risposte a domande frequenti - Mobilità e sicurezza stradale
Transcript
risposte a domande frequenti - Mobilità e sicurezza stradale
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI Comune di SIENA La Polizia Locale di Siena da alcune chiare ed utili risposte alle “domande frequenti” che gli utenti si pongono nei vari “problemi della mobilità”. Domande frequenti 1. Come si presenta un ricorso al Prefetto avverso ad un Verbale al Codice della Strada? Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto del luogo di commessa violazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l' Ufficio Affari Legali, Contenzioso e Ricorsi in via F.Tozzi n. 3 - Siena o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso Ufficio (non quindi all'archivio comunale o ad altri uffici) o via FAX al numero 0577/292530. Nel caso di invio tramite posta o FAX il ricorso deve essere corredato di copia di un documento di identità personale del ricorrente. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace. (Modulo di Ricorso) 2. Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un Verbale al Codice della Strada? Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione (per Siena: Via Massetana-Romana n°56) direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione. Con sentenza n°114 del 8.04.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 204/bis Comma 3°; pertanto dal 15.04.2004 NON è più dovuto alcun deposito cauzionale. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010 meglio nota come finanziaria 2010 prevede l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81. Dal 1/1/2010 la presentazione del ricorso al giudice di pace non è più gratuita. In caso di ricorso al Giudice di Pace deve essere effettuato il pagamento anticipato del "Contributo Unificato" secondo la tabella seguente: PROCEDIMENTI ORDINARI Valore della causa Importo del contributo unificato € 37,00 Inferiore ad € 1.100,00 € 85,00 Da € 1.101,00 ad € 5.200,00 € 206,00 Da € 5.201,00 ad € 26.000,00 Pag. 1 a 6 Da € 26.001,00 ad € 52.000,00 Da € 52.000,01 ad € 260.000,00 Da € 260.001,00 ad € 520.000,00 Superiore ad € 520.000,00 Valore indeterminabile € 450,00 € 660,00 € 1.056,00 € 1.466,00 € 450,00 3. Come si presenta un ricorso avverso a verbali di leggi e regolamenti? I ricorsi avverso a verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale. 4. Ho avuto un sinistro rilevato dalla P.M. e mi mancano alcuni dati per la denuncia, come posso averli? Il personale della P.M. che effettua i rilievi fornisce di norma i dati necessari alle parti coinvolte al momento dell'intervento. Quando ciò non sia stato possibile (ad esempio per il ricovero al pronto soccorso) per acquisire i dati delle persone e dei veicoli coinvolti e delle relative coperture assicurative, occorre recarsi all'Ufficio Infortunistica Stradale della Polizia Municipale o contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0577/292555 5. Ho necessità di avere una copia dei rilievi di un sinistro stradale, come devo fare? I limiti di tempo per detto rilascio sono di 30 giorni dalla data della richiesta. Nel caso di incidenti con persone che hanno riportato lesioni, anche lievi, la copia completa degli atti potrà essere rilasciata solo dopo che saranno trascorsi 120 giorni dalla data dell'incidente e purchè non sia stata proposta azione penale (querela). Potranno comunque essere rilasciati in copia gli atti cosiddetti ostensibili e cioè: 1) verbale di accertamento e rilievi comprensivo dell'eventuale schizzo planimetrico riguardante il luogo del sinistro e la posizione dei veicoli, 2) generalità degli eventuali “testimoni”. All'atto del ritiro delle copie (sia degli incidenti con lesioni personali o degli incidenti con soli danni materiali alle cose) occorre corrispondere la somma di Euro 20,00 oltre ai diritti di segreteria (una o più marche da