Tremonti Ter - Direzione regionale Emilia Romagna

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Tremonti Ter - Direzione regionale Emilia Romagna
Detassazione degli investimenti Tremontiter
Fondazione Dottori
Silvia Mezzetti
Commercialisti
Agenzia delle Entrate – Dir. Regionale E.R.
Bologna 11 maggio 2010
Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria
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Riferimenti legislativi e di prassi
Art. 5, commi da 1 a 3-bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102
Entrata in vigore del D.L.: 1° luglio 2009
Entrata in vigore della L. di conversione: 5 agosto 2009
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27/10/2009
Si ritengono applicabili, ove compatibili, i chiarimenti già forniti
dall’A.F. in occasione delle precedenti leggi agevolative
(la relazione illustrativa precisa che la norma è stata predisposta
riprendendo la struttura delle agevolazioni precedenti).
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Il meccanismo agevolativo
• Il provvedimento prevede l’esclusione dall’imposizione sul
reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in
“nuovi macchinari e nuove apparecchiature”, di cui alla
divisione 28 della Tabella ATECO del 2007, “effettuati” dal
1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
• L’agevolazione può essere goduta solo in sede di versamento
del saldo delle imposte.
• E’ previsto un periodo minimo di detenzione dei beni
agevolati. L’eventuale estromissione in tale periodo comporta la
revoca dell’agevolazione.
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Il meccanismo agevolativo
• L’agevolazione non richiede alcun tipo di comunicazione
all’amministrazione finanziaria, né è soggetta a risorse
limitate (c.d. agevolazione automatica).
• L’agevolazione spetta anche nel caso in cui la società che
ha acquisito il bene “tremontizzabile” abbia aderito al
regime di consolidato fiscale (riducendo la base
imponibile IRES del soggetto che ha effettuato
l’investimento).
• In caso di opzione per la trasparenza fiscale
l’agevolazione è goduta a livello dei soci “pro quota”.
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Le precedenti edizioni dell’agevolazione:
analogie e differenze
Analogamente alle precedenti agevolazioni denominate
“Tremonti” (L. n. 489/1994) e “Tremonti-bis” (L. n. 383/2001):
•l’agevolazione non rileva ai fini dell’Irap;
•se per effetto dell’agevolazione è realizzata o incrementata una
perdita la stessa è riportabile secondo le regole ordinarie;
•l’agevolazione non comporta effetti negativi ai fini del calcolo
della deducibilità delle perdite fiscali, delle spese generali e
degli interessi passivi e del reddito minimo imponibile per le
società c.d. di comodo.
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Le precedenti edizioni dell’agevolazione:
analogie e differenze
A differenza delle precedenti agevolazioni :
• non rilevano ai fini della determinazione dell’agevolazione né la
media degli investimenti dei periodi precedenti, né i
disinvestimenti fatti nel periodo di imposta agevolato;
• la tipologia di beni agevolabili (divisione 28 Ateco 2007) è
tuttavia molto “ristretta” (non sono agevolabili ad es.:i beni
immobili, gli autoveicoli e i computer);
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Le precedenti edizioni dell’agevolazione:
analogie e differenze
A differenza delle precedenti agevolazioni : - continua –
• l’agevolazione è applicabile ai soli titolari di redditi di
impresa con esclusione, quindi, ad esempio, degli esercenti
arti e professioni;
• l’agevolazione opera anche per le società costituite dopo
l’entrata in vigore del decreto.
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Ambito soggettivo
• L’agevolazione si applica ai titolari di reddito di impresa,
indipendentemente dal regime d’imposta o contabile adottato.
-- Sono esclusi di conseguenza gli esercenti arti e professioni, gli
enti non commerciali non titolari di reddito di impresa, le
persone fisiche e le società semplici che svolgono attività
agricola entro i limiti dell’art. 32 del TUIR.
