Delibera criteri PE

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Delibera criteri PE
OGGETTO:
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
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Il Presidente sottopone per l’approvazione quanto segue:
Normativa:
- Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande”;
- Delibera della Giunta Regionale 10 novembre 2004, n.2209 “Direttive generali per la fissazione da
parte dei Comuni dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art.4, c.2 della L.R. 26 luglio 2003, n.14”;
- Delibera della Giunta Regionale 13 giugno 2005, n.863 “Indicazioni ai Comuni relativamente alle
modalità di applicazione dell’art.19 della Legge 241/90 come modificato dalla Legge n.80 del 2005”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.773;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- Art. 4 c.2 e art.9 Legge 25 agosto 1991, n.287;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L.15 marzo 1997 n.59”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Precedenti:
- Ordinanza del Sindaco prot.2264 del 27.04.2001 “Parametri di cui all’art.2 della Legge n.25/1996 per
nuove autorizzazioni in materia di pubblici esercizi (bar e ristoranti)”;
Motivo del provvedimento:
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande” che ha abrogato la Legge 25 agosto 1991, n.287 e ha
introdotto radicali innovazioni nel settore degli esercizi pubblici;
- Visto l’art.4 della LR 14/2003 che affida alla Giunta Regionale il compito di fissare le “direttive” di
carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i “criteri” di programmazione per il
rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale 10 novembre 2004, n.2209 recante “Direttive generali per la
fissazione da parte dei Comuni dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art.4, c.2 della L.R. 26 luglio
2003, n.14” con la quale sono state fissate le direttive previste dall’art.4 sopra citato;
- Vista l’istruttoria espletata dai competenti uffici;
- Considerata la necessità di provvedere in ordine ad una nuova pianificazione comunale del settore dei
pubblici esercizi di somministrazione;
- Richiamate le analisi della rete e gli studi espletati nella Relazione contenuta nei “Criteri” allegati al
presente atto, che devono intendersi parte integrante e sostanziale, nonché parte motivazionale del
presente atto deliberativo;
- Dato atto della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per procedere all’adozione dei “Criteri
di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande”;
- Sentito il parere delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, delle organizzazioni
sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
Pareri:
- Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa;
- Visto il parere della competente Commissione consiliare;
Pertanto
IL
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) Approvare i “Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande” nelle risultanze di cui all’allegato 1 composto da:
A - Relazione
B - Criteri di programmazione - Norme di attuazione
C - Norme sul procedimento
parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal
presente provvedimento.
Allegato 1–A parte integrante e sostanziale dell’atto C. C. n.
del
COMUNE DI FAENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Commercio Licenze
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ANNO 2006
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
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LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2003, N.14
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 10 NOVEMBRE 2004, N.2209
RELAZIONE
1. QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA DI SETTORE
La regolamentazione dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande risale al 1865
(Legge 20 marzo 1865, n.2248) in seguito confermata nel Testo Unico del 1889 (R.D. n. 6144 del 30
giugno 1889).
Una prima disciplina organica della materia si è avuta con il T.U.L.P.S. (testo unico leggi di pubblica
scurezza), approvato con R.D. 18 marzo 1931, n. 773 e regolamentato con R.D. 6 maggio 1940, n.635.
La finalità della disciplina contenuta nel testo unico era quella di esercitare un controllo sui luoghi di
riunione del pubblico e di limitare l’uso dell’alcool; per detti scopi, era previsto il rilascio di due distinti
titoli autorizzatori : uno di competenza del Questore, che riguardava la somministrazione di bevande
alcooliche con contenuto di alcool non superiore al 21 per cento del volume; l’altro relativo ai
superalcolici, di competenza del Prefetto.
A tal fine veniva fissato un contingente numerico di autorizzazioni rilasciabili in base al numero degli
abitanti ed ogni anno una Commissione Provinciale stabiliva il numero massimo di licenze che
potevano essere rilasciate in ogni Comune, nonché le distanze minime tra esercizi e tra questi e gli
ospedali, cantieri, officine, scuole, caserme, chiese ed altri luoghi di culto.
La suddivisione degli esercizi di somministrazione era fissata nelle seguenti categorie: a) ristoranti e
trattorie; b) caffè e bar; c) osterie ed osterie con cucina; d) spacci di bevande non alcoliche e di cibi
cotti, con consumo sul posto.
La citata normativa subiva un primo significativo intervento a seguito dell’emanazione della legge n.
426/1971 contenente la prima riforma organica del commercio che intervenne anche nel campo della
somministrazione di alimenti e bevande stabilendo sostanzialmente che l’attività poteva essere svolta
solo da chi era in possesso dei requisiti morali (TULPS) e professionali (R.E.C.).
Successivamente con la legge specifica per la somministrazione n. 524/1974 fu previsto l’obbligo per il
Comune di pianificare il settore. La procedura di approvazione del Piano era identica a quella prevista
dalla legge 426/1971 per il Piano del Commercio; in pratica il Piano Comunale dei pubblici esercizi
doveva stabilire il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi di somministrazione al
pubblico e di conseguenza la superficie per nuovi esercizi.
Una svolta storica nel settore si ha con l’emanazione del D.P.R. n.616/77 che con l’art.19 trasferì ai
Comuni, insieme ad altre importanti funzioni, anche la competenza per il rilascio delle autorizzazioni
per la somministrazione alimenti e bevande di cui alla legge 524/1974.
Nel 1991 fu emanata la legge 287/91 dal titolo “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi". Tale legge prevedeva espressamente l’emanazione di un
Regolamento di esecuzione che non ha mai visto la luce.
Con l’art.2 della Legge n° 25 del 05.01.1996 venne ripristinata la disciplina transitoria per il rilascio
delle autorizzazioni comunali in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (non
contemplata nella L. 25.08.1991 n. 287), che di fatto ha avuto vigenza sino al cambio della competenza
in materia (modifica Tit. V della Costituzione Italiana) passata dal governo centrale ai governi
regionali. L’autorizzazione poteva essere rilasciata dal Dirigente, previa fissazione da parte del
Sindaco, su conforme parere della Commissione Comunale PP.EE., di un parametro numerico che
doveva assicurare, in relazione alla tipologia degli esercizi la migliore funzionalità e produttività del
servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di
consumo extradomestico.
Ai giorni nostri si è chiuso il cerchio normativo di rango primario, con l’emanazione della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n.14 e della Delibera della Giunta Regionalen.2209 del 10 novembre 2004.
In estrema sintesi, con l’entrata in vigore della normativa regionale appena indicata, in EmiliaRomagna cessa di operare la L. n.287/91, fatta eccezione per l’art.9 che ha attinenza con la “tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ed il c. 2 dell’art.4 che stabilisce la non applicazione dell’art. 99
del TULPS in materia di chiusura dell’esercizio. Di fatto l’innovazione, che incide notevolmente nel
settore in esame, sia per la parte imprenditoriale che per il ruolo a cui viene chiamato l’ente locale,
riguarda l’introduzione di un’unica tipologia d’esercizio a fronte delle tre prima operanti (a-b-d); gli
esercizi della già tipologia “c” di fatto continuano ad essere disciplinati pressoché in modo identico a
quanto prescritto nella L. n.287/1991, anche se formalmente sono ora catalogati in altro modo.
Le altre novità introdotte dalla Legge Regionale che meritano una citazione sono:
- la fase transitoria che ha sancito la possibilità, per il titolare di più autorizzazioni relative ad una
stessa sede, di attivare in locali diversi o cedere l’azienda entro il termine perentorio del 10 febbraio
2004 (la conseguenza di tale norma che vede gli effetti in via di esaurimento ha fatto registrare un
sensibile aumento numerico delle autorizzazioni di pubblico esercizio formalmente rilasciate);
- sono state abolite le Commissioni Comunali e Provinciali che di fatto determinavano il numero delle
autorizzazioni concedibili;
- abolizione del R.E.C., rimanendo però inalterati i requisiti professionali d’accesso al settore;
- liberalizzazione delle giornate di riposo settimanale;
- disciplina semplificata delle attività accessorie e dei procedimenti amministrativi in genere.
Allo stato attuale si può affermare che la regione Emilia – Romagna è stata la prima regione a staccarsi
dalla disciplina statale di riferimento, dando concreta attuazione alla riforma del titolo V° della
Costituzione.
2. ANALISI DEL DETTATO NORMATIVO REGIONALE
I principi generali e le finalità della nuova normativa regionale sembrano a prima vista orientati verso
una liberalizzazione del servizio basato sulla libera concorrenza e sulla libertà d’impresa.
Infatti, nell’art.1 della Legge Regionale n.14/2003 viene testualmente affermato che i principi sono:
a)
sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione
professionale degli operatori e dei dipendenti;
b)
trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le
migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c)
tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta
informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
d)
flessibilizzazione del settore;
e)
valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio
anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
f)
armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;
g)
semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.
In realtà, una più attenta lettura dell’intero dettato legislativo, ed in particolare dell’art. 4 c. 2 della LR
14/03, evidenzia che ci troviamo di fronte ad una normativa impostata su una vera e propria
pianificazione del settore dei pubblici esercizi, in quanto i Comuni sono tenuti a stabilire i "criteri di
programmazione" per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e
bevande in base alle "direttive regionali", tenendo come riferimento:
• le abitudini di consumo extra-domestico,
• la popolazione residente e fluttuante,
• i flussi turistici,
• le caratteristiche e le vocazioni delle diverse parti del territorio,
• la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e
l’equilibrato rapporto tra domanda ed offerta.
