GVA - Il c.d. concordato in bianco in 16 domande

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GVA - Il c.d. concordato in bianco in 16 domande
IL C.D. “CONCORDATO IN BIANCO” IN 16 DOMANDE… E ALTRETTANTE RISPOSTE…
[maggio 2013]
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Con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sono state introdotte rilevanti modifiche alla
legge fallimentare. Tra le novità più interessanti e di maggior impatto sulla disciplina della
crisi di impresa vi è sicuramente l’introduzione dell’istituto del concordato “in bianco” o
“con riserva”, la cui disciplina è contenuta dal sesto al decimo comma dell’art. 161 l.f.:
ART. 161. DOMANDA DI CONCORDATO
«6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino
all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e
terzo.
7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli
atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale
può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il
debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo
111.
8. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi
informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve
assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica
l'articolo 162, commi secondo e terzo.
9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni
precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia
fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il
procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del
presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni».
1. Che cos’è il concordato preventivo “in bianco” o “con riserva”?
In seguito all’approvazione della L. n. 134/2012 di conversione del c.d. “Decreto
Sviluppo” n. 83/2012, è stato introdotto nella legge fallimentare un istituto di notevolissima
rilevanza. Grazie alla novità normativa, è offerta all’imprenditore la facoltà di depositare un
ricorso per concordato “con riserva” o “in bianco”, contenente semplicemente la domanda
di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, senza l’obbligo di
allegazione contestuale del piano concordatario e dell’ulteriore documentazione normalmente
necessaria.
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All’atto del deposito del ricorso, il Giudice Delegato assegna al debitore un termine,
compreso fra 60 e 120 giorni (ulteriormente prorogabile di ulteriori 60 giorni in presenza di
giustificati motivi) per integrare il ricorso stesso.
Tramite la proposizione di questa domanda dal contenuto semplificato si consente al
debitore di beneficiare immediatamente degli effetti “protettivi” che sarebbero garantiti dalla
presentazione di una domanda di concordato completa, permettendogli di predisporre nel
frattempo la proposta di concordato preventivo oppure di un piano di ristrutturazione, evitando
così l’aggressione del proprio patrimonio e il conseguente aggravarsi della situazione di crisi.
2. Quali sono gli effetti che discendono dal deposito della domanda di concordato
in bianco?
Una volta presentata la domanda, questa viene pubblicata nel competente Registro delle
imprese a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dal momento
della pubblicazione decorrono in via immediata gli effetti protettivi che si sarebbero realizzati con
la presentazione della domanda di concordato completa.
In particolar modo, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari
sui beni del debitore e le eventuali ipoteche giudiziali iscritte sui beni del debitore nei novanta
giorni antecedenti alla presentazione della domanda sono inefficaci nei confronti dei creditori
anteriori al concordato. Il debitore conserva inoltre il diritto di compiere gli atti di ordinaria
amministrazione e di esercizio dell’impresa e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli di
straordinaria amministrazione che rivestano il carattere di urgenza.
3. Quali sono le condizioni di ammissibilità, nonché la documentazione necessaria
per essere ammessi alla procedura? Ci sono delle regole che disciplinano la
competenza per la presentazione della domanda?
Per poter usufruire dei vantaggi di tale procedura la domanda deve rispettate le seguenti
condizioni di ammissibilità:
a)
b)
c)
d)
competenza del Tribunale adito ex artt. 9 e 161 l.f.;
requisito soggettivo e dimensionale di fallibilità di cui all’art. 1 l.f.;
requisito oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi;
legittimazione dell’organo richiedente alla presentazione del ricorso (nel caso in cui il debitore sia
una società, la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l.f., richiamato
dal quarto comma dell’art. 161 l.f. Tale disposizione prevede che la proposta e le condizioni di
concordato, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di
persone siano approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società
cooperative, siano deliberate dagli amministratori);
e) allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
f) nei due anni precedenti, il debitore non deve aver presentato altra domanda di concordato in
bianco alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (v., altresì, approfondimenti infra, sub
par. 7).
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4. Al di là delle prescrizioni normative, è consigliabile allegare ulteriore
documentazione alla domanda di concordato? Va illustrato, quanto meno per
“sommi capi”, il contenuto del redigendo piano?
Secondo le linee guida del Tribunale di Milano è necessario che la domanda sia
tramite un rappresentante legale, trattandosi di domanda formulata con ricorso (1).
La domanda di concordato in bianco può essere presentata anche se formulata in modo
sintetico e non dettagliato. Si ritiene in ogni caso che questa debba avere un contenuto
minimo obbligatorio:
a) indicazione della sede sociale dell’impresa;
b) indicazione della competenza del Tribunale adito;
c) indicazione della legittimazione soggettiva (impresa soggetta al concordato ex artt.1 e 5 l.f.) e
processuale (legittimazione dell’organo richiedente alla presentazione del ricorso ex art.152 l.f.);
d) indicazione dei soggetti che hanno i poteri di rappresentanza;
e) stima dei valori di attivo e di passivo;
f) indicazione del termine che si richiede (da 60 a 120 giorni).
