di VINCENZO TEDESCO

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di VINCENZO TEDESCO
“MISSIONI E TRASFERTE ”
di VINCENZO TEDESCO 1
ASPETTI GENERALI
2
PRINCIPIO GENERALE IL DATORE DI LAVORO PUO’
NELL’ESERCIZIO DEL POTERE
DIRETTIVO E ORGANIZZATIVO
DISPORRE CHE IL DIPENDENTE ESEGUA
LA SUA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN
LUOGO DIVERSO DA QUELLO
ORDINARIO/ORIGINARIO
1. MISSIONE O TRASFERTA
2. TRASFERIMENTO
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1.  MISSIONE ESPLETAMENTO DELL’ATTTIVITA’
LAVORATIVA IN LOCALITA’
DIVERSA DALLA ORDINARIA SEDE
DI LAVORO O DI SERVIZIO
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CARATTERI SPECIFICI 1.  TEMPORANEITA’
2.  SODDISFAZIONE
3.  ESIGENZE PRODUTTIVE ED
ORGANIZZATIVE INSORTE PER
EVENTI IMPREVEDIBILI/
OCCASIONALI
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CONTENUTO •  MOBILITA’
•  COMANDO
•  DISTACCO
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PRESUPPOSTO •  ESIGENZE DI SERVIZIO
•  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
CONVEGNI, CONGRESSI SCIENTIFICI,
CORSI FORMATIVI, SEMINARI, ETC..
•  COMANDO “FINALIZZATO” PER
ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE
SPECIFICHE PRESSO STRUTTURE
SPECIALIZZATE
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DISTINZIONE •  OCCASIONALE: SALTUARIA, LIMITATA A POCHE
ORE O GIORNATE E SERVE PER SODDISFARE UNA
ESIGENZA SPECIFICA E NON ROUTINARIA
•  CONTINUATIVA: DI DURATA DI UNO O PIU’ MESI
LAVORATIVI
•  ABITUALE: ESPLETAMETO DI COMPITI
ISTITUZIONALI NORMALMENTE FUORI LA SEDE DI
SERVIZIO COME AD ES. L’ATTIVITA’ ISPETTIVA DI
VIGILANZA A ALTRE ASSIMILABILI.
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COMPARTO SANITA’
•  COMANDO FINALIZZATO PER
1.  COMPIMENTO “STUDI SPECIALI”
2.  ACQUISIZIONE “TECNICHE
PARTICOLARI”
IL TRATTAMENTO DI MISSIONE
DEVE AVERE UN PERIODO NON
SUPERIORE A 6 MESI
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MISSIONE CONTINUATIVA •  MEDESIMA LOCALITA’
•  DURATA MASSIMA 240 GIORNI
•  INTERRUZIONI CONSENTITE PER
PERIODI NON SUPERIORI A 60 GIORNI
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MISSIONI SALTUARIE MEDESIMA
LOCALITA’
•  MISSIONE UNICA/CONTINUATIVA
QUANDO IN 30 GG. CONSECUTIVI SI
SUPERANO COMPLESSIVAMENTE 240
ORE
•  CAMBIO LOCALITA’ IN CORSO DI
ESPLETAMENTO DELLA MISSIONE
COMPORTA IL RINNOVO DELLA
MISSIONE – ART. 1 LEGGE 836/73
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TEMPI DELLA TRASFERTA •  TEMPO EFFETTIVAMENTE LAVORATO / SERVIZIO
EFFETTIVO
•  TEMPO OCCORRENTE PER IL VIAGGIO
IN CASO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA NELLA SEDE
DELLA TRASFERTA PROTATTASI OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO PREVISTO PER LA
GIORNATA SPETTA IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO O DI RIPOSO COMPENSATIVO
ECCEZIONE PER GLI AUTISTI: SI CONSIDERA
ATTIVITA’ LAVORATIVA ANCHE:
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— IL TEMPO OCCORRENTE PER IL VIAGGIO
— TEMPO IMPIEGATO PER LA CUSTODIA
DEL MEZZO
—  IL TEMPO DI VIAGGIO E’ ASSIMILABILE
ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA ANCHE PER
IL PERSONALE INCARICATO
ALL’ATTIVITA DI “SORVEGLIANZA E
CUSTODIA” DEI BENI
DELL’AMMINISTRAZIONE ANCHE IN
CASO DI TEMPORANEO
TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE
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CHIARIFICAZIONI TEMPI TRASFERTA 1 Il dipendente inviato in missione, che prolunga il normale orario di
lavoro per esigenze di servizio ha diritto, se debitamente autorizzato,
al compenso per lavoro straordinario.
2Non costituisce prestazione di lavoro straordinario il tempo
trascorso al di fuori della reale effettiva prestazione lavorativa, e cioè
il tempo utilizzato per il viaggio di andata e per quello di ritorno, per
la consumazione dei pasti e quello per l’eventuale pernottamento.
3 Il tempo impiegato per il viaggio di andata e di ritorno, nonché
per la sorveglianza e custodia del mezzo è considerato a tutti gli
effetti attività lavorativa, e quindi remunerabile come lavoro
straordinario, esclusivamente per il personale che svolge le mansioni
di autista.
4 Qualora la durata della missione, che copre anche il viaggio di
andata e di ritorno, sia inferiore alla durata di una giornata
lavorativa, la differenza di orario non deve essere recuperata.
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ULTERIORE CHIARIFICAZIONE • 
La Ragioneria Generale dello Stato ha confermato questa impostazione:
“In ordine alla possibilità di considerare il periodo di viaggio in trasferta lavoro
straordinario, qualora lo stesso ecceda il normale orario di lavoro, o riposo
compensativo qualora sia stato svolto durante un giorno non lavorativo o festivo.”
Al riguardo, si rappresenta che il tempo trascorso in viaggio deve considerarsi
prestazione ordinaria di servizio e, quindi, essere remunerato con i normali compensi
per lavoro straordinario solamente se in relazione alla particolare natura dell’attività
svolta viene resa una vera e propria attività lavorativa, fattispecie non ravvisabile nel
caso in questione.
Per quanto attiene al godimento di un giorno di riposo compensativo per lavoro svolto
in giornata non lavorativa o festiva, detta soluzione si ritiene impraticabile, a meno
che il riposo settimanale non sia spostato per improrogabili esigenze di servizio.
L‘esigenza di detto spostamento dovrà valutarsi comunque caso per caso, in relazione
alla distanza intercorrente tra la località di servizio e quella in cui ha avuto luogo la
missione, nonché alla sussistenza di mezzi pubblici di trasporto."
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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 5701 DEL 22/03/2004 1. 
2. 
Il tempo impiegato
per raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con
sommatoria al normale orario di lavoro), allorchè sia funzionale rispetto alla
prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi
presso la sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per
svolgere la prestazione lavorativa. La Corte aggiunge che un discorso diverso va
fatto, invece, durante il periodo della trasferta. Il tempo impiegato ogni giorno per
raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione di attività
lavorativa vera e propria e pertanto non si somma al normale orario di lavoro salvo
diverse previsioni contrattuali. Ciò discende dal fatto che l'indennità di trasferta è
finalizzata a compensare il disagio psico-fisico e materiale correlato alla faticosità
degli spostamenti.
Si parla di trasferta chiaramente se il dipendente deve svolgere la prestazione di
un'attività di servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio, sia nel territorio
nazionale che all'estero, nell'interesse dell’Ente. Il personale non di ruolo è
ugualmente inviato in missione con la remunerazione prevista secondo la tipologia
dell’incarico assegnato (es. se si tratta di co.co.co. , prestazione occasionale libero
professionista borsista etc..)
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 5701 DEL 22/03/2004 RECITA:
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•  Il Consiglio di Stato afferma che l’attività lavorativa è solo quella
effettiva, e non anche il tempo di percorrenza per raggiungere le
località di missione. Infatti, durante il tempo necessario per
raggiungere, dalla ordinaria sede di servizio, il luogo dove si espleta
l’attività, il dipendente non svolge il lavoro a cui è addetto, ma si
limita a spostarsi da un luogo ad un altro (tipico esempio lo
svolgimento di attività ispettiva in più territori). Diversamente
avviene, allorquando il dipendente, per esempio, scorta i detenuti.
Infatti durante tale spostamento il lavoratore esercita l’attività
lavorativa tipica, svolge, cioè, il servizio che ordinariamente gli
compete.
Pertanto il tempo del viaggio per recarsi in missione non è lavoro
straordinario bensì rientra nell’indennità di missione.
(Sentenza n. 3990 del 12/07/2007)
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PERSONALE NON DIRIGENTE •  Se il personale non dirigente viene
mandato in missione “al seguito” del
personale Dirigente come “delegazione
ufficiale” spettano i rimborsi e le
agevolazioni previste per i componenti
della delegazione.
