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BUSINESS PLAN
Piano d’impresa a 3/5 anni
Nome del Team:
“EX DORMISCH”
Scuola di appartenenza:
ITSSE “C.DEGANUTTI”
Componenti del gruppo:
1)GAIA DEGAN
2)FEDERICA ROCCIA
3)GIULIA MARANZANA
4)SARA MION
1
Sommario
1.
EXECUTIVE SUMMARY..................................................................................................................... 3
2.
BUSINESS IDEA .............................................................................................................................. 4
2.1
Vision ...................................................................................................................................... 4
2.2
Mission .................................................................................................................................... 4
2.3
Descrizione del prodotto/servizio ............................................................................................... 4
3.
ANALISI DI MERCATO ................................................................................................................... 16
4.
ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO ........................................................................................ 17
5.
LA STRATEGIA DI MARKETING ...................................................................................................... 20
5.1
LA SWOT ANALYSIS. .............................................................................................................. 20
5.2
PRICE .................................................................................................................................... 23
6.
MANAGEMENT TEAM ..................................................................................................................... 24
7.
FINANCIAL PLANNING ................................................................................................................... 25
8.
SOMMARIO ALLEGATI ................................................................................................................... 29
2
1.
EXECUTIVE SUMMARY
Recupero dell’immobile “Ex Dormisch”, situato in via G.B. Bassi, localizzato in zona centro studi e legato in
modo significativo alla storia della città di Udine, per la creazione e lo sviluppo di un “centro giovanile” nel
quale vogliamo offrire quanto segue:
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Sala convegni
Biblioteca e sala computer con la possibilità della connessione a internet e wi-fi
Parcheggio
Sala registrazioni
Palestra ecosostenibile
Piscina
Sala in affitto
Giardino (interno)
Energia pulita
Bowling
Sala giochi e bingo
Ristoranti e servizio bar
Mercato di beni friulani e gelateria
Il nostro servizio è rivolto ad un’ampia utenza, a prezzi competitivi, con particolare attenzione ai giovani che
potranno disporre di numerose agevolazioni in un sito vicino agli istituti scolastici principali.
Si è inoltre ipotizzato di alimentare la struttura con l’utilizzo di energia pulita (acqua del canale Ledra,
pannelli solari e dinamo).
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2.
BUSINESS IDEA
2.1 Vision
GIOVANI CHE PASSIONE! SPORT, DIVERTIMENTO, CULTURA TUTTO IN GRANDE MISURA! SUL
BENESSERE NOI PUNTIAMO E CON ENERGIA PULITA CI RIFORNIAMO. I PRODOTTI FRIULANI VI FAREMO
ASSAGGIARE E IN UN GRANDE GIARDINO VI POTETE RILASSARE. ANCHE GLI ADULTI SONO BEN
ACCETTI, VIENI DA NOI COSA ASPETTI???
2.2 Mission
Il progetto così strutturato persegue tre obiettivi fondamentali sui quali si basa tutto il processo d'impresa:
l'ambiente e il recupero, i giovani e la cultura (sia essa culinaria, libraria o visuale). L'accento principale verrà
dato alla valorizzazione e salvaguardia delle energie pulite, dell'ambiente e della natura in generale,
avvicinando i giovani (secondo soggetto favorito) a questi concetti, fondamentali per sensibilizzarli ad essere
artefici e protettori del proprio futuro. Tali fini potranno essere concretizzati tramite: il recupero di un
immobile significativo, la cultura (fornita attraverso vari modi all'interno della nostra struttura) e la salute
(palestre e piscina)....non dimenticando che, per attrarre e coinvolgere i giovani (e meno giovani) si
sfrutteranno due caratteristiche da sempre predilette dal genere umano: il divertimento (relax) e la curiosità.
2.3 Descrizione del prodotto/servizio
Il progetto riguarda la valorizzazione, attraverso il recupero, del complesso Ex Dormish, di Udine, in stato di
abbandono da oltre 15 anni dopo che un incendio ne ha compromesso la funzionalità.
La ristrutturazione dello stabile verrà svolta dall’impresa Tilatti Rinaldo s.r.l. di via Tiepolo 1 Udine, in
conformità al DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che riconduce alla tipologia delle ristrutturazioni
edilizie e anche ad interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, pure
con incrementi di superficie di volume (vedere allegato n.1).
Gli interventi edilizi nella zona sono subordinati alla stipula, preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi agli
interventi, di una convenzione con l’Amministrazione comunale, disciplinante l’attuazione e cessione degli
interventi infrastrutturali. I parametri urbanistici ed edilizi sono quelli previsti per la zona H2.n.
E’ previsto il collegamento pedonale/ciclabile lungo via Bassi e lungo via Micesio, previa autorizzazione del
Comune di Udine.
La centralità del sito rende particolarmente interessante la possibilità di insediarvi una serie di attività che ne
garantiscono la sostenibilità economica, una volta realizzato il recupero.
L’idea si sostanzia quindi nella progettazione di varie attività, integrate tra loro, che saranno gestite dal
Gruppo e che sono alla base della richiesta di fondi per il recupero dell’Area.
L’edifico verrà alimentato con energia pulita creata grazie all’istallazione di pannelli fotovoltaici sul tetto,
l’utilizzo di turbine alimentate dalla forza dell’acqua del canale artificiale Ledra e l’impiego di dinamo
collegate alle cyclette e ai tapis roulant della palestra. Lo scopo di questa iniziativa è promuovere l’utilizzo di
energie rinnovabili salvaguardando l’ambiente che ci circonda.
La creazione di un'area verde all’interno dello stabile (giardino d'inverno) al fine di sfruttare al meglio anche i
benefici climatici (godere di una temperatura più fresca d'estate e di un maggior tepore d'inverno) che ne
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deriveranno, permetterà di aumentare il risparmio energetico ed allo stesso tempo migliorare il comfort dello
stabile.
La valorizzazione delle energie pulite e dell'ambiente vogliono sottolineare l'importanza di tali tematiche
tenendo in particolare considerazione le sovvenzioni e l'interesse delle aziende anche in questi campi. Si
punterà, attraverso le varie attività e gli spazi a disposizione, alla valorizzazione della cultura (locale ma
anche nazionale ed internazionale) tramite incontri, letture e presentazioni ed anche fornendo spazi
attrezzati per le attività culturali già presenti sul territorio.
Tutte le varie attività verranno offerte ai giovani a prezzi agevolati, fruibili presentando la tessera dello
studente universitario o delle scuole superiori oppure la carta d’identità.
Le attività che verranno svolte all’interno dello stabile sono state divise in quattro diverse aree, ma le stanze
dedicate a ciascuna saranno dislocate, in punti diversi, nell’immobile:
Area 1: Fitness
Palestra, stanze in affitto, piscina, sauna, giardino
La palestra offrirà una serie di attività adatte per ogni fascia
di età: corpo libero, macchine, cardio – training, zumba
fitness, G.A.G ( gambe, addominali, glutei), aereostep,
pilates, spinning, yoga, arti marziali ( karate), corsi di ballo (
tango,valzer,latino americano, country, polka, balli di
gruppo) ... La sala macchine verrà dotata di dinamo da
apporre sulle cyclette e i tapis roulant per generare energia
da utilizzare per le esigenze della palestra stessa. Un’idea
geniale venuta all’inventore di questa Cyclette Power Station
di dimensioni compatte (appena 34 x 35 x 27 cm), sulla
quale pedalare, bruciare calorie e irrobustire i muscoli come
su qualsiasi attrezzo da palestra. Ma l’energia non va
sprecata: infatti, all’apparecchio è collegata una piccola
dinamo che trasforma il movimento della pedalata in energia
elettrica con cui ricarica una batteria di accumulo da 1.100
mAh.
L’energia accumulata potrà essere usata per vari fini, a
seconda
dell’uscita
che
si
sceglie:
1.
corrente
continua
a
15
Volt;
2. corrente alternata a 220 Volt e potenza massima di 100
Watt;
3. porta USB.
Con le tre opzioni si potranno ricaricare le batterie dei
telefoni cellulari e di altri piccoli gadget come accessori per il
PC, lettori Mp3 e Mp4, fotocamere digitali, lettori CD, i-Pod, PDA,
console PS3, macchine fotografiche digitali, rasoi, Gameboy, mini
altoparlanti, laptop e notebook, cuffie bluetooth, ventilatori elettrici,
lampade da tavolo e altri piccoli elettrodomestici con potenza fino a 100
Watt.
La palestra sarà provvista anche di un campo per il gioco dello squash
e servizio massaggi.
IMMAGINI
Partendo da sinistra in alto in senso antiorario: sala
macchine della palestra, stanza massaggi, cyclette
con la tecnologia dinamo
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Nello stabile verranno collocate una serie di stanze, di varie
grandezze, che verranno offerte in affitto per feste e incontri. Per
l’organizzazione di questi eventi verrà fornito un servizio di catering su
richiesta e un dj per la musica, ma chi lo desidera può anche
ingaggiarlo personalmente con la possibilità, comunque, di poter
utilizzare gli strumenti a disposizione della sala registrazione.
IMMAGINI
A Destra sala in affitto e in basso piscina depurata con Anolyte
La piscina verrà disposta all’interno dell’edificio al piano terra. Disporrà
di 5 corsie e sarà di dimensioni 25,00m * 12,50m 1,80 h (così come
previsto dalle misure standard prefissate dalla FIN). Essa, inoltre, sarà
circondata da grandi vetrate dalle quali si potrà ammirare il giardino
interno dove, per chi lo desidera, si potrà anche prendere il sole dal
momento che verranno predisposti dei lettini nella zona verde. Accanto
alla piscina ci sarà anche una vasca idromassaggio.
I diversi servizi offerti con l’utilizzo della piscina consisteranno in corsi
di nuoto, acquagym, hydrobike, idrofoni, acqua-cardio, nuoto libero,
acqua dolce, acquafitness, acquacircuit. Per la depurazione dell’acqua
delle piscine utilizzeremo la tecnologia Envirolyte che ci fornisce, al posto del Cloro, l’Anolyte, ispirate ad una
piscina presente nel Lazio e nei paesi del Nord del Mondo (come la Russia).
Vantaggi della soluzione di disinfezione dell’acqua con Anolyte
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Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte distrugge il biofilm nelle condotte di distribuzione ed elimina il
sostegno ai microrganismi
L’Anolyte permette di arrestare completamente la proliferazione di alghe.
L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti nocivi per l’uomo e per
l’ambiente.
L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte servono 6 g di normale
sale (NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il costo è dunque inferiore a 0,01 Euro per litro.
L’Anolyte va dosato nell’acqua. I tempi di disinfezione necessari sono molto più bassi di quelli
necessari alla maggior parte dei disinfettanti e delle altre tecniche.
L’Anolyte può essere trasportato e immagazzinato senza alcun rischio per l’uomo e l’ambiente. Oltre
a disinfettare l’acqua, l’Anolyte si infiltra nel biofilm delle condotte di distribuzione ed elimina i focolai
di contaminazione microbiologica.
Vantaggi della soluzione di disinfezione dell’acqua Anolyte
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La nebulizzazione è un procedimento facile, rapido ed efficace. In pochi secondi elimina i
microrganismi. Inoltre non è necessario nessun risciacquo
Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte si infiltra nel biofilm dei condotti di distribuzione ed elimina i
focolai di contaminazione microbiologica
L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti nocivi per l’uomo e per
l’ambiente.
L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte servono 8 g di sale
(NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il costo è dunque inferiore a 0,01 Euro per litro.
L’Anolyte è facile da dosare. I tempi di disinfezione necessari sono molto più bassi di quelli necessari a
qualunque altro disinfettante.
Con l’apporto continuo di Anolyte Neutro ANK in piscina, l’acqua diviene sicura, senza gli effetti nocivi del
cloro. La soluzione Anolyte Neutro ANK distrugge tutti i batteri, i virus, i funghi e le alghe con un livello di pH
neutro costante.
È particolarmente adatto per le pelli sensibili, gli occhi e le mucose, senza rischi d’irritazione dovuta
all’esposizione ad acqua trattata con cloro.
 L’ Anolyte Neutro ANK mantiene sterili gli strati profondi dei filtri e impedisce la contaminazione
secondaria dell’ acqua filtrata.
 La scomparsa dell’ odore di cloro, l’assenza di bruciore agli occhi e di reazioni negative della pelle
fanno dell’ acqua trattata con Anolyte Neutro ANK un ambiente molto piacevole nel quale nuotare.
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
Grazie all’azione globale dell’Anolyte Neutro ANK, non sono più necessari prodotti chimici aggiuntivi
per mantenere l’acqua sana e pura con un pH stabile.
