Decisione n. 3305 del 15 ottobre 2012
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Decisione n. 3305 del 15 ottobre 2012
Decisione N. 3305 del 15 ottobre 2012 IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri ............................... Presidente - Prof. Avv. Ferruccio Auletta ......................... membro designato dalla Banca d'Italia - Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ……. membro designato dalla Banca d'Italia - Prof. Lucia Picardi ……....………................... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore (estensore) - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi ….….…...............Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato Nella seduta del 18.09.2012, dopo aver esaminato: x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La controversia sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi concerne il ritardo da parte dell’intermediario nella concessione di un prestito agevolato destinato a consolidare una precedente posizione debitoria nei confronti dell’intermediario medesimo e rimasta insoluta alla scadenza. Questa la ricostruzione dei fatti alla base del presente procedimento. Con reclamo inviato il 30 marzo 2012 la società ricorrente lamenta che, nonostante avesse avanzato richiesta di ristrutturazione della propria esposizione ai sensi della legge regionale (Sicilia) 14 maggio 2009, n. 6, sin dal novembre 2011, la relativa stipula fosse avvenuta solo a marzo 2012 per colpevoli ritardi dell’intermediario nel deliberare e tuttavia fossero stati addebitati gli interessi di mora. Si duole, altresì, della mancata presentazione della necessaria attestazione bancaria con conseguente perdita dei benefici per chiedere il concorso nel pagamento degli interessi in base alla suddetta legge, a causa di un errore materiale nel calcolo del tasso IRS commesso dall’intermediario; nonché dell’applicazione del massimo spread e della richiesta di un pegno sull’intero ammontare del finanziamento per tutta la sua durata, togliendo così liquidità all’azienda. L’intermediario riscontra il reclamo con nota del 23 aprile 2012, nella quale contesta la versione di fatti prospettata dalla ricorrente e chiarisce che la questione oggetto di attenzione riguarda una richiesta di ristrutturazione di un prestito agrario a breve termine Pag. 2/6 Decisione N. 3305 del 15 ottobre 2012 scaduto il 13 novembre 2011 e rimasto totalmente insoluto per incapienza del conto corrente ordinario. Precedentemente alla scadenza del suddetto prestito la ricorrente inviava alla filiale dell’intermediario la richiesta di un ulteriore intervento creditizio per estinguere la vecchia obbligazione, la quale non veniva però accolta in quanto contraria alla vigente normativa interna in materia di erogazione del credito. In data 2 dicembre 2011 perveniva alla filiale medesima una nuova richiesta di intervento creditizio, questa volta ai sensi della succitata legge regionale 6/2009, il cui art. 17, comma 1, lett. b) – come modificato dalla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 – prevede un finanziamento di ristrutturazione di un prestito agrario scaduto da non oltre 180 giorni. La consegna della documentazione richiesta al fine di istruire la pratica risultava completata dal ricorrente via mail solo in data 2 febbraio 2012. L’intermediario elenca, quindi, i diversi passaggi dell’iter necessario alla concessione del prestito, conclusosi il 21 marzo 2012 contestualmente all’estinzione del precedente finanziamento, e rivendica la correttezza dell’imputazione fino a quella data degli interessi di mora sul prestito scaduto. Con riferimento alla seconda doglianza formulata dal ricorrente, l’intermediario precisa che la filiale non era stata tempestivamente informata del termine di scadenza in merito alla presentazione dell’attestazione bancaria, fatte salve due mail del 29 marzo pomeriggio e del giorno seguente, le quali venivano lette a causa dell’assenza del gestore solo il 2 aprile successivo, data in cui quest’ultimo provvedeva a spedire prima via mail e poi via fax il documento in parola. Per quanto riguarda, infine, il terzo ed ultimo punto