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N. xxxxxxx DI REP. N. xxxxx DI RACC. MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA - DENOMINATO PR7 RELATIVO AL COMPARTO POSTO TRA LE VIE CROCEFISSO E PANIGATTI NELLA FRAZIONE CANTALUPO DI CERRO MAGGIORE,STIPULATA CON ATTO DEL NOTAIO DOTT. GIUSEPPE GARBAGNATI DEL 27.03.2007 REP. N. 164892. REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici il giorno ........... del mese di ..... xx xxxx 2013 In Cerro Maggiore, Piazza A. Moro n. 1. Avanti a me Dottor ......... ........ Notaio in ....., iscritto presso il Collegio Notarile di ......, sono presenti: a) ...... ....... domiciliato nato a ........ il xx xxxxxx xxxx per la carica in Cerro Maggiore presso il Palazzo Comunale sito in Via San Carlo n. 17, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente Area Tecnica al quale sono state conferite le funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica in rappresentanza del COMUNE DI CERRO MAGGIORE - con sede in Cerro Maggiore, Via San Carlo n. 17 - Codice Fiscale 01230310151, investito dai poteri di rappresentanza del Comune in virtù dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e tale nominato con Decreto del Sindaco in data xx xxxxx xxxx n. xxxxxx che, in copia conforme, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data xx xxxxx xxxx, n. xxxxx/xxxxx di rep., registrato a Milano x in data x xxxxx xxxx al n. xxxx Serie xx e trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Milano dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione x in data x xxxxx xxxx con nota n. xxxxx/xxxxx, agente in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive a' sensi di legge, n. xx del xx xxxxxx xxxx e n. x del x xxxxxxx xxxx, che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", di seguito denominato Comune, b) ROSSETTI DIEGO nato a Legnano (MI), il 23 luglio 1956 e domiciliato per la carica interviene al presente presso atto la nella sede sociale che sua qualità di Amministratore Unico e generale rappresentante della Società: "CORTE DEL GELSO DI con sede in MILANO, ROSSETTI DIEGO & C. SOCIETA' SEMPLICE", via Boccaccio 15/A, Codice Fiscale e 1 numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 02931170159, munito degli occorrenti poteri per l'operazione di cui infra in forza del vigente statuto sociale, Società di seguito denominata Attuatore. Detti Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, Premesso - che l'Attuatore è proprietario del terreno con soprastanti insediamenti residenziali/agricoli dismessi, posto tra la Via Crocefisso e la Via Panigatti nel Comune di Cerro Maggiore, distinto presso il Catasto Terreni di Cerro Maggiore al Foglio n. 18 con i mappali n. 889 (ex 4a), 890 (ex 4b), 8 (ex 8a), 9, 10, 21, 503, posto 828, 891 (ex 8b), 892 (ex 8c), e del terreno all'angolo tra la Via Panigatti e la strada per il cimitero del Comune di Cerro Maggiore fraz. Cantalupo distinto nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n° 15 mappale n. 441 (ex 387a), 442 (ex 387b), 443 (ex 387c) e 444 (ex 387d), e del terreno posto in prossimità dell'ingresso del cimitero del Comune di Cerro Maggiore fraz. Cantalupo distinto nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n° 15 mappale n. 437 parte e 440, in forza dei seguenti titoli: …………………………………………………………………… * i mappali 4, 8, 9, 10, 21 e 503 per acquisto da REPOSSINI MARIA, nata a Parabiago il 20 luglio 1914, con atto del Notaio Franco ROSSI di Parabiago in data 24 dicembre 1996, n. 33095 di rep., registrato a Legnano in data 7 gennaio 1997 al n. 29 Serie 2V e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2 in data 20 gennaio 1997 con nota n. 5211/4224; * il mappale 828 per acquisto da CASAROTTI SILVANO, nato a Trecenta il 17 dicembre 1953, SPAGNULO MARIA RITA, nata a Rho il 10 maggio 1959, LAURENTIS FRANCESCO, nato a Tropea il 18 ottobre 1951, CASTANO' GIUSEPPINA, nata a Montepaone il 25 settembre 1955, CASAROTTI MASSIMO, nato a Giacciano con Baruchella il 15 settembre 1957, LAURENTIS ANTONIO, nato a Tropea il 2 agosto 1953, TAGLIABUE GIULIANO, nato a Cerro Maggiore il 16 settembre 1965, e BIANCHI SAVIA, nata a Cerro Maggiore il 28 dicembre 1947, con atto del Notaio Franco ROSSI di Parabiago in data 29 novembre 2001, n. 48520 di rep., registrato a Legnano in data 3 dicembre 2001 al n. 1088 Serie 2V e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2 in data 2 28 dicembre 2001 con nota n. 147156/91260; * il mappale 387 per acquisto da REPOSSINI MARIA, nata a Parabiago il 20 luglio 1914, con atto del Notaio Franco ROSSI di Parabiago in data 29 novembre registrato a Legnano in data 2000, n. 45184 di rep., 4 dicembre 2000 al n. 1140 Serie 