Disciplina della pubblicità e delle affissioni impost…

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Disciplina della pubblicità e delle affissioni impost…
COMUNE DI CONEGLIANO
PROVINCIA DI TREVISO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA’ E DELLE
AFFISSIONI E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
(D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)
______________________
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9-45 DEL
26.09.1995, ESECUTIVA IL 7.11.1995.
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 16.11.1995 ALL’1.12.1995.
DATA ENTRATA IN VIGORE: 2.12.1995.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 122-579 DEL
27.02.2002, ESECUTIVA IL 25.03.2002. MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE: 1.01.2002.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15-101 DEL
16.12.2002, PUBBLICATA IN DATA 27.12.2002. MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE:
27.12.2002.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81-512 DEL
27.03.2006. PUBBLICATA IN DATA 7.04.2006. MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE:
7.04.2006.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E
DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’effettuazione nel territorio di questo Comune della
pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I
del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
ARTICOLO 2
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’effettuazione delle forme di
pubblicità di cui all’art. 1 in tutto il territorio del comune, tenuto conto di quanto
stabilito:
a) dal capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
b) dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360;
c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d) dall’art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) dall’art. 22 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089;
f) dalla Legge 18 marzo 1959, n. 132, e dall’art. 10 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856;
g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’effettuazione, in
determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.
ARTICOLO 3
GESTIONE DEL SERVIZIO
1.
La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa e alla
rilevanza economica-imprenditoriale, può essere effettuata dal Comune in economia
2
diretta, data in concessione a soggetti terzi iscritti nell’albo previsto dall’art. 53,
comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o affidata direttamente ai soggetti
indicati nell’art. 113-bis del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2.
La scelta della forma per la gestione, nonché l’affidamento diretto, nel caso dei
soggetti indicati nell’art. 113-bis del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al
Consiglio Comunale.
3.
La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata
in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
ARTICOLO 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1.
Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile in caso di gestione diretta
del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2.
Il Funzionario è individuato nell’ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su
proposta del responsabile di settore.
3.
Il Comune o il Concessionario provvedono a comunicare al Ministero delle Finanze –
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro 60 giorni dal provvedimento di
designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile.
4.
Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione, il legale rappresentante del
concessionario è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto legale rappresentante
sottoscrive altresì le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e
provvede a quant’altro necessario per la corretta gestione ed organizzazione del
servizio.
ARTICOLO 5
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA
1.
In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 3 del D.Lgs 15 novembre
1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua
approvazione e l’esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2.
Fino all’entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente
stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
•
dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
3
•
dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360;
•
dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
•
dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano
l’effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle
sopra richiamate.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
ARTICOLO 6
DISCIPLINA GENERALE
1. Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell’effettuazione delle
altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite
dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni
concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati
violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a
quanto previsto dall’art. 42.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in
violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo
la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n.
507/1993, indicate nell’art. 42, del presente regolamento, a seconda della loro
natura.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in
godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dei
canoni di locazione o di concessione.
ARTICOLO 7
DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’
1. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali,
paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed
altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all’art. 14 della Legge 29
giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge
9.08.1985 n. 431 e secondo la normativa della L.R. n. 63 del 31.10.1994.
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2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane
monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all’art. 22 della Legge 1
giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici
adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato
collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l’apposizione sugli
edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di pubblicità. Può essere
autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri
mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche
architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d’immediato accesso agli edifici di
cui al secondo comma può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità
d’inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d’informazione di cui
agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall’art. 23 del
Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art.
13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal
paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992,
n. 495.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Edilizio
Comunale.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali,
delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri,
è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si
applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.
ARTICOLO 8
CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE
1. L’installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori
dei centri abitati dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13
del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e
regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. All’interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano
topografico dell’ultimo censimento:
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a) Si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 7 per la superficie degli stessi
eventualmente classificata “Centro storico”;
b) L’installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell’art. 14 ed è
autorizzata con le modalità stabilite dall’art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco
può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade
urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in
precedenza richiamate;
c) La dimensione dei cartelli e le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi
devono essere conformi a quelle stabilite dagli artt. 48-49-50 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 9
TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate,
secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) Pubblicità ordinaria;
b) Pubblicità effettuata con veicoli;
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) Pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi e altri
mezzi pubblicitari si far riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8
dell’art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi compresi negli “altri mezzi
pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “striscioni”, disciplinati dalle
norme del presente regolamento relative alla “pubblicità varia”.
