss.
37
G. CASUSCELLI, Nozioni di diritto ecclesiastico, cit., p. 252.
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
237
38
fioso in latitanza, venne assolto in appello , poiché il religioso avrebbe “commesso il fatto nell’esercizio di un diritto”, cioè per aver esercitato legittimamente il suo ministero
visitando il mafioso e dicendo messa nel suo nascondiglio.
39
La sentenza fu confermata anche dalla Suprema Corte qualche anno più tardi poiché, a suo avviso, la conversione del
peccatore (anche se privato dell’ausilio sacramentale dell’eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale, e
pertanto non occorre che un sacerdote cattolico sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri col fedele e
celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui continua ad occultarsi dalle forze dell’ordine. In effetti, il sacerdote non si era prestato a ricevere il delinquente presso la
sua parrocchia, ma aveva accettato di recarsi nel suo nascondiglio, allestendo addirittura la sala con un “altarino”
improvvisato, in maniera tale che il secondo avesse potuto
soddisfare pienamente le sue esigenze religiose senza esposizioni e senza minacce alla propria libertà.
38
Cfr. Corte di Appello di Palermo, sentenza 5 novembre 1999, per
la quale il sacerdote cattolico che, nell’esercizio del suo ministero, si reca
nel rifugio di un latitante per celebrarvi messa è esente da responsabilità
penale per effetto della scriminante prevista dall’art. 51 c.p. e pertanto
va assolto dal reato di favoreggiamento personale ascrittogli in primo
grado, per aver commesso il fatto nell’esercizio di un diritto a lui derivante dall’art. 2, comma 1, dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio
1984, diventato poi legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione
dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, in base al quale la Repubblica italiana assicura alla Chiesa cattolica «la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del
ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica».
Per un approfondimento su questa vicenda giudiziaria, S. BORDONALI,
Memoria difensiva (profili ecclesiastici) nella causa penale per favoreggiamento personale aggravato contro un sacerdote, in Dir. ecclesiastico, II,
2001, p. 242 ss.
39
Cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 27856/2001.
238
Giovanni Crocco
Alla luce di questa pronuncia esemplare bisogna, quindi,
dedurre che, anche in virtù dei riconoscimenti elargiti dallo
Stato alla Chiesa cattolica negli Accordi di Villa Madama,
quest’ultima goda di una piena libertà, scevra da vincoli,
nell’organizzazione ed attuazione della sua missione pastorale e spirituale; libertà che, di conseguenza, finisce col prevalere su – se non addirittura annullare – le esigenze punitive e/o rieducative dello Stato. La più autorevole dottrina, a
tal proposito, invita a riflettere proponendo un quesito – in
apparenza dall’aspetto più retorico che provocatorio – a cui
(probabilmente) si preferisce non dare risposta: cosa ne sa40
rebbe dell’analogo caso di un im m che presti assistenza
41
spirituale ad un presunto terrorista latitante ?
Reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di
stupefacenti e reato di illecita detenzione a fine di spaccio
Questa seconda categoria ricomprende due fattispecie
penali, accomunate da profili di similitudine.
Nel primo caso di specie venne contestato ad una fittizia
42
formazione sociale , deputata a favorire l’esercizio in forma
associata della professione di un culto religioso, il reato di
40
Termine di derivazione araba utilizzato, nella maggioranza dei casi,
per designare la Guida spirituale che si pone a capo della preghiera rituale collettiva dei musulmani; il sostantivo può indicare anche i capi di
movimenti politico-religiosi di tale cultura. Cfr. Wikipedia, voce Imam
(www.it.wikipedia.org).
41
G. CASUSCELLI, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, cit., p. 21.
42
Il nuovo movimento religioso è conosciuto come “Santo Daime”,
avente origine nella foresta amazzonica, in Brasile, e diffuso, a partire
dalla fine degli anni ’90, in vari paesi europei. In Italia, in particolare,
vi è un ramo denominato “Cefluris” (centro eclettico fonte luce universale Raimundo Ireneu Serra), con principale punto di riferimento e
sede della setta nell’immobile dove furono rinvenute le sostanze illegali
e scovati i processati.
