Diapositiva 1 - ODCEC Torino

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Diapositiva 1 - ODCEC Torino
COMUNICAZIONE POLIVALENTE
• Art. 21, DL n. 78/2010
• Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908
• Nota Agenzia Entrate 19.11.2013, n. 94908
Dott.ssa Silvia Ferraro
Torino, 20 marzo 2015
INDICE
Scadenze per il 2015
Inquadramento normativo
Analisi del modello di comunicazione
Casi particolari di compilazione
2
Comunicazione delle operazioni 2014
Lo spesometro dovrà essere trasmesso:
• entro il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA mensile
• entro il 22 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale o
annuale.
Decreto Semplificazioni: la comunicazione da
parte dei soggetti IVA per operazioni con paesi Black
List deve essere effettuata con cadenza annuale e non
più mensile o trimestrale
QUADRO BL del modello ministeriale
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, col Decreto
12 Febbraio 2014 ha disposto l'eliminazione della
Repubblica di San Marino dall'elenco
dei Paesi a fiscalità privilegiata c.d. "Black List"
Riferimenti normativi
Art. 21, DL n. 78/2010 -> ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni /
acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro).
Art. 2, comma 6, DL n. 16/2012 -> a decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le
quali:
è previsto l’obbligo di emissione della fattura,
indipendentemente dal relativo ammontare;
non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, soltanto
se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA).
Con modifica operata dall’art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. decreto
semplificazione), «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun
cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere
effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto.
Provvedimento 2.8.2013 AE, n. 94908: modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione
AMBITO SOGGETTIVO
La comunicazione deve essere effettuata dai
soggetti passivi IVA che effettuano operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta. (Prov. n. 94908)
operatori finanziari
(soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo
11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) sono tenuti a comunicare
Gli
fatture emesse o ricevute per operazioni
diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di
segnalazione,
solo le
AMBITO SOGGETTIVO
Nel caso di operazioni straordinarie:
•
Nel caso in cui il soggetto si sia estinto, per effetto dell’operazione
straordinaria, trasmette il soggetto subentrante
•
Nel caso il soggetto non si sia estinto, trasmette il soggetto stesso
Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo,
nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o
noleggio di auto, caravan, veicoli e unità da diporto :
•
dichiarano con apposita comunicazione i dati anagrafici dei clienti
con cui hanno stipulato contratti,
•
tale adempimento comporta l’esonero dallo spesometro, mentre
tale obbligo permane per gli utilizzatori
ESCLUSIONI SOGGETTIVE
Sono esonerati:
• i contribuenti minimi e coloro che utilizzano il nuovo sistema
forfettario,
• gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell’ambito
dell’attività istituzionale.
Enti non commerciali: i soggetti che hanno optato
per il regime forfettario ex 398/91 (non obbligati alla registrazione
delle fatture) devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di
beni e servizi riferibili alla eventuale attività commerciale o agricola
(no attività istituzionale, promiscui solo per quota
commerciale)
PER IL 2014 NON VALE PIU’ LA SEMPLIFICAZIONE per i soggetti
art. 22, commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi,
ristoranti, ecc.) e agenzie di viaggio per cui l’obbligo di
comunicazione era limitato alle fatture di importo pari o
superiore a € 3.600, al lordo dell’IVA. Ora tutte le fatture
devono essere comunicate
AMBITO OGGETTIVO
Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi a:
tutte le operazioni rilevanti a fini IVA effettuate indipendentemente dall’importo per cui sia stata
rilasciata fattura,
per le operazioni B2C la comunicazione avviene per le operazioni di importo non inferiore ai 3.600 €
lordi.
OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (COMMERCIANTI AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGIO):
dal 2014 comunicazioni delle operazioni per cui è stata emessa fattura senza limiti di importo (in precedenza € 3.600)
Per le operazioni in contanti nei confronti di cittadini extra UE importo pari o superiore ad € 1.000 e fino ad € 15.000
ESCLUSIONI OGGETTIVE
Sono escluse le operazioni già monitorate dalla A.F.:
1.
Importazioni (bollette doganali),
2.
esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
• SONO INCLUSE LE CESSIONI NEI CONFRONTI DELL’ESPORTATORE ABITUALE EX.
