Il Doganalista n. 6 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
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Il Doganalista n. 6 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
sommario editoriale 2 Comunicato Stampa Cup 21/27 dogane Accordo di libero scambio di Alessandro Fruscione Ettore Sbandi 3/7 primo piano Documentazione commerciale e facilitazione dei traffici di Danilo Desiderio La tutela nel design di Francesco Campanile Circolare 19/D del 4 giugno 2011 osservazioni di Enrico Perticone 31-32 giurisprudenza 9/14 fisco Mediare o ... non mediare di W. O. L’Italia e il suo genio Confiad Budapest 8/7/2011 Budapest e il Danubio formano uno dei paesaggi fluviali più belli d’Europa, alla pari di Londra con il Tamigi e Parigi con la Senna. Nonostante la storia travagliata, il leggendario Danubio lento e maestoso attraversa le due città gemelle dividendole in due: la collinare Buda sulla riva ovest e la pianeggiante Pest sul lato est, bagnandole per 25 km. di Vincenzo Bucciero di Gianni Gargano Francesco Pagnozzi Ciao Christian Engelken Triangolazione Dogana a protezione dell’ambiente di Giorgio Rottigni di Vincenzo Guastella Francesco Pagnozzi pagg. 33-34 35-36 scenari 37 filo diretto errata corrige L a Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea ha chiesto alla società di consulenza ambientale, O’Laoire Russel Associates, di effettuare uno "studio sul ruolo dei servizi doganali nell’applicazione della legislazione della Comunità europea che regola la protezione dell’ambiente e le sue buone prassi". L’articolo a pagina 16 de “Il Doganalista” n. 3/2011 è di Danilo Desiderio di Mauro Giffoni Per colpa di pochi... tante vittime speciale europa 15/19 Autorizzazione per le procedure semplificate di Andrea Toscano osservatorio 38-39-40 Sistema preferenze generalizzate Giurisprudenza comunitaria e nazionale a cura di Mauro Giffoni di Alessandro Fruscione pag. 17-18 Il Doganalista Rivista giuridico-economica di commercio internazionale Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIV – n. 4 – Luglio-Agosto 2011 Direttore Responsabile: Walter Orlando Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli. Coordinatore editoriale: Liana Zagarese Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 00187 ROMA – Via XX Settembre, 3 – Tel. 06.42.01.37.20 – 06.42.01.37.52 – Fax 06.42.00.46.28 Sito Internet: www.cnsd.it - E-mail: [email protected] Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21 Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99 Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma Foto di copertina: Antonio Scola Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Per la stampa di questa rivista è stata utilizzata carta di pura cellulosa ecologica ECF (Elemental Chlorine Free), certificata FSC, con elevato contenuto di riciclo selezionato. 1 editoriale È questo il vero problema? La riforma delle professioni prevede misure ed iniziative che gli Spedizionieri Doganali hanno già attuato da tempo sulla spinta del vento europeo della liberalizzazione. Attenzione però. Con la industrializzazione dei servizi alcuni paesi europei, in nome della loro cultura liberale (avete mai provato a sperimentarla in Germania, ad esempio) vogliono far cadere gli ultimi baluardi che si oppongono alla colonizzazione del nostro Paese. Gli ordini vanno riformati con il consenso delle categorie professionali, non vanno cancellati in una frettolosa manovra finanziaria di agosto, salvo che l’obiettivo non siano le “casse previdenziali”. Il CUP, Comitato Unitario delle Professioni, e le Professioni dell’Area Tecnica aderenti al PAT, di concerto con ADEPP e CONFPROFESSIONI, con riferimento alla Manovra Finanziaria in corso di approvazione in Parlamento ESPRIMONO preoccupazione: r per la trattazione di una materia così delicata come quella riguardante l’intero sistema professionale italiano, senza la dovuta riflessione e sotto la spinta di un’emergenza alla cui soluzione in nulla può contribuire uno stravolgimento di quel sistema; r per il formarsi nell’opinione pubblica di una visione, artatamente distorta, che confonde per difesa di “casta”, l’affermazione di principi fondamentali per il corretto funzionamento dell’intero sistema professionale italiano; apprezzamento: r per l’intervenuta consapevolezza del mondo politico-istituzionale, della necessità di evitare- nell’interesse generale – decisioni inutilmente affrettate e pericolosamente dirompenti per il difficile equilibrio complessivo del sistema Paese; r per l’atteggiamento del Ministro di Giustizia, degli altri Ministri vigilanti e di tutta quella parte dello schieramento parlamentare che ha sostenuto in maniera convinta e determinata il non inserimento nella manovra finanziaria di una norma genericamente ed inopinatamente “liberalizzatrice” delle professioni intellettuali, che non teneva conto dei risultati e delle riflessioni emerse dall’ormai quasi ventennale dibattito nel Parlamento e nel Paese e che negli ultimi 10 anni i professionisti sono passati da 1.300.000 a più di 2.000.000; r per una norma che finalmente esplicita il diretto riferimento alla Costituzione Repubblicana, che all’art. 33, comma 5, dispone la necessità dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni intellettuali poi regolamentate in Ordini e Collegi; 2 CONFERMANO la volontà unanime di tutto il mondo professionale italiano di pervenire nel più breve tempo possibile ad un razionale ammodernamento degli ordinamenti di tutte le professioni, adeguandoli a principi generali validi per tutti e rispondenti alle riconosciute mutate esigenze della società. RICHIAMANO la proposta, rispettosa dell’art. 33, comma 5, della Costituzione, presentata ufficialmente dagli ordini professionali e, ispirata tra gli altri, ai seguenti principi: r funzione pubblicistica degli ordini; r formazione professionale continua obbligatoria r norme deontologiche rigorose e un sistema disciplinare più evoluto, celere e terzo - costi ed onorari correlati all’entità ed alla qualità della prestazione r garanzie patrimoniali relative alla responsabilità civile nei confronti dei terzi interessati r pubblicità e trasparenza r misure di promozione e sostegno dei giovani professionisti r forme organizzative ad hoc per favorire l’aggregazione, nelle vesti di Società di Lavoro Professionale e non di società tipiche dell’attività d’impresa. Quello cui si è ancora una volta assistito non risponde a requisiti di liberalizzazione e concorrenza del mercato, bensì a tentativi non celati di “industrializzazione” dei servizi delle Professioni intellettuali, che affrontano quotidianamente la concorrenza previa verifica, richiesta nel pubblico interesse, delle proprie competenze ed accettando la vigilanza sul corretto svolgimento della propria attività. Per quanto sopra manifestano sconcerto e profondo disappunto per le dichiarazioni della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sul tema delle “liberalizzazioni”. primo piano I principali problemi legati alla facilitazione dei traffici, in particolar modo per quanto riguarda le procedure di importazione, risiedono sostanzialmente nel fatto che per motivi definiti dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali cui appartengono le controparti di una transazione internazionale, è necessario produrre alle rispettive autorità dei documenti che in molti casi sono richiesti solo in forma cartacea, oppure sono disponibili con notevole ritardo rispetto i tempi programmati di partenza delle merci o di loro arrivo a destino. ..... ..... ? help ... Documentazione commerciale e facilitazione dei traffici lcuni di questi documenti sono preparati e presentati già presso il punto di partenza della spedizione (nel Paese di esportazione), ma non sempre sono disponibili nel luogo di importazione al momento in cui le merci arrivano. Tale circostanza determina ovviamente dei ritardi e degli aumenti di costo per gli importatori i quali vengono incorporati nel prezzo finale delle merci e dunque scaricati in ultimo sul consumatore. La preoccupazione principale A delle autorità doganali di importazione è soprattutto quella di identificare la controparte dell’operazione commerciale, nonché la natura ed il valore delle merci compresa la loro origine e classificazione - oltre che naturalmente, quella di valutare la conformità dell’operazione alle numerose normative in materia sanitaria, veterinaria, di sicurezza, ambientale, di tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale, di standard tecnici, ecc., vigenti nel territorio nel quale ope- rano. Ciò normalmente avviene attraverso l’analisi di un documento principale – la dichiarazione doganale – il quale viene presentato all’autorità doganale del paese di importazione dall’importatore o dal suo rappresentante doganale, che a fronte dell’introduzione delle merci vengono chiamati a corrispondere degli specifici diritti (dazi, IVA, accise, ecc.). La funzione della dichiarazione doganale tuttavia è assai più complessa: oltre a consentire la 3 primo piano liquidazione dei dazi e degli altri diritti gravanti sulle merci, permette alle autorità doganali di verificare che la spedizione rispetti i requisiti e le eventuali limitazioni o restrizioni previste dalla legislazione del Paese di riferimento (es. contingenti, eventuali licenze di importazione, embarghi, ecc.). Inoltre essa si presta ad alcuni controlli aggiuntivi come ad es. quello del diritto dell’importatore ad eventuali esoneri o sgravi da dazi. In ultimo, la dichiarazione doganale consente la raccolta di dati commerciali utili per elaborare le statistiche di interscambio commerciale. Considerata la complessità di tale documento, si comprende dunque come i dati in esso contenuti necessitino il più delle volte di essere comprovati da una specifica documentazione di sup- 4 porto, a cominciare dalle fatture di vendita, i documenti di trasporto (es. polizza di carico, lettere di vettura, ecc.) od altre documentazioni che danno titolo ad ottenere benefici o trattamenti tariffari particolari. L’onere di procurarsi tale documentazione grava sull’importatore, che è anche responsabile di eventuali irregolarità dichiarative afferenti la stessa. In alcuni casi, alla responsabilità di tale soggetto può aggiungersi quella dell’agente doganale che per suo conto ha curato le formalità dichiarative (es. spedizioniere o doganalista). Di per sé stessa, la dichiarazione doganale non presenta particolari criticità, trattandosi di un documento di riepilogo di informazioni contenute in altri documenti a sostegno. I principali Paesi del mondo inoltre (come gli Sta- ti Uniti e l’UE) ammettono in molti casi la possibilità di prescindere dalla sua presentazione e di accettare in sua vece dei documenti commerciali od amministrativi semplificati dai quali si evincano almeno gli elementi necessari alle dogane per identificare le merci ed il regime doganale al quale si intende vincolarle (è il caso della dichiarazione semplificata di cui all’art. 76, par. 1, lett. b) del Reg. CE n. 2913/1992). Sono dunque i documenti a sostegno della dichiarazione doganale a costituire il principale problema - dal punto di vista giuridico - nella facilitazione dei traffici, dovendo la maggior parte di essi essere predisposta dall’esportatore, esibita alle autorità del suo Paese e trasmessa all’importatore o ad un suo rappresentante, che a loro volta dovranno pre- primo piano sentarla alle autorità del paese di importazione. Questo ciclo, se non gestito in maniera fluida e snella, può dar luogo a significativi ritardi nello svincolo delle merci, ossia nel suo rilascio nella disponibilità dell’operatore che in ultimo ne effettua l’importazione. Il problema è che talvolta tale gestione implica l’attesa di tempi tecnici che non dipendono dall’operatore, ma dalle procedure in uso dalle autorità del Paese di esportazione o di importazione, a cominciare dalle dogane. Già per quanto riguarda, ad esempio, la presentazione alle autorità del Paese di esportazione, si osserva che la documentazione in oggetto solo raramente avviene prima della spedizione delle merci, essendo il più delle volte effettuata all’atto od addirittura successivamente al loro invio per la via marittima, aerea o stradale. Questa circostanza dà origine al fenomeno, purtroppo non infrequente, per cui le merci arrivano a destino prima dei documenti. In questo caso, la spedizione subisce un blocco nel territorio dello Stato di importazione, con le merci temporaneamente stoccate in aree o magazzini sotto vigilanza doganale, in attesa dell’arrivo della documentazione. Per ovviare a tale problema, la soluzione escogitata e consolidata nelle legislazioni e regolamentazioni doganali vigenti nella maggior parte dei principali Paesi del mondo, è l’anticipazione della trasmissione alle dogane di alcuni dati ed informazioni contenuti nella suddetta documentazione per far sì che, al momento in cui le merci giungono a destinazione, si possa procedere al loro immediato svincolo, senza tempi morti che penalizzerebbero gli importatori. Nel caso del- l’UE, questo principio è stato ripreso dal nuovo Codice Doganale Comunitario “aggiornato” (in parte anticipate dal regolamento n. 648/2005) all’interno di un gruppo di disposizioni che incitano l’utilizzo delle dichiarazioni telematiche in luogo di quelle cartacee, obbligano gli operatori all’utilizzo delle dichiarazioni di prearrivo e di prepartenza e spingono le autorità doganali a ricorrere in maniera più ampia alle verifiche a posteriori ed ai controlli “sistemici” (system based), ossia basati su verifiche contabili condotte non sulle singole transazioni, ma sulle complessive modalità operativo-gestionali dei soggetti che si occupano dello svolgimento di operazioni di commercio internazionale, concetto questo sul quale si basa anche lo status di AEO. Le informazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell’importazione sono raccolte dall’importatore o dal suo rappresentante doganale presso un’ampia gamma di fonti. Esse riguardano le merci (es. descrizione, valore, quantità, origine, modalità di imballo, ecc.), i soggetti interessati dalla transazione (importatore, speditore, intermediario doganale) e le modalità di trasporto utilizzate (mezzo o mezzi di trasporto utilizzato/i, luogo dove è avvenuto il caricamento della merce, luogo di scarico, numero identificativo del container, ecc.). Altre informazioni aggiuntive riguardano infine l’assoggettamento della merce ad eventuali licenze, contingenti od autorizzazioni particolari. Alcune di queste informazioni possono essere ottenute dall’esportatore o da altri soggetti che intervengono nella catena logistica (es. vettore) prima della spedizione delle merci o poco dopo la sua partenza (è il caso ad esempio delle fatture, delle liste colli o delle polizze di carico). La documentazione di trasporto invece (es. documenti di transito, manifesti merce) viaggia normalmente insieme alle merci, per cui diviene disponibile solo al momento in cui queste ultime giungono a destinazione. In altri casi ancora, alcuni documenti (es. certificazioni, licenze, nulla osta), possono essere ottenute dall’importatore solo dopo l’arrivo delle merci a destino. I documenti in relazione ai quali possono manifestarsi i principali problemi sono i seguenti: 1) La fattura commerciale: spesso infatti le autorità del paese di importazione pretendono che la fattura sia esibita in originale e rechi la firma autografa del titolare o del responsabile legale dell’impresa esportatrice o che sia autenticata o corredata da un visto conformità od altre attestazioni particolari (come nel caso delle fatture consolari). In tutte queste circostanze l’importatore deve attendere i tempi materiali di preparazione e trasmissione fisica del documento stesso da parte dell’esportatore che lo ha emesso. 