regolamento comunale - Amministrazione trasparente

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regolamento comunale - Amministrazione trasparente
COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato
REGOLAMENTO COMUNALE
per la tutela ed il benessere degli animali e per una
migliore convivenza con la collettività umana
- Approvato con deliberazione n.052/CC del 21.07.2008 -
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INDICE
Titolo I
I PRINCIPI
Art. 1 – Profili istituzionali.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
Art. 3 - Competenze del Comune.
Art. 4 - Tutela degli animali.
Titolo II
DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 - Definizioni.
Art. 6 - Ambito di applicazione.
Art. 7 - Esclusioni.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8 - Detenzione di animali.
Art. 9 - Maltrattamento degli animali.
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
Art. 11 - Abbandono di animali.
Art. 12 - Avvelenamento di animali.
Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere
antiattraveramento, sottopassaggi e cartellonistica.
Art. 14 - Trasporto di animali da affezione su autoveicoli
Art. 15 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
Art. 16 – Divieto di accattonaggio con animali.
Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
Art. 17 – Esposizione di animali.
Art. 18 – Divieto e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
Art. 19 – Esposizione di animali.
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Art. 20 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d’affezione per esposizioni
e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.
Art. 21 –Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo,
ospedali e scuole.
Art. 22 – Allevamento, addestramento e vendita di animali da compagnia
Art. 23 – Destinazione di cibo per animali
Titolo IV
CANI
Art. 24 – Attività motoria e rapporti sociali.
Art. 25 – Modalità di detenzione
Art. 26 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
Art. 27 – Aree e percorsi destinati i cani.
Art. 28 – Obbligo di raccolta degli escrementi.
Art. 29 – Accesso negli esercizi pubblici e commerciali
Art. 30 – Smarrimento, rinvenimento, affido.
Art. 31 – Adozioni e sterilizzazioni.
Art. 32 – Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.
Titolo V
GATTI
Art. 33 – Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.
Art. 34 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
Art. 35 – Colonie feline.
Art. 36 – Alimentazione dei gatti.
Art. 37 – Custodia dei gatti di proprietà
Titolo VI
VOLATILI
Art. 38 – Detenzione di volatili.
Art. 39 – Dimensioni delle gabbie.
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Titolo VII
ANIMALI ACQUATICI
Art. 40 – Detenzione di specie animali acquatiche.
Art. 41 – Dimensione e caratteristiche degli acquari.
Art. 42 – Tartarughe acquatiche.
Titolo VIII
EQUIDI
Art. 43 – Equidi.
Titolo IX
ANIMALI ESOTICI
Art. 44 – Tutela degli animai esotici.
Titolo X
ISTITUZIONE DELL’OSSERVATRIO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Art. 45 – Istituzione dell’osservatorio.
Art. 46 – Compiti dell’osservatorio.
Art. 47 – Convocazione dell’Osservatorio.
Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48 – Sanzioni.
Art. 49 – Vigilanza.
Art. 50 – Inumazione o incenerimento di animali.
Art. 51 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.
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COMUNE DI MONTEMURLO
SETTORE AMBIENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA’ UMANA
Titolo I - I PRINCIPI
Articolo 1 - Profili istituzionali.
1. Il Comune di Montemurlo nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio
Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune di Montemurlo condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata
dall'Unesco il 15.10.78 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune
riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. La citta’ di Montemurlo, comunita’ portatrice di elevati valori di cultura e civilta’, individua
nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli
esseri viventi e in particolare verso le specie piu’ deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione
degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli
animali sono legati per la loro esistenza.
Articolo 2 - Valori etici e culturali.
1. Il Comune di Montemurlo, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana,
riconosce la liberta’ di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attivita’
connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo
della personalita’ e in grado di attenuare le difficolta’ espressive e di socializzazione,
soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Montemurlo , opera affinche’ sia promosso nel sistema educativo dell’intera
popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio
della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Montemurlo valorizza la tradizione e la cultura animalista della citta’ ed
incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
4. Il Comune di Montemurlo promuove l'amicizia fra i bambini e gli animali . Infatti per i bambini
l'animale rappresenta un vero amico: stimola il bambino all'attivita' lo incoraggia ad interagire
con esso, sa dare affetto. L'animale promuove nel bambino lo sviluppo del senso di
responsabilita' e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali per
esempio l'amore, la malattia, la nascita, la morte.
