REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FOGNATURE

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REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FOGNATURE
COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
REGOLAMENTO
COMUNALE DELLE
FOGNATURE
Approvato con delibera
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COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
INDICE
Parte I - Disposizioni di carattere generale
art.
art.
art.
art.
art.
1 - Oggetto dei Regolamento
2 - Definizioni
3 - Competenze del Comune
4 - Classificazione delle utenze
5 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito
Parte II - Norme concernenti l'allacciamento e lo scarico in fognatura
art. 6 - Autorizzazione all'allacciamento e scarico
art. 7 - Domanda di allacciamento e scarico in fognatura
art. 8 - Progetto delle opere di allacciamento - approvazione del progetto
art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento
art. 10 - Collaudo delle opere di allacciamento - attivazione dello scarico
art. 11 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento
Parte III - Esercizio degli allacciamenti privati
art. 12 - Manutenzione delle opere di allacciamento
art. 13 - Ispezioni e controlli
art. 14 - Responsabilità degli utenti
art. 15 - Rifusione dei danni alle infrastrutture
Parte IV - Utenze industriali
art. 16 - Rilevazione dei consumi idrici
art. 17 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
art. 18 - Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali
art. 19 - Impianti di pretrattamento e smaltimento dei relativi residui
art. 20 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento industriale
art. 21 - Collettori di allacciamento
art. 22 - Riunione di più scarichi
art. 23 - Impianto di sollevamento
art. 24 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento
art. 25 - Disciplina dei cicli produttivi
art. 26 - Modifica della attività produttive
art. 27 - Titolarità delle autorizzazioni di allacciamento e scarico
art. 28 - Revoca dell'autorizzazione - recesso
Parte V - Utenze domestiche
art. 29 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private
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art. 30 - Criteri di allacciamento delle utenze civili
art. 31 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamenti delle utenze civili
art. 32 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale
art. 33 - Collettori dei cortili e degli spazi interni
art. 34 - Separatore di olii
art. 35 - Pozzi neri e fosse settiche fuori uso
Parte VI -Norme particolari relative agli scarichi diversi da quelli
domestici
art. 36 - Scarichi di insediamenti industriali
Parte VII - Norme particolari relative agli scarichi civili
art. 37 - Utenze allacciabili alla fognatura
art. 38 - Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura
Parte VIII - Utenze non allacciabili alla fognatura
art. 39 - Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura
art. 40 - Divieto di scarico nel sottosuolo.
Parte IX - Disposizioni varie
art. 41 - Entrata in vigore dei Regolamento
art. 42 - Norme transitorie
art. 43 - Penali
Allegato A: Tabella limiti accettabilità
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PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue
derivanti da insediamenti domestici e industriali ricadenti nell'area del Comune.
Il regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, sia per l'Ente
gestore (Comune), sia per gli utenti, anche a seguito di eventuali future estensioni delle reti.
Esso ha lo scopo di stabilire:
1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello
stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonchè dei recapito finale della
fognatura;
2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per gli insediamenti che
recapitano le acque reflue nella fognatura comunale;
3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nella fognatura comunale;
4) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
5) le norme tecniche per gli allacciamenti;
6) le sanzioni amministrative.
Art. 2 - Definizioni
Nel presente regolamento è usata la seguente terminologia tecnica:
- abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche,
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni
in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato;
- agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono
sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed
economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- autorità d’ambito: la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell’art. 9,
comma 2, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui
all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio
pubblico;
- fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane;
- inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente
idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la saluta
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umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le
attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane;
- fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole
acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono
in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento
di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le
procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;
- scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento
di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’art. 40 del Decreto Legislativo
152/99;
- acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo
ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi
idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del
Decreto Legislativo 152/99;
- trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico
ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri
processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20%
prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del
50%;
- trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che
in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro
processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto
Legislativo 152/99;
- stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale
si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del
Decreto Legislativo 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in
uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia
prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti
azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
- impianto di depurazione: impianto per il trattamento dei reflui urbani provenienti dalla
rete fognaria del bacino di utenza.
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Art. 3 - Competenze del Comune
Sono di competenza del Comune:
- il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale;
- il controllo delle utenze domestiche ed industriali allacciate alla rete fognaria pubblica;
- la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature che recapitano
nell'impianto centralizzato;
- la definizione dei canoni di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la gestione delle opere comunali.
Art. 4 - Classificazione delle utenze
Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/1999 e n.