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FASI MISSIONE PERSONALE NON DIRIGENTE 1. 
2. 
3. 
PROVVEDIMENTO DI INVIO IN MISSIONE: DEVE
CONTENERE IL GIORNO DI INIZIO E DI FINE LA
LOCALITA’ E LE ESIGENZE DI SERVIZIO CHE
HANNO PORTATO ALLA MISSIONE QUINDI DEVE
ESSERCI UNA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
ALLA MISSIONE
FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’UFFICIO
E’ CHIARO CHE POSSONO ESSERCI DEI
REGOLAMENTI AZIENDALI CHE IMPONGONO
MODELLI A CUI ATTENERSI
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PERSONALE DIRIGENTE •  Provvedimento scritto in piena autonomia
ove il dirigente “autocertifica” il motivo
della missione, la località i giorni e
l’oggetto della stessa. Chiaramente
l’oggetto deve contenere le “ragioni di
servizio” e non avere natura personale.
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PERSONALE ISPETTIVO •  Il personale Ispettivo deve definire un
“piano di lavoro” (mensile, settimanale,
giornaliero) predisposto e autorizzato dal
Dirigente Responsabile. Tutto questo
nell’ambito dei compiti istituzionali
dell’Ente di appartenenza
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MISSIONI IN
ITALIA
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1. 
TRASFERTE IN ITALIA – PERSONALE NON
DIRIGENTE
Fonti normative
1. CCNL
2. Per quanto non previsto dal Contratto di ciascun
comparto il trattamento è quello previsto dalla
Disciplina legislativa:
• Legge 836/1973
• Legge 417/1978
• Legge 513/1978
• Legge finanziaria 266/2005 in vigore 01/01/2006
• Legge finanziaria 296/2006
• Legge 43/2008
• Legge n.122/2010
• Legge 240/2010
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CONDIZIONE 1.  Sede trasferta distante almeno 10 Km da:
•  Sede ordinaria di servizio
•  Dimora abituale
Computo distanza: dalla località più vicina a
quella della sede della trasferta
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Chiarimenti:
Sede di servizio
Centro abitato dove ha la sede
L’ufficio ove il dipendente
Presta l’attività lavorativa abituale
Dimora abituale
Centro abitato nel quale il dipend.
Dimora stabilmente ovvero dove
Abita abitualmente
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• 
Per definire il trattamento dei rimborsi spese (per il lavoratore e per
l'impresa) è necessario distinguere le trasferte a seconda che avvengano
entro o al di fuori del Comune sede di lavoro. Per quanto concerne il
concetto di "territorio comunale", il Ministero delle Finanze con alcune
circolari ha più volte chiarito che per ambito comunale deve intendersi tutto
il territorio del comune ove il lavoratore abitualmente svolge la propria
attività, comprensivo di eventuali entità sub-comunali (come la frazioni) e a
nulla rilevando la distanza tra la sede del lavoro e il luogo di trasferta. Con
specifico riferimento alle diverse categorie di lavoratori previste nell'art. 50
del Tuir, si deve ritenere che l'abituale sede di lavoro per i lavoratori
dipendenti sia quella dichiarata dal datore di lavoro nella lettera di
assunzione inviata al lavoratore e alla competente Direzione provinciale del
lavoro. Per i collaboratori a giornali, riviste ed enciclopedie, per i membri di
collegi e commissioni e per gli altri titolari di rapporti di collaborazione la
sede di lavoro sarà fissata nella lettera di incarico o in mancanza dal
domicilio del lavoratore.
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Casi particolari:
Se nell’espletamento ad es. di un corso di aggiornamento obbligatorio o convegno tale
corso viene svolto in un giorno adibito a riposo settimanale le ore devono essere considerate:
1. Riposo compensativo
2. Compenso lavoro straordinario
Se invece si tratta della festa del Santo Patrono che non coincida con la Domenica si opera
con:
1. Riposo compensativo
2. Lavoro straordinario festivo
Infine se la missione cade in un giorno feriale non lavorativo (settimana corta) si opera
con
1. Riposo compensativo
2. Lavoro straordinario feriale
La legge finanziaria n. 266/2005 in vigore dal 01/01/2006 agli art. 213 e 214 detta norme
in materia di indennità di trasferta, abolendo gli articoli delle legge 417/78 e DPR 513/78 che
trattavano l’indennità di “diaria” per le missioni in Italia. Chiaramente invece per quanto concerne il
lavoro straordinario che sia festivo o feriale valgono i criteri espressi nei vari CCNL per ogni comparto
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TRATTAMENTO DI TRASFERTA E’ UN TRATTAMENTO AGGIUNTIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (ES DIPENDENTE, COCOCO, BORSISTA ETC) La legge finanziaria n. 266/2005 come in precedenza accennato ha eliminato la “diaria giornaliera” solo per le missioni in Italia, mentre il decreto 78/2010 (legge 122/2010) ha eliminato anche la diaria per le missioni all’estero. Successivamente il Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri, ha previsto solo per le trasferte all’estero il rimborso delle spese che può essere anali]co o forfe^ario 28
•  Gli oneri sostenuti per la missione devono
essere preventivamente autorizzati dal
Dirigente del settore ove il dipendente presta
la propria opera o in alcuni casi direttamente
dal Responsabile del fondo se previsto.
Secondo infatti i principi generali in tema di
Bilancio non si può emettere nessuna spesa
se non preventivamente autorizzata e coperta
da una entrata di competenza e cassa sul
capitolo di bilancio previsto per tale tipologia
di uscita.
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Missioni breve distanza dalla sede servizio
•  LA NORMATIVA è CONTENUTA NELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 2 LEGGE 836/1973 CHE COSI’ RECITA:
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata,
in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di
servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località
siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di
treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il
dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di
trasporto.
CIO’ VUOL DIRE CHE SE LA DISTANZA E’ BREVE DA
CONSENTIRE IL RIENTRO NELLA GIORNATA IL DIPENDENTE
E’ TENUTO AD UTILIZZARE IL MEZZO PIU’ VELOCE PER
TORNARE ALLA SEDE DI SERVIZIO.
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MISSIONI IN LOCALITA’ DISTANTI PIU’di 800 KM
DALLA SEDE SERVIZIO
• 
IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA
LEGGE 836/1973 ART. 11:
Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede
di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali
occorra impiegare un treno diretto almeno 12 ore, è consentita
una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo
all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra
sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600
chilometri.
La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia
uso di posto letto di cuccetta o di aereo.
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LIQUIDAZIONE SPESE: •  La finanziaria del 2005 entrata in vigore
dal 01/01/2006 ha apportato modifiche
sostanziali al trattamento di missione;
infatti, non è piu’ possibile corrispondere
la “diaria” giornaliera (solo per trasferte in
Italia)e la legge 122/2010 (per l’estero) e
ha eliminato l’Indennità supplementare
(ovvero il 10% sulle spese treno e 5%
aereo)
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Legge 266/2005 commi 213 e 214 • 
213. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio
1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e
secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè
l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi
compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali
non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche
disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei
rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
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PRECISAZIONI RIMBORSI SPESE: •  Non è illegittima la norma che sopprimere l’indennità di missione
per i dipendenti pubblici, lo è invece nella parte in cui nega il
rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella
economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali,
ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.
•  Questa la decisone della Corte Costituzionale nella sentenza 21
marzo 2007, n. 95, interessata sulla questione di legittimità dei
commi 214 e 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2006) promossa con cinque ricorsi
proposti, in via principale, da altrettante Regioni (Valle d’Aosta,
Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna).
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•  Infatti, la Legge 27/12/2006 n. 296 recante “disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007)” al comma 468 dell’art.1 ha parzialmente
modificato il disposto del comma 216 della legge 23/12/2005 n. 26
(Legge Finanziaria 2006) che aveva previsto, per i viaggi in aereo
effettuati per espletare missioni all’estero, il rimborso delle relative
spese nel limite della classe economica per tutte le qualifiche. In
virtù della nuova norma, tale limitazione non si applica, per le
missioni ordinate a decorrere dal 01/01/2007, al personale con
qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie
equiparate nonché, per gli altri dipendenti che avevano titolo per
usufruire di classe diversa dall’economica, ai voli transcontinentali
di durata superiore alle cinque ore.