È consigliabile che la domanda, per essere esauriente, in ogni caso preveda (o
comunque tenga da conto) i seguenti elementi:
a)
competenza del Tribunale adito;
b)
indicazione dei requisiti soggettivi dimensionali;
c)
indicazione del settore dell'impresa e caratteristiche dell’attuale stato di crisi;
d)
specificazione della richiesta di termine per la presentazione della proposta e del piano;
e)
motivazioni ed obiettivi della presentazione della domanda (ad esempio: garantire
l’integrità del patrimonio e la parità di trattamento dei diversi creditori; permettere la continuità
dell’attività di impresa; far fronte alla momentanea crisi di liquidità; tutelare i livelli occupazionali
e i dipendenti dell’impresa; proteggere dalle iniziative esecutive destabilizzanti dei creditori sociali;
rendere inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti etc.);
f)
definizione delle linee guida del piano, specificando se si tratta di piano in continuità
aziendale o di liquidazione, e delle attività da porre in essere;
g)
eventuale incarico conferito a professionisti/advisors;
h)
eventuale incarico conferito all'attestatore;
i)
eventuale riserva in ordine alla richiesta di autorizzazione per gli atti di straordinaria
amministrazione o per il ricorso al credito;
j)
dichiarazione di non aver presentato domande di concordato con riserva con esiti
negativi nei due anni precedenti;
k)
esistenza di istanze di fallimento pendenti;
Oltre ai documenti obbligatori per legge, si suggerisce anche l'allegazione:
a) della visura camerale aggiornata, ai fini della verifica della competenza territoriale;
b) dell'estratto della delibera notarile del cda o dell'amministratore unico, in caso di Srl o di Spa, e
della delibera notarile dell'assemblea dei soci in caso di società di persone (v., supra, sub par. 3(d));
c) di un bilancio infrannuale o di una situazione contabile aggiornata (2).
(1) Contrariamente, la maggior parte dei Tribunali ritiene che non sia necessaria
l’assistenza di un legale ma sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte del debitore.
(2) Le società potrebbero trovarsi a proporre la domanda in un momento in cui non è
ancora stato approvato il bilancio relativo all’anno precedente. In tal caso, secondo le linee guida
del Tribunale di Milano, occorre che la società depositi una situazione economica patrimoniale
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Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza e in dottrina, la “domanda in bianco”
non deve contenere specificazioni in merito alla proposta e al piano. La norma sembra escludere
la necessità di un’esposizione delle linee guida del futuro piano, prevedendo infatti, alla scadenza
del termine, l’alternativa tra il concordato preventivo o la presentazione di un accordo di
ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis l.f.. Sarebbe del tutto incongruo difatti imporre al debitore
la presentazione di un piano, seppur sommario, quando gli è espressamente concessa la
possibilità di optare tra le due diverse soluzioni alternative. Si ritiene, invece, che debbano essere
specificate nel merito le istanze per l’autorizzazione allo svolgimento di atti di straordinaria
gestione (che devono presentare i caratteri dell’urgenza) o la domanda che presenti la richiesta di
sospensione dei contratti (3). In tali situazioni, il debitore sarà quindi tenuto a sostanziare e a
contestualizzare la propria richiesta, indicando in via generale le linee del piano che presenterà
successivamente entro i termini concessi.
5. Quali sono le conseguenze sugli effetti “protettivi” discendenti dalla domanda in
bianco in caso di mancato completamento della documentazione nei termini
accordati?
Entro i termini stabiliti dal Tribunale, il debitore deve presentare la proposta definitiva di
concordato oppure, in alternativa, la domanda di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’art. 182-bis l.f., insieme alla documentazione necessaria richiesta dalla legge. Se il debitore non
completa tali adempimenti entro il termine assegnatogli, si applica l’art. 162, commi secondo e
terzo l.f., con la conseguenza che il Tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con
decreto non soggetto a reclamo, dichiara inammissibile la proposta di concordato. Il Tribunale
poi, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertata la sussistenza dei
presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f. dichiara il fallimento del debitore.
Nel silenzio della disposizione normativa, è da ritenersi che – a seguito di declaratoria di
inammissibilità della domanda – gli effetti protettivi garantiti da questa decadano ex tunc. Tale
soluzione, desunta da una pronuncia giurisprudenziale (4), è accolta anche dalla dottrina
maggioritaria (5).
6. Qual è il regime di pubblicità del ricorso per concordato con riserva?
La domanda di concordato con riserva deve essere presentata a cura del soggetto a ciò
legittimato. Come visto, quando il debitore sia una società, secondo il disposto dell’art. 152 l.f.,
richiamato dall’art. 161 quarto comma l.f., il ricorso deve essere redatto dall’organo sociale a ciò
legittimato e presentato a cura del legale rappresentante.
Salvo diversa disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, la proposta e le condizioni del
concordato: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la
aggiornata (non oltre il mese antecedente la presentazione della domanda di concordato con riserva).
riserva).
(3) Cfr., in particolare, Trib. di Reggio Emilia, Appunti veloci in tema di riforma della legge fallimentare del
2012 (versione aggiornata al 25 ottobre 2012 sulla scorta dei primi casi), in Il Caso.it.
(4) Trib. Novara, 2 maggio 2011, in Fall., 2011, 1220.
(5)V., A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, Consiglio nazionale del Notariato, Studio n.100/2013, La c.d.
domanda di concordato in Bianco; P. VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nel
nuovo concordato preventivo (dopo la legge n. 134/12), in IlCaso.it ; M. FABIANI, L’ulteriore upgrade degli accordi di
ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in Fall., 2010, 903.
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maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) deve risultare da verbale redatto
notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c.
Nelle società di capitali e nelle cooperative tale atto deve dunque essere valutato da parte
notaio verbalizzante mediante un controllo di legalità. Anche in tema di concordato con
ritiene, infatti, che il controllo notarile debba avere ad oggetto esclusivamente la verifica della
competenza dell’organo che ha posto in essere la decisione e l’iter di formazione della volontà
societaria, non il contenuto della domanda o della proposta concordataria (6).
La domanda, una volta deliberata dagli organi sociali, deve essere depositata presso la
cancelleria del Tribunale, comunicata al pubblico ministero e pubblicata, a cura del
cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
È stato sollevato il problema di coordinamento tra l’art. 152 l.f., il quale prevede che la
decisione societaria sia depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436
c.c., e l’art. 161 quinto comma, l.f., che dispone invece che la pubblicità della domanda sia di
competenza del cancelliere del Tribunale.
Seppur vi siano elementi normativi e sistematici che facciano propendere per
l’applicazione del regime previsto dall’art. 2436 c.c., pare forse preferibile la scelta per un
sistema che può essere definito di “doppia pubblicità”: a) iscrizione della delibera dell’organo
societario da parte del notaio ex art. 2436 c.c.; b) iscrizione della domanda di concordato da
parte del cancelliere ex art. 161 quinto comma, l.f. Tale soluzione garantirebbe maggiormente
la significativa esigenza di informare i creditori e chiunque vi abbia interesse dell’iniziativa
assunta da parte del debitore in ordine alla presentazione di ricorso per concordato con
riserva (7).