258/2000, gli scarichi sono così classificati:
- Scarichi di acque reflue domestiche
- Scarichi di acque reflue industriali
Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attività domestiche.
Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque
reflue provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno
agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del
fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti
in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato
5 al Decreto Legislativo n. 258/2000. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di
assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di
normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia
prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione
dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per
una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua
o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa
regionale.
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Art. 5 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito
Le utenze civili, qualificate domestiche o assimilabili, poste all'interno delle zone servite da
pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella
fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e/o eventuale stazione di sollevamento..
Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione all'allacciamento resta subordinata alla
verifica da parte dell'Ente gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità
dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.
Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in
altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche,
documentate e gravi ragioni tecniche accertate con apposito verbale dall'Ufficio Tecnico
comunale che comprovi che non sia possibile l'immissione dello scarico in fognatura, è
ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in
considerazione della tipologia dell'insediamento.
E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le
installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche
indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le
spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle
presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni
civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per
modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle
caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza
preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento e con
personale espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed
agli impianti privati, dall'origine primaria dello scarico, fino alla sua confluenza nella
pubblica conduttura, e al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato
quanto previsto dal presente regolamento.
Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché
dell'impianto di depurazione terminale, l'Amministrazione comunale può imporre
limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue industriali. Per le stesse esigenze
tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il
funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti dei successivi articoli, è tassativamente
vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale
addetto alla manutenzione e per i vari manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico:
a) Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e
comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano
determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
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b) Qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da
taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c) Sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio,
ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa,
ecc.;
d) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue,
costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque,
pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le
strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione
delle stesse;
f) Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque
contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare,
solidificare o divenire gelatinose;
g) Ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di
animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli,
carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
h) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le
persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
i) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio
per le persone esposte;
PARTE Il - NORME CONCERNENTI L'ALLACCIAMENTO E LO
SCARICO IN FOGNATURA
Art. 6 - Autorizzazione all'allacciamento e scarico
Qualora non diversamente provveduto, gli scarichi di acque reflue industriali, con le
eccezioni di cui all'art. 5, dovranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento previa
apposita autorizzazione dell'Ente gestore, presentando domanda in tal senso secondo le
modalità di cui al successivo art. 7. L'Ente gestore accetta nelle fognature gli scarichi
delle acque reflue industriali purchè, a suo giudizio, siano compatibili con il regolare
funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di depurazione.
Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 5, hanno
l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere rivolta all'Ente gestore, da
parte dell'utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione per le opere di
allacciamento, da formulare nei modi e nei tempi previsti dall’ Ufficio Tecnico, trascorsi i
quali l'Ente gestore potrà intervenire d'ufficio.
Art. 7 - Domanda di allacciamento e scarico in fognatura
Nel caso di scarichi di acque reflue industriali, la domanda di autorizzazione in bollo deve
essere presentata all'Ente gestore corredata dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnico descrittiva (in triplice copia) contenente:
- la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
- le generalità e l'indirizzo del titolare e del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
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il numero degli addetti impiegati;
una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da
cui generano gli scarichi;
le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima,
volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, eventualmente
allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico;
i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare
ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura
misurati o stimati dai responsabili della ditta;
la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento, allegando una
dettagliata descrizione. Per impianti di trattamento si fa riferimento a quanto indicato
all’articolo 2 del presente Regolamento.
Descrizione del sistema complessivo di scarico ivi compreso le operazioni ad esso
funzionalmente connesse;
Eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
Indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
Indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei
valori limite di emissione.
Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al Decreto Legislativo
N. 152/1999, la domanda deve altresì indicare:
1) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione
ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima
tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve
essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero
massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
2) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
B)
– Planimetria (in triplice copia) relativa all’estratto catastale scala 1:2000 d'insieme della
zona in cui è ubicato l’insediamento;
– Planimetria in dettaglio scala preferibilmente 1:200, su cui siano riportate le reti di
fognatura interna separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per
le acque di processo dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonchè
l'ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti e/o previsti e del pozzetto
necessario ai prelievi di controllo.
L'Ente gestore si riserva comunque di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali
sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione di cui all'art. 6.
Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche, di cui all'art. 4, l'Ente gestore,
mano a mano che procedono i lavori di successivo ampliamento della fognatura urbana
collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già
esistenti invita con comunicazione scritta, tutti i potenziali utenti a richiedere domanda di
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allacciamento alla pubblica fognatura, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
L'Ente potrà effettuare sopralluoghi anche all'interno degli stabili e delle proprietà in genere,
prima di concedere l'autorizzazione all'allacciamento.
Per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche la domanda di allacciamento sarà
contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Nel progetto edilizio
dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura pubblica. Il
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia costituisce anche autorizzazione
all'allacciamento e allo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche.
Art. 8 - Progetto delle opere di allacciamento - approvazione del progetto
Per gli scarichi di nuovi insediamenti industriali, il progetto di allacciamento alla fognatura
comunale, sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia e sarà
implicitamente autorizzato con il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia stessa.
Successivamente dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto
dal precedente articolo 7.
Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento
Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento,
all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario
dell'insediamento interessato.
Il collettore di collegamento fra il limite delle proprietà e l'immissione nella fognatura
comunale invece, essendo in suolo pubblico, viene eseguito direttamente a cura del
richiedente sotto stretta sorveglianza dell’Ente gestore.
La sede stradale ed il manto bituminoso, manomessi per l'esercizio delle opere di cui sopra,
dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente
dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente
intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari
dell'insediamento interessato all'allacciamento.
Art. 10 - Collaudo delle opere di allacciamento: attivazione dello scarico
L'Ente potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico e di un controllo chimico sulla
qualità delle acque reflue industriali scaricate .
In sede di collaudo i tecnici dell'Ente verificheranno la rispondenza delle opere eseguite alle
previsioni del progetto approvato. Qualora essi riscontrassero differenze ritenute non
giustificate e comunque non accettabili, segnaleranno tale circostanza all'Ente, che inviterà
l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e
ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi.
Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata.
L'attivazione dello scarico è subordinata all'autorizzazione dell'Ente:
Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, l'Ente gestore
programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico
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medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati con il presente regolamento e sia accertata
la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi dello stesso con i dati dichiarati nella
domanda di autorizzazione.
A tale scopo, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, l’Ente gestore del
servizio prescrive una serie di controlli analitici la cui frequenza verrà stabilita
dall’Ufficio Tecnico sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui
provenienti dall’utenza industriale. I prelievi e le analisi di controllo verranno
programmati dall’Ufficio Tecnico che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia
con spese a carico dell’”utente industriale” (il Laboratorio in questione dovrà essere
accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità). I valori
riscontrati durante le prescritte analisi di controllo, concorreranno alla determinazione
dei parametri necessari all’applicazione della tariffa del canone di scarico in fognatura
e depurazione.
L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta all'imposizione di
prescrizioni speciali da parte dell'Ente gestore ad integrazione di quelle contenute nel
presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle
cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di
gestione dei collettori interessati o all'impianto di depurazione.
L'autorizzazione allo scarico resta valida quattro anni dalla data di notifica al
richiedente ai sensi dell’art. 45, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/1999e
successivo n. 258/2000, se non si verifichino anticipatamente le condizioni di cui ai
successivi articoli 26, 27 e 28. La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere
formalizzata almeno sei mesi prima della data di scadenza.
Ogni allacciamento attivato senza rispettare le norme di cui sopra sarà considerato abusivo e
passibile quindi di sanzioni amministrative, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in
merito.
Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i
prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico
dei richiedente.
Art. 11 - Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere allacciati alla pubblica fognatura,
come disposto dall’articolo 5 del presente Regolamento. Qualora il titolare dello scarico non
provveda alle opere di allacciamento, l'Ente ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio.
Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese
per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificati di pagamento all'impresa incaricata,
vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate dei 15% per spese generali. Di tale
addebito viene data comunicazione scritta all'utente che nel termine di 30 giorni può far
pervenire per iscritto ricorso all'Ente.
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PARTE III - ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI
Art. 12 - Manutenzione delle opere di allacciamento
I tratti dei condotti di allacciamento privati alle canalizzazioni della rete in suolo pubblico,
sono sottoposti a manutenzione e pulizia, da parte dell'Ente, secondo un programma stabilito
dall'Ufficio Tecnico dell'Ente stesso.
I privati sono comunque tenuti a richiedere interventi straordinari non appena avvertano
disturbi nei condotti di allacciamento.
La manutenzione e la pulizia delle fognature interne alle proprietà private e dei manufatti
connessi, sono invece affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare
funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei
condotti e simili.
