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N.
xxxxxxx
DI REP.
N. xxxxx DI RACC.
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA - DENOMINATO PR7 RELATIVO AL COMPARTO POSTO TRA LE VIE CROCEFISSO E PANIGATTI
NELLA FRAZIONE CANTALUPO DI CERRO MAGGIORE,STIPULATA CON ATTO
DEL NOTAIO DOTT. GIUSEPPE GARBAGNATI DEL 27.03.2007 REP. N.
164892.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici il giorno ........... del mese di .....
xx xxxx 2013
In Cerro Maggiore, Piazza A. Moro n. 1.
Avanti
a
me
Dottor
.........
........
Notaio
in
.....,
iscritto presso il Collegio Notarile di ......, sono presenti:
a)
......
.......
domiciliato
nato
a
........
il
xx
xxxxxx
xxxx
per la carica in Cerro Maggiore presso il Palazzo
Comunale sito in Via San Carlo n. 17, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Dirigente Area Tecnica al
quale sono state conferite le funzioni dirigenziali dell’Area
Tecnica in rappresentanza del COMUNE DI CERRO MAGGIORE - con
sede in Cerro Maggiore, Via San Carlo n. 17 - Codice Fiscale
01230310151, investito dai poteri di rappresentanza del Comune
in virtù dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e tale
nominato con Decreto del Sindaco in data xx xxxxx xxxx
n.
xxxxxx che, in copia conforme, trovasi allegata sotto la
lettera "A" all'atto a mio rogito in data xx xxxxx xxxx, n.
xxxxx/xxxxx di rep., registrato a Milano x in data x xxxxx
xxxx
al
n.
xxxx
Serie
xx
e
trascritto
presso
l'Ufficio
Provinciale di Milano dell'Agenzia del Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione x in data x xxxxx xxxx
con
nota
n.
xxxxx/xxxxx,
agente
in
esecuzione
delle
deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive a' sensi di
legge, n. xx del xx xxxxxx xxxx e n. x del x xxxxxxx xxxx,
che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente
atto sotto le lettere "A" e "B",
di seguito denominato Comune,
b) ROSSETTI DIEGO nato a Legnano (MI), il 23 luglio 1956 e
domiciliato
per
la
carica
interviene
al
presente
presso
atto
la
nella
sede
sociale
che
sua
qualità
di
Amministratore Unico e generale rappresentante della Società:
"CORTE DEL GELSO DI
con
sede
in
MILANO,
ROSSETTI DIEGO & C. SOCIETA' SEMPLICE",
via
Boccaccio
15/A,
Codice
Fiscale
e
1
numero
di
iscrizione
al
registro
delle
Imprese
di
Milano
02931170159, munito degli occorrenti poteri per l'operazione
di cui infra in forza del vigente statuto sociale,
Società di seguito denominata Attuatore.
Detti Comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo,
Premesso
- che l'Attuatore è proprietario del terreno con soprastanti
insediamenti residenziali/agricoli dismessi, posto tra la Via
Crocefisso e la Via Panigatti nel Comune di Cerro Maggiore,
distinto presso il Catasto Terreni di Cerro Maggiore al Foglio
n. 18 con i mappali n. 889 (ex 4a), 890 (ex 4b), 8 (ex 8a), 9,
10, 21, 503,
posto
828, 891 (ex 8b), 892 (ex 8c), e del terreno
all'angolo
tra
la
Via
Panigatti
e
la
strada
per
il
cimitero del Comune di Cerro Maggiore fraz. Cantalupo distinto
nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n° 15 mappale n.
