Signor Presidente - Provincia di Genova

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Signor Presidente - Provincia di Genova
“alla lampara”
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Signor Presidente,
Signori Consiglieri,
nel presentare la relazione di attività del Difensore Civico per l’anno 2005,
ringrazio i miei collaboratori, l’Amministrazione Provinciale, gli organi di stampa e
le televisioni locali che hanno reso possibile una notevole espansione dell’attività
dell’Ufficio.
Infatti, mentre nell’anno 2004 le istanze presentate furono 256, nel corso
dell’anno 2005 risultano 330, con un incremento dal 32% rispetto al periodo
precedente.
Tale andamento positivo è confermato dai primi due mesi del corrente
anno, con un raddoppio delle pratiche aperte che salgono da 43 del 2005 a 88
nel 2006.
E’ ragionevole ritenere che lo sviluppo del nostro lavoro sia stato
determinato da una serie di fattori, che ritengo opportuno proporre all’attenzione
del Consiglio.
1. Interesse dei cittadini verso il lavoro dell’Ufficio e relativa soddisfazione
per l’approccio alle questioni poste, molte delle quali hanno trovato
soluzione (55% casi), nel 25% dei casi è stato possibile una mediazione
con enti pubblici e privati, il 20% dei casi hanno trovato soluzione.Tutto
ciò ha rappresentato un veicolo prezioso nell’informazione “passaparola”
sull’esistenza dell’Ufficio, a conferma della sua utilità, pur in una fase di
continua ricerca di un equilibrio, non sempre facile, a fronte di istanze
spesso di non semplice definizione;
2. il rapporto nuovo ed originale che si è stabilito con i “media” , TV e
giornali. In particolare, una collaborazione efficace con tre reti TV a livello
regionale, Primocanale, Telecittà, Telenord, con trasmissioni quindicinali,
in orari e giorni della settimana a scadenza prefissata, ha reso possibile
un contatto immediato e diretto con una vasta platea di telespettatori, con
i quali si è mantenuto uno stretto rapporto per seguire l’andamento delle
istanze presentate. In questa direzione sono in corso trattative per
allargare ad altri “media” la collaborazione (Entella TV),
in modo da
coprire quelle parti del territorio situate nel levante della nostra Provincia.
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Questo insieme di fattori conferma che la questione fondamentale resta
l’intreccio tra il “diritto” del cittadino “alla Difesa Civica” e la conoscenza della
”esistenza” di un Ufficio preposto a tale ”funzione” organizzato, finanziato e con
scelte autonome dalla Amministrazione Provinciale.
Continuo a ritenere che sia interesse di tutte le forze presenti in Consiglio
Provinciale compiere tutti gli atti necessari affinché gli impegni comuni assunti
trovino pratica attuazione.
GENNAIO-FEBBRAIO
2003
2004
2005
24
32
43
2006
88
Le possibili interpretazioni delle funzioni proprie del Difensore CIvico
Nei diversi convegni, studi, dibattiti, e nelle esperienze concrete dei
Difensori Civici Provinciali, si è molto discusso e si discute sui poteri e sui limiti di
questo Istituto.
Esistono, non risolti, problemi che riguardano la legislazione nazionale
(siamo uno dei pochi Paesi europei che non hanno un Difensore Civico
Nazionale).
I poteri di cui disponiamo sono estremamente limitati, rigidamente determinati da
statuti e regolamenti, qualche volta interpretati in modo restrittivo e burocratico.
Ma nel breve e medio periodo questo, pur essendo uno dei problemi da
risolvere, non pare la questione più importante.
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In linea di fatto, e sulla base di una esperienza quadriennale, sono
contrario a stabilire norme rigide, ampi poteri “coercitivi” con rischio di cambiare
la natura stessa dell’Ufficio, con il rischio che esso diventi un’altra fonte di
confusione tra Istituti che hanno ragioni e nature diverse.
Nella fase attuale, la “felice ambiguità” che caratterizza le nostre funzioni
appare la più appropriata, poiché stimola il dinamismo, la ricerca continua di
terreni nuovi di ricerca, risponde di più alle domande, vecchie e nuove, della
comunità.
L’esperienza ci ha insegnato che, in generale, i cittadini che si rivolgono
all’Ufficio non chiedono assistenza legale e, nella maggioranza dei casi, non
pongono in discussione la legittimità degli atti cui si riferiscono le loro “istanze”,
ma più spesso segnalano l’incongruità degli stessi e la sproporzione tra
l’infrazione commessa ed il danno che il cittadino stesso deve subire.
Qualche esempio in proposito sembra illuminante:
1. un cittadino, colpito da sanzione amministrativa per violazione al Codice
della Strada, deve pagare nei sessanta giorni successivi 275,10 Euro. Da
automobilista diligente riconosce la giustezza di quanto dovuto, ma per
mero errore materiale paga Euro 267,50, ossia 7,6 Euro in meno di
quanto prescritto. Dopo qualche mese, allo stesso cittadino viene imposto
di pagare altri 286,32 Euro (multa raddoppiata) perché il pagamento è
stato inferiore a quanto la legge stabilisce, senza che questa ammetta
errore alcuno. Cosa era accaduto? Il Codice della Strada prevede che la
sanzione pagata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso venga
applicata nella misura del minimo, decorso tale periodo, le somme
vengono raddoppiate.
Nel caso citato, è del tutto evidente la sproporzione tra il danno arrecato
all’Ente creditore e la sanzione prevista, perché risulta inconfutabile la
volontà di chi ha commesso l’infrazione di pagare quanto stabilito.
In altra parte della relazione tale questione verrà trattata con maggiore
attenzione e con proposte che rendano possibile il superamento di tali
conseguenze;
2. un altro cittadino deve pagare 423 Euro per una serie di infrazioni ad Enti
diversi. Per una serie di circostanze non favorevoli non è in grado di
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adempiere al proprio dovere. L’Ente concessionario, applicando la Legge,
accende una ipoteca sulla casa del contribuente, determinando forti
tensioni nel nucleo famigliare per il timore che l’appartamento in cui
abitano possa essere posto in vendita. E’ pur vero che l’ultima legge
finanziaria ha stabilito che soltanto per i debiti superiori agli 8.000 Euro sia
possibile procedere alla vendita dell’immobile, tuttavia viene lasciato
immutato il diritto dell’Ente Concessionario della riscossione di accendere
l’ipoteca. In questo caso, è chiara la sproporzione tra la pratica utilità
dell’atto coercitivo (ipoteca) rispetto all’obiettivo dichiarato di esigere
quanto dovuto, poiché non essendo possibile procedere alla vendita
dell’immobile per somme inferiori a 8.000 Euro, non può, di fatto, essere
garantito il pagamento di quanto richiesto. Ritengo, quindi, ragionevole
proporre che, in attesa di una modifica della normativa a livello nazionale,
si trovi un’intesa con gli Enti creditori affinché il diritto da parte del
Concessionario per la riscossione di procedere ad ipoteca sulla casa di
abitazione sia esercitato quando il contribuente è esposto per cifra
superiore agli 8.000 Euro.
Al crescere di questa “povertà relativa”, fa riscontro una effettiva difficoltà
di tutti gli Enti preposti alla tutela di tali soggetti per la diminuita capacità
finanziaria di cui dispongono.
Nel complesso appare sempre più difficile trovare delle risposte a questi
problemi, forte sembra la tendenza a considerarli marginali e straordinari,
quando invece rappresentano uno spaccato non irrilevante della nostra società.
Non vi è dubbio che vi sono casi del tutto eccezionali, ma non certamente
isolati.
Mi sembra opportuno illustrare, a tale proposito, le istanze presentate da
una coppia, regolarmente sposata, e genitori di un bambino di sette anni.
Al marito, una vita travagliata, ex tossicodipendente, uscito dalla droga
dopo una permanenza in una comunità, arriva un’ingiunzione di pagamento per
una serie di infrazioni relativa al periodo in cui faceva uso di droga.
La moglie lavora saltuariamente, impegnata soprattutto nella cura del
figlio.
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Nel complesso una situazione difficile, resa pesante e insostenibile dal
sopraggiungere dell’ingiunzione di pagamento (circa 8.000,00 Euro) e dallo
sfratto per morosità.
Contemporaneamente, la decisione di trattenere 1/5 dello stipendio di
800,00 Euro in applicazione delle norme che danno diritto agli Enti creditori di
procedere in tale direzione.
Certo, quello citato è forse un caso limite, ma la cruda realtà è quella di un
nucleo famigliare disperatamente solo ed al quale, al momento della stesura
della relazione, nessuno è stato in grado di indicare soluzioni ai problemi posti.
Prospettive dell’Ufficio del Difensore Civico per il 2006.
In altra parte della relazione verranno affrontate, in modo analitico, alcune
proposte per un affinamento del nostro lavoro.
Ci limitiamo, quindi, ad indicare alcune priorità per lo sviluppo della nostra
attività:
1. sollecitare il Consiglio Provinciale per l’approvazione, in tempi rapidi, di
uno schema di convenzione da proporre ai Comuni della Provincia e alle
Comunità Montane, per realizzare una rete della Difesa Civica in tutto il
territorio della Provincia ;
2. inserire, in tutti gli atti della Provincia il riferimento al diritto di ricorrere al
Difensore Civico, quando si ritenga leso un proprio diritto;
3. rendere più incisivo e puntuale il controllo degli Uffici che operano nel
settore della formazione professionale, nei confronti dei soggetti chiamati
a realizzare i diversi corsi previsti;
4. riproporre un metodo di controllo sugli impianti termici più uniforme fra gli
impianti di potenza maggiore ai 35 kW e quelli di potenza minore;
5. in accordo con l’Assessorato competente, il Provveditorato agli Studi e le
diverse istituzioni scolastiche, sviluppare una campagna sulla storia e le
caratteristiche della “Difesa Civica” con incontri con gli studenti dei diversi
Istituti che hanno un rapporto diretto con la Provincia;
6. tenuto
conto
della
proposta
formulata
dal
Presidente
della
1^
Commissione Dott. Bozzo, lavorare per la realizzazione di una vera e
propria “Casa della Difesa Civica” da collocare nel centro della città.
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All’interno di tale struttura, pur mantenendo la propria caratteristica ed
autonomia, potrebbero trovare posto i Difensori Civici di ComuneProvincia-Regione, con un migliore utilizzo delle forze e delle risorse
attualmente disponibili. E’ chiaro che oltre alla maggiore funzionalità,
questa scelta assumerà un carattere emblematico della volontà di dare
risposte positive ai problemi posti dai cittadini, anche in considerazione
del fatto che spesso le questioni da esaminare trovano come soggetti
referenti i diversi Enti Territoriali con una evidente sovrapposizione di
competenze.
Le caratteristiche delle pratiche trattate.
Dall’esame
delle
istanze
presentate
si
possono
trarre
alcune
considerazioni, che propongo all’attenzione del Consiglio Provinciale.
1. I problemi sollevati riguardano per 60% l’Amministrazione Provinciale e
Comuni diversi della Provincia;
2. per il 20% questioni che riguardano enti pubblici e concessionari di
pubblici servizi;
3. la quota restante (20%) si riferisce a questioni che riguardano la
condizione, spesso drammatica, di persone che, per i motivi più diversi,
sono alla disperata ricerca di risposte ad esigenze di pura sopravvivenza.
Nei confronti dell’Amministrazione Provinciale emergono con particolare
evidenza i settori nei quali la stessa esercita le funzioni che hanno un rapporto
diretto con i cittadini, Formazione Professionale, Ambiente, Caccia, accesso agli
atti, strade provinciali, e problemi posti dalla nuova normativa per i passi
carrabili.
Nei Comuni della Provincia emergono difficoltà nell’accesso, da parte dei
cittadini, agli atti che le Amministrazioni interessate detengono e problematiche
relative alla definizione di chi deve sostenere gli oneri per i lavori necessari alla
manutenzione delle diverse strade.
Di particolare rilievo, nel rapporto con aziende e imprese che esercitano
pubblici servizi, le questioni dei servizi telefonici.
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Sempre più numerose le persone, soprattutto anziani, coinvolti in non
chiare operazioni di passaggio da un gestore all’altro, con scarse possibilità di
definire le responsabilità per operazioni non trasparenti.
Risulta, infatti, praticamente impossibile, quando si chiedono informazioni
su tali situazioni, trovare degli interlocutori autorizzati ad esprimere pareri.
Come risulta dalle istanze che riguardano problemi particolari di un
numero crescente di cittadini che si trovano in difficili situazioni economichefinanziarie, emerge uno spaccato preoccupante della società genovese.
Disagio e solitudine sembrano caratterizzare questa parte crescente di
persone che vivono un equilibrio instabile, soprattutto dal punto di vista del
reddito di cui dispongono.
In molti casi esaminati, la rottura di tale equilibrio è determinata da fattori
legati al mutare delle condizioni di un membro del nucleo famigliare
(licenziamento,
malattia,
pagamento
richiesto
di
imposte,
sanzioni
amministrative, ecc).
In questo ultimo periodo, particolarmente delicata, in relazione alla
situazione in cui si trovano centinaia di persone colpite dagli sfratti, è la ricerca
di soluzioni che tengano conto della loro capacità-possibilità di sostenere i
maggiori oneri di una nuova situazione abitativa.
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”sul promontorio”
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OSSERVAZIONI SU MONITORAGGIO DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Con riferimento all’iniziative formative operate dalla Provincia di Genova,
deve segnalarsi un aspetto che, seppur investa una casistica numericamente
contenuta, rappresenta un elemento su quale operare alcuni interventi.
Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui gli Enti che materialmente
effettuano l’attività formativa, trovandosi in difficoltà economiche, vengano posti
in liquidazione con un conseguente danno per i soggetti creditori di questi ultimi,
e soprattutto per i fruitori ed i docenti dei corsi.
Al riguardo, si rammenta un caso dei primi casi che questo Difensore
Civico si è trovato ad affrontare consistente nel mancato pagamento ai corsisti
dell’indennità di mensa prevista.
In quell’occasione, stante la disponibilità dell’Amministrazione Provinciale
a riconoscere la particolare posizione meritevole di tutela dei soggetti fruitori del
corso, si riuscì a far corrispondere a questi ultimi da parte della Provincia di
Genova quanto loro spettante e non riconosciuto dall’Ente gestore del corso.
Deve precisarsi, comunque, che relativamente al caso appena ricordato la
Provincia di Genova, nell’esercizio dei suoi poteri ispettivi e di verifica, aveva
accertato a verbale che, a 5 mesi dall’inizio del corso ed a 2 mesi dalla sua
conclusione, non era stato ancora effettuato alcun rimborso delle spese di vitto,
ma a tale formale accertamento non era seguita alcuna iniziativa tesa a far
provvedere all’Ente di formazione ai propri obblighi.
Ciò portò lo scrivente Difensore Civico a rilevare come, invece, sarebbe
stato opportuno operare il monitoraggio in modo tale da indurre l’Ente gestore ad
adempiere a quanto dovuto, essendo, in caso contrario, inutile la verifica operata
poiché fine a se stessa.
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Nel corso dell’attività svolta, si sono ripresentate situazioni simili, seppur
riferite ad attività ove il rapporto Provincia di Genova/Ente gestore risulta essere
disciplinato, attraverso apposite convenzioni, in modo diverso rispetto al caso
sopra-ricordato, ove i soggetti danneggiati sono risultati essere i docenti.
In tali ipotesi si è verificata nuovamente la messa in liquidazione di un
Ente gestore il quale non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per le
prestazioni professionali rese dai docenti.
A ciò si aggiunga che i soggetti non pagati risultano essere collaboratori a
termine dell’Ente, non dipendenti, pertanto non godono neanche di quelle
garanzie previste per i crediti di lavoro in caso di liquidazione del soggetto datore
di lavoro.
Ora, al riguardo, pare allo scrivente che dovrebbe esservi una maggiore
attenzione
da
parte
dell’Amministrazione
Provinciale
sul
monitoraggio
dell’operato da parte degli Enti di formazione che, com’è noto, ricevono ed
utilizzano denaro pubblico per lo svolgimento dei corsi.
Si condivide la scelta di rendere l’attività formativa più snella e, quindi,
meno “burocraticizzata” come avviene attraverso l’erogazione dei c.d. voucher ai
fruitori dei corsi i quali, attraverso questi, possono accrescere le proprie
professionalità scegliendo dove utilizzare i voucher nell’ambito degli Enti
convenzionati con la Provincia di Genova, tuttavia essendo i voucher erogati
dall’Amministrazione Provinciale la fonte di reddito degli Enti formativi per
provvedere ai corsi, si ritiene che la destinazione di risorse pubbliche debba
comunque prevedere un controllo teso principalmente a tutelare i soggetti deboli
che, in tale contesto, si ritiene siano i docenti, spesso giovani neo-laureati che
trovano così una prima, seppur precaria, occupazione.
Attualmente, le convenzioni che regolano i rapporti tra la Provincia di
Genova e gli Enti di formazione per attività formative attraverso voucher,
prevedono, all’articolo quinto, che “l’Affidatario garantisce per il personale
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dipendente l’applicazione integrale del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro per tutta la durata della presente convenzione, sia per la parte normativa
che per la parte economica, ivi compreso il puntuale versamento degli oneri
previdenziali e/o assicurativi, l’accantonamento dell’indennità di anzianità e
osservanza degli ulteriori obblighi e/o istituti comunque derivanti dalla
contrattazione collettiva anche decentrata, manlevando espressamente la
Provincia da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque riconnessa alla
corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, cui provvederà
l’Affidatario a propria cura, responsabilità e spese, restando ad essi totalmente
estraneo la Provincia.
Analogamente
l’Affidatario
garantisce
la
corretta
instaurazione,
esecuzione e cessazione dei contratti di prestazione d’opera professionale nei
confronti degli operatori che, per la natura delle prestazioni rese, non debbano
essere inquadrati nei ruoli organici dell’Affidatario, assolvendo alle obbligazioni
accessorie anche di carattere fiscale, a propria esclusiva cura, responsabilità e
spese”.
Pertanto, l’Ente gestore si impegna verso la Provincia a tutelare il proprio
personale, tuttavia non risulta vi sia alcun monitoraggio da parte della Provincia
a che tale impegno venga rispettato.
E ciò pare confermato dall’articolo appena riportato ove è chiara la
manleva di responsabilità relativamente a tale aspetto a favore della Provincia, il
che può far pensare che non essendovi una responsabilità al riguardo non vi è,
conseguentemente, l’esigenza di verificare.
Tuttavia, a parere dello scrivente Difensore Civico, l’esigenza di operare
verifiche sussiste per due ragioni, da un lato per tutelare soggetti che sono parti
deboli del rapporto contrattuale (nel caso in esame collaboratori esterni a tempo
determinato o a progetto), dall’altro per tutelare l’immagine della Provincia che,
risultando convenzionata con il soggetto formatore, assume nei confronti
dell’opinione pubblica e dei diretti interessati un ruolo di garante, di partner che
attesta la serietà e le condizioni di “buona salute” dell’Ente gestore.
