Il Doganalista n. 6 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

Transcript

Il Doganalista n. 6 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
sommario
editoriale
2
Comunicato Stampa Cup
21/27
dogane
Accordo di libero scambio
di Alessandro Fruscione
Ettore Sbandi
3/7
primo piano
Documentazione commerciale
e facilitazione dei traffici
di Danilo Desiderio
La tutela nel design
di Francesco Campanile
Circolare 19/D del 4 giugno 2011
osservazioni di Enrico Perticone
31-32
giurisprudenza
9/14
fisco
Mediare o ... non mediare
di W. O.
L’Italia e il suo genio
Confiad
Budapest 8/7/2011
Budapest e il Danubio
formano uno dei paesaggi fluviali più belli
d’Europa, alla pari di
Londra con il Tamigi e
Parigi con la Senna.
Nonostante la storia
travagliata, il leggendario Danubio lento e maestoso attraversa le due città gemelle dividendole in due: la collinare Buda sulla riva ovest e la pianeggiante Pest sul lato est, bagnandole per 25 km.
di Vincenzo Bucciero
di Gianni Gargano
Francesco Pagnozzi
Ciao Christian Engelken
Triangolazione
Dogana a protezione
dell’ambiente
di Giorgio Rottigni
di Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
pagg. 33-34
35-36
scenari
37
filo diretto
errata corrige
L a Direzione Generale Fiscalità e Unione
doganale della Commissione europea ha
chiesto alla società di
consulenza ambientale, O’Laoire Russel
Associates, di effettuare uno "studio sul ruolo dei servizi
doganali nell’applicazione della legislazione della Comunità europea
che regola la protezione dell’ambiente e le sue buone prassi".
L’articolo a pagina 16 de “Il Doganalista” n. 3/2011 è di Danilo Desiderio
di Mauro Giffoni
Per colpa di pochi... tante vittime
speciale europa
15/19
Autorizzazione per le
procedure semplificate
di Andrea Toscano
osservatorio
38-39-40
Sistema preferenze generalizzate
Giurisprudenza comunitaria
e nazionale
a cura di Mauro Giffoni
di Alessandro Fruscione
pag. 17-18
Il Doganalista
Rivista giuridico-economica di commercio internazionale
Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIV – n. 4 – Luglio-Agosto 2011
Direttore Responsabile: Walter Orlando
Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni,
Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli.
Coordinatore editoriale: Liana Zagarese
Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
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Foto di copertina: Antonio Scola
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Per la stampa di questa rivista è stata utilizzata carta di pura cellulosa ecologica ECF
(Elemental Chlorine Free), certificata FSC, con elevato contenuto di riciclo selezionato.
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editoriale
È questo il vero problema?
La riforma delle professioni prevede misure ed iniziative che gli Spedizionieri Doganali hanno già attuato da tempo sulla spinta del vento europeo della liberalizzazione. Attenzione però. Con la industrializzazione dei servizi alcuni paesi europei, in nome della loro cultura liberale (avete mai provato a
sperimentarla in Germania, ad esempio) vogliono far cadere gli ultimi baluardi che si oppongono alla colonizzazione del nostro Paese. Gli ordini vanno riformati con il consenso delle categorie professionali, non vanno cancellati in una frettolosa manovra finanziaria di agosto, salvo che l’obiettivo non
siano le “casse previdenziali”.
Il CUP, Comitato Unitario delle Professioni, e le Professioni dell’Area Tecnica aderenti al PAT, di concerto con
ADEPP e CONFPROFESSIONI, con riferimento alla Manovra Finanziaria in corso di approvazione in Parlamento
ESPRIMONO
preoccupazione:
r per la trattazione di una materia così delicata
come quella riguardante l’intero sistema professionale italiano, senza la dovuta riflessione e sotto la spinta
di un’emergenza alla cui soluzione in nulla può contribuire uno stravolgimento di quel sistema;
r per il formarsi nell’opinione pubblica di una visione, artatamente distorta, che confonde per difesa di
“casta”, l’affermazione di principi fondamentali per il
corretto funzionamento dell’intero sistema professionale italiano;
apprezzamento:
r per l’intervenuta consapevolezza del mondo
politico-istituzionale, della necessità di evitare- nell’interesse generale – decisioni inutilmente affrettate e
pericolosamente dirompenti per il difficile equilibrio
complessivo del sistema Paese;
r per l’atteggiamento del Ministro di Giustizia, degli
altri Ministri vigilanti e di tutta quella parte dello schieramento parlamentare che ha sostenuto in maniera convinta e determinata il non inserimento nella manovra finanziaria di una norma genericamente ed inopinatamente “liberalizzatrice” delle professioni intellettuali, che
non teneva conto dei risultati e delle riflessioni emerse
dall’ormai quasi ventennale dibattito nel Parlamento e
nel Paese e che negli ultimi 10 anni i professionisti sono
passati da 1.300.000 a più di 2.000.000;
r per una norma che finalmente esplicita il diretto
riferimento alla Costituzione Repubblicana, che all’art. 33, comma 5, dispone la necessità dell’esame di
Stato per l’esercizio delle professioni intellettuali poi
regolamentate in Ordini e Collegi;
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CONFERMANO
la volontà unanime di tutto il mondo professionale
italiano di pervenire nel più breve tempo possibile ad
un razionale ammodernamento degli ordinamenti di
tutte le professioni, adeguandoli a principi generali
validi per tutti e rispondenti alle riconosciute mutate
esigenze della società.
RICHIAMANO
la proposta, rispettosa dell’art. 33, comma 5, della
Costituzione, presentata ufficialmente dagli ordini
professionali e, ispirata tra gli altri, ai seguenti principi:
r funzione pubblicistica degli ordini;
r formazione professionale continua obbligatoria
r norme deontologiche rigorose e un sistema disciplinare più evoluto, celere e terzo - costi ed onorari correlati all’entità ed alla qualità della prestazione
r garanzie patrimoniali relative alla responsabilità
civile nei confronti dei terzi interessati
r pubblicità e trasparenza
r misure di promozione e sostegno dei giovani
professionisti
r forme organizzative ad hoc per favorire l’aggregazione, nelle vesti di Società di Lavoro Professionale e non di società tipiche dell’attività d’impresa.
Quello cui si è ancora una volta assistito non risponde a requisiti di liberalizzazione e concorrenza
del mercato, bensì a tentativi non celati di “industrializzazione” dei servizi delle Professioni intellettuali, che
affrontano quotidianamente la concorrenza previa
verifica, richiesta nel pubblico interesse, delle proprie
competenze ed accettando la vigilanza sul corretto
svolgimento della propria attività.
Per quanto sopra manifestano sconcerto e profondo disappunto per le dichiarazioni della Presidente di
Confindustria Emma Marcegaglia sul tema delle “liberalizzazioni”.
primo piano
I principali problemi
legati alla facilitazione dei traffici, in
particolar modo per
quanto riguarda le
procedure di importazione, risiedono
sostanzialmente nel
fatto che per motivi
definiti dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali cui
appartengono le
controparti di una
transazione internazionale, è necessario produrre alle rispettive autorità dei
documenti che in
molti casi sono richiesti solo in forma
cartacea, oppure
sono disponibili con
notevole ritardo rispetto i tempi programmati di partenza delle merci o di
loro arrivo a destino.
.....
.....
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Documentazione commerciale
e facilitazione dei traffici
lcuni di questi documenti sono preparati e presentati
già presso il punto di partenza
della spedizione (nel Paese di
esportazione), ma non sempre
sono disponibili nel luogo di importazione al momento in cui le
merci arrivano. Tale circostanza
determina ovviamente dei ritardi
e degli aumenti di costo per gli
importatori i quali vengono incorporati nel prezzo finale delle merci e dunque scaricati in ultimo sul
consumatore.
La preoccupazione principale
A
delle autorità doganali di importazione è soprattutto quella di
identificare la controparte dell’operazione commerciale, nonché
la natura ed il valore delle merci compresa la loro origine e classificazione - oltre che naturalmente, quella di valutare la conformità dell’operazione alle numerose
normative in materia sanitaria,
veterinaria, di sicurezza, ambientale, di tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale, di standard tecnici, ecc., vigenti nel territorio nel quale ope-
rano. Ciò normalmente avviene
attraverso l’analisi di un documento principale – la dichiarazione doganale – il quale viene presentato all’autorità doganale del
paese di importazione dall’importatore o dal suo rappresentante doganale, che a fronte dell’introduzione delle merci vengono chiamati a corrispondere degli specifici diritti (dazi, IVA, accise, ecc.).
La funzione della dichiarazione
doganale tuttavia è assai più
complessa: oltre a consentire la
3
primo piano
liquidazione dei dazi e degli altri
diritti gravanti sulle merci, permette alle autorità doganali di verificare che la spedizione rispetti i
requisiti e le eventuali limitazioni o
restrizioni previste dalla legislazione del Paese di riferimento (es.
contingenti, eventuali licenze di
importazione, embarghi, ecc.).
Inoltre essa si presta ad alcuni
controlli aggiuntivi come ad es.
quello del diritto dell’importatore
ad eventuali esoneri o sgravi da
dazi. In ultimo, la dichiarazione
doganale consente la raccolta
di dati commerciali utili per elaborare le statistiche di interscambio commerciale.
Considerata la complessità di
tale documento, si comprende
dunque come i dati in esso contenuti necessitino il più delle volte
di essere comprovati da una specifica documentazione di sup-
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porto, a cominciare dalle fatture
di vendita, i documenti di trasporto (es. polizza di carico, lettere di
vettura, ecc.) od altre documentazioni che danno titolo ad ottenere benefici o trattamenti tariffari particolari. L’onere di procurarsi tale documentazione grava
sull’importatore, che è anche responsabile di eventuali irregolarità dichiarative afferenti la stessa.
In alcuni casi, alla responsabilità
di tale soggetto può aggiungersi
quella dell’agente doganale
che per suo conto ha curato le
formalità dichiarative (es. spedizioniere o doganalista).
Di per sé stessa, la dichiarazione doganale non presenta particolari criticità, trattandosi di un
documento di riepilogo di informazioni contenute in altri documenti a sostegno. I principali Paesi del mondo inoltre (come gli Sta-
ti Uniti e l’UE) ammettono in molti
casi la possibilità di prescindere
dalla sua presentazione e di accettare in sua vece dei documenti commerciali od amministrativi semplificati dai quali si
evincano almeno gli elementi necessari alle dogane per identificare le merci ed il regime doganale al quale si intende vincolarle
(è il caso della dichiarazione semplificata di cui all’art. 76, par. 1,
lett. b) del Reg. CE n. 2913/1992).
Sono dunque i documenti a
sostegno della dichiarazione doganale a costituire il principale
problema - dal punto di vista giuridico - nella facilitazione dei traffici, dovendo la maggior parte di
essi essere predisposta dall’esportatore, esibita alle autorità del
suo Paese e trasmessa all’importatore o ad un suo rappresentante, che a loro volta dovranno pre-
primo piano
sentarla alle autorità del paese di
importazione. Questo ciclo, se
non gestito in maniera fluida e
snella, può dar luogo a significativi ritardi nello svincolo delle merci, ossia nel suo rilascio nella disponibilità dell’operatore che in
ultimo ne effettua l’importazione.
Il problema è che talvolta tale
gestione implica l’attesa di tempi
tecnici che non dipendono dall’operatore, ma dalle procedure
in uso dalle autorità del Paese di
esportazione o di importazione, a
cominciare dalle dogane. Già
per quanto riguarda, ad esempio, la presentazione alle autorità
del Paese di esportazione, si osserva che la documentazione in
oggetto solo raramente avviene
prima della spedizione delle merci, essendo il più delle volte effettuata all’atto od addirittura successivamente al loro invio per la
via marittima, aerea o stradale.
Questa circostanza dà origine al
fenomeno, purtroppo non infrequente, per cui le merci arrivano
a destino prima dei documenti. In
questo caso, la spedizione subisce un blocco nel territorio dello
Stato di importazione, con le merci temporaneamente stoccate in
aree o magazzini sotto vigilanza
doganale, in attesa dell’arrivo
della documentazione.
Per ovviare a tale problema, la
soluzione escogitata e consolidata nelle legislazioni e regolamentazioni doganali vigenti nella
maggior parte dei principali Paesi del mondo, è l’anticipazione
della trasmissione alle dogane di
alcuni dati ed informazioni contenuti nella suddetta documentazione per far sì che, al momento
in cui le merci giungono a destinazione, si possa procedere al loro immediato svincolo, senza
tempi morti che penalizzerebbero gli importatori. Nel caso del-
l’UE, questo principio è stato ripreso dal nuovo Codice Doganale Comunitario “aggiornato”
(in parte anticipate dal regolamento n. 648/2005) all’interno di
un gruppo di disposizioni che incitano l’utilizzo delle dichiarazioni
telematiche in luogo di quelle
cartacee, obbligano gli operatori all’utilizzo delle dichiarazioni di
prearrivo e di prepartenza e spingono le autorità doganali a ricorrere in maniera più ampia alle verifiche a posteriori ed ai controlli
“sistemici” (system based), ossia
basati su verifiche contabili condotte non sulle singole transazioni, ma sulle complessive modalità
operativo-gestionali dei soggetti
che si occupano dello svolgimento di operazioni di commercio internazionale, concetto questo sul quale si basa anche lo status di AEO.
Le informazioni necessarie ai fini
del perfezionamento dell’importazione sono raccolte dall’importatore o dal suo rappresentante doganale presso un’ampia gamma
di fonti. Esse riguardano le merci
(es. descrizione, valore, quantità,
origine, modalità di imballo, ecc.), i
soggetti interessati dalla transazione (importatore, speditore, intermediario doganale) e le modalità
di trasporto utilizzate (mezzo o
mezzi di trasporto utilizzato/i, luogo
dove è avvenuto il caricamento
della merce, luogo di scarico, numero identificativo del container,
ecc.). Altre informazioni aggiuntive
riguardano infine l’assoggettamento della merce ad eventuali licenze, contingenti od autorizzazioni particolari.
Alcune di queste informazioni
possono essere ottenute dall’esportatore o da altri soggetti che
intervengono nella catena logistica (es. vettore) prima della spedizione delle merci o poco dopo
la sua partenza (è il caso ad
esempio delle fatture, delle liste
colli o delle polizze di carico). La
documentazione di trasporto invece (es. documenti di transito,
manifesti merce) viaggia normalmente insieme alle merci, per cui
diviene disponibile solo al momento in cui queste ultime giungono a destinazione. In altri casi
ancora, alcuni documenti (es.
certificazioni, licenze, nulla osta),
possono essere ottenute dall’importatore solo dopo l’arrivo delle
merci a destino.