5. Il Comune di Montemurlo potrà avvalersi per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti
punti, della collaborazione delle Associazioni protezionistiche, ambientaliste ed animaliste
anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.
Articolo 3 - Competenze del Comune.
1. Il Comune, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle
specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
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2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Comune esercita la cura e la
tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato
libero nel territorio comunale.
3. Il Comune, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprieta’ verso le specie animali
escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero
nel territorio del Comune.
4. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e
delle norme relative alla protezione degli animali, nonche’ l’attuazione delle disposizioni
previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti
applicativi.
Articolo 4 - Tutela degli animali.
1. Il Comune riconosce validita’ etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al
dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95, come modificata dalla L.R. 90/1998,
promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro
di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresi’ a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie
giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e
ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a
qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
5. All’ufficio “Diritti degli animali” (Servizio Ambiente) e' attribuita la gestione del presente
Regolamento. Il suddetto ufficio dovrà, in collaborazione con il Servizio Polizia Municipale,
vigilare sulla attuazione dello stesso.
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 5 - Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente
regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14
agosto 1991 n° 281 e succ. mod. ed int. e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in
qualsiasi modo e a qualsiasi Titolo, anche in stato di liberta’ o semiliberta’.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunita’ locale,
nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le
specie il cui prelievo e’ comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtu’ della normativa
nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come
specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n°
157.
3. Nel presente regolamento, vengono per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
• Animale da compagnia - è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività
utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione e
impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
• Albo Regionale Volontario – è l’albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche,
naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al
benessere degli animali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive
modifiche ed integrazioni;
• Servizio Veterinario – è il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale;
• Ufficio dei diritti degli Animali – è l’ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli
animali;
• Proprietario – è colui che a qualsiasi titolo possiede l’animale; Detentore – è colui che
custodisce, anche temporaneamente, l’animale. Il proprietario e il detentore sono responsabili in
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solido della salute e del benessere dell’animale ed in solido ne rispondono civilmente verso
terzi;
Gatto libero – è il gatto che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso
luogo pubblico o privato;
Colonia felina – si intende un gruppo di gatti, che vivono in libertà e sono stanziali o
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. La classificazione di “colonia
felina” avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Servizio Veterinaria dell’ A.S.L.;
Habitat di colonia felina - si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato,
urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi,
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno
accudita dai cittadini;
Gattaro/Gattara – è la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di
gatti che vivono in libertà;
Organi di Vigilanza – sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o coloro che rivestono
tali funzioni;
Attività commerciali – sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia, quali i negozi di vendita animali e i depositi,
le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di
addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private;
Allevamento di animali da compagnia – per quanto riguarda cani o gatti, è la loro detenzione,
anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l’anno. Per le
altre specie di animali da compagnia, “per attività di allevamento” si intendono esclusivamente
quelle esercitate ai fini di lucro.
Articolo 6 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o
dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Montemurlo.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali - maltrattamento di
animali - cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque
considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.
Articolo 7 - Esclusioni.
Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
* a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in
quanto regolamentate da normative nazionali o comunitarie;
* b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale praticata
dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
* c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e’ regolato da specifiche
disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
* d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
* e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 8 - Detenzione di animali.
1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo
benessere.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici
veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo
la specie e la razza alla quale appartengono.
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4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela
del pubblico decoro, igiene e salute.
5. E’ vietato tenere animali da affezione all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare
“il ricovero” dovrà’ essere adeguato alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentato e
dovrà’ avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle
condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà’ essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra e al
di sopra dovrà’ essere disposta un’adeguata e idonea schermatura; non dovrà’, infine, essere
umido, ne’ posto in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare
nocivi per la salute dell’animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso
l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato
dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
6. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della quiete pubblica, ha
l’obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all’interno
dell’abitazione.
Articolo 9 - Maltrattamento degli animali.
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli
animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o
sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del
loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi per piu’ di otto ore giornaliere: durante il periodo
di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale,
coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati . L'animale dovra' avere costantemente acqua
da bere. E' vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche
se poste all’interno dell’appartamento.
5. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di
ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e animali che per le loro
caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità.
