delegazione provinciale di udine comunicato ufficiale n

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delegazione provinciale di udine comunicato ufficiale n
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 03/02/2017
ASSEGNAZIONE ALLE DELEGAZIONI
Si ricorda che a partire da Mercoledì 1 Febbraio 2017 il tesseramento Lega Nazionale Dilettanti
dei calciatori italiani verrà effettuato dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia.
Le Società dovranno inviare le pratiche di tesseramento alla Delegazione di competenza in base
alla Provincia di appartenenza; le Società del Campionato Carnico invieranno i tesseramenti alla
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.
Si riporta qui di seguito l’elenco delle pratiche di tesseramento con indicato il relativo Ufficio a cui
vanno esclusivamente inviate:
UFFICIO TESSERAMENTO
PRATICA DI TESSERAMENTO
DELEGAZIONE PROVINCIALE
e/o
DISTRETTUALE di competenza
- Tesseramenti / Trasferimenti calciatori dilettanti Italiani;
- Art. 101 – Trasformazione Trasf. Temporaneo in Definitivo di
calciatori italiani;
- Art. 103 – Risoluzione consensuale Trasf. Temporaneo di
calciatori italiani;
- Art. 118 – Variazione di attività di calciatori dilettanti italiani;
- Tesseramento S.G.S. calciatori italiani;
- Rinnovo tesseramento calciatori SGS ( italiani e stranieri );
- Primo Tesseramento di calciatore straniero minorenne in
regime di IUS SOLI SPORTIVO;
- Primo Tesseramento di calciatore straniero minorenne
( la pratica verrà verificata nella documentazione dalla
Delegazione di Competenza e successivamente inviata al
Comitato Regionale per gli adempimenti del caso ).
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del Comunicato n. 50
F.I.G.C.
Ufficio Tesseramento
Via Po 36
00198 ROMA
- Primo Tesseramento di calciatore straniero maggiorenne;
- Tesseramento di calciatori stranieri provenienti o provenuti
da federazione estera;
- Tesseramento di calciatori italiani provenienti da federazione
estera
C.R. Friuli Venezia Giulia
Ufficio Tesseramento
Casella Postale 990
34100 TRIESTE
- Aggiornamenti di posizione / Trasferimenti di calciatori
dilettanti stranieri;
- Art. 32 – Svincolo per decadenza del tesseramento;
- Art. 101 – Trasformazione Trasf. Temporaneo in Definitivo di
calciatori stranieri;
- Art. 103 – Risoluzione consensuale Trasf. Temporaneo di
calciatori stranieri;
- Art. 107 – Lista di svincolo Dilettanti e S.G.S.;
- Art. 108 – Svincolo per accordo depositato;
- Art. 109 – Svincolo per inattività del calciatore;
- Art. 118 – Variazione di attività di calciatori dilettanti stranieri.
COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione.
COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna Comunicazione.
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
IL SABATO DEL
NOSTRO CALCIO
Trascriviamo l’elenco delle gare in programma Sabato 04.02.2017 alle ore 15.00:
ECCELLENZA
TORVISCOSA – CJARLINS MUZANE
PROMOZIONE A
RIVIGNANO – FLAIBANO
COM. FIUME V. BANNIA – SANVITESE
PROMOZIONE B
TARCENTINA – OL3
COMUNALE GONARS – PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PRIMA A
BARBEANO – VIVAI COOP. RAUSCEDO
PRIMA B
AZZURRA PREMARIACCO – TORREANESE
PRIMA C
SEVEGLIANO FAUGLIS – AQUILEIA
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del Comunicato n. 50
Trascriviamo inoltre l’elenco delle gare in programma Sabato 11.02.2017 alle ore 15.00:
PROMOZIONE A
PRATA FALCHI VISINALE – COM. FIUME V. BANNIA
PROMOZIONE B
SISTIANA DUINO AURISINA – TRIESTE CALCIO
PRIMA A
VIVAI COOP. RAUSCEDO – RIVOLTO
TILAVENTINA – UNION RORAI
PRIMA B
SANGIORGINA – POL. FLAMBRO
UNION MARTIGNACCO – SERENISSIMA PRADAMANO
PRIMA C
MARIANO – CORMONESE
MLADOST S.Z. – FO.RE. TURRIACO
Si comunica che la gara del Campionato di 1^ Categoria Girone “C” ISONTINA – PRO ROMANS
MEDEA è stata posticipata – su accordo tra le società – a Domenica 12.02.2017 alle ore 15.00.
