conoscere le regole… per vivere meglio
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CONOSCERE LE REGOLE… PER VIVERE MEGLIO Regolamento di Polizia Urbana INDICE pag 4 4 5 6 SPAZI ED AREE PUBBLICHE Spazi ed aree pubbliche Luminarie (decorazioni luminose prive di elementi pubblicitari) Addobbi e festoni senza fini pubblicitari Atti vietati sul suolo pubblico PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Marciapiedi e portici Manutenzione degli edifici e delle aree Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano Aree verdi Pulizia del suolo e dell’abitato Sgombero neve Rami e siepi Pulizia dei fossati Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi 13 Esposizione di panni e tappeti 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 NORME DI TUTELA AMBIENTALE 14 Ripari a pozzi, cisterne e simili 14 Oggetti mobili 15 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto 16 Accensioni di fuochi 17 Tutela della quiete 19 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni 19 Attività produttive ed edilizie rumorose 20 Uso dei dispositivi antifurto 20 Uso di macchine da giardino 21 Sosta o fermata di veicoli a motore 22 Divieto di sosta e fermata in prossimità dei passaggi a livello 24 24 25 26 VARIE Accattonaggio Divieto di campeggio libero Contrassegni del Comune Ordine e rispetto della sacralità dei cimiteri cittadini Il Comune di Tradate ha avviato una campagna per dare maggior diffusione dei contenuti del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di sensibilizzare la cittadinanza a tenere comportamenti consoni a quanto in esso previsto. L’Amministrazione comunale ha quindi pensato di realizzare un opuscoletto informativo contenente una versione più semplificata e pratica del regolamento, in modo tale che possa essere consultato, recepito e memorizzato con maggior facilità dai cittadini, indipendentemente dalla loro fascia di età e dal livello di istruzione conseguito. Nella presente versione – che nei contenuti è comunque fedele a quella originale – i testi degli articoli e delle disposizioni amministrative sono stati infatti rivisti e riscritti, dove possibile, con un linguaggio meno burocratico. Inoltre, delle simpatiche vignette fanno da commento iconografico ad alcune delle principali normative in esso esposte. L’Assessore alla Polizia Locale Giuseppe Bonasso Il Sindaco Stefano Candiani 3 SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 3 Spazi ed aree pubbliche Negli spazi e nelle aree pubbliche deve essere sempre consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività e i comportamenti che non consentono la libera fruibilità. Per i trasgressori sanzione amministrativa di euro 100,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. Art. 4 Luminarie (decorazioni luminose prive di elementi pubblicitari) Per posizionare delle luminarie lungo le strade e le piazze bisogna presentare in Comune (Ufficio Commercio) una preventiva Denuncia di Inizio Attività (DIA): non bisogna collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei monumenti, salvo che non si abbia un consenso scritto del proprietario. Vanno posizionate ad almeno 5,50 m dal suolo, se le si pone trasversalmente alla strada in un punto in cui transitano i veicoli; oppure vanno messe ad almeno 3,00 m se sovrastano una parte della strada destinata esclusivamente al transito di pedoni e biciclette. Vanno rimosse entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione. Per i trasgressori sanzione amministrativa di euro 200,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 4 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari Art. 5 Per collocare nelle strade, nelle piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni senza fini pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive occorre il consenso della proprietà dello stabile, ma non occorre alcuna autorizzazione da parte del Comune. Bisogna posizionarle non prima di 7 giorni antecedenti l’evento e vanno rimosse entro i 5 giorni successivi l’evento. Per i trasgressori sanzione amministrativa di euro 100,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 5 SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 6 Atti vietati sul suolo pubblico Sul suolo pubblico è vietato: a) lavare i veicoli di qualsiasi genere; b) esercitare l’attività di “lavavetri” di veicoli in genere; c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose (ad esempio l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili), nonché far scoppiare petardi; è comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all’art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso; d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose; g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso; h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune; j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti; k) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli o insudiciarli; l) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiarvi o dormirvi e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro. Per i trasgressori del punto d) sanzione amministrativa di euro 350,00 e l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi. Per i trasgressori dei punti g), k), l) sanzione amministrativa di euro 350,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Per i trasgressori degli altri commi sanzione amministrativa di euro 100,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 6 PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Marciapiedi e portici Art. 7 I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà fronteggianti gli spazi pubblici. Sotto i porticati non possono circolare veicoli di alcun tipo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Per i trasgressori sanzione amministrativa di euro 100,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 7 PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 8 Manutenzione degli edifici e delle aree 1) I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza (obbligo valido anche per i locatari e i concessionari di edifici). Gli stessi devono effettuare anche le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell’immobile. Hanno inoltre l’obbligo di provvedere ai restauri dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica. A richiesta dell’Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l’allontanamento dei volatili. 2) Sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici. 3) Devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana. 4) I mezzi che escono dai cantieri edili non devono imbrattare le strade con fango o spargere altri detriti provenienti di cantieri stessi. Il responsabile del cantiere risponderà solidalmente con l’autore della violazione. Per i trasgressori dei punti 1), 3) la sanzione amministrativa è di euro 350,00 e sussiste anche l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Per i trasgressori del punto 2) la sanzione amministrativa è di euro 100,00; mentre per i trasgressori del punto 4) la sanzione amministrativa è di euro 75,00 e vi è l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 8 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri Art. 9 Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e “tipo Imhoff” devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Per i trasgressori la sanzione amministrativa è di euro 200,00 e l’obbligo e sussiste l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano Art. 10 Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato: • apporre, disegnare o incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere (divieto valido anche per gli edifici privati); • modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici degli edifici; • spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere; • collocare direttamente o indirettamente su pali dell’illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatte salve le preventive autorizzazioni; Per i trasgressori la sanzione amministrativa è di euro 200,00 e l’obbligo e sussiste l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 9 PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 11 Aree verdi Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato: • il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli; • attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli; • staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori; • rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi. Per i trasgressori la sanzione amministrativa è di euro 200,00 e l’obbligo e sussiste l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo. Art. 12 Pulizia del suolo e dell’abitato • Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di almeno 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. • Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta. • I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico. • Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia di cui sopra è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. • È comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi e il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi. 10 Per i trasgressori la sanzione amministrativa è di euro 100,00 e l’obbligo e sussiste l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo. Art. 13 Sgombero neve 1) I proprietari o gli amministratori, o i conduttori di edifici e dei fabbricati al fine di tutelare l’incolumità delle persone hanno l’obbligo, durante o a seguito di nevicate, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. 2) Gli stessi, onde evitare pregiudizio all’incolumità delle persone e danni alle cose nei luoghi pubblici prospicienti gli edifici, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che per scivolamento sporgono oltre il filo delle gronde o di balconi, terrazzi e altre sporgenze. 3) Ai proprietari di piante, i cui rami sporgono su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata. 4) Da parte dei soggetti di cui al punto 1), la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi e di cassonetti di raccolta dei rifiuti. 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. 6) È fatto obbligo ai soggetti del punto 1), di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte. Per i punti 1), 2) e 6) la sanzione amministrativa è di euro 200,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Per i punti 3), 4) e 5) la sanzione amministrativa è invece di euro 100,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 11 PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 14 Rami e siepi I rami e le siepi siti in aree di proprietà privata, ma che sporgono su aree pubbliche devono essere potati a cura dei proprietari o locatari. Le foglie e i rami caduti sulle arre pubbliche, ma anche i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari e dei locatari. La sanzione amministrativa è di euro 100,00. Art. 15 Pulizia dei fossati Al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, i proprietari o gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, La sanzione amministrativa è di euro 200,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 16 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia La sanzione amministrativa è di euro 200,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 12 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi Art. 17 Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e i gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, nelle aree di pertinenza, in un raggio di almeno 5 metri. La sanzione amministrativa è di euro 100,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Esposizione di panni e tappeti Art. 18 È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio. È vietato anche stendere panni ed oggetti similari fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche. La sanzione amministrativa è di euro 100,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 13 NORME DI TUTELA AMBIENTALE Art. 20 Ripari a pozzi, cisterne e simili I pozzi, le cisterne e strutture simili presenti sia in spazi pubblici che in aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto, sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. La sanzione amministrativa è di euro 350,00 e vige l’obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza. Art. 21 Oggetti mobili Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell’edificio prospiciente un’area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico, o suolo destinato al pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma della parte I del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare, in altezza, uno spazio libero non inferiore a 2,20 m. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati, oppure su percorsi pedonali; la sporgenza non può essere maggiore della larghezza del marciapiede o del percorso pedonale, diminuito però di cm 40 (la sporgenza non può comunque superare 120 cm). L’annaffiatura delle piante collocate all’esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. La sanzione amministrativa è di euro 100,00 e vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 14 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto Art. 22 1) È fatto obbligo a chiunque si metta a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate e muri di recinzione, di predisporre protezioni e segnalazioni per evitare danni ai passanti. 2) È vietato eseguire all’aperto attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante. 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. Per il punto 1) la sanzione amministrativa è di euro 100,00; per i punti 2) e 3) la sanzione amministrativa è invece di euro 350,00; per tutti vige l’obbligo di cessare l’attività fino alla regolarizzazione attraverso l’uso degli strumenti e/o delle modalità previste. 15 NORME DI TUTELA AMBIENTALE Art. 23 Accensioni di fuochi 1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi e delle scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. È, in ogni caso, obbligatorio restare sul posto per controllare di persona il fuoco acceso. 2) È comunque sempre vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931 (ad esempio nei campi, nei boschi, o in luoghi a meno di 100 metri da case, edifici, aree boschive, o aree in cui si trovi qualsiasi tipo di materia infiammabile), ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. 3) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private (salvo diverse disposizioni condominiali) e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. 4) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti punti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. Per i punti 1) e 2) la sanzione amministrativa è di euro 350,00; per i punti 3) e 4) la sanzione amministrativa è invece di euro 100,00; per tutti vige l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 16 NORME DI TUTELA AMBIENTALE Tutela della quiete Art. 24 1) Per “disturbo” della quiete deve intendersi qualsiasi fenomeno che, producendo rumore all’interno di un edificio o all’esterno, provoca il turbamento al riposo e alle attività umane – cioè altera il benessere psico-fisico e il normale ritmo di vita, con un conseguente pericolo per la salute – nonché qualsiasi turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno che viene a interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico” – Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 05/10/1997 “Approvazione zonizzazione acustica del territorio cittadino”). 2) Nei locali pubblici e privati (oltre alle relative pertinenze), comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili. 3) Negli spazi pubblici è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga. 4) Dalle ore 22.00 alle ore 8.00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga. 5) Nei centri abitati é vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini ecc. cani o altri animali qualora questi disturbino il riposo o le occupazioni dei cittadini - specialmente di notte - con insistenti e prolungati latrati, guaiti o altro. 17 NORME DI TUTELA AMBIENTALE 6) Le manifestazioni a carattere temporaneo - quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive - con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non), che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina prevista dalle norme di legge. 7) Di norma, per i pubblici esercizi e i circoli privati, palestre, scuole di ballo e strutture simili ubicate in edifici comprendenti abitazioni private, è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali, o un’espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali. 8) È vietato ai conducenti di veicoli a motore provarne il funzionamento – nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana – accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e altri rumori inutili, oppure utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all’esterno Per i punti 2) , 3), 4), 5), 6), 7) e 8) la sanzione amministrativa è di euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite. La violazione di cui al comma 1) è punita con una sanzione amministrativa da euro 516,00. 18 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni Art. 25 Nelle abitazioni si possono usare solamente apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità tale da non arrecare disturbo al vicinato; il Sindaco può disporre limitazioni di orario. È vietato posizionare i compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi; Per l’installazione e l’utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente. La sanzione amministrativa è di euro 200,00 e vige obbligo di cessazione immediatamente la condotta illecita. Attività produttive ed edilizie rumorose Art. 26 Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali. Nell’esercizio di attività anche non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in orario notturno – come ad esempio la panificazione – dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare il disturbo e/o l’interruzione del riposo altrui (ad esempio mediante l’apertura/chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc. Fatti salvi i limiti di orario, le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che prevedano l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi tali da comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di un’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall’Autorità comunale. La sanzione amministrativa è di euro 350,00 e vige l’obbligo immediato di cessare le emissioni sonore. 19 NORME DI TUTELA AMBIENTALE Art. 27 Uso dei dispositivi antifurto 1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, gli antifurti dotati di dispositivi acustici collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore ai tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi. 2)Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso si verifichino condizioni anomale di funzionamento tali da creare disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore. Per il punto 1) la sanzione amministrativa è di euro 350,00 e c’è l’obbligo di adeguare il dispositivo di allarme. Per il punto 2) la sanzione amministrativa è di euro 200,00. Art. 28 Uso di macchine da giardino L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è vietato dalle ore 22.00 alle ore 9.00. L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. La sanzione amministrativa è di euro 200,00 e vige l’obbligo di cessazione immediata dell’attività. 