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
239
associazione a delinquere finalizzata all’uso e allo spaccio di
sostanze stupefacenti, i cui associati si avvalevano dell’utilizzo rituale di una particolare bevanda, nota come ayahua43
sca , che era in grado di provocare e condurre ad uno stato
di “espansione della coscienza”, di trance, simile all’estasi
mistica. La Corte di legittimità, a differenza dell’ipotesi delittuosa poc’anzi citata, assunse, a tal proposito, un orientamento di sfavore per i damaisti; statuì, infatti, che «l’esigenza di praticare un certo culto religioso o il farne opera di
proselitismo, pur essendo fenomeni certamente liberi ed
anzi tutelati, non possono essere addotti quali cause di giustificazione, laddove sconfinino in un illecito penale», superando con queste parole anche l’argomento del consumo di
44
gruppo addotto, infruttuosamente, dalla difesa .
45
Nella seconda fattispecie, invece, la Suprema Corte , in
un caso di illecita detenzione a fine di spaccio di marijuana,
43
Si tratta di un decotto di foglie, rami e altre parti di piante amazzoniche, tra le quali quelle del genere prycotria che contengono la sostanza
psicotropa dimetiltriptamina – DMT, sostanza inclusa nella tabella allegata al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e pertanto vietata.
44
Cfr. Cass., sez. VI, sent. 5 dicembre 2005, n. 44227. Per un approfondimento su questa vicenda giudiziaria, Cass., sez. VI pen., n. 44227
del 2005, in Diritto e religione, 2006, p. 741 ss.; S. TROILO, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, in Anales de derecho, n.
26, Murcia (Spagna), 2008, p. 368. In merito, A. DE OTO, L’identità religiosa e le pratiche di culto dei migranti nell’ordinamento giuridico italiano,
estratto dalla relazione svolta al Seminario formativo ASGI “Quale riconoscimento e trattamento dei simboli e delle pratiche religiose degli immigrati nel
mondo del lavoro e nella società multiculturale?”, Trieste, 9 maggio 2009,
ritiene che sia «abbastanza pacifico che una confessione religiosa, la cui tradizione sia stata integralmente portata qui da migranti che nel paese di partenza praticavano atti di culto che in Italia sarebbero in palese contrasto con
il codice penale, non possa, ragionevolmente pretendere di duplicare tout
court questa ritualità nel territorio italiano».
45
Cfr. Cass., sez. VI, sent. 3 giugno 2008, n. 28720.
240
Giovanni Crocco
cassò con rinvio la decisione adottata dalla Corte d’Appello di
46
Perugia , che aveva ribadito, sulla scia della sentenza di primo grado, la colpevolezza dell’imputato, pur tuttavia errando.
In sostanza, il soggetto fu sorpreso dai Carabinieri del posto
in possesso di una busta contenente marijuana non preconfezionata in dosi bensì sfusa (in quantità di 97,300 gr.), conservata dietro al sedile della sua vettura parcheggiata in una
piazzola di sosta dove l’uomo stava dormendo. L’individuo si
era, da subito, dichiarato adepto della religione c.d. rastafariana e aveva giustificato il possesso della droga per esclusivo
uso personale. A prescindere dall’appartenenza religiosa che
47
prevede l’uso quotidiano dell’“erba sacra” da consumare da
soli fino a 10 grammi al giorno, non era dato ritenere comprovato il possesso della droga (stimabile in settanta dosi droganti) per esclusivo uso personale; ciò nonostante, la sentenza
fu annullata perché non sufficientemente motivata in ordine
alla dedotta finalità di detenzione della marijuana. La sentenza ha fatto molto discutere nel mondo giuridico e clericale e
48
fu riportata anche dai maggiori organi di stampa .
A proposito del reato in oggetto, va segnalato, breve46
Cfr. Corte d’Appello di Perugia, sentenza 13 dicembre 2004.