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES
Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Massimiliano Moras, i sotto segnati calciatori
sono convocati il giorno Giovedì 9 Febbraio 2017 alle ore 14.15 presso il Campo Sportivo
(sintetico) di Via Duca d’Aosta a VILLA VICENTINA (UD), per una seduta di allenamento:
BUIESE
CASARSA
CHIONS
CJARLINS MUZANE
COMUNALE FONTANAFREDDA
FLAIBANO
GEMONESE
LUMIGNACCO
MANZANESE
RIVE D’ARCANO
SAN LUIGI CALCIO
TORVISCOSA
TRIESTE CALCIO
UNION PASIANO
VESNA
VIRTUS CORNO
Sabidussi Samuele
Zanin Fabio
Fregonas Mirco, Vittore Lorenzo
Gregoris Mirko, Koci Amateo, Rover Marco
Cellini Riccardo, Leonarduzi Samuele
Aste Damiano
Marcon Yuri, Venturini Lorenzo
Garzitto Jonathan
Malusà Andrea, Tomasin Emanuele
Peresano Luca
Peric Gabriele
Clocchiatti Jacopo, Del Piccolo Davide
Lombardi Gabriele, Venturini Lorenzo
Montagner Mattia
Sammartini Alberto
Chitoui Amour
I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del materiale sportivo e
di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere MUNITI DEL CERTIFICATO
MEDICO attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che in mancanza non
potranno essere impiegati.
In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque
obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 14.00
DEL GIORNO LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017, al Selezionatore Sig. MASSIMILIANO MORAS Tel
335-7042733 e/o al Responsabile Sig. CHIARVESIO FABRIZIO Tel 333-2355160 inviando nel
contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della
Società, motivando l’assenza.
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del Comunicato n. 50
Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il
Selezionatore e/o il Responsabile, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi
ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato,
portando con se il certificato medico relativo all’infortunio.
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76
DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON
PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA
RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE
Su segnalazione dal selezionatore regionale Sig. Marco Sbisà i sotto segnati calciatori sono
convocati il giorno Lunedì 6 Febbraio 2017 alle ore 19.30 presso la Palestra Comunale di Via
Olivo a Manzano (UD) per una seduta di allenamento:
BASILIANO
CALCIO A 5 ADRIATICA
FUTSAL UDINESE
MACCAN PRATA C5
MANIAGO FUTSAL
PORDENONE
UDINE CITY FUTBOL SALA
Birsa Marco, Gremese Federico, Piani Alessandro
Langella Michele, Miljkovic Antonio, Msaad Yassin
De Reggi Damiano, Pellegrino Gabriele, Peruggia Alessio
Likrama Jurgen, Maresca Giovanni, Metali Francesco
De Carvalho Rodrigues Igor Josè
Margarita Leonardo, Savio Andrea
Della Bianca Edoardo
I calciatori dovranno presentarsi CON PUNTUALITÀ all’orario indicato, muniti del materiale
sportivo (compreso tuta e giaccone) e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì,
essere muniti del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica,
precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.
In caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da
parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo
all’infortunio.
In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono obbligate a
darne immediata comunicazione telefonica, comunque entro le ore 19.00 di Venerdì
03/02/2017 al Responsabile Regionale del Calcio a Cinque Sig. PALI Massimiliano al
338/4513156, inviando al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata
della Società, motivando l’assenza.
Si ricorda che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori
e/o le calciatrici che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla
formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
RIUNIONE MANIFESTAZIONE PULCINI GIÁ “SEI BRAVO…”
Si informano le società che lunedì 06/02/2017 alle ore 18.00 presso gli uffici della Delegazione
Provinciale di Udine si terrà una riunione programmatica relativa alla Manifestazione Pulcini già
“Sei Bravo…”.
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del Comunicato n. 50
ORARIO INIZIO GARE CAMPIONATO AMATORI
Si ricorda che, a partire da sabato 04 Febbraio 2017, l’orario ufficiale di inizio delle gare è
fissato alle ore 15.00.
COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI
Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Andrea Furlano, i sotto segnati calciatori sono
convocati il giorno Mercoledì 8 Febbraio 2017 alle ore 14.15 presso il Campo Sportivo
(sintetico) di Via dei Platani a Muscoli di Cervignano del Friuli (UD), per una seduta di
allenamento:
ANCONA
CASARSA
CJARLINS MUZANE
DONATELLO CALCIO
COM. FONTANAFREDDA
I.S.M. GRADISCA
MANZANESE
OL3
PRO FAGAGNA
PRO GORIZIA
SAN LUIGI CALCIO
TRICESIMO
TRIESTE CALCIO
Beltrame Patrick, Scherzo Manuel, Pertoldi Giacomo
Trevisan Alberto
Ferri Wiliam, Fon Deroux Aubin
Facca Michael
Berton Ludovico, Pasqualetto Yari
Trusgnach Thomas
Bulfon Luca, Cestari Samuele, Clemente Samuel, Tegon Lorenzo
Del Fabbro Tommaso
Clarini Thomas
Casasola Stefano
Carlevaris Andrea, Cottiga Gabriele, Fabris Daniele, Janjic Pedrag
Zuliani Filippo
Reggente Aron
I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del materiale sportivo e di
un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere MUNITI DEL CERTIFICATO
MEDICO attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che in mancanza non
potranno essere impiegati.