2) I certificati di origine, in specie quelli preferenziali (più propriamente detti “certificati di circolazione”), devono essere firmati ed autenticati dalle autorità del paese di esportazione. Inoltre, talvolta l’ufficio di emissione (il quale il più delle volte è un ufficio doganale), richiede all’esportatore di produrre ulteriore documentazione giustificativa dell’origine o subordina il loro rilascio a controlli condotti presso la sua azienda, a volte effettuati sulla base di una specifica richiesta delle dogane del Paese di importazione. Anche 5 primo piano ciò, ovviamente, contribuisce a ritardare la spedizione delle merci ed aumentare i costi a carico dell’importatore. 2) Certificazioni sanitarie od attestazioni riguardanti il peso o altre specifiche delle merci, le quali spesso possono essere ottenute solo dopo l’arrivo delle merci a destino, e per di più sono condizione di svincolabilità delle stesse (in Italia è il caso, ad esempio, del nulla osta sanitario). Essendo molti dei dati contenuti nella sopra elencata documentazione di importanza fondamentale affinché le autorità di importazione autorizzino lo svincolo delle merci, spesso ne viene richiesta la presentazione in formato cartaceo, con una firma chiaramente leggibile che evidenzi l’originalità del documento stesso. In realtà, ciò che spesso si trascura in questo tipo di approccio è il fatto che il valore di un qualsiasi documento poggia non tanto nel supporto che lo contiene, quanto piuttosto nelle informazioni che esso veicola. Il vantaggio di un documento cartaceo è certamente dato dalla sua tangibilità ed al fatto che si presta, per via della sua stabilità, a minori possibilità di alterazione o di falsificazione. Anche se può difettare di alcune informazioni od essere parzialmente inesatto 6 od irregolare, il documento cartaceo infatti, una volta emesso, conserva la sua identità e le sue caratteristiche principali, a differenza del documento informatico che può in qualsiasi momento essere facilmente modificato od integrato da dati ed informazioni aggiuntive. La paternità dello stesso è inoltre facilmente riscontrabile tramite la firma, mentre quella del documento informatico implica l’adozione di specifici dispositivi (es. firma digitale) che necessitano prim’ancora di essere accettati dalle dogane e dalle altre autorità pubbliche, di essere regolamentati a livello giuridico ed equiparati alla firma autografa. Ciò in quanto spetta alle autorità nazionali il compito di stabilire a quali condizioni i documenti informatici possono essere considerati come valida prova delle informazioni e dei dati da essi veicolati. La documentazione cartacea, da parte sua, presenta tuttavia un indubbio svantaggio: essa non consente lo scambio rapido delle informazioni o dati in essa contenuti. In generale, le dogane non svincolano le merci fino a quando non hanno ricevuto la dichiarazione di importazione e dato il loro consenso a che l’importatore od il suo rappresentante doganale prelevino le merci. Ciò av- viene talvolta a prescindere dal pagamento dei dazi e degli altri diritti, dei quali, a talune condizioni, è ammesso il differimento entro dati limiti temporali. A seguito delle recenti evoluzioni nelle modalità e nelle tecniche di trasporto delle merci (si pensi ad esempio allo sviluppo dei traffici roll-on/roll-off, dove la merce viaggia insieme al mezzo di trasporto caricati entrambi su un mezzo di trasporto più grande), e soprattutto della introduzione del container, le dogane di tutto il mondo hanno sviluppato nuove modalità e procedure più rapide di svincolo delle merci, le quali consentono oggi all’operatore di venire in possesso delle merci sulla base di dichiarazioni contenenti un set limitato di informazioni, sia pure da integrare in un secondo momento con successive trasmissioni documentali e di dati. Lo stesso vale per i controlli doganali, in relazione ai quali si assiste sempre più ad un loro spostamento dal momento dell’entrata delle merci nel territorio doganale, all’interno del territorio, mediante la conduzione di verifiche approfondite condotte direttamente in azienda (controlli a posteriori). Tale tendenza, all’interno dell’Unione Europea, è evidente soprattutto nei Paesi del nord Europa (es. Olanda, Germa- primo piano nia, Svezia e Regno Unito), che eseguono pochi controlli alle frontiere o nei punti di arrivo delle merci, preferendo effettuarli presso i locali aziendali o lungo tutta la filiera distributiva, con risultati talvolta tutt’altro che desiderabili, come evidenzia la relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei Conti dell’UE, che sottolinea come gli Stati membri che fanno maggiore uso delle procedure semplificate e di domiciliazione, sono anche quelli che contribuiscono di meno (in proporzione) alle entrate dell’UE, dando per implicito il fatto che in questi Paesi il sistema dei controlli a posteriori è debole e consente ampi spazi di evasione. Il Consiglio dell’Unione Europea, nelle Conclusioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti presentate nel biennio 2009-2010, con atto n. 5891/11 (Addendum 2) del 3 febbraio 2011 ha recepito tali raccomandazioni, invitando le istituzioni europee a migliorare il quadro normativo e le linee guida sulle procedure doganali semplificate. Le procedure mediante le quali le varie dogane del mondo eseguono il monitoraggio e la verifica delle operazioni di importazione ed esportazione ed il presidio dei territori di loro competenza, per quanto ispirate ad una logica ed a principi comuni, presentano sensibili differenze a livello applicativo, essendo modulate sulle particolarità specifiche del contesto geografico nel quale operano, tenendo conto della conformazione morfologica del territorio, dell’assenza o meno di sbocco sul mare, del numero e della collocazione dei porti, degli aeroporti e delle frontiere, della distribuzione delle imprese, dei percorsi principali che seguono i flussi di merci, della dislocazione sul territorio degli altri organismi di controllo, fino a fattori di carattere più specifico. Ciò vale anche all’interno dell’Unione europea, dove ad una normativa doganale comune non sempre corrispondono procedure applicative ed operative uniformi da parte delle amministrazioni doganali dei singoli Stati membri. A tale proposito andrebbe ricordato che l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), nel 1973 ha adottato una Convenzione Internazionale, denominata “Convenzione di Kyoto sulla semplificazione ed armonizzazione delle procedure doganali”, alla cui versione “riveduta” (ossia emendata da un protocollo aggiuntivo adottato nel 1999), aderiscono oggi ben 76 Paesi di tutto il mondo, Unione europea compresa. Tale Convenzione elenca tutte le migliori pratiche, i principi e gli standard relativi all’utilizzazione di metodi rapidi di svincolo delle merci, ai meccanismi di trasmissione anticipata e condivisione delle informazioni alle dogane ed agli altri organismi di controllo, nonché alla facilitazione dei traffici. In tale Convenzione affondano le radici molti degli istituiti concepiti dal legislatore europeo, a cominciare dallo sdoganamento centralizzato, l’analisi comune dei rischi, i controlli sistemici, le dichiarazioni di prearrivo e prepartenza, lo sportello unico doganale, l’AEO e gli altri schemi di partenariato tra settore pubblico e privato. Alcuni di tali meccanismi sono stati anticipati tramite opportuni innesti normativi nell’attuale impianto della normativa doganale europea (regolamenti n. 2913/1992 e n. 2454/2993), mentre altri sono stati recepiti dal legislatore europeo direttamente all’interno del codice doganale comunitario aggiornato e dunque rimangono non operativi per via del fatto che tale testo non è ancora entrato in vigore. I tempi di adozione delle sue disposizioni di applicazione hanno inoltre recentemente subito una battuta d’arresto per via della necessità di adeguare il nuovo Codice alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona - entrato vigore lo scorso 1° dicembre 2009 - a cominciare dal suo stesso nome, essendo stata la “Comunità europea” completamente assorbita dall’Unione europea (vedasi Il Doganalista n. 1 del gennaio-febbraio 2010, “Trattato di Lisbona”). Si attende infatti entro la fine del 2011 la bozza di un Regolamento modificativo del Reg. 450/2008 che lo allinei alle disposizioni del nuovo Trattato. Ancora incerta è invece la data presunta di entrata in vigore (secondo alcune fonti non sarebbe possibile prima del 2015). A fronte di questo scenario dai contorni decisamente cupi, si auspica che le riforme concepite a livello UE ed oggetto del tentativo di modernizzazione della legislazione doganale, entrino in auge quanto prima possibile, in quanto ciò potrebbe consentire all’industria dell’UE di recuperare parte della competitività persa negli ultimi anni nello scenario internazionale. Non prima però di chiarire alcuni equivoci e nodi interpretativi della nuova normativa, quale il ruolo del rappresentante doganale e le sue relazioni con la figura dell’AEO, l’autovalutazione dei dazi, o la possibilità per le dogane di utilizzare le garanzie costituite a copertura dei diritti doganali anche per il recupero degli importi dei dazi e di altri oneri dovuti in seguito a controlli a posteriori. Danilo Desiderio 7 centro studi Sportello internazionalizzazione l Centro Studi e Servizi del Consi- Europea e le regole dei singoli ac- Centro Studi e Servizi Srl glio Nazionale degli Spedizionieri cordi. I protocolli “origine” contenu- IT12V0558403201000000012922. Doganali ha stipulato una conven- ti negli accordi preferenziali, sono zione con lo studio Giffoni per la for- disponibili per gli abbonati, al servi- nitura di alcuni servizi messi a dispo- zio "Sportello internazionalizzazio- sizione di tutti gli iscritti. ne", in versione consolidata, sul sito I Lo sportello internazionalizzazio- • Codice doganale comunitario Il “pacchetto servizi”, denomina- operatori dediti alle problematiche to “Sportello Internazionalizzazione” di commercio con l’estero in quan- è offerto al costo di euro 250,00 IVA to permette l’aggiornamento con- inclusa, mediante sottoscrizione di tinuo ed in tempo reale di tutte le abbonamento annuale. L’importo Particolare importanza assume “Normativa comunitaria” "normativa comunitaria". ne è uno strumento utile per tutti gli disposizioni doganali. 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Si accede FA MODULO DI ADESIONE CSI M ILE da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: [email protected] alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la username e la password che verrà fornita ad ogni abbonato. Bollettino @Dogana • newsletter sulle novità in mate- Il/la sottoscritto/a ria doganale comunitaria. ___________________________________________________________________ (generalità complete) con sede in __________________________________________________________________ (indirizzo completo, telefono, fax, e-mail) Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati. Consulenza Doganale “breve” fornita, su richiesta, via e-mail, diret- P. IVA_____________________________________________________________ tamente dallo Studio Giffoni di sottoscrive l’abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato “Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario. Bruxelles: Intestazione fattura: _______________________________________________ * * classificazione delle merci; interpretazione legislazione do- ganale; * interpretazione delle regole di origine; Data________________________ * Firma________________________________ applicare all’importazione; * 8 consigli sui regimi doganali da antidumping. fisco orgo diritt tute l i gl el risp d ar a l comm e d e delle i io io rie io c r m ust nd l recupero di risorse non deve essere effettuato a scapito delle aziende produttrici di reddito e fonte di ogni risorsa economica di questo Paese che si è posto tra le prime economie del mondo. La tutela del risparmio, i diritti del commercio e l’orgoglio delle nostre industrie e dei loro prodotti che ci inorgoglivano: questa è stata l’Italia che in quarant’anni, grazie al genio del suo popolo, è passata dalla miseria della guerra ai fasti dei grandi del mondo. Quegli industriali, quegli imprenditori, i lavoratori che sono stati e sono al loro fianco, meritano rispetto. E se dobbiamo tirarci su dalla crisi non lo possiamo fare senza di loro. Non ce la faremmo mai! E allora la lotta all’evasione non deve colpire quei soggetti, no! Deve colpire gli evasori, intesi come i parassiti della nostra società. Le sanguisughe che ci hanno e che continuano a salassarci. Insomma la lotta all’evasione deve essere mirata. Deve colpire al cuore in modo che il colpo non diventi mortale per aver colpito un organo sano e vitale. Innanzitutto chiarezza. E ognuno faccia il suo dovere. Per primi i funzionari dello Stato, di qualunque ordine e grado e a qualunque amministrazione appartengano. Deve rinascere l’orgoglio di sentirsi funzionario dello Stato. Di rappresentarlo. Di esserne parte. E allora lo stipendio che si percepisce ti faccio vedere se non basta! Io sono stato un funzionario del