E’ compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate
direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
all’esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
a) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di
veicoli in genere, di autovetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di seguito
definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
b) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita
“pubblicità con veicoli dell’impresa”.
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Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt.
57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre
analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili,
mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo
da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio
dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E’ compresa fra la “pubblicità con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi
pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari,
che attraversano strade o piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”;
b) La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella
eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di
seguito definita “pubblicità da aeromobili”;
c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni
frenati”;
d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o
di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od
altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”;
e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita
“pubblicità fonica”.
ARTICOLO 10
CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
1.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed
essere installati con le modalità e cautele prescritte dall’art. 49 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni e con
l’osservanza di quanto stabilito dall’art. 8 del presente regolamento.
2.
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati,
lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, devono
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essere conformi a quanto prescrive l’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni.
3.
L’installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche
di cui al quarto comma del precedente art. 9 all’interno dei centri abitati è soggetto
ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti,
limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l’installazione di mezzi
pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto
comma dell’art. 7.
4.
I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli
accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono
collocati in maniera conforme a quanto prevede il regolamento edilizio.
ARTICOLO 11
AUTORIZZAZIONI
1.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all’installazione di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed
assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed è effettuato dal
Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione
prevista dal successivo terzo comma.
2.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all’installazione di insegne, targhe,
cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo
il preventivo nullaosta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda presso
l’ufficio comunale, in originale e copia allegando:
a) Un’auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la
quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni
sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia
la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone,
con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle
dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) Una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;
d) Il nullaosta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è
comunale;
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e) Gli eventuali altri documenti prescritti, per il tipo di installazione, dal Regolamento
Edilizio.
Per l’installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una
sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso
bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l’indicazione:
a. Della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
b. Del funzionario responsabile del procedimento;
c. Dell’ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
d. Del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il
provvedimento.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i
pareri tecnici (compreso quello della Commissione Edilizia) delle unità organizzative
interne e gli eventuali nulla osta necessari ed entro 30 giorni dalla presentazione
concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta
giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun
provvedimento l’interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può
procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni
caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
5. E’ sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i
mezzi pubblicitari da installare nell’ambito delle zone soggette alla disciplina di cui
all’art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in 60 giorni.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Copia delle domande presentate al Comune, e delle autorizzazioni rilasciate, devono
essere, in pari tempo, comunicate al Concessionario del Servizio Affissioni e
Pubblicità se il servizio è affidato in concessione, e al 2° Settore EconomicoFinanziario-Tributi, a cura dell’ufficio comunale addetto all’istruttoria delle richieste.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri
mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
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c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al
momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e
motivate esigenze;
d) Provvedere
alla
rimozione
in
caso
di
scadenza,
decadenza
o
revoca
dell’autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto
dell’installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta
prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il titolare dell’autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani
stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l’obbligo di provvedere alla rimozione
degli stessi entro le quarantott’ore successive alla conclusione della manifestazione
o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente
stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’installazione
o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzioassenso da parte del Comune.
CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ARTICOLO 13
CRITERI GENERALI
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo
Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in
attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e
dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina
gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità
esterna, compresi nelle tipologie di cui all’art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente
regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale
degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione
da adottarsi dalla Giunta Comunale, entro due anni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari
comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e
della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di
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lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano
è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro
20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o
preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione
del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti
viene dato corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari per i quali i
relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti
relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre
di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo, per effetto delle variazioni
intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri
abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata
nella motivazione del provvedimento di modifica.
ARTICOLO 14
LA PUBBLICITA’ ESTERNA
1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni
nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall’art. 7 del presente
regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l’installazione
di mezzi pubblicitari all’interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in
linea generale, le caratteristiche delle zone in cui l’installazione può essere
consentita, con l’espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade
comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma
dell’art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di
pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il
collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei
mezzi.
4. Nell’interno dei centri abitati il piano prevede, per l’installazione di mezzi pubblicitari
lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata
dal Comune previo nullaosta tecnico dell’ente proprietario qualora previsto:
a. Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche e private, concesse
dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l’installazione di mezzi
pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle
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massime stabilite dall’art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per
le predette installazioni pubblicitarie;
b. Le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’installazione di
cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c. Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri
mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli
luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia
delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
a. La definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate
ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al
pubblico, nei quali può essere autorizzata l’installazione di mezzi per la diffusione
di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od
acustica percepibili nell’interno e dall’esterno;
b. La definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione
privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera
a);
c. Criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in
condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di
bandierine e simili.