La Corte, in ogni caso, è consapevole che, «secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di
origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale,
ma anche come “erba meditativa” come tale possibile apportatrice dello
stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e
nella credenza che la “erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza, come si evince
da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione».
48
Cfr. M. CAVALLIERI, Cassazione, sentenza shock. La marijuana aiuta
a pregare, i rasta possono tenerla, in La Repubblica, 11 luglio 2008, p. 19.
Così, «ROMA-La marijuana può essere uno strumento di ricerca spirituale, di meditazione e anche di preghiera. Lo credono i seguaci della
religione rastafari e anche i giudici della Cassazione lo pensano e per
questo, nel rispetto della fede altrui, assolvono il signor …», queste le
parole con cui si apre l’articolo di giornale.
47
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
241
49
mente, un recentissimo orientamento della Suprema Corte
proprio in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, finalità di spaccio e uso personale. Orientamento che confligge,
palesemente, con il dettato dell’art. 73, comma 1 bis, D.P.R.
309/1990 e, per di più, con la sua costante interpretazione
giurisprudenziale; viene a cadere la presunzione della destinazione allo spaccio ed appare inammissibile un’inversione
dell’onere probatorio a carico del detentore.
Reato di associazione con finalità di terrorismo
In un ulteriore caso, a carattere transnazionale, fu addebitato ai ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione il reato
associativo di cui all’articolo 270 bis c.p., che disciplina il
fenomeno delle “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico”. Il reato ascritto era desumibile dalla continuità e sistematicità dei collegamenti di natura organizzativa fra gli
affiliati, sia pure nella rilevata “peculiarità” del fenomeno
49
Cfr. Cass., sez. VI, sent. 1 giugno 2011, n. 21870. I giudici di legittimità, così, ribadiscono la linea dell’inesistenza sia di una presunzione
di destinazione alla spaccio in ipotesi di sostanza stupefacente detenuta,
(ove eccedente i limiti tabellari introdotti con la novella del 2006), sia
della possibilità di inversione dell’onere della prova, con addebito al detentore dell’obbligo di dimostrare la destinazione del compendio ad un
uso esclusivamente personale. L’art. 73, comma 1 bis, del D.P.R. n.
309/1990 contiene, infatti, specifici strumenti valutativi, i quali, se osservati, devono assolvere alla funzione di dimostrare – al di là di ogni ragionevole dubbio – l’uso non esclusivamente personale cui la droga è
finalizzata; tale dimostrazione ricade sempre e comunque sulla pubblica
accusa. Qualora, invece, dovesse anche solo ipotizzarsi un inversione
dell’onere probatorio circa la detenzione e la sua finalità, si andrebbe a
violare una delle regole codicistiche più importanti nel contesto del diritto di difesa e vulnus del contraddittorio fra le parti del processo. Sulla
stessa tematica, cfr. Cass., sez. VI, sent. 28 febbraio 2011, n. 7578; cfr.
Cass., sez. VI, sent. 17 aprile 2008, n. 16176.
242
Giovanni Crocco
definibile come terrorismo religioso a matrice islamica di
natura internazionale. La Suprema Corte precisa che “la costituzione di un sodalizio criminale non può essere esclusa
per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a
nuclei culturali che si rifanno all’integralismo religioso islamico, perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi,
sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo ren50
dono ancora più pericoloso” .
Reato di abusi elettorali
In tema di abusi elettorali, in occasione del referendum
51
abrogativo della legge sull’aborto , fu riconosciuta la responsabilità penale di un parroco per il fatto di aver affisso
manifesti sulle porte della chiesa e dei centri parrocchiali –
quindi al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale – con la scritta “sì alla vita”. La Corte stabilì l’impunibilità del sacerdote in quanto la libertà di comunicare e corrispondere con il clero e tutti i fedeli nonché
la libertà di pubblicare e affiggere, sia all’interno che all’esterno degli edifici destinati a culto o comunque di pertinenza parrocchiali, documenti, istruzioni, immagini ed altri atti
relativi al ministero spirituale e alla missione pastorale e
educativa della Chiesa, è ampiamente riconosciuta all’auto52
rità ecclesiastica dall’Accordo di Villa Madama del 1984 ;
50
Cfr. Cass., sez. II, sent. 21 dicembre 2004-17 gennaio 2005, n. 669.
