1 CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di
Transcript
1 CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di
CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo IT-02.07.99 1 CONTRATTO N. La [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig./Sig.ra (da completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato, da una parte, e [Nome del contraente] ([sigla]) («il contraente»), con sede in [nome dello Stato e indirizzo completo], in persona del/dei legale(i) rappresentante(i)/in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], dall'altra, (in seguito denominati collettivamente «le parti contraenti») HANNO CONVENUTO, al fine di contribuire al miglioramento del potenziale umano di ricerca della Comunità, delle attività da svolgere nell’ambito «[competenza di ricerca da acquisire]» [nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico « [nome del programma specifico di RST]» ] ] [nell'ambito del programma (Euratom) di ricerca e d'insegnamento nel settore dell'energia nucleare] («il programma specifico») in base alle disposizioni che seguono. IT-02.07.99 2 Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione di progetti1 di ricerca a scopo di formazione e di sviluppo di competenza nelle regioni meno favorite (in seguito denominati «il/i progetto(i)») da parte di uno o più borsisti. Il numero di mesi-borsista è indicato nell'allegato I del presente contratto. 2. A tal fine, il contraente si impegna nei confronti della Comunità alla buona esecuzione del o dei progetti legati alla competenza di ricerca da acquisire, menzionata nell'allegato I e intitolata [competenza di ricerca da acquisire], secondo le disposizioni del presente contratto. 3. A tali effetti, il contraente (a) seleziona il o i borsisti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del numero di mesi-borsista e conformemente agli obblighi previsti nell'allegato II del presente contratto; (b) conclude con ciascun borsista, previa conferma della selezione da parte della Commissione, un accordo conforme agli obblighi previsti nell'allegato II del presente contratto. Articolo 2 – Durata 1. Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto dalle parti contraenti. La data d'inizio della prima selezione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato II del presente contratto, notificata per iscritto alla Commissione dal contraente e la data di inizio del primo progetto non possono essere in alcun caso anteriori alla data di entrata in vigore del contratto e devono cadere entro [8] [numero]2 mesi da detta data. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'allegato II del presente contratto, il o i progetti di ricerca di cui all'articolo 1 del presente contratto devono essere completati entro [48] [numero]3 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Il presente contratto cessa di avere effetto alla data del pagamento finale del contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto; - l’articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e g); l’articolo 4, paragrafo 1, lettera j); l'articolo 5, paragrafi 3 e 4; l’articolo 6, paragrafo 5; l'articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e l'articolo 14 dell’allegato II del presente contratto si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli. 1 I termini in corsivo sono utilizzati secondo la definizione data dall’articolo 1 dell’allegato II del presente contratto. 2 Il termine di 8 mesi vale in assenza di un altro termine. 3 Il termine di 48 mesi vale in assenza di un altro termine. IT-02.07.99 3 Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’allegato II del presente contratto, la Comunità finanzia il o i progetti fino alla concorrenza dell'importo forfettario di [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro), assegnato al/ai borsista(i) e al contraente a norma dell'articolo 12 dell'allegato II del presente contratto. 2. Il contributo finanziario della Comunità al/ai progetto(i) è versato, secondo le modalità seguenti e in base alle regole definite dall’articolo 5 dell’allegato II del presente contratto, sul seguente conto bancario del contraente: [dati bancari del contraente]: − un acconto del [percentuale] %4 ; – dei pagamenti periodici di [percentuale]% ognuno;]4 − il saldo del contributo totale della Comunità (trattenuta di garanzia del [percentuale] %)4. L'importo totale dell'acconto e dei pagamenti periodici non può superare l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità previsto al paragrafo 1 del presente articolo, dedotta la trattenuta di garanzia indicata al presente paragrafo. Articolo 4 - Elementi da fornire del o dei progetti che devono essere presentati alla Commissione 1. Le relazioni e le richieste di pagamento prescritte dal presente contratto sono trasmesse dal contraente rispettivamente in [numero] esemplari e in [numero] esemplari, secondo le modalità definite dall’articolo 6 dell’allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte in [lingua]. L'allegato I del presente contratto stabilisce, se del caso, il numero di copie e la lingua di redazione degli altri elementi da fornire del o dei progetti. 2. La richiesta di pagamento dell'acconto è trasmessa alla Commissione entro [numero] giorni a decorrere dalla data della conferma da parte della Commissione del primo borsista. 3. Le relazioni scientifiche periodiche, i rapporti finanziari periodici riepilogativi e le corrispondenti richieste di pagamento si riferiscono ad un periodo di [12] [numero]5 mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento dell'acconto, poi a periodi successivi di [12] [numero]5 mesi] 4. La relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale si riferiscono all'intera durata del progetto o (di tutti i) progetti. La richiesta di pagamento finale è trasmessa alla Commissione dopo il completamento dell'ultimo progetto. 4 L’acconto è del 40%, la trattenuta di garanzia del 15% ed i pagamenti periodici sono importi tra loro uguali. Il periodo, che è identico per le relazioni e per le richieste di pagamento, può essere diverso dai 12 mesi previsti. IT-02.07.99 5 4 5. Se del caso, gli altri elementi da fornire del o dei progetti si riferiscono ai periodi indicati nell’allegato I del presente contratto. Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto è regolato dalla legge [legge del paese ospitante]. 2. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Comunità e il contraente relative alla validità, all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto. Articolo 6 - Condizioni speciali [Non si applicano condizioni speciali.] [Si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] [Le condizioni speciali relative al presente contratto figurano nell'allegato III.] [Oltre alle condizioni speciali di cui all'allegato III, si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] Articolo 7 – Modificazioni Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le parti contraenti. Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine della durata del progetto o dei progetti. Articolo 8 – Disposizioni finali 1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: - Allegato I - Descrizione delle attività nell'ambito della competenza di ricerca da acquisire - Allegato II - Condizioni generali [- Allegato III - Condizioni speciali] 2. In caso di conflitto tra le norme dell’allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente contratto, prevale quest’ultima. [3. Le condizioni speciali indicate [all’articolo 6] [nell'allegato III] [all’articolo 6 e nell'allegato III] del presente contratto prevalgono su tutte le altre disposizioni.] IT-02.07.99 5 Articolo 9 – Sottoscrizione e lingua del contratto Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la versione in questa lingua fa fede. Fatto a Bruxelles, Per [nome e sigla del contraente]: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: (timbro dell’organismo) Per la Commissione: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Data: IT-02.07.99 6 ALLEGATO I- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA DI RICERCA DA ACQUISIRE (corrispondente alla descrizione che figura nella proposta n. [n. della proposta], selezionata dalla Commissione il [data]) 1. Titolo: [competenza di ricerca da acquisire] 2. Sintesi: [sintesi delle attività nell'ambito della competenza di ricerca da acquisire] 3. Mesi-Borsista: 4. Luogo di esecuzione del o dei progetti: - Istituto: [nome e indirizzo dell'istituto, compreso il paese] [ - Laboratorio: [nome e indirizzo del laboratorio, compreso il paese] - Coordinatore: [nome del coordinatore] 5. Ripartizione dell’importo del contributo comunitario: a) a favore del borsista o dei borsisti: • indennità: [importo] euro/mese X [numero] mesi  indennità di mobilità: [importo] euro/mese X [numero] mesi b) Totale: [importo] euro a favore del contraente: • 6. Totale: [importo] euro contributo alle spese di ricerca e gestione: [importo] euro/mese X [numero] mesi Totale: [importo] euro • contributo alle spese di viaggio: [importo] euro/mese X [numero] mesi Totale: [importo] euro Importo totale del contributo comunitario: [importo] euro IT-02.07.99 7 ALLEGATO II – CONDIZIONI GENERALI PARTE A: ESECUZIONE DEL O DEI PROGETTI Articolo 1 - Definizioni Articolo 2 - Selezione del o dei borsisti e conferma Articolo 3 - Obblighi del contraente Articolo 4 - Rapporti tra il contraente e il o i borsisti Articolo 5 - Contributo finanziario della Comunità Articolo 6 - Presentazione degli elementi da fornire del o dei progetti Articolo 7 - Responsabilità Articolo 8 - Risoluzione del contratto PARTE B: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, E RISERVATEZZA Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze Articolo 10 - Tutela delle conoscenze Articolo 11 - Pubblicità e riservatezza PARTE C: COSTI Articolo 12 - Contributi assegnati rispettivamente al/ai borsista(i) e al contraente Articolo 13 - Revisione PARTE D: CONTROLLI Articolo 14 - Controllo tecnico e controllo contabile PARTE E-1: PARTE E-2: PARTE E-3: PARTE E-4: RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO RICHIESTA DI PAGAMENTO PERIODICO RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE RICHIESTA DI CONFERMA DEL BORSISTA SELEZIONATO IT-02.07.99 8 PUBBLICITÀ PARTE A: ESECUZIONE DEL O DEI PROGETTI Articolo 1 – Definizioni 1. Per «decisione» si intende la [decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)1] [decisione 1999/66/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) 2]. 2. Per «regolamento» si intende il [regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)]3[regolamento (Euratom) n. 1605/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante le modalità di applicazione della decisione 1999/66/Euratom del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002)4]. 3. Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e il contraente. 4. Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un’organizzazione internazionale, nonché il Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità. 5. Per «borsista» si intende una persona fisica che abbia l'esperienza necessaria nel campo della ricerca e che partecipi al progetto in virtù di un accordo concluso con il contraente. 6. Per «accordo» si intende l'accordo concluso tra il contraente e il borsista ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato. 7. Per «progetto(i)» si intendono i lavori indicati nell’allegato I del presente contratto. 8. Per «data di completamento del progetto» si intende la data di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del presente contratto. 9. Per «elementi da fornire del o dei progetti» si intendono le relazioni scientifiche e finanziarie, le richieste di pagamento menzionate all’articolo 4 del presente contratto e all’articolo 6 del presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall’allegato I del presente contratto. 1 GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 46. GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 56. 3 GU L 122 del 12.5.1999, pag.9 4 GU L 190 del 23.7.1999, pag. 3 IT-02.07.99 2 9 10. Per «forza maggiore» si intende qualsiasi evento imprevedibile ed insormontabile che incida sull'esecuzione del o dei progetti. 11. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare: - dell’obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell’industria comunitaria; - dell’obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nella Comunità; - dell’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita nella Comunità; - delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni indirette di RST; - dell’esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi od organizzazioni internazionali. 12. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, del contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato purché il contraente stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato. 13. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto intrapreso in base alla [decisione n. 182/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)5][decisione 1999/64/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)6] (in seguito denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d’autore o i diritti relativi ai risultati in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 14. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo [170 del trattato che istituisce la Comunità europea] [101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica], in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro. Articolo 2 – Selezione del o dei borsisti e conferma 1. Conformemente alle succitate condizioni, il contraente seleziona, se del caso in più volte nel corso del contratto, il numero necessario di borsisti in funzione del numero di mesi-borsista che figurano all'allegato I del presente contratto. 