Direttive

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Direttive
SEMINARIO TECNICO
CCIAA Bergamo
La nuova Direttiva 2004/108/CE
sulla compatibilità elettromagnetica (EMC):
Aspetti applicativi per i produttori e gli
importatori di prodotti elettrici
Ing. Cecilia Cantaluppi
Responsabile Laboratorio EMC & RTTE
IMQ S.p.A.
GRUPPO
Contenuto
ÖMarcatura CE, Direttive Nuovo Approccio
ÖDefinizione di Compatibilità
Elettromagnetica
ÖObiettivi della nuova Direttiva
ÖRequisiti essenziali
ÖProcedure di valutazione per Apparecchi,
Impianti fissi e macchine
ÖDocumentazione di conformità da
predisporre
ÖNorme Armonizzate
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GRUPPO
Marcatura CE (1)
ÖCE = Conformità Europea;
ÖQualsiasi prodotto deve possedere la
marcatura CE per poter essere immesso sul
mercato e circolare liberamente in tutti gli
Stati della Comunità Europea;
ÖGarantisce la realizzazione di un mercato
unico, caratterizzato dal libero scambio di
prodotti, merci e persone;
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GRUPPO
Marcatura CE (2)
ÖNon è un marchio di qualità;
ÖÈ una marcatura a livello Europeo;
ÖAttesta che un prodotto soddisfa ai requisiti
previsti da tutte le Direttive ad esso
applicabili;
ÖDeve essere posta in forma visibile,
leggibile ed indelebile sul prodotto e se ciò
non è possibile sull’imballaggio, sul foglio
illustrativo o sul manuale d’istruzioni;
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GRUPPO
Marcatura CE (3)
ÖI caratteri CE non devono essere inferiori a
5mm di altezza per assicurarne la visibilità
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GRUPPO
Vecchio Approccio (1)
ÖCon il trattato di Roma del 1957, la
Comunità Europea si indirizzò verso la
realizzazione del Mercato Unico, con
l’obiettivo di garantire la libera
circolazione di persone, merci, capitali e
servizi;
ÖA tale scopo vennero emesse una serie di
norme comunitarie relative alle
caratteristiche dei vari prodotti;
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GRUPPO
Vecchio Approccio (2)
ÖUna clausola permetteva ad un paese di
bloccare l’ingresso di un bene se ritenuto
dannoso per la sicurezza delle persone o
dell’ambiente;
ÖDi fatto ogni paese fissò parametri diversi
da quelli di altri paesi, non garantendo il
libero mercato
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GRUPPO
Nuovo Approccio
ÖÈ stato approvato ed è entrato in vigore nel
1985;
ÖLa Comunità Europea emana delle Direttive
che contengono requisiti in termini
qualitativi e non quantitativi.
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GRUPPO
Direttive-Identificazione
ÖCiascuna Direttiva ha una sigla di
identificazione, composta da due numeri:
3 Direttiva 2004 / 108 (EMC)
Anno in cui è stata
emanata e pubblicata
sulla Gazzetta
Ufficiale
Ordine di successione
delle leggi emanate
dalla Comunità in
quell’anno
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GRUPPO
Direttive
ÖAlcune Direttive sono generali, ad es.:
3 Direttiva EMC (2004/108);
3 Direttiva Bassa Tensione (2006/95)
ÖAltre Direttive riguardano particolari classi di
prodotti, ad es:
3 Direttiva Giocattoli (88/378);
3 Direttiva Apparecchi a gas (90/396)
3 Direttiva Dispositivi medici (93/42)
3 Direttiva Ferroviaria (96/48)
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GRUPPO
Struttura di una Direttiva
Nuovo Approccio
ÖUna Direttiva del Nuovo Approccio è
strutturata secondo i seguenti criteri:
3 Campo di applicazione;
3 Clausola generale di immissione sul mercato;
3 Elenco dei requisiti essenziali;
3 Norme armonizzate;
3 Procedure di certificazione;
3 Fascicolo tecnico;
3 Marcatura CE;
3 Periodo transitorio.
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GRUPPO
Struttura di una Direttiva
Vecchio Approccio
ÖUna Direttiva del Vecchio Approccio
contiene i riferimenti ai requisiti tecnici
ed alle norme che devono essere
utilizzate per verificare la conformità di
un prodotto, ad es.:
3 Direttiva Automotive;
3 Direttiva MID.
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GRUPPO
Organismi Normativi
nel settore elettronico ed elettrotecnico
Ö Si occupano di:
3 preparare nuovi documenti normativi;
3 recepire documenti normativi pubblicamente disponibili;
3 approvare tali documenti e pubblicarli
Ö Nel settore elettrotecnico ed elettronico gli organismi
normativi sono:
3 Per l’Italia: CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
3 Per l’Europa: CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione
Elettrotecnica)
3 Per le normative internazionali: IEC (Commissione
Elettrotecnica Internazionale)
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GRUPPO
Altri Organismi Normativi
Ö Nel campo delle telecomunicazioni:
3 A livello europeo: ETSI (Istituto Europeo delle norme di
telecomunicazione).
Ö Nel campo automotive:
3 A livello internazionale: ISO (Organizzazione Internazionale
per la Standardizzazione)
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GRUPPO
Compatibilità Elettromagnetica
“ Idoneità di un dispositivo,
apparecchio o sistema a funzionare in
modo soddisfacente nel suo ambiente
elettromagnetico senza produrre a
sua volta perturbazioni
elettromagnetiche inaccettabili per
tutto ciò che viene interessato da tali
perturbazioni “
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GRUPPO
Compatibilità Elettromagnetica
“ Funzionare in modo soddisfacente“
l’apparecchiatura deve funzionare senza
una degradazione della qualità della
prestazione al di sotto di un livello
accettabile del criterio di prestazione
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GRUPPO
Perché?
Crescente
Crescentediffusione
diffusioneeedensità
densità
dell’elettronica
dell’elettronicanelle
nelleapplicazioni
applicazioni
Aumento
Aumentodel
dellivello
livellodi
diinterferenza
interferenza
Proprietà
Proprietà elettromagnetiche
elettromagnetiche dell’apparato
dell’apparato non
non
più
più trascurabili
trascurabili
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GRUPPO
Impatto della Direttiva EMC
Impatto :
3 La Direttiva EMC coinvolge potenzialmente
800 Milioni di prodotti immessi nel mercato
UE ogni anno;
3 I costi della conformità all’attuale Direttiva
EMC è compreso tra l’1% e il 5% del prezzo
del prodotto;
3 Il 60% dei prodotti sono riferibili ad aziende di
piccola e media dimensione.
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GRUPPO
Storia della Direttiva EMC
Ö La
Direttiva
89/336/CEE
sulla
Compatibilità
Elettromagnetica del 3/5/1989, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 23/5/1989,
è entrata in vigore il 1ºgennaio 1992;
Ö Venne poi introdotta una modifica, la Direttiva
92/31/CEE per prolungare il periodo transitorio di
applicazione al 31 dicembre del 1995;
Ö Successivamente sono state introdotte altre modifiche
alla direttiva, conseguenti alla pubblicazione di seguenti
direttive:
3 Direttiva 89/336/CEE;
3 Direttiva 92/31/CEE;
3 Direttiva 93/68/CEE
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GRUPPO
Direttiva EMC
ÖObiettivi :
3 Assicurare che i disturbi e.m. prodotti dagli
apparati elettrici ed elettronici non
influenzino il corretto funzionamento degli
altri apparati e delle reti di tlc con le relative
apparecchiature e delle reti di distribuzione
dell’energia elettrica
3 Assicurare che gli apparati abbiano un
adeguato livello di immunità intrinseca nei
riguardi di disturbi e.m., per permettere ad
essi di funzionare correttamente
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GRUPPO
Direttiva EMC
Ö La Direttiva EMC è una Direttiva del Nuovo Approccio:
fissa solo i requisiti essenziali di protezione degli
apparati, lasciando alle norme, in particolare a quelle
europee armonizzate, la definizione dei requisiti tecnici
necessari per raggiungere il livello di protezione
richiesto;
Ö Scopo:
3 garantire la libera circolazione degli apparati
3 creare un ambiente elettromagnetico accettabile nel
territorio della Comunità.