7. C’è rapporto tra la decisione di procedere alla presentazione della domanda di
concordato in bianco e la formulazione dell’art. 152 l.f.? Serve un’ulteriore
manifestazione di volontà della società quando si presentano il piano e la
proposta?
Questo interrogativo è strettamente legato alle considerazioni appena esposte. I termini
della questione risiedono nel dubbio se una volta presentata domanda di concordato in
bianco sia poi necessaria un’ulteriore manifestazione di volontà da parte della società per la
definizione del contenuto del piano e della proposta definitivi. Tale questione non è stata
ancora espressamente trattata in dottrina, né la giurisprudenza sembra essersi ancora
imbattuta in tale problematica.
Sembra preferibile la soluzione per cui una volta presentata la domanda di concordato in
bianco, anche la successiva delibera dell’organo a ciò legittimato con cui viene presentato il
(6) V., in proposito, la recente pronuncia della Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, che
delimita con chiarezza il controllo di legittimità sulla fattibilità del piano da parte del tribunale
distinguendolo dalla valutazione del merito e del contenuto del piano stesso, di esclusiva
competenza dei creditori sociali.
(7) Questa soluzione è prospettata da A. RUOTOLO – D. BOGGIALI,(nt.5).
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contenuto del piano definitivo sia soggetta alla norma dell’art. 152 l.f. e debba dunque essere
presentata tramite autonoma pubblicità (8).
8. Quale potere di sindacato è riconosciuto in capo al Tribunale circa
l’ammissibilità della domanda? L’ammissibilità è un atto “quasi-dovuto”?
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta, il Tribunale deve verificare la sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) la propria competenza ex artt. 9 e 161 l.f. (anche ai fini del nesso funzionale con un eventuale
accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.);
b) la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al
soggetto che l’ha sottoscritta (eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari);
c) che, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, l’imprenditore non abbia
presentato analoga domanda alla quale non abbiano fatto seguito l'ammissione alla procedura di
un concordato preventivo o di un’omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il Tribunale deve dunque riscontrare la presenza di tali condizioni, verificando la regolarità
formale della domanda e la legittimità delle delibere che hanno autorizzato la stessa, nonché
effettuando l’analisi contabile dei bilanci degli ultimi tre esercizi.
Si è sostenuto, da parte di alcuni autori, che “sembra ragionevole ritenere che, al di fuori di
alcune specifiche ipotesi, l’ammissione della domanda sia un atto quasi-dovuto (9)”. Seguendo tale
interpretazione, il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti formali, dovrebbe
necessariamente concedere il termine (almeno quello minimo) senza nemmeno poter esaminare
criticamente il contenuto della domanda ai fini della successiva proposta di concordato o di
richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione (10). È quindi da escludere che, nella fase di
presentazione della domanda, il debitore debba dare informazioni sul contenuto della proposta e
del successivo piano concordatario (11).
9. Se la domanda di concordato in bianco viene dichiarata inammissibile, il
provvedimento di diniego è reclamabile?
A tale questione bisogna rispondere partendo da quanto previsto dalla disciplina del
concordato preventivo: in base al disposto dell’art. 162 secondo comma l.f., infatti, se il Tribunale
verifica la mancanza dei presupposti necessari, sentito il debitore in camera di consiglio, con
decreto non soggetto a reclamo, dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi, il
Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di
cui agli artt. 1 e 5 l.f., dichiara il fallimento del debitore. Contro la sentenza che dichiara il
(8) A. RUOTOLO – D. BOGGIALI,(nt.5).
(9) F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il “Decreto sviluppo”, in Il Civilista, collana Officina del Diritto,
Milano, 2012, 42.
(10) A favore di tale interpretazione, G.B. NARDECCHIA, Verifiche e poteri di sindacato del tribunale in
caso di preaccordo e di preconcordato; F. LAMANNA, Le prime interpretazioni del Tribunale di Milano, Sez. Fallimenti,
delle norme concorsuali contenute nel D.L. Sviluppo, relazione al convegno Crisi di impresa e ristrutturazione del debito
nel D.L. Sviluppo, Milano, 11 – 12 Dicembre, 2012; E. BERTACCHINI, Casi pratici, possibili strategie ed esperienze
operative dei diversi attori. Il concordato preventivo in bianco: questioni interpretative e applicative, relazione al convegno
Crisi di impresa e ristrutturazione del debito nel D.L. Sviluppo, Milano, 11 – 12 Dicembre, 2012.
(11) E. CECCHERINI, Il concordato preventivo con prenotazione, in Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, 2013, 319.
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fallimento è proponibile reclamo a norma dell’art. 18 l.f., con il quale possono farsi valere
anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato. In caso di decreto di
inammissibilità, gli effetti protettivi della domanda decadono ex tunc.
Tale disciplina, dettata in tema di concordato preventivo, deve sicuramente applicarsi
anche alla domanda di concordato completa che il proponente del concordato in bianco
dovrà comunque presentare nei termini accordati dal Tribunale.
Diversamente, è incerto quale sia il regime di reclamabilità del decreto con cui il
Tribunale dichiara inammissibile la domanda ex art. 161 sesto comma l.f. e non concede la
fissazione dei relativi termini. Tale ipotesi non è espressamente regolata dalla legge: in
riferimento al concordato con riserva, infatti, il secondo comma dell’art. 162 l.f., che prevede
espressamente la non reclamabilità del decreto, è richiamato esclusivamente per la
dichiarazione di inammissibilità derivante dalla violazione degli obblighi informativi previsti
ex art. 161 ottavo comma l.f. e per il mancato deposito del concordato preventivo entro i
termini assegnati dal giudice ai sensi dell’art. 161 sesto comma l.f. Se quindi, nei casi appena
esposti, è certa la non reclamabilità del decreto, la stessa soluzione appare dubbia rispetto ai
decreti di inammissibilità della domanda per motivi differenti.
