delegazione provinciale di udine comunicato ufficiale n
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delegazione provinciale di udine comunicato ufficiale n
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 03/02/2017 ASSEGNAZIONE ALLE DELEGAZIONI Si ricorda che a partire da Mercoledì 1 Febbraio 2017 il tesseramento Lega Nazionale Dilettanti dei calciatori italiani verrà effettuato dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Le Società dovranno inviare le pratiche di tesseramento alla Delegazione di competenza in base alla Provincia di appartenenza; le Società del Campionato Carnico invieranno i tesseramenti alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo. Si riporta qui di seguito l’elenco delle pratiche di tesseramento con indicato il relativo Ufficio a cui vanno esclusivamente inviate: UFFICIO TESSERAMENTO PRATICA DI TESSERAMENTO DELEGAZIONE PROVINCIALE e/o DISTRETTUALE di competenza - Tesseramenti / Trasferimenti calciatori dilettanti Italiani; - Art. 101 – Trasformazione Trasf. Temporaneo in Definitivo di calciatori italiani; - Art. 103 – Risoluzione consensuale Trasf. Temporaneo di calciatori italiani; - Art. 118 – Variazione di attività di calciatori dilettanti italiani; - Tesseramento S.G.S. calciatori italiani; - Rinnovo tesseramento calciatori SGS ( italiani e stranieri ); - Primo Tesseramento di calciatore straniero minorenne in regime di IUS SOLI SPORTIVO; - Primo Tesseramento di calciatore straniero minorenne ( la pratica verrà verificata nella documentazione dalla Delegazione di Competenza e successivamente inviata al Comitato Regionale per gli adempimenti del caso ). Pag. 1 del Comunicato n. 50 F.I.G.C. Ufficio Tesseramento Via Po 36 00198 ROMA - Primo Tesseramento di calciatore straniero maggiorenne; - Tesseramento di calciatori stranieri provenienti o provenuti da federazione estera; - Tesseramento di calciatori italiani provenienti da federazione estera C.R. Friuli Venezia Giulia Ufficio Tesseramento Casella Postale 990 34100 TRIESTE - Aggiornamenti di posizione / Trasferimenti di calciatori dilettanti stranieri; - Art. 32 – Svincolo per decadenza del tesseramento; - Art. 101 – Trasformazione Trasf. Temporaneo in Definitivo di calciatori stranieri; - Art. 103 – Risoluzione consensuale Trasf. Temporaneo di calciatori stranieri; - Art. 107 – Lista di svincolo Dilettanti e S.G.S.; - Art. 108 – Svincolo per accordo depositato; - Art. 109 – Svincolo per inattività del calciatore; - Art. 118 – Variazione di attività di calciatori dilettanti stranieri. COMUNICAZIONI F.I.G.C. Nessuna Comunicazione. COMUNICAZIONI L.N.D. Nessuna Comunicazione. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO Trascriviamo l’elenco delle gare in programma Sabato 04.02.2017 alle ore 15.00: ECCELLENZA TORVISCOSA – CJARLINS MUZANE PROMOZIONE A RIVIGNANO – FLAIBANO COM. FIUME V. BANNIA – SANVITESE PROMOZIONE B TARCENTINA – OL3 COMUNALE GONARS – PRO CERVIGNANO MUSCOLI PRIMA A BARBEANO – VIVAI COOP. RAUSCEDO PRIMA B AZZURRA PREMARIACCO – TORREANESE PRIMA C SEVEGLIANO FAUGLIS – AQUILEIA Pag. 2 del Comunicato n. 50 Trascriviamo inoltre l’elenco delle gare in programma Sabato 11.02.2017 alle ore 15.00: PROMOZIONE A PRATA FALCHI VISINALE – COM. FIUME V. BANNIA PROMOZIONE B SISTIANA DUINO AURISINA – TRIESTE CALCIO PRIMA A VIVAI COOP. RAUSCEDO – RIVOLTO TILAVENTINA – UNION RORAI PRIMA B SANGIORGINA – POL. FLAMBRO UNION MARTIGNACCO – SERENISSIMA PRADAMANO PRIMA C MARIANO – CORMONESE MLADOST S.Z. – FO.RE. TURRIACO Si comunica che la gara del Campionato di 1^ Categoria Girone “C” ISONTINA – PRO ROMANS MEDEA è stata posticipata – su accordo tra le società – a Domenica 12.02.2017 alle ore 15.00. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Massimiliano Moras, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Giovedì 9 Febbraio 2017 alle ore 14.15 presso il Campo Sportivo (sintetico) di Via Duca d’Aosta a VILLA VICENTINA (UD), per una seduta di allenamento: BUIESE CASARSA CHIONS CJARLINS MUZANE COMUNALE FONTANAFREDDA FLAIBANO GEMONESE LUMIGNACCO MANZANESE RIVE D’ARCANO SAN LUIGI CALCIO TORVISCOSA TRIESTE CALCIO UNION PASIANO VESNA VIRTUS CORNO Sabidussi Samuele Zanin Fabio Fregonas Mirco, Vittore Lorenzo Gregoris Mirko, Koci Amateo, Rover Marco Cellini Riccardo, Leonarduzi Samuele Aste Damiano Marcon Yuri, Venturini Lorenzo Garzitto Jonathan Malusà Andrea, Tomasin Emanuele Peresano Luca Peric Gabriele Clocchiatti Jacopo, Del Piccolo Davide Lombardi Gabriele, Venturini Lorenzo Montagner Mattia Sammartini Alberto Chitoui Amour I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del materiale sportivo e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere MUNITI DEL CERTIFICATO MEDICO attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che in mancanza non potranno essere impiegati. In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 14.