La sauna verrà offerta predisponendo due grandi stanze,
due locali per il bagno freddo, due spazi per il bagno d'aria, wc,
due locali per il riposo, due spogliatoi, il tutto separato per
essere dedicato alle donne da una parte e agli uomini
dall’altra. Il vapore della sauna verrà sprigionato
utilizzando
acqua
depurata
con
la
tecnologia
dell’Envirolyte e dell’Anolyte.
IMMAGINE
Sauna
Il giardino si troverà
all’interno dell’edificio
realizzando un vero e
proprio
“giardino
d’inverno”;
sarà
circondato da enormi
vetrate, chiuse nella
stagione
fredda/invernale per
essere invece aperte
nella
stagione
calda/estiva. Il giardino sarà caratterizzato da un un'ampia
vasca d'acqua, che servirà per alimentare la fontana con l’acqua precedentemente depurata e proveniente
dal fiume Ledra. Lo scopo del giardino è quello di creare un luogo dove potersi rilassare o comunque passare
un momento di piacere e divertimento, nonché un elemento di recupero del calore e “rinfrescamento”
seguendo le teorie degli edifici passivi.
Il giardino ospiterà una zona dedicata alla degustazione del the, ispirandosi alle sale inglesi e godibile in tutti
i periodi dell’anno.
IMMAGINI
A sinistra il giardino coperto e a destra la Ssla da the con vista sul giardino
Area 2: Food
Ristorante, pizzeria, fast-food, bar, mercato, gelateria
La mostra-mercato verrà realizzata all’interno di una stanza dove verranno allestiti dei banconi per la
vendita di prodotti tipici friulani. Gli spazi messi a disposizione daranno la possibilità a tutti i produttori
interessati di farsi conoscere, realizzando tra loro una rotazione che dia spazio ad una numerosità di
soggetti, ciò potrà contribuire a diffondere la conoscenza del nostro territorio contribuendo nel contempo a
sostenere le aziende artigianali. A questa iniziativa, dunque, potranno partecipare tutti i consorzi
agroalimentari della Regione come il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio Tutela Vini Doc Friuli
Grave, Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, Consorzio cooperativo Latterie Friulane e molti altri.
IMMAGINE
L’area ristorante comprende 3 diverse tipologie:
Ristorante self-service Friulano, nel quale verranno serviti
come piatti principali tutte le pietanze che offre la cultura
culinaria regionale. L'impronta regionalista sarà prediletta senza
per altro sacrificare chi volesse consumare un menù
internazionale.
Ristorante Fast Food, non approvando gli stereotipi dati
dalle grandi compagnie di distribuzione si ritiene che attraverso
un'educazione capillare si potrebbe contribuire alla diffusione di
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Ristorante friulano self-service
una miglior cultura alimentare nelle nuove generazioni.
Si è scelto quindi di realizzare un fast-food nell’ottica di fornire
alimenti controllati, biologici, riducendo conservanti, salse e fritti
e puntando su una buona igiene alimentare.
IMMAGINI
Il fast food e sotto la pizzeria
Pizzeria, considerato il grande successo di questo tipo di
alimento, non potevamo escludere l’offerta di una vasta gamma
di pizze: quelle tradizionali e quelle realizzate con pasta alla
soia (coltivata nella nostra regione), al kamut, senza glutine per
persone intolleranti ai farinacei.
Gelateria. Per coloro che vogliono gustarsi un buon gelato, è
disponibile la nostra gelateria che crea un gelato prodotto con
solo latte friulano e gelato di tipo più innovativo: al thè
(utilizzando quello offerto nella sala da thè), allo champagne, al
gusto di pera e cioccolato e moltissimi altri, che si potranno
assaggiare solo presso questa sede, privilegiando prodotti
regionali
IMMAGINE
Gelateria con gelati prodotti con il latte friulano
Area 3: Cultura
Biblioteca, sala computer, sala convegni, parcheggio
La biblioteca utilizzerà il
sistema del "banco aperto"
ispirato a quello adottato il
"Banco lib(e)ro" (sito web:
www.udinecultura.it) che è
un'iniziativa di servizio di
pubblica utilità, basata sul
principio del libero scambio e
del recupero delle risorse (sul
modello del banco alimentare), ed è destinato a raccogliere libri, enciclopedie, dizionari, riviste e materiali
multimediali usati per metterli a disposizione gratuita della collettività.
Allo scopo presso la Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja di Udine sita in via Chisimaio n. 40 è stato
organizzato un magazzino gestito dai ragazzi immigrati ospiti presso quell'istituto, dai profughi assistiti dal
Progetto EFRAIM - Rifugio diffuso friulano, a cura dell'Associazione Nuovi cittadini di Udine, e da un gruppo
di volontari, con il supporto tecnico della Biblioteca Civica "V.Joppi" e della Biblioteca della 2° circoscrizione
"Rizzi-S.Domenico".
Si tratta di un vero e proprio punto di raccolta a cui cittadini ed enti (biblioteche, scuole, ospedali, carceri,
associazioni culturali con finalità pubbliche, ecc.) possono accedere portando e prelevando i testi e i
materiali.
Il servizio che noi offriremo, a differenza di quello della Casa dell’Immacolata, è anche simile ad una comune
biblioteca civica perché proposto in un luogo accogliente e disposto di spazi per la lettura dunque tavoli,
poltrone e sedie. E’ inoltre compresa una sala computer, munita di computer fissi e una rete wi-fi che può
essere utilizzata dai giovani che presenteranno la carta IoStudio, la carta universitaria o la carta d’identità,
con il rilascio di un codice d'accesso per l'utilizzo della rete a un prezzo ridotto. Per gli altri, l'utilizzo della
rete wi-fi avverrà attraverso il pagamento di una somma di denaro.
IMMAGINI
In alto a sinistra sala computer con connessione a Internet mentre in alto a destra biblioteca moderna
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L’auditorium di 500 mq è costituito da mobili, luci, lavagne luminose e da un buon sistema audio.
All'interno di questa sala è possibile svolgere conferenze di vario tipo incentrate sul patrimonio gastronomico,
culturale e ambientale della nostra Regione e non solo. Inoltre, sarà possibile assistere ai dibattiti e alle
discussioni che riguarderanno le diverse tipologie di argomento, con la
possibilità di intervenire per esprimere la propria opinione in merito ad
un determinato argomento. Questa iniziativa è stata inserita nel
progetto allo scopo di diffondere e promuovere i diversi aspetti del
patrimonio friulano. Infine, c'è la possibilità, per chiunque voglia farlo,
di affittare la sala convegni pagando una somma di denaro in relazione
al tempo di permanenza nella sala.
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELL'AUDITORIUM:
- Totale n. 6 Tavolo da palco: lunghezza 180 cm larghezza 80 cm
- Totale n. 4 Tavolo da rinfresco : lunghezza 180 cm larghezza 90 cm
- Totale n. 450 poltrone (in sala 400 + 50 scorta)
- Due piantane con fari per palco
- Impianto audio-microfoni per conferenze
- Videoproiettore e schermo
OltreIMMAGINE
all’auditorium,
verrà
messa a disposizione una sala convegni di 100 mq con 80 posti a sedere.
In alto
l’auditorium
Il parcheggio è aperto a tutti ed i giovani potranno ottenere delle
agevolazioni sui prezzi. Secondo il progetto di recupero, è prevista la
costruzione di un parcheggio esterno e di un parcheggio sotterraneo
che verranno ceduti a titolo gratuito all’Amministrazione Comunale,
così come i percorsi ciclopedonali pubblici che si riterranno opportuni
in sede di convenzionamento.
IMMAGINE
A sinistra il parcheggio
Area 4: Svago
Sala registrazione, bingo , sala giochi, bowling
Il locale di registrazione comprende due sale di ripresa di diversa
ampiezza ed insonorizzate, due sale di controllo. Si garantisce la
presenza di personale tecnico
qualificato e addetto all'utilizzo
della strumentazione predisposta
(pc con relativi software, mixer e
così via) . Gli strumenti musicali
sono messi a disposizione degli
artisti. Gli utenti disporranno di
agevolazioni relative ai servizi di ristorazione interni allo stabile e
potranno usufruire di convezioni già stipulate con gli albergatori
esterni.
IMMAGINI
Sopra e a destra la sala registrazione mentre sotto la sala del bingo
Bingo, un gioco basato sull'estrazione casuale e in sequenza di numeri
da 1 a 90. Il gioco inizia con l'estrazione del primo numero. Il sistema
provvederà automaticamente a evidenziare il numero chiamato nel
caso in cui questo sia presente sulla cartella. Si prosegue chiamando
altri numeri finché qualcuno non completi una cinquina, cioè una intera
riga di 5 numeri che vengono chiamati. L’ obiettivo è il BINGO, cioè il
completamento di tutta la cartella. Le cartelle con i numeri verranno
offerte a prezzi bassi per agevolare l’attività. Questa attività verrà
svolta soprattutto la sera per agevolare anche le persone che durante
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il giorno lavorano. Sarà prevista anche la possibilità di svolgere il Bingo on-line. Infatti basterà entrare sul
sito dell’ struttura, accreditarsi e pagare una piccola somma, inserire un codice e seguire direttamente da
casa propria o nella biblioteca del nostro edificio la partita e tentare la fortuna.
Sala giochi, sarà un attività rivolta soprattutto ai più
giovani. Sarà divisa in più stanze per far fronte ai bisogni
delle varie attività che si svolgeranno all’ interno. Si potrà
trovare il biliardo, il ping - pong, mini basket, mini
golf,vari giochi virtuali (come giochi di guida, giochi d’
azione), le slot machine. Si potrà inoltre svolgere tornei
di briscola e di poker (legalizzato) . Accumulando un
certo numero di punti si potrà ricevere un premio a
scelta tra quelli offerti. Ci saranno delle convenzioni
riguardanti il costo dei gettoni per utilizzare i vari giochi.
Per aprire una sala giochi però bisogna avere una
licenza. Per ottenere tale licenza è necessario presentare la domanda compilata
IMMAGINE Sala giochi
all’Ufficio Pubblici Esercizi. Il locale da adibire a sala giochi deve avere una
superficie non inferiore a metri 150 se ubicata nel centro storico e non inferiore a
metri 200 se ubicata in periferia. Le concessioni per sale gioco sono a numero controllato, viene rilasciata
una licenza ogni 20.000 abitanti. Ai sensi del 1° comma dell’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (TULPS), in tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella nella
quale sono indicati oltre ai giochi d’azzardo, quelli che l’autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.
La predetta tabella è predisposta e vidimata dall'autorità competente per il rilascio (Comune di Reggio
Emilia) e approvata dal Questore. E’ richiesta la seguente documentazione:
 Domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco e contenente:
- generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita); per le Società indicare
ragione sociale, sede e generalità del legale rappresentante;
- numero di codice fiscale;
- ubicazione dell’esercizio e insegna;
 Certificato di destinazione d’uso dei locali rilasciato dall'ufficio Accettazione Edilizia Privata ovvero
autocertificazione di cui al modello 2 disponibile presso l'ufficio
 Planimetria dei locali in scala 1:100
 Elenco, descrizione, regolamento e fotografie di ciascun apparecchio da gioco installato
 Dichiarazione antimafia (modulo da ritirarsi presso l'ufficio)
 Dichiarazione di conformità degli apparecchi alle leggi vigenti
 Nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato
 Fotocopia del documento di identità del richiedente.
Bowling, sarà un'altra attività presente nell’ area svago.
Per il bowling punteremo su prezzi di entrata competitivi
e faremo fronte alle esigenze degli appassionati di
bowling in quanto a Udine c’ è un solo bowling. Il gioco
consiste nel far cadere il maggior numero di birilli, su un
totale di dieci, facendo rotolare contro di essi una boccia
provvista di tre fori nei quali vanno infilati il dito pollice, il
medio e l’anulare. Questa boccia sarà di peso maggiore
per gli uomini e di peso minore per donne e bambini. I
birilli sono disposti a forma di triangolo equilatero
all’estremità di un lunga pista. Per la pista e per i birilli ci
sono regole specifiche. Infatti la normativa nazionale che regola il bowling
impone che i birilli siano fatti di acero stagionato. Per la creazione dei birilli si può
IMMAGINE Sala bowling
utilizzare il legno del Friuli,in quando a Sacile (PN) c’ è una grande piantagione di
aceri. Per le dimensioni ogni birillo deve 38,1 cm e a partire dal collo il birillo si allarga gradualmente fino a
raggiungere un diametro massimo di circa 12 cm. Per le piste invece: La zona di lancio deve avere una
lunghezza minima di almeno 4,58 m, la sua larghezza deve essere di 1,06 m, e deve essere priva di
depressioni superiori a 6,4 mm. La pista propriamente detta è invece la parte dove la boccia corre fino
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all’impatto con i birilli. La sua lunghezza, calcolata dalla linea di fallo fino al centro del primo birillo, deve
essere di 18,30 m, mentre la sua larghezza deve essere uguale a quella della zona di lancio. Per tutta la sua
lunghezza questa parte è delimitata, sia a destra che a sinistra da due canali profondi non meno di 8,89 cm,
che servono a raccogliere le bocce quando queste ultime escono dalla superficie di gioco. Il piano dei birilli è
la zona dove vengono posizionati i birilli, equidistanti tra di loro, nella tipica forma a triangolo equilatero. La
lunghezza di quest’area deve essere 91 cm, mentre la larghezza è uguale come per le altre parti: 1,06 m.
