1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in sede di

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1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in sede di
RELAZIONE PERITALE
Quesito
Con provvedimento in sede di udienza in data 30.11.2012 la scrivente è stata nominata
CTU del procedimento ed è stato disposto il rinvio all’udienza del 30.01.2013 per il
giuramento e la formulazione dei quesiti.
All’udienza di rinvio del 27.02.2013 il Giudice ha disposto i seguenti quesiti:”vengono
posti al CTU i quesiti come chiesti dalle parti”.
Le richieste di quesito delle parti sono le seguenti:
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quesiti della ricorrente, come formulati nel verbale d’udienza del 30/01/2013:
“ridetermini il CTU il saldo finale del conto corrente per cui è causa, n°13849,
attraverso l’analisi e la rielaborazione degli estratti conto prodotti dall’origine del
rapporto (03.02.1992) sino al 30.06.10, considerando tutti gli affidamenti accordati
dalla banca nel corso del rapporto, applicando l’interesse legale (trattandosi di
rapporto anteriore all’entrata in vigore del T.U.B.) al posto di quello convenzionale
per tutto il periodo in relazione al quale non esiste valida pattuizione degli interessi
ultralegali (c.d. clausola di determinazione degli interessi secondo“l’uso su piazza”),
scorporando le eventuali C.M.S., spese c.d. “non vive” ed altre commissioni prive di
causa negoziale ed applicando la capitalizzazione semplice sugli interessi per tutta la
durata del rapporto”
-
quesiti della convenuta, come formulati nella memoria n.3 ex art.183 c.p.c. nonché
nella udienza del 30.01.2013 con la precisazione formulata nel verbale d’udienza in
data 27.02.2013.
Nel verbale d’udienza del 30.01.2013 la convenuta ha richiesto il quesito 3.3. della
memoria n.3 ex art.183 6° comma c.p.c., segnatamente:
“3.3. In via alternativa:
3.3.1. ricostruisca i saldi “disponibili” secondo i criteri indicati dalla Sent.Cass.
SS.UU. n.24418/2010 e la precedente giurisprudenza in materia di revocatoria
fallimentare ivi richiamata, per tutta la durata del rapporto di conto corrente;
3.3.2. dica se le annotazioni di addebito delle competenze tempo per tempo maturate
siano avvenute:
a) in presenza di un saldo debitore;
b) con compensazione a valere su di un saldo attivo per il correntista
1
3.3.3. alla luce dei saldi ricostruiti, di cui al punto 3.3.1., verifichi, nell’ordine di
annotazione, se gli addebiti, come sopra accertati sub.3.3.2. lett.a), risultino
“coperti”, ossia contenuti nell’entità complessiva di successivi “accrediti solutori”
annotati sul conto corrente prima della data di notifica dell’atto di citazione, tenuto
conto che detti “accrediti solutori”, ai sensi dell’art.1194 c.c., devono essere imputati
prioritariamente al pagamento di interessi, commissioni e spese
3.3.4. escluda dai conteggi di cui al successivo 3.3.5., mantenendone pertanto
invariati gli importi e le valute originari, tutti gli addebiti annotati sul conto corrente
in data anteriore alla notifica dell’atto di citazione che:
a) siano risultati “coperti”, ossia contenuti nell’entità complessiva di successivi
“accrediti solutori”, secondo il criterio indicato al precedente punto 3.3.3.
b) siano risultati annotati sul conto in compensazione a valere su un saldo attivo per il
correntista, come indicato al precedente punto 3.3.2, lettera b)
3.3.5. fatte salve le annotazioni individuate nel precedente punto, riesponga i
movimenti del conto secondo l’originario ordine di valuta e proceda alla
rielaborazione del saldo finale ricalcolando gli interessi e le competenze passive:
a) eliminando ogni capitalizzazione fino all’entrata in vigore della delibera CICR ed
applicando dopo tale data la capitalizzazione trimestrale (imputando al saldo capitale
a tale data le competenze pregresse ricalcolate)
b) applicando i tassi la cui pattuizione risulti provata in atti oppure, nei periodi per i
quali difetti prova della pattuizione, applicando i criteri di sostituzione indicati
dall’art.117 T.U.B.
c) proceda al conteggio delle competenze annotate sul conto in data successiva alla
notifica dell’atto di citazione operando per tutti gli addebiti “coperti” ossia contenuti
nell’entità complessiva di successivi “accrediti solutori”, l’imputazione degli stessi
secondo i criteri di cui all’art.1194 c.c., e quindi imputandoli prima a pagamento
degli interessi, commissioni e spese, e poi al capitale.”
