Diritto, ordine e religione nella tutela penale
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Diritto, ordine e religione nella tutela penale
Capitolo VIII Diritto, ordine e religione nella tutela penale Giovanni Crocco SOMMARIO: 1. Il difficile rapporto tra diritto e religione nelle odierne società multiconfessionali. – 2. Libertà religiosa e cause di giustificazione. Profili giurisprudenziali. – 3. La applicazione/disapplicazione delle esimenti nelle singole fattispecie di reato. – 4. I riflessi dell’appartenenza confessionale sulla disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti. 1. Il difficile rapporto tra diritto e religione nelle odierne società multiconfessionali L’esigenza di una specifica disciplina, elaborata anche e soprattutto in sede penale, del rapporto tra diritto autoctono, diritti stranieri e motivo religioso assume nei singoli ordinamenti giuridici configurazioni differenti in relazione alla diversa concezione della libertà religiosa e dei rapporti 1 tra Stato e confessioni . Il discorso si complica ulteriormente quando vengono a contatto culture e realtà sociali diverse tra di loro non solo per tradizioni storiche, concezioni di pensiero e credenze religiose, ma anche per il diversificato quadro normativo nazionale di riferimento. 1 L. DE GREGORIO, Tutela penale, in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it). 222 Giovanni Crocco La modernità ed il pluralismo sembrano contribuire alla progressiva acquisizione della consapevolezza dell’accentua2 zione dell’elemento religioso quale «una delle variabili prin3 cipali e quasi sempre protagonista» , anche nella sua accezione culturale, delle società contemporanee multiconfessionali accanto alle dimensioni nazionali ed entiche. La tematica è una di quelle, fra le tante della normativa penale, che più raramente trova applicazione nelle aule dei nostri tribunali, ma è pur vero che sta emergendo e diventando sempre più attuale anche grazie al fenomeno delle im4 5 migrazioni , del pluralismo confessionale (quasi dilagante) e 6 per effetto della globalizzazione , processi che innescano potenziali situazioni di conflitto (principalmente normativo) tra diritto e religione. È oramai incontestabile che la società sia 2 Cfr. A. GIANFREDA, Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo, Giuffrè, Milano, 2012, p. 306. 3 A. G. CHIZZONITI, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in AA.VV., Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, a cura di G. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE, E. VENAFRO, Giappichelli, Torino, 2007, p. 29. 4 Cfr. M. RICCA, Le religioni, Laterza, Bari, 2004, p. 127 ss. Come evidenzia l’Autore, l’incremento dei flussi migratori, oltre a contribuire alla trasformazione in senso multiculturale e multireligioso della società contemporanea, ha sollecitato il diffondersi di nuove istanze di tutela (anche penale) delle identità e della appartenenza dei gruppi, dovendosi stabilire per i nuovi soggetti le modalità di inserimento sociale, il grado di partecipazione, ma soprattutto in che misura ed in che modo essi debbano essere considerati titolari di diritti e di doveri. 5 Cfr. F. ONIDA, Il contributo dello studioso di diritto ecclesiastico all’analisi delle moderne società multireligiose: tra vecchie e nuove scommesse, in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 2005. 6 Circa il fenomeno della globalizzazione, ampiamente, Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, RomaBari, 2006; W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 1999; A. BERNARDI, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. dir. pub. com., Giuffrè, Milano, 2002, passim. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 223 7 rapidamente e profondamente cambiata , soprattutto a causa della rilevanza di simili fenomenologie (prime fra tutte, l’immigrazione) che stanno (“ri”-) disegnando continuamente l’aspetto degli ordinamenti statali moderni e modificando gradualmente l’assetto delle relazioni intersoggettive tra persone appartenenti a comunità religiose differenti e fra di esse e lo Stato, insomma tra individui portatori di codici socio-culturali divergenti da quelli radicati nella storia di un Paese, tra identità eterocolte. Accade, così, che «i flussi migratori determinano situazioni di convivenza inedite, facendo accostare abiti di vita antropologicamente distanti per cui le nuove presenze, con i loro corredi di usi, innescano inevitabilmente profondi conflitti e, soprattutto, generano profonde discontinuità culturali tra il linguaggio del diritto autoctono e i modelli di vita, gli abiti cognitivi, i valori degli al8 tri» . I processi migratori, pertanto, mettono in crisi l’efficacia delle leggi (soprattutto in materia penale) pensate per valere su territori abitati da certe persone, che invece improvvisamente cambiano portando con sé mutamenti di i9 dee, mentalità, costumi . Il fattore religioso fa emergere, così, «in tutto il suo significato uno degli aspetti più problematici del paradigma multiculturale: quello dei gruppi organizzati disomogenei 10 insediati su di un medesimo territorio» . 7 Cfr. A. FUCCILLO, L’attuazione privatistica della libertà religiosa, Jovene, Napoli, 2005, p. 11. 8 Cfr. M. RICCA, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 80. Ad avviso dell’Autore, non sono le norme a dover essere oggetto di traduzione interculturale, ma la mentalità, le aspettative e gli orizzonti di senso articolati dalle persone. Questa sarebbe la chiave per ridurre al minimo le ipotesi di conflitto. 9 Cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 182. 10 A.G. CHIZZONITI, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, cit., p. 29. 224 Giovanni Crocco C’è chi, a tal proposito, ha parlato di “fine della geogra11 fia” , poiché in effetti diminuisce sempre di più la vincolatività del territorio come elemento di identificazione delle appartenenze collettive, e quindi anche delle identità culturali e religiose. Questa perdita di importanza del territorio, in termini giuridici, si traduce (anche per effetto della globalizzazione) in una sorta di frantumazione della sovranità dello Stato, sovranità che risulta intimamente legata e connessa ad un entità territoriale ben delineata. Tra l’altro, le comunità religiose, che si caratterizzano per l’esasperazione della contrapposizione tra identità differenti 12 che vivono sullo stesso territorio , rivendicano sempre più frequentemente il riconoscimento di diritti umani e civili, così come di rispetto e considerazione pubblica. Tali istanze, come molti hanno fatto notare, se non adeguatamente assistite da un’attenzione politico-normativa, rischiano di trasfor13 marsi in potenti fattori di conflittualità sociale . Stando così le cose, l’incidenza dell’appartenenza confessionale sulla commissione di reati diventa una tematica attualissima, ancor più se legata al problema di come – ed entro quali limiti – il diritto costituzionale di libertà religiosa, previsto e tutelato dall’articolo 19 della Carta fondamentale, possa trovare ingresso ex articolo 51 del codice penale – o, come si dimostrerà, anche attraverso altri canali giuri11 R. O’BRIEN, Global financial integration. The End of Geography, The Royal Institute of International affairs-Pinter Publishers, London, 1992. 12 Cfr. S. SICARDI, Manifestazioni di credo religioso e spazi pubblici, tra libertà, laicità ed identità: una dura prova per le democrazie contemporanee, in Riv. dir. pubbl. comparato ed europeo, Giappichelli, Torino, 2005/1, p. 127 ss. 13 F. SGUBBI, Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (articoli 8 e 19 Cost.), in AA.VV., Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. VASSALLI, Esi, Napoli, 2006, p. 207. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 225 dici – come causa di giustificazione per la commissione di reati. Si tratta in sostanza, di identificare i limiti alla professione della propria fede qualora la sua esplicazione possa essere ricondotta all’interno della sfera di operatività del diritto penale. L’analisi della normativa in esame, che ha ad oggetto il delicato rapporto tra cause di giustificazione e sentimento 14 (inteso come movente) religioso mostra, per di più, come il tema dell’interculturalità del soggetto di diritto si annidi al cuore della legislazione penalistica e dei suoi presupposti teorici e ideali. Ad avviso della più recente dottrina, «ripensarne fondamenti e articolazioni in chiave interculturale integra una necessità, poiché di fondo vi è sia un problema di conoscenza reciproca tra i soggetti agenti nel mondo giuridico sia una palese distanza culturale e cognitiva tra le diverse fe15 di» . Questo poiché, «malgrado le loro profonde differenze, tutte le religioni danno luogo a sistemi normativi complessi che orientano e condizionano tanto gli ideali, le credenze interiori, le motivazioni profonde e le aspirazioni, quanto i 14 G. CASUSCELLI, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, p. 15. L’Autore ritiene che il bene “sentimento religioso” debba essere ricondotto, per espresso dettato costituzionale, al diritto previsto e ampiamente garantito dall’art. 19 Cost., e ciò consentirebbe, dunque, che le fattispecie di reato poste a tutela del sentimento religioso limitino le altre libertà costituzionali. Aggiunge, poi, che il diritto di libertà religiosa appare in tal modo inscindibilmente connesso al “sentimento” che gli individui nutrono a riguardo di quel valore protetto dalla norma fondamentale, come se la violazione del primo comporti la lesione del secondo, e viceversa; è come se il sentimento meritevole di tutela fosse soltanto quello di chi esercita il diritto ex art. 19 Cost. professando una fede, e non fosse il sentimento di chi esercita il medesimo diritto con valenza negativa, ossia non professandone alcuna. 15 Cfr. M. RICCA, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, cit., p. 278. 226 Giovanni Crocco comportamenti esteriori e socialmente (rectius: culturalmente) rilevanti, di volta in volta imponendo, vietando, o al meno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare 16 come atti di culto» . Una precaria o scarna conoscenza dell’altrui fenomeno religioso o dell’altrui dimensione culturale implica, inevitabilmente, il sorgere di un conflitto, che avrà poi risvolti, tanto nel foro interno dell’individuo quanto sul piano esteriore e statale. 2. Libertà religiosa e cause di giustificazione. Profili giurisprudenziali Oggi risulta davvero difficile ed articolato ricercare un possibile equilibrio nel rapporto tra professione di fede, diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ed interesse generale della pluralità dei consociati, alla luce anche di fenomeni – quali il multiculturalismo – che hanno aperto sempre più le frontiere a nuove culture e a nuove forme di pensiero, con tutto il bagaglio di usanze, credenze e tradizioni giuridiche diverse che si trascinano dietro. Una prima circostanza capace di minare il precario equilibrio tra libertà parimenti garantite è rappresentata dal possibile conflitto intercorrente tra il diritto di ciascuno di professare (o non professare affatto) il suo credo religioso, in forma pubblica o privata, individuale o collettiva, e la sussistenza di superiori interessi pubblici, il cui soddisfacimento necessita di una consequenziale e rischiosa operazione di bilanciamen17 to tra fini/valori , così come assicurati anche dalla Carta; ri16 S. FERLITO, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72. 17 In dottrina si ritiene che nasca, a tal proposito, l’esigenza di impie- Diritto, ordine e religione nella tutela penale 227 schiosa poiché capace di sfociare in una compressione dei diritti individuali a fronte di un preminente interesse generale o pubblico. Accade, a tal proposito, che molti comportamenti considerati penalmente rilevanti dall’ordinamento giuridico italiano siano ritenuti giustificati, o addirittura doverosi, tra i soggetti appartenenti a determinate tradizioni culturali o comunità religiose, al cui interno i soggetti condividono valori sociali ed economici, spesso di origine religiosa, ben differenti, e talvolta incompatibili, rispetto a quelli recepiti dall’ordinamento italiano. Di fronte a tali casi di collisione tra norma penale e precetto religioso sorgono i primi problemi, soprattutto quando l’esercizio del diritto di libertà religiosa determina l’integrazione di fattispecie incriminatrici. La motivazione religiosa può scriminare fatti posti in essere dal singolo credente? La motivazione religiosa può influire sulla rimproverabilità dell’autore del reato? Spesso, infatti, gli appartenenti a religioni minoritarie presenti in Italia, nei casi di conflitto tra precetto penale e imperativo religioso, invocano come scriminante, alla stregua della libertà di culto, il diritto sancito dall’art. 19 della Carta costituzionale. 18 L’art. 19 della Costituzione (ispirato ai principi di laicità e di pluralismo religioso) disciplina e tutela costituzionalmente il diritto di libertà religiosa, intesa come il diritto di gare adeguati criteri ermeneutici al fine di superare possibili frizioni tra libertà parimenti garantite e tutelate, cfr. L. BUSCEMA, Libertà di culto ed azione amministrativa: profili critici e linee evolutive, p. 5 (www.unime.it). Circa le tecniche di bilanciamento tra diritti fondamentali parimenti rilevanti e tra loro occasionalmente in conflitto, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 503 ss. 18 Cfr. Corte cost., celebre sentenza 17 gennaio 1989, n. 203. Così, il principio di laicità non implica indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione. 228 Giovanni Crocco professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto, entro i limiti dettati dalla stessa Carta. A tale diritto sono, quindi, posti due limiti. A dire il vero, la Costituzione menziona – codificandolo – un solo limite interno per quanto attiene ai riti ed è la 19 contrarietà al buon costume , ma la dottrina è pacifica nel ritenere che sussistano anche dei limiti esterni coincidenti 20 con tutti i beni di pari rango costituzionale . 