di cui al reclamo, l’intermediario precisa che le condizioni applicate e le garanzie richieste, dettagliate nel contratto firmato dal ricorrente ed ottenute senza che venissero da questi sollevate eccezioni al riguardo, risentono della situazione di mercato e del rating attribuito. Aggiunge che lo spread applicato non supera il tasso massimo previsto dalla citata normativa regionale (4%), mentre le condizioni ordinarie per le medesime operazioni prevedono uno spread massimo del 9.50 % (chirografario) e del 6,30 % (ipotecario). Insoddisfatto della risposta ricevuta, la società ricorrente – con atto datato 14 maggio 2012, identificato con n. prot. n. 417895 e pervenuto all’intermediario il 17 maggio 2012 – si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario affinché “condanni” lo stesso: 1) alla restituzione integrale degli interessi di mora pari a € 1.093,09, applicati sul finanziamento di conduzione estinto, cui vanno aggiunti gli interessi di mora per il periodo di indebita trattenuta degli importi; 2) alla rimozione dal nuovo finanziamento del pegno di contante pari a € 40.000,00; 3) alla rimozione delle penali previste per il rimborso anticipato pari a 2%. L’intermediario resiste con controdeduzioni pervenute nei termini, nelle quali – dopo aver riepilogato i fatti di cui è controversia – eccepisce preliminarmente che la domanda relativa alla penale è da considerarsi inammissibile e/o improcedibile in quanto non oggetto di precedente reclamo, come invece previsto quale requisito essenziale dall’art. 2, comma 1, della Sezione IV delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”. Né al riguardo potrebbe sostenersi che la domanda sia collegata alla causa petendi sottostante al ricorso, ovvero alle eccezioni di vessatorietà delle condizioni contrattuali, comunicate – a dire della ricorrente – con “colpevole ritardo” e dunque impedendo di fatto di ricorrere ad altro istituto di credito, pena il maturare di ulteriori interessi moratori sul finanziamento scaduto: a sostegno di tale affermazione l’intermediario sottolinea che il contenuto della clausola, comunque concordata e sottoscritta ex art. 1341 c.c., era evidenziato nel Foglio Informativo Analitico. Per quanto attiene alle doglianze sul presunto ritardo nella concessione del finanziamento, l’intermediario contesta, anzitutto, che la data della relativa richiesta possa essere Pag. 3/6 Decisione N. 3305 del 15 ottobre 2012 considerata il 28 ottobre 2011, dato che esso aveva immediatamente escluso, per le vie brevi, la possibilità di concedere una linea di credito per scoperto di conto, a ripianamento di un prestito agrario scaduto ed insoluto. Considerando, dunque, la data del 2 dicembre 2011 quale momento a partire dal quale va valutata la sussistenza di un’eventuale responsabilità dell’intermediario da ritardo nella concessione del finanziamento, viene evidenziato che il resistente si sarebbe da subito prontamente attivato per verificare il ricorrere dei presupposti per aderire alla richiesta ricevuta, come provato dalla circostanza che meno di venti giorni dopo il cliente provvedeva ad inviare parte della documentazione necessaria e si rendeva disponibile a compilare l’apposita modulistica, al fine di accelerare i tempi. L’intermediario sottolinea pure che i tempi maturati per le varie fasi che vanno dal completamento della documentazione all’effettiva concessione del finanziamento, se pure superiori ai tempi medi di risposta sul credito normalmente osservati, sarebbero stati influenzati da fattori, ad esso non imputabili, quali: a) l’assenza dell’amministratore della società ricorrente, che svolge l’attività di dipendente bancario sulla piazza di Milano e solo in rare occasioni si reca personalmente presso la filiale, senza essere neppure contattabile per le vie brevi; b) il peggioramento del rating della stessa, dovuto al mancato rimborso del precedente finanziamento agrario ed aggravato dal risultato in perdita degli ultimi due esercizi sociali, con conseguente necessità di una reiterazione dei contatti preventivi tra la filiale e l’Organo deliberante, finalizzati a valutare la sussistenza dei requisiti per la