ART. 8 CO. 1 LETT. C)
• E LE TRIANGOLAZIONI UE EX. ART. 58 DL 331/93
3.
operazioni intracomunitarie,
4.
operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe
Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che
stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (ad es contratti di
assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla
assistenza e garanzie accessorie; contratti di somministrazione di energia
elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas,
ai contatti di mutuo, le compravendite di immobili, in quanto già conosciute
dall’AF con la registrazione degli atti di vendita)
ESCLUSIONI OGGETTIVE
Sono escluse le operazioni già monitorate dalla A.F.:
5.
operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di
contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da
fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
6.
operazioni finanziarie esenti iva ex art.10
7.
I passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura.
Le operazioni con paesi Black list sono comunicate in una sezione
separata del modello (QUADRO BL).
Le operazioni con San Marino sono comunicate in una sezione
separata del modello (QUADRO SE).
Operazioni con l’estero
comunicazione con INTRA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
DIVERSE da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies
• Sono oggetto di
soggetti esteri che non costituiscono operazioni INTRA ne importazioni
e che sono rilevanti a fini iva in ITA (es. biglietti aerei con tratta mista o acquisti da
rappresentante fiscale in ITA) per cui l’acquirente deve provvedere agli obblighi ex. art. 17 co. 2
• Gli acquisti da
(integrazione o autofatturazione) devono essere indicati nello spesometro (quadro SE – acquisti da non
residenti con dati identificativi – quadro FR in assenza con dati autofattura e casella 7 – quadro FE per
l’autofattura / quadro FA per modalità aggregata)
• Le
note di variazione relative alle operazioni con l’estero non vanno incluse né in caso di
compilazione analitica, né in caso di compilazione aggregata
attive non soggette IVA per mancanza del presupposto territoriale ex. art. 7-ter
sono escluse dallo spesometro ( a prescindere dall’obbligo di fatturazione)
• Le operazioni
Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al
codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di
codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per
l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.
MODELLO «POLIVALENTE»
Con provvedimento direttoriale 02/08/13 l’AE ha approvato le specifiche
ed i termini di trasmissione del modello, incorporando una serie di ulteriori
adempimenti comunicativi:
• La comunicazione dei beni in leasing.
• La comunicazione relativa agli acquisti da operatori economici sanmarinesi
con applicazione del reverse charge.
• quadro SE Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino, acquisiti di
servizi da non residenti
• La comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi
sede nei territori black list.
• La comunicazione da parte dei soggetti di cui agli art. 22 e 74-ter degli acquisti in
contanti di beni o servizi per importi superiori ad € 1.000,00 effettuati da PF con
cittadinanza diversa da quella italiana.
DUE modalità alternative:
• analitica;
• aggregata.
La scelta della modalità di
comunicazione avviene nel
frontespizio e determina il
contenuto della
comunicazione.
Non è consentita la modalità
aggregata
per
la
comunicazione relativa a:
1. acquisti
da
operatori
sammarinesi;
2. acquisti e cessioni da e
verso produttori agricoli
esonerati ex art. 34,
comma 6, DPR n.633/72;
3. acquisti
di
beni
e/o
prestazioni di servizi legate
al turismo.
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE
ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE
“ANALITICA”
Per operazioni rilevanti IVA con obbligo di emissione della fattura, indipendentemente
dal relativo ammontare
anno di riferimento
partita IVA
per ciascuna fattura emessa:
• o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e
dell’acquirente/committente;
• Data del documento e data di registrazione
• corrispettivo al netto dell’IVA;
• imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o
esente;
per ciascuna fattura d’acquisto:
• data di registrazione e data del documento
• corrispettivo al netto dell’IVA;
• imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o
esente;
in caso di utilizzo del documento
riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6,
DPR n. 695/96:
• numero del documento;
• ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
• ammontare complessivo dell’imposta;
per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note
dell’eventuale imposta afferente.
di variazione e
ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE
“ANALITICA”
Per le cessioni e prestazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della
fattura
anno di riferimento;
codice fiscale del cessionario
o committente
corrispettivo comprensivo
dell’IVA
• Per i non residenti, privi di codice fiscale:
• per le persone fisiche:
• il cognome e nome,
• il luogo e la data di nascita,
• lo stato estero del domicilio;
• per soggetti diversi dalle persone fisiche:
• la denominazione/ragione sociale,
• la sede legale o, in mancanza, quella effettiva.