• I titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro
possono fruire dell’agevolazione solo se è documentato
l’adempimento degli obblighi posti a loro carico dal D.Lgs. n.
334/1999 (i.e. redazione di un documento che definisca la
politica di prevenzione di incidenti, di un rapporto di sicurezza,
di un piano di emergenza interno etc.).
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Ambito soggettivo
• L’agevolazione riguarda anche i soggetti del “comparto
energetico” o c.d. “Robin Tax” (e dovrebbe consentire una
variazione in diminuzione anche ai fini della relativa
addizionale).
• L’agevolazione può essere usufruita anche dalle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
• Non rileva la data di inizio dell’attività di impresa (anche
soggetti costituiti tra l’1/07/2009 e il 30/06/2010)
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Ambito oggettivo: beni agevolabili
L’investimento deve riguardare “macchinari e apparecchiature”:
- di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (provv. Dir. Ag.
Entrate 16 novembre 2007 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21
dicembre 2007);
- nuovi;
- anche non strumentali purché impiegati all’interno del processo
produttivo (quali ad esempio parti di ricambio, beni di consumo),
con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di
prodotti destinati alla vendita. Pertanto dovrebbero rientrare
nell’agevolazione anche beni noleggiati (ris. N. 332 del 24/10/2002).
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Ambito oggettivo: beni agevolabili
• non rilevano le modalità di acquisto (i.e. compravendita, leasing
finanziario, produzione in economia o realizzazione mediante
contratto di appalto);
• non rileva il codice di attività del venditore;
• anche se acquistati da fornitori esteri (se “black list”, obbligo di
segnalazione in dichiarazione);
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Ambito oggettivo: beni agevolabili
• da utilizzare in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo
(“SEE”, ovvero UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein); quindi, rilevano
gli investimenti in beni di cui alla Divisione 28 effettuati da società o
branches italiane destinati a strutture in territori “SEE”;
• anche se di costo inferiore a € 516,45 (e se direttamente spesati a
conto economico);
• non rileva la data della loro entrata in funzione.
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Ambito oggettivo. Divisione 28 - Tabella
ATECO
D
Divisione 28 – Tabella ATECO 2007
•
L
La Divisione 28 riguarda la “fabbricazione di macchinari e
apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici
(“sottocategorie” a sei cifre), di cui:
46 individuano specifiche tipologie di macchine e attrezzature
(dalla 28.11.11 alla 28.99.93);
1, residuale, (la 28.99.99) riguarda “altre macchine per
impieghi speciali non classificate altrove”.
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• Da un punto di vista operativo è comunque opportuno
effettuare un controllo mediante ricerca a contrariis dei
beni agevolabili (i.e. verificare quindi che il bene non sia
ricompreso in una Divisione ATECO diversa dalla 28).
DIVISIONE 28 TABELLA ATECO
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE
NCA
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO
GENERALE
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E
LA SILVICOLTURA
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA
DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI
SPECIALI
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Novità tributarie 2009 2010
Ambito oggettivo. Divisione 28 - Tabella
ATECO
D
Divisione 28 – Tabella ATECO 2007 : - continua –
• Materiale di supporto alla ricerca e identificazione dei beni può
essere rinvenuto sul sito dell’Istat (es. “Note esplicative della
classificazione”, “ Elenco alfabetico delle voci (…)” etc.).
• Non occorre compiere alcuna verifica con riferimento al
codice attività utilizzato dal fornitore che vende o produce il
bene oggetto di acquisizione.
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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici
• Gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi di cui
alla Divisione 28 sono agevolabili ancorché acquistati per
essere inseriti in impianti e strutture più complessi (nuovi
o già esistenti) non appartenenti alla Divisione 28 (per la
parte di costo “oggettivamente individuabile”, riferibile a
macchinari e apparecchiature di cui alla Divisione 28 di
impiego generale; ad es. è agevolato l’acquisto di una caldaia
facente parte di un impianto di riscaldamento, ma non
quest’ultimo; idem per pompe, valvole e rubinetti utilizzati per la
realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante).
