Diapositiva 1 - ODCEC Torino
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COMUNICAZIONE POLIVALENTE • Art. 21, DL n. 78/2010 • Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908 • Nota Agenzia Entrate 19.11.2013, n. 94908 Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 20 marzo 2015 INDICE Scadenze per il 2015 Inquadramento normativo Analisi del modello di comunicazione Casi particolari di compilazione 2 Comunicazione delle operazioni 2014 Lo spesometro dovrà essere trasmesso: • entro il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA mensile • entro il 22 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale o annuale. Decreto Semplificazioni: la comunicazione da parte dei soggetti IVA per operazioni con paesi Black List deve essere effettuata con cadenza annuale e non più mensile o trimestrale QUADRO BL del modello ministeriale Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, col Decreto 12 Febbraio 2014 ha disposto l'eliminazione della Repubblica di San Marino dall'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata c.d. "Black List" Riferimenti normativi Art. 21, DL n. 78/2010 -> ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro). Art. 2, comma 6, DL n. 16/2012 -> a decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali: è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA). Con modifica operata dall’art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. decreto semplificazione), «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Provvedimento 2.8.2013 AE, n. 94908: modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione AMBITO SOGGETTIVO La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. (Prov. n. 94908) operatori finanziari (soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) sono tenuti a comunicare Gli fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione, solo le AMBITO SOGGETTIVO Nel caso di operazioni straordinarie: • Nel caso in cui il soggetto si sia estinto, per effetto dell’operazione straordinaria, trasmette il soggetto subentrante • Nel caso il soggetto non si sia estinto, trasmette il soggetto stesso Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio di auto, caravan, veicoli e unità da diporto : • dichiarano con apposita comunicazione i dati anagrafici dei clienti con cui hanno stipulato contratti, • tale adempimento comporta l’esonero dallo spesometro, mentre tale obbligo permane per gli utilizzatori ESCLUSIONI SOGGETTIVE Sono esonerati: • i contribuenti minimi e coloro che utilizzano il nuovo sistema forfettario, • gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale. Enti non commerciali: i soggetti che hanno optato per il regime forfettario ex 398/91 (non obbligati alla registrazione delle fatture) devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi riferibili alla eventuale attività commerciale o agricola (no attività istituzionale, promiscui solo per quota commerciale) PER IL 2014 NON VALE PIU’ LA SEMPLIFICAZIONE per i soggetti art. 22, commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e agenzie di viaggio per cui l’obbligo di comunicazione era limitato alle fatture di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo dell’IVA. Ora tutte le fatture devono essere comunicate AMBITO OGGETTIVO Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi a: tutte le operazioni rilevanti a fini IVA effettuate indipendentemente dall’importo per cui sia stata rilasciata fattura, per le operazioni B2C la comunicazione avviene per le operazioni di importo non inferiore ai 3.600 € lordi. OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (COMMERCIANTI AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGIO): dal 2014 comunicazioni delle operazioni per cui è stata emessa fattura senza limiti di importo (in precedenza € 3.600) Per le operazioni in contanti nei confronti di cittadini extra UE importo pari o superiore ad € 1.000 e fino ad € 15.000 ESCLUSIONI OGGETTIVE Sono escluse le operazioni già monitorate dalla A.F.: 1. Importazioni (bollette doganali), 2. esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; • SONO INCLUSE LE CESSIONI NEI CONFRONTI DELL’ESPORTATORE ABITUALE EX. ART. 8 CO. 1 LETT. C) • E LE TRIANGOLAZIONI UE EX. ART. 58 DL 331/93 3. operazioni intracomunitarie, 4. operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (ad es contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, ai contatti di mutuo, le compravendite di immobili, in quanto già conosciute dall’AF con la registrazione degli atti di vendita) ESCLUSIONI OGGETTIVE Sono escluse le operazioni già monitorate dalla A.F.: 5. operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 6. operazioni finanziarie esenti iva ex art.10 7. I passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura. Le operazioni con paesi Black list sono comunicate in una sezione separata del modello (QUADRO BL). Le operazioni con San Marino sono comunicate in una sezione separata del modello (QUADRO SE). Operazioni con l’estero comunicazione con INTRA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi DIVERSE da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies • Sono oggetto di