441 (ex 387a), 442 (ex 387b), 443 (ex 387c) e 444 (ex 387d), e
del terreno posto in prossimità dell'ingresso del cimitero del
Comune di Cerro Maggiore fraz. Cantalupo distinto nel Catasto
Terreni di detto Comune al Foglio n° 15 mappale n. 437 parte e
440, in forza dei seguenti titoli: ……………………………………………………………………
* i mappali 4, 8, 9, 10, 21 e 503 per acquisto da REPOSSINI
MARIA, nata a Parabiago il 20 luglio 1914, con atto del Notaio
Franco ROSSI di Parabiago in data 24 dicembre 1996, n. 33095
di rep., registrato a Legnano in data 7 gennaio 1997 al n. 29
Serie 2V e trascritto presso l'Ufficio del Territorio
di
Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2
in data 20 gennaio 1997 con nota n. 5211/4224;
* il mappale 828 per acquisto da CASAROTTI SILVANO, nato a
Trecenta il 17 dicembre 1953, SPAGNULO MARIA RITA, nata a Rho
il 10 maggio 1959, LAURENTIS FRANCESCO, nato a Tropea il 18
ottobre 1951, CASTANO' GIUSEPPINA, nata a Montepaone il 25
settembre
1955,
CASAROTTI
MASSIMO,
nato
a
Giacciano
con
Baruchella il 15 settembre 1957, LAURENTIS ANTONIO, nato a
Tropea il 2 agosto 1953, TAGLIABUE GIULIANO, nato a Cerro
Maggiore il 16 settembre 1965, e BIANCHI SAVIA, nata a Cerro
Maggiore il 28 dicembre 1947, con atto del Notaio Franco ROSSI
di
Parabiago
in
data
29
novembre
2001,
n.
48520
di
rep.,
registrato a Legnano in data 3 dicembre 2001 al n. 1088 Serie
2V e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Milano,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2 in data
2
28 dicembre 2001 con nota n. 147156/91260;
*
il
mappale
387
per
acquisto
da
REPOSSINI
MARIA,
nata
a
Parabiago il 20 luglio 1914, con atto del Notaio Franco ROSSI
di
Parabiago
in
data
29
novembre
registrato a Legnano in data
2000,
n.
45184
di
rep.,
4 dicembre 2000 al n. 1140 Serie
2V e trascritto presso l'Ufficio del Territorio
di Milano,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2 in data
22 dicembre 2000 con nota n. 121454/83005;
* ex mappali 438, 439 e 440 (ora mappali _____________) in
forza di acquisto da REPOSSINI MARIA nata a Parabiago il 20
luglio 1914, in forza di atto Notaio Franco Rossi di Parabiago
in data 29 gennaio 2007 N. 59986/7511 di rep. registrato a
Legnano il 5 febbraio 2007 al N. 418 Serie 1T e trascritto
presso
l'Agenzia
del
Territorio,
Ufficio
Provinciale
di
Milano, Sezione di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 2,
in data 6 febbraio 2007 con nota N. 17964/9166, e risulta così
coerenziata
da
nord
procedendo
in
senso
orario:
strada
comunale del cimitero di Cantalupo, mappali 443, 442 e 383,
rongione;
*i mappali 437 parte e 440 per acquisto da POZZI GIOVANNI,
nato a Busto Arsizio il 10 aprile 1955, con atto del Notaio
....... ...... di ........ in data xx xxxxxx xxxxx, n. xxxxx
di rep., registrato a Legnano in data
x xxxxx xxxx al n. xxxx
Serie xx e trascritto presso l'Ufficio del Territorio
di
......, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione x
in data xx xxxxxx xxxx con nota n. xxxxx/xxxxx;
- che le aree sono attualmente disciplinate, ai sensi del
Piano di Governo Del Territorio vigente (P.G.T) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 16.03.2012, il
cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURL serie
avvisi e concorsi n. 36 del 05.09.2012, come segue:
-
Foglio n°8 mappali n. 889 (ex 4a), 890 (ex 4b), 8 (ex 8a),
9, 10, 21, 503,
828, 891 (ex 8b), 892 (ex 8c), Foglio n°
15 mappale n. 441 (ex 387a), 442 (ex 387b), 443 (ex 387c) e
444
(ex
387d),:
attuazione
e
“Aree
attuati”,
dei
Piani
Attuativi
disciplinati
in
dall’art.
corso
29
di
delle
Norme del Piano delle Regole.
