Contratto di Agenzia Internazionale
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Contratto di Agenzia Internazionale
IL CONTRATTO DI AGENZIA: UN CONFRONTO TRA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE Avv. Franco Toffoletto Confindustria Bergamo 7 novembre 2013 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2013 1 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2 Chi siamo... in numeri 1 sola area di attività: Diritto del lavoro e contratti di agenzia 17 soci 65 professionisti 4 sedi a Milano, Napoli, Bergamo e Roma 2012: fusione tra Toffoletto e Soci e De Luca Tamajo e Soci 1948: nasce De Luca Tamajo e Soci 1925: nasce Toffoletto e Soci 2001 nasce Ius Laboris™: oggi in 44 paesi Studio dell’anno 1° Classif icato TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO by .it 3 Nel 2001 siamo tra i 5 paesi fondatori di Ius Laboris™ Oggi 44 membri e contatti in 100 paesi 1.300 avvocati che si occupano solo di diritto del lavoro Ius Laboris™ è la più grande alleanza di specialisti in diritto del lavoro al mondo Non un network ma un’Alleanza che mette in comune conoscenza, esperienza, formazione ed investimenti Ius Laboris™ è in grado di fornire alle aziende un servizio internazionale completo, coordinato e uniforme 4 Una APP con cui teniamo aggiornati i nostri clienti sui temi di diritto del lavoro e sulle nostre iniziative 5 6 E’ disponibile per iPhone e iPad dall’App Store Password ed id su richiesta 7 8 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Abbiamo posto 6 domande in 6 paesi: Francia, UK, Svezia, Russia, Israele, Cina • Il contratto di agenzia è di uso comune • Il contratto di agenzia è usato soltanto per il commercio di beni o anche di servizi? • Sulle provvigioni si paga contribuzione sociale? • E’ ammmessa l’esclusiva? • Sono stati elaborati criteri giursprudenziali per distinguere gli agenti dai lavoratori subordinati? • Notizie sulla indennità di cessazione del rapporto 9 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Francia Gran Bretagna Svezia Russia Israele China Giappone L’agenzia è comune Si Si Si Si Si Si Si criteri per distinguere lav. sub, Si No Si, oggi casi Si Si, hot topic Si Si Merci o servizi Si Si Si Si Si Si Si Esclusiva? Si, ma ... Si Si, ma ... Si No Si Si, ma ... Indennità Si Si Si No Si No No Contribuzione Si No No Si No No No (malattia) rari 10 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Domanda: la giurisprudenza ha elaborato dei criteri per distinguere la figura dell’agente dal lavoratore subordinato? 11 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale La nozione di agente in Italia Art. 1742 c.c.: «Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata». Cfr. Cass. 1.04.2004, n. 6482: sussiste un contratto di agenzia nel caso di gestori di autonoleggio i quali pubblicizzavano i propri servizi tramite consegna di volantini presso alberghi e agenzie di viaggio, stipulando successivamente i contratti nel proprio punto vendita, non occorrendo a tal fine che l’agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti, «potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l’azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e di allestimento del contratto». Art. 1752 c.c.: «Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti». 12 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Lo schema negoziale dell’agenzia Preponente Agenzia Proposta Agente Accettazione Promozione Cliente 13 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Gli elementi della fattispecie L’agente promuove la conclusione di contratti e, se munito della rappresentanza, li conclude. L’agente svolge l’incarico affidatogli «stabilmente», ossia professionalmente (art. 2082 c.c.). Il contratto di agenzia è necessariamente oneroso. L’attività dell’agente deve essere riferita ad una «zona determinata». 14 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agenzia e figure affini Agenzia e... concessione di vendita mandato mediazione procacciamento d’affari commissione lavoro subordinato 15 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale La vendita COMMESSI COMMESSI VIAGGIATORI AGENTI DISTRIBUTORI MEDIATORI PROCACCIATORI 16 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato A.E.C. «L’agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 c.c., senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati» (Art. 1, 3°c., AEC agenti e rappresentanti di aziende industriali - 20 MARZO 2002; Art. 1, 3°c., AEC agenti e rappresentanti di aziende commerciali - 26 FEBBRAIO 2002). C.C.N.L. «Sono esclusi dal presente contratto coloro che nell’esercizio delle loro funzioni, pur avendo una limitazione di zona, hanno una piena autonomia di azione nello svolgimento del loro lavoro, non avendo alcun vincolo di itinerario o di impiego del loro tempo» (Art. 2, 3°c., CCNL viaggiatori e piazzisti di commercio - 15 MAGGIO 1928). La prestazione oggetto del contratto è identica: anche il viaggiatore e il piazzista si impegnano a promuovere la conclusione di contratti. La distinzione tra il lavoratore subordinato e l’agente è insita nella struttura dell’obbligazione che si assume 17 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato «L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto delle istruzioni ricevute dal preponente; mentre oggetto del secondo è la prestazione in regime di subordinazione di energie lavorative il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta». (Cass. 23 aprile 2009, n. 9696) 18 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Regno Unito Non esiste una giurisprudenza specifica. Si usano i criteri in generale per distinguere il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di agenzia: reciproche obbligazioni; prestazione personale; controllo da parte del datore di lavoro; esclusività della prestazione; natura e durata dell’incarico; modalità di pagamento e benefits; inserimento nell’organizzazione aziendale; dotazioni personali; rischio economico; tassazione. 19 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Francia I criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere un agente da un lavoratore subordinato sono i seguenti: indipendenza; registrazione in uno specifico registro; l’agente riceve un mandato in base al quale egli agisce per conto del Committente; l’agente non riceve istruzioni dettagliate e giornaliere, ma semplicemente indicazioni generali; libertà dell’agente nell’organizzazione del proprio lavoro. 20 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Svezia Nel passato la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri per la distinzione tra agenti e lavoratori subordinati. Oggi, tuttavia, le cause sull’argomento sono molto rare. 21 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Cina Non esistono particolari criteri per distinguere un agente da un lavoratore subordinato. In ogni caso, la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, se ricorrono entrambi i seguenti requisiti (anche se non c’è un contratto scritto): il lavoratore presta la propria attività in base alle direttive ed alle indicazioni ricevute dal datore di lavoro ed è pagato dallo stesso datore; l’attività prestata dal lavoratore coincide con l’oggetto sociale del datore di lavoro. 22 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Giappone Generalmente, la giurisprudenza riconosce la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualora: l’agente non sia libero di accettare o rifiutare di eseguire una prestazione richiesta dal committente; l’agente sia soggetto alle direttive ed al controllo del committente; il committente stabilisca il luogo e la durata della prestazione lavorativa; l’agente non possa farsi sostituire da terzi nell’esecuzione della prestazione. 23 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Israele La qualificazione del rapporto non è determinata solo dalla forma che le parti hanno pattuito, ma anche da come viene eseguito il rapporto. A tal proposito la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il più importante dei quali è l’«integration test»: Aspetto positivo: verificare l’inserimento del lavoratore nell’impresa (criteri: controllo e supervisione degli aspetti tecnici e organizzativi del SE Sì lavoro; divisione dei compiti; importanza della prestazione rispetto all’intera attività della società, la durata del rapporto; esclusività della prestazione) Aspetto negativo: verificare se il lavoratore non svolge la propria prestazione in modo autonomo (criteri: il lavoratore presta attività a favore di altre società, il lavoratore fornisce una prestazione personale, il lavoratore decide da solo quanto lavorare) 24 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Agente e lavoratore subordinato negli altri Stati Russia I criteri elaborati dalla giurisprudenza sono i seguenti: osservanza dei regolamenti interni stabiliti dal datore per i lavoratori subordinati; pagamento in base alla prestazione lavorativa (lavoratore subordinato) o in base al risultato finale (agente); la regolarità dei pagamenti (che è tipica del rapporto di lavoro subordinato); la previsione di garanzie a livello contributivo (indice del rapporto di lavoro subordinato). In ogni caso è raro che i giudici convertano un rapporto di agenzia in rapporto di lavoro subordinato. 25 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Domanda: è possibile inserire nel contratto una clausola che vieti all’agente (durante il rapporto, non dopo) la stipulazione di altri contratti di agenzia, anche se non in concorrenza? 26 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Il diritto di esclusiva Art. 1743 c.c. «Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro». Il diritto di esclusiva è elemento naturale, non essenziale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa. (Cass. 5 agosto 2011, n. 17063) 27 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Clausole di esclusiva BILATERALE : Entrambe le parti hanno un’obbligazione. AGENTE: non prendere altri incarichi nella stessa zona; PREPONENTE: non vendere nella stessa zona. c.d. «ZOPPA» : Le parti possono accordarsi nel senso di stabilire un’esclusiva che gravi solo su uno dei contraenti. Su una determinata zona assegnata all’agente Su una determinata lista di clienti 28 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’esclusiva negli altri Stati Gran Bretagna: molti contratti di agenzia contengono delle previsioni che vietano all’agente la vendita di prodotti in concorrenza con quelli del committente nel corso del rapporto di agenzia. Non è così frequente, invece, la previsione di clausole restrittive per i prodotti non in concorrenza con quelli del committente, che, se non giustificate, possono essere ritenute nulle. Francia: è possibile inserire nel contratto di agenzia una clausola che vieti all’agente di stipulare altri contratti con altre società concorrenti. Ciò, tuttavia, può determinare il rischio che il contratto di agenzia venga riqualificato come rapporto di lavoro subordinato. 29 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’esclusiva negli altri Stati Svezia: generalmente è possibile inserire clausole che vietino all’agente di stipulare contratti con altre società, anche se non in concorrenza. Tuttavia, in alcuni settori specifici (es. settore automobilistico) vi sono alcune previsioni legislative che vietano tali clausole restrittive. Russia: è possibile inserire nel contratto di agenzia una clausola che vieti all’agente di stipulare altri contratti con altre società concorrenti in un determinato territorio. Cina: è possibile inserire nel contratto di agenzia una clausola che vieti all’agente di stipulare altri contratti con altre società anche non in concorrenza. 30 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’esclusiva negli altri Stati Giappone: in generale, è ammissibile la previsione di clausole che vietano all’agente di stipulare contratti di agenzia con altri committenti. Tuttavia, se tale restrizione non è giustificata ed impedisce una ragionevole competizione fra le aziende, vi è il rischio che essa possa essere ritenuta in violazione del «AntiMonopoly Act». Israele: il divieto per l’agente di stipulare contratti di agenzia con altri committenti è considerato un restrictive arrangement secondo la legge israeliana. Tali restrizioni sono ammesse solo se previste espressamente dall’Antitrust Authority o dal Block Exemption, che prevede due principali condizioni: a) le restrizioni possono essere giustificate dalla particolare ampiezza del business del committente; b) le restrizioni non devono impedire in modo rilevante la concorrenza sul mercato. 31 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Domanda: quali sono i pagamenti previsti in caso di cessazione del rapporto? 32 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Ipotesi di recesso dal rapporto di agenzia Recesso ordinario con preavviso (art. 1750 c.c.); Recesso straordinario o per giusta causa (art. 1751, 2°comma, c.c.). 33 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’indennità in caso di cessazione del rapporto Art.1751 c.c. 1: «All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provviggioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti». 34 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’indennità in caso di cessazione del rapporto Art.1751 c.c. La Corte di Giustizia ha dichiarato la nullità delle clausole attualmente contenute negli accordi economici collettivi in merito alla determinazione dell’indennità di cessazione del rapporto in quanto in contrasto con una norma imperativa di legge. Gli agenti non potranno più richiedere: né il FIRR; né l’indennità di clientela; né l’indennità meritocratica. 19 35 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’applicazione concreta dell’art. 1751 c.c. Relazione della Commissione delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 FASE 1 Accertamento del numero di nuovi clienti e dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti. I clienti esistenti che non sono stati sviluppati NON devono essere presi in considerazione. Calcolo della relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto d’agenzia. Stima (calcolata in termini di anni) della probabile durata futura dei vantaggi che derivano al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con i clienti sviluppati. FASE 2 Aggiustamento della cifra per motivi di equità sulla base di diversi fattori. FASE 3 Raffronto dell’importo calcolato con il massimo previsto dall’art. 17, par. 2, lett. b) della Direttiva (1 annualità di provvigioni). 36 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’applicazione concreta dell’art. 1751 c.c. Quindi: Quale norma di fonte comunitaria va interpretata esclusivamente in armonia con lo scopo della direttiva e con i principî dell’ordinamento comunitario. Il giudice non può mai fare alcun riferimento agli A.E.C. e dovrà fare esclusivo riferimento alla relazione del 1996. Non esiste un altro sistema di calcolo possibile se non quello previsto dall’art. 1751 c.c. Le stesse condizioni determinano sia l’an che il quantum. 37 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’applicazione concreta dell’art. 1751 c.c. Facciamo un esempio... Provvigioni ultimo anno: N° totale clienti 120 N° clienti nuovi 30 N° clienti sviluppati 10 Provvigioni sui 30 clienti nuovi e sui 10 clienti sviluppati negli ultimi 12 mesi di agenzia: Durata prevista dei benefici pari a tre anni con «tasso di migrazione» del 20%: 150.000 € 50.000 € 1°Anno 50.000 -10.000= 40.000 € 2° Anno 40.000 - 8.000= 32.000 € 3° Anno 32.000 - 6.400= 25.600 € Totale provvigioni perdute: 97.600 € Deduzione degli interessi 97.600 € - 4.880 € = 92.720 € ad esempio 5%(2,5% all’anno) Media delle provvigioni degli ultimi 5 anni 85.000 € L’indennità è 85.000 € Fase Uno Fase Due (equità) Fase Tre 38 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’applicazione concreta dell’art. 1751 c.c. Conclusione La durata del contratto non conta nulla. Occorre valutare i nuovi clienti (o i clienti sviluppati), non l’aumento di fatturato complessivo. La valutazione equitativa interviene dopo il computo. La media degli ultimi 5 anni è solo un limite massimo, non è la quantificazione dell’indennità. Nelle valutazioni di equità occorre tenere conto del patto di non concorrenza e dell’impegno dell’agente al netto del “merito” del prodotto e degli investimenti (pubblicitari, di struttura, etc.) fatti dal preponente. 39 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’indennità di cessazione del rapporto negli altri Stati Francia L’indennità di cessazione del rapporto è commisurata al pregiudizio subito in conseguenza della cessazione del rapporto. La giurisprudenza ammette che le parti possano accordarsi sull’importo di tale indennità; tuttavia, in caso di mancato accordo, la giurisprudenza, generalmente, riconosce all’agente il diritto di ricevere un’indennità pari a due anni di provvigioni. La Corte d’Appello di Rounen ha, tuttavia, riconosciuto all’agente un importo pari ad un anno di provvigioni, essendo il rapporto di agenzia durato soltanto un anno e sei mesi. 40 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’indennità di cessazione del rapporto negli altri Stati Gran Bretagna Legislatore inglese ha lasciato alle parti contraenti la scelta di decidere nel contratto quale sistema di pagamento applicare al rapporto Riparazione (“Compensation”) Indennità (“Indemnity”) Modello tedesco basato sulla clientela oppure Modello francese basato sul pregiudizio subito dall’agente a causa dell’interruzione del rapporto I committenti generalmente optano per il pagamento dell’indennità, che è pari, al massimo, ad un anno di provvigioni (al contrario l’ammontare della riparazione non ha un limite massimo). 41 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’indennità di cessazione del rapporto negli altri Stati Gran Bretagna Pagamento dell’indennità Leading case: Moore v Piretta PTA Ltd (1998) •giudice ha fatto riferimento al volume d’affari rimasto al preponente dopo la cessazione del rapporto; • da tale cifra è stata dedotta una percentuale rappresentativa dei clienti già in possesso del preponente prima della stipula del contratto, nonché ulteriori importi per tener conto delle spese risparmiate dall’agente e degli interessi per il pagamento anticipato; • la somma risultante è stata poi confrontata con il tetto massimo di indennità costituito dalla media annuale delle provvigioni degli ultimi cinque anni; •nella fattispecie il giudice ha quindi riconosciuto all’agente tale tetto massimo, essendo risultato l’importo minore tra i due. Pagamento della riparazione Leading case: Lonsdale v Howard & Hallam LTD (2007) La riparazione del pregiudizio è da parametrare sul valore ipotetico di cessione dell’agenzia ad un terzo: si tratta, quindi, di un giudizio ipotetico prezzo di cessione del contratto di agenzia ad un soggetto che voglia proseguire l’attività dell’agente. 42 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa Il nazionale contrattoe di internazionale agenzia L’indennità di cessazione del rapporto negli altri Stati Giappone Non vi sono previsioni di legge che disciplinano i pagamenti relativi alla cessazione del contratto di agenzia. In ogni caso la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto dell’agente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della cessazione del rapporto. Inoltre, se il contratto di agenzia viene qualificato come rapporto di lavoro subordinato, il committente deve osservare un preavviso di 30 giorni ovvero pagare la corrispondente indennità sostitutiva del preavviso. Cina Non è prevista alcuna indennità conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia Russia Non vi sono specifiche previsioni di legge, in quanto la determinazione delle condizioni è rimessa all’autonomia delle parti mediante la previsione di specifiche clausole nel contratto. 43 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale L’indennità di cessazione del rapporto negli altri Stati Svezia Sulla base del «Trade Agency Act», il pagamento previsto in caso di cessazione del rapporto di agenzia è rappresentato da un importo ragionevole, che, comunque, non può superare l’importo di un’indennità annua, calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Israele Generalmente, la legge prevede il diritto dell’agente al risarcimento del danno pari alla media dei profitti mensili moltiplicata per il numero di anni di durata del contratto, che, comunque, non può essere superiore a dodici mesi. Tale risarcimento è condizionato a: l’incremento da parte dell’agente dei clienti del committente; che il committente continui a beneficiare di tali clienti anche dopo la cessazione del contratto di agenzia. 44 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale La legge applicabile Può sempre essere pattuita la legge italiana (ma non sempre è conveniente); Possono anche essere pattuite leggi diverse all’interno dello stesso contratto. 45 Avv. Franco Toffoletto Il contratto di agenzia: un confronto tra normativa nazionale e internazionale Q&A 46