L’obiettivo non è quello di garantire una protezione assoluta, cioè
un livello di emissione nullo o di immunità totale
dell’apparecchiatura, ma un livello accettabile, secondo dei
compromessi tra gli aspetti teorici e quelli pratici.
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GRUPPO
Direttiva EMC:
emissione-immunità
Ö EMISSIONE :
3 Processo attraverso il quale viene emessa energia
elettromagnetica da una determinata sorgente.
Ö IMMUNITA’ :
3 Capacità di un dispositivo o sistema di funzionare in modo
soddisfacente in riferimento ai criteri di prestazione
specificati per l’apparato in presenza di un disturbo e.m.
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GRUPPO
Nuova Direttiva EMC:
Perché e come ?
ÖPerchè :
3 Migliorare la stesura della Direttiva 89/336
• Rimuovere le ambiguità ed omissioni
• Allinearla con le Linee guida per una più omogenea
applicazione delle prescrizioni e conferirle valore
legale
• Accogliere richieste specifiche di alcuni settori
industriali
• Indirizzare l’attività normativa su aspetti ben
definiti
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GRUPPO
Obiettivi ed impatto della direttiva EMC
Ö Assicurare il funzionamento del Mercato interno
Ö Assicurare un adeguato livello EMC
Ö Definire meglio il campo di applicazione della
direttiva :
3 Definizioni più chiare
3 Esclusioni più chiaramente definite
Ö Fornire un approccio diverso per la conformità
degli impianti fissi
Ö Dettagliare e espandere I concetti di Requisiti di
Protezione
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GRUPPO
Quando ?
PUBBLICAZIONE
ENTRATA IN VIGORE
RECEPIMENTO
NAZIONALE
DATA DI
APPLICAZIONE :
TERMINE PERIODO
TRANSITORIO
• Pubblicazione : 31 DICEMBRE 2004
• Adozione : 20 GENNAIO 2005
• Recepimento nazionale: < 20 Gennaio
2007 (D.L. 6/11/2007 n. 194)
• Applicazione : 20 LUGLIO 2007
(La nuova direttiva può essere applicata)
• Obbligo applicazione: 20 LUGLIO 2009
Gli Apparecchi conformi alla 89/336/CE non possono più
essere commercializzati
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GRUPPO
Definizioni utilizzate
APPARECCHIATURA
APPARECCHIO
SISTEMA
(“combinazione di apparecchi”)
COMPONENTE
Impianto/installazione
mobile
Impianto /
Installazione
FISSA
INSIEME DI
GRANDI MACCHINE
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GRUPPO
Campo di applicazione - 1
Ö La direttiva 2004/108/EC fissa i requisiti essenziali di
EMC :
3 Apparecchi
• ogni dispositivo finito, o combinazione di
dispositivi finiti, commercializzato come unità
funzionale indipendente, destinato all'utente
finale
• I «componenti» o «sottoinsiemi» destinati ad
essere integrati in un apparecchio dall'utente
finale
– Nota : la “funzione diretta” non è più
rilevante
• gli «impianti mobili», ossia la combinazione di
apparecchi ed altri dispositivi destinata ad
essere spostata e utilizzata in ubicazioni
diverse
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GRUPPO
Campo di applicazione - 2
Ö La direttiva
2004/108/EC fissa i
requisiti essenziali di
EMC per :
3 impianti fissi :
• una combinazione
particolare di apparecchi
di vario tipo e di altri
dispositivi,
• assemblati, installati e
destinati ad essere
utilizzati in modo
permanente in un luogo
prestabilito
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GRUPPO
Criteri per la classificazione di “grande
macchina” assimilata ad Installazione fissa
Ö Apparecchiatura immessa sul
mercato da un costruttore di
cui :
3 È possibile valutare in modo
adeguato il suo comportamento
EMC SOLO una volta
assemblata, installata ed
operante nel luogo di
destinazione finale
3 per ragioni di :
• assorbimento elettrico,
• dimensioni,
• peso e necessità di
interconnessione con le
apparecchiature esistenti nel
luogo di destinazione
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GRUPPO
REQUISITI ESSENZIALI - 1
ÖRequisiti di protezione per tutte le
apparecchiature
3 Le apparecchiature sono progettate e
fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in
modo tale che:
• Il livello di emissione non raggiunga un'intensità tale
da impedire il normale funzionamento delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione;
• presentino un livello d'immunità nelle condizioni
d'uso cui sono destinate tale da preservarne il
normale funzionamento da un deterioramento
inaccettabile.