Registro prima e delle dogane poi e ancora ne sono orgoglioso! Allora, per i funzionari dello Stato, nessun premio per i risultati. Ma scherziamo, e lo stipendio, allora, perché si deve dare? I l’Italia e il suo genio Per incentivare che? E invece no! Deve ritornare l’orgoglio e la difesa dell’impresa e dei suoi lavoratori. Evasori veri e contrabbandieri veri andassero pure a quel paese. Scovarli deve essere l’obiettivo che noi tutti, impiegati dello Stato e non, ci dobbiamo prefiggere. Ne abbiamo il dovere. Pena il rischio di fare il percorso inverso a quello che ci ha portato tra i fondatori dell’Europa. E allora, ma ci voleva tanto a capire che gli avvisi d’accertamento devono essere notificati insieme alla sanzione, che se no decade? Ci voleva tanto? E chi non l’ha fatto ha avuto pure il premio? Per aver emesso il solo avviso d’accertamento o il solo avviso di rettifica o il solo invito a pagamento? Ha avuto il premio? E l’Italia quanto ci ha rimesso? E allora parliamo dei depositi Iva! Ecco il testo dell’articolo 50 bis così come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, ove le modifiche sono riportate in corsivo: Art. 50 bis - Depositi fiscali ai fini IVA (Testo consolidato) 1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA: a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali, di cui al- 9 fisco l'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane, di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 20 Ottobre 1997), da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad euro 516.456,90. Detta limita- 10 zione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni. 3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi. 4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; f) le cessioni intracomunitarie dei beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea; h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico fisco di finanza che già esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 6. L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’impo- sta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate. 7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’articolo 35 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati. 8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prestazioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. Posto che l’Amministrazione non ha mai provveduto ad emettere una regolamentazione compiuta ed esaustiva dell’istituto del deposito Iva, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni sulle modifiche apportate. La prima, quella che modifica il primo comma, ove pare si tenga a precisare che sono altresì depositi iva istituzionali: a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali, di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. Pare che la norma voglia dire testualmente: Guardate che quando si tratta di depositi fiscali ovvero di depositi doganali di tipo “D”, “E” o”C”, il deposito Iva deve funzionare come il deposito fiscale o doganale sottostante! Noo! Non è e non può essere così! Sia perché quello del deposito Iva è istituto armonizzato in sede comunitaria dalla direttiva Iva di 11 fisco base che lo disciplina (l’hanno detto e scritto mille volte tutti quelli che conoscono un po’ l’argomento), sia perché non possono esistere depositi Iva che funzionano in modo diverso. Come funzionerebbero gli altri depositi iva, anch’essi istituzionali e anch’essi previsti al primo comma, quali quelli gestiti da imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale o da quelle esercenti depositi franchi o, ancora, da quelle operanti nei punti franchi? E come funzionerebbero i depositi Iva autorizzati dall’Agenzia delle Entrate? Valgono ancora o no le disposizioni dettate in questi ultimi tredici anni con le quali: • l’automezzo può entrare nel deposito senza che ne siano sca- HH H H H H H H H H HH ricate le merci? • non è previsto un tempo minimo di custodia? • le due condizioni descritte garantiscono lo stoccaggio e la custodia? O esse devono ritenersi superate? O, peggio, devono ritenersi superate per alcuni depositi soltanto? E che fine ha fatto l’articolo 16, comma 5 bis del D.L. 185/2008 che considerava introduzione le prestazioni di servizi di cui alla lettera h) del quarto comma dell’articolo 50 bis rese sui beni consegnati al depositario anche negli spazi limitrofi al deposito? È stato abolito perché così ha sancito la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto necessaria la previa introduzione fisica della merce nel deposito dal quale, poi, avrebbe potuto essere estratta per raggiungere gli spazi limitrofi? Ma non era stato sempre così? Così non lo consentiva già la lettera h) del comma 4 dell’articolo 50 bis? E allora ci vuole un decreto ministeriale, una circolare, una risoluzione! Insomma qualcosa di chiaro e preciso che consenta agli operatori di conoscere con precisione qual è il comportamento corretto da tenere. Perché gli operatori ne hanno il diritto! La seconda modifica riguarda la garanzia che deve prestare chi voglia porre in essere operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati all’introduzione in deposito Iva, previste al comma 4, ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD NON HAI ANCORA PENSATO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ? COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. 1. 2. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati. 3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994. 4. Sono muniti dall’Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all’allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi. 5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto. 6. Possono operare negli spazi doganali. 7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti. 8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali. 9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori. 10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario. INFORMATI……… TELEFONACI ……!!!!! CAD L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA 40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742 (presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali) recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2/A – Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: [email protected] 12 lettera b) dell’articolo 50 bis. Premesso che la garanzia in questione non va confusa con quella da prestare per garantire l’imposta per il caso che la merce non raggiunga il deposito (circ. 1241/VII del 3 aprile 1997) devo dire che concordo con lo spirito della norma che è quello di scovare le ditte inesistenti. Per troppi anni gente proveniente da altre galassie ha usato le frontiere comunitarie senza alcun rispetto. Ed è giunta l’ora di dire basta! La crisi mondiale così nasce. Quanti di questi “visitors” hanno gestito le partite Iva (date troppo facilmente) a proprio uso e consumo. Però anche i valori! Si! Ripeterò all’infinito: i valori! Perché una persona o un’impresa onesta e per bene che ha dichiarato il giusto valore – il prezzo che ha pagato – e che ha corrisposto migliaia di euro di dazio certamente è una ditta “esistente” e non può essere trattato come un contrabbandiere. E allora ben vengano l’AEO e l’articolo 90. Solo che anche in questo caso occorre una disposizione chiara, di facile comprensione ed utilizzo, che tenga conto delle vendite a catena all’interno del deposito, che tenga conto dei dati risultanti dalle banche dati del Ministero. E poi, perché non consentire al depositario, AEO od articolo 90, di garantire egli stesso per i clienti che ritiene affidabili? E le distorsioni di traffico? Perché se la norma è recepita in tutt’Europa è una cosa. Altrimenti, già stiamo combinati bene. Gianni Gargano Francesco Pagnozzi s s s ss fisco s s Triangolazione ue recentissime sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 6898 del 25/03/2011 e sentenza n. 13951 del 21/04/2011) hanno stabilito che nelle triangolazioni all’esportazione, la cessione dei beni tra i due operatori italiani si considera non imponibile IVA anche se i beni sono stati trasportati fuori della UE dal cessionario italiano. In realtà questo principio era stato già chiarito dalla risoluzione n. 35/E del 13/05/2010 nella quale l’Amministrazione ha precisato che, per ottenere l’applicazione della non imponibilità ad IVA, in una cessione di beni effettuata attraverso una operazione triangolare, è sufficiente che il cessionario italiano (promotore dell’operazione) stipuli con il destinatario finale (stabilito in altro Stato membro) il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente italiano. In tal modo, infatti, il cessionario potrà occuparsi direttamente del trasporto della merce in quanto agirà quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità della merce. Quest’ultima condizione, esplicitata nella locuzione “a cura o a nome del cedente”, richiamata nell’art. 8, co.1, lett. a) DPR 633/1972 e poi estesa alle trian- D golazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/1993, aveva indotto l’Amministrazione finanziaria ad escludere il beneficio della non imponibilità quando il contratto di trasporto fosse stato stipulato dal cessionario anziché dal cedente (vedi risoluzione n. 51/E del 04/03/1995). Le due sentenze della Cassazione sopra citate, hanno affermato, viceversa, che, ai fini della non imponibilità, non sia tassativo che il trasporto dei beni all’estero debba avvenire solo a cura o a nome del primo cedente italiano, perché il trasporto può essere curato anche dal cessionario italiano, purché l’operazione sia, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a un cessionario residente in altro Paese UE o all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti. Per ricondurre un’operazione nel regime di non assoggettabilità dell’IVA ex art. 8 del DPR 633/72, è necessaria, quindi, non la prova del fatto che il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio comunitario siano stati curati dal primo cedente nazionale, bensì la prova dell’esistenza della comune volontà degli 13 fisco originari contraenti di porre in essere una cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero; dovendosi quindi ritenere non imponibili all’IVA tutte e soltanto quelle operazioni per cui tale ultima prova sussista. Il cessionario può stipulare il contratto “su mandato ed in nome del cedente”, fermo restando che la merce deve essere ritirata direttamente dal vettore presso il primo cedente; in questo modo il cessionario non acquisirà mai la disponibilità dei beni. È in forza di questa impostazione che la Suprema Corte, nelle sentenze citate, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità alla cessione interna dei beni destinati ad essere trasportati fuori della Comunità anche quando l’invio all’estero sia avvenuto utilizzando un automezzo di proprietà del cessionario italiano. In conclusio- ne, quindi, appare del tutto irrilevante il soggetto che materialmente paga il trasporto, poiché la circostanza che interessa alla norma è il soggetto che lo cura. Risulta allora importante, ove si ricorresse all’impostazione presa in esame dall’Agenzia delle Entrate, conservare con puntigliosità la documentazione che certifica il tragitto della merce dal magazzino del primo cedente a quello del cliente finale, salvo eventuali soste tecniche o necessarie per operazioni di groupage. Per completezza, si segnala, come la nuova tesi contenuta nella R.M. 35/E/2010 fosse già stata assunta come valida dalla stessa Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 13 del 23.2.1994, ove si legge: “la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato, può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto, ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulta che l’incarico di trasporto o della spedizione è stato conferito al primo cedente dal proprio cessionario”. Questa conclusione è avallata anche dalla Corte di Giustizia UE (causa C245/04, causa C-430/09), a proposito delle c.d. “vendite a catena”. Per i giudici comunitari, la non imponibilità, in caso di più vendite consecutive, è riconosciuta alla cessione interna dei beni oggetto di un unico trasporto dal Paese del primo cedente a quello (diverso) del cessionario finale, a prescindere dal soggetto – che quindi può ben essere il cessionario intermedio – che abbia la disponibilità della merce durante il trasporto verso il destinatario non residente. Vincenzo Guastella Francesco Pagnozzi (Studio Gargano) RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI ………. E’ IL NOSTRO LAVORO !! SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA’ LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE ITALIA – BULGARIA – ITALIA CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE DEPOSITO IVA 41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee http://www.samasped.com Email [email protected] 14 speciale europa L' autorizzazione unica per le procedure semplificate prevede la possibilità di utilizzare la procedura domiciliata oppure la procedura di dichiarazione semplificata per adempiere le formalità doganali nello Stato membro dove l'operatore economico è stabilito, per le sue operazioni di import/export ovunque hanno luogo nell'Unione europea (UE). autorizzazione permette agli operatori economici di centralizzare la contabilità ed il pagamento dei dazi doganali per tutte le operazioni doganali all'importazione e all'esportazione in uno Stato membro, anche se i controlli fisici delle merci e l'immissione in libera pratica avviene in un altro Stato membro. Tale semplificazione per gli operatori economici è prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93, articoli 253 a 253 quaterdecies ed in particolare dagli articoli 253 nonies a 253 quaterdecies. Ricordiamo che la procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo. La procedura di domiciliazione consente invece di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. Mentre l'autorizzazione unica è L’ Autorizzazione per le procedure semplificate un'autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativa a uno dei seguenti regimi e procedure: • la procedura di dichiarazione semplificata • la procedura di domiciliazione • i regimi doganali economici • la destinazione particolare. La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida (documento TAXUD/1284/2005, rev. 1) al fine di spiegare alcuni aspetti relativi alla procedura per beneficiare di questa semplificazione. Per beneficiare dell'autorizzazione unica per le procedure semplificate, l'operatore economico deve soddisfare i seguenti criteri: • una comprovata osservanza degli obblighi doganali; • un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, che consenta adeguati controlli doganali; • una comprovata solvibilità. Se il richiedente è un operatore economico autorizzato (AEO), tutti questi criteri sono già soddisfatti. Gli Stati membri che desiderano concedere questa semplificazione agli operatori economici devono concludere un'intesa amministrativa relativa alla ripartizione, nel quadro di un'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica, delle spese nazionali di riscossione che vengono trattenute quando le risorse proprie tradizionali vengono messe a disposizione del bilancio dell'UE, oppure ratificare la convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE (Vedi Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 92, del 21.4.2009). Questa convenzione entrerà in vigore una volta che gli Stati membri l'hanno ratificata, tuttavia può essere applica prima tra gli Stati membri che hanno completato le procedure necessarie ed hanno dichiarato che vogliono già applicarla. L'Italia non avendo concluso nessuna intesa amministrativa e non avendo ratificato la convenzione, non permette ancora di beneficiare della semplificazione prevista dall'autorizzazione unica per le procedure semplificate. 