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News… LEGGE n. 138/2011 del 13 agosto 2011 art.18: • stabilisce che determinate categorie di soggeb pubblici che per esigenze di servizio u]lizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamen] all'interno dell'Unione europea, debbano viaggiare in classe economica. • la disposizione riguarda dunque tu^e le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli is]tu] e scuole di ogni ordine e grado e le is]tuzioni educa]ve, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le is]tuzioni universitarie, gli Is]tu] autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, ar]gianato e agricoltura e loro associazioni, tub gli en] pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli en] del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al decreto legisla]vo 30 luglio 1999, n. 300. 36
L'art. 1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007 (legge 23 dicembre 2006, n. 296) ha previsto che l'obbligo di volare in classe economica non si applica: •  al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, •  ai voli transcon]nentali superiori alle 5 ore. Il terzo periodo della disposizione in commento modifica l’art.1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007, eliminando il riferimento al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate. Tali soggeb dovranno dunque d'ora avan] volare in classe economica. Rimane invece salva la possibilità di volare in classe più elevata p e r i v o l i t r a n s c o n ] n e n t a l i s u p e r i o r i a l l e 5 o r e (indipendentemente dalla qualifica). 37
•  Alla luce della disposizione in esame (art 18): •  il personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legisla]vo 165/2001, che deve viaggiare sempre in c l a s s e e c o n o m i c a , s a l v o c h e p e r i v o l i transcon]nentali di durata superiore alle 5 ore; •  Tu^o il rimanente personale deve viaggiare sempre in classe economica, salvo che per i voli transcon]nentali di durata superiore alle 5 ore •  Quindi tra*amento uguale per tu*e le categorie 38
USO MEZZO PROPRIO • 
La normativa precedente alla legge 122/2010 prevedeva:
“Si utilizza il mezzo proprio quando risulti piu’
conveniente dei normali servizi” ovvero:
1.  Orario servizi pubblici non idoneo per raggiungere in
perfetto orario luogo missione
2.  Località sede trasferta non collegata dai mezzi ordinari di
trasporto
3.  “Particolari” esigenze servizio
L’uso del mezzo deve essere preventivamente autorizzato;
il dipendente interessato chiede l’ assenso del
Responsabile struttura e l’amministrazione chiaramente
è esonerata da ogni responsabilità. Oppure viene
assegnata d’ufficio l’autovettura. Come previsto
dall’art. 15 comma 2 Legge 836/1973 che recita:
• 
39
ART 15 C. 2 LEGGE 836/73 •  L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal
dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di
liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei
chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato
dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa l'uso del mezzo.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con
lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al
personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei
limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente
articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni
stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di
trasporto.
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•  Da non dimenticare che l’autoveicolo deve:
•  avere la RCA obbligatoria
•  copertura assicurativa da parte dell’azienda
per rischi non coperti per legge
Inoltre è stata soppressa l’indennità 2 lire per
ogni km di percorso per coloro che usavano
mezzi forniti dall’amministrazione ai sensi
dell’art. 14 c. 3 legge 836/1973 – La legge
488/99 art. 30 c. 20 ha infatti eliminato tale
compenso
41
• 
• 
I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante ai
dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore
del datore di lavoro.
Con il calcolo dei costi chilometrici è possibile visualizzare i valori relativi ad ogni
singolo veicolo, selezionando i seguenti parametri:
– 
– 
– 
• 
categoria di veicoli (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada e autofurgone)
elenco marche (Alfa Romeo, Bmw, ecc..)
alimentazione (benzina, gasolio, ecc..)
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA; per gli autofurgoni sarà possibile richiedere
il calcolo sia al netto che al lordo dell’IVA, spuntando l'apposita casella.
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Dopo la legge 122/2010 …
Premessa
• La questione dell’utilizzo del mezzo proprio per le attività
lavorative dei dipendenti della pubblica amministrazione e degli
enti locali è uno dei principali rebus della manovra estiva
2010. Il legislatore con il comma 12 dell’art. 6 del Dl n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010
sembra voler cancellare ogni possibilità di autorizzazione in tal
senso. L’analisi non è particolarmente semplice tenuto conto
che, oltre alle disposizioni normative che vengono disapplicate,
vi sono anche diverse clausole contrattuali.
La DISAPPLICAZIONE
• Innanzitutto il legislatore disapplica in prima battuta
l’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ed in
seconda battuta l’art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417.
• La prima disposizione stabilisce un’indennità chilometrica
per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha
frequente necessità di recarsi in località comprese
nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di
appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale,
utilizzando il mezzo proprio.
• L a seconda norma disciplina invece l’entità di tale
indennità chilometrica, ovvero un quinto del prezzo di un
litro di benzina super vigente nel tempo, nonché il rimborso
dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale.
Le analoghe disposizioni
• Il comma 12 dell’art. 6 del Dl n. 78/2010 non si ferma
qui. Viene infatti aggiunto che cessano di avere effetto anche
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi
della pubblica amministrazione. È quindi necessaria
un’attenta verifica degli articoli dei Ccnl che
disciplinano situazioni simili a quelle che ora il
legislatore ha disapplicato nelle norme sopra
esaminate. Nella tornata contrattuale degli anni 1999-2000
abbiamo assistito a disposizioni presenti più o meno in tutti i
comparti classificate sotto la dicitura di “trattamento di
trasferta”.
• Riportiamo come esempio il comma 4 dell’art. 41 del Ccnl 14
settembre 2000 del comparto Regioni ed enti locali e il comma 4
dell’art. 21 del Ccnl 14 febbraio 2001 del comparto Enti pubblici
non economici.
Ccnl Enti pubblici non economici, art. 21,
comma 4
• I l dipendente può essere autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto,
sempreché la trasferta riguardi località diverse
dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla
dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo
risulti più conveniente dei normali servizi di
linea. In tal caso si applica l’art. 23, commi 2 e
ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al
comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai
sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale
custodia del mezzo ed una indennità chilometrica
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
verde per ogni chilometro.
Ccnl Regioni ed enti locali, art. 41, comma 4
• Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la
trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla
ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale,
qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei
normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art. 43,
commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al
comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del
comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina verde per ogni Km.
L’articolo 9 della legge n. 417/1978
• In merito alla precisazione che la norma possa intervenire su
ogni possibilità di utilizzo del mezzo proprio sorge però un’altra
questione. Il legislatore non ha infatti abrogato né
disapplicato l’art. 9 della legge n. 417/1978, ma solamente
l’art. 8.
La norma non disapplicata
Legge n. 417/1978, art. 9
• Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora
risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio
mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento
motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.
•  Sull’argomento è intervenuta per ben due volte la Regione
Friuli Venezia Giulia. In un primo parere, il n.
10.693/2010, si aderisce alla tesi che il divieto valga solo per il
personale ispettivo. Successivamente con il parere n.
13.886/2010 e nell’ambito di un’analisi più ampia e completa
si conclude, anche alla luce delle contrapposizioni sopra
evidenziate, che per il momento sarebbe più opportuno, in via
cautelativa, assumere un comportamento prudente e
rispondente allo spirito della legge: il divieto di utilizzo del
mezzo proprio potrebbe quindi estendersi a tutti i lavoratori
degli enti locali.
•  Il nocciolo di tutta la questione sembra quindi orientarsi sul
riconoscimento o meno del taglio all’utilizzo del mezzo proprio
per i soli i servizi ispettivi oppure ad ampio raggio per tutte le
tipologie di attività. Ad oggi possiamo però contare su due
ulteriori interpretazioni (di cui una delle sezioni unite della
Corte dei Conti) che cercano di dare maggiori spunti sui
comportamenti diretti da adottare nei prossimi mesi.
La Ragioneria generale dello Stato
• Un ulteriore chiarimento è intervenuto da parte della Ragioneria generale
dello Stato è contenuta nella circolare n. 36/2010.
• Nel documento viene assolutamente e decisamente confermato che il
taglio proposto dal legislatore al comma 12 dell’art. 6 del Dl n. 78/2010
esclude il personale adibito a funzioni ispettive nonché, avuto
riguardo alla natura dell’attività svolta, i soggetti impegnati nello
svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e
controllo. Ciò che consentirebbe quindi ancora l’utilizzo del mezzo
proprio risulta essere l’affidamento di specifici compiti in un’ottica
funzionale che privilegia l’efficacia di verifiche e controlli rispetto alle
distinzioni formali fra categorie di personale.
• In ogni caso, come detto, l’utilizzo del mezzo proprio va sempre
autorizzato qualora tale scelta risulti quella economicamente più
vantaggiosa. Per il personale impegnato nello svolgimento di compiti
diversi da quelli ispettivi di verifica e di controllo, l’autorizzazione (fatta
salva dall’art. 9 della legge n. 417/1978 ancora vigente) è finalizzata
esclusivamente alla copertura assicurativa, escludendosi ogni possibilità di
rimborso spese per l’utilizzo del mezzo proprio.
•  Prima fra tutte ad essere chiamata ad esaminare le novità sull’utilizzo
del mezzo proprio è stata la sezione regionale di controllo della Corte
dei conti della Lombardia.
Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge n. 417/1978, e in presenza
delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le
particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del
mezzo proprio può essere autorizzato, tenuto conto della
peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale,
garantite dall’ordinamento.
