Condizioni per i Vettori
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Condizioni per i Vettori
Condizioni per i Vettori I termini riportati nelle presenti Condizioni hanno il seguente significato: “CHRE”, ovvero C.H. Robinson Europe B.V. con sede legale in Parnassusweg 821, 1082 LZ Amsterdam, Paesi Bassi, in nome proprio e per conto delle società e divisioni affiliate. “Vettore”, persona o società che prende in carico le merci da trasportare dopo ricezione della Conferma di Trasporto da parte di CHRE. “Condizioni”, ultima versione dei Termini e Condizioni riportati di seguito. “Istruzioni Operative Generali”, istruzioni scritte per i Vettori, come da allegato alle presenti Condizioni. “Conferma di Trasporto”, conferma scritta dell'ordine di trasporto inviato al Vettore da CHRE. “Istruzioni di Trasporto”, istruzioni specifiche per un ordine di trasporto fornite al Vettore da CHRE. 1. SCOPO 1.1 CHRE fornisce ai propri clienti trasporti e servizi intermodali, avvalendosi a tal fine di diversi trasportatori, incluso il Vettore. 1.2 Le presenti Condizioni regolano tutte le transazioni tra CHRE ed il Vettore 1.3 Le presenti Condizioni non garantiscono in alcun modo al Vettore un numero minimo di ordini di trasporto. CHRE deciderà, a propria discrezione, quando richiedere al Vettore una offerta economica e/o affidargli un ordine di trasporto. 2. NORME IMPERATIVE 2.1 In caso il rapporto tra CHRE ed il Vettore sia regolato da norme imperative (ossia inderogabili), tali norme prevarranno sulle presenti Condizioni. Qualora la normativa di riferimento non sia imperativa (ovvero sia derogabile e/o aperta a diversa contrattazione), e sorga un conflitto tra i termini dei presenti Termini e Condizioni e tali norme non vincolanti, le presenti Condizioni prevarranno su tali norme non vincolanti, e CHRE ed il Vettore si dichiarano espressamente d'accordo a derogare e/o a contrattare diversamente dai termini di tale legislazione non cogente. 2.2 Tutti gli altri aspetti saranno comunque regolati dalle presenti Condizioni, che saranno strutturate in maniera tale da potersi discostare, laddove applicabile, da qualsiasi legislazione non imperativa, nei termini massimi ammessi. 3. SUB-FORNITURA 3.1 Tutti gli ordini di trasporto devono essere eseguiti con veicoli facenti parte del parco macchine specifico del Vettore. Al Vettore non è consentito il subappalto se non espressamente approvato per iscritto da CHRE o salvo che il sub-fornitore faccia parte del parco macchine specifico del Vettore e nel pieno rispetto dei termini di cui alle presenti Condizioni. 3.2 CHRE autorizzerà il subappalto integrale soltanto se risultante da un accurato processo di selezione effettuato dal Vettore; in tal caso sarà necessario rispettare le condizioni seguenti: a. il Vettore ed il sub-fornitore devono avere definito contrattualmente il loro rapporto professionale e firmato il relativo contratto, che deve rispecchiare i requisiti di qualità, sanitari, di sicurezza ed ambientali imposti al Vettore dalle norme e da CHRE. b. A tal fine è necessario che la valutazione delle prestazioni del subfornitore sia integrata nella valutazione delle prestazioni di Qualità del Vettore. c. Il vettore sub-fornitore dovrà essere incluso in un elenco di sub-fornitori mantenuto aggiornato dal Vettore come parte di una procedura di verifica e controllo del subappalto; CHRE potrà, in qualsiasi momento, richiedere tale elenco. d. Il vettore sub-fornitore dovrà essere inserito nella gestione del Vettore; il personale del predetto dovrà prendere parte alle stesse riunioni informative ed alle stesse sessioni di addestramento organizzate per il personale del Vettore, anche se i costi e l'organizzazione del proprio personale ed il costo delle citate sessioni di addestramento sono ovviamente a carico del subfornitore. e. In caso il personale del vettore sub-fornitore non prenda effettivamente parte alle stesse riunioni e sessioni di addestramento organizzate per il personale del Vettore, quest'ultimo deve poter fornire prova del controllo continuo esercitato relativamente all'effettuazione ed al contenuto delle riunioni e delle sessioni di addestramento fornito al personale del vettore sub-fornitore. 