Art. 13 - Ispezioni e controlli
L'Ente gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 152/1999,
è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie, all'interno degli insediamenti
produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi per la
verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di
rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di
vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dall'Ente.
L'Ente può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico
degli scarichi. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse
saranno a carico dell'azienda/utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
Art. 14 - Responsabilità degli utenti
L'autorizzazione concessa dall'Ente non comporta in alcun modo una assunzione di
responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di
pretrattamento, ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di
accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.
Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi
caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito
all'art. 5, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal
fatto.
Art. 15 - Rifusione di danni alle infrastrutture
Qualsiasi danno alle infrastrutture causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al
presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura
dell'Ente. Le spese relative, maggiorate dei 15% per spese generali, saranno addebitate ai
responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro
30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto all'Ente.
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PARTE IV - UTENZE INDUSTRIALI
Art. 16 - Rilevazione dei consumi idrici.
Tutti
i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono
autonomamente all'approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione nella
domanda di autorizzazione (art. 7) all'Ente.
Su ciascun pozzo dovranno essere installati, a cura e spese dell'utente, idonei strumenti di
misura.
Tali strumenti dovranno essere sigillati e potranno essere verificati dell'Ufficio Tecnico che
potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla
domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta all'Ente gestore entro 10
giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
Tutti gli utenti (sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che
vengano serviti dall'acquedotto pubblico), qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non
comportino scarichi nella fognatura, potranno chiedere all'Ufficio Tecnico d'accertare e
quantificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso.
Le spese di tali accertamenti, dell'installazione e dell'esercizio di eventuali dispositivi di
misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti.
L'Ente si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti installando
idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di
scarico (art. 21).
Art. 17 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di
fognatura interna in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate. Le
utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle
acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di
prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di
trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di
inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, l'Ente gestore
ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da
definirsi caso per caso.
Art. 18 - Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali
E' fatto divieto all'utente industriale di effettuare comunque scarichi di acque inquinate in
recapito diverso dalla rete fognaria, attraverso i collettori di allacciamento di cui al
successivo art. 21. In particolare è pertanto vietato smaltire acque inquinate nel suolo e nel
sottosuolo. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli
insediamenti industriali dovranno essere scaricate in linea di principio, in recapiti diversi
dalla rete fognaria; tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Ente preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la
possibilità di controllo.
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Art. 19 - Impianti di pretrattamento e smaltimento dei relativi residui
Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti nel presente
Regolamento, hanno l'obbligo, salvo le eccezioni di cui all'art. 5, di chiedere l'allacciamento
alle reti di fognatura, impegnandosi a provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento
alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Sarà cura dell'Ente
gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale
condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento. Gli utenti industriali restano
esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di
qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
Art. 20 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento industriale
I manufatti e le canalizzazioni di allacciamento industriale, da progettarsi e costruirsi a cura e
spese degli utenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 8 e 9, dovranno essere realizzate
esclusivamente in ottemperanza alle modalità esposte nei successivi artt. 21 e 24.
Art. 21 - Collettori di allacciamento
Tutti gli scarichi di acque di rifiuto comunque inquinate dovranno per ciascuna utenza
industriale essere raccolti in un unico collettore di scarico, che viene definito collettore di
allacciamento.
Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino in ghisa
ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni che dovrà essere
ubicato entro i limiti della proprietà privata ed a valle di qualsiasi eventuale impianto
di pretrattamento.
L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale dell'Ufficio Tecnico un
agevole accesso.
L'Ente si riserva di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni
di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti, delle differenze di
quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella
fognatura pubblica.
Art. 22 - Riunione di più scarichi
E' ammessa la riunione di più scarichi di utenze industriali prima dell'immissione nel
collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo
rendano tecnicamente conveniente.
Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore di allacciamento,
dotato dei pozzetto di misura di cui al punto precedente, in modo che venga assicurata la
possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa
l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale, comune anche ad
altre utenze. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private,
sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù di "fognatura" a favore degli utenti del
collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
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Art. 23 - Impianto di sollevamento
Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di insediamento industriale sia
tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà
prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento. In tal caso la portata massima delle
apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di
scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento (artt. 6 e 7), e la prevalenza dovrà essere
adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima
rigurgiti o moti vorticosi.
Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso che la
quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere
superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente.
L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle
apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato
funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli
efflussi in recipienti diversi dalla fognatura.
Dovranno essere assunti opportuni
provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle
apparecchiature di sollevamento.
