linee guida per la valutazione dei progetti edili di

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linee guida per la valutazione dei progetti edili di
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
A.S.L. 1 - TORINO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------via Cesare Lombroso, n. 16 - 10125 TORINO
Tel. 011.566.3305 - Fax 011.650.31.49 - e-mail: [email protected]
LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI EDILI
DI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
A.S.L. 1 - TORINO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
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INDICE
1) PREMESSA
2) AMBITO DI APPLICAZIONE
3) LOCALI DI LAVORO
4) SUPERFICIE AEROILLUMINANTE
5) SERVIZI IGIENICI
6) SPOGLIATOI, DOCCE
7) LUOGHI DI PASSAGGIO
8) REFETTORIO
9) SEMINTERRATI
10) SOPPALCHI
11) VIE ED USCITE DI EMERGENZA
12) PROCEDURA AMMINISTRATIVA
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1 - PREMESSA
Il rapido susseguirsi di produzione legislativa degli ultimi anni ed il mutare delle tecnologie
hanno fatto nascere l'esigenza di produrre un aggiornamento degli orientamenti del Servizio.
L'obiettivo che ci siamo perciò posti è stato di pervenire ad una definizione, che fosse il più
possibile univoca, prima all'interno del Servizio, poi tra i Servizi del Dipartimento ed infine tra
la struttura pubblica e gli utenti.
Gli orientamenti della Pubblica Amministrazione devono essere trasparenti in modo da
ridurre al minimo le possibilità di interpretazione e l'utente deve essere messo in grado di
conoscerli.
La stesura degli orientamenti garantisce inoltre la continuità dell'azione nella specifica
competenza.
Il Servizio terrà, nella valutazione dei progetti edili relativi nuove costruzioni, o per
variazioni che interessino più del 50% della struttura, gli orientamenti di seguito illustrati.
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2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi del Servizio sono costituiti dalla legislazione di seguito indicata:
1) Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
2) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
3) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
4) Legge 30 marzo 1971, n. 118;
5) Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
6) D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
7) Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
8) Norme Integrative del Regolamento Municipale d'Igiene;
9) Regolamento Edilizio della Città di Torino;
10) Regolamento d'Igiene della Città di Torino;
11) Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
12) D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;
13) D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.
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3 - LOCALI DI LAVORO
I locali da adibire ad attività lavorativa devono avere i seguenti requisiti:
1) altezza non inferiore a m. 3, nelle aziende industriali (art.6, D.P.R. 303/56; art.116 R.M.I.);
altezza non inferiore a m. 2,70, per i locali uso ufficio (art.6, comma 5, D.Lgs 303/94, limite
individuato dalla normativa urbanistica vigente);
2) i muri perimetrali devono avere spessore minimo di cm.25 (art.111 R.M.I.) o comunque
garantire un valore di coefficiente di conduzione termica equivalente;
3) qualora non siano previste misure atte a garantire un idoneo coefficiente di coibentazione
termica da realizzare nella costruzione del tetto dovrà essere interposta camera d'aria,
oppure idonea controsoffittatura;
4) il pavimento dovrà essere realizzato in superficie unita ed elevato rispetto al piano di
campagna di almeno m.0,15 (art.115 R.M.I.);
5) dovrà essere realizzato un vespaio aerato sottoposto al pavimento, se non cantinato, di
almeno cm.30 di altezza ventilato da apposite bocche di ventilazione protette da griglie
(art.115 R.M.I.);
6) per le ditte che rientrano nel campo di applicazione della legislazione sul collocamento
obbligatorio, vale a dire quelle in cui è previsto un numero di occupati superiore ai 35
dipendenti, esclusi gli apprendisti, occorre prevedere l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
4 - SUPERFICIE AEROILLUMINANTE
La superficie aeroilluminante dei locali adibiti ad attività lavorativa deve avere le seguenti
caratteristiche:
1) finestre apribili aventi superficie non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento (art.130
R.M.I.);
2) il rapporto di 1/10 può essere raggiunto anche con la con la costruzione di lucernari ma
non con le superfici di porte e portoni (art.130, comma 1, R.M.I.);
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3) per le finestre con apertura a vasistas nel computo dell'aerazione si deve ridurre la
superficie utile in funzione dell'angolo di apertura;
4) le finestre ed i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e devono essere posizionati in modo che,
quando aperti, non costituiscano pericolo per i lavoratori (art.7, comma 7,  
.P.R.303/67);
5) le finestre ed i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati
di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale
lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso (art.7, comma 8, D.P.R.
303/56);
6) per gli uffici, situati in costruzioni di civile abitazione o in palazzine industriali, la superficie
apribile dovrà essere pari ad 1/8 della superficie del pavimento (art.49 Regolamento Edilizio
della Città di Torino).