-
Foglio
15
ex
mappali
438,
439
e
440
(ora
mappali
_____________)a sede stradale;
-
Foglio n° 15 mappale n. 437 parte e 440, in "Aree E2-
3
Agricole di tutela ambientale e paesistica" destinate alla
formazione
del
Parco
Locale
di
Interesse
Sovracomunale
(PLIS). I predetti mappali risultano coerenziati a corpo
procedendo
da
Nord
in
senso
orario
come
segue:
Strada
Comunale del Cimitero di Cantalupo, mappali 439, 437.
-
che sull'aree sopra descritte interessate dal presente
comparto di Piano di recupero non gravano vincoli di natura
ambientale,
paesaggistica,
idrogeologica,
sismica
o
storico
altri
vincoli
architettonica,
previsti
da
leggi
speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o
che
la
subordino
ad
autorizzazioni
di
altre
autorità
ad
eccezione delle aree di cui al Foglio n° 15 mappale n. 437
parte
e
440
ricomprese
nell’ambito
del
Parco
Locale
di
Interesse Sovracomunale denominato PLIS DEI MUGHETTI per il
quale è in corso l’iter per il riconoscimento provinciale;
-
che
in
data
26
gennaio
2006
l'Attuatore,
ai
fini
di
un'organica trasformazione urbanistico - edilizia delle aree
incluse nel piano di recupero PR7, di cui in premessa, ha
presentato all'Amministrazione Comunale un progetto di Piano
di
Recupero
avente
ad
oggetto
la
realizzazione
di
un
insediamento a totale destinazione residenziale per un volume
di
massimo
da
convenzionare
pari
a
mc.
7.800,00
(settemilaottocento virgola zero zero);
- che il progetto di Piano di Recupero risulta conforme alla
vigente
disciplina
legislativa
e
regolamentare
statale
e
regionale ma comporta variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 2
comma 2, della L.R. 23 giugno 1997 n. 23 per la necessità di
consentire
l'adeguamento
delle
originarie
previsioni
di
localizzazione dello strumento urbanistico alla progettazione
della
nuova
Cimitero
strada
di
che,
Cantalupo,
dalla
strada
via
Panigatti,
conduce
che
l'Attuatore
si
al
assume
l'impegno di realizzare e cedere con l'attuazione del presente
Piano di recupero;
- che la proposta in oggetto, relativamente al comparto di
piano di recupero in oggetto, comporta altresì variante al
P.R.G. vigente ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e
6 della L. 23/1997 per le seguenti motivazioni: modifica alla
perimetrazione
del
piano
di
recupero
al
fine
di
adeguarlo
all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi sulla
4
base delle risultanze catastali e delle confinanze e diversa
dislocazione delle aree a standard interne al comparto;
- che il progetto di Piano di recupero di cui sopra - per la
parte
riguardante
l'ingresso
su
via
Panigatti
-
prevede
inoltre la modifica del parametro urbanistico assegnato allo
stesso
comparto
dal
P.R.G.
vigente,
riguardante
l'altezza
massima del fabbricato in progetto;
-
che
la
proposta
di
sviluppo
di
piano
di
recupero,
in
variante al P.R.G. vigente, è stata adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 65 del 30 ottobre 2006, con la quale
veniva contestualmente adottata la variante parziale al P.R.G.
vigente ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/1997;
-
che
il
suddetto
progetto
di
piano
di
recupero
è
stato
definitivamente approvato con atto del C.C. n. 3 del giorno 1
febbraio 2007, con il quale si provvedeva contestualmente ad
approvare la variante al P.R.G. sopra richiamata;
- che l'efficacia del piano di recupero approvato, in variante
al P.R.G. e della contestuale variante parziale al P.R.G. ai
sensi dell'art. 2, comma 2, è intervenuta con la pubblicazione
sul BURL n. 8 in data 21 febbraio 2007 del relativo avviso di
approvazione;
- che in data 27 marzo 2007 è stata sottoscritta convenzione
per l'attuazione di piano di recupero di iniziativa privata
denominato
PR7,
a
rogito
della
dottor
Giuseppe
Garbagnati
Notaio in Milano, n. 164892 di rep. e n. 24829 di racc.,
registrata a Milano 6 il 24.04.2007 n. 6864 Serie IT;
-
che in data 08 Maggio 2013 è stata presentata da parte
del
soggetto
convenzione
Attuatore
stipulata
richiesta
in
data
di
modifica
27.03.2007,
della
chiedendo
l'introduzione all'interno del Piano di Recupero PR7 di
locali
a
destinazione
terziaria-commerciale
per
l’insediamento di circolo culturale con annesse attività
di
ristorazione
possibilità
di
/
futura
somminastrione
trasformazione
di
bevande
secondo
e
quanto
previsto dalle normative vigenti in materia di attività
terziario-commerciale;
-
che,
ai
edifici,
fini
di
si
reso
è
un’organica
opportuno
riqualificazione
individuare
un
degli
nuovo
5
profilo dei colmi e delle gronde dei medesimi edifici,
integrando
pertanto
presentata
il
l’istanza
data
08
sopra
maggio
2013,
richiamata,
con
un
nuovo
elaborato di piano elencato e descritto all’art. 7 del
presente
atto,
che
integra
ed
aggiorna
gli
elaborati
TAVV. PR5 e PR5A approvati con delibera del Consiglio
Comunale
n.
3
del
1
febbraio
2007,
richiamati
nella
convenzione originaria del presente Piano di Recupero;
- che l’Amministrazione Comunale si è dimostrata disponibile
ad
accogliere
l’insediamento
la
di
suddetta
eventuali
richiesta
sale
escludendo
giochi,
texas
però
hold’em
e/o
simili;
- che la modifica della destinazione d’uso da residenza a
terziario-commerciale è per una superficie max del 20% della
SLP residenziale corrispondente a mq 520;
- che per l’intervento proposto è prevista la cessione al
Comune di un'area della superficie a standard pari a circa mq
594 da destinare a parcheggi pubblici, da realizzare a cura e
spese del soggetto Attuatore, (fg. 15 mappale n. 437 parte e
440) in ragione della concessione da parte del Comune del
suddetto
cambio
residenziale
d’uso
con
da
totalmente
funzione
terziario/commerciale
fino
una
residenziale
compatibile
superficie
a
ammessa
pari
al
20%
dell'intera Superficie Lorda di Pavimento oggetto del Piano di
Recupero PR7 convenzionato. Le aree di fabbricato per cui sarà
previsto il cambio di destinazione d'uso saranno a scelta del
soggetto
Attuatore
sulla
base
di
quanto
riportato
negli
elaborati grafici allegati alla richiesta di variante;
-
che,
per
la
formalizzazione
degli
impegni
che
le
parti
intendono reciprocamente assumere ai fini dell'attuazione del
Piano di recupero in oggetto, è prevista la stipula della
presente
approvato
convenzione,
dal
il
Consiglio
cui
schema
Comunale
è
con
stato
le
parimenti
già
citate
deliberazioni n. xx del xx xxxx xxxx e n. x del giorno x xxxx
xxxx;
- che l'Attuatore si è dichiarato in grado di assumere e di
adempiere a tutte le obbligazioni contemplate nella presente
convenzione.
6
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARI. 1
Obbligo Generale
L'Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi
che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi
per
lo
stesso
assolvimento
appositi
vincolante
degli
atti
e
irrevocabile
obblighi
determinativi
fino
convenzionali,
o
al
completo
attestato
con
da
del
certificativi
parte
Comune, ai sensi della presente convenzione.
ART. 2
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1.
Le
premesse
e
gli
allegati
formano
parte
integrante
e
contenuto
e
sostanziale della presente convenzione.
2.
