delibera n. 1 dell`8 aprile 2014 - Consiglio regionale dell`Abruzzo
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delibera n. 1 dell`8 aprile 2014 - Consiglio regionale dell`Abruzzo
DELL'ABRUZZO
C O N S I G L I OR E G I O N A L E
I V C O M M I S S I O NC
E O N S I L I A RPEE R M A N E N T E
,INDUSTRIA
E COMMER'CIO,
TURISMO'
IXLEGISLATIURA
* * *',1'
S E D U T AD E L8 A P R I L E 2 O L 4
Presidente:Nicola Argiro.
Consigliere Segretario: in assenzadel consiglie,resegretarioeletto svolge le funzioni il
consigliereLorenzo Sospiri.
Consigliere
ACIIRBO
Maurizio
Consigliere
Ass.
X
MENNA
Antonio
Nicola
ARGIRO'
Nicola
MINCONE
CAPORALE
Walter
CAITAMANICO
Franco
NASUTI
PALOMBA
D'ALESSANDRO
Cesare
PROSPERO
Emilio
Paolo
Antonio
DE MATTEIS
DI LUCA
Gioreio
Giuseppe
x
DI MATTEO
Emiliano
x*
SAIA
SOSPIRI
VERI'
Antonio
Lorenzo
Nicoletta
DI I'ANGRAZIO
Giuseppe
:
Ass.
X
x
i
X
* Delega il cons. AlessandraPETRI
D E L IBERAN. 1/2014
OGGE"ITO:
Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9
agosto 2013, n. 22 "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri
storici minori nella Regione Altrazzo attraverso la valorizzazione del
modello abruzzesedi ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo di$us_oj:?'
La 4n CommissioneConsiliarePermanente
VISTO
VISTO
VISTA
I'Art. 38 delloStatuto;
I'Art. 76 del ReeolamentoInterno dei Lavori detr Consislio Reeionale
d'.Abruzzo;
leggeregionale9 agosto2013,n. 22 "Recuperoe restaurodei borghi antichie
centrí storici minori nella Regione Aibruzzo attraverso la valorizzazíone del
modelloabruzzese
di ospitalítàdffisa. Dísciplinadell'albergodffiso."
,
,
VISTA
la proposta di R.egolamentoregionale d'iniziativa consiliare, a firma del
attuativoai sensidell'articolo
consigliereNazarioPagano,recante"Regolamento
'Recupero
e restaurodei bory,hí
7 della leggeregionale9 agosto2013,n. 22
antichi e centri storici minori nella Regione.Abruzzo attraverso Ia valorizzazictne
del modello abruzzesedi ospítalítà dffisa. Disciplina dell'albergo dffiso"'
acquisita con protocollo n. 12672 dell'8 novembre 2013, rubricata corme
Regolamenton. 2912013e assegnatain sede deliberante alla 4n Commissione
consiliare "Industría e Commercio, I'urismo" ed in sede consultiva alla 2
Commissione consiliare 'Governo del territorio, LL.PP., Ordínamento Uffici e
EE.LL. '.
DATO ATTO che non è pervenuto nei termini prescritti il parere della 2 Commissione
Consiliare e che, pertanto, la Comrnrissionedi merito ha ritenuto di dover
procedereall'esamedella propostadi Regolamento;
larclazione del presidentedella 4^ ConrmissioneconsiliareNicola Argirò;
UDITA
le proposte di emendamento individr,rate con i nn. da I a 83, a firma del
consigliere CesareD'Alessandro, e nrL. 84 e 85 a ftrma del presidenteNic,ola
Argirò;
DATO ATTO che sono stati ritirati dal proponente gli emendamentiindividuati con i rnn.
da I ad 82 ed approvaticon la prescritfamaggioranza,espressacon voto palese,
VISTE
I'emendamenton. 83 recantemodifiche varie agli articoli nn. 2, 4, 5,8, 1l e alla
Tabella 'A' , a gli emendamentiindividuati con nn. 84 e 85;
ESEGUITE distinte votaziioni, con procedimento palese, degli articoli: 1, 2 co.me
emendato,3, 4 comeemendato,5 come emendato,6,7,8 come emendato,9,10,
1l come emendato, 12 e della Tabella oA' come emendata,di cui consta il
.
Regolamentoe dato atto che ciascunodi essie la Tabella'A' sono stati approl'ati
a maggioranzaRegolamentare;
MESSO AI VOTI, semprecon procedimentopalese,il regolamentonel suo complesso
LO APPROIVA
con la maggioranzaprescritta dal RegolamentoInLternodei Lavori del Consiglio Regionale
d'Abruzzo.
