GIURISPRUDENZA E PARERI DEL CONSIGLIO E DEL CNF a cura

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GIURISPRUDENZA E PARERI DEL CONSIGLIO E DEL CNF a cura
GIURISPRUDENZA E PARERI
DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F.
a cura di Remo Danovi
Tenuta albi - Incompatibilità (presidente e a.d. di società).
La cancellazione dall'albo per incompatibilità, provvedimento di carattere amministrativo, non
può essere deliberata dall'ordine se non dopo aver convocato il professionista interessato e aver
sentite le sue argomentazioni, con il rispetto di un congruo termine tra la convocazione e
l'audizione. Non necessita pertanto, essendo il provvedimento di carattere amministrativo, né la
costituzione delle parti, né un'udienza di precisazione delle conclusioni, né un'udienza di
spedizione a sentenza.
Il professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di
ammministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una
situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista dall'art. 3, r.d.l. n.
1578/1933. Invece, non ricorre un'ipotesi di incompatibilità quando il professionista pur
ricoprendo la carica di presidente del c.d.a., sia stato privato, per statuto sociale o per successiva
deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un
amministratore delegato.
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 90)
Procedimento disciplinare - Indagine preliminare - Audizione dell'interessato.
Nella fase meramente eventuale delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la
comunicazione e l'audizione dell'interessato sono attività auspicabili ma non obbligatorie (e
pertanto la mancata preventiva audizione non determina la nullità del procedimento disciplinare
che venga successivamente iniziato).
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 94)
Procedimento disciplinare - Contestazione dell'addebito.
La contestazione dell'addebito disciplinare non richiede una minuta completa e particolareggiata
esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito essendo sufficiente che con la lettura
dell'incolpazione, l'interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il
rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli descrittigli.
(Consiglio naz. forense, 7 ottobre 2000, n. 108)
Procedimento disciplinare - Svolgimento delle udienze e deliberazione.
Il presidente dell'ordine può assumere la funzione di relatore nel procedimento disciplinare
essendo il presidente stesso un componente del consiglio, a nulla rilevando l'eventualità che il
relatore dovrebbe votare per primo e il presidente per ultimo.
Per l'adozione della decisione disciplinare in caso di parità di voti deve applicarsi, ex art. 51, r.d.
n. 37/1934, l'art. 527 c.p.p. per il quale il presidente deve votare per ultimo e in caso di parità il suo
voto non vale doppio ma prevale la soluzione più favorevole all'incolpato.
L'omessa indicazione dei testi nell'atto di citazione non determina la nullità del procedimento se i
testi siano stati comunque indicati nella deliberazione di apertura del procedimento disciplinare e i
due atti siano stati notificati insieme.
In assenza del segretario titolare del consiglio dell'ordine, le funzioni di segretario possono essere
svolte da qualsiasi altro consigliere componente del C.d.O.
Non determina nullità del procedimento disciplinare l'omesso giuramento dei testimoni; l'art. 48
del r.d.l. n. 1578/1933 prevede infatti nei confronti dei testimoni l'applicazione degli artt. 358 e
359 c.p.p. e non l'obbligatorietà del giuramento essendo il procedimento davanti al C.d.O. di
carattere amministrativo e non giurisdizionale.
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 92)
Procedimento disciplinare - Patteggiamento.
La sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel procedimento disciplinare e non può
neppure essere recepita acriticamente come fondamento per un'affermazione di responsabilità; i
fatti e i documenti raccolti nel procedimento penale possono infatti e debbono essere valutati
discrezionalmente dal C.d.O.
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 93)
Procedimento disciplinare - Prescrizione.
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una
violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento in cui la
stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta
protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta
medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente).
(Consiglio naz. forense, 21 giugno 2000, n. 72)
Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto non impugnabile. Infatti in materia
disciplinare l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un
procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l'iscritto contro cui si procede e il
procuratore generale presso la Corte d'appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti
diversi da quelli indicati non è ammissibile.
(Consiglio naz. forense, 18 ottobre 2000, n. 114)
Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. di esecuzione della sanzione.
È impugnabile la decisione con cui il C.d.O. fissa il termine di decorrenza della sanzione inflitta
dal C.d.O. stesso e confermata in modo definitivo dal C.N.F. La competenza del C.N.F., infatti, si
estende a tutte le questioni connesse, pregiudiziali e preliminari, che possano insorgere in ordine
alle impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari.
Le decisioni del C.N.F., ai sensi del disposto degli artt. 56, comma 4, r.d.l. n. 1578/1933, e 64,
comma 2, r.d. n. 37/1994, sono immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione e
notificazione alle parti interessate. Conseguentemente non è necessaria una loro integrazione per la
determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del C.d.O. che cura
la tenuta dell'albo al quale è iscritto l'incolpato (tale decorrenza determinandosi appunto con
l'avvenuta notificazione).
(Consiglio naz. forense, 7 ottobre 2000, n. 104)
Procedimento disciplinare - Richiesta di rinvio per impedimento del difensore.