19 In merito, appare generalmente condivisa la definizione di “contrarietà al buon costume” data dalla Consulta nella sua sentenza 27 luglio 1992, n. 368. Essa è intesa «quale valore riferibile alla collettività in generale, […] che denota le condizioni essenziali che in relazione ai contenuti morali e alle modalità d’espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone». Circa l’esclusione dal precetto costituzionale del limite dell’ordine pubblico, cfr. C. CARDIA, voce Religione (libertà di), in Enc. dir., II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 932, secondo il quale essa è giustificata «per impedire che per suo tramite si finisse col vietare, o limitare discrezionalmente, l’attività di alcune confessioni religiose (com’era avvenuto nel passato regime) sol perché queste non erano in sintonia con il clima politico del momento». Circa i limiti giuridici della libertà religiosa, cfr. P.A. D’AVACK, voce Libertà religiosa (dir. eccl.), in Enc. dir., XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 598, secondo il quale «a parte il limite generale del “buon costume” sancito dagli artt. 19 e 21 Cost., vengono ancora a costituire altrettanti indubbi limiti alla liceità e libertà delle manifestazioni del pensiero in genere e delle attività religiose in specie», ad esempio, il rispetto per la persona umana o per gli organi e le istituzioni pubbliche statali, o ancora l’ordine pubblico; infine le varie limitazioni derivanti da quelle norme delle leggi di pubblica sicurezza che naturalmente non risultino contraddittorie con i principi della Costituzione. In realtà, parlando di buon costume, sarebbe possibile definirlo un limite-non limite, il legislatore, infatti, potrebbe «non aver voluto realmente porre alcun limite all’esercizio del diritto di libertà religiosa, fatti salvi quelli di natura razionale insiti nell’esercizio di ogni diritto e di ogni libertà», A. DE OTO, Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali e contrattazione collettiva, Ediesse, Roma, 2007, p. 78 ss. 20 Cfr. F. VIGANÒ, Commento all’art. 51 c.p., in AA.VV., Codice penale Diritto, ordine e religione nella tutela penale 229 Con riferimento al limite interno, di carattere generale, la garanzia costituzionale è da intendersi come limitata dall’ordine pubblico, inteso come complesso di principi di costume e di coscienza sociale, a tutela del rispetto dei diritti personalissimi e delle istituzioni pubbliche e non, restrittivamente, come morale sessuale o comune senso del pudore che sono comunque concetti indeterminati e soggetti ai mu21 tamenti della mentalità sociale . Perché, quindi, possa ritenersi legittimo un intervento dell’autorità di pubblica sicurezza (e s’inneschi il motore della macchina penale) è necessario che vi sia stata l’adozione di un comportamento con22 cretamente lesivo del buon costume . Il secondo limite è di carattere esterno e deriva dal bilanciamento con altri diritti di rango costituzionale. Trattandosi di diritto previsto dalla Costituzione, i limiti esterni all’esercizio della scriminante della libertà religiosa dovrebbero trovarsi nella stessa Carta fondamentale, per salvaguardare 23 altri diritti o interessi, meritevoli di protezione . L’esercizio del diritto di libera professione religiosa, quindi, nel momento in cui (pur nel rispetto dei limiti intrinsechi) “urta con altri interessi e beni costituzionalmente e direttamente protetti, rispetto ad essi preminenti e che rientrano nell’oggettività giuridica della norma penale conflittuale, non può avere commentato, vol. I, seconda edizione, a cura di E. DOLCINI, G. MARIIpsoa, Milano, 2006, p. 554. 21 Cfr. P.A. D’AVACK, voce Libertà religiosa (dir. eccl.), cit., p. 598 ss. 22 Cfr. M. RICCA, Pantheon. Agenza della laicità interculturale, cit., pp. 148-149. L’autore, inoltre, segnala che l’uso di una perifrasi negativa («purché non contrari…») non è casuale: dire, infatti, che un comportamento o un rito non deve essere contrario al buon costume non significa che esso debba essere necessariamente conforme a esso. 23 Cfr. E. ABATE, Le Mutilazioni genitali femminili (MGF): lesione dei diritti umani fondamentali della donna. Dimensione normativa sanitaria e sociale, in Persona, Revista electrónica de derechos existenciales (www.revistapersona.com.ar), gennaio-febbraio, 2010. NUCCI, 230 Giovanni Crocco alcuna efficacia scriminante in quanto trattasi di un esercizio che avviene superando i limiti esterni che presiedono alla 24 corretta e rilevante sua estrinsecazione” . Nel diritto penale moderno del nostro Paese è possibile rinvenire «fattispecie, problematiche, profili interpretativi e indirizzi giurisprudenziali, tutti espressione del confessionismo (vecchio e nuovo) che, a dispetto della laicità dichiarata e – oramai – consolidata, percorre la tutela penale delle appartenenze e delle credenze di fede. Le norme di specie inducono a ritenere che il diritto penale ecclesiastico sia scandito dalla partizione nei modelli giuridici di ‘diritto penale dell’amico e del nemico’, di favore e di sfavore, di protezio25 ne e di repressione» . Tutto ciò è espressione di quel paternalismo che si manifesta come «tendenza autoritaria del diritto che, invece di tutelare il cittadino nella sua sfera di libertà», ne valuta le credenze e i valori della cultura di provenienza e poi, alla luce di questi elementi, talvolta lo “favorisce come amico” e talaltra, in fattispecie simili o parallele, 26 “lo combatte come nemico” . Giusto per avere un’idea, basta menzionare le specifiche discipline e le numerose sentenze della giurisprudenza italiana, confermative delle discriminazioni normative in tema di libertà religiosa e cause di giustificazione, di circostanze aggravanti e attenuanti, di reati contro il sentimento religioso, di immunità dalla legge penale e così via. La disciplina positivamente apprestata parte dalle cosiddette cause di giustificazione del reato, dette altrimenti “scriminanti” o “esimenti”, anche se in realtà il Codice Rocco par24 Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, Giuffrè, Milano, 1983, p. 88. 25 G. CASUSCELLI, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, cit., p. 20. 26 Cfr. S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 141. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 231 la più precisamente di “circostanze che escludono la pena” (art. 59 c.p. e art. 129 c.p.p.), categoria che comprende tutte quelle situazioni – anche se ontologicamente differenti tra di esse – in presenza delle quali il codice dichiara il soggetto non punibile. Si tratta, quindi, non solo delle cause di giustificazione in senso stretto cioè di esclusione dell’antigiuridicità e, dunque, di contrarietà all’ordinamento giuridico di un fatto corrispondente ad una fattispecie tipica, ma anche delle cause di esclusione della colpevolezza, meglio conosciute o altrimenti 27 denominate “scusanti” , ossia quelle circostanze che, influendo sul processo psico-motivazionale dell’agente, escludono la rimproverabilità penale del fatto tipico ed antigiuridico da questi commesso. Tra le prime vi rientrano il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), la legittima difesa (art. 52 c.p.), l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e lo stato di necessità (art. 54 c.p.), anche se non tutte sono mai state invocate a giustificazione del proprio diritto di libertà di credo. Tra le seconde, è possibile menzionare, a titolo di esempio, l’errore di fatto (art. 47 c.p.) o le circostanze putative (art. 59, c. 4, c.p.). L’art. 51 del codice penale rappresenta sicuramente la norma maggiormente richiamata a conforto da parte della difesa a giustificazione della condotta commissiva/omissiva 28 penalmente rilevante di un individuo . 27 Cfr. AA.VV., Codice penale spiegato articolo per articolo, XII ed., a cura di F. DEL GIUDICE, Simone, Napoli, 2007, p. 49. In dottrina, G. FIANDACA, E. MUSCO, Antigiuridicità e singole cause di giustificazione, in Diritto penale: parte generale, VI ed., Zanichelli, Bologna, 2010, p. 255, dove le cause di giustificazione vengono definite come quelle «situazioni normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico». Pertanto, in presenza di tali situazioni, un fatto che sarebbe altrimenti reato, tale non è perché la legge lo consente o lo impone. 