Il Presidente
Regolamentoattuativo ai S€,rsidell'articolo 7 della leggeregionale9 agosto 2013, n.22
"Recupero e restauro dei brorghiantichi e ceritri storici minori nella Regione Abruzzo
attraverso Ia valorizzazionedel modello abnrzzesedi ospitalità diffusa. Disciplina
dell'albergo diffuso."
Reg. 29/2013
IniziativaConsiliare:NazarioPaeano
Relazione:
Il presenteRegolamenito
è finalizzatoa dare attuazionealla L.R. 9 agosto2013, n. 22
"Recupero e restauro dei brlrghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzrzo
attraversro la valorizzazíone: del modello abru.zzesedi ospitalità diffusa. Disciplina
dell'albergodiffuso."
L'art.7 della citata leg;geregionale, infatti, rinvia la disciplina e Ia regolamentazic>ne
degli asipetti tecnici, delle modalità e caratteristichedell'albergo diffuso ad apposito
Regolamento attuativo, che il Consiglio regionale approva entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della legge.
Il presenteRegolamentto
si componedi 11 articoli.
L'art. I individua l'armbito applicativo del Regolamento,dando la definizione di
"centro storico" e "borgo antico".
L'art. 2 individua i prresuppostie le caratteristiche delle unità abitative di cu.l è
costituito I'albergo diffuso. In particolare, le uniità abitative devono essereposte in un
numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendentie possonoesserecostiturite
da camere,aventi accessodiretto da spazidi disimpegnoo di uso comune,composteda uLno
o più loaali, arredate e dotate di locale bagno autonomo oppure alloggi, aventi accessoda
spazidi disimpegnoo di uso oomune,compostida uno o più locali, arredatie dotati di locali
bagno e uso cucina autonomi.Le unità abitative, inoltre, non possonodistare dall'edifi,cio
centrale dove è presenteI'ufficio di ricevimento oltre trecento metri in linea d'ariar o
quattrocentometri misurati nel più brevepercorsopedonalepossibile.
L'art.3 disciplina i rerquisitigestionali e strabilisceche I'esercizio di albergo diffuso
deve essere condotto esclusiivamentein forma i:mprenditoriale e fare capo ad un un,ico
soggettogiuridico, titolare dell'attività, che assufirela responsabilitàdella sua conduzione.
Soltanto la fornitura dei s;ervizi diversi dalla..prenotazione, dal ricevimento e dal
pernottamento,ivi compresoil servizio di ristora:zionediverso dalla prima colazione, può
essereatlfidata ad altri soggelti, previa stipula di apposita convenzioneche regoli i rEpprlrtì
tra il titolare dell'esercizio inLvia principale ed il gestoredei servizi, nonché la qùàli1à dei
I
servizi stessi. Nella somministrazionedi cibi e bevande, inol{e, è garantitol,i$ quflfo
\
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\ \. (-,'_ -.
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possibile e comunque in mirsuraprevalente,l'utilizzo di prodotti tipici espressionedella
cultura enogastronomicaregionaleed in particolaredella comunità ospitante.
Nell'albergo diffuso è infine consentitaI'esposizionee la vendita di prodotti tipici
agroalimentaried artigianali di origine locale.
L'art.4 prevedeche I'albergo diffuso è localizzatoesclusivamentein borghi antichi e
centri st,oriciminori, anche abbandonati,carcIterizzatida pregio storico-ambientale,nonché
dalla presenza di elementi ttipici della tradizione e della cultura del luogo, così corne
individuati dall'articolo 4, oomma 1, della L.R.. n. 22/2013. Quanto al restauro degli
immobili adibiti ad albergo dtiffuso,I'art.4 rende vincolante I'vtilizzo di materialestoriooarchitettonicodi recuperoo cli materialedella stessanatura ovvero compatibile,salvo ne,lle
circostanzein cui sia comprovatal'impossibilità di intervenire con materiali e tecnologie
tradizionali. E inoltre fatto <livieto della trasfornrazione dei caratteri costruttivi originari,
quali murature,volte, solai, rcoperture,pavimentazionied infissi, con elementi di diverrsa
tipologia. Anche gli anedamenti devono rifarsi alkttradizione locale.
L'art. 5 del Regolamentodisciplina la capacità ricettiva dell'albergo diffrrso, che
deve esrseredi almeno sette unità abitative, nonché i requisiti dimensionali delle unità
abitative, con specifico riferjimento alla superfici,eed all'altezza minima interna utile rfei
locali si.tuati nell'albergo diffuso, ferma restandlola possibilità di derogare ai predetti
parametiriurbanistico-edilizi in quanto prevalenteil principio del restauro conservativoe rlel
recuperodelle antichetipolog;ieabitativestoriche.
L'art.6 rinvia alla tabella "A", allegata al presente regolamento, per I'esa.tta
indicazirrnedei servizi minimi e delle dotazioni, irnpianti ed attrezzatureche devono essere
forniti dall'albergo diffuso.