Nel nuovo scenario normativo le Direttive regionali approvate con atto deliberativo della Giunta
Regionale n.2209 del 10.11.2004 hanno sbloccato la possibilità per i Comuni di procedere ad una
nuova pianificazione sostitutiva di quella che affondava le radici nell’art.2 della Legge n25/1996.
In particolare la programmazione comunale persegue (per espressa indicazione regionale contenuta
nell’Allegato della Delib. della G.R. n.2209 del 10.11.2004, punto 1.1) i seguenti obiettivi prioritari :
“l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi.
A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
- la qualita' del lavoro;
- la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la trasparenza e la qualita' del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di
realizzare: a) le migliori condizioni dei prezzi; b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete
distributiva;
- la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei
prezzi e dei prodotti;
- la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città
e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo
sviluppo e il diffondersi di formule innovative”.
In realtà, da un punto di vista sostanziale l’obiettivo primario che deve essere perseguito con
l'approvazione dei "Criteri" è la definizione di un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione
alle probabili evoluzioni del settore, le esigenze dei consumatori, unitamente all’efficacia e alla qualità
del servizio.
Infatti i Comuni adottano i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo
all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed
ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, e
ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano
fenomeni di desertificazione, in particolare nei comuni montani, rurali e nei centri minori.
In considerazione degli obiettivi di programmazione (funzionalità del servizio al consumatore,
produttività del servizio per le imprese del settore, equilibrio fra domanda ed offerta) e dei parametri da
assumersi come riferimento (popolazione residente e fluttuante, abitudini di consumo extradomestico,
caratteristiche e vocazioni del territorio), la programmazione comunale può attuarsi anche attraverso la
definizione di parametri numerici in riferimento alle nuove autorizzazioni rilasciabili.
I Comuni, nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi, tengono conto
dei seguenti elementi:
- evoluzione demografica;
- evoluzione delle dinamiche dei consumi;
- offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad
autorizzazione di pubblico esercizio;
- vocazione delle diverse parti del territorio comunale;
- priorità di ordine urbanistico;
- presenza di progetti di valorizzazione commerciale;
- previsione di insediamento di grandi strutture di vendita;
- recupero di aree o edifici di particolare pregio.
Per quanto riguarda l'evoluzione delle dinamiche dei consumi e dell'offerta complessiva presente
nell'area l'obiettivo e' la definizione di un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione alle
probabili evoluzioni del settore,le esigenze del consumatore e le opportunità di crescita dell'offerta di
pubblici esercizi.
I “Criteri” di programmazione che i Comuni sono tenuti ad adottare si devono tradurre in “norme sul
procedimento" e in “norme di attuazione" riconducibili ad un parametro numerico che, tenendo conto
delle diverse fattispecie individuate dalla norma (funzionalità e produttività del servizio,
domanda/offerta, popolazione residente, fluttuante, reddito, consumo, ecc...), costituisca atto di
indirizzo di competenza del Consiglio Comunale, a cui dovranno attenersi gli uffici nella gestione
amministrativa dei procedimenti.
Per la comparazione di queste fattispecie non sono normativamente previste formule
matematico/algebriche da applicare, né la Regione ha fornito ulteriori spunti, per cui il compito di
individuare una metodologia di calcolo di fattori che non solo sono diversi fra loro, ma che sono in
molti casi di difficile rilevazione (in genere si tratta di valori espressi in stime), è particolarmente
complesso.
3. FINALITA’ DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Le variabili che influiscono sull’assetto della rete di pubblici esercizi sono numerose, sia di tipo
quantitativo che di tipo qualitativo, sia di tipo statico che di tipo dinamico.
L’analisi della rete dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve tenere conto
del fatto che anche questo comparto si colloca all’interno di quel settore terziario al quale si chiede
un’evoluzione rapida, ed è anche in quest’ottica di tutela delle esigenze imprenditoriali e socioeconomiche che l’Amministrazione intende valutare le reali esigenze del settore.
E’ logico aspettarsi che anche tali esercizi contribuiscano ad una domanda originata da condizioni di
lavoro e di vita che si sono modificate nel corso degli anni.
Ne consegue che il comparto della somministrazione dovrebbe risultare dinamico, attento alle
modificazioni nelle esigenze degli utenti, in grado di fornire risposte tempestive e coerenti.
La proposta programmatica deve porsi alcuni obiettivi di fondo che, oltre a collocarsi nell’ambito delle
finalità e dei principi generali espressamente enunciati dalla norma regionale di riferimento, mirino a:
• offrire, ai fruitori del servizio, una rete di esercizi capace di fornire risposte in linea con le loro
esigenze e perciò assicurino una corretta dislocazione sul territorio ed una continuità di servizio
distribuita in tutto l’arco della giornata;
• guidare la crescita delle rete in un’ottica di equilibrio tra domanda e offerta.
Se queste sono le tradizionali posizioni di partenza che caratterizzano una pianificazione che si prefigge
il fine di incidere sull’assetto della rete per ottimizzarla, occorre, innanzi tutto, premettere che per
effetto della nuova normativa regionale gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono
costituiti da un’unica tipologia così definita:
-“esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione” (art. 7 LR 14/03).
Questa novità, che apparentemente mette fine alle discussioni infinite sull'esatto confine tra i
prodotti somministrabili in un bar e in un ristorante, comporta due aspetti fondamentali:
a)- che la suddivisione degli esercizi pubblici in tipologia B (bar) o A (ristorante) è lasciata alla
completa iniziativa dell’imprenditore, fatto salvo l’adeguamento/modifica dell’autorizzazione sanitaria
in base al Regolamento Comunale d’Igiene;
b)- che la programmazione comunale dovrà essere incentrata sul numero degli esercizi (intesi in modo
generico e unitario), anziché sulla tipologia tradizionale degli stessi, ciò comportando da una parte una
flessibilità notevole nelle scelte imprenditoriali, ma nel contempo una limitazione sostanziale
dell’intervento dell’ente comunale.
Con l’unificazione delle tipologie diventa difficoltoso guidare in modo equilibrato la crescita
della rete dei pubblici esercizi, in quanto è lo stesso operatore economico a indirizzare le sue scelte
gestionali in modo autonomo; ma non solo, la situazione degli esercizi esistenti può alterarsi con
trasformazioni gestionali che non possono essere oggetto di controllo da parte del Comune (se non
limitatamente agli aspetti igienico sanitari); in pratica il ruolo pianificatorio del Comune è fortemente
depotenziato non potendo più estrinsecarsi con scelte mirate per specifiche tipologie di esercizio.
Sembrano tramontare, pertanto, alcune linee guida qualificanti della programmazione comunale che in
buona sostanza individuavano gli esercizi di somministrazione di bevande (Bar) come esercizi inseriti
in un bacino d’utenza territorialmente delimitato (e quindi quantificabile ai fini programmatori), mentre
lo stesso non avveniva per la ristorazione, rilevando il presupposto che la clientela di un ristorante non
fa necessariamente riferimento ad un intorno preciso della ubicazione dell’esercizio in questione.
Una corretta programmazione deve tener conto delle specifiche caratteristiche del territorio, delle
abitudini dei consumatori, delle quote d’evasione, delle caratteristiche dei locali in rapporto al grado
d’attrazione. Tutto ciò comporta un impegno di energia, spese, tempo che assolutamente non si
coniugano con la libertà di iniziativa imprenditoriale che nell’arco di brevi cicli operativi può
trasformare liberamente la sua attività da bar a ristorante o viceversa o decidere per una attività con
connotazioni completamente diverse rispetto a quanto inizialmente autorizzato.
Insomma sembra assai aleatorio ed opinabile, oltreché
gravoso, l’impegno della pubblica
amministrazione che deve operare una programmazione complessa, quando la stessa viene di fatto
sminuita dalle possibili e libere scelte imprenditoriali.
Si propende in ogni caso per uno studio riferito ad imprese "fotografate" al momento con un' attività
prevalente di bar e con un' attività prevalente di ristorazione; la finalità è quella di individuare eventuali
carenze di servizio sul territorio.
4.
CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Il territorio faentino è quasi interamente pianeggiante ed è caratterizzato da un’aggregazione urbana
(centro storico) originariamente posizionata fra la via Emilia e il fiume Lamone.
Il centro storico è ancora quasi totalmente delimitato dalle vecchie mura medioevali.
Il fiume Lamone separa il centro storico dal quartiere Borgo, mentre la linea ferroviaria Bologna Ancona crea una soluzione di continuità fra la fascia urbanizzata e quella in cui risultano insediati
complessi artigianali e industriali.
Faenza si è notevolmente sviluppata rispetto alla struttura originaria centrale con zone di espansione
residenziale posizionate sia verso il lato monte (in direzione Firenze), che verso il lato valle; proprio in
questo periodo è in corso una forte espansione nel quartiere Borgo e parzialmente nel quartiere centro
nord; inoltre una peculiarità della distribuzione della popolazione è costituita dalla presenza di
numerose “case sparse” che coprono gran parte della fascia esterna caratterizzata da una spiccata
vocazione agricola.
In direzione Ravenna si trovano le frazioni di Reda e Granarolo che sono le uniche con una consistenza
demografica di rilievo.
Faenza è in una posizione strategica fra l’asse della via Emilia e dell’autostrada A14 e l’asse ferroviario
Ravenna - Firenze.
5.