3.3 Nel caso in cui il Vettore violi quanto disposto al riguardo, CHRE si riserva il diritto di stornare i pagamenti per trasporto dovuti al Vettore per compensare il relativo sub-fornitore per i servizi prestati a fronte del presente Contratto. 3.4 Il Vettore sarà sempre considerato il trasportatore responsabile nei confronti di CHRE e dei suoi Clienti in quanto tale, né potrà mai pretendere di aver agito in alcun'altra qualità, per esempio come spedizioniere. 4. CONFERMA DI ORDINE E DI TRASPORTO 4.1 Tutti gli ordini dovranno essere confermati da CHRE tramite una Conferma di Trasporto scritta, che sarà inviata al Vettore con appropriati mezzi di comunicazione, anche elettronici quali fax, posta elettronica o EDI/XML. CHRE sarà impegnata soltanto se e dal momento in cui la Conferma di Trasporto sarà stata inviata. 4.2 La Conferma di Trasporto avrà pieno valore confirmatorio tra CHRE ed il Vettore, indipendentemente dai mezzi di comunicazione impiegati per inviarla. In caso il Vettore abbia eseguito o iniziato ad eseguire l'ordine, ciò verrà considerato prova inconfutabile della ricezione della Conferma di Trasporto da parte del Vettore stesso. Al Vettore non è consentito in alcun modo obiettare che la Conferma di Trasporto sia priva di efficacia legale e validità, o di valore confirmatorio dei mezzi di comunicazione, sulla base del mezzo di comunicazione (incluso il mezzo elettronico) tramite in quale è stata inviata. 5. OBBLIGHI DEL VETTORE 5.1 Il Vettore dovrà in qualunque momento conformarsi alle leggi ed alle norme vigenti, incluse ma non limitate ai requisiti di permesso e di licenza, di apparecchiature e di manutenzione, di sicurezza, di normative ambientali, del lavoro ecc. Il Vettore dovrà assicurare che tutte le parti per le quali è responsabile (personale, sub-fornitori, agenti, rappresentanti ecc.) si conformino a loro volta a tali leggi e norme. 5.2 Il Vettore non dovrà in alcun modo avvalersi di lavoro minorile e dovrà a sua volta assicurarsi che tutte le parti per le quali è responsabile (personale, sub-fornitori, agenti, rappresentanti, ecc.) operino in tal senso. Per lavoro minorile si intende il lavoro prestato da qualsiasi individuo al di sotto dell'età minima lavorativa definita dalle leggi nazionali o dalla Convenzione ILO 138, quale delle due prevalga. 5.3 Il Vettore dovrà conformarsi alla versione corrente delle Istruzioni Operative Generali di CHRE, qui allegate, incorporate e facenti parte delle presenti Condizioni per mezzo di questo riferimento e delle specifiche Istruzioni di Trasporto contenute nella Conferma di Trasporto. 5.4 Il Vettore garantisce che il proprio personale, agenti e sub-fornitori non effettueranno alcun servizio per conto di CHRE sotto l'effetto di alcolici o altre sostanze controllate. Durante l'effettuazione di Servizi per conto di CHRE il Vettore, il suo personale, agenti e sub-fornitori non dovranno usare, possedere, distribuire o vendere bevande alcoliche, sostanze stupefacenti illecite o controllate non prescritte, attrezzature per stupefacenti, o fare uso improprio di droghe legalmente prescritte. 5.5 Il Vettore non potrà, in alcuna circostanza, esercitare alcun gravame o altro diritto di ritenzione sul carico, sulla merce trasportata o altre proprietà di CHRE o dei suoi Clienti. 