AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I CHIARIMENTI
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I CHIARIMENTI
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 37 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 200 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI, AI SENSI DEL D. LGS. 276/2003 E SS.MM.II: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 37 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 200 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI, AI SENSI DEL D. LGS. 276/2003 E SS.MM.II CHIARIMENTI DOMANDA: La vostra amministrazione consentirà alla agenzia aggiudicataria la cessione del credito pro soluto secondo quanto prescritto dall’art. 117 del D.Lgs 163/2006? Tale richiesta si rende necessaria in quanto tale fattispecie non risulta normata dalla documentazione di gara. RISPOSTA: E’ CONSENTITA ALLA AGENZIA AGGIUDICATARIA LA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 117 DEL D.LGS 163/2006. DOMANDA: Chiediamo di indicare il fornitore attuale. RISPOSTA: ATTUALMENTE IL SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO NELL’AZIENDA NON E’ AFFIDATO AD UNA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE. DOMANDA: Ai fini di una corretta determinazione del costo del lavoro e degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori, anche al fine di poter usufruire di sgravi contributivi, si ritiene fondamentale ricevere le seguenti informazioni: Tipologia contrattuale attualmente in corso tra lavoratore e somministratore (contratto a tempo indeterminato o determinato); Anzianità di servizio dei lavoratori con l’azienda utilizzatrice. RISPOSTA: ATTUALMENTE IL SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO NELL’AZIENDA NON E’ AFFIDATO AD UNA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE. DOMANDA: A quanto ammontano le spese contrattuali e di registrazione previste all‘ art.23 del capitolato di gara? RISPOSTA: LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO AMMONTANO A CIRCA € 220,00 (MODELLO F23) E Al COSTO UNITARIO DI € 16,60 PER LE MARCHE DA BOLLO CHE SI RENDERANNO NECESSARIE A FORMALIZZARE L’ATTO. DOMANDA: Qual’ e’ la ditta che effettua il servizio di lavaggio delle divise per vs. conto , per poter richiedere un eventuale preventivo? DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, diciannovesimo punto, del capitolato speciale e disciplinare di gara, per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, della fornitura della divisa e connesso obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro, ribadiamo che trattandosi di somministrazione di lavoro, tali obblighi sono da porre esclusivamente in capo all’utilizzatore. diversamente, ai fini di una corretta ed uniforme considerazione dei costi che dovranno essere sostenuti dalle imprese partecipanti per tale voce di spesa, chiediamo di conoscere la tipologia degli indumenti eventualmente già in uso presso codesta azienda ed i relativi costi. chiediamo, inoltre, di conoscere il n° minimo di capi (vestiario e calzature) che dovrà essere garantito a ciascun dipendente somministrato e, da ultimo, chiediamo se codesta azienda ha avuto o ha attiva una convenzione per il lavaggio di detti indumenti da lavoro e quali siano i relativi costi. DOMANDA: Per quanto riguarda “la fornitura della divisa ecc….” tali oneri incombono sull’utilizzatrice, chiediamo di rettificare l’articolo in esame RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE: CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, L'AGENZIA SOMMINISTRATRICE ASSUME L'OBBLIGO: DELLA FORNITURA DELLA DIVISA (CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE)… “OMISSIS”… FINO A …“OMISSIS”… L’AGENZIA DEVE QUINDI ASSUMERSI L’OBBLIGO DI PROVVEDERE AL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI; DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, settimo punto, e al successivo art. 29 (penalità) del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara, per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, di “garantire la copertura di turni prevista per ciascuna figura professionale sette giorni su sette compreso i festivi” segnaliamo che, a mente di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 del d.lgs 276/03 (“per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”) riteniamo che tale obbligo sia da porre, come per legge, esclusivamente in capo all’utilizzatore configurandosi, diversamente il differente istituto dell’Appalto. RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE: GARANTIRE LA COPERTURA DI TURNI PREVISTA PER CIASCUNA FIGURA PROFESSIONALE