Profili di Responsabilità Professionale del Dirigente di Struttura e
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Profili di Responsabilità Professionale del Dirigente di Struttura e
Profili di di Responsabilità Responsabilità Professionale Professionale del del Profili Dirigente di di Struttura Struttura ee dell’Infermiere dell’Infermiere Dirigente dott. Cristiano Cortucci Corso Aggiornamento “Rischio Clinico” Asur Camerino – 17 aprile 2008 Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Il lavoro in Equipe L’attività professionale professionale prestata prestata inin ambito ambito ospedaliero ospedaliero sisi fonda fonda sul sul L’attività lavoro didi diversi diversi professionisti professionisti determinando determinando una una organizzazione organizzazione del del lavoro lavorodidi“equipe”; “equipe”; lavoro L’equipepuò puòessere esserecostituita: costituita: L’equipe da sanitari sanitari operanti operanti nella nella stessa stessa struttura struttura (medici (medici specialisti specialisti nella nella --da medesimadisciplina disciplinaeepersonale personalesanitario sanitarionon nonmedico); medico); medesima da sanitari sanitari inin diverse diverse discipline, discipline, con con diverse diverse mansioni mansioni ee non non --da routinariamenteoperanti operantiininsinergia; sinergia; routinariamente Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale L’art. L’art. 57, 57, Titolo Titolo IV IV “Rapporti “Rapporti con con i i colleghi”, colleghi”, del del codice codice deontologico, deontologico, ilil quale quale recita: recita: “Il “Il rapporto rapporto tra tra ii medici medici deve deve ispirarsi ispirarsi ai ai principi principi del del reciproco reciproco rispetto rispetto ee della della considerazione considerazione della della rispettiva rispettiva attività attività professionale. professionale. IlIl contrasto contrasto di di opinione opinione non non deve deve violare violare ii principi principi di di un un collegiale collegialecomportamento comportamentoeedi diun uncivile civiledibattito...”. dibattito...”. Nel caso caso che che l’evento l’evento didi danno danno oo didi pericolo pericolo sia sia ilil prodotto prodotto didi una una Nel colposa condotta condotta didi più più persone persone sisi configura configura la la cooperazione cooperazione nel nel colposa delitto colposo, colposo, prevista prevista dall’art. dall’art. 113 113 c.p.: c.p.: “Nel “Nel delitto delitto colposo, colposo, quando quando delitto l’eventoèèstato statocagionato cagionatodalla dallacooperazione cooperazionedidipiù piùpersone, persone,ciascuna ciascunadidi l’evento questesoggiace soggiacealle allepene penestabilite stabiliteper perilildelitto delittostesso”. stesso”. queste concorso concorso di di cause cause indipendenti: indipendenti: sisi tratta tratta didi una una pluralità pluralità didi reati, reati, caratterizzati caratterizzati da da plurime plurime differenti differenti condotte condotte non non collegate collegate da da un un rapporto rapporto soggettivo, soggettivo,nonostante nonostantel’unicità l’unicitàdell’evento dell’eventocriminoso; criminoso; cooperazione cooperazionedi direato reatoche cheèèunico unicoed edattribuito attribuitoaapiù piùcondotte condottetra traloro loro collegate collegatesotto sottoililprofilo profilocausale. causale. Interpretazione giuridica e medico legale Principio del del ““Non affidamento”: primo primo ee più più datato datato indirizzo, indirizzo, Principio Non affidamento”: affidamento sostenuto da da Crespi Crespi (1960), (1960), secondo secondo ilil quale quale ilil capo-équipe capo-équipe risponde risponde sostenuto degli errori errori commessi commessi da da qualunque qualunque sanitario sanitario subordinatogli subordinatogli dall’ordine dall’ordine degli gerarchico. gerarchico. Taleprincipio principiovive viveininriferimento riferimentoalla allamaggior maggiorresponsabilità responsabilitàincombente incombente Tale sul primario primario ee sul sul capo-équipe capo-équipe i i quali quali sono sono i i garanti garanti del del buon buon sul funzionamentodel delreparto repartooodel delgruppo, gruppo,rispettivamente rispettivamenteaffidatigli. affidatigli. funzionamento Tuttavia, Tuttavia,numerosi numerosisono sonoi ifattori fattoriestranei estraneialle alleloro lorocompetenze, competenze,che chenon non consentono consentono concretamente concretamente aa queste queste figure figure sanitarie sanitarie didi svolgere svolgere compiutamente compiutamente lala loro loro funzione funzione didi garanzia garanzia (scelta (scelta non non condivisa condivisa del del personale personale sanitario, sanitario, limiti limiti logistici logistici ee strutturali, strutturali, non non sempre sempre ee costante costante presenza, presenza, complessità complessità della della gestione gestione didi strutture strutture multidisciplinari multidisciplinari ee complesse) complesse) Interpretazione giuridica e medico legale Vi èè poi poi un un secondo secondo indirizzo, indirizzo, sostenuto sostenuto dal dal Cattaneo Cattaneo (1989), (1989), che che Vi sostieneuna unasorta sortadidiresponsabilità responsabilità“di “digruppo” gruppo”oo“per “perfatto fattoaltrui” altrui” sostiene L’articolo 27 della costituzione recita “La responsabilità penale è personale”. Un terzo terzo indirizzo indirizzo (Principio (Principio dell’Affidamento dell’Affidamento “puro”) “puro”) secondo secondo cui: cui: Un “Ciascunpartecipe parteciperisponde rispondesolo solodel delcorretto correttoadempimento adempimentodei deidoveri doverididi “Ciascun diligenza ee didi perizia perizia inerenti inerenti aiai compiti compiti che che gli gli sono sono affidati, affidati, senza senza diligenza essere gravato gravato per per principio principio dal dal defatigante defatigante obbligo obbligo didi sorvegliare sorvegliare ilil essere comportamento altrui, altrui, con con lala positiva positiva conseguenza conseguenza che che inin tal tal modo modo comportamento ciascunmembro membrodel delgruppo gruppoèèlasciato lasciatolibero, libero,nell’interesse nell’interessedel delpaziente, paziente, ciascun adempiereininmodo modoqualificante qualificanteeeresponsabile responsabilealle alleproprie propriemansioni”. mansioni”. didiadempiere Dirigentemedico medicodi diIIIIlivello: livello:evoluzione evoluzionenormativa normativa Dirigente Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 45, del 15 febbraio). Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. , n. 305, del 30 dicembre 1992). - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 febbraio, n. 30). Razionalizzazione dell' organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 293, del 15 dicembre). Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 45, del 15 febbraio). Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Articolo 63 - Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale. Primario / Dirigente / Direttore (Posizione apicale) Aiuto Corresponsabile Ospedaliero / Coadiutore sanitario / vice direttore (Posizione intermedia) Assistente medico / Ispettore sanitario (Posizione iniziale) Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Medicoappartenente appartenente alla allaposizione posizioneiniziale iniziale Medico “… svolge funzioni medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua formazione, all' interno dell' area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute”. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Medicoappartenente appartenentealla allaposizione posizioneintermedia intermedia Medico “… svolge funzioni autonome nell' area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgiche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale”. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Medicoappartenente appartenentealla allaposizione posizioneapicale apicale Medico “… svolge attività e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell' unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell' autonomia professionale operativa del personale dell' unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Medicoappartenente appartenentealla allaposizione posizioneapicale apicale Medico “In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza”. Dlgs07/12/1993 07/12/1993n. n.517 517 Dlgs - Articolo 16: comma 1. “Nell' art. 15 (del Dlgs 502/1992): “2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. “al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; ….)” . Decretolegislativo legislativo19 19 giugno giugno1999, 1999, n. n.29 29 Decreto Articolo 13 Modificazioni all' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. “Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie). - 1. (…) la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” 4. All' atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. (…). Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Si assiste quindi ad un viraggio di tipo perlomeno semantico laddove si sostituisce il termine “direttive” con quello di “obiettivi prefissati” ed “indirizzi”, palesando un tipo di gestione di natura più spiccatamente aziendale ed efficientistica. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass.Civ. Civ.Sez. Sez.III, III,30-06-2005, 30-06-2005,n. n.13979 13979 Cass. Con atto 27 settembre 1993 (…) Hanno esposto i ricorrenti che le gravi lesioni subite da (omissis) in occasione della sua nascita erano da addebitare a gravi errori e omissioni nell'operato del (omissis) e del personale sanitario dell' ospedale che avevano seguito la gravidanza a far data dal 30 settembre 1985, praticando il taglio cesareo e prestando le prime cure al neonato. Costituitisi in i convenuti hanno resistito alla avversa pretesa chiedendone il rigetto. Il (omissis) in particolare, ha fatto presente che la assistenza prestata da esso convenuto alla (omissis) prima del ricovero ospedaliero era esente da qualsiasi censura a fronte di una gravidanza comunque rischiosa e che esso concludente, comunque, era rimasto estraneo alla fase del parto, pur avendo contattato telefonicamente - impartito tempestivamente l'ordine di procedere all'intervento, posticipato per cause a lui non addebitabili. Cass.Civ. Civ.Sez. Sez.III, III,30-06-2005, 30-06-2005,n. n.13979 13979 Cass. Se, infatti, a norma della disposizione sopra richiamata, il primario ha la “responsabilità del malato” e se lo stesso ha l' obbligo di definire “i criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti” è palese la macroscopica violazione di tali, elementari, doveri da parte del primario allorché lo stesso invoca, per escludere qualsiasi sua responsabilità, di non avere avuto alcun rapporto con un paziente ricoverato da oltre tre settimane nel proprio reparto (il tutto a prescindere dai precedenti rapporti, extra ospedalieri, tra lo stesso (omissis) e la (omissis) rapporti che il (omissis) ammette essere avvenuti). Come in molteplici occasioni chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (…) deve ribadirsi che è onere del “primario ospedaliero” avere una puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità della acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri medici ed operatori sanitari). Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. Civ. Sez. III, 30-06-2005,n.n. n.13979 13979 Cass. civ.Sez. Sez.III, III,30-06-2005, 30-06-2005, Cass. Civ. 13979 La “vigilanza sull'attività del personale sanitario” inoltre, implica quantomeno che il primario si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici (o che questi intendono intraprendere) anche la contingente mancanza di un' apparecchiatura necessaria, per quanto non imputabile al primario, non lo esime dal dovere di adottare, o controllare che siano adottati, i possibili accorgimenti sostitutivi, e di informare la paziente del maggior rischio connesso ad un parto che si svolga senza l' ausilio di detto strumento, e ciò anche in assenza, nella legislazione nazionale, di uno standard di riferimento degli strumenti di cui una struttura sanitaria pubblica deve necessariamente disporre). Cass. Civ. Civ. Sez. Sez.III, III,30-06-2005, 30-06-2005, n. n.13979 13979 Cass. Ribadito, altresì, che il primario ospedaliero ha un obbligo di vigilanza, diretta ed indiretta, esteso a tutte le fasi in cui si articola la prestazione sanitaria -che sussiste la negligenza del primario del reparto che omette (…) di impostare un programma di monitoraggio (…) al fine di poter intervenire tempestivamente; - di impartire direttive precise di controllo (…) al suo assistente in caso di sua assenza dal reparto; -di vigilare sull' esatta esecuzione delle medesime (…). Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass.pen. pen.Sez. Sez.IV, IV,(ud. (ud.29-09-2005) 29-09-2005)23-12-2005, 23-12-2005,n. n.47145 47145 Cass. Versoleleore ore0,15 0,15del del11gennaio gennaio1995 1995S. S.G. G.veniva venivaricoverato ricoveratodidiurgenza urgenzaalalreparto repartodidiOrtopedia Ortopediadell' dell' Ospedale Verso Ospedale civicodidiPalermo Palermoper persospette sospettefratture frattureall' all' artoinferiore inferioredestro destroed edaltro, altro,riportate riportateaaseguito seguitodidiincidente incidentestradale. stradale. civico arto successivo giorno giorno 44 gennaio, gennaio, inin considerazione considerazione didi uno uno stato stato anemico anemico progressivo progressivo accompagnato accompagnato da da IlIl successivo leucocitosi(aumento (aumentodei deiglobuli globulibianchi), bianchi),veniva venivadisposta dispostauna unaconsulenza consulenzaangiochirurgica, angiochirurgica,che cheevidenziava evidenziava leucocitosi una “ischemia “ischemia arto arto inferiore inferiore destro destro con con consiglio consiglio didi angiografia”. angiografia”. Trasferito Trasferito subito subito alal reparto reparto didi chirurgia chirurgia una vascolare,ililS. S. subiva subivadue dueinterventi, interventi,uno unoortopedico ortopedicodidi"osteosintesi "osteosintesifemore femorecon conK. K.Endomidollare” Endomidollare”ed eduno unodidi vascolare, chirurgia vascolare vascolare così così descritto: descritto: “drenaggio “drenaggio vasto vasto ematoma ematoma alla alla coscia. coscia. Asportazione Asportazione didi 11 cm. cm. didi arteria arteria chirurgia femoraleeesutura suturaTT TTprevia previamobilizzazione mobilizzazionedei deimonconi”. monconi”. femorale Dopo gli interventi si instaurò uno stato settico, che venne curato in vario modo (ad es. con antibiotici e terapia iperbarica), ma degenerò progressivamente, ravvisandosi il 28 gennaio necrosi alla coscia e gamba destra e raccolta di pus, e crollo della pressione arteriosa. (…) Pur dopo l' intervento e massicce trasfusioni di sangue, alle ore 6,30 del giorno successivo si verificò l' exitus per scompenso cardiocircolatorio. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Per ciò che concerne la posizione primario della divisione di ortopedia, il Giudice di primo grado ne ha ravvisato la responsabilità, a prescindere dalla scarsa credibilità della circostanza che in quattro giorni nulla abbia saputo del ricovero e della gravita della situazione del S., per essere venuto meno al compito di direzione e vigilanza che spetta al primario nei riguardi dei medici, improntato all' adozione ed alla programmazione delle cure e dei trattamenti migliori a garanzia dei malati per salvaguardare la loro integrità fisica e la vita stessa. Tale omissione non si concreta in una responsabilità oggettiva, ma nella mancata programmazione interna di indicazioni specifiche da adottare sulla corretta procedura medica da seguire in casi simili.( …). Pertanto,ililprimario primarioera eravenuto venutomeno menoaiaipropri propridoveri doveridi didirezione direzione(e (ecioè cioènell' nell' indicarei irimedi rimedi Pertanto, indicare cure appropriate appropriate aa tutela tutela della della salvaguardia salvaguardia delle delle condizioni condizioni didi salute salute dei dei degenti) degenti) ee di di ee lele cure vigilanzasui suicasi casidi diricovero ricoveroparticolarmente particolarmentemeritevoli meritevolidi diuna unaattenzione attenzioneprofessionale, professionale, vigilanza siaper perlelecomplicazioni complicazioniche chene nepotevano potevanoderivare, derivare,che cheper perlelestesse stessedifficoltà difficoltàterapeutiche. terapeutiche. sia Il D.Lgs n. 229 del 1999, art. 13, ha poi modificato il citato art. 15, individuando un unico ruolo ed un unico livello per la dirigenza sanitaria, prevedendo poi due tipi di struttura, quella semplice e quella complessa, ridefinendo i poteri del dirigente con incarico di direzione di struttura, ai quale pur sempre residua la funzione di indirizzo programmatico e gestionale, ben definita, soprattutto nei casi di struttura complessa (D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 6). Se ne deduce che, a partire dal 1999, si sia voluto maggiormente contemperare la “gerarchia ospedaliera” con la “autonomia professionale” “Fin dove dove giunga giunga questa questa autonomia autonomia viene viene abbozzato abbozzato inin questa questa sentenza sentenza ee dovrà dovrà “Fin essere approfondito approfondito nell' nell' esame didi altra altra fattispecie, fattispecie, “anche “anche se se sostanzialmente sostanzialmente essere esame non appaiono appaiono incrinati incrinati i i poteri-doveri poteri-doveri del del sanitario sanitario in in funzione funzione apicale apicale in in un un non determinato reparto reparto ospedaliero ospedaliero di di programmazione, programmazione, verifica, verifica, ed ed intervento intervento determinato diretto” diretto” Tale esigenza può ritenersi soddisfatta in primo luogo con il potere - dovere di fornire direttive generiche e specifiche, nonché di vigilanza e di verifica dell'attività autonoma o delegata dei medici, per così dire, subordinati, con residuale facoltà di avocazione della propria gestione, in tal modo nuovamente diretta, dei singoli pazienti. Vengono, quindi, esaltati gli indirizzi programmatici ed organizzativi, che consentono ai sanitari collaboratori di risolvere direttamente una pluralità, e certamente la maggior parte dei casi clinici sottoposti alla loro attenzione. Ma, accanto a questi vi sono situazioni che assumono particolare importanza, o perchè trattasi di patologie non frequenti, e che richiedono una particolare conoscenza della professione medica, o perchè vi è grave pericolo per la salute del ricoverato. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. Pen. Sez. IV, (ud. 29-09-2005) 23-12-2005, n. 47145 Neconsegue consegueche chetre trecondotte condottevanno vannoattribuite attribuitealaldirigente dirigentecon confunzione funzioneapicale apicaleinin Ne una divisione divisione ospedaliera, ospedaliera, per per evitare evitare un un suo suo possibile possibile coinvolgimento coinvolgimento inin una una una attivitàomissiva omissivadel delsanitario sanitariocollaboratore: collaboratore: attività a) ilil potere-dovere potere-dovere didi fornire fornire preventivamente preventivamente lele informazioni informazioni didi carattere carattere a) programmatico per per un un efficiente efficiente svolgimento svolgimento dell' dell' attività sanitaria, sanitaria, ee quindi quindi programmatico attività l' eserciziodididirettive direttivetecnico tecnico--organizzative; organizzative; l' esercizio b)ininconseguenza conseguenzadidiciò, ciò,ililpotere poterecd. cd.dididelega delegaper perquei queicasi casisicuramente sicuramenterisolvibili risolvibili b) baseall' all' espletamentodei deipoteri poteriorganizzativi organizzativididicarattere caratteregenerale; generale; ininbase espletamento c)un unpotere potere--dovere doveredidiverifica, verifica,vigilanza vigilanzaed edeventuale eventualeavocazione. avocazione. c) Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. Pen. Sez. IV, (ud. 29-09-2005) 23-12-2005, n. 47145 La contemperanza contemperanza tra tra ilil vincolo vincolo alle alle direttive direttive superiori superiori ee l' l' autonomia professionale professionale