EVOLUZIONE DELL’ASSETTO DELLA RETE
I dati in possesso del Servizio Commercio - Licenze relativi alla consistenza della rete dei pubblici
esercizi di somministrazione dal 1956 ad oggi sono i seguenti:
Anno
Ristoranti, pizzerie, trattorie
1956
1957
1958
1956
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
59
59
59
59
58
48
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
41
42
bar, caffè, pasticcerie,
gelaterie
78
78
78
78
80
84
85
85
85
85
90
91
91
91
93
97
97
97
97
98
98
98
90
93
(fino a questa data i circoli non
erano conteggiati)
1980
51
141
(valore comprensivo dei circoli)
1981
1982
1983
1984
52
54
51
53
141
144
144
143
1985
1986
1987
1988
53
53
53
48
132
133
133
162
(valore comprensivo di circoli,
chioschi e aut.ni di tipo C)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
48
48
50
50
50
50
52
53
54
54
55
54
161
161
163
163
163
161
161
161
162
162
163
163
Sinteticamente si può rilevare che fino al 2000 i dati sulla ristorazione sono sostanzialmente stabili
intorno a un valore medio di poco superiore alle 50 unità negli ultimi quarant’anni.
Diverso è il discorso per quanto riguarda i bar, non tanto perché i dati riportati risultano in alcuni casi
sensibilmente diversi da anno ad anno, quanto perché in questo settore si è assistito nel corso di
quest’ultimo ventennio ad una sempre più marcata incidenza di circoli, chioschi, autorizzazioni di tipo
“C”; fatta questa premessa si riscontra per i bar un valore sostanzialmente stabile nell’ultimo ventennio,
attorno a 90 unità.
Dal complesso dei dati emerge fino al 2000 una situazione caratterizzata da una forte connotazione di
stabilità protrattasi per decenni. Infatti, a parte alcuni nuovi rilasci previsti nel Piano del 1982 e del
1989, si è sempre assistito a subingressi e trasferimenti di sede, tanto che il blocco introdotto dalla
legge n.287/91 non è stato certo traumatico come in altri comuni che avevano Piani che prevedevano
sistematicamente possibilità di rilascio di autorizzazioni.
Si deve far presente che nel corso del 1998 sono state rilasciate ben N. 42 autorizzazioni di cui 11 di
tipo “A” (ristorante) e 31 di tipo “B” (bar) a seguito della procedura di “riclassificazione” delle
autorizzazioni erroneamente convertite in sede di passaggio dalla Questura all’Amministrazione
Comunale nel 1978; questi rilasci di autorizzazione sono stati tutti caratterizzati dal vincolo del non
trasferimento disgiuntamente dall’autorizzazione originaria.
In considerazione del fatto che molti pubblici esercizi che sono stati oggetto della “riclassificazione”
effettuavano già per tradizione un servizio completo o quasi (ristorante + bar), gli effetti della
riclassificazione faentina dei pubblici esercizi nell’assetto della rete sono stati del tutto irrilevanti dal
punto di vista sostanziale, a parte sporadici casi.
Se questo era il quadro prima dell’adozione dei Parametri di cui all’art.2 della legge n.25/1996
(Ordinanza del Sindaco prot. n.2264 del 27.04.2001), si può affermare che nel quinquennio successivo
sono intervenute innovazioni nell’assetto della rete dei pubblici esercizi che definire radicali può non
rendere l’idea di quello che si è verificato.
Intanto l'ordinanza del Sindaco del 27.04.2001 prevedeva 11 nuove possibilità di rilascio di
autorizzazioni per ristorante che si è provveduto a rilasciare tramite bando negli anni 2001, 2002, 2003
e contestualmente prevedeva un blocco nel rilascio di autorizzazioni per bar essendo questa specifica
tipologia ritenuta satura di esercizi.
Con l'Ordinanza del 27.04.2001 l'Amministrazione Comunale si era prefissata di riequilibrare la rete
dei ristoranti ritenuta carente in termini di numero e di qualità del servizio; per centrare questo obiettivo
aveva previsto una crescita graduale dei nuovi esercizi di cui ben 7 sarebbero dovuti partire in centro,
per cercare di dare un segno tangibile alla politica di valorizzazione del centro storico.
Un effetto dirompente nell'assetto complessivo della rete dei pubblici esercizi e negli equilibri che
erano stati individuati con l'Ordinanza del 2001si è verificata con l'entrata in vigore della LR 14/2003,
che introducendo come norma transitoria la possibilità di procedere nel semestre agosto 2003 - febbraio
2004 alla cessione separata dei rami di azienda ( nei casi di duplice autorizzazione negli stessi locali,
cioè bar + ristorante) ha generato in deroga alla pianificazione comunale una girandola di subentri e
trasferimenti, che ha portato di fatto alla nascita di ben 26 nuove autorizzazioni di pubblico esercizio.
Questi nuovi esercizi uniti agli 11 previsti nel 2001 hanno comportato una crescita abnorme (+ 25%
rispetto agli esistenti) della rete, andando ben oltre a quelle che potevano essere le esigenze di riordino
e di crescita guidata della rete.
Oggi l'analisi della rete non può prescindere da quello che è successo negli ultimi due anni; la
situazione si deve ancora assestare e questi cambiamenti non hanno ancora del tutto dispiegato gli
effetti del caso.
6.
LA SITUAZIONE ESISTENTE
La consistenza attuale in termini di “prevalenza” di specializzazione e, quindi, in termini numerici delle
autorizzazioni rilasciate nel settore è la seguente:
ristoranti pizzerie
bar, caffè
bar/ristoranti annessi a locali di trattenimento e svago
chioschi con licenza stagionale
circoli con spaccio, locali interni a strutture di servizio, catering
n.75
n.108
n. 20
n. 14
n. 72
Premesso che le variabili che influiscono sull’assetto della rete sono numerose e che, come già
precisato, è praticamente impossibile ricavare conclusioni deterministiche dal complesso dei dati
analizzabili, si evidenzia che, ai fini esclusivi della fissazione delle norme di attuazione dei criteri di
pianificazione, si terrà conto degli esercizi in modo unitario .
7.
RAPPORTO DOMANDA E OFFERTA
L’analisi di questi due importanti fattori non può prescindere da un inquadramento degli stessi prima su
base nazionale e dopo su scala locale.
Dal dopoguerra ad oggi lo stile alimentare e la capacità di consumo extradomestico degli italiani sono
stati radicalmente modificati, basti pensare che sono più di 44 milioni le persone che fanno una
colazione adeguata, più di 11 milioni coloro che non pranzano a casa e quasi 13 milioni gli individui
che per varie ragioni considerano la cena il pasto principale.
Queste tendenze sono particolarmente accentuate nel centro - nord rispetto al mezzogiorno.
L' Emilia - Romagna è da sempre ai vertici fra le regioni che si caratterizzano per una spiccata
vocazione al consumo.
Come risulta da autorevoli indagini svolte al riguardo, i pubblici esercizi nel ventennio 1985-2005 sono
cresciuti in Italia del 10%.
Le cause di tale sviluppo sono ovviamente molteplici, ma possono essere ricondotte a due fattori
principali:
• il mutamento nelle abitudini dei consumatori, che ha privilegiato la consumazione di alimenti e
bevande fuori casa sia come elemento socializzante nell’utilizzo del tempo libero, che come
necessità derivata da diverse condizioni di lavoro;
• l’aumento dei flussi e della polarizzazione dei consumi dovuti principalmente ad una maggiore
mobilità dei consumatori, alla crisi della ristorazione aziendale ed alla creazione di nuove strutture
commerciali e direzionali con valenze attrattive.
E’ quanto meno doveroso sottolineare che si tratta di un trend legato in parte all’aumento del reddito
disponibile registrato soprattutto negli anni ‘80, ma in più ampia misura connesso ai variegati
mutamenti intervenuti nelle abitudini di vita del nostro paese nell’ultimo ventennio. Oggi i bar non
sono più un luogo di aggregazione per il gioco delle carte, ma sono diventati strutture finalizzate
all'erogazione del servizio che varia sensibilmente se è rivolto ai giovani, ai lavoratori, a coloro che
frequentano locali serali in cui prevale l'elemento musica e intrattenimento ecc.., mentre i ristoranti si
sono modellati a seconda dell'ubicazione e dell'utente a cui si rivolgono.
Non risultano agli atti studi e ricerche, nonché indagini mirate su questi specifici temi a Faenza o nella
provincia di Ravenna.
Questi poliedrici aspetti vanno visti anche alla luce del fatto che la rete commerciale italiana al
dettaglio nella prima metà degli anni ‘90 è stata interessata da profonde modifiche al suo interno,
originate sia da una richiesta di nuovi e diversi servizi distributivi (hard discount, ipermercati ecc...), sia
da una domanda molto più selettiva ed attenta, sia dalla nuova legislazione di settore meno vincolistica
della precedente.
I dati macroeconomici indicano che il commercio al dettaglio ha vissuto, negli anni ’90, una fase molto
difficile, come attestano le cifre sul calo dei punti vendita in tutto il territorio nazionale. Tra il 1991 e il
1996 il numero dei punti vendita al dettaglio è diminuito ad un tasso medio annuo del 5,5%; in
particolare tre il 1995 e il 1996 la flessione è stata pari a ben 66.308 punti di vendita (-11,5%).
Successivamente al 24.4.1999 si è assistito ad una ripresa del numero di nuove attività a fronte delle
cessazioni. Questo quadro non può prescindere da quello che è successo dopo l'entrata in vigore
dell'euro, che ha comportato una crescita consistente dei prezzi soprattutto nel settore ristorazione con
una contrazione dei consumi abbastanza evidente.
8.