Per divertirsi sarà possibile svolgere dei veri e propri tornei di bowling in determinati giorni, in altri giorni
potranno giocare e sfidarsi solamente le squadre ufficialmente iscritte al nostro bowling con qualche giorno
d’ anticipo.
Anche per il bowling saranno presenti dei premi. Il vincitore assoluto della giornata infatti potrà vincere lo
sconto del 15 % in qualsiasi area food presente nel nostro stabile.
Le attività gestite da noi sono: la palestra, la piscina, l’auditorium e la sala convegni. Tutte le altre verranno
offerte ad altre società, imprese e privati interessati che se ne occuperanno interamente, così che noi
otterremo da questi il pagamento degli affitti dei locali.
Le parti dello stabile non occupate dalle varie attività da noi previste verranno destinate a differenti usi, a
seconda delle intenzioni di coloro ai quali concederemo gli stessi spazi.
Autorizzazioni regionali per impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile
La domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l 'esercizio,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, ai sensi
dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs 387/03, deve essere presentata dal
titolare/legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'impianto
ovvero che esercirà l 'impianto stesso.
La domanda deve essere redatta conformemente al modello e
corredata di tutti gli allegati ivi indicati, e deve essere predisposta sia
in formato cartaceo che su supporto informatico.
Il modello ed i relativi allegati, contengono tutte le informazioni
IMMAGINE Pannelli fotovoltaici al di
rilevanti per consentire al proponente di presentare una domanda
sopra di un tetto piano
formulata in modo esauriente alle PP.AA. chiamate ad esaminare il
progetto. Tuttavia qualora le opere ed i lavori da eseguire, ovvero i luoghi o il contesto dove devono essere
collocati gli impianti, presentassero particolarità non contemplate dalla modulistica, il proponente è tenuto a
rappresentare chiaramente la situazione nella domanda o nella documentazione allegata.
La domanda, in originale, alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.),
accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del proponente, va indirizzata a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio energia Via Giulia 75/1 34100 – Trieste
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2001 per le opere soggette ad Autorizzazione Unica non si applica il
procedimento di "sportello unico per le attività produttive”.
Il D.Lgs 387/2003 al comma 1 dell'art. 12 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli stessi, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Nel caso ve ne ricorrano i presupposti ed il proponente voglia avvalersi della procedura di esproprio di cui al
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dai D.Lgs n.302/2002 e n. 330/2004), dovrà indicarlo
esplicitamente nella domanda di autorizzazione unica, richiedendo la dichiarazione di pubblica utilità dei
lavori e delle opere e l 'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e corredando la domanda del piano
particellare con le informazioni necessarie.
Analogamente, anche nel caso in cui il proponente, per la parte di progetto che prevede la realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche, voglia avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 52-bis, 52- ter, 52-quater
del Testo Unico sulle espropriazioni, dovrà esplicitamente indicarlo nella domanda di autorizzazione unica.
Ai sensi del c. 5 art. 52-quater del T.U. espropriazioni sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo
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preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore
dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di amovibilità.
L 'inizio del procedimento amministrativo è determinato dall'assunzione al protocollo generale dell'Ente della
domanda in originale e dei relativi elaborati tecnici.
Il procedimento amministrativo si svolge, di norma, nei seguenti passi fondamentali:
1. entro 15 giorni dalla presentazione della domanda originale:
a. verifica preliminare della completezza della documentazione;
b. qualora la domanda e/o la documentazione ad essa allegata risultassero incomplete, comunicazione al
proponente dell'improcedibilità dell'istanza ed invito a regolarizzare la documentazione, entro un termine
fissato in relazione alla gravosità della documentazione da integrare; dalla formulazione della richiesta di
regolarizzazione i termini del procedimento sono sospesi;
c. qualora il proponente non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, l 'istanza viene
archiviata;
d. qualora la documentazione risulti completa, ovvero il responsabile del procedimento non comunichi al
proponente l 'improcedibilità, comunicazione dell'avvio del procedimento con contestuale indizione della
Conferenza di servizi, alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni che abbiano atti di
assenso da rilasciare nonché i gestori di opere interferenti ed ai quali il progetto va inoltrato a cura del
proponente;
2. entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa, verificata la procedibilità dell'istanza,
si provvede secondo quanto indicato alla precedente lettera d) del punto 1;
3. entro 60 giorni dall'avvio del procedimento: deposito del progetto e pubblicazione dell'avviso di avvio del
procedimento, in ottemperanza a quando disposto dal R.D. 1775/1933 e dal TU 327/2000 ovvero
comunicazione personale di avvio del procedimento nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente,
affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato;
4. entro i successivi 30 giorni i proprietari di immobili per i quali il progetto prevede l 'apposizione di vincoli
preordinati all'esproprio, l 'apposizione di servitù coattive, l 'occupazione temporanea, possono presente
osservazioni, che saranno valutate in sede di Conferenza dei Servizi;
5. entro 90 giorni dall'avvio del procedimento:
a. Convocazione della Conferenza interna di Servizi per determinare la posizione unitaria della Regione in
relazione agli atti di assenso di propria competenza;
b. Convocazione del la Conferenza di Servizi per l 'esame del progetto ed il rilascio degli atti di assenso di
competenza di ciascuna amministrazione partecipante; la Conferenza può sentire il proponente ed i
progettisti, ai quali i partecipanti alla Conferenza stessa possono rivolgere osservazioni o formulare domande
di chiarimento; la Conferenza di Servizi può richiedere per una sola volta ulteriore documentazione; le
richieste di nuovi elaborati progettuali ovvero di integrazione e/o modifica degli elaborati progettuali
presentati devono essere formulate da ciascuna Amministrazione in sede di Conferenza dei Servizi; le
richieste possono pervenire all'Amministrazione procedente anche in forma scritta e saranno messe a verbale
della prima riunione della Conferenza dei Servizi; il verbale della Conferenza dei Servizi è redatto seduta
stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente;
6. entro i successivi 10 giorni: richiesta formale al proponente, per conto della Conferenza dei Servizi, di
integrazioni, con indicazione del termine di 30 giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori 30 giorni su
istanza motivata da comprovate esigenze tecniche, entro il quale il proponente è tenuto ad adempiere; il
proponente deve affrontare unitariamente tutte le richieste pervenute, presentando alla Regione ed a tutte
le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sia i nuovi elaborati progettuali ovvero gli elaborati
progettuali modificati od integrati come da richieste, che tutti quegli elaborati che direttamente o
indirettamente sono interessati dalle modifiche ed integrazioni richieste, curando che il progetto nella sua
integrità sia coerente e corretto; dalla formulazione della richiesta di integrazioni i termini del procedimento
sono sospesi;
7. entro 30 giorni dal ricevimento delle integrazioni richieste o decorso infruttuosamente il termine assegnato
al proponente per soddisfare la richiesta di integrazioni: convocazione, della successiva seduta della
Conferenza dei Servizi; entro il medesimo termine ciascuna Amministrazione si esprimerà quindi per gli
aspetti di propria competenza indicando le specifiche norme di settore seguite e trasmettendo la propria
posizione alla Conferenza con nota scritta ovvero partecipando alla Conferenza dei Servizi con proprio
rappresentante; la Conferenza dei Servizi si esprime con una determinazione conclusiva in merito al rilascio
del provvedimento finale di autorizzazione unica; il verbale della Conferenza dei Servizi è redatto seduta
stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente;
8. entro i successivi 10 giorni: notifica al proponente ed ai componenti la Conferenza dei Servizi del verbale
12
della seduta conclusiva, anche ai fini del comma 9 dell'art. 22-ter della LR 7/2000; entro i successivi 30
giorni i componenti la Conferenza dei Servizi possono impugnarne la determinazione conclusiva.
9. La conclusione del procedimento con l 'adozione del provvedimento finale è di competenza:
a. del Direttore del Servizio per i provvedimenti di rilascio del 'autorizzazione unica
b. del Direttore del Servizio per i provvedimenti di archiviazione e di rigetto, salvo il caso in cui si manifesti in
Conferenza dei Servizi un dissenso qualificato ai sensi dell'art. 22-quater della LR 7/2000
c. della Giunta Regionale ovvero del Consiglio dei Ministri nei casi in cui si manifesti in Conferenza dei Servizi
un dissenso qualificato ai sensi dell'art. 22-quater della LR 7/2000.
10. entro 10 giorni dal termine per l 'impugnazione della determinazione conclusiva della Conferenza dei
Servizi: adozione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.
11. entro 30 giorni dal termine per l 'impugnazione della determinazione conclusiva della Conferenza dei
Servizi: pronuncia della Giunta Regionale.
12. Con il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica si provvede, tra l 'altro:
a. ad autorizzare la costruzione e l 'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle opere ed
infrastrutture connesse e necessarie
b. ad autorizzare la costruzione e l 'esercizio dell'impianto di rete per la connessione alla linea di distruzione
dell'energia elettrica gestito dal distributore locale
c. ad approvare il progetto definitivo, in conformità al quale i soggetti autorizzati sono tenuti a realizzare le
opere ed i lavori;
d. ove occorra, a dichiarare la PU, indifferibilità ed urgenza delle opere, apponendo il vincolo preordinato
all'esproprio;
e. a sostituire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni chiamate
a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ivi incluse le concessioni relative ai beni pubblici occupati o
interferiti dalle infrastrutture lineari energetiche.
13. Il provvedimento finale viene trasmesso al proponente ed alle Amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei Servizi, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
comunicato ai proprietari degli immobili vincolati all'esproprio.
Autorizzazioni per l’utilizzo dell’acqua del canale Ledra
IMMAGINI
In basso il ciclo dell’acqua prelevata dal canale Ledra e a fianco turbina dello stabile
ROGGIA
L'acqua viene prelevata
dalla Roggia per essere
depurata allo scopo di
alimentare la fontana
all'interno del giardino
L'acqua viene
ripulita e quindi
rimandata nella
Roggia, dalla
quale era stata
prelevata
Per utilizzare l’acqua del canale
artificiale Ledra che si trova
accanto all’immobile per
alimentare le turbine già esistenti
così da produrre energia e una
fontana che verrà posta all’interno
dello stabile, abbiamo contattato il
Consorzio di bonifica Ledra e
Tagliamento il quale ci ha informati che tale domanda docrà
essere presentata a loro e accompagnata da un progetto
dettagliato. Solo dopo aver presentato la domanda ci verranno
forniti i documenti da compilare.
FONTANA
IMMAGINE
In alto il logo del Consorzio di bonifica Ledra e Tagliamento
Procedura per aprire un Internet Point
1) Richiesta dell'autorizzazione al questore
In base alla normativa antiterrorismo dell'agosto 2005, per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato
nel quale sono messi a disposizione del pubblico, clienti o soci, apparecchi terminali (fax, voip, ecc.)
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, è necessario ottenere la licenza del Questore.
La licenza non è richiesta quando si installano telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla
13
telefonia vocale che risultino direttamente collegati alle reti pubbliche.
La licenza occorre per esercizi commerciali aperti al pubblico o circoli privati e ogni altro servizio di
telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi tecnologia a
commutazione di pacchetto (voip).
La licenza in parola si configura come una licenza di polizia in senso stretto, e costituisce, il presupposto
ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.
Per ottenere la licenza occorre presentare il modulo, corredato della seguente documentazione:
 copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni;
 un documento che attesti l’assenza di pregiudizi;
 dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività.
Il Questore ha il compito di effettuare verifiche e di svolgere attività di controllo per assicurarsi che l’attività
sia conforme alle disposizioni legislative ed amministrative, per esigenze pubbliche può imporre ulteriori
prescrizioni.
2) Lettera di notifica al Ministero (delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n. 113 del 17/5/2003)
Secondo questa normativa, gli esercenti attività commerciali (es. bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie ecc.),
possono liberamente mettere a disposizione della clientela le necessarie apparecchiature per servizi fax e
Internet.
Gli esercenti di attività commerciali principalmente basate su servizi di telecomunicazione, come gli internet
point, devono darne comunicazione scritta al Ministero.
3) Redigere annualmente il DPS (documento programmatico della sicurezza; annuale) per la
privacy.