•  La Corte dei Conti sez. riunite di controllo con sentenza n. 8/CONTR/
11 del 7 febbraio 2011 ha stabilito che “Il dipendente che intenda
avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio
spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte
dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura
assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”.
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni (ecco la novità)
potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo
proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente
avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini
un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un
più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento,
l’espletamento di un numero maggiore di interventi.
•  Si veda anche recentemente la Deliberazione n. 125/2013/PAR
Comune di Monterotondo
RIMBORSI SPESE DI VITTO • 
PERSONALE NON DIRIGENTE
DIVERSI COMPARTI
1.  Trasferte di durata non inferiore ad otto
ore e non superiore a dodici ore:
rimborso un pasto limite euro 22,26
2.  Trasferte durata superiore alle dodici
ore: rimborso due pasti limite euro 44,26
52
DIRIGENZA STATO – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI –
RICERCA UNIVERSITA’
Trasferte durata superiore 12 ore:
Limite euro 30,55 per un pasto e euro
61,10 per due pasti
•  Trasferte durata non superiore a 12 ore
Rimborso di un solo pasto (spettante se
la missione ha durata inferiore alle 8 ore)
– limite euro 30,55
• 
53
Dirigenza – autonomie locali / Regioni
•  Trasferte durata superiore 12 ore:
Limite per primo pasto 30,55 euro
Limite per due pasti euro 61,10
•  Trasferte durata non inferiore ad otto
ore e non superiore dodici ore:
Limite per un pasto euro 30,55
54
•  1.4.4. Rimborso delle spese di vitto
I limiti di spesa per i pasti sono fissati con decreto ministeriale in base agli indici ISTAT del costo della
vita. Gli importi tuttora vigenti sono quelli previsti dal decreto del Ministero del Tesoro in data
14/3/1996, non più variati a seguito della disposizione di non rivalutabilità introdotta dall’art.1,
comma 67, della legge 23/12/1996 n°662, confermata dalla legge 23/12/1999 n°488, dalla legge
27/12/2002 n°289 e, da ultimo, per il triennio 2006-2008, dall’art.1, comma 212, della legge
23/12/2005 n°266.
I predetti importi ed i criteri di rimborso variano in funzione del livello di appartenenza:
•  a) Personale dei livelli VIII/IV
•  Personale delle categorie B/D
•  Euro 22,26 per un pasto
•  Euro 44,26 per due pasti
•  b) Personale dei livelli I/III
•  Dirigenti Amministrativi I-II fascia
•  Astronomi Ordinari/Astronomi Associati/Ricercatori/EP/Tecnologi
•  Euro 30,55 per un pasto
•  Euro 61,10 per due pasti
•  Per tutte le categorie di personale il rimborso della spesa per un pasto compete per le missioni che
abbiano durata non inferiore a otto ore; il rimborso per due pasti spetta per le missioni di durata
superiore a dodici ore. Qualora spetti il rimborso di due pasti, gli importi possono essere conguagliati
fra loro entro il limite massimo fissato per due pasti. La spesa dei pasti deve essere documentata da
fattura o ricevuta fiscale.
•  Non può essere ammessa a rimborso la spesa desumibile da ricevute fiscali o fatture rilasciate
cumulativamente per più persone. In caso di rilascio di semplice scontrino da parte di alcuni locali
pubblici, quali bar, negozi di alimentari ecc., lo stesso viene ammesso a rimborso qualora riporti la
descrizione degli alimenti acquistati. Nel caso in cui la descrizione dettagliata non sia riportata va
valutata se il dipendente faccia una dichiarazione che la consumazione si riferisce ad un pasto.
55
DETERMINAZIONE NUMERO PASTI 1.  Durata missione tra 0 e 7.59 ore = zero
pasti
2.  Durata missione fra 8 e 12 ore (non
superiore)= un pasto
3.  Durata superiore a 12 ore = due pasti
56
SPESE PERNOTTAMENTO 1. 
2. 
TRASFERTE DURATA SUPERIORE A 12 ORE=RIMBORSO ALBERGO FINO 4
STELLE. IL DIRIGENTE AD ES. DEL SSN SEMPRE FINO A 4 STELLE.
La legge 662 prevedeva convenzioni con strutture alberghiere, come sotto
indicato:
68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con società o con
catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il
dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza
nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su
presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle
disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del
costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di
missione.
Il pernottamento, inoltre, in caso di missione continuativa non inferiore a 30 gg.
deve avvenire in struttura alberghiera più conveniente rispetto al costo “medio”
locale
57
CASI PARTICOLARI • 
• 
• 
I CCNL in caso di trasferte “particolari” ovvero trattandosi di situazioni
operative particolari possono prevedere regolamentazioni diverse di
gestione delle trasferte. Questo è contenuto nell’art. 214 della finanziaria
2006 che cita:
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli
enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano,
anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le
conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa.
Ad esempio il Comparto sanità ha previsto una somma forfetaria
giornaliera sostitutiva per vitto e alloggio come segue:
Euro 20,66 (Sanità e Enti locali)
Euro 25,82 (Ministeri, Enel Coni)
Tutto questo anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione
58
PRECISAZIONI SUI GIUSTIFICATIVI DI SPESA • 
• 
• 
• 
Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa
presentazione del biglietto di viaggio originale che, nel caso di biglietto di
viaggio effettuato con mezzo aereo, consiste nel tagliando fiscale con
l’indicazione di tutti gli estremi del viaggio più le carte d’imbarco. Se il biglietto
di viaggio è privo del prezzo, occorre allegare una dichiarazione dell’agenzia che
ha emesso il biglietto o una ricevuta di pagamento. Non sono ammessi biglietti
cumulativi salvo che si tratti di delegazioni. Il biglietto aereo acquistato on line
attraverso carta di credito potrà essere rimborsato presentando copia della
ricevuta di acquisto. Nel caso di biglietti elettronici si deve presentare per il
rimborso il documento cartaceo ( fattura elettronica scaricata dal sito Internet)
più le carte di imbarco: devono essere indicati nome e cognome del passeggero,
il volo effettuato e il prezzo del biglietto.
I documenti sostitutivi del biglietto in originale di viaggio e carte di imbarco
(duplicati copie dichiarazioni rilasciate da agenzie turistiche) non danno diritto
al rimborso. In caso di smarrimento va portata copia della denuncia alle
competenti autorità.
Nel caso che la società di trasporto straniera (vettore) ritiri il biglietto originale
sarà cura dell’interessato farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva.
Si può rimborsare il costo sostenuto per il trasporto mezzi pubblici urbani
(autobus, metropolitana) se sono sostenuti per svolgere la missione.
59
Trasferte in particolarissime situazioni operative
COMPARTO MINISTERI
• Protezione civile situazione prima urgenza
• Spegnimento incendi boschivi
• Attività su fari, installazione radar e telecomunicazioni, postazioni
militari
• Escavazione porti su imbarcazioni
• Imbarchi brevi su unità
• Attività di controllo, rilevazione, collaudo, vigilanza, verifica in materia
fiscale, valutaria, finanziaria, gidiziaria, sanitaria, tutela del lavoro,
dell’ambiente, del territorio, del patrimonio culturale, tutela della
salute, motorizzazione civile, repressione frodi e similari
• Attività di assistenza sociale, assistenza giudiziaria, assistenza e
vigilanza nelle traduzioni detenuti
60
Art. 16 legge 836/1973 • 
• 
1. 
2. 
L’art. 16 della Legge 836/73 così recita:
La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti
occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è
disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole
amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle
caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli
strumenti.
Ciò significa che per le particolari esigenze sopra esposte si deve applicare
una indennità di trasporto materiale le cui condizioni e il cui ammontare
sono da definire in sede di contrattazione collettiva aziendale. Si puo’
procedere in due soluzioni:
Indennità fissa oraria per trasferta
Tempo di viaggio assimilato al tempo di lavoro
61
MISSIONI IN ITALIA • 
• 
1. 
2.
3. 
4. 
Come già evidenziato la legge finanziaria 266/205 ha abolito La
diaria giornaliera solo per le missioni in Italia e l’indennità
supplementare pari al 5% costo del biglietto aereo e al 10% costo
biglietto treno/nave.
Il trattamento di trasferta quindi può essere:
Rimborso analitico spese effettivamente sostenute di:
Viaggio
Vitto
Alloggio (Pernottamento)
Indennità forfetaria sostitutiva rimborso vitto e pernottamento per
trasferte svolte in particolarissime situazioni operative individuate
dai contratti.
Indennità trasporto materiale e strumenti di lavoro
Indennità forfetaria art. 25 DPR 171/91
62
TRASFERTE AMBITO COMUNALE: • 
Spese per trasferte in ambito comunale
Le indennità o i rimborsi a fronte di spese (vitto, alloggio e viaggio), inerenti
trasferte effettuate in territorio comunale, concorrono a formare il reddito e
sono soggette pertanto a tassazione.
