OBBLIGHI, SANZIONI E CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI

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OBBLIGHI, SANZIONI E CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI
OBBLIGHI, SANZIONI E
CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI
COMPETENZA
Il mediatore deve essere competente a conoscere a fondo il procedimento
di mediazione.
Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare
costantemente la propria preparazione sulla normativa vigente in tema di mediaconciliazione e sulle tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve
altresì provvedere ad un aggiornamento almeno biennale presso un Ente
formatore riconosciuto ai sensi dell’art. 18, D.M. 180/2010 e svolgere il tirocinio
previsto dalla normativa vigente.
Il mediatore, prima di accettare l’incarico, deve verificare di essere dotato della
preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso
proposto. Il mediatore deve, conseguentemente, rifiutare la propria nomina in
procedimenti per i quali non si ritenga adeguatamente preparato e conoscitore
della materia. Il comportamento del mediatore, pertanto, soggiace alla necessarietà
che ponga in essere un’attività professionale secondo la diligenza professionale
prevista dall’art. 1176, II comma c.c.
INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E NEUTRALITA’1
Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e/o di interrompere
l'espletamento delle proprie funzioni in caso di incapacità o di impossibilità a
mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale durante lo svolgimento del
procedimento.
In ogni caso il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi
circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e
neutralità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei
confronti delle parti stesse.
Il mediatore deve comunicare all’Organismo qualsiasi circostanza che possa
compromettere la propria indipendenza ed imparzialità o possa determinare un
conflitto di interessi o che possa ingenerare nelle parti la sensazione di parzialità
ovvero di mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono:
- qualsiasi relazione personale, parentela o affinità o professionale con una delle
parti che possa adombrare l’autonomia del conciliatore rispetto alle parti;
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Indipendenza: assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore e le
parti. Imparzialità: attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
Neutralità: posizione del mediatore, il quale non deve avere un interesse diretto o indiretto all'esito del procedimento di
conciliazione.
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in
relazione all’esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per
una o più parti.
L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente
l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata
del procedimento.
RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga nel corso
della mediazione, incluso il fatto che debba svolgersi o si sia svolto il
procedimento di media conciliazione, salvo che non sia altrimenti previsto dalla
legge o giustificato da motivi di ordine pubblico. Detta riservatezza deve
permanere anche successivamente alla chiusura del procedimento.
Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non deve essere
rivelata alle altre parti senza il consenso della parte interessata, fatta salva l'ipotesi
che riguardi fatti contrari alla legge.
Il mediatore deve, all’inizio di ogni procedimento, informare tutte le parti
presenti, inclusi eventuali tirocinanti, consulenti e qualsiasi altro soggetto diverso
dagli interessati, che l’obbligo di riservatezza a cui lui stesso soggiace, grava su
ciascun partecipante al procedimento. Conseguentemente invita ciascun
partecipante a sottoscrivere il documento di riservatezza che allegherà nei
documenti del fascicolo del procedimento: la mancata sottoscrizione comporta
l’immediata esclusione del soggetto dalla seduta di mediazione.
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il mediatore, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, deve assicurarsi che le
parti abbiano versato le indennità di mediazione previste dal regolamento e dalle
tariffe e che abbiano compreso ed espressamente acconsentito: 1) le finalità e la
natura del procedimento di conciliazione; 2) il ruolo e le prerogative del
mediatore, delle parti e degli eventuali ausiliari; 3) gli obblighi di riservatezza a
carico del mediatore e delle parti.
Il mediatore deve svolgere la propria funzione con la dovuta diligenza,
indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione diretta o indiretta sulle parti.
Il mediatore deve conoscere ed avere a disposizione durante gli incontri di
mediazione il regolamento della Camera di Media Conciliazione dell'Ordine
Forense di Velletri.
Il mediatore deve verificare il valore effettivo della controversia, invitando le parti
ad integrare il versamento dell'indennità in caso di dichiarazioni di valore non
ritenute congrue o corrette.
Il mediatore in occasione degli incontri deve:
- indicare a verbale il nome dell'OdM, il numero di registro generale della
procedura e il numero dell'incontro (1 per la prima sessione, 2 per la seconda,
ecc.);
- far sottoscrivere nella fase iniziale la dichiarazione di riservatezza a tutti i presenti
(parti, avvocati, tirocinanti, segretarie, consulenti, ecc.) in calce al verbale o in
foglio separato;
- consegnare al termine del procedimento (anche in caso di mancata
comparizione) la scheda di valutazione ad ogni parte presente, esclusi i tirocinanti.