STIMA DEL FATTURATO MEDIO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
Per quanto riguarda la produttività o fatturato degli esercizi di somministrazione si è cercato di
approfondire la ricerca sia nel settore ristorazione che nel settore bar, in modo da arrivare a definire con
sufficiente attendibilità tale importo in modo congiunto, stante la riforma normativa intervenuta.
Sulla base di valutazioni economico – aziendali si può arrivare a definire che il fatturato medio annuale
di un esercizio di ristorazione è di circa 450.000 euro.
Ora, considerati gli elevati costi di gestione, la pressione fiscale, l’abusivismo, gli aumenti legati
all'euro e la contrazione dei consumi, l’inflazione di questi ultimi anni, il fatturato medio che permette
a un bar di potersi sostenere è stimabile in 200.000 euro.
In questo contesto bisogna considerare la quota di evasione costituita dai circoli privati e da alcuni
importanti luoghi di intrattenimento musicale che sono stati attivati in questi ultimi anni, oltre alla
sempre più marcata e standardizzata presenza di sagre, festival ecc...
Tutto questo per affermare che un “bar - ristorante” non ha un fatturato che automaticamente è dato
dalla somma di 450.000 euro + 200.000 euro, ma il fatturato medio è dato da un calcolo che cerca di
avvicinarsi alla individuazione di un valore che possa configurare il rapporto domanda e offerta su basi
di sostanziale credibilità.
Dovendo considerare in termini unitari l'attività di un pubblico esercizio (cioè ristorante + bar) si può
stimare che da un punto di vista squisitamente statistico il fatturato medio possa essere individuato in
325.000 euro, che non è altro che il risultato della divisione della somma dei due fatturati citati.
9.
POPOLAZIONE
La popolazione del Comune di Faenza era nel 1951 di 48.053 unità corrispondente al 16,3% della
popolazione provinciale; nel 1975 raggiungeva la cifra massima di 55.652 per poi decrescere secondo
una tendenza che ha coinvolto tutta la regione.Nel 1981 era di 55.167 pari al 15,4% della popolazione
provinciale, mentre nel 1990 era di 54.051 (15,3%).
Per tutti gli anni ‘80 e ‘90 la provincia di Ravenna ha registrato un saldo naturale negativo con un
numero di morti sempre maggiore del numero dei nati.
I dati sulla popolazione residente esistenti dagli anni 2000 in avanti distinti per classi di età sono
i seguenti:
POPOLAZIONE RESIDENTE A FAENZA AL 31/12/2000
ETA’
MASCHI FEMMINE TOTALE
0-2
650
601
1.251
3-14
2.363
2.310
4.673
15-19
1.108
1.055
2.163
20-39
7.612
7.234
14.846
40-59
7.096
7.073
14.169
60-64
1.721
1.847
3.568
65-oltre
5.399
7.480
12.879
TOTALE
25949
27600
53.549
POPOLAZIONE RESIDENTE A FAENZA AL 31/12/2001
ETA'
MASCHI FEMMINE TOTALE
0-2
647
622
1.269
3-14
2.397
2.337
4.734
15-19
1.105
1.049
2.154
20-39
7.488
7.205
14.693
40-59
7.160
7.143
14.303
60-64
1.746
1.795
3.541
65-oltre
5.420
7.532
12.952
TOTALE
25.963
27.683
53.646
POPOLAZIONE RESIDENTE A FAENZA AL 31/12/2002
ETA'
MASCHI FEMMINE
TOTALE
0-2
657
675
1.332
3-14
2.466
2.385
4.851
15-19
20-39
40-59
60-64
65-oltre
TOTALE
1.058
7.452
7.236
1.709
1.030
7.107
7.265
1.761
2.088
14.559
14.501
3.470
5.495
26.073
7.566
27.789
13.061
53.862
POPOLAZIONE RESIDENTE A FAENZA AL 31/12/2003
ETA'
MASCHI FEMMINE
TOTALE
0-2
703
683
1.386
3-14
2.525
2.486
5.011
15-19
1.079
988
2.067
20-39
7.351
7.144
14.495
40-59
7.401
7.427
14.828
60-64
1.682
1.707
3.389
5.533
7.606
13.139
65-oltre
TOTALE
26.274
28.041
54.315
POPOLAZIONE RESIDENTE A FAENZA AL 31/12/2004
ETA'
MASCHI FEMMINE
TOTALE
0-2
753
708
1.461
3-14
2.592
2.546
5.138
15-19
1.053
1.009
2.062
20-39
7.225
7.001
14.226
40-59
7.621
7.640
15.261
60-64
1.629
1.637
3.266
5614
7721
13335
65-oltre
TOTALE
26.487
28.262
54.749
POPOLAZIONE RESIDENTE A FAENZA AL 31/12/2005
ETA'
MASCHI FEMMINE
TOTALE
0-2
729
691
1.420
3-14
2.691
2.594
5.285
15-19
1.058
1.060
2.118
20-39
7.163
6.937
14.100
40-59
7.811
7.784
15.595
60-64
1.520
1.590
3.110
5.738
7.777
13.515
65-oltre
TOTALE
26.710
28.433
55.143
Il dato più recente sulla popolazione residente è il seguente: la popolazione residente al 31/12/2005 è
pari a 55.143 abitanti e 23.170 nuclei familiari.
Si è assistito nel quadriennio 1995 - 1998 ad un tendenziale calo della popolazione (meno 240).
Nel 1999 e nel 2000 si è assistito ad una inversione di tendenza con una crescita complessiva nei due
anni della popolazione (+ 224) .
Dal 2000 ad oggi la crescita è stata costante Si deve, comunque, far presente che Faenza negli anni
‘60-’70 (che sono stati quelli di espansione demografica) non ha mai superato i 56.000 abitanti, per cui
si può fondatamente sostenere che l’oscillazione è rimasta sostanzialmente stabile fra 55.000 e 53.000
abitanti, anche negli anni ‘80 e ’90 che sono stati di calo demografico.
Oggi l’aumento della popolazione sembra una tendenza destinata a durare, essendo Faenza centro
attrattivo di flussi.
10.
FLUSSI TURISTICI
Con riferimento ai flussi turistici dai quali la città di Faenza è interessata, si trovano spunti di
riflessione interessanti sui dati pubblicati annualmente dalla Provincia, relativi agli arrivi e alle
presenze.
ARRIVI E PRESENZE
NELLE STRUTTURE RICETTIVE DI FAENZA
Anno
Arrivi
Presenze
1998
30.699
69.247
1999
35.954
88.047
2000
37.873
99.019
2001
38.600
94.033
2002
40.174
82.744
2003
38.349
68.973
2004
37.064
67.551
Al 31/8/2005
25.562
53.226
Le richieste di informazioni fornite dall’Associazione Pro-Loco nel 2004 sono state:
- in ufficio:1.132,
- telefoniche:3.195,
- scritte:180,
- per e-mail:185.
Questi dati, a prescindere da ogni analitico commento, portano, comunque, a confidare nel fatto che
Faenza come città d’arte si colloca su un piano di indiscussa presenza turistica.
Le iniziative intraprese dal settore pubblico e da quello privato hanno comportato ad es. l’adesione del
Comune di Faenza all’Unione di Prodotto delle città d’arte, cultura e affari dell’Emilia Romagna, la
costituzione dell’A.T.I. “Itinerari della ceramica in Emilia Romagna” (e la sua conseguente adesione
alla medesima Unione di prodotto), la costituzione dell’Associazione “Strade del vino e dei sapori delle
colline di Faenza” (e la sua conseguente adesione alla Unione di prodotto Appennino e verde). Questi
interventi non possono non portare una ricaduta positiva in termini di presenza turistica che è difficile
da stimare, ma presente in modo più o meno marcato durante tutto il corso dell’anno.
11.
POPOLAZIONE FLUTTUANTE
Per popolazione fluttuante si devono intendere le persone (non residenti) che per ragioni di ordine vario
(servizi, svago, ecc...) vivono in modo più o meno sistematico e continuativo parte della giornata nel
territorio comunale faentino e sono soliti frequentare di conseguenza i pubblici esercizi di
somministrazione per le consumazioni del caso.
Mentre le stime sui flussi turistici affondano la radici in dati certi (presenze, arrivi) o quanto meno
abbastanza vicini alla realtà, le stime sulla popolazione fluttuante sono di più difficile rilevazione.
Faenza si trova su due assi stradali importanti (Bologna-Rimini e Firenze-Faenza) che ne fanno un
luogo di naturale aggregazione e attrazione non solo rispetto ai Comuni dell’ex Comprensorio, ma
anche, in particolare, nei confronti delle altre località del versante romagnolo delle vallate del Senio e
del Lamone (come Palazzuolo e Marradi) ed inoltre Modigliana e Tredozio, benché appartenenti ad
altre provincie.
Senza dilungarsi per ovvie ragioni di tempo, spazio e costi su un’analisi dei fattori che fanno di Faenza
un Comune notoriamente attrattivo di flussi, si ha fondato motivo per ritenere estremamente consistente
il dato sulla popolazione fluttuante comprensiva del cospicuo numero di studenti, lavoratori, turisti e
frequentatori del centro storico e dei locali faentini che a vario titolo ed in fasce orarie diverse sono
soliti “transitare” a Faenza.
Preso atto delle risultanze di cui al paragrafo precedente e del fatto che Faenza è incontestabilmente un
centro attrattivo di flussi si ritiene appropriato stimare in circa 6.000 persone il valore complessivo
della popolazione fluttuante.