ARTICOLO 15
GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire
alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell’art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, tenuto conto che la popolazione del comune al 31 dicembre 1993, penultimo
anno precedente quello in corso, era costituita da n. 35.455 abitanti, la superficie degli
impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 2.500,
proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 18 per
ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è
ripartita come appresso:
a. = mq. 500, pari al 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o
comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
b. = mq. 1.500, pari al 60% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate
dal servizio comunale;
12
c. = mq.
500, pari al 20% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata
direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio,
ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a. Vetrine per l’esposizione di manifesti;
b. Stendardi porta manifesti;
c. Posters per l’affissione di manifesti;
d. Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzati in materiali idonei
per l’affissione di manifesti;
e. Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di
sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
f. Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il
suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g. Da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio, tenuto conto dei divieti e
limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono
collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del
messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per
l’affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con
l’indicazione “Comune di Conegliano – Servizio Pubbliche Affissioni” ed il numero di
individuazione dell’impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l’installazione di
mezzi pubblicitari dall’art. 7 del presente regolamento.
7. L’installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di
cui all’art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
a. La destinazione dell’impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
b. L’ubicazione;
c. La tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d. La dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l’impianto contiene;
e. La numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo
comprendente l’elenco degli impianti con il numero distintivo, l’ubicazione, la
destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni,
con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio
13
dell’anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti
eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il
riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità
accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell’ubicazione di impianti per le
pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,
circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento
riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il
Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi
possono accettare di continuare l’utilizzazione dell’impianto nella nuova sede oppure
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il
periodo per il quale l’impianto non viene usufruito.
TITOLO II
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
ARTICOLO 16
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO
1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del
presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un’imposta e le pubbliche
affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
ARTICOLO 17
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno 1993 penultimo precedente
a quello 1995 in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati
pubblicati dall’ISTAT risulta costituita da n. 35.455 abitanti, il Comune è classificato, in
conformità all’art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: III.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento
a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di
appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da
adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l’adeguamento delle tariffe per
l’anno successivo.
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ARTICOLO 17 BIS
CATEGORIA DELLE LOCALITA’
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il terreno comunale viene
suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria
speciale una maggiorazione fino a centocinquanta per cento della tariffa normale. La
suddivisione del territorio è identificata nella tavola allegata al presente Regolamento
denominata “Tavola della zona speciale ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507”.
ARTICOLO 18
LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE
1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono
deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il
1° gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine
predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l’anno 1994
sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.
3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini
dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507.
4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa
dal Funzionario Responsabile del Servizio al Ministero delle Finanze – Direzione
centrale per la fiscalità locale, entro 30 giorni dall’adozione.
CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - DISCIPLINA
ARTICOLO 19
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio
pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica –
diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed
aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di
particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
a. I messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la
domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
15
b. I messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
c.
I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.
ARTICOLO 20
SOGGETTO PASSIVO
1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in via
principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il
messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto
all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al
connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di
accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione
coattiva dell’imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato
senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia
esito negativo, l’ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al
pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei
suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.
ARTICOLO 21
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
1. L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura
piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente
dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L’imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva
adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su
struttura propria, sono assoggettate all’imposta per la superficie corrispondente
all’ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base
alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido
geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro
quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
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7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di
identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo,
purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e
funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad
accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell’utenza
all’esterno od all’interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata
dall’ufficio comunale, previo pagamento dell’imposta, mediante apposizione di timbro
con la data di scadenza dell’esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine
ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta
dichiarazione, l’elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono
collocati.
Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall’obbligo di
presentare l’elenco dei locali. In tal caso l’utente è tenuto a pagare forfettariamente
l’imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle
locandine.
9. L’imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse
destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata
con l’arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa
base e sono cumulabili. Le riduzioni d’imposta non sono cumulabili.
11. L’imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14,
commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di
riferimento a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre
fattispecie il periodo d’imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse
relative.
ARTICOLO 22
DICHIARAZIONE
1. Ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 11, il soggetto passivo dell’imposta, prima
di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all’ufficio comunale su apposito modulo
presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche,
quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo
(tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n.
