GLI ELELEMENTI ESSENZIALI DEL CODICE DELLA PRIVACY

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GLI ELELEMENTI ESSENZIALI DEL CODICE DELLA PRIVACY
DIRITTO D’AUTORE
Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche
Protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi
Gennaio 2014
LE OPERE PROTETTE
Sono protette ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941, più
volte modificata, indicata di seguito come l.d.a.) le opere dell’ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti
i programmi per elaboratore (software) come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna ratificata con legge n. 399/1978, nonché quelle banche dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
L’elenco dell’art. 2 l.d.a. ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo.
L’OGGETTO DELLA TUTELA
Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, ma solo il modo in cui l’idea viene
espressa, vale a dire la forma dell’opera sia esterna (ovvero l’espressione dell’idea
immediatamente percepibile ai sensi) che interna (ad es. la trama di un racconto).
TIPOLOGIE DI OPERE PROTEGGIBILI NON TIPIZZATE DALLA LEGGE
Per quanto qui rileva, segnaliamo che la giurisprudenza ha stabilito che:
- la creazione pubblicitaria è proteggibile come opera fotografica (Trib. Milano
14.12.1972), del disegno (Trib. Roma 28.3.1995; Trib. Milano 4.2.1982; Trib. Roma
27.5.1961), cinematografica (Trib. Roma 29.9.2008; Trib. Catania 22.2.2007) o del
disegno industriale (Trib. Bari 14.10.1999). I bozzetti pubblicitari sono proteggibili
se sufficientemente dettagliati ed elaborati (Cass. n. 3390/2003; Cass. n. 1946/1957;
App. Milano 1.7.1955; Trib. Milano 19.11.1953; Pret. Milano 9.12.1991);
- il personaggio di fantasia è proteggibile come opera autonoma (Cass. n. 810/1978;
Trib. Milano 21.1.2008; Trib. Milano 27.5.2002; App. Milano 21.2.1992);
- lo schema di un programma televisivo, c.d. format televisivo, è proteggibile se dotato
di creatività (Trib. Roma 8.4.1996) e di compiutezza espressiva (Cass. n. 17903/2004;
Trib. Milano 19.7.1999; Trib. Roma 6.7.1999), ossia quando fornisca elementi
sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli
eventi;
- il gioco-concorso a premi è proteggibile solo se presenta caratteri di effettiva
originalità e creatività (Pret. Milano 4.2.1991);
- il sito web è proteggibile sia come software che genera il sito, sia per quanto riguarda
gli elementi grafici che lo caratterizzano.
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I REQUISITI DI PROTEZIONE:
a) creatività: il termine è riferito alla forma espressiva dell’opera che riflette la
personalità dell’autore e nella quale sia presente almeno un certo grado di
complessità, escludendosi la proteggibilità delle forme necessitate o imposte dalla
funzione utilitaria o distintiva dell’opera, banali o standardizzate;
b) novità-originalità: il termine “novità” è, secondo alcuni, da intendersi come novità
oggettiva, ossia “novità di elementi essenziali e caratterizzanti” dell’opera che la
distinguono da quelle precedenti, oppure, secondo altri, come novità soggettiva,
ovvero quando l’opera reca l’impronta creativa dell’autore. Con il termine
“originalità” ci si riferisce al risultato di un’attività intellettuale non banale, frutto
della personalità dell’autore.
TITOLO ORIGINARIO D’ACQUISTO DEL DIRITTO D’AUTORE
Il titolo originario di acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera (art.
6). La creazione dell’opera è pertanto costitutiva di diritti patrimoniali (artt. 12-19 l.d.a.) e
morali (artt. 20-24 l.d.a.).
LA QUALITÀ DI AUTORE
E’ considerato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale,
ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o
radiodiffusione dell’opera. Valgono come nome: lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il
segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art.
8 l.d.a.).
E’ legittimato a far valere i diritti dell’autore anonimo chi per primo ha pubblicato in
qualunque modo l’opera, almeno fino a quando il vero autore non riveli la propria identità
(art. 9 l.d.a.).
CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore attribuisce al titolare:
- ex art. 12 l.d.a. il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e
modo (c.d. diritto patrimoniale d’autore);
nonché
- ex art. 20 l.d.a. una serie di diritti a contenuto non patrimoniale (c.d. diritto morale
d’autore) tra cui, principalmente: il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e il diritto
di opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto
pregiudizievole per l’onore e la reputazione dell’autore.
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Ne consegue che qualsiasi tipo di sfruttamento dell’opera (pubblicazione, riproduzione,
diffusione, distribuzione, ecc.) può essere effettuato solo dall’autore o con il suo consenso
ovvero dal soggetto al quale questi abbia ceduto i suoi diritti patrimoniali e che, in caso
di utilizzo non autorizzato, l’autore ha diritto ad ottenere la cessazione dell’uso e il
risarcimento del danno.
I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA TIPIZZATI DALLA LEGGE
Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti l’elenco relativo ai diritti di utilizzazione
economica di cui agli artt. 12-18 bis l.d.a. è meramente esemplificativo e quindi non
tassativo. Tra tali diritti rammentiamo il:
-
diritto di pubblicazione dell’opera (art. 12, comma 1, l.d.a.);
diritto di riproduzione dell’opera (art. 13 l.d.a.);
diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 l.d.a.);
diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 l.d.a.);
diritto di distribuzione (art. 17 l.d.a.);
diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18
l.d.a.);
- diritto di noleggio e di prestito (art. 18 bis l.d.a.); e, infine, il
- diritto di diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, internet, ecc.),
ricompreso, per alcuni, nell’art. 16 o, per altri, nell’art. 17 l.d.a..
DURATA
L’art. 25 l.d.a. detta la regola generale in tema di durata dei diritti di utilizzazione
economica sull’opera, secondo cui essi durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo
la sua morte.