Questa stima assorbe e ricomprende in via di prima approssimazione, i valori relativi ai flussi turistici,
descritti al precedente punto, con tutte le considerazioni di variabilità estrema e di evoluzione che si
presentano.
12.
REDDITO DELLA POPOLAZIONE
Il reddito pro-capite di un abitante delle provincia di Ravenna era di L.17.640.000 secondo i dati
ISTAT del 1990.
Nel 1997 il reddito pro-capite dello stesso abitante era di L. 36.264.000.
Il valore aggiunto pro-capite al 2001 (fonte: Istituto Tagliacarne) è pari a:
€ 21.551 per la provincia di Ravenna, posizionata al 26° posto nella graduatoria nazionale rispetto ad
una media nazionale di € 18.794.
Il valore aggiunto pro-capite al 2003 (fonte: Istituto Tagliacarne) è pari a:
€ 24.228 per la provincia di Ravenna, posizionata al 10° posto nella graduatoria nazionale rispetto ad
una media nazionale di € 20.232.
Sono disponibili dati anche a livello comunale relativi al reddito medio pro – capite riferiti al 1999:
€ 14.677 Faenza
€ 14.258 Ravenna
€ 15.505 Emilia-Romagna
€ 14.639 Italia.
Quelli più recenti sono riferiti al 2001 e sono come sopra relativi al reddito medio pro-capite delle
famiglie :
€ 18.110 Faenza
€ 17.300 Ravenna
€ 18.790 Emilia-Romagna
€ 17.923 Italia
Dal complesso dei dati (che si ripete sono risultanze statistiche) emerge una situazione
complessivamente positiva circa il reddito della popolazione rispetto ad altre aree geografiche del
paese.
13.
ABITUDINE AL CONSUMO EXTRADOMESTICO
Per quanto riguarda l’abitudine al consumo extradomestico la Romagna per tradizione si è sempre
caratterizzata ai vertici nazionali in tema di consumo extradomestico.
La popolazione faentina ha una spiccata vocazione al consumo extradomestico, anche se tale vocazione
spesso si estrinseca (non solo nei pubblici esercizi, ma anche nel commercio al dettaglio) con
consistenti quote di evasione verso l’offerta commerciale che presentano i comuni limitrofi.
Al riguardo non risultano studi locali o ricerche specifiche, tuttavia tali conclusioni possono essere
considerate attendibili.
Un dato inequivocabile è costituito dall’ISTAT che ha recentemente divulgato la notizia che “…la
spesa per consumi relativi a servizi ricettivi e di ristorazione a settembre 2005 è aumentata, rispetto a
settembre 2004, del 2,4%” a testimonianza del fatto che nonostante gli effetti dell’euro, la contrazione
dei consumi, l’inflazione ecc.. il settore della somministrazione continua in un trend positivo, ormai da
anni.
I motivi possono essere i più disparati : ritmi di vita che portano per lavoro a consumare celermente
pasti fuori casa, tendenza dei giovani a trovarsi in locali che diventano luogo d’incontro e svago,
possibilità per gli operatori di offrire in fasce orarie diverse servizi che si adattano e si modellano a
seconda del tipo dei frequentatori, predisposizione generalizzata a contrarre prevalentemente i consumi
per beni di lusso o di abbigliamento, ma non quelli relativi alla somministrazione ecc…
Per desumere la spesa media pro capite in tema di pasti e consumazioni fuori casa si è tenuto conto
dalla fonte ufficiale (ISTAT) che definisce la spesa media mensile delle famiglie.
Si ritiene però fuorviante concentrare lo studio sulla spesa delle famiglie in quanto i parametri
che dovranno essere stilati dovranno necessariamente calibrarsi sulla persona e non su un insieme di
persone.
Consapevoli della difficoltà di individuazione di un valore in termini monetari da attribuire
“statisticamente” alla persona del consumatore che tenga conto delle molteplici variabili in gioco (età,
sesso, reddito, stato civile ecc..) da calare nella peculiarità della società faentina, che indiscutibilmente
si caratterizza per una spiccata propensione al consumo extradomestico, si può affermare che la spesa
media mensile individuale è di 80 euro, per cui quella annuale è di conseguenza 960 euro.
14.
CALCOLO DEL PARAMETRO NUMERICO di cui ai Criteri di programmazione
previsti dalla LR 14/2003.
Su queste basi è possibile addivenire alle seguenti conclusioni circa il consumo complessivo che
caratterizza Faenza:
960 euro (spesa media individuale annuale) X 60000(popolazione residente + fluttuante + flussi
turistici) = 57.600.000 euro
Se il valore 57.600.000 dovrebbe costituire la cosiddetta “potenzialità del mercato faentino” nel
settore della somministrazione, è doveroso fare subito un confronto con il fatturato medio che dovrebbe
permetterci di capire a grandi linee se per l'offerta è sostenibile l'assetto attuale.
Sulla base di quanto stimato in precenza si può affermare che il fatturato complessivo è di
59.475.000 euro, che si ricava moltiplicando 183 (n° totale dei pubblici esercizi soggetti a
programmazione) per 325.000 euro (fatturato di un pubblico esercizio “unitario”).
Come si evince dalle cifre trovate appare evidente che la spesa dei faentini (comprensiva della
spesa della popolazione fluttuante e dei turisti) è inferiore a quello che dovrebbe essere il fatturato
medio per esercizio, ragion per cui il mercato è saturo di esercizi.
Infatti sottraendo 59.475.000 57.600.000
-----------troviamo
1.875.000 euro
Suddividendo 1.875.000 per 325.000 si ottiene un valore pari a 5,7 a testimonianza del fatto che
dovrebbero cessare almeno 6 esercizi prima di poter procedere a nuovi rilasci di autorizzazione.
15. CONCLUSIONI
La rete distributiva faentina in materia di somministrazione con il rilascio di 37 nuove
autorizzazioni tra il 2001 e il 2005 (+ 25% degli esistenti) per i motivi che sono stati evidenziati (bandi
+ sdoppiamento e trasferimento autorizzazioni) risulta sufficientemente coperta, sia per quanto riguarda
i bar che per quanto riguarda i ristoranti.
Lo squilibrio in materia di ristorazione che era presente fino al 2000 è stato ampiamente colmato. Ora
esistono esercizi che coprono le più ampie possibilità di domanda di erogazione del servizio (bar per
servizio di prima colazione, bar con servizio di piccola ristorazione, ristoranti self service, trattorie,
pizzerie, pub, ristoranti di qualità, ecc..); inoltre, non può essere sottaciuta la crescita in termini di
qualità e completezza del servizio reso dalle imprese agrituristiche che sono ben 12 sul territorio e che
potrebbero avvalersi delle facoltà previste dalla LR 14/2003 nel prossimo quinquennio.
Si ritiene di non prevedere zonizzazioni, stante la particolare conformazione del territorio faentino e la
tradizione pianificatoria da sempre esistente nel settore che non aveva mai puntato su micro
zonizzazioni per i vincoli immotivati che potrebbe creare.
Allo stato attuale con 183 esercizi esistenti non sussistono le condizioni per procedere a nuovi rilasci di
autorizzazione di pubblico esercizio. Nel caso in cui dovessero cessare sei (6) esercizi esistenti e il
numero complessivo dovesse scendere sotto a 178 (che deve rappresentare il n° ottimale )
l'Amministrazione deve procedere al rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso risultassero nuove
disponibilità per procedere ai rilasci di autorizzazioni per pubblico esercizio si dovrà procedere con
appositi bandi per evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità dell’azione della pubblica
amministrazione.
Considerando l’attuale assetto della rete e l’intendimento primario dell’Amministrazione Comunale che
è quello di adottare politiche di valorizzazione e di rilancio del centro storico, si ipotizza l’attivazione
di un pubblico esercizio in deroga ai criteri esclusivamente nella Piazza Nenni con il vincolo del non
trasferimento in altri locali.
Sempre con l’intendimento di favorire le associazioni che svolgono un importantissimo ruolo
aggregativo in centro storico, si ritengono sussistenti le condizioni per rilasciare in deroga n. 3
autorizzazioni di pubblico esercizio da destinare ai circoli privati esistenti in centro storico con il
vincolo del non trasferimento fuori dai locali del circolo, in modo da valorizzarli e completarli, a
condizione che svolgano l’attività nel rispetto delle leggi vigenti in materia di somministrazione
pubblica (requisiti edilizi e igienico sanitari) e con connotati di continuità in ordine all’erogazione del
servizio.
Queste deroghe, peraltro previste anche nella preesistente pianificazione, sono tutte caratterizzate da
un unico comune denominatore costituito dalla necessità ormai imprescindibile di sostenere da una
parte le imprese e le associazioni che a vario titolo hanno scelto di operare fra mille difficoltà in
centro storico, e dall’altra di lanciare un messaggio forte alla cittadinanza in tema di valorizzazione
del centro storico. Proprio per questo si auspica anche un trasferimento delle autorizzazioni di
pubblico esercizio esistenti all’interno dei rioni faentini e dei circoli che hanno una più spiccata
propensione all’erogazione del servizio di somministrazione ai propri soci.
Come principio generale ogni autorizzazione rilasciata in deroga (seppur caratterizzata dai vincoli
sopra meglio evidenziati) entra nel computo delle autorizzazioni esistenti con tutte le conseguenze del
caso circa il calcolo delle autorizzazioni rilasciabili.
Da ultimo, tenuto conto dei problemi di viabilità, di parcheggio, di arredo urbano e considerate le
ristrutturazioni dei chioschi di piadina intervenute in questi ultimi anni e la qualità media del servizio
che svolgono, si impone (rimanendo in linea con le scelte pianificatorie già compiute in tema di
commercio su aree pubbliche) la necessità di non prevedere ulteriori chioschi, essendo più che
sufficiente il numero delle strutture presenti.
Allegato 1-B parte integrante e sostanziale dell’atto C.C. n.
del
COMUNE DI FAENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO COMMERCIO E LICENZE - SUAP
Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande”
Criteri di programmazione
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
Ambito di applicazione dei criteri di programmazione
Art. 1
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
soggette ai criteri di programmazione
1. I criteri di programmazione si applicano per l'apertura, il trasferimento, la modifica della superficie
degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della LR 14/2003.
Art. 2
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
non soggette ai criteri di programmazione
1. I criteri di programmazione non si applicano:
a) per l'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14,
(procedimenti subordinati a denuncia di inizio attività) con le seguenti ulteriori specificazioni:
- per attività di somministrazione esercitata all'interno di strutture di servizio si intende la
somministrazione effettuata all'interno di : centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, centri fieristici;
- per attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal comune si intende la
somministrazione effettuata all'interno di palestre (con accesso del pubblico limitato ai fruitori delle
pratiche sportive), e all'interno di ospedali, cliniche;
b) per le attività di somministrazione svolte nei limiti dei compiti istituzionali e senza fine di lucro
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 e nell'ambito di
parrocchie, centri sociali, centri circoscrizionali senza connotazioni di imprenditorialità (procedimento
non subordinato ad autorizzazione di pubblico esercizio di cui all’art. 8 della LR 14/2003);
c) per le attività di somministrazione temporanea al pubblico (procedimento subordinato a denuncia di
inizio attività)
d) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito degli esercizi autorizzati come
agriturismo (procedimento subordinato ad autorizzazione di cui alla LR 26/1994)
e) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito di strutture ricettive alberghiere
(procedimento subordinato ad autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003).
2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:
a) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese
agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della
legge regionale n. 14 del 2003; queste autorizzazioni in deroga di pubblico esercizio di
somministrazione di cui all’art. 8 della LR 14/2003 una volta rilasciate all'impresa agrituristica con i
vincoli previsti dalla legge regionale entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti ai fini della
determinazione delle disponibilità per nuovi rilasci.
b) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli
aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le
condizioni di cui all'art. 2, del DPR 4 aprile 2001, n. 235;
c) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli
non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ai sensi dell’art.3
del DPR 4 aprile 2001, n.235 sussiste il possesso dei requisiti di cui all’art. 111 e 111-bis del DPR
22.12.1986, n.917 e che risultino enti non commerciali con attività di somministrazione non affidata in
gestione a terzi;
d) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed & breakfast,
semprechè limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della
legge regionale n. 16/2004.
e) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di affittacamere,
semprechè limitata alle persone alloggiate.
Art. 3
Vincoli sulle attività non soggette ai criteri di programmazione
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a criteri di programmazione sono
vincolate alle condizioni che ne hanno consentito l'apertura. L’attività di somministrazione effettuata
nel caso in cui cessi il legame fisico-funzionale con l’attività che l’ha originata comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge.
Art. 4
Attività soggette ai criteri di programmazione
1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai precedenti articoli.
2. E', altresì, assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande che avviene da parte delle associazioni e dei circoli non aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, che ai sensi dell’art. 3 del DPR 4 aprile 2001,
n.235 non possiedono i requisiti di cui all’art. 111 e 111-bis del DPR 22.12.1986, n.917 e che risultino
con attività di somministrazione con connotati di imprenditorialità affidata in gestione a terzi.
CAPO Il
Definizione dei parametri
Art. 5
Definizione del numero di nuove aperture
di esercizi di somministrazione al pubblico
1. L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico, in quanto assoggettabile ai
criteri di programmazione, avviene sulla base del numero di autorizzazioni disponibili.
2. Per autorizzazione "esistente" di esercizio di somministrazione al pubblico si intende l'autorizzazione
relativa ad un' esercizio con attività attiva o sospesa, i cui effetti non sono venuti meno per decadenza,
revoca, o per rinuncia del titolare . Per determinare il numero delle autorizzazioni esistenti si deve tener
conto delle autorizzazioni relative ad attività attive o sospese e delle cessazioni, revoche, decadenze e
rinunce intervenute alla data in cui si effettua il calcolo. Il numero di autorizzazioni esistenti di
pubblico esercizio alla data di entrata in vigore dei presenti criteri è 183.
3. Il numero ottimale di autorizzazioni di esercizi di somministrazione al pubblicl è un dato fisso per la
durata dei presenti criteri ed è fissato in 178.
4. Il numero delle autorizzazioni disponibili è dato dalla differenza che deve dare un valore positivo tra
il n° ottimale delle autorizzazioni (178) meno il n° delle autorizzazioni esistenti; essendo il n° delle
autorizzazioni esistenti superiore al n° ottimale, non sussistono alla data di adozione dei presenti criteri
le condizioni per procedere a nuovi rilasci di autorizzazione in nessuna parte del territorio, a parte le
deroghe previste negli articoli seguenti.
4. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di almeno 6 autorizzazioni si potrà procedere
al rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso dovessero verificarsi disponibilità per nuovi rilasci
l'Amministrazione Comunale provvederà entro 60 giorni ad adottare un bando pubblico per
l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili nel quale saranno definiti termini, modalità di
presentazione e di valutazione delle domande. In ogni caso non è possibile procedere al rilascio di una
nuova autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico assoggettato a criteri di
programmazione senza la procedura di bando pubblico.
CAPO III
Disciplina dei trasferimenti di sede
Art. 6
Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione
1. Il territorio comunale non è suddiviso in zone, per cui il trasferimento di sede è sempre ammesso,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di
sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi. Il trasferimento di sede delle attività di
somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è sottoposto agli stessi
requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, l'attivazione dell'esercizio.
2. La distanza tra esercizi non può costituire motivo di non accoglimento della denuncia di inizio
attività di trasferimento di sede.
Art. 7
Attività di somministrazione soggette
ai criteri dì programmazione o ad autorizzazione
1. Il territorio comunale non è suddiviso in zone, per cui il trasferimento di sede è sempre autorizzabile,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di
sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi. Il trasferimento di sede delle attività soggette
all'applicazione dei criteri di programmazione è sottoposto ad autorizzazione.
2. La distanza tra esercizi non può costituire motivo di diniego dell'autorizzazione al trasferimento.
CAPO IV
Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie
Art. 8
Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione
1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto a criteri di programmazione.
L'ampliamento della superficie di somministrazione è subordinato a domanda e ad autorizzazione per
gli esercizi soggetti a criteri di programmazione, previa verifica delle disposizioni vigenti in materia
edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi.
2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della
disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi. Sono
fatte salve le limitazioni previste dal Regolamento Comunale d’Igiene. La riduzione della superficie
comporta un aggiornamento dell'autorizzazione esistente.
3. L'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione è subordinato a denuncia di inizio
attività per gli esercizi non soggetti a criteri di programmazione, previa verifica delle disposizioni
vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali e di prevenzione
incendi.
CAPO V
Deroghe ai criteri
Art. 9
Deroghe
1. In deroga a quanto disposto nell'art.5, per la durata dei presenti criteri è previsto il rilascio di una
autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico in Piazza Nenni con il vincolo del non
trasferimento in altre vie o piazze in capo all'assegnatario dei locali.
2. In deroga ai presenti criteri è prevista la possibilità di procedere al rilascio di n.3 autorizzazioni di
esercizio di somministrazione al pubblico destinate alla valorizzazione e al sostegno dei circoli privati
del centro storico che effettuano la somministrazione ai soci esistenti al 31.12.2000. Nel periodo dal
01.06.2006 al 15.07.2006 è data facoltà ai circoli privati esistenti al 31.12.2000 con attività di
somministrazione ai soli soci ubicati in centro storico (all’interno del perimetro costituito dalle mura
medioevali più mura del Borgo) di chiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazione di esercizio di
somministrazione al pubblico. Il rilascio dell’autorizzazione di esercizio di somministrazione al
pubblico può intervenire esclusivamente per i locali in cui viene svolta l’attività di somministrazione
nel circolo privato e nel rispetto di quanto disposto nella legge regionale 14/2003. L’autorizzazione di
esercizio di somministrazione al pubblico non può essere oggetto di autonomo trasferimento rispetto al
luogo in cui viene svolta l’attività ricreativa del circolo privato e decade qualora venga meno il legame
fisico funzionale che l’ha originate o l’attività del circolo privato. Queste autorizzazioni in deroga una
volta rilasciate entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti ai fini della determinazione delle
disponibilità per nuovi rilasci. Nel caso in cui non si esauriscano le disponibilità previste si procederà al
rilascio delle autorizzazioni disponibili per i circoli del centro storico per esaurimento, previa domanda
da presentarsi esclusivamente da parte dei circoli del centro storico esistenti al 31/12/2000. Per
domande concorrenti in materia di circoli si intendono le domande correttamente presentate in ordine ai
presupposti e ai requisiti che pervengono in un arco temporale durante il quale non è intervenuta la
conclusione del procedimento relativa alla domanda presentata prima; in questo caso le domande sono
oggetto di valutazione comparata che deve tener conto del rispetto delle normative urbanistiche,
edilizie, igienico sanitarie, di sorvegliabilità dei locali; a parità di condizioni (disponibilità di locali a
norma con le vigenti disposizioni) si deve tener conto della data di presentazione della domanda; in
caso di ulteriore parità si deve preferire la domanda con superficie di somministrazione maggiore.