In particolare potranno essere previste apparecchiatura di sollevamento di riserva e paratoie
d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di
tali dispositivi particolari e dei loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione
negli elaborati allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico.
E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico
impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente. Se invece l'impianto di
pompaggio serve ad un solo utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra
apparecchiatura di misura da concordarsi con l'Ente e da installare anche a valle dell'impianto
stesso.
Art. 24 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento
I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili in modo da
evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati. I materiali
costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle
acque di rifiuto che vi devono essere immesse.
In particolare per i tratti di collettore in suolo pubblico, soggetti a manutenzione da parte
dell'Ente, è obbligatorio prevedere l'uso di materiale identico o simile a quello impiegato per
la costruzione del collettore recipiente.
I collettori ovunque possibile, dovranno avere pendenza non inferiore al 5 per mille e
percorsi rettilinei. In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione, nonchè di
ogni immissione o qualsiasi altra discontinuità, dovranno essere previste camerette di
ispezione, munite di chiusino a tenuta d'acqua se ubicate all'esterno. Dovranno comunque
essere previste camerette di ispezione ai collettori a distanza non superiore a 40 metri fra
loro.
Il diametro del collettore di allacciamento non dovrà comunque essere mai inferiore a mm.
150.
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Dovranno essere previsti uno o più punti di ispezione dei collettori per permetterne il
lavaggio e l'eventuale disotturazione.
Art. 25 - Disciplina dei cicli produttivi
E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la
razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la
depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata,
di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di stabilire tariffe di utenza differenziata in
funzione dei cicli di trattamento adottati.
Art. 26 - Modifica delle attività produttive
I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo
scarico di cui all'art. 10 del Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o
modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche
qualitative o quantitative delle proprie acque nel senso indicato al punto successivo, debbono
darne preventiva comunicazione all'Ente richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
Tale disposizione si applica quando:
- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% il valore dichiarato nella domanda di
allacciamento;
- il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti
superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni
compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente modifichino in
misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in
ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità (artt. 28 e 36).
Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione allo scarico, se i responsabili dei
complessi industriali non accettano le condizioni proposte dall'Ente, il recesso dell'utente
verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo art. 28.
Art. 27 - Titolarità delle autorizzazioni di allacciamento e scarico
La titolarità delle autorizzazioni all'allacciamento e allo scarico rilasciate secondo quanto
disposto agli artt. 6, 7 e 10, si intendono attribuite all'azienda nella persona del titolare o del
legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso
di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità delle autorizzazioni a favore e
carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della
sostituzione, all'Ente.
La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di
trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.
Permanendo tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il
diritto al recesso di cui al successivo art. 28, dovrà essere presentata domanda scritta all'Ente
di subentro e di rinnovo delle autorizzazioni, nelle nuove condizioni.
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Qualora al verificarsi dei casi di cui all'art. 26, si accompagnino modifiche dell'attività
produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso
specificato dall'art. 26, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le
modalità degli artt. 6, 7 e 10, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.
Qualora non si verifichino tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le
seguenti indicazioni:
- nuova ragione sociale dell'azienda;
- generalità ed indirizzo dei titolare o del legale rappresentante;
- dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnano modifiche
dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente;
- dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare.
Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal
verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 26.
Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione - recesso
L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dall'Ente nel caso di
infrazioni al presente Regolamento, in particolare quando si verifichi una delle seguenti
circostanze:
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall'Ente gestore;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati
di allacciamento;
- non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con
le parti interessate a norma dell'art. 25;
- modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello
scarico nel senso specificato dall'art. 26, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente
nei tempi e nei modi previsti.
Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative eventualmente previste dal Regolamento, l'Ente ingiunge per iscritto
all'utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da
stabilirsi caso per caso.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Ente revoca l'autorizzazione, ingiungendo di
cessare lo scarico; in caso di inadempienza l'Ente gestore provvede d'ufficio all'interruzione
dello scarico.
Contro la decisione dell'Ente è ammesso ricorrere entro il termine di 30 giorni. La
presentazione del ricorso non sospende la revoca dell'autorizzazione fino al pronunciamento
da parte dell'Ente, che dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di presentazione del
ricorso.
Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere
inviata all'Ente comunicazione di recesso.
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PARTE V - UTENZE DOMESTICHE
Art. 29 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, i proprietari delle strade e piazze private sono
obbligati alla costruzione della fognatura civile lungo le strade e le piazze stesse ed al suo
allacciamento alla fognatura pubblica.
Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la fognatura
recipiente.
Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è di un anno a partire dalla notifica dell'Ente
dell'obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli
allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.
Qualora i proprietari interessati non provvedano, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione
delle opere secondo quanto previsto all'art. 11.
Art. 30 - Criteri di allacciamento delle utenze domestiche
Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema misto (unitario) gli utenti domestici,
nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, sono obbligati ad immettervi tanto le acque reflue
domestiche quanto le acque meteoriche.
Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue
domestiche, come definito dall'art. 3, dovranno essere condotte con apposite tubazioni
esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi
immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere
immesse nella fognatura nera le acque meteoriche; pertanto i proprietari saranno tenuti a
separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con
distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e
quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca.
Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versarvi direttamente le
acque meteoriche, previo parere favorevole dell'Ente preposto.
Art. 31 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento delle
utenze domestiche
E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura.
Inoltre l'Ente potrà eventualmente vietare l'impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro
manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima
dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista.
In tale caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall'immissione nella
fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall'art. 35.
I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci,
impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono esplicitamente vietate le
canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.
Le immissioni nella fognatura avverranno tramite appositi pezzi speciali a sghembo oppure,
ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, od altrimenti essere
realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dall'Ente.
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Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto nelle reti di fognatura, nonchè i
pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti,
dovranno essere provviste di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3
cm..
Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acque e bagni potranno avere un
unico sifone al piede.
Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono
essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali.
Art. 32 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano
stradale
Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di
sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le
precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti, causati dalla pressione della
fognatura. Per nessuna ragione l'Ente potrà essere ritenuto responsabile dei danni che
per tali situazioni possono verificarsi.
In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono
defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale
mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo di prevenire
rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore del recipiente.
Art. 33 - Collettori dei cortili e degli spazi interni
Per l'immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si
devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile.
Le dimensioni dei collettori di raccolta devono essere proporzionate alla portata da
convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.
Art. 34 - Separatore di oli
I liquami provenienti da utenze domestiche in cui si utilizzano o siano immagazzinati oli
minerali o prodotti simili possono essere indotti nella fognatura comunale solo dopo il
passaggio attraverso pozzetti per la separazione di oli.
Il modello di tali manufatti deve essere approvato dall'Ente.
Art. 35 - Pozzi neri e fosse settiche fuori uso
I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse settiche, da mettere eventualmente fuori uso a norma
dell'art. 31, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura devono essere puliti,
disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le
operazioni di cui all'articolo precedente.
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PARTE VI - NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI
DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI
Art. 36 - Scarichi di insediamenti industriali
La possibilità, in genere, di sversare un'acqua di rifiuto in una rete di fognatura è subordinata
alle seguenti condizioni fondamentali:
1) Sicurezza e salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della rete di
fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc..).
2) Buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di
trattamento.
3) Buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi,
fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei
caratteri delle acque in trattamento, ecc.).
4) Mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti
dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni
processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, ecc.).
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di immissione, i liquami scaricati dovranno
ottemperare alle normative di cui alla tabella riportata nell'allegato A, se recapitati nel
depuratore terminale.
Nella domanda di immissione l'utente dovrà dichiarare la
composizione dei propri scarichi nonchè la portata media oraria allo scarico.
La portata istantanea non dovrà superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere di
lavorazione per più del 40%.
Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio
prelevato ad intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi di
sversamento, alla portata e alla durata degli scarichi; l'autorità che effettua il prelievo deve
indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei
parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati
dall'istituto di Ricerca sulle Acque (CNR Roma, e successivi aggiornamenti) o in mancanza,
definiti dal "Centro di Ricerca sulle Acque" dell'Università di Pavia.
Ogni insediamento industriale, dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali
composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonchè fornire
ragguagli circa i principali composti presenti negli scarichi.
Scarichi con caratteristiche non comprese fra quelle tabellari o contenenti sostanze non
previste esplicitamente in tabella potranno essere accettati con apposito provvedimento di
formale autorizzazione derivante da documentata domanda che dovrà comprendere
specifiche composizioni e portate.
Dette caratteristiche dovranno essere tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete
fognante ed all'impianto depurativo.