L'art.7 disciplina il pe,riododi aperturadell'albergo diffuso che può essereannualeo
stagionale,mentre l'art. 8 disciplina I'awio e I'esercizio dell'attività di albergo diffuso,
assoggelfandoI'apertura,il trasferimentoe le moclificheriguardanti I'esercizio dell'attività
ricettiva di albergo diffuso erlla Segnalazionecertificata di inizio attività (SCIA) ai sernsi
dell'artir;olo 19 della legge 1/ agosto 1990, n. 241, presentataallo Sportello lJnico per le
Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, su modulistica
predispostadalla Direzione regionale,a curadel titolare o, se personadiversa,del gestorree
del suo eventualelegale rappresentanteowero, in caso di personagiuridica, a cura della
personache ne ha la rapprese:ntanza
legalecon melrzionedel mandato.
L'art.9 del Regolamentodà attuazionea quanto previsto dall'articolo 4, comma2,
della L.R. n.2212013, preveclendoche la SCIA di cui all'articolo 8 sia altresì corredatada
appositi programmi o propositeospitali che docurnentanola presenzadegli elementi della
tradizionee della cultura suscettibilidi valorizzazione.
L'art. 10 intende dar,s attuazioneall'articolo 5 della L.R. n. 2212013al fine di
incentivare Ia rcalizzazione di alberghi diffusi e di favorire ritorni occupazionali ed
adottaogni piu idonea g1]1"
economicisul territorio.A tale scopo,la Giunta:regionale
.:+,
iniziativa,ancheattraversoil riconoscimentodi premialitàvarie, per incentivaree'blirÒríitè'
n,
À,.
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gli enti locali ad adottarele imiziativedi valorizzazionee animazionedel patrimonio storico,
ambientalee culturaledi cui arlcitato articolo 5.
L'art. 11 affida allla Giunta regional,e f incentivazione del conseguimento
dell'eccellenza e della qualitàrcertificata degli alberghi diffusi quali strumenti di recupero e
restauroconservativodegli immobili in disusoe dìipromozionedi nuove forme di ricettività
per valorizzaÍela fruizione turistica dei beni naturalistici,ambientalie culturali del territo:rio
regionale rurale ed urbano, nnentrel'art. 12 rinviil la disciplina di ulteriori aspetti inerenti
I'albergo diffuso alle disporsizionidi cui alla L.R. n. llll993,
regolamenti vigenti per le strurtturericettive, in quanto compatibili.
nonché alle norme e
La IV Commissione Oonsiliare "Industría e Commercio, Turismo" ha ssaminato il
presente,Regolamento
propostodal consigliereNa:zarioPaganonel corsodi diversesedute.
In merit,oè stato ascoltatoil rilppresentantedel settorecompetentedella Giunta regionale.
E'pervenuta, altresì,la schedadi istruttoriafinemziaria,prot. 13001 del 18.11.2013,rfel
Servizib Analisi Economica,iStatisticae Monitoral;gio.
Propostedi modifica sono stateavanzatedal consigliereCesareD'Alessandro attraversola
ritirati, e n. 83 contenente
formalizzazione di emendamr;nti:nn. da I a 82 surccessivamente
modifichevarie concernenti
lgli artico\i2,4,5,8., ll e la Tabella'A'. Sonostati avanzati
inoltre n. 2 emendamentiindividuati con i nn. 84 e 85 a firma del presidenteNicola Argirò.
ln data 8 aprile 2014Ia Commissione,presoatto che non è pervenutonei termini previsti il
pareredella 2^ CommissioneConsiliaree rilevato che:
"L'articolo 7 della legge regionalerinvia la disciplina e la regolamentazionedegli aspetti
tecnici, delle modalità e caratteristichedell'albergo diffuso ad apposito regolamento
attuativo, da approvarsientro 90 giorni dalla entratain vigore della legge.
Dalla previsionenormativasi evince la necessitàe l'urgenzadi approvareil regolamentoper
rendere operativa la legge, come peraltro sollecitato dagli operatori del settore e dagli enti
territoriali, considerato anchLeI'interesse economico, sociale e turistico perseguito dal
legislatcrreregionale e connesso alla r ealizzazionedell' albergo di ffu so",
ha espresso
sul testclcosì come ricompor;tocon l'emendamerrton. 83, contenentemodifiche a diversi
articoli e alla Tabella .'A', sugli emendamenti nn. 84 e 85 e sull'intero testo parere
favorevoleall'unanimità dei presenti.