Il gestore del locale è titolare del trattamento dei dati personali dei propri clienti ed è quindi tenuto a
compilare il DPS seconda la D.L.G 196/03
4) Rispettare la Delibera n. 467/00/CONS
Il gestore dell'internet point, infine deve osservare gli obblighi previsti della legge (La Delibera n.
467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni - Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8
agosto 2000, serie generale), tra le quali :
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta
funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione
autonoma della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuori servizio" dell'apparecchiatura
terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili. ......
Nel caso di locali che utilizzano l'accesso ad internet per permettere ai propri clienti di effettuare scommesse
on-line è necessario anche richiedere la relativa licenza
per l'esercizio di scommesse.
La licenza, che ha durata permanente, autorizza l’esercizio della raccolta di scommesse su competizioni
ippiche o sportive e su eventi non sportivi.
La competenza al rilascio della licenza è del Questore.
Il modulo per la richiesta della licenza va presentato in Questura o presso un commissariato di Pubblica
Sicurezza.
La documentazione da allegare al modulo può essere presentata anche con autocertificazione.
 legittimazione a richiedere il rilascio,qualora l’istante operi in nome e per conto di società;
 assenso del rappresentante preposto;
 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione,ecc.);
 agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d’uso, rilasciata dal Comune;
 sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
 possesso della licenza comunale;
 concessione all’esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi dello Stato (Ministero per
l’economia e delle Finanze);
E’ consentito avvalersi di rappresentati, i quali devono presentare apposite dichiarazioni di consenso così
come prevista nel modulo. La licenza è permanente.
Dunque l’esercizio pubblico di qualsiasi tipo (bar, ristorante, albergo, rivendita tabacchi) che offre al
pubblico un servizio di Internet point, tramite terminali, tramite prese ethernet o tramite wi-fi, è
tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
a) Inviare al Ministero delle Telecomunicazioni la comunicazione prevista dall’art. 25 del Codice
delle Telecomunicazioni
14
b) richiedere la licenza al questore
c) identificare il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l’accesso, procedendo come
segue: chiedere un documento di identità, trascrivere su un registro o su un computer i dati
anagrafici (data e luogo di nascita, residenza etc), indicare il tipo di documento ( es. patente,
passaporto, carta di identità) il n. del documento e fare una fotocopia dello stesso;
d) porre in essere il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio, ovvero:
memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all’ora della comunicazione e alla tipologia
del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall’utente, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni;
Riferimenti Normativi
Legge 155/05 del 31/07/2005
Decreto attuativo 16/08/2005
15
3.
ANALISI DI MERCATO
Le tipologie di clienti cui si rivolge la società.
gruppi di clienti
1
Bambini
2
Giovani
3
4
Adulti
Anziani
numerosità
del
descrizione delle caratteristiche bisogni da soddisfare che gruppo
riferita
che li contraddistinguono
esprimono
all’area geografica di
interesse
Età compresa tra 0 e 12 anni,
ISTAT 2011
non autosufficienti (devono
Attività fisica, attività
0/12 anni nella città
essere seguiti da un adulto),
extrascolastiche, luogo di
di Udine:
necessitano di attività fisica per
incontro madri e bambini
Maschi + Femmine
lo sviluppo, primo approccio alla
=10229
cultura
ISTAT 2011
Età compresa tra 13 e 25 anni,
Divertimento,svago,attività 13/25 anni nella
autosufficienti, cercano il
fisica,socializzazione,
città di Udine:
divertimento e luoghi di incontro,
cultura, momenti di relax
Maschi + Femmine
esercitano attivi
=10849
ISTAT 2011
Età compresa tra 26 e 60 anni,
Attività fisica, momenti di
26/60 anni nella
autosufficienti, cercano il
relax, attività culturali e
città di Udine:
divertimento e luoghi di incontro sociali, socializzazione
Maschi + Femmine
= 48732
Età compresa tra 61 e 100+
anni, limitate capacità motorie
16
Luogo di incontro,
momenti di relax, attività
culturali e sociali,
socializzazione
ISTAT 2011
61/100+ anni nella
Città di Udine:
Maschi + Femmine
=29817
4.
ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO
Il nostro progetto offre una serie di servizi riuniti in un unico stabile il che, nel complesso, non ha concorrenti
nella regione del Friuli Venezia Giulia. I concorrenti, dunque, riguardano le singole attività.
Abbiamo preso in esame questi concorrenti perché significativi per l’attività che svolgeremo all’interno della
struttura. Accanto al nome di ciascuno vi è il riferimento del sito dal quale abbiamo tratto le informazioni e,
per le home delle stesse pagine web, si rimanda all’allegato n.2.
MOSCOW (Sito web: www.moscowlab.it)
Moscow sas di Davide Massussi è stata costituita nel 2008 e ubicata in via Dante Alighieri 3, Pozzuolo del
Friuli a Udine. È una sala registrazione situata in una tranquilla area verde a pochi chilometri da Udine e
facilmente raggiungibile dall’autostrada, è l’unica sala registrazione nel comune di Udine.
L’impresa offre servizi di registrazione, mixaggio e mastering. Con diversi dischi alle spalle, e un aspetto
rurale. Gli spazi sono stati ricavati all’interno di una tipica costruzione rurale friulana, attraverso un costante
lavoro di ristrutturazione della pianta e degli ambienti.

Punti di forza:
dischi alle spalle
zona tranquilla e silenziosa
 Punti di debolezza:
tariffe troppo elevate
dimensioni contenute
PALAGYM (Sito web: www.palagymudine.it)
Il Centro PALAGYM è situato a Udine in Via Martignacco, 187. E’ un complesso polifunzionale per la sana
pratica sportiva a tutti i livelli, frutto dell'esperienza e della professionalità di qualificati insegnanti ISEF e
laureati in scienze motorie, specializzati nelle diverse attività.
Il PALAGYM dispone di ampio parcheggio gratuito e di ingresso con rampa di accesso per disabili.
Gode di una posizione ben servita dai mezzi di trasporto pubblico: infatti, a pochi metri di distanza dalla
palestra si trovano le fermate dell' autobus e del pullman.
 Punti di forza:
corsi innovativi e numerosi
istruttori molto specializzati e presenti da diversi anni nel settore
 Punti di debolezza:
tariffe troppo elevate
posizione geografica lontana dal centro
TRATTORIA AI FRATI (Non c’è un sito web ufficiale. Si possono però trovare informazioni relative ad essa
in vari siti contenenti le recensioni dei vari locali di ristorazione situati nel comune di Udine piuttosto che nel
sito web delle Pagine Gialle. Sito web Pagine Gialle: www.paginegialle.it)
La Trattoria ai Frati è situata in Piazzetta Antonini 5, a Udine e l’attività è sorta nel 2005. Essa offre piatti
tipici friulani, alimenti e bevande, cibi cotti e crudi.
 Punti di forza:
localizzato nel centro storico
luogo accogliente e storico
 Punti di debolezza:
prezzi elevati
BAR TRATTORIA PIZZERIA MOBY DICK (Sito web: www.pizzeriamobydick.it)
Non essendoci concorrenti a Udine, questo è il più vicino al nostro immobile.
Moby Dick è ubicato in Via Roma, Località Morena a Tricesimo (Udine).
Moby Dick è un bar, trattoria e pizzeria che offre un servizio di ristorazione e pizze classiche, ma la loro
specialità è la pizza alla soia.
 Punti di forza:
prezzi nella media del mercato
ampio parcheggio
 Punti di debolezza:
lontano da Udine
17
BIBLIOTECA CIVICA VINCENZO JOPPI (Non ha un sito web ufficiale, ma si possono trovare tutte le
informazioni a essa relative all’interno del sito Web: www.udinecultura.it nell’area della cultura del Comune
di Udine)
La Biblioteca Civica Vincenzo Joppi è situata sul territorio di Udine in vari punti della città, poiché possiede
una serie di sedi più o meno grandi. La biblioteca appartiene al comune di Udine e, dunque, è gestita e
finanziata dallo stesso.
 Punti di forza:
disponibilità di numerosissimi libri e duplicati
disponibilità di riviste e videocassette
sedi in tutta la città
 Punti di debolezza:
libri di sola lettura o con la sola possibilità di prenderli in prestito
non è possibile rifornirla con libri offerti dai cittadini
OLD WILD WEST FAST FOOD (Sito web: www.oldwildwest.it)
L’Old Wild West è un fast food ubicato all’interno del Centro Commerciale Città Fiera di Via Antonio Bardelli,
4 a Torreano di Martignacco. Il ristorante offre hamburger, carne e specialità del West.
Old Wild West è il locale ideale per le serate di divertimento, perfetto nelle food court dei centri commerciali
e nelle aree di ristorazione dei cinema multisala, pensato e studiato per facilitare il gestore con un
programma collaudato, con mille suggerimenti e con sempre nuove iniziative.
 Punti di forza:
elevato target d’età
adatto per le realtà di centri commerciali e multisala
 Punti di debolezza:
posizione sfavorevole per i giovani perché lontano dalle scuole
BOWLING 71 (Sito web: www.bowling71.com)
Il Bowling 71 risale al 1970 ed è situato in Viale Palmanova 166, a Udine. Esso offre i seguenti servizi:
bowling, sale giochi, slot machines, internet point, SkySport, snack/bar, calcio a 5, feste di compleanno,
tornei aziendali.
 Punti di forza:
offre molteplici attività
 Punti di debolezza:
lontano dal centro di Udine
difficile da raggiungere per i giovani
IL GELATIERE (Sito web: www.ilgelatiereudine.it)
Per quanto riguarda la gelateria, a Udine ce ne sono molte ma la più vicina è questa. Il Gelatiere è stato
costituito nel 1987 ed è situato in Via Caccia, 6 a Udine. Offre diverse tipologie di gelato artigianale
(tradizionale, caldo), torte, monoporzioni, mignon e bevande.
 Punti di forza:
offre più prodotti
 Punti di debolezza:
non dotato di parcheggio
SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA (Sito web: www.ssm.it)
Il Sistema Sosta e Mobilità è una S.p.A. costituita nel 1995 e partecipata dal Comune di Udine, socio di
maggioranza, dall' Automobile Club di Udine, dal Comune di Cividale e dal Comune di Tarvisio. Il core
business principale di SSM riguarda la gestione della sosta a raso e in struttura. Il suo complesso di
parcheggi è situato in Via Luigi Magrini, 3.
 Punti di forza:
gestita dal comune di Udine e dall’ACU
agevolazioni e orari più flessibili per chi lavora in centro
 Punti di debolezza:
è spesso pieno
PISCINA COMUNALE PALAMOSTRE (Non ha un sito web ufficiale, ma tutte le informazioni a essa
relative sono reperibili all’interno del sito Web: www.comune.udine.it all’interno dell’area denominata
“SportInCittà”)
La piscina si trova in Via Ampezzo, Piazzale Diacono nel comune di Udine. Costruita circa negli anni ’60-’70,
questa piscina è conosciuta agli abitanti udinesi.
 Punti di forza :
tariffe molto basse
vicino al centro di Udine
utilizzo agevolazioni per i giovani
 Punti di debolezza:
utilizzo del cloro (sostanza chimica)
18
Noi offriamo tutti questi servizi ed altri riuniti in un unico stabile, a prezzi agevolati per i giovani e più
competitivi. Puntiamo sulla valorizzazione del territorio friulano e dell’ambiente, poiché vendiamo e
cuciniamo prodotti del Friuli e ci alimentiamo con l’energia pulita che ricaviamo dal sole, dall’acqua e
dall’uomo stesso (con le dinamo delle quali sono state dotate le macchine della palestra) e promuoviamo la
cultura con incontri con persone di rilievo e gite nel territorio.
19
5.
LA STRATEGIA DI MARKETING
L'edifico preso in esame si trova in una zona particolarmente interessante per quanto riguarda i flussi di
movimentazione della popolazione; tale costruzione sottende alle antiche mura della città e va a formare
un'isola con le due strade che dal centro cittadino portano a piazzale Osoppo e viceversa. Essendo l'"Ex
Dormisch" vicino al centro studi, si ritiene possa essere molto interessante la sua collocazione urbanistica
anche per i passaggi pedonali, costituendosi, l'edificio stesso, come filtro fra il centro cittadino e la zona delle
scuole. Si ritiene che questi due flussi (automobilistici e pedonali) siano un'importante fonte di utenza che,
attirata dalle attività contenute all'interno della struttura e dalla disponibilità del parcheggio sotterraneo ed al
piano terra, saranno incentivata alla sosta anche prolungata.