6. RESPONSABILITÀ DI CARICO DEL VETTORE E RISARCIMENTI 6.1 Il Vettore accetta la responsabilità di vettore principale; qualsiasi tentativo di agire in qualità di spedizioniere al fine di organizzare il trasporto o di agire come vettore successivo è esplicitamente escluso. I clienti CHRE sono i beneficiari delle somme dovute dal Vettore come specificato in queste Condizioni e le obbligazioni dettagliate nelle presenti Condizioni si intendono al fine di creare diritti di una terza parte in favore dei clienti CHRE; il Vettore riconosce e accetta esplicitamente che i clienti CHRE possano intraprendere azione diretta nei suoi confronti in caso di richiesta di indennizzo. 6.2 In caso di perdita o danni ai beni trasportati, o di ritardo nella consegna di detti beni, il Vettore si impegna a risarcire e sollevare da ogni responsabilità CHRE ed i suoi Clienti per il valore dei beni in conformità, nel caso di trasporto internazionale di merci, con i limiti stabiliti dalla convenzione CMR; in caso di trasporto nazionale di merci si applicheranno i limiti stabiliti nella convenzione nazionale vigente. Il vettore si assume la responsabilità, senza limitazione alcuna, in caso di possibile contaminazione delle merci causata da, inclusi ma non limitati a, accesso non autorizzato, odori, infestazioni da parassiti o insetti, perdite o sporcizia, vetro, legno, terriccio, muffa, funghi o altre sostanze estranee. 6.3 CHRE proporrà azione legale (i) per la perdita o il danno ad una spedizione entro dodici (12) mesi dalla data della consegna e (ii) per il ritardo (o la mancata consegna) entro nove (9) mesi dalla data in cui ragionevolmente la consegna avrebbe dovuto essere effettuata. Entro novanta (90) giorni dalla ricezione da parte di CHRE di una richiesta di risarcimento per perdita, danno o ritardo, il Vettore dovrà pagare o rifiutare la richiesta (nel qual caso dovrà spiegare esaustivamente la ragioni del rifiuto) o fare un'offerta finale impegnativa. 6.4 In caso di danni a merci marchiate o etichettate il Cliente di CHRE potrà determinare, a propria esclusiva discrezione, se le merci possano essere recuperate e, se recuperabili, il valore di realizzo. I valori di realizzo saranno dedotti dall'importo della richiesta di risarcimento di CHRE nei confronti del Vettore. Se il Cliente di CHRE acconsente al recupero delle merci e se il Vettore paga l'intero valore effettivo delle merci danneggiate, quest'ultimo potrà, dopo aver rimosso tutti i marchi o le etichette identificative, trattenere tali merci. 6.5 Se, conseguentemente al danno alle merci occorso durante il trasporto, il Vettore riceve istruzioni a discrezione di CHRE e/o del suo Cliente, di riportare le merci all'indirizzo di carico o altra sede, i costi risultanti saranno a carico del Vettore. 6.6 Nella misura in cui qualsiasi termine delle presenti Condizioni sia in conflitto con la Convenzione sul Contratto per il Trasporto Internazionale di Merci su Strada (CMR) e con le norme ad esso riferibili o simili leggi provinciali o nazionali che abbiano giurisdizione in materia, e/o disposizioni di qualsiasi documento di carico, prevarranno i termini delle presenti Condizioni. 7. ASSICURAZIONE 7.1 Se non richiesti maggiori limiti assicurativi, sulla base delle leggi vigenti o in base a quanto stabilito da CHRE, il Vettore accetta di stipulare e mantenere a proprie spese la polizza di assicurazione per importi non inferiori a quelli riportati di seguito: a. Assicurazione del Carico: Copertura CMR fino a, e non inferiore a, € 25.000 per spedizione. b. Assicurazione generale Responsabilità Civile Auto: € 750.000 per evento. c. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: come previsto dalle leggi. d. Integrazioni o requisiti aggiuntivi richiesti da leggi o norme. (Nota: assicurazioni con limiti superiori ai minimi di cui sopra procureranno al Vettore maggiori opportunità di ordini di trasporto). 7.2 A richiesta, il Vettore dovrà fornire a CHRE prova scritta della propria copertura assicurativa. 7.3 Il Vettore si impegna ad informare CHRE di qualsiasi variazione alla propria copertura assicurativa trenta (30) giorni prima dell'effettiva data di variazione 7.4 Gli obblighi del Vettore per perdita o danno al carico descritti nelle presenti Condizioni, ed i relativi risarcimenti ivi descritti, non saranno ridotti o limitati dall'effettiva polizza di assicurazione che il Vettore decide di acquistare. 