2. Criteri di ammissibilità dei borsisti 5 GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 1. GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 34. IT-02.07.99 6 10 Ciascun borsista per essere ammissibile deve soddisfare cumulativamente tutti i criteri seguenti al momento della selezione. a) Nazionalità Il borsista deve essere cittadino di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato associato o avere risieduto nella Comunità perlomeno negli ultimi cinque anni. b) Mobilità Ciascun progetto deve essere realizzato in uno Stato membro della Comunità diverso da quello d'origine del borsista o da quello che costituisce il suo centro di attività recente. Per centro di attività recente si intende un paese il cui il borsista abbia svolto la sua abituale attività per oltre 12 mesi nei due anni immediatamente precedenti la selezione. c) Borse precedenti Il borsista può essere beneficiario: - di una borsa Marie Curie del Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico o - di una borsa Marie Curie di formazione mediante la ricerca del Quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico o - di una borsa di formazione mediante la ricerca del Terzo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico o - di qualsiasi altra borsa finanziata dal bilancio del Terzo, Quarto o Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico per un periodo massimo di 4 anni complessivi. La durata massima prevista per ciascun sistema o categoria di borse non può essere superata. d) Qualifiche ed esperienza nel campo della ricerca Il borsista deve avere delle qualifiche scientifiche di livello post-dottorato (categoria 30): giovane ricercatore che abbia l'esperienza necessaria nel campo della ricerca, di norma titolare di un diploma di dottorato o di livello equivalente o, altrimenti, che abbia svolto almeno quattro anni di attività di ricerca, di tipo diverso dal dottorato, a tempo pieno a livello postuniversitario. e) Limiti di età Il limite di età è 35 anni. Sono previste deroghe per il servizio militare o civile obbligatorio, sulla base dell'effettivo periodo prestato e per i periodi di effettiva assenza dal lavoro per la cura dei figli, entro il limite di due anni per figlio. 3. Criteri di ammissibilità del o dei progetti IT-02.07.99 11 a) Durata La durata del progetto realizzato da ciascun borsista si situa tra 12 e 24 mesi. b) Contenuto Il progetto deve consistere, nell’ambito della competenza di ricerca da acquisire definita all’allegato I del presente contratto, di lavori di ricerca avanzata nell’ambito di uno dei settori scientifici e tecnici definiti nel programma specifico nel cui ambito viene concesso il contributo comunitario. Può trattarsi di attività di ricerca di base, di ricerca applicata, di sviluppo tecnologico e d'innovazione, ad esclusione di tutte le attività di produzione. Sono ammissibili solo i progetti che garantiscono la partecipazione attiva a tempo pieno del borsista. 4. Modalità di selezione a) Pubblicazione delle borse disponibili Il contraente è tenuto a pubblicizzare il più possibile le borse disponibili, mediante i suoi mezzi abituali di pubblicità e qualsiasi altro mezzo adeguato. In particolare, il contraente deve fornire alla Commissione le informazioni necessarie relative alle borse disponibili, affinché quest'ultima possa diffonderle sul suo sito Internet. b) Criteri di selezione La selezione deve consentire al contraente di selezionare il o i migliori borsisti, sulla base della loro competenza scientifica e della compatibilità della loro esperienza nel campo della ricerca con le esigenze del contraente definite all'allegato I del presente contratto. c) Pari opportunità Il contraente si sforza di garantire una presenza adeguata di donne promuovendo una vera politica di pari opportunità tra uomini e donne nel corso della selezione. A tal fine, nelle azioni di pubblicità di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ricerca ed incoraggia le candidature femminili e, nell'applicazione dei criteri di selezione di cui alla lettera b), fa il possibile per garantire la non-discriminazione dei candidati del sesso sottorappresentato. d) Conferma del o dei borsisti selezionati Il contraente chiede alla Commissione, nel formato stabilito alla parte E del presente allegato, la conferma del o dei borsisti selezionati. IT-02.07.99 12 In assenza di osservazioni della Commissione, il o i borsisti selezionati sono considerati confermati entro [10] [numero]7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione. La selezione è effettiva solo dopo la conferma da parte della Commissione. Non appena il borsista avvia il suo progetto, il contraente trasmette alla Commissione il nome del responsabile scientifico ed una descrizione (sintesi) del progetto cui il borsista collabora. La trasmissione di queste informazioni deve essere conforme alle norme comunicate dalla Commissione. Articolo 3 – Altri obblighi del contraente 1. Il contraente vigila affinché il o i progetti siano eseguiti conformemente al presente contratto. Funge da intermediario tra il o i borsisti e la Commissione ed è, in particolare, incaricato di trasmettere alla Commissione tutti i documenti e la corrispondenza relativi al/ai progetto(i). 2. In particolare, il contraente è tenuto: a) ad ospitare ciascun borsista per tutta la durata del suo progetto; b) a disporre per tutta la durata del contratto dei mezzi, tra cui l'infrastruttura, le attrezzature ed i prodotti e la capacità di supervisione scientifica, necessari per consentire l'esecuzione del o dei progetti e, in particolare, la formazione mediante la ricerca nei settori scientifici e tecnici considerati; c) a mettere a disposizione di ciascun borsista i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo nella misura necessaria, fin dalla data di inizio del progetto; d) ad assicurare al borsista, nel o nei luoghi di esecuzione del progetto, condizioni di lavoro, di sicurezza e d'igiene identiche a quelle offerte ai ricercatori locali; e) a provvedere, alle debite scadenze e conformemente all'accordo di cui all'articolo 4 del presente allegato, a tutti i pagamenti di sua competenza; f) a fornire al o ai borsisti l'assistenza ragionevolmente necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative imposte dalle autorità del paese ospitante; g) a dare immediata notizia alla Commissione, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, come per esempio: - qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del progetto; - un congedo di maternità e le conseguenze che ne derivano, conformemente alla legge nazionale come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato; 7 Il termine 10 giorni lavorativi è valido in assenza di un altro termine. IT-02.07.99 13 h) a garantire la riservatezza in relazione a fatti, informazioni, conoscenze, documenti ed altri elementi che gli siano stati comunicati a titolo riservato dalla Commissione nel corso dell’esecuzione del presente contratto; i) a fornire alla Commissione l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'ambito delle attività di controllo