I documenti in relazione ai
quali possono manifestarsi i principali problemi sono i seguenti:
1) La fattura commerciale:
spesso infatti le autorità del paese di importazione pretendono
che la fattura sia esibita in originale e rechi la firma autografa
del titolare o del responsabile legale dell’impresa esportatrice o
che sia autenticata o corredata
da un visto conformità od altre
attestazioni particolari (come nel
caso delle fatture consolari). In
tutte queste circostanze l’importatore deve attendere i tempi
materiali di preparazione e trasmissione fisica del documento
stesso da parte dell’esportatore
che lo ha emesso.
2) I certificati di origine, in specie quelli preferenziali (più propriamente detti “certificati di circolazione”), devono essere firmati ed autenticati dalle autorità del
paese di esportazione. Inoltre, talvolta l’ufficio di emissione (il quale il più delle volte è un ufficio doganale), richiede all’esportatore
di produrre ulteriore documentazione giustificativa dell’origine o
subordina il loro rilascio a controlli condotti presso la sua azienda,
a volte effettuati sulla base di una
specifica richiesta delle dogane
del Paese di importazione. Anche
5
primo piano
ciò, ovviamente, contribuisce a ritardare la spedizione delle merci
ed aumentare i costi a carico
dell’importatore.
2) Certificazioni sanitarie od attestazioni riguardanti il peso o altre specifiche delle merci, le quali spesso possono essere ottenute
solo dopo l’arrivo delle merci a
destino, e per di più sono condizione di svincolabilità delle stesse
(in Italia è il caso, ad esempio, del
nulla osta sanitario).
Essendo molti dei dati contenuti nella sopra elencata documentazione di importanza fondamentale affinché le autorità di
importazione autorizzino lo svincolo delle merci, spesso ne viene
richiesta la presentazione in formato cartaceo, con una firma
chiaramente leggibile che evidenzi l’originalità del documento
stesso. In realtà, ciò che spesso si
trascura in questo tipo di approccio è il fatto che il valore di
un qualsiasi documento poggia
non tanto nel supporto che lo
contiene, quanto piuttosto nelle
informazioni che esso veicola. Il
vantaggio di un documento cartaceo è certamente dato dalla
sua tangibilità ed al fatto che si
presta, per via della sua stabilità,
a minori possibilità di alterazione
o di falsificazione. Anche se può
difettare di alcune informazioni
od essere parzialmente inesatto
6
od irregolare, il documento cartaceo infatti, una volta emesso,
conserva la sua identità e le sue
caratteristiche principali, a differenza del documento informatico che può in qualsiasi momento
essere facilmente modificato od
integrato da dati ed informazioni
aggiuntive. La paternità dello
stesso è inoltre facilmente riscontrabile tramite la firma, mentre
quella del documento informatico implica l’adozione di specifici
dispositivi (es. firma digitale) che
necessitano prim’ancora di essere accettati dalle dogane e dalle altre autorità pubbliche, di essere regolamentati a livello giuridico ed equiparati alla firma autografa. Ciò in quanto spetta alle
autorità nazionali il compito di
stabilire a quali condizioni i documenti informatici possono essere
considerati come valida prova
delle informazioni e dei dati da
essi veicolati. La documentazione
cartacea, da parte sua, presenta
tuttavia un indubbio svantaggio:
essa non consente lo scambio rapido delle informazioni o dati in
essa contenuti.
In generale, le dogane non
svincolano le merci fino a quando non hanno ricevuto la dichiarazione di importazione e dato il
loro consenso a che l’importatore od il suo rappresentante doganale prelevino le merci. Ciò av-
viene talvolta a prescindere dal
pagamento dei dazi e degli altri
diritti, dei quali, a talune condizioni, è ammesso il differimento entro dati limiti temporali.
A seguito delle recenti evoluzioni nelle modalità e nelle tecniche di trasporto delle merci (si
pensi ad esempio allo sviluppo
dei traffici roll-on/roll-off, dove la
merce viaggia insieme al mezzo
di trasporto caricati entrambi su
un mezzo di trasporto più grande), e soprattutto della introduzione del container, le dogane di
tutto il mondo hanno sviluppato
nuove modalità e procedure più
rapide di svincolo delle merci, le
quali consentono oggi all’operatore di venire in possesso delle
merci sulla base di dichiarazioni
contenenti un set limitato di informazioni, sia pure da integrare in
un secondo momento con successive trasmissioni documentali
e di dati. Lo stesso vale per i controlli doganali, in relazione ai quali si assiste sempre più ad un loro
spostamento dal momento dell’entrata delle merci nel territorio
doganale, all’interno del territorio, mediante la conduzione di
verifiche approfondite condotte
direttamente in azienda (controlli a posteriori). Tale tendenza, all’interno dell’Unione Europea, è
evidente soprattutto nei Paesi del
nord Europa (es. Olanda, Germa-
primo piano
nia, Svezia e Regno Unito), che
eseguono pochi controlli alle
frontiere o nei punti di arrivo delle
merci, preferendo effettuarli presso i locali aziendali o lungo tutta
la filiera distributiva, con risultati
talvolta tutt’altro che desiderabili, come evidenzia la relazione
speciale n. 1/2010 della Corte dei
Conti dell’UE, che sottolinea come gli Stati membri che fanno
maggiore uso delle procedure
semplificate e di domiciliazione,
sono anche quelli che contribuiscono di meno (in proporzione)
alle entrate dell’UE, dando per
implicito il fatto che in questi Paesi il sistema dei controlli a posteriori è debole e consente ampi
spazi di evasione. Il Consiglio dell’Unione Europea, nelle Conclusioni sulle relazioni speciali della
Corte dei conti presentate nel
biennio 2009-2010, con atto n.
5891/11 (Addendum 2) del 3 febbraio 2011 ha recepito tali raccomandazioni, invitando le istituzioni
europee a migliorare il quadro
normativo e le linee guida sulle
procedure doganali semplificate.
Le procedure mediante le quali
le varie dogane del mondo eseguono il monitoraggio e la verifica delle operazioni di importazione ed esportazione ed il presidio
dei territori di loro competenza,
per quanto ispirate ad una logica
ed a principi comuni, presentano
sensibili differenze a livello applicativo, essendo modulate sulle
particolarità specifiche del contesto geografico nel quale operano, tenendo conto della conformazione morfologica del territorio, dell’assenza o meno di
sbocco sul mare, del numero e
della collocazione dei porti, degli
aeroporti e delle frontiere, della
distribuzione delle imprese, dei
percorsi principali che seguono i
flussi di merci, della dislocazione
sul territorio degli altri organismi di
controllo, fino a fattori di carattere più specifico. Ciò vale anche
all’interno dell’Unione europea,
dove ad una normativa doganale comune non sempre corrispondono procedure applicative
ed operative uniformi da parte
delle amministrazioni doganali
dei singoli Stati membri. A tale
proposito andrebbe ricordato
che l’Organizzazione Mondiale
delle Dogane (OMD), nel 1973 ha
adottato una Convenzione Internazionale, denominata “Convenzione di Kyoto sulla semplificazione ed armonizzazione delle procedure doganali”, alla cui versione “riveduta” (ossia emendata
da un protocollo aggiuntivo
adottato nel 1999), aderiscono
oggi ben 76 Paesi di tutto il mondo, Unione europea compresa.
Tale Convenzione elenca tutte le
migliori pratiche, i principi e gli
standard relativi all’utilizzazione di
metodi rapidi di svincolo delle
merci, ai meccanismi di trasmissione anticipata e condivisione
delle informazioni alle dogane ed
agli altri organismi di controllo,
nonché alla facilitazione dei traffici. In tale Convenzione affondano le radici molti degli istituiti concepiti dal legislatore europeo, a
cominciare dallo sdoganamento
centralizzato, l’analisi comune
dei rischi, i controlli sistemici, le dichiarazioni di prearrivo e prepartenza, lo sportello unico doganale, l’AEO e gli altri schemi di partenariato tra settore pubblico e
privato. Alcuni di tali meccanismi
sono stati anticipati tramite opportuni innesti normativi nell’attuale impianto della normativa
doganale europea (regolamenti
n. 2913/1992 e n. 2454/2993),
mentre altri sono stati recepiti dal
legislatore europeo direttamente
all’interno del codice doganale
comunitario aggiornato e dunque rimangono non operativi per
via del fatto che tale testo non è
ancora entrato in vigore. I tempi
di adozione delle sue disposizioni
di applicazione hanno inoltre recentemente subito una battuta
d’arresto per via della necessità
di adeguare il nuovo Codice alle
novità introdotte dal Trattato di Lisbona - entrato vigore lo scorso
1° dicembre 2009 - a cominciare
dal suo stesso nome, essendo stata la “Comunità europea” completamente assorbita dall’Unione
europea (vedasi Il Doganalista n.
1 del gennaio-febbraio 2010,
“Trattato di Lisbona”). Si attende
infatti entro la fine del 2011 la
bozza di un Regolamento modificativo del Reg. 450/2008 che lo
allinei alle disposizioni del nuovo
Trattato. Ancora incerta è invece
la data presunta di entrata in vigore (secondo alcune fonti non
sarebbe possibile prima del
2015). A fronte di questo scenario
dai contorni decisamente cupi, si
auspica che le riforme concepite
a livello UE ed oggetto del tentativo di modernizzazione della legislazione doganale, entrino in
auge quanto prima possibile, in
quanto ciò potrebbe consentire
all’industria dell’UE di recuperare
parte della competitività persa
negli ultimi anni nello scenario internazionale. Non prima però di
chiarire alcuni equivoci e nodi interpretativi della nuova normativa, quale il ruolo del rappresentante doganale e le sue relazioni
con la figura dell’AEO, l’autovalutazione dei dazi, o la possibilità
per le dogane di utilizzare le garanzie costituite a copertura dei
diritti doganali anche per il recupero degli importi dei dazi e di altri oneri dovuti in seguito a controlli a posteriori.
Danilo Desiderio
7
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Sportello
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Europea e le regole dei singoli ac-
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Intestazione fattura: _______________________________________________
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*
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interpretazione legislazione do-
ganale;
*
interpretazione delle regole di
origine;
Data________________________
*
Firma________________________________
applicare all’importazione;
*
8
consigli sui regimi doganali da
antidumping.
fisco
orgo diritt tute
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l comm
e
d
e
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c
r
m
ust
nd
l recupero di risorse non deve
essere effettuato a scapito
delle aziende produttrici di reddito e fonte di ogni risorsa economica di questo Paese che si è
posto tra le prime economie del
mondo. La tutela del risparmio, i
diritti del commercio e l’orgoglio
delle nostre industrie e dei loro
prodotti che ci inorgoglivano:
questa è stata l’Italia che in quarant’anni, grazie al genio del suo
popolo, è passata dalla miseria
della guerra ai fasti dei grandi
del mondo.
Quegli industriali, quegli imprenditori, i lavoratori che sono
stati e sono al loro fianco, meritano rispetto. E se dobbiamo tirarci
su dalla crisi non lo possiamo fare senza di loro. Non ce la faremmo mai! E allora la lotta all’evasione non deve colpire quei soggetti, no! Deve colpire gli evasori,
intesi come i parassiti della nostra società. Le sanguisughe che
ci hanno e che continuano a salassarci. Insomma la lotta all’evasione deve essere mirata. Deve
colpire al cuore in modo che il
colpo non diventi mortale per
aver colpito un organo sano e vitale. Innanzitutto chiarezza. E
ognuno faccia il suo dovere. Per
primi i funzionari dello Stato, di
qualunque ordine e grado e a
qualunque amministrazione appartengano.
Deve rinascere l’orgoglio di
sentirsi funzionario dello Stato. Di
rappresentarlo. Di esserne parte.
E allora lo stipendio che si percepisce ti faccio vedere se non
basta!
Io sono stato un funzionario
del Registro prima e delle dogane poi e ancora ne sono orgoglioso! Allora, per i funzionari dello Stato, nessun premio per i risultati. Ma scherziamo, e lo stipendio, allora, perché si deve dare?
I
l’Italia e il suo genio
Per incentivare che? E invece
no! Deve ritornare l’orgoglio e la
difesa dell’impresa e dei suoi lavoratori. Evasori veri e contrabbandieri veri andassero pure a
quel paese. Scovarli deve essere
l’obiettivo che noi tutti, impiegati
dello Stato e non, ci dobbiamo
prefiggere. Ne abbiamo il dovere. Pena il rischio di fare il percorso inverso a quello che ci ha portato tra i fondatori dell’Europa.
E allora, ma ci voleva tanto a
capire che gli avvisi d’accertamento devono essere notificati
insieme alla sanzione, che se no
decade? Ci voleva tanto?
E chi non l’ha fatto ha avuto
pure il premio? Per aver emesso il
solo avviso d’accertamento o il
solo avviso di rettifica o il solo invito a pagamento? Ha avuto il
premio? E l’Italia quanto ci ha rimesso? E allora parliamo dei depositi Iva! Ecco il testo dell’articolo 50 bis così come modificato
dal decreto legge 13 maggio
2011, convertito nella legge 12
luglio 2011 n. 106, ove le modifiche sono riportate in corsivo:
Art. 50 bis - Depositi fiscali ai fini IVA
(Testo consolidato)
1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali
depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla
vendita al minuto nei locali dei
depositi medesimi. Sono abilitate
a gestire tali depositi le imprese
esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale,
quelle esercenti depositi franchi
e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni per i
prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, di cui al-
9
fisco
l'articolo 525, secondo paragrafo,
del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni
compresi quelli per la custodia e
la lavorazione delle lane, di cui al
decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai
beni nazionali o comunitari che in
base alle disposizioni doganali
possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero
del direttore delle entrate delle
province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d’Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in
regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia
dell’Amministrazione finanziaria.