Nel procedimento disciplinare la richiesta di rinvio, per concomitanti impegni del difensore, deve
essere corredata da precisa documentazione che consenta la compiuta valutazione dell'effettività,
indifferibilità e rilevanza dell'impegno. (Nella specie è stata ritenuta inammissibile, ai fini della
concessione del rinvio, la generica allegazione di un impegno da parte del difensore, che peraltro
già ne conosceva la concomitanza al momento dell'assunzione del mandato per il procedimento
disciplinare).
(Consiglio naz. forense, 7 ottobre 2000, n. 107)
L'impedimento del professionista a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, nell'ambito di un
procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato
medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l'assoluto impedimento del
professionista a comparire. (Nella specie il certificato riferiva di uno stato influenzale ed attestava
una diagnosi di due giorni).
(Consiglio naz. forense, 7 ottobre 2000, n. 109)
L'impedimento del professionista a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine nell'ambito di un
procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato
medico che attesti la presenza di una malattia (lombosciatalgia), che non giustifica di per sé
l'assoluto impedimento a comparire.
(Consiglio naz. forense, 23 ottobre 2000, n. 117)
Dovere di probità - Trattenimento fascicolo d'ufficio.
L'avvocato che trattenga fascicoli d'ufficio, riconsegnandoli solo dopo ripetuti solleciti, e usi
espressioni offensive verso il funzionario capo della cancelleria, pone in essere un comportamento
deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe
forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).
(Consiglio naz. forense, 7 ottobre 2000, n. 105)
Dovere di fedeltà - Incarichi contro ex cliente.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà
l'avvocato che assuma un incarico difensivo contro suoi ex clienti e relativo a fatti dei quali egli
era venuto a conoscenza a causa del suo precedente mandato difensivo. (Nella specie è stata
confermata la sanzione della sospensione per mesi due).
(Consiglio naz. forense, 26 giugno 2000, n. 74)
Dovere di difesa - Comunicazione del mandato di cattura.
Non commette illecito deontologico e violazione del dovere di riservatezza l'avvocato che,
venuto a conoscenza del mandato di cattura emesso nei confronti di un suo cliente ed avuta copia
dell'interrogatorio, non segretato ex art. 329 c.p.p., lo comunichi, autorizzato dal cliente, ad altro
avvocato coinvolto nella vicenda. (Nella specie è stata confermata la decisione di archiviazione).
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 81)
Dovere di riservatezza - Divieto di pubblicità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di
riservatezza e del divieto di pubblicità, il professionista che in un articolo su una rivista faccia
pubblicità a prodotti di bellezza, associandosi le qualità dell'avvocato con la bontà degli stessi
prodotti.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che denigri e critichi
l'operato di un collega davanti al suo cliente, con invito a cambiare professionista. (Nella specie è
stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due).
(Consiglio naz. forense, 16 ottobre 2000, n. 112)
Dovere di verità - Dovere di decoro e riservatezza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che abbia diffuso
notizie false circa gli incarichi ricevuti. (Nella specie il professionista aveva dichiarato falsamente
di aver ricevuto incarichi professionali da un personaggio famoso e la notizia aveva avuto un forte
riscontro nella stampa. In considerazione dei buoni precedenti disciplinari e dei gravi problemi
familiari, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due).
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 89)
Dovere di difesa - Revoca del mandato.
Non commette illecito deontologico e non viola il dovere di difesa il professionista che, dopo
essere stato revocato dall'incarico, si sia astenuto dal comparire in udienza, senza aver
preventivamente giustificato al giudice la propria assenza, anche in considerazione del fatto che
nell'udienza in questione non era necessaria la presenza del difensore e poteva essere nominato,
come in effetti è stato, un difensore d'ufficio.
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 85)
Rapporti con la parte assistita - Perseguimento di interessi personali.
L'avvocato che abusi della fiducia e dello stato di malattia del suo cliente, e lo induca a
concludere con lui un contratto molto vantaggioso per il professionista stesso e svantaggioso per il
cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di
lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie l'avvocato aveva indotto il cliente a
vendergli un immobile in cambio di un vitalizio di valore irrisorio rispetto al valore del bene
ceduto, e non aveva neppure provveduto ai relativi pagamenti. È stata confermata la sanzione della
cancellazione).
(Consiglio naz. forense, 20 settembre 2000, n. 76)
Rapporti con la parte assistita - Appropriazione di somme e false informazioni.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei doveri di
probità e correttezza propri della classe forense, il professionista che utilizzi fogli firmati in bianco
dal cliente, dia false informazioni allo stesso sulla conclusione di un accordo transattivo e si
appropri di somme avute in ragione del mandato omettendo di dare il rendiconto. (Nella specie è
stata confermata la sanzione della radiazione dall'albo).
(Consiglio naz. forense, 6 settembre 2000, n. 75)
Rapporti con i colleghi - Documenti riservati.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in
udienza, inaudita altera parte, un documento non producibile perché riferito ad un tentativo di
conciliazione stragiudiziale. (Nella specie il professionisla aveva prodotto, in allegato ad un'istanza
di sospensione della provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo, un fax inviatogli dal collega di
controparte e da lui stesso sollecitato per un tentativo di conciliazione. È stata confermata la
sanzione dell'avvertimento).
(Consiglio naz. forense, 23 ottobre 2000, n. 129)