Ogni autorizzazione sarà a termine (durata di 4 anni), rinnovabile, come previsto
dall’articolo 10, finchè sussistono le condizioni di accettabilità per le quali l'autorizzazione
era stata concessa; ciò in relazione alle caratteristiche sia quantitative che qualitative delle
acque reflue degli insediamenti industriali esistenti e di quelli che dovessero in futuro
insediarsi per orientamenti urbanistico-programmatori e con il fine di mantenere l'insieme
degli scarichi in armonia con le premesse dei presente Regolamento.
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I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso
restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede Regionale o Nazionale.
Ogni inadempienza potrà comportare, ad insindacabile giudizio del responsabile della
gestione dell'impianto, la revoca dell'autorizzazione: tale revoca potrà essere fatta con
semplice comunicazione, trasmessa per raccomandata postale ed avrà effetto immediato.
PARTE VII - NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI
DOMESTICI
Art. 37 - Utenze allacciabili alla fognatura
Alla rete di collettori fognari devono obbligatoriamente allacciarsi tutte le utenze domestiche.
Art. 38 - Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura
Le utenze domestiche allacciate alla rete potranno scaricarvi le acque di rifiuto provenienti da
insediamenti abitativi, da insediamenti qualificati domestici, da insediamenti assimilabili a
quelli domestici, ed inoltre le acque meteoriche, con le modalità previste all'articolo 30. E'
esplicitamente vietata l'immissione nei collettori di sostanze che:
- per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi;
- siano infiammabili, esplosive o radioattive;
- sviluppino gas o vapori tossici;
- costituiscono una minaccia per la salute pubblica.
Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, l'Ente si riserva di stabilire,
caso per caso, anche il valore della portata massima istantanea scaricabile in fognatura.
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PARTE VIII - UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA
Art. 39 - Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da
fognatura
Per quanto riguarda gli scarichi da utenze domestiche o assimilabili, o industriali in zona non
servita da fognatura, oppure se l'allacciamento ad essa sia impossibile, essi potranno avere
recapito in un corpo idrico superficiale o sul suolo, rispettando i seguenti criteri:
a) insediamenti industriali con:
- recapito in corpo idrico superficiale: - TABELLA "3" dell’allegato 5 al Decreto Legislativo
n. 152/1999 e n. 258/2000
- recapito sul suolo: - rispetto della tabella TABELLA "4" dell’allegato 5 al Decreto
Legislativo n. 152/1999 e n. 258/2000 e normativa tecnica generale di cui all'allegato n. 5
dei "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui alla Delibera del Comitato
Interministeriale Difesa Acque dalla Inquinamento del 04/02/1977.
b) Nel caso di insediamento qualificato "domestico" è ammissibile lo scarico diretto negli
strati superficiali del suolo mediante impianto di sub-irrigazione, secondo i criteri e le
modalità previste dalla Allegato 5 delle Delibera del Comitato Interministeriale Difesa
Acque dalla Inquinamento del 04/02/1977 semprechè non in contrasto con quanto dettato
dal Decreto Legislativo n. 258/2000.
Art. 40 - Divieto di scarico nel sottosuolo
Sono vietati per qualsiasi insediamento sia domestico che industriale gli scarichi nel
sottosuolo.
PARTE IX - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 41 - Entrata in vigore dei Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione delle superiori autorità e la
ripubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni, a norma di legge.
Art. 42 - Norma transitoria
Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data
dell'entrata in vigore dei presente Regolamento, l'Ente su specifica richiesta dell'utente
interessato, può emettere speciali disposizioni transitorie, anche in parziale deroga alle norme
dei presente Regolamento, in particolare, per quanto riguarda gli insediamenti domestici
ubicati in zone servite da collettori non ancora allacciati all'impianto di depurazione, ovvero
servite da collettori ancora non ristrutturati, ovvero non servite da collettori. Tali
disposizioni transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di
ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia potranno essere
rinnovate anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.
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Art. 43 - Penali
Fatte salve le sanzioni previste dai Decreti legislativi n. 152/1999 e n. 258/2000, alle
contravvenzioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano gli
articoli 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale Testo Unico 3/3/1934 n. 383,
l'articolo 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza Testo Unico approvato con R.D. 18.6.1931,
n. 773, fatto salvo per l'Ente il diritto alla rifusione dei danni.
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ALLEGATO A
N.
Parametri
Concentrazioni
Note
5,5-9,5
Il valore del pH del recipiente deve essere
compreso fra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri
dallo scarico.
Non percepibile dopo diluizione 1:40 su uno
spessore di 10 centimetri.
Non deve essere causa di inconvenienti e
molestie di nessun genere.