dell'esecuzione del progetto da essa condotte. Articolo 4 - Rapporti tra il contraente e il o i borsisti 1. Il contraente è tenuto a concludere un accordo scritto con ogni borsista, dopo la selezione e la conferma da parte della Commissione. Il progetto non può iniziare prima della conclusione di questo accordo. Tale accordo precisa, conformemente al contratto, le condizioni di esecuzione del progetto e i diritti e gli obblighi rispettivi del borsista e del contraente. Il presente contratto sarà allegato all’accordo. Il contraente è tenuto a conservare tutti gli accordi ai fini dei controlli contabili per il periodo specificato nella parte D del presente allegato. Ciascun accordo deve in particolare indicare: a) le somme da assegnare al contraente e destinate al borsista in virtù del presente contratto, nonché gli importi a carico del contraente e le modalità di pagamento degli importi dovuti al borsista; b) la legge applicabile all'accordo; c) la protezione di cui il borsista beneficia in materia di previdenza sociale; d) tutte le trattenute, specificandone il motivo giuridico; e) il o i tassi di cambio o di conversione utilizzati, precisando la o le date di riferimento e la o le fonti, se i versamenti sono effettuati in divisa nazionale; f) la descrizione (sintesi) del progetto legato al borsista; g) la durata del progetto; h) che il borsista si dedicherà a tempo pieno ai lavori di ricerca descritti nel progetto; i) che il borsista è il solo responsabile degli obblighi a lui incombenti in virtù della legge di cui alla lettera b) del presente paragrafo e, se del caso, in virtù delle convenzioni bilaterali applicabili; j) che il borsista deve informare quanto prima possibile il contraente di ogni situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, quale: - qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del progetto; - una gravidanza che possa incidere direttamente sull'esecuzione del progetto; IT-02.07.99 14 k) le disposizioni relative alla proprietà intellettuale ed industriale, alla pubblicità e alla riservatezza contenute nella parte B del presente allegato. 2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono basate, per quanto possibile e secondo la legge applicabile, sul criterio dei pagamenti mensili arretrati. Esse devono prevedere che i pagamenti siano versati a ciascun borsista sin dall'inizio del progetto e consentire che tutte le somme assegnate al borsista siano pagate entro la fine del progetto. Articolo 5 - Contributo finanziario della Comunità 1. Il contributo finanziario della Comunità è versato secondo le seguenti modalità: a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento dell'acconto contenuta nella parte E del presente allegato. b) I versamenti periodici sono effettuati entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni periodiche e la richiesta di pagamento corrispondente o un altro elemento da fornire del o dei progetti. c) Il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni finali e la richiesta di pagamento corrispondente o l’ultimo elemento da fornire del o dei progetti. I versamenti previsti al primo comma, lettere da a) a c) del presente paragrafo, si considerano effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni menzionato al primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, comunicando al contraente che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a decorrere una volta concluse le verifiche supplementari. Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che gli siano corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine, maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo. 2. Se vi è il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria di un contraente, la Commissione può sospendere i versamenti e ingiungere al contraente di astenersi dal versare somme al o ai borsisti. Il contraente resta soggetto alle sue obbligazioni contrattuali. 3. Le spese bancarie derivanti dal rimborso di qualsiasi somma dovuta alla Commissione sono interamente a carico del contraente. IT-02.07.99 15 Le decisioni di recupero concernenti i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicate al contraente tenuto a restituire un importo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell’articolo [256 del trattato che istituisce la Comunità europea] [164 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica]. La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Comunità mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente interessato. 4. Dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge, secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in sede di controllo contabile, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 5. A seguito di un congedo di maternità del o dei borsisti, ai fini della corretta esecuzione del o dei progetti, il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente contratto può essere prorogato, se necessario, e l'importo del contributo della Comunità può essere adeguato in funzione delle necessità del singolo caso, ivi comprese le spese obbligatorie non recuperabili in virtù della legge nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del presente allegato. Articolo 6 – Presentazione degli elementi da fornire del o dei progetti 1. Per quanto riguarda le relazioni: a) sono sottoposte all’approvazione della Commissione le seguenti relazioni: - relazioni scientifiche periodiche contenenti informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori del o dei borsisti, le variazioni rispetto al programma dei lavori e ai risultati e le relazione finanziarie corrispondenti. Ciascuna relazione finanziaria riguarda i pagamenti effettuati al/ai borsista(i) dal contraente dall’inizio del o dei progetti; - una relazione scientifica finale che descriva tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le conclusioni e contenga un riassunto di tutti questi elementi, e una relazione finanziaria finale che indichi i pagamenti effettuati al/ai borsista(i) dal contraente nell’arco di tutta la durata del o dei progetti. b) La configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla Commissione. La qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una riproduzione diretta. 2. Per quanto riguarda le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie: a) le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie sono espresse in euro. Se del caso, i tassi di conversione e di cambio dell’euro ai fini della compilazione delle richieste di pagamento, delle relazioni finanziarie e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione per l’esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla IT-02.07.99 16 fine del periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento considerata. Non si tiene conto dei profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della richiesta di pagamento e il ricevimento del versamento corrispondente. b) Il contraente presenta le richieste di pagamento sul formulario contenuto nella parte E del presente allegato. 