28 In merito, cfr. D. PULITANÒ, Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, in Digesto delle discipline penalistiche, VI, Utet, Torino, 232 Giovanni Crocco C’è da premettere che in nessun sistema giuridico il motivo religioso può essere assunto come scriminante di applicazione generale, poiché tale constatazione può variare a seconda del carattere e della fisionomia che ogni ordinamento giuridico si attribuisce. «Se, infatti, l’ordinamento non è confessionale, riconoscere l’atto materialmente criminoso legittimato dal motivo religioso comporterebbe una subordinazione assurda, contraria alla definizione d’ordinamento giuridico; se l’ordinamento è confessionale o addirittura teocratico, il movente religioso o concorda con la religione statale, ed allora la sua presenza evita che la fattispecie criminosa sia punibile in virtù dell’articolo 51 c.p., oppure nasce da esigenze religiose in contrasto con l’ideologia statale, e allora la sua pericolosità sociale è gravissima perché va con29 tro i fondamenti dell’organizzazione giuridica» . 30 Ciò nonostante, in molti ordinamenti il motivo religioso riesce ad assumere valore esimente rispetto a singole fattispecie di reato: in tali circostanze, s’intende quindi che il motivo religioso scrimina il reato qualora esso si atteggi come impulso a difendere la propria religione. Contro tale posizione, tuttavia, è intervenuto anche il Parlamento europeo, raccomandando più volte agli Stati di respingere simili atteggiamenti di tolleranza o addirittura di giustificazione quando il delitto sia commesso in ossequio a convinzioni religiose o in attuazione di pratiche culturali, talvolta 31 dai tratti anche degradanti . 1990, p. 321; P. SEMERARO, L’esercizio di un diritto, Giuffrè, Milano, 2009. 29 Cfr. M.C. DEL RE, Il reato determinato da movente religioso, Giuffrè, Milano, 1961, p. 33 ss. 30 Più precisamente, in ogni legislazione che considera bene individuale degno di protezione la fede religiosa e, comunque, almeno per l’Italia, entro i limiti dell’art. 52 c.p. 31 Cfr., ex plurimis, Parlamento Europeo, risoluzione 18 marzo 2011, Diritto, ordine e religione nella tutela penale 233 È convinzione generale che l’art. 51 c.p., almeno nella sua accezione di esercizio di un diritto, esplichi un ruolo di primaria importanza nella prospettiva dell’adeguamento dell’ordinamento penale ai principi costituzionali. Il ruolo svolto dall’art. 51 c.p. non è nel senso di attribuire efficacia ad una norma già di per sé gerarchicamente superiore rispetto ad una norma gerarchicamente inferiore, ma consiste invece nel riconoscere efficacia scriminante – nel rispetto della riserva (tendenzialmente) assoluta di legge di stampo 32 costituzionale – al corretto esercizio di un diritto (sub specie, di libertà religiosa) promanante da una norma (sub spen. 2010/2209(INI), Sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne. Il Parlamento sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all’interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che detti reati siano perseguibili d’officio. Al punto 3 di detta Risoluzione sottolinea inoltre che «le pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenze contro le donne, compresi i cosiddetti “delitti d’onore” e le mutilazioni genitali femminili» (per cui esiste oggi un’apposita legge), devono essere assolutamente respinte. Tutto ciò poiché in parecchi Stati membri la violenza basata sul genere non è trattata come un reato di Stato. 32 Circa il rapporto tra controllo di costituzionalità delle norme penali e riserva di legge in materia di reati e pene (ex art. 25, comma 2, Cost.), cfr. Corte cost., sent. 13-20 novembre 2000, n. 508. Circa l’estensione della riserva assoluta di legge ai limiti scriminanti, cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1965, p. 262 ss. Circa il processo di armonizzazione della tutela penale della religione con i valori costituzionali fino all’entrata in vigore della legge 24 febbraio 2006, n. 85, M. MONTEROTTI, La tutela penale della religione: anticata, vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse circa la libertà di espressione nell’epoca di internet, in Cass. pen., 3, 2010, p. 952 ss. Per un’indagine sul processo di “secolarizzazione” del diritto penale con riferimento alla libertà religiosa, A. SERENI, Sulla tutela penale della libertà religiosa, in Cass. pen., 11, 2009, p. 4499 ss. 234 Giovanni Crocco cie, art. 19 Cost.), contingentemente di rango superiore a 33 quella che contempla la fattispecie incriminatrice . In sostanza, e come detto più volte, grazie alla mediazione e all’operatività dell’art. 51 c.p., l’esercizio di un diritto costituzionale scrimina un certo comportamento altrimenti penalmente rilevante. Nell’ambito del diritto ecclesiastico, più nello specifico nei casi di professione di fede di chi dichiara di appartenere a una confessione religiosa o parimenti di chi non è ascritto a nessuna di esse, non poco frequentemente è stata invocato l’art. 51 c.p. per escludere la punibilità di condotte penalmente rilevanti, e più precisamente l’efficacia scriminante dell’esercizio del diritto di libertà religiosa sancita dall’art. 19 Cost. In siffatte ipotesi, i giudici di legittimità hanno rinvenuto, il più delle volte, un palese contrasto con i principi che animano l’ordinamento penale italiano e ciò per diversi motivi. Innanzitutto, si andrebbe a violare il principio di territorialità, sancito all’art. 3 c.p., in base al quale la legge penale italiana si applica nei confronti di tutti coloro che, siano essi cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni previste espressamente dalla legge. In secondo luogo, è fuori discussione che possa trovare applicazione, anche per lo straniero, il principio “ignorantia legis non excusat” ex art. 5 c.p., in conseguenza del quale l’eventuale errore, di colui che pone in essere un comportamento avendo riguardo ai soli principi e valori appartenenti al suo retaggio culturale, si presenta come “errore sul precetto”, privo quindi di rilevanza scusante. In ultima battuta, i giudici della Suprema Corte arrivano ad escludere l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p., in quanto un’eventuale opera di ampliamento dell’alveo di operatività della scriminante in parola (con la valorizzazione del substrato culturale e religioso degli stranieri) 33 Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, cit., p. 52. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 235 comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri consociati, con la conseguente violazione dell’art. 3 Cost. Si segnala, infine, che un filone minoritario della giurisprudenza di Cassazione ha mostrato una qualche forma di apertura verso il “culturalmente diverso”, valorizzando il differente retaggio socio-culturale che questi si porta dietro. Talvolta, ha configurato il movente religioso quale attenuante generica ex art. 62 bis c.p., talaltra, in presenza di detto movente e ai soli fini della determinazione della pena base (art. 133 c.p.), ha ravvisato una minore intensità dell’elemento psicologico. 