Ha chiesto, altresì, “individui quanto al periodo anteriore della domanda giudiziale le
somme annotate dalla banca in proprio favore che andrebbero escluse dal computo
del dare/avere in quanto identificano pagamenti solutori”.
Nel verbale d’udienza del 27.02.2013 la convenuta, nel ribadire i quesiti di cui al
punto 3.3 della memoria 183 6° comma e l’ulteriore quesito riassuntivo indicato nel
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verbale del 30.01.2013,
ha precisato che in quest’ultimo “deve essere aggiunto la
parola” DECENNALE” tra le parole “PERIODO-ANTERIORE”.
All’inizio dei lavori peritali ha presenziato il legale della società ricorrente Avv. Marco De
Benedictis ed il CT di parte convenuta, Dott.ssa Maria Angela Damiani. (Cfr.all.1)
Documentazione esaminata.
La documentazione esaminata dal CTU ai fini della espletanda consulenza d’ufficio è
esclusivamente quella prodotta agli atti di causa della quale si provvede alla relativa
disamina.
Sul punto si precisa che nel corso dei lavori peritali, all’esito dell’inserimento di tutti i
movimenti riportati sugli estratti conto, il CTU ha potuto accertare e confermare la carenza
dell’estratto relativo al mese di febbraio 2000.
A) Documentazione contrattuale
Foglio di condizioni generali di conto corrente 13849 in data 3.2.1992
Tra le norme di regolamento del conto corrente 13849 aperto presso Cariplo spa in data
3.2.1992 prodotte da parte attrice (allegato 20 al ricorso) si evidenziano le sole utili al caso
che ci occupa:
- art.7. Le disposizioni possono così riassumersi:
i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente a fine giugno e a fine
dicembre di ogni anno portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura
stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura
conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento
i conti che, anche saltuariamente, risultino debitori vengono invece chiusi
trimestralmente gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, salvo patto
diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende
di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura
gli interessi dovuti dalla banca al correntista, al netto delle ritenute fiscali, vengono
accreditati a fine giugno e a fine dicembre
gli assegni pagati dalla Cassa vengono addebitati sul conto con valuta data di
emissione mentre per il caso di post-datazione l’addebito viene fatto con valuta data
di pagamento
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art.16 : a norma di tale articolo l’azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in
qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto
corrente. Tale clausola non è stata espressamente approvata dal correntista.
Unitamente agli estratti conto sono stati prodotti dalla ricorrente una serie di lettere della
banca aventi ad oggetto la comunicazione ovvero la variazione delle condizioni
economiche, segnatamente:
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anno 1992: in data 9.07.1992, in data 31.08.1992, in data 30.09.1992, in data
30.11.1992, in data 31.12.1992
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anno 1993: in data 30.09.93, in data 30.11.93 e in data 31.12.93
-
anno 1994: in data 31.03.1994 ed in data 31.05.1994
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anno 1995: in data 31.03.95, in data 30.06.95, in data 31.08.95, in data 30.09.95, in
data 30.11.95 e in data 31.12.95
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anno 1996: in data 31.01.96, in data 31.05.96, in data 13.07.96, in data 30.11.96, e in
data 31.12.96
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anno 1997: in data 31.01.97, in data 28.02.97, in data 31.7.97, in data 30.97.97
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anno 1998: in data 31.01.98, in data 30.04.98, in data 30.11.98
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anno 2000: in data 28.01.00, in data 31.03.00, in data 31.05.00, in data 30.06.00 e in
data 31.07.00
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anno 2001: in data 31.01.01, in data 30.04.01, in data 31.05.01, in data 31.07.01, in
data 31.10.01 e in data 30.11.01
Contratto in data 30.03.2006
La Banca convenuta ha prodotto, sotto l’allegato 3 alla memoria di costituzione, il
contratto in data 30.03.2006 nel quale:
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alla Sezione 1 art.9 è prevista la modifica unilaterale delle condizioni economiche
anche in senso sfavorevole per il cliente – che verranno rese note mediante apposita
comunicazione, anche impersonale, mediante inserzione di appositi avvisi sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana - con possibilità di recesso dal rapporto
senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate
-
sono state stabilite le seguenti condizioni economiche e di capitalizzazione delle
competenze a favore della banca
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tasso debitore annuo: apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa
12,75%; apertura di credito in conto corrente utilizzabile mediante presentazione
di titoli e documenti 8,25%; disponibilità immediata di assegni e titoli similari
13,75%
Commissione trimestrale di massimo scoperto: entro ed oltre il limite di fido
0,75%
Diritti di segreteria sulla media dell’ammontare complessivo delle linee di
credito ed applicazione di una volta per trimestre solare indipendentemente dal
numero di linee di credito: euro 30,00 sino ad euro 5.150,00; euro 40,00 da euro
5.150,01 ad euro 25.800,00;
Commissioni per stampa ed invio documenti di sintesi: euro 1,80 per singolo
invio
Periodicità di liquidazione e capitalizzazione degli interessi: trimestrale.
B) Fido
Unitamente agli estratti conto sono stati prodotti dalla ricorrente:
a) Lettera di concessione di affidamento in data 13.09.1993 di apertura di credito
dell’importo di £ 45.000.000 con decorrenza 08.09.1993 e scadenza a revoca, nella
quale vengono genericamente riconfermate “le condizioni generali del contratto di
conto corrente di corrispondenza da Voi sottoscritto” e stabilite le seguenti condizioni
economiche:
tasso di fido: 14%
tasso per scoperto di conto/tasso di mora : 18,25%
commissione di massimo scoperto: 0,125%
spese: istruttoria £ 50.000; recupero spese per ogni comunicazione alla clientela
di cui al D.Lgs 385/93 franco.
Non è stata prodotta alcuna lettera di riscontro del correntista e presa d’atto delle
condizioni applicate.
b) Lettera di concessione di affidamento in data 7.07.1994 di apertura di credito
dell’importo di £ 20.000.000, a revoca dell’affidamento di £ 45.000.000, con
decorrenza 7.07.1994 e scadenza a revoca, nella quale vengono genericamente
riconfermate “le condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza
da Voi sottoscritto” e stabilite le seguenti condizioni economiche:
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tasso di fido: 12%
tasso per scoperto di conto/tasso di mora : 15%
commissione di massimo scoperto: 0,125%.
Non è stata prodotta alcuna lettera di riscontro del correntista e presa d’atto delle
condizioni applicate.
c) Lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998
La Banca convenuta ha prodotto, sotto l’allegato 1 alla memoria di costituzione, lettera di
concessione di affidamento di apertura di credito in c/c di £ 10.000.000 in data 2.10.1998 e
con scadenza 31.03.99, garantita da fidejussione, nella quale sono state genericamente
riconfermate “le condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza da
Voi sottoscritto” e stabilite le seguenti condizioni economiche:
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tasso di fido: 10,375%
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tasso per scoperto di conto/tasso di mora : 13,375%
-
commissione di massimo scoperto: 0,25%
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spese: istruttoria £ 50.000; recupero spese per ogni comunicazione alla clientela di cui
al D.Lgs 385/93 £ 1.000; spese liquidazione trimestrale £ 15.000.
La lettera di riscontro in pari data (allegato 2 alla memoria) contiene, oltre alla presa d’atto
del correntista dell’affidamento concesso e delle condizioni economiche, la conferma della
“clausola relativa alla Vostra facoltà di modificare le condizioni economiche sopra
richiamate rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole, le prescrizioni del D.Lgs.
1 settembre 1993 n.385 e delle relative disposizioni di attuazione”.
d) Risultanze degli estratti conto
Dagli estratti conto figura che sono stati applicati tempo per tempo i tassi ordinari nei
seguenti limiti di saldo:
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£ 20.000.000 da 15.11.95 al 16.11.97
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£ 30.000.000 dal 17.11.97 al 31.12.2011
-
Euro 15.494,00 dal 01.01.02 al 19.06.02
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Euro 20.494,00 dal 20.06.02 al 12.08.02
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Euro 30.494,00 dal 13.08.02 al 29.09.02
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Euro 15.494,00 dal 30.09.02 al 24.07.05
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Euro 20.494,00 dal 25.07.05 al 30.03.06
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Euro 20.000,00 dal 31.03.06 al 30.06.10
mentre per la parte eccedente gli indicati limiti sono state praticate maggiorazioni di tasso.
Nel periodo 03.02.92-14.11.95, invece, non sono stati applicati tassi differenziati sui saldi
tempo per tempo registrati, né è stata data notazione negli estratti conto di eventuali limiti
di saldo all’applicazione di interessi ordinari verosimilmente perché, come può
agevolmente riscontrarsi dall’analisi di questi, non sono stati superati quelli indicati nelle
lettere di affidamento in data 13.09.93 e 7.07.94 1.
Risposta ai quesiti
Premessa metodologica
Alla luce della documentazione versata agli atti di causa l’attività contabile che verrà
posta in essere dallo scrivente CTU, ai fini della risoluzione dei quesiti posti, sarà volta al
calcolo del nuovo saldo del conto corrente di corrispondenza n. 13849, avuto riguardo
all’intera durata del rapporto, mediante i seguenti passaggi:
A) QUESITI DI PARTE RICORRENTE
-
si riclassificheranno gli estratti di conto corrente per valuta attribuita dalla banca
-
si rideterminerà il saldo del conto corrente in linea capitale generato
esclusivamente dalla movimentazione del conto, mediante la depurazione dagli
addebiti registrati a titolo di interessi passivi per il cliente, delle commissioni di
massimo scoperto e delle spese e dagli accrediti registrati a titolo di interessi attivi
netti. Per quei periodi/trimestri nei quali è stata riscontrata la mancanza di alcuni degli
estratti conto, si prenderà in considerazione il saldo iniziale del primo estratto conto
successivo utile decurtato delle somme epurate dalle precedenti movimentazioni
-
si individueranno i tassi di interesse attivi e passivi per il cliente da applicare alla
ricostruzione. Per l’intero periodo si procederà al ricalcolo degli interessi passivi e
attivi per il cliente mediante l’applicazione dei seguenti tassi:
tassi di interesse legale dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al
1.10.1998, in quanto per tale periodo non è presente agli atti un documento
contrattuale che prevede una valida pattuizione degli interessi ultralegali
tassi di interesse ultralegali dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle
pattuizioni di cui alla lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998
accettata dal correntista. Si precisa che, poichè:
1
e quindi nei periodi 08.09.93-06.07.97 e 7.07.94-14.11.95
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è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle
condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle
variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca
nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi attivi per
il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo per tempo
vigente
tassi di interesse ultralegali dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle
pattuizioni di cui al contratto in data 30.03.2006. Si precisa che, poiché:
è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle
condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle
variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca
nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi attivi per
il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo per tempo
vigente
-
si procederà alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e delle
spese, in ogni caso riconoscendo le spese per bolli, imposte e tasse, nei seguenti
termini:
dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al 1.10.1998 non si provvederà a
riconoscere alcuna somma per tali causali, in quanto per tale periodo non è
presente agli atti un documento contrattuale che prevede una loro valida
pattuizione
dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle pattuizioni di cui alla lettera di
concessione di affidamento in data 2.10.1998 accettata dal correntista, con la
precisazione che, poiché è stata espressamente approvata dal correntista la
clausola di modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il
cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla
banca
dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle pattuizioni di cui al contratto in
data 30.03.2006, con la precisazione che, poiché è stata espressamente approvata
dal correntista la clausola di modifica delle condizioni economiche in senso
sfavorevole per il cliente, si terrà conto delle variazioni di tasso tempo per tempo
praticate dalla banca
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e le misure così determinate verranno addebitate trimestralmente. Non si terrà conto
della commissione disponibilità fondi addebitata al correntista dal 3° trimestre 2009, in
quanto non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida
pattuizione della stessa
-
in conseguenza di quanto precede, si provvederà a calcolare il nuovo saldo dei
“numeri debitori/creditori” e, ai numeri così determinati, si andranno ad applicare
i tassi di interesse passivi e attivi, nelle misure sopra individuate, senza alcuna
capitalizzazione attiva e passiva dei conseguenti interessi, applicando, cioè, il regime
di capitalizzazione semplice con computo degli stessi alla fine del periodo di calcolo.
Si precisa che gli interessi attivi concorreranno, alla fine del periodo del calcolo, alla
determinazione del nuovo saldo di conto corrente, al netto della ritenuta fiscale tempo
per tempo vigente.
B) QUESITI DI PARTE CONVENUTA
-
si riclassificheranno gli estratti di conto corrente per saldi disponibili e si andrà ad
accertare se, in corrispondenza dell’addebito delle competenze, le stesse siano
avvenute in presenza di un saldo debitore ovvero con compensazione a valere su di un
saldo attivo per il correntista
-
ai fini dell’accertamento della prescrizione dell’azione di ripetizione degli
addebiti si procederà nei seguenti termini:
ad individuare, nell’ordine di annotazione, le rimesse solutorie oltre il
decennio - nel caso che ci occupa compreso tra l’inizio del calcolo e il
04.02.20012 - secondo i criteri indicati dalla Sentenza di Cassazione
n.24418/2010.
L’indicata sentenza, statuendo che “l’unitarietà del rapporto contrattuale ed il
fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di
qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla
nullità del titolo giustificativo dell’esborso, sin dal momento in cui il pagamento
medesimo abbia avuto luogo” - ha sancito il seguente principio di diritto: “se
dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in
conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola
che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di
2
i dieci anni a ritroso sono fatti decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione, come da quesito
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quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale
cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria
della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in
cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
Pertanto, il termine di prescrizione viene fatto decorrere a seconda della natura dei
versamenti e, quindi, i principi enunciati nella sentenza e quelli impliciti nella
medesima sono i seguenti:
le rimesse eseguite dal cliente entro i limiti del fido hanno natura
ripristinatoria e per le medesime il termine di prescrizione decennale, cui
l’azione di ripetizione degli indebiti è soggetta, decorre dalla data in cui è
estinto il saldo
le rimesse eseguite dal cliente oltre i limiti del fido ovvero su un conto
scoperto hanno natura solutoria e per le medesime il termine di prescrizione
decennale, cui l’azione di ripetizione degli indebiti è soggetta, decorre dalla
data della singola rimessa.
Alla luce di quanto emerso dalla disamina della documentazione agli atti ed
in difetto di espressa previsione nel quesito, si precisa che il conto si
considererà affidato dall’8.09.1993 - potendosi desumere un affidamento sia
dagli estratti conto che dal documento contrattuale del 2.10.98 – e nelle
misure tempo per tempo accertate, di cui si è riferito in apposito paragrafo
una volta accertate le rimesse aventi natura solutoria per il periodo anteriore al
decennio, onde procedere ad elaborazioni coerenti con i sopra accennati principi è
necessario individuare l' “imputazione” di tali versamenti/pagamenti.
Per quel che consta alla scrivente si sono sviluppati, sin dalle prime
interpretazioni, due differenti metodi di applicazione dei principi sanciti dalla
sentenza di Cassazione S.U. n.24418/2010, segnatamente:
primo metodo avanzato da alcuni giuristi: di imputazione delle rimesse
solutorie a pagamento delle competenze annotate, a partire dalle più remote,
secondo quanto previsto dall’articolo 1194 del codice civile 3.
Tale impostazione comporta, a livello metodologico:
1.
FRANCESCA DELL’ANNA MISURALE E GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE, L’impostazione della consulenza tecnica d’ufficio
in materia di interessi bancari (riflessioni a margine delle ultime novità giurisprudenziali e legislative), in Il Caso Sezione II – Dottrina e
opinioni – documento n.241/2011
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l’ individuazione, per data, di tutti gli interessi ed oneri liquidati e
addebitati trimestralmente nonché degli altri oneri addebitati fuori dalle
liquidazioni trimestrali
l’ imputazione delle rimesse solutorie - per l’importo che vi trova
capienza - agli indicati addebiti e solo successivamente al capitale
secondo metodo: avanzato da chi sostiene - riportandosi ad un consolidato
orientamento della Cassazione sul punto e in posizione critica rispetto al
primo metodo illustrato
- che il criterio legale dettato dal comma 2
dell’art.1194 c.c. risulta applicabile in quanto entrambi i crediti, capitale ed
interessi, siano liquidi ed esigibili.
Nei rapporti bancari affidati l’esigibilità e la liquidità di capitale ed interessi
ricorrono simultaneamente solo per il credito che deborda il fido e per gli
interessi ad esso relativi, mentre tale simultaneità, per il credito entro il fido
ed i relativi interessi, è differita all’estinzione del saldo di chiusura del
rapporto o dell’apertura di credito. Di conseguenza, le rimesse con funzione
di pagamento che intervengono oltre il fido devono prioritariamente essere
rivolte a saldare gli interessi relativi al credito debordante il fido – che, se
pagati oltre il decennio, non sono ripetibili -, poi a quest’ultimo e, per
l’eventuale parte residua, che non ha natura solutoria, vanno a ricostituire la
disponibilità entro il fido 4.
Tale secondo metodo, pertanto, prevede la determinazione degli interessi
praticati dalla banca sulle somme eccedenti il fido e l’imputazione delle
successive rimesse solutorie a tali addebiti (e relativo anatocismo) e, per la
parte residua, al credito eccedente il fido. Per gli interessi “pagati” con le
rimesse solutorie è precluso il diritto alla restituzione per intervenuta
prescrizione.
Alla luce delle indicazioni contenute nel quesito, il calcolo verrà elaborato
mediante l’adozione del primo metodo
-
si provvederà a rideterminare il saldo del conto corrente, con partenza dal saldo
risultante alla data immediatamente successiva a quella relativa all’ultima rimessa
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DOTT.ROBERTO MARCELLI, Prescrizione e anatocismo negli affidamenti bancari – I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della
Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n.24418: quelli enunciati e quelli impliciti, in www.assoctu.it
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solutoria/compensazione a valere su conto attivo per il correntista accertata, mediante
la seguente attività contabile:
il conto corrente – dopo aver ricondotto tutte le operazioni annotate alla valuta
originariamente attribuita dalla banca - verrà depurato dagli addebiti registrati
a titolo di interessi passivi per il cliente, delle commissioni di massimo scoperto
e delle spese e dagli accrediti registrati a titolo di interessi attivi netti. Per quei
periodi/trimestri nei quali è stata riscontrata la mancanza di alcuni degli estratti
conto, si prenderà in considerazione il saldo iniziale del primo estratto conto
successivo utile decurtato delle somme epurate dalle precedenti movimentazioni
verranno individuati i tassi di interesse attivi e passivi per il cliente da
applicare alla ricostruzione. Per l’intero periodo si procederà al ricalcolo degli
interessi passivi e attivi per il cliente mediante l’applicazione dei seguenti tassi:
tasso nominale minimo/massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti
la stipula del contratto ovvero, se più favorevoli per il cliente, nei dodici
mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione dal 3.2.1992 di apertura del
conto corrente sino al 1.10.1998, in quanto per tale periodo non è presente
agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione degli
interessi ultralegali
tassi di interesse ultralegali dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto
delle pattuizioni di cui alla lettera di concessione di affidamento in data
2.10.1998 accettata dal correntista. Si precisa che, poichè:
è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica
delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà
conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca
nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi
attivi per il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo
per tempo vigente
tassi di interesse ultralegali dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto
delle pattuizioni di cui al contratto in data 30.03.2006. Si precisa che,
poiché:
è stata espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica
delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà
conto delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca
12
nessuna pattuizione è stata effettuata per quanto attiene gli interessi
attivi per il correntista, si provvederà ad applicare il tasso legale tempo
per tempo vigente
si procederà alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e
delle spese, in ogni caso riconoscendo le spese per bolli, imposte e tasse, nei
seguenti termini:
dal 3.2.1992 di apertura del conto corrente sino al 1.10.1998 non si
provvederà a riconoscere alcuna somma per tali causali, in quanto per tale
periodo non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una
loro valida pattuizione
dal 02.10.1998 al 29.03.2006, tenendo conto delle pattuizioni di cui alla
lettera di concessione di affidamento in data 2.10.1998 accettata dal
correntista, con la precisazione che, poiché in tale contratto è stata
espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle
condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto
delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca
dal 30.03.2006 al 30.06.2010, tenendo conto delle pattuizioni di cui al
contratto in data 30.03.2006, con la precisazione che, poiché è stata
espressamente approvata dal correntista la clausola di modifica delle
condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, si terrà conto
delle variazioni di tasso tempo per tempo praticate dalla banca
e le misure così determinate verranno addebitate trimestralmente. Non si terrà
conto della commissione disponibilità fondi addebitata al correntista dal 3°
trimestre 2009, in quanto non è presente agli atti un documento contrattuale che
prevede una valida pattuizione della stessa
-
in conseguenza di quanto precede, si provvederà a calcolare il nuovo saldo dei
“numeri debitori/creditori” e, ai numeri così determinati, si andranno ad applicare
i tassi di interesse passivi e attivi, nelle misure sopra individuate, senza alcuna
capitalizzazione attiva e passiva dei conseguenti interessi, applicando, cioè, il regime
di capitalizzazione semplice sino all’entrata in vigore della delibera CICR e con
capitalizzazione trimestrale dopo tale data, imputando al saldo capitale a tale data le
competenze pregresse ricalcolate.
13
Si precisa che gli interessi attivi concorreranno alla determinazione del nuovo saldo di
conto corrente, al netto della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente.
Risposta ai quesiti
Alla luce dell’attività contabile svolta si conclude come segue.
A) RISULTANZE
DEI
CALCOLI
SECONDO
I
QUESITI
DI
PARTE
RICORRENTE
A seguito delle ricostruzioni descritte nella premessa metodologica che precede, il saldo
del conto corrente 13849 al 30.06.2010 di cui al quesito di parte ricorrente ammonta
ad euro - 9.530,82 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui
all’allegato 2.
B) RISULTANZE
DEI
CALCOLI
SECONDO
I
QUESITI
DI
PARTE
CONVENUTA
Tenuto conto che:
-
dalla ricostruzione del conto corrente 13849 per saldi disponibili (Cfr.all.3) è stato
accertato che le annotazioni di addebito delle competenze, tempo per tempo maturate,
sono avvenute per la maggior parte in presenza di un saldo debitore e, limitatamente a
quelle in data 3.10.94 ed in data 7.07.04 a valere su un saldo attivo per il correntista,
come da tabella riepilogativa che segue;
Tab.a)
data disponibile
11/01/93
13/04/93
21/04/93
01/07/93
01/10/93
03/01/94
01/04/94
01/07/94
03/10/94
02/01/95
03/04/95
03/07/95
02/10/95
02/01/96
01/04/96
01/07/96
01/10/96
02/01/97
importo addebito
595.805
1.132.575
132.496
1.024.659
1.380.826
614.146
837.451
929.216
486.454
352.503
441.390
486.201
750.723
702.151
538.473
546.852
821.668
854.405
saldo disponibile
21.374.583
27.826.135
26.132.898
32.044.826
35.441.889
12.343.613
19.371.462
10.879.258
750.380
12.673.240
6.902.780
11.751.122
16.254.485
8.951.425
9.451.403
14.399.179
22.978.191
19.878.470
14
data disponibile
01/04/97
01/07/97
01/10/97
02/01/98
03/04/98
03/07/98
05/10/98
07/01/99
07/04/99
05/07/99
05/10/99
04/01/00
04/04/00
04/07/00
03/10/00
03/01/01
03/04/01
04/07/01
02/10/01
04/01/02
08/04/02
28/06/02
30/09/02
31/12/02
31/03/03
30/06/03
30/09/03
31/12/03
31/03/04
07/07/04
07/10/04
10/01/05
07/04/05
07/07/05
06/10/05
05/01/06
06/04/06
05/07/06
06/10/06
04/01/07
04/04/07
04/07/07
04/10/07
07/01/08
07/04/08
04/07/08
30/09/08
31/12/08
31/03/09
30/06/09
importo addebito
618.785
751.160
799.645
1.011.086
808.039
624.854
861.202
1.093.068
943.351
783.541
770.924
838.644
886.081
883.624
1.036.684
924.056
1.001.399
1.015.095
914.553
471,36
528,02
678,07
779,19
552,60
514,62
711,81
702,89
692,02
414,31
344,06
110,87
344,78
504,51
518,72
492,03
682,94
661,26
781,33
683,44
670,77
648,73
674,07
786,06
755,88
799,13
833,39
820,83
814,75
812,25
816,70
saldo disponibile
16.210.287
17.514.301
22.253.343
26.044.902
21.114.846
12.312.797
34.342.152
32.590.229
31.421.834
22.580.483
19.303.713
23.870.971
27.558.758
26.999.550
27.134.379
26.862.289
25.416.731
28.239.150
27.109.277
16.355,14
19.996,62
20.850,20
12.392,34
13.892,81
11.426,45
17.054,11
16.279,97
8.769,08
6.067,90
8.697,52
1.459,21
14.791,05
14.369,56
9.078,82
20.588,02
20.213,73
17.971,05
20.403,54
19.787,75
19.998,60
20.675,54
20.674,14
20.750,33
20.699,39
20.993,08
20.831,98
20.839,59
20.869,07
20.741,77
21.618,92
15
data disponibile
30/09/09
31/12/09
31/03/10
30/06/10
-
importo addebito
754,34
733,29
721,41
727,94
saldo disponibile
20.774,79
20.728,53
20.719,09
20.716,18
le rimesse solutorie oltre il decennio ricostruite dal 03.02.92 al 04.02.01 sotto l’allegato
4 - imputate a pagamento delle competenze annotate a partire dalle più remote, secondo
quanto previsto dall’art.1194 del cod.civ. – hanno interamente coperto gli addebiti
effettuati dalla banca, come da calcolo analitico di cui all’allegato 5: sono,
conseguentemente, da considerare irripetibili per intervenuta prescrizione tutti gli
addebiti oltre il decennio
il conto corrente deve essere ricalcolato dal 30.09.2009, atteso che per il periodo successivo
al 04.02.2001 il quesito prevede l’applicazione delle condizioni già praticate dalla banca e
l’unica variazione riguarda la commissione disponibilità fondi per la quale, come detto, non
non è presente agli atti un documento contrattuale che prevede una valida pattuizione della
stessa.
Conclusivamente, il saldo del conto corrente 13849 al 30.06.2010 di cui al quesito di
parte convenuta ammonta ad euro 20.299,10 a debito del cliente, con espresso rinvio ai
calcoli analitici di cui all’allegato 6.
***
Altri elementi utili ai fini della decisione
La scrivente, nella elaborazione della relazione peritale, si è attenuta scrupolosamente ai
quesiti posti, stilati puntualmente e con chiarezza dalle parti.
Per completezza di accertamento peritale, comunque, si ritiene di dover proporre
all’Onorevole Giudicante delle notazioni di natura tecnica in merito al quesito proposto da
parte convenuta, delle quali solo la seconda produce degli effetti sulle risultanze dei calcoli
proposti:
1. poiché il contratto è stato stipulato prima del 9.7.1992, in presenza di difetto di prova
della pattuizione dei tassi ultralegali avrebbero dovuto essere previsti i calcoli
applicando i tassi legali e non i tassi BOT, secondo i criteri di sostituzione previsti
dall’art.117 del TUB per i contratti stipulati in data successiva
2. nessuna documentazione contrattuale è stata prodotta dalle parti e/o acquisita nel corso
dei lavori peritali dallo scrivente C.T.U. con riferimento all’eventuale adeguamento
16
alle disposizioni del combinato disposto dell’art. 25 D.Lgs. 342/99 e dell’art. 2 della
Delibera CICR del 9.2.2000, attraverso specifica sottoscrizione di nuove pattuizioni.
Sotto gli allegati 4 e 5 della memoria di costituzione la banca ha prodotto:
copia dell’estratto conto del 3° trimestre 2000 nel quale, tra i messaggi alla
clientela, vi è la comunicazione che in ottemperanza alla Deliberazione C.I.C.R.
del 9/2/2000 “a decorrere dal 01/07/2000 gli interessi debitori e creditori su
questo conto corrente verranno liquidati con periodicità trimestrale”
copia della Gazzetta Ufficiale Parte seconda n.141 del 19.06.2000 nella quale è
pubblicato, tra gli “altri annunzi commerciali”, che la Cariplo spa a norma
dell’art.7 secondo comma della delibera CICR del 9.02.2000 procederà alla
capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che degli interessi attivi per
il cliente.
A parere di chi scrive non è possibile individuare nella “comunicazione” effettuata
dalla convenuta al domicilio del cliente mediante apposito messaggio inserito negli
estratti conto nonché mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso
alla clientela ai sensi dell’art.7 il rispetto degli obblighi imposti dal combinato
disposto dell’art. 25 D.Lgs. 342/99 e dell’art. 2 della Delibera CICR del 9.2.2000.
L’art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n.
342/1999), statuisce che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente
sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori che creditori.
La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000, con efficacia dal
22.4.2000, nello stabilire che - conformemente all’art. 120 TUB - nell’ambito di ogni
singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi debitori e creditori (art. 2), ha statuito (art.7 Disposizioni
transitorie) che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente
alla data di entrata in vigore della delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni
in parola entro il 30 giugno e che, qualora le nuove condizioni contrattuali non
avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le
banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all’adeguamento in via
generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
17
dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla
clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui
invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere approvate clientela.
Nel caso in esame:
il contratto per cui è causa è stato stipulato nel 1992 e, quindi, in data anteriore
alla data di entrata in vigore della predetta delibera CICR
l’asserito adeguamento della disciplina dell’anatocismo alla delibera CICR è
stato, in effetti, comunicato per iscritto al cliente attraverso le “comunicazioni
alla clientela” contenute nell’estratto conto al 30.09.2000
posto che le nuove asserite condizioni di anatocismo adeguate alla predetta
delibera avrebbero sostituito all’anatocismo applicato in modo illegittimo (e
quindi nullo ex art. 1283 c.c.) un anatocismo valido e di pari periodicità ex art.
120 TUB, si sarebbe trattato - con evidenza – di condizioni comportanti un
“peggioramento” di quelle precedentemente applicate (passaggio da un
anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari
periodicità).
Conclusivamente, a parere di chi scrive le comunicazioni effettuate dalla banca non
sono idonee a legittimare una capitalizzazione infrannuale in quanto, a norma della
citata Delibera CICR, era necessaria una specifica “approvazione” da parte del cliente
che, nel caso che ci occupa, non è stata documentata
3. per quanto attiene le competenze bancarie calcolate in regime di capitalizzazione
semplice, si sarebbe dovuto prevedere il computo alla fine del periodo di riferimento
del calcolo e non sul capitale dalla data di decorrenza della ripetuta delibera CICR.
Alla luce di quanto precede, si ritiene doveroso proporre una ulteriore ipotesi di calcolo
che, terrà conto di tutte le impostazioni metodologiche previste per la risoluzione dei
quesiti di parte convenuta e nella quale si andrà a prevedere, in alternativa, il regime di
capitalizzazione semplice anche successivamente all’entrata in vigore della ripetuta
delibera CICR.
C) RISULTANZE DEI CALCOLI IPOTESI PROPOSTA DAL CTU
18
A seguito delle ricostruzioni sopra descritte, il saldo del conto corrente 13849 al
30.06.2010 di cui all’ulteriore calcolo elaborato dal CTU ammonta ad euro 11.004,22
a debito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 7.
***
Alla luce di quanto precede, si riporta la tabella di sintesi delle risultanze dei calcoli
proposti:
Tab.b)
da estratto conto
20.716,18 -
saldo al 30.6.2010
quesito ricorrente
quesito convenuta
9.530,82
20.299,10
ulteriore calcolo
11.004,22
***
Ritiene il CTU di aver risposto ai quesiti sottoposti e di aver assolto all’incarico conferito.
La presente relazione viene trasmessa alle parti per eventuali osservazioni, per le quali resta
a disposizione.
Il C.T.U.
(Dott.ssa Carla Chiola)
19