3. Tutte le relazioni scientifiche periodiche, tutte le relazioni finanziarie periodiche e le richieste di pagamento corrispondenti sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono le relazioni. La relazione scientifica finale, la relazione finanziaria finale e la richiesta di pagamento corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine dell’ultimo progetto. Se del caso, gli altri elementi da fornire del o dei progetti sono presentati entro i termini indicati nell’allegato I del presente contratto. Se la Commissione non ha formulato osservazioni, gli elementi da fornire del o dei progetti si intendono approvati entro due mesi dal loro ricevimento. 4. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo, di una relazione scientifica o finanziaria periodica o della richiesta di pagamento corrispondente, la Commissione si riserva il diritto di trattenere una parte e, in casi eccezionali, il totale del versamento del contributo finanziario della Comunità. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo, della relazione scientifica o finanziaria finale o della richiesta di pagamento corrispondente, la Commissione può decidere di non procedere al pagamento finale, purché ne dia preavviso scritto di un mese comunicando di non aver ricevuto detti documenti. 5. Il contraente deve fornire alla Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste ai fini della buona esecuzione del presente contratto. Articolo 7 - Responsabilità 1. Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per perdite, danni o pregiudizi di qualsiasi natura subiti nell’esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata all’articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto. 2. Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi, dovute o connesse al passaggio all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore. 3. La Comunità non è responsabile degli atti od omissioni imputabili al contraente o al/ai borsista(i), nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti IT-02.07.99 17 o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal o dai progetti, e in particolare di anomalie del funzionamento o del rendimento di tali prodotti o servizi dovute o connesse al passaggio all’anno 2000. Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti od omissioni imputabili al contraente o al/ai borsista/i nell'esecuzione del presente contratto, ovvero dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal o dai progetti, nella misura in cui il contraente o il/i borsista/i hanno concorso alla perdita o al danno di cui trattasi o ne sono considerati responsabili. 4. In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all’esecuzione del presente contratto, il contraente o il/i borsista(i), che potrebbero essere chiamati a risponderne, sono tenuti ad assistere la Comunità. 5. In caso di azione di un terzo contro il contraente o contro uno o più borsisti in relazione all’esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, può prestare assistenza all'uno o agli altri su richiesta scritta. I costi sostenuti dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente o del o dei borsisti interessati. Articolo 8 - Risoluzione del contratto 1. La Commissione può risolvere il contratto: a) quando il/i progetto(i) sono interrotti dal contraente o da uno o più borsisti; b) quando viene risolto l'accordo o gli accordi tra il contraente e uno o più borsisti per inosservanza degli obblighi loro incombenti in virtù di detto o di detti accordi; c) per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul o sui progetti in maniera sostanziale (compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla sua sospensione per cause di forza maggiore). La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa. 2. La Commissione non si oppone alla risoluzione del contratto, su richiesta scritta del contraente, per i motivi indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo. La risoluzione del contratto ha effetto: 3. - alla data della lettera di accettazione della Commissione, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; - se la Commissione non ha formulato osservazioni, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del contraente. La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: IT-02.07.99 18 a) quando il primo progetto non viene effettivamente iniziato entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del contratto e la nuova data proposta, se del caso, è ritenuta inaccettabile dalla Commissione; b) quando il contraente non ha adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che è stato diffidato per iscritto a adempiere entro un mese dalla Commissione; c) in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione controllata o giudiziaria, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività del contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi le stesse finalità; d) in caso di grave irregolarità finanziaria. 4. 5. La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando vengono meno le condizioni di partecipazione al/ai progetto(i) di cui agli articoli da 3 a 12 della decisione; b) quando il contraente si sia reso responsabile di dichiarazioni false a lui imputabili o di deliberate omissioni, al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di fruire di altri vantaggi previsti dal contratto. Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti, non appena ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto o non appena inviata la sua richiesta di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario della Comunità, tenendo conto dello stato di avanzamento del o dei progetti. Le somme restanti spettanti al contraente e/o al/ai borsista(i) sono calcolate in proporzione al tempo di esecuzione del o dei progetti. Le somme assegnate rispettivamente al contraente inadempiente o al/ai borsista(i) inadempiente(i) devono, se del caso, essere rimborsate. Sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui i fondi sono stati ricevuti dal contraente. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente ivi indicati: - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto; IT-02.07.99 19 - l’articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e g); l'articolo 4, paragrafo 1, lettera j); l’articolo 5, paragrafi 3 e 4; l'articolo 6, paragrafo 5; l’articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e l'articolo 14 del presente allegato. Il contraente presenta gli elementi da fornire del o dei progetti relativi ai lavori effettuati fino alla data di risoluzione del contratto. PARTE B: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze 1. Le modalità di attribuzione e di esercizio della proprietà delle conoscenze derivanti dal progetto, tra il contraente e ciascun borsista, sono determinate dal contraente nel rispetto della legge applicabile. 