5 - SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici devono avere i seguenti requisiti:
1) essere costituiti da gabinetto e antigabinetto (art.133, comma 5 R.M.I.);
2) la separazione tra gabinetto e antigabinetto deve essere realizzata a tutta altezza;
3) le pareti divisorie devono avere spessore minimo di m. 0,08 (art.134, comma 4, R.M.I.);
4) il gabinetto e l'antigabinetto devono avere superficie aeroilluminante diretta dall'esterno
non inferiore a mq.0,5 (art.134, comma 4 e 5, R.M.I.);
5) qualora non fosse possibile la ventilazione naturale dovranno essere garantiti
artificialmente almeno 8 ricambi/ora, se in estrazione continua, o 12 ricambi/ora se in
estrazione temporizzata e ritardata con comando adeguatamente temporizzato in modo da
ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione in entrambe i locali;
6) l'altezza minima dei locali non può essere inferiore a m. 2,40;
7) i gabinetti devono essere in prossimità dei locali di lavoro ed essere dotati di lavabi con
acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi (art.39, comma 1, D.P.R.
303/56);
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8) devono essere previsti gabinetti separati per sesso, fino a 10 lavoratori è possibile una
utilizzazione separata (art.39, comma 2, D.P.R.303/56);
9) la superficie in pianta deve misurare almeno mq.1,10 con larghezza non inferiore a cm.90
(art.134, comma 2, R.M.I.);
10) pavimento e pareti devono essere in materiale impermeabile facilmente lavabile fino a
m.1,50;
11) almeno un gabinetto per piano dovrà essere accessibile ed utilizzabile da persona su
carrozzina (art.133, comma 4, R.M.I.).
6 - SPOGLIATOI, DOCCE
6.1 - SPOGLIATOI
I locali adibiti a spogliatoio devono essere previsti quando i lavoratori devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o decenza, non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
Devono avere i seguenti requisiti:
1) essere vicini ai locali di lavoro e appositamente destinati a tale scopo (art.40, comma 1,
D.P.R. 303/56);
2) i locali adibiti ad antibagno non possono essere adibiti a spogliatoio;
3) essere ben difesi contro l'umidità e riscaldati nei mesi invernali;
4) avere tutte le caratteristiche dei locali per abitazione (art.130 R.M.I.);
5) su conforme parere del Servizio potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse;
6) avere superficie minima di mq. 10, e comunque non meno di mq. 1 per ogni addetto,
potenziale utilizzatore contemporaneo (Regolamento tipo della Regione Piemonte);
7) possono essere ventilati artificialmente, si consigliano almeno 6 ricambi/ora in estrazione;
8) i lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un
turno, quelli collettivi devono avere uno spazio di almeno cm. 60 per ogni posto;
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9) devono essere, se necessario, dotati di acqua calda, di mezzi detergenti e per asciugarsi
(art.39, comma 1, D.P.R. 303/56);
10) in attività con oltre 5 dipendenti devono essere separati per sesso; in attività con meno di
5 dipendenti può essere unico, in tal caso può essere utilizzato secondo opportuni turni
prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro(art.40, comma 2, D.P.R. 303/56).
6.2 - DOCCE
1) una doccia con antibagno in relazione a 10 utilizzatori potenziali (Regolamento tipo della
Regione Piemonte);
2) le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra di loro.
7 - LUOGHI DI PASSAGGIO
I luoghi adibiti al passaggio devono rispettare l'altezza minima di m. 2,40 (D.M. 5 luglio 1975;
Regolamento Edilizio Città di Torino);
SCALE
Non sono ammesse scale a chiocciola.
8 – VIE ED USCITE DI EMERGENZA (Porte e Portoni)
Le vie ed uscite di emergenza (porte e portoni) devono avere i seguenti requisiti:
1) tutte le porte devono essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro e consentire
una rapida uscita;
2)
-
non sono ammesse:
porte costituite da saracinesca a rullo;
porte scorrevoli verticalmente;
porte girevoli su asse centrale;
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3) le uscite dei locali con pericolo di esplosione o di incendio, e con più di 5 dipendenti,
devono essere dotate di:
- almeno due scale;
- almeno una porta ogni 5 lavoratori, larga m. 1,20 aprentesi nel verso dell'esodo;
4)
-
-
le uscite dei locali senza pericolo di incendio o esplosione devono essere dotate di:
fino a 25 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 0,80 nel verso dell'esodo;
da 26 a 50 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 1,20 nel verso dell'esodo;
da 51 a 100 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 1,20 più 1 porta di larghezza
minima di m. 0,80 nel verso dell'esodo;
oltre 100 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 1,20, più 1 porta di larghezza
minima di m. 0,80, più 1 porta di larghezza minima di m. 1,20 ogni 50 lavoratori o frazioni
comprese tra 10 e 50, oltre i 100, nel verso dell'esodo (per le porte di larghezza di m. 1,20
è accettata una tolleranza del 5% pari a m. 1,14, per le porte di larghezza di m. 0,80 è
accettata una tolleranza del 2% pari a m. 0,794);
il numero complessivo delle porte può essere minore purchè la larghezza complessiva
non sia inferiore ai valori sopradetti;
5) se le uscite di emergenza coincidono con le porte dei locali di lavoro, tali uscite devono
avere l'altezza minima di m. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa in materia
antincendio;
6) sono tollerate uscite di sicurezza ricavate nel portone a condizione che sia specificato,
caso per caso, il tipo di messa in opera;
7) tutte le porte considerate uscite di sicurezza devono essere dotate di maniglione
antipanico.