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Orbene, da contatti presi con gli Uffici competenti, i quali si sono sempre
dimostrati disponibili al dialogo, si è appreso che è in atto la stesura di una
procedura predeterminata per la certificazione della qualità relativamente alle
attività formative svolte e questo è senz’altro un elemento che dovrebbe portare
ad una riduzione del rischio di ritrovarsi nuovamente di fronte a casi come quello
riportato, tuttavia non risulta vi sia una previsione di controlli, ad esempio a
campione, sull’adempimento da parte dei soggetti formatori, durante lo
svolgimento delle attività, degli obblighi convenzionalmente assunti.
Pertanto, si propone un incontro con tutti i Direttori e Dirigenti competenti
al riguardo al fine di trovare una soluzione che, senza appesantire la procedura
che giustamente deve rimanere snella e non troppo “burocraticizzata” (quindi
senza arrivare a quel sistema di rendicontazione di indubbia complessità già
previsto per altra attività formativa), permetta un controllo da parte della
Provincia così da evitare il verificarsi di situazioni come quella rappresentata.
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OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI D’UFFICIO SU IMPIANTI TERMICI
EX LEGGE 10/90
Una tematica che ha interessato in più occasioni l’Ufficio di Difesa Civica
Provinciale riguarda i controlli d’ufficio operati dall’Amministrazione Provinciale, o
da soggetti incaricati, sugli impianti termici.
Con riferimento a tale questione, si evidenzia che l’art. 31, 3° comma,
della Legge 10/1991 dispone che i Comuni con popolazione superiore ai 40.000
abitanti e le Province nella restante parte del territorio effettuino i necessari
controlli finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme relative al rendimento
di combustione.
In particolare, l’art. 15 del D.P.R. 551/1999 prevede che, limitatamente
agli impianti di potenza inferiore ai 35kW, gli Enti di cui sopra, nell’ambito della
propria autonomia, stabiliscano chi i controlli sui suddetti impianti termici si
intendano effettuati qualora i proprietari od i manutentori trasmettano apposita
dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia.
In ogni caso, gli Enti preposti debbono effettuare annualmente controlli
tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti per i quali è pervenuta la
certificazione.
Tali controlli vengono effettuati gratuitamente in quanto l’onere è posto a
carico di tutti gli utenti che presentano la certificazione attraverso il pagamento
del c.d. “bollino giallo”.
Per gli impianti di potenza superiore ai 35 kW, invece, non è consentita la
certificazione, pertanto i controlli vengono operati d’ufficio circa ogni due anni e
con onere a carico degli utenti.
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In tale ipotesi, il costo del controllo, considerato congruo dalle
Associazioni dei Consumatori che hanno espresso il loro parere alla
Commissione Consiliare Permanente 5^ Ambiente, raggiunge importi pari ad
Euro 240,00.
Orbene, considerando che gli impianti debbono essere controllati
annualmente dagli utenti, ovviamente a loro spese, attraverso ditta abilitata,
risulta evidente come, sommando a tali costi quelli relativi al controllo d’ufficio
effettuato dall’Amministrazione Provinciale o da ditte esterne convenzionate,
l’onere complessivo a carico dei cittadini che rientrano nella casistica in esame
risulta essere eccessivamente gravoso.
Ed i numeri al riguardo non sono minimi poiché risulta all’Ufficio che gli
impianti di potenza superiore o uguale ai 35 kW ubicati nel territorio di
competenza della Provincia di Genova siano in numero di circa 7.000 – 7.500,
con un controllo annuo di circa 3.300 impianti cosicché ogni impianto venga
controllato con cadenza biennale.
Evidenziata
la
problematica
agli
Uffici
competenti
di
questa
Amministrazione ed all’Assessorato all’Ambiente, si è appreso che tale aspetto
era già noto, difatti con nota del 28.7.2003 l’Assessore Ambiente della Provincia
di Genova aveva proposto all’Assessore Ambiente della Regione Liguria, al fine
di evitare un carico di spese agli utenti eccessivamente gravoso, “di prendere in
considerazione l’opportunità di estendere, con intervento legislativo, la possibilità
di autocertificazione (determinando il costo del bollino in funzione della potenza
dell’impianto) a tutti gli impianti di qualsiasi potenza. In tal caso anche per gli
impianti di potenza maggiore di 35 kW i controlli verrebbero eseguiti con le
modalità attualmente previste per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW e
quindi senza ulteriori oneri a carico dei responsabili.
Si tenga presente che una tale risoluzione è già stata adottata dalla Regione
Piemonte (legge Regionale n. 23° del 07/10/2002 …)”.
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Tuttavia, alla proposta di cui sopra non è seguita alcuna pronuncia da
parte della Regione Liguria, Assessorato all’Ambiente, né risulta allo scrivente
che l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Genova abbia sollecitato detta
pronuncia, pertanto si invita con la presente a riformulare la proposta del
28.7.2003 alla nuovo Assessore Regionale all’Ambiente così da addivenire,
qual’ora venga positivamente riscontrata, ad un sistema di controlli sugli impianti
termici che non sia eccessivamente gravoso per i cittadini e che non determini il
formarsi di classi di utenti con oneri nettamente superiori per il medesimo
intervento di controllo, e che tenga altresì presente, a parità di potenza di
impianto termico, anche la differenza che evidentemente sussiste se detto
impianto termico serve un singolo privato od un condominio poiché nel secondo
caso l’onere, qualunque esso sia, risulta ripartito fra tutti i condomini mentre nella
prima ipotesi la somma dovuta risulta a carico di un solo soggetto.
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OSSERVAZIONI SULLE PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI
Anche quest’anno, nell’ambito della relazione dell’attività svolta dall’Ufficio
del Difensore Civico, ed in considerazione del crescente numero di istanze
riguardanti tali aspetti, trovano spazio alcune osservazioni relative all’attività di
recupero credito operate da parte del Concessionario per la riscossione, le quali,
come sarà senz’altro, sono state oggetto di una recente conferenza stampa
unificata dei tre Difensori Civici (Regione, Provincia di Genova e Comune di
Genova), con redazione di un documento congiunto da parte di questi ultimi.
L’attività di recupero crediti posta in essere dal Concessionario per la
riscossione, già da qualche anno, ha fatto emergere alcuni aspetti che
evidenziano come le profonde modificazioni della legislazione di riferimento
abbiano contribuito ad aggravare situazioni economico-sociali già difficili di
numerosi cittadini.
Volendosi addentrare negli aspetti più problematici, senza, tuttavia,
pretendere di sviluppare un discorso totalmente esaustivo della materia il quale
risulterebbe eccessivamente complesso e non utile ai fini del presente
documento, deve preliminarmente osservarsi che la normativa cardine
dell’attuale
sistema
di
recupero
crediti,
il
D.P.R.
602/1973,
è
stata
profondamente innovata dal D.Lgs. 46/1999 recante “Misure per il riordino della
disciplina relativa alla riscossione mediante ruolo”, con il quale è stato sostituito
l’intero titolo II del D.P.R. 602/1973, dai decreti legislativi nn. 37/1999, 112/1999
nonchè, in particolare, dal D.Lgs. 27.4.2001 n. 193.
Con tale ultimo decreto è stato previsto che decorsi 60 giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, il Concessionario può disporre il fermo
amministrativo di beni mobili registrati o può procedere ad iscrizione di ipoteca
su beni immobili per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del
credito per cui si procede.
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Questa modifica del 2001 ha portato ad una sorte di automatismo poiché,
trascorsi 60 giorni, viene posto in essere un provvedimento che dovrebbe essere
di natura cautelare ma che, sostanzialmente, viene ad assumere natura
coercitiva.
Ciò è confermato dalla semplice considerazione, che si riscontra in recenti
pronunce giurisprudenziali ed in contributi dottrinali relativi al provvedimento di
fermo amministrativo, ove viene evidenziato come quest’ultimo, ma lo stesso
può dirsi a fortiori nell’ipotesi di iscrizione ipotecaria, più che un atto strumentale
all’eventuale espropriazione, assume la forma di atto che direttamente colpisce
la
sfera
giuridico-patrimoniale
del
destinatario
determinando
pesanti
conseguenze in capo a quest’ultimo (a titolo esemplificativo, in caso di fermo
amministrativo si attua una vera e propria privazione del libero e pieno
godimento del bene inaudita altera parte, in caso di iscrizione ipotecaria, viene,
di fatto, impedito al soggetto l’accesso al credito).
Oltre a questo, altro aspetto che è stato evidenziato da attenta
giurisprudenza è la sproporzione fra il credito per cui procede il Concessionario e
la misura cautelare posta in essere.
Al riguardo, infatti, deve sottolinearsi che sono numerosi i casi in cui per
un credito di poche migliaia di euro, talvolta addirittura poche centinaia di euro, si
è provveduto ad iscrivere ipoteca sull’abitazione di appartenenza del debitore
creando, oltre a pregiudizievoli conseguenze, un’indignazione diffusa nella
collettività, anche in capo a soggetti che pur non essendo parti coinvolte rilevano
come un tale “meccanismo” sia poco garantista per il cittadino.
Ora, se da un lato le modifiche hanno introdotto un regime caratterizzato
dall’automatismo nel compimento di atti
che, come detto, più che cautelari
assumono la veste della coercitività e della frequente sproporzionalità fra debito
e valore del bene colpito dalla misura cautelare, dall’altro lato il nuovo art. 19,
comma 2, D.P.R. 602/1973, prevede che la richiesta di rateazione (delle somme
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iscritte a ruolo) debba essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio
della procedura esecutiva.
Da una prima lettura, quindi, anche la possibilità di richiedere una
rateazione del debito, onde evitare procedure espropriative, parrebbe ridotta da
un punto di vista temporale essendo necessaria, per non incorrere nel termine
decadenziale, la sua presentazione prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Orbene, in prima analisi non si ritiene condivisibile tale impostazione in
quanto, anche nell’interesse dello Stato di porre quelle condizioni che portano ad
incassare quando dovuto dal contribuente, parrebbe più utile permettere la
possibilità di presentare la richiesta di rateazione fino all’udienza ex art. 530
c.p.c..
Tuttavia, l’attuale normativa prevede come limite temporale l’inizio della
procedura esecutiva, pertanto, seppur quanto appena evidenziato si auspica
possa formare oggetto di futuro intervento del legislatore, con riferimento alla
locuzione “prima dell’inizio della procedura esecutiva” deve precisarsi quanto
segue.
Tale locuzione è soggetta a diverse interpretazioni poiché alcuni Enti
creditori ritengono iniziata la procedura esecutiva con la mera iscrizione di
ipoteca, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, o di fermo amministrativo, ex art. 86 D.P.R.
602/1973, mentre altri Enti ritengono che l’inizio della procedura esecutiva
avvenga con il pignoramento ex art. 491 c.p.c..
Tali diverse interpretazioni, come è ovvio, portano a conseguenze più o
meno favorevoli poiché nella prima ipotesi il termine per la richiesta di rateazione
è più breve, cosicché da un lato il cittadino non potrà più estinguere il proprio
debito semplicemente a seguito della mera iscrizione di ipoteca o fermo
amministrativo, che, si rammenta, ormai è atto “automatico” trascorsi 60 giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento, dall’altro vengono compromesse
le esigenze di un rapido e sicuro recupero del credito.
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Sul punto non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale
l’indicazione “inizio della procedura esecutiva” consista nella mera iscrizione di
ipoteca o di fermo amministrativo, bensì si è convinti che per “inizio della
procedura esecutiva” si intenda l’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c..
Tale convincimento, fra l’altro, è conforme a quanto indicato dall’Agenzia
delle Entrate nella Circolare n. 52 del 1.10.2003, ove si legge che “la procedura
esecutiva è il processo di esecuzione forzata attraverso la quale l’ordinamento
garantisce il soddisfacimento del diritto, se il diritto ha come oggetto
l’obbligazione di denaro, quest’ultima ha inizio con il pignoramento, ai sensi
dell’art. 491 c.p.c. ed analoga considerazione vale per il recupero dei crediti
iscritti a ruolo, la cui procedura ha, normalmente, inizio con il pignoramento ad
opera dell’Ufficiale della riscossione.
L’ipoteca legale prevista dall’art. 77, c. 1, D.P.R. 602/1973, è invece una
garanzia reale che il Concessionario, prima dell’inizio dell’espropriazione forzata,
può iscrivere sui beni del debitore e dei coobbligati, sulla base di un’autonoma
valutazione e al fine di assicurare il risultato della sua attività (…), essa
attribuisce al Concessionario i diritti previsti dall’art. 2808 c.c. ed, in particolare, il
diritto
di
essere
soddisfatto
con
preferenza
sul
prezzo
del
ricavato
dall’espropriazione e il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se
questo passi in proprietà d’altri.
Quanto al fermo di beni mobili registrati (…) si tratta di un provvedimento
di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l’utilizzo e la
libera disponibilità del bene”.
Ora, nulla quaestio sul pregevole intento di ridurre l’evasione e permettere
il recupero di quanto dovuto allo Stato o agli Enti pubblici, né si vuole incentivare
l’evasione o far perdere l’efficacia preventiva delle norme sanzionatorie, tuttavia
pare evidente come tale sistema, nel suo insieme, provochi compromissioni nei
diritti dei contribuenti; pertanto, parrebbe utile un intervento al riguardo del
legislatore al fine di armonizzare l’applicazione di una normativa che in alcuni
punti pare non organicamente coordinata con i principi del vigente ordinamento
giuridico.
20
Altro aspetto che meriterebbe una revisione consiste nel limite minimo
previsto per poter ottenere la rateizzazione del debito, fissato in Euro 750,00, e
con pagamento in 12 rate.
Ora, pare allo scrivente che 750,00 Euro non sia un importo irrisorio ed è
certo come per numerosissime famiglie non sia materialmente possibile
provvedere al pagamento di importi simili in un’unica soluzione, pertanto si
ritiene che anche per importi di debiti inferiori a tale tetto minimo dovrebbe
essere consentita, non come eccezione ma come regola comune, la
rateizzazione.
In ogni caso, in considerazione dell’intervenuta modifica del 2001 che,
come esposto, ha comportato un aggravamento di situazioni economico-sociali
già difficili di cittadini con un aumento del rischio del ricorso a diverse forme di
credito determinanti con buona probabilità, e come già osservato nell’ambito
dell’attività di difesa civica, un tracollo dell’economia domestica di famiglie anche
di ceto medio, questo Difensore Civico si pregia di formulare una proposta di
condoni mirati supportata, comunque, dalla Legge Finanziaria del 2003.
Difatti, con la citata Finanziaria 2003 è stata ammessa, fra le altre, la
sanatoria sui ruoli e sui bolli auto nelle Regioni a statuto speciale.
Per quanto concerne i ruoli, si precisa che l’intervento in parola riguarda i
ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai Concessionari per la riscossione e
questa definizione ha riguardato tutte le cartelle, ad eccezione di quelle relative a
risorse proprie dell’Unione Europea.
Invece, relativamente al bollo auto, la sanatoria è stata limitata alle
Regioni a statuto speciale, dando alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di
provvedere autonomamente ad un condono (al riguardo pare che la Regione
Toscana abbia varato una mini-sanatoria per i bolli 2001 e 2002 per le auto con
20 anni di anzianità).
21
Tuttavia, sempre la Finanziaria 2003, all’art. 13, ha previsto la possibilità
per gli Enti Locali di varare condoni per tributi locali, quindi per i Comuni: ad
esempio, tassa rifiuti, imposta pubblicità, Tosap; per le Province: ad esempio,
tributo speciale sull’ambiente, imposta provinciale di trascrizione; per le Regioni:
ad esempio, bollo auto, tributo speciale sul conferimento in discarica, tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, tasse su concessioni regionali.
Orbene, relativamente a quanto ammesso dalla Legge Finanziaria, come
indicato, ed in considerazione delle modifiche intervenute sul D.P.R. 602/1973,
parrebbe opportuno, seppur vi sia la consapevolezza delle attuali e generalizzate
difficoltà finanziarie degli Enti locali, che le Amministrazioni locali operassero un
intervento attraverso condoni mirati i quali, comunque, potrebbero portare
ulteriori entrate.
Altra proposta, già formulata nella precedente relazione e che si ripropone
in tale occasione con l’auspicio che possa essere da spunto per futuri interventi,
consiste nel dotare ogni Ente, Regione, Province e Comuni, di un fondo per
supportare coloro i quali non siano in grado di provvedere, neanche attraverso
una rateazione poiché il debito, maggiorato di spese ed interessi, ha raggiunto
una soglia troppo elevata,
al pagamento di quanto dovuto, anche al fine di
evitare che tali soggetti, nel tentativo di trovare una soluzione, possano stipulare
più debiti con banche o società finanziarie aggravando ulteriormente la propria
posizione o, ancor peggio, possano “cadere in mano” ad usurai.
Infine, visti anche i recenti accadimenti, si ritiene che la gestione delle
pratiche da parte del Concessionario dovrebbe essere regolamentato in modo
da evitare il verificarsi di situazioni quali, ad esempio, l’invio di cartella di
pagamento per adempimenti già effettuati.
Al riguardo, parte della giurisprudenza genovese ha riscontrato, in casi
analoghi, una responsabilità in capo al soggetto avente richiesto una prestazione
già eseguita con conseguente liquidazione di risarcimento del danno, il che
evidenzia come, senza volersi spingere a sostenere un obbligo di risarcimento,
22
una gestione maggiormente attenta ed un intervento degli Enti locali,
normalmente destinatari dei crediti recuperati dal Concessionario, anche
attraverso un loro maggior monitoraggio dell’operato del soggetto deputato alla
riscossione, sia auspicabile ed ai quali, anche relativamente a quest’ultimo
aspetto, questo Difensore Civico si rivolge proponendo un loro intervento.
23
OSSERVAZIONI SULLA RIGIDITA’ DI PARTE DELLA NORMATIVA SU
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Gli aspetti relativi alla materia sanzionatoria rappresentano una buona
parte delle questioni di cui si è occupato questo Difensore Civico.
In particolare, si vuole porre l’attenzione su un aspetto che evidenzia
come la vigente normativa permetta il verificarsi di situazioni ove la buona fede
del cittadino viene radicalmente esclusa a priori.
Esemplificando, si è verificata l’ipotesi in cui un soggetto, a seguito di due
verbali per violazioni al codice della strada elevati da un Comune della Provincia,
ha provveduto al pagamento entro i 60 giorni previsti, tuttavia, nella compilazione
dei bollettini di versamento, ha commesso un mero errore materiale indicando gli
importi di
Accortosi dell’errore, il cittadino si è recato presso il comando di Polizia
ma, essendo da poco trascorsi i 60 giorni, non è stato possibile regolarizzare
attraverso il pagamento della differenza, eventualmente maggiorata di interessi e
spese, ma, in applicazione dell’art. 389 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dell’art. 203
D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, gli è stato comunicato di dover pagare un importo pari
alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, corrispondente, in
sostanza, ad un importo pari a quanto già pagato, aumentato delle spese.