15 speciale europa Di seguito troverete la lista degli Stati membri che hanno firmato un accordo amministrativo e la lista degli Stati membri che hanno ratificato la convenzione prima del mese di febbraio 2011. Lista degli Stati membri che hanno concluso un'intesa amministrativa Stato membro Paesi Bassi Data della firma 27 ottobre Data di applicazione 2008 1 gennaio 2009 Lussemburgo 1 dicembre 2008 1 gennaio 2009 Francia 8 dicembre 2008 1 gennaio 2009 Regno Unito 9 dicembre 2008 1 gennaio 2009 Austria 10 dicembre 2008 1 gennaio 2009 Slovenia 21 gennaio 2009 1 gennaio 2009 Irlanda 27 gennaio 2009 1 gennaio 2009 5 maggio 2009 5 maggio 2009 Polonia 20 maggio 2009 20 maggio 2009 Slovacchia 21 dicembre 2009 Germania 21 dicembre 2009 Lista degli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione prima del mese di febbraio 2011 Stato membro 16 Data di ratifica Bulgaria 30/07/2009 Danimarca 09/06/2010 Spagna 10/11/2010 Francia 25/01/2010 Lettonia 04/02/2010 Lituania 23/02/2010 Ungheria 08/05/2009 Malta 18/05/2010 Paesi Bassi 02/12/2009 Portogallo 10/09/2009 Romania 14/01/2011 Slovenia 11/11/2010 Slovacchia 22/04/2009 Finlandia 10/11/2010 Svezia 18/02/2010 speciale europa Dogana a protezione dell’ambiente a Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea ha chiesto alla società di consulenza ambientale, O’Laoire Russel Associates, di effettuare uno "studio sul ruolo dei servizi doganali nell’applicazione della legislazione della Comunità europea che regola la protezione dell’ambiente e le sue buone prassi". Questo studio, concluso nel corso del mese di marzo 2011, analizza il problema del trasferimento dei rifiuti tra l'Unione europea e i paesi dell'Asia membri dell'ASEAN (Association of Southeast Asian Nations – Associazione delle Nazioni dell'Asia SudOrientale). Tra i paesi membri dell'ASEAN troviamo il Brunei, la Cambogia, l'Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, le Filippine, Singapore, la Thailandia ed il Vietnam. Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento del commercio illeggittimo dei rifiuti contaminati e pericolosi versi i paesi membri dell'ASEAN. L'obiettivo di questo studio è quindi di esaminare come le autorità doganali possono L contribuire ad eliminare questo traffico illecito nel quadro della legislazione esistente. Lo studio mette in evidenza l'assenza di un controllo sistematico ed efficace di qualità ambientale sul luogo di assemblaggio del carico dei rifiuti e su alcuni controlli "superficiali" effettuati nei porti di transito, in particolare nel porto di Hong Kong. Tutto ciò favorisce l'organizzazione di un traffico illecito di prodotti tossici. Una delle conclusioni di questo studio è che anche se le dogane sono in una posizione strategica per effettuare i controlli al momento dell'esportazione dei rifiuti, soffrono di una mancanza di informazioni sistematiche da parte delle autorità ambientali nel trasferimento dei rifiuti. Esiste quindi una difficoltà di comunicazione tra le autorità doganali e le autorità che si occupano delle questioni ambientali. Questa difficoltà di comunicazione è accentuata dall'incompatibilità dei codici di identificazione utilizzati dalle dogane (nomenclatura combina- 17 speciale europa ta) e quelli previsti dalla Convenzione di Basilea e la lista dei rifiuti europea. Questa incompatibilità favorisce il traffico illecito, complica e compromette la competenza delle autorità doganali dei paesi dell'ASEAM. La O'Laire Russel Associates ha emesso le seguenti raccomandazioni riguardanti ciò che i servizi doganali possono fare per cercare di risolvere i problemi provenienti dal carico dei rifiuti ed includono le misure nei seguenti settori: • la differenziazione tra "rifiuto" e "merce" nel DAU per migliorare la raccolta dei dati statistici; • la segnalazione sistematica delle autorità doganali nel caso in cui controlli/condizioni ambientali specifici sono applicabili ai rifiuti: • la promozione dell' "Operatore Economico Autorizzato" (AEO) e dell'OMD “Framework of Standards”; • le disposizioni di cooperazione formale con i commercianti legittimi, i trasportatori e gli operatori della logistica con l'obiettivo di fornire delle informazioni e delle notizie generali; • la cooperazione tra le varie agenzie; • i controlli e gli audit doganali dopo il ricevimento del carico dei rifiuti; • l'utilizzo del programma “Dogana 2013” come mezzo per promuovere migliori metodi di lavoro; • il rafforzamento della partecipazione dei servizi doganali nell'IMPEL; • la promozione di buone prassi. 18 Sistema Preferenze Generalizzate al 1971 l’Unione europea accorda preferenze commerciali unilaterali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Le aliquote dei dazi ed i contingenti tariffari sono ridotti o pari a zero. L’ obiettivo della Commissione con l’applicazione di questo sistema è di contribuire al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e del lavoro, alla riduzione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. L’SPG è attuato mediante regolamenti successivi relativi all’applicazione di un sistema di preferenze generalizzate, il cui periodo d’applicazione è solitamente di tre anni. Il sistema attualmente in vigore è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio e si applica fino al 31 dicembre 2011. A seguito dell’adozione del regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 145 del 31 maggio 2011, il periodo di validità del regolamento (CE) n. 732/2008 è stato prorogato fi- D no al 31 dicembre 2013. Tale proroga si è resa necessaria al fine di concedere il tempo necessario alla procedura legislativa per l’adozione del nuovo regolamento. Tuttavia, qualora il nuovo regolamento, attualmente in corso di elaborazione, diventi applicabile prima di tale data, il periodo di proroga sarà corrispondentemente ridotto. L’obiettivo della proposta di questo nuovo regolamento, di cui conosciamo già i contenuti (documento COM(2011) 241), comprenderà le modifiche necessarie ad assicurare il mantenimento dell’efficacia del sistema. Ricordiamo che le norme di origine riguardanti l’SPG sono previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato l’anno scorso dal regolamento (UE) n. 1063/2010 e di cui abbiamo già parlato in un articolo pubblicato in un numero precedente del “Il doganalista”. L’attuale sistema SPG si compone di tre elementi: • il regime generale, che concede riduzioni tariffarie all’importazione a favore di 176 territori e paesi in via di sviluppo; • un regime speciale di in- speciale europa centivazione per lo sviluppo sostenibile e la buona governance (noto come SPG+) e che offre preferenze aggiuntive a sostegno dei paesi in via di sviluppo vulnerabili che ratificano e applicano le convenzioni internazionali nel settore dei diritti dell’uomo e del lavoro, dello sviluppo sostenibile e della buona governance economica. Tale regime SPG+ comprende attualmente 15 paesi beneficiari; • il regime EBA (" Tutto tranne le armi ") che prevede un accesso completo al mercato dell’UE in totale assenza di dazi e di contingenti, per 49 paesi meno sviluppati quali definiti dalle Nazioni Unite. La Commissione europea si è fissata come obiettivo di limitare la concessione delle preferenze tariffarie affinché ne possano beneficiare unicamente i paesi in via di sviluppo più bisognosi. Secondo la Commissione si tratterebbe di circa 80 paesi. In un comunicato stampa del 10 maggio 2011, di cui riportiamo una parte del testo qui sotto, la Commissione europea ha elencato quali sono gli elementi chiave della proposta di regolamento (documento COM (2011) 241 definitivo) che modifica l’SPG: 1. Limitazione del numero di paesi cui sono accordate le preferenze GSP. Pur restando invariati i margini preferenziali e l'ampia gamma di prodotti considerati, non saranno più accordate preferenze a diversi paesi, tra i quali: - quelli che hanno raggiunto un livello di reddito pro-capite elevato o che si colloca nella fascia medio-alta, secondo la classificazione internazionalmente accettata della Banca mondiale (Kuwait, Russia, Arabia Saudita e Qatar); - quelli che beneficiano di un accesso preferenziale all'UE almeno altrettanto favorevole di quello previsto dal sistema GSP, ad esempio nel quadro di un accordo di libero scambio o di un regime commerciale autonomo speciale; - diversi paesi e territori d'oltremare che beneficiano di accordi alternativi di accesso ai mercati sviluppati. L'elenco definitivo dei paesi beneficiari sarà compilato solo al termine della procedura legislativa ordinaria, sulla base dei dati degli ultimi tre anni. 2. Rafforzamento degli incentivi per rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori e le norme di tutela dell'ambiente e di buona governance attraverso gli scambi commerciali, facilitando l'accesso al regime GSP+ che concede preferenze aggiuntive, prevalentemente a dazio zero, ai paesi vulnerabili. - Il criterio di vulnerabilità costituisce una delle due condizioni economiche che un paese deve soddisfare per poter essere ammesso a beneficiare del regime GSP+. La presente proposta ne prevede l'estensione in modo da consentire l'adesione di un maggior numero di paesi. Per beneficiare del regime GSP+ i paesi dovranno rispettare le norme internazionali di base. L'adesione al regime GSP+ potrà essere richiesta in qualsiasi momento, anziché una volta ogni diciotto mesi. - I potenziali beneficiari del regime GSP+ sono obbligati a impegnarsi a collaborare pienamente e concretamente con le organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rispetto delle convenzioni internazionali, per poter soddisfare il secondo criterio economico necessario per aderire al regime GSP+. L'onere della prova in merito all'applicazione delle convenzioni internazionali incomberà ora ai paesi in questione. Il regime GSP+ sarà dotato di maggiori controlli e di procedure più rigorose per la sospensione temporanea dell'applicazione del sistema. 3. Rafforzamento dell'efficacia delle concessioni commerciali ai paesi meno sviluppati attraverso il regime EBA ("Tutto tranne le armi"). La restrizione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate a un numero minore di beneficiari ridurrà la pressione concorrenziale e renderà più significative le preferenze per i paesi meno sviluppati. Il sistema EBA dell'UE non ha uguali in nessun altro paese sviluppato. 4. Aumento della prevedibilità, della trasparenza e della stabilità. Il sistema sarà aperto, anziché essere sottoposto a revisione ogni tre anni come avviene attualmente. Ciò renderà più semplice e più attraente per gli importatori dell'UE acquistare dai paesi aderenti al sistema GSP. Inoltre le procedure diventeranno ancora più trasparenti, basate su principi giuridici chiari e meglio definiti e su criteri oggettivi. Per concludere, possiamo dire che l’obiettivo della Commissione con la proposta del nuovo SPG è di rispondere al meglio alla situazione economica e commerciale mondiale contemporanea, continuamente in evoluzione ed è ovviamente cambiata dall’istituzione del sistema originario. a cura di Mauro Giffoni 19 congressi 20 dogane L’ALS tra UE e Corea non prevede alcun certificato di circolazione e, pertanto, per gli scambi tra i due sistemi non è contemplato il rilascio del certificato Eur 1 o altro certificato similare. Accordo di Libero Scambio (ALS) tra Unione Europea e Repubblica di Corea è finalmente attivo e si applica, a titolo provvisorio, a partire dal 1° luglio 2011. Come e più di altri ALS, questo Accordo ha una forte vocazione liberistica, tale da rendere facilmente prevedibile un deciso aumento delle relazioni commerciali tra i due sistemi economici, sia in materia di scambi di merci che di servizi. In proposito, con il regime preferenziale è previsto un primo immediato abbattimento dei dazi che, in cinque anni, porterà alla liberalizzazione di quasi tutti i comparti produttivi, con eccezioni che usufruiranno di complete aperture dei mercati solo in seguito (salvi, al solito, i prodotti agricoli). Ovviamente, per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, i prodotti devono essere originari dell’UE o della Corea. La materia offre lo spunto per alcune importanti considerazioni. Innanzitutto, occorre puntualizzare come le regole per il conferimento dell’origine siano più favorevoli rispetto a quelle generali in materia di Accordi di Libero Scambio. Le lavorazioni o tra- L’ Accordo di libero scambio sformazioni sufficienti cui debbono essere sottoposti i prodotti non originari affinché possano acquisire l’origine dei Paesi contraenti appaiono in primo luogo più semplici e accessibili. In linea generale, comunque, valgono i principi generali dell’“interamente ottenuto”, della lavorazione e della trasformazione sufficiente, del cumulo e delle regole di lista allegate al protocollo di origine. In secondo luogo, è in vigore la c.d. drawback rule, in generale espressamente mai ammessa per quasi tutti gli ALS. Come noto, infatti, questa regola permette agli operatori economici di vedere restituiti i dazi corrisposti all’importazione di merci utilizzate per la produzione