SETTE GIORNI SU SETTE COMPRESO I FESTIVI; DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, decimo punto, del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara, per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, di “effettuare i necessari accertamenti di idoneità fisica al lavoro, al successivo diciassettesimo punto, relativo all’obbligo, in capo all’Agenzia somministratrice, al “pagamento delle spese sostenute dall’utilizzatore per accertamenti sanitari”, e ancora all’art. 9 quinto e sesto capoverso (antinfortunistica), segnaliamo che, ai sensi dell'art.23, c.5 del D. Lsg. 276/2003, richiamato peraltro nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 1° agosto 2007, tali oneri sono posti in capo all'Utilizzatore. Chiediamo pertanto conferma che, diversamente da quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, a tali oneri provvederà codesta spettabile Stazione Appaltante con costi a proprio carico. DOMANDA: Relativamente agli accertamenti sanitari in capo all’azienda utilizzatrice ex d.Lgs 81/2008 riteniamo che le relative spese debbano essere versate dall’utilizzatrice stessa, datore di lavoro per quanto riguarda la materia dell’igiene e sicurezza (art. 22 c. 5 D. Lgs 276/03). Nella denegata ipotesi che la SA ritenga invece di porle a carico della somministratrice chiediamo di quantificarne l’importo poiché lo stesso andrebbe ad erodere l’utile di agenzia. RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) E’ STATO PRECISATO CHE IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTO PER ACCERTAMENTI SANITARI, È TUTTO A CARICO DELL’AZIENDA POLICLINICO. DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, ventiduesimo punto, del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara, per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, di far fronte “ad ogni qualsiasi responsabilità risarcitoria…” e ai successivi artt. 9 quarto capoverso e 32 del C.S.A., siamo a segnalare che, per quanto attiene al tema della responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, l’articolo 26 del decreto legislativo n. 276/03 pone la responsabilità civile in capo all’utilizzatore che, avvalendosi della prestazione del lavoratore, deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale” e ciò in deroga alla previsione generale contenuta nell’articolo 2049 del codice civile. Sul punto, ha già fornito utili chiarimenti il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 1° agosto 2007 ove si conclude che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione”. In tal senso si è espressa anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Deliberazione n. 100 Adunanza del 21 novembre 2012. RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE: DI FAR FRONTE AD OGNI QUALSIASI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO EVENTUALMENTE DERIVARE DA DANNI CAUSATI AGLI IMMOBILI, A COSE, AGLI UTENTI O A TERZI (PERSONALE COMPRESO), ESONERANDO L’AZIENDA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE ED AMMINISTRATIVA, L’ ART. 32. (POLIZZA ASSICURATIVA E ONERI) E’STATO ELIMINATO INTEGRALMENTE DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, ultimo capoverso, del Capitolato Speciale e disciplinare di Gara, la somministrazione di lavoro, in quanto tale, non potrà mai essere qualificabile come “Servizio Pubblico”, atteso che si rivolge esclusivamente a codesta Azienda e non agli utenti della medesima (nella L. n. 142/1990 i servizi pubblici locali sono stati definiti come quelli aventi per oggetto “la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle collettività locali”; questa stessa dizione è riproposta dall’articolo 112, comma 1°, del Testo unico degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000). Chiediamo, pertanto che venga stralciata la parte relativa all’obbligo, in capo all’Agenzia, di “assicurare comunque i servizi affidati” e alla sottoscrizione di adeguati “regolamenti di servizio”. RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE: L’AGENZIA DOVRÀ ASSICURARE COMUNQUE I SERVIZI AFFIDATI, ANCHE IN CASO DI SCIOPERO DEL PROPRIO PERSONALE, COMUNICANDO FORMALMENTE LE MODALITÀ SOSTITUTIVE DI EFFETTUAZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI; TRATTANDOSI DI SERVIZI PUBBLICI L’AGENZIA DOVRÀ, AI SENSI DELLA LEGGE N. 146/90, SOTTOSCRIVERE NEL PROPRIO AMBITO AZIENDALE ADEGUATI REGOLAMENTI DI SERVIZIO, AL FINE DI EVITARE INTERRUZIONI DELL’ATTIVITÀ; DOMANDA: Con riferimento all’Allegato A della documentazione relativa alla procedura in oggetto chiediamo di confermare che al punto 9 pag. 3 dovrà essere indicato esclusivamente