Direttive
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SEMINARIO TECNICO CCIAA Bergamo La nuova Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC): Aspetti applicativi per i produttori e gli importatori di prodotti elettrici Ing. Cecilia Cantaluppi Responsabile Laboratorio EMC & RTTE IMQ S.p.A. GRUPPO Contenuto ÖMarcatura CE, Direttive Nuovo Approccio ÖDefinizione di Compatibilità Elettromagnetica ÖObiettivi della nuova Direttiva ÖRequisiti essenziali ÖProcedure di valutazione per Apparecchi, Impianti fissi e macchine ÖDocumentazione di conformità da predisporre ÖNorme Armonizzate CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 2 GRUPPO Marcatura CE (1) ÖCE = Conformità Europea; ÖQualsiasi prodotto deve possedere la marcatura CE per poter essere immesso sul mercato e circolare liberamente in tutti gli Stati della Comunità Europea; ÖGarantisce la realizzazione di un mercato unico, caratterizzato dal libero scambio di prodotti, merci e persone; CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 3 GRUPPO Marcatura CE (2) ÖNon è un marchio di qualità; ÖÈ una marcatura a livello Europeo; ÖAttesta che un prodotto soddisfa ai requisiti previsti da tutte le Direttive ad esso applicabili; ÖDeve essere posta in forma visibile, leggibile ed indelebile sul prodotto e se ciò non è possibile sull’imballaggio, sul foglio illustrativo o sul manuale d’istruzioni; CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 4 GRUPPO Marcatura CE (3) ÖI caratteri CE non devono essere inferiori a 5mm di altezza per assicurarne la visibilità CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 5 GRUPPO Vecchio Approccio (1) ÖCon il trattato di Roma del 1957, la Comunità Europea si indirizzò verso la realizzazione del Mercato Unico, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi; ÖA tale scopo vennero emesse una serie di norme comunitarie relative alle caratteristiche dei vari prodotti; CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 6 GRUPPO Vecchio Approccio (2) ÖUna clausola permetteva ad un paese di bloccare l’ingresso di un bene se ritenuto dannoso per la sicurezza delle persone o dell’ambiente; ÖDi fatto ogni paese fissò parametri diversi da quelli di altri paesi, non garantendo il libero mercato CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 7 GRUPPO Nuovo Approccio ÖÈ stato approvato ed è entrato in vigore nel 1985; ÖLa Comunità Europea emana delle Direttive che contengono requisiti in termini qualitativi e non quantitativi. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 8 GRUPPO Direttive-Identificazione ÖCiascuna Direttiva ha una sigla di identificazione, composta da due numeri: 3 Direttiva 2004 / 108 (EMC) Anno in cui è stata emanata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ordine di successione delle leggi emanate dalla Comunità in quell’anno CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 9 GRUPPO Direttive ÖAlcune Direttive sono generali, ad es.: 3 Direttiva EMC (2004/108); 3 Direttiva Bassa Tensione (2006/95) ÖAltre Direttive riguardano particolari classi di prodotti, ad es: 3 Direttiva Giocattoli (88/378); 3 Direttiva Apparecchi a gas (90/396) 3 Direttiva Dispositivi medici (93/42) 3 Direttiva Ferroviaria (96/48) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 10 GRUPPO Struttura di una Direttiva Nuovo Approccio ÖUna Direttiva del Nuovo Approccio è strutturata secondo i seguenti criteri: 3 Campo di applicazione; 3 Clausola generale di immissione sul mercato; 3 Elenco dei requisiti essenziali; 3 Norme armonizzate; 3 Procedure di certificazione; 3 Fascicolo tecnico; 3 Marcatura CE; 3 Periodo transitorio. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 11 GRUPPO Struttura di una Direttiva Vecchio Approccio ÖUna Direttiva del Vecchio Approccio contiene i riferimenti ai requisiti tecnici ed alle norme che devono essere utilizzate per verificare la conformità di un prodotto, ad es.: 3 Direttiva Automotive; 3 Direttiva MID. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 12 GRUPPO Organismi Normativi nel settore elettronico ed elettrotecnico Ö Si occupano di: 3 preparare nuovi documenti normativi; 3 recepire documenti normativi pubblicamente disponibili; 3 approvare tali documenti e pubblicarli Ö Nel settore elettrotecnico ed elettronico gli organismi normativi sono: 3 Per l’Italia: CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 3 Per l’Europa: CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione Elettrotecnica) 3 Per le normative internazionali: IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 13 GRUPPO Altri Organismi Normativi Ö Nel campo delle telecomunicazioni: 3 A livello europeo: ETSI (Istituto Europeo delle norme di telecomunicazione). Ö Nel campo automotive: 3 A livello internazionale: ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 14 GRUPPO Compatibilità Elettromagnetica “ Idoneità di un dispositivo, apparecchio o sistema a funzionare in modo soddisfacente nel suo ambiente elettromagnetico senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tali perturbazioni “ CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 15 GRUPPO Compatibilità Elettromagnetica “ Funzionare in modo soddisfacente“ l’apparecchiatura deve funzionare senza una degradazione della qualità della prestazione al di sotto di un livello accettabile del criterio di prestazione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 16 GRUPPO Perché? Crescente Crescentediffusione diffusioneeedensità densità dell’elettronica dell’elettronicanelle nelleapplicazioni applicazioni Aumento Aumentodel dellivello livellodi diinterferenza interferenza Proprietà Proprietà elettromagnetiche elettromagnetiche dell’apparato dell’apparato non non più più trascurabili trascurabili CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 17 GRUPPO Impatto della Direttiva EMC Impatto : 3 La Direttiva EMC coinvolge potenzialmente 800 Milioni di prodotti immessi nel mercato UE ogni anno; 3 I costi della conformità all’attuale Direttiva EMC è compreso tra l’1% e il 5% del prezzo del prodotto; 3 Il 60% dei prodotti sono riferibili ad aziende di piccola e media dimensione. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 18 GRUPPO Storia della Direttiva EMC Ö La Direttiva 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica del 3/5/1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 23/5/1989, è entrata in vigore il 1ºgennaio 1992; Ö Venne poi introdotta una modifica, la Direttiva 92/31/CEE per prolungare il periodo transitorio di applicazione al 31 dicembre del 1995; Ö Successivamente sono state introdotte altre modifiche alla direttiva, conseguenti alla pubblicazione di seguenti direttive: 3 Direttiva 89/336/CEE; 3 Direttiva 92/31/CEE; 3 Direttiva 93/68/CEE CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 19 GRUPPO Direttiva EMC ÖObiettivi : 3 Assicurare che i disturbi e.m. prodotti dagli apparati elettrici ed elettronici non influenzino il corretto funzionamento degli altri apparati e delle reti di tlc con le relative apparecchiature e delle reti di distribuzione dell’energia elettrica 3 Assicurare che gli apparati abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca nei riguardi di disturbi e.m., per permettere ad essi di funzionare correttamente CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 20 GRUPPO Direttiva EMC Ö La Direttiva EMC è una Direttiva del Nuovo Approccio: fissa solo i requisiti essenziali di protezione degli apparati, lasciando alle norme, in particolare a quelle europee armonizzate, la definizione dei requisiti tecnici necessari per raggiungere il livello di protezione richiesto; Ö Scopo: 3 garantire la libera circolazione degli apparati 3 creare un ambiente elettromagnetico accettabile nel territorio della Comunità. L’obiettivo non è quello di garantire una protezione assoluta, cioè un livello di emissione nullo o di immunità totale dell’apparecchiatura, ma un livello accettabile, secondo dei compromessi tra gli aspetti teorici e quelli pratici. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 21 GRUPPO Direttiva EMC: emissione-immunità Ö EMISSIONE : 3 Processo attraverso il quale viene emessa energia elettromagnetica da una determinata sorgente. Ö IMMUNITA’ : 3 Capacità di un dispositivo o sistema di funzionare in modo soddisfacente in riferimento ai criteri di prestazione specificati per l’apparato in presenza di un disturbo e.m. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 22 GRUPPO Nuova Direttiva EMC: Perché e come ? ÖPerchè : 3 Migliorare la stesura della Direttiva 89/336 • Rimuovere le ambiguità ed omissioni • Allinearla con le Linee guida per una più omogenea applicazione delle prescrizioni e conferirle valore legale • Accogliere richieste specifiche di alcuni settori industriali • Indirizzare l’attività normativa su aspetti ben definiti CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 23 GRUPPO Obiettivi ed impatto della direttiva EMC Ö Assicurare il funzionamento del Mercato interno Ö Assicurare un adeguato livello EMC Ö Definire meglio il campo di applicazione della direttiva : 3 Definizioni più chiare 3 Esclusioni più chiaramente definite Ö Fornire un approccio diverso per la conformità degli impianti fissi Ö Dettagliare e espandere I concetti di Requisiti di Protezione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 24 GRUPPO Quando ? PUBBLICAZIONE ENTRATA IN VIGORE RECEPIMENTO NAZIONALE DATA DI APPLICAZIONE : TERMINE PERIODO TRANSITORIO • Pubblicazione : 31 DICEMBRE 2004 • Adozione : 20 GENNAIO 2005 • Recepimento nazionale: < 20 Gennaio 2007 (D.L. 6/11/2007 n. 194) • Applicazione : 20 LUGLIO 2007 (La nuova direttiva può essere applicata) • Obbligo applicazione: 20 LUGLIO 2009 Gli Apparecchi conformi alla 89/336/CE non possono più essere commercializzati CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 25 GRUPPO Definizioni utilizzate APPARECCHIATURA APPARECCHIO SISTEMA (“combinazione di apparecchi”) COMPONENTE Impianto/installazione mobile Impianto / Installazione FISSA INSIEME DI GRANDI MACCHINE CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 26 GRUPPO Campo di applicazione - 1 Ö La direttiva 2004/108/EC fissa i requisiti essenziali di EMC : 3 Apparecchi • ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale • I «componenti» o «sottoinsiemi» destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale – Nota : la “funzione diretta” non è più rilevante • gli «impianti mobili», ossia la combinazione di apparecchi ed altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 27 GRUPPO Campo di applicazione - 2 Ö La direttiva 2004/108/EC fissa i requisiti essenziali di EMC per : 3 impianti fissi : • una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo e di altri dispositivi, • assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 28 GRUPPO Criteri per la classificazione di “grande macchina” assimilata ad Installazione fissa Ö Apparecchiatura immessa sul mercato da un costruttore di cui : 3 È possibile valutare in modo adeguato il suo comportamento EMC SOLO una volta assemblata, installata ed operante nel luogo di destinazione finale 3 per ragioni di : • assorbimento elettrico, • dimensioni, • peso e necessità di interconnessione con le apparecchiature esistenti nel luogo di destinazione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 29 GRUPPO REQUISITI ESSENZIALI - 1 ÖRequisiti di protezione per tutte le apparecchiature 3 Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che: • Il livello di emissione non raggiunga un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione; • presentino un livello d'immunità nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 30 GRUPPO REQUISITI ESSENZIALI - 2 ÖRequisiti specifici per gli impianti fissi : 3 Devono essere installati secondo le regole dell'ingegneria industriale 3 Nel rispetto delle indicazioni sull'uso previsto dei loro componenti 3 al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. ÖLe regole di ingegneria applicate industriale devono essere documentate : 3 La documentazione deve essere tenuta a disposizione da(lle) persona(e) responsabile(i) per tutta la vita dell’installazione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 31 GRUPPO Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi - 1 ÖE’ richiesta solo per gli apparecchi 3 Non richiesta per APPARECCHI destinati ad una specifica installazione fissa non diversamente disponibili sul mercato ÖGli Organismi Competenti diventano Organismi Notificati 3 Scopo e criteri di designazione invariati 3 Il coinvolgimento dell’Organismo Notificato è volontario in tutte le circostanze CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 32 GRUPPO Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi - 2 ÖProcedure di conformità semplificate : 3 Controllo Interno della fabbricazione (Allegato II) o con Organismo Notificato (+ Allegato III) • Valutazione EMC pertinente o corretta applicazione di TUTTE le Norme armonizzate applicabili 3 Documentazione tecnica • Deve dare evidenza di conformità della progettazione e della fabbricazione • Deve permettere