Regolamento "Rimborso spese di trasporto per
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Regolamento "Rimborso spese di trasporto per
PROCEDURA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA GASTO P02 Rev. 2 Pag. 1/7 PROCEDURA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE Data di applicazione Redazione Data 03/06/2014 01/07/2014 Funzione Nome Dirigente Amm.vo U.O. GASTO Dott.ssa Donella Righi Verifica Data 09/06/2014 Approvato il 20/06/2014 da Manuela Emanuelli RAQ della U.O. GASTO Funzione Nome Resp.le Sviluppo percorsi assistenziali DCP Dott. Luigi Salines PROCEDURA U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE GASTO P02 Rev. 2 Pag. 2/7 SOMMARIO 1. OGGETTO E SCOPO 4 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4 3. RESPONSABILITÀ 4 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 4 5. DEFINIZIONI 4 6. CONTENUTO 5 6.1. TRASPORTO / RIMBORSO PER UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI 5 6.2. 5 CASI IN CUI E’ PREVISTO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO 6.3. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER L’EFFETTUAZIONE DI CURE RADIOTERAPICHE 5 6.4. STRUTTURE SANITARIE DELLA ROMAGNA CHE EFFETTUANO CURE RADIOTERAPICHE6 6.5. ISTANZA DI RIMBORSO 6 6.6. PROCEDURA DI RIMBORSO 6 6.7. VALUTAZIONE DELLA DISTANZA CHILOMETRICA SOGGETTA A RIMBORSO IN CASO DI USO DI MEZZO PROPRIO 7 6.8. DOCUMENTI RIFERITI ALLE SPESE DI VIAGGIO IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZO PUBBLICO 7. DOCUMENTI COLLEGATI 7 7 PROCEDURA U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE GASTO P02 Rev. 2 Pag. 3/7 MODIFICHE AL DOCUMENTO 1) Modifiche rispetto alla revisione precedente Paragrafi modificati Tipo-natura della modifica Intestazione procedura Inserito nuovo Logo “Azienda USL della Romagna” Aggiunto “Cesena” nell’intestazione dopo “UO GASTO” Vari paragrafi Rivisto il contenuto del testo integrando e sostituendo i riferimenti all’Ausl di Cesena, integrata nell’Azienda USL della Romagna alla quale fa capo dal 01/01/2014. GASTO M/P02/01 “Domanda di rimborso spese di trasporto per trattamenti di radioterapia”. Modificato intestazione, riferimenti all’Ausl di Cesena sostituiti con Ausl Romagna e paragrafo normativa privacy. 2) Modifiche della attuale revisione Data Paragrafi modificati Tipo-natura della modifica Nome Verificatore: ______________________ Nome Approvatore: ______________________ PROCEDURA U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA 1. REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE GASTO P02 Rev. 2 Pag. 4/7 OGGETTO E SCOPO I cittadini residenti nel comprensorio cesenate che necessitano di trattamenti radioterapici in regime ambulatoriale e non di ricovero, non erogati direttamente dalle strutture sanitarie che insistono nel territorio succitato, finalizzati alla cura delle patologie oncologiche, collegati alla sopravvivenza, possono essere ammessi al riconoscimento del rimborso dei trasporti. La presente procedura intende illustrare i percorsi necessari all’ottenimento dei citati rimborsi e si propone quale utile strumento sia per il cittadino che per l’operatore dell’Azienda Usl della Romagna – Cesena che deve fornire la puntuale informazione. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Utente che necessita di trattamento radioterapico finalizzato alla cura delle patologie oncologiche 3. RESPONSABILITÀ La responsabilità dell’applicazione di quanto dichiarato nella presente procedura è in carico a: Operatori sportello Unico - Cesena Direzione Dipartimento Cure Primarie - Cesena per la verifica dei requisiti sanitari Ufficio Liquidazioni della U.O. G.A.S.T.O. - Cesena U.O. Affari Economico Finanziari - Cesena. 