Con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 20 Ottobre
1997), da emanare entro il 1°
marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e
di Bolzano e della Valle d’Aosta
qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e
deve essere revocata qualora
vengano meno le condizioni per
il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono
estratti agli effetti del comma 6,
salva l’applicazione della lettera
i) del comma 4. Se il deposito è
destinato a custodire beni per
conto terzi, l’autorizzazione può
essere rilasciata esclusivamente
a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o
ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
ad euro 516.456,90. Detta limita-
10
zione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti
da soggetto passivo identificato
in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l’acquisto intracomunitario
si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai
sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che
evidenzi la movimentazione dei
beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell’articolo
39 del predetto decreto n. 633
del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima
disposizione, un esemplare dei
documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni
dal deposito, ivi compresi quelli
relativi ai dati di cui al comma 6,
ultimo periodo, e di quelli relativi
agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei
beni nel deposito medesimo.
Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità
relative alla tenuta del predetto
registro, nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei
beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di
beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in
libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta
per i soggetti certificati ai sensi
dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e
successive modificazioni, e per
quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità
europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati
nella tabella A bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito
IVA, effettuate nei confronti di
soggetti diversi da quelli indicati
nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in
un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie
dei beni estratti da un deposito
IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da
un deposito IVA con trasporto o
spedizione fuori del territorio della
Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali,
relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito
stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette
operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei
depositi IVA è demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico
fisco
di finanza che già esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei
casi di cui al comma 2, all’ufficio
delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate
ed i comandi del Corpo della
Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti
al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L’estrazione dei beni da un
deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato
può essere effettuata solo da
soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta
per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i
beni abbiano formato oggetto di
una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di
tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali
prestazioni di servizi delle quali i
beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al
momento dell’estrazione.
L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni
estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento
dell’imposta, da parte del soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi
eventualmente resi e dell’impo-
sta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro
di cui all’articolo 23 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro
quindici giorni dall’estrazione e
con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui
all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a
quello dell’estrazione.
Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle
banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresi', al
gestore del deposito IVA i dati
relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma,
anche ai fini dello svincolo della
garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di integrazione telematica sono stabilite
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate.
7. Nei limiti di cui all’articolo 44,
comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono
la veste di rappresentanti fiscali
ai fini dell’adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora
i soggetti non residenti, parti di
operazioni di cui al comma 4,
non abbiano già nominato un
rappresentante fiscale ovvero
non abbiano provveduto ad
identificarsi direttamente ai sensi
dell’articolo 35 ter del decreto
del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita
I.V.A. unico per tutti i soggetti
passivi d’imposta non residenti
da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora
non risultino osservate le prestazioni stabilite con il decreto di cui
al comma 3.
Posto che l’Amministrazione
non ha mai provveduto ad emettere una regolamentazione compiuta ed esaustiva dell’istituto
del deposito Iva, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni
sulle modifiche apportate. La prima, quella che modifica il primo
comma, ove pare si tenga a precisare che sono altresì depositi
iva istituzionali:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni per i
prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, di cui all'articolo 525, secondo paragrafo,
del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni
compresi quelli per la custodia e
la lavorazione delle lane di cui al
decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai
beni nazionali o comunitari che in
base alle disposizioni doganali
possono essere in essi introdotti.
Pare che la norma voglia dire
testualmente:
Guardate che quando si tratta
di depositi fiscali ovvero di depositi doganali di tipo “D”, “E” o”C”,
il deposito Iva deve funzionare
come il deposito fiscale o doganale sottostante!
Noo!
Non è e non può essere così!
Sia perché quello del deposito
Iva è istituto armonizzato in sede
comunitaria dalla direttiva Iva di
11
fisco
base che lo disciplina (l’hanno
detto e scritto mille volte tutti
quelli che conoscono un po’ l’argomento), sia perché non possono esistere depositi Iva che funzionano in modo diverso.
Come funzionerebbero gli altri
depositi iva, anch’essi istituzionali
e anch’essi previsti al primo comma, quali quelli gestiti da imprese
esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale o
da quelle esercenti depositi franchi o, ancora, da quelle operanti
nei punti franchi?
E come funzionerebbero i depositi Iva autorizzati dall’Agenzia
delle Entrate?
Valgono ancora o no le disposizioni dettate in questi ultimi tredici anni con le quali:
• l’automezzo può entrare nel
deposito senza che ne siano sca-
HH H
H
H
H
H
H
H
H HH
ricate le merci?
• non è previsto un tempo minimo di custodia?
• le due condizioni descritte
garantiscono lo stoccaggio e la
custodia?
O esse devono ritenersi superate? O, peggio, devono ritenersi
superate per alcuni depositi soltanto?
E che fine ha fatto l’articolo 16,
comma 5 bis del D.L. 185/2008
che considerava introduzione le
prestazioni di servizi di cui alla lettera h) del quarto comma dell’articolo 50 bis rese sui beni consegnati al depositario anche negli spazi limitrofi al deposito?
È stato abolito perché così ha
sancito la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto necessaria la previa introduzione fisica della merce nel deposito dal quale,
poi, avrebbe potuto essere estratta per raggiungere gli spazi limitrofi?
Ma non era stato sempre così?
Così non lo consentiva già la
lettera h) del comma 4 dell’articolo 50 bis?
E allora ci vuole un decreto
ministeriale, una circolare, una
risoluzione!
Insomma qualcosa di chiaro e
preciso che consenta agli operatori di conoscere con precisione
qual è il comportamento corretto da tenere.
Perché gli operatori ne hanno il
diritto!
La seconda modifica riguarda
la garanzia che deve prestare chi
voglia porre in essere operazioni
di immissione in libera pratica di
beni destinati all’introduzione in
deposito Iva, previste al comma 4,
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operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
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12
lettera b) dell’articolo 50 bis.
Premesso che la garanzia in
questione non va confusa con
quella da prestare per garantire
l’imposta per il caso che la merce non raggiunga il deposito
(circ. 1241/VII del 3 aprile 1997)
devo dire che concordo con lo
spirito della norma che è quello
di scovare le ditte inesistenti.
Per troppi anni gente proveniente da altre galassie ha usato
le frontiere comunitarie senza alcun rispetto.
Ed è giunta l’ora di dire basta!
La crisi mondiale così nasce.
Quanti di questi “visitors” hanno gestito le partite Iva (date
troppo facilmente) a proprio uso
e consumo. Però anche i valori!
Si! Ripeterò all’infinito: i valori!
Perché una persona o un’impresa onesta e per bene che ha
dichiarato il giusto valore – il
prezzo che ha pagato – e che
ha corrisposto migliaia di euro di
dazio certamente è una ditta
“esistente” e non può essere trattato come un contrabbandiere.
E allora ben vengano l’AEO e
l’articolo 90.
Solo che anche in questo caso occorre una disposizione
chiara, di facile comprensione
ed utilizzo, che tenga conto delle vendite a catena all’interno
del deposito, che tenga conto
dei dati risultanti dalle banche
dati del Ministero.
E poi, perché non consentire
al depositario, AEO od articolo
90, di garantire egli stesso per i
clienti che ritiene affidabili?
E le distorsioni di traffico?
Perché se la norma è recepita
in tutt’Europa è una cosa.
Altrimenti, già stiamo combinati bene.
Gianni Gargano
Francesco Pagnozzi
s
s
s
ss
fisco
s
s
Triangolazione
ue recentissime sentenze
della Corte di Cassazione
(sentenza n. 6898 del 25/03/2011
e sentenza n. 13951 del
21/04/2011) hanno stabilito che
nelle triangolazioni all’esportazione, la cessione dei beni tra i
due operatori italiani si considera non imponibile IVA anche se i
beni sono stati trasportati fuori
della UE dal cessionario italiano.
In realtà questo principio era
stato già chiarito dalla risoluzione n. 35/E del 13/05/2010 nella
quale l’Amministrazione ha precisato che, per ottenere l’applicazione della non imponibilità
ad IVA, in una cessione di beni
effettuata attraverso una operazione triangolare, è sufficiente
che il cessionario italiano (promotore dell’operazione) stipuli
con il destinatario finale (stabilito
in altro Stato membro) il contratto di trasporto su mandato ed in
nome del cedente italiano. In tal
modo, infatti, il cessionario potrà
occuparsi direttamente del trasporto della merce in quanto
agirà quale mero intermediario
del cedente senza mai avere la
disponibilità della merce. Quest’ultima condizione, esplicitata
nella locuzione “a cura o a nome del cedente”, richiamata
nell’art. 8, co.1, lett. a) DPR
633/1972 e poi estesa alle trian-
D
golazioni comunitarie ex art. 58
DL 331/1993, aveva indotto l’Amministrazione finanziaria ad
escludere il beneficio della non
imponibilità quando il contratto
di trasporto fosse stato stipulato
dal cessionario anziché dal cedente (vedi risoluzione n. 51/E
del 04/03/1995). Le due sentenze
della Cassazione sopra citate,
hanno affermato, viceversa,
che, ai fini della non imponibilità,
non sia tassativo che il trasporto
dei beni all’estero debba avvenire solo a cura o a nome del primo cedente italiano, perché il
trasporto può essere curato anche dal cessionario italiano, purché l’operazione sia, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, voluta come
cessione nazionale in vista di trasporto a un cessionario residente
in altro Paese UE o all’estero, nel
senso che tale destinazione sia
riferibile alla comune volontà
degli originari contraenti. Per ricondurre un’operazione nel regime di non assoggettabilità
dell’IVA ex art. 8 del DPR 633/72,
è necessaria, quindi, non la prova del fatto che il trasporto o la
spedizione dei beni al di fuori del
territorio comunitario siano stati
curati dal primo cedente nazionale, bensì la prova dell’esistenza della comune volontà degli
13
fisco
originari contraenti di porre in essere una cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero; dovendosi quindi ritenere non imponibili all’IVA
tutte e soltanto quelle operazioni
per cui tale ultima prova sussista.
Il cessionario può stipulare il contratto “su mandato ed in nome
del cedente”, fermo restando
che la merce deve essere ritirata
direttamente dal vettore presso il
primo cedente; in questo modo il
cessionario non acquisirà mai la
disponibilità dei beni. È in forza di
questa impostazione che la Suprema Corte, nelle sentenze citate, ha riconosciuto il beneficio
della non imponibilità alla cessione interna dei beni destinati ad
essere trasportati fuori della Comunità anche quando l’invio all’estero sia avvenuto utilizzando
un automezzo di proprietà del
cessionario italiano. In conclusio-
ne, quindi, appare del tutto irrilevante il soggetto che materialmente paga il trasporto, poiché
la circostanza che interessa alla
norma è il soggetto che lo cura.
Risulta allora importante, ove si ricorresse all’impostazione presa in
esame dall’Agenzia delle Entrate, conservare con puntigliosità la
documentazione che certifica il
tragitto della merce dal magazzino del primo cedente a quello
del cliente finale, salvo eventuali
soste tecniche o necessarie per
operazioni di groupage. Per completezza, si segnala, come la nuova tesi contenuta nella R.M.
35/E/2010 fosse già stata assunta
come valida dalla stessa Amministrazione finanziaria con la C.M.
n. 13 del 23.2.1994, ove si legge:
“la prova che consente di superare la presunzione di consegna
nello Stato, può essere rappresentata dalla documentazione
relativa al trasporto, ovvero da
qualsiasi altro documento dal
quale risulta che l’incarico di trasporto o della spedizione è stato
conferito al primo cedente dal
proprio cessionario”. Questa conclusione è avallata anche dalla
Corte di Giustizia UE (causa C245/04, causa C-430/09), a proposito delle c.d. “vendite a catena”. Per i giudici comunitari, la
non imponibilità, in caso di più
vendite consecutive, è riconosciuta alla cessione interna dei
beni oggetto di un unico trasporto dal Paese del primo cedente
a quello (diverso) del cessionario
finale, a prescindere dal soggetto
– che quindi può ben essere il
cessionario intermedio – che abbia la disponibilità della merce
durante il trasporto verso il destinatario non residente.
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14
speciale europa
L' autorizzazione unica per le procedure semplificate prevede la
possibilità di utilizzare la procedura domiciliata oppure la procedura di dichiarazione semplificata per adempiere le formalità
doganali nello Stato membro dove l'operatore economico è stabilito, per le sue operazioni di import/export ovunque hanno luogo nell'Unione europea (UE).
autorizzazione permette agli
operatori economici di centralizzare la contabilità ed il pagamento dei dazi doganali per
tutte le operazioni doganali all'importazione e all'esportazione
in uno Stato membro, anche se i
controlli fisici delle merci e l'immissione in libera pratica avviene in
un altro Stato membro.
Tale semplificazione per gli
operatori economici è prevista
dal regolamento (CEE) n.
2454/93, articoli 253 a 253 quaterdecies ed in particolare dagli
articoli 253 nonies a 253 quaterdecies.
Ricordiamo che la procedura
della dichiarazione semplificata
permette di vincolare le merci al
regime doganale in questione su
presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione
complementare che può avere,
all'occorrenza, carattere globale,
periodico o riepilogativo.
La procedura di domiciliazione
consente invece di vincolare le
merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o
in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.
Mentre l'autorizzazione unica è
L’
Autorizzazione
per le procedure
semplificate
un'autorizzazione che interessa le
amministrazioni doganali di più
Stati membri, relativa a uno dei
seguenti regimi e procedure:
• la procedura di dichiarazione semplificata
• la procedura di domiciliazione
• i regimi doganali economici
• la destinazione particolare.
La Commissione europea ha
pubblicato delle linee guida (documento TAXUD/1284/2005, rev. 1)
al fine di spiegare alcuni aspetti
relativi alla procedura per beneficiare di questa semplificazione.
Per beneficiare dell'autorizzazione unica per le procedure
semplificate, l'operatore economico deve soddisfare i seguenti
criteri:
• una comprovata osservanza
degli obblighi doganali;
• un sistema soddisfacente di
gestione delle scritture commerciali, che consenta adeguati
controlli doganali;
• una comprovata solvibilità.
Se il richiedente è un operatore economico autorizzato (AEO),
tutti questi criteri sono già soddisfatti.
Gli Stati membri che desiderano concedere questa semplificazione agli operatori economici
devono concludere un'intesa
amministrativa relativa alla ripartizione, nel quadro di un'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica, delle spese nazionali di riscossione che vengono
trattenute quando le risorse proprie tradizionali vengono messe a
disposizione del bilancio dell'UE,
oppure ratificare la convenzione
relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione
nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono
messe a disposizione del bilancio
dell'UE (Vedi Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, serie C 92,
del 21.4.2009).