La voce "materiali grossolani" si riferisce ad
oggetti di dimensione lineare superiore a 1
cm, qualsiasi sia la loro natura.
Per materiali in sospensione totali devono
essere intesi quelli aventi dimensioni tali da
non permettere il passaggio attraverso
membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
-
1
pH
2
3
Temperatura °C
Colore
4
Odore
5
Materiali grossolani
assenti
6
Solidi sospesi totali
mg/l
≤ 200
7
BOD5 (come O2)
mg/l
COD (come O2)
mg/l
Alluminio
mg/l come Al
≤ 1000
8
9
50
-
≤ 2000
≤ 2,0
10
Arsenico
mg/l come As
≤ 0,5
11
12
Bario
Boro
mg/l come B
≤4
13
Cadmio
mg/l come Cd
≤ 0,02
14
Cromo totale
mg/l come Cr
≤4
15
Cromo VI
mg/l come Cr
≤ 0,20
Ferro
mg/l come Fe
≤4
Manganese
mg/l come Mn
≤4
Mercurio
mg/l come Hg
≤ 0,005
Nichel
mg/l come Ni
≤4
16
17
18
19
Il COD si intende determinato con bicromato
di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso od in
sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso od in
sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso od in
sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso od in
sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso e
sospen.
Pag. 25
COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
N.
Parametri
20 Piombo
mg/l come Pb
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Concentrazioni
≤ 0,3
Rame
mg/l come Cu
≤ 0,4
Selenio
mg/l come Se
Stagno
≤ 0,03
-
Zinco
mg/l come Zn
≤ 1,0
Cianuri totali (come CN)
mg/l come CNCloro attivo libero
mg/l come Cl2
Solfuri (come S)
mg/l come H2S
Solfiti
mg/l come SO3=
Solfati
mg/l come SO4=
Cloruri
mg/l come ClFluoruri
mg/l come FFosforo totale
mg/l come P
Azoto ammoniacale
mg/l come NH4+
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso e
sospen.
-
≤ 1,0
≤ 0,3
≤2
-
≤2
-
≤ 1000
Per limiti superiori a 1200 mg/l, fino al limite
massimo di 2000 mg/l verrà prescritta una
limitazione della portata scaricabile, ad
insindacabile giudizio dell’Ente Gestore
-
1200 - 2000
≤ 12
≤ 10
Il limite di 100 mg/l di NH4+ è riferito allo
scarico di acque reflue domestiche
provenienti prevalentemente da servizi, dal
metabolismo umano e da attività domestiche
provenienti dall’interno di insediamenti
industriali, qualora al momento del prelievo
di controllo non siano in atto scarichi
derivanti dal ciclo produttivo.
-
30 - 100
34
35
36
37
38
39
N.
Azoto nitroso
mg/l come N
Azoto nitrico
mg/l come N
Grassi e olii animali/vegetali
mg/l
Idrocarburi totali
mg/l
Fenoli
mg/l come C6H5OH
Aldeidi
mg/l come H-CHO
Note
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso ed in
sospensione.
Il limite è riferito all'elemento in soluzione
come ione sotto forma di complesso e sospen
≤ 0,6
≤ 30
≤ 40
≤ 10
≤1
≤2
-
Concentrazioni
Note
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COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Solventi organici aromatici
mg/l
Solventi organici azotati
mg/l
Tensioattivi totali
mg/l
≤ 0,4
-
≤ 0,2
-
≤ 15
Pesticidi fosforati
mg/l
Pesticidi totali (esclusi i
fosforati) mg/l
tra cui:
- aldrin
- dieldrin
- endrin
- isodrin
≤ 0,10
Il valore è subordinato alla qualità dei reflui
in arrivo all’impianto, per cui potrà anche
essere modificato se la concentrazione in
entrata all’impianto sarà superiore a 10 mg/l.
-
≤ 0,05
-
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,002
≤ 0,002
-
49
Solventi clorurati
mg/l
≤2
50
Escherichia coli
UFC/100mL
-
51
Saggio di tossicità acuta
* Nei limiti indicati dalla Regione Lombardia
come previsto dal Decreto Legislativo n.
152/99 e n. 258/2000
il campione non è
* (Vedi nota)
accettabile quando
dopo 24 ore il
numero degli
organismi
immobili è uguale
o maggiore del
80% del totale
* Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su
Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali
Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati
dall’ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell’aggiornamento delle
metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si
consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina
l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di
approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro
rimozione.
Pag. 27