Di seguito specificheremo la durata dei diritti patrimoniali per singola tipologia di opera,
che differisce dalla regola generale sopra descritta:
- opere in comunione e opere drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche: 70 anni
dalla morte dell’ultimo coautore (art. 26, co. 1, l.d.a.);
- opere collettive: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera (art. 26, co.2, l.d.a.);
- opere anonime o pseudonime: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera (art. 27, co. 1,
l.d.a.). Se prima della scadenza di tale termine l’autore è rivelato si applicherà il termine di
durata individuato dall’art. 25: 70 anni dalla morte dell’autore (art. 27, co. 2, l.d.a.);
- opere cinematografiche o assimilate: 70 dalla morte dell’ultimo coautore (art. 32 l.d.a.).
Alla scadenza dei termini di protezione le opere cadono in pubblico dominio e sono,
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pertanto, liberamente utilizzabili senza necessità di autorizzazione e senza dover
corrispondere compensi, salvo che per il diritto morale.
Il diritto morale d’autore dura tutta la vita dell’autore e, dopo la sua morte, può essere fatto
valere dal coniuge e dai figli o, in loro mancanza, gradatamente, dai genitori e dagli altri
ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e loro discendenti, indipendentemente dalla
qualità di erede (art. 23, co.1, l.d.a.).
TRASMISSIONE DEL DIRITTO
Il diritto morale d’autore è inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile; l’autore,
tuttavia, non può opporsi alle modifiche dell’opera una volta conosciute e accettate (art. 22,
co. 2, l.d.a.).
I diritti di utilizzazione economica (nonché i diritti connessi) possono essere invece
liberamente acquistati, alienati o trasmessi in ogni modo e forma (art. 107 l.d.a.), con le
seguenti precisazioni:
- per poter disporre del diritto, l’autore deve aver compiuto 16 anni (art. 108 l.d.a.);
- salvo patto contrario, la cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta la
trasmissione dei diritti di utilizzazione (art. 109 l.d.a.);
- la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto e non è quindi
richiesta la forma scritta per la validità degli atti dispositivi del diritto d’autore (art. 110
l.d.a.);
- salva l’ipotesi dell’acquisto in blocco dell’intero diritto patrimoniale d’autore, i diritti
patrimoniali si intendono sempre ceduti entro i limiti, l’oggetto e le finalità del contratto.
Per espressa previsione legislativa, inoltre, la licenza/cessione di uno o più diritti di
utilizzazione non implica il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente
dipendenti dal diritto trasferito, né si estende ad eventuali elaborazioni e trasformazioni di
cui l’opera è suscettibile (cfr. combinato disposto degli artt. 19 e 119, co. 4 e 5, l.d.a.);
- in caso di opere realizzate su commissione (come è il caso delle opere pubblicitarie), ove
non sia diversamente pattuito, il committente acquista dall’autore tutti i diritti patrimoniali
sull’opera dell’ingegno entro i limiti desumibili dall’oggetto e dalle finalità specifiche del
contratto (cfr.: Trib. Napoli, 2.2.2007; App. Milano, 31.5.2002).
LE ELABORAZIONI CREATIVE
Sono protette ai sensi della l.d.a. anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera,
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quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o
artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale (art. 4). Segnaliamo che, secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, nel caso
della parodia non è necessario aver ottenuto il consenso dell’autore dell’opera parodiata per
il suo utilizzo, quando si tratti di opera dell’ingegno autonoma dotata di carattere creativo,
nuovo ed originale (cfr. Trib. Milano 29.1.1996; Trib. Milano 1.2.2001; Trib. Milano
13.9.2004).
LE OPERE FRUTTO DEL CONTRIBUTO DI PIÙ AUTORI
a) Opere collettive: si tratta di opere create dalla riunione di opere o di parti di opere che
hanno carattere di creazione autonoma, regolate dagli artt. 3, 7 e 38 l.d.a. (ad esempio:
riviste e giornali). Secondo quest’ultimo articolo nell’opera collettiva, salvo patto contrario,
il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore. Ai singoli collaboratori dell’opera
collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente.
b) Opere in comunione: ai sensi dell’art. 10 l.d.a., quando l’opera è stata creata con il
contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone il diritto d’autore appartiene in
comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo diverso
accordo provato per iscritto. Sono applicabili al caso in esame le norme sulla comunione
(artt. 1100 e ss. codice civile). La difesa del diritto morale può essere sempre esercitata
individualmente da ciascun coautore. L’opera non può però essere pubblicata (se inedita) o
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza l’accordo
di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di rifiuto ingiustificato di uno o più coautori, la
pubblicazione, modificazione o nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata
dall’autorità giudiziaria secondo le modalità e condizioni da questa stabilite.
c) Opere composte: si riferiscono ad si tratta opere composte da contributi di generi diversi,
che sono distinguibili ed utilizzabili separatamente (articoli da 33 a 37 l.d.a.): opere
drammatico – musicali; composizioni musicali con parole, opere coreografiche e
pantomimiche.
ALCUNE CATEGORIE DI OPERE PROTETTE
Fotografie
In relazione alle fotografie, occorre distinguere tra le fotografie protette come opere
dell’ingegno di carattere creativo, e le semplici fotografie; il discrimine non è spesso
facilmente individuabile (implicando una valutazione circa l’originalità e la creatività
dell’opera), ma la differenza è rilevante se solo si pensa alla durata dei relativi diritti: tutta la
vita del fotografo e sino al settantesimo anno dopo la sua morte, nel primo caso (art. 25
l.d.a.); 20 anni dallo scatto, nel secondo caso (art. 92 l.d.a.).
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In tema di fotografie e relativi contratti non va dimenticato che l’opera realizzata su
commissione, salvo patto contrario, attribuisce al committente tutti i diritti di sfruttamento
patrimoniale desumibili dall’oggetto e dalle finalità specifiche del contratto e che – per
quanto concerne le semplici fotografie - la pattuizione della cessione del negativo, o della
matrice o altro analogo mezzo di riproduzione comporta l’acquisto dei diritti di utilizzazione
economica ex art. 89 l.d.a..