Hanno rrotato a favore i conLsiglieri:Argirò, Nasuti, Sospiri, Mincone, Petri delegata rial
cons. Di Matteo, Prospero, Menna, Caramanico, Di Luca, Di Pangrazio, Cesare
D'Alessandro,Caporale(voti 37 a favore).
qù,
Nicola Argirò
ill
I
\'
/
IV
Regolamentoattuativo ai sensi dell'articolo 7 della leggeregionale9 agosto2013,n. 22
"Recupero e restauro deí borghí antichi e centri storici mínori nella RegioneAbruzzo
attraverso la valorizzazionezdel modello abrtuzese di ospitalità dffisa. Dísciplti,na
dell'albergo dffiso".
Indice
Art. 1
(Ambitodi appìticazione)..............
Ar t.z
.............1
.........................1
.............1
(Definizione tiprologica)
A r t .3
(Requisiti
gestionali)..
.............2
......................2
Ar t .4
(Localizzazionedell'albergo diffuso e disciplinaredi restauro).............2
Art.s
.............3
(Capacitàricettiivae requisiti dimensionalidelle unità abitative)...........3
A r t .6
.............4
(Requisiti per i sevizi, le dotazioni, gli innpiantie le attrezzafiire).........4
4rt.7.......
(Periododi apertura)
A r t .8
(Awio edesercizio
dell'attività)
......................4
........................4
.............4
.........................4
Art.9
(Yalorizzazionerdegli elementi tipici della tradizione e della cultura
...................5
del luogo)...
Art. 10
(Incentivazione
all'adozionedelleiniziat;ivedi cui all'art. 5 dellaL.R.
...................5
n.2212013)
Art. 11
(Certificazionedi eccellenzae qualità)...,.
,.........5
............5
;
1
Regolamentoattuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22
"Recupeyo e restauro dei borghi antíchi e centri storici minori nella Regione Abru:rzo
attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalítà dffisa. Discipll,na
dell'albergo dffiso".
Art. I
(Ambito dí applicazione)
l.
2.
Il presenteregolamentodisciplina la strutturaricettiva denominata"albergo diffuso",
situata nei borghi antichi e nei centri storici minori della Regione Abruzzo, corne
definita dall'articolo 2 della Legge Regiorrale9 agosto 2013, n. 22 (Recupera'e
restauro dei borghi anti.chi e centri storici minorì nella RegíoneAbruzzo attraverso la
valorizzazione del moalello abruzzese di o;rpitalità dffisa. Disciplína dell'albergo
diffuso).
Ai fini del presenteregolamento:
a)
il centro storico (Z.,onaA) è da intendersi, ai sensi del decreto interministeriale 2
aprile 1968 n. 14414che definisce le Zone Territoriali Omogenee(ZTO), come
parte del territorio comunale interessatoda singoli edifici e da aggregati edilizi di
interessestorico, architettonico o monurnentalee di pregio ambientale;
b) il borgo antico è da intendersicome insediamentodel territorio rurale, esternoal
centro storico di cui alla lettera a), costitluitoda strutture insediative rappresentiate
sia da edifici per la residenza che da spazi pertinenziali owero rustici; è
caratterizzato dallil presenza di aggrep;ati dalla tipologia architettonica simile,
riconducibile a piiù nuclei familiari contadini, nonché dalla presenza di un
impianto urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte
antecedentiil 1900te nel quale sianopresentielementicaratteristicidi identità.
Lrt.2
(Definízionet ípologic a)
1.
2.
3.
4.
5.
Le unità abitative di cui è costituito l'albergo diffuso sono localizzate nello stesso
centro storico e nel borgo antico, nel risperttodelle condizioni localizzative di r;ui
all'articolo4.
L'obbligatorietà dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione,perrnane
in quantocompatibilecon la strutturadiffusa dell'esercizio.
Le unità abitative devono essereposte in un numero minimo di almeno due edifici
autonomi e indipendentiie possonoessereprr:sentianchenello stabile dove è presente
l'ufficio di ricevimentorele salecomuni.
Le singole unità abitative non possonodistare dall'edificio centrale dove è presente
I'ufficio di ricevimento oltre trecento metri in linea d'aria o quattrocento metri
misurati nel più breve percorsopedonalepossribile.
Ai frni del presente ls,golamento si intende che le unità abitative possono essere
costituiteda:
a) camere,aventi occresso
diretto da spazitli disimpegnoo di uso comune,composte
da uno o più locali, arredatee dotate di locale bagno autonomo; il locale bag,no
deve esseredotato di w.c., bidet, lavabo,vascada bagnoo doccia;
b)
alloggi,aventiaccesso
o di usocomune,compostida uno
da spazidi disinrpegno
o più camerearredate,dotate,altresì,di locali bagnoe di locali ad uso cucina
autonomi;il local,ebagnodeve esseredotatodi w.c., bidet, lavabo,vascada
bagnoo doccia.
Art. 3
(Requisit i gestionaI i)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in fonna
imprenditoriale.
La gestionedella struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggettogiuridico ch,eè
titolare dell'attività ed assumela responsabilitàdella suaconduzione.