Cfr. legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, generalmente
chiamata “la 194”.
52
In merito, l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, diventato poi legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede, sancisce, nei suoi artt. 2 comm. 2 e
51
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
243
come se ciò non bastasse, tale libertà non può, in alcun modo, essere limitata per effetto di una legge ordinaria che detta
53
norme per la disciplina della propaganda elettorale , neppure nelle res mixtae, «in cui il tema spirituale è anche oggetto
del dibattito civile, politico e sociale, posto a base di una
54
consultazione elettorale o referendaria» .
Reati contro l’amministrazione della giustizia
In questa peculiare tipologia di reati, vi rientrano sicuramente i reati di rifiuto per motivi religiosi di uffici legal55
mente dovuti e, a tal proposito, è possibile ricordare episodi isolati che, pur se datati, hanno fatto scuola nell’ambiente giuridico-penale.
La questione fu sollevata a proposito del reato di rifiuto di
56
prestare il giuramento da parte del testimone e a quello di
3, che è «assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede […] il clero e i fedeli, così come la libertà di
pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione
della Chiesa», e ancora che è garantita ai cattolici e alle loro formazioni
religiose «la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
53
Si sta facendo riferimento alla legge 4 aprile 1956, n. 212 – Norme
per la disciplina della propaganda elettorale.
54
Cfr. Cass., sez. III, sent. 6 maggio 1985.
55
Tipologia di reato, prevista e punita dall’art. 366 c.p., che ricomprende una serie di fattispecie-tipo, ad esempio, il rifiuto dell’interprete,
del perito, del custode e del testimone di prestare il proprio ufficio, non
ottemperando così all’obbligo imposto loro dall’autorità giudiziaria.
56
Il nuovo codice di procedura penale non prevede più l’istituto del
giuramento, sostituito per i testimoni e i periti da una dichiarazione di
responsabilità (artt. 497 e 226 c.p.p.). In merito, la Corte cost. più volte
si è occupata dell’incompatibilità in astratto tra norme ordinarie, che
prevedevano il giuramento, e la norma di cui all’art. 19 Cost. a tutela
della libertà religiosa di tutti e, solo dopo un lungo percorso scandito da
pronunce di segno opposto, è giunta alla sentenza 10 ottobre 1979, n.
117, che ha dichiarato incostituzionali le norme del codice di procedura
244
Giovanni Crocco
57
rifiuto dell’ufficio di giudice popolare . In relazione alla
prima delle due fattispecie – qui sommariamente trattata – la
giurisprudenza è intervenuta più volte, senza però seguire un
58
criterio omogeneo e la questione è stata sempre affrontata
procedendo all’esame contestuale dell’art. 19 Cost. e dell’art.
54, comma 2, Cost. «Se, infatti, è chiaro che l’estrinsecazione
del diritto sancito dall’art. 19 Cost. non può trovare dei limiti
esterni imposti dalla norma penale di cui all’art. 366 c.p. – la
quale recepisce senz’ombra di dubbio il principio esplicitamente enunciato dall’art. 54, comma 2, Cost. –, è però altrettanto chiaro che tale ultima norma costituzionale possa, invece, fornire dei limiti esterni all’estrinsecazione del diritto ex
articolo 19 Cost., in maniera tale che, stando così le cose, non
potrà essere più invocata la scriminante ex art. 51 c.p., se
l’esercizio del diritto di libertà religiosa avvenga oltre i limiti
59
esterni che per esso esistono» .
60
Anche la dottrina , infatti, preferisce optare per la prepenale e civile che statuiscono la formula del giuramento, nella misura in
cui le stesse impongono, anche ai non credenti, la lettura del passo della
formula relativa alle responsabilità assunte davanti a Dio.
57
Cfr. Pretore di Torino, 16 gennaio 1981, in Foro it., 1981, II, c. 317 ss.