In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque
obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 14.00
DEL GIORNO LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017, al Selezionatore Sig. ANDREA FURLANO Tel 3476113847 e/o al Responsabile Sig. CHIARVESIO FABRIZIO Tel 333-2355160 inviando nel
contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della
Società, motivando l’assenza.
Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il
Selezionatore e/o il Responsabile, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi
ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato,
portando con se il certificato medico relativo all’infortunio.
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76
DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON
PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA
RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.
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del Comunicato n. 50
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI
Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Andrea Albanese, i sotto segnati calciatori sono
convocati il giorno Martedì 7 Febbraio 2017 alle ore 14.30 presso il Campo Sportivo (sintetico)
di Via Duca d’Aosta a VILLA VICENTINA (UD), per una seduta di allenamento:
ANCONA
AQUILEIA
CJARLINS MUZANE
COM. FONTANAFREDDA
DONATELLO CALCIO
MANZANESE
POLISPORTIVA CODROIPO
SAN LUIGI CALCIO
TRICESIMO
TRIESTE CALCIO
Ramirez Elias Mathias
Malaroda Alex
Bolzonella Filippo, Moro Simone, Sgheri Emanuele, Torresan
Nicola
Calliku Alessio, Plai Andrea, Poles Matteo, Toffoli Simone
Divella Lorenzo, Pucci Nicola, Sparavigna Daniele, Tirelli Alex
Biteznik Elia, Buso Federico, Msatfi Yassin, Passaro Michele
Bortolussi Federico
Battera Leonardo, Forza Giacomo
Coceani Mattia, Delle Case Simone, Dimroci Emanuele
Malandrino Fabio, Perfetto Gabriele
I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del materiale sportivo e
di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere MUNITI DEL CERTIFICATO
MEDICO attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che in mancanza non
potranno essere impiegati.
In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque
obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 14.00
DEL GIORNO LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017, al Selezionatore Sig. ANDREA ALBANESE Tel 3487790201 e/o al Responsabile Sig. CHIARVESIO FABRIZIO Tel 333-2355160 inviando nel
contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della
Società, motivando l’assenza.
Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il
Selezionatore e/o il Responsabile, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi
ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato,
portando con se il certificato medico relativo all’infortunio.
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76
DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON
PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA
RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.
INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società UDINESE CALCIO SPA in ottemperanza al CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico
per la stagione sportiva 2016-17, organizza il seguente incontro informativo rivolto a tecnici,
istruttori, dirigenti, genitori:
Titolo: “NutriAmo lo Sport – la dietista racconta”
Data e ora: mercoledì 8 febbraio 2017, ore 17.15
Relatore: dott.ssa Valentina Bertarini, dietista dell’Udinese Calcio
Luogo: Auditorium Stadio Friuli, Dacia Arena, P.le Rep. Argentina 3, Udine
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del Comunicato n. 50
CENTRO FEDERALE
CONVOCAZIONI
TERRITORIALE
(CFT)
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
-
Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni
Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l’elenco dei convocati per il giorno 06
Febbraio 2017 per l’attività del Centro Federale Territoriale di San Giorgio di Nogaro (UD).
FAC SIMILI REGOLAMENTI PER TORNEI CALCIO FEMMINILE
In allegato al presente C.U. pubblichiamo i fac-simili per una corretta stesura dei regolamenti per
eventuali organizzazione di tornei di calcio femminile.
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
CORSO E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ARBITRO – DELEGAZIONE DI
PORDENONE
Pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Nella s.s. 2016/17 la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini
ed Esordienti) in Friuli Venezia Giulia potrà essere svolta dai Dirigenti Arbitro che:
a) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo di 3 ore organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico (SGS) nelle s.s. 2014/2015 e 2015/2016 (la cui validità è di 3 anni),
b) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo organizzato nelle stagioni sportive antecedenti la
s.s. 2014/2015. Costoro, tuttavia, dovranno partecipare ad un incontro di Aggiornamento di 2 ore
organizzato dal SGS regionale. Tale aggiornamento varrà per 3 stagioni sportive.
CORSO DIRIGENTE ARBITRO
Per coloro che fossero sprovvisti dell’abilitazione a Dirigente Arbitro, il Settore Giovanile e
Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU n°1 per la s.s. 2016/2017, in
collaborazione con la Delegazione provinciale di Pordenone, organizza il 3° Corso per Dirigente
Arbitro s.s. 2016/2017 inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base
(Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti).
Il Corso, della durata di circa 3 ore, prevede una parte di circa 120’ relativi alle norme
regolamentari dell’Attività di Base e alla funzione arbitrale e una parte di circa 60’ relativa
all’autoarbitraggio, entrambe a cura del Settore Giovanile e Scolastico.
Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza dell’intero corso (3 ore).
Possono partecipare al corso: i Dirigenti delle società, gli Allenatori abilitati dal Settore Tecnico, gli
Istruttori CONI FIGC, i calciatori della Prima Squadra, della categoria Allievi e Juniores. In tutti i
casi, è necessario essere regolarmente tesserati per una società.
Il corso si svolgerà il seguente giorno:
DELEGAZIONE
DATA CORSO
Pordenone
Lunedì 20
febbraio 2017
Orario: 18-21
Pag.
N° massimo
persone
ammesse
35
7
ISCRIZIONE
ENTRO
LUOGO
Lunedì 13
Febbraio 2017
c/o Sala CONI, viale
Della Libertà n.75
PORDENONE
del Comunicato n. 50
L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione (vedi FAC SIMILE –
allegato 1).
L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia (via Carducci, 22 – 34125 Trieste; FAX 040 7606444 – mail:
[email protected]) ENTRO e NON OLTRE la data prevista nella tabella sopra riportata.
Il Numero massimo di persone ammesse al corso sarà di n.35 (trentacinque).
L’elenco dei candidati ammessi al Corso (nel numero massimo di 35, in base all’ordine di
arrivo)
sarà
pubblicato
sul
sito
del
Settore
Giovanile
e
Scolastico
(www.settoregiovanile.figc.it – selezionare la voce “Struttura Regionale” e cliccare, nella
cartina geografica, la regione Friuli Venezia Giulia) il pomeriggio del giorno 14 febbraio
2017.
Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un valido documento di
riconoscimento e di una fototessera recente (con scritto sul retro nome e cognome
AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ARBITRO
Per coloro che hanno frequentato l’apposito Corso per Dirigente Arbitro antecedentemente la s.s.
2014/2015, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU
n°1 per la s.s. 2016/2017, in collaborazione con la Delegazione provinciale di Pordenone,
organizza il 3° Incontro di Aggiornamento riservato ai Dirigenti Arbitro s.s. 2016/2017
inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti) e l’autoarbitraggio.
L’aggiornamento prevede un incontro di circa 120’ a cura del Settore Giovanile e Scolastico.
Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro per il triennio 2016-2019 è obbligatoria la frequenza per
tutta la durata dell’incontro di aggiornamento (2 ore).
L’aggiornamento si svolgerà il seguente giorno:
DELEGAZIONE
DATA CORSO
Pordenone
Lunedì 20
febbraio 2017
Orario: 19-21
N° massimo
persone
ammesse
15
ISCRIZIONE
ENTRO
LUOGO
Lunedì 13
febbraio 2017
c/o Sala CONI, viale
Della Libertà n.75
PORDENONE
L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione (vedi FAC SIMILE –
allegato 1).
L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia (via Carducci, 22 – 34125 Trieste; FAX 040 7606444 – mail:
[email protected]) ENTRO e NON OLTRE la data prevista nella tabella sopra riportata.
Il Numero massimo di persone ammesse all’aggiornamento sarà di n.15 (quindici).
L’elenco dei candidati ammessi all’Aggiornamento (nel numero massimo di 15, in base
all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico
(www.settoregiovanile.figc.it – selezionare la voce “Struttura Regionale” e cliccare, nella
cartina geografica, la regione Friuli Venezia Giulia) il pomeriggio del giorno 14 febbraio
2017.
Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un valido documento di
riconoscimento e della vecchia tessera Dirigente Arbitro (su cui verrà incollata la deroga di validità
per ulteriori 3 anni).
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del Comunicato n. 50
TORNEO UNDER 12 FAIR PLAY ÉLITE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata
alla Categoria UNDER 12 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO e
delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente stagione sportiva 2016/2017: un progetto a
carattere nazionale che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata.
La manifestazione, che verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale, prevede dei
concentramenti a livello territoriale, su base regionale, interregionale e nazionale.
Le prime squadre classificate di ciascuna fase Territoriale/Regionale accederanno alla fase
Interregionale.
Per quanto riguarda la fase regionale, in Friuli Venezia Giulia le società partecipanti sono le
seguenti:
ASD AQUILEIA
ASD FIUMICELLO 2004
ASD POL. CODROIPO
ASD UNION MARTIGNACCO.
ASD ZAULE RABUIESE
PORDENONE CALCIO S.R.L.
SS SANGIORGINA
UDINESE CALCIO S.P.A.
Scuola di Calcio Élite
4/11/2016)
Scuola di Calcio Élite
4/11/2016)
Scuola di Calcio Élite
4/11/2016)
Scuola di Calcio Élite
4/11/2016)
Scuola di Calcio Élite
4/11/2016)
Società professionistica
Scuola di Calcio Élite
4/11/2016)
Società professionistica
s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del
s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del
s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del
s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del
s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del
s.s. 2016/2017 (Cu n.43 del
Il regolamento del Torneo, pubblicato sul CU SGS n° 24 del 25/11/2016 e allegato al CU FVG n.61
dell’1/12/2016, è scaricabile anche dal sito del Settore Giovanile e Scolastico
(www.settoregiovanile.figc.it), cliccando nel banner dedicato nella home page (Danone Nation Cup
e Torneo Fair Play élite).