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - 5. D.G.R. Emilia Romagna nr. 106 del 21/01/1986; Nota Assessorato alla Sanità prot. nr. 6152/12127 del 27.07.1987; Nota Assessorato alla Sanità prot. nr. 5264 del 10.02.1993; Nota Assessorato alla Sanità prot. nr. 25138 del 17.06.1997; Nota Assessorato alla Sanità prot. nr. 12/BAS/CC del 04.01.1999; Nota Assessorato alla Sanità prot. nr. 28243 del 7.07.1999; Nota Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna, prot. nr. 29303 del 06.08.04 Nota Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna, prot. nr. 258003 del 31.10.2008 ad oggetto: “Trasporto pazienti dializzati”. AEF P05 “Disposizioni per la gestione delle procedure contabili – amministrative” DEFINIZIONI AUSL GASTO IRST U.O. Azienda Unità Sanitaria Locale Gestione Amministrativa Servizi Territoriali e Ospedalieri Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e Cura dei Tumori Unità Operativa PROCEDURA U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA 6. REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE GASTO P02 Rev. 2 Pag. 5/7 CONTENUTO 6.1. TRASPORTO / RIMBORSO PER UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI I cittadini residenti nel comprensorio cesenate che necessitano di trattamenti radioterapici, in regime ambulatoriale e non di ricovero, non erogati direttamente dalle strutture sanitarie che insistono nel territorio succitato, finalizzati alla cura delle patologie oncologiche, collegati alla sopravvivenza, possono essere ammessi al riconoscimento del: 1) Rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico (treni, autobus urbani ed extraurbani di linea); 2) Rimborso per le spese di viaggio effettuato con l’automezzo di proprietà, di famiglia o di terzi privati pari ad 1/5 del costo della benzina, vigente all’epoca del viaggio (costo rilevato al primo di ogni mese di riferimento del viaggio), per ogni chilometro percorso e, qualora vi siano percorsi alternativi, limitatamente al tragitto più breve; 3) Utilizzo del servizio di trasporto collettivo, con oneri a carico dell’Amministrazione e senza anticipazioni da parte dell’assistito, come da Determina del Direttore dell’ U.O. Acquisti aziendali e Coordinamento di Area Vasta Romagna nr. 205 del 29.10.2012, limitatamente ai trattamenti di radioterapia presso i Centri di AVR IRST di Meldola, Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Lugo), Ospedale di Ravenna; 6.2. CASI IN CUI E’ PREVISTO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO I rimborsi si riferiscono esclusivamente ai viaggi effettuati per l’espletamento delle cure necessarie di radioterapia. Sono pertanto, esclusi i viaggi effettuati per sottoporsi a visite specialistiche o di valutazione per l’individuazione del volume bersaglio e simulazione con TC. 6.3. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER L’EFFETTUAZIONE DI CURE RADIOTERAPICHE Il cittadino può essere ammesso al rimborso delle spese di trasporto sostenute, in presenza delle seguenti condizioni: 1) Residenza nel comprensorio cesenate; 2) Effettuazione di cure/prestazioni in regime ambulatoriale e non di ricovero, non erogate da strutture sanitarie che insistono nel territorio cesenate ; 3) Effettuazione delle cure presso una struttura sanitaria dell’Azienda USL della Romagna. Qualora le cure siano effettuate in altra Struttura sanitaria, è necessaria la dichiarazione del medico specialista pubblico che attesti la necessità di sottoporsi a cure specifiche non erogate dalle strutture sanitarie dell’ Azienda USL della Romagna; 4) Presentazione dei documenti di viaggio nei casi indicati al paragrafo 6.8. Non sono ammesse forme di documentazione diverse, quali dichiarazioni sostitutive. PROCEDURA U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA 6.4. REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE GASTO P02 Rev. 2 Pag. 6/7 STRUTTURE SANITARIE DELLA ROMAGNA EFFETTUANO CURE RADIOTERAPICHE CHE I Centri che effettuano cure radioterapiche per le patologie oncologiche, situati in Romagna, sono i seguenti: ¾ IRST di Meldola (FC); ¾ Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Lugo (RA); ¾ Azienda USL della Romagna – sede Ravenna; ¾ Azienda USL della Romagna – sede di Forlì; ¾ Azienda USL della Romagna – sede Rimini. 