3. La applicazione/disapplicazione delle esimenti nelle singole fattispecie di reato Le fattispecie penali rispetto alle quali un siffatto esercizio può venire in considerazione sono le più svariate in quanto l’esercizio del proprio credo religioso abbraccia tutte le manifestazioni di pensiero e di comportamento attraverso le quali si svolge la vita del singolo credente; sicché il 34 conflitto tra regole della propria fede religiosa e disposizioni dello Stato di diritto di appartenenza può investire i più disparati settori di operatività dell’ordinamento. Si è ritenuto plausibile, tuttavia, considerare scriminante solo le 34 Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, cit., p. 87, il quale parla di «totale conflittualità virtuale» tra ordinamento religioso e ordinamento penale, conflitto che peraltro già trova una prima soluzione di massima a favore delle regole poste dallo Stato di diritto nella stessa previsione che, in sede costituzionale, caratterizza la libertà religiosa; cioè il limite imposto dalla stessa norma costituzionale in relazione alle ipotesi di riti contrari al buon costume. Circa le implicazioni del diritto di professione religiosa nell’ambito del diritto penale, cfr. L. MUSSELLI, La libertà religiosa e di coscienza, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XII, Utet, Torino, 1994, p. 222 ss. 236 Giovanni Crocco 35 condotte di tenue lesività: il bilanciamento tra i diversi beni ed i diversi fini/valori vedrebbe prevalere, talvolta, la libertà religiosa sugli altri eventuali controinteressi di rango costituzionale, anche in un’ottica gerarchica. Al contrario, non risulterebbero scriminate condotte lesive di beni e diritti sovraordinati (come il diritto alla vita e all’incolumità della persona, il diritto alla salute, il diritto all’onore e alla 36 reputazione, etc. ), la cui tutela funge da limite esterno alla 37 libertà religiosa . La giurisprudenza e le massime voci della giustizia italiana si sono trovate più volte a rispondere su questi delicatissimi temi, ma non si è mai ravvisata univocità di orientamenti, anche alla luce di una vasta ed eterogenea casistica. Sono qui da ricordare, infatti, una serie di pronunce, a testimonianza del fatto che la tematica affrontata in questo breve articolo sia delle più attuali e controverse nel panorama giuridico-religioso italiano. Reato di favoreggiamento personale Un sacerdote, condannato in primo grado per favoreggiamento personale aggravato nei confronti di un capo ma- 35 Cfr. Cass., sez. III, sent. 19 dicembre 2006, n. 27141. Così, ad avviso della Suprema Corte, è sempre necessario, nelle ipotesi di risoluzione del conflitto tra norme parimenti protette, un bilanciamento di interessi, eseguito caso per caso ad opera dell’interprete. Per utilizzare le parole della Corte, appare «decisivo, ai fini del riconoscimento dell’esimente, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita». 36 La problematica sorge anche in relazione ad altre tipologie di reati, quali quelli contro il matrimonio e l’assistenza familiare, contro il patrimonio, contro l’amministrazione della giustizia. Per un approfondimento su tali questioni, cfr. A. GARGANI, Libertà religiosa e precetto penale nei rapporti familiari, in Dir. eccl., I, 2003, p. 1013 ss. 37 G. CASUSCELLI, Nozioni di diritto ecclesiastico, cit., p. 252. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 237 38 fioso in latitanza, venne assolto in appello , poiché il religioso avrebbe “commesso il fatto nell’esercizio di un diritto”, cioè per aver esercitato legittimamente il suo ministero visitando il mafioso e dicendo messa nel suo nascondiglio. 39 La sentenza fu confermata anche dalla Suprema Corte qualche anno più tardi poiché, a suo avviso, la conversione del peccatore (anche se privato dell’ausilio sacramentale dell’eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale, e pertanto non occorre che un sacerdote cattolico sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri col fedele e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui continua ad occultarsi dalle forze dell’ordine. In effetti, il sacerdote non si era prestato a ricevere il delinquente presso la sua parrocchia, ma aveva accettato di recarsi nel suo nascondiglio, allestendo addirittura la sala con un “altarino” improvvisato, in maniera tale che il secondo avesse potuto soddisfare pienamente le sue esigenze religiose senza esposizioni e senza minacce alla propria libertà. 38 Cfr. Corte di Appello di Palermo, sentenza 5 novembre 1999, per la quale il sacerdote cattolico che, nell’esercizio del suo ministero, si reca nel rifugio di un latitante per celebrarvi messa è esente da responsabilità penale per effetto della scriminante prevista dall’art. 51 c.p. e pertanto va assolto dal reato di favoreggiamento personale ascrittogli in primo grado, per aver commesso il fatto nell’esercizio di un diritto a lui derivante dall’art. 2, comma 1, dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, diventato poi legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, in base al quale la Repubblica italiana assicura alla Chiesa cattolica «la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica». Per un approfondimento su questa vicenda giudiziaria, S. BORDONALI, Memoria difensiva (profili ecclesiastici) nella causa penale per favoreggiamento personale aggravato contro un sacerdote, in Dir. ecclesiastico, II, 2001, p. 242 ss. 39 Cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 27856/2001. 238 Giovanni Crocco Alla luce di questa pronuncia esemplare bisogna, quindi, dedurre che, anche in virtù dei riconoscimenti elargiti dallo Stato alla Chiesa cattolica negli Accordi di Villa Madama, quest’ultima goda di una piena libertà, scevra da vincoli, nell’organizzazione ed attuazione della sua missione pastorale e spirituale; libertà che, di conseguenza, finisce col prevalere su – se non addirittura annullare – le esigenze punitive e/o rieducative dello Stato. La più autorevole dottrina, a tal proposito, invita a riflettere proponendo un quesito – in apparenza dall’aspetto più retorico che provocatorio – a cui (probabilmente) si preferisce non dare risposta: cosa ne sa40 rebbe dell’analogo caso di un im m che presti assistenza 41 spirituale ad un presunto terrorista latitante ? Reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e reato di illecita detenzione a fine di spaccio Questa seconda categoria ricomprende due fattispecie penali, accomunate da profili di similitudine. Nel primo caso di specie venne contestato ad una fittizia 42 formazione sociale , deputata a favorire l’esercizio in forma associata della professione di un culto religioso, il reato di 40 Termine di derivazione araba utilizzato, nella maggioranza dei casi, per designare la Guida spirituale che si pone a capo della preghiera rituale collettiva dei musulmani; il sostantivo può indicare anche i capi di movimenti politico-religiosi di tale cultura. Cfr. Wikipedia, voce Imam (www.it.wikipedia.org). 41 G. CASUSCELLI, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, cit., p. 21. 42 Il nuovo movimento religioso è conosciuto come “Santo Daime”, avente origine nella foresta amazzonica, in Brasile, e diffuso, a partire dalla fine degli anni ’90, in vari paesi europei. In Italia, in particolare, vi è un ramo denominato “Cefluris” (centro eclettico fonte luce universale Raimundo Ireneu Serra), con principale punto di riferimento e sede della setta nell’immobile dove furono rinvenute le sostanze illegali e scovati i processati. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 239 associazione a delinquere finalizzata all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i cui associati si avvalevano dell’utilizzo rituale di una particolare bevanda, nota come ayahua43 sca , che era in grado di provocare e condurre ad uno stato di “espansione della coscienza”, di trance, simile all’estasi mistica. La Corte di legittimità, a differenza dell’ipotesi delittuosa poc’anzi citata, assunse, a tal proposito, un orientamento di sfavore per i damaisti; statuì, infatti, che «l’esigenza di praticare un certo culto religioso o il farne opera di proselitismo, pur essendo fenomeni certamente liberi ed anzi tutelati, non possono essere addotti quali cause di giustificazione, laddove sconfinino in un illecito penale», superando con queste parole anche l’argomento del consumo di 44 gruppo addotto, infruttuosamente, dalla difesa . 45 Nella seconda fattispecie, invece, la Suprema Corte , in un caso di illecita detenzione a fine di spaccio di marijuana, 43 Si tratta di un decotto di foglie, rami e altre parti di piante amazzoniche, tra le quali quelle del genere prycotria che contengono la sostanza psicotropa dimetiltriptamina – DMT, sostanza inclusa nella tabella allegata al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e pertanto vietata. 44 Cfr. Cass., sez. VI, sent. 5 dicembre 2005, n. 44227. Per un approfondimento su questa vicenda giudiziaria, Cass., sez. VI pen., n. 44227 del 2005, in Diritto e religione, 2006, p. 741 ss.; S. TROILO, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, in Anales de derecho, n. 26, Murcia (Spagna), 2008, p. 368. In merito, A. DE OTO, L’identità religiosa e le pratiche di culto dei migranti nell’ordinamento giuridico italiano, estratto dalla relazione svolta al Seminario formativo ASGI “Quale riconoscimento e trattamento dei simboli e delle pratiche religiose degli immigrati nel mondo del lavoro e nella società multiculturale?”, Trieste, 9 maggio 2009, ritiene che sia «abbastanza pacifico che una confessione religiosa, la cui tradizione sia stata integralmente portata qui da migranti che nel paese di partenza praticavano atti di culto che in Italia sarebbero in palese contrasto con il codice penale, non possa, ragionevolmente pretendere di duplicare tout court questa ritualità nel territorio italiano». 45 Cfr. Cass., sez. VI, sent. 3 giugno 2008, n. 28720. 240 Giovanni Crocco cassò con rinvio la decisione adottata dalla Corte d’Appello di 46 Perugia , che aveva ribadito, sulla scia della sentenza di primo grado, la colpevolezza dell’imputato, pur tuttavia errando. In sostanza, il soggetto fu sorpreso dai Carabinieri del posto in possesso di una busta contenente marijuana non preconfezionata in dosi bensì sfusa (in quantità di 97,300 gr.), conservata dietro al sedile della sua vettura parcheggiata in una piazzola di sosta dove l’uomo stava dormendo. L’individuo si era, da subito, dichiarato adepto della religione c.d. rastafariana e aveva giustificato il possesso della droga per esclusivo uso personale. A prescindere dall’appartenenza religiosa che 47 prevede l’uso quotidiano dell’“erba sacra” da consumare da soli fino a 10 grammi al giorno, non era dato ritenere comprovato il possesso della droga (stimabile in settanta dosi droganti) per esclusivo uso personale; ciò nonostante, la sentenza fu annullata perché non sufficientemente motivata in ordine alla dedotta finalità di detenzione della marijuana. La sentenza ha fatto molto discutere nel mondo giuridico e clericale e 48 fu riportata anche dai maggiori organi di stampa . A proposito del reato in oggetto, va segnalato, breve46 Cfr. Corte d’Appello di Perugia, sentenza 13 dicembre 2004. La Corte, in ogni caso, è consapevole che, «secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come “erba meditativa” come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che la “erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza, come si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione». 48 Cfr. M. CAVALLIERI, Cassazione, sentenza shock. La marijuana aiuta a pregare, i rasta possono tenerla, in La Repubblica, 11 luglio 2008, p. 19. Così, «ROMA-La marijuana può essere uno strumento di ricerca spirituale, di meditazione e anche di preghiera. Lo credono i seguaci della religione rastafari e anche i giudici della Cassazione lo pensano e per questo, nel rispetto della fede altrui, assolvono il signor …», queste le parole con cui si apre l’articolo di giornale. 47 Diritto, ordine e religione nella tutela penale 241 49 mente, un recentissimo orientamento della Suprema Corte proprio in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, finalità di spaccio e uso personale. Orientamento che confligge, palesemente, con il dettato dell’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 309/1990 e, per di più, con la sua costante interpretazione giurisprudenziale; viene a cadere la presunzione della destinazione allo spaccio ed appare inammissibile un’inversione dell’onere probatorio a carico del detentore. Reato di associazione con finalità di terrorismo In un ulteriore caso, a carattere transnazionale, fu addebitato ai ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione il reato associativo di cui all’articolo 270 bis c.p., che disciplina il fenomeno delle “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico”. Il reato ascritto era desumibile dalla continuità e sistematicità dei collegamenti di natura organizzativa fra gli affiliati, sia pure nella rilevata “peculiarità” del fenomeno 49 Cfr. Cass., sez. VI, sent. 1 giugno 2011, n. 21870. I giudici di legittimità, così, ribadiscono la linea dell’inesistenza sia di una presunzione di destinazione alla spaccio in ipotesi di sostanza stupefacente detenuta, (ove eccedente i limiti tabellari introdotti con la novella del 2006), sia della possibilità di inversione dell’onere della prova, con addebito al detentore dell’obbligo di dimostrare la destinazione del compendio ad un uso esclusivamente personale. L’art. 73, comma 1 bis, del D.P.R. n. 309/1990 contiene, infatti, specifici strumenti valutativi, i quali, se osservati, devono assolvere alla funzione di dimostrare – al di là di ogni ragionevole dubbio – l’uso non esclusivamente personale cui la droga è finalizzata; tale dimostrazione ricade sempre e comunque sulla pubblica accusa. Qualora, invece, dovesse anche solo ipotizzarsi un inversione dell’onere probatorio circa la detenzione e la sua finalità, si andrebbe a violare una delle regole codicistiche più importanti nel contesto del diritto di difesa e vulnus del contraddittorio fra le parti del processo. Sulla stessa tematica, cfr. Cass., sez. VI, sent. 28 febbraio 2011, n. 7578; cfr. Cass., sez. VI, sent. 17 aprile 2008, n. 16176. 242 Giovanni Crocco definibile come terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale. La Suprema Corte precisa che “la costituzione di un sodalizio criminale non può essere esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all’integralismo religioso islamico, perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo ren50 dono ancora più pericoloso” . Reato di abusi elettorali In tema di abusi elettorali, in occasione del referendum 51 abrogativo della legge sull’aborto , fu riconosciuta la responsabilità penale di un parroco per il fatto di aver affisso manifesti sulle porte della chiesa e dei centri parrocchiali – quindi al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale – con la scritta “sì alla vita”. La Corte stabilì l’impunibilità del sacerdote in quanto la libertà di comunicare e corrispondere con il clero e tutti i fedeli nonché la libertà di pubblicare e affiggere, sia all’interno che all’esterno degli edifici destinati a culto o comunque di pertinenza parrocchiali, documenti, istruzioni, immagini ed altri atti relativi al ministero spirituale e alla missione pastorale e educativa della Chiesa, è ampiamente riconosciuta all’auto52 rità ecclesiastica dall’Accordo di Villa Madama del 1984 ; 50 Cfr. Cass., sez. II, sent. 21 dicembre 2004-17 gennaio 2005, n. 669. Cfr. legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, generalmente chiamata “la 194”. 52 In merito, l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, diventato poi legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, sancisce, nei suoi artt. 2 comm. 2 e 51 Diritto, ordine e religione nella tutela penale 243 come se ciò non bastasse, tale libertà non può, in alcun modo, essere limitata per effetto di una legge ordinaria che detta 53 norme per la disciplina della propaganda elettorale , neppure nelle res mixtae, «in cui il tema spirituale è anche oggetto del dibattito civile, politico e sociale, posto a base di una 54 consultazione elettorale o referendaria» . Reati contro l’amministrazione della giustizia In questa peculiare tipologia di reati, vi rientrano sicuramente i reati di rifiuto per motivi religiosi di uffici legal55 mente dovuti e, a tal proposito, è possibile ricordare episodi isolati che, pur se datati, hanno fatto scuola nell’ambiente giuridico-penale. La questione fu sollevata a proposito del reato di rifiuto di 56 prestare il giuramento da parte del testimone e a quello di 3, che è «assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede […] il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa», e ancora che è garantita ai cattolici e alle loro formazioni religiose «la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». 53 Si sta facendo riferimento alla legge 4 aprile 1956, n. 212 – Norme per la disciplina della propaganda elettorale. 54 Cfr. Cass., sez. III, sent. 6 maggio 1985. 55 Tipologia di reato, prevista e punita dall’art. 366 c.p., che ricomprende una serie di fattispecie-tipo, ad esempio, il rifiuto dell’interprete, del perito, del custode e del testimone di prestare il proprio ufficio, non ottemperando così all’obbligo imposto loro dall’autorità giudiziaria. 56 Il nuovo codice di procedura penale non prevede più l’istituto del giuramento, sostituito per i testimoni e i periti da una dichiarazione di responsabilità (artt. 497 e 226 c.p.p.). In merito, la Corte cost. più volte si è occupata dell’incompatibilità in astratto tra norme ordinarie, che prevedevano il giuramento, e la norma di cui all’art. 19 Cost. a tutela della libertà religiosa di tutti e, solo dopo un lungo percorso scandito da pronunce di segno opposto, è giunta alla sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, che ha dichiarato incostituzionali le norme del codice di procedura 244 Giovanni Crocco 57 rifiuto dell’ufficio di giudice popolare . In relazione alla prima delle due fattispecie – qui sommariamente trattata – la giurisprudenza è intervenuta più volte, senza però seguire un 58 criterio omogeneo e la questione è stata sempre affrontata procedendo all’esame contestuale dell’art. 19 Cost. e dell’art. 54, comma 2, Cost. «Se, infatti, è chiaro che l’estrinsecazione del diritto sancito dall’art. 19 Cost. non può trovare dei limiti esterni imposti dalla norma penale di cui all’art. 366 c.p. – la quale recepisce senz’ombra di dubbio il principio esplicitamente enunciato dall’art. 54, comma 2, Cost. –, è però altrettanto chiaro che tale ultima norma costituzionale possa, invece, fornire dei limiti esterni all’estrinsecazione del diritto ex articolo 19 Cost., in maniera tale che, stando così le cose, non potrà essere più invocata la scriminante ex art. 51 c.p., se l’esercizio del diritto di libertà religiosa avvenga oltre i limiti 59 esterni che per esso esistono» . 60 Anche la dottrina , infatti, preferisce optare per la prepenale e civile che statuiscono la formula del giuramento, nella misura in cui le stesse impongono, anche ai non credenti, la lettura del passo della formula relativa alle responsabilità assunte davanti a Dio. 57 Cfr. Pretore di Torino, 16 gennaio 1981, in Foro it., 1981, II, c. 317 ss. (con nota critica di E. GIRONI), che ha ritenuto applicabile l’esimente dell’esercizio del diritto fondata sull’art. 19 Cost. 58 Cfr. Tribunale minorile di Napoli, sent. 17 dicembre 1957, in Foro it., voce Rifiuto di ufficio legalmente dovuto, 1959, c. 2162, che ha ritenuto non ammissibile l’esimente dell’esercizio del diritto di libertà religiosa; in relazione a tale previsione di reato, cfr. Tribunale di Roma, sentenza 7 aprile 1975, in Arch. pen., Aracne, Roma, 1975, II, p. 341 ss., che ha, invece, ritenuto il fatto non punibile applicando però l’esimente di cui all’art. 384 c.p. (Casi di non punibilità), nell’ipotesi in cui il testimone si rifiuti di prestare il giuramento di rito, adducendo il divieto derivante dalle proprie convinzioni religiose al compimento di tale atto, in quanto altrimenti si verificherebbe un grave nocumento al proprio onore. 59 Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, cit., p. 89. 60 Cfr., P.A. D’AVACK, voce Libertà religiosa (dir. eccl.), in Enc. dir., cit., p. 598; F. FINOCCHIARO, Giuramento dei testimoni e libertà religio- Diritto, ordine e religione nella tutela penale 245 minenza del principio espresso dall’art. 54, comma 2, Cost., poiché si ritiene che quest’ultima sia una norma a carattere generale, riferibile quindi ad ogni individuo a prescindere dalle sue credenze religiose o appartenenze culturali e in grado di evitare ogni tipo di discriminazione tra credenti e non credenti. Quindi, qualora un individuo, per mancanza di fede o per adesione a una confessione religiosa i cui principi sono contrari alla formula sacrale, si rifiuti di prestare giuramento, in linea generale non può essere scriminato, poiché l’esercizio del diritto di libertà religiosa non può giustificare un comportamento in contrasto con interessi preminenti costituzionalmente previsti (dovere di adempiere le funzioni pubbliche affidate, ex art. 54, comma 2, Cost.). 4. I riflessi dell’appartenenza confessionale sulla disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti Oltre alle cause di giustificazione, la disciplina penale del fenomeno religioso contempla al suo interno anche tutti quegli elementi (accidentali, quindi non necessari) che accedono ad un reato già perfetto, comportando solo una modificazione della pena edittale. Si parla, in tal senso, di circostanze aggravanti e attenuanti, generiche e specifiche. Per quanto riguarda le prime, il diritto ecclesiastico, in materia penale, fa generalmente riferimento solo ai numeri 9 e 10 delle aggravanti comuni previste dall’art. 61 c.p.; il n. 1, invece, viene escluso a priori poiché il “motivo religioso”, per 61 definizione, non è mai abietto o futile . Secondo costante sa, in Riv. it. dir. e proc. pen., Giuffrè, Milano, 1960, p. 1254. 61 Cfr. Cass., sent. 8 marzo 1950, in Giust. pen., Roma, 1950, II, p. 723. Così, i caratteri proprio del motivo religioso escludono che esso possa essere indice di «una personalità vile e depravata, (…), tale da su- 246 Giovanni Crocco giurisprudenza (Cass., sent. 4 dicembre 2013, n. 51059; Cass., sent., 13 ottobre 2010, n. 39261), infatti, la circostanza aggravante dei futili motivi sussisterebbe solo quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato. È anche pacifico che tale circostanza abbia natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto. A tal proposito, in un recentissimo caso di tentato omicidio di una figlia irrispettosa dei precetti coranici, la Suprema Corte adita ha correttamente configurato l’insussistenza dell’aggravante dei futili motivi, non ritenendo lieve o banale la spinta che aveva indotto il padre, di fede islamica, ad agire. Per quanto riguarda la valutazione ai fini di un’aggravante o di un’attenuante della pena, negli ordinamenti teocratici e in quelli confessionali, a giudizio di una attendibile dottrina, il reato determinato da motivo religioso riceve comunque una valutazione differenziata a seconda della reli62 gione che motiva il gesto criminoso . In Italia, dal momento che non c’è alcuna espressa menzione nel codice penale del motivo religioso tra le circostanze aggravanti o attenuanti, si preferisce determinarlo attraverso un indagine di fatto, da condursi di volta in volta e caso per caso. Circa le circostanze aggravanti (comuni) della pena, l’art. scitare un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo in una persona di media moralità». 62 Cfr. M.C. DEL RE, Il reato determinato da movente religioso, Giuffrè, Milano, 1961, p. 33 ss., in base al quale, se la religione è quella di Stato, si riconosce generalmente valore di attenuante comune al motivo religioso e, in alcune fattispecie specifiche, il motivo legittimerebbe addirittura l’atto criminoso; se, invece, il reato trova motivo in credenze religiose che contrastano con i principi dell’ordinamento ospitante, allora sarà considerato tra le aggravanti. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 247 61 c.p. prende in considerazione la qualità di ministro di culto in capo al soggetto che commette o subisce il reato, prevedendo solo due fattispecie tipiche: quella del n. 9, cioè 63 «l’aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti (…) alla qualità di ministro di culto»; e quella formulata dal n. 10, cioè “l’aver commesso il fatto contro (…) una persona rivestita dalla qualità di ministro di culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato”. Per entrambe le ipotesi vi è una corposa e significativa giurisprudenza che analizza tali circostanze sotto più profili, aiutando così giudici e giuristi nella risoluzione dei casi più 64 controversi . Giusto per citarne uno, in un recentissimo episodio di truffa pluriaggravata e di furto ai danni di un parroco, è stata riconosciuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, c.p. (ossia l’avere commesso il fatto nei confronti in un ministro di culto «nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di servizio»), consistendo la ratio dell’aggravante in esame – ad avviso della dottrina maggioritaria – nell’esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni soggetti in ragione del peculiare ruolo svolto dagli stes65 si . 63 Per i ministri del culto cattolico, il Codex Juris Canonici parla di “potere canonico” (can. 1752 ss. c.j.c.). 64 Cfr. Cass., sez. II, sent. 26 febbraio 1988, sulla natura soggettiva dell’aggravante e la ratio sottesa; cfr. Cass., sez. IV, sent. 20 febbraio 2008, n. 22614, sulla rilevanza pubblica delle qualifiche rivestite dagli autori del reato; cfr. Cass., sent. 5 marzo 2004, n. 17664, sulla prova della qualifica rivestita dal soggetto passivo; cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza 26 luglio 2007, n. 645, per un caso in cui viene riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, anziché quella di cui al n. 9. 65 Cfr. Cass., sez. II, sent. 23 gennaio 2013, n. 3339. Proprio in relazione del peculiare ruolo ricoperto da tali soggetti, si evince, infatti, che nell’ipotesi del reato commesso a causa dell’adempimento medesimo, la più energica tutela penale è stabilita per impedire le vendette e le altre 248 Giovanni Crocco Secondo il giusto apprezzamento del giudice di legittimità, infatti, la Corte di merito ha correttamente motivato la sussistenza dell’aggravante di specie, ritenendo che «le “opere di carità” rappresentano un “servizio” tipico del ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine o delle somme espressamente destinate dagli oblanti “ai poveri della parrocchia” – sicché modeste elargizioni a persone bisognose o indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell’attività dei parroci». Oltre a queste ipotesi di aggravanti generiche, tuttavia, esistono anche delle aggravanti specifiche in relazione a reati dove circostanze o elementi a carattere religioso fanno da sfondo, come nel caso del reato di furto ex art. 625, n. 7, c.p., quando viene perpetrato su cose destinate alla pubblica reverenza (ad esempio, immagini sacre e cose consacrate), o quello del reato di danneggiamento ex art. 635, comma 1, c.p., quando il delitto viene commesso a danno di edifici destinati all’esercizio di un culto. Circa le circostanze attenuanti (comuni), l’art. 62 c.p. contempla l’ipotesi dell’«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale», e cioè per motivi che non solo godono dell’approvazione della coscienza comune, ma risultano 66 altresì apprezzabili sotto il profilo etico o sociale (e, perché no, religioso). In ogni caso il motivo, per essere rilevante ai fini dell’applicazione dell’attenuante in esame, deve essere comunque «conforme alla morale dominante del popo67 lo italiano nell’attuale momento» storico-giuridico, e sono ingiuste reazioni cui può dar luogo il detto esercizio. Tale funzione sanzionatrice rafforza, quindi, la convinzione che l’intento dell’offesa deve essere diretta contro la persona in ragione della istituzione, sovrana o religiosa, che la stessa rappresenta. 66 Per giurisprudenza costante. 67 Cfr. Cass., I sez., sent. 6 dicembre 1950, in Giust. pen., Roma, 1951, II, p. 379. Diritto, ordine e religione nella tutela penale 249 stati considerati tali dalla giurisprudenza italiana, ad esempio, l’affetto materno, l’amor di patria, l’eccesso di zelo, il sentimento di dignità, anche se il valore morale o sociale dovrebbe sempre essere ricercato caso per caso, senza alcuna schematizzazione preventiva. Ne deriva che, qualora il giudice nel singolo caso rilevi la religiosità del motivo, l’at68 tenuante generica dovrebbe essere riconosciuta . In ogni caso, a parer di molti giuristi, il principio fondamentale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) impedisce di considerare l’esercizio della fede come fattispecie attenuante o, peggio ancora, esimente. In particolare, è stato rilevato che anche l’attenuante di cui all’art. 62, n. 1 c.p., cioè «l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale», non potrà discendere dalla circostanza che una certa azione, contraria ai principi di fondo del nostro ordinamento (ad esempio, la lapidazione dell’adultera o l’inflizione di mutilazioni o pene corporali), sia stata espletata a causa dell’adesione ad una fede religiosa: occorre, infatti, che vi sia anche una coincidenza con i valori sociali e morali condivisi dal popolo italiano. Così, seppure l’adesione interiore a religioni che abbiano precetti incompatibili con tali valori non può in alcun modo essere considerata come un illecito, stante la completa libertà di scelta in questo campo, nondimeno i comportamenti conseguenti non possono che essere valutati alla stregua dell’ordi69 namento statale e dei valori a cui questo si ispira . 68 Significativo, a tal proposito, è “il caso del Vescovo di Prato”, al quale, nella sentenza assolutoria di primo grado, fu riconosciuta l’attenuante di cui al n. 1 dell’art. 62 c.p., per la religiosità del motivo, nonostante la sua condotta avesse integrato il reato di vilipendio. Per un maggiore approfondimento del caso giudiziario, SPINELLI, La sentenza assolutoria del Vescovo di Prato, in Foro it., 1959, I, c. 274; A. PIOLA, Osservazioni sulla sentenza fiorentina di condanna del Vescovo di Prato, in Iustitia, 1958, II, p. 113. 69 Facendo leva proprio su queste considerazioni, la Corte di Cassa- 250 Giovanni Crocco Resta ovvio che tale attenuante, per se in teoria applicata anche ai più efferati delitti, non potrà mai trovare applicazione rispetto ai delitti politici e di terrorismo commessi per finalità di religione. È stato infatti opportunamente rilevato che «la ‘guerra santa’ da alcuni ricondotta, addirittura, alle pagine del Corano non può far meritare l’attenuante in pa70 rola» . zione ha ritenuto più volte non giustificabili determinate ipotesi di reato, cfr. supra, nota 39, par. 2, p. 12. 70 Cfr. G. SALCUNI, Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla “paura del diverso” al dialogo, in Indice penale, Cedam, Padova, 2006, IX, 1, p. 646.