Quindi, a fronte di un pagamento effettuato di complessivi
è
stato richiesto un ulteriore pagamento di
Ora, nel caso esemplificato risulta evidente la buona fede del cittadino,
essendosi verificato un mero errore materiale, tuttavia non vi è stata alcuna
possibilità di intervento poiché la normativa, al riguardo, è tranciante senza
lasciare spazio a valutazioni di opportunità tipo questa sopra riportata.
24
Deve precisarsi che quanto legislativamente disposto dalla Legge
689/1981, norma di riferimento per le sanzioni amministrative, prevede una tale
valutazione, difatti l’art. 3 di tale Legge, nel disciplinare l’elemento soggettivo,
fornisce spazi valutativi agli Uffici ed infatti, al riguardo, anche la giurisprudenza
della Cassazione ha riconosciuto come la buona fede si un elemento da
considerare nell’applicazione delle sanzioni.
Certo, l’art. 3 richiamato è chiaro nel sanzionare ipotesi sia dolose che
colpose, ma, da una lettura attenta e coordinata con gli altri principi che regolano
la responsabilità penale, responsabilità questa affine a quella amministrativa,
pare vi siano elementi tali da far ritenere come nell’ipotesi sopra-esemplificata
potesse
esservi
il
riconoscimento
di
un
mero
errore
materiale
e,
conseguentemente, la non applicazione di un aggravamento pari a quello
applicato.
Il problema, tuttavia, nasce, come indicato, dalla rigidità della norma del
Regolamento di esecuzione al codice della strada (art. 389 cit.) il quale,
disciplinando nel dettaglio la fattispecie, non lascia spazio ad interventi correttivi
e più adeguati ai casi che, come quello di cui si è occupato lo scrivente
Difensore Civico, possono verificarsi.
Al riguardo, pertanto, si propone che gli Uffici competenti, nei limiti e nel
rispetto di quanto loro consentito dalle disposizioni normative, tendano ad
valutare ogni singolo caso con particolare attenzione così da adeguare le
sanzioni e qualunque altro provvedimento alla reale situazione del caso e,
comunque, si auspica che quanto indicato possa essere da spunto per formulare
proposte nelle opportune sedi nazionali al fine di riformare alcune parti di
legislazione
che
paiono
non
coordinati
con
la
disciplina
generale,
eccessivamente dettagliati per essere applicati in modo generico (al riguardo si
rammenta che le fattispecie normative, proprio perché debbono trovare
applicazione nella generalità dei casi, dovrebbero essere generiche) e, per ciò,
palesemente sbilanciati verso un esclusivo carattere di punibilità, senza
possibilità di valutazione dei singoli casi.
25
PUBBLICIZZAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI SOLLECITARE
L’INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO
Come è noto, l’art. 2
della legge 241/90 prevede che in ogni
provvedimento siano indicati l’Autorità e i termini entro i quali proporre
impugnativa giudiziale.
In aggiunta a tale prescrizione di origine legislativa,
nei
provvedimenti emanati dalla Provincia di Genova – ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento istitutivo – sarebbe senz’altro opportuno inserire la
previsione della possibilità di richiedere l’intervento del Difensore Civico in
qualità di garante dei principi dell’imparzialità, del buon andamento, della
tempestività e della correttezza della azione amministrativa, di un’azione
di tutela non giurisdizionale nei confronti di provvedimenti, atti, fatti,
procedimenti e comportamenti della Provincia che risultino in contrasto
con i suddetti principi o che, comunque rechino pregiudizio a diritti ed
interessi individuali, diffusi o pubblici.
26
SALVAGUARDIA DELLA POSSIBILITÀ DI AZIONARE I MEZZI
TUTELA NANTI LE AUTORITÀ GIURISDIZIONALI
Se è vero che un primo problema alla piena attivazione dell’Istituto
del Difensore Civico può derivare dalla scarsa conoscenza dell’esistenza
e del ruolo dello stesso, da parte dei cittadini, è altrettanto vero che un
altro grave problema deriva dalla preoccupazione di non poter rispettare i
termini perentori fissati dalla legge per la proposizione di azioni giudiziali.
Ora, laddove si voglia perseguire seriamente il duplice obiettivo di
approntare uno strumento giustiziale gratuito ed efficace e di deflazionare
il ricorso alle sedi giurisdizionali, andrebbe previsto – a livello procedurale
- un meccanismo tale da evitare che il periodo di tempo impiegato dal
Difensore Civico per istruire e concludere i propri interventi possa
pregiudicare la tempestività delle iniziative giudiziali dei cittadini.
E’ noto che i termini processuali appartengono a materie sulle quali
è competente a legiferare il legislatore nazionale.
Alla Provincia, tuttavia, dovrebbe essere consentito organizzare la
propria attività provvedimentale in modo tale che una volta attivato
l’intervento del Difensore Civico su una certa pratica (in una situazione
nella quale, comunque, non siano già scaduti i termini processuali per la
proposizione di un’azione giudiziale), il provvedimento adottato verrebbe
nuovamente notificato all’interessato allo specifico fine di consentire a
quest’ultimo l’attivazione di una procedura giudiziale.
In altri termini, una volta chiesto ed ottenuto l’intervento del
Difensore Civico il dies a quo per l’impugnazione del provvedimento
asseritamene lesivo verrebbe fatto coincidere non con la notificazione del
provvedimento originario ma con successiva notificazione effettuata dopo
che il difensore civico abbia avuto modo di esaurire la propria attività.
27
Non ci si nasconde che in alcune particolari situazioni il
meccanismo suggerito posa essere di ardua se non impossibile
attuazione (si pensi ad un provvedimento recettizio da adottare e
notificare entro un termine perentorio per l’Amministrazione) ma nella più
gran parte dei casi non dovrebbero sussistere problemi giuridici
particolari.
Del resto, per uscire dal cono d’ombra della marginalità e per
perseguire l’ambizione di modernizzare un istituto dalle valenze
largamente inespresse è necessario sperimentare anche forme di
funzionamento in buona misura innovative.
28
“verso S. Fruttuoso”
29
ISTANZE PRESENTATE ALL’UFFICIO
NELL’ANNO 2005
GENNAIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
C.E. – richiesta installazione impianto luminoso in
prossimità di passaggio pedonale. Risolta
L.P. - problemi condominiali. Parere
S.M. - richiesta di pagamento tasse automobilistiche già
versate. Risolta
D.L. - segnalazione di presunte irregolarità in casa di riposo.
Difensore Civico Regionale
S.T. - rimborso 1998 – Agenzia Entrate. Espresso parere
A.N. – immissioni sonore oltre la normale tollerabilità –
Espresso parere
S.R. – espresso parere su applicazione interessi tassa ICI .
D.V.– mancato riconoscimento da parte della Provincia del
diritto all’utilizzo del fondo sociale europeo ob. 3. Risolta
C.A. – immissione rumorose in Comune della Provincia.
Contattato Uffici competenti.
M.L. - sanzione amministrativa – parere legale.
C.M. – custodia di beni immobili rimossi da parte del
locatore a seguito sfratto esecutivo. Espresso parere legale.
F.B. – assistenza presentazione progetto Impresapiù.
L.M. – istanza per mancato recapito a domicilio da parte
SDA – contattato Direzione Postale - risolta
G.P. – mancato risarcimento danni da cinghiali. contattati
uffici preposti. Risolta
P.V. – richiesta rimborso spese iscrizione e cancellazione
ipoteca da imputarsi ad errore Gest-Line. Risolta
E.S. – mancata riparazione danni condominiali. Risolta.
B.G. – verifica delibere Consiglio Comunale in Comune
della Provincia non convenzionato. Difensore Civico
Regionale.
C.W.– contenzioso per bollo auto. Difensore Civico
Regionale.
P.G. – danni causati da impianto pubblica illuminazione in
comune della Provincia. In corso
V.W. – parere legale su problematiche in materia bancaria.
M.B. – verifica su controllo impianto termico. Risolta.
FEBBRAIO
22.
M.G - verifica informazioni su requisiti per l’accesso a corsi
professionali per stranieri. Contattato Centro per l’Impiego.
Risolta.
30
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
M.R.– problematiche legate a
vendita immobiliare.
Espresso parere legale.
P.F.– richiesta chiarimenti sanzione amministrativa
raddoppiata – Espresso parere legale.
S.E. – richiesta chiarimenti su detrazione punti patente.
Parere.
G.P. – verifica contratto di abitazione. Risolta.
F.P. – richiesta di rateizzazione Gest-line. Risolta.
E.C. – inquinamento acustico per lavori stradali. Difensore
Civico Comune.
L.G. – problematiche gestore telefonico – Attività mediatoria
- In corso.
L.T. – problematiche gestore servizi Gas domestico. Attività
mediatoria.
G.A. – richiesta informazioni su perizia tecnica. Parere
legale.
C.J. – approfondimento su pratica stranieri. Parere.
A.T.- richiesta chiarimenti legge immigrazione. Fornito
parere legale.
E.F. – richiesta compartecipazione sulla base del reddito del
disabile e non sul nucleo familiare. Difensore Civico
Regione.
N.I. – richiesta di accesso atti catastali. Risolta.
C.S. – rilascio permesso sosta in Comune della Provincia.
Risolta.
M.R. – problematiche legate a pratiche ereditarie. Fornito
parere legale.
C.V. – verifica parcella avvocato. Risolta.
S.A. – verifica rimborso compagnia ass.ni. Risolta
F.L. – richiesta chiarimenti per mancato risarcimento danni
a causa incidente su strada provinciale.Pratica risolta.
A.R. - richiesta di informazioni per edicola giornali sempre
chiusa. Attività mediatoria.
C.A - ricorso Polizia Provinciale – Risolta
M.G.– problematiche allaccio acqua uso domestico in
comune della Provincia. Attività mediatoria. Risolta
MARZO
44.
45.
46.
47.
48.
49.
51.
F.F.- mediazione per inserimento struttura disabile. Risolta
L.A. – problematiche gestore telefonico – parzialmente
risolta.
S.C. – mediazione per accelerare pratica residenza fuori
Genova. Risolta
B.C. - intervento per contributo sociale in Comune della
Provincia. Attività mediatoria. Risolta.
B.R. – sanzione amministrativa. Espresso parere.
V.A. – parere legale giudizio C.T.U. su interventi edilizi.
R.B. – chiarimenti su interessi legali.- fornito parere.
31
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
M.G. – mediazione per problematiche su pratica Tribunale
Diritti Malato. Risolta
P.M. – istanza recupero crediti fra privati – attività
mediatoria
P.G. – addebito da parte di gestore telefonico per servizi
non richiesti. Risolta.
P.M. – intervento in materia di minori. Espresso parere.
F.S. – problematiche ricorso Giudice Pace per sanzione
amministrativa. Risolta
S.M. – parere legale su ricorso sanzione amministrativa
P.F. - problematiche relative a irregolarità commerciali.
Risolta
S.D. – istanza per recupero Bond Argentini. Inviata
Federconsumatori
R.T. – problemi di condominio. Fornito parere legale.
R.T –
problematiche relative a pratica
Comune di
Campomorone. Risolta
C.M. – problematiche in materia occupazionale.- in via di
definizione
P.L. – mediazione Gest-Line per pagamento rateizzato.
Risolta
G.C. – immissioni rumorose oltre la tollerabilità. Difensore
Civico Comune
R.P.– mediazione per interruzione procedura pignoramento.
Risolta.
P.P. – controversia per debito tributario. Sospesa.
D.M. – pratica per ristrutturazione edilizia. Risolta
A.F. – pratica iscrizione di ipoteca. Risolta
A.A. – mediazione per verifica trattenute su finanziamento
INPDAP - risolta
A.M.- parere in materia di Codice della Strada.
C.M. - verifica posizione graduatoria Centri Impiego. Risolta
APRILE
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
DB.I - richiesta rimborso tasse pagate a Gest-Line. Risolta
O.C. - verifica esclusione concorso. Risolta
P.S. - verifica domanda INPS. Risolta
D.V.- mediazione Gest-Line per ricorso ipoteca immobile.
Risolta
F.F. - inserimento persona disabile in struttura adeguata.
Espresso parere
G.B. - problemi guarde-rail su strada provinciale Ferriere di
Torriglia. Risolta
F.S. - verifica spese condominiali. Risolta.
A.U.- informazioni per diritto al gratuito patrocinio.
Espresso parere.
M.G.- comportamento da tenere in caso di testimone ad
aggressione. Parere legale.
32
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
B.G.- contenzioso Comunità Montana Alta Val Trebbia per
rimborso danni. Risolta
P.S. - problematiche disagio economico. Servizi Sociali
Comune
G.A.- richiesta intervento per sistemazione Mostra 60°
Liberazione. Risolta.
B.E. - mediazione con Comune della Provincia per risolvere
problematiche disagio sociale. Risolta
A.G. - intervento per chiarire aspetti di graduatoria concorso
provincia. Risolta
G.A.- verifica pagamento/ debito presso la Provincia di
Genova. Risolta
V.G.- esclusione prova orale concorso Tecnico Servizi
Amministrativi per l’Impiego. Respinta per incompetenza.
G.F.- rateizzazione Gest – Line. In esame.
G.F. - parere espresso per sanzioni amministrative.
B.F - informazioni norme firma e-mail. Parere
M.M.- contenzioso con Società di servizi. Risolta
V.G.- problematiche passo carrabile Provincia. Risolta
L.M.- segnalazione aumento indiscriminato medicinali. Ass.
Consumatori
P.E. - inserimento progetto lavorativo Provincia. Fornito
parere.
O.L.- sanzione amministrativa. Parere legale
N.P.- richiesta annullamento ICI . Dif. Civ. Comune
MAGGIO
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
MA.- segnalazione insalubrità in condominio. Scritto Asl. –
consigliato rivolgersi Consiglio Circoscrizione.
G.D.- sanzioni amministrative arretrate. Parere.
G.A.- verifica domanda per aiuto sociale. Risolta
G.L.- sollecito pratica per buoni affitto. Attività mediatoria
V.C. - contestazione spese controllo impianti termici.
Problematica già sollevata nella relazione.
D.L. - parere legale su sanzione amministrazione con
procedimento pendente nanti Giudice di Pace.
P.E.- vertenza Soc. Telefonia fissa. In corso.
C.D.- richiesta chiarimenti sanzioni amministrative arretrate.
Contattata Gest-Line. Risolta
B.A.- richiesta intervento per problematiche in Comune
della Provincia. Risolta
B.E. - controversia gestore telefonico per pagamenti non
dovuti. Risolta
L.B. - problematiche condominiali. Parere legale
C.F. - sanzione amministrativa. Parere legale.
S.B. - richiesta intervento/chiarimenti per definizione di
procedimento presso area 08 Ambiente della Provincia per
concessione uso di sorgente. Risolta.
33
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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122.
123.
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125.
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128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
135.
136.
137.
138.
139.
G.M.- parere sanzione amministrazione con procedimento
pendente nanti Giudice di Pace.
S.P. - richiesta intervento per rateizzazione Gest-Line.
Risolta
G.G. - sanzione amministrativa autovelox. Parere.
D.L.- parere su sanzione amministrazione con
procedimento pendente nanti Giudice di Pace.
P.A. - richiesta chiarimenti per tassi di interesse su sanzioni
amministrative. Espresso parere.
R.M.- pignoramento per sanzioni amministrative arretrate.
Parere
L.R. - parere su sanzione amministrazione con
procedimento pendente nanti Giudice di Pace.
M.N. - segnalazione problematiche in quartiere cittadino. Dif.
Civico Comune
B.L. - verifica concorso Regione Liguria. Trasmessa per
competenza Dif. Civico Regionale
R.S. - sanzione amministrativa.Espresso parere
B.A. - rimborso Irpef anni 96-97-98-99. Risolta
C.G. - richiesta chiarimenti su beneficio per anziani su
trasporto pubblico. Risolta
P.A. - richiesta parere per problematiche locatizie.
Z.G. - verifica cartella pagamento Gest.Line. Risolta
O.M.- richiesta chiarimenti su contributo sociale. Espresso
parere
O.A. - valutare la possibilità di ridurre la mora per contributi
INPS. In corso
C.G. - tutela economica figlia disabile.Espresso parere.
R.M. - risarcimento danni da incidente stradale. Parere
legale.
P.F. - richiesta intervento per rimozione strada di cantiere a
seguito diffida della Provincia. Risolta
A.G. - richiesta intervento per rateizzazione cartella
pagamento Gest.Line. Risolta
G.A. - problematiche INAIL- espresso parere legale
T.B. - sanzione amministrativa.- parere
S.P. - sanzione amministrativa Comune Trasferita Dif. Civico
Comune
P.M. - richiesta di intervento per installazione semaforo in
Comune della Provincia. Risolta
B.E. - pratica detenzione armi. Espresso parere
V.S. - richiesta informazioni su onorario Avvocato. Parere
G.M. - segnalazione mancanza area sosta camper a Sestri
Levante. Trasferita Dif. Civico Regione
C.G. - verifica su perdita anzianità di disoccupazione. Risolta
F.C. - chiarimenti per cartella pagamento Gest-Line. Risolta
B.O. - parere per cambio alloggio Arte.
O.M. - ricorso a Giudice Pace. Espresso parere
34
140.
141.
142.
B.S. - segnalazione su giardini pubblici in condizioni di
igiene e sicurezza precari. Trasferita Dif. Civico Comune
C.E. - richiesta chiarimenti per sanzione amministrativa.
Risolta
M.O. - richiesta intervento per mancata consegna merce nei
tempi prestabiliti. Risolta
GIUGNO
143.
144.
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147.
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149.
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151.
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155.
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
E.A.- verifica cartelle Gest-line. Risolta
M.M - sanzione amministrativa su autovettura non più di
proprietà. Ricorso
S.J.- problematiche Agenzie delle Entrate. Garante del
Contribuente
S.V.- emergenza abitativa – sfratto esecutivo. Servizi
Sociali
R.B. - problematiche Sky. Attività mediatoria . Risolta
T.F.- ricorso contro sanzione amministrativa autovelox.
Parere
C.N. - chiarimenti corsi formazione Provincia di Genova.
Parere.