6.5. ISTANZA DI RIMBORSO Il cittadino residente che necessiti delle cure, in precedenza indicate, non erogate dalle strutture sanitarie presenti nel territorio cesenate , deve presentare, entro 60 giorni dalla data di completamento del ciclo di cura, apposita domanda ad una qualunque delle sedi dello Sportello Unico - Cesena, utilizzando l’apposita modulistica (Mod. GASTO M/P02/01), ritirabile presso il medesimo Sportello ovvero scaricabile dal sito web aziendale (www.ausl-cesena.emr.it). Al fine di permettere la regolare evasione dell’istanza, il cittadino deve presentare la seguente documentazione: 1. Documentazione sanitaria comprovante la patologia; 2. Certificazione delle cure effettuate con specifica delle giornate e del tipo di prestazione resa, rilasciata dalla struttura che le ha erogate; 3. Documenti di viaggio per il rimborso dell’uso del mezzo pubblico (biglietto bus o treno). Verranno rimborsate le spese, in precedenza indicate, riferite alle cure effettuate nella strutture presenti nel territorio della Romagna, previa verifica della documentazione sanitaria da parte della Direzione Cure Primarie - Cesena. Qualora il cittadino si rechi in struttura sanitaria diversa da quelle della Romagna, indicate nel paragrafo 6.4, al fine della valutazione dell’ammissione al rimborso delle spese sostenute, deve allegare all’istanza l’attestazione del medico specialista riferita alla necessità di accesso ad altra struttura per la specificità delle cure erogate. 6.6. PROCEDURA DI RIMBORSO L’ assistito deve presentare all’UO GASTO dell’Azienda USL della Romagna - Cesena, apposita istanza scritta. La modulistica, Mod. GASTO M/P02/01 “Domanda di rimborso spese di trasporto per trattamenti radioterapia”, è disponibile per il cittadino presso ogni punto di Sportello Unico - Cesena. Una volta compilata e corredata della documentazione prevista, la domanda deve essere riconsegnata allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterla alla U.O. GASTO - Cesena, sede di Corso Cavour. PROCEDURA U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI - CESENA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI UTENTI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA FINALIZZATI ALLA CURA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE GASTO P02 Rev. 2 Pag. 7/7 Le istanze sono, previamente, sottoposte alla Direzione delle Cure Primarie – Cesena, competente per territorio, limitatamente alla valutazione clinica. Successivamente, l’Ufficio Liquidazioni della U.O. GASTO - Cesena provvede al controllo amministrativo, anche tramite l’anagrafica aziendale, ai calcoli necessari e all’emissione di bolla d’ordine alla U.O. Affari Economico Finanziari – Cesena per l’effettuazione del pagamento in favore del cittadino. Il rimborso può avvenire con le seguenti modalità: 1. tramite accredito in conto corrente bancario o postale; 2. con assegno di traenza non trasferibile, pagabile entro 60 gg dall’emissione ed inviato a mezzo posta prioritaria. 6.7. VALUTAZIONE DELLA DISTANZA CHILOMETRICA SOGGETTA A RIMBORSO IN CASO DI USO DI MEZZO PROPRIO In caso di utilizzo di mezzo proprio, viene calcolata, avvalendosi degli strumenti informatici offerti da Internet, sito www.viamichelin.it, l’effettiva distanza fra la località di residenza/domicilio e la località in cui ha sede la struttura sanitaria, seguendo il percorso più breve. L’utente deve, allo scopo, indicare il numero dei viaggi andata/ritorno effettuati, come da Modulo GASTO M/P02/01 “Domanda di rimborso spese di trasporto per trattamenti radioterapia”. 6.8. DOCUMENTI RIFERITI ALLE SPESE DI VIAGGIO IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZO PUBBLICO Il cittadino residente deve comprovare all’Amministrazione di avere sostenuto le spese, delle quali richiede il rimborso, tramite i seguenti documenti: 1) Viaggi in treno: Per i viaggi in treno compete il rimborso del biglietto (comprensivo dei eventuali supplementi e prenotazioni); l’abbonamento ferroviario (se più conveniente); l’uso del posto letto e/o cuccette. Per i treni per i quali è previsto l’obbligo di convalida i biglietti possono essere rimborsati solo se debitamente obliterati. 2) Viaggi con mezzi di trasporto pubblico urbano o extraurbano (bus): E’ liquidato il costo dell’intero biglietto purché risulti convalidato. 7. DOCUMENTI COLLEGATI GASTO M/P02/01 “Domanda di rimborso spese di trasporto per trattamenti di radioterapia”.