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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici
= Parte agevolabile dell’investimento
Bene nuovo
divisione 28
Bene nuovo
divisione 28
Bene usato
Divisione 30
Bene nuovo
complesso
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Bene nuovo
divisione 30
Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici
• Oggetto dell’agevolazione possono essere anche parti o
componenti (non appartenenti alla Divisione 28),
“indispensabili, secondo un concetto di accessorietà
specifica, per il funzionamento” di un macchinario o di un
apparecchio nuovo incluso nella Divisione 28 (ad es.: computer
e componenti elettriche che servono per il funzionamento di un
macchinario, ovvero batterie o motori montati all’interno di un
impianto, ovvero basamento di cemento per la fabbricazione di
un forno).
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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici
= Parte agevolabile dell’investimento
Dotazioni
indispensabili
(no Div 28)
Bene nuovo
divisione 28
Bene nuovo
divisione 28
+ dotazioni
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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici
L’agevolazione non dovrebbe spettare con riferimento ai costi
sostenuti per la riattivazione, l’ammodernamento (e, più in
generale per il sostenimento di spese di manutenzione
straordinaria) di beni usati facenti parte della Divisione 28,
eccetto che per l’acquisto di nuovi beni della Divisione 28 da
montare/installare su tali beni usati.
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Ambito oggettivo. Novità
Requisito della novità dei beni (introdotto nel corpo normativo dalla
legge di conversione con valenza ricognitiva); pertanto, non sono
agevolabili i beni già utilizzati a qualunque titolo.
Il requisito della novità sussiste anche in caso di:
• beni acquisiti da soggetto diverso dal produttore o rivenditore, a
condizione che il cedente attesti che il bene non sia mai entrato in
funzione (salvo ad es. per fini dimostrativi in show room);
• beni complessi (acquistati da terzi o prodotti in economia) alla cui
realizzazione abbiano concorso beni usati, purché il valore di questi
non sia prevalente rispetto all’opera completa. In tal caso il
beneficio spetta sull’intero costo sostenuto (quindi anche sulla
porzione riferibile al bene usato).
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Ambito oggettivo. Territorialità
• L’art. 5 non reca vincoli:
o rispetto alla provenienza del bene (sia fornitore italiano che
estero);
o nei riguardi della forma giuridica propria del fornitore del bene
(il quale, in teoria, potrebbe anche non essere titolare di reddito di
impresa);
o circa la destinazione geografica dell’investimento (la norma cioè
non richiede espressamente che l’investimento sia realizzato nel
territorio dello Stato).
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Ambito oggettivo. Territorialità
• Tuttavia, nella Circ. n. 44/E l’Agenzia ha interpretato il comma 3bis del Decreto che, “prevede la revoca dell’agevolazione se i
beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti
aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo
Spazio economico europeo”, in modo ampio (e non letterale!)
ritenendo “che il legislatore abbia inteso escludere
dall’agevolazione gli investimenti allocati in strutture situate
al di fuori dello Spazio economico europeo. Ai fini
dell’agevolazione, pertanto, i macchinari e le apparecchiature
oggetto di investimento (…) devono essere allocati in strutture
produttive nel territorio dello Stato, degli stati membri della
Comunità europea o degli stati aderenti allo Spazio
economico europeo (…)”.
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Determinazione dell’agevolazione
• Per fruire del beneficio occorrerà eseguire in dichiarazione una
variazione in diminuzione del reddito, in misura pari al 50%
del valore degli investimenti effettuati (beneficio, pari
generalmente al 13,75% del valore del bene per i soggetti
IRES, che si somma quindi alla deducibilità ordinaria relativa
alle quote di ammortamento del bene imputate nell’esercizio
di acquisizione e nei successivi => agevolazione complessiva
45,15%).
• Modello Unico SC 2010 rigo RF50 (colonne 2 e 4) nel quale
occorre riportare l’importo di cui al rigo RS141, colonna 2,
corrispondente all’importo escluso dalla base imponibile.
Inoltre rigo RF 82 (esclusione dal calcolo reddito imponibile
minimo società di comodo).
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Novità tributarie 2009 2010
Momento di rilevanza dell’agevolazione
• Ai sensi del comma 1 dell’art. 5:
l’agevolazione è fruita apportando una variazione in
diminuzione alla base imponibile del reddito di impresa del
periodo di imposta di effettuazione degli investimenti
agevolabili. Quindi:
A) Investimenti effettuati tra l’1/07 e il 31/12/2009
comporteranno una variazione in diminuzione in Unico 2010;
B) Investimenti effettuati tra l’1/01 e il 30/06/2010
comporteranno una variazione in diminuzione in Unico 2011.
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Novità tributarie 2009 2010
Momento di rilevanza dell’agevolazione
• Ai sensi del comma 1 dell’art. 5:
l’agevolazione può essere goduta solo in sede di versamento
di saldo delle imposte dovute per il periodo in cui l’investimento è
effettuato (si tratta di una specifica disposizione introdotta in sede
di conversione);
da ciò discende che gli acconti dovuti per il primo periodo e per il
secondo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione non
possono tenere conto della stessa (sia che si tratti di acconti
determinati col metodo storico che col metodo previsionale). La
base imponibile IRES ai fini del calcolo dell’acconto deve essere
quindi sterilizzata (i.e. incrementata) di un importo pari alla ripresa
in diminuzione spettante in virtù degli investimenti agevolabili ex
Tremonti –Ter.
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Valore dell’investimento
• Per il “valore” da attribuire ai beni oggetto di agevolazione
valgono per “tutti i soggetti” (in contabilità ordinaria; imprese
minori; soggetti IAS) le regole ordinarie di cui all’art. 110,
comma 1, lettere a) e b), del TUIR in base alle quali al costo
di acquisto vanno:
• SOMMATI
gli oneri di diretta imputazione (es. spese di trasporto e
montaggio, dazi all’importazione, collaudo etc.);
gli interessi passivi capitalizzati sui beni (obbligo di
legge));
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Novità tributarie 2009 2010
Valore dell’investimento
l’IVA totalmente indetraibile:oggettivamente ex art. 19-bis1
DPR 633/1972 o per opzione ex art. 36-bis DPR cit. o per
pro-rata di indetraibilità pari al 100% ex art. 19-bis DPR cit.,
non dovrebbe rilevare l’IVA da pro-rata parzialmente
indetraibile (Circ. n. 154/E del 30/5/1995; Assonime n. 30
del 5/4/2002, par. 14.3);
SOTTRATTI
i contributi in conto impianti “tassabili” (qualora
l’erogazione dei contributi sia soggetta a condizione
sospensiva il contribuente è tenuto ad operare una
variazione in aumento del reddito nell’esercizio di
avveramento della condizione.
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Valore dell’investimento
• Per i beni condotti in leasing finanziario, il valore è determinato
con riferimento al costo sostenuto dal concedente (no prezzo di
riscatto) e l’agevolazione è fruita a livello del conduttore.
• Per i beni condotti a mezzo di un contratto di leasing operativo,
l’agevolazione non spetta in capo al conduttore.
• Per i beni realizzati in economia rilevano i costi e gli oneri accessori
di diretta imputazione (cfr. Circ. n. 40 del 26/11/1981 e 90/E del
17/10/2001; ad es.: i costi di progettazione, i costi della mano d’opera
diretta, le materie prime sussidiarie e i semilavorati entrati a far parte
del bene, le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per
la realizzazione del bene, gli altri costi industriali (energia elettrica
degli impianti, forza motrice, combustibile ed olii minerali etc.) e gli
interessi passivi se imputati a incremento del costo del bene in
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bilancio.