5.1 LA SWOT ANALYSIS
Punti di forza:
-posizione geografica (centro studi)
- utilizzo del fiume Ledra
-mezzi di trasporto
-utilizzo di tessere esistenti senza crearne altre, per
ottenere agevolazioni
-forte marketing
-punto di incontro
-possibilità di svolgere più attività
-indicato per più fase d’età
-salvaguardia dell’ambiente
Punti di debolezza:
-traffico
-inquinamento
-possibili costi elevati di investimento
Opportunità:
-sviluppo economico futuro
-restauro e rinnovamento dell’edificio in conformità
al centro storico
-valorizzare il territorio friulano e i suoi prodotti
Minacce:
-varie normative riguardanti alcune nostre attività,
che potranno variare nel tempo divenendo più
restrittive
-norme di sicurezza
Gli enti a cui noi rivolgiamo la domanda di finanziamento per il nostro progetto sono:
 Il RED SLOT BAR (www.redbarslotroma.com) è una società in accomandita semplice ed è situata a
Roma. Si occupa generalmente di finanziare la sala giochi (munita di tavolo da biliardo,
calciobalilla,flipper,macchine a premio,slot machine,videogiochi touchscreen…), il Bowling,un bar
collegato al bowling . Si occupa anche della vendita e il noleggio di dvd,cd e videogames. Come
ente può occuparsi anche dell’ internet Point. Abbiamo cercato di contattare il proprietario per
cercare di vedere l’ eventuale finanziamento e l’ espansione della sua attività anche qui in Friuli
Venezia Giulia perché noi offriamo spazi molto grandi e possibilità di profitti futuri in quanto la sala
giochi e il bowling sono attività che attraggono molte persone di diverse età.
 Zanorcatering
(http://www.guidacatering.it/zanorcatering-rosticcerie-zanor-dario-di-zanormaurizio-vcatering-37723.html ) Per il nostro ristorante self – service abbiamo pensato all’
assunzione di un catering che ci cucini prodotti tipicamente friulani per la vendita ai terzi nel
ristorante. Zanorcatering è una ditta che si occupa sia del servizio catering per
feste,matrimoni,battesimi(ecc..) ma anche per fornitura all’ ingrosso e per una produzione in conto
terzi. Questo servizio è offerto a prezzi molto vantaggiosi e opera in tutto il Friuli da diversi anni.
 Il C.O.N.I (comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) si occupa dello sport e del tempo libero. Ci sono
determinati decreti che offrono contributi alle imprese per lo sviluppo degli impianti e l’
accrescimento dell’ utilizzo del tempo libero per i giovani e non solo. Possiamo trovare un vero e
proprio decreto in materia di sport e tempo libero che si articola in diversi punti (http://www.conifvg.it/coni_news/legge_regionale.htm#Art1 ). All’ articolo 3 troviamo dei contributi regionali al fine
di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi,
20








l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni,
societa’ e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalita’ giuridica,
regolarmente costituiti, e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico
della struttura, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti
sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l’adeguamento, il miglioramento e
l'acquisizione in proprieta’ di impianti in disuso:
a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni sulla spesa ammissibile, in misura del
7 per cento del capitale mutuato;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento della spesa ammissibile.
E possiamo trovare altre possibilità di contributi nel sito sopra indicato. Abbiamo quindi scelto il
C.O.N.I per finanziare le attività svolte nella palestra e nella piscina.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia offre diversi contributi ed incentivi quali incentivi per
il risparmio energetico, contributi per i giovani, contributi per lo smaltimento dell’amianto e contributi
per la ristrutturazione e l’acquisto di immobili.
Un’ altro finanziatore del nostro progetto è il comune di Udine. Abbiamo contattato diverse volte il
comune per avere informazioni sul parcheggio sotterraneo ed esterno del nostro edificio, per l’
utilizzo delle turbine e dell’ acqua del canale Ledra. Si sono dimostrati disponibili e interessati al
nostro progetto in quanto l’ “Ex Dormisch” è inutilizzato da più 15 anni a causa di un’ incendio”.
Sempre correlati al comune abbiamo contattato anche i vigili urbani e il geometra Baldissera quale
referente del Consorzio di bonifica Ledra e Tagliamento che ci ha spiegato le procedure da seguire
per richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo dell’acqua del canale Ledra.
La CAMERA DI COMMERCIO di Udine offre degli incentivi per il Risparmio energetico e fonti
rinnovabili
(http://www.ud.camcom.it/P42A194C1336S102/%3Cspan-class=-nero-corsivo%3ERisparmio-energetico-e-fonti-rinnovabili%3C-span%3E---Ecosostenibilita-ed-efficienzaenergetica.htm ) .
La SONY MUSIC finanzierà la sala registrazione. Infatti da anni la Sony punta sui giovani e sulle
loro capacità e la Sony offre vantaggiose opportunità per i giovani di sviluppare la loro passione per
la musica e per realizzare i loro sogni. (http://www.sony.it/section/home ) .
La CIGIERRE è una società di capitali che si occupa principalmente dell’area ristorazione. La
cigierre punta sul mix di prodotti a prezzi vantaggiosi puntando sulla qualità e sulle esigenze delle
persone di diverse età. (http://www.cigierre.com/home.php ).
Per realizzare il nostro progetto faremo richiesta per ottenere sovvenzioni per la realizzazione di impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile e agevolazioni previste per i giovani imprenditori.
L’utilizzo di forme di energia alternative rispetto a quelle tradizionali permette di creare energie pulite grazie
alle quali non si immette in atmosfera sostanze nocive e/o climalterni come la CO2. Tra le energie rinnovabili
troviamo le fonti di energia sostenibile, le quali rappresentano una modalità di produzione ed uso
dell’energia che permette uno sviluppo sostenibile nonché un aspetto nell’efficienza degli usi energetici. Nella
nostra struttura vogliamo utilizzare fonti energetiche alternative in modo da ridurre i costi e sfruttare ciò che
si trova in prossimità dell’immobile e non solo.
L’acqua che scorre nella roggia del canale Ledra è uno degli elementi di fonti rinnovabili che abbiamo scelto,
questo perché:
la maggiore fonte di energia rinnovabile sfrutta la forza idrica che rappresenta il 92% di tutta l’energia
rinnovabile prodotta.
L'energia idroelettrica, per definizione, è quel tipo di energia che sfrutta la trasformazione dell'energia
potenziale gravitazionale posseduta da masse d'acqua in quota, in energia cinetica nel superamento di un
dislivello, che, a sua volta, viene trasformata, grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina, in energia
elettrica.
Gli impianti possono essere:

Ad acqua fluente: impianti idroelettrici posizionati sul corso del fiume;

A bacino: l'acqua è raccolta in un bacino montano grazie a un'opera di sbarramento o diga;

Di accumulo a mezzo pompaggio: l'acqua viene portata ad alta quota per mezzo di pompe.
Il potenziale idroelettrico
Il potenziale idroelettrico mondiale è stimato a 13000 Twh all’anno. In termini di vantaggi, la canalizzazione
e l'utilizzo della forza idrica permettono il costituirsi di numerosi progetti di sviluppo paralleli.
Perchè investire nell'energia idroelettrica?
21





Sicurezza
L'idroelettrico è un settore tecnologicamente avanzato e collaudato, con centrali elettriche moderne
che assicurano processi di conversione altamente efficienti e, di conseguenza, un notevole
vantaggio per l'ambiente.
Ottimizzazione
La produzione di energia tramite forza idrica permette di ottimizzare l’impiego di energia ricavata
da altre fonti, come l’energia eolica o solare.
Risparmio
I costi d’esercizio e di gestione degli impianti idroelettrici risultano di gran lunga più bassi. Inoltre,
la facile e poco costosa manutenzione degli impianti ne assicura una durata di vita più lunga
rispetto ad altre forme di produzione su grande scala.
Rinnovabilità
L'acqua è un “combustibile” rinnovabile che non è soggetto a oscillazioni di mercato. Per molti
Paesi, infatti, lo sviluppo di energia idroelettrica rappresenta l’indipendenza energetica.
Usabilità
La forza idrica, una volta immagazzinata in grandi quantità, risulta disponibile per l’uso non appena
necessario. Inoltre, la fonte energetica può essere disposta velocemente per rispondere
istantaneamente
alla
domanda.
Incentivi per il risparmio energetico
La riduzione dei consumi può ottenersi sia con strumenti diretti quali interventi esterni ed interni sul
patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, sia con strumenti indiretti quali atti normativi e di
informazione finalizzati ad una migliore consapevolezza e conoscenza dei temi relativi ai consumi energetici.
Strumenti indiretti
Tali strumenti, scelti dalla regione "ad hoc" per sovvenzionare l'utilizzo delle tecnologie che utilizzano i mezzi
a basso consumo energetico e le fonti rinnovabili prevede
Le ipotesi di lavoro per pervenire alla definizione di uno scenario programmato per i consumi termici
prevedono che in Friuli Venezia Giulia venga varata una normativa regionale che:
 - limiti, per tutti i nuovi edifici e per le ristrutturazioni totali, a 65 kWh/mq anno il fabbisogno di
energia termica per riscaldamento, equivalente a un consumo di 90 kWh/mq anno (considerando un
rendimento medio stagionale degli impianti di riscaldamento del 70%);
 - incentivi la costruzione di edifici ad alta qualità energetica (con fabbisogno inferiore a 45 kWh/mq
anno, equivalente a un consumo di 60 kWh/mq anno) tramite sconti sugli oneri di urbanizzazione
(come proposta Arpa Lombardia);
 - obblighi, per tutte le nuove costruzioni, l’installazione di collettori solari termici per la produzione di
almeno il 50% di acqua calda (come Comune di Carugate e Regione Lazio).
Si può ipotizzare che lo sviluppo di un mercato di nuove tecnologie sostenuto da una normativa cogente
porti ad un interessante abbattimento dei costi delle tecnologie stesse (isolamenti, serramenti, impianti
solari, pompe di calore, ecc.) e ciò provochi un elevato tasso di cosiddetti free riders, cioè individui che, pur
non obbligati all’adozione di tecnologie più efficienti, decidano di adottarle autonomamente negli edifici
esistenti e non soggetti a obbligo.
Ulteriori strumenti indiretti di risparmio energetico nel civile e terziario possono essere riassunti come segue:
 - istituzione di una Conferenza permanente dei sindaci dei Comuni, per riunire soggetti molecolarizzati
sul territorio e responsabili di importanti azioni per il risparmio energetico e la cogenerazione;
 - istituzione di un Tavolo permanente con distributori di gas naturale ed elettricità operanti in regione,
per la definizione di obiettivi e strumenti di risparmio energetico nello schema dei decreti MAP sull’uso
razionale del 2004, per definire campagne di informazione relative alle apparecchiature domestiche
con etichettatura europea per il risparmio energetico (frigoriferi, lavatrici, ecc.).
Strumenti diretti
Gli interventi nel residenziale e terziario riguardano:
 - gli interventi sull’isolamento termico dell’involucro;
 - gli interventi sugli impianti di riscaldamento, ventilazione, raffreddamento, illuminazione, sul recupero
del calore, sul possibile apporto di fonti rinnovabili per il risparmio energetico (sole, altre fonti);
22

- gli interventi riguardanti l’adozione di componenti più efficienti e sistemi di controllo ed integrazione
della luce naturale per l'illuminazione domestica ed anche pubblica (sistemi di illuminazione ad alto
rendimento che consentono risparmi energetici vicini al 50% rispetto ai sistemi tradizionali);
 - finanziamento diretto a fondo perduto di interventi di uso razionale;
 - linea di finanziamento agevolata e/o co-finanziamento diretto a fondo perduto di iniziative di uso
razionale di distributori gas ed elettricità regionali;
 - bandi o gare d’appalto relativi a progetti pilota (LR 30/2002 e legge 10/91 art. 4) per lo sviluppo di
nuove tecnologie di efficienza e risparmio energetico.
I decreti sull’efficienza energetica e le successive delibere dell’AEEG hanno di fatto individuato le modalità
più promettenti per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione dei consumi finali con particolare riferimento
al settore domestico e terziario
Contributi per i giovani
La L.R. 12/2007, la legge dei giovani in regione
La Regione opera ai sensi della L.R. 12/2007 per la "promozione della rappresentanza giovanile,
coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani", attraverso cui finanzia e pianifica interventi
volti:
 all'acquisto ed alla realizzazione di interventi per immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile;
 a sostenere progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa ed organizzativa dei giovani.
Lasciando alle province il compito di sostenere annualmente le attività dei centri di aggregazione giovanile.
Normativa L.R. 12/2007, art. 15, commi da 1 a 4
Regolamento D.P.Reg. 52/2009
L.R. 12/2007, Art. 16, comma 6
D.P.Reg. 36/2008
Sostegno alle attività dei centri di aggregazione giovanile (art. 16 comma 4)
La Provincia di Udine ai sensi della L.R. della L.R. 23 maggio 2007, n. 12 sostiene le attività dei Centri di
aggregazione giovanileconcedendo contributi annuali.