E' escluso dall'imposta il rimborso per le spese di trasporto opportunamente
comprovate dal vettore mediante documentazione (ad esempio la ricevuta
del taxi, il biglietto dell'autobus, il biglietto del treno, ecc.)
63
Indennità incarichi ispettivi:
Nell’ anno 2006, la Corte di cassazione ha emesso la sentenza n. 132 del 9 gennaio
2006, nella quale – confermando espressamente l’orientamento riportato nella
sentenza n. 13843 del 2004 – ha ribadito che “l’indennità di trasferta percepita dagli
ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha natura retributiva e
deve, pertanto, essere assoggettata ad Irpef, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 48,
comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (nel testo, applicabile ratione temporis,
anteriore alla sostituzione operatadall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997)”.
Anche più recentemente, con la sentenza n. 4356 del 26 febbraio 2007, i Giudici di
legittimità hanno deciso per la tassabilità delle indennità in argomento, precisando che
la stessa Suprema Corte, “con giurisprudenza ormai consolidata, ha enunciato il
principio secondo cui, in tema di redditi di lavoro dipendente, l’indennità di trasferta
percepita dagli ispettori del Ministero del lavoro per la causale qui discussa (ispezioni
eseguite nei confronti di società cooperative, n.d.r.) ha natura retributiva e, pertanto,
resta assoggettata ad irpef ai sensi e nei limiti dell’art. 48 d.p.r. 22.XII.1986 n. 917
(nel testo di volta in volta applicabile ratione temporis: cfr., in tal senso, ex aliis, Cass.
Sez. trib., sent. n. 1798 del 28.1.2005)”.
In definitiva, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR, ai
chiarimenti di cui alla prassi prima richiamata e all’orientamento del tutto prevalente
della giurisprudenza di legittimità, si ribadisce la tesi dell’assoggettamento ad IRPEF
delle indennità di trasferta o missione.
64
INDENNITA’ FORFETTARIA DPR 171/1991
• 
1.4.5. Compenso forfettario giornaliero in luogo di vitto e alloggio per il personale di cui
al Comma 3 dell’art.25 del DPR 171/91
• 
Al personale appartenente ai livelli IV – IX, inviato in missione per lo svolgimento
delle attività di cui al comma 3 dell’art. 25 del DPR 171/91 e che si trovi nella
impossibilità della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio, viene corrisposto, ai sensi del
comma 4 del medesimo DPR 171/91, un compenso forfettario giornaliero di Euro
10,33 nette in luogo dell’importo corrispondente al costo del pasto e di Euro 10,33
nette per il pernottamento.
Affinché possa procedersi alla corresponsione del compenso forfetario sostitutivo del
costo dei pasti, è necessario che la missione abbia una durata minima di 12 ore.
Il ricorrere delle circostanze che danno luogo all’attribuzione dei predetti compensi
forfetari deve essere evidenziata nell’ordine di missione.
• 
• 
65
CASI PARTICOLARI • 
Casi particolari di rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto
a) Personale al seguito e membri di delegazioni ufficiali.
La normativa prevede che ai dipendenti inviati in missione al seguito di personale rivestente qualifica superiore,
deve essere riconosciuto, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio alloggio e vitto, lo stesso
trattamento spettante a tale personale di qualifica più elevata. E’ necessario, tuttavia, che il dipendente di
qualifica inferiore sia chiamato a svolgere compiti di collaborazione.
Tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata nella richiesta di rimborso.
Lo stesso trattamento è riservato ai dipendenti facenti parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione.
b) Dipendenti partecipanti a concorsi interni.
Al personale dipendente che ha compiuto missioni ordinate entro il 31/12/2005, per partecipare a concorsi
interni, compete l’indennità di trasferta in misura intera ed il rimborso delle spese di viaggio. Resta esclusa la
possibilità di opzione per il rimborso delle spese di vitto e alloggio.
A seguito della soppressione dell’indennità di trasferta, tale personale ha diritto al rimborso delle sole spese di
viaggio per le missioni ordinate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
a) Missioni presso le istituzioni dell’Unione Europea (ordinate entro il
31/12/2005).
Per tali trasferte, purché ordinate entro il 31/12/2005, trova applicazione l’art. 3, comma 75 della legge
24/12/2003 n°350 (legge finanziaria 2004) che prevede il rimborso delle spese dei viaggi aerei nella classe
economica ai dipendenti, esclusi i dirigenti e qualifiche equiparabili, che si siano recati in missione presso le
istituzioni dell’Unione Europea, ovvero che abbiano partecipato in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni,
commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione dell’Unione Europea.
Questa norma non è più operante, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in base all’art.1, comma 214, della legge
23/12/2005 n°266 il cui disposto è riportato al paragrafo “Rimborso delle spese di viaggio e alloggio”.
66
•  TRASFERTA ALL’ESTERO 67
RIMBORSO SPESE: VIAGGIO E PERNOTTAMENTO
• 
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
R.D. 941/26 (LA LEGGE FINANZIARIA 266/2005 HA ABROGATO
L’ART.2)
LEGGE 176/1958
D.M. 27/08/1998 (AGGIORNATO CON CIRCOLARE DEL
13/01/2003 MINISTERO ECONOMIA FINANZE )
D.M. 13/01/2003
LEGGE FINANZIARIA 266/2005
LEGGE BERSANI 248/2006
D.L. N. 223 DEL 04/07/2006
D.L. 78 del 31/05/2010
Legge 122/2010
Decreto 23 marzo 2011
Legge 138/2011 art.18
68
TRATTAMENTO
MISSIONI ESTERO
PRIMA DEL 31/05/2010
69
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A - (Gruppo I)
- Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;
- Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.
B - (Gruppo II)
- Sottosegretari di Stato;
- Personale della Magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e
avvocati e procuratori dello Stato: presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello
Stato, presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore generale della Corte dei conti; magistrato
militare di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, avvocato dello Stato alla 4ª classe di stipendio e qualifiche
equiparate;
- Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di 1ª classe; prefetti di 1ª classe e personale dirigente dello Stato
equiparato;
- Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;
- Personale docente delle Università: professori ordinari.
C - (Gruppo III)
- Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di Corte di cassazione a magistrato di Tribunale dopo tre anni dalla
nomina e qualifiche equiparate;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e
avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche
equiparate; da magistrato militare di Cassazione a magistrato militare di Tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello
Stato alla 3ª classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e qualifiche equiparate;
- Personale civile: da Ministro plenipotenziario di 2ª classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore;
dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed
equiparato;
- Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;
- Personale delle Università: professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica
dirigenziale;
- Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.
D - (Gruppo IV)
- Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di Tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;
- Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio a procuratore
dello Stato alla 1ª classe di stipendio; da magistrato di Tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
- Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;
- Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
- Personale delle Università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo
tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;
- Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla
settima qualifica.
E - (Gruppi da V a IX)
- Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
- Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;
- Personale delle Università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
- Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.
70
F - (Gruppi X e XI)
- Restante personale civile, militare, delle Università e della scuola di ogni ordine e grado.
News…
Spese per missioni
• Art. 6, comma 12 decreto 78/2010 : a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese
per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009. Sono escluse dalla disposizione in esame le spese per missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, le missioni delle forze di polizia e dei vigili del
fuoco, del personale di magistratura, quelle strettamente connesse ad accordi internazionali
ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi
internazionali o comunitari, con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito
pubblico, nonché quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi.
• Art. 29 comma 11 legge 240/2010 (legge Gelmini) Ulteriori esclusioni. All'articolo 6,
comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono
aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati». • Art.58 comma 3 bis legge n.98/2013 (conversione decreto del fare) che amplia la non applicabilità del limite di spesa del 50% per le missioni escludendo anche quelle svolte su …”finanziamen] di soggeb pubblici des]na] ad abvità di ricerca»
71
•  Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente
comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente
comma può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo
di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legge n. 78/2010 le diarie per le missioni all'estero
di cui all'articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 non sono più
dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni
internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle
Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Limite 50% news • 
• 
La Corte dei Con] Sez. Reg.le Veneto, con deliberazione n. 392 del 27.10.2011: .. Questa Sezione, condividendo la posizione interpreta]va della sezione Toscana ri]ene che, in merito al quesito formulato dal comune di Verona, le spese per missioni sostenute nell'ambito della realizzazione di progeb comunitari finanzia] dall'Unione Europea vadano escluse dal computo delle spese per missioni dell'Ente sogge^e, quest’ul]me, all’applicazione della disposizione ridubva di cui all’ar]colo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conver]to nella legge 30 luglio 2010 n. 122…. • 
Alla luce di de^a disposizione appare necessario evidenziare che le previsioni di spesa per i viaggi e le trasferte stre^amente lega] alla realizzazione dei progeb dell’Unione Europea e le successive procedure di rendicontazione, devono essere effe^uate con par]colare a^enzione in quanto, qualora gli organi comunitari riconoscano, in sede di liquidazione, impor] inferiori a quelli an]cipa] dall’ente per de^e spese, le somme non liquidate e a suo tempo an]cipate, rimangono a carico dei comuni e delle provincie: con ciò rientrando nel computo del taglio del 50% ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 12, secondo periodo. 73
Specifica: MINISTEROCIRCOLARE N. 40 DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZEDIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato
Generale di Finanza Ufficio II •  In merito all’applicazione delle norme di contenimento della spesa
pubblica interessanti le pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istituto nazionale
di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, si
chiarisce che ricadono nell’ambito applicativo delle citate disposizioni le
spese sostenute da ciascun ente, oggetto delle predette misure di
contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o
acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza
alcun vincolo di destinazione.
•  Si ritiene che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle spese
sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese
necessariamente sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici
progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con
fondi provenienti dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.
In tali casi la valutazione in merito all’inerenza e necessità delle spese di
cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla
responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell’organo interno di
controllo.
La legge 122/2010 prevede inoltre che:
“ A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero
… non sono più dovute; … Con decreto del Ministero
degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le
misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.”
Questa disposizione è già operativa dal 31/05/2010.
75
RIMBORSI SPESE -­‐ VIAGGIO •  Il Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri si prevede che: Per le missioni effe^uate all’estero il rimborso delle spese può essere anali]co o forfe^ario nei termini di seguito indica]: •  Rimborso anali;co : •  Oltre alle spese di viaggio è previsto il rimborso delle seguen; spese: spese alberghiere: 1. per i dirigen] e i professori di I e II fascia: nel limite della I categoria, non di lusso; 2. per il rimanente personale: nel limite della seconda categoria; 3. in alterna]va, per missioni superiori ai 10 giorni, qualora più economico, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in “residence”. 76
spese di viBo •  1. per i dirigen] e i professori di I e II fascia: nei limi] massimi giornalieri previs] dalla tabella B, classe 1 (i paesi sono accorpa; in 7 Aree – tabella A); •  2. per il rimanente personale: nei limi] massimi giornalieri previs] dalla tabella B, classe 2 (i paesi sono accorpa; in 7 Aree – tabella A). 77
spese per mezzi di trasporto urbano o taxi •  1. rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano per le tra^e di andata e ritorno verso aeropor;, stazioni e por;, in Italia ed all’estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previs; dai contraO colleOvi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diriBo pubblico; •  2. rimborso delle spese di taxi per gli spostamen; nell’area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di Euro 25,00, nei casi previs; dai contraO colleOvi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diriBo pubblico. 78
•  Su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione è ammesso, in alterna]va al rimborso anali]co e fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, il rimborso di una somma forfetaria, determinata nella tabella C, per le sole missioni superiori a un giorno, inclusive del viaggio. La somma deve essere calcolata per ogni 24 ore di missione. •  Nel caso di rimborso forfe^ario non si ha diri^o ad alcun rimborso per l’u]lizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi u]lizza] nel corso della missione svolta (salvo le spese di viaggio da e verso la des]nazione). •  Il rimborso forfe^ario non è ammesso se l’alloggio è a carico dell’Ente di appartenenza, di Is]tuzioni comunitarie o di Sta] esteri. •  In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori a 12 ore con]nua]ve è ammesso il rimborso forfe^ario di una ulteriore somma . pari alla metà di quelle della tabella C per il periodo di con]nuazione
79
Tabelle •  Le tabelle sono allegate al decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri, 80
Spese minute: • Le spese rappresentate dalla consumazione ad esempio di piccole colazioni al bar, dall’acquisto di schede telefoniche, dalle spese di parcheggio, di lavanderia, dalle mance per trasporto bagagli etc…, sostenute dai dipenden] in sede di trasferta, non documentabili, cos]tuivano, fino al 1997, un problema per la deducibilità del rimborso e per l’esclusione dall’IRPEF. • Dal 1° gennaio 1998, il 5° comma dell’art. 51, prevede che, in presenza di rimborso analiAco, non concorre a formare il reddito del lavoratore in trasferta il rimborso di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero, di euro 15,49 ( se sostenute in Italia) e/o di euro 25,82 (estero). • Tali spese ovviamente devono essere anali]camente a^estate dal dipendente in trasferta e comunque devono risultare risponden] al principio dell’inerenza verso l’incarico. 81
Rimborso spese amministratori Il decreto interministeriale del 12 febbraio 2009 ado^ato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze aveva stabilito le misure del rimborso forfetario omnicomprensivo per gli amministratori — Ora, per effe^o della parziale abrogazione dell'art 84 del D.Lgs. 267/2000 disposta con l'art. 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conver]to con modificazioni in L. 122/2010, è stata eliminata la possibilità di riconoscere un “rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese di missione”. — La norma così modificata ha dato adito ad alcuni dubbi interpreta]vi poi risol] con un accordo tra Governo, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Unione Province d'Italia, nella Conferenza Stato-­‐Ci^à ed autonomie locali del 6 o^obre 2010, con il quale, ribadita la finalità di riduzione dei cos] per le spese di viaggio e soggiorno alla base del D.L. 78/2010, è stata confermata la rimborsabilità agli amministratori sia delle spese di viaggio che delle “altre spese” di soggiorno purché effebvamente sostenute e documentate. 82
•  Espunta pertanto dall'ordinamento la modalità di rimborso spese a forfait, che, eccedendo le spese effebvamente sostenute, configuravano un'indennità piu^osto che un rimborso, risultano oggi rimborsabili, oltre alle spese di viaggio, anche altre spese, ma solo nella misura in cui risul]no effebvamente sostenute e documentate, ossia anali]camente dimostrabili, e comunque nei limi] massimi fissa] con decreto interministeriale del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto degli ulteriori limi] convenu] nell'accordo Conferenza Stato-­‐Ci^à ed autonomie locali del 6 o^obre 2010. •  L'accordo Conferenza Stato-­‐Ci^à ed autonomie locali del 6 o^obre 2010 rappresenta quindi una indicazione opera]va agli en] locali condivisa dal Governo e dalle associazioni rappresenta]ve delle amministrazioni comunali e provinciali, e, non limitandosi a chiarire i dubbi interpreta]vi sopradescrib, derivan] dalla parziale abrogazione dell'art 84 del D. Lgs. 267/2000 disposta con l'art. 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conver]to con modificazioni in L. 122/2010, reca una più ampia disciplina della materia e stabilisce le modalità ed i limi] secondo cui è possibile procedere ai rimborsi in ques]one. 83
•  E’ previsto anche il rimborso (in caso di uso auto propria) del quinto del costo della benzina per ogni chilometro. Sulla base del dato le^erale della norma debbano escludersi dalla sua applicazione il Sindaco e i componen] degli organi esecu]vi comunali. Tu^avia il Comune, tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. “ cos] della poli]ca” cui sono impronta] i più recen] interven] del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi, in tal senso, la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n. 112/2008), potrà autonomamente determinarsi, nell’esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco. 84
Rimborso spese stagis] Come sono inquadra; i rimborsi spese degli stage? Bisogna pagarci le tasse? Perché si parla di «neBo» e di «lordo»? — Gli stage o ]rocini forma]vi e di orientamento sono disciplina] dall’art. 18 della legge 196/1997 e dal DM 142/1998 e ss. per realizzare momen] di alternanza fra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza dire^a del mondo del lavoro. Il rapporto che si instaura tra il sogge^o ospitante (pubblico o privato) e il sogge^o ospitato (stagista), non cos]tuisce -­‐ de^a specificatamente l’art.1 del DM 142/1998 -­‐ rapporto di lavoro subordinato. Quindi non parleremo mai di «s]pendi» o di «retribuzione», ma esclusivamente di somme che vengono corrisposte al ]rocinante a ]tolo di rimborsi spese, borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. 85
•  Abbiamo de^o che «rimborsi spese» e «premi» o «borse di studio» sono due cose differen]. E differente è anche il tra^amento tributario che subiscono. Per quanto riguarda i premi o borse di studio, si fa riferimento all’art. 50 del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Reddi] – TUIR) e si applicano le disposizioni tributarie dei reddi] di lavoro dipendente: tra^enuta Irpef lorda con aliquota del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall’imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell’anno. L’Irpef è un'imposta personale a carico di chiunque abbia un reddito: in questo caso, lo stagista. •  Va bene, prendiamo uno stagista che riceva una borsa di studio di 2mila euro per un anno. L’Irpef al 23% dovrebbe decurtare di 460 euro questa somma, ma grazie alle detrazioni previste dal TUIR sopra citato, la somma rimane invariata. Possiamo dire che, da un punto di vista puramente matema]co, fino alla somma di 8mila euro all’anno (quindi 670 euro al mese) non vengono a^uate tra^enute fiscali. 86
•  Si fa riferimento sempre al TUIR, ma agli ar]coli 51 e 52: dov’è previsto per esempio che le indennità corrisposte per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non siano sogge^e ad alcuna tassazione fiscale fino a 46,48 euro al giorno (77,47 euro se all’estero)… Qui c’è una casis]ca enorme: l’importante è capire che una cosa sono i rimborsi per spese effebvamente sostenute, come appunto traspor] o alloggio, e un’altra sono i rimborsi spesa forfe^ari che ormai cos]tuiscono la maggioranza per quanto riguarda gli stage, e che vanno considera] come i «premi» 87
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SI TRATTA DI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE PER GLI ASPETI FISCALI –
ART. 34 LEGGE 342/2000
-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione
ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 C.C.
CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 7 . LGS. 165/2001:
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
88
PARERE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28 SETTEMBRE 2010
• Sulla base di un orientamento già espresso dall’INPGI, la Direzione
Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito
formulato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto concernente il regime
giuridico dei rimborsi spese erogati nell’ambito di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, confermandone – nel rispetto di
alcune condizioni - la natura di somme non assoggettabili ad imponibile
fiscale e previdenziale.
Si tratta di una conferma importante, che consente di allargare l’orizzonte
degli accordi tra imprese e collaboratori, estendendone il contenuto anche
agli aspetti legati ai rimborsi spese.
Per poter godere del regime di esenzione, tuttavia, le somme rimborsate
devono essere riferite a beni o servizi strumentali alla realizzazione della
collaborazione ed il cui acquisto, da parte del giornalista, avvenga in nome
e per conto dell’azienda committente.
•  Qualora, infine, per l’esecuzione dell’incarico, il
collaboratore si sia recato in trasferta (intendendo per tale
lo spostamento al di fuori del comune sede di lavoro),
l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la piena applicabilità
anche ai giornalisti titolari di un rapporto di co.co.co. del
regime previsto per i lavoratori dipendenti (esenzione per i
rimborsi delle spese di vitto, alloggio, trasporto e piccole
spese non documentabili, nel limite giornaliero di 15,49
euro per le trasferte nel territorio nazionale e di 25,82 euro
per le trasferte all’estero).
TRATTAMENTO MISSIONE •  RICHIAMO DISCIPLINA PREVISTA PER IL
PERSONALE DI COMPARTO
•  DISCIPLINA SPECIFICA PREVISTA DA CCNL O DA
REGOLAMENTI AZIENDALI
•  O IN ALTERNATIVA: SOLO RIMBORSO ANALITICO
PER SPESE VITTO ALLOGGIO O VIAGGIO
91
Dopo il Decreto 78/2010:
•  Si applica per le missioni nell’ambito comunale che in Italia
le disposizioni sopra esposte. Va segnalato solo il problema
dell’uso del mezzo proprio. Questo perché il termine usato
nella norma “contrattualizzato” pone problemi applicativi
con riferimento ad esempio ai contratti autonomi assimilati
fiscalmente a lavoro dipendente (cococo) e altre particolari
figure. Inoltre crea sperequazioni rispetto al personale non
contrattualizzato (es. docenti universitari, militari, etc.).
Borsis]/assegnis] • 
• 
• 
Per tali tipologie contrattuali valgono le stesse disposizioni esposte per i
lavoratori coordinati e continuativi. Il conferimento dell’incarico di
missione, in Italia ed all’estero, a studenti, dottorandi e borsisti deve
risultare da apposito provvedimento scritto, formulato in data anteriore a
quella di inizio della missione, che deve chiaramente indicare l’inizio ed il
termine della missione.
Le missioni, la cui spesa gravi su fondi di Centri di Spesa o Centri di
Gestione, sono disposte dal Direttore del Centro di Spesa o di Gestione che
deve accertarsi della copertura della spesa relativa.
Gli incarichi di missione, la cui spesa gravi su fondi di ricerca, sono conferiti
dal titolare dei relativi fondi ed autorizzati dal Direttore del Centro di Spesa
o di Gestione per l’espletamento delle competenze previste dal
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
93
LAVORO AUTONOMO Il rimborso delle spese ai prestatori di lavoro autonomo
• 
• 
Se previste nel contra^o di affidamento dell’incarico, il lavoratore autonomo addebita all’Ente il rimborso delle spese ineren] la produzione del reddito di lavoro autonomo, tra cui rientrano anche eventuali spese di trasferta (viaggio, vi^o ed alloggio). Il sogge^o che, in qualità di incaricato di prestazioni di lavoro autonomo, espleta la trasferta, può trovarsi in una delle seguen] posizioni: prestatore di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art.67, comma 1, le^.c) del TUIR; prestatore di lavoro autonomo abituale, munito di par]ta IVA, ai sensi dell’art.53 comma 1 del TUIR. I rimborsi delle trasferte dovranno avvenire sulla base di un documento di addebito delle spese “a piè di lista”, oltre all’eventuale compenso, qualora pa^uito. Tale documento assumerà la forma di semplice “specifica” o “nota di addebito” per i collaboratori occasionali e di “fa^ura” per gli altri. Entrambi i documen] dovranno essere correda] di copia conforme all’originale della documentazione rela]va alle spese. Qualora si trab, invece, di spese an]cipate “in nome e per conto dell’Ente” la rela]va documentazione deve essere prodo^a in originale. La quan]ficazione degli oneri rimborsabili rela]vamente all’eventuale uso del mezzo proprio, regolarmente autorizzato, qualora ne ricorrano i presuppos], dovrà basarsi sulle apposite tabelle ACI. 94
Il trattamento ai fini IVA
• 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. 633/1972, "la base imponibile delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al
cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".
A sua volta, l'art. 15 comma 1 n. 3 dello stesso D.P.R. 633/1972, dispone che non partecipano alla
base imponibile le "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per
conto della controparte purché regolarmente documentate".
La C.M. 32/501388 del 27/4/1973 ha affermato che i rimborsi a piè di lista per spese di viaggio,
vitto e alloggio che i professionisti anticipano in nome e per conto delle imprese committenti che
hanno assegnato loro degli incarichi da espletare al di fuori della normale sede di lavoro, non
vanno assoggettati ad IVA e quindi non contribuiscono a formare il volume d'affari del
percipiente, a condizione che le fatture relative siano intestate non solo al professionista ma
anche all'impresa per conto della quale la spesa è stata sostenuta.
Nel caso di anticipazioni per tasse, marche da bollo, diritti, etc., la non imponibilità dei rimborsi
è subordinata invece o all'esistenza di documentazione intestata al cliente (ricevuta di
versamento su c.c.p., etc.) o di apposita specifica liquidazione delle predette spese contenuta
nella fattura intestata al cliente.
La stessa Circolare Ministeriale conclude precisando che sono in ogni caso imponibili nella
misura vigente del 20% e partecipano al volume d'affari del percipiente i compensi per missioni e
i rimborsi per spese corrisposti a forfait.
95
Pertanto, è sconsigliabile, nel caso di anticipazioni per spese di viaggio,
alloggio e vitto, intestare le relative fatture o ricevute fiscali sia al
professionista sia al soggetto per conto del quale la spesa è stata sostenuta in
quanto si corre il rischio di subire contestazioni da parte dell'Amministrazione
Finanziaria in merito al soggetto che avrebbe dovuto conservare e registrare gli
originali dei documenti.
Conviene pertanto assoggettare ad IVA i rimborsi a piè di lista per viaggio,
vitto ed alloggio ricevuti dai professionisti.
Si ricorda infatti che anche le fatture contenenti importi superiori a Euro 77,47
vanno assoggettate a imposta di bollo ex art. 13 allegato A - Tariffa ed art. 6
allegato B -Tabella del D.P.R. 642/1972.
96
L'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 8/785 del 21/6/1976 ha aggiunto che la base imponibile su
cui applicare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973 è formata dall'ammontare
dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute dal
professionista per conseguire i compensi stessi. Infatti il percettore dei compensi è tenuto poi ad
evidenziare nella sua dichiarazione annuale dei redditi l'ammontare effettivo del reddito di lavoro
autonomo che, in base al disposto di cui all'art. 50 del D.P.R. 917/1986 è determinato dalla differenza
tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio della professione
realmente sostenute nel periodo stesso. Ovviamente vanno escluse dalla ritenuta anzidetta quelle
somme, rigorosamente documentate, percepite dal professionista per anticipazioni fatte per conto del
cliente, le quali non sono incluse nei proventi lordi professionali su cui va applicata la ritenuta
d'acconto.
La R.M. 20/E/1998 afferma invece che le spese di viaggio anticipate a soggetti che prestano attività
professionale nei confronti di società, sia sotto forma di documenti di viaggio (biglietti aerei, ferroviari,
ecc.) sia in denaro, sono soggette al regime ordinario proprio dei compensi professionali e pertanto su di
essi va calcolata la ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/73, anche sulla parte rappresentata dai
rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dalla diaria. La ritenuta va operata nel momento
della liquidazione definitiva delle somme anticipate e non nel momento dell'anticipazione.
Se ne deduce che il professionista può registrare contabilmente le spese sostenute per conseguire i
compensi purché effettivamente pagate nel periodo d'imposta ed adeguatamente documentate, ma tali
oneri sono ammessi in deduzione del reddito professionale con le limitazioni di cui all'art. 50 comma 5
del T.U.I.R. (spese di rappresentanza, spese di partecipazione a convegni, etc.).
In sostanza, l'esercente l'arte o la professione, mentre deve assoggettare integralmente a tassazione i
rimborsi spese ricevuti, non può scalare per intero le spese a cui i rimborsi si riferiscono. Alla luce delle
considerazioni suesposte, si suggerisce in ogni caso onde evitare possibili contestazioni da parte
dell'Amministrazione Finanziaria, di assoggettare a ritenuta i rimborsi per spese di viaggio, vitto ed
alloggio o comunque quelle non analiticamente documentate.
97
TraBamento previdenziale — 
1) Professionisti non titolari di propria cassa di previdenza
Analogamente ai compensi anche le spese sono soggette all’aliquota del 4%, a titolo di rivalsa del contributo alla
Gestione separata INPS, che il professionista addebita in fattura/parcella al committente. Tale contributo è
imponibile sia ai fini Iva sia ai fini della ritenuta d’acconto IRE.
2) Professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza
Analogamente ai compensi anche le spese sono soggette all’aliquota, la cui misura è definita dai Regolamenti interni
della cassa, da addebitare a titolo di rivalsa in fattura/parcella al committente.
— 
— 
— 
Tale contributo è imponibile esclusivamente ai fini Iva.
3) Professionisti non iscritti alla propria cassa di previdenza in quanto già iscritti alla G.S. INPS
Analogamente ai compensi anche le spese sono soggette sia all’aliquota G.S. INPS del 4% sia all’aliquota, la cui
misura è definita dai Regolamenti interni della cassa, che il professionista addebita, entrambi a titolo di rivalsa, in
fattura/parcella al committente.
Il contributo G.S. INPS 4% è imponibile sia ai fini Iva sia ai fini della ritenuta d’acconto IRE.
Il contributo della propria cassa di previdenza è imponibile esclusivamente ai fini Iva.
Spese anticipate “in nome e per conto” regolarmente documentate
— 
Talora, in relazione, al particolare tipo di attività oggetto dell’incarico, il professionista addebita all’Ente il rimborso
delle spese anticipate in nome e per conto dell’Ente.
Le fatture o i documenti inerenti tali spese, intestate all’Ente ed al professionista, devono essere conservate
dall’Ente stesso in originale. Le copie delle predette fatture/documenti inerenti il rimborso spese devono
essere conservate dal Professionista.
— 
Trattamento fiscale e previdenziale
— 
Tali spese, aventi natura di partite di giro, non sono soggette
previdenziale (IRE, IVA, G.S. INPS e/o Cassa di appartenenza).
— 
ad
alcun trattamento fiscale
98 e
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
q  Il lavoro autonomo occasionale è
disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l) del
TUIR che disciplina i redditi diversi:
“i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare
o permettere”
99
q La ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo
occasionale (ed anche professionale) va operata nel
momento del pagamento dei compensi (principio di
cassa)
q La circolare 19 Giugno 2002 NR 54/E precisa che i
lavoratori autonomi non possano dedurre dal reddito le
retribuzioni di dicembre anche se pagate entro il 12 di
gennaio
q Anche la contribuzione INPS va “caricata” sulla base
delle erogazioni effettive e non solo sulla previsione del
contratto/lettera di incarico
100
q Un prestatore occasionale, ma anche un
professionista, può anticipare spese per nome
e per conto del committente
q Se il professionista a cui è stato dato un
incarico progettuale dall’Università, si reca al
catasto e richiede una visura, la ricevuta di
pagamento dei relativi diritti – debitamente
intestata all’Università – costituisce titolo
per un rimborso in nome e per conto che non
costituisce base imponibile IVA (art. 15
D.P.R. 633/72) né IRPEF
101
q M a se il professionista (o il prestatore
occasionale) mangia al ristorante lo farà pure
“per conto”di un incarico datogli dall’Ente ma
non “in nome” dell’Ente
(l’Ente non
mangia!!!)
q I n realtà quella spesa è funzionale alla
produzione del reddito del professionista (se
non mangia non lavora…e non riscuote il
compenso contrattuale!) ed è a tutti gli effetti
parte integrante del compenso
q Costituisce base imponibile IVA ed IRPEF
(vedi la Risoluzione Ministeriale 20 Marzo
1998 nr.20/E e 69/E del 21 marzo 2003) 102
•  Con risoluzione 10/1150 del 13 Agosto 1974,
ripresa nella circolare nr. 16/RT del
20.11.1974 (oltre che al paragrafo 17 della 13/
RT del 20.11.1974) il Ministero delle Finanze
aveva già escluso che sia applicabile ai
lavoratori autonomi l’esenzione per le
indennità di trasferta previste per i lavoratori
dipendenti entro i limiti del comma 5
dell’articolo 51 del TUIR. La corresponsione di
una indennità di trasferta ad un lavoratore
autonomo implica l’aumento del reddito
professionale ferma restando la deducibilità
delle spese.
103
•  Poiché la spesa è soggetta a ritenuta ed è
un compenso a tutti gli effetti al lavoratore
autonomo va lasciato l’originale della
documentazione (spese per il treno,
pranzi, albergo etc.) in quanto poi se li
andrà a dedurre come costo dalla propria
dichiarazione dei redditi unitamente al
contributo previdenziale eventualmente
trattenuto ed alle ritenute subite
104
Parere Agenzia Entrate - Firenze del
22/2 2006 Prot. n. 911-1945/2006.
Interpello Università di Firenze. Parere:
• ...i rimborsi spese, ove corrisposti unitamente a remunerazioni per lavoro
autonomo, rientrano nella nozione di compenso e subiscono pertanto lo stesso
trattamento dei compensi medesimi, con conseguente applicazione da parte del
sostituto d'imposta della ritenuta alla fonte di cui all'art.25 del D.P.R. n.
600/1973 (30% nel caso di soggetti non residenti); nell'ipotesi in cui,
invece, detti rimborsi spese non siano correlati a compensi per
lavoro autonomo, ancorché occasionali, i medesimi non appaiono
assoggettabili ad alcuna ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n.
600/1973 (in tal senso, per caso analogo, si è già pronunciata
questa Direzione Regionale
.
105
TRASFERTISTI —  Il datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dei fattori della produzione che gli
competono, a fronte di sopravvenute esigenze di carattere transitorio e contingente può
modificare temporaneamente e provvisoriamente il luogo di lavoro.
—  La temporaneità costituisce pertanto requisito indefettibile della trasferta (Cass. 21 agosto 2003,
n. 12301).
—  Venute meno le esigenze che avevano determinato l'invio in trasferta del lavoratore, questi
rientrerà al precedente luogo di lavoro.
—  L'apposizione di un termine alla assegnazione del lavoratore fuori sede costituisce quindi un
elemento assai importante e dirimente per stabilire se, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad
una trasferta, oppure ad un trasferimento. Il requisito della temporaneità non implica tuttavia che
debba necessariamente essere predeterminata la durata della trasferta (Cass. 14 gennaio 2003, n.
438), ben potendo la temporaneità della assegnazione di sede essere mutuata anche da altri
elementi, quali ad esempio il riferimento alle ragioni della destinazione ad altra sede di servizio.
—  Normalmente la contrattazione collettiva si incarica di disciplinare gli effetti sul piano del
trattamento economico derivanti dall'invio in trasferta del lavoratore, prevedendo una apposita
indennità e/o l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di
lavoro in conseguenza di essa.
—  La figura del lavoratore "in trasferta" non deve essere confusa con quelle del cosiddetto
"trasfertista".
—  Infatti, mentre, il lavoratore inviato in trasferta presta la sua attività soltanto temporaneamente in
un luogo diverso da quello contrattualmente stabilito, il "trasfertista" si impegna a prestare la sua
attività in luoghi sempre diversi (Cass. 28 gennaio 1987, n. 818).
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•  In materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità
corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad
un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede
aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione
solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 ter del D.L. n. 103
del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e
avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista
irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 quater D.L.
n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è
applicabile anche al caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese
affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la
norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il
superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non
potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista
per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in
quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di
compensare il disagio per il lavoro fuori sede. (Fattispecie anteriore
alla nuova disciplina della materia ex D.Lgs. n. 314 del 1997
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Grazie per l’attenzione!!!!!
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