quesito fringe benefit telefono cellulare

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quesito fringe benefit telefono cellulare
QUESITO FRINGE BENEFIT TELEFONO CELLULARE
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
24 novembre 2005
IL QUESITO
“Ho scaricato il modello per la concessione in uso del cellulare aziendale ai dipendenti. La nostra
società scarica il costo dei telefoni mobili solo al 50%, il restante è considerato costo indeducibile.
Devo lo stesso far calcolare il benefit al dipendente?”
LA RISPOSTA
Relativamente alla prima parte del quesito è sicuramente corretto, sia ai fini delle imposte dirette
che dell’IVA, dedurre il costo e detrarre l’IVA al 50% in quanto espressamente previsto da
specifiche norme (art. 102 TUIR e art. 19-bis 1 del DPR 633/1972). Infatti quando il legislatore
fiscale, in caso di benefit, ha voluto superare la deducibilità parziale lo ha espressamente previsto.
Non è così per i telefoni cellulari.
In merito al calcolo del fringe benefit al dipendente, la risposta a questa domanda deve essere
posta in relazione alle seguenti fattispecie:
1)
il telefono cellulare è abilitato a chiamare solo utenti con i quali intercorrono unicamente
rapporti di “utilità aziendale” (in pratica l’azienda stessa, i suoi clienti e i fornitori), con
numeri appositamente predisposti e memorizzati;
2)
il telefono cellulare è concesso in uso promiscuo al dipendente (abilitato a raggiungere
qualunque utente), quindi sia per fini privati che aziendali;
3)
il telefono cellulare è concesso in uso promiscuo al dipendente ma le telefonate private
vengono ad esso riaddebitate dalla società.
Per il punto 1) non si pongono particolari problemi, in quanto il telefono cellulare viene utilizzato
per i soli fini aziendali e conseguentemente non sussistono i presupposti di corresponsione di un
compenso in natura.
Relativamente al punto 2), si deve procedere al calcolo del fringe benefit, per la cui quantificazione
occorre far riferimento al “valore normale” (art. 51, comma 3, TUIR) o meglio ancora, quando sia
possibile ricavarlo dal conto telefonico, al costo effettivo delle telefonate “private”.
Venendo infine al punto 3) è sicuramente possibile che, in accordo con il dipendente, la quota
relativa all’utilizzo privato venga riaddebitata allo stesso mediante fattura, da soggiacere ad IVA
20%. In questo caso non sussiste benefit in capo al dipendente anche se evidenziamo che il
rimborso costituisce per l’azienda componente positivo di reddito.
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