(con nota critica di E. GIRONI), che ha ritenuto applicabile l’esimente dell’esercizio del diritto fondata sull’art. 19 Cost.
58
Cfr. Tribunale minorile di Napoli, sent. 17 dicembre 1957, in Foro
it., voce Rifiuto di ufficio legalmente dovuto, 1959, c. 2162, che ha ritenuto non ammissibile l’esimente dell’esercizio del diritto di libertà religiosa; in relazione a tale previsione di reato, cfr. Tribunale di Roma, sentenza 7 aprile 1975, in Arch. pen., Aracne, Roma, 1975, II, p. 341 ss., che
ha, invece, ritenuto il fatto non punibile applicando però l’esimente di
cui all’art. 384 c.p. (Casi di non punibilità), nell’ipotesi in cui il testimone
si rifiuti di prestare il giuramento di rito, adducendo il divieto derivante
dalle proprie convinzioni religiose al compimento di tale atto, in quanto
altrimenti si verificherebbe un grave nocumento al proprio onore.
59
Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali,
cit., p. 89.
60
Cfr., P.A. D’AVACK, voce Libertà religiosa (dir. eccl.), in Enc. dir.,
cit., p. 598; F. FINOCCHIARO, Giuramento dei testimoni e libertà religio-
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
245
minenza del principio espresso dall’art. 54, comma 2, Cost.,
poiché si ritiene che quest’ultima sia una norma a carattere
generale, riferibile quindi ad ogni individuo a prescindere
dalle sue credenze religiose o appartenenze culturali e in
grado di evitare ogni tipo di discriminazione tra credenti e
non credenti.
Quindi, qualora un individuo, per mancanza di fede o
per adesione a una confessione religiosa i cui principi sono
contrari alla formula sacrale, si rifiuti di prestare giuramento, in linea generale non può essere scriminato, poiché l’esercizio del diritto di libertà religiosa non può giustificare un
comportamento in contrasto con interessi preminenti costituzionalmente previsti (dovere di adempiere le funzioni
pubbliche affidate, ex art. 54, comma 2, Cost.).
4. I riflessi dell’appartenenza confessionale sulla disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti
Oltre alle cause di giustificazione, la disciplina penale del
fenomeno religioso contempla al suo interno anche tutti quegli elementi (accidentali, quindi non necessari) che accedono ad un reato già perfetto, comportando solo una modificazione della pena edittale. Si parla, in tal senso, di circostanze aggravanti e attenuanti, generiche e specifiche.
Per quanto riguarda le prime, il diritto ecclesiastico, in
materia penale, fa generalmente riferimento solo ai numeri 9
e 10 delle aggravanti comuni previste dall’art. 61 c.p.; il n. 1,
invece, viene escluso a priori poiché il “motivo religioso”, per
61
definizione, non è mai abietto o futile . Secondo costante
sa, in Riv. it. dir. e proc. pen., Giuffrè, Milano, 1960, p. 1254.
61
Cfr. Cass., sent. 8 marzo 1950, in Giust. pen., Roma, 1950, II, p.
723. Così, i caratteri proprio del motivo religioso escludono che esso
possa essere indice di «una personalità vile e depravata, (…), tale da su-
246
Giovanni Crocco
giurisprudenza (Cass., sent. 4 dicembre 2013, n. 51059; Cass.,
sent., 13 ottobre 2010, n. 39261), infatti, la circostanza aggravante dei futili motivi sussisterebbe solo quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno
lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato.
È anche pacifico che tale circostanza abbia natura soggettiva,
dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice
univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave
pericolosità del soggetto. A tal proposito, in un recentissimo
caso di tentato omicidio di una figlia irrispettosa dei precetti
coranici, la Suprema Corte adita ha correttamente configurato l’insussistenza dell’aggravante dei futili motivi, non ritenendo lieve o banale la spinta che aveva indotto il padre, di
fede islamica, ad agire.