Ambito temporale
• Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti “FATTI” dal 1°
luglio 2009 al 30 giugno 2010.
• Con riguardo al momento di effettuazione dell’investimento si
deve fare riferimento ai criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e
2, del TUIR :
cessioni di beni mobili: spedizione/consegna (o momento di
passaggio della proprietà, se successivo; ad esempio
vendita a prova ovvero in conto visione);
prestazioni di servizi: ultimazione.
con la precisazione che non è richiesta l’entrata in funzione
dei beni nel periodo di riferimento.
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Ambito temporale
• Inoltre:
per i beni in leasing: rileva generalmente la consegna (cfr.
Circ. n. 90/E del 2001 e n. 44/E del 2009), tranne che per i
leasing appalto (corrispettivi che la società di leasing
concedente
liquida,
nel
periodo
di
vigenza
dell’agevolazione, all’appaltatore in base agli stati di
avanzamento dei lavori):
per le vendite con patto di riservato dominio: rileva la data di
spedizione/consegna (cfr. Circ. 41/E del 13/5/2002 e n. 44/E
del 2009).
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Ambito temporale
• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto:
quale regola generale, trattandosi di un servizio, i costi si
considerano sostenuti dal committente alla data di
ultimazione della prestazione, ovvero in caso di stati di
avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario o
apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata e
accettata dal committente: in tale ultima ipotesi sono
agevolabili i corrispettivi liquidati in via definitiva nel periodo
in cui si applica l’agevolazione in base allo stato di
avanzamento lavori (SAL) indipendentemente dalla durata
infrannuale o ultrannuale del contratto. (clausola aggiuntiva)
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Ambito temporale
• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto: continua-
stante tale regola del “o tutto o niente”:
sono agevolabili anche le porzioni di opera compiute prima
del periodo agevolabile, se l’accettazione dell’intera opera ha
avuto luogo nel periodo oggetto di agevolazione
(1.7.2009/30.6.2010);
viceversa, non spetta alcuna agevolazione se l’accettazione
non avviene durante il periodo di efficacia dell’agevolazione.
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Ambito temporale
• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto: - continua Quindi, per esemplificare:
A) Appalto iniziato dicembre 2008 e terminato, con accettazione, marzo
2010 (totale corrispettivo appalto € 100): agevolato l’intero importo di €
100 indipendentemente dalla ripartizione temporale dell’esecuzione lavori
= Appalto agevolato
= Appalto NON agevolato
Durata appalto
opera eseguita
per valore pari
ad € 60
opera eseguita
per valore pari
ad € 40
Periodo di validità’ agevolazione
Dicembre 2008
inizio appalto
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1 luglio 09 inizio
periodo
agevolazione
1 marzo 2010
accettazione
opera
30 giugno 2010
termine
agevolazione
Ambito temporale
• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto: - continua Quindi, per esemplificare:
B) Appalto iniziato settembre 2009 e terminato, con accettazione, agosto
2010 (totale corrispettivo appalto € 100): nessun importo beneficia
dell’agevolazione (indipendentemente dalla ripartizione temporale
= Appalto agevolato
dell’esecuzione lavori )
= Appalto NON agevolato
Durata appalto
opera eseguita
per valore pari
ad € 85
opera eseguita
per valore pari
ad € 15
Periodo di validità’ agevolazione
1 luglio 09 inizio
periodo
agevolazione
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Settembre 2009
inizio appalto
30 giugno 2010
termine
agevolazione
20 agosto 2010
accettazione
opera
Ambito temporale
= Appalto agevolato
= Appalto NON agevolato
Prima partita appalto
Seconda partita
Periodo di validità’ agevolazione
Marzo 2009
inizio appalto
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1 luglio 09 inizio
periodo
agevolazione