In questo caso, non previsto espressamente, si profilano due ipotesi interpretative
alternative:
a) il decreto può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c.;
b) oppure il decreto non è reclamabile, secondo il disposto dell’art. 162 secondo comma l.f.
Tra le due, sembra preferibile la prima ipotesi, in quanto la regola generale in materia è
quella enunciata nell’art. 739, primo comma, secondo periodo c.p.c., secondo cui «contro i
decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre
reclamo con ricorso alla Corte d’Appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio».
Senza addentrarsi in considerazioni di merito, è in primo luogo necessario tenere a
mente, in proposito, che l’art. 162 secondo comma l.f. è dettato non per il decreto che
dichiara inammissibile la richiesta di fissazione del termine a seguito di domanda di
concordato con riserva, ma per quello che rigetta la proposta completa di concordato
preventivo. La disposizione è lex specialis, derogatoria rispetto al regime generale previsto
dall’art. 739 c.p.c., e dunque non ammette un’interpretazione estensiva. In secondo luogo
poi, il provvedimento di cui all’art. 162 secondo comma l.f., è adottato all’esito di un
procedimento in cui il Tribunale verifica nel merito la ricorrenza dei presupposti del
concordato preventivo. In caso di rigetto della proposta di concordato, ricorrendone i
presupposti, il Tribunale è tenuto a dichiarare il fallimento del debitore. Tale sentenza è
soggetta a reclamo con cui “possono farsi valere anche i motivi attinenti all’ammissibilità del
concordato”, garantendo in ogni caso l’impugnabilità della decisione negativa.
Diversamente, il decreto di inammissibilità della proposta di concordato con riserva non
si fonda (o almeno non si dovrebbe fondare) su di una valutazione del merito e viene emesso
quando il procedimento di merito non è ancora avviato, poiché al ricorrente non viene
assegnato il termine richiesto. Se non fosse reclamabile dinnanzi alla Corte d’Appello la
decisione di inammissibilità della domanda di fissazione del termine (per presentare il
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successivo piano concordatario), il diritto dell’imprenditore introdotto tramite l’istituto del
concordato con riserva rimarrebbe senza tutela alcuna. Seguendo le linee di tale ragionamento, il
ragionamento, il decreto che dichiara inammissibile la domanda di fissazione del termine ex art.
art. 161 sesto comma l.f., dovrebbe perciò essere reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c.
10. A quali condizioni la domanda di concordato in bianco non è più nuovamente
proponibile?
Per espressa previsione dell’art. 161, nono comma l.f., «la domanda di cui al sesto comma è
inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, abbia già presentato altra domanda ai
sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti».
Da una lettura formale della norma deriverebbe l’inammissibilità di qualsiasi domanda di
concordato con riserva presentata quando nei due anni precedenti sia già stata proposta una
domanda che non abbia portato ad una delle due alternative previste.
In realtà, seguendo il ragionamento sopra esposto riguardo al tema della non reclamabilità
(cfr. supra, sub par. 9), sorge un’ulteriore questione interpretativa. A ben vedere, si potrebbe
ritenere che la ragione di inammissibilità che rende non proponibile nei due anni successivi la
domanda ex art. 161 sesto comma l.f. ricorra solamente quando, fissato dal Tribunale il termine,
sia stata successivamente respinta la proposta definitiva di concordato per ragioni di merito.
Diversamente invece, quando sia dichiarata inammissibile la domanda per la fissazione dei
termini, la procedura non risulterebbe nemmeno avviata poiché i termini richiesti non sono
nemmeno stati assegnati, permettendo dunque la riproposizione della domanda senza limiti di
sorta.
11. Vi sono criteri per la fissazione dei termini da parte del giudice? A quali
condizioni possono essere prorogati?
Presentata la domanda, il Giudice fissa il termine, compreso tra 60 e 120 giorni, entro cui
devono essere presentati il piano concordatario e la documentazione necessaria di cui ai commi
secondo e terzo dell’art. 161 l.f. (o, alternativamente, domanda di omologa di un accordo di
ristrutturazione). Per evitare abusi nel ricorso a tale istituto, i giudici tendenzialmente adottano
criteri prudenziali nella fissazione del termine, bilanciando “esigenze di elaborazione di un piano
eventualmente complesso ed esigenze di tutela dei creditori (12)”.
A fortiori, tale prudenza viene utilizzata nella concessione della proroga del termine (di non
oltre sessanta giorni), che può essere concessa una sola volta in presenza di giustificati motivi. Al
Tribunale è lasciata una grande discrezionalità nella valutazione dei motivi (13) (complessità del
piano, sopravvenire di fattori imprevisti, piano di gruppo ecc.), nella decisione sull’ammissibilità o
sul rigetto (anche de plano (14)) della richiesta di proroga e nella determinazione del nuovo termine.
(12) F. ROLFI, Speciale D.L. Sviluppo, La generale intensificazione dell'automatic stay, in Il Fallimentarista.it.
(13) Per un’esemplificazione ed un approfondimento dei diversi motivi che possono legittimare
una proroga v. E. CECCHERINI, (nt. 11).
(14) Secondo le linee guida del Trib. di Milano, l’istanza di proroga può essere rigettata anche de
plano dal Collegio, senza convocazione del debitore.
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Infine, quando è pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è
obbligatoriamente quello breve di sessanta giorni (eventualmente prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni).
È necessario che la richiesta di proroga sia proposta con sufficiente anticipo rispetto alla
scadenza del termine concesso onde evitare che la decisione del Tribunale sia effettuata in
concomitanza con la scadenza, comportando il rischio di oltrepassare tale termine massimo.
In mancanza di richieste specifiche di termini superiori, o quando la richiesta sia immotivata
o non supportata da idonea documentazione, il termine concesso sarà sempre quello minimo
di 60 giorni.