8. RISARCIMENTI 8.1 Le responsabilità e le obbligazioni del Vettore, specificate nelle presenti Condizioni, sono destinate a creare diritti di una terza parte in favore dei clienti CHRE e il Vettore riconosce e accetta esplicitamente che i clienti CHRE possano intraprendere azione diretta nei suoi confronti in caso di richiesta di indennizzo. 8.2 Il Vettore accetta inoltre di difendere, risarcire e sollevare da ogni responsabilità CHRE ed i suoi Clienti da e contro qualsiasi spesa, danno (inclusi ma non limitatati a lesioni fisiche o morte di qualsivoglia persona e/o danni a cose diretti, indiretti e/o conseguenti), richiesta, azione legale, pretesa, perdita, debiti, multe, penali, costi (effettivi, potenziali, minacciati o pendenti), e spese legali (“Richieste”) provocati da, relativi a, derivanti da o collegati con i servizi di trasporto effettuati dal Vettore, precisando comunque che il Vettore non avrà alcun obbligo a risarcire CHRE o i suoi Clienti, come specificato in precedenza nel presente documento, nel caso in cui la Richiesta di risarcimento risulti derivante soltanto da atti intenzionali o negligenti rispettivamente di CHRE o dei suoi Clienti. 8.3 Il Vettore dovrà risarcire CHRE e/o i suoi clienti per qualsiasi multa che possa essere inflitta a CHRE o ai suoi Clienti nel caso in cui il Vettore abbia violato una qualsiasi legge o norma vigente. 9. PAGAMENTI 9.1 Il Vettore dovrà inviare a CHRE il bollettino di spedizione originale o la lettera di vettura (CMR), firmati per ricevuta dal consegnatario, eventuali documenti di carico aggiuntivi e la fattura del Vettore entro quindici (15) giorni dalla consegna delle merci in caso di trasporto internazionale ed entro sette (7) giorni in caso di trasporto nazionale.. 9.2 CHRE adempirà ai propri obblighi di pagamento entro il tempo concordato sulla Conferma di Trasporto, a partire dalla data di ricezione della fattura corretta e del bollettino di spedizione originale o della lettera di vettura (CMR). 9.3 CHRE avrà diritto a sospendere l'adempimento dei propri obblighi di pagamento in caso di qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento nei confronti del Vettore, anche nel caso in cui tale richiesta non fosse ancora provata o accettata; CHRE sarà inoltre legittimata a compensare crediti comprovati o accettati a fronte di qualsiasi pagamento dovuto da CHRE al Vettore. 9.4 In nessuna circostanza il Vettore potrà fare richiesta diretta di pagamento ai Clienti di CHRE. 9.5 In caso il Vettore si avvalga di una società commissionaria, dovrà dare immediata informazione scritta a CHRE in caso interrompa il rapporto o cambi società. Ove il Vettore ometta di fornire l'informazione richiesta, i pagamenti effettuati da CHRE alla precedente società commissionaria saranno validi ed avranno effetto liberatorio delle obbligazioni di CHRE. 10. PERIODO DI LIMITAZIONE 10.1 Qualsiasi richiesta relativa a servizi di trasporto effettuati a fronte delle presenti Condizioni diverrà irricevibile per scadenza dei termini in caso non venga avanzata per iscritto entro un (1) anno dalla data di effettuazione di detti servizi. 10.2 Qualsiasi altra richiesta che dovesse essere effettuata a fronte delle presenti Condizioni diverrà irricevibile per scadenza dei termini in caso non venga avanzata per iscritto entro un (1) anno dalla data di effettuazione della richiesta. 11. CANCELLAZIONE DI ORDINI CHRE potrà comunque cancellare un ordine senza alcuna responsabilità nei confronti del Vettore per: (1) mancata conformità a leggi o norme vigenti; (2) mancato mantenimento dei permessi e delle licenze richiesti; (3) mancato mantenimento della copertura assicurativa richiesta. 