Euro 0,26) direttamente presso l'Ufficio Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. E' anche possibile ottenere l'invio delle copie degli atti relativi ai rilievi degli incidenti stradali tramite posta ordinaria. La richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo fax al numero 0577/292543 e l'Ufficio risponderà, sempre a mezzo fax, trasmettendo le indicazioni delle modalità di rilascio e di pagamento alle quali l'utente dovrà attenersi per ricevere le copie a mezzo posta. Se sono stati effettuati rilievi fotografici del sinistro, si possono richiedere anche le copie delle fotografie a corredo della copia degli atti (Euro 1,00 per ogni foglio formato A4 in carta non fotografica contenente 3 fotografie ciascuno). (Modulo richiesta atti). 6. Ho trovato il veicolo danneggiato e ho delle indicazioni per risalire all'autore del danno, cosa devo fare? I limiti di tempo per detto rilascio sono di 30 giorni dalla data della richiesta. Nel caso di incidenti con persone che hanno riportato lesioni, anche lievi, la copia completa degli atti potrà essere rilasciata solo dopo che saranno trascorsi 120 giorni dalla data dell'incidente e purchè non sia stata proposta azione penale (querela). Potranno comunque essere rilasciati in copia gli atti cosiddetti ostensibili e cioè: 1) verbale di accertamento e rilievi comprensivo dell'eventuale schizzo planimetrico riguardante il luogo del sinistro e la posizione dei veicoli, 2) generalità degli eventuali “testimoni”. All'atto del ritiro delle copie (sia degli incidenti con lesioni personali o degli incidenti con soli danni materiali alle cose) occorre corrispondere la somma di Euro 20,00 oltre ai diritti di segreteria (una o più marche da Euro 0,26) direttamente presso l'Ufficio Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. E' anche possibile ottenere l'invio delle copie degli atti relativi ai rilievi degli incidenti stradali tramite posta ordinaria. La richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo fax al numero 0577/292543 e l'Ufficio risponderà, sempre a mezzo fax, trasmettendo le indicazioni delle modalità di rilascio e di pagamento alle quali l'utente dovrà attenersi per ricevere le copie a mezzo posta. Se sono stati effettuati rilievi fotografici del sinistro, si possono richiedere anche le copie delle fotografie a corredo della copia degli atti (Euro 1,00 per ogni foglio formato A4 in carta non fotografica contenente 3 fotografie ciascuno). (Modulo richiesta atti). Pag. 2 a 6 7. Quali sono le modalità di pagamento di un verbale di violazione al C.d.S.? Tutte le violazioni oblabili (preavvisi d'infrazione, verbali contestati, verbali notificati) che non comportano la dercurtazione dei punti, possono essere pagate, dopo 10 giorni dalla contestazione o dalla notifica, presso tutte le filiali della Banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" di tutta Italia, negli orari di apertura di queste e senza alcun addebito di commissione. Inoltre: 1) Avviso sul parabrezza: Per le violazioni che NON COMPORTANO la decurtazione dei punti sulla patente di guida, il PREAVVISO può essere pagato entro 20 giorni presso la cassa dell'Ufficio Verbali del Comando di P.M. - via F. Tozzi n° 3 nel seguente orario: il giovedì 9.00 - 13.00 e 15.30 - 18.30 e il sabato 9.00 - 12.30 (chiuso negli altri giorni). Trascorso inutilmente il termine sopra indicato si procede, entro 90 gg., alla notifica del VERBALE, gravato delle spese di accertamento e di notifica, al proprietario del veicolo e può essere pagato come sotto descritto (vedi punto 2). Per le violazioni che COMPORTANO la decurtazione dei punti sulla patente di guida, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del C.d.S., la stessa viene effettuata a carico dell'autore della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del C.d.S., entro 60 giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione. A carico del proprietario che non ottemperi a fornire i predetti dati si applica, oltre alla sanzione per l'infrazione commessa, anche quella di cui allo stesso articolo126-bis, comma 2, del C.d.S. (da 269,00 a 1075,00 euro). Per questa fattispecie pertanto presentandosi personalmente presso il suddetto Comando di Polizia Municipale entro 20 giorni dalla data dell'avviso, sarà ammesso il pagamento dell'importo dovuto, previa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente/trasgressore. Trascorso il suddetto termine di 20 giorni dovrà attendersi la notifica del verbale (con relativa richiesta dei prescritti dati del conducente) con spese di procedimento e di notifica a carico del destinatario. 2) Violazione contestata o notificata: L'importo dovuto, che corrisponde alla somma della violazione più le spese di notifica, che ammontano a euro 13,50, può essere pagato alla cassa del Comando come descritto al punto 1) oppure con il bollettino prestampato allegato al verbale in qualunque Ufficio postale. Il pagamento deve in ogni caso avvenire entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione (il 61° giorno la sanzione raddoppia). 8. Mi devo sposare a Palazzo Comunale, come posso richiedere i permessi temporanei per l'accesso alla Z.T.L delle auto partecipanti alla cerimonia? L'interessato può richiedere permessi temporanei di transito e sosta per l'effettuazione di cerimonie di Battesimi o Matrimoni, che si svolgono all'interno della Z.T.L., presentando specifica domanda (Modulo domanda), almeno 10 giorni prima, alla Sezione Polizia Amministrativa in via F. Tozzi n° 3. Vengono concessi un massimo di 10 permessi che esposti sulle autovetture consentono di sostare in prossimità del luogo dove si svolge il rito. Sarà rilasciato un permesso temporaneo di transito per ogni autovettura, con l'indicazione del varco elettronico di ingresso e di uscita dalla Z.T.L., e di sosta per il tempo strettamente necessario alla durata della cerimonia: fino a 2 ore se la stessa viene effettuata a Palazzo Pubblico, mentre fino a 3 ore se celebrata in edifici di culto. 9. Come posso ottenere un permesso temporaneo di accesso alla Z.T.L.? E' possibile ottenere n° 1 permesso al giorno della durata di 30 minuti ed a titolo gratuito per effettuare operazioni di carico e scarico. Possono richiederlo trasportatori, commercianti, domiciliati (Modulo autocertificazione domicilio), artigiani e può autorizzare al transito nelle fasce orarie 6.00-10.00/15.30-17.00. Pag. 3 a 6 Per un periodo superiore alla mezz'ora è necessario presentare una marca da bollo da 14,62 euro. In questo caso si può ottenere un permesso giornaliero per l'intera fascia oraria prevista per la categoria di appartenenza, restando inteso che in Zona a Traffico Limitato "A" si può accedere solo nelle suddette fasce orarie, mentre nella Zona a Traffico Limitato "B" le fasce orarie possono essere ampliate, anche se solo per alcune categorie specifiche di utenti (domiciliati, montaggio mobili, artigiani riparatori, imprese edili, trasportatori di generi alimentari deperibili, corriere espresso). Bisogna tener conto che: E' necessario esibire obbligatoriamente la carta di circolazione del veicolo. Gli autocarri possono essere autorizzati su tutta la Z.T.L. fino ad una massa a pieno carico di 72 ql. Per autocarri di massa superiore deve essere verificata la possibilità di accesso sulla base di indicazioni riportate da una nota dell'Ufficio Tecnico che precisa il quintalaggio complessivo sopportato dal sottosuolo di ogni via del centro storico. Non si possono ottenere permessi temporanei per veicoli già in possesso di permessi permanenti annuali. Non possono essere rilasciati permessi ai veicoli "euro 0" ed alle autovetture diesel "euro 1" dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. 