12. In cosa consistono gli «obblighi di informazione periodici» disposti dal
Tribunale? L’adempimento di tali obblighi comporta specifiche attività?
Con il decreto, il Tribunale può disporre a carico dell'impresa debitrice obblighi
informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria, che devono essere rispettati per
tutto il periodo concesso.
Per quanto attiene alla determinazione della periodicità, della tipologia e del contenuto
degli obblighi informativi la disposizione normativa attribuisce al Tribunale un ampio potere
discrezionale. I doveri informativi potranno dunque essere disposti secondo una diversa
varietà di forme, dal contenuto più o meno analitico: potranno essere previsti generali
relazioni oppure report informativi più specifici riguardo alle diverse attività o operazioni
compiute.
La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi in merito ai confini del dovere di
informativa (15). Ad esempio, in un caso, tali obblighi di informazione periodica sono stati
determinati tramite la predisposizione e il deposito con cadenza mensile, di una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al giorno 30 del mese precedente, corredata
di un prospetto relativo all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, con indicazione
dettagliata delle operazioni attive e passive superiori ad un determinato importo (16). Nel
contesto di concordati di gruppo, e quindi di situazioni più complesse e di rilevante entità, è
stato invece disposto il deposito, con cadenza settimanale, di una relazione scritta avente ad
oggetto gli atti di amministrazione compiuti e la gestione finanziaria delle imprese in
questione (17); in un altro caso ancora si è richiesto il deposito con cadenza mensile di una
(15) A riguardo, in particolare, un decreto del Trib. di Velletri, 18 settembre 2012, in Il
Caso.it., secondo il quale «deve ritenersi ammissibile una eventuale attività istruttoria, sia pur limitata
all'acquisizione di documenti e informazioni pertinenti con l'accertamento da compiere (ove occorrano, produzione
del certificato camerale, informazioni ed altri atti utili per valutare la richiesta di un termine maggiore), come
confermato dal fatto che il settimo comma autorizza espressamente l’acquisizione di informazioni al fine di
autorizzare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione; tenuto conto della tipologia e
dell’importanza dell’impresa, nonché delle passività ed attività risultanti dai bilanci, si ritiene di disporre il deposito
nella cancelleria del tribunale, alla scadenza del trentesimo giorno di una aggiornata relazione economico e
finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e l’indicazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione,
di pagamenti d'importo superiore ad €. 50.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di
pignoramento pervenute; dovrà essere depositato inoltre, non appena approvato e depositato, il bilancio».
(16) Trib. Modena, 22 ottobre 2012 in Il Caso.it..
(17) Trib. La Spezia 25 settembre 2012, in Il Caso.it.
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relazione avente ad oggetto l'aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica di ciascuna impresa coinvolta (18).
Com’è stato fatto notare, in assenza di un organo “tecnico” in grado di seguire l’impresa e di
e di analizzare l’informativa ricevuta, è molto difficile che il Tribunale sia effettivamente nella
posizione più idonea per valutare criticamente tale documentazione (19).
Inoltre, nonostante l’inammissibilità della domanda in caso di inadempimento degli obblighi
informativi per effetto del richiamo all'art. 162, secondo e terzo comma l.f., non è ben chiaro in
che modo vengano invece sanzionati altri comportamenti, quali quelli di rispetto solo formalistico
di questi obblighi, o di dispersione del patrimonio etc. Soluzione ragionevole è che il Tribunale
abbia, in ogni caso, la possibilità di convocare il debitore in camera di consiglio e disporre
l’abbreviazione dei termini o, nei casi in cui l’inadempimento sia più eclatante, dichiarare la
sopravvenuta inammissibilità della domanda.
Queste criticità legittimano a pensare che l’imposizione di tali obblighi informativi avverrà
solo in presenza di concordati di grande rilievo, o quando siano state presentate richieste
particolari (di amministrazione straordinaria, di finanziamento ecc.), e in particolar modo quando
si tratta di concordati con continuità. Negli altri casi, il Tribunale eviterà di imporre eccessivi
obblighi informativi. In ogni caso, quando vengano imposti obblighi informativi, questi devono
essere redatti nella forma di brevi atti descrittivi delle attività poste in essere, allegando
documentazione di carattere riassuntivo delle stesse.
Sempre in riferimento agli obblighi informativi, in via generale si è rilevato come la
previsione propria del sesto comma dell’art.161 l.f. “in realtà contempli una forma minimale di
presentazione di domanda con riserva, ma non vieti di integrare la stessa con ulteriori indicazioni
(20)”. Si deve distinguere allora tra la vera e propria “domanda in bianco” (presentata con il
contenuto minimo richiesto dalla norma) e la domanda di concordato con riserva arricchita da
ulteriori informazioni riguardo al successivo piano da presentarsi. In altre parole, al di là degli
obblighi informativi imposti di volta in volta dal giudice, possono individuarsi ulteriori doveri
informativi che debbono corredare la domanda quando questa richieda un quid pluris rispetto alla
semplice richiesta della concessione dei termini di legge (ad esempio la richiesta di un termine
superiore a quello minimo di 60 giorni o la richiesta di proroga devono essere supportate da
un’adeguata motivazione e dalle necessarie relative informazioni; la richiesta di autorizzazione al
compimento di atti di straordinaria amministrazione deve necessariamente prevedere almeno una
sommaria descrizione del piano e della proposta, oltre a tutte le indicazioni utili a valutare se l’atto
da compiersi sia effettivamente urgente e di straordinaria amministrazione (si v. anche, supra, sub
par. 4).
13. Quali sono le alternative che il debitore proponente può avanzare entro i termini
disposti dal Tribunale? Quali gli effetti del passaggio tra concordato in bianco e
182-bis?
L’istituto del concordato in bianco, tramite la produzione degli effetti protettivi descritti,
oltre ad evitare l’aggressione da parte dei creditori, permette al debitore di ottenere il tempo
(18) Trib. Asti, 24 settembre 2012 in Il Caso.it.
