1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in sede di
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1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in sede di
RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in sede di udienza in data 30.11.2012 la scrivente è stata nominata CTU del procedimento ed è stato disposto il rinvio all’udienza del 30.01.2013 per il giuramento e la formulazione dei quesiti. All’udienza di rinvio del 27.02.2013 il Giudice ha disposto i seguenti quesiti:”vengono posti al CTU i quesiti come chiesti dalle parti”. Le richieste di quesito delle parti sono le seguenti: - quesiti della ricorrente, come formulati nel verbale d’udienza del 30/01/2013: “ridetermini il CTU il saldo finale del conto corrente per cui è causa, n°13849, attraverso l’analisi e la rielaborazione degli estratti conto prodotti dall’origine del rapporto (03.02.1992) sino al 30.06.10, considerando tutti gli affidamenti accordati dalla banca nel corso del rapporto, applicando l’interesse legale (trattandosi di rapporto anteriore all’entrata in vigore del T.U.B.) al posto di quello convenzionale per tutto il periodo in relazione al quale non esiste valida pattuizione degli interessi ultralegali (c.d. clausola di determinazione degli interessi secondo“l’uso su piazza”), scorporando le eventuali C.M.S., spese c.d. “non vive” ed altre commissioni prive di causa negoziale ed applicando la capitalizzazione semplice sugli interessi per tutta la durata del rapporto” - quesiti della convenuta, come formulati nella memoria n.3 ex art.183 c.p.c. nonché nella udienza del 30.01.2013 con la precisazione formulata nel verbale d’udienza in data 27.02.2013. Nel verbale d’udienza del 30.01.2013 la convenuta ha richiesto il quesito 3.3. della memoria n.3 ex art.183 6° comma c.p.c., segnatamente: “3.3. In via alternativa: 3.3.1. ricostruisca i saldi “disponibili” secondo i criteri indicati dalla Sent.Cass. SS.UU. n.24418/2010 e la precedente giurisprudenza in materia di revocatoria fallimentare ivi richiamata, per tutta la durata del rapporto di conto corrente; 3.3.2. dica se le annotazioni di addebito delle competenze tempo per tempo maturate siano avvenute: a) in presenza di un saldo debitore; b) con compensazione a valere su di un saldo attivo per il correntista 1 3.3.3. alla luce dei saldi ricostruiti, di cui al punto 3.3.1., verifichi, nell’ordine di annotazione, se gli addebiti, come sopra accertati sub.3.3.2. lett.a), risultino “coperti”, ossia contenuti nell’entità complessiva di successivi “accrediti solutori” annotati sul conto corrente prima della data di notifica dell’atto di citazione, tenuto conto che detti “accrediti solutori”, ai sensi dell’art.1194 c.c., devono essere imputati prioritariamente al pagamento di interessi, commissioni e spese 3.3.4. escluda dai conteggi di cui al successivo 3.3.5., mantenendone pertanto invariati gli importi e le valute originari, tutti gli addebiti annotati sul conto corrente in data anteriore alla notifica dell’atto di citazione che: a) siano risultati “coperti”, ossia contenuti nell’entità complessiva di successivi “accrediti solutori”, secondo il criterio indicato al precedente punto 3.3.3. b) siano risultati annotati sul conto in compensazione a valere su un saldo attivo per il correntista, come indicato al precedente punto 3.3.2, lettera b) 3.3.5. fatte salve le annotazioni individuate nel precedente punto, riesponga i movimenti del conto secondo l’originario ordine di valuta e proceda alla rielaborazione del saldo finale ricalcolando gli interessi e le competenze passive: a) eliminando ogni capitalizzazione fino all’entrata in vigore della delibera CICR ed applicando dopo tale data la capitalizzazione trimestrale (imputando al saldo capitale a tale data le competenze pregresse ricalcolate) b) applicando i tassi la cui pattuizione risulti provata in atti oppure, nei periodi per i quali difetti prova della pattuizione, applicando i criteri di sostituzione indicati dall’art.117 T.U.B. c) proceda al conteggio delle competenze annotate sul conto in data successiva alla notifica dell’atto di citazione operando per tutti gli addebiti “coperti” ossia contenuti nell’entità complessiva di successivi “accrediti solutori”, l’imputazione degli stessi secondo i criteri di cui all’art.1194 c.c., e quindi imputandoli prima a pagamento degli interessi, commissioni e spese, e poi al capitale.” Ha chiesto, altresì, “individui quanto al periodo anteriore della domanda giudiziale le somme annotate dalla banca in proprio favore che andrebbero escluse dal computo del dare/avere in quanto identificano pagamenti solutori”. Nel verbale d’udienza del 27.02.2013 la convenuta, nel ribadire i quesiti di cui al punto 3.3 della memoria 183 6° comma e l’ulteriore quesito riassuntivo indicato nel 2 verbale del 30.01.2013, ha precisato che in quest’ultimo “deve essere aggiunto la parola” DECENNALE” tra le parole “PERIODO-ANTERIORE”. All’inizio dei lavori peritali ha presenziato il legale della società ricorrente Avv. Marco De Benedictis ed il CT di parte convenuta, Dott.ssa Maria Angela Damiani. (Cfr.all.1) Documentazione esaminata. La documentazione esaminata dal CTU ai fini della espletanda consulenza d’ufficio è esclusivamente quella prodotta agli atti di causa della quale si provvede alla relativa disamina. Sul punto si precisa che nel corso dei lavori peritali, all’esito dell’inserimento di tutti i movimenti riportati sugli estratti conto, il CTU ha potuto accertare e confermare la carenza dell’estratto relativo al mese di febbraio 2000. A) Documentazione contrattuale Foglio di condizioni generali di conto corrente 13849 in data 3.2.1992 Tra le norme di regolamento del conto corrente 13849 aperto presso Cariplo spa in data 3.2.1992 prodotte da parte attrice (allegato 20 al ricorso) si evidenziano le sole utili al caso che ci occupa: - art.7. Le disposizioni possono così riassumersi: i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento i conti che, anche saltuariamente, risultino debitori vengono invece chiusi trimestralmente gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura gli interessi dovuti dalla banca al correntista, al netto delle ritenute fiscali, vengono accreditati a fine giugno e a fine dicembre gli assegni pagati dalla Cassa vengono addebitati sul conto con valuta data di emissione mentre per il caso di post-datazione l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento 3 - art.16 : a norma di tale articolo l’azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente. Tale clausola non è stata espressamente approvata dal correntista. Unitamente agli estratti conto sono stati prodotti dalla ricorrente una serie di lettere della banca aventi ad oggetto la comunicazione ovvero la variazione delle condizioni economiche, segnatamente: - anno 1992: in data 9.07.1992, in data 31.08.1992, in data 30.09.1992, in data 30.11.1992, in data 31.12.1992 - anno 1993: in data 30.09.93, in data 30.11.93 e in data 31.12.93 - anno 1994: in data 31.03.1994 ed in data 31.05.1994 - anno 1995: in data 31.03.95, in data 30.06.95, in data 31.08.95, in data 30.09.95, in data 30.11.95 e in data 31.12.95 - anno 1996: in data 31.01.96, in data 31.05.96, in data 13.07.96, in data 30.11.96, e in data 31.12.96 - anno 1997: in data 31.01.97, in data 28.02.97, in data 31.7.97, in data 30.97.97 - anno 1998: in data 31.01.98, in data 30.04.98, in data 30.11.98 - anno 2000: in data 28.01.00, in data 31.03.00, in data 31.05.00, in data 30.06.00 e in data 31.07.00 - anno 2001: in data 31.01.01, in data 30.04.01, in data 31.05.01, in data 31.07.01, in data 31.10.01 e in data 30.11.01 Contratto in data 30.03.2006 La Banca convenuta ha prodotto, sotto l’allegato 3 alla memoria di costituzione, il contratto in data 30.03.2006 nel quale: - alla Sezione 1 art.9 è prevista la modifica unilaterale delle condizioni economiche anche in senso sfavorevole per il cliente – che verranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, mediante inserzione di appositi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana - con possibilità di recesso dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate - sono state stabilite le seguenti condizioni economiche e di capitalizzazione delle competenze a favore della banca 4 tasso debitore annuo: apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa 12,75%; apertura di credito in conto corrente utilizzabile mediante presentazione di titoli e documenti 8,25%; disponibilità immediata di assegni e titoli similari 13,75% Commissione trimestrale di massimo scoperto: entro ed oltre il limite di fido 0,75% Diritti di segreteria sulla media dell’ammontare complessivo delle linee di credito ed applicazione di una volta per trimestre solare indipendentemente dal numero di linee di credito: euro 30,00 sino ad euro 5.150,00; euro 40,00 da euro 5.150,01 ad euro 25.800,00; Commissioni per stampa ed invio documenti di sintesi: euro 1,80 per singolo invio Periodicità di liquidazione e capitalizzazione degli interessi: trimestrale. B) Fido Unitamente agli estratti conto sono stati prodotti dalla ricorrente: a) Lettera di concessione di affidamento in data 13.09.1993 di apertura di credito dell’importo di £ 45.000.000 con decorrenza 08.09.1993 e scadenza a revoca, nella quale vengono genericamente riconfermate “le condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza da Voi sottoscritto” e stabilite le seguenti condizioni economiche: tasso di fido: 14% tasso per scoperto di conto/tasso di mora : 18,25% commissione di massimo scoperto: 0,125% spese: istruttoria £ 50.000; recupero spese per ogni comunicazione alla clientela di cui al D.Lgs 385/93 franco. Non è stata prodotta alcuna lettera di riscontro del correntista e presa d’atto delle condizioni applicate. b) Lettera di concessione di affidamento in data 7.07.1994 di apertura di credito dell’importo di £ 20.000.000, a revoca dell’affidamento di £ 45.000.000, con decorrenza 7.07.1994 e scadenza a revoca, nella quale vengono genericamente riconfermate “le condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza da Voi sottoscritto” e stabilite le seguenti condizioni economiche: 5 tasso di fido: 12% tasso per scoperto di conto/tasso di mora : 15% commissione di massimo scoperto: 0,125%. Non è stata prodotta alcuna lettera di riscontro del correntista e presa d’atto delle condizioni applicate. c) Lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998 La Banca convenuta ha prodotto, sotto l’allegato 1 alla memoria di costituzione, lettera di concessione di affidamento di apertura di credito in c/c di £ 10.000.000 in data 2.10.1998 e con scadenza 31.03.99, garantita da fidejussione, nella quale sono state genericamente riconfermate “le condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza da Voi sottoscritto” e stabilite le seguenti condizioni economiche: - tasso di fido: 10,375% - tasso per scoperto di conto/tasso di mora : 13,375% - commissione di massimo scoperto: 0,25% - spese: istruttoria £ 50.000; recupero spese per ogni comunicazione alla clientela di cui al D.Lgs 385/93 £ 1.000; spese liquidazione trimestrale £ 15.000. La lettera di riscontro in pari data (allegato 2 alla memoria) contiene, oltre alla presa d’atto del correntista dell’affidamento concesso e delle condizioni economiche, la conferma della “clausola relativa alla Vostra facoltà di modificare le condizioni economiche sopra richiamate rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole, le prescrizioni del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e delle relative disposizioni di attuazione”. d) Risultanze degli estratti conto Dagli estratti conto figura che sono stati applicati tempo per tempo i tassi ordinari nei seguenti limiti di saldo: - £ 20.000.000 da 15.11.95 al 16.11.97 - £ 30.000.000 dal 17.11.97 al 31.12.2011 - Euro 15.494,00 dal 01.01.02 al 19.06.02 - Euro 20.494,00 dal 20.06.02 al 12.08.02 - Euro 30.494,00 dal 13.08.02 al 29.09.02 - Euro 15.494,00 dal 30.09.02 al 24.07.05 - Euro 20.494,00 dal 25.07.05 al 30.03.06 6 - Euro 20.000,00 dal 31.03.06 al 30.06.10 mentre per la parte eccedente gli indicati limiti sono state praticate maggiorazioni di tasso. Nel periodo 03.02.92-14.11.95, invece, non sono stati applicati tassi differenziati sui saldi tempo per tempo registrati, né è stata data notazione negli estratti conto di eventuali limiti di saldo all’applicazione di interessi ordinari verosimilmente perché, come può agevolmente riscontrarsi dall’analisi di questi, non sono stati superati quelli indicati nelle lettere di affidamento in data 13.09.93 e 7.07.94 1. Risposta ai quesiti Premessa metodologica Alla luce della documentazione versata agli atti di causa l’attività contabile che verrà posta in essere dallo scrivente CTU, ai fini della risoluzione dei quesiti posti, sarà volta al calcolo del nuovo saldo del conto corrente di corrispondenza n. 13849, avuto riguardo all’intera durata del rapporto, mediante i seguenti passaggi: A) QUESITI DI PARTE RICORRENTE - si riclassificheranno gli estratti di conto corrente per valuta attribuita dalla banca - si rideterminerà il saldo del conto corrente in linea capitale generato esclusivamente dalla movimentazione del conto, mediante la depurazione dagli addebiti registrati a titolo di interessi passivi per il cliente, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e dagli accrediti registrati a titolo di interessi attivi netti. Per quei periodi/trimestri nei quali è stata riscontrata la mancanza di alcuni degli estratti conto, si prenderà in considerazione il saldo iniziale del primo estratto conto successivo utile decurtato delle somme epurate dalle precedenti movimentazioni - si individueranno i tassi di interesse attivi e passivi per il cliente da applicare alla ricostruzione. Per l’intero periodo si procederà al ricalcolo degli interessi passivi e attivi per il cliente mediante l’applicazione dei seguenti tassi: tassi di interesse legale dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al 1.10.1998, in quanto per tale periodo non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione degli interessi ultralegali tassi di interesse ultralegali dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle pattuizioni di cui alla lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998 accettata dal correntista. Si precisa che, poichè: 1 e quindi nei periodi 08.09.93-06.07.97 e 7.07.94-14.11.95 7 è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi attivi per il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo per tempo vigente tassi di interesse ultralegali dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle pattuizioni di cui al contratto in data 30.03.2006. Si precisa che, poiché: è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi attivi per il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo per tempo vigente - si procederà alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, in ogni caso riconoscendo le spese per bolli, imposte e tasse, nei seguenti termini: dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al 1.10.1998 non si provvederà a riconoscere alcuna somma per tali causali, in quanto per tale periodo non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una loro valida pattuizione dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle pattuizioni di cui alla lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998 accettata dal correntista, con la precisazione che, poiché è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle pattuizioni di cui al contratto in data 30.03.2006, con la precisazione che, poiché è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca 8 e le misure così determinate verranno addebitate trimestralmente. Non si terrà conto della commissione disponibilità fondi addebitata al correntista dal 3° trimestre 2009, in quanto non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione della stessa - in conseguenza di quanto precede, si provvederà a calcolare il nuovo saldo dei “numeri debitori/creditori” e, ai numeri così determinati, si andranno ad applicare i tassi di interesse passivi e attivi, nelle misure sopra individuate, senza alcuna capitalizzazione attiva e passiva dei conseguenti interessi, applicando, cioè, il regime di capitalizzazione semplice con computo degli stessi alla fine del periodo di calcolo. Si precisa che gli interessi attivi concorreranno, alla fine del periodo del calcolo, alla determinazione del nuovo saldo di conto corrente, al netto della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente. B) QUESITI DI PARTE CONVENUTA - si riclassificheranno gli estratti di conto corrente per saldi disponibili e si andrà ad accertare se, in corrispondenza dell’addebito delle competenze, le stesse siano avvenute in presenza di un saldo debitore ovvero con compensazione a valere su di un saldo attivo per il correntista - ai fini dell’accertamento della prescrizione dell’azione di ripetizione degli addebiti si procederà nei seguenti termini: ad individuare, nell’ordine di annotazione, le rimesse solutorie oltre il decennio - nel caso che ci occupa compreso tra l’inizio del calcolo e il 04.02.20012 - secondo i criteri indicati dalla Sentenza di Cassazione n.24418/2010. L’indicata sentenza, statuendo che “l’unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell’esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo” - ha sancito il seguente principio di diritto: “se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di 2 i dieci anni a ritroso sono fatti decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione, come da quesito 9 quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Pertanto, il termine di prescrizione viene fatto decorrere a seconda della natura dei versamenti e, quindi, i principi enunciati nella sentenza e quelli impliciti nella medesima sono i seguenti: le rimesse eseguite dal cliente entro i limiti del fido hanno natura ripristinatoria e per le medesime il termine di prescrizione decennale, cui l’azione di ripetizione degli indebiti è soggetta, decorre dalla data in cui è estinto il saldo le rimesse eseguite dal cliente oltre i limiti del fido ovvero su un conto scoperto hanno natura solutoria e per le medesime il termine di prescrizione decennale, cui l’azione di ripetizione degli indebiti è soggetta, decorre dalla data della singola rimessa. Alla luce di quanto emerso dalla disamina della documentazione agli atti ed in difetto di espressa previsione nel quesito, si precisa che il conto si considererà affidato dall’8.09.1993 - potendosi desumere un affidamento sia dagli estratti conto che dal documento contrattuale del 2.10.98 – e nelle misure tempo per tempo accertate, di cui si è riferito in apposito paragrafo una volta accertate le rimesse aventi natura solutoria per il periodo anteriore al decennio, onde procedere ad elaborazioni coerenti con i sopra accennati principi è necessario individuare l' “imputazione” di tali versamenti/pagamenti. Per quel che consta alla scrivente si sono sviluppati, sin dalle prime interpretazioni, due differenti metodi di applicazione dei principi sanciti dalla sentenza di Cassazione S.U. n.24418/2010, segnatamente: primo metodo avanzato da alcuni giuristi: di imputazione delle rimesse solutorie a pagamento delle competenze annotate, a partire dalle più remote, secondo quanto previsto dall’articolo 1194 del codice civile 3. Tale impostazione comporta, a livello metodologico: 1. FRANCESCA DELL’ANNA MISURALE E GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE, L’impostazione della consulenza tecnica d’ufficio in materia di interessi bancari (riflessioni a margine delle ultime novità giurisprudenziali e legislative), in Il Caso Sezione II – Dottrina e opinioni – documento n.241/2011 10 l’ individuazione, per data, di tutti gli interessi ed oneri liquidati e addebitati trimestralmente nonché degli altri oneri addebitati fuori dalle liquidazioni trimestrali l’ imputazione delle rimesse solutorie - per l’importo che vi trova capienza - agli indicati addebiti e solo successivamente al capitale secondo metodo: avanzato da chi sostiene - riportandosi ad un consolidato orientamento della Cassazione sul punto e in posizione critica rispetto al primo metodo illustrato - che il criterio legale dettato dal comma 2 dell’art.1194 c.c. risulta applicabile in quanto entrambi i crediti, capitale ed interessi, siano liquidi ed esigibili. Nei rapporti bancari affidati l’esigibilità e la liquidità di capitale ed interessi ricorrono simultaneamente solo per il credito che deborda il fido e per gli interessi ad esso relativi, mentre tale simultaneità, per il credito entro il fido ed i relativi interessi, è differita all’estinzione del saldo di chiusura del rapporto o dell’apertura di credito. Di conseguenza, le rimesse con funzione di pagamento che intervengono oltre il fido devono prioritariamente essere rivolte a saldare gli interessi relativi al credito debordante il fido – che, se pagati oltre il decennio, non sono ripetibili -, poi a quest’ultimo e, per l’eventuale parte residua, che non ha natura solutoria, vanno a ricostituire la disponibilità entro il fido 4. Tale secondo metodo, pertanto, prevede la determinazione degli interessi praticati dalla banca sulle somme eccedenti il fido e l’imputazione delle successive rimesse solutorie a tali addebiti (e relativo anatocismo) e, per la parte residua, al credito eccedente il fido. Per gli interessi “pagati” con le rimesse solutorie è precluso il diritto alla restituzione per intervenuta prescrizione. Alla luce delle indicazioni contenute nel quesito, il calcolo verrà elaborato mediante l’adozione del primo metodo - si provvederà a rideterminare il saldo del conto corrente, con partenza dal saldo risultante alla data immediatamente successiva a quella relativa all’ultima rimessa 4 DOTT.ROBERTO MARCELLI, Prescrizione e anatocismo negli affidamenti bancari – I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n.24418: quelli enunciati e quelli impliciti, in www.assoctu.it 11 solutoria/compensazione a valere su conto attivo per il correntista accertata, mediante la seguente attività contabile: il conto corrente – dopo aver ricondotto tutte le operazioni annotate alla valuta originariamente attribuita dalla banca - verrà depurato dagli addebiti registrati a titolo di interessi passivi per il cliente, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e dagli accrediti registrati a titolo di interessi attivi netti. Per quei periodi/trimestri nei quali è stata riscontrata la mancanza di alcuni degli estratti conto, si prenderà in considerazione il saldo iniziale del primo estratto conto successivo utile decurtato delle somme epurate dalle precedenti movimentazioni verranno individuati i tassi di interesse attivi e passivi per il cliente da applicare alla ricostruzione. Per l’intero periodo si procederà al ricalcolo degli interessi passivi e attivi per il cliente mediante l’applicazione dei seguenti tassi: tasso nominale minimo/massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto ovvero, se più favorevoli per il cliente, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al 1.10.1998, in quanto per tale periodo non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione degli interessi ultralegali tassi di interesse ultralegali dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle pattuizioni di cui alla lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998 accettata dal correntista. Si precisa che, poichè: è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi attivi per il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo per tempo vigente tassi di interesse ultralegali dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle pattuizioni di cui al contratto in data 30.03.2006. Si precisa che, poiché: è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca 12 nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi attivi per il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo per tempo vigente si procederà alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, in ogni caso riconoscendo le spese per bolli, imposte e tasse, nei seguenti termini: dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al 1.10.1998 non si provvederà a riconoscere alcuna somma per tali causali, in quanto per tale periodo non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una loro valida pattuizione dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle pattuizioni di cui alla lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998 accettata dal correntista, con la precisazione che, poiché in tale contratto è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle pattuizioni di cui al contratto in data 30.03.2006, con la precisazione che, poiché è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca e le misure così determinate verranno addebitate trimestralmente. Non si terrà conto della commissione disponibilità fondi addebitata al correntista dal 3° trimestre 2009, in quanto non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione della stessa - in conseguenza di quanto precede, si provvederà a calcolare il nuovo saldo dei “numeri debitori/creditori” e, ai numeri così determinati, si andranno ad applicare i tassi di interesse passivi e attivi, nelle misure sopra individuate, senza alcuna capitalizzazione attiva e passiva dei conseguenti interessi, applicando, cioè, il regime di capitalizzazione semplice sino all’entrata in vigore della delibera CICR e con capitalizzazione trimestrale dopo tale data, imputando al saldo capitale a tale data le competenze pregresse ricalcolate. 13 Si precisa che gli interessi attivi concorreranno alla determinazione del nuovo saldo di conto corrente, al netto della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente. Risposta ai quesiti Alla luce dell’attività contabile svolta si conclude come segue. A) RISULTANZE DEI CALCOLI SECONDO I QUESITI DI PARTE RICORRENTE A seguito delle ricostruzioni descritte nella premessa metodologica che precede, il saldo del conto corrente 13849 al 30.06.2010 di cui al quesito di parte ricorrente ammonta ad euro - 9.530,82 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 2. B) RISULTANZE DEI CALCOLI SECONDO I QUESITI DI PARTE CONVENUTA Tenuto conto che: - dalla ricostruzione del conto corrente 13849 per saldi disponibili (Cfr.all.3) è stato accertato che le annotazioni di addebito delle competenze, tempo per tempo maturate, sono avvenute per la maggior parte in presenza di un saldo debitore e, limitatamente a quelle in data 3.10.94 ed in data 7.07.04 a valere su un saldo attivo per il correntista, come da tabella riepilogativa che segue; Tab.a) data disponibile 11/01/93 13/04/93 21/04/93 01/07/93 01/10/93 03/01/94 01/04/94 01/07/94 03/10/94 02/01/95 03/04/95 03/07/95 02/10/95 02/01/96 01/04/96 01/07/96 01/10/96 02/01/97 importo addebito 595.805 1.132.575 132.496 1.024.659 1.380.826 614.146 837.451 929.216 486.454 352.503 441.390 486.201 750.723 702.151 538.473 546.852 821.668 854.405 saldo disponibile 21.374.583 27.826.135 26.132.898 32.044.826 35.441.889 12.343.613 19.371.462 10.879.258 750.380 12.673.240 6.902.780 11.751.122 16.254.485 8.951.425 9.451.403 14.399.179 22.978.191 19.878.470 14 data disponibile 01/04/97 01/07/97 01/10/97 02/01/98 03/04/98 03/07/98 05/10/98 07/01/99 07/04/99 05/07/99 05/10/99 04/01/00 04/04/00 04/07/00 03/10/00 03/01/01 03/04/01 04/07/01 02/10/01 04/01/02 08/04/02 28/06/02 30/09/02 31/12/02 31/03/03 30/06/03 30/09/03 31/12/03 31/03/04 07/07/04 07/10/04 10/01/05 07/04/05 07/07/05 06/10/05 05/01/06 06/04/06 05/07/06 06/10/06 04/01/07 04/04/07 04/07/07 04/10/07 07/01/08 07/04/08 04/07/08 30/09/08 31/12/08 31/03/09 30/06/09 importo addebito 618.785 751.160 799.645 1.011.086 808.039 624.854 861.202 1.093.068 943.351 783.541 770.924 838.644 886.081 883.624 1.036.684 924.056 1.001.399 1.015.095 914.553 471,36 528,02 678,07 779,19 552,60 514,62 711,81 702,89 692,02 414,31 344,06 110,87 344,78 504,51 518,72 492,03 682,94 661,26 781,33 683,44 670,77 648,73 674,07 786,06 755,88 799,13 833,39 820,83 814,75 812,25 816,70 saldo disponibile 16.210.287 17.514.301 22.253.343 26.044.902 21.114.846 12.312.797 34.342.152 32.590.229 31.421.834 22.580.483 19.303.713 23.870.971 27.558.758 26.999.550 27.134.379 26.862.289 25.416.731 28.239.150 27.109.277 16.355,14 19.996,62 20.850,20 12.392,34 13.892,81 11.426,45 17.054,11 16.279,97 8.769,08 6.067,90 8.697,52 1.459,21 14.791,05 14.369,56 9.078,82 20.588,02 20.213,73 17.971,05 20.403,54 19.787,75 19.998,60 20.675,54 20.674,14 20.750,33 20.699,39 20.993,08 20.831,98 20.839,59 20.869,07 20.741,77 21.618,92 15 data disponibile 30/09/09 31/12/09 31/03/10 30/06/10 - importo addebito 754,34 733,29 721,41 727,94 saldo disponibile 20.774,79 20.728,53 20.719,09 20.716,18 le rimesse solutorie oltre il decennio ricostruite dal 03.02.92 al 04.02.01 sotto l’allegato 4 - imputate a pagamento delle competenze annotate a partire dalle più remote, secondo quanto previsto dall’art.1194 del cod.civ. – hanno interamente coperto gli addebiti effettuati dalla banca, come da calcolo analitico di cui all’allegato 5: sono, conseguentemente, da considerare irripetibili per intervenuta prescrizione tutti gli addebiti oltre il decennio il conto corrente deve essere ricalcolato dal 30.09.2009, atteso che per il periodo successivo al 04.02.2001 il quesito prevede l’applicazione delle condizioni già praticate dalla banca e l’unica variazione riguarda la commissione disponibilità fondi per la quale, come detto, non non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione della stessa. Conclusivamente, il saldo del conto corrente 13849 al 30.06.2010 di cui al quesito di parte convenuta ammonta ad euro 20.299,10 a debito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 6. *** Altri elementi utili ai fini della decisione La scrivente, nella elaborazione della relazione peritale, si è attenuta scrupolosamente ai quesiti posti, stilati puntualmente e con chiarezza dalle parti. Per completezza di accertamento peritale, comunque, si ritiene di dover proporre all’Onorevole Giudicante delle notazioni di natura tecnica in merito al quesito proposto da parte convenuta, delle quali solo la seconda produce degli effetti sulle risultanze dei calcoli proposti: 1. poiché il contratto è stato stipulato prima del 9.7.1992, in presenza di difetto di prova della pattuizione dei tassi ultralegali avrebbero dovuto essere previsti i calcoli applicando i tassi legali e non i tassi BOT, secondo i criteri di sostituzione previsti dall’art.117 del TUB per i contratti stipulati in data successiva 2. nessuna documentazione contrattuale è stata prodotta dalle parti e/o acquisita nel corso dei lavori peritali dallo scrivente C.T.U. con riferimento all’eventuale adeguamento 16 alle disposizioni del combinato disposto dell’art. 25 D.Lgs. 342/99 e dell’art. 2 della Delibera CICR del 9.2.2000, attraverso specifica sottoscrizione di nuove pattuizioni. Sotto gli allegati 4 e 5 della memoria di costituzione la banca ha prodotto: copia dell’estratto conto del 3° trimestre 2000 nel quale, tra i messaggi alla clientela, vi è la comunicazione che in ottemperanza alla Deliberazione C.I.C.R. del 9/2/2000 “a decorrere dal 01/07/2000 gli interessi debitori e creditori su questo conto corrente verranno liquidati con periodicità trimestrale” copia della Gazzetta Ufficiale Parte seconda n.141 del 19.06.2000 nella quale è pubblicato, tra gli “altri annunzi commerciali”, che la Cariplo spa a norma dell’art.7 secondo comma della delibera CICR del 9.02.2000 procederà alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che degli interessi attivi per il cliente. A parere di chi scrive non è possibile individuare nella “comunicazione” effettuata dalla convenuta al domicilio del cliente mediante apposito messaggio inserito negli estratti conto nonché mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso alla clientela ai sensi dell’art.7 il rispetto degli obblighi imposti dal combinato disposto dell’art. 25 D.Lgs. 342/99 e dell’art. 2 della Delibera CICR del 9.2.2000. L’art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999), statuisce che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000, con efficacia dal 22.4.2000, nello stabilire che - conformemente all’art. 120 TUB - nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori (art. 2), ha statuito (art.7 Disposizioni transitorie) che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in parola entro il 30 giugno e che, qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all’adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 17 dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere approvate clientela. Nel caso in esame: il contratto per cui è causa è stato stipulato nel 1992 e, quindi, in data anteriore alla data di entrata in vigore della predetta delibera CICR l’asserito adeguamento della disciplina dell’anatocismo alla delibera CICR è stato, in effetti, comunicato per iscritto al cliente attraverso le “comunicazioni alla clientela” contenute nell’estratto conto al 30.09.2000 posto che le nuove asserite condizioni di anatocismo adeguate alla predetta delibera avrebbero sostituito all’anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo ex art. 1283 c.c.) un anatocismo valido e di pari periodicità ex art. 120 TUB, si sarebbe trattato - con evidenza – di condizioni comportanti un “peggioramento” di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità). Conclusivamente, a parere di chi scrive le comunicazioni effettuate dalla banca non sono idonee a legittimare una capitalizzazione infrannuale in quanto, a norma della citata Delibera CICR, era necessaria una specifica “approvazione” da parte del cliente che, nel caso che ci occupa, non è stata documentata 3. per quanto attiene le competenze bancarie calcolate in regime di capitalizzazione semplice, si sarebbe dovuto prevedere il computo alla fine del periodo di riferimento del calcolo e non sul capitale dalla data di decorrenza della ripetuta delibera CICR. Alla luce di quanto precede, si ritiene doveroso proporre una ulteriore ipotesi di calcolo che, terrà conto di tutte le impostazioni metodologiche previste per la risoluzione dei quesiti di parte convenuta e nella quale si andrà a prevedere, in alternativa, il regime di capitalizzazione semplice anche successivamente all’entrata in vigore della ripetuta delibera CICR. C) RISULTANZE DEI CALCOLI IPOTESI PROPOSTA DAL CTU 18 A seguito delle ricostruzioni sopra descritte, il saldo del conto corrente 13849 al 30.06.2010 di cui all’ulteriore calcolo elaborato dal CTU ammonta ad euro 11.004,22 a debito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 7. *** Alla luce di quanto precede, si riporta la tabella di sintesi delle risultanze dei calcoli proposti: Tab.b) da estratto conto 20.716,18 - saldo al 30.6.2010 quesito ricorrente quesito convenuta 9.530,82 20.299,10 ulteriore calcolo 11.004,22 *** Ritiene il CTU di aver risposto ai quesiti sottoposti e di aver assolto all’incarico conferito. La presente relazione viene trasmessa alle parti per eventuali osservazioni, per le quali resta a disposizione. Il C.T.U. (Dott.ssa Carla Chiola) 19