Acquisto e realizzazione di interventi per immobili adibiti a CAG (art. 16 comma 6)
La Regione FVG concede contributi annuali o pluriennali per acquisto e realizzazione di interventi per la
costruzione di strutture dedicate all'aggregazione giovanile.
Chi può presentare domanda?
Province, Comuni in forma singola ed associata, Parrocchie, enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro.
Termine di presentazione
Le nuove domande per il 2012 e le conferme scritte delle domande presentate nel 2010 e nel 2011 vanno
presentate entro il 31 marzo 2012
PROGETTI PER I GIOVANI (art. 15)
Si tratta di progetti finalizzati a promuovere la partecipazione ed il protagonismo dei giovani realizzati nel
territorio regionale di durata non inferiore a tre mesi.
Chi può presentare domanda?
Giovani dai 14 ai 29 anni, enti senza fini di lucro, aggregazioni giovanili (gruppi non formalmente costituiti).
Termine di presentazione
Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Normativa
L.R. 12/2007, art. 15, commi da 1 a 4
Regolamento D.P.Reg. 52/2009
Contributi per lo smaltimento dell’amianto
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI
PUBBLICI (NON DI PRIVATI) PER I LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO FRIABILE
O AMIANTO COMPATTO DETERIORATO DA EDIFICI PUBBLICI E/O LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI
UTILIZZAZIONE COLLETTIVA
Criteri e modalità:
23
Regolamento provinciale per la concessione di contributi ad enti pubblici per la rimozione di
materiali contenenti amianto approvato con delibera del Commissario straordinario n. 11 –
adottato con i poteri del Consiglio Provinciale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 – nella
seduta del 27.02.2008
La documentazione da presentare è indicata nel modulo di domanda.
La Provincia si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
La rendicontazione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Amministrazione provinciale e secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento
provinciale dei contributi:
“Il contributo sarà liquidato e pagato in relazione al suo importo in un’unica soluzione o per fasi
successive, da corrispondersi in quote pari al 30% in base allo stato di avanzamento
dell’iniziativa previa presentazione di dichiarazione del legale rappresentante sulla fase
realizzata. Il contributo, nel suo importo globale, verrà in ogni caso liquidato a presentazione
dell’elenco analitico della documentazione e di una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ente” “che l’attività per la quale il contributo è stato erogato è stata
realizzata nel rispetto delle disposizione normative che disciplinano la materia nonché delle
condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione e che comunque la somma
dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi l’importo della
spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata.
L’IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per
l’assegnatario del contributo.
L’Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione dell’effettivo utilizzo del
contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione della
documentazione di spesa.”
Secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Regolamento provinciale per la concessione dei
contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati:
“I beneficiari degli interventi dovranno far adeguatamente risultare, nel dare pubblicità alle loro
iniziative, che le stesse vengono realizzate con il sostegno della Provincia di Udine”.
“La Provincia comunque non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo
svolgimento delle manifestazioni cui ha accordato sostegno e nessun rapporto od obbligazione
di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia”.
La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia di Udine ai sensi della Legge Regionale
09 novembre 1998 n. 13 Art. 16.
Contributi restauro facciate di immobili compresi in piani e zone di recupero (vedi allegato n.3)
Possono richiedere i contributi ai sensi della L.R. n. 34/1987 il privato e le ONLUS che intendono eseguire
per gli immobili compresi nei Piani di Recupero e nelle Zone di Recupero (come individuati
dalla (deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati condeliberazione del Consiglio comunale
n. 52/2000):
 restauro delle facciate;
 restauro o sostituzione dei serramenti esterni;
 restauro dei manti di copertura limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano
materiali tradizionali.
Gli interventi devono riguardare, in un edificio, l'intera facciata prospiciente il suolo pubblico, a prescindere
da eventuali proprietà frazionate. La spesa ammissibile è pari al 30% della spesa sostenuta e nella misura
massima di € 25,00 per mq. di superficie di facciata (misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di
gronda) o per mq. di falda di copertura (la superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della
facciata). Il contributo non può essere assegnato per interventi di recupero che già usufruiscono di altri
contributi pubblici.
Per ogni domanda, viene individuato l'ordine preferenziale di cui al punto 2) della deliberazione consiliare n.
20/1989 (come modificati con delibera consiliare n. 52/2000). All'interno della categoria vengono preferiti gli
immobili adibiti prevalentemente a uso residenziale e l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
24
Vengono verificati i requisiti dei richiedenti e viene approvata la graduatoria ai fini dell'ammissione al
beneficio.
Successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato per verificare l'esatto adempimento dei lavori
autorizzati, viene determinato l'importo del contributo da liquidare nei limiti della spesa ammissibile.
Normativa di riferimento:
L.R. 34/87 così come modificato dalla L.R. 1/2005.
requisiti richiesti:
Privati cittadini e le ONLUS proprietari di edifici ricadenti in Piani o Zone di
Recupero individuati ai sensi della L.R. n.18/1986
documenti da presentare:
vedi modulistica
090727-domanda_contributo_restauro_facciate.doc
termini per la presentazione:
Entro il 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno.
UFFICIO COMPETENTE
Unità Operativa Attività Edilizia 2
Responsabile:
dott.sa Isabella Caregnato
Indirizzo:
via Lionello n. 1, 2° piano - stanza n. 2
Telefono:
tel: 0432 271417 fax 0432 271435
Indirizzo e-mail:
[email protected]
Orario:
lun dalle 11.00 alle 12.30 merc. e ven. dalle 10.00 alle 12.30
incaricato dell'istruttoria:
geom. R. Ferro / geom. G. Raiser
tel: 0432 271410 - 0432 271432
25
5.2 PRICE
Esaminando i costi applicati dai concorrenti che sono stati analizzati al punto 4 e i prezzi di mercato abbiamo
stimato i seguenti prezzi per offrire i nostri servizi.
I seguenti prezzi sono stati adottati in misura più competitiva rispetto a quelli praticati dai concorrenti perché
puntiamo sulla promozione dell’avvio dell’attività per i primi anni e, inoltre, ci è permesso perché utilizziamo
fonti di energia rinnovabili che ci permettono di spendere meno per quanto riguarda l’acqua, la luce e il
riscaldamento, otteniamo ricavi dagli affitti previsti per i locatari.
Palestra
Accesso alla sala macchine: € 480,00 annuale, mentre il prezzo mensile è di € 42,00.
Iscrizione ad un corso (di ballo, pilates ..) : € 300,00 annuale, mentre il prezzo mensile è di € 32,00.
Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati dalla palestra Palagym di Udine, il cui listino prezzi è
disponibile solo su richiesta recandosi presso la palestra stessa.
Piscina
Biglietto per un solo ingresso:
- normale: € 4,00
- ridotto (per i giovani): € 2,00
Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati dalla piscina comunale Palamostre di Udine così come
si può vedere di seguito dal listino prezzi prelevato dal sito web del Comune di Udine www.comune.udine.it:
Sala convegni
Sala della capienza massima di 100 persone (100 mq) € 200 al giorno
Auditorium della capienza massima di 450 persone (500 mq) € 600,00 al giorno
I servizi che offriamo sono:
Palco dotato di impianto audio, video proiezione, collegamenti per PC, presa 16 ampere pentapolare e 63
ampere, trattamento aria e di condizionamento, accesso disabili senza barriere al piano terreno.
Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati da diversi auditorium quali quello del santuario Le
Grazie di Udine, Auditorium Arpesella del Palaterme Centro Congressi Riccione, Auditorium "Città di Albino" e
molti altri.
Sala computer
60 minuti € 1,50
180 minuti € 4,50
Abbonamenti:
Abbonamento per 10 ore € 12,00
Abbonamento per 20 ore € 22,00
Sconti per gli studenti:
Abbonamento per 5 ore € 5,00
26
Abbonamento per 11 ore € 11,00
Abbonamento per 24 ore € 20,00
Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati dall’Internet Point “Angolo Blu” di Vercelli, il cui listino
prezzi è visibile nell’immagine che segue tratta dal loro sito web www.angoloblu.it:
27
6.
MANAGEMENT TEAM
Il Curriculum Vitae dei componenti di questo gruppo è visibile nell’allegato n.4.
MANSIONI
Direttore generale
COMPETENZE
Gestionali e amministrative
Dirigente responsabile del
personale
Dirigente
responsabile
dell’amministrazione
Esperto nella risorsa umana
Dirigente
responsabile
della sicurezza
Conoscenza e applicazione delle
norme di sicurezza
Dirigente
responsabile
della contabilità
Economico - contabili
Gestionali e amministrative
COMPITI
Coordinazione delle varie attività e dei
dipendenti
Assunzioni, determinazione degli stipendi,
tutela dei lavoratori
Responsabile del management, ossia
del processo di definizione
degli obiettivi aziendali e di guida
della gestione aziendale verso il
perseguimento di tali obiettivi, attraverso
l'assunzione di decisioni sull'impiego
delle risorse disponibili
Garantire la sicurezza dell’immobile e nelle
varie stanze dello stesso a seconda delle
attività svolte
Elaborazione del bilancio, registrazione
contabile
Direzione
Generale
Responsabile
Personale:
Roccia Federica
Area Food
Ufficio
Acquisti
Responsabile
Amministrazione:
Maranzana Giulia
Responsabile
Sicurezza:
Mion Sara
Area Cultura
Area Fitness
Area Svago
Ufficio Pubbliche
Relazioni
Impiantistica
Impiantistica
Investimenti
Investimenti
Magazzino
Investimenti
Responsabile
Contabile:
Degan Gaia
Gare ed appalti
Ufficio Pubbliche
Relazioni
28
7.
FINANCIAL PLANNING
La sezione finanziaria del business plan mira a fornire una serie di proiezioni realistiche ed organiche che
confermino i risultati finanziari previsti per l’impresa. Se queste proiezioni vengono effettuate con precisione
ed accuratezza e sono sostenute da dati convincenti, costituiscono uno dei fattori critici per la valutazione
dell’impresa da parte dei potenziali finanziatori. È poi importante sottoporre tali previsioni a delle rivisitazioni
periodiche e, dove necessario, modificarle. Per capire quanto costa e quanto rende l’attività, in quanto
tempo è possibile rientrare nel capitale investito e se l’idea è economicamente fattibile, si deve procedere ad
un’analisi preventiva dei costi/ benefici, capire a che prezzo vendere i prodotti/servizi per raggiungere un
buon livello di reddito,…. Bisogna quindi procedere ad uno studio dei flussi di cassa, preceduto dall’analisi
delle entrate e delle uscite. Lo studio dei flussi di cassa porta poi all’analisi del break-even point (BEP) o
punto di pareggio, utile per evidenziare in quale momento e per quale volume di vendita l’azienda raggiunge
il pareggio tra costi e ricavi.
Previsioni Economico-Finanziarie
Anno X
Anno X+1
Anno X+2
Stima Ricavi
Stima Costi Materie Prime/ di consumo
Stima Costi Servizi
Stima Costi Personale
Stima Costi Fissi
Numero Dipendenti
Investimenti
460.320,00
276.250,00
26.200,00
140.000,00
47.000,00
6
165.000,00
480.000,00
276.250,00
26.200,00
140.000,00
47.000,00
6
500.000,00
276.250,00
26.200,00
140.000,00
47.000,00
6
Stima dei ricavi
Prevediamo di avere un totale dei ricavi nel primo anno di € 460.320,00.
Riguardo alla palestra, prevediamo un numero medio di 100 persone all’anno che acquistano ingressi per
utilizzare le macchine e 20 iscritti per ogni corso offerto (sono previsti 5 corsi in totale). Il prezzo annuo per
gli accessi alle macchine è di € 480 e, moltiplicandolo per le 100 persone previste, si ottiene un ricavo di €
48.000,00. Il prezzo annuo per l’iscrizione ad un corso è di € 300 e, moltiplicandolo per il numero di corsi e il
numero di iscritti a ciascun corso, si ottiene un ricavo di € 30.000,00. Per lo squash, invece, il ricavo annuo
previsto è di € 10.000,00.
Relativamente alla piscina stimiamo un ricavo annuo di € 50.000,00.
Riguardo alla sala convegni, considerando un costo di € 600,00 per un convegno e moltiplicando questo
valore per il numero di 10 convegni che si prevede si terranno in un anno, il ricavo è di € 6.000,00.