10. Mi è stato notificato un verbale riguardante un veicolo che avevo già venduto alla data della contravvenzione, cosa devo fare? E' importante avvertire che molto spesso si è convinti di avere venduto il veicolo, semplicemente dando il medesimo al concessionario presso il quale si acquista una nuova auto. In questo caso viene di solito firmata davanti al notaio solo una "procura a vendere", che permette a colui che prende in carico il veicolo di firmare per nostro conto le volture definitive con l'acquirente successivo. Tale procura non trasferisce la proprietà. Pertanto il "vecchio proprietario" rimane legalmente responsabile delle infrazioni commesse fino alla stipula dell'atto definitivo di vendita ed alla sua registrazione, salvo il diritto di rivalsa (in sede civile) con l'effettivo trasgressore. Nel caso che si sia invece certi che l'atto è stato stipulato e registrato, occorre presentarsi presso l'Ufficio Verbali della Polizia Municipale in Via Tozzi n° 3, Siena per le opportune verifiche e l'annullamento del verbale. Occorre presentare: richiesta in carta semplice di annullamento del verbale, copia dell'atto di vendita e verbale di violazione. Tale documentazione può anche essere inviata anche tramite posta o e-mail ([email protected] ) all'Ufficio Verbali indicando un recapito telefonico da chiamare nel caso siano necessari altri precisazioni o atti. N.B.: Per disposizione di Legge l'utente ha 60 giorni di tempo dalla notifica del verbale per obiettare la sua estraneità al fatto per mancanza di trascrizione; trascorso tale termine esso può essere ritenuto legittimamente responsabile della violazione. 11. Come posso trasmettere la documentazione richiesta dal vostro Comando? Vi possono essere più casistiche; queste le principali: Invito a portare determinati documenti di guida: se l'utente è stato fermato e, a causa della mancanza di uno dei documenti di guida previsti (patente di guida, carta di circolazione, C.A.P. o carta qualificazione del conducente, contrassegno o certificato assicurativo, foglio rosa, ecc.) ad esso è stato contestato un verbale per violazione dell'art. 180 del C.d.S. con l'invito a presentare i documenti mancanti, questi devono essere portati in visione in originale all'organo di polizia che ha redatto il verbale. Qualora la residenza del contravventore sia lontana dal Comando interessato, i documenti possono essere presentati ad un organo di polizia del luogo di residenza (Stazione CC., Polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia Municipale di quel Comune), salvo che sia diversamente stabilito nell'invito. I documenti non possono essere spediti e/o presentati in altro modo poiché l'utente dovrà ricevere l'attestazione dell'avvenuta presentazione degli stessi (si raccomanda il rispetto dei tempi previsti). Questo tipo di invito è un invito formale, previsto dalla Legge, il mancato adempimento a quanto richiesto, nei termini previsti, comporta la violazione dell'articolo 180, comma 8, con la relativa applicazione della sanzione di € 398,00. Salvo quanto sopra riportato e se non diversamente specificato sul verbale di invito, i documenti per la Polizia municipale di Siena devono essere presentati all'Ufficio Verbali, via F. Tozzi n. 3 - Siena. Invito a presentare la copertura assicurativa di un veicolo in sosta: qualora un veicolo in sosta esponga il tagliando assicurativo scaduto da oltre 15 gg. oppure non leggibile o lo stesso non sia visibile, si procede alla contestazione dell'art. 181 del C.d.S. lasciando l'avviso di contestazione sul parabrezza del veicolo. In questo caso occorre presentarsi entro 30 giorni all'Ufficio Verbali, via F. Tozzi n. 3 - Siena per presentare, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo R.C.A. Qualora ciò non avvenga l'Ufficio Verbali procederà alla contestazione dell'art. 180, comma 8, del C.d.S., con la relativa