Decisione n. 3305 del 15 ottobre 2012

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Decisione n. 3305 del 15 ottobre 2012
Decisione N. 3305 del 15 ottobre 2012
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri ............................... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ......................... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ……. membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Lucia Picardi ……....………................... membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia parte un
cliente non consumatore (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi ….….…...............Confindustria, di concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato
Nella seduta del 18.09.2012, dopo aver esaminato:
x
il ricorso e la documentazione allegata;
x
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi concerne il ritardo da
parte dell’intermediario nella concessione di un prestito agevolato destinato a consolidare
una precedente posizione debitoria nei confronti dell’intermediario medesimo e rimasta
insoluta alla scadenza. Questa la ricostruzione dei fatti alla base del presente
procedimento.
Con reclamo inviato il 30 marzo 2012 la società ricorrente lamenta che, nonostante
avesse avanzato richiesta di ristrutturazione della propria esposizione ai sensi della legge
regionale (Sicilia) 14 maggio 2009, n. 6, sin dal novembre 2011, la relativa stipula fosse
avvenuta solo a marzo 2012 per colpevoli ritardi dell’intermediario nel deliberare e tuttavia
fossero stati addebitati gli interessi di mora. Si duole, altresì, della mancata presentazione
della necessaria attestazione bancaria con conseguente perdita dei benefici per chiedere
il concorso nel pagamento degli interessi in base alla suddetta legge, a causa di un errore
materiale nel calcolo del tasso IRS commesso dall’intermediario; nonché dell’applicazione
del massimo spread e della richiesta di un pegno sull’intero ammontare del finanziamento
per tutta la sua durata, togliendo così liquidità all’azienda.
L’intermediario riscontra il reclamo con nota del 23 aprile 2012, nella quale contesta la
versione di fatti prospettata dalla ricorrente e chiarisce che la questione oggetto di
attenzione riguarda una richiesta di ristrutturazione di un prestito agrario a breve termine
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scaduto il 13 novembre 2011 e rimasto totalmente insoluto per incapienza del conto
corrente ordinario. Precedentemente alla scadenza del suddetto prestito la ricorrente
inviava alla filiale dell’intermediario la richiesta di un ulteriore intervento creditizio per
estinguere la vecchia obbligazione, la quale non veniva però accolta in quanto contraria
alla vigente normativa interna in materia di erogazione del credito. In data 2 dicembre
2011 perveniva alla filiale medesima una nuova richiesta di intervento creditizio, questa
volta ai sensi della succitata legge regionale 6/2009, il cui art. 17, comma 1, lett. b) –
come modificato dalla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 – prevede un
finanziamento di ristrutturazione di un prestito agrario scaduto da non oltre 180 giorni. La
consegna della documentazione richiesta al fine di istruire la pratica risultava completata
dal ricorrente via mail solo in data 2 febbraio 2012. L’intermediario elenca, quindi, i diversi
passaggi dell’iter necessario alla concessione del prestito, conclusosi il 21 marzo 2012
contestualmente all’estinzione del precedente finanziamento, e rivendica la correttezza
dell’imputazione fino a quella data degli interessi di mora sul prestito scaduto.
Con riferimento alla seconda doglianza formulata dal ricorrente, l’intermediario precisa
che la filiale non era stata tempestivamente informata del termine di scadenza in merito
alla presentazione dell’attestazione bancaria, fatte salve due mail del 29 marzo
pomeriggio e del giorno seguente, le quali venivano lette a causa dell’assenza del gestore
solo il 2 aprile successivo, data in cui quest’ultimo provvedeva a spedire prima via mail e
poi via fax il documento in parola.
Per quanto riguarda, infine, il terzo ed ultimo punto di cui al reclamo, l’intermediario
precisa che le condizioni applicate e le garanzie richieste, dettagliate nel contratto firmato
dal ricorrente ed ottenute senza che venissero da questi sollevate eccezioni al riguardo,
risentono della situazione di mercato e del rating attribuito. Aggiunge che lo spread
applicato non supera il tasso massimo previsto dalla citata normativa regionale (4%),
mentre le condizioni ordinarie per le medesime operazioni prevedono uno spread
massimo del 9.50 % (chirografario) e del 6,30 % (ipotecario).