soggetti esteri che non costituiscono operazioni INTRA ne importazioni e che sono rilevanti a fini iva in ITA (es. biglietti aerei con tratta mista o acquisti da rappresentante fiscale in ITA) per cui l’acquirente deve provvedere agli obblighi ex. art. 17 co. 2 • Gli acquisti da (integrazione o autofatturazione) devono essere indicati nello spesometro (quadro SE – acquisti da non residenti con dati identificativi – quadro FR in assenza con dati autofattura e casella 7 – quadro FE per l’autofattura / quadro FA per modalità aggregata) • Le note di variazione relative alle operazioni con l’estero non vanno incluse né in caso di compilazione analitica, né in caso di compilazione aggregata attive non soggette IVA per mancanza del presupposto territoriale ex. art. 7-ter sono escluse dallo spesometro ( a prescindere dall’obbligo di fatturazione) • Le operazioni Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni. MODELLO «POLIVALENTE» Con provvedimento direttoriale 02/08/13 l’AE ha approvato le specifiche ed i termini di trasmissione del modello, incorporando una serie di ulteriori adempimenti comunicativi: • La comunicazione dei beni in leasing. • La comunicazione relativa agli acquisti da operatori economici sanmarinesi con applicazione del reverse charge. • quadro SE Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino, acquisiti di servizi da non residenti • La comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi sede nei territori black list. • La comunicazione da parte dei soggetti di cui agli art. 22 e 74-ter degli acquisti in contanti di beni o servizi per importi superiori ad € 1.000,00 effettuati da PF con cittadinanza diversa da quella italiana. DUE modalità alternative: • analitica; • aggregata. La scelta della modalità di comunicazione avviene nel frontespizio e determina il contenuto della comunicazione. Non è consentita la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: 1. acquisti da operatori sammarinesi; 2. acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n.633/72; 3. acquisti di beni e/o prestazioni di servizi legate al turismo. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA” Per operazioni rilevanti IVA con obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare anno di riferimento partita IVA per ciascuna fattura emessa: • o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente; • Data del documento e data di registrazione • corrispettivo al netto dell’IVA; • imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; per ciascuna fattura d’acquisto: • data di registrazione e data del documento • corrispettivo al netto dell’IVA; • imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96: • numero del documento; • ammontare complessivo imponibile delle operazioni; • ammontare complessivo dell’imposta; per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note dell’eventuale imposta afferente. di variazione e ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA” Per le cessioni e prestazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura anno di riferimento; codice fiscale del cessionario o committente corrispettivo comprensivo dell’IVA • Per i non residenti, privi di codice fiscale: • per le persone fisiche: • il cognome e nome, • il luogo e la data di nascita, • lo stato estero del domicilio; • per soggetti diversi dalle persone fisiche: • la denominazione/ragione sociale, • la sede legale o, in mancanza, quella effettiva. RIFERIMENTO data di registrazione o, in mancanza, alla data di effettuazione delle operazioni Compilazione quadro modalità analitica • Utilizzando la modalità analitica il modello da compilare risulterà composto da 7 quadri: 1. fatture emesse/documenti riepilogativi (quadro FE); 2. fatture ricevute/documenti riepilogativi (quadro FR); 3. note di variazione emesse (quadro NE); 4. note di variazione ricevute (quadro NR); 5. operazioni senza fattura (quadro DF); 6. operazioni con soggetti non residenti (quadro FN); 7. acquisti di servizi da soggetti non residenti (quadro SE). Compilazione quadro modalità analitica QUADRO FE 1. 2. 3. 4. Documento riepilogativo Va barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture emesse utilizzato ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96. (documento riepilogativo relativo alle fatture emesse di importo inferiore a €. 300) Noleggio Leasing Va barrata la casella se il quadro è utilizzato da una società di leasing / noleggio per comunicare i dati relativi a leasing/noleggio. Autofattura Va barrata la casella se il documento riportato è costituito da un’autofattura. Data del documento / Data registrazione Se presente data di registrazione, in alternativa data documento NB!! nel quadro FE vanno specificate le autofatture emesse in seguito ad un acquisto di bene allo stato estero ( acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante fiscale). La casella 6 NON DEVE ESSERE SELEZIONATA in seguito a casi di autoconsumo di beni (in questo caso specifico la casella non andrà barrata perché si dovrà indicare la Partita IVA del cedente). Le operazioni soggette a reverse charge vanno riportate nel quadro FE anche se non si tratta di operazioni attive ma di annotazioni inserite nel registro delle fatture emesse al solo scopo di neutralizzare l’IVA a credito. Compilazione quadro modalità analitica QUADRO FR 1. Documento riepilogativo Va barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture ricevute utilizzato ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96. 2. Operazione in reverse charge Va barrata la casella se l’operazione è effettuata in reverse charge art. 17 co 2, 3, 5 e 6 ed art. 74 co 7 e 8 (ad esempio subappalto in edilizia, acquisto di immobili strumentali, acquisto di rottami, ecc.). 3. Autofattura Va barrata la casella se il documento riportato è costituito da un’autofattura. Casi: mancanza elementi identificativi del fornitore non residente art. 7bis e 7 ter, acquisto da imprenditore agricolo esonerato ex art.34 co 6, casi di regolarizzazione NB!! vanno ricomprese le fatture ricevute dai minimi, indicando l’importo nella casella specifica "Importo" e senza barrare "IVA non esposta in fattura ", la data di registrazione è obbligatoria ed è il criterio di selezione dei dati. Compilazione quadro modalità analitica QUADRO DF Operazioni ATTIVE di importo superiore ad € 3600 al lordo dell'imposta (ovvero compresa iva) senza obbligo di emissione della fattura effettuate nei confronti di privati e operazioni in contanti legate al turismo 1. Data dell’operazione obbligatoria. 2. Importo complessivo superiore a € 3.600. Compilazione quadro modalità analitica QUADRO NE / QUADRO NR 1. NE: Indicare la “Data di registrazione” o in assenza la “Data di emissione” 2. NR: Indicare la “Data di registrazione” Compilazione quadro modalità analitica QUADRO FN – operazioni con non residenti QUADRO SE – servizi da non residenti e San Marino SE: acquisti di beni da San Marino con autofattura. BL: acquisti beni con addebito iva da operatore SM e acquisti di servizi in generale (fino al 24/02/14) FN: acquisti beni con addebito iva da operatore SM e acquisti di servizi in generale (dal 24/02/14) COMUNICAZIONE “AGGREGATA” Per ogni controparte: distintamente fatture emesse e per gli acquisti, con riferimento alla data di emissione o ricezione del documento, i seguenti dati: partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; numero delle operazioni aggregate; imponibili, non imponibili ed esenti; importo totale delle operazioni DIFFERENZIATO TRA importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; importo totale delle note di variazione; imposta totale sulle operazioni imponibili; imposta totale relativa alle note di variazione. Compilazione quadro modalità aggregata OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA quadro FA Per ciascuna controparte occorre comunicare distinatamente operazioni attive e passive, ossia fatture emesse e acquisti. Occorre evidenziare il numero complessivo delle operazioni attive/passive aggregate COMPILAZIONE QUADRO MODALITÀ AGGREGATA OPERAZIONI SENZA FATTURA - QUADRO SA OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA Devono essere indicati i dati anagrafici della controparte e la tipologia delle operazioni oggetto della comunicazione. Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle operazioni attive rispetto a quelli delle operazioni passive. CASISTICHE DI COMPILAZIONE CONTABILITA’ SEPARATA MINIMI • Le fatture relative ai costi • L’esonero non si applica promiscui non debbono essere ripartite • Le fatture relative ai passaggi interni dei beni non devono essere comunicate ai contribuenti minimi fuoriusciti dal regime in corso d’anno • Le fatture ricevute dai minimi sono oggetto di comunicazione CASISTICHE DI COMPILAZIONE CESSIONI GRATUITE OGGETTO DI AUTOFATTURA • Si comunicano le cessioni gratuite di beni dell’impresa indicando P.IVA del cedente FATTURE COINTESTATE • Comunicazione con riferimento ad ognuno dei cointestatari LEASING • Obbligo per l’utilizzatore REGIME DEL MARGINE • Comunicazione delle operazioni non fatturate solo se di importo superiore ad € 3.600,00 a prescindere dal metodo di calcolo del margine. In FE barrare iva non esposta in ft. CASISTICHE DI COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE • Si comunica l’importo complessivo, con carta di credito nessuna comunicazione SERVIZI ALL’ESPORTAZIONE • Le operazioni ex. Art. 9 DPR 633/72 si indicano al netto degli importi esclusi (es: diritti doganali) OPERAZIONI ESENTI IVA EX. ART 36BIS D.P.R. 633/72 • Obbligo di comunicazione di tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti REVERSE CHARGE ART 17 CO 5 E 6 E ART. 74 CO. 7 E 8 • Obbligo di comunicazione delle operazioni con iva non esposta in ft perché assolta dal committente. CASISTICHE DI COMPILAZIONE IMMOBILI ART. 74 CO. 1 DPR 633/72 • Operazioni fuori campo IVA Esclusi acconto e saldo per cessioni di immobili se il contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. escluse dall’obbligo della comunicazione ART. 7 DPR 605/73 • Esclusi dall’obbligo di Se acconto e saldo sono registrati nell’anno precedente alla registrazione della compravendita: da comunicare comunicazione assicurazioni, utenze elettriche, idriche e del gas, locazioni e compravendite, le operazioni già riportate in Intra CASISTICHE DI COMPILAZIONE CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, indicando la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta COMPETENZA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI La fatturazione dell'operazione è avvenuta per intero nel 2012 mail pagamento averrà in più tranche nel 2013: poiché una prestazione si dà per eseguita con la fatturazione, l'operazione va riferita a tale anno. AUTOTRASPORTATORI Registrazione entro il trimestre: obbligo di comunicazione dal momento della registrazione. Precedente comunicazione Black List (D.L. 40/2010) - Periodicità: - trimestrale: 4 trimestri precedenti ammontare totale per trimestre non superiore ad € 50.000,00 - Mensile - Termine entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento - Oggetto: - Dati identificativi della controparte - Periodo di riferimento - Per ogni controparte: l’importo complessivo delle operazioni effettuate distinte tra imponibili, non imponibili (comprese cessioni all’esportazione), esenti e non soggette - L’importo complessivo dell’IVA sule imponibili - Le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti - Per ogni operazione di importo superire ad € 500 - Comunicazione operazioni BLACK LIST Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni (anche fuori campo IVA) con operatori economici aventi sede in Paesi black list Oggetto della comunicazione: operazioni attive (beni e servizi), per cui deve essere indicato l’importo complessivo, distinto tra imponibili, non imponibili (comprese cessioni all’esportazione) e non soggette operazioni passive (beni e servizi), per cui deve essere indicato l’importo complessivo, distinto tra imponibili, non imponibili (comprese cessioni all’esportazione), esenti e non soggette Il cui importo annuale sia complessivamente superiore ad € 10.000,00 (D.Lgs. 175/14 cd «decreto semplificazioni») NB: è da ritenere che non dovranno essere nuovamente segnalate le comunicazioni già incluse nelle segnalazioni inviate nel corso del 2014 (non punibilità) San Marino Il Decreto 12 Febbraio 2014 del MEF ha disposto l’eliminazione di San Marino dall’elenco degli stati Black list. Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24/02/14) , le transazioni con operatori sammarinesi, non dovranno più essere comunicate tramite il Modello di Comunicazione Polivalente “Black List”. Sulla data da cui decorrono gli effetti del Decreto, sono state fornite differenti interpretazioni. le operazioni registrate fino alla data del 24/02/2014, saranno INCLUSE nella Comunicazione “Black List”; le operazioni registrate a partire dalla data del 25/02/2014, saranno ESCLUSE dalla Comunicazione “Black List”. tutte le operazioni del 2014 sono ESCLUSE L'uscita di San Marino dalla lista dei Paesi a regime fiscale privilegiato, comporta la necessità di inserire le operazioni effettuate da e verso tale paese, nell'ordinaria Comunicazione delle nei quadri dedicati alle operazioni effettuate con soggetti non residenti rilevanti ai fini I.V.A. (fatta eccezione per le cessioni verso San Marino che operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. “Spesometro”), vengono già presentate attraverso gli Elenchi Intrastat se gestiti). Quadro TU – operazioni legate al turismo In forma analitica, essendo preclusa la modalità aggregata Comunicazione delle operazioni rilevanti di importo pari o superiore a 3600 euro, il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate • Provvedimento del 18 ottobre 2013, n. 121812 (tracciato record) • Rientrano in questa tipologia di informazioni tutte le operazioni, in cui l’acquirente è anche consumatore finale, il cui importo è uguale o superiore ad Euro 3.600 ed il cui pagamento sia effettuato con strumenti di pagamento elettronico (POS). • L’adempimento è rivolto agli operatori finanziari che possono disporre delle informazioni in quanto gestite in maniera informatizzata. Sanzioni • La comunicazione è soggetta a sanzioni in caso di dati incompleti, errati, o non veritieri, ovvero per il mancato invio entro i termini stabiliti. • L’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro. • In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le sanzioni sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro). • Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla entro 30 gg. dalla scadenza originaria (ultimo giorno del mese successivo alla scadenza). Non è possibile ottemperare in questo modo al mancato invio. • Scaduto il termine dei 30 gg. si può ottenere una riduzione delle sanzioni mediante il ravvedimento operoso fino ad un anno dalla scadenza godendo della sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari a 32,25 euro. È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97. Decreto «del fare» (DL 69/2013) Dal 1° gennaio 2015 i titolari di partita IVA possono comunicare all’ AE i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche, quotidianamente. I soggetti che opteranno per il suddetto invio non dovranno più inviare: • Lo spesometro • La comunicazione black-list • Gli INTRA per i servizi acquisiti e non si applicherà più la responsabilità solidale per le ritenute nei contratti di appalto.