concessione del credito e le eventuali garanzie da acquisire a sostegno dell’operazione, concordate anche con la cliente; c) la circostanza che solo in data 24 febbraio 2012 veniva pubblicata una disposizione attuativa ex art. 6 della summenzionata legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la quale chiariva definitivamente la possibilità di includere tra le esposizioni oggetto di ristrutturazione quelle rivenienti da precedente concessione ai sensi della legge 6/2009 comprendenti, quindi, la tipologia di finanziamento già erogato alla ricorrente e frattanto scaduto. Con riferimento al ritardo nella consegna dell’attestazione bancaria, l’intermediario, pur dando atto che essa sia avvenuta dopo l’erogazione del finanziamento, segnala che la disposizione di cui all’art. 3.3.1.1 dell’Allegato B al D.D.G. n. 3974/2011 recante disposizioni specifiche su “Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – articolo 17 e successive modifiche ed integrazioni” non prevedesse termini di decadenza nella presentazione della domanda per l’ammissione al contributo, a corredo della quale tale rendicontazione andava allegata. Sottolinea, altresì, come l’Allegato A disponesse, a sua volta, che “le richieste di ammissibilità potessero essere presentate sino all’esaurimento dei fondi disponibili, il cui verificarsi sarà reso noto ai beneficiari con avviso pubblico” (art. 6). Sono da considerarsi, dunque, non provati gli asseriti danni conseguenti alla presunta perdita dei benefici per aver consegnato in ritardo l’attestazione bancaria, secondo la doglianza formulata dalla ricorrente nel reclamo e non reiterata nel ricorso. Con riguardo, infine, alle contestazioni intese ad ottenere l’annullamento della clausola che prevede l’acquisizione della garanzia del pegno su contanti quale condizione per la concessione del finanziamento, l’intermediario richiama le disposizioni applicative di cui al succitato art. 3.3.1 Allegato B, a mente del quale “rimane alle banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni”, nonché all’art. 4 Allegato A, secondo cui “per il perfezionamento dei prestiti con contributo in conto interessi è facoltà esclusiva della banca di acquisire tutte le garanzie ritenute opportune”. Pertanto, alla luce dei dati di bilancio presentati ed in conseguenza della già ricordata diminuzione del rating, l’intermediario riteneva, nell’esercizio della propria discrezionalità, di subordinare la concessione del finanziamento all’acquisizione del pegno su contanti per € 40.000,00, Pag. 4/6 Decisione N. 3305 del 15 ottobre 2012 concordando con la ricorrente l’acquisizione delle garanzie, così come avvenuto per altre condizioni contrattuali. Né avrebbe pregio, sul piano sostanziale, l’affermazione per cui la carenza di liquidità disponibile per la conduzione aziendale ordinaria sarebbe riconducibile esclusivamente alla costituzione di tale garanzia, essendo di tutta evidenza che qualora fosse stata accolta la richiesta di concessione della linea di scoperto di conto per € 20.000,00 avanzata in prima istanza e non accolta dall’intermediario, la ricorrente avrebbe dovuto comunque utilizzare € 40.000,00 della propria liquidità per estinguere il prestito scaduto ed ammontante ad oltre € 60.0000,00. DIRITTO Ai fini della decisione della presente controversia, occorre soffermarsi su talune questioni, fra loro connesse, quali quelle dell’asserito ritardo e della conseguente presunta responsabilità dell’intermediario nella concessione del finanziamento agevolato in base alla legge regionale 6/2009, come successivamente modificata, nonché della sindacabilità delle condizioni contrattuali applicate, con particolare riguardo alla costituzione di un pegno su contanti a garanzia del finanziamento medesimo. Quanto al primo punto, giova ricordare come la decisione di concedere, o meno, il credito (ovvero, secondo la configurazione progressivamente affermatasi nella prassi, il fido) è “procedimentalizzata”. Essa inizia con una domanda di affidamento del cliente, bisognoso di credito, rivolta alla banca, seguita da un periodo in cui quest’ultima è tenuta a compiere la c.d. istruttoria di fido, ossia a svolgere ogni possibile indagine utile al fine di decidere, secondo regole prudenziali e di vigilanza imposte all’impresa bancaria, se concedere o meno quel credito, a quel soggetto ed in quella forma tecnica (cfr., in proposito, le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia contenute nella circolare n. 229, Titolo IV, Cap. XI, par. 2.1; v., pure, ad es. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 317/2010). Tale valutazione può essere più o meno lunga e complessa, in relazione alle varie possibili caratteristiche oggettive (del credito) e soggettive (del richiedente). Vale la pena, inoltre, di sottolineare l’importanza dell’istruttoria, dato che solo attraverso una corretta ed attenta indagine sull’aspirante affidato – e, segnatamente, sua solidità patrimoniale, dalla sua capacità di reddito, sul suo livello indebitamento, sulla consistenza delle eventuali garanzie: in breve, sul suo merito creditizio – la banca può ridurre al massimo quel rischio economico derivante dalla possibile insolvenza del cliente che è connaturato all’esercizio dell’attività bancaria. Fatta questa necessaria premessa, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, la fase della concessione del credito si sia svolta in modo complessivamente conforme alla disciplina pubblicistica ed alle norme di carattere organizzativo destinate a regolarla. Posto, infatti, che – come giustamente sostenuto dal resistente – la domanda idonea ad avviare l’iter finalizzato all’assunzione della decisione in parola risale al 2 dicembre 2011, avendo l’intermediario prontamente rifiutato la precedente richiesta di concessione di una linea di scoperto da utilizzarsi “a parziale supporto” del prestito agrario in scadenza in quanto contraria alla propria normativa interna, deve ritenersi che il decorso di poco più tre mesi per completare positivamente la fase di concessione del credito sia obiettivamente giustificato dalla necessità di valutare adeguatamente il merito creditizio (frattanto peggiorato) del richiedente e la coerenza tra la forma tecnica del finanziamento richiesto e le specifiche esigenze del sovvenuto. Se così è, non può condividersi l’affermazione della ricorrente secondo cui il ritardo (peraltro né grave né, tanto meno, colpevole) nel completamento della fase di decisione della concessione del credito avrebbe comportato l’applicazione di interessi di mora sul finanziamento scaduto. Pag. 5/6 Decisione N. 3305 del 15 ottobre 2012 Né appare, in sé, sindacabile la scelta negoziale dell’intermediario di richiedere idonea garanzia – nella fattispecie in esame, nella forma del pegno su contante – tranne nel caso in cui la richiesta sia obiettivamente sproporzionata e contraria a principi di elementare buona fede contrattuale e precontrattuale (cfr. Collegio ABF di Milano, decisione n. 448/2010). Il che non pare al Collegio di poter rilevare nel caso di specie. Quanto poi al lamentato ritardo nella consegna dell’attestazione bancaria necessaria per poter accedere al concorso regionale nel pagamento degli interessi, deve osservarsi come tale doglianza sia stata sollevata in sede di reclamo e non riproposta poi nel ricorso. Ma anche a voler superare tale profilo procedurale, va sottolineato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova, anche solo in via presuntiva, di un danno risultante da tale comportamento dell’intermediario, tanto più che dalla lettura delle disposizioni attuative della legge regionale invocata non è dato ricavare la previsione di termini di decadenza per la presentazione della documentazione de qua. Ugualmente non meritevole di accoglimento appare, infine, la richiesta di rimozione della penale di rimborso anticipato nella misura del 2% sia perché avanzata per la prima volta nel ricorso, sia perché nulla vieta che il creditore subordini la concessione del suo consenso al pagamento anticipato del credito alla corresponsione da parte del debitore di una determinata somma di denaro (di importo inferiore, va da sé, del quantum degli interessi residui), quale corrispettivo della riduzione del termine dell’obbligazione. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6