Si allega al presente CU il calendario della fase regionale, così come concordato nella apposita
riunione svoltasi c/o il Centro Federale Territoriale di San Giorgio di Nogaro (UD) il giorno 17
gennaio 2017 tra i Dirigenti Responsabili delle società coinvolte e il Delegato dell’Attività di Base
del SGS Regionale prof. Carlo Giorgiutti.
Per ogni informazione, è possibile fare riferimento direttamente al prof. Carlo Giorgiutti (cel. 338
2226102 – mail: [email protected][email protected])
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del Comunicato n. 50
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
RECUPERO PROGRAMMATO
ALLIEVI
GIRONE B
Data
Gara
N°
Gior.
Squadra 1
08/02/2017 1 R LIGNANO
Data
Orig.
Squadra 2
LATISANA RONCHIS
Ora Ora
Var. Orig.
22/01/2017 19:00
10:30
Impianto
* COMUNALE LATISANA
VIA E.GASPARI
GIOVANISSIMI
GIRONE A
Data
Gara
N°
Gior.
Squadra 1
05/03/2017 1 R ASSOSANGIORGINA
Squadra 2
LATISANA RONCHIS
sq.B *FCL*
Data
Orig.
Ora Ora
Var. Orig.
22/01/2017 10:30
RISULTATI GARE
Referti non pervenuti
Nessuna comunicazione
RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO
Nessuna comunicazione
ALLIEVI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
CHIAVRIS
- MOIMACCO
8-0
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 1 Giornata - R
UDINE UNITED RIZZI CORMOR
- UNION 91
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1-0
10
del Comunicato n. 50
Impianto
AMATORI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A2 - 13 Giornata - A
ABC BASALDELLA
- SANT ANDREA SAN VITO
2-0
GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Provinciale avv. Tommaso CAGOL, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi
Sergio CAUSERO ed Edoardo EPIFANI, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. sig. Giovanbattista
DA VICO, ha adottato i seguenti provvedimenti:
ALLIEVI
GARE DEL 1/ 2/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 MOIMACCO
Per aver schierato in campo la squadra incompleta ovvero composta da n. 9 calciatori (6º infrazione).
AMATORI
GARE DEL 1/ 2/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI LUCA LORENZO
(SANT ANDREA SAN VITO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PELIZON RAFFAELE
(SANT ANDREA SAN VITO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI SANTO GIOVANNI
(SANT ANDREA SAN VITO)
LANTERI ALEX
(SANT ANDREA SAN VITO)
(ABC BASALDELLA)
COCOLO RICCARDO
(SANT ANDREA SAN VITO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MODONUTTI ROBERTO
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del Comunicato n. 50
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall’avv. Silvio Franceschinis
(presidente), dall’avv. Daniele Pezzetta e dall’avv. Andrea Canzian (componenti effettivi), dall’avv.
Severino Lodolo (vice presidente, componente supplente) con la partecipazione, con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel
corso della riunione svoltasi il 26.01.2017 ha assunto la seguente decisione:
RECLAMO DELLA ASD CAMINO (Campionato di Promozione) in merito alla squalifica a
tempo determinato fino al 18 dicembre 2019 del proprio calciatore OTTOGALLI Manuel, e
alla conseguente considerazione ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a
carico della Società ex c.u. n. 104/A del 17.12.2014 (in c.u 77 del 12.01.2017).
Con provvedimento pubblicato in C.U. n 77 dd 12.01.2017 il G.S.T. provvedeva a carico del
calciatore OTTOGALLI Manuel con “squalifica a tempo determinato fino al 18 dicembre 2019, per
condotta violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei confronti dell’assistente arbitrale n. 1”; inoltre,
segnalava, ai sensi dell’art. 16, punto 4 bis) del C.G.S. “che la suindicata sanzione comminata al
citato calciatore Ottogalli Manuel, una volta divenuta definitiva, venga considerata ai fini
dell’applicazione delle misure amministrative a carico dell’A.S.D. CAMINO, deliberate dal Consiglio
Federale per prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara
di cui i citati C.U. della FIGC n. 104/A del 17.12.2014 e n. 254/A del 27.01.2016”.