Questa convenzione entrerà in
vigore una volta che gli Stati
membri l'hanno ratificata, tuttavia può essere applica prima tra
gli Stati membri che hanno completato le procedure necessarie
ed hanno dichiarato che vogliono già applicarla.
L'Italia non avendo concluso
nessuna intesa amministrativa e
non avendo ratificato la convenzione, non permette ancora di
beneficiare della semplificazione
prevista dall'autorizzazione unica
per le procedure semplificate.
15
speciale europa
Di seguito troverete la lista degli Stati membri che hanno firmato un accordo amministrativo e
la lista degli Stati membri che hanno ratificato la convenzione prima del mese di febbraio 2011.
Lista degli Stati membri che hanno concluso un'intesa amministrativa
Stato membro
Paesi Bassi
Data della firma
27 ottobre
Data di applicazione
2008
1 gennaio
2009
Lussemburgo
1 dicembre 2008
1 gennaio
2009
Francia
8 dicembre 2008
1 gennaio
2009
Regno Unito
9 dicembre 2008
1 gennaio
2009
Austria
10 dicembre 2008
1 gennaio
2009
Slovenia
21 gennaio
2009
1 gennaio
2009
Irlanda
27 gennaio
2009
1 gennaio
2009
5 maggio
2009
5 maggio
2009
Polonia
20 maggio
2009
20 maggio
2009
Slovacchia
21 dicembre 2009
Germania
21 dicembre 2009
Lista degli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione prima del mese di febbraio 2011
Stato membro
16
Data di ratifica
Bulgaria
30/07/2009
Danimarca
09/06/2010
Spagna
10/11/2010
Francia
25/01/2010
Lettonia
04/02/2010
Lituania
23/02/2010
Ungheria
08/05/2009
Malta
18/05/2010
Paesi Bassi
02/12/2009
Portogallo
10/09/2009
Romania
14/01/2011
Slovenia
11/11/2010
Slovacchia
22/04/2009
Finlandia
10/11/2010
Svezia
18/02/2010
speciale europa
Dogana
a protezione
dell’ambiente
a Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea ha chiesto alla società di consulenza ambientale, O’Laoire Russel Associates, di effettuare uno "studio
sul ruolo dei servizi doganali
nell’applicazione della legislazione della Comunità europea che regola la protezione dell’ambiente e le sue
buone prassi".
Questo studio, concluso
nel corso del mese di marzo
2011, analizza il problema
del trasferimento dei rifiuti tra
l'Unione europea e i paesi
dell'Asia membri dell'ASEAN
(Association of Southeast
Asian Nations – Associazione
delle Nazioni dell'Asia SudOrientale). Tra i paesi membri dell'ASEAN troviamo il Brunei, la Cambogia, l'Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, le Filippine, Singapore,
la Thailandia ed il Vietnam.
Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento del commercio illeggittimo dei rifiuti
contaminati e pericolosi versi i paesi membri dell'ASEAN.
L'obiettivo di questo studio è
quindi di esaminare come le
autorità doganali possono
L
contribuire ad eliminare
questo traffico illecito nel
quadro della legislazione esistente.
Lo studio mette in evidenza l'assenza di un controllo sistematico ed efficace di
qualità ambientale sul luogo
di assemblaggio del carico
dei rifiuti e su alcuni controlli
"superficiali" effettuati nei
porti di transito, in particolare nel porto di Hong Kong.
Tutto ciò favorisce l'organizzazione di un traffico illecito
di prodotti tossici.
Una delle conclusioni di
questo studio è che anche
se le dogane sono in una
posizione strategica per effettuare i controlli al momento dell'esportazione dei rifiuti, soffrono di una mancanza
di informazioni sistematiche
da parte delle autorità ambientali nel trasferimento dei
rifiuti. Esiste quindi una difficoltà di comunicazione tra
le autorità doganali e le autorità che si occupano delle
questioni ambientali. Questa
difficoltà di comunicazione
è accentuata dall'incompatibilità dei codici di identificazione utilizzati dalle dogane (nomenclatura combina-
17
speciale europa
ta) e quelli previsti dalla Convenzione di Basilea e la lista dei
rifiuti europea. Questa incompatibilità favorisce il traffico illecito, complica e compromette
la competenza delle autorità
doganali dei paesi dell'ASEAM.
La O'Laire Russel Associates
ha emesso le seguenti raccomandazioni riguardanti ciò che
i servizi doganali possono fare
per cercare di risolvere i problemi provenienti dal carico dei rifiuti ed includono le misure nei
seguenti settori:
• la differenziazione tra "rifiuto" e "merce" nel DAU per migliorare la raccolta dei dati statistici;
• la segnalazione sistematica
delle autorità doganali nel caso
in cui controlli/condizioni ambientali specifici sono applicabili ai rifiuti:
• la promozione dell' "Operatore Economico Autorizzato"
(AEO) e dell'OMD “Framework
of Standards”;
• le disposizioni di cooperazione formale con i commercianti legittimi, i trasportatori e
gli operatori della logistica con
l'obiettivo di fornire delle informazioni e delle notizie generali;
• la cooperazione tra le varie
agenzie;
• i controlli e gli audit doganali dopo il ricevimento del carico dei rifiuti;
• l'utilizzo del programma
“Dogana 2013” come mezzo
per promuovere migliori metodi
di lavoro;
• il rafforzamento della partecipazione dei servizi doganali
nell'IMPEL;
• la promozione di buone
prassi.
18
Sistema
Preferenze
Generalizzate
al 1971 l’Unione europea
accorda preferenze commerciali unilaterali ai paesi in
via di sviluppo nell’ambito del
sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Le aliquote dei
dazi ed i contingenti tariffari sono ridotti o pari a zero.
L’ obiettivo della Commissione con l’applicazione di questo sistema è di contribuire al rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo e del lavoro, alla riduzione della povertà e alla
promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo
nei paesi in via di sviluppo.
L’SPG è attuato mediante regolamenti successivi relativi all’applicazione di un sistema di
preferenze generalizzate, il cui
periodo d’applicazione è solitamente di tre anni. Il sistema
attualmente in vigore è stato
stabilito dal regolamento (CE)
n. 732/2008 del Consiglio e si
applica fino al 31 dicembre
2011. A seguito dell’adozione
del regolamento (UE) n.
512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 145 del
31 maggio 2011, il periodo di
validità del regolamento (CE)
n. 732/2008 è stato prorogato fi-
D
no al 31 dicembre 2013. Tale
proroga si è resa necessaria al
fine di concedere il tempo necessario alla procedura legislativa per l’adozione del nuovo
regolamento. Tuttavia, qualora
il nuovo regolamento, attualmente in corso di elaborazione, diventi applicabile prima di
tale data, il periodo di proroga
sarà corrispondentemente ridotto.
L’obiettivo della proposta di
questo nuovo regolamento, di
cui conosciamo già i contenuti
(documento COM(2011) 241),
comprenderà le modifiche necessarie ad assicurare il mantenimento dell’efficacia del sistema.
Ricordiamo che le norme di
origine riguardanti l’SPG sono
previste dal regolamento (CEE)
n. 2454/93, modificato l’anno
scorso dal regolamento (UE) n.
1063/2010 e di cui abbiamo
già parlato in un articolo pubblicato in un numero precedente del “Il doganalista”.
L’attuale sistema SPG si compone di tre elementi:
• il regime generale, che
concede riduzioni tariffarie all’importazione a favore di 176
territori e paesi in via di sviluppo;
• un regime speciale di in-
speciale europa
centivazione per lo sviluppo sostenibile e la buona governance
(noto come SPG+) e che offre
preferenze aggiuntive a sostegno
dei paesi in via di sviluppo vulnerabili che ratificano e applicano
le convenzioni internazionali nel
settore dei diritti dell’uomo e del
lavoro, dello sviluppo sostenibile e
della buona governance economica. Tale regime SPG+ comprende attualmente 15 paesi beneficiari;
• il regime EBA (" Tutto tranne le
armi ") che prevede un accesso
completo al mercato dell’UE in
totale assenza di dazi e di contingenti, per 49 paesi meno sviluppati quali definiti dalle Nazioni
Unite.
La Commissione europea si è
fissata come obiettivo di limitare
la concessione delle preferenze
tariffarie affinché ne possano beneficiare unicamente i paesi in
via di sviluppo più bisognosi. Secondo la Commissione si tratterebbe di circa 80 paesi.
In un comunicato stampa del
10 maggio 2011, di cui riportiamo una parte del testo qui sotto, la Commissione europea ha
elencato quali sono gli elementi chiave della proposta di regolamento (documento COM
(2011) 241 definitivo) che modifica l’SPG:
1. Limitazione del numero di
paesi cui sono accordate le preferenze GSP.
Pur restando invariati i margini
preferenziali e l'ampia gamma di
prodotti considerati, non saranno
più accordate preferenze a diversi paesi, tra i quali:
- quelli che hanno raggiunto
un livello di reddito pro-capite
elevato o che si colloca nella fascia medio-alta, secondo la classificazione internazionalmente
accettata della Banca mondiale
(Kuwait, Russia, Arabia Saudita e
Qatar);
- quelli che beneficiano di un
accesso preferenziale all'UE almeno altrettanto favorevole di
quello previsto dal sistema GSP,
ad esempio nel quadro di un accordo di libero scambio o di un
regime commerciale autonomo
speciale;
- diversi paesi e territori d'oltremare che beneficiano di accordi
alternativi di accesso ai mercati
sviluppati.
L'elenco definitivo dei paesi
beneficiari sarà compilato solo al
termine della procedura legislativa ordinaria, sulla base dei dati
degli ultimi tre anni.
2. Rafforzamento degli incentivi
per rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori e le
norme di tutela dell'ambiente e
di buona governance attraverso
gli scambi commerciali, facilitando l'accesso al regime GSP+ che
concede preferenze aggiuntive,
prevalentemente a dazio zero, ai
paesi vulnerabili.
- Il criterio di vulnerabilità costituisce una delle due condizioni
economiche che un paese deve
soddisfare per poter essere ammesso a beneficiare del regime
GSP+. La presente proposta ne
prevede l'estensione in modo da
consentire l'adesione di un maggior numero di paesi. Per beneficiare del regime GSP+ i paesi dovranno rispettare le norme internazionali di base.
L'adesione al regime GSP+ potrà essere richiesta in qualsiasi
momento, anziché una volta
ogni diciotto mesi.
- I potenziali beneficiari del regime GSP+ sono obbligati a impegnarsi a collaborare pienamente e concretamente con le
organizzazioni internazionali per
quanto riguarda il rispetto delle
convenzioni internazionali, per
poter soddisfare il secondo criterio economico necessario per
aderire al regime GSP+. L'onere
della prova in merito all'applicazione delle convenzioni internazionali incomberà ora ai paesi in
questione.
Il regime GSP+ sarà dotato di
maggiori controlli e di procedure
più rigorose per la sospensione
temporanea dell'applicazione
del sistema.
3. Rafforzamento dell'efficacia
delle concessioni commerciali ai
paesi meno sviluppati attraverso
il regime EBA ("Tutto tranne le armi"). La restrizione del sistema di
preferenze tariffarie generalizzate
a un numero minore di beneficiari ridurrà la pressione concorrenziale e renderà più significative le
preferenze per i paesi meno sviluppati. Il sistema EBA dell'UE non
ha uguali in nessun altro paese
sviluppato.
4. Aumento della prevedibilità,
della trasparenza e della stabilità. Il sistema sarà aperto, anziché
essere sottoposto a revisione ogni
tre anni come avviene attualmente.
Ciò renderà più semplice e più
attraente per gli importatori dell'UE acquistare dai paesi aderenti al sistema GSP. Inoltre le procedure diventeranno ancora più
trasparenti, basate su principi giuridici chiari e meglio definiti e su
criteri oggettivi.
Per concludere, possiamo dire
che l’obiettivo della Commissione con la proposta del nuovo
SPG è di rispondere al meglio alla situazione economica e commerciale mondiale contemporanea, continuamente in evoluzione ed è ovviamente cambiata
dall’istituzione del sistema originario.
a cura di Mauro Giffoni
19
congressi
20
dogane
L’ALS tra UE e Corea non
prevede alcun certificato di circolazione e, pertanto, per gli scambi tra i
due sistemi non è contemplato il rilascio del
certificato Eur 1 o altro
certificato similare.
Accordo di Libero Scambio
(ALS) tra Unione Europea e
Repubblica di Corea è finalmente attivo e si applica, a titolo provvisorio, a partire dal 1° luglio 2011.
Come e più di altri ALS, questo
Accordo ha una forte vocazione
liberistica, tale da rendere facilmente prevedibile un deciso aumento delle relazioni commerciali tra i due sistemi economici,
sia in materia di scambi di merci
che di servizi. In proposito, con il
regime preferenziale è previsto
un primo immediato abbattimento dei dazi che, in cinque
anni, porterà alla liberalizzazione
di quasi tutti i comparti produttivi, con eccezioni che usufruiranno di complete aperture dei
mercati solo in seguito (salvi, al
solito, i prodotti agricoli).
Ovviamente, per beneficiare
del trattamento tariffario preferenziale, i prodotti devono essere
originari dell’UE o della Corea.
La materia offre lo spunto per
alcune importanti considerazioni.
Innanzitutto, occorre puntualizzare come le regole per il conferimento dell’origine siano più
favorevoli rispetto a quelle generali in materia di Accordi di Libero Scambio. Le lavorazioni o tra-
L’
Accordo
di libero
scambio
sformazioni sufficienti cui debbono essere sottoposti i prodotti
non originari affinché possano
acquisire l’origine dei Paesi contraenti appaiono in primo luogo
più semplici e accessibili.
In linea generale, comunque,
valgono i principi generali
dell’“interamente ottenuto”, della lavorazione e della trasformazione sufficiente, del cumulo e
delle regole di lista allegate al
protocollo di origine.
In secondo luogo, è in vigore
la c.d. drawback rule, in generale espressamente mai ammessa
per quasi tutti gli ALS. Come noto, infatti, questa regola permette agli operatori economici di
vedere restituiti i dazi corrisposti
all’importazione di merci utilizzate per la produzione di prodotti
poi esportati e configura un forte
vantaggio per le economie agevolate dagli ALS.
Come seconda considerazione, e forse ancora più rilevante
sul concreto piano applicativo
ed operativo dell’Accordo, stanno le regole relative alla prova
dell’origine.