12. RITARDI 12.1 In caso nella Conferma di Trasporto siano specificati data e/o ora di consegna, il Vettore dovrà rispettare tale data e/o ora di consegna e sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dal mancato rispetto di detti termini. 12.2 In caso nella Conferma di Trasporto non siano specificati data e/o ora di consegna, il Vettore dovrà consegnare le merci a destinazione con ragionevole sollecitudine e sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dal mancato rispetto di detti termini. 12.3 Il Vettore non avrà titolo ad alcun compenso o pagamento aggiuntivo da parte di CHRE in caso il trasporto venga ritardato o richieda più tempo del previsto. 13. ACCORDI DI SEPARAZIONE/SCAMBIO RIMORCHIO Nel caso in cui il Vettore partecipi ad un accordo di separazione / scambio rimorchio con clienti o fornitori di CHRE, il Vettore accetta di definire eventuali problematiche di danno o responsabilità direttamente con il relativo Cliente o Fornitore. Il Vettore conviene che CHRE sarà responsabile soltanto degli atti diretti del proprio personale. Se il Vettore accetta di scambiare equipaggiamenti con un altro vettore, o di utilizzare equipaggiamenti di proprietà di terzi, dovrà definire eventuali problematiche di scambio con il proprietario della motrice o dell'equipaggiamento. 14. CLAUSOLA SALVATORIA 14.1 Tutti gli altri termini e condizioni e qualsiasi condizione speciale del Vettore sono esplicitamente esclusi. 14.2 Se una qualsiasi delle presenti Condizioni sarà ritenuta non valida, verrà modificata per rispecchiare le intenzioni delle parti. Tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni rimarranno valide ed in vigore.. 15. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni sono regolate dalle leggi olandesi. Tutte le eventuali controversie tra Vettore e CHRE saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Dutch Arbitration Institute e dovranno essere composte conformemente alle Arbitration Rules del Dutch Arbitration Institute. Il tribunale è composto da un arbitro e la lingua utilizzata nell'istruttoria sarà l'inglese. La sede del tribunale arbitrale è Rotterdam, Paesi Bassi. In caso si applichino le condizioni CMR, il tribunale si regolerà in conformità. 16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA Il Vettore dovrà impegnarsi a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni ricevute da CHRE relativamente all'esecuzione delle istruzioni, come pure al contenuto delle proprie transazioni con CHRE, e ad utilizzare tali informazioni esclusivamente in relazione all'effettuazione degli specifici servizi di trasporto. Il Vettore si impegna a non rivelare tali informazioni o il contenuto delle proprie transazioni con CHRE a terze parti, in maniera diretta o indiretta, in qualsiasi forma, sia durante il periodo in cui riceve istruzioni di trasporto da CHRE sia dopo la scadenza di detto periodo. 17. FORZA MAGGIORE CHRE o il Vettore non saranno responsabili di alcun mancato o ritardato adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni che risulti causato da motivi di forza maggiore. Ogniqualvolta sia possibile, in casi di forza maggiore, la parte coinvolta dovrà prontamente informare per iscritto l'altra parte, comunicando le motivazioni della propria impossibilità a conformarsi alle disposizioni delle presenti Condizioni e la durata prevista dell'evento di forza maggiore. ISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI V. 1.01 – 01/02/2010 Il Vettore dovrà in qualsiasi momento attenersi alle seguenti istruzioni operative: 1. Manutenzione (Preventiva). Il Vettore dovrà avere un programma di manutenzione preventiva e continua, incluse, ma non limitato a, ispezioni periodiche di sicurezza, ispezioni annuali di sicurezza e controllo delle emissioni conformemente agli standard definiti dalle leggi e/o norme vigenti. 