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GRUPPO
REQUISITI ESSENZIALI - 2
ÖRequisiti specifici per gli impianti fissi :
3 Devono essere installati secondo le regole
dell'ingegneria industriale
3 Nel rispetto delle indicazioni sull'uso previsto
dei loro componenti
3 al fine di soddisfare i requisiti in materia di
protezione di cui al punto 1.
ÖLe regole di ingegneria applicate
industriale devono essere documentate :
3 La documentazione deve essere tenuta a
disposizione da(lle) persona(e) responsabile(i)
per tutta la vita dell’installazione
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GRUPPO
Procedura di valutazione della
conformità per gli apparecchi - 1
ÖE’ richiesta solo per gli apparecchi
3 Non richiesta per APPARECCHI destinati ad una
specifica installazione fissa non diversamente
disponibili sul mercato
ÖGli Organismi Competenti diventano
Organismi Notificati
3 Scopo e criteri di designazione invariati
3 Il coinvolgimento dell’Organismo Notificato è
volontario in tutte le circostanze
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GRUPPO
Procedura di valutazione della
conformità per gli apparecchi - 2
ÖProcedure di conformità semplificate :
3 Controllo Interno della fabbricazione (Allegato
II) o con Organismo Notificato (+ Allegato III)
• Valutazione EMC pertinente o corretta applicazione di
TUTTE le Norme armonizzate applicabili
3 Documentazione tecnica
• Deve dare evidenza di conformità della
progettazione e della fabbricazione
• Deve permettere di valutare la conformità
dell'apparecchio ai requisiti essenziali.
• La costruzione deve essere coerente con la
documentazione tecnica
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GRUPPO
Documentazione tecnica
Documentazione tecnica
Descrizione dell’apparecchio
Report di conformità con HS
Report
dell’
Organismo Descrizione delle soluzioni tecniche
Notificato
Descrizione della Valutazione EMC
HS
no HS
opzionale
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GRUPPO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA :
le novità’
3 Il riferimento alla nuova Direttiva 2004/108/EC
3 Identificazione dell’Apparecchio per :
• Tipo, lotto, numero di serie o qualsiasi altra
informazione utile all'identificazione.
3 Nome e indirizzo del costruttore
3 Nome e indirizzo del Rappresentante
autorizzato (se applicabile)
3 I riferimenti datati dei documenti applicati per
attestare la conformità (norme, TCF, ecc.)
3 Data di emissione della dichiarazione
3 Le generalità e la firma della persona
autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo
mandatario. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Procedura di valutazione della
conformità : riepilogo
Valutazione EMC
oppure
Applicazione HS
APPARECCHIO
Report opzionale
dell’Organismo Notificato
Natura
del prodotto
D.o.C
Documentazione
Tecnica
INSTALLAZIONE
Applicazione
dei requisiti
di protezione
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NOME :
Costruttore
o importatore
Modello: xxx-yyy
S/N : 123456
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GRUPPO
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
INFORMAZIONI - 1
ÖNuove prescrizioni in materia di
informazione da fornire con ciascun
Apparecchio
3 Identificazione dell’Apparecchio per :
• Tipo, lotto, numero di serie, qualsiasi altra
informazione utile all'identificazione.