(19) F. LAMANNA, Le prime interpretazioni del Tribunale di Milano, (nt.10)
(20)A. RUOTOLO – D. BOGGIALI,(nt.5).
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necessario per valutare e predisporre le possibili strade alternative per far fronte alla crisi della
propria attività d’impresa.
Entro lo scadere dei termini fissati dal Tribunale, il debitore è tenuto a presentare il piano
di concordato definitivo con la necessaria documentazione ai sensi dell’art. 161, secondo e
terzo comma l.f.: un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria (secondo comma, lettera a); lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco
nominativo dei creditori (secondo comma, lettera b); l’elenco dei titolari dei diritti su beni di
proprietà o in possesso del debitore (secondo comma, lettera c); e soprattutto il piano
concordatario definitivo, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta (secondo comma, lettera e); infine, il piano e la documentazione
appena esposti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la
veridicità e la fattibilità del piano stesso (terzo comma).
Alternativamente, il debitore può depositare domanda per l’omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma l.f.. In tal caso, quando
venga scelta questa strada alternativa, l’effetto protettivo che scaturisce dalla pubblicazione
della domanda di concordato perdura fino all’omologa dell’ accordo di ristrutturazione dei
debiti. Secondo il disposto normativo dunque, presentato un accordo di ristrutturazione
entro i termini assegnati dal Tribunale ex art. 161, sesto comma l.f., gli effetti prodotti dal
ricorso per concordato con riserva dovrebbero conservarsi fino all’omologazione
dell’accordo di ristrutturazione. Ciò comporta che il debitore che presenti prima il ricorso per
pre-concordato, convertendo poi la domanda in accordo di ristrutturazione dei debiti,
ottenga una protezione dalle azioni esecutive sino all’omologazione dell’accordo (e non solo
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo presso il registro delle imprese
(21)).
In realtà, approfondendo criticamente l’analisi del dato normativo, un’automatica
conservazione di tutti gli effetti del concordato con riserva nel susseguente accordo di
ristrutturazione non appare del tutto corretta. Tale interpretazione “non è in alcun modo
condivisibile perché negli accordi non si possono trascinare effetti che l’art. 182-bis l.f. non
prevede affatto (22)”. Gli effetti propri del concordato, dettati dall’art. 168 l.f., non riprodotti
nell’art. 182-bis l.f. per gli accordi di ristrutturazione, devono per forza di cose venir meno
quando il debitore scelga tale strada (23).
Vi sono evidenti criticità nella definizione di quali siano gli effetti del passaggio da una
procedura di concordato con riserva alla successiva presentazione di accordi di
ristrutturazione. Tra le questioni rilevate in un interessante contributo dottrinale si possono
(21) Come è stato fatto criticamente notare da F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il
“Decreto sviluppo” (nt. 9), il prolungamento degli effetti protettivi fino all’omologa degli accordi di
ristrutturazione, in qualunque momento dunque giunga tale decreto, comporta il prolungarsi della
protezione in maniera non coerente rispetto a quella di minor durata che discende dalla proposta
semplice di una domanda di omologa degli accordi ex art. 182-bis l.f.
(22) M. FABIANI, La “passerella” reciproca fra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, in
Il Caso.it, II, 335/2013.
(23) Problema rilevante è allora stabilire se gli effetti che non si trasferiscono da una
procedura all’altra vengano meno ex nunc o ex tunc.
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evidenziare in particolare le seguenti: 1) qual è la sorte dei contratti pendenti che sono stati sciolti
durante il pre-concordato: rimangono sciolti o riacquistano efficacia? 2) gli interessi sui crediti
sospesi nel pre-concordato riprendono a decorrere? da quando? 3) gli atti e i negozi inopponibili
ai creditori del concordato divengono opponibili e riacquistano efficacia negli accordi oppure
sono definitivamente persi? 4) le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla
domanda di pre-concordato ritornano efficaci? 5) gli atti di straordinaria amministrazione
compiuti illegittimamente durante il pre-concordato diventano efficaci con il passaggio agli
accordi (24)?
Per dare una risposta alle problematiche ed alle contraddizioni che di volta in volta emergono
dal passaggio dall’una all’altra procedura, evitando una rigida soluzione unitaria, bisogna preferire
una ratio interpretativa che legga i due istituti in modo sistematico, escludendo la legittimità degli
abusi nella proposizione della domanda di concordato con riserva, posti in essere al solo fine di
comprimere o aggirare diritti dei terzi tramite modalità a cui non si sarebbe potuto far ricorso se il
debitore avesse fin dall’inizio presentato domanda per un accordo di ristrutturazione (o una
domanda di pre-accordo ex art. 182-bis sesto comma l.f.).
14. Vi sono dei limiti al compimento di atti di gestione da parte del debitore che
abbia proposto la domanda di concordato in bianco? In cosa consistono e quanto
durano?
Nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione il
debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione. Egli inoltre può compiere gli atti di
straordinaria amministrazione che presentino il carattere dell’urgenza e comunque previa
autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. A tal riguardo, in
ipotesi di particolare complessità delle istanze, il Tribunale può nominare degli ausiliari che lo
assistano sotto il profilo tecnico e che predispongano una relazione di risposta alle richieste
presentate.
La dottrina, propendendo per una lettura restrittiva della disposizione, ha sottolineato il
requisito dell’urgenza che deve connotare l’atto di straordinaria amministrazione di cui si richiede
l’autorizzazione. Questo deve dunque essere qualificato, oltre che per la sua utilità ai fini della
gestione d’impresa, anche dall’urgenza: non tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono
autorizzabili durante il periodo di preconcordato, ma solamente quelli caratterizzati da urgenza
(in questo modo si spiega la non necessità di premunirsi delle relazioni attestative dell’esperto,
come invece disposto dall’art. 182-quinquies l.f. per l’autorizzazione ai finanziamenti e ai
pagamenti di creditori anteriori per prestazioni essenziali (25)).