Insoddisfatto della risposta ricevuta, la società ricorrente – con atto datato 14 maggio
2012, identificato con n. prot. n. 417895 e pervenuto all’intermediario il 17 maggio 2012 –
si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario affinché “condanni” lo stesso: 1) alla restituzione
integrale degli interessi di mora pari a € 1.093,09, applicati sul finanziamento di
conduzione estinto, cui vanno aggiunti gli interessi di mora per il periodo di indebita
trattenuta degli importi; 2) alla rimozione dal nuovo finanziamento del pegno di contante
pari a € 40.000,00; 3) alla rimozione delle penali previste per il rimborso anticipato pari a
2%.
L’intermediario resiste con controdeduzioni pervenute nei termini, nelle quali – dopo aver
riepilogato i fatti di cui è controversia – eccepisce preliminarmente che la domanda
relativa alla penale è da considerarsi inammissibile e/o improcedibile in quanto non
oggetto di precedente reclamo, come invece previsto quale requisito essenziale dall’art. 2,
comma 1, della Sezione IV delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”. Né al riguardo
potrebbe sostenersi che la domanda sia collegata alla causa petendi sottostante al
ricorso, ovvero alle eccezioni di vessatorietà delle condizioni contrattuali, comunicate – a
dire della ricorrente – con “colpevole ritardo” e dunque impedendo di fatto di ricorrere ad
altro istituto di credito, pena il maturare di ulteriori interessi moratori sul finanziamento
scaduto: a sostegno di tale affermazione l’intermediario sottolinea che il contenuto della
clausola, comunque concordata e sottoscritta ex art. 1341 c.c., era evidenziato nel Foglio
Informativo Analitico.
Per quanto attiene alle doglianze sul presunto ritardo nella concessione del finanziamento,
l’intermediario contesta, anzitutto, che la data della relativa richiesta possa essere
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considerata il 28 ottobre 2011, dato che esso aveva immediatamente escluso, per le vie
brevi, la possibilità di concedere una linea di credito per scoperto di conto, a ripianamento
di un prestito agrario scaduto ed insoluto. Considerando, dunque, la data del 2 dicembre
2011 quale momento a partire dal quale va valutata la sussistenza di un’eventuale
responsabilità dell’intermediario da ritardo nella concessione del finanziamento, viene
evidenziato che il resistente si sarebbe da subito prontamente attivato per verificare il
ricorrere dei presupposti per aderire alla richiesta ricevuta, come provato dalla circostanza
che meno di venti giorni dopo il cliente provvedeva ad inviare parte della documentazione
necessaria e si rendeva disponibile a compilare l’apposita modulistica, al fine di accelerare
i tempi. L’intermediario sottolinea pure che i tempi maturati per le varie fasi che vanno dal
completamento della documentazione all’effettiva concessione del finanziamento, se pure
superiori ai tempi medi di risposta sul credito normalmente osservati, sarebbero stati
influenzati da fattori, ad esso non imputabili, quali: a) l’assenza dell’amministratore della
società ricorrente, che svolge l’attività di dipendente bancario sulla piazza di Milano e solo
in rare occasioni si reca personalmente presso la filiale, senza essere neppure
contattabile per le vie brevi; b) il peggioramento del rating della stessa, dovuto al mancato
rimborso del precedente finanziamento agrario ed aggravato dal risultato in perdita degli
ultimi due esercizi sociali, con conseguente necessità di una reiterazione dei contatti
preventivi tra la filiale e l’Organo deliberante, finalizzati a valutare la sussistenza dei
requisiti per la concessione del credito e le eventuali garanzie da acquisire a sostegno
dell’operazione, concordate anche con la cliente; c) la circostanza che solo in data 24
febbraio 2012 veniva pubblicata una disposizione attuativa ex art. 6 della summenzionata
legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la quale chiariva definitivamente la possibilità di
includere tra le esposizioni oggetto di ristrutturazione quelle rivenienti da precedente
concessione ai sensi della legge 6/2009 comprendenti, quindi, la tipologia di
finanziamento già erogato alla ricorrente e frattanto scaduto.
