AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I CHIARIMENTI

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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I CHIARIMENTI
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 37 DEL D.LGS
163/2006 E SS.MM.II. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DI
N. 200 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI
INFERMIERI, AI SENSI DEL D. LGS. 276/2003 E SS.MM.II: GARA A PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 37 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI
N. 200
COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI, AI SENSI DEL D. LGS.
276/2003 E SS.MM.II
CHIARIMENTI
DOMANDA: La vostra amministrazione consentirà alla agenzia aggiudicataria la cessione del credito pro
soluto secondo quanto prescritto dall’art. 117 del D.Lgs 163/2006?
Tale richiesta si rende necessaria in quanto tale fattispecie non risulta normata dalla documentazione di
gara.
RISPOSTA: E’ CONSENTITA ALLA AGENZIA AGGIUDICATARIA LA CESSIONE DEL
CREDITO PRO SOLUTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 117 DEL D.LGS
163/2006.
DOMANDA: Chiediamo di indicare il fornitore attuale.
RISPOSTA: ATTUALMENTE IL SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO NELL’AZIENDA
NON E’ AFFIDATO AD UNA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE.
DOMANDA: Ai fini di una corretta determinazione del costo del lavoro e degli obblighi contrattuali nei
confronti dei lavoratori, anche al fine di poter usufruire di sgravi contributivi, si ritiene fondamentale
ricevere le seguenti informazioni:
Tipologia contrattuale attualmente in corso tra lavoratore e somministratore (contratto a tempo
indeterminato o determinato); Anzianità di servizio dei lavoratori con l’azienda utilizzatrice.
RISPOSTA: ATTUALMENTE IL SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO NELL’AZIENDA
NON E’ AFFIDATO AD UNA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE.
DOMANDA: A quanto ammontano le spese contrattuali e di registrazione previste all‘ art.23 del capitolato
di gara?
RISPOSTA: LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO AMMONTANO A CIRCA €
220,00 (MODELLO F23) E Al COSTO UNITARIO DI € 16,60 PER LE MARCHE DA BOLLO CHE
SI RENDERANNO NECESSARIE A FORMALIZZARE L’ATTO.
DOMANDA: Qual’ e’ la ditta che effettua il servizio di lavaggio delle divise per vs. conto , per poter
richiedere un eventuale preventivo?
DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, diciannovesimo punto, del capitolato speciale e disciplinare di gara,
per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, della fornitura della divisa e connesso
obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro, ribadiamo che trattandosi di somministrazione
di lavoro, tali obblighi sono da porre esclusivamente in capo all’utilizzatore. diversamente, ai fini di una
corretta ed uniforme considerazione dei costi che dovranno essere sostenuti dalle imprese partecipanti per
tale voce di spesa, chiediamo di conoscere la tipologia degli indumenti eventualmente già in uso presso
codesta azienda ed i relativi costi. chiediamo, inoltre, di conoscere il n° minimo di capi (vestiario e
calzature) che dovrà essere garantito a ciascun dipendente somministrato e, da ultimo, chiediamo se
codesta azienda ha avuto o ha attiva una convenzione per il lavaggio di detti indumenti da lavoro e quali
siano i relativi costi.
DOMANDA: Per quanto riguarda “la fornitura della divisa ecc….” tali oneri incombono sull’utilizzatrice,
chiediamo di rettificare l’articolo in esame
RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 È STATA ELIMINATA LA
SEGUENTE FRASE:
CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, L'AGENZIA SOMMINISTRATRICE ASSUME L'OBBLIGO:
DELLA FORNITURA DELLA DIVISA (CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE)… “OMISSIS”…
FINO A …“OMISSIS”… L’AGENZIA DEVE QUINDI ASSUMERSI L’OBBLIGO DI
PROVVEDERE AL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO DEL PERSONALE
IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI;
DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, settimo punto, e al successivo art. 29 (penalità) del Capitolato
Speciale e Disciplinare di Gara, per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, di “garantire
la copertura di turni prevista per ciascuna figura professionale sette giorni su sette compreso i festivi”
segnaliamo che, a mente di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 del d.lgs 276/03 (“per tutta la durata
della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore”) riteniamo che tale obbligo sia da porre, come per legge, esclusivamente in capo
all’utilizzatore configurandosi, diversamente il differente istituto dell’Appalto.
RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI
DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE:
GARANTIRE LA COPERTURA DI TURNI PREVISTA PER CIASCUNA FIGURA
PROFESSIONALE SETTE GIORNI SU SETTE COMPRESO I FESTIVI;
DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, decimo punto, del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara, per la
parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, di “effettuare i necessari accertamenti di idoneità
fisica al lavoro, al successivo diciassettesimo punto, relativo all’obbligo, in capo all’Agenzia
somministratrice, al “pagamento delle spese sostenute dall’utilizzatore per accertamenti sanitari”, e ancora
all’art. 9 quinto e sesto capoverso (antinfortunistica), segnaliamo che, ai sensi dell'art.23, c.5 del D. Lsg.