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017, al Selezionatore Sig. MASSIMILIANO MORAS Tel 335-7042733 e/o al Responsabile Sig. CHIARVESIO FABRIZIO Tel 333-2355160 inviando nel contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, motivando l’assenza. Pag. 3 del Comunicato n. 50 Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore e/o il Responsabile, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all’infortunio. SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE Su segnalazione dal selezionatore regionale Sig. Marco Sbisà i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Lunedì 6 Febbraio 2017 alle ore 19.30 presso la Palestra Comunale di Via Olivo a Manzano (UD) per una seduta di allenamento: BASILIANO CALCIO A 5 ADRIATICA FUTSAL UDINESE MACCAN PRATA C5 MANIAGO FUTSAL PORDENONE UDINE CITY FUTBOL SALA Birsa Marco, Gremese Federico, Piani Alessandro Langella Michele, Miljkovic Antonio, Msaad Yassin De Reggi Damiano, Pellegrino Gabriele, Peruggia Alessio Likrama Jurgen, Maresca Giovanni, Metali Francesco De Carvalho Rodrigues Igor Josè Margarita Leonardo, Savio Andrea Della Bianca Edoardo I calciatori dovranno presentarsi CON PUNTUALITÀ all’orario indicato, muniti del materiale sportivo (compreso tuta e giaccone) e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione. In caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all’infortunio. In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, comunque entro le ore 19.00 di Venerdì 03/02/2017 al Responsabile Regionale del Calcio a Cinque Sig. PALI Massimiliano al 338/4513156, inviando al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, motivando l’assenza. Si ricorda che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori e/o le calciatrici che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE RIUNIONE MANIFESTAZIONE PULCINI GIÁ “SEI BRAVO…” Si informano le società che lunedì 06/02/2017 alle ore 18.00 presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine si terrà una riunione programmatica relativa alla Manifestazione Pulcini già “Sei Bravo…”. Pag. 4 del Comunicato n. 50 ORARIO INIZIO GARE CAMPIONATO AMATORI Si ricorda che, a partire da sabato 04 Febbraio 2017, l’orario ufficiale di inizio delle gare è fissato alle ore 15.00. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Andrea Furlano, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Mercoledì 8 Febbraio 2017 alle ore 14.15 presso il Campo Sportivo (sintetico) di Via dei Platani a Muscoli di Cervignano del Friuli (UD), per una seduta di allenamento: ANCONA CASARSA CJARLINS MUZANE DONATELLO CALCIO COM. FONTANAFREDDA I.S.M. GRADISCA MANZANESE OL3 PRO FAGAGNA PRO GORIZIA SAN LUIGI CALCIO TRICESIMO TRIESTE CALCIO Beltrame Patrick, Scherzo Manuel, Pertoldi Giacomo Trevisan Alberto Ferri Wiliam, Fon Deroux Aubin Facca Michael Berton Ludovico, Pasqualetto Yari Trusgnach Thomas Bulfon Luca, Cestari Samuele, Clemente Samuel, Tegon Lorenzo Del Fabbro Tommaso Clarini Thomas Casasola Stefano Carlevaris Andrea, Cottiga Gabriele, Fabris Daniele, Janjic Pedrag Zuliani Filippo Reggente Aron I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del materiale sportivo e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere MUNITI DEL CERTIFICATO MEDICO attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che in mancanza non potranno essere impiegati. In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 14.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017, al Selezionatore Sig. ANDREA FURLANO Tel 3476113847 e/o al Responsabile Sig. CHIARVESIO FABRIZIO Tel 333-2355160 inviando nel contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, motivando l’assenza. Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore e/o il Responsabile, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all’infortunio. SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA. Pag. 5 del Comunicato n. 50 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Andrea Albanese, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Martedì 7 Febbraio 2017 alle ore 14.30 presso il Campo Sportivo (sintetico) di Via Duca d’Aosta a VILLA VICENTINA (UD), per una seduta di allenamento: ANCONA AQUILEIA CJARLINS MUZANE COM. FONTANAFREDDA DONATELLO CALCIO MANZANESE POLISPORTIVA CODROIPO SAN LUIGI CALCIO TRICESIMO TRIESTE CALCIO Ramirez Elias Mathias Malaroda Alex Bolzonella Filippo, Moro Simone, Sgheri Emanuele, Torresan Nicola Calliku Alessio, Plai Andrea, Poles Matteo, Toffoli Simone Divella Lorenzo, Pucci Nicola, Sparavigna Daniele, Tirelli Alex Biteznik Elia, Buso Federico, Msatfi Yassin, Passaro Michele Bortolussi Federico Battera Leonardo, Forza Giacomo Coceani Mattia, Delle Case Simone, Dimroci Emanuele Malandrino Fabio, Perfetto Gabriele I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del materiale sportivo e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere MUNITI DEL CERTIFICATO MEDICO attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che in mancanza non potranno essere impiegati. In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 14.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017, al Selezionatore Sig. ANDREA ALBANESE Tel 3487790201 e/o al Responsabile Sig. CHIARVESIO FABRIZIO Tel 333-2355160 inviando nel contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, motivando l’assenza. Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore e/o il Responsabile, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all’infortunio. SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA. INCONTRO INFORMATIVO Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina: La Società UDINESE CALCIO SPA in ottemperanza al CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2016-17, organizza il seguente incontro informativo rivolto a tecnici, istruttori, dirigenti, genitori: Titolo: “NutriAmo lo Sport – la dietista racconta” Data e ora: mercoledì 8 febbraio 2017, ore 17.15 Relatore: dott.ssa Valentina Bertarini, dietista dell’Udinese Calcio Luogo: Auditorium Stadio Friuli, Dacia Arena, P.le Rep. Argentina 3, Udine Pag. 6 del Comunicato n. 50 CENTRO FEDERALE CONVOCAZIONI TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l’elenco dei convocati per il giorno 06 Febbraio 2017 per l’attività del Centro Federale Territoriale di San Giorgio di Nogaro (UD). FAC SIMILI REGOLAMENTI PER TORNEI CALCIO FEMMINILE In allegato al presente C.U. pubblichiamo i fac-simili per una corretta stesura dei regolamenti per eventuali organizzazione di tornei di calcio femminile. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE CORSO E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ARBITRO – DELEGAZIONE DI PORDENONE Pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina: Nella s.s. 2016/17 la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) in Friuli Venezia Giulia potrà essere svolta dai Dirigenti Arbitro che: a) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo di 3 ore organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (SGS) nelle s.s. 2014/2015 e 2015/2016 (la cui validità è di 3 anni), b) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo organizzato nelle stagioni sportive antecedenti la s.s. 2014/2015. Costoro, tuttavia, dovranno partecipare ad un incontro di Aggiornamento di 2 ore organizzato dal SGS regionale. Tale aggiornamento varrà per 3 stagioni sportive. CORSO DIRIGENTE ARBITRO Per coloro che fossero sprovvisti dell’abilitazione a Dirigente Arbitro, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU n°1 per la s.s. 2016/2017, in collaborazione con la Delegazione provinciale di Pordenone, organizza il 3° Corso per Dirigente Arbitro s.s. 2016/2017 inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti). Il Corso, della durata di circa 3 ore, prevede una parte di circa 120’ relativi alle norme regolamentari dell’Attività di Base e alla funzione arbitrale e una parte di circa 60’ relativa all’autoarbitraggio, entrambe a cura del Settore Giovanile e Scolastico. Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza dell’intero corso (3 ore). Possono partecipare al corso: i Dirigenti delle società, gli Allenatori abilitati dal Settore Tecnico, gli Istruttori CONI FIGC, i calciatori della Prima Squadra, della categoria Allievi e Juniores. In tutti i casi, è necessario essere regolarmente tesserati per una società. Il corso si svolgerà il seguente giorno: DELEGAZIONE DATA CORSO Pordenone Lunedì 20 febbraio 2017 Orario: 18-21 Pag. N° massimo persone ammesse 35 7 ISCRIZIONE ENTRO LUOGO Lunedì 13 Febbraio 2017 c/o Sala CONI, viale Della Libertà n.75 PORDENONE del Comunicato n. 50 L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione (vedi FAC SIMILE – allegato 1). L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (via Carducci, 22 – 34125 Trieste; FAX 040 7606444 – mail: [email protected]) ENTRO e NON OLTRE la data prevista nella tabella sopra riportata. Il Numero massimo di persone ammesse al corso sarà di n.35 (trentacinque). L’elenco dei candidati ammessi al Corso (nel numero massimo di 35, in base all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it – selezionare la voce “Struttura Regionale” e cliccare, nella cartina geografica, la regione Friuli Venezia Giulia) il pomeriggio del giorno 14 febbraio 2017. Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di una fototessera recente (con scritto sul retro nome e cognome AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ARBITRO Per coloro che hanno frequentato l’apposito Corso per Dirigente Arbitro antecedentemente la s.s. 2014/2015, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU n°1 per la s.s. 2016/2017, in collaborazione con la Delegazione provinciale di Pordenone, organizza il 3° Incontro di Aggiornamento riservato ai Dirigenti Arbitro s.s. 2016/2017 inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e l’autoarbitraggio. L’aggiornamento prevede un incontro di circa 120’ a cura del Settore Giovanile e Scolastico. Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro per il triennio 2016-2019 è obbligatoria la frequenza per tutta la durata dell’incontro di aggiornamento (2 ore). L’aggiornamento si svolgerà il seguente giorno: DELEGAZIONE DATA CORSO Pordenone Lunedì 20 febbraio 2017 Orario: 19-21 N° massimo persone ammesse 15 ISCRIZIONE ENTRO LUOGO Lunedì 13 febbraio 2017 c/o Sala CONI, viale Della Libertà n.75 PORDENONE L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione (vedi FAC SIMILE – allegato 1). L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (via Carducci, 22 – 34125 Trieste; FAX 040 7606444 – mail: [email protected]) ENTRO e NON OLTRE la data prevista nella tabella sopra riportata. Il Numero massimo di persone ammesse all’aggiornamento sarà di n.15 (quindici). L’elenco dei candidati ammessi all’Aggiornamento (nel numero massimo di 15, in base all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it – selezionare la voce “Struttura Regionale” e cliccare, nella cartina geografica, la regione Friuli Venezia Giulia) il pomeriggio del giorno 14 febbraio 2017. Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un valido documento di riconoscimento e della vecchia tessera Dirigente Arbitro (su cui verrà incollata la deroga di validità per ulteriori 3 anni). Pag. 8 del Comunicato n. 50 TORNEO UNDER 12 FAIR PLAY ÉLITE Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina: Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 12 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO e delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente stagione sportiva 2016/2017: un progetto a carattere nazionale che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata. La manifestazione, che verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale, prevede dei concentramenti a livello territoriale, su base regionale, interregionale e nazionale. Le prime squadre classificate di ciascuna fase Territoriale/Regionale accederanno alla fase Interregionale. Per quanto riguarda la fase regionale, in Friuli Venezia Giulia le società partecipanti sono le seguenti: ASD AQUILEIA ASD FIUMICELLO 2004 ASD POL. CODROIPO ASD UNION MARTIGNACCO. ASD ZAULE RABUIESE PORDENONE CALCIO S.R.L. SS SANGIORGINA UDINESE CALCIO S.P.A. Scuola di Calcio Élite 4/11/2016) Scuola di Calcio Élite 4/11/2016) Scuola di Calcio Élite 4/11/2016) Scuola di Calcio Élite 4/11/2016) Scuola di Calcio Élite 4/11/2016) Società professionistica Scuola di Calcio Élite 4/11/2016) Società professionistica s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del Il regolamento del Torneo, pubblicato sul CU SGS n° 24 del 25/11/2016 e allegato al CU FVG n.61 dell’1/12/2016, è scaricabile anche dal sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it), cliccando nel banner dedicato nella home page (Danone Nation Cup e Torneo Fair Play élite). Si allega al presente CU il calendario della fase regionale, così come concordato nella apposita riunione svoltasi c/o il Centro Federale Territoriale di San Giorgio di Nogaro (UD) il giorno 17 gennaio 2017 tra i Dirigenti Responsabili delle società coinvolte e il Delegato dell’Attività di Base del SGS Regionale prof. Carlo Giorgiutti. Per ogni informazione, è