OBBLIGHI, SANZIONI E CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI
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OBBLIGHI, SANZIONI E CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI
OBBLIGHI, SANZIONI E CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI COMPETENZA Il mediatore deve essere competente a conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione sulla normativa vigente in tema di mediaconciliazione e sulle tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve altresì provvedere ad un aggiornamento almeno biennale presso un Ente formatore riconosciuto ai sensi dell’art. 18, D.M. 180/2010 e svolgere il tirocinio previsto dalla normativa vigente. Il mediatore, prima di accettare l’incarico, deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto. Il mediatore deve, conseguentemente, rifiutare la propria nomina in procedimenti per i quali non si ritenga adeguatamente preparato e conoscitore della materia. Il comportamento del mediatore, pertanto, soggiace alla necessarietà che ponga in essere un’attività professionale secondo la diligenza professionale prevista dall’art. 1176, II comma c.c. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E NEUTRALITA’1 Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e/o di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni in caso di incapacità o di impossibilità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale durante lo svolgimento del procedimento. In ogni caso il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti stesse. Il mediatore deve comunicare all’Organismo qualsiasi circostanza che possa compromettere la propria indipendenza ed imparzialità o possa determinare un conflitto di interessi o che possa ingenerare nelle parti la sensazione di parzialità ovvero di mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: - qualsiasi relazione personale, parentela o affinità o professionale con una delle parti che possa adombrare l’autonomia del conciliatore rispetto alle parti; 1 Indipendenza: assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore e le parti. Imparzialità: attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra. Neutralità: posizione del mediatore, il quale non deve avere un interesse diretto o indiretto all'esito del procedimento di conciliazione. - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; - il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento. RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga nel corso della mediazione, incluso il fatto che debba svolgersi o si sia svolto il procedimento di media conciliazione, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o giustificato da motivi di ordine pubblico. Detta riservatezza deve permanere anche successivamente alla chiusura del procedimento. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non deve essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte interessata, fatta salva l'ipotesi che riguardi fatti contrari alla legge. Il mediatore deve, all’inizio di ogni procedimento, informare tutte le parti presenti, inclusi eventuali tirocinanti, consulenti e qualsiasi altro soggetto diverso dagli interessati, che l’obbligo di riservatezza a cui lui stesso soggiace, grava su ciascun partecipante al procedimento. Conseguentemente invita ciascun partecipante a sottoscrivere il documento di riservatezza che allegherà nei documenti del fascicolo del procedimento: la mancata sottoscrizione comporta l’immediata esclusione del soggetto dalla seduta di mediazione. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Il mediatore, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, deve assicurarsi che le parti abbiano versato le indennità di mediazione previste dal regolamento e dalle tariffe e che abbiano compreso ed espressamente acconsentito: 1) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; 2) il ruolo e le prerogative del mediatore, delle parti e degli eventuali ausiliari; 3) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti. Il mediatore deve svolgere la propria funzione con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione diretta o indiretta sulle parti. Il mediatore deve conoscere ed avere a disposizione durante gli incontri di mediazione il regolamento della Camera di Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri. Il mediatore deve verificare il valore effettivo della controversia, invitando le parti ad integrare il versamento dell'indennità in caso di dichiarazioni di valore non ritenute congrue o corrette. Il mediatore in occasione degli incontri deve: - indicare a verbale il nome