955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della
pubblicità che comporti modifica dell’imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta
l’integrazione dell’imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l’attestazione del
17
pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune
questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per
l’utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi,
salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica
dell’imposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a meno che non venga
presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità
ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all’art. 9, commi 2, 3 e 4
del presente regolamento (art. 12, 13 e 14, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si
presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui è
stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art.
14, comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno
del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
ARTICOLO 23
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO
1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la
dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio mediante
apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con
A.R.
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione
del mezzo, l’ammontare dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle
soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il
pagamento.
3. Nell’avviso devono essere inoltre precisate:
-
l’ufficio comunale emittente, il suo indirizzo, l’orario d’ufficio ed il numero
telefonico;
-
il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
-
il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria
competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale
responsabile della gestione dell’imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e
l’indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di
gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante
del concessionario.
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ARTICOLO 24
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO
1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi
carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale
intestato al Comune o al Concessionario del Comune. L’importo dovuto è
arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per
eccesso se è superiore.
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità è allegata alle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22. Negli anni successivi a quello della
dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’imposta per
essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme
a quello autorizzato con decreto ministeriale. Se l’autorizzazione ed i pagamenti si
riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, essi devono
seguire il veicolo o la persona circolante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno
deve essere munito di fotocopia dei documenti autenticata dal servizio affissioni e
pubblicità.
2. L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere
corrisposta in unica soluzione prima dell’effettuazione, al momento della
dichiarazione.
3. L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ogni
anno. Qualora l’importo annuale sia superiore a euro 1.549,37 il pagamento può
essere effettuato in rate trimestrali anticipate. Conseguentemente è fissata al 31
marzo la scadenza della prima rata e della seconda rata.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere
commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia
direttamente all’ufficio comunale al momento della richiesta del servizio di affissione.
L’attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è
allegata alla commissione per l’affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto
l’ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le
somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.
2. La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni
degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il
ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato
secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e
successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è
19
formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
scadenza del periodo di sospensione.
3. I crediti del Comune relativi all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche
affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a
quello dello Stato, ai sensi dell’art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il
pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure
da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in
carta libera (tabella b, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio
Pubblicità ed Affissioni o al Concessionario del servizio affissioni e pubblicità. Il
Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - TARIFFE
ARTICOLO 25
TARIFFE
1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle
misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal
presente regolamento per l’attuazione del predetto decreto:
a. con l’art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
b. con l’art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
c. con l’art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell’atto deliberativo;
d. dalle norme di cui al presente capo.
ARTICOLO 26
PUBBLICITA’ ORDINARIA
1. L’imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all’art. 9, comma 2, del
regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l’art. 12
del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con
le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre
mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e
simili sulle apposite strutture riservate all’esposizione diretta di tali mezzi, si applica
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l’imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità
dell’art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall’effettiva durata
dell’utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
a. Compresa fra mq. 5.5 e mq 8.5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento;
b. Superiore a mq. 8.5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata,
la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d’imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell’art. 21.
ARTICOLO 27
PUBBLICITA’ ORDINARIA CON VEICOLI
1. L’imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle
tipologie previste dall’art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la
tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell’art. 13 del D.Lgs. N. 507/1993,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al
precedente art. 21.
2. Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal
quarto comma dell’art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici
da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è
maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza
di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta per metà a ciascuno dei
Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del
veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
ARTICOLO 28
PUBBLICITA’ CON VEICOLI DELL’IMPRESA
1. L’imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell’impresa o
adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
•
al Comune ove ha sede l’impresa o qualsiasi sua dipendenza;
•
ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1°
gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i
veicoli suddetti;
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•
secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all’art. 13, comma
terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la
pubblicità, la tariffa dell’imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l’imposta per l’indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio,
della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché tali indicazioni siano apposte per
non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta deve esse conservata in dotazione al
veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
ARTICOLO 29
PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI
1. L’imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi
compresi nelle tipologie previste dall’art. 9, comma quarto, del regolamento si applica,
indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di
appartenenza del Comune, dal primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno
solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all’art. 21.
2. Per la pubblicità che ha la durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o
frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata
superiore a 3 mesi si applica la tariffa annua.
3. L’imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio
dell’impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
ARTICOLO 30
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI
1. L’imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste
dall’art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico,
si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell’art.