possibile fare riferimento direttamente al prof. Carlo Giorgiutti (cel. 338 2226102 – mail: [email protected] – [email protected]) Pag. 9 del Comunicato n. 50 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE RECUPERO PROGRAMMATO ALLIEVI GIRONE B Data Gara N° Gior. Squadra 1 08/02/2017 1 R LIGNANO Data Orig. Squadra 2 LATISANA RONCHIS Ora Ora Var. Orig. 22/01/2017 19:00 10:30 Impianto * COMUNALE LATISANA VIA E.GASPARI GIOVANISSIMI GIRONE A Data Gara N° Gior. Squadra 1 05/03/2017 1 R ASSOSANGIORGINA Squadra 2 LATISANA RONCHIS sq.B *FCL* Data Orig. Ora Ora Var. Orig. 22/01/2017 10:30 RISULTATI GARE Referti non pervenuti Nessuna comunicazione RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO Nessuna comunicazione ALLIEVI RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2017 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 9 Giornata - A CHIAVRIS - MOIMACCO 8-0 RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2017 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE B - 1 Giornata - R UDINE UNITED RIZZI CORMOR - UNION 91 Pag. 1-0 10 del Comunicato n. 50 Impianto AMATORI RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2017 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A2 - 13 Giornata - A ABC BASALDELLA - SANT ANDREA SAN VITO 2-0 GIUSTIZIA SPORTIVA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Provinciale avv. Tommaso CAGOL, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi Sergio CAUSERO ed Edoardo EPIFANI, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. sig. Giovanbattista DA VICO, ha adottato i seguenti provvedimenti: ALLIEVI GARE DEL 1/ 2/2017 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 30,00 MOIMACCO Per aver schierato in campo la squadra incompleta ovvero composta da n. 9 calciatori (6º infrazione). AMATORI GARE DEL 1/ 2/2017 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR) DI LUCA LORENZO (SANT ANDREA SAN VITO) AMMONIZIONE (III INFR) PELIZON RAFFAELE (SANT ANDREA SAN VITO) AMMONIZIONE (II INFR) DI SANTO GIOVANNI (SANT ANDREA SAN VITO) LANTERI ALEX (SANT ANDREA SAN VITO) (ABC BASALDELLA) COCOLO RICCARDO (SANT ANDREA SAN VITO) AMMONIZIONE (I INFR) MODONUTTI ROBERTO Pag. 11 del Comunicato n. 50 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall’avv. Silvio Franceschinis (presidente), dall’avv. Daniele Pezzetta e dall’avv. Andrea Canzian (componenti effettivi), dall’avv. Severino Lodolo (vice presidente, componente supplente) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi il 26.01.2017 ha assunto la seguente decisione: RECLAMO DELLA ASD CAMINO (Campionato di Promozione) in merito alla squalifica a tempo determinato fino al 18 dicembre 2019 del proprio calciatore OTTOGALLI Manuel, e alla conseguente considerazione ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della Società ex c.u. n. 104/A del 17.12.2014 (in c.u 77 del 12.01.2017). Con provvedimento pubblicato in C.U. n 77 dd 12.01.2017 il G.S.T. provvedeva a carico del calciatore OTTOGALLI Manuel con “squalifica a tempo determinato fino al 18 dicembre 2019, per condotta violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei confronti dell’assistente arbitrale n. 1”; inoltre, segnalava, ai sensi dell’art. 16, punto 4 bis) del C.G.S. “che la suindicata sanzione comminata al citato calciatore Ottogalli Manuel, una volta divenuta definitiva, venga considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico dell’A.S.D. CAMINO, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara di cui i citati C.U. della FIGC n. 104/A del 17.12.2014 e n. 254/A del 27.01.2016”. Con articolato tempestivo reclamo, la Società impugnava la pronuncia sotto il duplice aspetto della squalifica del calciatore e della sanzione accessoria riservata alla Società, affermando “che le proteste e le reazioni, seppur animate, non sono mai sfociate in atteggiamenti da considerarsi pericolosi per l’incolumità dell’arbitro”; mirava a derubricare l’incolpazione da fatto violento a condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. Scriveva di una “animata e scomposta protesta”, affermando che se realmente vi fossero stati propositi violenti nella condotta del calciatore, “probabilmente non vi sarebbe stata possibilità di continuare la gara”, che invece è ripresa dopo una sospensione di un quarto d’ora circa ed è giunta nonostante tutto alla fine. In diritto, analizzava il testo del supplemento di rapporto dell’Assistente mettendo in evidenza quei passaggi che, nella sua visione, scongiuravano la sussistenza di una condotta violenta. In particolare, sottolineava che (dopo il comprensibile turbamento e il tempo necessario a riaversi) nessuna conseguenza permaneva in capo all’ufficiale di gara aggredito, con ciò inquadrando il gesto che, a suo avviso, “si può definire sicuramente grave, ma non violento” e incasellando così il fatto di grave condotta tra quelli solamente intimidatori. Allegava una serie di pronunce di altri Giudice Sportivi che, a suo dire, avevano trattato con minor rigore situazioni analoghe a quella accaduta, o anche foriere di conseguenze più gravi. Concludeva che la protesta del calciatore “si è concretizzata solamente nell’aver afferrato il collo dell’assistente nel tentativo animato di protestare e non certo di colpirlo violentemente per recargli danno”. Allegava la bella lettera di scuse verso la terna arbitrale e verso tutti gli addetti, firmata dal Presidente e indirizzata dalla Società al conduttore della trasmissione televisiva “A Tutto Campo”. In via istruttoria, la società reclamante formulava una serie di istanze, e precisamente: la “convocazione” del calciatore Ottogalli, “in udienza per essere sentito personalmente sui fatti”: in prosecuzione, hanno chiesto “la presenza in udienza” del capitano, del presidente e dell’accompagnatore e vicepresidente. Chiedeva poi alla Corte di voler “riascoltare” l’arbitro effettivo e l’assistente arbitrale interessato dall’episodio. Preso atto dei documenti ritualmente allegati, la Corte ha ritenuto di interpretare nella richiesta di “presenza” in udienza del Presidente la istanza volta alla sua audizione, e per questo motivo lo ha convocato per l’udienza del 26.01.2017, ritenendo inammissibili le altre istanze istruttorie. Infatti, ai sensi dell’art. 36/6 CGS, “i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti … e per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione”. Non servono Pag. 12 del Comunicato n. 50 formule sacramentali per chiedere audizione: basta la chiara indicazione che “il reclamante” (e non altri) intende esporre le sue ragioni in forma orale e diretta alla Corte, che è richiesta di ascoltare. Ebbene, il “reclamante”, nel caso concreto, è la Società, e non il calciatore; solo la Società, in persona del Presidente, avrebbe diritto di audizione, non certamente il calciatore che, pur direttamente interessato, non ha presentato reclamo in proprio, come pure avrebbe potuto fare. La richiesta audizione del calciatore, quindi, è inammissibile, mentre la richiesta “presenza” all’audizione del calciatore, del capitano, e del vice non descrive una istanza istruttoria e comunque perde di significato di fronte alla inammissibilità della prova orale offerta. Quanto alla istanza di “riascoltare” gli ufficiali di gara, la Corte lo farebbe d’ufficio se avesse dubbio nella interpretazione del referto. Sentito così all’udienza del 26.01.2017, il Presidente ha sostanzialmente confermato il contenuto del proprio reclamo, aggiungendovi alcuni particolari che la CSA ha potuto apprezzare. Nel merito, il reclamo è solo parzialmente fondato. I precedenti riportati, per quanto autorevoli, non possono portare argomenti utili alla tesi della difesa perché: (i) concretamente rappresentano fatti diversi da quello oggi oggetto di analisi; e (ii) astrattamente possono facilmente essere numericamente pareggiati da altrettanti precedenti conformi (leggiamo di squalifiche di tre anni a carico di chi ha preso per il collo l’arbitro in c.u C.R. Toscana del 27.04.2012 come in c.u. C.R. Basilicata 47 dell’11.12.2013, in c.u. C.R. Molise 73 del 18.02.2016) o, addirittura, sanzionati con squalifica di quattro o di cinque anni (da ultimo: in c.u. 50 Del Prov. Palermo del 19.03.15). Nella giustizia sportiva non valgono argomenti lato sensu “democratici” del tipo “ha ragione chi ha più precedenti favorevoli dalla sua”, perché (pur aspirando alla uniformità di giudizio) ogni caso fa storia a sé, e deve essere sanzionato con la ponderata attenzione ai particolari del fatto concreto. L’accaduto è stato minuziosamente descritto dal DdG e dall’Assistente e analiticamente riportato dal GST: preceduto da comportamento ingiurioso, il calciatore si è alzato dalla panchina su cui sedeva, ha proclamato a voce alta che quel che aveva intenzione di fare avrebbe potuto avere conseguenze definitive, si è diretto di corsa con fare impetuoso verso l’assistente il quale, vistolo arrivare e compresene le intenzioni bellicose, ha avuto solo il tempo di attutire l’impatto indietreggiando