2. In caso di proprietà comune delle conoscenze derivanti dal progetto, i proprietari decidono concordemente l'attribuzione e l'esercizio della proprietà di tali conoscenze in conformità del presente contratto. 3. Se il o i proprietari delle conoscenze ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cedono la proprietà delle conoscenze, prendono i provvedimenti o concludono gli accordi necessari per trasmettere al cessionario gli obblighi loro incombenti in virtù del presente contratto, al fine di tener conto, in particolare, degli interessi della Comunità e nel rispetto degli accordi internazionali da questa conclusi. Articolo 10 – Tutela delle conoscenze 1. Il o i proprietari delle conoscenze provvedono a tutelarle in maniera adeguata ed efficace nel rispetto della legge applicabile. 2. Compatibilmente con i propri legittimi interessi, il contraente stabilisce insieme a ciascun borsista le modalità di pubblicazione dei risultati, tenuto conto delle esigenze di tutela delle conoscenze. Articolo 11 – Pubblicità e riservatezza 1. La comunicazione, pubblicazione o divulgazione su qualunque supporto (inclusa Internet) riguardante lo stato di avanzamento del o dei progetti o sulle conoscenze menziona il programma nel cui ambito i lavori sono stati eseguiti o le conoscenze sono state ottenute ed il tipo di sostegno offerto dalla Comunità. Deve inoltre essere precisato che l'autore è il solo responsabile del contenuto della comunicazione, pubblicazione o divulgazione e che esso non rappresenta l'opinione della Comunità e che quest'ultima non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto dei dati contenuti nella comunicazione, pubblicazione o divulgazione. IT-02.07.99 20 L’eventuale utilizzazione dell’emblema europeo, deve essere preliminarmente autorizzata dalla Commissione. Devono essere rispettate le regole applicate dalla Commissione, in particolare quelle grafiche. 2. La Commissione può divulgare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario, informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il contributo finanziario della Comunità, la durata e lo stato di avanzamento del o dei progetti e le conoscenze, così come descritte nella relazione scientifica finale. Anche la denominazione legale dei partecipanti e i nomi dei laboratori che eseguono i lavori sono pubblicati, salva la previa tempestiva opposizione del contraente o dei borsisti per motivi imprescindibili di ordine industriale o commerciale debitamente giustificati. 3. Salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione, il contraente e il o i borsisti salvaguardano la natura riservata dei dati, conoscenze e documenti loro comunicati in via riservata o la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro. Tale obbligo cessa: 4. - quando il contenuto di tali dati, conoscenze e documenti diviene accessibile al pubblico in conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano su attività rientranti nel medesimo; - in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze e documenti senza vincoli di riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati. Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, il contraente o il o i borsisti si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati. PARTE C: COSTI Articolo 12 – Contributi assegnati rispettivamente al o ai borsisti e al contraente L’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 1 del presente contratto costituisce un rimborso forfettario dei seguenti costi: 1. A favore di ciascun borsista: a) un'indennità mensile che include tutte le trattenute obbligatorie in base alla legge nazionale applicabile nel contesto del presente contratto, escluso qualsiasi altro contributo. b) un'indennità mensile di mobilità: l'importo di quest'indennità, che costituisce un contributo alle spese connesse al fatto che il borsista non si trova nel suo paese d'origine, è fissato uniformemente e forfettariamente, a prescindere dal paese ospitante. IT-02.07.99 21 2. A favore del contraente: a) un importo forfettario a titolo di contributo per tutte le spese di ricerca e di gestione, che il contraente è obbligato a sostenere; tali costi, connessi all'ospitalità del o dei borsisti e all'esecuzione del o dei progetti, comprendono le spese di pubblicazione dei risultati di ricerca e la partecipazione del o dei borsisti a conferenze o altre manifestazioni scientifiche ritenute utili o necessarie per la buona esecuzione del o dei progetti. Se del caso, tale contributo è calcolato tenendo conto del fatto che i lavori di ricerca sono costituiti da esperimenti eseguiti in laboratorio. b) Un importo forfetario pagato a titolo di contributo all'insieme dei costi di viaggio andata e ritorno tra l'ultimo paese di attività di ciascun borsista e il paese di ospitalità, che il contraente è obbligato a sostenere. Articolo 13 – Revisione In caso di revisione in aumento dell’importo assegnato ad un borsista, il nuovo importo si applica a partire dalla data in cui la decisione di revisione diviene efficace. IT-02.07.99 22 PARTE D: CONTROLLI Articolo 14 – Controllo tecnico e controllo contabile 1. La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo tecnico o un controllo contabile del o dei progetti in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i cinque anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, per verificare se il o i progetti sono o sono stati eseguiti alle condizioni dichiarate dal contraente. Il procedimento di controllo si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può in qualsiasi momento ragionevolmente scelto, conferire con il personale del contraente addetto al o ai progetti e accedere ai locali in cui si svolgono i lavori, a tutta la documentazione riguardante i lavori, agli archivi informatici e alle apparecchiature da essi ritenuti pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella forma adeguata, i dati necessari per verificare fra l'altro che l'utilizzo del contributo finanziario della Comunità è stato conforme all'allegato I del contratto. La Commissione prende i provvedimenti necessari per assicurare che i propri rappresentati autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti. 3. Prima dell'esecuzione del controllo tecnico e del controllo contabile, la Commissione comunica al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi. 4. Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutta l'assistenza necessaria. 