di prodotti poi esportati e configura un forte vantaggio per le economie agevolate dagli ALS. Come seconda considerazione, e forse ancora più rilevante sul concreto piano applicativo ed operativo dell’Accordo, stanno le regole relative alla prova dell’origine. L’ALS tra UE e Corea non prevede alcun certificato di circolazione e, pertanto, per gli scambi tra i due sistemi non è contemplato il rilascio del certificato Eur 1 o altro certificato similare. Attese le dirette conseguenze di questa decisione, questo elemento è di fondamentale rilevanza. In luogo del certificato di circolazione, infatti, è prevista unicamente una “dichiarazione di origine”, rilasciata dall’esportatore “su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti esportati in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione”. Questa dichiarazione può essere compilata da qualunque esportatore se il valore della spedizione non supera i 6.000 euro e, per gli importi maggiori, solo da un esportatore autorizzato. Ecco dunque che per le esportazioni aventi destinazione Corea, è assolutamente necessario che gli operatori comunitari procedano prontamente - e debitamente assistiti - all’estensione della propria autorizzazione o alla richiesta di riconoscimento dello status di esportatore autorizzato. La facilità nell’attestazione di origine (di fatto un’autocertificazione) non è dunque prerogativa di tutti gli operatori, ma solo di quelli riconosciuti dall’autorità 21 dogane doganale come esportatori abituali abilitati ad apporre la prova di origine in fattura. Tuttavia, come noto, per essere riconosciuti esportatori abituali, l’abitualità nell’effettuazione di operazioni di export è normalmente un requisito essenziale. L’Accordo di Libero Scambio prevede però un’eccezione, derivante dal fatto che gli esportatori occasionali - e non autorizzati - che effettuano spedizioni di valore superiore ai 6.000 euro non potrebbero beneficiare del trattamento preferenziale in assenza della possibilità di richiedere il certificato di circolazione EUR 1 per spedizioni superiori a quell’importo. L’articolo 17 del protocollo di origine stabilisce che gli operatori che per gli altri accordi di libero 22 scambio non possono ottenere lo status di esportatori autorizzati per difetto del requisito della frequenza delle operazioni, possono invece beneficiarne per le esportazioni occasionali il cui valore totale superi 6.000 euro, nell’ambito di applicazione dell’Articolo Libero Scambio UE-Corea del Sud. La conclusione sta nel fatto che i requisiti per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato sono più semplici da raggiungere nel caso in cui la richiesta di agevolazione investa la sola destinazione Corea del Sud piuttosto che, come di consueto, il novero di Paesi con i quali vige un Accordo di Libero Scambio o, in generale, regole di origine condivise o riconosciute (es. Messico, Albania, Giordania, Cile, Libano, Egitto, Marocco ...). Rimane comunque il fatto che l’esportatore comunitario assume tutte le responsabilità del caso per le proprie dichiarazioni, che queste ultime debbono essere sottoscritte solo e soltanto in caso di sussistenza e rispetto delle condizioni di cui al protocollo di origine (ed alle relative regole di lista), che le autorità doganali hanno piena facoltà di verifica e controllo (sui documenti, gli impianti produttivi, le dichiarazioni del fornitore ...) e che il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato è ormai una prerogativa che, sebbene di più agevole riconoscimento, è assolutamente essenziale per procedere ad esportazioni verso la Corea del Sud. Alessandro Fruscione Ettore Sbandi dogane • art. 517 del C. P. La tutela nel design • reclusione fino a 2 anni • multa di 20.000 euro Con la sentenza n. 6254 del 2 febbraio 2011 della Terza Sezione penale della Cassazione si assiste ad un ulteriore ampliamento della sfera di tutela offerta dall’art. 517 del codice penale, con particolare riferimento ai prodotti qualificabili come “oggetti di design”. La semplice attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto è infatti sufficiente ad integrare il reato di specie, a prescindere dal fatto che vi sia stata una previa registrazione del design o del marchio su esso eventualmente apposto. a Suprema Corte è intervenuta a seguito di un ricorso presentato da due individui condannati sia in sede di prima che di seconda istanza, per il reato di cui all'art. 517 c.p., per aver commercializzato alcune opere di ingegno (nella specie, oggetti di arredamento) recanti i segni distintivi e le iniziali, falsamente apposti, di due noti artisti francesi. Le opere in questione erano state presentate al pubblico come originali ed erano state pubblicizzate su una nota rivista di settore, che le aveva impropriamente attribuite ai suddetti autori. L’art. 517 del codice penale, normalmente applicato ai casi di violazione di marchi o di design registrati, vieta la vendita delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi (sia nazionali che esteri) atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, punendo i relativi trasgressori - salvo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge - con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro. La disposizione in oggetto è chiaramente ispirata ad una logica di tutela del “fair trade”, ossia del commercio legittimo e leale nei confronti di pro- L dotti industriali ed opere d’ingegno immesse sul mercato con indicazioni o segni ingannevoli, come confermato da precedenti pronunce della Corte di Cassazione (vedasi in particolare Sez. III n. 2003 del 15 gennaio 2008, dove si precisa che il bene giuridico oggetto di tutela, nell’ipotesi di cui all’art. 517 c.p., non è tanto l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, quanto quello generale attinente all'ordine economico). Modificato varie volte nel corso degli ultimi anni per offrire una tutela sempre più incisiva a fronte dei crescenti fenomeni di frode e di messa in circolazione di prodotti recanti segni mendaci, l'art. 517 c.p era stato di recente emendato dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha apportato fra l’altro modificazioni anche agli artt. 473 (contraffazione) e 474 (introduzione e commercio di prodotti con segni mendaci), introducendo gli articoli dal 474-bis al 474-quinquies e dal 517-ter al 517quinquies i quali, rispettivamente, rafforzano il contrasto alle frodi industriali rendendo disponibile lo strumento della confisca ed introducono nuove fattispecie criminose in materia di contraffazione, a tutela di particolari categorie di prodotti quali quelli agroalimenta- 23 dogane ri. In virtù di questa nuova statuizione della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si precisa ora che è sufficiente anche la mera possibilità che possa verificarsi l’induzione in errore del consumatore, affinché si configuri la fattispecie criminosa di cui all’art. 517 c.p., purché tale errore verta su caratteristiche essenziali del prodotto. Si tratta di un’interpretazione che estende ulteriormente l’ambito applicativo dell’art. 517 c.p., la quale ribadisce l’orientamento sancito da precedenti pronunce della stessa Sezione della Cassazione (vedasi in particolare la sentenza n. 23819 del 9 giugno 2009) e trova riscontro in un principio recentemente affermato dalla Corte di Giustizia UE, nell’ambito della sentenza 27 gennaio 2011, Causa C-168/09 (Flos-Semeraro), dove i giudici europei si sono dimostrati 24 favorevoli ad una protezione particolarmente ampia delle opere del design industriale, anche qualora i diritti di registrazione siano scaduti. In essa troviamo anche una definizione di “oggetto di design” quali manufatti - realizzati anche in serie - il cui elemento caratterizzante può dirsi individuato principalmente nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione, ovvero nelle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate. La ragione della tutela rafforzata, offerta dalla sentenza n. 6254/2011, starebbe secondo la Suprema Corte nel fatto che il consumatore, nell’acquistare un oggetto di design, pone attenzione unicamente al legame tra gli aspetti prettamente industriali del prodotto e la sensibilità artistica dell'autore. È proprio il connubio ed il modo di combinarsi di questi due elementi infatti, a determinare l’originalità e la riconoscibilità degli stessi da parte dei consumatori. È pertanto su tali elementi che deve convergere la tutela penale, a prescindere dal fatto che sugli stessi figuri un marchio commerciale, tantomeno registrato, o che siano registrati come design. Ciò mette in evidenza l’aspetto più interessante di questa decisione, costituito dal fatto che il mero collocamento sul mercato di oggetti di design contraffatti od ingannevoli per la vendita (con o senza marchio o design registrato) viene ritenuto come una violazione penalmente perseguibile, ai sensi dell’art. 517 c. p., anche se la vendita non si è realizzata. Francesco Campanile dogane Circolare 19/D del 4 giugno 2011 Osservazioni a cura di Enrico Perticone L’art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 apporta sostanziali modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 riscrivendo, pertanto, in maniera radicale, le norme che disciplinano l’attività dello spedizioniere doganale. Le modifiche riguardano in particolare il registro del personale ausiliario (art. 46), il conferimento della nomina di spedizioniere doganale (art. 47), la cui operatività è ora estesa a tutto il territorio nazionale, nonché le modalità di ammissione agli esami (art. 51). La novità peculiare riguarda l’ampliamento dell’ambito di operatività territoriale dello spedizioniere doganale, le cui funzioni tipiche possono essere oggi espletate su tutto il territorio nazionale e non più limitatamente alla sola circoscrizione doganale come era disciplinato nella precedente versione del citato art. 47.Tale modifica si inserisce peral- tro in maniera logica (ed ineluttabile) in una cornice normativa ed operativa in continuo cambiamento ed all’interno della quale ogni giorno lo spedizioniere doganale si trova ad agire. Le innovazioni introdotte dal regolamento (CE) 450/2008 (Codice doganale aggiornato), lo sdoganamento centralizzato, il processo di telematizzazione delle dichiarazioni doganali ed in generale l’evoluzione eccezionalmente dinamica di tutta la catena logistica (supply chain) non potevano infatti che indurre ad un significativo adeguamento della disciplina dello spedizioniere doganale. Per la categoria si aprono nuovi scenari e sorgono nuove opportunità professionali che ciascuno dovrà cogliere nella maniera più efficiente; per converso tuttavia, un allargamento così radicale della platea competitiva rende necessario che al suo interno venga assicurata la tutela OGGETTO: Articolo 82 del Decreto Legislativo 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente la “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ord. n. 75 - statuisce, all’art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere doganale. Con la disposizione in questione, infatti, sono state apportate le modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di seguito descritte. 1) All’articolo 46, l’intero 1° capoverso è stato sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un dei diritti di tutti gli iscritti all’albo ed il rispetto delle regole, soprattutto deontologiche, che ne disciplinano l’attività. In definitiva, ci si trova di fronte ad un passaggio cruciale e ciò può, anzi deve, costituire anche un utile pretesto per una riflessione serena, ponderata ma incisiva sul futuro della figura dello spedizioniere doganale, su quale ruolo potrà assumere in un contesto così eccezionalmente dinamico e su quali risposte sarà in grado di offrire alle richieste del mercato. Si riporta di seguito il testo della Circolare 19/D del 26 giugno 2011 con la quale L’Agenzia delle Dogane effettua una analisi organica delle innovazioni introdotte dal citato D. Lgs. 59/2010 e ne detta disposizioni di attuazione. Si segnalano infine le nuove modalità operative ed i relativi limiti entro i quali è disciplinata l’attività del personale ausiliario, rimandando per questo alla lettura della circolare. comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.". Al riguardo si osserva che: a) in primo luogo, con la modifica introdotta viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale con l’Ufficio delle dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari; b) viene inoltre specificato come criterio d’individuazione del registro in cui l’ausiliario può chiedere l’iscrizione non più la Circoscrizione doganale in cui era abilitato ad operare lo spedizioniere doganale di riferimento ma il luogo di residenza, ovvero il domicilio professionale, dell’ausiliario stesso e che tale 25 dogane luogo deve necessariamente essere collocato in un comune compreso nel territorio dell’Ufficio delle dogane presso cui l’ausiliario chiede di essere iscritto; c) infine, viene specificato che nel registro in argomento sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale. 2) L’articolo 47 è stato interamente sostituito dal seguente: “1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata. 2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.". In merito si osserva che: a) il nuovo testo conferma che la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata e specifica una competenza già esercitata dall’Agenzia, precisando cha la patente è rilasciata dalla “Agenzia delle dogane” in luogo del precedente “Ministero delle finanze”; b) introduce, quindi, una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato. 3) L’art. 51 è stato interamente sostituito dal seguente: “1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficia- 26 le. 2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane." . In materia di requisiti che devono essere posseduti per poter essere ammessi all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale: a) viene ribadito che possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono gli esami, siano in possesso degli stessi requisiti previsti nel testo precedente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed iscrizione alla medesima data da almeno due anni nel registro del personale ausiliario; b) viene introdotta la novità di consentire la partecipazione alla procedura abilitativa anche a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario, e che risultino iscritti, alla stessa data di pubblicazione