Le schede devono essere compilate e riconsegnate sigillate al mediatore il quale le
inserirà nel fascicolo prima di rimetterlo alla segreteria. Il mediatore sarà ritenuto
responsabile dell’eventuale mancanza di anche solo una di esse;
- verificare l’identità delle parti e dei consulenti, indicando a verbale gli estremi dei
documenti;
- vietare ai tirocinanti presenti di interloquire con le parti su questioni oggetto di
mediazione, intervenire nella discussione e/o influenzarla. L’eventuale
prosecuzione dell’atteggiamento di ingerenza del tirocinante, nonostante l’invito al
silenzio, contrario alla normativa vigente e al Regolamento, deve essere segnalata
immediatamente dal mediatore all’Organismo che provvederà in ordine alla
gravità della censura mossa, sino alla esclusione del tirocinante a presenziare a
ulteriori sessioni presso l’OdM.
Il mediatore, nel caso in cui le parti dovessero ritenere necessaria o comunque
opportuna la nomina di uno o di più consulenti tecnici, inviterà le stesse a
designare, di comune accordo, i periti, e ad accettare per iscritto i relativi
preventivi di spesa. In caso di disaccordo sul nominativo da scegliere, provvederà
alla nomina il mediatore, tenuto conto dei criteri di individuazione forniti dalle
parti. Il Consulente sarà designato attingendo dai nominativi presenti nell’elenco
dei consulenti iscritti presso il Tribunale di Velletri. Detto Consulente dovrà,
prima dell’accettazione, fornire il preventivo dei compensi che dovrà essere
accettato, per iscritto, dalle parti.
Il mediatore di norma dovrà evitare di verbalizzare le osservazioni rese dalle parti
presenti. Nel caso in cui le parti dovessero insistere per formulare una offerta, il
mediatore procederà alla relativa sintetica verbalizzazione, avendo cura di non
inserire eventuali motivazioni o informazioni riservate, salvo espresso consenso
della parte interessata.
Se la parte chiamata dovesse comparire inaspettatamente all’incontro, il mediatore
dovrà farle compilare e firmare il modello di adesione, invitandola ad effettuare il
versamento della prevista indennità e disponendo, in caso contrario, un rinvio;
In caso di impossibilità di una parte a sottoscrivere il verbale, il mediatore darà
atto di tale circostanza, indicandone i motivi.
Se nel corso del procedimento il mediatore dovesse rendersi conto o dovesse
avere dubbi in ordine alla contrarietà dell'accordo che le parti intendono
concludere a norme imperative o all’ordine pubblico, dovrà sospendere l’incontro,
rinviando ad altra data, al fine di procedere alle necessarie verifiche e consultare,
ove occorra, l’Organismo.
Ai sensi del regolamento il mediatore può formulare la proposta solo qualora sia
richiesto da tutte le parti, in tal caso potrebbe comunque rifiutarsi se ritiene di non
avere sufficienti elementi. Il mediatore non può formulare la proposta in caso di
assenza o mancata adesione di una parte. Prima di formulare la Proposta il
mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze della stessa nel successivo
giudizio e dell’aumento di 1/5 delle tariffe previsti per legge, e regolamento,
riportando a verbale tale avvertimento.
Alla fine del procedimento il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate
affinchè l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso
informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Al termine del procedimento il mediatore deve riconsegnare alla segreteria il
fascicolo di causa con tutti i verbali, i documenti prodotti, le schede di adesione e
quelle valutative, nonchè l'eventuale accordo conciliativo.
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Il mediatore, al di fuori degli incontri fissati nella procedura di media conciliazione
e salvo espressa autorizzazione dell’Organismo, non può inviare comunicazioni
scritte o intrattenere rapporti con le parti e/o i loro procuratori per questioni
collegate o collegabili al procedimento di mediazione.
Il mediatore, nell'ambito della procedura di media conciliazione e/o in caso di
comunicazioni autorizzate dall’Organismo, non può utilizzare la carta intestata del
proprio studio professionale e deve astenersi da comportamenti diretti a divulgare
il proprio nome e/o la propria attività professionale.