276/2003, richiamato peraltro nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 1° agosto
2007, tali oneri sono posti in capo all'Utilizzatore. Chiediamo pertanto conferma che, diversamente da
quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, a tali oneri provvederà codesta spettabile Stazione
Appaltante con costi a proprio carico.
DOMANDA: Relativamente agli accertamenti sanitari in capo all’azienda utilizzatrice ex d.Lgs 81/2008
riteniamo che le relative spese debbano essere versate dall’utilizzatrice stessa, datore di lavoro per quanto
riguarda la materia dell’igiene e sicurezza (art. 22 c. 5 D. Lgs 276/03). Nella denegata ipotesi che la SA
ritenga invece di porle a carico della somministratrice chiediamo di quantificarne l’importo poiché lo stesso
andrebbe ad erodere l’utile di agenzia.
RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI
DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) E’ STATO PRECISATO CHE IL PAGAMENTO DELLE
SPESE SOSTENUTO PER ACCERTAMENTI SANITARI, È TUTTO A CARICO DELL’AZIENDA
POLICLINICO.
DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, ventiduesimo punto, del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara,
per la parte relativa all’obbligo, posto in capo all’aggiudicataria, di far fronte “ad ogni qualsiasi
responsabilità risarcitoria…” e ai successivi artt. 9 quarto capoverso e 32 del C.S.A., siamo a segnalare che,
per quanto attiene al tema della responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato
nell’esercizio delle sue mansioni, l’articolo 26 del decreto legislativo n. 276/03 pone la responsabilità civile
in capo all’utilizzatore che, avvalendosi della prestazione del lavoratore, deve considerarsi “datore di lavoro
sostanziale” e ciò in deroga alla previsione generale contenuta nell’articolo 2049 del codice civile.
Sul punto, ha già fornito utili chiarimenti il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 1°
agosto 2007 ove si conclude che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze
assicurative in capo alle agenzie di somministrazione”. In tal senso si è espressa anche l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici nella Deliberazione n. 100 Adunanza del 21 novembre 2012.
RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI
DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE:
DI FAR FRONTE AD OGNI QUALSIASI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA INERENTE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO EVENTUALMENTE DERIVARE DA
DANNI CAUSATI AGLI IMMOBILI, A COSE, AGLI UTENTI O A TERZI (PERSONALE
COMPRESO), ESONERANDO L’AZIENDA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE,
CIVILE ED AMMINISTRATIVA,
L’ ART. 32. (POLIZZA ASSICURATIVA E ONERI) E’STATO ELIMINATO INTEGRALMENTE
DOMANDA: Con riferimento all’art.5.1, ultimo capoverso, del Capitolato Speciale e disciplinare di Gara, la
somministrazione di lavoro, in quanto tale, non potrà mai essere qualificabile come “Servizio Pubblico”,
atteso che si rivolge esclusivamente a codesta Azienda e non agli utenti della medesima (nella L. n.
142/1990 i servizi pubblici locali sono stati definiti come quelli aventi per oggetto “la produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle collettività
locali”; questa stessa dizione è riproposta dall’articolo 112, comma 1°, del Testo unico degli enti locali,
D.lgs. n. 267/2000). Chiediamo, pertanto che venga stralciata la parte relativa all’obbligo, in capo
all’Agenzia, di “assicurare comunque i servizi affidati” e alla sottoscrizione di adeguati “regolamenti di
servizio”.
RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 5.1. (OBBLIGHI
DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA) È STATA ELIMINATA LA SEGUENTE FRASE:
L’AGENZIA DOVRÀ ASSICURARE COMUNQUE I SERVIZI AFFIDATI, ANCHE IN CASO DI
SCIOPERO DEL PROPRIO PERSONALE, COMUNICANDO FORMALMENTE LE MODALITÀ
SOSTITUTIVE DI EFFETTUAZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI;
TRATTANDOSI DI SERVIZI PUBBLICI L’AGENZIA DOVRÀ, AI SENSI DELLA LEGGE N.
146/90, SOTTOSCRIVERE NEL PROPRIO AMBITO AZIENDALE ADEGUATI REGOLAMENTI
DI SERVIZIO, AL FINE DI EVITARE INTERRUZIONI DELL’ATTIVITÀ;
DOMANDA: Con riferimento all’Allegato A della documentazione relativa alla procedura in oggetto
chiediamo di confermare che al punto 9 pag. 3 dovrà essere indicato esclusivamente il “VOLUME D’AFFARI”
del triennio 2012 – 2014 conseguito dall’Agenzia e non il FATTURATO GLOBALE.
RISPOSTA: SI PRECISA CHE AL PUNTO 9 PAG. 3 DELL’ALLEGATO “A” DOVRÀ ESSERE
INDICATO ESCLUSIVAMENTE IL FATTURATO GLOBALE DEL TRIENNIO 2012 – 2014
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 41 DLGS. 163/2006 E SS.MM.
DOMANDA: si chiede una specifica dettagliata delle voci che compongono il costo del lavoro di €
17,75/ora per la cat d collaboratore professionale infermiere. da un calcolo interno il costo orario relativo a
tale figura ammonta ad € 21,26/ora.