Riguardo agli affitti noi applichiamo un prezzo di € 8/mq per ciascun locale dunque un ricavo mensile di €
26.360,00 e annuo di € 316.320,00 dato che le metrature previste sono le seguenti:
 Fast-food 150 mq
 Ristorante Friulano self-service 300 mq
 Pizzeria 200 mq
 Mercato 600 mq
 Gelateria 100 mq
 Bar 100 mq
 Sala giochi 200 mq
 Bowling 600 mq
 Bingo 400 mq
 Biblioteca 200 mq
 Sala convegni e auditorium 600 mq
 Sala computer 100 mq
 Palestra 1.000 mq
 Sale in affitto 30 mq + 15 mq
 Sala registrazione 100 mq
 Sala the 150 mq
 Piscina 1.000 mq
29
Stima dei costi
Nell’anno X prevediamo:
Personale (6 dipendenti): € 140.000,00
Riscaldamento, gas, luce: € 10.000,00
Pubblicità: € 6.000,00
Telefono: € 5.000,00
Pulizie: € 4.800,00
Assicurazione: € 12.000,00
Spese di giardinaggio: € 400,00
Anolyte per un unico carico (€0,01 al litro): €0,01*531250litri = €5.312,50 (piscina grande)
Supponendo di ripulire la piscina una volta a settimana, il costo annuo previsto è di € 276.250,00
Per gli ammortamenti si stima un costo fisso annuo relativamente:
 alle attrezzature della palestra di € 4.000,00.
 alle postazioni computer di € 6.000,00.
 alle poltrone dell’auditorium di € 22.500,00
I costi fissi comprendono il prezzo dell’assicurazione più gli ammortamenti.
Stima degli investimenti
Creazione delle postazioni internet per la sala computer: €30.000,00
Acquisto delle poltrone per l’auditorium: €135.000,00 (€300*450 posti)
Ammortamenti
Di seguito abbiamo riportato il prezzo dei singoli macchinari da acquistare per la palestra, i computer e le
poltrone dell’auditorium e il loro relativo piano di ammortamento riferito ai primi 5 anni di utilizzazione.
Impianti termotecnici ed elettrici10%
TREO G102 MULTIFUNZIONALE 419 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
42 €
42 €
168 €
n+1
42 €
84 €
126 €
n+2
42 €
126 €
84 €
n+3
42 €
168 €
42 €
n+4
42 €
210 €
HIGH POWER ST 3300 MULTIFUNZIONALE 399,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
40 €
40 €
160 €
n+1
40 €
80 €
120 €
n+2
40 €
120 €
80 €
n+3
40 €
160 €
40 €
n+4
40 €
200 €
JK FITNESS 6098 MULTIFUNZIONALE 659,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
66 €
66 €
264 €
n+1
66 €
132 €
198 €
n+2
66 €
198 €
132 €
n+3
66 €
264 €
66 €
n+4
66 €
330 €
30
HIGHT POWER ST 1300 MULTIFUNZIONALE 299,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
30 €
30 €
120 €
n+1
30 €
60 €
90 €
n+2
30 €
90 €
60 €
n+3
30 €
120 €
30 €
n+4
30 €
150 €
JK FITNESS 5096 POWER STATION 199,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
20 €
20 €
80 €
n+1
20 €
40 €
60 €
n+2
20 €
60 €
40 €
n+3
20 €
80 €
20 €
n+4
20 €
100 €
FIT EVOLUTION POWER TOWER 139,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
14 €
14 €
56 €
n+1
14 €
28 €
42 €
n+2
14 €
42 €
28 €
n+3
14 €
56 €
14 €
n+4
14 €
70 €
KETTLER FITMASTER PANCA MULTIFUNZIONALE 599,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
60 €
60 €
240 €
n+1
60 €
120 €
180 €
n+2
60 €
180 €
120 €
n+3
60 €
240 €
60 €
n+4
60 €
300 €
SPALLIERA IN FAGGIO EVAPORATO 315,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
32 €
32 €
126 €
n+1
32 €
63 €
95 €
n+2
32 €
95 €
63 €
n+3
32 €
126 €
32 €
n+4
32 €
158 €
31
ENERGETICS CT 1.6 CYCLETTE 79,95 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
8€
8€
32 €
n+1
8€
16 €
24 €
n+2
8€
24 €
16 €
n+3
8€
32 €
8€
n+4
8€
40 €
JK FITNESS 1550 CYCLETTE 179,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
18 €
18 €
72 €
n+1
18 €
36 €
54 €
n+2
18 €
54 €
36 €
n+3
18 €
72 €
18 €
n+4
18 €
90 €
TREO E103 ELLITTICA 399,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
40 €
160 €
n
40 €
n+1
40 €
80 €
120 €
n+2
40 €
120 €
80 €
n+3
40 €
160 €
40 €
n+4
40 €
200 €
TAPIS ROULANT 469,00 €
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
47 €
188 €
n
47 €
n+1
47 €
94 €
141 €
n+2
47 €
141 €
94 €
n+3
47 €
188 €
47 €
n+4
47 €
235 €
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici
elettronici e software20%
COMPUTER € 1.000,00 (completo anche di software)
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
200 €
200 €
800 €
n+1
200 €
400 €
600 €
n+2
200 €
600 €
400 €
n+3
200 €
800 €
200 €
n+4
200 €
1.000 €
32
Mobili e arredamento 10%
POLTRONA AUDITORIUM € 500,00
Anno
Quota di amm.to
F.do amm.to
Valore residuo
n
50 €
50 €
200 €
n+1
50 €
100 €
150 €
n+2
50 €
150 €
100 €
n+3
50 €
200 €
50 €
n+4
50 €
250 €
33
Sommario degli allegati
1.
DPR 380/01 .................................................................................................................................. 35
2.
HOME DEI SITI WEB DEI COMPETITORS ....................................................................................... 74
3.
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLE
ZONE DI RECUPERO ............................................................................................................................. 76
4.
CURRICULUM VITAE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO ..................................................................... 79
5.
PIANTINA DELLO STABILE CONFRONTO PRIMA E DOPO IL RESTAURO ........................................... 84
34
ALLEGATO N. 1
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Art. 1 (L) - Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I – Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo II – Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei
lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
35
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo
1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III – Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di
manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
Sezione III – Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai
36
regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico
Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico
Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 - 121 - (abrogati)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle
fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
PARTE III – Disposizioni finali
Capo I – Disposizioni finali
37
Art. 136 (L-R) - Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e le altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si
adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle
disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
38
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del
2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,
di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. (comma abrogato dall'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 2011)
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare :
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r.).
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del
loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in
favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le
prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
39
a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20,
comma 1;
(lettera così modificata dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi
rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica
di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 20, 21, 22,
29, e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004- n.d.r.);
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento
al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta,
nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema
di aree naturali protette.
4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e
i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro
telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali
adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche
individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti
adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(comma aggiunto all'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
40
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola.
(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio
liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività
edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2011)
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla
lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di
inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e
corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari
preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo
all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è
ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di
esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il
certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il
termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 12 gennaio
1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con
l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale
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e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da
concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del
presente testo unico.
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490(ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima
fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie
coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti
urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a),
sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino
globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il
titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del
capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 44.
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
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3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero
cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente
all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato
rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici
ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo
n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7,
8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla
volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con
provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento
sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale
della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in
corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
della costruzione.
(per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n. 457 del 1978)
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4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi
regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o
di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
(tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per
impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del
2003)
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne,
scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere,
delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge
per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura
non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale
assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in
ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli
interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni
ai sensi del comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al
permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9
maggio 1975, n. 153;(l'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5,
decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004
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e l'articolo 2135 del codice civile)
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione
di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 17,
comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito
dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell’articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte
eccedente.
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in
relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
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presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione
del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel
caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme
relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4,
i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula
una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di
cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del
termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3,
ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo
del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il
responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via
di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto
dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di
settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza
delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che
prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di
cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo
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comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il
competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
(articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo
nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o
di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storicoartistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r.).
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
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dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via
di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità
giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37,
comma 5.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24,
comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità,
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto
al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti
ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
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2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il
termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un
edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.). il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)o su
beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o
di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora Parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su richiesta
della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai
commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(comma così modificato dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il
dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 348, legge n. 244 del 2007)
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito
il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
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violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente
organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il
responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a
denuncia di inizio attività
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle
previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive
stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei
lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso
contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359e 481 del codice penale. In caso
di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a
5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda,
nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che
non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola
delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto
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da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
(comma aggiunto dall’articolo 12, comma 4, legge n. 246 del 2005)
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato
depositato presso il comune.
6. (abrogato dall'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2005)
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e
delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni
fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia e di servitù.
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai
sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte
la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio
del comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
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8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,
comma 3.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si
verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.
Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di
permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei
luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con
riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni
non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A,
di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il
parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
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6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a
cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente
o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad
uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
(comma introdotto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di
interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli
del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa
diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti
pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in
assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si
pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e
accertamento di conformità
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516
euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base
a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
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ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516
a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile
dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma,
non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in
relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della
somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra
quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal
dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,
comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con
la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice
di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa
di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento
di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, va adottato il provvedimento di
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,
comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in
contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
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eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di
questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre
al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono
adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la
rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle
opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese
e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,
comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
(sostituito dall'articolo 32, comma 49-ter, legge n. 326 del 2003 poi ripristinato in seguito ad annullamento
della modifica ad opera di Corte Cost. sentenza n. 196 del 2004)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a
disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea
se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto
per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
(misure così modificate dall'articolo 27, comma 17, legge n. 448 del 2001)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti
delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste
saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L) - Riscossione
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono accertati
e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
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Art. 44 (L) - Sanzioni penali
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'articolo
32, comma 47, legge n. 326 del 2003)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste
dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni
a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale
difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 45 (L) - Norme relative all'azione penale
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. (comma abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata
dopo il 17 marzo 1985
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
(comma così modificato dall'articolo 32, comma 49, legge n. 326 del 2002)
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma
non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire
al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle
parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione
omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi
giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi
della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
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2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 304 del 2005)
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e
per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del
permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario
della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è
stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello
stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende
erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,
corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di
tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei
confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro
7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
(comma aggiunto dall'articolo 32 della legge n. 326 del 2003)
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale
e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto
della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della
segnalazione del comune.
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende
erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,
corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di
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tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei
confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro
7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
(comma introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater, decreto-legge n. 269 del 2003)
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti
degli aventi causa.
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte
indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di
sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la
registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le
agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di
permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che
questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non
ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con
la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei
quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a
condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia
della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di
ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai
benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del
provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora
stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la
cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento
delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte
eventualmente già pagate.
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli
immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi
è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
intervenuta sanatoria.
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in
zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della
destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
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precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di
opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o
più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 53 (L) - Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura
ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli;
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di
altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed
esternamente.
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi
strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all’articolo 83.
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice,
armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta
cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati
almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le
azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo
che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle
norme tecniche di cui all'articolo 83.
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4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste
della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed
in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con
particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori
di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle
strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa
individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente
articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni
relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a
corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei
manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Art. 59 (L) - Laboratori
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti
universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5, legge n. 166 del 2002)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali
da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme
tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per
opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico
regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte
dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che
attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
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1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le
norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge
n. 109 del 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile
2000 n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da
evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo
redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo,
nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque
realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della
qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture,
del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre
per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale
risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e
della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel
progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico
nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello
unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai
sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della
relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di
tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di
cui al comma 6.
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei
lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal
costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
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2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei
lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni,
che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso
lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di
chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità
esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al
competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello
unico.
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale
una copia del certificato di collaudo.
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere
indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal
presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per
conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,
verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui
all’articolo 70.
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed
eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al
committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che
sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne
curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti
di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da 103 a 1.032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in
serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza
osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda
da 41 a 206 euro.
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2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio
tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51
a 516 euro.
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), devono essere approvati dalla competente
autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati,
sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà
di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di
rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga
ai regolamenti edilizi
1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o
di uso comune.
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
1. Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma
dell'articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto
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delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di
cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle
opere realizzate.
Art. 81 (L) - Certificazioni
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera
attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà
di accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico
Art. 82 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi
le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164(disposizione abrogata, ora il riferimento è agli articoli 122 e seguenti del decreto
legislativo n. 81 del 2008 - n.d.r.), sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
(comma così modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e
aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica
e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere
eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con
l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n.
118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1978 (ora d.P.R. 24 luglio
1996, n. 503 - n.d.r.), alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del
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Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle
disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con
decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di
sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle
norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate
sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei
criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle
larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori
significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della
morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e
orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e
definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
a) Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce
o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica
o sperimentale.
b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di
forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali
agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni
riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83;
d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto
ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui all’articolo 83.