della determinazione, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario; c) viene fatta salva la possibilità, già prevista in precedenza, per tutti coloro che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell’Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, di partecipare alla procedura senza il possesso del requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari; d) l’ultimo periodo specifica una competenza, già posta in essere da questa Amministrazione, prevedendo che l’esclusione dagli esami per difetto dei requisiti sia disposta “con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane” e non più “con decreto motivato dal Ministero per le finanze”. Al fine di adeguare le attuali modalità operative alle modifiche normative sopra descritte, si rende necessario fornire le direttive e gli indirizzi di seguito riportati. Con riferimento al precedente punto 1), ciascun Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività alle dipendenze di uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio stesso. Considerato che l’ambito operativo dello spedizioniere doganale è stato esteso all’intero territorio nazionale, appare consequenziale la possibilità per un suo dipendente, qual è l’ausiliario, di poter operare nel medesimo ambito. A tal fine è necessario che l’ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l’Ufficio dogane delle dogane dove è registrato, anche presso l’Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest’ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell’ausiliario un luogo fisico operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell’ambito territoriale di competenza di tale Ufficio. Si prescinde dalla predetta condizione qualora l’Ufficio di registrazione e l’Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili. Gli accrediti, diversi da quello di registrazione, devono essere effettuati, di volta in volta, a cura dello spedizioniere doganale, tramite formale comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, al fine dell’annotazione nel prescritto registro. La predetta comunicazione dovrà mettere in condizione l’Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell’ausiliario incaricato, dell’individuazione del luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell’ausiliario, dell’individuazione dell’arco temporale di durata dell’incarico e dell’indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno conformemente annotate e inviate all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni aggiornamenti. Con riferimento al punto 2), il nuovo articolo 47 specifica che d’ora innanzi uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, direttamente o, a norma dell’art. 42 del D.P.R. 43/1973, facendosi coadiuvare nell’esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali. Nel senso suesposto deve intendersi, quindi, la competenza attribuita dalle patenti sinora rilasciate, senza la necessità di una restituzione delle stesse all’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale per un’integrazione formale, trattandosi di un’estensione di competenza che opera “ipso iure”. Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l’accreditamento presso l’Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l’esatta individuazione dell’Albo compartimentale di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l’esatta individuazione dell’organo deputato all’eventuale adozione delle misure previste dall’articolo 53 del citato D.P.R. n. 43/1973 ed alla formalizzazione della proposta alla scrivente Direzione centrale per l’adozione del provvedimento di revoca di cui al successivo articolo 54. Da ciò ne consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa Direzione centrale. A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che l’eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o provinciale su cui insiste l’Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l’adozione dei relativi previsti provvedimenti. Per quanto riguarda il punto 3), non si ravvisano particolari aspetti di pertinenza delle Direzioni in indirizzo, atteso che la procedura d’esame viene curata direttamente dall’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale. Si rammenta, tuttavia, che, ai soli fini della partecipazione agli esami, l’anzianità di iscrizione nel registro del personale ausiliario, prevista per poter essere ammessi all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, decorre dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione. Si coglie, infine, l’occasione per richiamare l’attenzione di codeste Direzioni e delle Associazioni di categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, sull’opportunità di svolgere opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali, che ancora non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all’iscrizione all’Albo compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI. Dell’avvenuta iscrizione e della assegnazione del codice EORI, codeste Direzioni forniranno notizia all’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale, onde consentire l’adozione degli ulteriori adempimenti di competenza. I Signori Direttori vorranno dare disposizioni ai dipendenti uffici per una pronta e scrupolosa applicazione delle direttive impartite con la presente nota. Le Associazioni, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono invitate a diffonderne il contenuto tra i propri associati. La presente Circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.06.2011 Il Direttore centrale Ing. Walter De Santis 27 Professione Polizza assicurativa responsabilità civile Il centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha studiato tramite banchero costa insurance broker spa due convenzioni assicurative 1) Polizza assicurativa della responsabilità per lo spedizioniere doganale Polizza assicurativa RC per coprire tutte le responsabilità del doganalista quando opera in rappresentanza diretta, indiretta e nel caso in cui asseveri. Ma la novità più importante della nostra convenzione riguarda la copertura dei danni patrimoniali involontariamente e/o incolpevolmente cagionati a terzi, compreso l’Erario, nell’esercizio dell’attività di spedizioniere doganale iscritto nel relativo albo anche quando lo stesso è chiamato in causa per la responsabilità solidale. Per cui l’operatore doganale che opera in rappresentanza diretta e/o indiretta potrà assicurare multe, ammende o sanzioni pecuniarie irrogate al proprietario delle merci, o all’Assicurato stesso quale responsabile in solido. Inoltre la polizza può coprire facoltativamente altre attività svolte dal doganalista: spedizioniere/ vettore, operatore in logistica, NVOCC ecc. 2) Garanzie fidejussorie a favore delle dogane banchero costa insurance broker spa ha una struttura dedicata nel settore delle cauzioni doganali ed ha la possibilità di proporre tassi altamente concorrenziali. 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Tale iniziativa ha lo scopo di offrire un valido supporto per la conoscenza e l’approfondimento degli argomenti più significativi che dominano un settore in continua evoluzione, soggetto a profondi cambiamenti. Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività editoriale intrapresa dal Centro Studi e Servizi srl ha prodotto una collana di opere redatte da esperti del settore, per un’analisi delle problematiche dal punto di vista tecnico, fiscale e legale. In considerazione dei risultati raggiunti, il Centro Studi e Servizi srl ha il piacere di presentare i volumi pubblicati in tre anni di attività, importanti guide che, oltre a soddisfare la necessità di acquisire sempre più informazioni in un settore così vasto come quello doganale, arricchiscono la cultura professionale di tutti coloro che operano nel settore. Con l’occasione, si ricordano gli altri servizi offerti dalla Società: ab- bonamento Sportello Internazionalizzazione (aggiornamento in tempo reale sulla normativa comunitaria e consulenza diretta per la soluzione dei problemi operativi nell’ambito delle dogane comunitarie); pro- su uno specifico argomento); materiale didattico per la preparazione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale (7 dvd relativi alle materie oggetto dell’esame + 2 manuali utili per le prove scritte ed orali). Si richiama l’attenzione anche sull’ultima opera promossa dal Centro Studi e Servizi srl: “Incoterms 2010” (versione bilingue italiano-inglese), pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale, personalizzata con il logo del Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali, membro del gruppo di lavoro che ha partecipato alla redazione del volume. Si fa presente che, per motivi di spazio redazionale, le prefazioni dei libri possono essere consultate nel sito web del Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali (www.cnsd.it). Per qualsiasi informazione e/o prenotazione si prega rivolgersi alla segreteria del Centro Studi e Servizi srl (email: [email protected]) gramma formazione professionale (iniziato nel 2007, registrazione su dvd di video lezioni relative agli argomenti più attuali interessanti la categoria); programma formazione a distanza (attivo dal 2009, si propone in una serie di quesiti a risposta multipla interamente on line, per la verifica del livello professionale dell’iscritto a seguito della visione di una video lezione 29 centro studi Seac editoria fiscale Operazioni Intracomunitarie La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il professionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia degli scambi intracomunitari. Va infatti evidenziato che la materia è in continua evoluzione sia sotto il profilo normativo (stante le numerose direttive emanate nel corso degli anni), sia per quanto riguarda nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuove precisazioni dell’Amministrazione finanziaria. Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie (acquisti, cessioni e prestazioni di servizi intracomunitarie), agli adempimenti contabili relativi a ciascuna operazione, ai riflessi di tali operazioni sulla dichiarazione annuale IVA. Sono, inoltre, affrontate le problematiche inerenti gli acquisti intracomunitari di automezzi e le operazioni di tentata vendita in ambito comunitario, nonché le modalità di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRASTAT), evidenziando i soggetti obbligati, le operazioni oggetto di riepilogo, le caratteristiche dei modelli, i termini di presentazione e le sanzioni. Operazioni con Paesi Black List il nuovo elenco clienti e fornitori L’articolo 1 del D.L. n. 40/2010 è interamente dedicato a nuove disposizioni di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie. Nell’ambito di tale previsione i commi 1, 2 e 3 del citato decreto introducono l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica le cessioni ed acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi re- La territorialità Iva dal 2010 se e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella cosiddetta “black list”. Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2010, n. 88 sono state definite le modalità e i termini di effettuazione del nuovo adempimento.Il modello da utilizzare è stato invece approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 28 maggio 2010. La nuova comunicazione va presentata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.Il testo affronta il nuovo obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori black list introdotto dal sopracitato decreto. Oltre all’inquadramento generale della disciplina, verranno forniti anche svariati esempi di compilazione. Una sezione del manuale sarà poi dedicata al correlato adempimento di segnalazione dei costi da paesi black list nel modello unico. Nel testo vengono analizzate, con taglio pratico ed operativo,le modifiche in materia di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. L’esame delle varie problematiche viene realizzato operando un continuo raffronto tra norma nazionale da un lato e norma comunitaria e sentenze della Corte di giustizia dall’altro in modo da permettere agli operatori economici di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislatore nazionale nonché di risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle nuove regole viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi nonché tabelle, le quali consentono, altresì, di mettere in luce anche i mutamenti che la nuova disciplina ha comportato rispetto a quanto applicato dagli operatori economici sino al 31 dicembre 2009. Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto previsti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di territorialità (fatturazione, registrazione, obblighi dichiarativi, richieste di rimborso ecc.). Alcuni di questi adempimenti coinvolgono anche i soggetti che partecipano ad operazioni di cessioni di beni, alla cui disciplina in materia di individuazione del presupposto territoriale viene dedicata un’apposita sezione. Al fine, inoltre, di consentire al lettore di meglio comprendere le tematiche affrontate nel testo, nella parte introduttiva del volume vengono analizzate alcune fondamentali nozioni in materia di territorialità IVA. I volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: [email protected] 30 giurisprudenza l 21 marzo 2011 è entrato in vigore il DLgs 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si spera così di ridurre il peso delle cause civili pendenti presso i tribunali. Molto spesso si tratta di controversie semplici che potrebbero essere trattate e concluse in modo veloce per ambo le parti invece di ricorrere alla giustizia tradizionale che spesso determina inasprimento dei rapporti e conseguente aumento di costi. La medizione può fornire utili soluzioni in: • contratti bancari, assicurativi, finanziari; • risarcimento danni da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa; • affitti di aziende; • comodati; • locazioni; • patti di famiglia; • successioni ereditarie; • divisioni e diritti reali. Dal 2012 la medizione si allargherà alle liti di condominio e ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il mediatore ha un tempo limitato (4 mesi) per risolvere la questione cercando un accordo che soddisfi le parti contendenti. Come si svolge una mediazione L’iter del procedimento è il seguente: presentata la domanda presso un’organo di mediazione, viene designato un mediatore e fissato il primo incontro fra le parti, che non può avvenire oltre 15 giorni dal deposito della domanda. Fatta la comunicazione alla controparte, questa rimane libera di aderire o rimanere assente. I Mediare o ... ... non mediare La mediazione si apre con una sessione congiunta, durante la quale il mediatore, dopo aver chiarito le parti e le finalità del procedimento, cerca un accordo amichevole per la definizione della controversia. Le parti possono essere assistite da una difesa tecnica ovvero da un avvocato. Tuttavia, a salvaguardia dei principi ispiratori della mediazione civile, il mediatore ha facoltà di allontanare gli avvocati, se presenti, ed ascoltare, in sessioni separate, alternativamente le parti. Questa tecnica è necessaria al fine di consentire alla parte di rappresentare le questioni e le relative criticità senza alcun condizionamento, tentando di evidenziare gli interessi che le parti intendono soddisfare con la mediazione o con il processo. E ciò nell’economia del risultato, dal momento che il mediatore tenterà di utilizzare gli elementi forniti disgiuntamente dalle parti opposte per formulare una proposta conciliativa. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige un processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Nel verbale, contenente l’indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argo- 31 giurisprudenza menti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice di procedura civile. Dal punto di vista del risultato finale del procedimento, l’accordo conciliativo avrà efficacia se sarà omologato dal presidente del tribunale, il quale è tenuto a verificare sia la regolarità formale, sia il rispetto dei principi di ordine pubblico in sede di controllo sostanziale di legalità. Il consenguente verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo del loro adempimento. In caso di mancato accordo, all’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde inderamente al contenuto della proposta conciliativa non accettata, quest’ultimo esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa della condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato. Oggi questa trattazione negli uffici delle Agenzie fiscali avviene tra contribuente e amministratore finanziario. Dal nostro punto di vista si po- Società uninominale Capitale sociale interamente versato X 52.000,00 CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE trebbe estendere l’istituto della mediazione anche nel settore dei rapporti tra pubblico e privato, ovvero nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Si potrebbe, ad esempio, utilizzare la figura del mediatore per definire le controversie fiscali, senza giungere alle commissioni tributarie. È una trattazione diretta che non solo ha un eventuale onere economico in più se ci si vuole avvalere dell’assistenza di un professionista ma che inoltre manca dell’efficacia e imparzialità che invece sarebbero garantite dal mediatore. Si potrebbe pensare di estendere tale tipo di istituto anche all’Agenzia delle dogane. W. O. 41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2/A Tel. + 39 059 657 001 più linee Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I Internet: www.samasped.com E-mail: [email protected] REA 283000 Registro Imprese MO - 1996-144082 Partita IVA 0234 837 0368 ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT ASSEVERAZIONI SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA, ACCISE E COMMERCIO ESTERO • ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE 32 confiad Confiad Budapest 8/7/2011 Budapest e il Danubio formano uno dei paesaggi fluviali più belli d’Europa, alla pari di Londra con il Tamigi e Parigi con la Senna. Nonostante la storia travagliata, il leggendario Danubio lento e maestoso attraversa le due città gemelle dividendole in due: la collinare Buda sulla riva ovest e la pianeggiante Pest sul lato est, bagnandole per 25 km. Con le luci la città rivela tutto il suo splendore e la sua magia. Con la cerchia dei Carpazi che la ripara dai venti, Budapest, per la sua posizione incantevole, è una delle più belle metropoli d’Europa. Budapest fu il pilastro orientale della monarchia austro-ungarica, visse la sua epoca d’oro dopo il 1867, in quanto protagonista nello scacchiere dei più importanti avvenimenti mondiali. Attualmente conta oltre 1.700.000 abitanti ed è una città influenzata in maniera consistente da flussi migratori. Si parla l’ungherese-magiaro. L’isola di CSEPEL, sulla riva occidentale, ai margini meridionali di Budapest, ospita uno dei più importanti porti di trasbordo merci sul Danubio. È suddiviso in porto franco nazionale e internazionale. Il 10% delle importazioni destinate alla capitale arriva nel Porto di Csepel. 8 Luglio 2011 si è tenuto a Budapest, presso l’Hotel Mercure Korona, il Consiglio Direttivo CONFIAD Paneuropean Network. Hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Confederate di: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia. Presenti anche, per la CONFIAD P.N. Mauro Giffoni, Technical Assistant, J.M. Parasie Technical Officer e Giorgio Vitos consulente tecnico. Presenti i Consiglieri Delegati per l’Italia, Vito Totorizzo - Vice-Presidente Confiad P.N. - e Vincenzo Bucciero. Dopo le formalità di rito, il Presidente George Zografos ha rivolto un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti e ha dato inizio ai lavori. Un benvenuto particolare al Direttore delle Dogane Ungheresi Mr. Casaba TORDA (Director Na- L’ tional Tax and Customs Administrations) e un ringraziamento per il lavoro svolto dall’Ungheria durante la sua Presidenza nella Commissione Europea negli ultimi sei mesi (nel secondo semestre è subentrata la Polonia). Mr. Torda ha preso la parola elogiando il lavoro degli spedizionieri doganali e sottolineando che con le loro conoscenze nel settore doganale sono una garanzia di affidabilità e collaborazione per le Autorità Nazionali. Anche la Commissione è consapevole del ruolo importante degli spedizionieri doganali, Mr. Torda infatti ritiene che l’utilizzo delle procedure semplificate per gli spedizionieri doganali sono una garanzia di sicurezza. Il Direttore Mr. Torda ha spiegato inoltre che da quest’anno l’amministrazione doganale un- 33 confiad gherese è stata ristrutturata ed il dipartimento delle dogane è stato fuso con il dipartimento che si occupa dell’IVA: “National Tax and Customs Administrations”; le dogane in Ungheria si occupano anche delle Accise e delle Tasse Ecologiche “verdi”. Mr. Torda ha concluso ribadendo l’elogio per l’indispensabile lavoro dello spedizioniere doganale, considerato dalla Commissione europea un attore importante del commercio internazionale e con un cordiale saluto e voti augurali per la nostra professione e la crescita della CONFIAD P.N., si è congedato. Chiede la parola mrs. Anne Sandretto (TLF France), vice-presidente Confiad P.N., per riferire che a fine giugno si sono svolte le elezioni in seno alla sua associazione e che invierà quanto prima il nuovo organigramma. Suggerisce inoltre di creare un gruppo di lavoro che si occupi dell’elaborazione dei CEN Standards. Alla fine dell’intervento di Mr. Torda il Presidente Zografos riprende i lavori annunciando che l’Associazione Turca degli spedizionieri doganali (si chiamano “consulenti doganali” Authorized Customs Consultant), ha un nuovo Presidente Mr. Turhan GUNDUZ, vice-presidente Cihat ANCIN con un nuovo direttivo e presto invieranno il loro nuovo organigramma. Ha annunciato inoltre che la Moldavia ha chiesto di aderire alla Confiad P.N. in qualità di membro associato, come la Bulgaria nell’ultimo board (11-02-2011 a Salonicco). Per quanto riguarda il codice doganale aggiornato e le sue disposizioni di applicazione, il Presidente Zografos ha detto che Mr. Miroslav Zielinski (Commissione Europea Tasse e Dogane- Direttore Politiche Doganali) ha assicurato che gli articoli riguardanti la rappresentanza doganale non saranno modificati. Inoltre, la DG TAXUD vuole che si inizi a lavorare sugli standards di competenza nel quadro della procedura CEN. È stato deciso che si organizzerà un primo incontro tra la Confiad ed il Clecat per discutere su quali devono essere questi standards e poi una riunione tra Confiad, Clecat, DG TAXUD e CEN. Inoltre, su suggerimento di Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del: - diritto doganale - diritto del commercio internazionale - diritto tributario internazionale - diritto comunitario 34 Mrs. Sandretto, sarà creato anche un gruppo di lavoro che si occuperà dell’elaborazione dei CEN Standards. Mr. Zografos ha chiesto a tutti i presenti di inviare, al più tardi entro fine luglio, qualsiasi suggerimento relativo agli standards di qualità, onde preparare il parere Confiad sugli stessi per discuterne con il Clecat e poi con Mr. Zielinski. Mr. Zografos ha presentato poi il nuovo sito internet della Confiad P. N. (www.oete.gr/confiadfinal) chiedendo ai presenti commenti, idee, suggerimenti per migliorarlo nonché un’attiva partecipazione all’aggiornamento dei contenuti. Era presente per la prima volta con la Delegazione Greca, il collega Andreas Vrondakis, nuovo Presidente del Pireo per l’OETE. Il Presidente Zografos, alle ore 16, ringraziando i presenti con un cordiale saluto, ha chiuso i lavori, informando che l’Assemblea Generale della Confiad si terrà probabilmente il 21 ottobre 2011 a Bruxelles. Vincenzo Bucciero Studio legale Avv. Danilo Desiderio International Trade & Customs Regulation Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV) Tel. /Fax 00.39.0825.26813 [email protected] Per ulteriori informazioni visitate: www.ddcustomslaw.com scenari Ciao Christian Engelken Presidente degli Spedizionieri Doganali di Hamburg i rimane di sale quando ci arrivano brutte notizie, ma quella che mi avvisava che il mio amico Christian Engelken era deceduto mi ha imposto di fare dei respiri profondi per buttare giù, nel mio essere più profondo, tutta l’amarezza che mi aveva avvolto. Conoscevo Christian da più di dieci anni, la prima volta che lo vidi fu quando una sera, mentre eravamo in riunione presso la storica sede degli spedizionieri doganali del Veneto, in Via Mestrina 127 a Mestre, premette il campanello e quando entrò si presentò come il presidente degli spedizionieri doganali di Hamburg, così iniziò la nostra amicizia. Christian era innamorato dell’Italia, la conosceva piuttosto bene avendo lavorato per diverso tempo in Liguria, ma Venezia gli S era entrata nel cuore tanto profondamente da comperarsi un appartamento in uno dei posti più belli di Venezia: Zattere. Il suo appartamento era ricavato dall’ex Consolato francese ed appena si usciva dal portone si potevano ammirare le enormi navi da crociera che solcavano le acque del canale della Giudecca. Christian era un tipo schietto, attento e curioso su tutto quello che si muoveva intorno a lui. I nostri principali argomenti si concentravano sulle diversità di comportamento delle nostre Dogane. Una cosa che non riusciva a capire era la diversa forma di rappresentanza che abbiamo in Italia. Parlargli di rappresentanza diretta o indiretta era cosa ardua da fargli capire. Si scandalizzò quando, in rispo- sta ad una sua domanda, confermai che i certificati Eur 1 che davano agevolazioni ai fini daziari, la nostra dogana li voleva presentati a corollario della bolla doganale. Mi spiegò che in Germania il controllo di detto documento non veniva fatto in dogana e nemmeno in ufficio dello spedizioniere doganale ma a casa dell’importatore. Di queste ed altre anomalie parlavamo nonostante le nostre nazioni facevano parte da sempre dell’Unione Europea. Ho altri aneddoti su Christian e subito mi viene in mente quando mi chiese perché avevo avuto un unico figlio e per giunta maschio, lui di figli ne aveva sette, tutte femmine e per distinguerle quando mi accennava di loro le chiamava per numero: la numero 1 35 scenari oppure la n. 6, l’unica che chiamava per nome era la più piccola, Felicia. Sembrava che l’anomalia fosse la mia in quanto avevo avuto un unico figlio mentre aver avuto sette figlie, per lui era una cosa normalissima. Riuscì anche a rimproverarmi per aver mandato mio figlio a studiare negli States e mi suggerì di mandarlo in New Zeland dove avrebbe ricevuto un’ottima istruzione spendendo la metà. Cosa che poi fece con la figlia n. 2. Mi viene ancora da sorridere quando penso a quel giorno di un freddo febbraio a Venezia. Mi chiamò da Piazzale Roma e mi chiese se potevo andarlo a prendere perché doveva fare alcune commissioni a Mestre. In quel momento avevo la macchina dal meccanico e chiesi a mio nipote Marco in prestito la sua autovettura, una Maszda MX 5, un’autovettura a due posti fatta per i giovani, molto bassa e con il tettuccio apribile. Quando arrivai in Piazzale Roma e aprii la portiera lui si infilò dentro in retromarcia, ma rimase incastrato tra il tettuccio ed il sedile e non ci fu verso di farlo uscire, pertanto dovetti aprire la capottina per riuscire a farlo sedere all’interno. Partimmo da Piazzale Roma ma diversi occhi ci guardavano esterrefatti, in quanto essendo Christian alto quasi due metri e piuttosto corpulento, aveva tutta la testa fuori dal parabrezza. Ebbi modo di andare a trovarlo spesso ad Hamburg e fui sempre accolto dalla sua famiglia con estrema simpatia, sua moglie Antie è una splendida padrona di casa e governa con piglio tipi- camente tedesco una composta da quattro appartamenti in modo da far vivere le sette figlie, loro due e due cani. A casa sua ebbi modo di incontrare diverse persone, tra cui il Console italiano di Hamburg e diverse autorità che lavoravano nei trasporti marittimi. Un giorno assieme ad una delegazione italiana fummo accolti nella sede principale della Dogana di Hamburg dal direttore generale e dai suoi più stretti collaboratori. Avrei molto altro da scrivere su di lui, ma so già che mi mancherà, mi mancheranno le sue visioni sui fatti del mondo, così diverse dalle mie ma non per questo peggiori o migliori, erano solamente diverse e da rispettare. Ciao Christian, ti porterò nel mio cuore per sempre. Giorgio Rottigni Dott. Franco Mestieri Spedizioniere Consulenze in : • • • • • • • 36 Doganale Sede operativa CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2A Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 E-mail: [email protected] Commercio Estero Intrastat Iva Comunitaria Accise Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario) Contenzioso Doganale e ricorsi Docenze e Formazione filo diretto Per colpa di pochi... tante vittime articolo 21 del Dl 