di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali. • La costruzione deve essere coerente con la documentazione tecnica CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 33 GRUPPO Documentazione tecnica Documentazione tecnica Descrizione dell’apparecchio Report di conformità con HS Report dell’ Organismo Descrizione delle soluzioni tecniche Notificato Descrizione della Valutazione EMC HS no HS opzionale CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 34 GRUPPO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA : le novità’ 3 Il riferimento alla nuova Direttiva 2004/108/EC 3 Identificazione dell’Apparecchio per : • Tipo, lotto, numero di serie o qualsiasi altra informazione utile all'identificazione. 3 Nome e indirizzo del costruttore 3 Nome e indirizzo del Rappresentante autorizzato (se applicabile) 3 I riferimenti datati dei documenti applicati per attestare la conformità (norme, TCF, ecc.) 3 Data di emissione della dichiarazione 3 Le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 35 GRUPPO Procedura di valutazione della conformità : riepilogo Valutazione EMC oppure Applicazione HS APPARECCHIO Report opzionale dell’Organismo Notificato Natura del prodotto D.o.C Documentazione Tecnica INSTALLAZIONE Applicazione dei requisiti di protezione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 NOME : Costruttore o importatore Modello: xxx-yyy S/N : 123456 36 GRUPPO PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI - 1 ÖNuove prescrizioni in materia di informazione da fornire con ciascun Apparecchio 3 Identificazione dell’Apparecchio per : • Tipo, lotto, numero di serie, qualsiasi altra informazione utile all'identificazione. 3 Nome e indirizzo del costruttore 3 Nome e indirizzo del Rappresentante autorizzato o persona responsabile dell’immissione • In caso di costruttore non residente nell’UE CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 37 GRUPPO PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI - 2 3 Istruzioni d’uso • per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato 3 Precauzioni specifiche • per assicurare il rispetto dei requisiti di protezione • che coprano gli aspetti da assemblaggio, installazione, manutenzione o uso dell'apparecchio, 3 Una chiara indicazione di eventuali restrizioni d’uso • Nel caso che la conformità non sia assicurata nelle zone residenziali CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 38 GRUPPO Impianti fissi - 1 ÖLa/e “Persona/e Responsabile/i” sono responsabili della conformità 3 Le autorita' competenti individuano i soggetti responsabili della messa in conformita' di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI (CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 39 GRUPPO Impianti fissi - 2 ÖQuando vi sono indicazioni di non conformità (es. reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto) : 3 le autorità competenti nazionali possono chiedere • Evidenza della conformità, • Avviare una valutazione ÖQuando è stata accertata una non conformità 3 le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere l’installazione fissa conforme ai requisiti in materia di protezione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 40 GRUPPO Impianti fissi - 2 ÖUn’installazione fissa può essere costruita per integrazione di 3 apparecchi diversi di cui alcuni “custom” + 3 altri dispositivi esclusi dalla Direttiva EMC ÖPer soddisfare i requisiti di protezione e documentali è opportuno specificare 3 le caratteristiche EMC di TUTTI questi dispositivi nella documentazione tecnica dell’installazione CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 41 GRUPPO IMPIANTI FISSI E APPARECCHI ÖLa maggior parte degli apparecchi che fanno parte di un’installazione fissa sono soggetti a TUTTE le disposizioni applicabili agli apparecchi coperti dalla Direttiva ÖSono esclusi solo gli apparecchi “custom” destinati ad una specifica installazione fissa (Art.13.1) sotto certe condizioni CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 42 GRUPPO APPARECCHI DESTINATI AGLI IMPIANTI FISSI - 1 ÖPer gli Apparecchi destinati ad una specifica (e solo quella) installazione fissa NON è necessario che 3 Soddisfino i requisiti essenziali 3 Siano sottoposti ad una valutazione di conformità 3 Riportino la marcatura CE 3 Soddisfino le prescrizioni di informazioni di accompagnamento del prodotto CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 43 GRUPPO APPARECCHI DESTINATI AGLI IMPIANTI FISSI - 2 ÖMa devono 3 Essere identificati, e riportare il nome e indirizzo del costruttore 3 Essere accompagnati dalla documentazione che: • Identifichi l’installazione fissa nel quale l’Apparecchio sarà installato • Identifichi le caratteristiche EMC dell’installazione (ambiente, prestazioni, ecc.) • Indichi le precauzioni da adottare per la loro integrazione in modo tale da non compromettere la conformità dell’installazione (regole di installazione, ecc.) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 44 GRUPPO Normativa Ö Dopo la pubblicazione della Direttiva 89/336/CEE (ora 2004/108), la Commissione CEE aveva incaricato il CENELEC di preparare e armonizzare le norme necessarie per l’applicazione della Direttiva stessa. Ö Tali norme servono per ottenere la presunzione di conformità agli scopi della Direttiva Ö Esistono anche altri tipi di documenti che aiutano nella comprensione e applicazione dei requisiti richiesti nelle norme e nella direttiva, quali guide, codici di pratica, ecc. (www.newapproach.org) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 45 GRUPPO Normativa: riferimenti Ö In ogni norma armonizzata sono riportate due date fondamentali: 3 dop (“date of publication”): data ultima entro la quale la norma europea deve essere applicata a livello nazionale mediante pubblicazione di una norma nazionale identica o mediante adozione 3 dow (“date of withdrawn”): data ultima entro la quale devono essere ritirate le norme nazionali che sono in contrasto con la norma europea Quando un costruttore deve immettere un prodotto sul mercato deve riferirsi sempre alle norme più aggiornate, che vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 46 GRUPPO NORME EMC Norme di PRODOTTO 3 Famiglie di prodotti 3 Specifiche di prodotto Norme GENERICHE Norme di BASE Norme TRASVERSALI CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 47 GRUPPO Norme di PRODOTTO Ö Vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipme nt/index_en.htm) e il rispetto dei loro requisiti garantisce la presunzione di conformità del prodotto considerato; Ö Definiscono i limiti di emissione che devono essere rispettati e il grado di immunità che un dato prodotto deve avere; Ö Per le caratteristiche della strumentazione di misura fanno riferimento alle norme di base e in alcuni casi possono richiedere metodi di prova differenti da quanto riportato in tali norme. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 48 GRUPPO Norme di PRODOTTO Ö Esempi di famiglie di prodotti 3 apparecchiature per la tecnologia dell’informazione (ITE) (EN 55022,EN 55024) 3 apparecchi elettrodomestici e per uso collettivo (EN 55014-1, EN 55014-2) 3 apparecchiature per uso industriale, medicale (EN 55011) 3 apparecchi radiofonici, televisivi e similari scientifico, (EN 55013,EN 55020)… Ö Esempi di prodotti specifici: 3 Azionamenti elettrici a velocità variabile (EN 61800-3) 3 Sistemi statici di continuità (EN 50091-2) 3 …. CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 49 GRUPPO Procedimento ESISTE UNA NORMA EMC SPECIFICA PER QUEL PRODOTTO O DI FAMIGLIA DI PRODOTTO? NO SI LA NORMA DI PRODOTTO COPRE SIA L’EMISSIONE CHE L’IMMUNITA’? NO RICORRO ALLE NORME GENERICHE SIA PER L’EMISSIONE CHE PER L’IMMUNITA’ PER L’ASPETTO MANCANTE RICORRO ALLA NORMA GENERICA RELATIVA CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 SI APPLICO LA NORMA DI PRODOTTO 50 GRUPPO Norme generiche Ö Indicano quali prove sono applicabili a tutti i prodotti o i sistemi previsti per essere utilizzati in un determinato ambiente elettromagnetico, per i quali non esistono norme specifiche per una famiglia di prodotti; Ö Vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e il rispetto dei loro requisiti garantisce la presunzione di conformità del prodotto considerato; Ö Sono distinte per le prove di emissione e di immunità CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 51 GRUPPO Norme generiche: ambienti elettromagnetici Ö Vengono distinti: 3 ambienti residenziali , commerciali e dell’industria leggera (alimentazione diretta dalla rete pubblica a bassa tensione): • proprietà residenziali, quali case, appartamenti; • locali di vendita al minuto, quali negozi, supermercati; • edifici ad uso commerciale, quali uffici, banche… 3 ambienti industriali (connessione ad una rete di potenza derivata da un trasformatore di MT o AT dedicato che alimenta un’installazione per la distribuzione ad impianti manifatturieri o simili): • Sono caratterizzati dalla presenza di apparecchiature industriali, • i carichi induttivi o capacitivi vengono frequentemente commutati; • le correnti ed i campi magnetici associati sono elevati CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 52 GRUPPO Norme generiche: Classificazione Ö Sono classificate: 3 Ambienti residenziali , commerciali e dell’industria leggera: • EN 61000-6-1: EMC. Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera. • EN 61000-6-3: EMC. Parte 6-3: Norme generiche- Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera. 3 Ambienti industriali • EN 61000-6-2: EMC. Parte 6-2: Norme genericheImmunità per gli ambienti dell’industria. • EN 61000-6-4: EMC. Parte 6-2: Norme genericheEmissione per gli ambienti dell’industria CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 53 GRUPPO Norme di base Ö Non hanno validità per la valutazione della conformità di un prodotto e non sono elencate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; Ö Contengono: 3 la descrizione delle configurazioni di prova (l’allestimento del banco di prova e dell’ambiente in cui verranno fatte le misure, il quale deve soddisfare sia condizioni climatiche che elettromagnetiche); 3 le caratteristiche della strumentazione; 3 le prescrizioni sui metodi di misura dei segnali di disturbo. Ö Sono classificate come serie EN 61000-4-X CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 54 GRUPPO Norme TRASVERSALI Ö Si applicano a tutte le apparecchiature che sono collegate alla rete di alimentazione ; Ö Fanno riferimento all’emissione condotta in bassa frequenza; Ö Presentano caratteristiche simili sia alle norme di prodotto che a quelle di base ed è per questo motivo che vengono dette trasversali; Ö Sono classificate: 3 EN 61000-3-2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (Inom<16A per fase) 3 EN 61000-3-3: Limitazioni delle fluttuazioni di tensione e del flicker (Inom<16A per fase) 3 EN 61000-3-11: Limitazioni delle fluttuazioni di tensione e del flicker (Inom<75A per fase) 3 EN 61000-3-12:EN 61000-3-2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (Inom<75A per fase) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 55 GRUPPO Misure e Prove EMC ÖProve di Emissione 3 Prove in bassa frequenza (riferiti alla frequenza di rete): • di tipo condotto (rete alimentazione AC) 3 Prove in alta frequenza : • di tipo condotto (0.009/0.15 - 30MHz) • di tipo irradiato (campi elettromagnetici 30-1000MHz) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 56 GRUPPO Emissione RF irradiata Ö Prova richiesta da: 3 EN 55022: • Range 30-1000 MHz 3 EN 55011: • Range 30-1000 MHz 3 EN 50121-3-2: • Range 30-1000 MHz 3… Ö La misura viene effettuata sulla porta involucro CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 57 GRUPPO Misure e prove EMC: Immunità ÖProve di Immunità 3 Prove in bassa frequenza (riferiti alla frequenza di rete): • di tipo condotto (rete alimentazione AC) • di tipo irradiato (campo magnetico) 3 Prove in alta frequenza : • Fenomeni transitori condotti (fenomeni impulsivi) ed irradiati (elettrostatici) • Fenomeni continui condotti ed irradiati (campi elettromagnetici e correnti da essi indotte) CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 58 GRUPPO Esempi di criteri di prestazione 3 Classe A: 3 Classe B: Lapparecchiatura deve continuare a funzionare come previsto durante la prova; Non è permessa alcuna degradazione di prestazione o perdita di funzione al di sotto di un livello di prestazione specificato dal costruttore Lapparecchiatura deve continuare a funzionare come previsto dopo la prova; Durante la prova è permessa la degradazione della prestazione. le funzioni di memoria devono rimanere in Classe A CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 59 GRUPPO Esempi di criteri di prestazione Ö Classe C: 3 È permessa la perdita temporanea di funzione purchè la funzione sia autorecuperabile o possa essere ristabilita da un intervento esterno CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 60 GRUPPO Grazie per l’attenzione ÖPer qualsiasi necessità non esitate a contattarmi : 3 IMQ – Funzione Elettronica & Misure Ing. Cecilia Cantaluppi –[email protected] CCIAA Bergamo, 11 aprile 2008 61 GRUPPO