Anche in tema di concordato con riserva, la giurisprudenza ha già avuto modo di
pronunciarsi sulla (non sempre chiara) distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione (26).
(24) Sul tema, M. FABIANI, (nt.22).
(25)A. RUOTOLO – D. BOGGIALI,(nt.5)..
(26) V., in particolare, Trib. Terni, 12 ottobre 2012, in Il Caso.it , secondo cui “in presenza di ricorso
per concordato preventivo con riserva, al fine di individuare gli atti di ordinaria amministrazione, è possibile far ricorso ai
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali debbono ritenersi tali gli atti di comune gestione
dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa
elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti
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I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
periodo che precede la scadenza del termine sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f. La
prededucibilità è limitata esclusivamente ai debiti sorti in conseguenza di atti legalmente
gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati o gli atti intesi di ordinaria
amministrazione ma effettivamente di straordinaria amministrazione non danno vita a crediti
prededucibili e dunque ricadono sotto la responsabilità personale del debitore, oltre al fatto di
comportare l’applicazione dell’art. 162 l.f. In proposito, si è fatto notare come il regime della
prededuzione presuppounga una doppia verifica: (i) i debiti in questione devono essere sorti
base di atti di gestione legalmente compiuti, nel rispetto del piano o della proposta e delle
necessarie autorizzazioni; (ii) i debiti, essendo sorti nel periodo intercorrente fra la domanda e
l'ammissione (dunque al di fuori di una procedura concorsuale), meritano il trattamento
prededucibile solo quando via sia un nesso di funzionalità con la procedura stessa (27).
15. Quali sono gli effetti del concordato in bianco sui contratti pendenti al momento
della presentazione della domanda?
L’art. 169-bis l.f., dettato per regolare il concordato “in continuità”, introduce la
possibilità di sciogliere i contratti in corso alla data del deposito della domanda di
concordato. Su richiesta del debitore inoltre può essere autorizzata la sospensione del
contratto (per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta). Con la presentazione del
ricorso, il debitore può dunque chiedere al Tribunale (o al giudice delegato dopo il decreto di
ammissione) l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso di
esecuzione. Espressa eccezione a tale regola è prevista dall’ultimo comma dell’art. 169-bis l.f.,
secondo cui lo scioglimento e la sospensione non sono applicabili ai rapporti di lavoro
subordinato, né ai contratti di cui agli artt. 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma l.f.
(ossia al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. avente ad
oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale ovvero un
immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa
dell'acquirente, ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare e al contratto di locazione di
immobili). Il secondo comma dell’art.169-bis l.f. precisa poi che il contraente ha diritto a un
indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale
credito risarcitorio è soddisfatto come credito anteriore al concordato (comprensivo sia di
danno emergente sia di lucro cessante).
È invero dibattuta l’applicabilità della norma in questione al concordato in bianco. Sul
tema, le linee guida del Tribunale di Milano fanno notare come probabilmente il legislatore
non volesse estendere tale possibilità anche all’istituto del concordato con riserva, ma la
formulazione normativa utilizzata dall’art. 169-bis l.f. (che fa riferimento al ricorso di cui
l’art.161 l.f. in generale e non specificamente al concordato preventivo) porterebbe alla
suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi
caso di specie si è ritenuto che le operazioni di anticipo o sconto di fatture effettuate presso
o di factoring, con sottostante cessione dei crediti anticipati, che siano in corso di esecuzione alla
deposito del ricorso per concordato, siano atti di ordinaria amministrazione perché si tratta di
diffuse nella prassi commerciale e che consentono lo smobilizzo dei crediti d'impresa in funzione
cd. “autoliquidante”. Sul tema della distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione v.
anche Trib. Modena, 15 novembre 2012, in Il Caso.it ; Trib. Pinerolo, 9 gennaio 2013, in Il Caso.it.
(27) M. FABIANI, (nt.22).
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conclusione per cui tale norma si applicherebbe anche al pre-concordato, visto che anch’esso si
presenta tramite ricorso. Data l’assoluta indifferenza terminologica tra il ricorso per concordato
definitivo e quello per concordato con riserva, si ritiene quindi che tale richiesta possa essere
proposta anche tramite la presentazione della domanda di concordato in bianco (28). Il disposto
dell’art. 169-bis l.f. legittimerebbe l’istanza di sospensione o di scioglimento dei contratti senza
porre distinzione alcuna tra la domanda in bianco o meno. Inoltre, il favor del legislatore verso le
soluzioni negoziali della crisi di impresa comporterebbe a fortiori l’applicazione dello scioglimento
e della sospensione dei contratti quando venga presentata richiesta tramite la domanda di
concordato in bianco. Queste misure risulterebbero difatti funzionali all’elaborazione del piano
definitivo entro il termine assegnato.
Diversamente, parte della dottrina è critica rispetto all’automatica applicazione dell’art. 169bis l.f. anche al concordato in bianco (29). Secondo tali autori l’incompatibilità tra l’art. 161, sesto
comma, l.f. e l’art. 169-bis l.f. è evidente se si considera come lo scioglimento del contratto debba
per forza di cose costituire parte integrante del piano definitivo contenuto nella proposta
concordataria. Tale piano completo deve essere attestato dal professionista e valutato
esclusivamente nella sua interezza dal Tribunale adito per l’autorizzazione. Sarebbe difatti assurdo
decidere “al buio”, o comunque sulla base di piani sommari e in ogni caso non definitivi, ai fini
dell’autorizzazione di scioglimento, con effetti anche altamente pregiudizievoli per i terzi
contraenti (30).
Interpretazione forse preferibile è allora quella secondo cui, di norma, al ricorrente molto
difficilmente verrà accordata l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti prima del
deposito del piano e della proposta completa. Deve ritenersi che il ricorrente non possa chiedere
lo scioglimento dei contratti pendenti con la ragionevole prospettiva di ottenere l’autorizzazione
prima del deposito di piano e proposta definitivi (31). In ogni caso, il Tribunale dovrà garantire
l’integrazione del contraddittorio con i terzi contraenti in bonis.