2. Autisti. Il Vettore dovrà garantire che i propri autisti siano adeguatamente addestrati ed autorizzati, e che siano competenti ed in grado di maneggiare e trasportare in condizioni di sicurezza i carichi affidati da CHRE. Il Vettore conviene che tutti gli autisti vengano messi in servizio in conformità con tutte le leggi e/o normative vigenti incluse, ma non limitate a, le norme sulle ore di guida ed i periodi di riposo. 3. Equipaggiamenti. Il Vettore dovrà fornire e mantenere tutti gli equipaggiamenti necessari all'effettuazione dei servizi richiesti da CHRE e dovrà utilizzare e fornire soltanto equipaggiamenti puliti, asciutti, in condizioni ottimali di funzionamento e manutenzione, in conformità con tutte le leggi e/o norme vigenti, adatti ed opportunamente configurati per caricare, trasportare e scaricare i carichi affidati da CHRE. In caso il Vettore utilizzi apparecchiature di proprietà dello spedizioniere, CHRE avrà diritto a fatturarne i relativi costi al Vettore. 4. Standard di Sicurezza. Il Vettore prende atto della particolare attenzione che CHRE riserva alla sicurezza ed alla "educazione stradale". Pertanto il Vettore si impegna a fornire ai propri autisti informazioni e consigli sulla sicurezza stradale. Il vettore dovrà assicurare che i carichi: A. vengano caricati, scaricati e maneggiati nel pieno rispetto degli standard di sicurezza in vigore nei luoghi ove tali operazioni avvengono, e B. che vengano trasportati nel pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti da tutte le giurisdizioni lungo il proprio percorso. Il Vettore deve operare conformemente a tali standard di sicurezza. C. Siano controllati in termini di qualità e quantità e collocati in maniera adeguata ad assicurarne la corretta protezione. Qualsiasi scostamento dagli standard di sicurezza prescritti è contrario alle procedure CHRE ed il Vettore sarà unicamente ed indipendentemente responsabile di qualsiasi conseguenza derivante da tale scostamento. 5. Standard ambientali. Il Vettore si impegna a fare quanto necessario per minimizzare le emissioni di sostanze nocive nell'aria, acqua o suolo in conformità con le normative vigenti e a massimizzare l'impiego di prodotti riutilizzabili o riciclabili. Il Vettore incoraggerà i propri autisti a ridurre il consumo di carburante e l'impatto ambientale, ad utilizzare le autostrade e le strade principali ed evitare i centri cittadini per quanto possibile. In linea di massima, il Vettore si impegna a far sì che i propri autisti adottino una condotta di guida economica e conforme ai principi di "guida ecologica". Il Vettore dovrà garantire che tutti gli equipaggiamenti ed i carichi vengano trasportati in piena conformità con gli standard ambientali di qualsiasi giurisdizione lungo il percorso ed operare in conformità a detti standard ambientali. Qualsiasi scostamento dagli standard ambientali prescritti è contrario alle procedure CHRE ed il Vettore sarà unicamente ed indipendentemente responsabile di qualsiasi conseguenza derivante da tale scostamento. Gli autisti di veicoli che trasportano merci ADR devono essere in possesso, ed avere a bordo del veicolo, la certificazione di addestramento dell'autista prescritta da ADR (8.2.1) e rilasciata dall'autorità competente di una parte contraente o da una qualsiasi organizzazione riconosciuta da quella autorità. 6. Trasporto di derrate alimentari. Tutti gli equipaggiamenti forniti per il trasporto di cibo e/o prodotti alimentari dovranno essere conformi alla leggi e/o requisiti vigenti della relativa giurisdizione, ed il Vettore dovrà assicurare che nessuno di tali equipaggiamenti sia stato o sarà usato per il trasporto di residui di alcun genere, rifiuti, materiali pericolosi o altro prodotto che possa adulterare o contaminare cibo, prodotti alimentari o cosmetici. 