20 Sosta o fermata di veicoli a motore Art. 29 È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore ai passaggi a livello e anche in tutte le fasi di sosta e/o fermata prolungata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione. Sono esclusi: • i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l’ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili); • i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità; • i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l’espletamento di attività d’istituto; • i veicoli in avaria che necessitino di un intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso; • i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione. La sanzione amministrativa è di euro 200,00 e c’è l’obbligo di spegnere il motore. 21 NORME DI TUTELA AMBIENTALE Divieto di sosta e fermata in prossimità dei passaggi a livello di C.so Bernacchi / viale Marconi e di via Fiume quando le barriere sono abbassate Nonostante molti conducenti vengano spesso multati perché sostano irregolarmente con i loro veicoli davanti alle barriere chiuse dei passaggi a livello di Tradate (c.so Bernacchi / viale Marconi) e di Abbiate (via Fiume), sono sempre numerosi i trasgressori di queste semplici norme del vigente codice della strada. Per pigrizia e per imprudenza i conducenti preferiscono fermarsi ad aspettare la riapertura, piuttosto che proseguire il loro cammino lungo le vie laterali che restano loro aperte. Spesso ci si dimentica che un veicolo irregolarmente in sosta davanti alle barriere chiuse di Abbiate comporta un disagio (a volte anche il blocco totale) alla circolazione di tutti gli altri veicoli nella rotatoria, intralciando anche eventuali mezzi di soccorso di emergenza. La sosta lungo viale Marconi in prossimità del passaggio a livello di Tradate può inoltre provocare incidenti stradali: i veicoli che sopraggiungono dopo l’automobilista indisciplinato fermo in sosta, spesso cercano di superarlo rischiando di scontrarsi con i veicoli che sopraggiungono nella direzione opposta. Il Comando di Polizia Locale ha intensificato i controlli in queste aree per contrastare questo spiacevole e pericolosa abitudine di alcuni automobilisti indisciplinati. O RS CO I CH AC RN BE VIA PIA VE A VI DO ON SM I R F. VIA PIA VE E AL VI NZO ISO VIA VE NE TO NI CO AR M VI TT OR IO VI A NI CO AR M VI A O LM IE GL GU SA BO TI NO A VI A VI E UM FI 22 Pianta del passaggio a livello di Tradate (c.so Bernacchi) VI AG RA DI SC A Pianta del passaggio a livello di Abbiate (via Fiume) 23 VARIE Art. 30 Accattonaggio 1) È vietato chiedere l’elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto e all’interno dei cimiteri. 2) È altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo. 3) È aggravante l’utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio; nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale. Per i punti 1) e 2) la sanzione amministrativa è di euro100,00; per il punto 3) la sanzione amministrativa è di euro 200,00. Per tutti vige l’obbligo di cessare l’attività immediatamente. Art. 31 Divieto di campeggio libero In tutto il territorio comunale – compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico – è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento al di fuori dalle aree appositamente attrezzate che eventualmente fossero predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree – autorizzando anche l’uso della forza – impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l’attuazione di quanto sopra disposto. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. La sanzione amministrativa è di euro 350,00 a cui consegue anche l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell’ordinanza di cui al punto 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell’ordinanza predetta. 24 Contrassegni del Comune Art. 32 È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa. La sanzione amministrativa è di euro 200,00 e vige l’obbligo della cessazione dell’illecito e l’eliminazione delle cose che ne furono il prodotto. 25 Ordinanza del Sindaco n. 91 del 3 luglio 2009 volta a garantire l’ordine e il rispetto della sacralità dei cimiteri cittadini. Negli ultimi tempi nei nostri cimiteri si sono verificati episodi di irriverenza incompatibili con la sacralità dei luoghi che hanno reso necessaria l’adozione di questa ordinanza per garantire il decoro e l’ordine all’interno dei cimiteri. È pertanto vietato: • avere comportamenti scorretti o offensivi verso il culto dei defunti; • tenere comportamenti chiassosi; • introdurre oggetti indecorosi ed estranei all’ambiente; • manomettere o rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi e oggetti votivi; • abbandonare fiori o rifiuti al di fuori di degli appositi contenitori; • calpestare aiuole, camminare o sedere sulle sepolture, scrivere o imbrattare le sepolture; • eseguire lavori sulle sepolture senza l’autorizzazione del Comune; • assistere a esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee, o nei casi in cui sia altrimenti vietato; • entrare o sostare all’interno dei cimiteri per motivi diversi da quelli di culto e di preghiera per i defunti; • entrare con veicoli all’interno dei cimiteri L’accesso dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori) all’interno del perimetro del cimitero è consentito solo ai – veicoli di proprietà comunale, – ai veicoli che operano per conto del Comune di Tradate, – ai veicoli delle agenzie funebri (limitatamente al tempo necessario all’operazione della posa del feretro) Inoltre non possono accedere all’interno dei cimiteri: – fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da persone adulte; – animali di ogni genere (sono ammessi solo gli animali al servizio di non vedenti o in dotazione agli organi di polizia); – persone in stato di ubriachezza o di alterazione dovuta a sostanze stupefacenti; – persone vestite in maniera indecorosa e in contrasto con la sacralità dei luoghi; I sopraccitati divieti possono essere applicati anche nelle aree immediatamente adiacenti i cimiteri qualora i comportamenti in oggetto arrivino ledere il decoro e la sacralità dei campi santi. 26 27 Comando di Polizia Urbana piazza Mazzini, 6 21049 Tradate tel. 0331-826842 fax 0331-826887 email [email protected] Orari dal lunedì al sabato 9.30-12.30 il giovedì anche 15.30-18.30 www.comune.tradate.va.it Pubblicazione realizzata dall’U.R.P. del Comune di Tradate in collaborazione con il Comando di Polizia Locale