Per quanto riguarda la valutazione ai fini di un’aggravante o di un’attenuante della pena, negli ordinamenti teocratici e in quelli confessionali, a giudizio di una attendibile
dottrina, il reato determinato da motivo religioso riceve comunque una valutazione differenziata a seconda della reli62
gione che motiva il gesto criminoso . In Italia, dal momento che non c’è alcuna espressa menzione nel codice penale
del motivo religioso tra le circostanze aggravanti o attenuanti, si preferisce determinarlo attraverso un indagine di
fatto, da condursi di volta in volta e caso per caso.
Circa le circostanze aggravanti (comuni) della pena, l’art.
scitare un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo in una persona di
media moralità».
62
Cfr. M.C. DEL RE, Il reato determinato da movente religioso, Giuffrè, Milano, 1961, p. 33 ss., in base al quale, se la religione è quella di
Stato, si riconosce generalmente valore di attenuante comune al motivo
religioso e, in alcune fattispecie specifiche, il motivo legittimerebbe addirittura l’atto criminoso; se, invece, il reato trova motivo in credenze
religiose che contrastano con i principi dell’ordinamento ospitante, allora sarà considerato tra le aggravanti.
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
247
61 c.p. prende in considerazione la qualità di ministro di
culto in capo al soggetto che commette o subisce il reato,
prevedendo solo due fattispecie tipiche: quella del n. 9, cioè
63
«l’aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti (…) alla qualità di ministro di culto»; e quella formulata dal n. 10, cioè “l’aver commesso il
fatto contro (…) una persona rivestita dalla qualità di ministro di culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato”.
Per entrambe le ipotesi vi è una corposa e significativa
giurisprudenza che analizza tali circostanze sotto più profili,
aiutando così giudici e giuristi nella risoluzione dei casi più
64
controversi .
Giusto per citarne uno, in un recentissimo episodio di
truffa pluriaggravata e di furto ai danni di un parroco, è stata riconosciuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n.
10, c.p. (ossia l’avere commesso il fatto nei confronti in un
ministro di culto «nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di servizio»), consistendo la ratio dell’aggravante
in esame – ad avviso della dottrina maggioritaria – nell’esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni soggetti in ragione del peculiare ruolo svolto dagli stes65
si .
63
Per i ministri del culto cattolico, il Codex Juris Canonici parla di
“potere canonico” (can. 1752 ss. c.j.c.).
64
Cfr. Cass., sez. II, sent. 26 febbraio 1988, sulla natura soggettiva
dell’aggravante e la ratio sottesa; cfr. Cass., sez. IV, sent. 20 febbraio
2008, n. 22614, sulla rilevanza pubblica delle qualifiche rivestite dagli
autori del reato; cfr. Cass., sent. 5 marzo 2004, n. 17664, sulla prova della qualifica rivestita dal soggetto passivo; cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza 26 luglio 2007, n. 645, per un caso in cui viene riconosciuta
l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, anziché quella di cui al n. 9.
65
Cfr. Cass., sez. II, sent. 23 gennaio 2013, n. 3339. Proprio in relazione del peculiare ruolo ricoperto da tali soggetti, si evince, infatti, che
nell’ipotesi del reato commesso a causa dell’adempimento medesimo, la
più energica tutela penale è stabilita per impedire le vendette e le altre
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Giovanni Crocco
Secondo il giusto apprezzamento del giudice di legittimità, infatti, la Corte di merito ha correttamente motivato la
sussistenza dell’aggravante di specie, ritenendo che «le “opere di carità” rappresentano un “servizio” tipico del ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine o delle somme espressamente destinate dagli oblanti
“ai poveri della parrocchia” – sicché modeste elargizioni a
persone bisognose o indigenti costituiscono, di fatto, una
costante dell’attività dei parroci».
Oltre a queste ipotesi di aggravanti generiche, tuttavia,
esistono anche delle aggravanti specifiche in relazione a reati dove circostanze o elementi a carattere religioso fanno da
sfondo, come nel caso del reato di furto ex art. 625, n. 7, c.p.,
quando viene perpetrato su cose destinate alla pubblica reverenza (ad esempio, immagini sacre e cose consacrate), o quello del reato di danneggiamento ex art. 635, comma 1, c.p.,
quando il delitto viene commesso a danno di edifici destinati
all’esercizio di un culto.