R.G. -richiesta sostituzione apparecchio telefonico difettoso
o restituzione di quanto pagato. Risolta
S.P. - richiesta
informazioni
su
autorizzazione
a
supermercato per aspiratori dai quali fuoriesce aria
caldissima. Dif. Civico Comune
R.G. - cartelle Gest-Line – espresso parere in diretta
Primocanale
P.G. - sanzione amministrativa - espresso parere in diretta
Primocanale
G.M.- problematiche condominiali – espresso parere in
diretta Primocanale
A.A. - problematiche Gest-line. – espresso parere in diretta
Primocanale
M.P. - sanzione codice strada - espresso parere in diretta
Primocanale
F.A. - problematiche Amga – espresso parere in diretta
Primocanale
D.G. - problematiche igieniche in condominio – espresso
parere in diretta Primocanale
B.A. - cartelle pagamento Gest-line – espresso parere in
diretta Primocanale
P.G. - fermo amministrativo del veicolo - espresso parere in
diretta Primocanale
V.V. - problematiche Canone Rai. Risolta
V.V. - sanzioni amministrative – verifica cartella Gest-Line.
Risolta
G.C. - consulenza D.P.R. 396 – stato civile. Espresso
parere.
35
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
G.G. - richiesta di applicazione estensiva DPR 503/96 art. 11
portatori Handicap – Difensore Civico Comune
T.M - richiesta informazioni DPR 285/90 – responsabilità
gestione area cimiteriale in Comune della Provincia. Risolta
M.A.- verifica su quanto operato ASL 3 – Palazzo della
Salute Cornigliano. Assessore Regionale
C.E. - chiarimenti sanzione amministrativa. Espresso parere
C.P. - verifica cartella Gest-Line multe arretrate. Risolta
F.G. - mediazione relativa ad accertata perdita d’acqua in
abitazione. Attività mediatoria acquedotto. Risolta
B.S. - richiesta intervento per ricongiungimento famigliare. In
corso
P.A. - ricorso commissione tributaria Provinciale – Espresso
parere
R.E.- problematiche condominiali Espresso parere.
R.A. - intervento per segnalazione perdita acqua in via N.S.
Assunta. Risolta
D.G. - intervento di mediazione per ottenere rimborso Irpef
anno 1994. Risolta
R.B. - cartella Gest-Line – violazione codice strada. Parere
G.M.- richiesta incontro per
problematiche famigliari.
Espresso parere legale.
P.G. - problematiche condominiali. Parere
P.C.- richiesta di proroga del termine di remissione ripristino
cantiere autorizzato dalla Provincia di Genova. Parzialmente
risolta.
G.R. - problematiche relative Controllo Calderine – Provincia
di Genova. In corso
C.G.- problematiche strada comunale in Comune della
Provincia Attività mediatoria. In corso
B.C.- verifica regolarità lavori in Comune della
Provincia.Risolta
L.S. - ricorso commissione tributaria Provinciale relativa
pagamento ICI 2000 – Parere
LUGLIO
183.
184.
185.
186.
187.
B.B.- verifica procedure di deliberazione consiliare in
Comune della Provincia. Risolta
U.M. - ingiustificata richiesta di pagamento per servizio non
richiesto da Soc. Comunicazione. In corso
B.G - immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità. da
parte di Pubblici Uffici. Parzialmente risolta.
R.G. - chiarimenti su riparto area posteggi auto operata da
A.R.T.E.. Attività mediatoria parzialmente risolta. Trasmessa
a seguito della nomina del Difensore Civico Regione a
quest’ultimo.
B.A.- sanzione Amministrativa Comune della Provincia.
Parere.
36
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
S.A. - lamentate mancate comunicazioni da parte di ATO
rifiuti – Provincia di Genova. Operate le verifiche.
A.F.- applicazione retroattiva di tariffa per controlli impianti
termici – Provincia di Genova. Non risolta
S.A.- rimborso ratei pensione reversibilità. Parzialmente
risolta
L.M. - problematiche danni alla salute per intervento
chirurgico eseguito non correttamente. Consulenza e
trasmissione al tribunale per i diritti del malato.In corso
C.A.- mancato accoglimento richiesta assegnazione alloggio
per studenti universitari.
Consulenza e trasmissione
Garante dell’Ateneo. Risolta
B.G.- mancanza marciapiede con situazione di pericolosità
su strada provinciale. Risolta
M.C. - verifica responsabilità pubblicazione di notizie. Non
risolta.
F.R.- problematiche assistenza anziani presso apposito
centro nella provincia. Parere legale
Z.G.- problematiche occupazionali relative a ditta
appaltatrice della Provincia. Risolta
C.C.I.- richiesta chiarimenti sulla procedura per gestione dei
rifiuti da parte della Provincia di Genova. Risolta.
AGOSTO
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
R.L.- lavori di manutenzione idraulica da parte di Provincia di
Genova/Comunità Montana. Risolta
S.G.- chiarimenti per sanzione amministrativa. Risolta
I.S. - chiarimenti sanzione mancato pagamento canone Rai.
Risolta
R.R.- regolamentazione viabilità interna comprensorio
Pineta di Arenzano . Trasferita Difensore Civico Regione
V.G. - esposizione debitoria con banca privata. Verifica
correttezza piano di rientro. Risolta
M.M.- sanzione amministrativa presso Comune di Firenze
(istante residente in Genova) Risolta.
R.C.problematiche
occupazionali
in
ambito
provinciale.Parere
A.M.- segnalazione di irregolarità su aree pubbliche in
Comune della Provincia. Attività mediatoria. Risolta.
T.A. - segnalazione di potenziali danni a seguito di forti
piogge per interventi operati da Comune della Provincia.In
corso.
A.A.- richiesta parere su problematiche relative o connesse a
soggetto portatore di handicap. Risolta
T.G. - richiesta restituzione di pagamento non dovuto per
ICI. Trasferita al Dif. Civico Comunale.
R.T. - sanzione amministrativa Comune della Provincia.
Parere.
37
210.
211.
212.
213.
214.
215.
B.E.- problematiche danni alla salute per errata diagnosi.
Consulenza e trasmissione al tribunale per i diritti del
malato.In corso
D.M.- supporto per accesso agli atti presso la Prefettura di
Genova relativamente a provvedimento del 1993. Risolta
S.G. - procedimento a seguito di guida in stato di ebbrezza.
Espresso parere.
G.S. - sanzione amministrativa ex art. 180 C.d.S. Risolta
V.G.- richiesta rateizzazione e consulenza su decreto
ingiuntivo di pagamento relativa a cartella Gest-Line. Risolta
S.G.- verifica competenze pubblici Ufficiali. In ambito
provinciale. Risolta
SETTEMBRE
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
B.C. - problematiche occupazionali per persona disabile.
Risolta
C.N - consulenza per problematiche ARTE. Forniti
chiarimenti
P.M. - variante di progetto di strada per passaggio di
soggetto portatore di handicap in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico. Attività mediatoria. Risolta
G.A. - problematiche a recesso da gestore telefonico. Risolta
M.F.- sanzione amministrativa per possibile clonazione di
targa. Segnalata agli Uffici competenti.
S.G. - problematiche per cartelle di pagamento Gest-line.
Non risolta
F.R. - problematiche condominiali. Attività mediatoria. Risolta
K.V. - richiesta di autorizzazione per reingresso in Italia di
studente straniero impossibilitato al rientro per ragioni
meramente burocratiche. Risolta
G.B. - richiesta di intervento lavori su strada provinciale.
Risolta
D.A. - richiesta rimborso per trasferimento salma. Trasferita
al Difensore Civico Comune.
T.C. - richiesta rimborso IRPEF/Agenzia Entrate. Risolta
L.D. - chiarimenti sanzione amministrativa. Risolta
A.P.- verifica
minor rimborso di Buoni Postali
Fruttiferi.Contattata Direzione Postale Risolta
D.M. - richiesta chiarimenti per gratuito patrocinio.fornito
parere.
G.M.- problematiche relative ad immobile in zona sottoposta
a vincolo ambientale. Fornito parere legale.
P.C. - problematiche cartella Gest-Line. Attività mediatoria.
Risolta.
G.R.- problematiche con Gest-Line per cartelle di pagamento
su importi condonati. Parzialmente risolta.
V.F. - richiesta rateizzazione Gest.Line. Risolta
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234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
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245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
L.P. - problematiche relativi ai controlli su impianti termici di
riscaldamento. Risolta
G.A.- richiesta rimborso per imposta pagata due volte. In
attesa documentazione.
F.I.- mancata concessione di rateizzazione per cartella GestLine. Parzialmente risolta
C.G.- problematiche abitative in ambito provinciale. Parere
espresso Primocanale.
M.F.- problematiche doppio addebito telefonico per
medesimo servizio. In corso.
L.M. - problematiche gestore telefonico. Risolta
S.G. - richiesta intervento di assistenza sociale. Messo in
contatto con gli Uffici.
P.L. problematiche inerenti separazione coniugale. Espresso
parere legale.
E.F.- problematiche in materia di formazione professionale.
Accesso agli atti.
B.R.- segnalazione attraverso Primocanale relativa ICI.
Indirizzato Dif. Civico Comune.
I.C. - richiesta rimborso IRPEF. Risolta
M.L. - richiesta rimborso ICI. Trasferita Dif. Civico Comune
M.T. - sanzione amministrativa. Epresso parere
P.A. - richiesta rimborso IRPEF. Risolta
C.E.- problematiche canone Rai. Parere espresso p
Primocanale.
P.G. - problematiche gestore telefonico. Risolta
P.D. - problematiche per cartella Gest.Line. Risolta
M.F. - richiesta cambio alloggio ARTE. Dif. Civico Regione
OTTOBRE
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
C.L.- mancata consegna certificato di proprietà per acquisto
di immobile. In corso.
B.A.- problematiche gestore telefonico – mancato
riconoscimento diritto di recesso. Parere espresso
Primocanale.
M.I.- realizzazione di viale privato abusivo con danni alle
fognature e movimenti franosi. Provincia di Genova. In
corso
C.M. consulenza per sanzioni amministrative per violazioni
C.d.S../ presunte irregolarità Agenti di P.M. Trasferita
Difensore Civico Comune
G..F. – parere espresso in diretta Primocanale per sanzioni.
C.F - parere espresso in diretta Primocanale per
problematiche gestore telefonico.
P.E.- problematiche cartelle pagamento Gest-Line. Non
risolta
P.I. - verifica su normativa per installazione parabola TV.
Risolta
39
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
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270.
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280.
281.
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284.
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286.
287.
F.B. - informazioni per inoltro posta elettronica in P.A.
Risolta.
C.L. - sanzione amministrativa. in diretta Primocanale.
Risolta
P.A.- richiesta intervento presso gestore competente per
estensione servizio ADSL in Alta Vallesturla. Risolta.
S.M. - verifica spese regolarità condominiali. Risolta.
V.G. - segnalazione disagi utenti di linea AMT. Dif. Civico
Comune.
C.R.- problematiche a seguito iscrizione ipotecaria da parte
di Gest-Line. Risolta
F.L.- problematiche per eccessivi consumi di Gas.
Parzialmente risolta.
M.S.- immissioni rumorose e di calore da climatizzatore in
supermercato.In attesa documentazione.
A.E.- richiesta chiarimenti su Legge 214/90. Risolta
A.S.- richiesta chiarimenti all’INPS per mancata esecuzione
in ordine alla vendita unità immobiliare. In corso.
N.M.- richiesta accesso atti C.d.C. inizialmente negati.
Risolta
G.F. - richiesta chiarimenti sanzione amministrativa. Risolta.
R.M. mediazione su richiesta di pagamento da parte di
Legale. Risolta
Q.S.- immissione rumorose da parte di ditta in condominio.
Risolta
P.M.- richiesta rateizzazione sanzione amministrativa.
Risolta
B.A.- consulenza per causa civile. Risolta
S.C - . richiesta verifica responsabilità avvocato. Risolta.
B.V. contenzioso circa disattivazione e riallaccio d a parte di
gestore telefonico. In corso
B.R.- verifica sanzione amministrativa. Risolta
M.M.- intervento per messa in sicurezza strada Comune
della Provincia. Risolta
L.M.- parere per affido di minore. Dif. Civico Regione
F.D.- estinzione Fondazione. Richiesta chiarimenti Comune
della Provincia – accesso atti
B.A.- mancata attivazione offerta supericarica
gestore
telefonico. In corso
B.F.- problematiche relative realizzazione posti auto. In
attesa doc.
M.A.- problematiche costruzione confine con muraglione di
proprietà. In attesa doc.
R.R.- segnalazione di eventuale pericolo nella realizzazione
di opere per il terzo valico. Dif. Civico Regione.
M.S.- verifica importo cartelle Gest-Line. Risolta
B.L.- richiesta chiarimenti per separazione.Fornito parere
legale.
40
288.
289.
U.C.- richiesta intervento per aiuti a persona anziana disabile
con reddito insufficiente.Parzialmente risolta.
F.I.- richiesta di chiarimenti in materia di problematiche
occupazionali. Risolta.
NOVEMBRE
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
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302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
S.G.- problematiche relative a cartella di pagamento GestLine. Risolta
G.F.- problematiche condominiali relativa ad infiltrazioni di
acqua. Espresso parere.
P.G.- problematiche per spese perizia IACP – proposta
modifica presentata attraverso Parlamentari Liguri.
R.A.- pratica relativa a passo vicinale in Comune della
Provincia.Espresso parere
T.M.- sanzioni per violazione al C.d.S. – ricorso al Giudice di
Pace e richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto. Risolta
G.R.- sanzione amministrativa al C.d.S. – richiesta di
parere
F.T. - mancato passaggio da addebito in banca a bolletta
Enel - Parere
T.A.- cartella Gest-line per aver pagato sanzione con 1
giorno di ritardo (da euro 131,00 a 915,00 –
M.C.- verifica cartella pagamento Gest-line Risolta.
B.S. - rifiuto a richiesta di ricovero in struttura anziani. Dif.
Civico Comune
B.S. - chiarimenti per vendita terreno agricolo. Espresso
parere.
D.L.- sanzione amministrativa per bollo auto. Parzialmente
risolta
P.B.- rilascio scontrino illeggibile da parte di distributore
benzina. Parzialmente risolta
P.A. - danneggiamento autovettura. Espresso parere legale.
L.S. - problematiche relative alla realizzazione del terzo
valico – Dif. Civico Regione
L.E - protesta per continua presenza di suonatori ambulanti
in zona centro storico. Risolta
S.M.- recupero crediti presso istituto docenza formazione
professionale. In corso.
G.P.- richiesta parere su problemi condominiali.
A.T.- verifica requisiti partecipazione corsi di formazione
Provincia di Genova. Risolta
G.S.- sanzione amministrativa infrazione al C.d.S. –
espresso parere.
C.V - verifica dei tempi per il rilascio permesso a costruire.
Risolta
T.A. - sostegno a genitore di tossicodipendente – messo in
contatto con strutture adeguate.
41
312.
313.
314.
315.
316.
V.S.- problematiche allaccio rete fognarie. In attesa
documentazione.
F.F.- presunte opere abusive relative al materiale sostituito.
In corso.
T.P.- ricorso contro esclusione di contributi erogati dalla
Provincia per progetto cooperazione internazionale.In Corso
B.N.- problematiche di circolazione per auto storica – bollino
blu. In attesa doc.
L.G.- problematiche per sovrapposizione calendari venatori
– pericolosità caccia al cinghiale.In corso.
DICEMBRE
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
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327.
328.
329.
330.
G.M. - rimborso dichiarazione Unico – anno 1999 – Garante
del Contribuente
D.L.- segnalazione degrado in condominio di residenza.
Parere
A.A.- sanzione per occupazione suolo pubblico –
Primocanale consulenza in diretta
G.B. - verifica tariffe controllo impianti termici da parte della
Provincia. In corso
P.O.- richiesta di chiarimenti
in merito alla presunta
demolizione del caseggiato in cui abita per la costruzione
della linea ad alta velocità – Epresso parere
G.D.- ricorso per sollecito pagamento canone rai – l’istante
non possiede apparecchio TV. Attività mediatoria.
F.L.- polizza di assicurazione INA – verifica corretto
rimborso – In corso
N.B. verifica cartelle Gest-line e richiesta rateizzazione.
Parzialmente risolta.
P.A.- verifica esclusione graduatoria per buoni affitto.
Trasferita D.C. Comune
G.F.- verifica cartella Gest-Line. Risolta
G.L.- richiesta chiarimenti per valutare possibile ricorso
sanzione amministrativa. Risolta
F.L.- verifica cartella esattoriale. Risolta
G.A.- consulenza per problemi condominiali.
P.A.- verifica cartelle Gest-line. Risolta
42
Conclusioni
Mi auguro che l’insieme della relazione che presento al Consiglio
Provinciale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento per
la disciplina del Difensore Civico Provinciale, offra al Consiglio stesso degli
spunti utili per una riflessione comune, sulle diverse questioni poste.
Sono naturalmente interessato ad ogni approfondimento che si riterrà
necessario nonché a valutare con grande attenzione gli spunti critici che
possano emergere dalla discussione.
Pur nel massimo rispetto delle reciproche autonomie,
l’intensa
collaborazione con tutti gli organi della Provincia è la condizione necessaria per
la tutela degli interessi della nostra comunità.
Genova 28 marzo 2006
Il Difensore Civico
On. Pietro Gambolato
43
“pescatore innamorato”
44
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento in attuazione delle disposizione statutarie, disciplina
l'
esercizio delle funzioni e della attività del Difensore Civico provinciale e ne determina le
modalità di elezione, i poteri, le prerogative, le risorse finanziarie e strumentali, il
trattamento economico ed i rapporti con gli organi istituzionali e tecnici dell'
ente da cui
promana.
Art. 2
(Funzioni)
1.Il Difensore Civico provinciale assicura ai residenti nel territorio provinciale, sia singoli
che associati, le garanzie e la tutela previste dall’ordinamento.
2. Il Difensore Civico esercita la propria carica in piena libertà ed indipendenza e non é
sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
3. A tal fine, il Difensore Civico svolge azione di tutela non giurisdizionale dei residenti,
singoli o associati, nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e
comportamenti della Provincia che risultino in contrasto con i principi della imparzialità,
del buon andamento, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa o
che, comunque, rechino pregiudizio a diritti ed interessi individuali, diffusi o pubblici.
4. Il Difensore Civico può inoltre segnalare al Presidente della Provincia carenze,
irregolarità, negligenze, ritardi, abusi, omissioni ed inadempienze degli organi, dei
servizi e degli uffici dell'
Ente, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua
attività. E'in sua facoltà presentare allo stesso Presidente della Provincia proposte per
eliminare le disfunzioni riscontrate.
5. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore Civico, l’Amministrazione
provinciale deve fornire, tramite organi e uffici competenti, motivata risposta, e a sua
volta il Difensore Civico informa eventuali interessati nei tempi e con le modalità stabilite
dal presente regolamento.
6. Le funzioni indicate ai commi 2 e 3 sono esercitate anche nei confronti della attività
delle istituzioni e delle aziende speciali della Provincia nonché di quella dei
concessionari di servizi provinciali. In questi casi l'
azione del Difensore Civico é rivolta
alla struttura di volta in volta interessata e di ogni intervento o proposta é data
informazione anche al Presidente della Provincia.