6. E’ vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze,percosse o
costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale
di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed
in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo.
8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai
delle auto.
10. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore.
11. E’ vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale
da essere considerato nocivo.
12. E’ vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la
stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi: è vietato il trasporto
di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati
dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
13. E’ vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria. Inoltre è
assolutamente vietato, seppur per breve periodo, tenere animali in autoveicoli in sosta al sole
durante il periodo primaverile ed estivo.
14. Gli atti di amputazione di parti del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie
onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione)
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sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una
diminuzione permanente dell’integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico
veterinario, in cui l’intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
15. E’ vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo
svezzamento.
16. Se non per motivi di tutela degli animali stessi e salvo quanto previsto dal Regolamento
d’Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è
altresì vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria
abitazione. L’accesso degli animali domestici agli spazi comuni deve essere disciplinato dal
Regolamento di condominio, ove esistente.
Articolo 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie
appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano
l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva
rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o
larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare
sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
Articolo 11 - Abbandono di animali.
1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia
appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna
autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 12 - Avvelenamento di animali.
1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi
forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai
quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione,
che devono essere eseguite con modalita’ tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad
altre specie animali. Tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da
diffondere nelle zone interessate.
2. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a
segnalare all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a
conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in
cui gli avvelenamenti si sono verificati.
Articolo 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,
sottopassaggi e cartellonistica.
1. Nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove sia stato rilevato
un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici
competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovra’ essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare
l’attraversamento di animali che dovra’ indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta
in volta interessata ai singoli attraversamenti.
Articolo 14 – Trasporto di animali da affezione su autoveicoli
1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l’animale trasportato non abbia la
possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell’automezzo, al fine di evitare danni a terzi
o a se stesso.
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2.
3.
Fermo restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 art. 169), chi
trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire ed a
evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
Il conducente deve comunque assicurare all’animale:
• Areazione del veicolo
• In caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste
• La non esposizione prolungata ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo
per periodi comunque tali da compromettere il benessere dell’animale
Articolo 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune
di Montemurlo , secondo la carta dei servizi redatta dal gestore del trasporto pubblico.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali (cani) sui mezzi di trasporto
pubblico dovrà aver cura che gli stessi siano muniti di museruola e guinzaglio; che non
sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
1. Per il trasporto dei gatti è obbligatorio “il trasportino”.
2. Il proprietario o detentore dell’animale dovrà essere in possesso di strumentazione idonea alla
rimozione delle deiezioni con esclusione dei casi per non vedenti e portatori di handicap.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie
selvatiche di comprovata pericolosità.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà,
tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali.
Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con animali .
1. Al fine di tutelare la salute e il benessere dell’animale è vietato esibire o utilizzare animali per o
durante la pratica dell’accattonaggio. E’ altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed
età, tenuti in modo tale da suscitare pietà, per la pratica dell’accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di
vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale, presso una struttura
convenzionata o affidati ad Associazioni animaliste.
Articolo 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti,
in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste
(regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito delle
iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la
chiusura o la sospensione dell’attivita’ per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al presente regolamento.
Articolo 18 - Divieto e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento
pubblico o privato, che contempli , in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali
appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche e/o esotiche.
2. E' vietata altresi’ qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attivita’ di cui al
presente articolo.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la
chiusura o la sospensione dell'attivita’ per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione
amministrativa di cui al presente regolamento.
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Articolo 19 - Esposizione di animali.
1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre
al pubblico, per più di 20 giorni, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad
esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il
tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti
di luce , oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere
effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere
provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del
successivo art. 39 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno
l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di sei ore giornaliere, protetti dal sole e
dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i
volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle
gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai comma 1 e 4 del
presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata,
oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e
scarico degli animali in vendita.
Articolo 20 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d’affezione per esposizioni
e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.
1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d’affezione in esposizione e
manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di
animali, l’Amministrazione Comunale recepisce le “Linee Guida” predisposte dall’A.S.L
competente per territorio. Inoltre:
2. Per effettuare un’esposizione o manifestazione con animali d’affezione è necessario richiedere
preventivamente l’autorizzazione almeno 30 gg. prima della data fissata per l’apertura,
integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva indicando l’ora di
arrivo, un elenco dettagliato degli animali con indicazione della specie e della razza e che
preveda anche l’impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente
regolamento.