3. In deroga ai criteri di programmazione è previsto il rilascio di autorizzazioni all'apertura di esercizi
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:
- di strutture ricettive alberghiere (le autorizzazioni di pubblico esercizio di cui all’art. 8 della LR
14/2003 esistenti alla data di adozione del presente atto all’interno delle strutture alberghiere esistenti
non possono essere oggetto di trasferimento di sede con contestuale richiesta di nuova autorizzazione
nei locali originari, se non unitamente al trasferimento dell’azienda alberghiera; solo nel caso di
cessazione definitiva dell’attività alberghiera le autorizzazioni esistenti di esercizio di
somministrazione al pubblico possono essere trasferite in altri locali).
4. Le fattispecie disciplinate dal presente articolo sono subordinate ad autorizzazione, ancorchè
l'attività risulti in deroga rispetto ai criteri di programmazione; queste autorizzazioni in deroga una
volta rilasciate entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti ai fini della determinazione delle
disponibilità per nuovi rilasci e sono vincolate alla struttura a cui dipendono; decadono nel caso in cui
dovesse cessare il legame fisico – funzionale che le ha originate.
CAPO VI
Disposizioni particolari per i chioschi
Art. 10
Chioschi di piadina
1. E’ sempre disposto il rilascio dell’autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico in
forma stagionale (fino ad un massimo di mesi 8 per anno solare) ai titolari dei chioschi di piadina
esistenti nel territorio comunale.
2. L’autorizzazione stagionale non può essere oggetto di autonomo trasferimento rispetto al luogo in
cui è svolta l’attività del chiosco di piadina e decade qualora venga meno il legame fisico - funzionale
con l’attività che l’ha originata.
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 11
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e alle norme sul procedimento
relativo ai pubblici esercizi di somministrazione allegate al presente atto deliberativo.
Art. 12
Validità dei criteri
1. La validità dei presenti criteri è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente atto. Fino a quando i criteri non saranno oggetto di modifica o rinnovo continuano ad
applicarsi anche dopo la scadenza quinquennale.
2. L’Amministrazione comunale si riserva di modificare anche prima della scadenza il presente atto
sulla base dei mutati parametri socio - economici a cui è subordinato e per riequilibrare l’assetto della
rete distributiva.
Allegato 1- C parte integrante e sostanziale dell’Atto C.C. n.
del
COMUNE DI FAENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO COMMERCIO E LICENZE - SUAP
Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande”
NORME SUL PROCEDIMENTO
Capo I
Premessa
Art. 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per regolamento di esecuzione del TULPS, il regolamento per l’esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
c) per legge regionale n. 14/2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14,
disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
d) per legge 287/1991, la legge 25 agosto 2001, n.287 abrogata dalla LR 14/2003,
ad eccezione degli art. 4 c.2 e art.9;
e) per legge n. 241/1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
successive modifiche ed integrazioni;
f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre
1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi,
successive modifiche ed integrazioni;
h) per deliberazione regionale n. 2209 del 2004, la deliberazione di giunta
regionale 10 novembre 2004, n. 2209 concernente le direttive generali per la
fissazione, da parte dei comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in
attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;
g) per deliberazione regionale n. 863 del 2005, la deliberazione di Giunta regionale
13 giugno 2005, n. 863 concernente indicazioni ai comuni relativamente alle
modalità di applicazione dell’art. 19 della legge 241 del 1990 come modificato dalla
legge n. 80/2005.
Capo II
Trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa,
partecipazione al procedimento
Art. 2
Principi e finalità generali
1.
A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono
affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l’attività
amministrativa e particolarmente, l’attività degli uffici preposti all’esercizio delle
competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e
bevande:
a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all’informazione circa le
opportunità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
nonché circa i limiti ai quali l’esercizio dell’attività medesima è sottoposto,
avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra
qualità e livello dell’informazione e relativi costi;
b) agevolare l’accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa;
c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese,
attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle
domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle
autodichiarazioni, l’eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento,
privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell’azione amministrativa;
d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti.
2.
Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto
rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle
disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto
ai successivi articoli.
Art. 3
Unità organizzativa titolare del procedimento
1.
Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente
regolamento, l’unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui
compete l’istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione, è il
Servizio Commercio e Licenze - SUAP del Settore Sviluppo Economico.
2.
Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del
procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all’unità
organizzativa procedente.
Art. 4
Responsabile del procedimento
1.
La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Dirigente Capo
Settore Sviluppo Economico.
2.
Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dalla legge n.
241/1990 e l’attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che
intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini
previsti per la conclusione del procedimento medesimo.
Art. 5
Comunicazione di avvio del procedimento
1.
Il responsabile del procedimento provvede con il ricevimento della
domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell’avvio del
procedimento, sempre che la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero
contenga tutte le informazioni atte a consentirne l’istruttoria formale, e sempre che
la comunicazione per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro
identificazione non risulti gravosa.
2.
L’avvio del procedimento è comunicato con le modalità fissate nel
Regolamento comunale dei procedimenti.
Art. 6
Non conformità delle domande e delle denuncie
1.
Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in
uno o più degli elementi atti a consentirne l’istruttoria formale, il responsabile del
procedimento provvede a dare notizia della interruzione del procedimento,
indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a 30
(trenta) giorni, entro il quale l’interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione
della domanda o della denuncia.
2.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento propone al Dirigente di disporre:
a) per le domande, l’invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione dei
motivi ostativi nella quale si rende nota l’impossibilità di portare a conclusione il
procedimento e il conseguente non accoglimento della domanda;
b) per le denunce, l’invio di apposita comunicazione con la quale, richiamata
l’impossibilità di procedere a verifica i presupposti e i requisiti di legge, diffida
l’interessato dall’esercizio dell’attività o dal porre in essere ogni effetto correlato
alla denuncia, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività e dei suoi effetti entro un termine prefissato, in
ogni caso non inferiore a 30 giorni.
3.
Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del
procedimento, i termini per la formazione del silenzio-assenso e quello per la
conclusione del procedimento di controllo decorrono dalla data di regolarizzazione,
da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.
4.
Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata, i termini di
cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della
denuncia.
5.
Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta, ma
non in modo tale da non consentirne l’avvio dell’istruttoria formale, si provvede a
dare avvio al procedimento, pur segnalando all’interessato l’esigenza di
provvedere entro un breve termine alla sua regolarizzazione.
6.
Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la
formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento,
sempre che l’interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della
denuncia entro il termine prefissato.
Art. 7
Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli
1.
L’avvio di procedimenti volti alla revoca, all’annullamento, alla decadenza o
alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di
provvedimenti interdettivi o limitativi dell’esercizio dell’attività, deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono
indicati, oltre alle informazioni di cui all’art. 7 della legge 241/1990, i fatti che
giustificano la determinazione a procedere.
2.
I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un
rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l’autorità procedente ha
l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;
c) chiedere di essere ascoltati dall’unità organizzativa competente sui fatti rilevanti
ai fini della decisione.
3.
I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il
termine di norma fissato in 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’apposita
comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente
dal responsabile del procedimento.
4.
Le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento che non consentono la comunicazione dell’iniziativa ai sensi dell’art.
7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.
Capo III
Norme di gestione del procedimento
Art. 8
Tipologia dei procedimenti
1.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, commi 1 e 4, della legge
regionale n. 14/2003 e dell’art. 20 della legge n. 241/1990, sono sottoposti ad
autorizzazione in regime di silenzio assenso:
a) l’apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all’art. 4, comma 2, della
legge regionale n. 14/2003, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nel bando di
assegnazione che caratterizza ogni ipotesi eventuale di nuovo rilascio di
autorizzazione;
b) il trasferimento di sede, l’ampliamento e la riduzione della superficie di
somministrazione degli esercizi di cui alla lett. a).
2.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, comma 4, della legge
regionale n. 14/2003, dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 863 del 13 giugno 2005, sono assoggettati a denuncia di inizio
attività con possibilità di inizio immediato:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la riduzione della superficie
di somministrazione delle attività indicate all’art. 4, comma 5, della legge regionale
n. 14/2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio
delle autorizzazioni;
b) l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la riduzione della superficie
di somministrazione di tutte le attività non soggette a criteri di programmazione.
3.
Sulla base del principio di cui al comma precedente sono, inoltre,
assoggettati a denuncia di inizio attività con possibilità di partenza immediata i
seguenti procedimenti:
- subentro in attività di somministrazione al pubblico con rilascio di autorizzazione
al termine del procedimento;
- somministrazione temporanea di cui all’art. 10 della LR 14/2003.
4.
Il Dirigente per esigenze del servizio può modificare quanto sopra disposto
in ordine alla tipologia dei procedimenti con apposito atto deterninativo.
Art. 9
Disciplina del procedimento autorizzatorio
1.
Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede sono
presentate sulla modulistica appositamente predisposta e devono contenere gli
elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2.
Nel caso di presentazione a mano della domanda presso il Servizio
Commercio e Licenze – SUAP il responsabile del procedimento per ragioni di
snellimento burocratico può ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento
con l’apposizione di un timbro di ricevuta sulla copia da restituire al richiedente.
3.
Il responsabile del procedimento provvede all’esame della domanda in
relazione ai seguenti requisiti:
a) requisiti morali di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14/2003 ed
artt. 11 e 92 del TULPS, nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;
b) requisiti professionali di cui all’art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n.