Con articolato tempestivo reclamo, la Società impugnava la pronuncia sotto il duplice aspetto della
squalifica del calciatore e della sanzione accessoria riservata alla Società, affermando “che le
proteste e le reazioni, seppur animate, non sono mai sfociate in atteggiamenti da considerarsi
pericolosi per l’incolumità dell’arbitro”; mirava a derubricare l’incolpazione da fatto violento a
condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. Scriveva di una “animata e scomposta
protesta”, affermando che se realmente vi fossero stati propositi violenti nella condotta del
calciatore, “probabilmente non vi sarebbe stata possibilità di continuare la gara”, che invece è
ripresa dopo una sospensione di un quarto d’ora circa ed è giunta nonostante tutto alla fine.
In diritto, analizzava il testo del supplemento di rapporto dell’Assistente mettendo in evidenza quei
passaggi che, nella sua visione, scongiuravano la sussistenza di una condotta violenta. In
particolare, sottolineava che (dopo il comprensibile turbamento e il tempo necessario a riaversi)
nessuna conseguenza permaneva in capo all’ufficiale di gara aggredito, con ciò inquadrando il
gesto che, a suo avviso, “si può definire sicuramente grave, ma non violento” e incasellando così il
fatto di grave condotta tra quelli solamente intimidatori.
Allegava una serie di pronunce di altri Giudice Sportivi che, a suo dire, avevano trattato con minor
rigore situazioni analoghe a quella accaduta, o anche foriere di conseguenze più gravi.
Concludeva che la protesta del calciatore “si è concretizzata solamente nell’aver afferrato il collo
dell’assistente nel tentativo animato di protestare e non certo di colpirlo violentemente per recargli
danno”. Allegava la bella lettera di scuse verso la terna arbitrale e verso tutti gli addetti, firmata dal
Presidente e indirizzata dalla Società al conduttore della trasmissione televisiva “A Tutto Campo”.
In via istruttoria, la società reclamante formulava una serie di istanze, e precisamente: la
“convocazione” del calciatore Ottogalli, “in udienza per essere sentito personalmente sui fatti”: in
prosecuzione, hanno chiesto “la presenza in udienza” del capitano, del presidente e
dell’accompagnatore e vicepresidente.
Chiedeva poi alla Corte di voler “riascoltare” l’arbitro effettivo e l’assistente arbitrale interessato
dall’episodio.
Preso atto dei documenti ritualmente allegati, la Corte ha ritenuto di interpretare nella richiesta di
“presenza” in udienza del Presidente la istanza volta alla sua audizione, e per questo motivo lo ha
convocato per l’udienza del 26.01.2017, ritenendo inammissibili le altre istanze istruttorie. Infatti, ai
sensi dell’art. 36/6 CGS, “i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti … e per
avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione”. Non servono
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del Comunicato n. 50
formule sacramentali per chiedere audizione: basta la chiara indicazione che “il reclamante” (e non
altri) intende esporre le sue ragioni in forma orale e diretta alla Corte, che è richiesta di ascoltare.
Ebbene, il “reclamante”, nel caso concreto, è la Società, e non il calciatore; solo la Società, in
persona del Presidente, avrebbe diritto di audizione, non certamente il calciatore che, pur
direttamente interessato, non ha presentato reclamo in proprio, come pure avrebbe potuto fare.
La richiesta audizione del calciatore, quindi, è inammissibile, mentre la richiesta “presenza”
all’audizione del calciatore, del capitano, e del vice non descrive una istanza istruttoria e
comunque perde di significato di fronte alla inammissibilità della prova orale offerta.
Quanto alla istanza di “riascoltare” gli ufficiali di gara, la Corte lo farebbe d’ufficio se avesse dubbio
nella interpretazione del referto.
Sentito così all’udienza del 26.01.2017, il Presidente ha sostanzialmente confermato il contenuto
del proprio reclamo, aggiungendovi alcuni particolari che la CSA ha potuto apprezzare.
Nel merito, il reclamo è solo parzialmente fondato.
I precedenti riportati, per quanto autorevoli, non possono portare argomenti utili alla tesi della
difesa perché: (i) concretamente rappresentano fatti diversi da quello oggi oggetto di analisi; e (ii)
astrattamente possono facilmente essere numericamente pareggiati da altrettanti precedenti
conformi (leggiamo di squalifiche di tre anni a carico di chi ha preso per il collo l’arbitro in c.u C.R.
Toscana del 27.04.2012 come in c.u. C.R. Basilicata 47 dell’11.12.2013, in c.u. C.R. Molise 73 del
18.02.2016) o, addirittura, sanzionati con squalifica di quattro o di cinque anni (da ultimo: in c.u. 50
Del Prov. Palermo del 19.03.15).
Nella giustizia sportiva non valgono argomenti lato sensu “democratici” del tipo “ha ragione chi ha
più precedenti favorevoli dalla sua”, perché (pur aspirando alla uniformità di giudizio) ogni caso fa
storia a sé, e deve essere sanzionato con la ponderata attenzione ai particolari del fatto concreto.