L’ALS tra UE e Corea non prevede alcun certificato di circolazione e, pertanto, per gli scambi
tra i due sistemi non è contemplato il rilascio del certificato Eur
1 o altro certificato similare.
Attese le dirette conseguenze
di questa decisione, questo elemento è di fondamentale rilevanza.
In luogo del certificato di circolazione, infatti, è prevista unicamente una “dichiarazione di
origine”, rilasciata dall’esportatore “su una fattura, una bolla di
consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti esportati in maniera
sufficientemente dettagliata da
consentirne l'identificazione”.
Questa dichiarazione può essere compilata da qualunque
esportatore se il valore della spedizione non supera i 6.000 euro e,
per gli importi maggiori, solo da
un esportatore autorizzato.
Ecco dunque che per le
esportazioni aventi destinazione
Corea, è assolutamente necessario che gli operatori comunitari procedano prontamente - e
debitamente assistiti - all’estensione della propria autorizzazione o alla richiesta di riconoscimento dello status di esportatore
autorizzato.
La facilità nell’attestazione di
origine (di fatto un’autocertificazione) non è dunque prerogativa di tutti gli operatori, ma solo di
quelli riconosciuti dall’autorità
21
dogane
doganale come esportatori abituali abilitati ad apporre la prova
di origine in fattura.
Tuttavia, come noto, per essere
riconosciuti esportatori abituali,
l’abitualità nell’effettuazione di
operazioni di export è normalmente un requisito essenziale.
L’Accordo di Libero Scambio
prevede però un’eccezione, derivante dal fatto che gli esportatori occasionali - e non autorizzati - che effettuano spedizioni di
valore superiore ai 6.000 euro
non potrebbero beneficiare del
trattamento preferenziale in assenza della possibilità di richiedere il certificato di circolazione
EUR 1 per spedizioni superiori a
quell’importo.
L’articolo 17 del protocollo di
origine stabilisce che gli operatori che per gli altri accordi di libero
22
scambio non possono ottenere lo
status di esportatori autorizzati
per difetto del requisito della frequenza delle operazioni, possono
invece beneficiarne per le esportazioni occasionali il cui valore totale superi 6.000 euro, nell’ambito
di applicazione dell’Articolo Libero Scambio UE-Corea del Sud.
La conclusione sta nel fatto
che i requisiti per l’ottenimento
dello status di esportatore autorizzato sono più semplici da raggiungere nel caso in cui la richiesta di agevolazione investa la sola destinazione Corea del Sud
piuttosto che, come di consueto,
il novero di Paesi con i quali vige
un Accordo di Libero Scambio o,
in generale, regole di origine condivise o riconosciute (es. Messico,
Albania, Giordania, Cile, Libano,
Egitto, Marocco ...).
Rimane comunque il fatto che
l’esportatore comunitario assume tutte le responsabilità del caso per le proprie dichiarazioni,
che queste ultime debbono essere sottoscritte solo e soltanto in
caso di sussistenza e rispetto delle condizioni di cui al protocollo
di origine (ed alle relative regole
di lista), che le autorità doganali
hanno piena facoltà di verifica e
controllo (sui documenti, gli impianti produttivi, le dichiarazioni
del fornitore ...) e che il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato è ormai una prerogativa che, sebbene di più
agevole riconoscimento, è assolutamente essenziale per procedere ad esportazioni verso la
Corea del Sud.
Alessandro Fruscione
Ettore Sbandi
dogane
• art. 517 del C. P.
La tutela
nel design
• reclusione fino a 2 anni
• multa di 20.000 euro
Con la sentenza n.
6254 del 2 febbraio
2011 della Terza Sezione penale della
Cassazione si assiste
ad un ulteriore ampliamento della sfera
di tutela offerta dall’art. 517 del codice
penale, con particolare riferimento ai
prodotti qualificabili
come “oggetti di design”. La semplice attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del
prodotto è infatti sufficiente ad integrare il
reato di specie, a
prescindere dal fatto
che vi sia stata una
previa registrazione
del design o del marchio su esso eventualmente apposto.
a Suprema Corte è intervenuta a seguito di un ricorso presentato da due individui condannati sia in sede di prima che di seconda istanza, per il reato di cui
all'art. 517 c.p., per aver commercializzato alcune opere di ingegno (nella specie, oggetti di arredamento) recanti i segni distintivi
e le iniziali, falsamente apposti, di
due noti artisti francesi. Le opere in
questione erano state presentate
al pubblico come originali ed erano state pubblicizzate su una nota rivista di settore, che le aveva
impropriamente attribuite ai suddetti autori.
L’art. 517 del codice penale,
normalmente applicato ai casi di
violazione di marchi o di design
registrati, vieta la vendita delle
opere dell’ingegno o dei prodotti
industriali recanti nomi, marchi o
segni distintivi (sia nazionali che
esteri) atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto, punendo i relativi trasgressori - salvo se il fatto non è
previsto come reato da altra disposizione di legge - con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino
a 20.000 euro. La disposizione in
oggetto è chiaramente ispirata
ad una logica di tutela del “fair
trade”, ossia del commercio legittimo e leale nei confronti di pro-
L
dotti industriali ed opere d’ingegno immesse sul mercato con indicazioni o segni ingannevoli, come confermato da precedenti
pronunce della Corte di Cassazione (vedasi in particolare Sez. III n.
2003 del 15 gennaio 2008, dove si
precisa che il bene giuridico oggetto di tutela, nell’ipotesi di cui
all’art. 517 c.p., non è tanto l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, quanto quello
generale attinente all'ordine economico).
Modificato varie volte nel corso
degli ultimi anni per offrire una tutela sempre più incisiva a fronte
dei crescenti fenomeni di frode e
di messa in circolazione di prodotti recanti segni mendaci, l'art. 517
c.p era stato di recente emendato dall'art. 15 della legge 23 luglio
2009 n. 99, che ha apportato fra
l’altro modificazioni anche agli
artt. 473 (contraffazione) e 474 (introduzione e commercio di prodotti con segni mendaci), introducendo gli articoli dal 474-bis al
474-quinquies e dal 517-ter al 517quinquies i quali, rispettivamente,
rafforzano il contrasto alle frodi industriali rendendo disponibile lo
strumento della confisca ed introducono nuove fattispecie criminose in materia di contraffazione,
a tutela di particolari categorie di
prodotti quali quelli agroalimenta-
23
dogane
ri. In virtù di questa nuova statuizione della Terza Sezione penale
della Corte di Cassazione si precisa ora che è sufficiente anche la
mera possibilità che possa verificarsi l’induzione in errore del consumatore, affinché si configuri la
fattispecie criminosa di cui all’art.
517 c.p., purché tale errore verta
su caratteristiche essenziali del
prodotto.
Si tratta di un’interpretazione
che estende ulteriormente l’ambito applicativo dell’art. 517 c.p., la
quale ribadisce l’orientamento
sancito da precedenti pronunce
della stessa Sezione della Cassazione (vedasi in particolare la sentenza n. 23819 del 9 giugno 2009)
e trova riscontro in un principio recentemente affermato dalla Corte di Giustizia UE, nell’ambito della
sentenza 27 gennaio 2011, Causa
C-168/09 (Flos-Semeraro), dove i
giudici europei si sono dimostrati
24
favorevoli ad una protezione particolarmente ampia delle opere
del design industriale, anche qualora i diritti di registrazione siano
scaduti. In essa troviamo anche
una definizione di “oggetto di design” quali manufatti - realizzati anche in serie - il cui elemento caratterizzante può dirsi individuato
principalmente nel particolare
profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione, ovvero nelle particolari
metodologie di lavorazione e produzione applicate.
La ragione della tutela rafforzata, offerta dalla sentenza n.
6254/2011, starebbe secondo la
Suprema Corte nel fatto che il
consumatore, nell’acquistare un
oggetto di design, pone attenzione unicamente al legame tra
gli aspetti prettamente industriali del prodotto e la sensibilità artistica dell'autore.
È proprio il connubio ed il modo di combinarsi di questi due
elementi infatti, a determinare
l’originalità e la riconoscibilità
degli stessi da parte dei consumatori.
È pertanto su tali elementi che
deve convergere la tutela penale, a prescindere dal fatto che
sugli stessi figuri un marchio commerciale, tantomeno registrato,
o che siano registrati come design.
Ciò mette in evidenza l’aspetto
più interessante di questa decisione, costituito dal fatto che il mero
collocamento sul mercato di oggetti di design contraffatti od ingannevoli per la vendita (con o
senza marchio o design registrato)
viene ritenuto come una violazione penalmente perseguibile, ai
sensi dell’art. 517 c. p., anche se la
vendita non si è realizzata.
Francesco Campanile
dogane
Circolare 19/D
del 4 giugno 2011
Osservazioni a cura di Enrico Perticone
L’art. 82 del decreto legislativo
26 marzo 2010 n. 59 apporta sostanziali modifiche agli articoli
46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio
1973 n. 43 riscrivendo, pertanto,
in maniera radicale, le norme
che disciplinano l’attività dello
spedizioniere doganale. Le modifiche riguardano in particolare
il registro del personale ausiliario
(art. 46), il conferimento della nomina di spedizioniere doganale
(art. 47), la cui operatività è ora
estesa a tutto il territorio nazionale, nonché le modalità di ammissione agli esami (art. 51).
La novità peculiare riguarda
l’ampliamento dell’ambito di
operatività territoriale dello spedizioniere doganale, le cui funzioni tipiche possono essere oggi
espletate su tutto il territorio nazionale e non più limitatamente
alla sola circoscrizione doganale
come era disciplinato nella precedente versione del citato art.
47.Tale modifica si inserisce peral-
tro in maniera logica (ed ineluttabile) in una cornice normativa ed
operativa in continuo cambiamento ed all’interno della quale
ogni giorno lo spedizioniere doganale si trova ad agire.
Le innovazioni introdotte dal
regolamento (CE) 450/2008
(Codice doganale aggiornato),
lo sdoganamento centralizzato,
il processo di telematizzazione
delle dichiarazioni doganali ed
in generale l’evoluzione eccezionalmente dinamica di tutta
la catena logistica (supply
chain) non potevano infatti che
indurre ad un significativo adeguamento della disciplina dello
spedizioniere doganale.
Per la categoria si aprono nuovi scenari e sorgono nuove opportunità professionali che ciascuno dovrà cogliere nella maniera più efficiente; per converso
tuttavia, un allargamento così radicale della platea competitiva
rende necessario che al suo interno venga assicurata la tutela
OGGETTO: Articolo 82 del Decreto Legislativo
59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
in materia di attività di spedizioniere doganale.
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente la “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 –
Suppl. Ord. n. 75 - statuisce, all’art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere doganale. Con la
disposizione in questione, infatti, sono state apportate le modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, di seguito descritte.
1) All’articolo 46, l’intero 1° capoverso è stato sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle
dogane è formato e tenuto aggiornato un registro
nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un
dei diritti di tutti gli iscritti all’albo
ed il rispetto delle regole, soprattutto deontologiche, che ne disciplinano l’attività. In definitiva, ci
si trova di fronte ad un passaggio
cruciale e ciò può, anzi deve, costituire anche un utile pretesto
per una riflessione serena, ponderata ma incisiva sul futuro della
figura dello spedizioniere doganale, su quale ruolo potrà assumere in un contesto così eccezionalmente dinamico e su quali
risposte sarà in grado di offrire alle richieste del mercato.
Si riporta di seguito il testo della Circolare 19/D del 26 giugno
2011 con la quale L’Agenzia delle Dogane effettua una analisi
organica delle innovazioni introdotte dal citato D. Lgs. 59/2010 e
ne detta disposizioni di attuazione. Si segnalano infine le nuove
modalità operative ed i relativi limiti entro i quali è disciplinata
l’attività del personale ausiliario,
rimandando per questo alla lettura della circolare.
comune compreso nel territorio del competente
Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati
alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
Al riguardo si osserva che:
a) in primo luogo, con la modifica introdotta viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale
con l’Ufficio delle dogane quale organo preposto
alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari;
b) viene inoltre specificato come criterio d’individuazione del registro in cui l’ausiliario può chiedere
l’iscrizione non più la Circoscrizione doganale in cui
era abilitato ad operare lo spedizioniere doganale
di riferimento ma il luogo di residenza, ovvero il domicilio professionale, dell’ausiliario stesso e che tale
25
dogane
luogo deve necessariamente essere collocato in un
comune compreso nel territorio dell’Ufficio delle dogane presso cui l’ausiliario chiede di essere iscritto;
c) infine, viene specificato che nel registro in argomento sono elencati gli ausiliari, residenti in un
comune compreso nel territorio del competente
Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati
alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.
2) L’articolo 47 è stato interamente sostituito dal
seguente: “1. La nomina a spedizioniere doganale
è conferita mediante il rilascio di apposita patente,
di validità illimitata. 2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale
degli spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
In merito si osserva che:
a) il nuovo testo conferma che la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio
di apposita patente, di validità illimitata e specifica
una competenza già esercitata dall’Agenzia, precisando cha la patente è rilasciata dalla “Agenzia
delle dogane” in luogo del precedente “Ministero
delle finanze”;
b) introduce, quindi, una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere
doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale e non
più, come in precedenza, presso le dogane di una
determinata circoscrizione doganale prescelta
dall’interessato.
3) L’art. 51 è stato interamente sostituito dal seguente: “1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti
devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane che indice gli esami medesimi, devono aver
conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e devono risultare, alla medesima
data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti,
alla data di cui al primo capoverso, da almeno un
anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito
dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto
agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella
Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficia-
26
le. 2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti
è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane." .
In materia di requisiti che devono essere posseduti per poter essere ammessi all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale:
a) viene ribadito che possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono gli esami, siano in
possesso degli stessi requisiti previsti nel testo precedente, diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ed iscrizione alla medesima data da almeno
due anni nel registro del personale ausiliario;
b) viene introdotta la novità di consentire la partecipazione alla procedura abilitativa anche a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e abbiano superato
un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario, e
che risultino iscritti, alla stessa data di pubblicazione
della determinazione, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario;
c) viene fatta salva la possibilità, già prevista in
precedenza, per tutti coloro che per almeno due
anni abbiano prestato servizio nell’Agenzia delle
dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di
ufficiale o sottufficiale, di partecipare alla procedura senza il possesso del requisito dell’iscrizione nel
registro degli ausiliari;
d) l’ultimo periodo specifica una competenza,
già posta in essere da questa Amministrazione, prevedendo che l’esclusione dagli esami per difetto
dei requisiti sia disposta “con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane” e non più “con
decreto motivato dal Ministero per le finanze”.