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto della
ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
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2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le
altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla
costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 88 (L) - Deroghe
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni
particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le
caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe
devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61,
devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con
le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso
negativo.
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle
prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti,
purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il
numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L) - Riparazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni
sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o
aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà,
restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n.
42 del 2004 - n.d.r.).
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché
dal direttore dei lavori.
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3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso
il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati
i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed
agenti indicati nell’articolo 103.
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito
dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli
52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione
delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio
tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,
trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui
all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché
al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria
diviene irrevocabile.
Art. 98 (L) - Procedimento penale
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti
tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici
o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di
esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e
83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il
relativo termine.
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Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza
irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con
l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Art. 100 (L) - Competenza della Regione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da
quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non
inferiore a 25.822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in
contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio
comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante
al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,
gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,
provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del
progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a
resistere all’azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la
prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del
provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa
tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata
condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio
tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma 3.
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5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche
idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente
dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II,
capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il
sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora
l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33).
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e
III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articoli da 107 a 121
(abrogati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2008)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo
unico.
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da
parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in
opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia
rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
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8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai
decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione
d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse
corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima
dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei
controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello
unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o
di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima
dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti
disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a
carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio.
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e
a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente
normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento
di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a
carico degli utenti.
70
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica
l'articolo 1339 del codice civile.
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare
su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle
opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le
sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L) - Sanzioni
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che
rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1
dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo
ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione
deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare
il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)
71
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico,
anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario.
Art. 135 (L) - Applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il d.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1
degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
PARTE III – Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m) Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c) ;
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’art. 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in
legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, comma 7, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27; 33; 41-ter; 41-quater; 41-quinquies, ad
esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18
novembre 1998, n. 415;
e) decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
limitatamente all’articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;
m) d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136,
comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
72
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e
non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.»
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizione del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.
73
ALLEGATO N.2
Moscow
Biblioteca Civica Vincenzo Joppi
Non
ha un sito web ufficiale, ma si possono trovare
tutte le informazioni a essa relative all’interno del
sito Web: www.udinecultura.it nell’area della
cultura del Comune di Udine.
Sito web: www.moscowlab.it
Palagym Sito web: www.palagymudine.it
Old Wild west Sito web: www.oldwildwest.it
Trattoria ai Frati
Non c’è un sito web
ufficiale. Si possono però trovare informazioni
relative ad essa in vari siti contenenti le recensioni
dei vari locali di ristorazione situati nel comune di
Udine piuttosto che nel sito web delle Pagine
Gialle (segue un illustrazione).
Bowling 71 Sito web: www.bowling71.com
74
Il Gelatiere Sito web: www.ilgelatiereudine.it
Piscina Comunale Palamostre
Sistema sosta e mobilità spa Sito web:
Trattoria Ai Frati Sito web:
Non ha
un sito web ufficiale, ma tutte le informazioni a
essa relative sono reperibili all’interno del sito
Web: www.comune.udine.it all’interno dell’area
denominata “SportInCittà”
www.ssm.it
www.pizzeriamobydick.it
75
ALLEGATO N.3
Spazio per timbri
DOMANDA DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI
COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO
Al Servizio Edilizia Privata
del Comune di UDINE
via Lionello, 1
33100 UDINE
In bollo
€ 14,62
In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si
procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, dandone
comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione e
all’applicazione della relativa sanzione.
La/Il sottoscritta/o
nato/a a
il
residente a
CAP/PROV.
in via
n.
codice fiscale
telefono
fax
e-mail
@
in qualità di proprietaria/o/i
dell’immobile sito in via
n.
oppure:
avente titolo alla richiesta
in qualità di
dell’immobile sito in via
n.
distinto catastalmente come segue:
76
N.C.E.U. foglio
mappale/i
sub
CHIEDE
i contributi previsti dalla L.R. n. 34/87 per il restauro delle facciate del fabbricato stesso (ivi compreso il
restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici
prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi) secondo le
modalità e nella misura prevista dalla delibera comunale n. 20/2036 del 20.01.1989,
un sopralluogo del tecnico comunale per la scelta e l’approvazione del colore sulla base di idonea
campionatura ai sensi dell’art. 43, comma 9 del Regolamento edilizio;
DICHIARA
di non aver fruito di altri contributi pubblici per interventi di recupero sulle parti dell’edificio oggetto della
presente domanda,
che a lavori eseguiti presenterà la dichiarazione di ultimazione degli stessi e relative fatture
debitamente quietanzate.
ALLEGA
planimetria,
relazione e sommario preventivo di spesa,
rilievo fotografico dell’edificio,
campione del colore che verrà impiegato,
documento di identità personale.
Distinti saluti.
Udine, (data)
Il/i richiedente/i (firma)
____________________________________
Per informazioni amministrative: dott. ssa Isabella Caregnato (0432-271417)
Per informazioni tecniche: geom. Giovanni Raiser (0432-271432) anche per il sopralluogo per la
campionatura
77
Domanda di contributo annuo costante per il restauro, sistemazione,
acquisto di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale
78
ALLEGATO N.4
GAIA DEGAN
DATI ANAGRAFICI
Gaia Degan
Nata a Gemona del Friuli, 21 Aprile 1994
Nazionalità Italiana
Residente in Via Monte Hermada, 78 - 33100 Udine
Telefono +39 0432 - 545537
Cellulare +39 3313520783
E-mail [email protected]
PERCORSO FORMATIVO
Maggio 2012 – Settembre 2008 Attualmente proseguimento presso l’Istituto Tecnico Statale per il Settore
Economico "Cecilia Deganutti" di Udine per ottenere, nel giugno 2013, il diploma di Ragioniere, Perito
Commerciale e Programmatore.
Febbraio 2012 – Maggio 2012 Rilasciato Attestato di Frequenza e Profitto “Strumenti informatici per la
gestione dell’impresa turistica” di 42 ore erogato dall’ente di formazione professionale IAL del Friuli Venezia
Giulia.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet e posta elettronica.
Buona capacità di programmazione in linguaggio VB.NET e HTML.
Utilizzo dei sistema operativi Windows XP e Windows Vista.
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
ESPERIENZE LAVORATIVE
30 Gennaio 2012 - 11 Febbraio 2012 Stage formativo presso l’Ente pubblico INAIL di Udine. Utilizzato il
sistema informatico interno relativamente alla gestione del rapporto assicurativo con le aziende.
13 Giugno 2011 - 1 Luglio 2011 Stage formativo presso lo studio commercialista del dottore Dino Gianfranco
Omenetto a Udine. Collaborato all’archiviazione di documenti contabili sul computer attraverso l’utilizzo di
programmi specifici.
INTERESSI
Sport praticati: pallavolo, nuoto.
Nel tempo libero amo dedicarmi alla lettura e al bricolage.
MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI PROFESSIONALI
Ho facilità a lavorare con il computer e sono interessata alla gestione contabile. Mi piacerebbe occuparmi
della realizzazione di siti Internet, progettazione di database e archiviazione di documenti. Sono dinamica,
flessibile e disposta al lavoro di gruppo. Ordinata e propensa all'autoapprendimento. Motivata alla crescita
professionale e personale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Data e firma
79
GIULIA MARANZANA
DATI ANAGRAFICI:
Nome e cognome: Giulia Maranzana,
Data e luogo di nascita: 17/09/1994 a Udine
Residente: Martinazzo di Cassacco,
Via : Via Mattioni, 16
Recapiti: 0432881116
3452965341
Indirizzo email: [email protected]
PERCORSO FORMATIVO:
2008 -2012 Perseguendo studio in ragioneria e programmazione presso L’ istituto statale per il settore
economico “ Cecilia Deganutti” di Udine. Frequentando il Corso Mercurio ho approfondito l’uso di diversi
programmi come “Visual Basic, Access e analizzando la creazione di database”;
2012: attestato Patente Europea del computer (ECDL);
CONOSCENZE INFORMATICHE:
Word, PowerPoint, Excel, Access ( Pacchetto office) : Ottime conoscenze
Visual Basic: Buona conoscenza
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
Conoscenza sufficiente della lingua inglese e della lingua tedesca.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Febbraio 2012: Alternanza scuola lavoro presso la società “DM ELEKTRON” di Buia. Nel corso dello
stage di due settimane ho svolto attività di archiviazione di fatture e documenti, Registrazione di fatture e
ho utilizzato programmi contabili della società stessa.
INTERESSI VARI:
2000 – 2010: Frequenza di corsi di nuoto a livello avanzato
MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI:
Se non dovessi continuare gli studi, vorrei trovare un lavoro inerente alle mie conoscenze, magari in
un’azienda come dipendente e svolgere le mansioni relative alla contabilità. Alla fine di questa mia
esperienza scolastica ho molte ambizioni professionali. Vorrei continuare gli studi e laurearmi in
giurisprudenza o in economia.
80
FEDERICA ROCCIA
Dati Personali
Luogo e Data di nascita
Residenza
Indirizzo e-mail
Cellulare
Monfalcone (GO) - 11/07/1993
Via Sottocolleverzan, 68 (33017) Tarcento - UD
[email protected]
340/6513739
Istruzione e Formazione
Periodo di formazione
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione
Indirizzo di studio
Settembre 2009 - ad oggi
Istituto Tecnico Statale per il Settore Economico
“C.Deganutti” (Udine)
Sistema informativi aziendali
Periodo di formazione
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione
Indirizzo di studio
Settembre 2007 - Giugno 2009
I.S.I.S. Caterina Percoto (Udine)
Linguistico
Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza di Windows, Internet Explorer, Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint,Access), Visual
Basic Express Edition.
Ottima conoscenza della struttura hardware e software
Conoscenze Lingue Straniere
Prima Lingua
Altre Lingue
Italiano
Inglese
Tedesco (scolastico base)
Capacità di lettura
Inglese - ottimo
Tedesco - buono
Capacità di scrittura
Inglese - buono
Tedesco - scarso
Capacità di espressione orale
Inglese - buono
Tedesco - molto scarso
Esperienze Lavorative
Periodo di riferimento
Tipo di Azienda o settore
Tipo di impiego
30 Gennaio 2012 - 11 Febbraio 2012
Tribunale di Udine
Stage Scolastico
Periodo di riferimento
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Lavoro a chiamata
Bar Fant (Tarcento - UD)
Barista
Interessi Vari
81
Ad oggi non svolgo nessun tipo di attività fisica. I miei hobby principali sono la lettura di libri di vario genere
e tutto ciò che riguarda la moda, sono infatti appassionata di sfilate.
Motivazioni e Aspirazioni
A seguito del conseguimento del diploma di scuola superiore, il mio primo obiettivo è l’iscrizione all’Università
prendendo il corso di Giurisprudenza. Durante quel periodo spero di trovare un lavoro magari part-time per
pagarmi parte degli studi. La mia aspirazione maggiore è la laurea e quindi diventare Avvocato. Sono
interessata anche lavori nel campo della moda.
03/2012
Federica Roccia
82
SARA MION
DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome: Mion Sara
Nato a: Pordenone il: 16 Ottobre 1994
Residente in: Via Castellani, 34 Città: Fanna (Pn)
Telefono: 0427/77638
Cellulare: +393343246651
E-mail: [email protected]
PERCORSO FORMATIVO
2013 – 2008:
2011:
Conseguito diploma in Sistema Informativi Aziendali, con lo studio approfondito dello
studio informatico e dello sviluppo tecnologico dell’azienda.
Conseguito presso: ITSSE Cecilia Deganutti
Conseguito certificato ECDL, il quale attesta la capacità di utilizzo del pacchetto Office,
di Outlook Express e di Internet Explorer.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic.
Buona conoscenza del software per la creazione di Database, Microsoft Access.
Buona conoscenza degli altri programmi del pacchetto Microsoft Office.
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Buone
Buone
Buone
TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Febbraio 2012:
Aprile 2012:
Stage presso Ufficio Comunale per la Contabilità, con l’utilizzo del
Server Gestionale Regionale.
Partecipazione alla “Gara Nazionale Mercurio 2012”.
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
Frequentazione Associazione Musicale per lo studio di Canto Moderno.
83
ALLEGATO N.5
Immagini dello stabile “Ex Dormisch” create con l’utilizzo del programma di progettazione 3D Revit
Architecture 2009 e confrontate con altre tratte da Google Maps e da Internet.
PIANTA PIANO TERRA
84
PIANTA PRIMO PIANO
85
PIANTA SECONDO PIANO
86
VISTA ALTO
87
PRIMA
DOPO
VISTA NOTTE
88
VISTA PISCINA
VISTA GIARDINO
89
VISTA 3D
90