L’accaduto è stato minuziosamente descritto dal DdG e dall’Assistente e analiticamente riportato
dal GST: preceduto da comportamento ingiurioso, il calciatore si è alzato dalla panchina su cui
sedeva, ha proclamato a voce alta che quel che aveva intenzione di fare avrebbe potuto avere
conseguenze definitive, si è diretto di corsa con fare impetuoso verso l’assistente il quale, vistolo
arrivare e compresene le intenzioni bellicose, ha avuto solo il tempo di attutire l’impatto
indietreggiando di qualche passo. “Il menzionato calciatore gli afferrava, con entrambe le mani, il
collo, stringendoglielo con energia e procurandogli forte dolore; nella circostanza, tentava anche di
sollevare l’AA1 e lo spingeva con forza sulla rete di recinzione, che distava circa 2/3 metri; a
questo punto l’Ottogalli mollava la presa e si allontanava da solo”.
La presa per il collo già di per sé costituisce primordiale manifestazione di sottomissione fisica,
impressa nell’istinto umano. La presa per il collo rappresenta costrizione, schiavitù, sottoposizione
a vincolo dal quale non è possibile uscire, grave e imminente pericolo per la propria incolumità.
Tale gesto, se non è accompagnato da condizioni obbiettivamente e inequivocabilmente
rassicuranti, e non si è verificato per evidente gioco o per altra causa di chiaro aspetto pacifico,
non può sottrarsi all’inquadramento nella fattispecie “violenza”, così come è per lo sputo, che
anche se di per sé inidoneo a pregiudicare l’incolumità altrui, comunque “assume una potenzialità
lesiva della dignità e del decoro del soggetto investito, a volte ben più grave dell’atto di violenza, al
quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da
compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce” così C.A.F. in c.u. N. 45/C
del 16 maggio 2005.
Le condizioni che hanno accompagnato quell’odioso gesto, nel concreto, sono state (a ritroso) il
forte dolore procurato dalla presa con entrambe le mani, la spinta potente, la corsa impetuosa e
mirata, lo sguardo minaccioso del calciatore, il tutto preannunciato da esplicita parola volta al gesto
estremo, che seguiva già ad una espressione ingiuriosa.
Il fatto descritto non ammette una lettura diversa dalla volontà del calciatore di commettere un atto
di violenza fisica contro l’ufficiale di gara.
Il fatto che il calciatore abbia prontamente e spontaneamente mollato la presa dopo l’aggressione
apre però ad una lettura (moderatamente) più benevola.
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del Comunicato n. 50
La reclamante ha insistito proprio sulla mancanza di conseguenze concrete, oggettivizzate dal
fatto della successiva ripresa del gioco, nonché sulla mancanza di precedenti del calciatore che
nella lunga carriera non ha mai subito sanzioni disciplinari di peso.
Effettivamente questi due argomenti sono gli unici concreti elementi che possono convincere la
CSA che la condotta sanzionata possa trovare uno sconto di pena, anche in considerazione del
fatto che l’Assistente aggredito non ha ritenuto necessario richiedere l’intervento medico.
D’altronde, le disposizioni di cui alla Regola n. 5 ed all’art. 64 N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il
potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino situazioni che “a suo giudizio”
appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti, oppure tali da non consentirgli
di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio.
Il fatto che la gara non sia stata immediatamente interrotta (ma solo “sospesa”) ed abbia poi avuto
regolare compimento, seppur dopo la sospensione di un quarto d’ora, deve far ritenere che
effettivamente il pur gravissimo gesto d’impeto, nel pieno svolgersi della azione, non abbia dato
percezione di concreto pericolo per l’incolumità dell’assistente, e ciò già nella originaria visione del
Direttore di Gara; mentre il fatto che il calciatore, dopo il moto incontrollato, abbia avuto la capacità
di fermarsi da solo, senza attendere l’intervento di un terzo, depone per un pronto ravvedimento
spontaneo e, quindi, per una sua incapacità oggettiva di attentare all’incolumità dell’ufficiale di
gara, un dato, questo, confortato dalla condotta riconosciutagli lungo tutta la sua carriera.
Il forte dolore passato dopo cinque minuti, il fatto che l’assistente, dopo dieci minuti si sia riavuto e
che dopo quindici minuti la gara abbia potuto essere ripresa, va (da un lato) a onore dell’ufficiale di
gara, che ha saputo superare il momento particolarmente critico senza traumi neppure psicologici
e, senza scriminare il gesto ormai perpetrato, permette di attenuarne parzialmente la sanzione,
come da dispositivo.
La società, in tutto questo, nulla ha potuto ed è veramente apprezzabile il tono della lettera di
scuse rivolto dalla dirigenza alla terna arbitrale, e a tutto il mondo sportivo.