7. Il Difensore Civico esercita la propria carica in piena libertà ed indipendenza e non é
sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
45
Art. 3
(Convenzioni)
1. Il Difensore Civico nominato dalla Provincia assume anche le funzioni di Difensore
Civico per i Comuni della Provincia che ne abbiano fatto richiesta sulla base di apposite
convenzioni.
2. Nelle suddette convenzioni devono essere stabiliti i termini e la durata del servizio e
gli oneri che vengono assunti dal Comune che ne fa richiesta, nonché i reciproci
obblighi e garanzie.
3. Con la sottoscrizione di tali convenzioni i Comuni accettano integralmente e si
impegnano a rispettare il presente regolamento.
Art. 4
(Controllo eventuale sugli atti del Consiglio e della Giunta provinciale)
1. Nei casi previsti dall’art. 127 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., con richiesta
redatta nei termini e secondo i contenuti di legge, possono essere sottoposte al controllo
le deliberazioni di Giunta e di Consiglio indicate dalla norma richiamata.
2. Dal ricevimento della richiesta di sottoposizione a controllo, di cui il Difensore Civico
informa immediatamente l’Ente, è sospesa l’esecutività della deliberazione.
3. L’ufficio del Difensore Civico iscrive a protocollo, il giorno stesso, la richiesta e ne
rilascia ricevuta.
4. Il Difensore Civico può rigettare la richiesta motivandola per iscritto. Se ritiene invece
che la deliberazione sia illegittima, rileva, entro 15 giorni decorrenti dall’iscrizione di cui
al comma 3, eventuali vizi della deliberazione, dandone comunicazione scritta all’ente e
invitando il relativo organo deliberante a modificarla entro 30 giorni dalla ricezione.
5. L’organo deliberante può adeguarsi a tale indicazione oppure se non ritiene di
modificare la deliberazione la ripropone al Consiglio, entro il termine indicato, per la
conferma da adottare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.
6. Ove, entro il termine di cui ai commi precedenti, nessun provvedimento sia stato
assunto, la deliberazione si intende decaduta.
Art. 5
(Requisiti)
1. Il Difensore Civico é scelto fra i cittadini esperti qualificati di organizzazione giuridica
ed amministrativa, che non si trovino in una delle condizioni di, ineleggibilità od
incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie, che non abbiano riportato condanne
penali e che, nell'
espletamento di attività professionali o di pubblico impiego, non
abbiano subito provvedimenti o sanzioni comportanti la sospensione dal servizio o
dall'
albo professionale.
2. La competenza ed esperienza giuridica ed amministrativa deve essere descritta nel
curriculum professionale presentato e sottoscritto dal candidato, nel quale devono
essere anche indicati il titolo di studio, l'
abilitazione e l'
esperienza posseduti.
46
3. Il requisito indicato ai commi 1 e 2 si intende posseduto dal candidato che comprova
di trovarsi in almeno una delle seguenti posizioni:
a) avvocato esercente la professione;
b) dottore commercialista con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali;
c) docente universitario in materie giuridiche ed amministrative con almeno cinque anni
di servizio;
d) docente in materie giuridiche in istituti di istruzione secondaria di secondo grado con
almeno dieci anni di servizio;
e) magistrato od avvocato dello stato, in quiescenza;
f) segretario comunale e provinciale in quiescenza che abbia ricoperto negli ultimi
cinque anni di servizio una qualifica non inferiore a quella segretario di classe I B;
g) dirigente statale, regionale, di ente locale e delle unità sanitarie locali, in quiescenza,
che abbia ricoperto negli ultimi otto anni la qualifica di dirigente nell'
area giuridicoamministrativa.
h) coloro che per due cicli amministrativi, anche non completi, abbiano ricoperto la
carica di Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore, Consigliere Regionale,
Provinciale e Comunale.
Art. 6
(Prerogative e poteri)
1. Il Difensore Civico, per l'
adempimento delle proprie funzioni, ha diritto nei confronti sia
della Provincia che delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti, o dei Comuni
convenzionati nel caso di cui all’art.21:
a) di accedere liberamente ai competenti uffici per effettuare accertamenti diretti;
b) di visionare, senza limitazioni e nel rispetto dei tempi da lui stesso concordati con i
responsabili dei servizi, atti e documenti, con facoltà di estrarne copia in carta libera e
senza spese;
c) di ottenere dai dirigenti competenti per procedimento o per materia, sia verbalmente
che per iscritto, le notizie, i dati e gli altri elementi disponibili che siano ritenuti utili per la
propria attività; tali informazioni sono fornite, entro dieci giorni dalla richiesta, con la
massima completezza ed esattezza e comprendono tutto quanto è a conoscenza
dell'
interpellato in merito all'
oggetto in trattazione.
2. Lo stesso Difensore Civico ha inoltre facoltà di convocare dirigenti o funzionari sia
della Provincia che delle aziende ed istituzioni da essa dipendenti o dei Comuni
convenzionati, competenti per materia o per procedimento, per un esame congiunto
degli atti, dei documenti, dei fatti, delle situazioni e degli altri aspetti attinenti ai casi per i
quali è stato attivato il suo intervento.
3. Il diritto di accesso agli atti e documenti di cui alla lettera b) del comma 1 è esercitato
dal Difensore Civico anche nei confronti dei concessionari di servizi provinciali.
4. Il Difensore Civico ha facoltà di proporre al Segretario Generale della Provincia di
avviare l'
apertura, secondo le norme vigenti all'
interno dell'
Ente, di un procedimento
disciplinare a carico dell’organo burocratico di vertice dell’ente interessato, il quale, di
fronte a precise richieste presentate dallo stesso Difensore Civico nell'
esercizio delle
sue funzioni:
a) ritardi o impedisca, senza giustificata causa, l'
accesso alle notizie, alle informazioni e
agli atti e documenti di cui alla lettera b) del comma 1 ovvero ostacoli l'
acquisizione di
copia di tale materiale;
b) si renda indisponibile per l'
esame congiunto previsto dal comma 2;
47
c) ostacoli, ritardi od impedisca in via generale l'
esercizio delle funzioni del Difensore
Civico senza fondati motivi.
Art. 7
(Ineleggibilità e incompatibilità)
1. Non sono eleggibili all’ufficio di Difensore Civico:
a) i membri del parlamento e i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative e
politiche;
b) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell’Amministrazione regionale, del
Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli Amministratori di Enti,
Istituti e Aziende pubbliche;
c) gli Amministratori di Enti e Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari
Amministratori e Dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Provincia rapporti
contrattuali per opere, per somministrazioni o servizi, o che dall’Ente ricevano, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni;
d) coloro che svolgono funzioni direttive all’interno di partiti politici o di movimenti politici
organizzati;
e) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f) i dipendenti della Provincia di Genova;
2. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
Art. 8
(Elezione ed entrata in carica)
1. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio provinciale con voto segreto e a
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini italiani di provata esperienza
professionale nel campo giuridico-amministrativo, che siano in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere provinciale e che, per le loro
qualità personali e professionali offrano garanzie di indipendenza, obbiettività e serenità
di giudizio.
2. Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma
precedente, nella successiva si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta neppure nella
seconda votazione si ha una terza votazione con ballottaggio tra i due candidati che,
nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.
3. Il Difensore Civico entra in carica con l’esecutività della deliberazione di cui al comma
precedente.
4. Il mandato del Difensore Civico ha la durata di anni 5 ed è rinnovabile una sola volta.
Almeno due mesi prima della scadenza è avviata la procedura per il conferimento
dell’incarico.
5.In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro il quarantacinquesimo
giorno dalla presentazione delle stesse e nel frattempo i poteri del Difensore Civico
sono prorogati.
48
6. Nei casi di cessazione dalla carica per una delle cause indicate nelle lettere a), b), d)
dell’art.9, l’ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all’insediamento del nuovo
eletto.
Art. 9
(Cessazione della carica)
1. Oltreché per compimento del suo mandato indicato nell'
art. 6, il Difensore Civico
cessa dalla carica per:
a) decadenza;
b) impedimento permanente;
c) dimissioni;
d) decesso.
Art. 10
(Decadenza)
1. Qualora, successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni di ineleggibilità
od incompatibilità previste dal presente regolamento, dallo statuto ovvero sia venuto a
mancare uno dei requisiti ivi indicati, il Consiglio provinciale, su proposta documentata
del proprio Presidente e per suo tramite, dispone la notifica delle relative contestazioni
al Difensore Civico in carica, invitandolo a presentare le proprie deduzioni.
2. L'
interessato ha venti giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per
eliminare, ove possibile, le condizioni di contrasto con la carica ricoperta.
3. Trascorso il suddetto termine, il Consiglio decide in relazione alla documentazione in
suo possesso, a quella prodotta dall'
interessato ed agli accertamenti esperiti d'
ufficio dal
Segretario Generale e, ove risulti permanere una causa ostativa all'
esercizio della
funzione di Difensore Civico, dichiara la decadenza dall'
incarico con effetto immediato.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
assegnati.
Art. 11
(Impedimento permanente)
1. Il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale dell’Ente, ove sussistano fondati
motivi di ritenere che il Difensore Civico non possa esercitare correttamente le proprie
funzioni a causa del verificarsi di un impedimento permanente, possono compiere una
verifica preliminare di tale situazione attraverso idonei e riservati accertamenti,
informandone preventivamente il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente del Consiglio, ove dalle indagini suddette abbia a desumere il
convincimento dell'
esistenza di una causa permanente ostativa allo svolgimento
dell'
ufficio, presenta al Consiglio stesso un rapporto circostanziato, sentito l’Ufficio di
Presidenza dell’Ente.
3. Il Consiglio discute tale rapporto in seduta segreta e dichiara la cessazione del
Difensore Civico dalla carica per impedimento permanente.
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4. Nel caso in cui l'
impedimento permanente sia acclarato da fatti e circostanze
incontrovertibili o reso noto dall'
interessato, il Consiglio dichiara la immediata
cessazione dalla funzione su proposta motivata dal suo Presidente.
Art. 12
(Dimissioni)
1. Le dimissioni del Difensore Civico sono presentate in forma scritta al Presidente del
Consiglio che ne dà notizia al Consiglio e attiva le procedure per la nomina del
successore dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione delle dimissioni
stesse.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, e non necessitano di presa d'
atto.
Art. 13
(Sede, supporti operativi e strumentali e trattamento economico)
1. Il Difensore Civico ha sede in idonei locali, facilmente accessibili da parte del
pubblico, adeguatamente arredati ed attrezzati secondo le esigenze proprie della
funzione.
2. Il personale amministrativo occorrente per il funzionamento dell'
ufficio è individuato
dal Presidente della Provincia, sentito il Difensore Civico fra i dipendenti nell'
ambito
della organizzazione funzionale dell'
Ente.
3. Il Difensore Civico si avvale inoltre della attrezzatura e dei servizi strumentali generali
della Provincia, ivi compreso quello della notificazione degli atti. In tal caso le esigenze
del suo ufficio sono raccordate con quelle degli altri servizi dell'
Ente attraverso il
Segretario Generale.
4. Al Difensore Civico spetta l’indennità di funzione nella misura stabilita per gli
assessori provinciali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e necessarie per
l’adempimento dei compiti istituzionali.
5. Le spese relative al funzionamento dell’ufficio di Difensore Civico sono a carico
dell’Amministrazione e trovano specifica collocazione nel bilancio preventivo della
Provincia
Art. 14
(Gratuità degli interventi)
1. Il ricorso al Difensore Civico ed i suoi interventi non comportano alcun onere di spesa
per la parte richiedente.
Art. 15
(Attivazione dell'intervento)
1. Il Difensore Civico si attiva su istanza di chiunque vi abbia interesse, persone fisiche
e giuridiche, pubbliche e private. L'
intervento é richiesto con domanda scritta redatta in
carta semplice e sottoscritta della parte interessata, contenente l'
esposizione delle
ragioni e degli scopi per i quali viene promossa l'
azione di tutela di tale ufficio.
50
2. Il Difensore Civico e la struttura operativa a sua disposizione, ove necessario,
forniscono all’interessato la propria assistenza per la redazione, in forma completa e
corretta, della richiesta di intervento.
3. Le istanze presentate in forma anonima sono da considerare come non pervenute.
4. Il Difensore Civico procede autonomamente per l'
attività di segnalazione e
proposizione previste ai commi 3 e 4 dell'
art. 2.
5. L'
attivazione del Difensore Civico non esclude per gli interessati la facoltà di avvalersi,
anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalla normativa vigente,
né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto degli stessi di adire gli organi di
giustizia ordinaria od amministrativa.
Art. 16
(Modalità di esecuzione dell'intervento)
1. Il Difensore Civico, prima di dar corso al proprio intervento, accerta che il pregiudizio
lamentato o la contestazione sollevata siano effettivamente riferibili alla Amministrazione
Provinciale, a sue aziende ed istituzioni od a concessionari di servizi provinciali. Invita
quindi il servizio competente per materia a fornire nel termine di dieci giorni le prime
spiegazioni ed informazioni su ciascun caso in trattazione.
2. Se gli elementi acquisiti complessivamente offrono motivo per ritenere che sussista
effettivamente una situazione tale da rendere necessario od opportuno il suo intervento,
il Difensore Civico informa il Presidente ed il Segretario Generale della Provincia o gli
organi tecnici e di governo delle aziende e delle istituzioni dalla Provincia stessa
dipendenti ovvero
il
concessionario di
servizi
provinciali ed avverte
contemporaneamente il dirigente od il concessionario di volta in volta interessato che
procederà con lui all'
esame congiunto del caso stesso.
3.. Il dirigente od il concessionario si rende disponibile a tale scopo entro otto giorni
dalla richiesta e fornisce la collaborazione necessaria. Qualora il dirigente o il
concessionario, senza giustificato motivo, risultino inadempienti agli oneri di cui sopra, il
Difensore Civico ne fa segnalazione all’Ente o all’organo di rispettiva dipendenza.
4. Compiuto l'
esame suddetto, il Difensore Civico comunica per iscritto le proprie
osservazioni volte ad assicurare la legittimità degli adempimenti da espletare e, sentito,
a seconda dei casi, il Segretario Generale della Provincia, il direttore della istituzione, il
direttore della azienda ovvero il concessionario, indica il termine massimo entro il quale,
a suo parere, deve essere definita la pratica od il procedimento o deve essere eseguito
l'
intervento.
5. Quando vi sia stato l'
intervento del Difensore Civico, gli atti ed i provvedimenti
emanati danno conto delle sue osservazioni e sono trasmessi in copia al suo stesso
ufficio.
6. Gli atti relativi agli adempimenti eseguiti in difformità alle osservazioni del Difensore
Civico sono, a tale riguardo, adeguatamente motivati.
7. Dei propri interventi e dei loro risultati il Difensore Civico informa la parte richiedente.
51
Art. 17
(Interventi incidentali relativi a soggetti
non dipendenti dalla Provincia)
1. Qualora il Difensore Civico, nell'
esercizio delle proprie funzioni, rilevi o venga a
conoscenza di disposizioni o carenze di uffici e servizi appartenenti a pubbliche
amministrazioni od a concessionari non dipendenti dalla Provincia che si ripercuotono
negativamente sui soggetti indicati al comma 1 dell'
art. 2, ne riferisce al Presidente della
Provincia, esprimendo al riguardo le proprie valutazioni.
Il presidente della Provincia riferisce al Difensore Civico sulle iniziative assunte in
relazione a quanto segnalato.
Art. 18
(Soggetti non abilitati all'attivazione)
1.
Non possono ricorrere al Difensore Civico:
a) i Consiglieri provinciali;
b) i Consiglieri comunali per questioni attinenti ai rispettivi enti od a società da questi
ultimi partecipate;
c) le pubbliche amministrazioni;
d) il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i revisori dei conti della Provincia;
e) i direttori ed i revisori dei conti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia e
dai consorzi cui la Provincia stessa partecipa;
f) i dipendenti della Provincia, delle sue aziende e delle sue istituzioni e quelli dei
concessionari di servizi provinciali, per far valere pretese derivanti dal rapporto di
impiego o di lavoro.
Art. 19
(Limiti di competenza)
1. Sono precluse alla azione del Difensore Civico le questioni riservate dalla normativa
vigente alla contrattazione sindacale su tutta la materia del pubblico impiego e del
lavoro dipendente.
2. Il Difensore Civico sospende il proprio intervento quando viene a conoscenza che per
il caso a lui sottoposto è stata adita l'
autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa. Di
tale decisione è data tempestiva comunicazione alla parte interessata.
Art. 20
(Rapporti con gli organi della Provincia)
1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Presidente della Provincia, al quale si
rivolge per tutte le questioni relative alla azione amministrativa dell'
Ente.
2. Sul piano operativo, il Difensore Civico ha facoltà di rapportarsi direttamente anche
con i singoli Assessori per acquisire informazioni, notizie e valutazioni sui casi in
trattazione, fermo restando che le richieste e le segnalazioni formali sono sempre
indirizzate al Presidente della Provincia.
52
Art. 21
(Rapporti con gli uffici della Provincia)
1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale e, ove nominato, il Direttore
Generale della Provincia delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell’esercizio della sua
attività.
2. Il Direttore Generale, o in caso di mancanza dello stesso il Segretario Generale, su
richiesta del Difensore Civico, interviene per ottenere che i responsabili delle strutture
organizzative della Provincia forniscano la loro massima collaborazione per il miglior
svolgimento delle funzioni di difesa civica ed assicura le informazioni nonché la
consultazione ed il rilascio di copia degli atti in suo possesso.
Art. 22
(Rapporti con altri organi di difesa civica)
1.Per il migliore e più efficace esercizio delle funzioni di difesa dei diritti e degli interessi
dei residenti e delle loro forme associative, il Difensore Civico provinciale ricerca e
mantiene rapporti con il Difensore civico omologo della Regione e con quelli istituiti dai
comuni, con i quali attuo lo scambio di esperienze e di informazioni e si consulta sulle
problematiche comuni.
2. Nell’ attento rispetto delle relative competenze , in occasione di interventi nel campo
delle funzioni delegate dalla Regione alla Provincia, allo scopo di evitare sovrapposizioni
e duplicazioni di attività o sconfinamenti di competenza, il Difensore Civico provinciale
può coordinare la propria attività con quella del Difensore Civico regionale.
3. Il Difensore Civico provinciale può partecipare a forme di coordinamento, a riunioni,
convegni ed iniziative organizzate sia in sede regionale che a livello nazionale per
conseguire le finalità indicate ai commi 1 e 2.