Circa le circostanze attenuanti (comuni), l’art. 62 c.p. contempla l’ipotesi dell’«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale», e cioè per motivi che non solo godono dell’approvazione della coscienza comune, ma risultano
66
altresì apprezzabili sotto il profilo etico o sociale (e, perché no, religioso). In ogni caso il motivo, per essere rilevante ai fini dell’applicazione dell’attenuante in esame, deve essere comunque «conforme alla morale dominante del popo67
lo italiano nell’attuale momento» storico-giuridico, e sono
ingiuste reazioni cui può dar luogo il detto esercizio. Tale funzione sanzionatrice rafforza, quindi, la convinzione che l’intento dell’offesa deve
essere diretta contro la persona in ragione della istituzione, sovrana o
religiosa, che la stessa rappresenta.
66
Per giurisprudenza costante.
67
Cfr. Cass., I sez., sent. 6 dicembre 1950, in Giust. pen., Roma,
1951, II, p. 379.
Diritto, ordine e religione nella tutela penale
249
stati considerati tali dalla giurisprudenza italiana, ad esempio, l’affetto materno, l’amor di patria, l’eccesso di zelo, il
sentimento di dignità, anche se il valore morale o sociale
dovrebbe sempre essere ricercato caso per caso, senza alcuna schematizzazione preventiva. Ne deriva che, qualora il
giudice nel singolo caso rilevi la religiosità del motivo, l’at68
tenuante generica dovrebbe essere riconosciuta .
In ogni caso, a parer di molti giuristi, il principio fondamentale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) impedisce di considerare l’esercizio della
fede come fattispecie attenuante o, peggio ancora, esimente.
In particolare, è stato rilevato che anche l’attenuante di cui
all’art. 62, n. 1 c.p., cioè «l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale», non potrà discendere dalla
circostanza che una certa azione, contraria ai principi di
fondo del nostro ordinamento (ad esempio, la lapidazione
dell’adultera o l’inflizione di mutilazioni o pene corporali),
sia stata espletata a causa dell’adesione ad una fede religiosa: occorre, infatti, che vi sia anche una coincidenza con i
valori sociali e morali condivisi dal popolo italiano. Così,
seppure l’adesione interiore a religioni che abbiano precetti
incompatibili con tali valori non può in alcun modo essere
considerata come un illecito, stante la completa libertà di
scelta in questo campo, nondimeno i comportamenti conseguenti non possono che essere valutati alla stregua dell’ordi69
namento statale e dei valori a cui questo si ispira .
68
Significativo, a tal proposito, è “il caso del Vescovo di Prato”, al
quale, nella sentenza assolutoria di primo grado, fu riconosciuta l’attenuante di cui al n. 1 dell’art. 62 c.p., per la religiosità del motivo, nonostante la sua condotta avesse integrato il reato di vilipendio. Per un maggiore approfondimento del caso giudiziario, SPINELLI, La sentenza assolutoria del Vescovo di Prato, in Foro it., 1959, I, c. 274; A. PIOLA, Osservazioni sulla sentenza fiorentina di condanna del Vescovo di Prato, in Iustitia, 1958, II, p. 113.
69
Facendo leva proprio su queste considerazioni, la Corte di Cassa-
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Giovanni Crocco
Resta ovvio che tale attenuante, per se in teoria applicata
anche ai più efferati delitti, non potrà mai trovare applicazione rispetto ai delitti politici e di terrorismo commessi per
finalità di religione. È stato infatti opportunamente rilevato
che «la ‘guerra santa’ da alcuni ricondotta, addirittura, alle
pagine del Corano non può far meritare l’attenuante in pa70
rola» .
zione ha ritenuto più volte non giustificabili determinate ipotesi di reato,
cfr. supra, nota 39, par. 2, p. 12.
70
Cfr. G. SALCUNI, Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla
“paura del diverso” al dialogo, in Indice penale, Cedam, Padova, 2006, IX,
1, p. 646.