RIFERIMENTO
data di registrazione o, in mancanza, alla data di
effettuazione delle operazioni
Compilazione quadro modalità analitica
• Utilizzando la modalità analitica il modello da compilare risulterà
composto da 7 quadri:
1.
fatture emesse/documenti riepilogativi (quadro FE);
2.
fatture ricevute/documenti riepilogativi (quadro FR);
3.
note di variazione emesse (quadro NE);
4.
note di variazione ricevute (quadro NR);
5.
operazioni senza fattura (quadro DF);
6.
operazioni con soggetti non residenti (quadro FN);
7.
acquisti di servizi da soggetti non residenti (quadro SE).
Compilazione
quadro modalità
analitica
QUADRO FE
1.
2.
3.
4.
Documento riepilogativo
Va barrata la casella se i dati
si riferiscono al documento
riepilogativo delle fatture
emesse utilizzato ex art. 6,
comma 1, DPR n. 695/96.
(documento riepilogativo
relativo alle fatture emesse di
importo inferiore a €. 300)
Noleggio Leasing
Va barrata la casella se il
quadro è utilizzato da una
società di leasing / noleggio
per comunicare i dati relativi a
leasing/noleggio.
Autofattura
Va barrata la casella se il
documento riportato è
costituito da un’autofattura.
Data del documento / Data
registrazione
Se presente data di
registrazione, in alternativa
data documento
NB!! nel quadro FE vanno specificate le autofatture emesse in
seguito ad un acquisto di bene allo stato estero ( acquisto da un
soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante
fiscale). La casella 6 NON DEVE ESSERE SELEZIONATA in seguito a
casi di autoconsumo di beni (in questo caso specifico la casella
non andrà barrata perché si dovrà indicare la Partita IVA del
cedente).
Le operazioni soggette a reverse charge vanno riportate nel
quadro FE anche se non si tratta di operazioni attive ma di
annotazioni inserite nel registro delle fatture emesse al solo scopo
di neutralizzare l’IVA a credito.
Compilazione
quadro modalità
analitica
QUADRO FR
1.
Documento riepilogativo
Va barrata la casella se i dati
si riferiscono al documento
riepilogativo delle fatture
ricevute utilizzato ex art. 6,
comma 1, DPR n. 695/96.
2.
Operazione in reverse
charge
Va barrata la casella se
l’operazione è effettuata in
reverse charge art. 17 co 2, 3,
5 e 6 ed art. 74 co 7 e 8 (ad
esempio subappalto in
edilizia, acquisto di immobili
strumentali, acquisto di
rottami, ecc.).
3.
Autofattura
Va barrata la casella se il
documento riportato è
costituito da un’autofattura.
Casi: mancanza elementi
identificativi del fornitore non
residente art. 7bis e 7 ter,
acquisto da imprenditore
agricolo esonerato ex art.34
co 6, casi di regolarizzazione
NB!! vanno ricomprese le fatture ricevute
dai minimi, indicando l’importo nella casella
specifica "Importo" e senza barrare "IVA non
esposta in fattura ", la data di registrazione è
obbligatoria ed è il criterio di selezione dei dati.
Compilazione
quadro modalità
analitica
QUADRO DF
Operazioni ATTIVE di
importo superiore ad €
3600 al lordo dell'imposta
(ovvero compresa iva)
senza obbligo di emissione
della fattura effettuate nei
confronti di privati e
operazioni in contanti
legate al turismo
1. Data dell’operazione
obbligatoria.
2.
Importo complessivo
superiore a € 3.600.
Compilazione
quadro modalità
analitica
QUADRO NE /
QUADRO NR
1.
NE: Indicare la “Data
di registrazione” o in
assenza la “Data di
emissione”
2.
NR: Indicare la “Data
di registrazione”
Compilazione
quadro
modalità
analitica
QUADRO FN –
operazioni con non
residenti
QUADRO SE – servizi
da non residenti e San
Marino
SE: acquisti di beni da San
Marino con autofattura.
BL: acquisti beni con
addebito iva da operatore
SM e acquisti di servizi in
generale (fino al 24/02/14)
FN: acquisti beni con
addebito iva da operatore
SM e acquisti di servizi in
generale (dal 24/02/14)
COMUNICAZIONE “AGGREGATA”
Per ogni controparte: distintamente fatture emesse e per gli acquisti, con riferimento alla data di emissione o
ricezione del documento, i seguenti dati:
partita IVA o, in mancanza, codice fiscale;
numero delle operazioni aggregate;
imponibili, non imponibili
ed esenti;
importo totale delle operazioni DIFFERENZIATO TRA
importo totale delle operazioni
con IVA non esposta in fattura;
importo totale delle
note di variazione;
imposta totale sulle operazioni imponibili;
imposta totale relativa alle note di variazione.