Sul tema in giurisprudenza si riscontrano atteggiamenti contrastanti, più o meno restrittivi:
secondo una pronuncia, a seguito di una richiesta di concordato con riserva il Tribunale potrebbe
disporre solamente della sospensione dei contratti in corso di esecuzione, ma non del loro
scioglimento (32); diversamente, secondo un’altra decisione, tramite il ricorso per concordato in
bianco il debitore potrebbe richiedere sia la sospensione sia lo scioglimento dei contratti (33).
Qualora il debitore voglia lo scioglimento o la sospensione di un certo contratto egli sarà
tenuto a includere, all’interno della domanda, una descrizione generale dello stesso e la sua
(28) Trib. di Modena, 30 novembre 2012, in Il Caso.it; contra, Trib. di Pistoia, 30 ottobre 2012, in Il
Caso.it, secondo il quale attraverso la proposizione della domanda di concordato con riserva non può essere
richiesta l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti, ma solamente la sospensione dei contratti per un
periodo massimo di 30 giorni.
(29) V., C. CAVALLINI, “Spigolature” e dubbi in tema di (pre)concordato, continuità aziendale e
sospensione/scioglimento dei contratti pendenti, in Il Fallimentarista.
(30)A. RUOTOLO – D. BOGGIALI,(nt.5).
(31) F. LAMANNA, Preconcordato, concordato in continuità e piani di ristrutturazione, fiscalità della crisi di
impresa, relazione al convegno del 14 febbraio 2013, Milano.
(32) Trib. Pistoia, 30 ottobre 2012, in Il Caso.it.
(33) Trib. Modena, 30 novembre 2012, in Il Caso.it.
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incidenza effettiva sullo svolgimento della gestione dell’impresa, nonché il presumibile costo
da indennizzare al contraente in bonis (in caso di scioglimento). Come è stato affermato in
giurisprudenza, la ratio della sospensione o dello scioglimento dei contratti in corso di
comporta implicitamente la necessità della presenza e della disponibilità dei piani e della
già nella domanda di concordato in bianco (34). In una recente sentenza è stato poi affermato
la richiesta di scioglimento deve essere specificamente motivata in quanto lo scioglimento
può essere disposto sulla base di una domanda di concordato in bianco che non permetta di
conoscere almeno le linee generali del piano, la possibilità di soddisfacimento dei creditori e
di fatto non permetta di determinare se gli effetti conseguenti allo scioglimento siano
alla realizzazione del piano stesso (35).
Infine, secondo le linee guida del Tribunale di Milano, l’eventuale proroga del termine di
sospensione potrà aversi solo quando vi sia continuità tra i due periodi di sospensione
richiesti, dovendosi escludere una prosecuzione del contratto tra il primo termine di
sospensione e la successiva proroga. Concordemente, quando il contratto sia proseguito
dopo la sua sospensione non potrà più essere sospeso (ma solo eventualmente sciolto).
16. Anche nella domanda di concordato in bianco possono essere ravvisati gli
estremi dell’abuso del diritto?
Il rischio di un uso distorsivo del concordato in bianco, vista la particolarità dell’istituto e
la delicatezza delle esigenze che ne sono a fondamento, oltre alla rilevanza assunta a causa del
suo cospicuo utilizzo nella prassi, ha portato i tribunali ad assumere un atteggiamento attento
e intransigente nei confronti degli utilizzi indebiti di tale strumento. Il tema dell’abuso del
diritto si ricollega direttamente alle più recenti pronunce in tema di concordato da parte della
Corte di Cassazione, dove, riconosciuta la necessità di bilanciare gli interessi del debitore con
quelli sottostanti la procedura fallimentare, si è riconosciuto al Tribunale il potere di
compiere una valutazione “in relazione alle peculiarità del caso concreto, (del) rapporto di priorità tra le
procedure previo l’indefettibile apprezzamento circa l’intento sottostante la soluzione pattizia che deve essere
esclusa laddove, esprimendo un proposito meramente dilatorio, manifesti un abuso del diritto del debitore,
anche alla luce dell’affrancamento di quest’ultimo del requisito della meritevolezza (36)”.
L’abuso del diritto, concetto giuridico di portata generale, come definito nella
giurisprudenza dalla Suprema Corte, trova quindi applicazione nei confronti di tutte le
tipologie di concordato, compreso quello con riserva. L’abuso del diritto dovrà ravvisarsi
anche nel concordato con riserva, quando gli strumenti predisposti dal legislatore siano
utilizzati in maniera distorsiva, in danno ai creditori e con l’intento di prolungare
indebitamente la durata del procedimento e gli effetti protettivi connessi.
In particolare, la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di esprimersi richiamando il
concetto di abuso in riferimento ad un uso improprio della domanda di concordato con
riserva (37). Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato la presenza di un abuso del diritto
quando, dopo che era stata già presentata una domanda di concordato preventivo dichiarata
(34) Tribunale di Milano, seconda sezione civile – fallimenti, plenum, 20 settembre 2012,
consultabile su Altalex.com.
(35) Trib. Ravenna, 24 dicembre 2012, in Il Caso.it.
(36) Cass. n.18190/2012; v., anche Cass. S.U. n.1521/2013.
(37) Trib. Milano 4 ottobre 2012, in Il Fallimentarista.it.
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inammissibile, il debitore, anziché modificare tale domanda, vi aveva del tutto rinunciato,
presentando invece una nuova domanda di concordato con riserva (calcolando attentamente i
i tempi necessari per la continuazione senza soluzione di continuità degli effetti protettivi).
Tramite la proposizione della nuova domanda il debitore, evitando le integrazioni richieste dal
dal Tribunale in merito ai motivi che avevano portato all’inammissibilità della prima domanda, si
domanda, si sarebbe indebitamente garantito la protezione offerta dalla seconda, con
conseguente pregiudizio dei creditori sociali e con un evidente utilizzo abusivo delle procedure.
procedure.
Matteo L. Vitali
Filippo Caprotti
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