7. Sigilli di rimorchi/carichi. Tutti i sigilli applicati al rimorchio o al carico non devono essere rotti o rimossi prima della consegna a destinazione senza previo consenso scritto da parte di CHRE. • Durante il viaggio l'autista dovrà controllare ad ogni sosta l'integrità dei sigilli e delle chiusure prima di proseguire. • Qualsiasi manomissione o danno ai sigilli o alle chiusure dovrà essere immediatamente notificato alle autorità locali e a CHRE. • Se il veicolo viene aperto per ispezione da parte delle autorità sarà necessario ottenere una documentazione appropriata che spieghi i motivi per i quali il sigillo è stato rotto. Se possibile, il veicolo dovrà essere risigillato immediatamente dopo l'apertura. 8. Magazzinaggio durante il trasporto. In caso si renda necessario immagazzinare le merci da trasportare prima o durante il trasporto, il Vettore dovrà assicurare che, qualora si renda necessario il magazzinaggio dopo la ricezione delle merci da parte dello stesso, tali merci vengano immagazzinate in un deposito sicuro, adeguatamente chiuso e dotato di impianto di allarme. Il Vettore non potrà trasbordare o immagazzinare le spedizioni via camion senza approvazione scritta da parte di CHRE. 9. Parcheggio durante il trasporto. In caso si renda necessario parcheggiare durante la notte o il fine settimana un veicolo che trasporti merci, il Vettore dovrà assicurare che tale parcheggio avvenga in area di parcheggio sicura e custodita. Ove ciò non sia possibile, il Vettore dovrà assicurare che il rimorchio sia dotato di chiusura a perno e, nel caso di furgone chiuso, che le porte siano dotate di adeguato catenaccio di sicurezza. 10. Immigranti clandestini e Furto Il Vettore dovrà assicurare, prendendo tutte le misure preventive ragionevolmente necessarie, che il rimorchio non venga forzato da immigranti clandestini, incluso il, ma non limitato al, parcheggiare in aree protette e custodite ed altre precauzioni da parte dell'autista. In caso di spedizione attraverso il Canale della Manica, il Vettore non dovrà effettuare fermate o soste di parcheggio per alcun motivo, con l'esclusione dei casi di emergenza, entro 200 chilometri dai porti di partenza o di arrivo. 11. Pianificazione del Viaggio Si raccomanda, ove fattibile, di evitare soste per riposo giornaliero in prossimità o nei porti o terminali ferroviari della Francia nord-occidentale o del Belgio occidentale. In caso la sosta per riposo giornaliero (nella Francia nord-occidentale o nel Belgio occidentale) prima dell'arrivo al porto sul canale o terminale ferroviario non possa essere evitata (p.es. a causa di imprevedibili problemi di traffico, restrizioni legali o avarie del mezzo), sarà necessario fare tutti gli sforzi per utilizzare aree di parcheggio di elevata sicurezza, con controllo di sicurezza, illuminazione CCTV ecc. È comunque noto che tali aree sono estremamente rare in prossimità dei porti e dei terminali in Belgio e nella Francia nord-occidentale. Ove non fosse ragionevolmente possibile accedere ad un'area di parcheggio ad elevata sicurezza, sarà necessario utilizzare una struttura che offra il più elevato livello di sicurezza entro una distanza ragionevole (p.es. un'area ben illuminata e molto frequentata, quali stazioni di rifornimento ed aree di servizio sulle strade principali in cui sia possibile sorvegliare il veicolo). 12. Informazione di eventi durante il trasporto a CHRE. 12.1 Il Vettore dovrà comunicare a CHRE entro un'ora dall'evento: A. l'ora in cui il rimorchio è vuoto ed in marcia verso la località di carico; B. quando le merci sono state caricate; C. lo stato giornaliero e la posizione durante il tragitto prima delle ore 10:00 antimeridiane di ciascun giorno; D. il passaggio di frontiere doganali; E. quando le merci sono state scaricate; 12.2 Il Vettore dovrà immediatamente comunicare a CHRE qualsiasi eventuale ritardo. 12.3 In caso di furto e/o danno alle merci durante il trasporto il Vettore dovrà immediatamente informare CHRE . 12.4 In caso il consegnatario rilevi perdita o danni delle merci trasportate, il Vettore dovrà informare CHRE entro un'ora o, in qualsiasi caso, con la massima sollecitudine ragionevolmente possibile.