Art. 23
(Relazione annuale)
1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio ed al Presidente della Provincia, entro il 31
marzo di ogni anno, un rapporto sulla attività complessivamente svolta, segnalando le
difficoltà incontrate e le disfunzioni verificate, esponendo anche le eventuali proposte
per il buon andamento della azione amministrativa dell'
Ente.
2. Copia del rapporto viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Entro un mese dalla sua presentazione, il Presidente del Consiglio, fissa, d'
intesa con
il Presidente della Provincia, la seduta consiliare per l’esame del rapporto del Difensore
Civico, il quale è invitato a partecipare alla adunanza per fornire, a richiesta, eventuali
chiarimenti e precisazioni.
4. Il Consiglio, a conclusione della discussione, può adottare risoluzioni sulle materie di
propria competenza e formulare indirizzi sulle questioni che attengono al Presidente,
alla Giunta e agli uffici della Provincia.
5. La diffusione del rapporto del Difensore Civico, dal quale sono omessi i soli riferimenti
nominativi a persone, è curata dal Presidente del Consiglio.
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6. In caso di particolare importanza od urgenza, il Difensore Civico può presentare
specifiche relazioni contenenti anche le proposte di intervento da lui ritenute opportune.
Tali relazioni sono trasmesse contemporaneamente al Presidente del Consiglio ed al
Presidente della Provincia.
Art. 24
(Entrata in vigore del regolamento)
1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell’articolo 134 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
54
STATUTO DELL’UFFICIO
ART. 46
DIFENSORE CIVICO
1. E' istituito presso la Provincia il Difensore civico, con compiti di garante
dell'
imparzialità e del buon andamento dell'
Amministrazione provinciale, ivi compresi i
pubblici servizi comunque gestiti dalla Provincia.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con voto segreto a maggioranza
di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere provinciale e che, per le loro
qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza , obiettività e
serenità di giudizio, nonché di competenza giuridico-amministrativa e che si dedichino a
tale attività a tempo pieno.
Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui sopra, nella
successiva votazione si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta neppure nella seconda
votazione, si ha una terza votazione con ballottaggio tra i due candidati che, nella
seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.
3. La carica di Difensore civico è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e con
incarichi in organismi dirigenti di partito o di movimento politico organizzato.
L'
incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza
dall'
ufficio se l'
interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla
contestazione mossa nei suoi confronti dal Presidente della Provincia.
4. Il mandato del Difensore civico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola
volta.
5. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio provinciale da
adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti
l'
esercizio delle sue funzioni.
6. Al Difensore civico compete un'
indennità pari a quella percepita dagli assessori.
7. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero
d'
ufficio, interviene presso l'
Amministrazione provinciale, assunta ogni utile
informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'
Amministrazione
stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio.
8. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore civico, l'
Amministrazione
provinciale fornisce, tramite gli organi o uffici competenti, motivata risposta e, a sua
volta, il Difensore civico ne informa l'
interessato nei termini e con le modalità stabilite dal
regolamento.
9. In virtù dell'
art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Difensore civico è competente
a riesaminare, su richiesta degli interessati, i provvedimenti di rifiuto, espresso o tacito,
e di differimento dell'
accesso agli atti della Provincia. Qualora il Difensore civico ritenga
illegittimo il rifiuto o il differimento, informa l'
ufficio che ha formato l'
atto; se quest'
ultimo
non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del Difensore civico, l'
accesso è consentito.
55
10. Il Difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di Garante del
contribuente di cui all'
articolo 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
11. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione sull'
attività svolta nell'
anno precedente. Nella relazione il Difensore civico può
altresì formulare proposte organizzative e funzionali, dirette ad elevare l'
imparzialità e la
trasparenza e a migliorare il buon andamento dell'
Amministrazione provinciale nei
confronti dei cittadini.
12. Compete altresì al Difensore civico il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e
della Giunta provinciale, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.
13. Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico si avvale di adeguati
mezzi posti a sua disposizione dall'
Amministrazione provinciale.
14. Il Difensore civico può svolgere altresì le proprie funzioni nei confronti dei Comuni
compresi nella circoscrizione della Provincia, sulla base di convenzioni con i Comuni
interessati e alle condizioni da queste stabilite.
15. Il Difensore civico ha gli stessi obblighi dei consiglieri provinciali, in ordine alla
pubblicità della situazione patrimoniale.
56
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un'
unione sempre più stretta hanno deciso di
condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'
Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
l'
Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona
al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'
Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L'
Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'
identità
nazionale degli Stati membri e dell'
ordinamento dei loro pubblici poteri a livello
nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e
sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei
capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali alla luce dell'
evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità
e dell'
Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni
costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato
sull'
Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'
uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dalla Comunità e dal Consiglio d'
Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti
dell'
uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri
come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'
Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'
ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
• il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
• il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone
• il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro
57
•
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3.
È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
3. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano.
4. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere
ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
5. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'
autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'
esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
3. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale
diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà
di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'
insegnamento, le
pratiche e l'
osservanza dei riti.
4. Il diritto all'
obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che
ne disciplinano l'
esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
4. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi
58
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di
frontiera.
5. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il
che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'
Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica
dei cittadini dell'
Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'
istruzione e all'
accesso alla formazione professionale
e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'
istruzione
obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici,
così come il diritto dei genitori di provvedere all'
educazione e all'
istruzione dei
loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'
esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'
Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati
membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i
cittadini dell'
Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'
impresa, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere
privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità
per la perdita della stessa. L'
uso dei beni può essere regolato dalla legge nei
limiti imposti dall'
interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
59
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e
a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad
altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
6. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'
origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'
appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la
nascita, gli handicap, l'
età o le tendenze sessuali.
7. Nell'
ambito d'
applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del
trattato sull'
Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'
Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia
di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'
adozione di misure che prevedano
vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
5. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della
loro età e della loro maturità.
6. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l'
interesse superiore del bambino deve essere considerato
preminente.
7. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
60
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'
Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'
Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a
garantirne l'
autonomia, l'
inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita
della comunità.
CAPO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati,
l'
informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal
diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
8. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
9. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'
età minima per l'
ammissione al lavoro non può essere
inferiore all'
età in cui termina la scuola dell'
obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla
loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che
possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che
possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
8. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
61
9. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il
diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla
maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo
parentale dopo la nascita o l'
adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
6. L'
Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la
malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di
perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e
le legislazioni e prassi nazionali.
7. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'
interno dell'
Unione ha diritto
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
8. Al fine di lottare contro l'
esclusione sociale e la povertà, l'
Unione riconosce e
rispetta il diritto all'
assistenza sociale e all'
assistenza abitativa volte a garantire
un'
esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti,
secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'
attuazione di tutte le politiche ed attività dell'
Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'
Unione, questa riconosce e
rispetta l'
accesso ai servizi d'
interesse economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità
europea.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'
ambiente e il miglioramento della sua qualità devono
essere integrati nelle politiche dell'
Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'
Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
10. Ogni cittadino dell'
Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
62
11. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero
e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'
Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
10. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in
modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli
organi dell'
Unione.
11. Tale diritto comprende in particolare:
• il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
• il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
• l'
obbligo per l'
amministrazione di motivare le proprie decisioni.
12. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'
esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
13. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'
Unione in una delle lingue del
trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'
Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'
Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'
Unione
casi di cattiva amministrazione nell'
azione delle istituzioni o degli organi comunitari,
salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'
esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'
Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
9. Ogni cittadino dell'
Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri.
10. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al
trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
63
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'
Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'
Unione siano stati violati
ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste
nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello
Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
12. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente provata.
13. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
14. Nessuno può essere condannato per un'
azione o un'
omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente
alla commissione del reato, la legge prevede l'
applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest'
ultima.
15. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole
di un'
azione o di un'
omissione che, al momento in cui è stata commessa,
costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
16. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato nell'
Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
14. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi
dell'
Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'
attuazione del diritto dell'
Unione. Pertanto, i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'
applicazione secondo le
rispettive competenze.
64
15. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'
Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
17. Eventuali limitazioni all'
esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'
Unione
o all'
esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
18. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati
comunitari o nel trattato sull'
Unione europea si esercitano alle condizioni e nei
limiti definiti dai trattati stessi.
19. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'
uomo e delle libertà
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell'
Unione conceda una protezione più estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti dell'
uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di
applicazione, dal diritto dell'
Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l'
Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti
contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'
uomo
e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un'
attività o compiere un atto che miri alla distruzione
dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
65
CARTA EUROPEA
DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ
A favore delle donne e degli uomini delle città
Perché elaborare, all'
alba del 21° secolo, una carta europea dei diritti dell'
uomo nella
città?
La Dichiarazione dei diritti dell'
uomo (1948) è universale. Non è stata successivamente
rafforzata e completata da numerosi altri impegni che hanno accentuato la tutela di certi
diritti la cui portata è variabile?
La Convenzione europea (1950) offre la cosiddetta garanzia giurisdizionale.
Nondimeno, numerosi diritti non sono sempre “ effettivi ” e i cittadini mal si riconoscono
nelle intricate procedure amministrative e giuridiche.
Come garantire meglio? Come agire meglio ? Come predisporre in modo migliore le
ondizioni pubbliche necessarie all'
appagamento del desiderio di felicità privata di
ciascuno?
E'qui che emerge il ruolo della Città.
Dappertutto, laddove il popolo delle campagne prosegue la sua lunga marcia verso le
città ed esse accolgono un numero sempre maggiore di viaggiatori di passaggio,
ma ugualmente e soprattutto di stranieri alla ricerca della libertà, di un lavoro e di
scambi di conoscenze, la città è diventata il futuro dell'
umanità.
E'oggi il luogo di ogni incontro e pertanto di tutti i possibili. E'ugualmente il terreno di
tutte le contraddizioni, e quindi di tutti i pericoli: è entro lo spazio urbano dalle frontiere
mal definite che si ritrovano le discriminazioni legate alla disoccupazione, alla povertà, al
disprezzo delle differenze culturali, ma nel contempo è li' che si delineano e si
moltiplicano delle prassi civiche e sociali di solidarietà.
E'pur vero che la città oggi ci impone di precisare meglio certi diritti, perché è il luogo
dove abitiamo, dove cerchiamo del lavoro, dove ci spostiamo. Impone ugualmente di
riconoscere nuovi diritti: il rispetto dell'
ambiente, la garanzia di un cibo sano, di
tranquillità, di possibilità di scambi e di svaghi, ecc.
E' poi vero che, di fronte alla crisi che colpisce la concezione delegataria della
democrazia a livello degli Stati nazionali e all'
inquietudine che suscitano le burocrazie
europee, la città appare come la risorsa di un nuovo spazio politico e sociale.
Là si prospettano le condizioni di una democrazia di prossimità. Là viene offerta
l'
occasione di una partecipazione al diritto di cittadinanza di tutti gli abitanti: una
cittadinanza a livello cittadino. Se è vero che viene riconosciuto ad ogni persona ognuno
dei diritti definiti, spetta ugualmente a ciascun cittadino, libero e solidale, di garantirli
tutti.
L'
impegno che noi affermiamo qui è rivolto alle donne e agli uomini del nostro tempo.
Non pretende di essere esauriente e la sua portata dipenderà dal modo in cui gli abitanti
delle città se ne sentiranno investiti. Si presenta come una risposta alle aspettative dei
cittadini, per le quali le città costituiscono sia l'
ambito naturale in cui si manifestano, che
l'
elemento rivelatore. La presente Carta sarà per loro, come per quelli che li governano a
livello comunale, quindi in base al principio di sussidiarietà,
un insieme di costanti di riferimento sulle quali far poggiare i loro diritti, riconoscerne le
eventuali violazioni e farle cessare.
Tali costanti sono altrettante occasioni di superare le difficoltà e di conciliare le logiche
talvolta contradditorie che si ritrovano all'
interno della vita stessa della città.
Una volontà: inserire il legame sociale, in modo duraturo, nello spazio pubblico.
Un principio: l'
uguaglianza.
Un obiettivo: l'
accresciuta consapevolezza pubblica di tutti gli abitanti.
Le città firmatarie,
Riconoscendo che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'
Uomo, il Patto
Internazionale dei Diritti Civili e Politici, il Patto internazionale dei Diritti Economici,
Sociali e Culturali, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'
Uomo e
66
delle Libertà fondamentali, la Carta Sociale Europea e gli altri strumenti internazionali di
tutela dei diritti dell'
uomo si applicano agli abitanti delle città, come a qualsiasi altra
persona;
Ricordando che i Diritti dell'
Uomo sono universali, indivisibili ed interdipendenti, che tutti
i pubblici poteri sono responsabili della loro garanzia, ma che il loro riconoscimento e i
meccanismi che ne consentono l'
applicazione e la protezione
sono ancora insufficienti, segnatamente per quanto riguarda i diritti sociali, economici e
culturali;
Persuase che la buona amministrazione delle città esige il rispetto e la garanzia dei
diritti dell'
uomo per tutti gli abitanti, senza esclusione, e che mira alla promozione dei
valori di coesione sociale e di protezione dei più vulnerabili;
Convinte per tali ragioni della necessità di una Carta europea dei diritti dell'
uomo nella
città che proclami solennemente e chiaramente i diritti fondamentali e le libertà
pubbliche riconosciute agli abitanti delle città e l'
impegno delle autorità comunali a
garantirli, nel rispetto delle competenze e dei poteri da esse legalmente detenuti,
conformemente alle loro legislazioni nazionali;
Ribadendo la loro approvazione della Carta europea dell'
autonomia locale, in virtù della
quale è necessario rendere l'
amministrazione comunale maggiormente efficace e più
vicina al cittadino, e in base alle raccomandazioni dell'
Impegno di Barcellona, firmato il
17 ottobre 1998 dalle città che hanno partecipato alla Conferenza europea delle città per
i diritti dell'
uomo, volta al miglioramento dello spazio pubblico collettivo per tutti i cittadini
senza distinzione di alcun genere;
Hanno deciso di comune accordo di assumere i seguenti impegni:
PARTEI
DISPOSIZIONI GENERALI
• ART. 1 - DIRITTO ALLA CITTÀ
1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto
di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista
politico,
sociale ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà.
2. Le autorità comunali agevolano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della
dignità di tutti e la qualità della vita dei loro abitanti.
• ART. 2 - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E DI NON DISCRIMINAZIONE.
1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nella
città firmatarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate
in quanto cittadini delle città.
2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata
all’origine, al colore, all’età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione,
all’opinione politica, all’origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito.
• Art. 3 - DIRITTO ALLA LIBERTÀ CULTURALE, LINGUISTICA E RELIGIOSA.
1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica
e religiosa.
2. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre Amministrazioni, fanno sì che i
bambini appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua
materna.
3. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità
comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si
67
adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione dei ghetti.
4. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti i non
credenti, come pure tra le diverse religioni.
5. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria
dei cittadini defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.
• ART. 4 - PROTEZIONE DEI GRUPPI E DEI CITTADINI MAGGIORMENTE
VULNERABILI.
I gruppi di cittadini maggiormente vulnerabili hanno diritto a misure specifiche di
protezione.
1. Le autorità comunali adottano le misure necessarie perché le persone portatrici di
handicap siano pienamente integrate nella vita della città. Gli alloggi, i luoghi di lavoro e
di svago devono per questo essere conformi a certe esigenze. I trasporti pubblici
devono essere accessibili a tutti.
2. Le città firmatarie adottano delle politiche attive di sostegno alle popolazioni
maggiormente vulnerabili, garantendo a ciascuno il diritto alla cittadinanza.
3. Le città adottano tutte le misure per facilitare l’integrazione sociale di tutti i cittadini,
qualunque, sia la causa della loro vulnerabilità, evitando di raggrupparli in modo
discriminatorio.
• ART. 5 - DOVERE DI SOLIDARIETÀ
La comunità locale è unita da un dovere di mutua solidarietà. Le autorità locali vi
contribuiscono favorendo lo sviluppo e la qualità dei servizi pubblici.
• ART. 6 - COOPERAZIONE COMUNALE INTERNAZIONALE
1. Le città incoraggiano la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture.
2. Le città firmatarie si impegnano a cooperare con gli enti locali dei paesi in via di
sviluppo nei settori degli impianti e delle attrezzature urbane, della tutela ambientale,
della sanità, dell’educazione e della cultura a coinvolgervi il maggior numero possibile di
cittadini.
3. Le città esortano più particolarmente gli attori economici a partecipare a dei
programmi di cooperazione e tutta la popolazione ad associarsi ad essi, allo scopo di
sviluppare un senso di solidarietà e di completa uguaglianza tra i popoli che superi le
frontiere urbane e nazionali.
• ART. 7 - PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
1. Il principio di sussidiarietà che è alla base della ripartizione delle competenze tra lo
Stato, le regioni e la Città deve essere negoziato in modo permanente per evitare che lo
stato centrale e le altre amministrazioni competenti scarichino le loro responsabilità sulle
città.
2. Tale negoziazione si propone lo scopo di garantire che i servizi pubblici dipendano
dal livello amministrativo più vicino alla popolazione, in vista della loro migliore efficacia.
P A R T E II
DIRITTI CIVILI E POLITICI DELLA CITTADINANZA LOCALE
• ART. 8 - DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA
1. I cittadini delle città hanno il diritto di partecipare alla vita politica locale mediate
elezioni libere e democratiche dei loro rappresentanti locali.
2. Le città firmatarie incoraggiano la definizione di norme legislative che portino
all’ampliamento dei diritto al voto e di eleggibilità a livello comunale per i cittadini
maggiorenni che non sono cittadini dello Stato.
3. Oltre alle elezioni periodiche destinate a rinnovare le istanze comunali, viene
68
incoraggiata la partecipazione democratica. A tal fine, i cittadini e le loro associazioni
possono accedere ai dibattiti pubblici, presentare delle interrogazioni alle autorità
comunali sulle poste in gioco riguardanti gli interessi dell’ente locale ed esprimere il
proprio parere, sia in modo diretto mediante dei “referendum comunali”, sia mediante
delle riunioni pubbliche e l’azione popolare.
4. In applicazione del principio di trasparenza e conformemente alle disposizioni
legislative dei vari paesi, l’organizzazione amministrativa delle città e le modalità del
lavoro comunale comprenderanno dei meccanismi di responsabilità degli amministratori
eletti e dell’amministrazione comunale.
• ART. 9 - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE DI RIUNIONE E DI MANIFESTAZIONE
1. Il diritto di associazione, di riunione e di manifestazione è garantito a tutti nella città.
2. I poteri locali incoraggiano l’associazionismo in quanto espressione del diritto di
cittadinanza, nel rispetto della sua autonomia.
3. La città offre degli spazi pubblici per l’organizzazione di riunioni aperte e di incontri
informali.
Garantisce il libero accesso di tutti a questi spazi, nel rispetto degli ordinamenti esistenti.
• ART. 10 - PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE
1. La città tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e riconosce che il rispetto
delle famiglie, nella diversità delle loro forme attuali, così come considerate dalle
legislazioni nazionali.
2. La famiglia, fin dal momento della sua costituzione e senza interventi nella sua vita
interna,usufruisce della tutela delle autorità comunali e di facilitazioni, segnatamente in
materia di alloggio. Le famiglie più svantaggiate dispongono a tal fine di sussidi
finanziari e di strutture e di servizi per l’assistenza all’infanzia e agli anziani.
3. Qualsiasi individuo ha il diritto di legarsi sentimentalmente con la persona di sua
scelta e di sposarsi senza che possa frapporsi nessun ostacolo, oltre a quelli stabiliti per
legge.
4. Le autorità comunali sviluppano delle politiche attive per vigilare sull’integrità fisica dei
membri delle famiglie e perché scompaiano i maltrattamenti in seno alle famiglie.
5. Nel rispetto della libertà di scelta nel campo educativo, religioso, culturale e politico, le
autorità locali adottano tutte le misure necessarie per tutelare l’infanzia e la gioventù e
per favorire l’istruzione basata sulla democrazia, la tolleranza e la possibilità di piena
partecipazione alla vita della città.
6. Le autorità locali creano le condizioni necessarie perché i bambini possano godere di
un’infanzia felice.
• ART. 11 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
1. I cittadini delle città hanno il diritto di essere informati in quanto riguarda la vita
sociale, economica, culturale e amministrativa locale. Gli unici limiti sono il rispetto della
vita privata delle persone e la protezione dell’infanzia e della gioventù.
2. I poteri locali garantiscono ai cittadini una circolazione dell’informazione generale
accessibile, efficace e trasparente a tal fine, sviluppano l’apprendimento delle tecnologie
informative, ne agevolano l’accesso e l’aggiornamento periodico.
P A R T E III
DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI
DI PROSSIMITÀ
• ART. 12 - DIRITTO GENERALE DI ACCESSO AI SERVIZI DI PROTEZIONE
SOCIALE.
1. Le città firmatarie ritengono che le politiche sociali costituiscano un aspetto decisivo
delle politiche di protezione dei diritti dell’uomo e di impegnano a garantirle nell’ambito
69
delle loro competenze.
2. I cittadini della città hanno libero accesso ai servizi comunali di interesse generale. A
tal fine, le città firmatarie si oppongono alla mera commercializzazione dei servizi di
assistenza sociale alle persone e procurano di creare dei servizi essenziali di qualità a
prezzo equo, anche ricorrendo al concorso del privato sociale e del volontariato.
3. Le città si impegnano a sviluppare delle politiche sociali, segnatamente nei confronti
dei più svantaggiati, finalizzate al rifiuto dell’esclusione e alla ricerca della dignità umana
e dell’uguaglianza dei diritti di cittadinanza e delle opportunità.
• ART. 13 - DIRITTO ALL’ISTRUZIONE.
1. I cittadini delle città godono del diritto all’istruzione. Le autorità comunali facilitano
l’accesso
all’istruzione elementare dei bambini e dei giovani in età scolare. Incoraggiano la
formazione per gli adulti, in un quadro di buon vicinato e di rispetto dei valori
democratici.
2. Le città contribuiscono a mettere a disposizioni di tutti degli spazi e dei centri
scolastici, educativi e culturali, in un contesto multiculturale e di coesione sociale.
3. Le autorità comunali contribuiscono ad innalzare il livello della cittadinanza mediante
delle pedagogie educative, segnatamente per quanto riguarda la lotta al sessismo, al
razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione.
• ART. 14 - DIRITTO AL LAVORO
1. I cittadini delle città hanno il diritto di disporre di risorse sufficienti, grazie ad
un’occupazione
dignitosa e tale da garantire la qualità della vita.
2. Le autorità comunali contribuiscono, nella misura delle loro possibilità. Ad ottenere la
piena occupazione. Per rendere effettivo il diritto al lavoro, le città firmatarie favoriscono
l’adeguamento dell’offerta e della domanda di lavoro ed incoraggiano l’aggiornamento e
la riqualificazione dei lavoratori attraverso dei programmi di formazione permanente.
Sviluppano le attività accessibili ai disoccupati.
3. Le città firmatarie si impegnano a non firmare alcun contratto comunale se non
contiene delle clausole di rifiuto del lavoro dei bambini e di rifiuto del lavoro illegale, che
si tratti di cittadini dello Stato di stranieri, di persone in situazione regolare oppure
irregolare rispetto alle leggi nazionali.
4. Le autorità comunali sviluppano, in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e
con le imprese, dei meccanismi per garantire l’uguaglianza di tutti di fronte al lavoro, per
impedire qualsiasi discriminazione in materia di remunerazione, di condizioni di lavoro,
di diritto di partecipazione, di promozione professionale e di tutela contro il
licenziamento, fondata sulla nazionalità, il sesso, le scelte sessuali, l’età o un handicap.
Incoraggiano pari possibilità di accesso delle donne al lavoro mediante la creazione di
asili nido ed altri provvedimenti, come pure l’accesso dei portatori di handicap, mediante
la creazione di attrezzature appropriate.
5. Facilitano la creazione di impieghi protetti in quanto punto di passaggio per le
persone che devono reinserirsi nella vita professionale. Incoraggiano in particolare la
creazione di posto di lavoro legati ai servizi di prossimità, all’ambiente, alla prevenzione
sociale e all’educazione degli adulti.
• ART. 15 - DIRITTO ALLA CULTURA.
1. I cittadini della città hanno diritto alla cultura in tutte le sue espressioni manifestazioni
e modalità possibili.
2. Le autorità locali, in cooperazione con le associazioni culturali e il settore privato,
incoraggiano lo sviluppo della vita culturale urbana nel rispetto della diversità. Degli
spazi pubblici propizi alle attività culturali e sociali vengono messi a disposizione dei
cittadini delle città con pari condizioni di accesso per tutti.
70
• ART. 16 - DIRITTO ALL’ALLOGGIO
1. Tutti i cittadini delle città hanno diritto ad un alloggio dignitoso, sicuro e salubre.
2. Le autorità comunali verificano che esista una offerta adeguata di alloggi e di impianti
di quartiere per tutti i loro cittadini senza distinzione, in funzione dei loro redditi. Tali
impianti devono comprendere delle strutture di accoglienza in grado di garantire la
sicurezza e la dignità dei senzatetto e delle strutture adattate alle donne vittime di
violenza e per quelle che cercano di sfuggire alle reti della prostituzione.
3. Le autorità comunali operano affinché sia riconosciuto il diritto dei nomadi di
soggiornare nella città in condizioni compatibili con la dignità umana e nel rispetto delle
norme generali e locali che regolano la vita nella città.
• ART. 17 - DIRITTO ALLA SALUTE.
1. Le autorità comunali agevolano un accesso uguale per tutti i cittadini alle cure e alla
prevenzione.
2. Le autorità comunali prendono tutte le iniziative necessarie in materia di salute
pubblica,
segnatamente mediante misure di prevenzione o misure di prevenzione o misure di
intervento qualora al situazione lo esiga.
3. Le città firmatarie, per il tramite delle loro azioni nel campo economico, culturale,
sociale, urbanistico, contribuiscono ad un approccio globale volto alla promozione della
salute per tutti gli abitanti condotto con la loro attiva partecipazione.
• ART. 18 - DIRITTO ALL’AMBIENTE
1. I cittadini delle città hanno diritto ad un ambiente sano nella ricerca della compatibilità
tra sviluppo economico ed equilibrio ambientale sostenibile.
2. A tal fine, le autorità comunali adottano, in base al principio di precauzione, delle
politiche di prevenzione dell’inquinamento (compreso quello acustico), di economia di
energia, di gestione, riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti. Ampliano e proteggono il
verde pubblico delle città.
3. Si adoperano perché i cittadini godano il paesaggio che circonda e che caratterizza le
città senza degradarlo e perché siano consultati sulle modifiche che potrebbero
deturparlo.
4. Sviluppano un’educazione orientata specificamente al rispetto della natura, rivolta in
particolare ai bambini.
• ART. 19 - DIRITTO AD UN’URBANISTICA ARMONIOSA.
1. I cittadini delle città hanno diritto ad uno sviluppo urbanistico ordinato che garantisca
una relazione armoniosa tra l’abitat, i servizi pubblici, le strutture, il verde pubblico, e le
attrezzature destinate ad uso collettivo.
2. Le autorità comunali realizzano, con la partecipazione dei cittadini, una pianificazione
ed una gestione urbana che possa ottenere l’equilibrio tra l’urbanistica e l’ambiente.
3. In tale ambito, si impegnano a rispettare il patrimonio naturale, storico architettonico,
culturale ed artistico delle città e a promuovere la ristrutturazione del patrimonio
esistente.
• ART. 20 - DIRITTO ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA TRANQUILLITÀ NELLA CITTÀ.
1. Le autorità locali riconoscono il diritto dei cittadini delle città a dei mezzi di trasporto
compatibili con la tranquillità della città. Favoriscono a tal fine dei trasporti in comune
accessibili a tutti, secondo un pianificazione degli spostamenti urbani ed interurbani.
Controllano il traffico automobilistico e ne garantiscono la fluidità nel rispetto
dell’ambiente.
2. Il comune controlla severamente l’emissione di ogni tipo di rumore e di vibrazioni.
Definisce delle zone riservate completamente oppure in certi periodi ai pedoni ed
71
incoraggia l’uso di veicoli non inquinanti.
3. Le città firmatarie si impegnano a stanziare le risorse necessarie per rendere effettivi
tali diritti, ricorrendo se del caso a delle forme di collaborazione economica tra enti
pubblici, società private e la società civile.
• ART. 21 - DIRITTO AL TEMPO LIBERO.
1. Le città riconoscono il diritto dei cittadini di disporre di tempo libero.
2. Le autorità comunali garantiscono l’esistenza di spazi ludici di qualità aperti a tutti i
bambini senza discriminazione.
3. Le autorità comunali agevolano la partecipazione attiva allo sport e fanno sì che le
attrezzature necessarie alla pratica degli sport siano messe a disposizione di tutti i
cittadini.
4. Le autorità comunali incoraggiano il turismo e vigilano per garantire un equilibrio tra
l’attività turistica della città e il benessere sociale ed ambientale dei cittadini.
• ART. 22 - DIRITTI DEI CONSUMATORI.
1. Le città vigilano, nel limite delle loro competenze, alla tutela dei consumatori. a tal
fine, per quanto riguarda i prodotti alimentari, garantiscono o fanno procedere al
controllo relativo ai pesi e misure, alla qualità alla composizione dei prodotti e
all’esattezza delle informazioni, come pure alle date di validità degli alimenti.
P A R T E IV
I DIRITTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE
DEMOCRATICA LOCALE
• ART. 23 - EFFICACIA DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Le autorità locali garantiscono l’efficacia dei servizi pubblici e la loro compatibilità con
i bisogni degli utenti, avendo cura di evitare qualsiasi situazione di discriminazione o di
abuso.
2. Le amministrazioni locali di doteranno di strumenti per procedere alla valutazione
della loro azione comunale e terranno conto dei risultati.
• ART. 24 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA
1. Le città firmatarie garantiscono la trasparenza dell’attività amministrativa. I cittadini
devono essere in grado di conoscere i loro diritti e i loro obblighi politici ed amministrativi
mediante al pubblicità data alle norme comunali, che devono essere comprensibili e
aggiornate periodicamente.
2. I cittadini hanno diritto ad una copia degli atti amministrativi. Dell’amministrazione
locale che li riguardano, salvo nei casi in cui esistano degli ostacoli di interesse pubblico
o legati al diritto alla privacy di terzi.
3. L’obbligo della trasparenza, della pubblicità, dell’imparzialità e della non
discriminazione delle azioni dei poteri comunali si applica a:
- La conclusione di contratti comunali conformemente ad una gestione rigorosa delle
spese comunali;
- La scelta dei funzionari, impiegati e dipendenti comunali nell’ambito dei principi legati
al merito e alla competenza.
4. Le autorità locali garantiscono la trasparenza e il controllo rigoroso dell’uso dei fondi
pubblici.
PARTEV
MECCANISMI DI GARANZA DEI DIRITTI UMANI DI PROSSIMITÀ
• ART. 25 - AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA LOCALE
1. Le città sviluppano delle politiche di miglioramento dell’accesso dei cittadini al diritto e
72
alla Giustizia.
2. Le città firmatarie favoriscono la soluzione extragiudiziale delle controversie civili,
penali,amministrative e professionali, mediante l’istituzione di meccanismi pubblici di
conciliazione, di transazione, di mediazione e di arbitrato.
3. Se del caso, la giustizia comunale garantita dai giudici di pace indipendenti - uomini
probi -eletti dai cittadini delle città e dai governi locali, con competenza per risolvere in
modo equo le controversie che oppongono i cittadini delle città all’amministrazione
comunale.
• ART. 26 - POLIZIA DI VICINATO
1. Le città firmatarie favoriscono l’istituzione di corpi di polizia di vicinato altamente
qualificati, con delle mansioni di “agenti di sicurezza e di convivialità”. Tali agenti
applicano delle politiche preventive contro i reati ed agiscono come un corpo di polizia di
educazione civica.
• ART. 27 - MECCANISMI DI PREVENZIONE
1. Le città firmatarie si dotano di meccanismi preventivi:
- mediatori sociali o di quartiere, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili.
- Ombudsman Comunale o Difensore civico in quanto istituzione indipendente ed
imparziale.
2. Per facilitare l’esercizio dei diritti enunciati in questa Carta e sottoporre al controllo
della popolazione la loro realtà concreta, ogni città firmataria istituisce una commissione
di emergenza, composta di cittadini ed incaricata di effettuare una valutazione
sull’applicazione della Carta.
• ART. 28 - MECCANISMI FISCALI E DI BILANCIO
1. Le città firmatarie si impegnano ad elaborare i loro bilanci in modo che le previsioni
delle entrate e delle spese siano tali da poter rendere effettivi i diritti enunciati nella
carta. Possono per questo istituire un sistema di “bilancio partecipavo”. La comunità dei
cittadini, organizzata in assemblee per quartiere o settore, oppure in associazioni, potrà
in tal modo esprimere il proprio parere per il finanziamento delle misure necessarie alla
realizzazione di tali diritti.
2. Le città partecipanti si impegnano, a nome del rispetto dell’eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alle spese, a non consentire che le aree o le attività che rientrano nella
sfera delle loro competenze sfuggano alla legalità in materia sociale, fiscale, ambientale
o di qualsiasi altra natura; agiscono altresì in modo che le zone che costituiscono
un’eccezione alla legalità spariscano laddove esistono.
DISPOSIZIONI FINALI
VALORE GIURIDICO DELLA CARTA
E DEI MECCANISMI DI APPLICAZIONE
1. La Carta, una volta adottata, resterà aperta alla firma singola di tutte le città che
decideranno di impegnarsi in tal senso.
2. I comuni integrano nei loro regolamenti comunali, dando loro un valore vincolante, i
principi e le norme, come pure i meccanismi di garanzia proposti dalla carta e la citano
in modo esplicito nei considerando di qualsiasi atto comunale.
3. Le città firmatarie riconoscono il carattere di diritto imperativo generale dei diritti
enunciati nella Carta e si impegnano a rifiutare o a denunciare qualsiasi atto giuridico, in
particolare qualsiasi contratto comunale, le cui conseguenze potrebbero ostacolare i
diritti riconosciuti o essere contrarie alla loro realizzazione, e ad adoperarsi per far sì
73
che gli altri soggetti di diritto
riconoscano ugualmente il valore giuridico superiore dei suddetti diritti.
4. Le città firmatarie si impegnano a creare una commissione incaricata di elaborare
ogni due anni una valutazione dell’applicazione dei diritti riconosciuti dalla Carta e
renderla pubblica.
5. La riunione della Conferenza delle Città per i diritti dell’uomo, costituita in assemblea
plenaria delle città firmatarie, deciderà di istituire un meccanismo di monitoraggio
appropriato in vista di verificare il recepimento e la buona applicazione di tale Carta da
parte delle città.
DISPOSIZIONI ADDIZIONALI
PRIMO
Le città firmatarie si impegnano ad agire presso i loro Stati in modo che le legislazioni
consentano la partecipazione dei cittadini residenti nella città, ma che non hanno la
cittadinanza dello Stato, alle elezioni comunali, ai sensi dell’articolo 8.2 della Carta.
SECONDO
Per permettere il controllo giurisdizionale dei diritti contenuti nella presente Carta, le città
firmatarie si impegnano a chiedere ai loro Stati e all’unione europea di completare le
dichiarazioni costituzionali relative ai Diritti dell’uomo e alla convenzione europea dei
diritti dell’uomo.
TERZO
Le città firmatarie elaboreranno ed attueranno dei programmi agenda 21, in applicazione
degli accordi adottati alla conferenza dell’ONU sull’Ambiente e lo Sviluppo, che si è
svolta a Rio de Janeiro nel 1992.
QUARTO
In caso di conflitto armato, le città firmatarie vigileranno al mantenimento del principio
della libera
amministrazione del loro ente locale e al rispetto dei diritti proclamati nella presente
carta.
QUINTO
L’impegno delle città sarà convalidato dalle loro assemblee comunali che potranno
formulare delle riserve circa certi articoli, se lo giudicheranno necessario, in funzione
della loro legislazione nazionale.
Fatto a Saint-Denis il 18 maggio 2000
IL MEDIATORE EUROPEO
JACOB SÖDERMAN
Cari lettori,
il trattato di Maastricht ha istituito la carica di Mediatore europeo per lottare contro la
cattiva amministrazione nell'
ambito delle attività delle istituzioni e degli organi
comunitari. Promuovendo la buona amministrazione, il Mediatore può contribuire a
migliorare le relazioni tra l'
Unione europea e i suoi cittadini. Fin dal settembre 1995,
quando è stata istituita la figura del Mediatore, abbiamo lavorato per definire il concetto
di cattiva amministrazione sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei
principi del diritto amministrativo europeo. Anche le leggi nazionali su tale questione
sono state una preziosa fonte di ispirazione. I lavori sono poi continuati con
74
l'
elaborazione di un codice di buona condotta amministrativa, adesso adottato dal
Parlamento europeo.
Il codice è destinato ai cittadini e ai funzionari pubblici europei. In esso si spiega ai
cittadini ciò che hanno il diritto di aspettarsi dall'
amministrazione e ai funzionari pubblici
quali sono i principi da osservare nelle loro attività. Sono fermamente convinto che la
completa applicazione del codice farà aumentare la fiducia dei cittadini nell'
Unione
europea e nelle sue istituzioni.
Durante le delibere del Parlamento europeo sul codice, un deputato europeo ha detto:
"In questo caso sono in gioco due importanti aspetti: in primo luogo la promozione della
preminenza del diritto e in secondo luogo il rispetto per i cittadini europei".
Spero vivamente che questo breve opuscolo fornisca un utile contributo per il
raggiungimento di questi importanti obiettivi.
75
IL CODICE EUROPEO
DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA
Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione mediante la
quale si è approvato un codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni ed
organi comunitari, i loro amministratori ed i loro funzionari dovranno rispettare nelle
proprie relazioni con il pubblico.
L'
idea di un codice è stata proposta per la prima volta nel 1998 dal deputato europeo
Roy PERRY. Il Mediatore europeo ne ha redatto il testo in seguito ad un'
indagine di
propria iniziativa e l'
ha presentato al Parlamento in forma di relazione speciale. La
risoluzione del Parlamento sul codice è basata sulla proposta del Mediatore, con alcune
modifiche apportate dall'
on. PERRY, relatore per la commissione per le petizioni del
Parlamento europeo.
LO STATUTO DEL CODICE
La Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione europea è stata proclamata nel corso del
vertice di Nizza, nel dicembre 2000. Comprende, come diritti fondamentali della
cittadinanza, il diritto ad una buona amministrazione ed il diritto di sottoporre al
Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione.
L'
obiettivo del codice è di spiegare in maniera il più possibile dettagliata ciò che il diritto
alla buona amministrazione menzionato nella Carta significhi nella pratica.
Buona condotta amministrativa
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'
Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
– il diritto di ogni cittadino di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
– il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
– l'
obbligo per l'
amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati
dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'
esercizio delle loro funzioni conformemente ai
principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'
Unione in una delle lingue del trattato
e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. (Articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali)
Il Mediatore conduce indagini su possibili casi di cattiva amministrazione nell'
azione
delle istituzioni e degli organi comunitari, in base a quanto stabilito dall'
articolo 195 del
Trattato CE e dello Statuto del Mediatore europeo1. Secondo la definizione di cattiva
amministrazione proposta dal Mediatore nella sua relazione per il 1997,
"si parla di cattiva amministrazione quando un'
istituzione omette di compiere un atto
dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima".
Il Parlamento europeo ha approvato questa definizione.
1 Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'
esercizio
delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 04.05.1994, pag. 15.
Il Mediatore europeo
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'
Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
sede in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell'
Unione casi di
76
cattiva amministrazione nell'
azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'
esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
(Articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali)
Contemporaneamente all'
approvazione del codice, il Parlamento europeo ha approvato
una risoluzione invitando il Mediatore ad applicare il codice allorché ravvisi un caso di
cattiva amministrazione, al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini alla buona
amministrazione come stabilito dall'
articolo 41 della Carta.
Il Mediatore applicherà pertanto la definizione di cattiva amministrazione alla luce delle
regole e dei principi contenuti nel codice.
L'
articolo 192 del Trattato CE prevede la possibilità, per il Parlamento europeo, di
chiedere alla Commissione di presentare una nuova legge.
Accogliendo il suggerimento originariamente proposto dall'
on. Jean- Maurice
DEHOUSSE, relatore della commissione giuridica e per il mercato interno, nella
risoluzione del 6 settembre 2001 del Parlamento europeo, si invita ugualmente la
Commissione europea a presentare un progetto di regolamento contenente il codice di
buona condotta amministrativa, progetto che sarà basato sull'
articolo 308 del
Trattato istitutivo della Comunità europea. Il fatto di includere il codice all'
interno di un
regolamento sottolineerebbe, agli occhi tanto dei cittadini che dei funzionari, la natura
obbligatoria delle regole e dei principi ivi contenuti.
Buona condotta amministrativa
IL TESTO DEL CODICE
Il codice, così come approvato dal Parlamento, contiene le seguenti disposizioni
sostanziali:
ARTICOLO 1
DISPOSIZIONE GENERALE
Nei loro rapporti con il pubblico, le istituzioni e i loro funzionari rispettano i principi che
compongono il codice di buona condotta amministrativa, denominato in appresso "il
codice".
ARTICOLO 2
AMBITO PERSONALE DI APPLICAZIONE
1. Il codice si applica a tutti i funzionari ed altri agenti, per i quali vigono lo Statuto dei
funzionari e le regolamentazioni applicabili aglialtri agenti, nei loro rapporti con il
pubblico. Di seguito il termine funzionari si riferisce sia ai funzionari che agli altri agenti.
2. Le Istituzioni e le loro amministrazioni adottano le misure necessarie per far sì che le
disposizioni previste dal presente codice si applichino alle altre persone alle loro
dipendenze, quali persone impiegate con contratto di diritto privato, esperti di
amministrazioni nazionali in commissioni di servizio e tirocinanti.
3. Il termine pubblico si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che
abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro.
4. Ai fini del presente codice:
a) con il termine "istituzione" si intende un'
istituzione o un organo comunitario;
b) con il termine "funzionario" si intende un funzionario o un altro agente delle Comunità
europee.
Buona condotta amministrativa
ARTICOLO 3
AMBITO MATERIALE DI APPLICAZIONE
1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si
applicano a tutti i rapporti delle istituzioni e delle loro amministrazioni con il pubblico, a
meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche.
77
2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra l’istituzione e i
suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo Statuto del personale.
ARTICOLO 4
LEGALITÀ
Il funzionario agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla
legislazione comunitaria. Il funzionario vigila in particolare affinché le decisioni che
incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento di legge e che il
loro contenuto sia conforme alla legge.
ARTICOLO 5
ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE
1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell’adottare decisioni, il funzionario garantisce
che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico che si
trovano nella stessa situazione sono trattati in modo identico.
2. Se si verificano diversità di trattamento, il funzionario garantisce che ciò sia
giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione.
3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri
del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di
qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita,
handicap, età od orientamento sessuale.
Il Mediatore europeo
ARTICOLO 6
PROPORZIONALITÀ
1. Nell’adottare decisioni, il funzionario assicura che le misure adottate siano
proporzionali all’obiettivo voluto. In particolare il funzionario evita di limitare i diritti dei
cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali
restrizioni od oneri e la finalità dell’azione.
2. Nell’adottare decisioni, il funzionario rispetta il giusto equilibrio
tra gli interessi dei singoli e l’interesse pubblico in generale.
ARTICOLO 7
ASSENZA DI ABUSO DI POTERE
Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state
conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare il funzionario evita di utilizzare tali
poteri per finalità prive di fondamento di legge o che non siano giustificate dall’interesse
generale.
ARTICOLO 8
IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Il funzionario è imparziale e indipendente. Il funzionario si astiene da qualsiasi azione
arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi
trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi.
2. Il comportamento di un funzionario non deve essere mai ispirato a interesse
personale, familiare o nazionale, né dipendere da pressioni politiche. Il funzionario si
astiene dal partecipare all’adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto
abbia un interesse finanziario.
Buona condotta amministrativa
78
ARTICOLO 9
OBIETTIVITÀ
Nell’adottare decisioni, il funzionario tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a
ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi
elemento irrilevante.
ARTICOLO 10
LEGITTIME ASPETTATIVE, COERENZA E CONSULENZA
1. Il funzionario è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con
l’azione amministrativa dell’istituzione. Il funzionario segue le normali prassi
dell’istituzione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un
caso specifico.
2. Il funzionario rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico
nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell’istituzione.
3. Se del caso, il funzionario consiglia il pubblico su come presentare una questione
rientrante nella sua sfera di competenza e su come procedere durante l'
esame del
fascicolo.
ARTICOLO 11
EQUITÀ
Il funzionario opera in modo imparziale, equo e ragionevole.
ARTICOLO 12
CORTESIA
1. Nei suoi rapporti con il pubblico, il funzionario dà prova di spirito di servizio,
correttezza, e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza,a chiamate telefoniche e
posta elettronica, il funzionario cerca di rendersi quanto più possibile utile e di
rispondere nella maniera più completa e accurata possibile alle domande postegli.
2. Se il funzionario non è responsabile per la materia in questione,
egli indirizza il cittadino al funzionario competente.
Il Mediatore europeo
3. Se si verifica un errore che lede i diritti o gli interessi di un membro del pubblico, il
funzionario è tenuto a scusarsi, a sforzarsi di correggere nel modo più opportuno gli
effetti negativi risultanti dal suo errore e a informare il membro del pubblico di eventuali
diritti di ricorso in conformità dell'
articolo 19 del codice.
ARTICOLO 13
RISPOSTA ALLE LETTERE NELLA LINGUA DEL CITTADINO
Il funzionario fa sì che ogni cittadino dell’Unione o qualsiasi membro del pubblico che
scrive all’istituzione in une delle lingue previste dal trattato riceva una risposta nella
stessa lingua. Nei limiti del possibile, la presente disposizione si applica anche a
persone giuridiche, quali organizzazioni e imprese.
ARTICOLO 14
AVVISO DI RICEVIMENTO E INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO
COMPETENTE
1. Per ogni lettera o denuncia indirizzata all’istituzione viene inviato un avviso di
ricevimento entro un termine di due settimane, tranne i casi in cui può essere trasmessa
una risposta nel merito entro tale termine.
79
2. La risposta o avviso di ricevimento riporterà il nome e il numero di telefono del
funzionario che si occupa della questione nonché il servizio cui appartiene.
3. Non è necessario inviare un avviso di ricevimento o rispondere a lettere o denunce
inopportune in ragione del loro numero eccessivo o perché ripetitive o prive di
significato.
Buona condotta amministrativa
ARTICOLO 15
OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE
DELL’ISTITUZIONE
1. Se una lettera o una denuncia destinata all’istituzione è indirizzata o trasmessa a una
Direzione generale, a una Direzione o Unità che non è competente a trattare il caso, i
suoi servizi fanno sì che il fascicolo sia trasmesso senza indugio al servizio competente
dell’istituzione.
2. Il servizio che ha inizialmente ricevuto la lettera o la denuncia informa l’autore di tale
trasmissione indicando il nome e il numero di telefono del funzionario al quale il
fascicolo è stata trasmesso.
3. Il funzionario segnala al cittadino o all'
associazione gli eventuali errori od omissioni
riscontrabili nei loro documenti e dà loro la possibilità di correggerli.
ARTICOLO 16
DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO E DI RILASCIARE DICHIARAZIONI
1. Nei casi in cui siano coinvolti i diritti o gli interessi di persone fisiche il funzionario fa sì
che in ogni fase del processo decisionale, sia rispettato il diritto alla difesa.
2. Ogni membro del pubblico ha il diritto, nei casi in cui deve essere presa una decisione
che incide sui suoi diritti, di presentare commenti scritti e, se del caso, di presentare
osservazioni orali prima che la decisione sia adottata.
ARTICOLO 17
TERMINE RAGIONEVOLE PER L’ADOZIONE DI DECISIONI
1. Il funzionario assicura che sia presa una decisione su ogni richiesta o denuncia
indirizzata all’istituzione entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non
oltre i due mesi dalla data di ricevimento.
La stessa norma si applica alle risposte a lettere provenienti da membri del pubblico e
alle risposte a note amministrative che il funzionario abbia inviato ai suoi superiori
richiedendo istruzioni quanto alle decisioni da adottarsi.
Il Mediatore europeo
2. Qualora, a causa della complessità delle questioni sollevate, una richiesta o una
denuncia indirizzata all’istituzione non possa essere oggetto di una decisione entro il
termine summenzionato, il funzionario ne informa quanto prima l’autore. In tal caso, una
decisione deve essere notificata all’autore nel più breve tempo possibile.
ARTICOLO 18
OBBLIGO DI INDICARE I MOTIVI DELLE DECISIONI
1. Qualsiasi decisione dell’istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una
persona fisica indica i motivi sui quali essa si basa specificando chiaramente i fatti
pertinenti e la base giuridica della decisione.
2. Il funzionario evita di adottare decisioni basate su motivi sommari
o vaghi o che non contengano un ragionamento individuale.
3. Qualora, a causa del gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non
sia possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e siano pertanto
80
elaborate risposte standard, il funzionario si impegna a trasmettere in un secondo tempo
un ragionamento individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta.
ARTICOLO 19
INDICAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI RICORSO
1. Una decisione dell’istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona
fisica contiene un’indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la
decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i
quali possono essere esperiti, nonché i termini per farlo.
2. In particolare, le decisioni fanno riferimento alla possibilità di avviare procedure
giudiziarie e presentare denunce dinanzi al Mediatore alle condizioni indicate
rispettivamente agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Buona condotta amministrativa
ARTICOLO 20
NOTIFICA DELLA DECISIONE
1. Il funzionario garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui
siano notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate, non appena la
decisione è adottata.
2. Il funzionario si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che la
persona o le persone interessate ne siano informate.
ARTICOLO 21
TUTELA DEI DATI
1. Il funzionario che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispetta la vita privata e
l'
integrità del singolo individuo nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.
45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati 2.
2. Il funzionario evita in particolare di utilizzare dati personali perfinalità illecite o di
trasmettere tali dati a persone non autorizzate.
ARTICOLO 22
RICHIESTE DI INFORMAZIONI
1. Qualora sia competente per la materia in questione, il funzionario fornisce a membri
del pubblico le informazioni richieste. Il funzionario fa in modo che le informazioni
comunicate siano chiare e comprensibili.
2. Qualora una richiesta di informazioni orale sia troppo complessa o troppo estesa, il
funzionario invita l’interessato a formulare la propria domanda per iscritto.
3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste,
egli, conformemente all’articolo 18 del presente codice, indica all’interessato i motivi per
i quali non può comunicare le informazioni.
2 GU L 8/1 del 12 gennaio 2001
Il Mediatore europeo
4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, il funzionario
indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono.
Per richieste di informazioni riguardanti un’altra istituzione od organismo comunitario, il
funzionario indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo.
5. In funzione dell’oggetto della richiesta, il funzionario indirizza, se del caso, il
richiedente al servizio dell’istituzione competente a fornire informazioni al pubblico.
81
ARTICOLO 23
RICHIESTE DI ACCESSO DEL PUBBLICO A DOCUMENTI
1. Il funzionario tratta le richieste di accesso ai documenti di maniera conforme alle
norme adottate dall'
istituzione ed ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento
(CE) n° 1049/2001 3.
2. Se il funzionario non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti,
egli invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto.
ARTICOLO 24
TENUTA DI REGISTRI IDONEI
I dipartimenti dell’istituzione tengono idonei registri della corrispondenza in entrata e in
uscita, dei documenti che ricevono e delle misure che adottano.
ARTICOLO 25
INFORMAZIONE AL PUBBLICO DEL CODICE
1. L’istituzione adotta misure efficaci per informare il pubblico dei diritti ad esso spettanti
ai sensi del presente codice. Ove possibile, rende il testo disponibile sotto forma
elettronica attraverso la home page del suo sito web.
2. Per conto di tutte le istituzioni, la Commissione pubblica e distribuisce ai cittadini il
codice sotto forma di opuscolo.
3 GU L 145/43 del 31 maggio 2001
Buona condotta amministrativa
ARTICOLO 26
DIRITTO DI PRESENTARE DENUNCIA DINANZI
AL MEDIATORE EUROPEO
Qualsiasi inadempienza da parte di un funzionario nell'
ottemperare ai principi enunciati
nel presente codice può essere oggetto di una denuncia dinanzi al Mediatore europeo
conformemente all'
articolo 195 del trattato che istituisce le Comunità europee nonché
allo Statuto del Mediatore europeo4.
ARTICOLO 27
REVISIONE
Dopo due anni ciascuna istituzione sottoporrà a revisione l'
esecuzione del codice.
L'
istituzione informerà il Mediatore europeo dei risultati di tale revisione.
4 Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'
esercizio
delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 04.05.1994, pag. 15.
Il Mediatore europeo
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUXEMBOURG QK-40-01-828-IT-C
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CONGRESSO DELLE REGIONI
Seconda Sessione 2002 – Roma, 5 giugno 2002
Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio
Risoluzione approvata su:
Le Regioni per una Difesa civica generalizzata e forte
a tutela e garanzia dei cittadini
Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste
nell'
evoluzione delle istituzioni della Repubblica - ispirandosi ai principi ideali e politici
che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo
ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'
Organizzazione delle
Nazioni Unite come istituto di tutela “non giurisdizionale” e di promozione dei diritti
umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà
sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato
origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'
ordinamento istituzionale
italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a
livello locale.
Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare
l'
assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di
difesa civica.
Nel nostro tempo:
-
la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le
Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'
identità delle persone e
dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
-
la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'
Unione e agli Stati
membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei
diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla
facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve
avere di appellarsi al difensore civico;
-
il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è
particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di
stampo federalista, nell'
eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel
rafforzamento degli organi esecutivi, nell’attribuzione di piena responsabilità
gestionale agli apparati tecnico-burocratici.
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Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra
cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa
civica, anche come strumento di mediazione e “conciliazione”, finalizzato al
contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri
di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa
civica, sotto i profili dell’indipendenza nell'
organizzazione e nell'
azione, dell’attenzione ai
soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate
alla popolazione da servire.
Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il
riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna
loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle
loro leggi, nel rispetto dell’autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a
rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa
civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del
difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti
degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano
funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella
consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti
delle amministrazioni centrali dello Stato.
Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti
Il Congresso delle Regioni
impegna la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle
Province autonome
a)
ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'
intesa
con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'
esame dell’Assemblea e dei
Consigli il presente documento;
b)
a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la
sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale,
riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;
c)
a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative
del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e
comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle
controversie,
di
promozione
di
atti
di
riforma
e
semplificazione
amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i
risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un
sistema integrato di difesa civica;
d)
ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle
Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa
civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando
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ogni forma di settorializzazione e consolidando l’organicità delle competenze
del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione
periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti
nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri
di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l’esercizio di particolari
forme di “controllo sostitutivo” e di sospensiva sull’efficacia degli atti ispirate a
sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei
comportamenti che si frappongono all’esercizio dell’azione di tutela;
e)
a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di
sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per
l’esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia
organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e
disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l’esercizio della difesa
civica anche in forme associative;
f)
a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso
delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di
affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei
risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle
sperimentazioni e sull’avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;
g)
a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici
regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei
processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale
e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel
contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale
rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;
h)
a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento
scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più
ampia divulgazione dell’istituto di difesa civica.
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REDATTA
CON LA COLLABORAZIONE DI
AVV. SIMONE STAGNARO – CONSULENTE UFFICIO DIFESA CIVICA
SIG.RA GRAZIELLA TAIBI – ADDETTA ALLA SEGRETERIA
Indirizzo e-mail [email protected]
Tel. 010 5499540 – fax 010 5499550
800 647171
Genova, MARZO 2005
La pubblicazione dei dipinti è stata gentilmente autorizzata dall’autrice
genovese Maria Grazia Bombelli
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