La autonomia operativa(…), (…),ininpresenza presenzadidiuna unavisione visioneefficientistica efficientisticaeeconcretamente concretamenteproduttiva produttiva operativa (sottoililprofilo profilosanitario) sanitario)del delservizio, servizio,non nonpuò puòche chetrovare trovaresoluzione soluzioneliberatoria liberatoriaper perilil (sotto dirigente inin posizione posizione apicale apicale dalla dalla responsabilità responsabilità omissiva, omissiva, se se non non inin situazioni situazioni dirigente concrete,quali qualiad adesempio: esempio: concrete, l' avere adeguatamente adeguatamente formato formato ilil medico medico collaboratore collaboratore per per casi casi semplici semplici oo •• l' avere quantomeno menonon noncomplicati, complicati,eenon nonavervi averviadempiuto adempiutoililsanitario; sanitario; quanto nonesservi esservistato statotempo tempomateriale materialeper perl' l' informazione,dato datoche cheililcollaboratore collaboratoreha ha •• non informazione, repentinamente omesso omesso ilil trattamento trattamento sanitario sanitario necessario, necessario, causando causando repentinamente immediatamente l' l' irreparabilità delle delle lesioni lesioni oo del del decesso, decesso, senza senza possibilità possibilità immediatamente irreparabilità materialedidiintervento interventodel deldirigente dirigenteapicale. apicale. materiale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. Pen. Sez. IV, (ud. 29-09-2005) 23-12-2005, n. 47145 Infine,ilildovere doveredidiverifica verificasisiattua attuacon condue duediversi diversicomportamenti: comportamenti: Infine, primo èè didi carattere carattere generale, generale, dovendo dovendo ilil dirigente dirigente didi struttura struttura informarsi informarsi IlIl primo della situazione situazione generale generale del del reparto; reparto; ilil secondo secondo èè didi carattere carattere specifico, specifico, inin della quanto,venuto venutoaaconoscenza, conoscenza,oocomunque comunqueavendo avendolalapossibilità possibilitàdidi venirne venirneaa quanto, conoscenza, didi una una situazione situazione inin cui cui lele leges leges artis artis necessitano necessitano didi una una conoscenza, particolare competenza competenza per per lala complicanza complicanza del del caso, caso, sia sia essa essa dovuta dovuta alla alla particolare difficoltà terapeutica terapeutica ovvero ovvero alal pericolo pericolo non non trascurabile trascurabile per per lala salute salute del del difficoltà paziente, deve deve fornire fornire ilil proprio proprio contributo contributo determinante determinante per per lala migliore migliore paziente, assistenzamedica medicache cheililcaso casorichiede. richiede. assistenza Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. Pen. Sez. IV, (ud. 29-09-2005) 23-12-2005, n. 47145 Quandolalanorma normaininesame esameparla parladidi“autonomia “autonomiavincolata vincolataalle alledirettive direttivericevute” ricevute” Quando nonintende intendequindi quindiriferirsi riferirsiad aduna unasubordinazione subordinazionegerarchica gerarchicache chenon nonconsente consente non scelte diverse diverse (questa (questa semmai semmai èè la la posizione posizione del del personale personale paramedico paramedico scelte che èè obbligato obbligato aa somministrare somministrare i i trattamenti trattamenti terapeutici terapeutici disposti disposti dal dal che personalemedico) medico)ma maad aduna unaautonomia autonomialimitata limitatadalla dallapossibilità, possibilità,prevista previstaper per personale medico inin posizione posizione superiore, superiore, didi imporre imporre lele proprie proprie scelte scelte terapeutiche terapeutiche ilil medico quandoesse essecontrastino contrastinocon conquelle quelledel delmedico medicocui cuièèassegnato assegnatoililcaso. caso. quando Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. Pen. Sez. IV, (ud. 29-09-2005) 23-12-2005, n. 47145 Il problema si presenta di meno agevole soluzione nel caso in cui l' assistente (o l' aiuto) non condivida le scelte terapeutiche del primario che non eserciti il suo potere di avocazione. In questo caso il medico in posizione inferiore che ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal superiore comporti un rischio per il paziente è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con le scelte dei medici in posizione superiore (omissis) diversamente egli potrà essere ritenuto responsabile dell' esito negativo del trattamento terapeutico non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l' evento (art. 40 comma 2°c.p.). Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Secondo lala Suprema Suprema Corte Corte i i Secondo termini didi responsabilità responsabilità penale penale termini non sono sono cambiati, cambiati, permanendo permanendo non capoalla allafigura figura apicale apicalepoteripoteriinincapo doveri doveri didi organizzazione, organizzazione, coordinamento ee sorveglianza sorveglianza coordinamento analoghi aa quelli quelli prima prima didi analoghi spettanzadel delprimario. primario. spettanza Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale C. Conti Trentino-A. Adige Sez. giurisdiz. Sent., 23/06/2005, n. 58 È da censurare il comportamento gravemente negligente, imperito ed imprudente di un primario ostetrico il quale, in presenza di una anomala situazione al momento del parto (arresto della progressione del feto in posizione occipito-iliaca destra posteriore), non abbia saputo tempestivamente fronteggiarla ponendo in essere - con la dovuta attenzione e diligenza professionale, secondo le comuni cognizioni della scienza medica - tutte le misure atte a prevenire l' evento dannoso sia attivandosi per provocarne meccanicamente la rotazione sia, soprattutto, allertando la sala operatoria per una potenziale soluzione chirurgica qualora il parto non fosse proseguito per le vie naturali: il ritardo nell' assumere la più idonea ed efficace soluzione, peraltro solo in extremis attuata, è esponenziale di rilevante imperizia nonché di imperdonabile negligenza estrinsecatesi in un atteggiamento in parte attendista ed in parte dilatorio causativo delle lesioni riportate dal neonato, con il conseguente danno indiretto subito dall'Azienda sanitaria locale (nella specie, solo dopo ben 95 minuti il convenuto ha optato per un tentativo di estrazione del feto con la ventosa, reiterato tre volte, produttivo quindi di intuibile trauma sul cranio del bambino, con il conseguente profilarsi di una situazione disperata tale, ormai, da imporre il ricorso al parto cesareo con imperiosa urgenza: soluzione di fatto adottata dopo un ulteriore, ingiustificabile ed ingiustificato, intervallo di altri 90 minuti durante i quali la testa del nascituro ha protratto lo stallo nello scavo medio con le alterazioni, manifestatesi subito dopo la nascita). Il passaggio da professione ausiliaria a professione sanitaria, è stato determinato da alcune leggi: Legge 42/1999 42/1999 Legge (abrogativo del del cosiddetto cosiddetto mansionario, mansionario, ossia ossia del del (abrogativo decretodel delPresidente Presidentedella dellaRepubblica Repubblica225/1974) 225/1974) decreto Legge 251/2000 251/2000 Legge (che ha ha riconosciuto riconosciuto ilil sapere sapere ee le le potenzialità potenzialità della della (che professioneinfermieristica) infermieristica) professione Legge26 26febbraio febbraio1999, 1999,n. n.42 42 Legge Disposizioniin inmateria materiadi diprofessioni professionisanitarie sanitarie Disposizioni pubblicatanella nellaGazzetta GazzettaUfficiale Ufficialen. n.50 50del del22marzo marzo1999 1999 pubblicata Art.1.1. Art. (Definizionedelle delleprofessioni professionisanitarie) sanitarie) (Definizione Ladenominazione denominazione"professione "professionesanitaria sanitariaausiliaria" ausiliaria"nel neltesto testounico unicodelle delleleggi leggisanitarie, sanitarie, 1.1.La approvatocon conregio regiodecreto decreto27 27luglio luglio1934, 1934,n.n.1265, 1265,eesuccessive successivemodificazioni, modificazioni,nonché nonché approvato ogni altra altra disposizione disposizione didi legge, legge, èè sostituita sostituita dalla dalla denominazione denominazione “professione “professione inin ogni sanitaria”.”. sanitaria Dalla data data didi entrata entrata inin vigore vigore della della presente presente legge legge sono sono abrogati abrogati ilil regolamento regolamento 2.2. Dalla approvatocon condecreto decretodel delPresidente Presidentedella dellaRepubblica Repubblica14 14marzo marzo1974, 1974,n. n.225 225(…) (…)IlIl approvato campoproprio propriodidiattività attivitàeedidiresponsabilità responsabilitàdelle delleprofessioni professionisanitarie sanitariedidicui cuiall' all' articolo6,6, campo articolo comma3,3,del deldecreto decretolegislativo legislativo30 30dicembre dicembre1992, 1992,n.n.502, 502,eesuccessive successivemodificazioni modificazioniee comma integrazioni,èèdeterminato determinatodai daicontenuti contenutidei deidecreti decretiministeriali ministerialiistitutivi istitutividei deirelativi relativi integrazioni, profili professionali professionali ee degli degli ordinamenti ordinamenti didattici didattici dei dei rispettivi rispettivi corsi corsi di di diploma diploma profili universitarioeedi diformazione formazionepost-base post-basenonché nonchédegli deglispecifici specificicodici codicideontologici, deontologici, universitario (…) (…) Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione indirizzo, di programmazione ed amministrative, la dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. (…) . Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Oggi l’infermiere l’infermiere èè davvero davvero Oggi responsabile dell’assistenza dell’assistenza responsabile infermieristica aa tutto tutto campo campo ee aa infermieristica tutto campo campo si si occupa occupa di di tutto assistenza infermieristica, infermieristica, così così assistenza come individuata individuata ee delineata delineata dal dal come profilo professionale, professionale, ilil Dm Dm profilo 739/1994. 739/1994. Regolamento concernente concernente Regolamento l’individuazione della della figura figura l’individuazione del relativo relativo profilo profilo professionale professionale ee del dell’infermiere dell’infermiere Decreto14 14settembre settembre1994, 1994, n. n.739 739 Decreto Articolo11 Articolo E'individuata individuata la la figura figura professionale professionale dell' dell' infermiere con con ilil seguente seguente 11 -- E' infermiere diploma profilo: l' l' infermiere èè l' l' operatore sanitario sanitario che, che, in in possesso possesso del del diploma profilo: infermiere operatore universitario abilitante abilitante ee dell' dell' iscrizione all' all' albo professionale professionale èè universitario iscrizione albo responsabiledell' dell' assistenzagenerale generaleinfermieristica. infermieristica. responsabile assistenza L' assistenzainfermieristica infermieristicapreventiva, preventiva,curativa, curativa,palliativa palliativaeeriabilitativa riabilitativaèè 22--L' assistenza di natura natura tecnica, tecnica, relazionale, relazionale, educativa. educativa. Le Le principali principali funzioni funzioni sono sono la la di prevenzionedelle dellemalattie, malattie,l' l' assistenzadei deimalati malatieedei deidisabili disabilidi ditutte tuttele leetà età prevenzione assistenza l' educazionesanitaria. sanitaria. eel' educazione L' infermiere: L' infermiere: a) partecipa partecipa all' all' identificazione dei dei bisogni bisogni di di salute salute della della persona persona ee della della a) identificazione collettività; collettività; b) identifica identifica i i bisogni bisogni di di assistenza assistenza infermieristica infermieristica della della persona persona ee della della b) collettivitàeeformula formulai irelativi relativiobiettivi; obiettivi; collettività c)pianifica, pianifica,gestisce gestisceeevaluta valutal' l' interventoassistenziale assistenzialeinfermieristico; infermieristico; c) intervento d)garantisce garantiscela lacorretta correttaapplicazione applicazionedelle delleprescrizioni prescrizionidiagnosticodiagnosticod) terapeutiche; terapeutiche; e) agisce agisce sia sia individualmente individualmente sia sia in in collaborazione collaborazione con con gli gli altri altri operatori operatori e) sanitarieesociali; sociali; sanitari perl' l' espletamentodelle dellefunzioni funzionisisiavvale, avvale,ove ovenecessario, necessario,dell' dell' operadel del f)f)per espletamento opera personaledi disupporto; supporto; personale g) svolge svolge la la sua sua attività attività professionale professionale in in strutture strutture sanitarie sanitarie pubbliche pubbliche oo g) private,nel nelterritorio territorioeenell' nell' assistenzadomiciliare, domiciliare,in inregime regimedi didipendenza dipendenza private, assistenza libero-professionale. oolibero-professionale. L' infermiere contribuisce contribuisce alla alla formazione formazione del del personale personale di di supporto supporto ee 44 -- L' infermiere concorre direttamente direttamente all' all' aggiornamento relativo relativo alal proprio proprio profilo profilo concorre aggiornamento professionaleeealla allaricerca. ricerca. professionale La formazione formazione infermieristica infermieristica post-base post-base per per la la pratica pratica specialistica specialistica èè 55 -- La intesa aa fornire fornire agli agli infermieri infermieri di di assistenza assistenza generale generale delle delle conoscenze conoscenze intesa clinicheavanzate avanzateeedelle dellecapacità capacitàche chepermettano permettanoloro lorodi difornire fornirespecifiche specifiche cliniche prestazioniinfermieristiche infermieristichenelle nelleseguenti seguentiaree: aree: prestazioni a)sanità sanitàpubblica: pubblica:infermiere infermieredi disanità sanitàpubblica; pubblica; a) b)pediatria: pediatria:infermiere infermierepediatrico; pediatrico; b) c)salute salutementale mentale--psichiatria: psichiatria:infermiere infermierepsichiatrico; psichiatrico; c) d)geriatria: geriatria:infermiere infermieregeriatrico; geriatrico; d) e)area areacritica: critica:infermiere infermieredi diarea areacritica. critica. e) Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale In relazione relazione aa motivate motivate esigenze esigenze emergenti emergenti dal dal Servizio Servizio 66 -- In sanitario nazionale, nazionale, potranno potranno essere essere individuate, individuate, con con decreto decreto del del sanitario ministero della della Sanità, Sanità, ulteriori ulteriori aree aree richiedenti richiedenti una una formazione formazione ministero complementarespecifica. specifica. complementare percorso formativo formativo viene viene definito definito con con decreto decreto del del ministero ministero 77 -- IlIl percorso della Sanità Sanità ee si si conclude conclude con con ilil rilascio rilascio di di un un attestato attestato di di della formazione specialistica specialistica che che costituisce costituisce titolo titolo preferenziale preferenziale per per formazione l' esercizio delle delle funzioni funzioni specifiche specifiche nelle nelle diverse diverse aree, aree, dopo dopo ilil l' esercizio superamentodi diapposite appositeprove provevalutative. valutative.La Lanatura naturapreferenziale preferenziale superamento del titolo titolo èè strettamente strettamente legata legata alla alla sussistenza sussistenza di di obiettive obiettive del necessità del del servizio servizio ee recede recede in in presenza presenza di di mutate mutate condizioni condizioni necessità difatto. fatto. di Articolo22 Articolo diplomauniversitario universitariodi diinfermiere, infermiere,conseguito conseguitoaiaisensi sensidell' dell' articolo 11--IlIldiploma articolo comma 3, 3, del del Dlgs Dlgs 30 30 dicembre dicembre 1992, 1992, n. n. 502 502 ee successive successive 6,6, comma modificazioni, abilita abilita all’esercizio all’esercizio della della professione, professione, previa previa iscrizione iscrizione alal modificazioni, relativoAlbo Alboprofessionale. professionale. relativo Articolo33 Articolo Con decreto decreto del del ministro ministro della della Sanità Sanità di di concerto concerto con con ilil ministro ministro 11 -- Con dell' Universitàeedella dellaRicerca Ricercascientifica scientificaeetecnologica tecnologicasono sonoindividuati individuatii i dell' Università diplomieegli gliattestati, attestati,conseguiti conseguitiin inbase basealalprecedente precedenteordinamento, ordinamento,che che diplomi sono equipollenti equipollenti alal diploma diploma universitario universitario di di cui cui all' all' articolo 22 aiai fini fini sono articolo dell' esercizio della della relativa relativa attività attività professionale professionale ee dell' dell' accesso aiai dell' esercizio accesso pubbliciuffici. uffici. pubblici Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale In relazione relazione alle alle indicazioni indicazioni fornite fornite dal dal profilo profilo In professionale, l’infermiere partecipa professionale, l’infermiere partecipa all’identificazione dei dei bisogni bisogni di di salute salute della della all’identificazione persona, identifica identifica ii bisogni bisogni di di assistenza assistenza persona, infermieristica della della persona persona ee formula formula ii infermieristica relativi obiettivi. obiettivi. relativi Inoltre ilil codice codice deontologico deontologico degli degli infermieri infermieri Inoltre fornisce una una serie serie di di strumenti strumenti per per la la miglior miglior fornisce realizzazione dell’assistenza dell’assistenza infermieristica: infermieristica: realizzazione ad esempio, esempio, un un articolo articolo virtualmente virtualmente molto molto ad efficace èè l’articolo l’articolo 4.7, 4.7, “L’infermiere “L’infermiere efficace garantisce la la continuità continuità assistenziale assistenziale anche anche garantisce attraverso l’efficace l’efficace gestione gestione degli degli strumenti strumenti attraverso informativi”. informativi”. Nel Regno Regno Unito, Unito, soprattutto soprattutto aa partire partire dal dal 2000 2000 sisi èè allargato allargato Nel enormemente ilil dibattito dibattito sull’estensione sull’estensione dell’esercizio dell’esercizio della della prescrizione prescrizione enormemente da parte parte didi personale personale non non medico, medico, compresi compresi infermieri, infermieri, farmacisti farmacisti ee da assistenti sanitari sanitari ee nel nel maggio maggio del del 2006 2006 sisi èè arrivati arrivati all’apertura all’apertura aiai assistenti cosiddetti “infermieri “infermieri prescrittori prescrittori indipendenti” indipendenti” dell’intero dell’intero Formulario Formulario cosiddetti nazionalebritannico. britannico. nazionale chiaro che che occorrono, occorrono, ee gli gli infermieri infermieri del del Regno Regno Unito Unito lala posseggono, posseggono, ÈÈ chiaro unapreparazione preparazioneeeuna unaformazione formazionespecifica specificache checonsistono consistonoininun uncorso corso una formazione ee pratica pratica che che dura dura tre tre anni, anni, dove dove gli gli infermieri infermieri affrontano affrontano didi formazione aspetti didi farmacologia, farmacologia, diagnosi, diagnosi, doveri doveri legali, legali, etica, etica, dosaggi dosaggi ee scenari scenari aspetti deipazienti. pazienti. dei Anche in Spagna si sta cercando di trovare una collocazione giuridica al concetto di prescrizione infermieristica intesa come documento che il paziente possa utilizzare nelle farmacie per ricevere i farmaci o i prodotti prescritti dall’infermiere. Ecco che allora si può giungere ad un concetto di “prescrizione infermieristica” così esprimibile: “la definizione degli interventi assistenziali da parte dell’infermiere, per conto dell’equipe infermieristica” Alla luce di questa definizione va detto che la prescrizione infermieristica consisterebbe in un’azione autonoma del professionista infermiere in risposta a una diagnosi infermieristica. Diagnosi che costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati che rientrano nella sfera di competenza dell’infermiere. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. pen. pen.Sez. Sez.IV, IV,26/01/2005, 26/01/2005,n. n.18568 18568 Cass. Correttamente è stato ravvisato a carico di tutti i componenti di una equipe infermiere cosiddetto chirurgica (nella specie, il primario, due chirurghi e l' ferrista, addetto alla consegna e alla riconsegna dei ferri chirurgici), il reato di lesioni colpose gravi in danno di un paziente, che aveva riportato un laparocele, con indebolimento permanente della funzione contenitiva della parete addominale, a cagione della condotta negligente tenuta dagli imputati, in cooperazione colposa tra loro, i quali, per omessa vigilanza reciproca sull' utilizzo degli strumenti chirurgici, avevano fatto sì che, durante un intervento chirurgico, uno di questi strumenti (precisamente una pinza di Kelly) fosse stato lasciato all' interno della cavità addominale, rendendo necessario a distanza di tempo un secondo intervento chirurgico per rimuoverlo. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass.Pen. N.1878 25 ottobre 2000 Per alcuni pazienti era stata prescritta una soluzione commerciale denominata “Soluzione 4” contenente cloruro di potassio. La farmacia interna, essendone priva, in sostituzione aveva mandato un’altra soluzione contenente cloruro di potassio, denominata “K Flebo”. La concentrazione di quest’ultimo è diversa e la prescrizione deve essere quindi ritardata secondo la nuova concentrazione. Il medico di reparto, pur venendo a conoscenza del fatto, si è limitato a dare generiche indicazioni orali. L’infermiera somministrante (la preparazione era stata delegata all’infermiera generica) non interviene sul medico per fare cambiare la prescrizione e procede alla somministrazione causando la morte di due pazienti. La Corte ha confermato la condanna per i medici e l’infermiera professionale e assolto la caposala. Del tutto estranea si è dimostrata la posizione dell’infermiera generica, che si era limitata a preparare la fleboclisi. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Laposizione posizionedei deimedici medici La Compito dei medici era quello di provvedere a nuova prescrizione, ritardando il farmaco secondo la nuova corretta concentrazione. I medici e, in particolare uno di loro, era tenuto “per la posizione rivestita di tutela e garanzia dell’integrità fisica dei pazienti affidati alle sue cure” a scrivere una nuova prescrizione in conseguenza della sostituzione del farmaco non fosse altro perché detta attività comporta di per sé “un grado di attenzione e di riflessione elevato “nonché” per l’ovvia considerazione che le istruzioni, scritte sui fogli di terapia o sulle cartelle termometriche e quindi sulle flebo, sarebbero venute a conoscenza di qualunque operatore medico o “paramedico”. Il medico risponde cioè per la sua posizione di corretto prescrittore che deve intervenire ogni qualvolta si possono creare problemi tra l’atto prescrittivo e la somministrazione del farmaco. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Laposizione posizionedell’infermiere dell’infermiere La Compito dell’infermiera professionale era quello di “attivarsi ….. al precipuo scopo di ottenerne una precisazione per iscritto che valesse a responsabilizzare il medico e a indurlo a una eventuale rivisitazione della precedente indicazione ….”. L’attivazione dell’infermiera era doverosa, in quanto la Corte ha ritenuto corretto ritenere “esigibile, da parte dell’infermiere professionale, che l’attività di preparazione del flacone non sia prestata in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico, non già per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamarne l’attenzione sui dubbi avanzati a proposito del dosaggio in presenza di variazione del farmaco, conseguendo proprio dal dovere dell’infermiere professionale, quindi, l’obbligo di attivarsi in tal senso”. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale La posizione dell’infermiere Le vecchie norme mansionariali dell’infermiere, contenute nella normativa previgente e oggi abrogata - DPR 14 marzo 1974, n. 225 - attribuivano all’infermiere il compito di somministrare farmaci dietro prescrizione medica. L’attuale profilo professionale dell’infermiere specifica che l’infermiere “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche”. L’infermiere, quindi, deve “garantire” la corretta somministrazione di farmaci, la quale però è l’ultimo atto di un procedimento complesso che parte dalla prescrizione medica e prosegue con la somministrazione. In caso di dubbi l’infermiere deve intervenire presso il medico non essendo un mero esecutore delle prescrizioni mediche. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale L’intangibilità della prescrizione medica da parte di un professionista sanitario non medico era stata già stabilita dalla Suprema corte in un caso di lesioni personali, laddove venne precisato che “incombe sul fisioterapista, nell' espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente) lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare” (Corte di cassazione, sez. IV, sentenza del 10 aprile 1998, n. 859). Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Laposizione posizionedella dellacaposala caposala La La Corte si è interrogata sul ruolo della caposala e, segnatamente, se sia suo compito quello di intervenire sulla prescrizione dei farmaci o sulla preparazione del flacone da somministrare. La sentenza esclude la caposala da responsabilità sulla base della considerazione che non compete a lei la somministrazione di farmaci ed è quindi liberata da ogni qualsivoglia controllo. Pronuncia in lieve controtendenza rispetto ad una precedente sentenza secondo la quale sulla caposala, in un caso di somministrazione di farmaci scaduti, “incombe (…) l’obbligo di controllare la scadenza, non solo al momento in cui medicinali venivano forniti al reparto, bensì periodicamente e di certo al momento al momento in cui erano somministrati al paziente” (Cassazione penale, IV sezione, sentenza 10 giugno 1997, n. 1318). Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale RD 30/09/1938 n. 1631 32. Allo scopo di assicurare l' assistenza immediata, di regola ad ogni divisione deve essere assegnata una caposala diplomata e assicurata l' assistenza di almeno una infermiera diplomata per ogni 30 malati. Il numero del personale ausiliario di assistenza viene proposto all' amministrazione dal direttore sanitario, in rapporto alle esigenze del servizio. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cass. pen. Sez. IV, (ud. 28-06-2007) 26-10-2007, n. 39609 All' imputato era stato addebitato di non avere comunicato, nella sua qualità di direttore della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell' Ospedale Civile di (OMISSIS), alla V. che aveva sottoposto ad isterectomia in data 24/1/1998 l' esito dell' esame istologico che aveva accertato la presenza di un leiomiosarcoma di alto grado - G3 - nella parete del fondo uterino, cosi impedendo le terapie necessarie ed opportune le quali, se tempestivamente praticate, avrebbero impedito il decesso intervenuto l' 1/11/1999. (…) I giudici del merito con la motivazione della loro sentenza hanno ricollegato con elevato grado di credibilità razionale e di probabilità logica, (…) la morte della paziente al fatto che il tumore dalla parte interna del fondo uterino in cui si era formato si era, con il trascorrere del tempo, progressivamente ed in tempi anticipati evoluto in metastasi, interessando organi importanti, e ciò a causa del mancato ricorso ad idonee terapie, quali la radioterapia, la chemioterapia, interventi operatori allargati che, se praticati, avrebbero rallentato lo sviluppo del tumore, considerato che questo, quando la donna era stata sottoposta ad isterectomia, non presentava ancora segni e manifestazioni di invasività. Diverse sarebbero state le conseguenze se la V. o i suoi familiari avessero saputo dell' esito dell' esame istologico e, quindi, della patologia da cui la predetta era stata colpita …. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale (…) gli obblighi di garanzia connessi all' esercizio della professione sanitaria possono essere delegati a persona capace e competente nel settore con conseguente esclusione della propria responsabilità ma perchè ciò possa avvenire è necessaria la presenza di presupposti idonei a garantire la piena salvaguardia del bene primario della salute. Occorre cioè che il sanitario tenga sempre conto: - delle peculiarità del caso in esame, - del carattere o meno di urgenza che lo stesso presenta, - della gravità o meno dello stato di salute del malato. Nella fattispecie, per l' appunto, il M.F., oltre ad essere il direttore della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell' Ospedale di Torre Annunziata, ove la V. era ricoverata, era anche colui che aveva eseguito l' operazione sulla donna, asportandole un utero che presentava una massa. E proprio per verificare la natura di tale massa era stata disposto l' esame istologico. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale In tale situazione, il M.F. doveva seguire personalmente il caso per conoscerne l' evoluzione. Il ricorrente, comunque, per la posizione che rivestiva, anche nell' ipotesi di conferimento ad altro sanitario con un ordine di servizio dell' incarico di svolgere le funzioni connesse al settore con competenza ad informare dell' esito degli esami istologici, aveva il dovere di vigilare che il detto incarico fosse regolarmente adempiuto. Peraltro, va osservato che il risultato dell' esame istologico, che aveva evidenziato l' esistenza del tumore di natura maligna, neanche era stato rinvenuto nella cartella clinica relativa alla V. dove era ancora riportata la diagnosi di metrorragia da utero fibromatoso. Ciò dimostra ulteriormente come nessun controllo sia stato effettuato neanche quando la detta cartella, ultimate le annotazioni, era stata sottoscritta. Essa, quindi, è stata completata come se l' esame istologico non fosse stato disposto. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale App. Roma Sez. I, 07-05-2007 Con atto notificato il 26.5.1997 i coniugi D.B. e L.M.S., in proprio e n.q. di esercenti la potestà sulla figlia minore D., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia la dott.ssa P.S.W. e il prof. A.B. (rispettivamente aiuto primario e primario della divisione ostetrico-ginecologica dell' Ospedale di Tarquinia), nonché la ASL di Viterbo per sentirli condannare in solido al risarcimento dei gravissimi ed irreversibili danni fisici patiti dalla figlia D. a causa del colpevole ritardo con cui i medici della struttura l' avevano fatta nascere. La dott.ssa W. è stata ritenuta responsabile sulla base dei fatti accertati: la stessa, infatti, dopo aver visitato la S. alle ore 18,30, accertando il grave stato di sofferenza del feto (sulla base dell' inequivocabile tracciato cardiotocografico), ne dispose l' immediato ricovero (avvenuto alle 18,45), avvisando il primario soltanto alle ore 20,03. Assume l' appellante di aver subito (alle ore 18,37) avvisato il primario, telefonando al numero telefonico di una studio di altro medico (ove il professore avrebbe dichiarato la propria reperibilità) e che questi le avrebbe ordinato di procedere ad un esame di amnioscopia, ma la circostanza, fermamente negata dal primario, non è risultata provata in giudizio (tranne che per la chiamata al numero dello studio, risultante dai tabulati), Si aggiunga che l' esame amnioscopico (confermativo dello stato di sofferenza e dell' urgenza dell' intervento) venne effettuato solo alle 19,45 e che, comunque, alle 20,05 tutta l’equipe operatoria era disponibile, talché, visto il ritardo del primario, la W., che ne aveva la qualifica e la competenza, considerata l' estrema urgenza del caso, avrebbe potuto e dovuto intervenire subito operando direttamente la S. Gli elementi di responsabilità accertati (ritardo nell' avvisare il primario, lentezza nell' esecuzione dell' esame e, soprattutto, mancato tempestivo intervento chirurgico in proprio) consentono di confermare il pieno concorso di responsabilità nella fattispecie dell' aiuto primario dott.ssa W. Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale SULLA POSIZIONE DEL PROF. B. Anche il comportamento del primario appare indiscutibilmente censurabile, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato avvisato o meno alle ore 18,37, o, come lui sostiene e si deve ritenere, alle ore 20,03. Infatti, anzitutto, va rilevato che in un caso così urgente, in un piccolo centro quale Tarquinia, un medico in situazione di reperibilità, non può arrivare con 48 minuti di ritardo, operando, poi, pur essendo già stata praticata l' anestesia, e con tutta l’équipe pronta all' intervento soltanto alle 21,22 (dopo un' ora e 19 minuti dalla chiamata), mentre, comunque, il primario, responsabile della struttura (e, nella specie, della divisione), deve sempre fare in modo ed accertarsi che l' assistenza minima sia garantita e che la camera operatoria sia costantemente predisposta per un intervento urgente (cosa certamente non verificatasi nella specie).