5. Sulla base delle risultanze del controllo contabile, viene redatta una relazione provvisoria che viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento della relazione. La relazione finale è inviata al contraente. Quest'ultimo può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dalla data di ricevimento. La Commissione può decidere di non tener conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti effettuati o di una parte di essi. 6. La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto. IT-02.07.99 23 Parte E-1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALIRICERCA BORSE M ARIE CURIE DI Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente. OSPITALITA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO Identificazione Programma di ricerca Contratto n. (15 caratteri) Cognome del contraente Data di conferma del/dei primo/i borsista/i. Importo richiesto (euro) Dichiarazione Con la presente, i sottoscritti dichiarano di richiedere il pagamento dell’acconto conformemente alle disposizioni del presente contratto, previa conferma del/dei primo/i borsista/i. TIMBRO DELL’ORGANISMO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL COORDINATORE IT-02.07.99 Parte E-1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI RISERVATO ALLA COMMISSIONE OSPITALITA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO Identificazione Contratto n. Data di ricevimento della richiesta Importo da pagare (euro) Dichiarazione Con la presente, il sottoscritto certifica che il primo borsista è stato confermato (i primi borsisti sono stati confermati) dalla Commissione e che l'acconto può essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE IT-02.07.99 Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI – RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente. OSPITALITA RICHIESTA DI PAGAMENTO PERIODICO Identificazione Programma di ricerca Contratto n. (15 caratteri) Nome del contraente Numero del pagamento periodico (barrare la casella 1° 2° 3° corrispondente) Importo richiesto (euro) Dichiarazione Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica periodica e la relazione finanziaria corrispondente e la richiesta di pagamento periodico. TIMBRO DELL’ORGANISMO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL COORDINATORE ALLEGATI: Relazione scientifica periodica firmata dal coordinatore. Relazione finanziaria periodica firmata dal coordinatore. IT-02.07.99 Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI RISERVATO ALLA COMMISSIONE OSPITALITA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO PERIODICO Identificazione Contratto n. Numero del pagamento periodico (barrare la casella 1° 2° 3° corrispondente) Data di ricevimento della richiesta Importo da pagare (euro) Dichiarazioni Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto. Nome del responsabile scientifico della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione finanziaria richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che il pagamento periodico può essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE IT-02.07.99 Parte E-3 COMMISSIONE EUROPEA Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente. DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI OSPITALITA RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE Identificazione Programma di ricerca Contratto n. (15 caratteri) Nome del contraente Importo richiesto (euro) Dichiarazione Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica finale e la relazione finanziaria corrispondente e chiede il pagamento finale. TIMBRO DELL’ORGANISMO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL COORDINATORE ALLEGATI : Relazione scientifica finale firmata dal coordinatore e scheda di valutazione, per ciascun borsista, firmata dal borsista. Relazione finanziaria finale firmata dal coordinatore. IT-02.07.99 Parte E-3 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI RISERVATO ALLA COMMISSIONE OSPITALITA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE Identificazione Contratto n. Data di ricevimento della richiesta Importo da pagare (euro) Dichiarazioni Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto Nome del responsabile scientifico della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE Con la presente, il sottoscritto certifica che la relazione finanziaria finale richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che il pagamento finale può essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE IT-02.07.99 Parte E-4 COMMISSIONE EUROPEA Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente. DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI OSPITALITA RICHIESTA DI CONFERMA DEL BORSISTA SELEZIONATO (PAGINA 1) Informazioni di carattere generale Contratto n. 1 Programma di ricerca (15 caratteri) Nome del contraente Nome del coordinatore Numero di mesi-borsista di livello post-dottorato concessi Numero di mesi-borsista postuniversitari concessi Identificazione del borsista e della borsa Sesso2 Titolo (Dott. …) F M Cognome Nome Cognome di nascita 1° codice di nazionalità3 2° codice di nazionalità3 Codice del paese3 di residenza4 Data d nascita Tipo di borsa (GG/MM/AAAA) 5 Durata (mesi) Data d'inizio prevista (GG/MM/AAAA) Studi di dottorato con borsa di ospitalità nelle imprese o soggiorno presso i centri di formazione 6 Sì In caso affermativo, si prega di inserire qui di seguito il nome e il paese dell'università che ha rilascia il diploma di dottorato. No Codice di paese3 dell'università Nome dell'università Qualifiche del borsista Data o data prevista di rilascio del diploma universitario di livello pre-dottorato(GG/MM/AAAA) Titolo e settore del diploma universitario di livello pre-dottorato7. Data o data prevista di rilascio del diploma di dottorato (GG/MM/AAAA) Titolo e settore della tesi di dottorato7 Data o data prevista di rilascio di un'altra qualifica postuniversit. Specificare di quale qualifica postuniversitaria si tratta (GG/MM/AAAA) Istituzione presso la quale il borsista ha ottenuto il suo ultimo diploma/la sua ultima Denominazione legale dell'organismo8 Città 3 Codice del paese 3 Paese Esperienza nel campo della ricerca del borsista Numero di anni di ricerca a tempo pieno9 IT-02.07.99 10 Livello post-universitario Studi di dottorato Livello post-dottorato Totale con contratto/i di lavoro retribuito 9 di cui numero di anni di ricerca a tempo pieno con contratto/i di lavoro retribuito nel campo industriale o commerciale dopo la fine degli studi universitari (livello universitario). IT-02.07.99 Parte E-4 COMMISSIONE EUROPEA Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI OSPITALITA Nome del borsista RICHIESTA DI CONFERMA DEL BORSISTA SELEZIONATO (PAGINA 2) Istituzione presso la quale il borsista ha svolto da ultimo lavori di ricerca con contratto retribuito Denominazione legale dell’organismo8 Città Codice del paese3 Paese3 Luogo abituale di attività Precisare il luogo/i luoghi abituali di attività nel corso degli ultimi tre anni11 Regione Codice del paese3 Data dal al (GG/MM/AAAA) (GG/MM/AAAA) Borse precedenti Il borsista ha già beneficiato di una borsa? Sì (Barrare la casella corrispondente) No In caso affermativo, si prega di specificare qui di seguito le modalità del contratto: nome del programma, numero del contratto, tipo di borsa e periodo del contratto (GG/MM/AAAA). Nome del programma Contratto n. Tipo di borsa5 Periodo di validità del contratto dal al Selezione Data d'inizio della prima selezione12 (GG/MM/AAAA) Mezzi di pubblicità della/e borsa/e disponibile/i 13 Procedura di selezione 14 Numero di candidati per la/le borsa/e