La sanzione accessoria a carico della Società, però, non è autonomamente impugnabile perché si
pone come atto dovuto (di natura prettamente amministrativa) sul quale l’intervento del Giudice
Sportivo ha semplice funzione di accendere l’attenzione degli Organi (amministrativi) preposti sul
caso (ex art. 16/4 bis CGS: “Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di
Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara,
devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle
misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal
Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”). Non costituisce sanzione inflitta dal
GST che, in tema, è privo di discrezionalità.
La sanzione accessoria è automatica conseguenza della qualificazione dell’atto subito dagli ufficiali
di gara come “violento”, quando sanzionato oltre i parametri di cui al c.u. 104/A del 17.12.2014, ed
è finalizzata a suggerire un forte intervento preventivo delle Società di sensibilizzazione verso i
propri tesserati per prevenire atti di violenza contro gli ufficiali di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello FVG in parziale accoglimento del reclamo riduce a due anni la
squalifica del calciatore OTTOGALLI Manuel e dispone per la restituzione della tassa.
Dichiara inammissibile l’impugnazione del provvedimento a carico della Società.
Ex art. 16/4bis CGS rileva di aver accertato un fatto di violenza contro gli Ufficiali di Gara e che la
sanzione applicata supera i parametri di cui al C.U. n. 104/A del 17.12.2014.
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La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall’avv. Silvio Franceschinis
(Presidente), dal dott. Alessandro Benzoni e dall’avv. Andrea Canzian (componenti effettivi), con la
partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A.
sig. Andrea Merlino, nel corso della riunione svoltasi telematicamente il 31.01.2017 ha assunto la
seguente decisione:
RECLAMO dell’ A.S.D. CJARLINS MUZANE (Torneo Allievi) in merito al provvedimento del
GST che ha disposto la squalifica per dieci giornate del calciatore AZIZI Boletin (in c.u. n. 80
dd. 19.01.2017).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 80 dd. 19.01.2017 il G.S.T. disponeva ai sensi dell'art.
19, punto 1, lett. e) C.G.S. e dell’art. 11, punto 2, del C.G.S. la squalifica per dieci giornate a carico
del calciatore AZIZI Boletin della ASD CJARLINS-MUZANE, con la seguente motivazione:
“accertato che l’Azizi era stato espulso nella suindicata gara perché, dopo un contrasto di gioco,
rivolgeva un’espressione gravemente offensiva a contenuto discriminatorio, seguita da un’altra
espressione ingiuriosa, nei confronti di un calciatore avversario di colore, di origine straniera,
provocando la reazione di quest’ultimo, che offendeva a sua volta l’Azizi e veniva pure lui espulso;
• ritenuto che tale condotta, posta in essere dall’Azizi, integra inequivocabilmente gli estremi del
“comportamento discriminatorio per motivi di razza”, di cui all’art. 11, comma 1, del C.G.S.;
• visto l’art. 11 C.G.S., comma 2, che recita quanto segue:
“Il calciatore che commette una violazione del comma 1 (dell’art. 11 C.G.S.) è punito con la
squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo
determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1…”.
Con tempestivo reclamo la società impugnava tale decisione. Riconoscendo il fatto addebitato al
calciatore, affermava che l’espressione, “potrebbe sembrare razzista ma non lo è”, e comunque
sarebbe stata dettata dalla reazione ad una espressione, questa sì a contenuto razzista, ma non
percepita dal Direttore di Gara, indirizzatagli da un calciatore avversario dopo un contrasto falloso.
Dato il lodevole e condivisibile battage che nel mondo le Istituzioni del CIO e della FIFA, in Europa
l’UEFA e, in Italia, il CONI e la FIGC stanno affrontando avverso ogni espressione discriminatoria
legata, nel caso particolare, al colore della pelle, non è pensabile che il pur giovane interessato
(nato nel 2001) non abbia compreso il significato delle parole che stava scandendo all’indirizzo di
un coetaneo i cui connotati esteriori (o comunque percepiti) denotano marcatamente origine
diversa da quella europoide.
La Corte Sportiva è sensibile alle ragioni di un ragazzo il cui nome denota anche l’origine straniera,
ma non riesce a comprendere come la Società possa intendere che la frase addebitata “potrebbe
sembrare razzista ma non lo è”: l’espressione usata, odiosa di per sé, non riguarda un fatto o una
condotta specifica attribuita all’avversario, ma si concentra sul suo aspetto meramente esteriore
dovuto alla sua origine (nel caso, sudamericana) che presuppone una asserita divisione biologica
dell’umanità in razze, superiori e inferiori. Come tale, non può intendersi che il giovane calciatore
abbia voluto esprimere una mera ingiuria indirizzata ad personam: se dotato di intelletto e di
comprensione della lingua italiana, il che non è in discussione, il calciatore ha voluto
necessariamente ferirlo con motivazioni razziali.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. così dispone:
- rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della tassa.
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.
ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.
IL SEGRETARIO
IL DELEGATO PROVINCIALE
Marcello FANIGLIULO
Anedi ERMACORA
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 03/02/2017.
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