Le
parti
convengono
che,
per
quanto
non
previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente
normativa in materia urbanistica e edilizia statale, regionale
e
comunale,
nonchè
all’originaria
convenzione
del
presente
Piano di Recupero stipulata in data 27.03.2007 con atto del
Dott. Giuseppe Garbagnati rep. n. 164892.
ART. 3
Integrazione all’Art.8 della convenzione stipulata in data
27.03.2007 avente ad oggetto: “Cessione delle aree di
urbanizzazione primaria, secondaria e monetizzazione”
1. L'Attuatore, in aggiunta alle cessioni di cui all’art. 8
dell’originaria
convenzione
del
PR7
di
Cantalupo
cede
gratuitamente al Comune di Cerro Maggiore con il presente
atto, in virtù del cambio di destinazione d'uso concesso da
funzione totalmente residenziale a residenziale con funzione
compatibile
pari a circa
ammessa
terziario-commerciale,
una
superficie
mq 594 (cinquecentonovantaquattro) costituita
dalle aree distinte presso il catasto terreni di detto Comune
con i seguenti dati censuari:
Fg. 15 mappale n. 437 parte –
Fg. 15 mappale n. 440 –
Confini
in
contorno
da
Nord
procedendo
in
senso
7
orario:____________________________________________________
il tutto come meglio indicato nella Tav.2 – “calcolo della
SLP
terziario/commerciale
dell’istanza
di
modifica
alla
Convenzione originaria del Piano di Recupero denominato PR7
di Cantalupo in oggetto richiamata;
2. Per quanto occorrer possa la Società cedente, come sopra
rappresentata,
rinuncia
ad
ogni
suo
eventuale
diritto
di
iscrizione dell’ipoteca legale.
3. Il Comune di Cerro Maggiore risulta immesso nella proprietà
e nel possesso giuridico da oggi della aree in contratto, che
sono
trasferite
a
corpo
accessioni,pertinenze,
e
non
azioni,
a
misura,
ragioni
e
con
tutte
diritti
le
inerenti,
servitù attive anche non apparenti, nello stato in cui si
trovano, dandosi atto che quanto ceduto è libero da diritti
personali di godimento.
4. Il Comune di Cerro Maggiore risulta immesso nel materiale
godimento
di
quanto
in
contratto
a
far
tempo
da
oggi
e
pertanto da tale data in avanti sono a suo rispettivo favore e
carico le rendite ed i pesi relativi.
5.
Il
Comune
autorizza
sin
d’ora
l’utilizzazione
gratuita
delle aree cedute sulle quali l’Attutore dovrà edificare le
opere
di
urbanizzazione
(parcheggio
limitrofo
al
Cimitero)
che, una volta ultimate, dovranno essere consegnate al Comune
secondo quanto disposto dal successivo art. 6.
6.Sino
alla
precedente
consegna
punto,
delle
l’Attuatore
opere
o
i
al
Comune
suoi
aventi
di
cui
causa
al
sono
responsabili di dette aree, anche nei confronti di terzi e si
impegnano a garantire a propria cura e spese la manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
aree
e
degli
impianti
di
urbanizzazione ivi realizzati;
7.Ad
avvenuta
realizzazione
delle
opere
e
consegna
delle
stesse al Comune la manutenzione delle aree e degli impianti
di urbanizzazione sulle stesse realizzati graverà sul Comune.
ART. 4
Integrazione all’Art.14 della convenzione stipulata in data
27.03.2007 avente ad oggetto:”Ulteriore realizzazione di opere
di urbanizzazione esterne al P.R.”
1.L’Attuatore,
Comune
in
realizzerà
conformità
a
propria
alle
cura
esigenze
e
spese
manifestate
il
dal
parcheggio
8
pubblico
in
prossimità
frazione di
dell’ingresso
al
Cimitero
della
Cantalupo sull’area ceduta di cui al precedente
art.3, come meglio evidenziato nella Tav n.__ e
dal computo
metrico Allegato __.
2.Il progetto, oltre ad essere conforme alle norme vigenti in
materia
di
appalti
preventivamente
di
Opere
approvato
Pubbliche,
dall’ufficio
dovrà
tecnico
essere
comunale
secondo i termini di legge.
3. L’Attuatore si impegna a presentare entro 1 mese dalla
stipula della presente convenzione il progetto delle opere di
cui al precedente comma ed a realizzarle entro 6 mesi dal
rilascio
devono
del
relativo
essere
titolo
terminate
abilitativo.
comunque
prima
Le
stesse
opere
dell’inizio
delle
attività del circolo culturale.
4.
Nel
caso
in
cui
i
termini
temporali
di
cui
sopra
non
fossero rispettati l’Attutore dovrà corrispondere una penale
giornaliera pari ad € 100,000 ( Euro cento/oo).
ART.5
Integrazione all’Art.15 della convenzione stipulata in data
27.03.2007 avente ad oggetto”Opere di urbanizzazione esterne
al P.R.: collaudo”
1. L’attuatore per le opere di realizzazione del parcheggio
limitrofo
sopra,
al
Cimitero
incaricherà
collaudo
dovrà
finale
essere
o
della
un
frazione
di
collaudatore
certificato
consegnato
di
per
le
per
Cantalupo
la
di
redazione
regolare
esecuzione
relative
cui
di
che
approvazioni
all’Amministrazione Comunale.
2. Le opere di cui al comma
precedente sono soggette al
collaudo
relazioni
in
sopralluogo
corso
del
d’opera,
collaudo
in
le
corso
ed
d’opera
i
verbali
confluiscono
di
nel
collaudo finale.
3.
La
avverrà
consegna
mediante
definitiva
verbale
di
delle
opere
consegna,
di
alla
urbanizzazione
cui
stesura
le
parti daranno corso nel termine di 30 giorni decorrenti dal
positivo collaudo delle stesse ai sensi di quanto sopra.
4.
non
Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di
collaudabilità
delle
opere
realizzate
si
configura
un
grave inadempimento degli obblighi convenzionali assunti e ciò
comporta, oltre all’escussione della fideiussione prestata, la
9
liquidazione
del
danno
in
misura
pari
alla
differenza
tra
l’importo degli oneri dovuti ed il costo preventivabile per il
rifacimento delle opere da parte del Comune, con conseguente
titolo per il Comune medesimo a rivalersi, anche per tale
fattispecie, sulla fideiussione prestata.
ART. 6
Integrazione all’Art.17 della convenzione stipulata in data
27.03.2007 avente ad oggetto: “Garanzie finanziarie”
1.
A
garanzia
presente
polizza
delle
atto
ulteriori
l’Attuatore
fideiussoria
garantito
di
Euro
obbligazioni
presta
a
assicurativa
27.517,56
favore
o
assunte
del
bancaria
corrispondente
con
Comune
il
una
dell’importo
al
costo
del
parcheggio da realizzare nell’area limitrofa al Cimitero della
frazione di cui al precedente art. 4.
2.
La fideiussione di cui sopra è operativa e soggetta ad
escussione
specifica
a
semplice
indicazione
richiesta
del
Comune,
dell’inadempimento
contenente
contestato,
senza
facoltà di opporre eccezioni in tale sede.
3.
La fideiussione in trattazione può essere estinta dopo
18 mesi previo favorevole collaudo tecnico (art. 5 comma 1) di
tutte
le
opere
e
di
regolarità
di
ogni
altro
adempimento
connesso.
4. Detto importo potrà essere aumentato in sede di rilascio di
permesso di costruzione qualora risultassero oneri superiori
per la realizzazione degli interventi previsti.
5. Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al
presente atto e ai sensi di quanto disciplinato dall’ ultimo
comma del precedente art. 9, l’Attuatore autorizza il Comune a
disporre
della
cauzione
stessa
entro
15
(quindici)
giorni
dalla richiesta nel modo più ampio, con rinuncia espressa del
soggetto
attuatore
ad
ogni
opposizione
giudiziale
e
stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero per il
Comune
da
pagamenti
ogni
e
responsabilità,
prelievi
che
il
a
qualunque
Comune
stesso
titolo,
dovrà
per
fare,
i
in
relazione all’inadempimento della proprietà.
ART. 7
Integrazione all’Art.19 della convenzione stipulata in data
10
27.03.2007 avente ad oggetto:”Elaborati di P.di R.”
1. Fanno parte del progetto di modifica alla convenzione per
l'attuazione
di
Piano
Denominato PR 7 -
di
recupero
di
iniziativa
privata
-
i seguenti elaborati (allegati alla qui
allegata delibera consiliare n. x del xxxxxx x xxxxxx xxxxx):
Tav. 1: indivuduaazione aree a standard già cedute e da
cedere
Tav. 2: calcolo slp terziario/commerciale e standard da
cedere
Tav. 3: documentazione fotografica aree a standard
Tav. 4: progetto con verifica degli indici urbanistici
ed individuazione aree a standard
Tav. 5: aree a standard da cedere – area a parcheggio
Tavola A: definizione allineamenti di fabbrica
Computo metrico estimativo – area a parcheggio
Bozza di convenzione
Relazione esplicativa
2.
Degli
elaborati
sopra
elencati
la
Tav.
“Definizione
A
allineamenti di fabbrica “ integra ed aggiorna gli elaborati
TAVV. PR5 e PR5A approvati con delibera del Consiglio Comunale
n.
3
del
1
febbraio
2007,
richiamati
nella
convenzione
originaria del presente Piano di Recupero.
ART. 8
Integrazione all’Art.24 della convenzione stipulata in data
27.03.2007 avente ad oggetto:Spese ed oneri
1. Ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L. 1150/1942 e sue
successive
modifiche
modifica
alla
registri
immobiliari,
e
integrazioni,
convenzione
originaria
affinchè
le
il
presente
verrà
atto
trascritto
obbligazioni
ivi
di
nei
assunte
dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato.
2.
L'attuatore
dichiara
di
aver
versato
l'importo
di
Euro
51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque), come risulta dalla
ricevuta
n.
____
del
___________
rilasciata
dal
Tesoriere
comunale, per il pagamento diritti di segreteria dovuti per il
presente piano di recupero.
3. 4. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del
presente
atto
di
modifica
alla
convenzione
originaria
del
11
Piano
di
Recupero,
ivi
comprese
quelle
concernenti
la
trascrizione di cui al comma 1, sono assunte a proprio carico
dall'Attuatore, il quale si riserva di richiedere ogni più
opportuna agevolazione fiscale.
ART. 9
Disposizioni Finali
1.
La
presente
convenzione
ha
per
oggetto
l’intervento
di
cambio di destinazione d'uso concesso da funzione totalmente
residenziale a residenziale con funzione compatibile ammessa
terziario-commerciale
ed
i
connessi
obblighi
urbanistici
dell’Attuatore. Dalle attività sono escluse sale giochi, texas
hold’em e/o simili.
2 Restano fatte salve le precedenti disposizioni contrattuali
che non hanno subito variazioni contenute nella convenzione
originaria del Piano di Recupero denominato PR7 di Cantalupo,
sottoscritta in data 27 marzo 2007 con atto a rogito della
dottor Giuseppe Garbagnati Notaio in Milano, n. 164892 di rep.
e n. 24829 di racc., registrata a Milano 6 il 24.04.2007 n.
6864 Serie IT.
Il
presente
datane
ai
viene
Comparenti,
sottoscrivono
lettura
atto
degli
con
me
pubblicato
che
Notaio
allegati
per
mediante
confermandolo
alle
ore
espresso
e
lettura
da
me
approvandolo
lo
_________,
esonero
dei
omessa
la
Comparenti
stessi.
Consta di sette fogli scritti da persone di mia fiducia per
ventisette intere facciate e parte della ventottesima fin qui.
F.to: .....................
F.to: DIEGO ROSSETTI .....................
F.to: COMUNE DI CERRO MAGGIORE .....................
**************
12