Con riferimento al ritardo nella consegna dell’attestazione bancaria, l’intermediario, pur
dando atto che essa sia avvenuta dopo l’erogazione del finanziamento, segnala che la
disposizione di cui all’art. 3.3.1.1 dell’Allegato B al D.D.G. n. 3974/2011 recante
disposizioni specifiche su “Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento
degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – articolo 17 e
successive modifiche ed integrazioni” non prevedesse termini di decadenza nella
presentazione della domanda per l’ammissione al contributo, a corredo della quale tale
rendicontazione andava allegata. Sottolinea, altresì, come l’Allegato A disponesse, a sua
volta, che “le richieste di ammissibilità potessero essere presentate sino all’esaurimento
dei fondi disponibili, il cui verificarsi sarà reso noto ai beneficiari con avviso pubblico” (art.
6). Sono da considerarsi, dunque, non provati gli asseriti danni conseguenti alla presunta
perdita dei benefici per aver consegnato in ritardo l’attestazione bancaria, secondo la
doglianza formulata dalla ricorrente nel reclamo e non reiterata nel ricorso.
Con riguardo, infine, alle contestazioni intese ad ottenere l’annullamento della clausola
che prevede l’acquisizione della garanzia del pegno su contanti quale condizione per la
concessione del finanziamento, l’intermediario richiama le disposizioni applicative di cui al
succitato art. 3.3.1 Allegato B, a mente del quale “rimane alle banche, nel rispetto delle
proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile
giudizio nell’assumere le proprie determinazioni”, nonché all’art. 4 Allegato A, secondo cui
“per il perfezionamento dei prestiti con contributo in conto interessi è facoltà esclusiva
della banca di acquisire tutte le garanzie ritenute opportune”. Pertanto, alla luce dei dati di
bilancio presentati ed in conseguenza della già ricordata diminuzione del rating,
l’intermediario riteneva, nell’esercizio della propria discrezionalità, di subordinare la
concessione del finanziamento all’acquisizione del pegno su contanti per € 40.000,00,
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concordando con la ricorrente l’acquisizione delle garanzie, così come avvenuto per altre
condizioni contrattuali. Né avrebbe pregio, sul piano sostanziale, l’affermazione per cui la
carenza di liquidità disponibile per la conduzione aziendale ordinaria sarebbe riconducibile
esclusivamente alla costituzione di tale garanzia, essendo di tutta evidenza che qualora
fosse stata accolta la richiesta di concessione della linea di scoperto di conto per €
20.000,00 avanzata in prima istanza e non accolta dall’intermediario, la ricorrente avrebbe
dovuto comunque utilizzare € 40.000,00 della propria liquidità per estinguere il prestito
scaduto ed ammontante ad oltre € 60.0000,00.
DIRITTO
Ai fini della decisione della presente controversia, occorre soffermarsi su talune questioni,
fra loro connesse, quali quelle dell’asserito ritardo e della conseguente presunta
responsabilità dell’intermediario nella concessione del finanziamento agevolato in base
alla legge regionale 6/2009, come successivamente modificata, nonché della sindacabilità
delle condizioni contrattuali applicate, con particolare riguardo alla costituzione di un
pegno su contanti a garanzia del finanziamento medesimo.