20 gennaio 2010 : primo
SAL ed accettazione
della prima partita
dell’appalto
30 giugno 2010
termine
agevolazione
20 agosto 2010 :
secondo SAL ed
accettazione seconda
partita dell’appalto
Ambito temporale
• In caso di realizzazione del bene in economia l’agevolazione spetta:
in relazione (e limitatamente) ai costi sostenuti nel periodo di vigenza
dell’agevolazione (ai sensi dell’art. 109 del TUIR);
anche per le opere iniziate in esercizi precedenti e sospese;
indipendentemente dall’entrata in funzione, o meno, dell’opera nel
periodo agevolato (cfr. Circ. n. 90/E del 2001)
= Investimento in econ. agevolato
= Inv. in econ. NON agevolato
Opera in economia (1)
Opera in economia (2)
Opera in economia (3)
Periodo di validità’ agevolazione
1.7.09 inizio periodo agevolazione
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30.6.10 termine agevolazione
Revoca dell’agevolazione. Casi
• E’ prevista la revoca dell’agevolazione nel caso in cui i beni
siano:
• ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di
imposta successivo all’acquisto;
• ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non
aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE);
• secondo l’Agenzia delle Entrate, anche semplicemente
allocati in stabili organizzazioni (anche se dello stesso
contribuente che ha beneficiato dell’agevolazione) situate in
Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo.
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Revoca dell’agevolazione. Ambito temporale
A): Ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all’acquisto:
come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 44/2009 il
termine del c.d. lock-up period spira al termine dell’esercizio
successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
Quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, la
revoca dell’agevolazione in relazione agli investimenti agevolati
effettuati nel periodo:
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o
1.7.2009 - 31.12.2009 terminerà il 31.12.2010;
o
1.1.2010 – 30.06.2010 terminerà il 31.12.2011;
In caso di revoca si apporta una variazione in aumento del reddito
pari al minore tra il prezzo di cessione (o il valore normale di
assegnazione, a seconda della fattispecie) e l’ammontare
dell’agevolazione fruita con riferimento al bene ceduto (come per le
precedenti agevolazioni Tremonti).
Revoca dell’agevolazione. Ambito temporale
B e C): Ceduti a soggetti aventi (o destinati a) stabile
organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico
Europeo (SEE): -continua-
la Circ. n. 44/E ha opportunamente considerato applicabile
alla suddetta previsione di revoca un termine di operatività
pari al termine per l’accertamento ovvero quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei
redditi ex art. 43 DPR 600/1973;
sorgono dubbi circa il meccanismo di operatività della revoca
ad esempio nei casi di “triangolazione” con primo cessionario
(non italiano) utilizzatore del bene in ambito “SEE” e
destinazione finale del bene verso uno stato “extra SEE” (es.
Italiano che cede il cespite ad un soggetto Francese il quale,
nonostante l’impegno assunto nei confronti dell’Italiano, vende
poi il bene ad un soggetto Americano).
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Novità tributarie 2009 2010
Revoca dell’agevolazione. Casi
• La revoca NON opera nel caso di:
furto o smarrimento;
operazioni straordinarie fiscalmente neutre (es. fusione,
scissione, trasformazione), purché il bene non esca “dal regime
d’impresa”: in tal caso il soggetto al quale sono trasferiti i beni
subentra nell’obbligo di conservare i medesimi per tutto il
periodo di operatività della revoca;
cessione/conferimento di azienda o di ramo di azienda. In
tal caso, al fine di evitare possibili abusi, la Circ. n. 44/E
richiede la dichiarazione espressa del cedente/conferente
che l’azienda contiene beni agevolati
e l’impegno del
cessionario/conferitario a mantenere per il periodo richiesto
tali beni nel compendio aziendale (quindi attenzione alle
clausole contrattuali).
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Revoca dell’agevolazione. Casi
• In aggiunta, per i leasing la revoca:
opera
in caso di mancato esercizio del diritto di opzione all’acquisto
(ovviamente in relazione ad un bene agevolato);
e in caso di cessione del contratto, se tali fatti si verificano nel
periodo coperto dalla norma anti-elusiva;
non opera
per le operazioni di sale and lease back (in quanto, nella
sostanza, operazioni di finanziamento per l’imprenditore);
e in caso di riscatto anticipato del bene.
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Cumulabilità
• L’agevolazione Tremonti-ter è cumulabile con altre
agevolazioni, non essendo qualificabile quale “aiuto di Stato”;
ovviamente
purché non sussista un divieto specifico rinvenibile nella
normativa di settore disciplinante le altre agevolazioni fruite
sugli stessi beni;
in ogni caso la somma dei benefici ottenuti tramite le
agevolazioni non può comunque superare il costo
dell’investimento.
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Cumulabilità
• Esempi:
cumulabile con l’attribuzione di crediti d’imposta per
investimenti nelle aree svantaggiate (Art. 1, commi da 271 a
278, L. 27.12.06, n. 296 c.d. “Visco Sud”);
cumulabile con il credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo (art. 1, commi da 280 a 284, L. n. 296/2006);
cumulabile con la nuova detassazione del reddito per
aumenti di capitale (di cui al comma 3-ter del medesimo art.5
del Decreto in commento);
NON cumulabile con la detrazione
riqualificazione energetica (55%).
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per
spese
di
BONUS RICAPITALIZZAZIONI
Riferimenti legislativi e di prassi
Art. 5, comma 3-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
in L. 3 agosto 2009, n. 102
Entrata in vigore del D.L.: 1° luglio 2009
Entrata in vigore della L. di conversione: 5 agosto 2009
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 21/12/2009
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Novità tributarie 2009 2010
Fattispecie agevolata
Aumenti “a pagamento” di capitale sociale in società di persone e
società di capitali per la sola parte sottoscritta da soci persone
fisiche
Perfezionati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione (5 agosto 2009 – 5 febbraio 2010)
Variazione in diminuzione del reddito imponibile pari al 3% annuo
dell’aumento di capitale effettuato (fino a un massimo di 500
mila euro) per il periodo di imposta in corso al momento di
perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro
successivi (indicazione Rigo RS 143 e Rigo RF 50, colonne 2
e 3 per Ires – indicazione Rigo IC 71 per Irap)
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Novità tributarie 2009 2010
TREMONTI - Quater
Art. 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25
marzo 2010 n. 40
Circolare n. 22/E del 29/04/2010
In attesa dell’autorizzazione della Commissione UE,
l’agevolazione è fruibile entro il limite de minimis.
Soggetti beneficiari sono le imprese che esercitano le
attività classificabili nella divisione 13 (imprese tessili)
o 14 (confezione di articoli di abbigliamento;
confezione di articoli in pelle e pelliccia) della tabella
Ateco.
Attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di
campionari, così come riportate nel D.I. n. 76 del
28/03/2008, di attuazione della disciplina relativa al
credito di imposta ricerca e sviluppo previsto dall’art.
1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006.
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Novità tributarie 2009 2010
Fattispecie agevolata
- Costi ammessi: personale interno (stilisti e tecnici),
prestazioni dei professionisti, materie prime e materiali di
consumo connessi, lavorazioni esterne connesse
all’attività di ideazione e realizzazione di prototipi.
- Agevolazione consiste nella esclusione dall’imposizione
sul reddito di impresa (variazione in diminuzione del
reddito imponibile) pari al 100% dei costi ammessi.
- Costi imputati, secondo le regole generali dell’art. 109,
commi 1 e 2, del Tuir, al periodo di imposta 2010 (per
soggetti con esercizio coincidente all’anno solare).
- Accesso agevolazione subordinato alla presentazione di
una comunicazione (modello provv.direttore Agenzia del
2/04/2010) RISORSE LIMITATE (70 ml)
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