di qualche passo. “Il menzionato calciatore gli afferrava, con entrambe le mani, il collo, stringendoglielo con energia e procurandogli forte dolore; nella circostanza, tentava anche di sollevare l’AA1 e lo spingeva con forza sulla rete di recinzione, che distava circa 2/3 metri; a questo punto l’Ottogalli mollava la presa e si allontanava da solo”. La presa per il collo già di per sé costituisce primordiale manifestazione di sottomissione fisica, impressa nell’istinto umano. La presa per il collo rappresenta costrizione, schiavitù, sottoposizione a vincolo dal quale non è possibile uscire, grave e imminente pericolo per la propria incolumità. Tale gesto, se non è accompagnato da condizioni obbiettivamente e inequivocabilmente rassicuranti, e non si è verificato per evidente gioco o per altra causa di chiaro aspetto pacifico, non può sottrarsi all’inquadramento nella fattispecie “violenza”, così come è per lo sputo, che anche se di per sé inidoneo a pregiudicare l’incolumità altrui, comunque “assume una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto investito, a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce” così C.A.F. in c.u. N. 45/C del 16 maggio 2005. Le condizioni che hanno accompagnato quell’odioso gesto, nel concreto, sono state (a ritroso) il forte dolore procurato dalla presa con entrambe le mani, la spinta potente, la corsa impetuosa e mirata, lo sguardo minaccioso del calciatore, il tutto preannunciato da esplicita parola volta al gesto estremo, che seguiva già ad una espressione ingiuriosa. Il fatto descritto non ammette una lettura diversa dalla volontà del calciatore di commettere un atto di violenza fisica contro l’ufficiale di gara. Il fatto che il calciatore abbia prontamente e spontaneamente mollato la presa dopo l’aggressione apre però ad una lettura (moderatamente) più benevola. Pag. 13 del Comunicato n. 50 La reclamante ha insistito proprio sulla mancanza di conseguenze concrete, oggettivizzate dal fatto della successiva ripresa del gioco, nonché sulla mancanza di precedenti del calciatore che nella lunga carriera non ha mai subito sanzioni disciplinari di peso. Effettivamente questi due argomenti sono gli unici concreti elementi che possono convincere la CSA che la condotta sanzionata possa trovare uno sconto di pena, anche in considerazione del fatto che l’Assistente aggredito non ha ritenuto necessario richiedere l’intervento medico. D’altronde, le disposizioni di cui alla Regola n. 5 ed all’art. 64 N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Il fatto che la gara non sia stata immediatamente interrotta (ma solo “sospesa”) ed abbia poi avuto regolare compimento, seppur dopo la sospensione di un quarto d’ora, deve far ritenere che effettivamente il pur gravissimo gesto d’impeto, nel pieno svolgersi della azione, non abbia dato percezione di concreto pericolo per l’incolumità dell’assistente, e ciò già nella originaria visione del Direttore di Gara; mentre il fatto che il calciatore, dopo il moto incontrollato, abbia avuto la capacità di fermarsi da solo, senza attendere l’intervento di un terzo, depone per un pronto ravvedimento spontaneo e, quindi, per una sua incapacità oggettiva di attentare all’incolumità dell’ufficiale di gara, un dato, questo, confortato dalla condotta riconosciutagli lungo tutta la sua carriera. Il forte dolore passato dopo cinque minuti, il fatto che l’assistente, dopo dieci minuti si sia riavuto e che dopo quindici minuti la gara abbia potuto essere ripresa, va (da un lato) a onore dell’ufficiale di gara, che ha saputo superare il momento particolarmente critico senza traumi neppure psicologici e, senza scriminare il gesto ormai perpetrato, permette di attenuarne parzialmente la sanzione, come da dispositivo. La società, in tutto questo, nulla ha potuto ed è veramente apprezzabile il tono della lettera di scuse rivolto dalla dirigenza alla terna arbitrale, e a tutto il mondo sportivo. La sanzione accessoria a carico della Società, però, non è autonomamente impugnabile perché si pone come atto dovuto (di natura prettamente amministrativa) sul quale l’intervento del Giudice Sportivo ha semplice funzione di accendere l’attenzione degli Organi (amministrativi) preposti sul caso (ex art. 16/4 bis CGS: “Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”). Non costituisce sanzione inflitta dal GST che, in tema, è privo di discrezionalità. La sanzione accessoria è automatica conseguenza della qualificazione dell’atto subito dagli ufficiali di gara