3. Il Comune trasmetterà l’intera documentazione alle Aree Distrettuali Veterinarie competenti
per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario obbligatorio
per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Sindaco.
4. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell’inizio della mostra, le verifiche preliminari devono
accertare obbligatoriamente che:
• il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di
mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
dello Spettacolo in base alla legge 337/68 (circhi);
• lo stato di detenzione degli animali sia conforme al rispetto della legge 189/2004 per
cani e gatti;
5. E’ obbligatorio il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell’A.S.L.
competente per territorio; per il controllo da parte delle competenti autorità, i titolari di mostre o
spettacoli viaggianti debbono:
a) presentare planimetria della mostra con numerazione e disposizione dei recinti
predisposti;
b) presentare l’elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati
nonché il numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
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c) tali documenti dovranno essere consegnati al Comune ed al Servizio Veterinario della
A.S.L. almeno 7 giorni prima dell’arrivo della mostra per la predisposizione di
opportuni controlli;
d) dovrà essere indicato per iscritto un “piano operativo” in cui saranno illustrate le
modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la
tipologia di alimento e l’ora della somministrazione.
6. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabiliti gli animali esposti devono essere
di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle
attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge
189/2004.
In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:
CANI
Adulti - taglia grande
Adulti - taglia media
Adulti - taglia piccola
Cuccioli dai 5 mesi in su
GATTI
Adulti
Cuccioli di 5-6 mesi
Da 1 a 5 soggetti
4 mq. cadauno
2,5 mq. cadauno
1,5 mq. cadauno
1,5 mq. cadauno
Più di 5 soggetti
3 mq. cadauno
2 mq. cadauno
1 mq. cadauno
1 mq. cadauno
Dimensioni per soggetto
1 mq.
0,5 mq.
Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la
detenzione di razze della stessa specie incompatibili fra di loro; è altresì vietata la detenzione
in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
7. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell’esposizione o mostra, andrà
assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera da box onde consentire il
necessario movimento.
8. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
9. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
10. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto
assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e
rettili con prevalente attività notturna.
11. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile,
tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possono provocare ferite
agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere
costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
12. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di
barriere protettive (catenele,cavalletti ect.), poste a distanza sufficiente da impedire che il
visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
13. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono
essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
14. E’ vietata l’emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di
intrattenimento, onde non costituire stress degli animali esposti.
15. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un
piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili. Allo scopo, necessiterà il corredo di
idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di
buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l’indicazione
chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo.
16. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere tatuati muniti di identificativo e scortati dal
previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
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17. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120
giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in
presenza dei genitori.
18. E’ fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in
qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà
essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura del titolare della
mostra.
19. 18.Oltre al controllo sanitario dell’A.S.L., l’organizzatore dovrà garantire la presenza di un
veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
20. E’ fatto obbligo ai titolari di indicare il numero di animali presenti.
21. Nell’ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di
gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di
malattia, dietro specifica richiesta del servizio veterinario dell’A.S.L.
22. E’ vietato introdurre nell’ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
23. E’ vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E’
necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli
organizzatori.
24. L’eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio
veterinario dell’A.SL.. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative
(D.Lgs.n°508/1992).
25. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della
L.150/1992 e del Decreto 19.04.1996 che stabilisce: “ L’elenco delle specie animali che
possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione” (G.U.232 del
03.10.1996) secondo cui il proprietario deve esibire l’avvenuta denuncia di detenzione alla
Prefettura di residenza.
26. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge,
che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell’A.S.L. dietro semplice richiesta
verbale ed in qualsiasi momento. E’ fatto divieto di stabilire animali di qualsiasi specie
all’interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L’Ufficio Diritti
Animali (o il Referente per la tutela degli animali) potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai
soggetti preposti alla verifica dell’osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di
salute psico-fisica degli animali. Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione
è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.Lgs.30.12.1992 n°532 (“protezione degli
animali durante il trasporto” Dir.Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale
compito all’A.U.S.L. di residenza ed avere un “ruolino di marcia” del trasporto con luoghi e
tempi.
Articolo 21 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di
riposo/ospedali/scuole.
1. Il Comune di Montemurlo riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di
animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani e
incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura,
riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la Direzione
sanitaria del nosocomio, l’accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti
alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l’animale nella casa di riposo/struttura
ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o
danno alcuno.
4. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere
conseguito titolo di studio allo scopo.
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5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di
terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l’utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici
ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione
interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in
particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di
A.A.A. e T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche,
stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni
psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi A.A.A. e T.A.A. devono provenire da canili o rifugi
pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali
viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da
parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
8. Il Comune riconosce e promuove, altresì le attività didattico-educative presso le scuole che
prevedano la presenza di animali all’interno della struttura, pur sempre accompagnati dal
personale addetto alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.
9. Il Comune di Montemurlo dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali
presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
Articolo 22 – Allevamento, addestramento e vendita di animali da compagnia
1. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio
o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta
del Comune previo parere del Servizio di Veterinaria dell’A.S.L., fatti salvi i divieti sanciti
dalle norme CITES ( Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di
fauna e flora minacciate di estinzione) per il commercio e l’allevamento di animali esotici.
2. Gli impianti già in attività devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del presente Regolamento.
3. E’ fatto obbligo al titolare dell’attività della tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato
dal Comune, dal quale risulti tutti i movimenti degli animali allevati e/o venduti, e per ognuno
dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della
persona a cui viene ceduto o restituito. Il registro previsto dal presente comma deve essere
conservato presso la sede operativa per cinque anni.
4. E’ fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, vidimato dal
Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto
devono essere indicate:
• Estremi dea identificazione ufficiale per l’iscrizione all’anagrafe canina;
• Generalità del conduttore;
• Finalità dell’addestramento;
• Modalità e durata dell’addestramento
Il registro previsto dal presente comma deve essere conservato presso la sede operativa per
cinque anni.
Articolo 23 - Destinazione di cibo per animali.
Anche ai sensi del D.Lgs. n° 22 del 5 Febbraio 1997, come modificato dalla Legge n° 179 del 31
Luglio 2002: “Disposizioni in materia ambientale”, le Associazioni Animaliste regolarmente
iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali
d’affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni
pubbliche, di aziende private ed a esercizi commerciali per il prelievo di residui e delle eccedenze
di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi
alimentari non consumati, idonei all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed
alle colonie feline.
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Titolo IV - CANI
Il cane è un mammifero onnivoro dotato di una notevole agilità e versatilità, che contribuiscono alla
sua facile convivenza con l’uomo e che lo rendono un buon compagno e un aiuto prezioso in molte
situazioni sul lavoro oltre che un amico sempre pronto ad accorrere in aiuto del suo padrone.
Articolo 24 - Attività motoria e rapporti sociali.
1.
Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli regolari uscite giornaliere con l’opportuna
attività motoria.
2.
I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo
non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella
minima richiesta dal successivo art. 25 comma 3.
3.
Ove siano custoditi uno o più cani in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne
la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in
prossimità dell’ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà
accessibile al cane ( se non tenuto a catena) deve essere delimitato da una rete metallica o con
una cancellata avente un’altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell’altezza del
cane; la rete metallica, o la cancellata, deve avere le caratteristiche sopra citate per tutta la sua
lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama
tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell’animale.
4.
I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre
accompagnati dal loro proprietario o dal detentore.
5.
Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all’Azienda
Sanitaria di Prato ogni eventuale parto, entro il termine di centoventi giorni, con l’indicazione
del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.
Articolo 25 - Modalità di detenzione
1. E’ vietato tenere cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare “la cuccia” dovrà’
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà’ avere il tetto
impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche
sfavorevoli; dovrà’ essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà’ essere
disposta un’adeguata e idonea schermatura; non dovrà’, infine, essere umida, ne’ posta in
luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute
dell’animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire
sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere
mantenuto in buone condizioni igieniche.
2. E’ permesso, per periodi di tempo non superiore ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i
cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 2
metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti
alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di potersi sdraiare, di raggiungere la
propria “cuccia”, il cibo e l’acqua.
3. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a quindici metri
quadrati; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli
in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di sei
metri quadrati.
Articolo 26 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree
pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
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2.
3.
E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola
qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto.
Articolo 27 – Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati,
1. mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza
guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori.
Articolo 28 – Obbligo di raccolta delle deiezioni.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli
escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato
di igiene e decoro del luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,
piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno
l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una
igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che
accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o
sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
5. I proprietari e/o detentori degli animali qualora non rimuovessero le deiezioni solide dai
suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale sono puniti con la sanzione
amministrativa pecunaria prevista dall’art.48 del presente regolamento.
6. Il Sindaco con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza e del servizio
verde pubblico, potrà vietare l’accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree
verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute negli art. 26 e 28 del
presente regolamento.
Articolo 29 – Accesso negli esercizi pubblici e commerciali.
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei
modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali
(individuati ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e nei locali ed uffici
aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle
norme vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici,
dovranno farlo usando il guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che
non creino disturbo o danno alcuno.
3. E’ facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno.
L’eventuale divieto di accesso agli animali deve essere segnalato all’ingresso dell’esercizio con
appositi cartelli. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone
disabili e quelli della protezione civile salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari
direttamente contaminabili dagli animali.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi
consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con
particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che
indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali
cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà
gli accorgimenti necessari.
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Articolo 30 – Smarrimento, rinvenimento, affido.
1. L’eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro 48 ore dalla scomparsa
al competente Servizio di Polizia Municipale nonché, dopo il decimo giorno dallo smarrimento,
al canile municipale o convenzionato con il Comune.
2. Chiunque rinvenga animali vaganti, randagi o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima
al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario A.S.L. competente per territorio,
nonché al canile municipale o convenzionato con il Comune.
3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a
coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento,
abbandono, combattimenti o uccisione di animali.
Articolo 31 – Adozioni e sterilizzazioni.
1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile
municipale o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni
animaliste.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è
obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al
relativo Albo della Regione.
3. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nel canile convenzionato se,
entro 30 gg. dalla data d’ingresso dell’animale, nessuno ne ha reclamato la proprietà.
Articolo 32 – Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione
all’anagrafe canina ai sensi della legge 281/1991.
2. E’ obbligatorio sottoporre il cane, che non sia già provvisto di tatuaggio leggibile,
all’inserimento del microchip.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al
servizio veterinario dell’A.S.L. entro 15 gg. dall’evento.
4. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà' notificare all'Azienda
Sanitaria di Prato ogni eventuale parto, entro il termine di centoventi giorni , con l'indicazione
del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.
5. E’ fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare
dell’animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del
proprietario o detentore.
Titolo V – GATTI
Il gatto è un mammifero carnivoro di piccola taglia della famiglia dei felidi. Si può trovare allo
stato selvatico, ma prevalentemente vive nell’ambito domestico e spesso ha ruolo di animale da
affezione.
I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello
Stato.
Articolo 33 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.
1. L’Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune e le Associazioni
animaliste, in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi,
reinserendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
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2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda
sanitaria Locale che dalle Associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale
appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.
3. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline provvede il Comune attraverso una apposita
convenzione da stipulare in via prioritaria con l’Azienda Sanitaria, o con l’Ordine dei
veterinari, o con Associazioni di volontariato.
Articolo 34 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la
cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria, a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà
rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il Comune riconosce altresì l’attività benemerita
del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle
colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti
delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinata al consenso del
proprietario.
4. Gattaro/a: il cittadino che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e
della vigilanza di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà.
5. Gattaro/a qualificata: gattaro/a che partecipa ad un corso di formazione organizzato dall’A.S.L.
6. Tesserino di gattaro/a qualificata: Documento rilasciato a seguito del corso previsto al
precedente comma 5. Il “tesserino” viene sospeso o ritirato qualora il comportamento della
gattaro/a sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 35 – Colonie feline.
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Montemurlo che, nel caso di episodi di
maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili
secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento
deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro
condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat. Eventuali trasferimenti
potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unita’ Operativa dell’A.S.L. di
concerto con il Comune di Montemurlo.
Articolo 36 – Alimentazione dei gatti.
1. I/le gattari/e potranno, per l’alimentazione delle “colonie feline” avvalersi di quanto previsto
all’art.23 del presente Regolamento.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la
dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo
ogni pasto.
Articolo 37 – Custodia dei gatti di proprietà.
1. E’ fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza
possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse, garage, cantine, gabbie o
luoghi angusti.
2. Al fine di contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati
liberi di uscire dall’abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o
detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. E’ fatto divieto di tenere gatti al guinzaglio anche per brevi periodi di tempo.
4. Chi vive senza fissa dimora non può detenere gatti.
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Titolo VI – VOLATILI
I volatili sono una classe di vertebrati costituita da circa 10.000 specie viventi. Sono animali
bipedi, omeotermi ed ovipari che si trovano in quasi tutti gli ecosistemi, dall’Artide all’Antartide.
Le loro dimensioni variano dai 5 cm. del piccolo e leggero colubrì ai 2,7 m. dello struzzo.
Articolo 38 - Detenzione di volatili.
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche
sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere
sempre riforniti.
3. Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi (Columbia livia domestica), per
salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per
perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale:
• è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai
colombi allo stato libero.
• è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare
l’insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono
essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell’A.S.L.
5. E’ vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad
eccezioni di quelli curati dagli autorizzati del Centro di recupero Animali Selvatici.
6. E’ consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile
previa comunicazione al servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio. Tale
detenzione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di natura urbanistica, degli aspetti
igienico-sanitari, della quiete pubblica ed del benessere degli animali.
Articolo 39 - Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche
etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li
accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque
volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile piu’ grande;
b) per ogni esemplare in piu’ le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del
proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. E’ obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia
che copra ameno almeno la metà della parte superiore.
4. E’ fatto assoluto divieto di:
♦ lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o
subtropicali o migratrici;
♦ strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual
caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da
conservarsi a cura del detentore dell’animale detto certificato segue l’animale nel caso di
cessione dello stesso ad altri;
♦ amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso
l’intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto
la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell’animale, detto certificato segue
l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
♦ mantenere i volatili legati al trespolo;
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♦ distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere
qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche
momentaneo agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
♦ danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo.
♦ effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovono
nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
♦ esporre volatili selvatici;
♦ è vietato l’uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio
dell’A.S.L.
5. Il precedente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di recupero animali selvatici.
Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI
Articolo 40 - Detenzione di specie animali acquatiche.
Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Articolo 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
1. Il volume dell’acquario non dovrà’ essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle
lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà’ mai avere una capienza inferiore a
30 litri d’acqua.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle
esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Articolo 42 – Tartarughe acquatiche.
1. E’ fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare
comunicazione di possesso all’Ufficio Diritti Animali
2. E’ fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell’ambiente.
3. Il Comune, tramite l’Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute,
attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti
intesi ad ottenere l’aggiornamento sulla presenza di tali animali nell’ambito dell’ecosistema
urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio
faunistico.
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TITOLO VIII - EQUIDI
Gli Equidi sono un genere di mammiferi perissodattili, che comprendono due specie domestiche, il
cavallo e l’asino, i loro ibridi sterili (mulo e bardotto), e alcune specie selvatiche come le zebre.
Articolo 43 – Equidi
1. Oltre a quanto previsto al precedente titolo 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri
dotati delle dimensioni minime riportate nella seguente tabella:
BOX
POSTA
Equidi da corsa
3 m. x 3.5 m.
Equidi selezionati da Stalloni e fattrice
3 m. x 3.5 m.
riproduzione
4 m. x 4 m.
Fattrice + redo
Equidi da sella, da Taglia
grande
(equidi 3 m. x 3.5 m.
2.20 m. x 3.5 m.
turismo, da macello a “pesanti” o da traino)
fine carriera
Taglia media (equidi da 2.5 m. x 3 m.
1.8 m. x 3 m.
attacco, da sella, da concorsi e
gare ippiche)
Taglia piccola (equidi di 2.2 m. x 2.8 m.
1.6 m. x 2.8 m.
altezza al garrese inferiore a
1,45 m.-pony-)
2. L’altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m. di media (2,50 m. per i cavalli di
taglia piccola).
3. E’ fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo
disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all’aperto, deve essere predisposto
idoneo riparo dalla pioggia e dal freddo.
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune
previo parere dei Servizi Veterinari dell’A.S.L, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo
soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli
zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all’esterno per tutta la durata della
giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura
giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere
montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati
quando non lavorano.
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel
caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli
animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente
il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che
assistono;
c) c) il Servizio veterinario dell’A.S.L. verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali.
13. Dal 1° Giugno al 15 Settembre è vietato far lavorare tutti i cavali dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
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TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI
Articolo 44 – Tutela degli animali esotici.
1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte
della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà
nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente
naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici, ad eccezione di piccoli animali d’affezione detenuti a scopo di
compagnia (quali canarini, criceti, cocorite ect..), sono tenuti a presentare domanda di
autorizzazione al Servizio Veterinario A.S.L.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la
identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della
legge 19 Dicembre 1975, n°874 e succ. modifiche ed integrazioni.
4. L’autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo
possessore dell’animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere
presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o
dalla nascita dell’animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al servizio Veterinario A.S.L. entro otto giorni, la
morte o l’alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L’allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio
di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell’A.S.L
9. L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’allevamento ed il commercio delle specie
animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell’attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al
Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a
dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 Dicembre 1975, n°874 e
successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio
veterinario dell’A.S.L. competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell’A.S.L. accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia,
etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della
domanda di autorizzazione alla detenzione, all’allevamento per il commercio ed al
commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienicosanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee ala
prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione
o in condizioni diverse da quelle previste all’atto dell’autorizzazione ritenute non idonee dagli
operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell’autorizzazione e l’emissione da
parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l’eventuale
trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dal
competente Ufficio Veterinario dell’A.S.L.
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Titolo X - ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Articolo 45 - Istituzione dell'osservatorio.
1. Con l'approvazione del presente regolamento e' istituito l'osservatorio sui diritti degli animali.
2. L'Osservatorio e' composto da:
• L’Assessore all’ambiente del Comune
• Dal referente per l’ufficio comunale che segue le questioni sulla tutela degli animali
• Da un rappresentante del servizio veterinaria dell’A.S.L. n.4
• Da un rappresentante per ogni associazione di protezione e di soccorso degli animali operante
nel territorio comunale
• Da un rappresentante della Polizia Municipale
Articolo 46 - Compiti dell'Osservatorio.
1. L’Osservatorio deve essere il momento di concertazione tra le Associazioni e
l’Amministrazione Comunale sulle diverse tematiche inerenti gli animali.
2. L’Osservatorio può esprime pareri sulle proposte dell’Amministrazione comunale per la tutela
ed il benessere degli animali.
3. L’Osservatorio può proporre iniziative all'Amministrazione comunale.
Articolo 47 - Convocazione dell'Osservatorio.
1. L’Osservatorio sui diritti degli animali viene convocato almeno due volte l’anno dall’Assessore
all’ambiente, che ne è il coordinatore.
2. La prima convocazione e' da tenersi entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 48 – Sanzioni
1. Ai sensi del capo 1° della legge 24/11/1981 n. 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al
presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso
le eventuali responsabilità penali in materia:
a) per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 (comma 1), 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26,
38 (comma 2), 44, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
170,00 a € 510,00;
b) per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 22, 39, 41, 43, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 375,00;
c) per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 15, 16, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 75,00 a € 225,00;
d) Per le inosservanze agli artt. 28, 29 (comma 2), 36 (comma 2), si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00;
e) Per l’inosservanza di cui agli art. 26 (comma 2) è prevista una sanzione amministrativa da €
35,00 a € 105,00;
2. I proventi delle sanzioni, come prevede la L.R. n. 90/98, confluiranno in apposito capitolo di
bilancio e saranno destinate esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli
animali da affezione.
3. Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.
Articolo 49 – Vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell’Ente Nazionale
Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie.
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Articolo 50 – Inumazione o incenerimento di animali.
1.
Oltre all’incenerimento (presso impianti autorizzati) è consentita l’inumazione, in terreni
provati idonei o allo scopo adibiti, di animali da compagnia deceduti, solo qualora sia stato
escluso il pericolo di malattie infettive e infestive trasmittibili agli umani e agli animali, ai
sensi del Regolamento CE 1774/2002.
2.
E’ altresì consentita l’inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall’Autorità’ Sanitaria
e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà’ deceduti, previa acquisizione di
un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.
Articolo 51 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso
incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
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