Quanto al primo punto, giova ricordare come la decisione di concedere, o meno, il credito
(ovvero, secondo la configurazione progressivamente affermatasi nella prassi, il fido) è
“procedimentalizzata”. Essa inizia con una domanda di affidamento del cliente, bisognoso
di credito, rivolta alla banca, seguita da un periodo in cui quest’ultima è tenuta a compiere
la c.d. istruttoria di fido, ossia a svolgere ogni possibile indagine utile al fine di decidere,
secondo regole prudenziali e di vigilanza imposte all’impresa bancaria, se concedere o
meno quel credito, a quel soggetto ed in quella forma tecnica (cfr., in proposito, le
Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia contenute nella circolare n. 229, Titolo IV, Cap.
XI, par. 2.1; v., pure, ad es. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 317/2010). Tale
valutazione può essere più o meno lunga e complessa, in relazione alle varie possibili
caratteristiche oggettive (del credito) e soggettive (del richiedente). Vale la pena, inoltre, di
sottolineare l’importanza dell’istruttoria, dato che solo attraverso una corretta ed attenta
indagine sull’aspirante affidato – e, segnatamente, sua solidità patrimoniale, dalla sua
capacità di reddito, sul suo livello indebitamento, sulla consistenza delle eventuali
garanzie: in breve, sul suo merito creditizio – la banca può ridurre al massimo quel rischio
economico derivante dalla possibile insolvenza del cliente che è connaturato all’esercizio
dell’attività bancaria.
Fatta questa necessaria premessa, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, la fase
della concessione del credito si sia svolta in modo complessivamente conforme alla
disciplina pubblicistica ed alle norme di carattere organizzativo destinate a regolarla.
Posto, infatti, che – come giustamente sostenuto dal resistente – la domanda idonea ad
avviare l’iter finalizzato all’assunzione della decisione in parola risale al 2 dicembre 2011,
avendo l’intermediario prontamente rifiutato la precedente richiesta di concessione di una
linea di scoperto da utilizzarsi “a parziale supporto” del prestito agrario in scadenza in
quanto contraria alla propria normativa interna, deve ritenersi che il decorso di poco più tre
mesi per completare positivamente la fase di concessione del credito sia obiettivamente
giustificato dalla necessità di valutare adeguatamente il merito creditizio (frattanto
peggiorato) del richiedente e la coerenza tra la forma tecnica del finanziamento richiesto e
le specifiche esigenze del sovvenuto. Se così è, non può condividersi l’affermazione della
ricorrente secondo cui il ritardo (peraltro né grave né, tanto meno, colpevole) nel
completamento della fase di decisione della concessione del credito avrebbe comportato
l’applicazione di interessi di mora sul finanziamento scaduto.
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Né appare, in sé, sindacabile la scelta negoziale dell’intermediario di richiedere idonea
garanzia – nella fattispecie in esame, nella forma del pegno su contante – tranne nel caso
in cui la richiesta sia obiettivamente sproporzionata e contraria a principi di elementare
buona fede contrattuale e precontrattuale (cfr. Collegio ABF di Milano, decisione n.
448/2010). Il che non pare al Collegio di poter rilevare nel caso di specie.
Quanto poi al lamentato ritardo nella consegna dell’attestazione bancaria necessaria per
poter accedere al concorso regionale nel pagamento degli interessi, deve osservarsi come
tale doglianza sia stata sollevata in sede di reclamo e non riproposta poi nel ricorso. Ma
anche a voler superare tale profilo procedurale, va sottolineato che la ricorrente non ha
fornito alcuna prova, anche solo in via presuntiva, di un danno risultante da tale
comportamento dell’intermediario, tanto più che dalla lettura delle disposizioni attuative
della legge regionale invocata non è dato ricavare la previsione di termini di decadenza
per la presentazione della documentazione de qua.
Ugualmente non meritevole di accoglimento appare, infine, la richiesta di rimozione della
penale di rimborso anticipato nella misura del 2% sia perché avanzata per la prima volta
nel ricorso, sia perché nulla vieta che il creditore subordini la concessione del suo
consenso al pagamento anticipato del credito alla corresponsione da parte del debitore di
una determinata somma di denaro (di importo inferiore, va da sé, del quantum degli
interessi residui), quale corrispettivo della riduzione del termine dell’obbligazione.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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