come “violento”, quando sanzionato oltre i parametri di cui al c.u. 104/A del 17.12.2014, ed è finalizzata a suggerire un forte intervento preventivo delle Società di sensibilizzazione verso i propri tesserati per prevenire atti di violenza contro gli ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello FVG in parziale accoglimento del reclamo riduce a due anni la squalifica del calciatore OTTOGALLI Manuel e dispone per la restituzione della tassa. Dichiara inammissibile l’impugnazione del provvedimento a carico della Società. Ex art. 16/4bis CGS rileva di aver accertato un fatto di violenza contro gli Ufficiali di Gara e che la sanzione applicata supera i parametri di cui al C.U. n. 104/A del 17.12.2014. Pag. 14 del Comunicato n. 50 La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dal dott. Alessandro Benzoni e dall’avv. Andrea Canzian (componenti effettivi), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Andrea Merlino, nel corso della riunione svoltasi telematicamente il 31.01.2017 ha assunto la seguente decisione: RECLAMO dell’ A.S.D. CJARLINS MUZANE (Torneo Allievi) in merito al provvedimento del GST che ha disposto la squalifica per dieci giornate del calciatore AZIZI Boletin (in c.u. n. 80 dd. 19.01.2017). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 80 dd. 19.01.2017 il G.S.T. disponeva ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. e dell’art. 11, punto 2, del C.G.S. la squalifica per dieci giornate a carico del calciatore AZIZI Boletin della ASD CJARLINS-MUZANE, con la seguente motivazione: “accertato che l’Azizi era stato espulso nella suindicata gara perché, dopo un contrasto di gioco, rivolgeva un’espressione gravemente offensiva a contenuto discriminatorio, seguita da un’altra espressione ingiuriosa, nei confronti di un calciatore avversario di colore, di origine straniera, provocando la reazione di quest’ultimo, che offendeva a sua volta l’Azizi e veniva pure lui espulso; • ritenuto che tale condotta, posta in essere dall’Azizi, integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, di cui all’art. 11, comma 1, del C.G.S.; • visto l’art. 11 C.G.S., comma 2, che recita quanto segue: “Il calciatore che commette una violazione del comma 1 (dell’art. 11 C.G.S.) è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1…”. Con tempestivo reclamo la società impugnava tale decisione. Riconoscendo il fatto addebitato al calciatore, affermava che l’espressione, “potrebbe sembrare razzista ma non lo è”, e comunque sarebbe stata dettata dalla reazione ad una espressione, questa sì a contenuto razzista, ma non percepita dal Direttore di Gara, indirizzatagli da un calciatore avversario dopo un contrasto falloso. Dato il lodevole e condivisibile battage che nel mondo le Istituzioni del CIO e della FIFA, in Europa l’UEFA e, in Italia, il CONI e la FIGC stanno affrontando avverso ogni espressione discriminatoria legata, nel caso particolare, al colore della pelle, non è pensabile che il pur giovane interessato (nato nel 2001) non abbia compreso il significato delle parole che stava scandendo all’indirizzo di un coetaneo i cui connotati esteriori (o comunque percepiti) denotano marcatamente origine diversa da quella europoide. La Corte Sportiva è sensibile alle ragioni di un ragazzo il cui nome denota anche l’origine straniera, ma non riesce a comprendere come la Società possa intendere che la frase addebitata “potrebbe sembrare razzista ma non lo è”: l’espressione usata, odiosa di per sé, non riguarda un fatto o una condotta specifica attribuita all’avversario, ma si concentra sul suo aspetto meramente esteriore dovuto alla sua origine (nel caso, sudamericana) che presuppone una asserita divisione biologica dell’umanità in razze, superiori e inferiori. Come tale, non può intendersi che il giovane calciatore abbia voluto esprimere una mera ingiuria indirizzata ad personam: se dotato di intelletto e di comprensione della lingua italiana, il che non è in discussione, il calciatore ha voluto necessariamente ferirlo con motivazioni razziali. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. così dispone: - rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della tassa. Pag. 15 del Comunicato n. 50 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Nessuna Comunicazione. ERRATA CORRIGE Nessuna comunicazione. IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE Marcello FANIGLIULO Anedi ERMACORA Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 03/02/2017. Pag. 16 del Comunicato n. 50