Musiche
Sulle musiche possono coesistere una pluralità di diritti: quello dell’autore della musica e, se
vi sono, dei testi, quello dell’autore delle parole; nonché i diritti connessi del produttore
fonografico (e degli artisti, interpreti ed esecutori) quando si intenda utilizzare una
registrazione.
Ai sensi dell’art. 61 l.d.a. l’autore ha diritto esclusivo: a) di adattare e di registrare l’opera
su qualsiasi supporto; b) di riprodurre, distribuire, noleggiare o prestare gli esemplari
dell’opera adattata o registrata; c) eseguire pubblicamente e comunicare l’opera al pubblico
mediante qualsiasi supporto.
I supporti fonografici non possono essere distribuiti se non riportino le seguenti indicazioni:
a) titolo dell’opera riprodotta; b) nome dell’autore; c) nome dell’artista, interprete o
esecutore; d) data della fabbricazione (art. 62 l.d.a.).
L’autore può cedere ad un editore, con il contratto di edizione musicale, tutti i diritti di
utilizzazione della sua opera musicale. Con tale contratto, l’autore cede all’editore, insieme
alle facoltà di pubblicazione per le stampe, tutte le altre facoltà di utilizzazione dell’opera,
ed in particolare: l’esecuzione, la rappresentazione, la riproduzione su dischi e nastri, la
diffusione attraverso la radio e/o la televisione nonché (usualmente) il diritto di arrangiare le
musiche ed adattare i testi con possibilità di tradurli in altra lingua.
L’utilizzo di musiche rielaborate, remix e simili, comporta il consenso non solo dell’autore
della rielaborazione, ma anche degli autori delle musiche originarie (e degli altri soggetti
sopra individuati). In tal caso, occorre ottenere il preventivo consenso dei titolari dei diritti
sulle opere originarie da parte dell’autore della rielaborazione.
Sempre in relazione alle opere musicali occorre, inoltre, tenere presente che:
i) per acquisire i diritti di pubblica esecuzione o di riproduzione meccanica delle musiche,
nel caso di autori che hanno conferito mandato alla SIAE (i.e.: società italiana degli autori
ed editori disciplinata dagli artt. 180 e ss. l.d.a.) è sufficiente sottoscrivere con la SIAE
l’apposita licenza e corrispondere i compensi da essa stabiliti, che verranno poi ripartiti da
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tale ente, secondo date percentuali, agli autori interessati. Se si tratta, invece, di autori non
associati SIAE, bisogna acquisire direttamente dagli tali diritti;
ii) per ogni abbinamento di musiche ad immagini fisse o in movimento (effettuato, per
esempio, per spot pubblicitari), occorre acquisire direttamente dai titolari del diritto d’autore
(autore - editore) e dai titolari del diritto connesso (produttore di fonogrammi - artista
interprete ed esecutore) i c.d. “diritti di sincronizzazione”, che non sono amministrati
direttamente dalla SIAE;
iii) per utilizzare una musica su siti web aziendali (sia come sottofondo, sia all’interno di
video o altri materiali caricati su tali siti) è necessario verificare se, come previsto dall’art.
11 del Regolamento SIAE, l’autore associato SIAE ha escluso dal mandato e riservato a sé i
diritti di utilizzazione sulle reti telematiche e di telefonia mobile. Se sussiste tale esclusione,
come pure nel caso di autore non associato SIAE, occorre negoziare e acquisire i diritti di
utilizzazione “on line” (e su cellulari) direttamente dagli autori. Se invece si tratta di brani
per i quali è stato conferito il mandato alla SIAE, è sufficiente sottoscrivere con la SIAE
l’apposita licenza per l’utilizzo delle opere musicali su siti web non musicali e corrispondere
le tariffe appositamente determinate.
Con la c.d. licenza multimediale la SIAE autorizza i provider alle utilizzazioni dell’opera
musicale in modalità streaming, downloading e webcasting. I diritti connessi dei produttori
fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori di composizioni musicali sono
espressamente esclusi dalla licenza multimediale SIAE.
COMMUNICATION LUNCH UPA 8 MARZO 2012
APPROFONDIMENTI SUL DIRITTO D'AUTORE
♦ LA LICENZA MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER (MSP) DI STEFANIA
ERCOLANI
Opere cinematografiche e documentaristiche
La legge sul diritto d’autore comprende nella protezione le opere dell’arte cinematografica,
muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi degli
artt. 87 e ss. (cfr. art. 2 n. 6 l.d.a.).
L’art. 44 l.d.a. individua quali coautori dell’opera cinematografica “l’autore del soggetto,
l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico”.
Ai sensi dell’art. 48 l.d.a. gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi,
con l’indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera, siano
menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
L’art. 49 l.d.a. autorizza i singoli autori ad utilizzare separatamente i singoli contributi,
purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione del produttore, e l’art. 50 autorizza
gli stessi a disporne liberamente se il produttore non porta a termine il film entro 3 anni dal
giorno della consegna o non fa proiettare l’opera compiuta entro 3 anni dal suo compimento.
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Secondo la giurisprudenza (Pretura Roma, 12 settembre 1979) quando lo strumento
cinematografico rileva esclusivamente come mezzo tecnico e non come autonomo
linguaggio espressivo di creatività e originalità l’opera rientra tra quelle documentaristiche
protette ex art. 86 l.d.a.
Programmi per elaboratore (c.d. “software”)
Sono protetti dalla legge sul diritto d’autore alla stregua di opere letterarie i software che
hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti.
In base all’art. 64-bis l.d.a. i diritti di utilizzazione esclusiva sul software comprendono il
diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo; b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione ed ogni altra modifica nonché la
riproduzione dell’opera derivata; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (inclusa la
locazione).
Non sono soggette ad autorizzazione le riproduzioni, traduzioni, ecc., se necessarie per l’uso
del programma nonché la decompilazione se necessaria per l’interoperabilità con altri
programmi (cfr. artt. 64-ter e 64-quater l.d.a.).
Si segnala che in data 22.10.2010 la Corte di Giustizia europea (causa C-393/09) ha statuito
che anche l’interfaccia grafica di un software può godere, quando sia frutto di un’opera
intellettuale creativa ed originale, della tutela del diritto d’autore.