DOMANDA: dettagliare le singole voci che compongono il costo orario indicato negli atti di gara
prederminato e non modificabile e che risulta pari ad € 17,75;
si specifica che il costo aziendale per un lavoratore assunto con contratto di somministrazione di lavoro
risulta essere pari ad € 20,64 ;
RISPOSTA: NELLA PAGINA CHE SEGUE SI RIPORTANO IN ALLEGATO LE TABELLE
STIPENDIALI SULLA BASE DELLE QUALI È STATO CALCOLATO IL COSTO ORARIO DI €
17,75 CHE RISULTA COMPRENSIVO DI IRAP ONERI SOCIALI E TREDICESIMA. SI
PRECISA CHE
NON ESSENDO STATA INDICATA NEGLI ATTI DI GARA UNA SOGLIA
MASSIMA (NON SUPERABILE) CHE LIMITI L'ENTITÀ DELLA PERCENTUALE DI "UTILE
DI IMPRESA, GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCHIO ASSENTEISMO" PROPONIBILE
DALLE IMPRESE CONCORRENTI, LE EVENTUALI MAGGIORI SPESE ACCESSORIE DI
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO, POTRANNO
ESSERE LIBERAMENTE IMPUTATE (COME DEL RESTO PREVISTO NEL CAPITOLATO)
ALLA QUOTA PERCENTUALE UNICA SUL COSTO ORARIO (ART. 15.2 LETT. B) DEL CAP.).
SI CONFERMA PERTANTO CHE :
 LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, OVE RICHIESTE E PREVIA
AUTORIZZAZIONE, POTRANNO ESSERE FATTURATE SEPARATAMENTE CON
L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA % OFFERTA;
 LE ORE DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI CADENTI DURANTE IL PERIODO DI
MISSIONE CHE DOVRANNO ESSERE RETRIBUITE PER LEGGE E NON COMPRESE
NEL COSTO DEL LAVORO, E POTRANNO ESSERE FATTURATE SEPARATAMENTE
CON L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA % OFFERTA;
 TUTTE LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE TRA CUI LA PRONTA DISPONIBILITÀ,
RISCHIO RADIOLOGICO, TURNAZIONI DI VARIO TIPO E/O ALL’APPLICAZIONE
EX ART.44 DELL CCNL 1997 RELATIVE ALLE INDENNITÀ ACCESSORIE, NON
QUANTIFICATE E NON COMPRESE NEL COSTO DEL LAVORO, SARANNO
FATTURATE A PARTE CON L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA % OFFERTA;
SI RIBADISCE CHE CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 E’ STATO PRECISATO
CHE GLI ONERI RELATIVI ALL’ IRAP SONO A CARICO DELL’AZIENDA POLICLINICO.
DOMANDA: All’ art. 10 prima di procedere alla risoluzione si chiede che venga
effettuato un contradditorio con l’agenzia.
RISPOSTA: PRIMA DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE SI EFFETTUERÀ UN CONTRADDITORIO
CON L’AGENZIA.
DOMANDA: All ‘ art. 10.3 si chiede di confermare che le sostituzioni dovranno
avvenire per fatti che integrano la giusta causa
RISPOSTA: LE SOSTITUZIONI DOVRANNO AVVENIRE PER FATTI CHE INTEGRANO LA GIUSTA
CAUSA
DOMANDA: L’ art. 12 del capitolato di gara sostiene che le agenzie per il lavoro
devono installare a proprio carico un sistema software di rilevazione presenze …per
il personale somministrato, in che modo le agenzie possono istallare un sistema
software presso i vostri locali?
RISPOSTA: L’AGENZIA AGGIUDICATARIA DOVRA’ INSTALLARE A PROPRIO
CARICO UN SISTEMA SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PREVIO
ACCORDO CON LA DIREZIONE SANITARIA, LA UOC SISTEMI INFORMATIVI E
GLI UFFICI TECNICI AZIENDALI.
DOMANDA: Al Csa art 10.1 da ccnl delle agenzie per il lavoro art 33 si specifica che il
periodo di prova non è di 10 gg ma come indicato nell’art.: “Il periodo di prova è
determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario
a partire dall’inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere
inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per
quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di
missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta
inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo
giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore”.
RISPOSTA: CON LA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 17.06.2015 ALL’ ART. 10.1
(ATTIVAZIONE
DELLA
FORNITURA)
LA
FRASE
…
“
OMISSIS”…
RELATIVAMENTE ALLA FASE DI AVVIO E A QUELLE SUCCESSIVE, LA DURATA
DEL PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI TEMPORANEI È DI 10 GIORNI
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 28, LETT. A) DEL C.C.N.L. PER LA
CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DEL 24/07/2008
…”OMISSIS”… È STATA MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO: “
RELATIVAMENTE ALLA FASE DI AVVIO E A QUELLE SUCCESSIVE, LA DURATA
DEL PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI TEMPORANEI
SARÀ
REGOLAMENTATA DA QUANTO STABILITO ALL’ART. 33 DEL CCNL/2014 DI
RIFERIMENTO.
FERMO IL RESTO
ROMA
IL RUP
DOTT. CASSIANO DE SALAZAR