3 Nome e indirizzo del costruttore
3 Nome e indirizzo del Rappresentante
autorizzato o persona responsabile
dell’immissione
• In caso di costruttore non residente nell’UE
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GRUPPO
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
INFORMAZIONI - 2
3 Istruzioni d’uso
• per consentire l'impiego conforme all'uso cui
l'apparecchio è destinato
3 Precauzioni specifiche
• per assicurare il rispetto dei requisiti di protezione
• che coprano gli aspetti da assemblaggio,
installazione, manutenzione o uso dell'apparecchio,
3 Una chiara indicazione di eventuali restrizioni
d’uso
• Nel caso che la conformità non sia assicurata nelle
zone residenziali
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GRUPPO
Impianti fissi - 1
ÖLa/e “Persona/e Responsabile/i” sono
responsabili della conformità
3 Le autorita' competenti individuano i soggetti
responsabili della messa in conformita' di un
impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali,
applicando i criteri di cui all'allegato VI
(CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA
NOTIFICARE)
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GRUPPO
Impianti fissi - 2
ÖQuando vi sono indicazioni di non
conformità (es. reclami riguardanti
perturbazioni prodotte dall'impianto) :
3 le autorità competenti nazionali possono
chiedere
• Evidenza della conformità,
• Avviare una valutazione
ÖQuando è stata accertata una non
conformità
3 le autorità competenti possono imporre le
misure necessarie per rendere l’installazione
fissa conforme ai requisiti in materia di
protezione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Impianti fissi - 2
ÖUn’installazione fissa può essere costruita
per integrazione di
3 apparecchi diversi di cui alcuni “custom” +
3 altri dispositivi esclusi dalla Direttiva EMC
ÖPer soddisfare i requisiti di protezione e
documentali è opportuno specificare
3 le caratteristiche EMC di TUTTI questi
dispositivi nella documentazione tecnica
dell’installazione
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GRUPPO
IMPIANTI FISSI E APPARECCHI
ÖLa maggior parte degli apparecchi che
fanno parte di un’installazione fissa sono
soggetti a TUTTE le disposizioni applicabili
agli apparecchi coperti dalla Direttiva
ÖSono esclusi solo gli apparecchi “custom”
destinati ad una specifica installazione
fissa (Art.13.1) sotto certe condizioni
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GRUPPO
APPARECCHI DESTINATI
AGLI IMPIANTI FISSI - 1
ÖPer gli Apparecchi destinati ad una
specifica (e solo quella) installazione fissa
NON è necessario che
3 Soddisfino i requisiti essenziali
3 Siano sottoposti ad una valutazione di
conformità
3 Riportino la marcatura CE
3 Soddisfino le prescrizioni di informazioni di
accompagnamento del prodotto
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GRUPPO
APPARECCHI DESTINATI
AGLI IMPIANTI FISSI - 2
ÖMa devono
3 Essere identificati, e riportare il nome e
indirizzo del costruttore
3 Essere accompagnati dalla documentazione
che:
• Identifichi l’installazione fissa nel quale
l’Apparecchio sarà installato
• Identifichi le caratteristiche EMC dell’installazione
(ambiente, prestazioni, ecc.)
• Indichi le precauzioni da adottare per la loro
integrazione in modo tale da non compromettere la
conformità dell’installazione (regole di installazione,
ecc.)
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GRUPPO
Normativa
Ö Dopo la pubblicazione della Direttiva 89/336/CEE
(ora 2004/108), la Commissione CEE aveva
incaricato
il
CENELEC
di
preparare
e
armonizzare
le
norme
necessarie
per
l’applicazione della Direttiva stessa.
Ö Tali norme servono per ottenere la presunzione
di conformità agli scopi della Direttiva
Ö Esistono anche altri tipi di documenti che
aiutano nella comprensione e applicazione dei
requisiti richiesti nelle norme e nella direttiva,
quali
guide,
codici
di
pratica,
ecc.