L’art. 6 d.lgs. 518/1992 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i
programmi per elaboratore (curato dalla Sezione Olaf – Opere Letterarie ed Arti Figurative
della SIAE). I depositi nel Registro predetto fanno fede, fino a prova contraria,
dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore. La registrazione è prevista solo per i
programmi pubblicati e deve essere accompagnata da un CD-ROM contenente il software.
La pubblicazione del programma ha luogo se l’autore riproduce direttamente il software per
la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il
programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. Sul registro possono essere anche
trascritti gli atti di cessione (ma non le licenze d’uso) della proprietà dei diritti di
utilizzazione economica sul software.
Banche dati
In base alla definizione di cui all’art. 2, n. 9, l.d.a. il contenuto di una banca dati può
consistere in una raccolta di opere oppure di dati organizzati sistematicamente o
metodicamente e consultabile in ogni modo (anche attraverso mezzi elettronici).
L’autore di una banca dati che ha scelto ed organizzato creativamente il materiale all’interno
della raccolta è titolare delle facoltà esclusive patrimoniali specificate dagli artt. 64quinquies e sexies l.d.a.
In particolare, l’art. 64-quinquies l.d.a. riconosce all’autore il diritto di effettuare o
autorizzare: a) la riproduzione con qualunque mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione,
l’adattamento, una diversa disposizione ed ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di
distribuzione al pubblico; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione al
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pubblico, compresa la trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi
riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei
risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Il successivo art. 64-sexies l.d.a. individua alcune ipotesi di libera utilizzazione di una banca
dati, ossia nei casi di: i) accesso e consultazione svolte per finalità didattiche o di ricerca
scientifica; ii) uso per fini di sicurezza pubblica o nell’ambito di un procedimento
amministrativo o giurisdizionale. La norma stabilisce, inoltre, che le attività ex art. 64quinquies di un utente legittimo di una banca dati non sono soggette ad autorizzazione se
necessarie per l’accesso al contenuto della raccolta e per il suo normale impiego.
Il soggetto che effettua investimenti rilevanti per la realizzazione di una banca dati è
definito dalla legge “costitutore” (art. 102-bis, co.1, lett. a), l.d.a.) e ha il diritto di “vietare
le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa”, salvi i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta (art. 102-bis, co.3, l.d.a.). La
durata del diritto del costitutore è di 15 anni (art. 102-bis, co. 6, l.d.a.).
L’art. 102-ter l.d.a. specifica gli obblighi e i diritti dell’utente legittimo di una banca dati
messa a disposizione del pubblico, il quale:
- non deve arrecare pregiudizio al titolare dei diritti d’autore o connessi sul contenuto della
banca dati e non deve eseguire operazioni in contrasto con la gestione della banca dati o che
arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore, e
- può effettuare l’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto per
qualsiasi finalità.
Software e banche dati creati in esecuzione di contratti di lavoro
Gli artt. 12 bis e 12 ter l.d.a. sono espressione di un principio generale secondo cui il datore
di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del software o della
banca dati creati dal lavoratore dipendente in occasione delle sue mansioni di lavoro.
DIRITTI CONNESSI
I diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore proteggono interessi collegati e contigui
all’esercizio del diritto d’autore e si presentano alternativamente come diritti di esclusiva o
diritti a compenso (cfr. artt. da 72 a 99 bis l.d.a.).
Ricordiamo tra i principali, per quanto qui interessa:
- il diritto esclusivo del fotografo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie c.d.
semplici, cioè delle fotografie che difettano dei requisiti (novità, creatività e originalità) di
tutela come opere dell’ingegno di carattere creativo; tale diritto ha la durata di 20 anni dalla
produzione della fotografia (artt. 88 e 92 l.d.a.);
- il diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.d.a. di autorizzare la riproduzione
delle registrazioni sulle quali sono state fissate le opere musicali, la distribuzione, il
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noleggio e il prestito nonché la messa a disposizione su richiesta di esse (per la durata di 50
anni dalla fissazione, o dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera
se avvenuta entro il termine di 50 anni ai sensi dell’art. 75 l.d.a.);
- il diritto esclusivo degli artisti interpreti ed esecutori ex art. 80 l.d.a. di autorizzare la
fissazione delle loro prestazioni artistiche, la riproduzione, la comunicazione, la diffusione,
la messa a disposizione su richiesta, la distribuzione, il noleggio o il prestito (come disposto
dall’art. 85 l.d.a. per la durata di 50 anni dall’esecuzione, recitazione o rappresentazione
dell’opera; se c’è fissazione dell’esecuzione entro il termine di 50 anni, i diritti durano 50
anni dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico della fissazione);
- il diritto a compenso del produttore fonografico (e degli artisti interpreti ed esecutori) ex
artt. 73-73 bis l.d.a. per i c.d. utilizzi secondari, a scopo di lucro e non, dei fonogrammi, nel
cinema, nella radio-telediffusione, nell’esecuzione in pubblico (per la durata di 50 anni
dalla fissazione del fonogramma su di un supporto);
- il diritto esclusivo del produttore di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento (e degli artisti interpreti ed esecutori in relazione alle loro
prestazioni artistiche) di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito
e la messa a disposizione del pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive ex art. 78
ter l.d.a. (per la durata di 50 anni dalla fissazione, o dalla prima pubblicazione o
comunicazione al pubblico dell’opera se avvenuta entro il termine di 50 anni).
Per utilizzare legittimamente le opere quindi occorre ottenere il consenso, oltre che degli
autori, dei soggetti sopra individuati (ad esempio: del produttore fonografico in relazione
all’utilizzazione dei fonogrammi).
GLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 80 l.d.a., si considerano artisti interpreti ed esecutori: gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o
di dominio pubblico. Sono altresì ricompresi in tale categoria ex art. 82 l.d.a.: 1) coloro che
sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di
notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori
d’orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte
orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé e non di semplice accompagnamento.
DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED
ESECUTORI
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Gli artt. 81 e 83 l.d.a. riconoscono tutela ai diritti della personalità degli artisti interpreti ed
esecutori. Il primo articolo stabilisce che i soggetti in questione godono, senza limitazione di
tempo, del diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa recare pregiudizio al loro onore o alla
loro reputazione. Inoltre, il secondo articolo dispone che tali soggetti hanno diritto che il
loro nome venga menzionato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione,
esecuzione o rappresentazione e apposto sul disco fonografico, sulla pellicola
cinematografica o altro supporto equivalente.
COMMUNICATION LUNCH UPA 19 SETTEMBRE 2013
IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE PRESTAZIONI
DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
♦ “IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE
PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE” DI PIERLUIGI DE PALMA
♦ “ASPETTI ED IMPATTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL’INPS
GESTIONE ENPALS”, DI MASSIMO MONDADORI
♦ “IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE
PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE” DI ENRICO MINGOIA
UTILIZZAZIONI LIBERE
Gli artt. da 65 a 71 decies l.d.a. prevedono alcune limitazioni all’esercizio del diritto
d’autore e/o connesso. Le fattispecie di libera utilizzazione dell’opera dell’ingegno altrui
(senza aver ottenuto cioè il consenso del titolare dei diritti per l’utilizzazione della sua
opera) si pongono come eccezionali ed appaiono di stretta interpretazione (App. Milano,
28.5.1999). Di seguito, in sintesi, il contenuto di alcune fra tali disposizioni:
- art. 65 l.d.a.: gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste o giornali o radiodiffusi o
messi a disposizione del pubblico nonché altri materiali analoghi possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali (anche
radiotelevisivi) se la riproduzione o utilizzazione non è stata espressamente riservata e
a condizione che vengano menzionati la fonte da cui sono tratti, la data e il nome
dell’autore (se riportato); la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere
protette in occasione di avvenimenti di attualità è ammessa per finalità di cronaca, a
condizione che venga menzionata, ove possibile, la fonte e il nome dell’autore. Si
rammenta che secondo l’art. 101, co. 2, l.d.a. è da ritenersi illecita la riproduzione
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sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, effettuata a fine di
lucro. In relazione a tali norme la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: i)
l’art. 65 non legittima la citazione di alcuni passaggi di un articolo giornalistico in un
annuncio pubblicitario a mezzo stampa (Trib. Roma, 9.6.1993); ii) l’impresa che
contemporaneamente all’uscita di quotidiani e riviste di un editore ne ripubblica in
proprie rassegne stampa gli articoli e le informazioni che specificamente interessano i
propri clienti compie concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. e ad un tempo illecito
ex art. 101 l.d.a. e violazione del diritto d’autore ex art. 65 l.d.a. sugli articoli per cui
l’editore si sia espressamente riservata la riproduzione (Trib. Milano, ord. 8.4.1997);
art. 66 l.d.a.: i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico - per scopi informativi – nelle riviste
o giornali (anche radiotelevisivi o telematici), a condizione che siano menzionati la
fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo del discorso;
art. 67 l.d.a.: opere o brani di opere possono essere riprodotti senza aver ottenuto il
consenso dell’autore per finalità di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari,
giudiziarie o amministrative, purché vengano indicati: la fonte e il nome dell’autore
(se possibile);
art. 68 l.d.a.: disciplina la riproduzione per uso personale di opere a stampa. Secondo
tale articolo: a) è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione
pubblica dell’opera; b) è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche o scolastiche, nei musei o archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi
per i propri servizi senza alcun vantaggio economico commerciale (anche indiretto);
c) fermo restando il divieto di riprodurre spartiti e partiture musicali, è consentita nei
limiti del 15% di ciascun volume, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per
uso personale di opere protette effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo. I responsabili dei centri di riproduzione devono corrispondere un compenso
agli autori e agli editori delle opere. Analoga previsione sussiste per le biblioteche
pubbliche. E’ vietato lo spaccio al pubblico delle copie di opere protette e ogni
utilizzazione delle stesse in concorrenza con i diritti patrimoniali dell’autore;
art. 68-bis l.d.a.: la disposizione in questione fa salva l’applicazione della normativa
sul commercio elettronico ed in particolare del d.lgs. n. 70/2003 e stabilisce che non
rientra nel diritto esclusivo del titolare dei diritti d’autore l’attività di riproduzione
transitoria incidentale non avente proprio valore economico;
art. 69 l.d.a.: la norma costituisce una deroga all’art. 18 bis l.d.a. ed esclude
dall’esclusiva dell’autore il prestito da parte di biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici per finalità di promozione culturale e di studio personale dei
soggetti che prendano in prestito opere protette; la riproduzione in un unico esemplare
dell’opera è libera per i soggetti pubblici summenzionati ed anche per le cineteche
pubbliche in assenza di un vantaggio economico o commerciale anche indiretto;
art. 70 l.d.a.: la norma detta al primo comma la regola per cui è libera l’utilizzazione
“parziale” (e mai quindi “integrale”: cfr. Cass. 15.1.1992, n. 412) di opere altrui per
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scopi di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica. Una citazione,
un riassunto o una riproduzione ex art. 70 l.d.a. devono essere accompagnati sempre
dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e del traduttore
(se si tratti di traduzione), qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta (art.
70, ult. co.). E’ inoltre consentita la pubblicazione gratuita (e mai quindi a scopo di
lucro) su internet di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso
didattico o scientifico;
art. 71-ter l.d.a.: è libera la comunicazione o messa a disposizione a singoli individui
di opere sui terminali situati nelle biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi
per finalità di ricerca o attività privata di studio;
art. 71-quater l.d.a.: è ammessa la riproduzione di opere radiotelevisive effettuata da
ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena per uso esclusivamente interno e
dietro corresponsione di un equo compenso ai titolari dei diritti;
art. 71-nonies l.d.a.: le eccezioni e limitazioni summenzionate quando sono applicate
ad opere messe a disposizione del pubblico su richiesta individuale non devono
contrastare con lo sfruttamento normale delle dette opere né arrecare pregiudizio agli
interessi dei titolari;
art. 71-decies l.d.a.: la norma dispone che le eccezioni e limitazioni di cui sopra si
applichino anche ai diritti connessi.
RIPRODUZIONE PRIVATA AD USO PERSONALE
La riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto è consentita se
è effettuata da una persona fisica per un uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro
o commerciale, e nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater. La
riproduzione non può essere effettuata da terzi. I titolari dei diritti devono consentire che il
legittimo utilizzatore dell’opera possa effettuare una copia privata (anche solo analogica)
per uso personale, a condizione che ciò non sia in contrasto con lo sfruttamento normale
dell’opera e non arrechi pregiudizio ai titolari medesimi (art. 71-sexies l.d.a.).
Gli autori e i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli
artisti, interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso (determinato con decreto ministeriale del 30.12.2009) per le
riproduzioni private di fonogrammi e di videogrammi, che è corrisposto alla SIAE e poi
ripartito - al netto delle spese - agli aventi diritto (artt. 71-septies; 71-octies l.d.a.).
Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato,
allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini e si applica a
tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti i supporti idonei alla registrazione di
fonogrammi e di videogrammi.
PROTEZIONE DEL TITOLO DELL’OPERA
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L’art. 100 l.d.a. stabilisce che il titolo dell’opera non può essere riprodotto su un’altra opera
quando manchi il consenso dell’autore.
Il divieto non sussiste per opere che siano di specie o carattere talmente differente da
escludere ogni rischio di confusione per il pubblico.
Infine, l’ultimo comma della detta norma dispone che il titolo del giornale, delle riviste o di
altri periodici non possano essere riprodotti in opere similari se non sono decorsi 2 anni
dalla cessazione della pubblicazione del giornale.
DIRITTO D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI E INTERNET
Le norme e i principi sopra richiamati si applicano anche all’utilizzazione di opere protette
attraverso internet.
Sulle peculiarità connesse a questo strumento di utilizzo si vedano:
INCONTRO DI FORMAZIONE 24 OTTOBRE 2011
INTERNET: STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE
OPPORTUNITÀ
♦ “TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE IN INTERNET: NORMATIVA E
CONTRATTI” DI PAOLINA TESTA
♦ “INTERNET. STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE
OPPORTUNITÀ” DI GIANGIACOMO OLIVI
♦ “INTERNET E GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E DEI
DIRITTI CONNESSI” DI PIERLUIGI DE PALMA
INCONTRO DI FORMAZIONE 21 NOVEMBRE 2012
“PRIVACY, DIRITTO D’AUTORE E BRAND REPUTATION/PROTECTION IN
RETE: LE PROBLEMATICHE DELLE IMPRESE E LE PROPOSTE DI
SOLUZIONE”
♦ “IL DIRITTO D’AUTORE: LE PROBLEMATICHE DELLE IMPRESE E LE
PROPOSTE DI SOLUZIONE” DI GIANNI TOFANELLI
♦ “I DIRITTI IN DIRETTA” DI SILVIO MEAZZA
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI
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I)
La tutela civile
L’utilizzo di opere protette senza il preventivo consenso del titolare del diritto può
comportare le seguenti conseguenze:
- inibitoria d’uso, anche in via cautelare ed urgente (art. 156 l.d.a.), con fissazione di penali;
- risarcimento del danno, comprendente sia la perdita subita dal titolare del diritto (c.d.
danno emergente) sia il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), che può essere liquidato
giudizialmente anche in via equitativa; il lucro cessante, in particolare, può essere liquidato
giudizialmente anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto ovvero, in
via forfettaria, almeno nella misura che l’autore avrebbe percepito a titolo di compenso
qualora l’utilizzatore avesse richiesto l’autorizzazione per l’utilizzo del diritto (criterio noto
come prezzo del mancato consenso); sono altresì risarcibili eventuali danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (art. 158 l.d.a.);
- distruzione degli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché degli
apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, ovvero rimozione dello stato di fatto
da cui risulta la violazione.
Gli articoli da 156 a 167 l.d.a. descrivono le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione
economica (che possono essere parzialmente applicate anche ai giudizi relativi al diritto
morale), mentre gli artt. da 168 a 170 l.d.a. riguardano la difesa dei diritti morali davanti al
giudice civile.
Le azioni civili esperibili in via giudiziaria possono avere ad oggetto, fra l’altro: i)
l’accertamento della titolarità del diritto (art. 156); ii) l’inibitoria dell’attività illegittima che
viola il diritto (art. 156); iii) l’esibizione di documenti (art. 156-bis); iv) l’acquisizione di
informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione nonché sulle quantità prodotte e sul
prezzo dei prodotti plagiari (art. 156-ter); v) la rimozione e la distruzione delle opere
plagiarie e degli apparecchi di riproduzione (artt. 158, 159 e 160); e vii) il risarcimento del
danno (art. 158).
Le azioni cautelari: gli artt. 161, 162 e 163 l.d.a. prevedono alcuni provvedimenti di natura
cautelare volti ad assicurare le prove dell’avvenuta violazione. Tali azioni sono: i)
descrizione; ii) accertamento; iii) perizia; iv) sequestro; v) procedimenti di istruzione
preventiva; e vi) inibitoria.
Per quanto riguarda i diritti morali, l’art. 168 l.d.a. dispone che le azioni e le misure
cautelari previste negli art. 156 e ss. sono applicabili anche ad essi qualora lo consenta la
natura del diritto morale e salva l’applicazione di alcune norme particolari, contenute nei
successivi artt. 169 e 170.
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Legittimazione attiva: legittimato alle azioni a tutela dei diritti d’autore è l’autore o i suoi
aventi causa (artt. 6, 8 e 167, co. 1, lett. b), l.d.a.). Nel caso di un’opera creata con il
contributo inscindibile di più persone, sono legittimati attivi tutti i coautori (art. 10 l.d.a.).
Se l’autore ha ceduto il diritto di utilizzazione oggetto di violazione, può sempre intervenire
nel giudizio promosso dal cessionario, a tutela dei suoi interessi (art. 165 l.d.a.).
Legittimato ad agire è anche il possessore dei diritti di utilizzazione (art. 167, co. 1, lett. a),
l.d.a.).
Un particolare tipo di legittimazione è inoltre attribuito alla SIAE nei termini e condizioni di
cui all’art. 164 l.d.a.
Le controversie civilistiche in materia di diritto d’autore sono assegnate alla cognizione
delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali e delle corti d’appello
individuati ex d.lgs. n. 168/2003 e s.m.
II)
La tutela penale e amministrativa
Gli illeciti penali e amministrativi relativi alla violazione dei diritti d’autore sono
disciplinati dagli artt. da 171 l.d.a. a 174-quinquies l.d.a.
La gran parte delle violazioni del diritto d’autore che rilevano ai fini civilistici sono altresì
presidiate da sanzione penale. Di seguito gli illeciti penali disciplinati dalla l.d.a.:
- art. 171 l.d.a.: sono punite con la multa da euro 51 ad euro 2.065 le seguenti condotte
commesse senza averne diritto e a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: i)
riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in
commercio dell’opera altrui o rivelazione del contenuto di essa prima della
pubblicazione, o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari
prodotti all’estero; ii) messa a disposizione del pubblico dell’opera protetta attraverso
un sistema di reti telematiche o mediante connessioni di qualsiasi genere. In questo
caso è ammesso il pagamento in misura ridotta, prima dell’apertura del dibattimento o
prima dell’emissione del decreto penale di condanna, con estinzione del reato; iii)
rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico o diffusione, con o senza variazioni
o aggiunte, di un’opera altrui (incluse: la proiezione pubblica dell’opera
cinematografica, l’esecuzione pubblica di composizioni musicali e la radiodiffusione
mediante altoparlante); iv) commissione degli illeciti summenzionati mediante
elaborazione di un’opera altrui; v) ritrasmissione su filo o per radio o registrazione in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi delle trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercio dei dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati. Circostanze aggravanti: la pena è della reclusione sino ad un anno o della
multa non inferiore ad euro 516 se i reati predetti sono commessi su un’opera altrui
non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera che comporti
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un’offesa all’onore o alla reputazione dell’autore;
art. 171-bis, commi 1 e 2, l.d.a.: il primo comma dell’articolo in questione prevede
che è punita con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro
2.582 ad euro 15.493: l’abusiva duplicazione di programmi per elaboratore nonché
l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o locazione (con finalità di profitto) di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE. La stessa pena si applica anche nel caso di
rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di programmi per
elaboratore. Il secondo comma dell’articolo in questione prevede che è soggetta alle
stesse pene suindicate: la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, la
distribuzione, comunicazione o presentazione pubblica ovvero l’estrazione o
reimpiego del contenuto, la vendita o locazione (con finalità di profitto) di una banca
dati. E’ altresì prevista la circostanza aggravante (in relazione a fatti di rilevante
gravità) della pena non inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e ad euro 15.493 di
multa.
art. 171-ter l.d.a.: è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni nonché con la multa da
euro 2.582 ad euro 15.493 (nel caso di uso non personale e sussistendo la finalità di
lucro), fra l’altro: l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione e/o
messa in commercio di opere dell’ingegno. Circostanze aggravanti (reclusione da 1 a
4 anni e multa da euro 2.582 ad euro 15.493) con riguardo ad illeciti commessi: a) in
relazione a oltre 50 copie o esemplari di opere protette; b) tramite reti telematiche o
connessioni di qualsiasi genere; c) nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. E’
prevista una riduzione della pena se il fatto è di “particolare tenuità”. La condanna per
uno dei reati previsti dalla norma in questione comporta, fra l’altro, la pubblicazione
della sentenza e la sospensione per 1 anno della concessione o autorizzazione alla
diffusione radiotelevisiva;
art. 171-quater l.d.a.: sono puniti con l’arresto sino ad 1 anno o con l’ammenda da
euro 516 ad euro 5.164 il noleggio abusivo o l’abusiva fissazione su supporto delle
prestazioni artistiche di cui all’art. 80 l.d.a.;
art. 171-quinquies l.d.a.: la norma equipara la vendita con patto di riscatto o sotto
condizione risolutiva al noleggio;
art. 171-sexies l.d.a.: è prevista la distruzione del materiale sequestrato e la confisca
degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli artt.
171-bis, 171-ter, 171-quater, nonché dei supporti;
art. 171-septies l.d.a.: la pena di cui all’art. 171-ter l.d.a. si applica anche nei casi di
omissione della comunicazione alla SIAE dei dati necessari per identificare i supporti
(non soggetti a contrassegno di cui all’art. 181-bis) da parte dei produttori o
importatori dei medesimi supporti;
art. 171-octies l.d.a.: è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da
euro 2.582 ad euro 25.822 l’abusiva decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato (circostanza aggravante per le ipotesi più gravi: pena non
inferiore a 2 anni di reclusione e ad euro 15.493 di multa);
art. 171-nonies l.d.a.: attenuanti: è prevista una diminuzione delle pene per colui che
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denuncia spontaneamente o permette di individuare il promotore o organizzatore
dell’attività illecita oppure di sequestrare notevoli quantità di supporti audiovisivi e
fonografici e di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati;
- art. 173 l.d.a.: le sanzioni previste negli articoli summenzionati si applicano quando il
fatto non costituisce un reato più grave disciplinato dal codice penale o da altre leggi;
- art. 174 l.d.a.: nei giudizi penali riguardanti le fattispecie disciplinate dalla legge sul
diritto d’autore la persona offesa che si costituisce parte civile può chiedere
l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni ex artt. 159 e 160 l.d.a., sopra
ricordati.