disponibile/i Posizione del candidato nella selezione Numero di candidati selezionati Data della selezione (GG/MM/AAAA ) Dichiarazione del coordinatore Con la presente, il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute in questo formulario sono corrette, che il borsista è stato selezionato secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 2 dell'allegato II del contratto e che soddisfa i criteri di ammissibilità delle borse Marie Curie specificati nello stesso articolo. Per consentire al borsista di avviare il progetto di formazione mediante la ricerca, saranno messi a sua disposizione mezzi adeguati di formazione mediante la ricerca. Prima dell'inizio del progetto di formazione mediante la ricerca, sarà trasmessa una descrizione dello stesso alla Commissione. Nello stesso tempo, saranno inviati alla Commissione i dati relativi al borsista, al responsabile scientifico e, se del caso, al responsabile accademico. DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL COORDINATORE IT-02.07.99 Istruzioni per la compilazione del formulario “Richiesta di conferma del borsista selezionato” Il formulario è identico per le borse di ospitalità nelle imprese, le borse di ospitalità per lo sviluppo e le borse di soggiorno presso i centri di formazione Marie Curie. Alcuni campi di dati riguardano solo un tipo di borsa. 1. Programma di ricerca Indicare il codice di programma (in cifre) del programma per il quale la borsa di ospitalità è stata concessa: 1.4.1 Potenziale umano 1.1.1 Qualità della vita 1.1.2 Società dell'informazione di facile uso 1.1.3 Crescita competitiva e sostenibile 1.1.4 Energia, ambiente e sviluppo sostenibile 2. Sesso (F(emminile)/M(aschile)) Si prega di barrare la casella corrispondente. 3. Paese/codice di nazionalità In caso di doppia nazionalità, si prega di riempire le caselle corrispondenti alla 1a e alla 2a nazionalità. Utilizzare il codice pertinente di cui all'allegato 2 della "Guida del proponente". Per i paesi che non figurano sull'elenco, si prega di indicare il nome del paese per esteso nella casella "Paese" e di lasciare vuota la casella "Codice del paese". I codici di paese più utilizzati sono: Austria A Svizzera CH Belgio B Islanda IS Danimarca DK Liechtenstein LI Finlandia FIN Norvegia NO Francia F Israele IL Germania D Bulgaria BG Grecia EL Repubblica ceca CZ Irlanda IRL Estonia EE Italia I Ungheria HU Lussemburgo L Lettonia LV Paesi Bassi NL Lituania LT Portogallo P Polonia PL Spagna E Romania RO Svezia SE Repubblica slovacca SK Regno Unito UK Slovenia SI Cipro CY 4. Residenza (applicabile esclusivamente ai cittadini di paesi terzi) Per essere ammissibili, i cittadini di paesi terzi (diversi da uno Stato membro o uno Stato associato) devono aver risieduto nella Comunità (15 Stati membri) perlomeno negli ultimi cinque anni prima della loro selezione. 5. Tipo di borsa Indicare uno dei codici ripresi nel seguente elenco delle borse individuali, di ospitalità e di formazione Borsa individuale, categoria 20 B20: IND20: Borsa di ospitalità nelle imprese, categoria 20 B30: Borsa individuale, categoria 30 IND30: Borsa di ospitalità nelle imprese, categoria 30 BRT: Borsa di reinserimento, categoria R DEV30 : Borsa di ospitalità per lo sviluppo, categoria 30 B40: Borsa per ricercatore confermato, categoria 40 PHD20 : Soggiorno presso i centri di formazione Marie Curie OTH: Altro INS20: Capitale umano e mobilità, borsa istituzionale, categoria 20 IT-02.07.99 INS30: Capitale umano e mobilità, borsa istituzionale, categoria 30 6. Studi di dottorato nell'ambito della borsa di ospitalità nelle imprese (Esclusivamente per le borse di ospitalità nelle imprese e i soggiorni presso i centri di formazione) Si prega di indicare se si effettueranno o no studi di dottorato. Per i soggiorni presso i centri di formazione, la risposta deve essere affermativa. In tal caso, si prega di menzionare, il nome dell'università e il paese in cui si svolgeranno gli studi. 7. Titolo e disciplina del diploma Si prega di indicare il titolo del diploma universitario (ad esempio: MS, PhD), nonché la disciplina del diploma universitario (l'argomento della tesi di dottorato o la specializzazione della laurea) utilizzando gli stessi codici delle sottodiscipline/settori menzionati nella “Guida del proponente”: i candidati al programma Potenziale umano sceglieranno delle sottodiscipline, mentre i candidati agli altri programmi sceglieranno dei settori. Ad esempio: M-01 per “Statistiche e probabilità” (programma Potenziale umano) 1.1.1.6.1. per “Invecchiamento della popolazione e disabilità” (programma Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche) 8. Denominazione legale dell’organismo Se del caso, il nome con il quale l'organismo è iscritto nei registri di commercio ufficiali. 9. Numero di anni di ricerca a tempo pieno Si prega di indicare, in numerazione decimale, il numero di anni di ricerca a tempo pieno al momento della selezione (ad es. "2,5" per due anni e mezzo, e non "2 anni e 6 mesi"). 10. Esperienza nel campo della ricerca a livello postuniversitario Comprende la ricerca di livello postuniversitario, ad esclusione degli studi di dottorato e dell'esperienza postdottorato. 11. Luogo abituale di attività Brevi soggiorni in un altro paese sono considerati come periodi trascorsi nel luogo abituale di attività. 12. Data d’inizio della prima selezione La data d'inizio della prima selezione è la data in cui sono state avviate le prime azioni di selezione, ad esempio la pubblicazione di un annuncio. 13. Mezzi di pubblicità della borsa/delle borse disponibili Si prega di precisare i media (ad es.: nomi dei giornali, siti Internet) e le date di pubblicazione degli annunci utilizzati per informare i potenziali candidati. Non occorre citare il sito Internet della Commissione. 14. Modalità di selezione Si prega di descrivere brevemente come sono stati scelti i borsisti, menzionando ad esempio chi ha effettuato la selezione, se i candidati sono stati intervistati, ecc. IT-02.07.99 Parte E-4 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE M ARIE CURIE DI RISERVATO ALLA COMMISSIONE OSPITALITA NELLE IMPRESE CONFERMA DEI BORSISTI SELEZIONATI Identificazione Contratto n. Nome del contraente Nome del coordinatore Data di ricevimento delle richieste di conferma dei borsisti selezionati Borsisti selezionati confermati Nome del borsista Data di nascita del borsista Dichiarazione Con la presente, il sottoscritto attesta che la o le domande di conferma del o dei borsisti selezionati sono state ricevute e che le informazioni sono soddisfacenti e rispondenti alle prescrizioni del contratto. Nome del responsabile della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE IT-02.07.99
Documenti analoghi
1 CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali
10. Per «progetto» si intende il complesso dei lavori indicati nell’allegato I del presente contratto.
11. Per «data di inizio del progetto» si intende la data prevista dall’articolo 2, paragrafo ...