Al fine di adeguare le attuali modalità operative
alle modifiche normative sopra descritte, si rende
necessario fornire le direttive e gli indirizzi di seguito
riportati.
Con riferimento al precedente punto 1), ciascun
Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e
continuativo la propria attività alle dipendenze di
uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi
nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio
stesso. Considerato che l’ambito operativo dello
spedizioniere doganale è stato esteso all’intero territorio nazionale, appare consequenziale la possibilità per un suo dipendente, qual è l’ausiliario, di poter operare nel medesimo ambito.
A tal fine è necessario che l’ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l’Ufficio
dogane
delle dogane dove è registrato, anche presso l’Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da
parte e per conto dello spedizioniere doganale, su
richiesta di quest’ultimo ed a condizione che per
svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell’ausiliario un luogo fisico
operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell’ambito territoriale di competenza di tale Ufficio.
Si prescinde dalla predetta condizione qualora
l’Ufficio di registrazione e l’Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella stessa provincia, ovvero
in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili. Gli accrediti, diversi da
quello di registrazione, devono essere effettuati, di
volta in volta, a cura dello spedizioniere doganale,
tramite formale comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà
fornire tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane
presso il quale l’ausiliario è registrato, al fine dell’annotazione nel prescritto registro.
La predetta comunicazione dovrà mettere in condizione l’Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell’ausiliario incaricato, dell’individuazione del luogo fisico
operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell’ausiliario, dell’individuazione dell’arco
temporale di durata dell’incarico e dell’indicazione
delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno
conformemente annotate e inviate all’Ufficio delle
dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, per i
conseguenti opportuni aggiornamenti.
Con riferimento al punto 2), il nuovo articolo 47
specifica che d’ora innanzi uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso
qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, direttamente o, a norma dell’art. 42 del D.P.R.
43/1973, facendosi coadiuvare nell’esercizio della
rappresentanza da altri spedizionieri doganali.
Nel senso suesposto deve intendersi, quindi, la
competenza attribuita dalle patenti sinora rilasciate, senza la necessità di una restituzione delle stesse
all’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale per un’integrazione formale, trattandosi di un’estensione di competenza che opera “ipso iure”.
Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l’accreditamento presso l’Ufficio
doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il
domicilio professionale, sia per consentire l’esatta
individuazione dell’Albo compartimentale di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 presso
cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere
necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l’esatta individuazione
dell’organo deputato all’eventuale adozione delle
misure previste dall’articolo 53 del citato D.P.R. n.
43/1973 ed alla formalizzazione della proposta alla
scrivente Direzione centrale per l’adozione del
provvedimento di revoca di cui al successivo articolo 54. Da ciò ne consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa Direzione centrale.
A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare
che l’eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio doganale situato
al di fuori della Direzione regionale, interregionale o
provinciale su cui insiste l’Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a
tale ultima Direzione per l’adozione dei relativi previsti provvedimenti.
Per quanto riguarda il punto 3), non si ravvisano
particolari aspetti di pertinenza delle Direzioni in indirizzo, atteso che la procedura d’esame viene curata direttamente dall’Ufficio per i servizi all’utente e
per i traffici di confine di questa Direzione centrale. Si
rammenta, tuttavia, che, ai soli fini della partecipazione agli esami, l’anzianità di iscrizione nel registro
del personale ausiliario, prevista per poter essere
ammessi all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, decorre dalla data
di presentazione dell’istanza di iscrizione.
Si coglie, infine, l’occasione per richiamare l’attenzione di codeste Direzioni e delle Associazioni di
categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, sull’opportunità di svolgere opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali,
che ancora non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all’iscrizione all’Albo compartimentale
degli spedizionieri doganali, del codice EORI.
Dell’avvenuta iscrizione e della assegnazione del
codice EORI, codeste Direzioni forniranno notizia all’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale, onde consentire
l’adozione degli ulteriori adempimenti di competenza. I Signori Direttori vorranno dare disposizioni ai
dipendenti uffici per una pronta e scrupolosa applicazione delle direttive impartite con la presente nota. Le Associazioni, a cui la presente è diretta per
conoscenza, sono invitate a diffonderne il contenuto tra i propri associati.
La presente Circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.06.2011
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
27
Professione
Polizza assicurativa
responsabilità civile
Il centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha studiato tramite banchero
costa insurance broker spa due convenzioni assicurative
1) Polizza assicurativa della responsabilità per lo
spedizioniere doganale
Polizza assicurativa RC per coprire tutte le responsabilità del doganalista quando opera in rappresentanza diretta, indiretta e nel caso in cui asseveri.
Ma la novità più importante della nostra convenzione riguarda la copertura dei danni patrimoniali
involontariamente e/o incolpevolmente cagionati
a terzi, compreso l’Erario, nell’esercizio dell’attività
di spedizioniere doganale iscritto nel relativo albo
anche quando lo stesso è chiamato in causa per la
responsabilità solidale.
Per cui l’operatore doganale che opera in rappresentanza diretta e/o indiretta potrà assicurare
multe, ammende o sanzioni pecuniarie irrogate al
proprietario delle merci, o all’Assicurato stesso quale responsabile in solido.
Inoltre la polizza può coprire facoltativamente altre attività svolte dal doganalista: spedizioniere/
vettore, operatore in logistica, NVOCC ecc.
2) Garanzie fidejussorie a favore delle dogane
banchero costa insurance broker spa ha una
struttura dedicata nel settore delle cauzioni doganali ed ha la possibilità di proporre tassi altamente
concorrenziali.
Siamo in grado di offrire agli spedizionieri doganali iscritti all’albo tutte le garanzie fidejussorie richieste dall’amministrazione doganale:
• Pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali.
• Traffico di perfezionamento attivo e passivo (ex
temporanea importazione ed esportazione).
• Vincolo al regime del deposito doganale
• Daziati sospesi.
• Trasferimento da una dogana italiana all’altra
(c.m.e.).
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• Ogni altra garanzia richiesta dall’Autorità doganale.
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centro studi
Le nostre
pubblicazioni
Il Centro Studi e
Servizi srl ha
pubblicato una
serie di volumi
destinati agli
spedizionieri doganali ed agli operatori del settore doganale e
del commercio internazionale. Tale iniziativa ha lo
scopo di offrire un valido supporto per la conoscenza e
l’approfondimento degli argomenti più significativi che dominano un settore in continua
evoluzione, soggetto a profondi
cambiamenti. Nell’ambito delle
proprie competenze, l’attività editoriale intrapresa dal Centro Studi e Servizi srl ha prodotto una
collana di opere redatte da
esperti del settore, per un’analisi
delle problematiche dal punto
di vista tecnico, fiscale e legale.
In considerazione dei risultati
raggiunti, il Centro Studi e Servizi
srl ha il piacere di presentare i
volumi pubblicati in tre anni di attività, importanti guide che, oltre
a soddisfare la necessità di acquisire sempre più informazioni in
un settore così vasto come quello doganale, arricchiscono la cultura professionale di tutti coloro
che operano nel settore. Con
l’occasione, si ricordano gli altri
servizi offerti dalla Società: ab-
bonamento Sportello Internazionalizzazione (aggiornamento in tempo
reale sulla normativa
comunitaria e consulenza diretta per la
soluzione dei
problemi
operativi
nell’ambito delle
dogane
comunitarie);
pro-
su uno specifico argomento);
materiale didattico per la
preparazione agli esami per il
conseguimento della patente di
spedizioniere doganale (7 dvd
relativi alle materie oggetto dell’esame + 2 manuali utili per le
prove scritte ed orali). Si richiama
l’attenzione anche sull’ultima
opera promossa dal Centro Studi
e Servizi srl: “Incoterms 2010” (versione bilingue italiano-inglese),
pubblicazione della Camera di
Commercio Internazionale, personalizzata con il logo del Consiglio nazionale degli Spedizionieri
doganali, membro del gruppo di
lavoro che ha partecipato alla
redazione del volume.
Si fa presente che, per motivi di
spazio redazionale, le prefazioni
dei libri possono essere consultate nel sito web del Consiglio
nazionale degli Spedizionieri doganali (www.cnsd.it).
Per qualsiasi informazione e/o prenotazione si prega rivolgersi alla segreteria del Centro
Studi e Servizi srl (email: [email protected])
gramma
formazione professionale (iniziato nel
2007, registrazione
su dvd di video
lezioni relative agli
argomenti più attuali
interessanti la categoria); programma
formazione a distanza
(attivo dal 2009, si propone in una serie di quesiti a
risposta multipla interamente on
line, per la verifica del livello professionale dell’iscritto a seguito
della visione di una video lezione
29
centro studi
Seac
editoria
fiscale
Operazioni Intracomunitarie
La presente pubblicazione viene
proposta quale supporto essenziale
per il professionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia degli scambi intracomunitari. Va infatti evidenziato che la materia è in continua
evoluzione sia sotto il profilo normativo (stante le numerose direttive
emanate nel corso degli anni), sia
per quanto riguarda nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuove precisazioni dell’Amministrazione finanziaria. Il testo spazia dal trattamento
IVA delle operazioni intracomunitarie
(acquisti, cessioni e prestazioni di servizi intracomunitarie), agli adempimenti contabili relativi a ciascuna
operazione, ai riflessi di tali operazioni sulla dichiarazione annuale IVA.
Sono, inoltre, affrontate le problematiche inerenti gli acquisti intracomunitari di automezzi e le operazioni di
tentata vendita in ambito comunitario, nonché le modalità di compilazione e presentazione degli elenchi
riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRASTAT), evidenziando i soggetti obbligati, le operazioni oggetto di riepilogo, le caratteristiche dei modelli, i termini di presentazione e le sanzioni.
Operazioni con Paesi Black List
il nuovo elenco clienti e fornitori
L’articolo 1 del D.L. n. 40/2010 è interamente dedicato a nuove disposizioni di contrasto alle frodi fiscali e
finanziarie. Nell’ambito di tale previsione i commi 1, 2 e 3 del citato decreto introducono l’obbligo, per tutti
i soggetti passivi IVA, di comunicare
all’Agenzia delle Entrate, in via telematica le cessioni ed acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi re-
La territorialità Iva dal 2010
se e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella
cosiddetta “black list”. Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile
2010, n. 88 sono state definite le modalità e i termini di effettuazione del
nuovo adempimento.Il modello da
utilizzare è stato invece approvato
dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 28 maggio
2010. La nuova comunicazione va
presentata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010, con
periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.Il testo affronta il nuovo obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori
black list introdotto dal sopracitato
decreto.
Oltre all’inquadramento generale
della disciplina, verranno forniti anche svariati esempi di compilazione.
Una sezione del manuale sarà poi
dedicata al correlato adempimento
di segnalazione dei costi da paesi
black list nel modello unico.
Nel testo vengono analizzate, con
taglio pratico ed operativo,le modifiche in materia di individuazione del
luogo di imposizione ai fini IVA delle
prestazioni di servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a
partire dal 1° gennaio 2010. L’esame
delle varie problematiche viene realizzato operando un continuo raffronto
tra norma nazionale da un lato e norma comunitaria e sentenze della Corte di giustizia dall’altro in modo da permettere agli operatori economici di
comprendere al meglio la normativa
introdotta dal legislatore nazionale
nonché di risolvere eventuali problemi
che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle nuove regole
viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi nonché tabelle,
le quali consentono, altresì, di mettere
in luce anche i mutamenti che la nuova disciplina ha comportato rispetto a
quanto applicato dagli operatori economici sino al 31 dicembre 2009. Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto previsti a
seguito dell’entrata in vigore della
nuova disciplina in materia di territorialità (fatturazione, registrazione, obblighi
dichiarativi, richieste di rimborso ecc.).
Alcuni di questi adempimenti coinvolgono anche i soggetti che partecipano ad operazioni di cessioni di beni, alla cui disciplina in materia di individuazione del presupposto territoriale viene
dedicata un’apposita sezione. Al fine,
inoltre, di consentire al lettore di meglio comprendere le tematiche affrontate nel testo, nella parte introduttiva
del volume vengono analizzate alcune fondamentali nozioni in materia di
territorialità IVA.
I volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: [email protected]
30
giurisprudenza
l 21 marzo 2011 è entrato in vigore il DLgs 28/2010 in materia
di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie
civili e commerciali.
Si spera così di ridurre il peso
delle cause civili pendenti presso
i tribunali.
Molto spesso si tratta di controversie semplici che potrebbero essere trattate e concluse in
modo veloce per ambo le parti
invece di ricorrere alla giustizia
tradizionale che spesso determina inasprimento dei rapporti e
conseguente aumento di costi.
La medizione può fornire utili
soluzioni in:
• contratti bancari, assicurativi, finanziari;
• risarcimento danni da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa;
• affitti di aziende;
• comodati;
• locazioni;
• patti di famiglia;
• successioni ereditarie;
• divisioni e diritti reali.
Dal 2012 la medizione si allargherà alle liti di condominio e ai
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il mediatore ha un
tempo limitato (4 mesi) per risolvere la questione cercando un
accordo che soddisfi le parti
contendenti.
Come si svolge una mediazione
L’iter del procedimento è il seguente:
presentata la domanda presso un’organo di mediazione, viene designato un mediatore e fissato il primo incontro fra le parti,
che non può avvenire oltre 15
giorni dal deposito della domanda. Fatta la comunicazione alla
controparte, questa rimane libera di aderire o rimanere assente.
I
Mediare o ...
... non mediare
La mediazione si apre con una
sessione congiunta, durante la
quale il mediatore, dopo aver
chiarito le parti e le finalità del
procedimento, cerca un accordo amichevole per la definizione
della controversia.
Le parti possono essere assistite da una difesa tecnica ovvero
da un avvocato.
Tuttavia, a salvaguardia dei
principi ispiratori della mediazione civile, il mediatore ha facoltà
di allontanare gli avvocati, se
presenti, ed ascoltare, in sessioni
separate, alternativamente le
parti.