Di seguito l’elenco degli illeciti amministrativi disciplinati dalla l.d.a.:
- art. 174-bis l.d.a.: ferme restando le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste dalla sezione “Difese e sanzioni penali” è punita altresì con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o
del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore ad euro 103.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
pecuniaria che va da euro 103 ad euro 1.032. La sanzione amministrativa si applica
per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto;
- art. 174-ter l.d.a.: per gli utilizzatori o acquirenti di prodotti non conformi alle
prescrizioni della legge sul diritto d’autore, a condizione che non siano concorrenti
nei reati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 nonché le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un quotidiano nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantità delle violazioni e delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione pecuniaria è
aumentata sino ad euro 1.032 ed è prevista la confisca degli strumenti e del materiale,
la pubblicazione del provvedimento su due o più quotidiani nazionali o su uno o più
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e in caso di esercizio di attività
imprenditoriale la revoca della concessione o dell’autorizzazione alla diffusione
radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o
commerciale;
- art. 171, ultimo comma, l.d.a.: per la violazione dell’art. 68 l.d.a. è prevista la
sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da sei mesi ad un anno nonché
la sanzione pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164;
- art. 172 l.d.a.: depenalizzazione: le condotte colpose di cui all’art. 171 sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 1.032;
- art. 163, ultimo comma, l.d.a.: per l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art.
74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico è prevista, oltre l’interdizione
definitiva dal loro utilizzo, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
euro 260 ad un massimo di euro 5.200.
IL REGOLAMENTO AGCOM IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
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D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato il 12 dicembre 2013, con
delibera n. 680/13/Cons, il regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica, che entrerà in vigore dal 31 marzo 2014.
Il procedimento disciplinato dal regolamento predetto può essere attivato dal titolare dei
diritti d’autore quando ritenga che un’opera digitale (ossia: un’opera di carattere sonoro,
audiovisivo, ecc. tutelata dalla l.d.a. e diffusa su reti di comunicazione elettronica) sia stata
resa disponibile su una pagina internet in violazione dei propri diritti, presentando
all’Agcom apposita istanza, come da modulo pubblicato sul sito web dell’Autorità predetta.
I provider, gli uploader e i gestori della pagina e del sito internet possono far concludere la
procedura attraverso l’adeguamento spontaneo e presentare controdeduzioni. L’eventuale
instaurazione di un procedimento davanti all’autorità giudiziaria ordinaria rende
improcedibile o (se già instaurato) sospende il procedimento disciplinato dal regolamento.
Qualora ritenga sussistente la violazione, l’Autorità disporrà che i prestatori di servizi
impediscano la violazione o vi pongano fine. In caso di violazioni massive, in luogo della
rimozione selettiva dei contenuti illeciti, può essere disposta, con termini ridotti rispetto a
quelli normalmente previsti, la disabilitazione dell’accesso alle opere digitali presenti sul
sito.
Analogo procedimento è previsto, sempre su istanza del titolare dei diritti d’autore, nel caso
di diffusione di un programma inserito in un palinsesto o in un catalogo.
I provvedimenti dell’Agcom emanati sulla base del regolamento predetto potranno essere
impugnati davanti al TAR del Lazio.
Le Collecting Societies
Di seguito accenneremo brevemente ai principali enti di intermediazione dei diritti d’autore
o connessi che operano in Italia.
COMMUNICATION LUNCH UPA 8 MARZO 2012
APPROFONDIMENTI SUL DIRITTO D'AUTORE
♦ LA LICENZA MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER (MSP) DI STEFANIA
ERCOLANI
INCONTRO DI FORMAZIONE 24 OTTOBRE 2011
INTERNET: STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE
OPPORTUNITÀ
♦ “INTERNET E GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E DEI
DIRITTI CONNESSI” DI PIERLUIGI DE PALMA
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SIAE
L’art. 180 l.d.a. affida in via esclusiva alla SIAE (ente di diritto pubblico su base
associativa, creato nel lontano 1882) l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di
riproduzione e di pubblica esecuzione delle opere. Tale attività è esercitata per conto di
coloro che si siano iscritti volontariamente alla SIAE o che abbiano sottoscritto apposito
mandato e consiste nella:
a) concessione, per conto o nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni
per l’utilizzazione economica di opere protette;
b) percezione dei proventi derivanti dalle predette licenze e autorizzazioni;
c) ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto.
Alcuni diritti sono amministrati direttamente dagli autori senza l’intermediazione della
SIAE; tra questi ricordiamo:
- i diritti di sincronizzazione (v. sopra, pag. 8);
- i diritti di uso dei testi delle canzoni nel karaoke (cfr. Cass. n. 11300/2010).
La SIAE ai sensi dell’art. 180 bis l.d.a. esercita per conto dei titolari dei diritti d’autore
anche il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo delle opere protette.
L’art. 181 l.d.a. stabilisce, infine, che la SIAE può esercitare anche altri compiti connessi
con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto.
ENTI DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI CONNESSI
L’11 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 19 dicembre 2012
recante “individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi
necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti
connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22.4.1941, n. 633 e s.m.”. Ai sensi dell’art. 3,
co. 2, del detto DPCM è prevista la pubblicazione sul sito internet della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria
(http://www.governo.it/DIE/diritto_autore_intermediari.htlm) dell’elenco degli enti in
possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti
connessi. In tale elenco troviamo, fra gli altri, i seguenti soggetti:
- Nuovo IMAIE: istituto di gestione collettiva che si occupa di riscuotere e ripartire i
compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali protette, opere
cinematografiche ed assimilate. E’ stato costituito nel luglio 2010 dalla legge n.
100/2010 e ad esso sono stati trasferiti il ruolo e le funzioni affidate originariamente
all’IMAIE, che si è estinto per impossibilità di raggiungimento delle finalità
statutarie;
- SCF Consorzio Fonografici, AFI – Associazione dei Fonografici Italiani,
Associazione AudioCoop: enti che, su mandato dei produttori fonografici, svolgono
attività di raccolta e di distribuzione dei compensi dovuti ai predetti produttori per
l’utilizzazione delle proprie registrazioni fonografiche.
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