La fornitura dei senrizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal
pemottamento,ivi compresoil servizio di ristorazionediverso dalla prima colazione,
pur) essereaffidata ad alltri soggetti in possessodi regolaretitolo ai sensidelle vigenti
normative del settore cli appartenenza,prelria stipula di apposita convenzione che
regoli i rapporti tra il tirolare dell'esercizio in via principale ed il gestoredei servizi,
nonché la qualità dei servizi stessi;resta, co,munque,in capo al gestoreprincipale la
responsabilitàdella concluzionedell'attività rjicettivanel suo complesso.
I1 sierviziodi prima colazionedeve essereforrnitodal gestoredell'albergo diffuso. Per
quanto conceme l'eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione,
fermo restando quanto previsto al comma 3, può venire erogato a condizione che i
loc,ali e I'attività svoltarsiano ubicati in unico stabile situato nella Zona A. Nella
somministrazione di cibi e bevande è gararrtito, in quanto possibile e comunque in
misura prevalente, I'ttTlizzo di prodo,tti tipici espressione della cultura
regionaleed in particolaredlellacomunitàospitante.
enogastronomica
Nell'albergo diffuso è consentita I'espos.lzionee la vendita di prodotti tipici
agroalimentari ed artigianali di origine locale. La vendita è subordinata alla normatiLva
vigente in materia.
Nell'albergo diffuso non è obbligatoriala norninadel direttored'albergo.
Art.4
(Localizzazion,edell'albergo dffiso e disciplinare dî restauro)
1.
2.
L'albergo diffuso è localizzato esclusivamentein borghi antichi e centri storici minori,
an<;heabbandonati,carartterizzatida pregio storico-ambientale,nonché dalla presenza
di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo, così come individuati
dall'articolo4, comma l, della 1.r.2212013.
Ai fini del presenteregolamento,il pregio storico-ambientalericorre:
a) per quanto riguarda il centro storico, eualora I'aggregato urbano sia classificato
dal vigente strumento urbanistico generalequale Zona A - Centro storico owero
quale ambito di tutela ai sensidella legge regionale2 aprlle 1983,n. 18 Qr{orme
per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regía,ne
Abruzzo) al quale siano attribuite dal Piano Urbanistico Comunale tali
carafteristiche;
b)
1,
per il borgoantico,qualoraessopresentile caratteristiche*4q.îFt*ll'articolo
comma3.
I
3.
4.
Gli immobili adibiti ad albergodiffuso devorLoessererestauratiai sensidell'articolo 3,
cornma 1, letterac), del decretodel Presidentedella Repubblica6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislatìve e regolamentarí ín materia edilizia (Testo
A) ". Ferma restando lil necessitàdi garantire le esigenzestrutturali, è vincolarrte
I'utllizzo di materiale storico-architettonico di recupero o di materiale della stessa
nalura owero compatibile,salvo nelle circostanzein cui sia comprovata,per ragioni
tecnico-strutturali,l'improssibilitàdi interven,irecon materiali e tecnologietradizionali.
È inoltre fatto divieto della trasformazione dei caratteri costruttivi originari, quali
murature, volte, solai, coperture,pavimenta;zionied infissi, con elementi di divensa
tipologia. Il materialedi recuperoutilizzatoper il restaurodeve esserecompatibile,per
caratteristichestilistichreed architettoniche,,a quello originariamente esistente, in
specificoper i pavimenti, i camini, le aperture,le coperture.
Gli arredamentidelle sinsole unità abitative clevonorifarsi allatradizione locale.
Ar t.5
(Capacità ricettiva e requisitî dimentrionali delle unità abitative)
1.
2.
3.
4.
J.
6.
,7
La capacitàricettiva minima dell'albergo difluso è di almenosetteunità abitative.
Purrconsiderandola peculiaritàdegli immobili nei quali è esercitataI'attività ricettjiva
di albergo diffuso, quest'ultima rispetta in ,cgni caso i requisiti minimi di ospitalità
alberghieradefiniti dalla vigente normativa regionale.
La superfrcieminima delle camereda letto, comprensivadegli spaziaperti sulle stesse,
purché non delimitati d.aserramentianche rnobili ed esclusaogni altra superficie, è
fissata:
a)
in metri quadrati 8 per le cameread un letto;
in metri quadrati 1,4per le camerea due letti;
b)
c)
in metri quadrati 2,0per le camerea tre lletti;
in metri quadrati 2'6 per le camerea quattro letti.
d)
L'trltezza minima intema utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista
dalle norme e dai regolamenticomunali di iE;iene,con un minimo di metri 2,70 per'le
carnereda letto e i locali soggiorno,riducibile a metri 2,40 per i locali bagno e gli attri
locali accessori.