(www.newapproach.org)
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GRUPPO
Normativa: riferimenti
Ö In ogni norma armonizzata sono riportate due
date fondamentali:
3 dop (“date of publication”): data ultima entro la quale la
norma europea deve essere applicata a livello nazionale
mediante pubblicazione di una norma nazionale identica
o mediante adozione
3 dow (“date of withdrawn”): data ultima entro la quale
devono essere ritirate le norme nazionali che sono in
contrasto con la norma europea
Quando un costruttore deve immettere un prodotto sul
mercato deve riferirsi sempre alle norme più
aggiornate, che vengono pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale.
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GRUPPO
NORME EMC
Norme di PRODOTTO
3 Famiglie di prodotti
3 Specifiche di prodotto
Norme GENERICHE
Norme di BASE
Norme TRASVERSALI
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GRUPPO
Norme di PRODOTTO
Ö Vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
(http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipme
nt/index_en.htm) e il rispetto dei loro requisiti
garantisce la presunzione di conformità del
prodotto considerato;
Ö Definiscono i limiti di emissione che devono
essere rispettati e il grado di immunità che un
dato prodotto deve avere;
Ö Per le caratteristiche della strumentazione di
misura fanno riferimento alle norme di base e in
alcuni casi possono richiedere metodi di prova
differenti da quanto
riportato in tali norme.
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GRUPPO
Norme di PRODOTTO
Ö Esempi di famiglie di prodotti
3 apparecchiature per la tecnologia dell’informazione
(ITE) (EN 55022,EN 55024)
3 apparecchi elettrodomestici e per uso collettivo
(EN 55014-1, EN 55014-2)
3 apparecchiature per uso industriale,
medicale (EN 55011)
3 apparecchi radiofonici, televisivi e similari
scientifico,
(EN 55013,EN 55020)…
Ö Esempi di prodotti specifici:
3 Azionamenti elettrici a velocità variabile (EN 61800-3)
3 Sistemi statici di continuità (EN 50091-2)
3 ….
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GRUPPO
Procedimento
ESISTE UNA NORMA EMC
SPECIFICA PER QUEL
PRODOTTO O DI FAMIGLIA DI
PRODOTTO?
NO
SI
LA NORMA DI PRODOTTO
COPRE SIA L’EMISSIONE CHE
L’IMMUNITA’?
NO
RICORRO ALLE NORME GENERICHE
SIA PER L’EMISSIONE CHE PER
L’IMMUNITA’
PER L’ASPETTO MANCANTE
RICORRO ALLA NORMA GENERICA
RELATIVA
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SI
APPLICO LA NORMA DI
PRODOTTO
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GRUPPO
Norme generiche
Ö Indicano quali prove sono applicabili a tutti i prodotti
o i sistemi previsti per essere utilizzati in un
determinato ambiente elettromagnetico, per i quali
non esistono norme specifiche per una famiglia di
prodotti;
Ö Vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e il rispetto
dei loro requisiti garantisce la presunzione di conformità
del prodotto considerato;
Ö Sono distinte per le prove di emissione e di immunità
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GRUPPO
Norme generiche:
ambienti elettromagnetici
Ö Vengono distinti:
3 ambienti residenziali , commerciali e dell’industria
leggera (alimentazione diretta dalla rete pubblica a bassa
tensione):
• proprietà residenziali, quali case, appartamenti;
• locali di vendita al minuto, quali negozi, supermercati;
• edifici ad uso commerciale, quali uffici, banche…
3 ambienti industriali (connessione ad una rete di potenza
derivata da un trasformatore di MT o AT dedicato che
alimenta un’installazione per la distribuzione ad impianti
manifatturieri o simili):
• Sono caratterizzati dalla presenza di apparecchiature industriali,
• i carichi induttivi o capacitivi vengono frequentemente commutati;
• le correnti ed i campi magnetici associati sono elevati
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GRUPPO
Norme generiche:
Classificazione
Ö Sono classificate:
3 Ambienti residenziali , commerciali e dell’industria
leggera:
• EN 61000-6-1: EMC. Parte 6-1: Norme generiche - Immunità
per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria
leggera.