Questa tecnica è necessaria
al fine di consentire alla parte di
rappresentare le questioni e le
relative criticità senza alcun condizionamento, tentando di evidenziare gli interessi che le parti
intendono soddisfare con la mediazione o con il processo. E ciò
nell’economia del risultato, dal
momento che il mediatore tenterà di utilizzare gli elementi forniti disgiuntamente dalle parti opposte per formulare una proposta conciliativa. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige un
processo verbale, sottoscritto
dalle parti e dallo stesso mediatore. Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare
una proposta di conciliazione.
Nel verbale, contenente l’indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il
giudice può desumere argo-
31
giurisprudenza
menti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116,
comma 2, del Codice di procedura civile.
Dal punto di vista del risultato
finale del procedimento, l’accordo conciliativo avrà efficacia se
sarà omologato dal presidente
del tribunale, il quale è tenuto a
verificare sia la regolarità formale, sia il rispetto dei principi di ordine pubblico in sede di controllo
sostanziale di legalità.
Il consenguente verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre
che per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale.
L’accordo raggiunto, anche a
seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro
per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo del loro adempimento. In
caso di mancato accordo, all’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde inderamente al contenuto
della proposta conciliativa non
accettata, quest’ultimo esclude
la ripetizione delle spese della
parte vincitrice che ha rifiutato la
proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa della
condanna al pagamento delle
spese processuali della parte
soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato.
Oggi questa trattazione negli
uffici delle Agenzie fiscali avviene
tra contribuente e amministratore finanziario.
Dal nostro punto di vista si po-
Società uninominale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
trebbe estendere l’istituto della
mediazione anche nel settore
dei rapporti tra pubblico e privato, ovvero nei rapporti tra
contribuente e amministrazione
finanziaria.
Si potrebbe, ad esempio, utilizzare la figura del mediatore per
definire le controversie fiscali, senza giungere alle commissioni tributarie.
È una trattazione diretta che
non solo ha un eventuale onere
economico in più se ci si vuole
avvalere dell’assistenza di un professionista ma che inoltre manca
dell’efficacia e imparzialità che
invece sarebbero garantite dal
mediatore.
Si potrebbe pensare di estendere tale tipo di istituto anche all’Agenzia delle dogane.
W. O.
41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: [email protected]
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V
CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO
• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
32
confiad
Confiad
Budapest
8/7/2011
Budapest e il Danubio formano uno dei paesaggi fluviali
più belli d’Europa, alla pari di
Londra con il Tamigi e Parigi
con la Senna. Nonostante la
storia travagliata, il leggendario Danubio lento e maestoso
attraversa le due città gemelle dividendole in due: la collinare Buda sulla riva ovest e la
pianeggiante Pest sul lato est,
bagnandole per 25 km. Con le
luci la città rivela tutto il suo
splendore e la sua magia.
Con la cerchia dei Carpazi
che la ripara dai venti, Budapest, per la sua posizione incantevole, è una delle più
belle metropoli d’Europa.
Budapest fu il pilastro orientale della monarchia austro-ungarica, visse la sua epoca
d’oro dopo il 1867, in quanto
protagonista nello scacchiere
dei più importanti avvenimenti mondiali. Attualmente
conta oltre 1.700.000 abitanti
ed è una città influenzata in
maniera consistente da flussi
migratori. Si parla l’ungherese-magiaro.
L’isola di CSEPEL, sulla riva occidentale, ai margini meridionali di Budapest, ospita uno
dei più importanti porti di trasbordo merci sul Danubio.
È suddiviso in porto franco nazionale e internazionale. Il
10% delle importazioni destinate alla capitale arriva nel
Porto di Csepel.
8 Luglio 2011 si è tenuto a Budapest, presso l’Hotel Mercure Korona, il Consiglio Direttivo
CONFIAD Paneuropean Network.
Hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Confederate di: Cipro, Francia, Grecia,
Italia, Portogallo, Spagna e Turchia. Presenti anche, per la CONFIAD P.N. Mauro Giffoni, Technical
Assistant, J.M. Parasie Technical
Officer e Giorgio Vitos consulente
tecnico. Presenti i Consiglieri Delegati per l’Italia, Vito Totorizzo - Vice-Presidente Confiad P.N. - e Vincenzo Bucciero.
Dopo le formalità di rito, il Presidente George Zografos ha rivolto un saluto di benvenuto a
tutti i partecipanti e ha dato inizio ai lavori.
Un benvenuto particolare al
Direttore delle Dogane Ungheresi
Mr. Casaba TORDA (Director Na-
L’
tional Tax and Customs Administrations) e un ringraziamento
per il lavoro svolto dall’Ungheria
durante la sua Presidenza nella
Commissione Europea negli ultimi
sei mesi (nel secondo semestre è
subentrata la Polonia).
Mr. Torda ha preso la parola
elogiando il lavoro degli spedizionieri doganali e sottolineando
che con le loro conoscenze nel
settore doganale sono una garanzia di affidabilità e collaborazione per le Autorità Nazionali.
Anche la Commissione è consapevole del ruolo importante
degli spedizionieri doganali, Mr.
Torda infatti ritiene che l’utilizzo
delle procedure semplificate per
gli spedizionieri doganali sono
una garanzia di sicurezza.
Il Direttore Mr. Torda ha spiegato inoltre che da quest’anno
l’amministrazione doganale un-
33
confiad
gherese è stata ristrutturata ed il
dipartimento delle dogane è stato fuso con il dipartimento che si
occupa dell’IVA: “National Tax
and Customs Administrations”; le
dogane in Ungheria si occupano
anche delle Accise e delle Tasse
Ecologiche “verdi”.
Mr. Torda ha concluso ribadendo l’elogio per l’indispensabile lavoro dello spedizioniere doganale, considerato dalla Commissione europea un attore importante
del commercio internazionale e
con un cordiale saluto e voti augurali per la nostra professione e
la crescita della CONFIAD P.N., si
è congedato.
Chiede la parola mrs. Anne
Sandretto (TLF France), vice-presidente Confiad P.N., per riferire
che a fine giugno si sono svolte
le elezioni in seno alla sua associazione e che invierà quanto prima il nuovo organigramma.
Suggerisce inoltre di creare
un gruppo di lavoro che si occupi dell’elaborazione dei CEN
Standards.
Alla fine dell’intervento di Mr.
Torda il Presidente Zografos riprende i lavori annunciando che
l’Associazione Turca degli spedizionieri doganali (si chiamano
“consulenti doganali” Authorized
Customs Consultant), ha un nuovo Presidente Mr. Turhan GUNDUZ,
vice-presidente Cihat ANCIN con
un nuovo direttivo e presto invieranno il loro nuovo organigramma.
Ha annunciato inoltre che la
Moldavia ha chiesto di aderire alla Confiad P.N. in qualità di membro associato, come la Bulgaria
nell’ultimo board (11-02-2011 a
Salonicco).
Per quanto riguarda il codice
doganale aggiornato e le sue
disposizioni di applicazione, il Presidente Zografos ha detto che Mr.
Miroslav Zielinski (Commissione
Europea Tasse e Dogane- Direttore Politiche Doganali) ha assicurato che gli articoli riguardanti la
rappresentanza doganale non
saranno modificati.
Inoltre, la DG TAXUD vuole che
si inizi a lavorare sugli standards di
competenza nel quadro della
procedura CEN. È stato deciso
che si organizzerà un primo incontro tra la Confiad ed il Clecat
per discutere su quali devono essere questi standards e poi una riunione tra Confiad, Clecat, DG
TAXUD e CEN.
Inoltre, su suggerimento di
Consulenza ed assistenza legale ad
imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative
ed enti pubblici sulle tematiche del:
- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
34
Mrs. Sandretto, sarà creato anche un gruppo di lavoro che si
occuperà dell’elaborazione dei
CEN Standards.
Mr. Zografos ha chiesto a tutti i
presenti di inviare, al più tardi entro fine luglio, qualsiasi suggerimento relativo agli standards di
qualità, onde preparare il parere
Confiad sugli stessi per discuterne con il Clecat e poi con Mr.
Zielinski.
Mr. Zografos ha presentato poi
il nuovo sito internet della Confiad P. N. (www.oete.gr/confiadfinal) chiedendo ai presenti commenti, idee, suggerimenti per migliorarlo nonché un’attiva partecipazione all’aggiornamento dei
contenuti.
Era presente per la prima volta
con la Delegazione Greca, il collega Andreas Vrondakis, nuovo
Presidente del Pireo per l’OETE.
Il Presidente Zografos, alle ore
16, ringraziando i presenti con un
cordiale saluto, ha chiuso i lavori, informando che l’Assemblea
Generale della Confiad si terrà
probabilmente il 21 ottobre 2011
a Bruxelles.
Vincenzo Bucciero
Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation
Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813
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scenari
Ciao Christian Engelken
Presidente degli Spedizionieri Doganali di Hamburg
i rimane di sale quando ci arrivano brutte notizie, ma quella
che mi avvisava che il mio amico
Christian Engelken era deceduto
mi ha imposto di fare dei respiri
profondi per buttare giù, nel mio
essere più profondo, tutta l’amarezza che mi aveva avvolto.
Conoscevo Christian da più di
dieci anni, la prima volta che lo
vidi fu quando una sera, mentre
eravamo in riunione presso la storica sede degli spedizionieri doganali del Veneto, in Via Mestrina
127 a Mestre, premette il campanello e quando entrò si presentò
come il presidente degli spedizionieri doganali di Hamburg, così
iniziò la nostra amicizia.
Christian era innamorato dell’Italia, la conosceva piuttosto bene avendo lavorato per diverso
tempo in Liguria, ma Venezia gli
S
era entrata nel cuore tanto profondamente da comperarsi un
appartamento in uno dei posti
più belli di Venezia: Zattere.
Il suo appartamento era ricavato dall’ex Consolato francese ed
appena si usciva dal portone si potevano ammirare le enormi navi
da crociera che solcavano le acque del canale della Giudecca.
Christian era un tipo schietto,
attento e curioso su tutto quello
che si muoveva intorno a lui. I nostri principali argomenti si concentravano sulle diversità di comportamento delle nostre Dogane. Una cosa che non riusciva a
capire era la diversa forma di
rappresentanza che abbiamo in
Italia. Parlargli di rappresentanza
diretta o indiretta era cosa ardua
da fargli capire.
Si scandalizzò quando, in rispo-
sta ad una sua domanda, confermai che i certificati Eur 1 che
davano agevolazioni ai fini daziari, la nostra dogana li voleva
presentati a corollario della bolla
doganale. Mi spiegò che in Germania il controllo di detto documento non veniva fatto in dogana e nemmeno in ufficio dello
spedizioniere doganale ma a
casa dell’importatore. Di queste
ed altre anomalie parlavamo
nonostante le nostre nazioni facevano parte da sempre dell’Unione Europea.
Ho altri aneddoti su Christian e
subito mi viene in mente quando
mi chiese perché avevo avuto un
unico figlio e per giunta maschio,
lui di figli ne aveva sette, tutte
femmine e per distinguerle quando mi accennava di loro le chiamava per numero: la numero 1
35
scenari
oppure la n. 6, l’unica che chiamava per nome era la più piccola, Felicia.
Sembrava che l’anomalia fosse la mia in quanto avevo avuto
un unico figlio mentre aver avuto
sette figlie, per lui era una cosa
normalissima. Riuscì anche a rimproverarmi per aver mandato
mio figlio a studiare negli States e
mi suggerì di mandarlo in New
Zeland dove avrebbe ricevuto
un’ottima istruzione spendendo
la metà. Cosa che poi fece con
la figlia n. 2.
Mi viene ancora da sorridere
quando penso a quel giorno di
un freddo febbraio a Venezia. Mi
chiamò da Piazzale Roma e mi
chiese se potevo andarlo a prendere perché doveva fare alcune
commissioni a Mestre. In quel momento avevo la macchina dal
meccanico e chiesi a mio nipote
Marco in prestito la sua autovettura, una Maszda MX 5, un’autovettura a due posti fatta per i giovani, molto bassa e con il tettuccio apribile. Quando arrivai in
Piazzale Roma e aprii la portiera
lui si infilò dentro in retromarcia,
ma rimase incastrato tra il tettuccio ed il sedile e non ci fu verso di
farlo uscire, pertanto dovetti aprire la capottina per riuscire a farlo
sedere all’interno.
Partimmo da Piazzale Roma
ma diversi occhi ci guardavano
esterrefatti, in quanto essendo
Christian alto quasi due metri e
piuttosto corpulento, aveva tutta
la testa fuori dal parabrezza.
Ebbi modo di andare a trovarlo spesso ad Hamburg e fui sempre accolto dalla sua famiglia
con estrema simpatia, sua moglie
Antie è una splendida padrona
di casa e governa con piglio tipi-
camente tedesco una composta
da quattro appartamenti in modo da far vivere le sette figlie, loro
due e due cani. A casa sua ebbi
modo di incontrare diverse persone, tra cui il Console italiano di
Hamburg e diverse autorità che
lavoravano nei trasporti marittimi.
Un giorno assieme ad una delegazione italiana fummo accolti
nella sede principale della Dogana di Hamburg dal direttore generale e dai suoi più stretti collaboratori.
Avrei molto altro da scrivere su
di lui, ma so già che mi mancherà, mi mancheranno le sue visioni
sui fatti del mondo, così diverse
dalle mie ma non per questo
peggiori o migliori, erano solamente diverse e da rispettare.
Ciao Christian, ti porterò nel
mio cuore per sempre.
Giorgio Rottigni
Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere
Consulenze in :
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Doganale
Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
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Commercio Estero
Intrastat
Iva Comunitaria
Accise
Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
Contenzioso Doganale e ricorsi
Docenze e Formazione
filo diretto
Per colpa di pochi... tante vittime
articolo 21 del Dl 31/05/2010,
n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n.
122, ha introdotto l'obbligo di una
nuova comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell’IVA, di importo non inferiore a
3.000 euro, che si va ad aggiungere alle numerose altre scadenze. Tale disposizione è stata introdotta per contrastare comportamenti fraudolenti, obbligando così i contribuenti onesti ad avere un
ulteriore scadenza da rispettare.
La circolare emessa recita testualmente:
"L’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà,
infatti, l’individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione di controllo estremamente selettiva, in
quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su quelle a più
basso rischio per le quali, il più
delle volte, il controllo porta a
contestazioni di minima entità o
anche a nessuna contestazione
(ipotesi, quest’ultima deteriore, in
quanto impatta su contribuenti
corretti, con evidenti ricadute negative sulla funzione del controllo
fiscale nel suo complesso). La limitazione dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3.000
euro risponde ad uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente
nella necessità di perseguire le
forme di frode ed evasione di
maggiore rilevanza".
La circolare 24/E/2011 ha chia-
L’
rito l’estensione all’obbligo della
comunicazione nel c.d. “spesometro” (introdotto con l’art. 21 del
Dl 78/2010) alle operazioni internazionali non rilevate attraverso
gli altri sistemi di monitoraggio (dichiarazioni doganali, Intrastat, comunicazioni, black list).
Pertanto, nell’ambito delle cessioni all'esportazione in "triangolazione" (art. 8, comma 1, Dpr
633/72) la vendita interna fra il
primo cedente e il promotore deve essere oggetto di segnalazione in quanto non monitorata a livello doganale. Chiaramente la
vendita dal soggetto intermedio
all’acquirente estero non dovrà
essere rilevata poiché già tracciata dalla dichiarazione doganale di esportazione. Medesimo
principio è applicabile alle triangolari con fatturazione a cessionario nazionale e consegna in altro paese CE (art. 58, Dl 331/93). In
questo caso la prima cessione
dovrà essere oggetto di comunicazione in quanto non già segnalata nei modelli Intrastat.
In buona sostanza dovranno
pertanto essere segnalate le
operazioni rilevanti ai fini Iva di
importo pari o superiore a 3 mila
euro qualora NON soggette a rilevazione in nessuno dei seguenti
modelli: dichiarazioni doganali,
elenchi intrastat, comunicazioni
black list. Sembra evidente che
l’importo minimo di Euro 3.000 risulti non idoneo per contrastare
l'evasione fiscale. Quando mai un
grande evasore dovrebbe pensare di evadere redditi di tale importo, anche se con più operazioni?? Non vorrei che per necessità di denaro, il legislatore abbia
pensato che sia possibile "fare
cassa" con le sanzioni. Infatti la
mancata o tardiva presentazione della dichiarazione telematica comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di 258 ad un massimo di
2.065 euro.
Ricordo, per precisione, che
per il periodo d’imposta 2010, la
comunicazione da parte di tutti i
soggetti obbligati è limitata alle
sole operazioni per le quali è
emessa o ricevuta una fattura di
importo non inferiore a 25.000 euro. Per tali operazioni, il provvedimento ha fissato al 31/10/ 2011 il
termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione.
Il nuovo adempimento, che ha
cadenza annuale, deve essere
assolto entro il 30/04 di ciascun
anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta
precedente.
Solo per l'anno d’imposta 2010,
il termine suddetto è stato posticipato dal provvedimento al
31/10/2011.
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o
integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese
successivo alla scadenza del termine per la presentazione della
comunicazione originaria, una
nuova comunicazione, senza che
ciò dia luogo ad applicazione di
alcuna sanzione.
Ricordo ai lettori, che nel 2008
è stato istituito il Ministero per la
semplificazione normativa.
E questo è il risultato.
Inshallah.
Andrea Toscano
37
osservatorio
Giurisprudenza com
Corte di Giustizia, Sez. VII^,
sentenza 16/6/2011, Pres. Svaby,
Rel. Arestis – Unomedical A/S c/
Skatteministeriet
Tariffa doganale comune Sacche di drenaggio per dialisi
in plastica esclusivamente destinate agli apparecchi di dialisi
(reni artificiali) – Sacche di drenaggio dell’urina in plastica
esclusivamente destinate ai cateteri – Voci 9018 e 3926 – Nozioni di “parti” e di “accessori”
La nomenclatura combinata
contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio
23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, deve essere interpretata nel senso che
una sacca di drenaggio per
dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita
per l’utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) e
che può essere unicamente impiegata in tale maniera, doveva, tra il mese di maggio del
2001 e il mese di dicembre del
2003, essere classificata nella
sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come "materie plastiche e lavori di tali materie", e
che una sacca di drenaggio
dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un catetere
e che può perciò essere unicamente impiegata in tale modo,
doveva, per lo stesso periodo,
essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomencla-
38
tura come "materie plastiche e
lavori di tali materie".
Alla Corte di Giustizia è stato
chiesto di chiarire se, per il periodo compreso tra il 1° maggio
2001 e il 31 dicembre 2003, le
sacche di drenaggio in plastica
andassero considerate come
"parti" e/o "accessori" di un catetere o di un apparecchio di
dialisi e rientrassero pertanto nella voce 9018 della NC o se esse
andassero classificate nella voce 3926 della NC come "lavori di
materie plastiche".
La Corte ha osservato che i
cateteri e gli apparecchi di dialisi rientrano nella voce 9018 della NC in quanto "strumenti ed
apparecchi per la medicina".
La classificazione nella voce
9018 della NC delle sacche di
drenaggio dell’urina per cateteri e delle sacche di drenaggio
per gli apparecchi di dialisi è
dunque possibile solo a patto
che dette sacche possano essere considerate come "parti" o
"accessori", rispettivamente, di
un catetere o di un apparecchio di dialisi. In tal senso, la nota
2, lett. b), del capitolo 90 della
NC indica che "le parti ed accessori, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina,
uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di
una stessa voce (…), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi".
Il regolamento n. 2658/87, nel-
le versioni applicabili alla causa
principale, non definisce le nozioni di "parti" e di "accessori" ai
sensi del capitolo 90 della NC.
Richiamando la propria giurisprudenza sulla portata di tali
nozioni in relazione alla voce
8473 della NC al fine di classificare cartucce d’inchiostro per
stampanti, la Corte ha osservato
che la nozione di "parti" implica
la presenza di un insieme per il
cui funzionamento le parti sono
indispensabili e che la nozione
di "accessori" presuppone che si
tratti di organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un
apparecchio atto a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o
ancora che lo mettono in grado
di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale.
Nel caso di specie, ad avviso
dei Giudici lussemburghesi nulla
permette di concludere che le
suddette nozioni non possano ricevere una definizione identica
nell’ambito delle voci 8473 e
9018 della NC.
Inoltre, l’utilizzo delle stesse definizioni per tali due voci garantisce un’applicazione coerente
ed uniforme della tariffa doganale comune.
Inoltre, la Corte ha rilevato
che la nota 2, lett. a), del capitolo 90 della NC, nel menzionare i
capitoli 84, 85, 90 e 91 della NC,
si riferisce alle nozioni di "parti" e
di "accessori", consentendo così
di dedurne che le suddette nozioni hanno la stessa accezione
in tali capitoli.
osservatorio
unitaria e nazionale
Per quanto riguarda i prodotti
di cui alla causa principale, pertanto, la Corte ha osservato che
nessuno di essi può essere qualificato come "parte", né come
"accessorio", rispettivamente di
un catetere (sottovoce 9018 39
00) o di un apparecchio di dialisi (rene artificiale) (sottovoce
9018 90 30).
Né la sacca di drenaggio dell’urina per cateteri né quella destinata agli apparecchi di dialisi
sono indispensabili al funzionamento di tali strumenti o apparecchi: infatti, il funzionamento di
un catetere non dipende dalla
presenza di una sacca di drenaggio dell’urina e, parimenti, il
funzionamento di un apparecchio di dialisi non è condizionato
dalla presenza di una sacca di
drenaggio per dialisi, in quanto il
processo di depurazione del
sangue è già concluso al momento dell’utilizzo di tale sacca,
che serve unicamente a raccogliere i liquidi eliminati.
Quest’ultima constatazione
non può essere rimessa in discussione – secondo il Collegio - dal
fatto che l’apparecchio di dialisi funziona solo in presenza di
una tale sacca: infatti, in assenza del meccanismo di sicurezza
di cui è dotato l’apparecchio in
questione, il processo di dialisi
potrebbe essere effettuato senza sacca, poiché è solo tale
meccanismo di sicurezza a
creare un collegamento tra
l’apparecchio e la sacca in
questione. Tenuto conto delle
precedenti considerazioni, la
Corte ha concluso che merci
del genere di cui alla causa
principale non possono essere
classificate nel capitolo 90 della
NC. Esse vanno dunque classificate nella voce 3926 della NC
come "lavori di materie plastiche", e più precisamente nella
sottovoce 3926 90 99 della NC.
Corte di Giustizia, Sez. IV^,
sentenza 16/6/2011, Pres. Bonichot, Rel. Toader – Zollamt Linz
Wels c/ Laki Doeel
Disposizioni di applicazione
del codice doganale comunitario – Artt. 555, n. 1, lett. c) e 558,
n. 1 – Veicolo entrato nel territorio doganale in regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione – Veicolo utilizzato per il
traffico interno – Utilizzo irregolare – Nascita dell’obbligazione
doganale – Autorità nazionali
competenti a riscuotere i dazi
doganali
Gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett.
c), del regolamento (CEE) della
Commissione 2 luglio 1993, n.
2454, che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale
comunitario, come modificato
dal regolamento (CE) della
Commissione 4 maggio 2001 n.
993, devono essere interpretati
nel senso che l’irregolarità nell’utilizzo di un veicolo importato
nell’Unione europea in regime di
esonero totale dai dazi doganali e usato nel traffico interno si
deve considerare compiuta al
momento dell’attraversamento
della frontiera dello Stato membro nel quale il veicolo circola in
violazione delle disposizioni nazionali in materia di trasporti, vale a dire in mancanza d’autorizzazione a scaricare nello Stato
membro di scarico, e sono competenti a riscuotere detti dazi le
autorità di tale Stato.
Il 14 aprile 2008 un camion autoarticolato di proprietà della
Laki è entrato vuoto nel territorio
doganale dell’Unione in regime
d’ammissione temporanea con
esonero totale dai dazi all’importazione.
Per tale veicolo e relativo rimorchio esisteva un’autorizzazione "CEMT" per il trasporto di
merci tra la Svezia e la Germania. In Svezia, detto veicolo è stato caricato con merci destinate
in Germania e in Austria. Le merci instradate verso la Germania
sono state scaricate per prime.
In Austria, sono state scaricate le
altre merci e detto camion è
stato caricato con merci destinate ad essere trasportate in
Svezia.
Al momento di attraversare la
frontiera austriaca, il medesimo
veicolo è stato controllato dalle
autorità doganali austriache. In
esito a tale controllo, lo Zollamt
Linz Wels ha considerato che il
veicolo in questione non aveva
l’autorizzazione per il trasporto di
merci in Austria e che, di conseguenza, la Laki non aveva rispettato le condizioni per l’ammissione temporanea di tale veicolo
con esonero totale dai dazi all’importazione. Esso ha preteso
39
osservatorio
da detta impresa dazi doganali per un importo di EUR
7.524, e l’IVA all’importazione,
per un importo di EUR 10.909
per detto veicolo e relativo rimorchio.
Avverso tale atto, la Laki
proponeva ricorso giurisdizionale, nel corso del quale veniva richiesto l’intervento pregiudiziale della Corte.
Con la prima questione, il
giudice del rinvio ha chiesto,
in sostanza, se gli artt. 555, n.
1, e 558, n. 1, lett. c), del regolamento d’applicazione del
codice doganale comunitario debbano essere interpretati nel senso che la fattispecie dell’utilizzo irregolare di
un veicolo, immatricolato in
uno Stato terzo, ammesso al
traffico interno in due Stati
membri dell’Unione secondo
il regime di ammissione temporanea con esonero totale
dai dazi all’importazione previsto all’art. 137 del codice
doganale, le cui merci sono
state scaricate in un terzo
Stato membro, in violazione
delle norme di trasporto ivi
applicabili, sia integrata a
partire dal momento in cui le
merci sono caricate oppure
dal momento dello scarico
delle stesse e quali siano le
autorità nazionali competenti a riscuotere, ai sensi dell’art.
204 del codice doganale, i
dazi doganali all’importazione per un veicolo del genere.
Per stabilire quali siano le
autorità competenti a riscuotere i dazi all’importazione
per il veicolo interessato, la
Corte ha osservato che oc-
40
corre determinare qual è l’atto che ha generato l’inadempienza degli obblighi spettanti al titolare di tale veicolo,
svincolandolo dal regime del
traffico interno.
Occorre, di conseguenza,
verificare se l’irregolarità consista nel caricare merci a destinazione di uno Stato membro nel quale il veicolo non
era autorizzato ad effettuare
il trasporto commerciale di
merci o se tale irregolarità si
concretizzi al momento dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro nel
quale il veicolo circola in violazione delle disposizioni nazionali, oppure al momento
dello scarico delle merci nel
territorio di quest’ultimo Stato.
Ad avviso della Corte, affinché sorga un’obbligazione
doganale, la sola intenzione
di usare una merce vincolata
al regime di ammissione temporanea diversamente che
nell’ambito delle condizioni
cui è assoggettato non costituisce di per sé una violazione
finché tale intenzione non si
traduca in un atto o in un’omissione che, oggettivamente, costituisce una violazione
delle norme applicabili.
Conseguentemente, per
constatare l’irregolarità commessa nell’utilizzo di un veicolo esportato in regime di
esenzione totale, occorre
prendere in considerazione
unicamente le operazioni di
trasporto effettuate da tale
veicolo. Sono, pertanto, irrilevanti sia la destinazione finale
delle merci sia, in generale, le
eventuali intenzioni del titolare di tale veicolo.
Di conseguenza, un’irregolarità nell’utilizzo di detto veicolo deve essere constatata
prendendo in considerazione
soltanto i tragitti da esso effettuati.
In un’ipotesi quale quella
controversa nella causa principale, la Corte ha concluso
che l’irregolarità si è concretizzata quando il veicolo di
cui trattasi è uscito effettivamente dal regime del traffico
interno per il quale era stato
ammesso nel territorio dell’Unione, effettuando, nel territorio della Repubblica d’Austria, un trasporto commerciale che non corrispondeva più
a quello previsto dall’autorizzazione "CEMT" e non soddisfaceva le condizioni cui è
subordinato un simile trasporto ai sensi delle disposizioni in
vigore in tale Stato.
Il fatto che le merci caricate in tale veicolo in Svezia fossero destinate a essere trasportate in Austria, senza che
il trasportatore fosse titolare di
tale autorizzazione, non costituiva un’irregolarità finché tale veicolo non aveva varcato
la frontiera di quest’ultimo
Stato membro, nel quale non
poteva effettuare un trasporto commerciale.
Le autorità di tale Stato
sono competenti ad effettuare la riscossione dei diritti
doganali.
Alessandro Fruscione
Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione