modalità di tenuta dei libri e dei registri contabili

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modalità di tenuta dei libri e dei registri contabili
MODALITÀ DI TENUTA DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI
OBBLIGATORI. APPROFONDIMENTI
Sommario: 1. Premessa – 2. Quadro normativo attuale – 3. Numerazione dei libri e dei registri contabili
– 4. Tassa sulle concessioni governative ed imposta di bollo – 5. Sanzioni – 6. Prospetto riassuntivo – 7.
Efficacia probatoria delle scritture contabili.
1. PREMESSA
Negli ultimi anni si è avuta una notevole attività di semplificazione per quanto attiene la tenuta
dei libri e dei registri contabili obbligatori. Va detto che l’iter era già iniziato circa dieci anni fa con il
D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994 n. 489, che aveva soppresso l’obbligo di
vidimazione annuale. E’ tuttavia con l’art. 8 L. 18 ottobre 2001 n. 383 (primi interventi per il rilancio
dell’economia, meglio conosciuta come Legge dei cento giorni), entrato in vigore a partire dal 25 ottobre
2001, che sono state introdotte le modifiche più importanti in tema di semplificazione, in modo
particolare mediante la soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione di alcuni libri contabili
obbligatori.
Le disposizioni normative oggetto di modifica sono state le seguenti:
- l’art. 2215 c.c. (modalità di tenuta delle scritture contabili);
- l’art. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti);
- l’art. 22, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (tenuta e conservazione delle scritture
contabili);
- l’art. 16 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (atti e scritti
soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Libri e registri).
La semplificazione è stata particolarmente rilevante ed è stata accolta favorevolmente da tutti gli
operatori del settore, anche se, almeno inizialmente, ha destato qualche perplessità. E’ per questo
motivo che, nel corso degli anni, si sono avuti numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate per porre
chiarezza ai vari dubbi interpretativi manifestatisi dopo la riforma. Si è iniziato con la circ. 22 ottobre
2001 n. 92/E (Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente), per proseguire
con la circ. 11 dicembre 2001 n. 104/E (obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e
scarico dei rifiuti), con la circ. 30 gennaio 2002 n.9/E (Risposte a quesiti), con la risol. 12 marzo 2002 n.
85/E (Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo), con la circ. 1
agosto 2002 n. 64/E (Numerazione dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di
bollo), con la risol. 22 gennaio 2003 n. 9/E (Numerazione dei registri contabili).
2. QUADRO NORMATIVO ATTUALE
L’art. 2215, comma 2, c.c., stabilisce che il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione. A conferma, quindi, di
quanto accennato in premessa, dopo la soppressione dell’obbligo di vidimazione annuale, per il libro
giornale e il libro degli inventari, a partire dal 25 ottobre 2001, è stata disposta la soppressione anche
dell’obbligo di bollatura. Da chiarire che il termine bollatura nulla ha a che fare con l’imposta di bollo
che rimane dovuta. La bollatura è soltanto il timbro che viene apposto, dai Notai o dagli Uffici, sui libri
contabili, prima di essere messi in uso.
Pertanto, allo stato attuale, il libro giornale e il libro degli inventari sono:
- numerati progressivamente;
- soggetti ad imposta di bollo;
- non soggetti a bollatura ed a vidimazione.
Nessuna semplificazione, invece, per gli altri libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. Si
tratta del libro dei soci, del libro delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
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assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del libro delle
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
del libro degli strumenti finanziari. Questi libri sono:
- numerati progressivamente;
- soggetti ad imposta di bollo;
- soggetti a bollatura ed a vidimazione iniziale.
Anche la normativa fiscale, al pari di quella civilistica, ha tratto i propri vantaggi dalla
semplificazione. A seguito, infatti, delle modifiche apportate all’art. 39 D.P.R. n. 633 del 1972, e all’art.
22, comma 1 D.P.R. n. 600 del 1973, relativi alla tenuta e conservazione di scritture contabili in materia
rispettivamente di IVA e di imposte sui redditi, tutti i registri di seguito elencati non sono più soggetti
all’obbligo di bollatura. Non essendo inoltre gli stessi soggetti ad imposta di bollo, si deve ritenere che
siano regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina. Si tratta di:
- registro IVA delle fatture emesse;
- registro IVA degli onorari;
- registro IVA dei corrispettivi;
- registro IVA degli acquisti;
- registro cronologico delle movimentazioni finanziarie;
- registro degli incassi e dei pagamenti dei professionisti;
- registro dei beni ammortizzabili;
- altri libri e/o registri tenuti ai fini dell’IVA o delle imposte sui redditi.
Va precisato che continuano ad essere assoggettati alla vidimazione ed alla bollatura, tutti quei
libri o registri per i quali tale obbligo è previsto da una norma speciale. Come affermato, infatti, nella
circ. 11 dicembre 2001 n. 104/E, il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore
rifiuti, così come ogni altro registro non di tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del
soppresso Ufficio del Registro, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall’art. 8 della citata L. n. 383 del 2001.
3. NUMERAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI
Una volta eliminato l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, sia per il libro giornale e il libro
degli inventari, sia per i registri previsti da norme tributarie, l’unica incombenza rimasta è quella della
numerazione progressiva. La circ. 22 ottobre 2001 n. 92/E, è intervenuta sull’argomento fissando alcuni
punti che hanno chiarito i primissimi dubbi post riforma. In particolare:
- la numerazione delle pagine viene eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla
tenuta delle scritture contabili, senza più ricorrere al notaio o agli uffici;
- il soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili attribuisce il numero progressivo a
ciascuna pagina prima dell’utilizzo della stessa, senza più ricorrere alla numerazione preventiva per
blocchi di pagine;
- per i libri ed i registri contabili per i quali la bollatura rimane obbligatoria, e per quelli per i
quali la si sceglie facoltativamente, sono competenti i notai oppure l’ufficio del registro delle imprese.
Sono quindi definitivamente cessate le competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione e
bollatura dei registri contabili.
Non è comunque bastata un’unica circolare per chiarire definitivamente le problematiche
relative alle modalità di numerazione. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta successivamente con la
risol. 12 marzo 2002 n. 85/E, e con la circ. 1 agosto 2002 n. 64/E. E’ stato stabilito che:
- la numerazione deve essere progressiva per anno;
- l’anno della numerazione è quello cui si riferisce la contabilità e non quello in cui viene
eseguita la stampa;
- per il libro degli inventari, qualora le annotazioni occupino un numero esiguo di pagine per
ciascuna annualità, può essere omessa l’indicazione dell’anno.
Un esempio per meglio chiarire quanto detto. Supponendo di dover stampare, nel corso del
2005, la contabilità relativa all’anno 2004, la numerazione delle pagine sarà la seguente: 2004/1, 2004/2,
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2004/3, ecc.; quando si passerà poi a stampare le annotazioni relative all’anno 2005, si ricomincerà con
la seguente numerazione: 2005/1, 2005/2, 2005/3, ecc. La numerazione, inoltre, potrà essere stampata
sulle pagine contestualmente alla stampa delle registrazioni contabili, senza l’obbligo di dover
predisporre, antecedentemente alla stampa, un blocco di pagine già numerate. Naturalmente nulla vieta
la preventiva numerazione di un numero elevato di pagine in una sola volta, tuttavia, va detto, che le
pagine non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento, saranno poi inutilizzabili.
Due casi, infine, sottoposti all’Agenzia delle Entrate e trattati con la risol. 22 gennaio 2003 n.
9/E.
Il primo riguarda le scritture di assestamento e rettifica, ossia quelle annotazioni che servono per
elaborare il bilancio di esercizio e che vengono predisposte solitamente nei primi mesi dell’anno
successivo. Attenendosi alla norma, si contravverrebbe al principio della progressività della
numerazione, infatti, tali scritture, sarebbero stampate sul libro giornale, dopo un blocco di pagine
precedute dal prefisso del nuovo anno, perché contenenti scritture relative ai primi mesi del nuovo
esercizio. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta stabilendo che le suddette scritture, se annotate a libro
giornale nell’esercizio successivo a quello di riferimento, prenderanno il numero progressivo dell’esercizio in cui sono
annotate e la data della loro effettiva rilevazione, avendo cura di specificare, ovviamente, che trattasi di registrazione
riferita alla data di chiusura dell’esercizio precedente.
Il secondo, invece, riguarda le società aventi l’esercizio non coincidente con l’anno solare, per
esempio inizio esercizio il 1 luglio e fine esercizio il 30 giugno dell’anno successivo. Per queste società,
la suddetta risoluzione ha chiarito che, in fase di stampa, si indicherà nella numerazione soltanto il
primo dei due anni coinvolti. Supponendo, per esempio, di dover stampare la contabilità relativa
all’esercizio 1 luglio 2003 – 30 giugno 2004, si indicherà nella numerazione il solo anno 2003, anche per
le scritture contabili relative al semestre 1 gennaio 2004 – 30 giugno 2004. Naturalmente, anche se non
detto esplicitamente, tale soluzione va considerata valida, oltre che per il libro giornale, anche per il
libro degli inventari.
4. TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ED IM POSTA DI BOLLO
Ai fini della tassa sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo, sulla base di quanto
previsto dall’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, le società di capitali subiscono
un trattamento differenziato rispetto agli altri soggetti passivi. Va detto che, per società di capitali, si
intendono, in questo caso, soltanto le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società
a responsabilità limitata. Vengono pertanto incluse tra gli altri soggetti passivi, oltre alle imprese
individuali ed alle società di persone, anche le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli
enti non economici, le società consortili a responsabilità limitata.
Le società di capitali, sia per il libro giornale e il libro degli inventari, sia per gli altri libri sociali
obbligatori di cui all’art. 2421 c.c., versano la tassa sulle concessioni governative in misura forfetaria,
indipendentemente dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. L’importo ammonta ad
euro 309,87 (oppure euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, al 1 gennaio, l’importo di
euro 516.456,90) e viene versato entro il 16 marzo di ogni anno. Il versamento può essere effettuato
presso le aziende di credito convenzionate, il concessionario della riscossione o gli uffici postali abilitati,
mediante il modello F24, compilando la Sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 7085 – Tassa
annuale vidimazione libri sociali. Soltanto per le società di nuova costituzione, il primo versamento deve
essere fatto tramite c/c postale numero 6007 intestato a Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni
Governative (c/c postale numero 210906 per i versamenti di competenza della Regione Sicilia).
Gli altri soggetti passivi sono invece esonerati dal versamento della tassa sulle concessioni
governative, ma limitatamente al libro giornale ed al libro degli inventari. Per gli altri libri sociali
obbligatori di cui all’art. 2421 c.c., la tassa è invece dovuta soltanto per quelli messi in uso ed è
commisurata al numero delle pagine; l’importo è pari infatti ad euro 51,65 per ogni 500 pagine o
frazione di 500 per ciascun libro, e può essere versato tramite c/c postale numero 6007 intestato a
Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative oppure attraverso l’applicazione delle marche di
concessione governativa.
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Per quanto riguarda l’imposta di bollo, per il libro giornale e il libro degli inventari, le società di
capitali corrispondono l’importo di euro 14,62, mentre, gli altri soggetti, corrispondono un importo
doppio pari ad euro 29,24; detti importi vengono corrisposti ogni 100 pagine o frazione di 100 per
ciascun libro. Per gli altri libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 c.c., l’importo è lo stesso sia per le
società di capitali sia per gli altri soggetti passivi ed è pari ad euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione
di 100 per ciascun libro che viene messo in uso.
Va precisato che per le cooperative sociali e per le ONLUS, è prevista l’esclusione dal
pagamento della tassa sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo, mentre, per le società
cooperative edilizie, anch’esse escluse dal pagamento dell’imposta di bollo, è previsto il versamento
della tassa sulle concessioni governative in misura ridotta pari ad un quarto (euro 12,92).
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, per il libro giornale e il
libro degli inventari, in quanto non più soggetti all’obbligo di vidimazione iniziale, è intervenuta la circ.
22 ottobre 2001 n. 92/E, stabilendo che detta imposta va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia
prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. La stessa è assolta mediante marche o bollo a punzone da
applicarsi sulla prima pagina numerata ovvero secondo le modalità di cui al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 237, vale a dire
mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. In
quest’ultimo caso si utilizza il modello F23, da compilarsi con l’indicazione del codice tributo 458T –
Imposta di bollo su libri e registri; gli estremi del pagamento vanno poi riportati sulla prima pagina di ciascun
libro o registro.
Successivamente alla suddetta circolare, ci sono stati, comunque, altri interventi dell’Agenzia
delle Entrate, in particolare attraverso la circ. 30 gennaio 2002 n. 9/E, la risol. 12 marzo 2002, n. 85/E,
e la circ. 1 agosto 2002 n. 64/E. Sempre a proposito del libro giornale e del libro degli inventari, è stato
chiarito che:
- l’imposta di bollo va assolta soltanto sulle pagine effettivamente utilizzate, pertanto, soltanto
dopo aver utilizzato le prime 100 pagine, si è soggetti di nuovo al tributo in questione, prima
dell’utilizzo delle successive 100 pagine;
- l’applicazione delle marche, ogni 100 pagine, viene fatta indipendentemente dall’anno cui si
riferisce la numerazione progressiva. Pertanto, riportando l’esempio contenuto nella citata circ. n. 64/E
del 2001, nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85,
l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate alla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime
quindici pagine dell’anno 2003;
- le marche possono essere apposte sulla prima pagina numerata, non essendo più obbligatoria
la vidimazione iniziale con l’indicazione, sull’ultima pagina, del numero totale delle pagine numerate;
- sulla pagina in cui sono applicate le marche non c’è obbligo di apporre alcuna annotazione.
E’ il caso infine di ricordare che non sono soggetti alla tassa sulle concessioni governative ed
all’imposta di bollo, tutti i libri e/o registri contabili tenuti ai fini dell’IVA o delle imposte sui redditi.
5. SANZIONI
Tra le violazioni consistenti nell’irregolare o nell’omessa tenuta o conservazione dei registri e
delle scritture contabili, rientra anche l’omissione della bollatura, che è punita, ai sensi dell’art. 9, comma
1, D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici
milioni. Tuttavia, sia per il libro giornale e il libro degli inventari, sia per i registri previsti da norme
tributarie, a seguito della citata L. n. 383 del 2001 che ha soppresso l’obbligo di bollatura, non è più
applicabile detta sanzione, e, come chiarito con la circ. 22 ottobre 2001 n. 92/E, l’intervenuta soppressione
dell’obbligo di bollatura produce effetti sull’applicazione delle sanzioni per violazioni commesse anche prima dell’entrata in
vigore della legge, in attuazione del principio del “favor rei”.
Non essendo stato soppresso, invece, l’obbligo della numerazione, restano sanzionate le relative
violazioni, sia se commesse prima dell’entrata in vigore della legge sia se commesse dopo. Tuttavia,
sempre in virtù di quanto scritto nella succitata circolare, ne viene esclusa la punibilità se queste non
incidono sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta e sul versamento del tributo, e se, più in generale,
non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
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In tema di sanzioni, va ricordato, infine, l’omesso o tardivo versamento della tassa annuale sulle
concessioni governative relativa alla vidimazione dei libri sociali. Si applica, in tal caso, la sanzione
amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento della tassa medesima, con la riduzione ad un ottavo
del minimo se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla relativa scadenza.
6. PROSPETTO RIASSUNTIVO
Tipologia
Art. 2215 c.c.:
- Libro giornale
- Libro degli inventari
Bollatura
Imposta di bollo
Vidimazione
non soggetti
Art. 2421 c.c.:
- Libro dei soci
Libro
delle
obbligazioni
soggetti
Libro
delle
assemblee
- Libro del consiglio
di amministrazione
- Libro del collegio
sindacale
- Libro del comitato
esecutivo
Libro
degli
obbligazionisti
Libro
degli
strumenti finanziari
Art. 39 D.P.R. n. 633
del 1972:
non soggetti
- Registri IVA
Art. 22 D.P.R. n. 600
del 1973:
non soggetti
- Registri imposte
dirette
Società di capitali:
€ 14,62 ogni 100
pagine o fraz.
Altri soggetti passivi:
€ 29,24 ogni 100
pagine o fraz.
Tassa CCGG
Società di capitali:
misura forfetaria
Altri
soggetti
passivi:
non soggetti
Società di capitali:
€ 14,62 ogni 100 misura forfetaria
pagine o fraz.
Altri
soggetti
passivi:
€ 51,65 ogni 500
pagine o fraz.
non soggetti
non soggetti
non soggetti
non soggetti
7. EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI
L’art. 8 L. n. 383 del 2001, decretando la soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione di
alcuni libri e scritture contabili, è intervenuto, come già detto in premessa, sul c.c., sul D.P.R. n. 633 del
1972, sul D.P.R. n. 600 del 1973 e sulla tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, modificando, così, ben
quattro norme. Quello che invece non è stato fatto, è il coordinamento, delle nuove disposizioni, con il
c.c. ed il c.p.c. in materia di efficacia probatoria delle scritture contabili e di una loro idoneità ad
ottenere il rilascio di un decreto ingiuntivo.
Infatti, sia nell’art. 2710 c.c. (Efficacia probatoria tra imprenditori), sia nell’art. 634 c.p.c. (Prova
scritta), si fa ancora riferimento alla bollatura, alla vidimazione ed alla regolare tenuta .
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In particolare, l’art. 2710 c.c., prevede che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando
sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio
dell’impresa. L’art. 634 c.p.c., invece, nell’individuare i titoli necessari per il rilascio di un decreto
ingiuntivo, così dispone: Sono prove scritte idonee a norma del n.1 dell’articolo precedente le polizze e
promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti previsti dal c.c.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi
fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale anche a persone che non esercitano tale
attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214
e seguenti del c.c., purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli
estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con
l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 3804, ha previsto tre possibili
interpretazioni delle disposizioni di cui sopra. Secondo la prima, il venir meno dei due requisiti della
bollatura e della vidimazione importerrebbe il venir meno anche dell’efficacia probatoria dei libri
contabili. Al contrario, sulla base della seconda possibile interpretazione, il venire meno dell’obbligo
della bollatura e della vidimazione non inciderebbe sulla efficacia probatoria dei libri contabili, la quale
efficacia, in forza dell’intervento normativo, non sarebbe più subordinata ai requisiti della bollatura e
della vidimazione, ma solo a quello della regolare tenuta.
Infine, la terza interpretazione, intermedia, fa una distinzione tra la regolare tenuta dei libri
contabili e la loro efficacia probatoria. Ai fini della regolare tenuta non sarebbero più necessarie la vidimazione
e la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, secondo quanto dispone il nuovo testo dell’art. 2215 c.c. ; al
contrario, per quanto riguarda l’efficacia probatoria, sarebbe sempre necessaria, secondo quanto disposto dagli
artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c., tanto la bollatura quanto la vidimazione.
La soluzione, prospettata infine dal Consiglio Nazionale del Notariato, è stata la seguente.
In sintesi, dunque:
a) l’art. 8 L. n. 383 del 2001 modifica espressamente solo l’art. 2215 c.c., mutandone l’ambito di
applicazione, giacchè si riferisce alle modalità di tenuta di tutte le scritture contabili e non più solamente
al libro giornale ed al libro degli inventari;
b) questi ultimi non sono più oggetto di un obbligo di vidimazione e bollatura, ma, al pari degli
altri libri contabili, possono essere oggetto di bollatura e vidimazione facoltative (art. 2218 c.c.);
c) di conseguenza l’art. 2218 c.c. vede estendere il proprio ambito applicativo anche al libro
giornale ed al libro degli inventari;
d) l’art. 8 lascia inalterati gli artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c., ai cui effetti bollatura e vidimazione sono
ancora richieste.
Non v’è dubbio che seguendo tale impostazione, la portata innovative e l’intento di
semplificazione che accompagnano l’intervento del legislatore ne vengono fuori ridimensionati; ma ove
il legislatore avesse effettivamente voluto incidere in modo più deciso – o, comunque, differente – sulla
presente materia, sarebbe intervenuto non solo sull’art. 2215 c.c., ma anche sugli artt. 2710 c.c. e 634
c.p.c.. La conseguenza è che il Notaio, prima di rilasciare un estratto autentico del libro giornale o del
libro degli inventari che serva ad ottenere la prova scritta di cui all’art. 634 c.p.c., sarà ancora tenuto a
verificare i requisiti della bollatura, della vidimazione e della regolare tenuta dei libri.
La questione dovrebbe essere meno complessa nel caso di richiesta di un estratto autentico di
un registro IVA o, più in generale, di un registro previsto dalle disposizioni tributarie. In tale
circostanza, infatti, l’art. 634 c.p.c. prevede, per questi ultimi, soltanto il requisito dell’osservanza delle
norme stabilite per tali scritture. Poiché l’art. 8 L. n. 383 del 2001, modificando sia l’art. 39 D.P.R. n. 633 del
1972, sia l’art. 22 D.P.R. n. 600 del 1973, ha eliminato l’obbligo di bollatura e vidimazione dei registri
previsti da norme tributarie, dovrebbe essere sufficiente soltanto la regolare numerazione di questi
ultimi per richiedere un estratto autentico che rappresenti un valido titolo per ottenere un decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c. Tuttavia, tale interpretazione, non trova ancora piena conferma nei
diversi Tribunali.
Dott. Paolo Pavone
commercialista
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