14/2003;
c) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all’art. 4, comma 2, della
legge regionale predetta.
4.
Nei casi di procedimenti sottoposti ad autorizzazione per nuovo rilascio
(salvo diverse disposizioni previste nel bando di assegnazione di nuove
autorizzazioni), trasferimento di sede, ampliamento o modifica della superficie,
prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso,
è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il
Comune:
a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all’esercizio
dell’attività;
b) dichiara la fattibilità dell’intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai
parametri per il rilascio delle autorizzazioni;
c) assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a 6 (sei) mesi, per la
realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e che attengono:
1) al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia
di destinazione d’uso, di conformità edilizia e di agibilità;
2) al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamente previste ai fini
dell’esercizio dell’attività di somministrazione;
3) alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto
ministeriale n. 564 del 1992.
5.
Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma
4, nei casi di nuovo rilascio di autorizzazione a seguito di bando il responsabile del
procedimento provvede a prenotare l’autorizzazione la quale viene distolta dalle
disponibilità previste nei criteri di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni.
6.
Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4, lett. c), salvo proroga in
caso di comprovata necessità, determina la decadenza del provvedimento di
accoglibilità della domanda ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri
di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni.
7.
L’emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina:
a) l’interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso;
b) l’esclusione, da parte dell’amministrazione procedente, di ogni ulteriore
intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera
verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 4, lett. c),
entro i termini assegnati.
8.
L’assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b) o condizioni
di cui alla lett.c), determina, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in
capo al responsabile del procedimento l’obbligo di procedere con la comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con trasformazione successiva
della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire
per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell’eventuale mancato accoglimento di
tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che
conclude il relativo procedimento.
9.
Viceversa, verificati il rispetto dei tempi e la documentazione attestante le
condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera c) del precedente punto 4,
l’Amministrazione procede, entro 7 (sette) giorni, al rilascio formale del titolo
autorizzatorio (atto di ricognizione).
Art. 10
Requisiti e presupposti ai fini del rilascio dell’autorizzazione
e dell’esercizio dell’attività
1.
L’autorizzazione è subordinata all’accertamento dei requisiti morali e
professionali di cui all’art. 6, commi 1, 2, 3, nonché al rispetto dei criteri di
programmazione stabiliti ai sensi dell’art. 4, c. 2 della L.R. 14/2003. Fatti salvi i casi
di nuovo rilascio di autorizzazione a seguito della procedura di bando, il rispetto
delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d’uso dei
locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione
incendi e in materia di sorvegliabilità è richiesto ai fini del rilascio della
autorizzazione.
2.
L’esercizio dell’attività rimane precluso in assenza del rispetto delle
disposizioni sopra indicate, salvo specifica determinazione del Comune in casi
particolari. Il Comune accerta la conformità del locale alle disposizioni in materia di
sorvegliabilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ovvero si riserva di verificarne
la sussistenza successivamente al rilascio quando ciò non sia possibile in via
preventiva.
Art. 11
Criterio di priorità nell’esame delle domande
1.
Le domande di nuovo rilascio di autorizzazione sono esaminate con le
modalità e i termini fissati nel bando di assegnazione.
2.
Le domande di trasferimento di sede e ampliamento di superficie sono
esaminate secondo l’ordine di presentazione, così come risulta dalla data di
apposizione e dal numero di protocollo generale apposto dall’amministrazione
procedente.
3.
Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta
l’interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell’esame della
domanda, la data nella quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione
della stessa.
Art. 12
Termini di formazione del silenzio-assenso
1.
I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della
comunicazione di un provvedimento di interruzione o di diniego, la richiesta di
autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
a) procedimenti inerenti l’apertura di nuovi esercizi: 60 (sessanta) giorni, salve
diverse disposizioni contenute nel bando di assegnazione;
b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede o l’ampliamento/riduzione di
superficie: 60 (sessanta) giorni.
Art. 13
Termine di conclusione del procedimento
1.
Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all’art. 8,
comma 1 della LR 14/2003, è stabilito in 60 (sessanta) giorni.
Art. 14
DenuncIe di inizio attività
1.
Per le attività il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i
requisiti ed i presupposti di cui all’art.6 e all’art. 8 della Legge Regionale n.
14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all’atto della presentazione della
denuncia di inizio attività.
2.
Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale
l’amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione
dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in 60 (sessanta) giorni dall’art.
19 della legge n. 241/1990 (nella sua formulazione originaria al momento
dell’entrata in vigore della legge regionale n. 14/2003), computati dalla data di
presentazione, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività e dei suoi effetti entro un termine
prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Art. 15
Disciplina del subingresso
1.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 13, comma 3, della legge
regionale n. 14/2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio
per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio
attività da parte del subentrante.
2.
Nella fattispecie di cui al comma 1, l’Amministrazione procede, comunque,
a rilasciare all’interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione
all’esercizio dell’attività entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni previsto per
il controllo sulla denuncia.
3.
L’attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può
essere iniziata prima della presentazione della denuncia di inizio attività;
4.
In caso di subentro per atto tra vivi il cessionario è tenuto a presentare la
denuncia e ad iniziare l’attività entro sei mesi dall’acquisto/affitto; in sede di
presentazione della denuncia il cessionario è tenuto a dichiarare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 6 commi 1,2,3 della LR 14/2003 per poter iniziare l’attività.
5.
Nel caso di subentro per causa di morte la denuncia deve essere
presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l’attività può
essere iniziata contestualmente alla presentazione della denuncia e il possesso dei
requisiti di cui all’art. 6 commi 1,2,3 della LR 14/2003 è sufficiente che sia
dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in
comprovati casi di forza maggiore.
Art. 16
Attività stagionali
1.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.
Art. 17
Controlli
1.
L’avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene
sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già
all’atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2.
Il responsabile del procedimento procede d’ufficio:
a) all’effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e
professionali relativamente ai soggetti interessati;
b) all’effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito
o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del
rilascio dell’autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3.
Le verifiche e i controlli a posteriori dell’esercizio pubblico, una volta
attivato, sono esercitati nell’ambito della normale attività di vigilanza da parte delle
forze di polizia e del locale Comando di Polizia Municipale
Capo IV
Modulistica
Art. 18
Modulistica e semplificazione
1.
Le domande e le denunce devono essere presentate all’Amministrazione
Comunale utilizzando la modulistica in dotazione al Servizio Commercio e Licenze
- SUAP.
2.
Costituisce facoltà (e non più obbligo) l’individuazione del delegato alla
somministrazione mediante procura notarile; al riguardo è fatto obbligo di utilizzare
la modulistica di cui al primo comma.
Capo V
Disciplina dei piccoli trattenimenti
Art.19
Definizione dei piccoli trattenimenti
1.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14/2003 e del punto
8 della deliberazione regionale n. 2209 del 2004, l’autorizzazione all’esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui
all’art. 69 del TULPS limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali
senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
2.
Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei
confronti delle attività di somministrazione di cui all’art. 8, commi 2 e 3, il cui
esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
3.
Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli
trattenimenti musicali senza ballo:
a) l’effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico
assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni
musicali, nell’esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri,
nell’effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
b) l’effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico
può attivamente partecipare, fatta salva l’esclusione di trattenimenti danzanti.
4.
L’effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque
avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale
attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui al successivo art. 20.
5.
E’ esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la
possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui
al presente Capo V, salvo che:
a) l’esercente si munisca di licenza di cui all’art. 69 del TULPS;
b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all’art. 80 del TULPS
Art. 20
Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
1.
Agli effetti dell’art. 19, comma 4, non configura l’attivazione di un locale di
pubblico spettacolo l’esercizio di un’attività di spettacolo e trattenimento che sia
svolta entro i limiti e secondo le modalità di cui all’art.12 della LR 14/2003.
Art. 21
Applicabilità delle disposizioni
in materia di sicurezza ed inquinamento acustico
1.
Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel
rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 19 e 20, non sono
soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,
in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell’allegato al decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2.
Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall’ambito
di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 80 del TULPS in materia di agibilità
dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto
salvo quanto previsto al comma 3.
3.
E’ fatto comunque salvo l’esercizio, da parte della commissione comunale
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell’art. 141-bis del
regolamento di esecuzione del TULPS, delle funzioni di controllo ai fini della
sicurezza, ai sensi dell’art. 141 dello stesso regolamento.
4.
In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina
legislativa e regolamentare di settore.
Art. 22
Sanzioni
1.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione
al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (venticinque) a euro 500
(cinquecento).
2.
L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei
principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modifiche ed integrazioni.
3.
L’eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di
decadenza, sospensione e revoca dell’ autorizzazione deve essere preceduto da
comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati ai sensi
dell’art. 7 del presente regolamento.
4.
Quanto risultano accertate le condizioni per procedere alla revoca, l’atto di
revoca può essere preceduto da provvedimenti di sospensione temporanea
dell’autorizzazione, previa comunicazione di cui all’art.7 del presente regolamento.
Art. 23
Entrata in vigore e norma finale
1.
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale unitamente ai Criteri di programmazione di cui è parte
integrante e sostanziale.
2.
Da tale data sono abrogate le norme sul procedimento approvate con
Determinazione Dirigenziale n.65 Reg. n.91 del 8.09.2003.
3.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto comunale.
OF/of/X:\Archivio\DOCUMENT\NEWS_SIT\newsletter 2006\giugno\10_A_Delibera criteri PE.doc