• EN 61000-6-3: EMC. Parte 6-3: Norme generiche- Emissione
per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria
leggera.
3 Ambienti industriali
• EN 61000-6-2: EMC. Parte 6-2: Norme genericheImmunità per gli ambienti dell’industria.
• EN 61000-6-4: EMC. Parte 6-2: Norme genericheEmissione per gli ambienti dell’industria
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GRUPPO
Norme di base
Ö Non hanno validità per la valutazione della
conformità di un prodotto e non sono elencate nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
Ö Contengono:
3 la descrizione delle configurazioni di prova
(l’allestimento del banco di prova e dell’ambiente in
cui verranno fatte le misure, il quale deve soddisfare
sia condizioni climatiche che elettromagnetiche);
3 le caratteristiche della strumentazione;
3 le prescrizioni sui metodi di misura dei segnali di
disturbo.
Ö Sono classificate come serie EN 61000-4-X
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GRUPPO
Norme TRASVERSALI
Ö Si applicano a tutte le apparecchiature che sono
collegate alla rete di alimentazione ;
Ö Fanno riferimento all’emissione condotta in bassa
frequenza;
Ö Presentano caratteristiche simili sia alle norme di
prodotto che a quelle di base ed è per questo motivo che
vengono dette trasversali;
Ö Sono classificate:
3 EN 61000-3-2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (Inom<16A
per fase)
3 EN 61000-3-3: Limitazioni delle fluttuazioni di tensione e del flicker
(Inom<16A per fase)
3 EN 61000-3-11: Limitazioni delle fluttuazioni di tensione e del flicker
(Inom<75A per fase)
3 EN 61000-3-12:EN 61000-3-2: Limiti per le emissioni di corrente
armonica (Inom<75A per fase)
CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Misure e Prove EMC
ÖProve di Emissione
3 Prove in bassa frequenza (riferiti alla frequenza di rete):
• di tipo condotto (rete alimentazione AC)
3 Prove in alta frequenza :
• di tipo condotto (0.009/0.15 - 30MHz)
• di tipo irradiato (campi elettromagnetici 30-1000MHz)
CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Emissione RF irradiata
Ö Prova richiesta da:
3 EN 55022:
• Range 30-1000 MHz
3 EN 55011:
• Range 30-1000 MHz
3 EN 50121-3-2:
• Range 30-1000 MHz
3…
Ö La misura viene effettuata sulla porta involucro
CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Misure e prove EMC: Immunità
ÖProve di Immunità
3 Prove in bassa frequenza (riferiti alla frequenza di rete):
• di tipo condotto (rete alimentazione AC)
• di tipo irradiato (campo magnetico)
3 Prove in alta frequenza :
• Fenomeni transitori condotti (fenomeni impulsivi) ed irradiati
(elettrostatici)
• Fenomeni continui condotti ed irradiati (campi elettromagnetici e
correnti da essi indotte)
CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Esempi di criteri di prestazione
3 Classe A:
3 Classe B:
• L’apparecchiatura deve
continuare a funzionare
come previsto durante la
prova;
• Non è permessa alcuna
degradazione di prestazione
o perdita di funzione al di
sotto di un livello di
prestazione specificato dal
costruttore
• L’apparecchiatura deve
continuare a funzionare come
previsto dopo la prova;
• Durante la prova è permessa
la degradazione della
prestazione.
• le funzioni di memoria
devono rimanere in Classe A
CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Esempi di criteri di prestazione
Ö Classe C:
3 È permessa la perdita
temporanea di funzione
purchè la funzione sia
autorecuperabile o possa
essere ristabilita da un
intervento esterno
CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008
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GRUPPO
Grazie per l’attenzione
ÖPer qualsiasi necessità non esitate a
contattarmi :
3 IMQ – Funzione Elettronica & Misure
Ing. Cecilia Cantaluppi –[email protected]
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GRUPPO