14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e
dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo,
una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
ARTICOLO 31
PUBBLICITA’ VARIA
1. La tariffa dell’imposta per la pubblicità effettuata:
22
1.1 - con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun
metro quadrato o per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura
stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell’art. 15 del decreto. La superficie
soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all’art. 21, commi secondo e
settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla
dimensione del
mezzo pubblicitario;
1.2 – da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al
territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del
Comune dall’art. 15, secondo comma, del decreto;
1.3 - con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per
la classe del Comune dall’art. 15, secondo comma, del decreto;
1.4 - in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od
altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi
pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o
dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal
quarto comma dell’art. 15 del decreto;
1.5 - a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma
dell’art. 15 del decreto.
2. L’indicazione “decreto”, contenuta nei precedenti commi, s’intende riferita al D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
ARTICOLO 32
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – RIDUZIONI
1. La tariffa dell’imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
a. per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo
comma dell’art. 19 del presente regolamento – effettuata da Comitati, Associazioni,
Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali,
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione di enti pubblici;
c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza.
23
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed
alle manifestazioni di cui al primo comma anche l’indicazione di persone, ditte e società che
hanno contribuito all’organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione
prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi
aventi le caratteristiche e le finalità di cui all’art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la
tariffa dell’imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto
passivo nella dichiarazione di cui all’art. 22, con formula predisposta dall’ufficio e
sottoscrizione dell’interessato autenticata dal Funzionario responsabile.
Quando sussistono motivi per verificare l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il
Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all’Ufficio comunale, che ne
acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un
congruo termine per adempiere. L’autocertificazione e la documentazione sono acquisite
per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione
di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile,
verificati direttamente dall’ufficio comunale attraverso l’esame dei mezzi pubblicitari e dei
loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del
messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le
modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni,
festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla
riduzione dell’imposta.
ARTICOLO 33
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta sulla pubblicità:
a. la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di
servizi quando si riferisca all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad
eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali suddetti
purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b. gli avvisi al pubblico:
1.
esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta;
2.
riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di mq.;
24
c. la pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico
spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d. la pubblicità – escluse le insegne – relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche,
esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte
d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e. la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere, relativa esclusivamente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del
servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo l’itinerario di viaggio,
limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di
effettuazione del servizio;
f. la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa
quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 507/1993;
g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici
territoriali;
h. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo
che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui al precedente comma l’attività esercitata è quella
risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata
dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli
enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell’ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all’ufficio
comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995,
a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data.
Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l’esposizione. La mancata
presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all’esenzione.
25
CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ARTICOLO 34
FINALITA’
1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l’affissione negli appositi
impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e,
nella misura prevista dall’art. 15, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono
quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l’affissione è richiesta dai soggetti
e per le finalità di cui all’art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei
successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve
essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le
informazioni relative all’attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione
consapevole all’amministrazione dell’ente e per provvedere tempestivamente all’esercizio
dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all’esercizio di un’attività economica sono quelli
che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune
sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all’art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della
capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per
l’effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all’art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento
sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il
terzo comma dell’art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione
dell’imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui
al comma terzo del precedente art. 26.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e,
contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la
Giunta, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per
non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall’art. 15. Alla scadenza del
periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all’art. 15. Qualora nel
prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la
deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli
spazi.
26
ARTICOLO 35
AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO
1. L’affissione s’intende prenotata dal momento in cui perviene all’ufficio comunale, preposto al
servizio, la commissione, accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del
diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell’apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse
relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il
Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato
ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 10 giorni,
apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l’ufficio affissioni e deve esser esibito a chiunque ne
faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l’affissione sia eseguita in determinati
spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
ARTICOLO 36
CRITERI E MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio comunale, nell’orario di apertura, a cura
del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l’oggetto del
messaggio pubblicitario e:
a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali
ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici
progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all’ufficio una copia in più, da conservare
per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza relativo al ricevimento
della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all’art. 35.
5. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello
stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio comunale mette a sua disposizione
l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’ufficio comunale, con la data di
scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è
considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni
27
dalla data che era stata richiesta, l’ufficio comunale provvede a darne tempestiva
comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro
10 giorni dalla richiesta di affissione, con l’indicazione del periodo nel quale si ritiene che
l’affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da
inviarsi all’ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi
previste. L’annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al
quale l’ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma
versata entro
novanta giorni dal ricevimento dell’avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione
del committente presso l’ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere
allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero
delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un
numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta,
l’ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da
tale comunicazione la commissione non viene annullata, l’ufficio comunale provvede
all’affissione nei termini e per le quantità rese note all’utente e dispone entro 30 giorni il
rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a
disposizione dell’utente presso l’ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero
con addebito dei relativi costi, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l’invio ad altra
destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti
eccedenti. Il Committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita.
In tale caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle
affissioni lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l’ufficio
comunale ad effettuare il conguaglio fra l’importo dovuto per affissioni successivamente
richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque
deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne
immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i
relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l’affissione senza la relativa commissione formale e l’attestazione
dell’avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando
sono pervenuti, saranno inviati al macero senz’altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le
28
ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10%
del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per commissione.
15. Nell’ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di
chiunque ne faccia richiesta:
a. Le tariffe del servizio;
b. L’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
c. Il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento
per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo
capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE
ARTICOLO 37
TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA
1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione,
in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi
affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm.
70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5
giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del
50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti
da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si
applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto
corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione avvenga in determinati spazi
da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
29
ARTICOLO 38
TARIFFA - RIDUZIONI
1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione dall’art. 39;
b. per i manifesti privi di pubblicità di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro;
c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli
enti pubblici territoriali;
d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e. per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo
comma dell’art. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l’esame di cui al
quarto comma dell’art. 32.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per
ogni commissione da effettuarsi d’urgenza dal comma 14 dell’art. 36.
ARTICOLO 39
DIRITTO - ESENZIONE
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via
esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d. i manifesti dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per
il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune
esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni
30
regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello
sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l’affissione gratuita è tenuto a
precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia
obbligatoria.
4. Per l’affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve
allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e
regolarmente autorizzati dall’autorità competente.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
SANZIONI
ARTICOLO 40
SANZIONI TRIBUTARIE
1.
Per l’omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 22 del
presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento
dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del
diritto, in conformità a quanto dispone l’art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2.
Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è
dovuta, indipendentemente dall’applicazione di quella di cui al precedente comma, una
soprattassa pari al 20 per cento dell’imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o
ritardato.
3.
Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è
prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60
giorni dalla notifica dell’accertamento.
ARTICOLO 41
INTERESSI
1.
Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l’imposta sulla
pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano
interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal
giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell’effettuato
pagamento.
31
2.
Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere
dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso,
gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
ARTICOLO 42
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.
Il Comune è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa
assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. Per l’esercizio delle funzioni di
controllo, funzionari tecnici ed amministrativi, anche della concessionaria, muniti di
specifica legittimazione, sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti
ed utili per l’effettuazione di accertamenti e l’applicazione delle sanzioni amministrative e
tributarie.
2.
Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge
24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3.
Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli
impianti si applica la sanzione da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Il verbale con riportati gli
estremi delle violazioni e l’ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150
giorni dall’accertamento delle violazioni. Ai fini
di cui sopra copia dei verbali di
accertamento, anche della concessionaria del servizio, devono essere trasmessi al
Comando della Polizia Municipale.
4.
Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso
all’interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere
alla rimozione ed al ripristino dell’immobile occupato entro il termine nell’avviso stesso
stabilito. Nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il
termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese
sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo
raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c
postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del
credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di
riscossione a carico dell’interessato.
5.
Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione della
sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare
l’immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e
disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all’applicazione delle
32
sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all’accertamento d’ufficio
dell’imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il
recupero delle stesse e l’applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai
precedenti articoli 40 e 41.
6.
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del
Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia
dell’imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine
entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato
versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell’ordinanza stessa,
d’importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7.
I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.
Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed
affissioni se gestito direttamente, all’impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza
nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione
del piano generale degli impianti di cui all’art. 13.
CAPO II
CONTENZIOSO
ARTICOLO 43
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
1. La giurisdizione tributaria per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche
affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni
tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
ARTICOLO 44
PROCEDIMENTO
1. Per la presentazione del ricorso, l’individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del
ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano
le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l’indicazione del termine entro il
quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché
delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell’art. 20 del decreto
richiamato nel precedente comma. Fino all’insediamento delle Commissioni Tributarie
Provinciali, il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per il
Veneto - Sezione staccata di Treviso, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell’atto.
