IL MESSO COMUNALE

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IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
La vecchia legge comunale e provinciale riservava una particolare attenzione al messo comunale sia
per quanto riguardava i requisiti richiesti per ricoprire il posto che le modalità di nomina e le
funzioni.
In particolare l'articolo 273 del T.U. 383/1934 stabiliva, tra l'altro, che la nomina doveva essere
approvata con decreto del Prefetto.
Questa disposizione e le norme previgenti all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali sono state abrogate (v. art. 64 , comma 1, lettera c), della legge 142/90 e art. 274, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267).
La materia è oggi di competenza degli enti locali che sono tenuti a disciplinare interamente
l'istituto, fermo restando che non sussiste più l'obbligo della nomina prefettizia e che i dipendenti ai
quali viene attribuita la qualifica di messo comunale devono possedere i requisiti richiesti dalla
norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego.
Anche le norme di comportamento del messo comunale non differiscono da quelle previste per gli
altri pubblici dipendenti dal D.M. 31.3.1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1994, n.
149) e da ultimo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con
decreto 28.11.2000 (in G.U. 30.4.2001, n. 84).
Il messo in particolare è tenuto:
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ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa;
a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione;
ad anteporre il rispetto della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri od
altrui;
ad ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato e del quale assume le responsabilità connesse ai propri compiti;
ad evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione da cui dipende.
L'inosservanza del codice di comportamento da luogo a procedimenti e sanzioni disciplinari senza
pregiudizio per altre azioni eventualmente esperibili in materia di responsabilità penale o civile.
Occorre poi evidenziare che il rispetto delle norme di comportamento riveste una particolare
importanza per il messo comunale in quanto la natura stessa delle funzioni che svolge lo portano ad
un
più
frequente
ed
immediato
contatto
con
il
cittadino.
Va anche considerato il fatto che il primo impatto degli utenti che accedono al comune coinvolge
quasi sempre il messo (che nella maggioranza dei casi svolge anche le mansioni di usciere o presta
servizio in divisa) al quale il cittadino fa riferimento per informazioni o notizie circa i servizi o gli
uffici cui rivolgersi.
Sotto questo profilo il messo è tenuto a dimostrare la massima disponibilità ed a prestare paziente
attenzione ad ogni richiesta risultando del tutto evidente che un comportamento inadeguato,
scorretto, non confacente o consono al ruolo (per incompetenza, scortesia, od altro) può generare
un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell'amministrazione o comunque nuocere gravemente
all'immagine della stessa.
Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla nozione dell'articolo 357 del codice
penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale se da un lato gode delle particolari forme di
garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti ( articoli 336 e seguenti codice penale)
dall'altro ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei doveri
connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai
reati comuni).
Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in
particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale:
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articolo 323,
articolo 324,
articolo 326,
articolo 327,
dell'autorità;
articolo 328,
articolo 361,
abuso d'ufficio;
interesse privato in atti d'ufficio;
rivelazione od utilizzo di segreto d'ufficio;
eccitamento al dispregio e villipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti
rifiuto od omissione atti d'ufficio;
omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.
Si ricorda, infine, che anche il messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni
contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003).
L'inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del
danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.