Compilazione
quadro modalità
aggregata
OPERAZIONI
DOCUMENTATE
DA FATTURA quadro FA
Per ciascuna controparte
occorre comunicare
distinatamente operazioni
attive e passive, ossia
fatture emesse e acquisti.
Occorre evidenziare il
numero complessivo delle
operazioni attive/passive
aggregate
COMPILAZIONE QUADRO MODALITÀ
AGGREGATA
OPERAZIONI SENZA FATTURA - QUADRO SA
OPERAZIONI CON
PAESI BLACK LIST
OPERAZIONI CON
SOGGETTI NON
RESIDENTI IN FORMA
AGGREGATA
ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI
IN FORMA
AGGREGATA
Devono essere indicati i
dati anagrafici della
controparte e la tipologia
delle operazioni oggetto
della comunicazione.
Devono essere indicati
distintamente i dati relativi
alle operazioni attive
rispetto a quelli delle
operazioni passive.
CASISTICHE DI COMPILAZIONE
CONTABILITA’ SEPARATA
MINIMI
• Le fatture relative ai costi
• L’esonero non si applica
promiscui non debbono
essere ripartite
• Le fatture relative ai
passaggi interni dei beni
non devono essere
comunicate
ai contribuenti minimi
fuoriusciti dal regime in
corso d’anno
• Le fatture ricevute dai
minimi sono oggetto di
comunicazione
CASISTICHE DI COMPILAZIONE
CESSIONI GRATUITE OGGETTO
DI AUTOFATTURA
• Si comunicano le cessioni
gratuite di beni
dell’impresa indicando
P.IVA del cedente
FATTURE COINTESTATE
• Comunicazione con
riferimento ad ognuno dei
cointestatari
LEASING
• Obbligo per l’utilizzatore
REGIME DEL MARGINE
• Comunicazione delle
operazioni non fatturate solo
se di importo superiore ad €
3.600,00 a prescindere dal
metodo di calcolo del
margine. In FE barrare iva
non esposta in ft.
CASISTICHE DI COMPILAZIONE
SCHEDA CARBURANTE
• Si comunica l’importo
complessivo, con carta di
credito nessuna
comunicazione
SERVIZI ALL’ESPORTAZIONE
• Le operazioni ex. Art. 9
DPR 633/72 si indicano al
netto degli importi esclusi
(es: diritti doganali)
OPERAZIONI ESENTI IVA EX.
ART 36BIS D.P.R. 633/72
• Obbligo di comunicazione
di tutte le operazioni
rese/ricevute da tali soggetti
REVERSE CHARGE
ART 17 CO 5 E 6 E ART. 74 CO. 7 E 8
• Obbligo di comunicazione
delle operazioni con iva non
esposta in ft perché assolta
dal committente.
CASISTICHE DI COMPILAZIONE
IMMOBILI
ART. 74 CO. 1 DPR 633/72
• Operazioni fuori campo IVA
Esclusi acconto e saldo per
cessioni di immobili se il
contratto di compravendita è
registrato nel medesimo anno.
escluse dall’obbligo della
comunicazione
ART. 7 DPR 605/73
• Esclusi dall’obbligo di
Se acconto e saldo sono
registrati nell’anno precedente
alla registrazione della
compravendita: da comunicare
comunicazione assicurazioni,
utenze elettriche, idriche e
del gas, locazioni e
compravendite, le operazioni
già riportate in Intra
CASISTICHE DI COMPILAZIONE
CONTRATTI A CORRISPETTIVI
PERIODICI
Per i contratti da cui derivano
corrispettivi periodici deve
essere comunicato l’importo
complessivo delle operazioni
rese e ricevute nell’anno di
riferimento, indicando la data di
registrazione dell’ultima
operazione resa e ricevuta
COMPETENZA NELLE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
La fatturazione dell'operazione
è avvenuta per intero nel 2012
mail pagamento averrà in più
tranche nel 2013: poiché una
prestazione si dà per eseguita
con la fatturazione, l'operazione
va riferita a tale anno.
AUTOTRASPORTATORI
Registrazione entro il trimestre:
obbligo di comunicazione dal
momento della registrazione.
Precedente comunicazione Black List
(D.L. 40/2010)
- Periodicità:
- trimestrale: 4 trimestri precedenti ammontare totale per trimestre non superiore ad €
50.000,00
- Mensile
- Termine entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento
- Oggetto:
- Dati identificativi della controparte
- Periodo di riferimento
- Per ogni controparte:
l’importo complessivo delle operazioni effettuate distinte tra imponibili, non imponibili
(comprese cessioni all’esportazione), esenti e non soggette
- L’importo complessivo dell’IVA sule imponibili
- Le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti
- Per ogni operazione di importo superire ad € 500
-
Comunicazione operazioni BLACK LIST
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che hanno
effettuato operazioni (anche fuori campo IVA) con operatori economici
aventi sede in Paesi black list
Oggetto della comunicazione:
operazioni attive (beni e servizi), per cui deve essere indicato l’importo
complessivo, distinto tra imponibili, non imponibili (comprese cessioni
all’esportazione) e non soggette
operazioni passive (beni e servizi), per cui deve essere indicato l’importo
complessivo, distinto tra imponibili, non imponibili (comprese cessioni
all’esportazione), esenti e non soggette
Il cui importo annuale sia complessivamente superiore ad € 10.000,00
(D.Lgs. 175/14 cd «decreto semplificazioni»)
NB: è da ritenere che non dovranno essere nuovamente segnalate le comunicazioni
già incluse nelle segnalazioni inviate nel corso del 2014 (non punibilità)
San Marino
Il Decreto 12 Febbraio 2014 del MEF ha disposto l’eliminazione di San Marino dall’elenco degli
stati Black list. Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(24/02/14) , le transazioni con operatori sammarinesi, non dovranno più essere comunicate
tramite il Modello di Comunicazione Polivalente “Black List”.
Sulla data da cui decorrono gli effetti del Decreto, sono state fornite differenti interpretazioni.
le operazioni registrate fino alla data del 24/02/2014, saranno INCLUSE nella
Comunicazione “Black List”; le operazioni registrate a partire dalla data del 25/02/2014,
saranno ESCLUSE dalla Comunicazione “Black List”.
tutte le operazioni del 2014 sono ESCLUSE
L'uscita di San Marino dalla lista dei Paesi a regime fiscale privilegiato, comporta la necessità di
inserire le operazioni effettuate da e verso tale paese, nell'ordinaria Comunicazione delle
nei quadri dedicati alle
operazioni effettuate con soggetti non residenti
rilevanti ai fini I.V.A. (fatta eccezione per le cessioni verso San Marino che
operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. “Spesometro”),
vengono già presentate attraverso gli Elenchi Intrastat se gestiti).
Quadro TU – operazioni legate al turismo
In forma analitica, essendo preclusa la modalità aggregata
Comunicazione delle operazioni rilevanti di importo pari o superiore a
3600 euro, il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di
debito o prepagate
• Provvedimento del 18 ottobre 2013, n.
121812 (tracciato record)
• Rientrano in questa tipologia di
informazioni tutte le operazioni, in cui
l’acquirente è anche consumatore
finale, il cui importo è uguale o
superiore ad Euro 3.600 ed il cui
pagamento sia effettuato con strumenti di
pagamento elettronico (POS).
• L’adempimento è rivolto agli operatori
finanziari che possono disporre delle
informazioni in quanto gestite in maniera
informatizzata.
Sanzioni
• La comunicazione è soggetta a sanzioni in caso di dati incompleti, errati, o non
veritieri, ovvero per il mancato invio entro i termini stabiliti.
• L’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro.
• In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le sanzioni
sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro).
• Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla
entro 30 gg. dalla scadenza originaria (ultimo giorno del mese successivo alla
scadenza). Non è possibile ottemperare in questo modo al mancato invio.
• Scaduto il termine dei 30 gg. si può ottenere una riduzione delle sanzioni
mediante il ravvedimento operoso fino ad un anno dalla scadenza godendo
della sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari a 32,25 euro. È inoltre ammessa la
definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai
sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
Decreto «del fare» (DL 69/2013)
Dal 1° gennaio 2015 i titolari di partita IVA possono comunicare all’ AE i
dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse
le relative rettifiche, quotidianamente.
I soggetti che opteranno per il suddetto invio non dovranno più inviare:
• Lo spesometro
• La comunicazione black-list
• Gli INTRA per i servizi acquisiti
e non si applicherà più la responsabilità solidale per le ritenute nei contratti di
appalto.