applicazione della sanzione di € 398,00. Successivamente, se dopo accertamento presso la banca dati dell'A.N.I.A. lo stesso risulta non assicurato, viene contesta d'ufficio la violazione prevista dall'art.193 del C.d.S. Pag. 4 a 6 Patente a punti: l'attestazione che riguarda la trasmissione dei dati dell'effettivo trasgressore (Modulo comunicazione dati conducente) a seguito della notifica di un verbale di violazione al C.d.S. che prevede la decurtazione di punti sulla patente di guida e per il quale non è stato in precedenza individuato il trasgressore, deve essere inoltrata riempiendo l'apposito stampato. La Legge non prevede alcuna forma particolare di inoltro, tuttavia a tutela dell'utente si accetta soltanto la consegna di persona all'Ufficio Verbali, via F. Tozzi n. 3 - Siena, o l'invio a mezzo diraccomandata A.R. sempre allo stesso ufficio, queste uniche modalità che consentono di avere una ricevuta probatoria della comunicazione e l'attestazione certa della data di inoltro. Ricorsi: i ricorsi si presentano esclusivamente con le prassi previste dalla Legge, che sono esplicate nelle apposite pagine di ricorso (Prefetto, Giudice di Pace, Ricorsi Vari). 12. A quale normativa antinquinamento (Euro 0, Euro 1, ecc.) appartiene il mio veicolo? Occorre verificare sui documenti di circolazione (carta di circolazione, C.I.T., ecc.) la sigla della Norma comunitaria relativa alla direttiva antinquinamento e quindi verificare nella tabella apposita in quale "Categoria Euro" si colloca il veicolo conforme a tale Norma. A questo proposito è importante sapere che le direttive sono sicuramente trascritte sui documenti di circolazione solo dal 1996. Possono quindi esserci casi di veicoli immatricolati in precedenza che non riportano l'indicazione della sigla della normativa antinquinamento. In questo caso, se la tabella delle scadenze di entrata in vigore delle varie Norme non fornisce certezze in merito, o se si ha il dubbio che si possa trattare di un veicolo di "fine serie", occorre rivolgersi al D.T.T. (ex M.C.T.C.) o alla casa costruttrice. Pag. 5 a 6 13. Quali sono i giorni e gli orari in cui non posso circolare a Siena con la mia auto Euro 0 o Euro 1? L'ordinanza antinquinamento "PM10", adottata dal Comune di Siena in data 17 marzo 2008, prevede il divieto di circolazione per i veicoli non catalizzati, Autovetture (Cat. M1) Euro 0 (benzina e diesel), Ciclomotori Euro 0,Veicoli Trasporto Merci (Cat. N) Euro 0, Ciclomotori Euro 1 (a due tempi),Autovetture Diesel Euro 1, tutti i giorni con orario 0-24. Divieto di circolazione per gli Autobus (M2 e M3) Euro 0 dei gestori di servizi T.P.L. tutte le domeniche e degli Autobus (M2 e M3) Euro 0 in servizio turistico la domenica, il mercoledì e il giovedì con orario 8-18. Divieto di transito inoltre ai Motocicli Euro 0 (a due tempi) il martedì, il mercoledì ed il giovedì nell'orario 8-18. Tale divieto di circolazione è istituito nell'area denominata "PERIFERIA PROSSIMA" che è compresa all'interno delle seguenti vie di scorrimento (non sottosposte a limitazione): Viale Achille Sclavo Viale Riccardo Lombardi Viale Sardegna Viale Toselli Strada Statale Senese Aretina n. 73 Via Girolamo Gigli Via Enea Silvio Piccolomini Strada Cassia Sud (incrocio Cerchiaia) Strada Massetana Romana Strada di Pescaia Via Martiri Caserma Lamarmora Via Carlo Pisacane Viale Goffredo Mameli Via Fiorentina (tratto da Viale Cavour a Viale Achille Scalvo) 14. Come faccio a sapere quanti punti ho sulla patente di guida? Ogni patentato per conoscere o controllare in tempo reale il saldo dei propri punti patente può: chiamare da un telefono fisso il numero 848-782782, attivo 7 giorni su 7, al costo di una chiamata urbana; oppure consultare il Portale dell'Automobilista , sito web del Ministero dei Trasporti, a cui è possibile accedere dopo essersi registrati gratuitamente. Pag. 6 a 6