il “VOLUME D’AFFARI” del triennio 2012 – 2014 conseguito dall’Agenzia e non il FATTURATO GLOBALE. RISPOSTA: SI PRECISA CHE AL PUNTO 9 PAG. 3 DELL’ALLEGATO “A” DOVRÀ ESSERE INDICATO ESCLUSIVAMENTE IL FATTURATO GLOBALE DEL TRIENNIO 2012 – 2014 SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 41 DLGS. 163/2006 E SS.MM. DOMANDA: si chiede una specifica dettagliata delle voci che compongono il costo del lavoro di € 17,75/ora per la cat d collaboratore professionale infermiere. da un calcolo interno il costo orario relativo a tale figura ammonta ad € 21,26/ora. DOMANDA: dettagliare le singole voci che compongono il costo orario indicato negli atti di gara prederminato e non modificabile e che risulta pari ad € 17,75; si specifica che il costo aziendale per un lavoratore assunto con contratto di somministrazione di lavoro risulta essere pari ad € 20,64 ; RISPOSTA: NELLA PAGINA CHE SEGUE SI RIPORTANO IN ALLEGATO LE TABELLE STIPENDIALI SULLA BASE DELLE QUALI È STATO CALCOLATO IL COSTO ORARIO DI € 17,75 CHE RISULTA COMPRENSIVO DI IRAP ONERI SOCIALI E TREDICESIMA. SI PRECISA CHE NON ESSENDO STATA INDICATA NEGLI ATTI DI GARA UNA SOGLIA MASSIMA (NON SUPERABILE) CHE LIMITI L'ENTITÀ DELLA PERCENTUALE DI "UTILE DI IMPRESA, GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCHIO ASSENTEISMO" PROPONIBILE DALLE IMPRESE CONCORRENTI, LE EVENTUALI MAGGIORI SPESE ACCESSORIE DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO, POTRANNO ESSERE LIBERAMENTE IMPUTATE (COME DEL RESTO PREVISTO NEL CAPITOLATO) ALLA QUOTA PERCENTUALE UNICA SUL COSTO ORARIO (ART. 15.2 LETT. B) DEL CAP.). SI CONFERMA PERTANTO CHE : LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, OVE RICHIESTE E PREVIA AUTORIZZAZIONE, POTRANNO ESSERE FATTURATE SEPARATAMENTE CON L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA % OFFERTA; LE ORE DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI CADENTI DURANTE IL PERIODO DI MISSIONE CHE DOVRANNO ESSERE RETRIBUITE PER LEGGE E NON COMPRESE NEL COSTO DEL LAVORO, E POTRANNO ESSERE FATTURATE SEPARATAMENTE CON L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA % OFFERTA; TUTTE LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE TRA CUI LA PRONTA DISPONIBILITÀ, RISCHIO RADIOLOGICO, TURNAZIONI DI VARIO TIPO E/O ALL’APPLICAZIONE EX ART.44 DELL CCNL 1997 RELATIVE ALLE INDENNITÀ ACCESSORIE, NON QUANTIFICATE E NON COMPRESE NEL COSTO DEL LAVORO, SARANNO FATTURATE A PARTE CON L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA % OFFERTA; SI RIBADISCE CHE CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 E’ STATO PRECISATO CHE GLI ONERI RELATIVI ALL’ IRAP SONO A CARICO DELL’AZIENDA POLICLINICO. DOMANDA: All’ art. 10 prima di procedere alla risoluzione si chiede che venga effettuato un contradditorio con l’agenzia. RISPOSTA: PRIMA DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE SI EFFETTUERÀ UN CONTRADDITORIO CON L’AGENZIA. DOMANDA: All ‘ art. 10.3 si chiede di confermare che le sostituzioni dovranno avvenire per fatti che integrano la giusta causa RISPOSTA: LE SOSTITUZIONI DOVRANNO AVVENIRE PER FATTI CHE INTEGRANO LA GIUSTA CAUSA DOMANDA: L’ art. 12 del capitolato di gara sostiene che le agenzie per il lavoro devono installare a proprio carico un sistema software di rilevazione presenze …per il personale somministrato, in che modo le agenzie possono istallare un sistema software presso i vostri locali? RISPOSTA: L’AGENZIA AGGIUDICATARIA DOVRA’ INSTALLARE A PROPRIO CARICO UN SISTEMA SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PREVIO ACCORDO CON LA DIREZIONE SANITARIA, LA UOC SISTEMI INFORMATIVI E GLI UFFICI TECNICI AZIENDALI. DOMANDA: Al Csa art 10.1 da ccnl delle agenzie per il lavoro art 33 si specifica che il periodo di prova non è di 10 gg ma come indicato nell’art.: “Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore”. RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 10.1 (ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA) LA FRASE … “ OMISSIS”… RELATIVAMENTE ALLA FASE DI AVVIO E A QUELLE SUCCESSIVE, LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI TEMPORANEI È DI 10 GIORNI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 28, LETT. A) DEL C.C.N.L. PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DEL 24/07/2008 …”OMISSIS”… È STATA MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO: “ RELATIVAMENTE ALLA FASE DI AVVIO E A QUELLE SUCCESSIVE, LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI TEMPORANEI SARÀ REGOLAMENTATA DA QUANTO STABILITO ALL’ART. 33 DEL CCNL/2014 DI RIFERIMENTO. FERMO IL RESTO ROMA IL RUP DOTT. CASSIANO DE SALAZAR