2V e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2 in data 22 dicembre 2000 con nota n. 121454/83005; * ex mappali 438, 439 e 440 (ora mappali _____________) in forza di acquisto da REPOSSINI MARIA nata a Parabiago il 20 luglio 1914, in forza di atto Notaio Franco Rossi di Parabiago in data 29 gennaio 2007 N. 59986/7511 di rep. registrato a Legnano il 5 febbraio 2007 al N. 418 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Sezione di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2, in data 6 febbraio 2007 con nota N. 17964/9166, e risulta così coerenziata da nord procedendo in senso orario: strada comunale del cimitero di Cantalupo, mappali 443, 442 e 383, rongione; *i mappali 437 parte e 440 per acquisto da POZZI GIOVANNI, nato a Busto Arsizio il 10 aprile 1955, con atto del Notaio ....... ...... di ........ in data xx xxxxxx xxxxx, n. xxxxx di rep., registrato a Legnano in data x xxxxx xxxx al n. xxxx Serie xx e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di ......, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione x in data xx xxxxxx xxxx con nota n. xxxxx/xxxxx; - che le aree sono attualmente disciplinate, ai sensi del Piano di Governo Del Territorio vigente (P.G.T) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 16.03.2012, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 36 del 05.09.2012, come segue: - Foglio n°8 mappali n. 889 (ex 4a), 890 (ex 4b), 8 (ex 8a), 9, 10, 21, 503, 828, 891 (ex 8b), 892 (ex 8c), Foglio n° 15 mappale n. 441 (ex 387a), 442 (ex 387b), 443 (ex 387c) e 444 (ex 387d),: attuazione e “Aree attuati”, dei Piani Attuativi disciplinati in dall’art. corso 29 di delle Norme del Piano delle Regole. - Foglio 15 ex mappali 438, 439 e 440 (ora mappali _____________)a sede stradale; - Foglio n° 15 mappale n. 437 parte e 440, in "Aree E2- 3 Agricole di tutela ambientale e paesistica" destinate alla formazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS). I predetti mappali risultano coerenziati a corpo procedendo da Nord in senso orario come segue: Strada Comunale del Cimitero di Cantalupo, mappali 439, 437. - che sull'aree sopra descritte interessate dal presente comparto di Piano di recupero non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, idrogeologica, sismica o storico altri vincoli architettonica, previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità ad eccezione delle aree di cui al Foglio n° 15 mappale n. 437 parte e 440 ricomprese nell’ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato PLIS DEI MUGHETTI per il quale è in corso l’iter per il riconoscimento provinciale; - che in data 26 gennaio 2006 l'Attuatore, ai fini di un'organica trasformazione urbanistico - edilizia delle aree incluse nel piano di recupero PR7, di cui in premessa, ha presentato all'Amministrazione Comunale un progetto di Piano di Recupero avente ad oggetto la realizzazione di un insediamento a totale destinazione residenziale per un volume di massimo da convenzionare pari a mc. 7.800,00 (settemilaottocento virgola zero zero); - che il progetto di Piano di Recupero risulta conforme alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale ma comporta variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 23 giugno 1997 n. 23 per la necessità di consentire l'adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico alla progettazione della nuova Cimitero strada di che, Cantalupo, dalla strada via Panigatti, conduce che l'Attuatore si al assume l'impegno di realizzare e cedere con l'attuazione del presente Piano di recupero; - che la proposta in oggetto, relativamente al comparto di piano di recupero in oggetto, comporta altresì variante al P.R.G. vigente ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 6 della L. 23/1997 per le seguenti motivazioni: modifica alla perimetrazione del piano di recupero al fine di adeguarlo all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi sulla 4 base delle risultanze catastali e delle confinanze e diversa dislocazione delle aree a standard interne al comparto; - che il progetto di Piano di recupero di cui sopra - per la parte riguardante l'ingresso su via Panigatti - prevede inoltre la modifica del parametro urbanistico assegnato allo stesso comparto dal P.R.G. vigente, riguardante l'altezza massima del fabbricato in progetto; - che la proposta di sviluppo di piano di recupero, in variante al P.R.G. vigente, è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 ottobre 2006, con la quale veniva contestualmente adottata la variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/1997; - che il suddetto progetto di piano di recupero è stato definitivamente approvato con atto del C.C. n. 3 del giorno 1 febbraio 2007, con il quale si provvedeva contestualmente ad approvare la variante al P.R.G. sopra richiamata; - che l'efficacia del piano di recupero approvato, in variante al P.R.G. e della contestuale variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, è intervenuta con la pubblicazione sul BURL n. 8 in data 21 febbraio 2007 del relativo avviso di approvazione; - che in data 27 marzo 2007 è stata sottoscritta convenzione per l'attuazione di piano di recupero di iniziativa privata denominato PR7, a rogito della dottor Giuseppe Garbagnati Notaio in Milano, n. 164892 di rep. e n. 24829 di racc., registrata a Milano 6 il 24.04.2007 n. 6864 Serie IT; - che in data 08 Maggio 2013 è stata presentata da parte del soggetto convenzione Attuatore stipulata richiesta in data di modifica 27.03.2007, della chiedendo l'introduzione all'interno del Piano di Recupero PR7 di locali a destinazione terziaria-commerciale per l’insediamento di circolo culturale con annesse attività di ristorazione possibilità di / futura somminastrione trasformazione di bevande secondo e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di attività terziario-commerciale; - che, ai edifici, fini di si reso è un’organica opportuno riqualificazione individuare un degli nuovo 5 profilo dei colmi e delle gronde dei medesimi edifici, integrando pertanto presentata il l’istanza data 08 sopra maggio 2013, richiamata, con un nuovo elaborato di piano elencato e descritto all’art. 7 del presente atto, che integra ed aggiorna gli elaborati TAVV. PR5 e PR5A approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 1 febbraio 2007, richiamati nella convenzione originaria del presente Piano di Recupero; - che l’Amministrazione Comunale si è dimostrata disponibile ad accogliere l’insediamento la di suddetta eventuali richiesta sale escludendo giochi, texas però hold’em e/o simili; - che la modifica della destinazione d’uso da residenza a terziario-commerciale è per una superficie max del 20% della SLP residenziale corrispondente a mq 520; - che per l’intervento proposto è prevista la cessione al Comune di un'area della superficie a standard pari a circa mq 594 da destinare a parcheggi pubblici, da realizzare a cura e spese del soggetto Attuatore, (fg. 15 mappale n. 437 parte e 440) in ragione della concessione da parte del Comune del suddetto cambio residenziale d’uso con da totalmente funzione terziario/commerciale fino una residenziale compatibile superficie a ammessa pari al 20% dell'intera Superficie Lorda di Pavimento oggetto del Piano di Recupero PR7 convenzionato. Le aree di fabbricato per cui sarà previsto il cambio di destinazione d'uso saranno a scelta del soggetto Attuatore sulla base di quanto riportato negli elaborati grafici allegati alla richiesta di variante; - che, per la formalizzazione degli impegni che le parti intendono reciprocamente assumere ai fini dell'attuazione del Piano di recupero in oggetto, è prevista la stipula della presente approvato convenzione, dal il Consiglio cui schema Comunale è con stato le parimenti già citate deliberazioni n. xx del xx xxxx xxxx e n. x del giorno x xxxx xxxx; - che l'Attuatore si è dichiarato in grado di assumere e di adempiere a tutte le obbligazioni contemplate nella presente convenzione. 6 Tutto ciò premesso e considerato, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARI. 1 Obbligo Generale L'Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lo stesso assolvimento appositi vincolante degli atti e irrevocabile obblighi determinativi fino convenzionali, o al completo attestato con da del certificativi parte Comune, ai sensi della presente convenzione. ART. 2 Valore giuridico delle premesse e degli allegati 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e contenuto e sostanziale della presente convenzione. 2. Le parti convengono che, per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica e edilizia statale, regionale e comunale, nonchè all’originaria convenzione del presente Piano di Recupero stipulata in data 27.03.2007 con atto del Dott. Giuseppe Garbagnati rep. n. 164892. ART. 3 Integrazione all’Art.8 della convenzione stipulata in data 27.03.2007 avente ad oggetto: “Cessione delle aree di urbanizzazione primaria, secondaria e monetizzazione” 1. L'Attuatore, in aggiunta alle cessioni di cui all’art. 8 dell’originaria convenzione del PR7 di Cantalupo cede gratuitamente al Comune di Cerro Maggiore con il presente atto, in virtù del cambio di destinazione d'uso concesso da funzione totalmente residenziale a residenziale con funzione compatibile pari a circa ammessa terziario-commerciale, una superficie mq 594 (cinquecentonovantaquattro) costituita dalle aree distinte presso il catasto terreni di detto Comune con i seguenti dati censuari: Fg. 15 mappale n. 437 parte – Fg. 15 mappale n. 440 – Confini in contorno da Nord procedendo in senso 7 orario:____________________________________________________ il tutto come meglio indicato nella Tav.2 – “calcolo della SLP terziario/commerciale dell’istanza di modifica alla Convenzione originaria del Piano di Recupero denominato PR7 di Cantalupo in oggetto richiamata; 2. Per quanto occorrer possa la Società cedente, come sopra rappresentata, rinuncia ad ogni suo eventuale diritto di iscrizione dell’ipoteca legale. 3. Il Comune di Cerro Maggiore risulta immesso nella proprietà e nel possesso giuridico da oggi della aree in contratto, che sono trasferite a corpo accessioni,pertinenze, e non azioni, a misura, ragioni e con tutte diritti le inerenti, servitù attive anche non apparenti, nello stato in cui si trovano, dandosi atto che quanto ceduto è libero da diritti personali di godimento. 4. Il Comune di Cerro Maggiore risulta immesso nel materiale godimento di quanto in contratto a far tempo da oggi e pertanto da tale data in avanti sono a suo rispettivo favore e carico le rendite ed i pesi relativi. 5. Il Comune autorizza sin d’ora l’utilizzazione gratuita delle aree cedute sulle quali l’Attutore dovrà edificare le opere di urbanizzazione (parcheggio limitrofo al Cimitero) che, una volta ultimate, dovranno essere consegnate al Comune secondo quanto disposto dal successivo art. 6. 6.Sino alla precedente consegna punto, delle l’Attuatore opere o i al Comune suoi aventi di cui causa al sono responsabili di dette aree, anche nei confronti di terzi e si impegnano a garantire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e degli impianti di urbanizzazione ivi realizzati; 7.Ad avvenuta realizzazione delle opere e consegna delle stesse al Comune la manutenzione delle aree e degli impianti di urbanizzazione sulle stesse realizzati graverà sul Comune. ART. 4 Integrazione all’Art.14 della convenzione stipulata in data 27.03.2007 avente ad oggetto:”Ulteriore realizzazione di opere di urbanizzazione esterne al P.R.” 1.L’Attuatore, Comune in realizzerà conformità a propria alle cura esigenze e spese manifestate il dal parcheggio 8 pubblico in prossimità frazione di dell’ingresso al Cimitero della Cantalupo sull’area ceduta di cui al precedente art.3, come meglio evidenziato nella Tav n.__ e dal computo metrico Allegato __. 2.Il progetto, oltre ad essere conforme alle norme vigenti in materia di appalti preventivamente di Opere approvato Pubbliche, dall’ufficio dovrà tecnico essere comunale secondo i termini di legge. 3. L’Attuatore si impegna a presentare entro 1 mese dalla stipula della presente convenzione il progetto delle opere di cui al precedente comma ed a realizzarle entro 6 mesi dal rilascio devono del relativo essere titolo terminate abilitativo. comunque prima Le stesse opere dell’inizio delle attività del circolo culturale. 4. Nel caso in cui i termini temporali di cui sopra non fossero rispettati l’Attutore dovrà corrispondere una penale giornaliera pari ad € 100,000 ( Euro cento/oo). ART.5 Integrazione all’Art.15 della convenzione stipulata in data 27.03.2007 avente ad oggetto”Opere di urbanizzazione esterne al P.R.: collaudo” 1. L’attuatore per le opere di realizzazione del parcheggio limitrofo sopra, al Cimitero incaricherà collaudo dovrà finale essere o della un frazione di collaudatore certificato consegnato di per le per Cantalupo la di redazione regolare esecuzione relative cui di che approvazioni all’Amministrazione Comunale. 2. Le opere di cui al comma precedente sono soggette al collaudo relazioni in sopralluogo corso del d’opera, collaudo in le corso ed d’opera i verbali confluiscono di nel collaudo finale. 3. La avverrà consegna mediante definitiva verbale di delle opere consegna, di alla urbanizzazione cui stesura le parti daranno corso nel termine di 30 giorni decorrenti dal positivo collaudo delle stesse ai sensi di quanto sopra. 4. non Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di collaudabilità delle opere realizzate si configura un grave inadempimento degli obblighi convenzionali assunti e ciò comporta, oltre all’escussione della fideiussione prestata, la 9 liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’importo degli oneri dovuti ed il costo preventivabile per il rifacimento delle opere da parte del Comune, con conseguente titolo per il Comune medesimo a rivalersi, anche per tale fattispecie, sulla fideiussione prestata. ART. 6 Integrazione all’Art.17 della convenzione stipulata in data 27.03.2007 avente ad oggetto: “Garanzie finanziarie” 1. A garanzia presente polizza delle atto ulteriori l’Attuatore fideiussoria garantito di Euro obbligazioni presta a assicurativa 27.517,56 favore o assunte del bancaria corrispondente con Comune il una dell’importo al costo del parcheggio da realizzare nell’area limitrofa al Cimitero della frazione di cui al precedente art. 4. 2. La fideiussione di cui sopra è operativa e soggetta ad escussione specifica a semplice indicazione richiesta del Comune, dell’inadempimento contenente contestato, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede. 3. La fideiussione in trattazione può essere estinta dopo 18 mesi previo favorevole collaudo tecnico (art. 5 comma 1) di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso. 4. Detto importo potrà essere aumentato in sede di rilascio di permesso di costruzione qualora risultassero oneri superiori per la realizzazione degli interventi previsti. 5. Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto e ai sensi di quanto disciplinato dall’ ultimo comma del precedente art. 9, l’Attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta nel modo più ampio, con rinuncia espressa del soggetto attuatore ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero per il Comune da pagamenti ogni e responsabilità, prelievi che il a qualunque Comune stesso titolo, dovrà per fare, i in relazione all’inadempimento della proprietà. ART. 7 Integrazione all’Art.19 della convenzione stipulata in data 10 27.03.2007 avente ad oggetto:”Elaborati di P.di R.” 1. Fanno parte del progetto di modifica alla convenzione per l'attuazione di Piano Denominato PR 7 - di recupero di iniziativa privata - i seguenti elaborati (allegati alla qui allegata delibera consiliare n. x del xxxxxx x xxxxxx xxxxx): Tav. 1: indivuduaazione aree a standard già cedute e da cedere Tav. 2: calcolo slp terziario/commerciale e standard da cedere Tav. 3: documentazione fotografica aree a standard Tav. 4: progetto con verifica degli indici urbanistici ed individuazione aree a standard Tav. 5: aree a standard da cedere – area a parcheggio Tavola A: definizione allineamenti di fabbrica Computo metrico estimativo – area a parcheggio Bozza di convenzione Relazione esplicativa 2. Degli elaborati sopra elencati la Tav. “Definizione A allineamenti di fabbrica “ integra ed aggiorna gli elaborati TAVV. PR5 e PR5A approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 1 febbraio 2007, richiamati nella convenzione originaria del presente Piano di Recupero. ART. 8 Integrazione all’Art.24 della convenzione stipulata in data 27.03.2007 avente ad oggetto:Spese ed oneri 1. Ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L. 1150/1942 e sue successive modifiche modifica alla registri immobiliari, e integrazioni, convenzione originaria affinchè le il presente verrà atto trascritto obbligazioni ivi di nei assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. 2. L'attuatore dichiara di aver versato l'importo di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque), come risulta dalla ricevuta n. ____ del ___________ rilasciata dal Tesoriere comunale, per il pagamento diritti di segreteria dovuti per il presente piano di recupero. 3. 4. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del presente atto di modifica alla convenzione originaria del 11 Piano di Recupero, ivi comprese quelle concernenti la trascrizione di cui al comma 1, sono assunte a proprio carico dall'Attuatore, il quale si riserva di richiedere ogni più opportuna agevolazione fiscale. ART. 9 Disposizioni Finali 1. La presente convenzione ha per oggetto l’intervento di cambio di destinazione d'uso concesso da funzione totalmente residenziale a residenziale con funzione compatibile ammessa terziario-commerciale ed i connessi obblighi urbanistici dell’Attuatore. Dalle attività sono escluse sale giochi, texas hold’em e/o simili. 2 Restano fatte salve le precedenti disposizioni contrattuali che non hanno subito variazioni contenute nella convenzione originaria del Piano di Recupero denominato PR7 di Cantalupo, sottoscritta in data 27 marzo 2007 con atto a rogito della dottor Giuseppe Garbagnati Notaio in Milano, n. 164892 di rep. e n. 24829 di racc., registrata a Milano 6 il 24.04.2007 n. 6864 Serie IT. Il presente datane ai viene Comparenti, sottoscrivono lettura atto degli con me pubblicato che Notaio allegati per mediante confermandolo alle ore espresso e lettura da me approvandolo lo _________, esonero dei omessa la Comparenti stessi. Consta di sette fogli scritti da persone di mia fiducia per ventisette intere facciate e parte della ventottesima fin qui. F.to: ..................... F.to: DIEGO ROSSETTI ..................... F.to: COMUNE DI CERRO MAGGIORE ..................... ************** 12