Nei comuni montani al di sopradei metri 1.000sul livello del mare,tenuto conto derlle
corrdizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essereconsentita darlle
norme e dai regolamentliigienico-edilizi cornunali una riduzione dell'altezza minirma
internadelle cameree d,eilocali soggiorno aneffi2,55.
Nel caso di ambienti con altezze non uniÍormi, sono consentiti valori inferiori ai
minrimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che I'altezza merrlia
porrderaledel locale non risulti inferiore a:
a) metri 2,70 per le camereed i locali sogg;iorno;
b) metri 2,40 per le cucineed i bagni;
c)
metri 2,55 per le camereed i locali sogE;iornonelle località classificatemontanre.
In ogni caso rimane fermo il mantenimento d\ altezze inferiori in presenzadi alloggi
storicamente abitati, laddove le caratteristiche dell'immobile non consentono il
rag;giungimentodelle alliezzeprescritte.
..i;i.,.-:i;i,
8.
9.
La suite è composta da. un locale soggiornc,,settzaletto o poltrone letto, di almeno
metri quadrati dieci, un bagno completo e da una o più camere da letto aventi le
dimensioniindicatenel comma 3.
Fer:morestando le dimensioni minime delle camere, gli alloggi hanno le seguenti
superficiminime, ad esclusionedei locali bag;no:
a)
metriquadrati16prergli alloggia un letto;
b)
c)
d)
metri quadrati 22 ptergli alloggi a due le,tti;
metri quadrati28 prergli alloggi a tre letti;
metri quadrati34 ptergli alloggi a quattroletti.
Art.6
(Requisitiper i sevizi,le dotazioní,g,li impíantie le attrezzature)
l.
L'albergo diffuso deve,offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni,gli impianti e le
alfrezzatureindicati nella tabella "A" allegatlaal presenteregolamento.
Art.7
(Periododi ape'rtura)
l.
L'albergodiffusoè:
a) ad aperturaannuale,quandoeffettuaunLperiododi attività di almenonove mesi,
anchenon consecutivi;
b) ad aperturastagionale,quandoeffeffuaun periodo di attività inferiore a nove
mesi,anchenon consecutivi,
conun minimodi cinquemesi.
,.ì.-r.l:'.J
Art.8
(Awio ed eserciziodett'attività)
',:Ì^rsH t,
. '11f1"',,
^'nQ$. ...
1.
2.
L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti I'esercizio dell'attività ricettiva
certificata di inizio attività (SCIA)
di albergodiffuso sono soggetti alla Segnala,zione
ai sensidell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,n.241 Q{uovenorme in materia di
procedimento amminíst,rativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativirl e
successivemodifiche ed integrazioni, presentataallo Sportello unico per le attività
prcduttive (SUAP) del comune territorialmente competente, su modulistjica
predisposta dalla Direzjione regionale compr:tentein materia di Turismo, a cura del
titolare o, se persona diversa, del gestore e del suo eventuale legale rappresentante
o\fyero, in caso di persona giuridica, a cura della persona che ne ha la rappresentartza
leg;alecon menzione del mandato.
La SCIA è corredata rCelleautocertificazioni e dichiaruzioni sostitutive di atto di
notorietà di cui al decreto del PresidentedehlaRepubblica28 dicembre2000, n. 445
(Testo unico delle dísposízíoni legislative e regolàmentorí ín materia di
documentazioneamminí.strativa)comprovanti il possessodei requisiti di legge, nonché
delle attestazioní e asse,verirzionidi tecnici :rbilitati, unitamente agli elaborati tecnici
necessari,il possessodelle caratteristichee dr:i requisiti di cui al presenteregolamento,
fermo restando il rislpetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,
urtranistiche, ediLizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurez:za,
,
igienico sanitarie,sulla prevenzioneincendi e:sull'accessibilità.
'
1
4
,,
3.
Per ogni ulteriore aspett,o,
il contenutodella SICIAè determinatoai sensidell'articolo 9
bis della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti
balneari: prezzi, classffi)ca,statistica, vigílan;zae sanzioni. Normativa organica).
Art.9
(Valorízzazionedegli elementi tipici dello tradizione e della cultura del luogo)
l.
2.
In attuazionedi quantoprevistodall'articolo4, comma2, deltal.r.22l20l3,la SCIA di
cui all'articolo 8 è altresì corredatada app,ositiprogrammi o proposte ospitali che
degli elementi della tradizionee della cultura suscettibilidi
documentanola presenzra
valorizzazionedi cui all'articolo 4, comma 1. della 1.r.2212013,nonchégli intervenl;ie
le iniziative da intraprendereper la più ampia diffusione e conoscenza della storia e
della cultura popolare abruzzese.
I programmi o proposteospitali di cui al comma I possonoindicareun tema distinti'vo,
identificativo e promozionale dell?albergodi1.fuso,che ne caratterizzil'offerta ospiterle.
Il l.emadistintivo è desumtodalle specificità r;ulturali maggiormentericonoscibili dopo
un'attenta valutazione del patrimonio materiale ed immateriale adeguatamernte
ricercato per esprimereiLnmodo significativo le identità territoriali di riferimento.
Art. l0
(Inc:entívazíone
all'adozionedelle iniziative ali cuí all'art. 5 della L.R. n. 22/2013)
t.
In attuazione dell'art[icolo 5 della l.r. 22/2013 ed al fine di incentivare la
realizzazionedi alberp;hidiffusi e di favorire ritorni occupazionali ed economici sul
territorio, la Giunta r:egionale adotta ogni più idonea ed utile inizíativa, an<;he
affraverso il riconosci:mentodi premialità varie, per incentivare e spronare gli e,nti
locali ad adottare le iniziative di valorizzazione e animazione del patrimonio storico,
ambientale e culturale di cui all'articolo li, comma l, lettere a), b) e c) della l.r.
22/2013.
Art."l.1
(C'ertificazione
e qualità)
di ecceltl,enza
1.
dell'eccellenzae della quallità
La Giunta regionalepromuove il conseguimento
certificatadegli alberghidiffusi quali strumentidi recuperoe restauroconservatjivo
degli immobili in disus<le di promozionedi nuoveformedi ricettività per valorizzare
la fruizioneturisticadei beni naturalistici,ambientalie culturalidel territorio regionale
rur'aleed urbano.
Art. 12
(Rinvioa normeatísettore)
1.
All'esercizio dell'alberp;odiffuso si applicano,in quantocompatibili, le disposizioni.di
cui alla l.r.1lll993, nonchéle norme ed i regolamentivigenti per le strutturericettive
per quanto riguarda:
la comunicazionee la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
a)
b)
c)
d)
2.
gli adempimenti inrmateria di pubblica
la classihcazionedlell'albereodiffu so:
la comunicazionedei dati relativr le rilevazione dell'Istituto nazionale di
(ISTAT) dei flussituristici;
.statistica
l'esercizio
e controllo e I'eventuale regirme
e)
delle funzioni di vigi
sanzionatorio.
e competerue in materiadi attività
Gli enti locali,nell'ambitodellerispettive
edilizia, vigilano sul rispettodelle presc oni di cui al presenteregolamento,con
particolareriferimentoaúledisposizionidi
all'articolo4, commi3 e 4 .
TABELLA
ITA''
RESUISITÍDI SERVIU,DOT.{ZIOI'il.IMPIANTIE
DEGLIAI BERGHI DIFF USI.
ATTRE;IZATURE
PRESTAZIONE DI SERVIZI.
1.011.021.031.041.05-
1.06L.07 1.08 1.09 1.10 1.11L.Iz 1.13 l.l4 1.15 -
I.16 -
l.l7 -
tservizi di ricevimento, portineria e informazioni: assicurati 12124 ore con
;almenoun addetto,nelle restanti ore con aJdetto disponibile a chiamata.
Servizio di custodia valori: in cassafortepresentenell'albergo.
Servizio di notte: addettodisponibilea chiamata.
'Trasporto
interno'bagagli: assicuratolill24 ore su richiesta della clientela, nelle
;altreore a mezzocan'elloa disposizionedella clientela.
'Trasporto
esterno bagagli: assicurato 12124 ore su richiesta della cliente,la,
,dall'area di parcheggio alla reception e/o alle unità abitative qualora non rsia
,disponibileparcheggio riservato.
Servizio di prima colazione: fornito nei locali comuni a cura del personaleaddetto.
Servizio di bar nei locali comuni: assicurato L2124ore fornito nei locali della
struttura a cura del personaleaddeffo
Servizio di bar nellle unità abitative: assicurato8124 ore a cura del personrale
addettodell'albergo.
Lingue estere correntemente parlate: il servizio non costituisce parametro
obbligatorio
Servizio di centralino telefonico: il servizriocostituisceparametroobbligatorio.
Serviziosveglia.
Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe almeno tre volte a.lla
settimanae comunquead ogni cambio cliente.
Cambio biancheria nei locali bagno priivati: asciugamanie asciugatoida bagno
tutti i giorni.
Pulizia nelle unità albitative: tutti i giorni.
lservizio di ristoraz;ione: garantito in sala apposita, nei locali comuni ubicati
nell'edificio principale a cura del personaleaddettoe caratteúzzatoda cucina tip:ica
o con eserciziocommercialeconvenzionatocollocatonella zorraA(centro storico).
Punto esposizione e degustazíone prodotti tipici: appartenenti alla cultura
materiale territoriale dell'alimentazione e dell'artigianato; requisito obbligatorio
alf interno della struttura oppure all'esterno mediante convenzione con eserci;zio
commerciale di vicinato \ocalizzata nello stesso centro storico oppure ne,lle
immediatevicinanze.
Servizio navetta da reper aeroporti, stazioni ferroviarie, terminal bus:
disponibilea richiestadella clientelaanchemedianteconvenzionecon impresedi
trasporti.
DOTAZIONI, IMPIAÌ\TI E II.TTREZZATURE NELLE
ABITATIVE E}NEGLI SPAZI COMUNI.
2.01-
UNITA'
Acqua corrente in tutte le unità abitativ,e:calda e fredda.
I
, 7
2.02 -
Numero dei locali bagno privati (completi di lavabo, bidet, w.c. e docciaro
vasca), espresso im percentuale minima delle camere/alloggi dell'albergo
diffuso: il 100 p,er cento delle catnerelallog;gi,salvo patrimoni storir:oarchitettonoici di partlicolarevalore.
2.03- Numero dei locali bagno comuni (lavandino,w.c" e bidet): almenouno per sesso
di cui n. I locale,accessibilea portatori di handicappostonell'edificio principale,
2.04 Chiamata di allarmrein tutti i servizi (bargnie gabinetti) privati e comuni.
2.05- Riscaldamento: in tutto l'esercizio.
2.06- Dotazioni delle unitià abitative: arredanrentodi ogni singola unità abitativa con
elementi appartenentiialle tradizioni locali o con elementi di design, esclusivamente
riferito ai sanitari.La dotazionedelle camereè definita dal successivopunto 2.23.7.
Accessori nelle unifÌi abitative.
2.07
2.07.L: documentazirlnesull'albergodiffuso e sulla rete degli alberghidiffusi;
per scrivere;
2.07.2t necessario
2.07.32materialeinfirrmativo sulla localitii e sul suo centrostorico:
2.08 Accessorinei bagni privati.
2.08.1: cestinorifiutiL,sacchettiigienici, sgabello;
2.08.22cartaigienicare riserva;
2.08.3: riservasapone;
2.08.4: asciugacapellli.
Televisione:paramet.ronon obbligatorio.
2.09
pulsante.
2.10 - Chiamata del persornale:chiamatadiretta'Jcon
2,11- Linee telefoniche eslferne:una linea telefrrnicacon apparecchioper uso comune.
2.12 - Lttrezzatura pronto soccorso:disponibilenella reception/accettazione.
2,13 - Fax a disposizionedella clientela: nella struttura.
2,14 - Internet point a disposizionedella clientela: nella struttura.
2.1,5- Receptiont localizzata nella struttura.
2.16 - Sale di uso comune: di superficiecomplessivanon inferiore a mq 4 per ognuno dei
primi dieci posti letto, mq 2 per ogmrno degli ulteriori posti letto fino aI
quarantesimo,mq 1 prerogni posto letto oltre il quarantesimo
2.L7- Bar: bancobarpostonellastruttura.
2.18- Ristorante:Vedereil punto 1.15
2.L9- Servizi igienici neji locali comuni: servizio igienico destinatoai locali di
somministrazione,
almenounoper sesso.
Barriere
architettoniche:
almenouna unità abitativaaccessibilea portatori di
2.20
2.21-
2.22 2.23 -
handicap.
Locale di deposito a servizio della clientela: almenon.1 depositoall'intemo del
centro storico o nelle sue immediatevicinarue ed idoneo al ricovero di biciclett,eo
altre attrezzature sportive.
Segnaletica nello sprazioedificato: la struttura dispone di idonea segnaleticalper
raggiungerela receptioned i servizi di uso comune(ristorante,bar, botteghe,ecc.)
Dotazioni per la preparazione dei cibi: obbligatorienelle unità abitative costiturite
da alloggi con uso cucina.
2.23.1: cucinacon due fuochi o piastree fbrno (anchea microonde);
2.23.2: frigorifero;
2.23.32lavellocon scolapiatti;
2.23.4:per ciascunapersonaospitabile:2 coltelli, 2 forchette,2 cucchiai,2 pitttti
piani, I piattofondo,2 bicchieri,I tazza,ltazzína;
2.23.5:per ciascunaunità abitativa: 1 batteriada cucina,2 coltelli da cucina.,I
lscolapasta,lmestolo, linsalatiera,lgrattug;ia,
zuccheriera,Icaffettiera,
1 spremiagmmi,I apribofiiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1
pattumiera
consacchettidi plastica;
2.23.6:per ciascunarunitàabitativa:2 tov4glie,tovaglioli e canovaccida cucina;
2.23.7:dotazionederllecamere:letto con comodinoo pianodi appoggioper ogni
letto, sediao altra sedutaper letto, tavolino, armadio,specchio,cestitro,
puntolucesul comodinoe sistemaoscurante(es.tende).