33
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 45
ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D’UFFICIO DI CUI AL D.P.R. N. 639/1972
1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d’ufficio dell’imposta e diritto dovuti
vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la
dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al
contribuente con le modalità di cui all’art. 23 del predetto decreto.
ARTICOLO 46
PUBBLICITA’ ANNUALE INIZIATA NEL 1993
1. La pubblicità annuale iniziata prima dell’anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia
stata pagata l’imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l’anno 1994
e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento
dell’imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa,
tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.
ARTICOLO 47
ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma
dell’art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo
Comune. Il presente Regolamento abroga le previgenti disposizioni comunali in materia di
imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo quelle, per quanto
compatibili, concernenti le tipologie e quantità, luoghi di installazione e dimensioni, degli
impianti pubblicitari e da adibire alle pubbliche affissioni, fino all’adozione del provvedimento
di cui al precedente art. 13.
34
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI
E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ..........................................................................................................2
ARTICOLO 2 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE.................................................................................2
ARTICOLO 3 GESTIONE DEL SERVIZIO........................................................................................................................2
ARTICOLO 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE.............................................................................................................3
ARTICOLO 5 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA...................3
CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
ARTICOLO 6 DISCIPLINA GENERALE............................................................................................................................4
ARTICOLO 7 DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’................................4
ARTICOLO 8 CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE......................5
ARTICOLO 9 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI............................................................................................6
ARTICOLO 10 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.............7
ARTICOLO 11 AUTORIZZAZIONI......................................................................................................................................8
ARTICOLO 12 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE.............................................................9
CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ARTICOLO 13 CRITERI GENERALI................................................................................................................................10
ARTICOLO 14 LA PUBBLICITA’ ESTERNA..................................................................................................................11
ARTICOLO 15 GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.......................................................................12
TITOLO II
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
ARTICOLO 16 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO ....................................................................14
ARTICOLO 17 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE....................................................................................................14
ARTICOLO 17 BIS CATEGORIA DELLE LOCALITA’..............................................................................................15
ARTICOLO 18 LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE...........................................................................................15
CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - DISCIPLINA
ARTICOLO 19 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA........................................................................................................15
ARTICOLO 20 SOGGETTO PASSIVO...............................................................................................................................16
ARTICOLO 21 MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA.....................................................................16
ARTICOLO 22 DICHIARAZIONE.......................................................................................................................................17
ARTICOLO 23 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO............................................................................18
ARTICOLO 24 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO.........................................................................19
CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - TARIFFE
ARTICOLO 25 TARIFFE.........................................................................................................................................................20
ARTICOLO 26 PUBBLICITA’ ORDINARIA....................................................................................................................20
ARTICOLO 27 PUBBLICITA’ ORDINARIA CON VEICOLI....................................................................................21
ARTICOLO 28 PUBBLICITA’ CON VEICOLI DELL’IMPRESA............................................................................21
ARTICOLO 29 PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI....................................................................................22
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ARTICOLO 30 PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI........................................................................................................22
ARTICOLO 31 PUBBLICITA’ VARIA ...............................................................................................................................22
ARTICOLO 32 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – RIDUZIONI............................................................................23
ARTICOLO 33 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – ESENZIONI............................................................................24
CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ARTICOLO 34 FINALITA’.....................................................................................................................................................26
ARTICOLO 35 AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO............................................27
ARTICOLO 36 CRITERI E MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO....................................27
CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE
ARTICOLO 37 TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA...........................................................................................29
ARTICOLO 38 TARIFFA - RIDUZIONI............................................................................................................................30
ARTICOLO 39 DIRITTO - ESENZIONE...........................................................................................................................30
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
SANZIONI
ARTICOLO 40 SANZIONI TRIBUTARIE.........................................................................................................................31
ARTICOLO 41 INTERESSI....................................................................................................................................................31
ARTICOLO 42 SANZIONI AMMINISTRATIVE............................................................................................................32
CAPO II
CONTENZIOSO
ARTICOLO 43 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA............................................................................................................33
ARTICOLO 44 PROCEDIMENTO.......................................................................................................................................33
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 45 ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D’UFFICIO DI CUI AL D.P.R. N. 639/1972 .................34
ARTICOLO 46 PUBBLICITA’ ANNUALE INIZIATA NEL 1993 .............................................................................34
ARTICOLO 47 ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI.......................................................................................................34
ALLEGATA: Planimetria
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