dell'OdM, il numero di registro generale della procedura e il numero dell'incontro (1 per la prima sessione, 2 per la seconda, ecc.); - far sottoscrivere nella fase iniziale la dichiarazione di riservatezza a tutti i presenti (parti, avvocati, tirocinanti, segretarie, consulenti, ecc.) in calce al verbale o in foglio separato; - consegnare al termine del procedimento (anche in caso di mancata comparizione) la scheda di valutazione ad ogni parte presente, esclusi i tirocinanti. Le schede devono essere compilate e riconsegnate sigillate al mediatore il quale le inserirà nel fascicolo prima di rimetterlo alla segreteria. Il mediatore sarà ritenuto responsabile dell’eventuale mancanza di anche solo una di esse; - verificare l’identità delle parti e dei consulenti, indicando a verbale gli estremi dei documenti; - vietare ai tirocinanti presenti di interloquire con le parti su questioni oggetto di mediazione, intervenire nella discussione e/o influenzarla. L’eventuale prosecuzione dell’atteggiamento di ingerenza del tirocinante, nonostante l’invito al silenzio, contrario alla normativa vigente e al Regolamento, deve essere segnalata immediatamente dal mediatore all’Organismo che provvederà in ordine alla gravità della censura mossa, sino alla esclusione del tirocinante a presenziare a ulteriori sessioni presso l’OdM. Il mediatore, nel caso in cui le parti dovessero ritenere necessaria o comunque opportuna la nomina di uno o di più consulenti tecnici, inviterà le stesse a designare, di comune accordo, i periti, e ad accettare per iscritto i relativi preventivi di spesa. In caso di disaccordo sul nominativo da scegliere, provvederà alla nomina il mediatore, tenuto conto dei criteri di individuazione forniti dalle parti. Il Consulente sarà designato attingendo dai nominativi presenti nell’elenco dei consulenti iscritti presso il Tribunale di Velletri. Detto Consulente dovrà, prima dell’accettazione, fornire il preventivo dei compensi che dovrà essere accettato, per iscritto, dalle parti. Il mediatore di norma dovrà evitare di verbalizzare le osservazioni rese dalle parti presenti. Nel caso in cui le parti dovessero insistere per formulare una offerta, il mediatore procederà alla relativa sintetica verbalizzazione, avendo cura di non inserire eventuali motivazioni o informazioni riservate, salvo espresso consenso della parte interessata. Se la parte chiamata dovesse comparire inaspettatamente all’incontro, il mediatore dovrà farle compilare e firmare il modello di adesione, invitandola ad effettuare il versamento della prevista indennità e disponendo, in caso contrario, un rinvio; In caso di impossibilità di una parte a sottoscrivere il verbale, il mediatore darà atto di tale circostanza, indicandone i motivi. Se nel corso del procedimento il mediatore dovesse rendersi conto o dovesse avere dubbi in ordine alla contrarietà dell'accordo che le parti intendono concludere a norme imperative o all’ordine pubblico, dovrà sospendere l’incontro, rinviando ad altra data, al fine di procedere alle necessarie verifiche e consultare, ove occorra, l’Organismo. Ai sensi del regolamento il mediatore può formulare la proposta solo qualora sia richiesto da tutte le parti, in tal caso potrebbe comunque rifiutarsi se ritiene di non avere sufficienti elementi. Il mediatore non può formulare la proposta in caso di assenza o mancata adesione di una parte. Prima di formulare la Proposta il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze della stessa nel successivo giudizio e dell’aumento di 1/5 delle tariffe previsti per legge, e regolamento, riportando a verbale tale avvertimento. Alla fine del procedimento il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinchè l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Al termine del procedimento il mediatore deve riconsegnare alla segreteria il fascicolo di causa con tutti i verbali, i documenti prodotti, le schede di adesione e quelle valutative, nonchè l'eventuale accordo conciliativo. *** *** *** Il mediatore, al di fuori degli incontri fissati nella procedura di media conciliazione e salvo espressa autorizzazione dell’Organismo, non può inviare comunicazioni scritte o intrattenere rapporti con le parti e/o i loro procuratori per questioni collegate o collegabili al procedimento di mediazione. Il mediatore, nell'ambito della procedura di media conciliazione e/o in caso di comunicazioni autorizzate dall’Organismo, non può utilizzare la carta intestata del proprio studio professionale e deve astenersi da comportamenti diretti a divulgare il proprio nome e/o la propria attività professionale.