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di una nuova comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, che si va ad aggiungere alle numerose altre scadenze. Tale disposizione è stata introdotta per contrastare comportamenti fraudolenti, obbligando così i contribuenti onesti ad avere un ulteriore scadenza da rispettare. La circolare emessa recita testualmente: "L’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà, infatti, l’individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte, il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione (ipotesi, quest’ultima deteriore, in quanto impatta su contribuenti corretti, con evidenti ricadute negative sulla funzione del controllo fiscale nel suo complesso). La limitazione dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3.000 euro risponde ad uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza". La circolare 24/E/2011 ha chia- L’ rito l’estensione all’obbligo della comunicazione nel c.d. “spesometro” (introdotto con l’art. 21 del Dl 78/2010) alle operazioni internazionali non rilevate attraverso gli altri sistemi di monitoraggio (dichiarazioni doganali, Intrastat, comunicazioni, black list). Pertanto, nell’ambito delle cessioni all'esportazione in "triangolazione" (art. 8, comma 1, Dpr 633/72) la vendita interna fra il primo cedente e il promotore deve essere oggetto di segnalazione in quanto non monitorata a livello doganale. Chiaramente la vendita dal soggetto intermedio all’acquirente estero non dovrà essere rilevata poiché già tracciata dalla dichiarazione doganale di esportazione. Medesimo principio è applicabile alle triangolari con fatturazione a cessionario nazionale e consegna in altro paese CE (art. 58, Dl 331/93). In questo caso la prima cessione dovrà essere oggetto di comunicazione in quanto non già segnalata nei modelli Intrastat. In buona sostanza dovranno pertanto essere segnalate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3 mila euro qualora NON soggette a rilevazione in nessuno dei seguenti modelli: dichiarazioni doganali, elenchi intrastat, comunicazioni black list. Sembra evidente che l’importo minimo di Euro 3.000 risulti non idoneo per contrastare l'evasione fiscale. Quando mai un grande evasore dovrebbe pensare di evadere redditi di tale importo, anche se con più operazioni?? Non vorrei che per necessità di denaro, il legislatore abbia pensato che sia possibile "fare cassa" con le sanzioni. Infatti la mancata o tardiva presentazione della dichiarazione telematica comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Ricordo, per precisione, che per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione da parte di tutti i soggetti obbligati è limitata alle sole operazioni per le quali è emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 euro. Per tali operazioni, il provvedimento ha fissato al 31/10/ 2011 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione. Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30/04 di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente. Solo per l'anno d’imposta 2010, il termine suddetto è stato posticipato dal provvedimento al 31/10/2011. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. Ricordo ai lettori, che nel 2008 è stato istituito il Ministero per la semplificazione normativa. E questo è il risultato. Inshallah. Andrea Toscano 37 osservatorio Giurisprudenza com Corte di Giustizia, Sez. VII^, sentenza 16/6/2011, Pres. Svaby, Rel. Arestis – Unomedical A/S c/ Skatteministeriet Tariffa doganale comune Sacche di drenaggio per dialisi in plastica esclusivamente destinate agli apparecchi di dialisi (reni artificiali) – Sacche di drenaggio dell’urina in plastica esclusivamente destinate ai cateteri – Voci 9018 e 3926 – Nozioni di “parti” e di “accessori” La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, deve essere interpretata nel senso che una sacca di drenaggio per dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) e che può essere unicamente impiegata in tale maniera, doveva, tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come "materie plastiche e lavori di tali materie", e che una sacca di drenaggio dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un catetere e che può perciò essere unicamente impiegata in tale modo, doveva, per lo stesso periodo, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomencla- 38 tura come "materie plastiche e lavori di tali materie". Alla Corte di Giustizia è stato chiesto di chiarire se, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2001 e il 31 dicembre 2003, le sacche di drenaggio in plastica andassero considerate come "parti" e/o "accessori" di un catetere o di un apparecchio di dialisi e rientrassero pertanto nella voce 9018 della NC o se esse andassero classificate nella voce 3926 della NC come "lavori di materie plastiche". La Corte ha osservato che i cateteri e gli apparecchi di dialisi rientrano nella voce 9018 della NC in quanto "strumenti ed apparecchi per la medicina". La classificazione nella voce 9018 della NC delle sacche di drenaggio dell’urina per cateteri e delle sacche di drenaggio per gli apparecchi di dialisi è dunque possibile solo a patto che dette sacche possano essere considerate come "parti" o "accessori", rispettivamente, di un catetere o di un apparecchio di dialisi. In tal senso, la nota 2, lett. b), del capitolo 90 della NC indica che "le parti ed accessori, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (…), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi". Il regolamento n. 2658/87, nel- le versioni applicabili alla causa principale, non definisce le nozioni di "parti" e di "accessori" ai sensi del capitolo 90 della NC. Richiamando la propria giurisprudenza sulla portata di tali nozioni in relazione alla voce 8473 della NC al fine di classificare cartucce d’inchiostro per stampanti, la Corte ha osservato che la nozione di "parti" implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti sono indispensabili e che la nozione di "accessori" presuppone che si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio atto a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale. Nel caso di specie, ad avviso dei Giudici lussemburghesi nulla permette di concludere che le suddette nozioni non possano ricevere una definizione identica nell’ambito delle voci 8473 e 9018 della NC. Inoltre, l’utilizzo delle stesse definizioni per tali due voci garantisce un’applicazione coerente ed uniforme della tariffa doganale comune. Inoltre, la Corte ha rilevato che la nota 2, lett. a), del capitolo 90 della NC, nel menzionare i capitoli 84, 85, 90 e 91 della NC, si riferisce alle nozioni di "parti" e di "accessori", consentendo così di dedurne che le suddette nozioni hanno la stessa accezione in tali capitoli. osservatorio unitaria e nazionale Per quanto riguarda i prodotti di cui alla causa principale, pertanto, la Corte ha osservato che nessuno di essi può essere qualificato come "parte", né come "accessorio", rispettivamente di un catetere (sottovoce 9018 39 00) o di un apparecchio di dialisi (rene artificiale) (sottovoce 9018 90 30). Né la sacca di drenaggio dell’urina per cateteri né quella destinata agli apparecchi di dialisi sono indispensabili al funzionamento di tali strumenti o apparecchi: infatti, il funzionamento di un catetere non dipende dalla presenza di una sacca di drenaggio dell’urina e, parimenti, il funzionamento di un apparecchio di dialisi non è condizionato dalla presenza di una sacca di drenaggio per dialisi, in quanto il processo di depurazione del sangue è già concluso al momento dell’utilizzo di tale sacca, che serve unicamente a raccogliere i liquidi eliminati. Quest’ultima constatazione non può essere rimessa in discussione – secondo il Collegio - dal fatto che l’apparecchio di dialisi funziona solo in presenza di una tale sacca: infatti, in assenza del meccanismo di sicurezza di cui è dotato l’apparecchio in questione, il processo di dialisi potrebbe essere effettuato senza sacca, poiché è solo tale meccanismo di sicurezza a creare un collegamento tra l’apparecchio e la sacca in questione. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, la Corte ha concluso che merci del genere di cui alla causa principale non possono essere classificate nel capitolo 90 della NC. Esse vanno dunque classificate nella voce 3926 della NC come "lavori di materie plastiche", e più precisamente nella sottovoce 3926 90 99 della NC. Corte di Giustizia, Sez. IV^, sentenza 16/6/2011, Pres. Bonichot, Rel. Toader – Zollamt Linz Wels c/ Laki Doeel Disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario – Artt. 555, n. 1, lett. c) e 558, n. 1 – Veicolo entrato nel territorio doganale in regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione – Veicolo utilizzato per il traffico interno – Utilizzo irregolare – Nascita dell’obbligazione doganale – Autorità nazionali competenti a riscuotere i dazi doganali Gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001 n. 993, devono essere interpretati nel senso che l’irregolarità nell’utilizzo di un veicolo importato nell’Unione europea in regime di esonero totale dai dazi doganali e usato nel traffico interno si deve considerare compiuta al momento dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro nel quale il veicolo circola in violazione delle disposizioni nazionali in materia di trasporti, vale a dire in mancanza d’autorizzazione a scaricare nello Stato membro di scarico, e sono competenti a riscuotere detti dazi le autorità di tale Stato. Il 14 aprile 2008 un camion autoarticolato di proprietà della Laki è entrato vuoto nel territorio doganale dell’Unione in regime d’ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione. Per tale veicolo e relativo rimorchio esisteva un’autorizzazione "CEMT" per il trasporto di merci tra la Svezia e la Germania. In Svezia, detto veicolo è stato caricato con merci destinate in Germania e in Austria. Le merci instradate verso la Germania sono state scaricate per prime. In Austria, sono state scaricate le altre merci e detto camion è stato caricato con merci destinate ad essere trasportate in Svezia. Al momento di attraversare la frontiera austriaca, il medesimo veicolo è stato controllato dalle autorità doganali austriache. In esito a tale controllo, lo Zollamt Linz Wels ha considerato che il veicolo in questione non aveva l’autorizzazione per il trasporto di merci in Austria e che, di conseguenza, la Laki non aveva rispettato le condizioni per l’ammissione temporanea di tale veicolo con esonero totale dai dazi all’importazione. Esso ha preteso 39 osservatorio da detta impresa dazi doganali per un importo di EUR 7.524, e l’IVA all’importazione, per un importo di EUR 10.909 per detto veicolo e relativo rimorchio. Avverso tale atto, la Laki proponeva ricorso giurisdizionale, nel corso del quale veniva richiesto l’intervento pregiudiziale della Corte. Con la prima questione, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett. c), del regolamento d’applicazione del codice doganale comunitario debbano essere interpretati nel senso che la fattispecie dell’utilizzo irregolare di un veicolo, immatricolato in uno Stato terzo, ammesso al traffico interno in due Stati membri dell’Unione secondo il regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione previsto all’art. 137 del codice doganale, le cui merci sono state scaricate in un terzo Stato membro, in violazione delle norme di trasporto ivi applicabili, sia integrata a partire dal momento in cui le merci sono caricate oppure dal momento dello scarico delle stesse e quali siano le autorità nazionali competenti a riscuotere, ai sensi dell’art. 204 del codice doganale, i dazi doganali all’importazione per un veicolo del genere. Per stabilire quali siano le autorità competenti a riscuotere i dazi all’importazione per il veicolo interessato, la Corte ha osservato che oc- 40 corre determinare qual è l’atto che ha generato l’inadempienza degli obblighi spettanti al titolare di tale veicolo, svincolandolo dal regime del traffico interno. Occorre, di conseguenza, verificare se l’irregolarità consista nel caricare merci a destinazione di uno Stato membro nel quale il veicolo non era autorizzato ad effettuare il trasporto commerciale di merci o se tale irregolarità si concretizzi al momento dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro nel quale il veicolo circola in violazione delle disposizioni nazionali, oppure al momento dello scarico delle merci nel territorio di quest’ultimo Stato. Ad avviso della Corte, affinché sorga un’obbligazione doganale, la sola intenzione di usare una merce vincolata al regime di ammissione temporanea diversamente che nell’ambito delle condizioni cui è assoggettato non costituisce di per sé una violazione finché tale intenzione non si traduca in un atto o in un’omissione che, oggettivamente, costituisce una violazione delle norme applicabili. Conseguentemente, per constatare l’irregolarità commessa nell’utilizzo di un veicolo esportato in regime di esenzione totale, occorre prendere in considerazione unicamente le operazioni di trasporto effettuate da tale veicolo. Sono, pertanto, irrilevanti sia la destinazione finale delle merci sia, in generale, le eventuali intenzioni del titolare di tale veicolo. Di conseguenza, un’irregolarità nell’utilizzo di detto veicolo deve essere constatata prendendo in considerazione soltanto i tragitti da esso effettuati. In un’ipotesi quale quella controversa nella causa principale, la Corte ha concluso che l’irregolarità si è concretizzata quando il veicolo di cui trattasi è uscito effettivamente dal regime del traffico interno per il quale era stato ammesso nel territorio dell’Unione, effettuando, nel territorio della Repubblica d’Austria, un trasporto commerciale che non corrispondeva più a quello previsto dall’autorizzazione "CEMT" e non soddisfaceva le condizioni cui è subordinato un simile trasporto ai sensi delle disposizioni in vigore in tale Stato. Il fatto che le merci caricate in tale veicolo in Svezia fossero destinate a essere trasportate in Austria, senza che il trasportatore fosse titolare di tale autorizzazione, non costituiva un’irregolarità finché tale veicolo non aveva varcato la frontiera di quest’ultimo Stato membro, nel quale non poteva effettuare un trasporto commerciale. Le autorità di tale Stato sono competenti ad effettuare la riscossione dei diritti doganali. Alessandro Fruscione Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione