Signor Presidente - Provincia di Genova
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Signor Presidente - Provincia di Genova
“alla lampara” 1 Signor Presidente, Signori Consiglieri, nel presentare la relazione di attività del Difensore Civico per l’anno 2005, ringrazio i miei collaboratori, l’Amministrazione Provinciale, gli organi di stampa e le televisioni locali che hanno reso possibile una notevole espansione dell’attività dell’Ufficio. Infatti, mentre nell’anno 2004 le istanze presentate furono 256, nel corso dell’anno 2005 risultano 330, con un incremento dal 32% rispetto al periodo precedente. Tale andamento positivo è confermato dai primi due mesi del corrente anno, con un raddoppio delle pratiche aperte che salgono da 43 del 2005 a 88 nel 2006. E’ ragionevole ritenere che lo sviluppo del nostro lavoro sia stato determinato da una serie di fattori, che ritengo opportuno proporre all’attenzione del Consiglio. 1. Interesse dei cittadini verso il lavoro dell’Ufficio e relativa soddisfazione per l’approccio alle questioni poste, molte delle quali hanno trovato soluzione (55% casi), nel 25% dei casi è stato possibile una mediazione con enti pubblici e privati, il 20% dei casi hanno trovato soluzione.Tutto ciò ha rappresentato un veicolo prezioso nell’informazione “passaparola” sull’esistenza dell’Ufficio, a conferma della sua utilità, pur in una fase di continua ricerca di un equilibrio, non sempre facile, a fronte di istanze spesso di non semplice definizione; 2. il rapporto nuovo ed originale che si è stabilito con i “media” , TV e giornali. In particolare, una collaborazione efficace con tre reti TV a livello regionale, Primocanale, Telecittà, Telenord, con trasmissioni quindicinali, in orari e giorni della settimana a scadenza prefissata, ha reso possibile un contatto immediato e diretto con una vasta platea di telespettatori, con i quali si è mantenuto uno stretto rapporto per seguire l’andamento delle istanze presentate. In questa direzione sono in corso trattative per allargare ad altri “media” la collaborazione (Entella TV), in modo da coprire quelle parti del territorio situate nel levante della nostra Provincia. 2 Questo insieme di fattori conferma che la questione fondamentale resta l’intreccio tra il “diritto” del cittadino “alla Difesa Civica” e la conoscenza della ”esistenza” di un Ufficio preposto a tale ”funzione” organizzato, finanziato e con scelte autonome dalla Amministrazione Provinciale. Continuo a ritenere che sia interesse di tutte le forze presenti in Consiglio Provinciale compiere tutti gli atti necessari affinché gli impegni comuni assunti trovino pratica attuazione. GENNAIO-FEBBRAIO 2003 2004 2005 24 32 43 2006 88 Le possibili interpretazioni delle funzioni proprie del Difensore CIvico Nei diversi convegni, studi, dibattiti, e nelle esperienze concrete dei Difensori Civici Provinciali, si è molto discusso e si discute sui poteri e sui limiti di questo Istituto. Esistono, non risolti, problemi che riguardano la legislazione nazionale (siamo uno dei pochi Paesi europei che non hanno un Difensore Civico Nazionale). I poteri di cui disponiamo sono estremamente limitati, rigidamente determinati da statuti e regolamenti, qualche volta interpretati in modo restrittivo e burocratico. Ma nel breve e medio periodo questo, pur essendo uno dei problemi da risolvere, non pare la questione più importante. 3 In linea di fatto, e sulla base di una esperienza quadriennale, sono contrario a stabilire norme rigide, ampi poteri “coercitivi” con rischio di cambiare la natura stessa dell’Ufficio, con il rischio che esso diventi un’altra fonte di confusione tra Istituti che hanno ragioni e nature diverse. Nella fase attuale, la “felice ambiguità” che caratterizza le nostre funzioni appare la più appropriata, poiché stimola il dinamismo, la ricerca continua di terreni nuovi di ricerca, risponde di più alle domande, vecchie e nuove, della comunità. L’esperienza ci ha insegnato che, in generale, i cittadini che si rivolgono all’Ufficio non chiedono assistenza legale e, nella maggioranza dei casi, non pongono in discussione la legittimità degli atti cui si riferiscono le loro “istanze”, ma più spesso segnalano l’incongruità degli stessi e la sproporzione tra l’infrazione commessa ed il danno che il cittadino stesso deve subire. Qualche esempio in proposito sembra illuminante: 1. un cittadino, colpito da sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, deve pagare nei sessanta giorni successivi 275,10 Euro. Da automobilista diligente riconosce la giustezza di quanto dovuto, ma per mero errore materiale paga Euro 267,50, ossia 7,6 Euro in meno di quanto prescritto. Dopo qualche mese, allo stesso cittadino viene imposto di pagare altri 286,32 Euro (multa raddoppiata) perché il pagamento è stato inferiore a quanto la legge stabilisce, senza che questa ammetta errore alcuno. Cosa era accaduto? Il Codice della Strada prevede che la sanzione pagata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso venga applicata nella misura del minimo, decorso tale periodo, le somme vengono raddoppiate. Nel caso citato, è del tutto evidente la sproporzione tra il danno arrecato all’Ente creditore e la sanzione prevista, perché risulta inconfutabile la volontà di chi ha commesso l’infrazione di pagare quanto stabilito. In altra parte della relazione tale questione verrà trattata con maggiore attenzione e con proposte che rendano possibile il superamento di tali conseguenze; 2. un altro cittadino deve pagare 423 Euro per una serie di infrazioni ad Enti diversi. Per una serie di circostanze non favorevoli non è in grado di 4 adempiere al proprio dovere. L’Ente concessionario, applicando la Legge, accende una ipoteca sulla casa del contribuente, determinando forti tensioni nel nucleo famigliare per il timore che l’appartamento in cui abitano possa essere posto in vendita. E’ pur vero che l’ultima legge finanziaria ha stabilito che soltanto per i debiti superiori agli 8.000 Euro sia possibile procedere alla vendita dell’immobile, tuttavia viene lasciato immutato il diritto dell’Ente Concessionario della riscossione di accendere l’ipoteca. In questo caso, è chiara la sproporzione tra la pratica utilità dell’atto coercitivo (ipoteca) rispetto all’obiettivo dichiarato di esigere quanto dovuto, poiché non essendo possibile procedere alla vendita dell’immobile per somme inferiori a 8.000 Euro, non può, di fatto, essere garantito il pagamento di quanto richiesto. Ritengo, quindi, ragionevole proporre che, in attesa di una modifica della normativa a livello nazionale, si trovi un’intesa con gli Enti creditori affinché il diritto da parte del Concessionario per la riscossione di procedere ad ipoteca sulla casa di abitazione sia esercitato quando il contribuente è esposto per cifra superiore agli 8.000 Euro. Al crescere di questa “povertà relativa”, fa riscontro una effettiva difficoltà di tutti gli Enti preposti alla tutela di tali soggetti per la diminuita capacità finanziaria di cui dispongono. Nel complesso appare sempre più difficile trovare delle risposte a questi problemi, forte sembra la tendenza a considerarli marginali e straordinari, quando invece rappresentano uno spaccato non irrilevante della nostra società. Non vi è dubbio che vi sono casi del tutto eccezionali, ma non certamente isolati. Mi sembra opportuno illustrare, a tale proposito, le istanze presentate da una coppia, regolarmente sposata, e genitori di un bambino di sette anni. Al marito, una vita travagliata, ex tossicodipendente, uscito dalla droga dopo una permanenza in una comunità, arriva un’ingiunzione di pagamento per una serie di infrazioni relativa al periodo in cui faceva uso di droga. La moglie lavora saltuariamente, impegnata soprattutto nella cura del figlio. 5 Nel complesso una situazione difficile, resa pesante e insostenibile dal sopraggiungere dell’ingiunzione di pagamento (circa 8.000,00 Euro) e dallo sfratto per morosità. Contemporaneamente, la decisione di trattenere 1/5 dello stipendio di 800,00 Euro in applicazione delle norme che danno diritto agli Enti creditori di procedere in tale direzione. Certo, quello citato è forse un caso limite, ma la cruda realtà è quella di un nucleo famigliare disperatamente solo ed al quale, al momento della stesura della relazione, nessuno è stato in grado di indicare soluzioni ai problemi posti. Prospettive dell’Ufficio del Difensore Civico per il 2006. In altra parte della relazione verranno affrontate, in modo analitico, alcune proposte per un affinamento del nostro lavoro. Ci limitiamo, quindi, ad indicare alcune priorità per lo sviluppo della nostra attività: 1. sollecitare il Consiglio Provinciale per l’approvazione, in tempi rapidi, di uno schema di convenzione da proporre ai Comuni della Provincia e alle Comunità Montane, per realizzare una rete della Difesa Civica in tutto il territorio della Provincia ; 2. inserire, in tutti gli atti della Provincia il riferimento al diritto di ricorrere al Difensore Civico, quando si ritenga leso un proprio diritto; 3. rendere più incisivo e puntuale il controllo degli Uffici che operano nel settore della formazione professionale, nei confronti dei soggetti chiamati a realizzare i diversi corsi previsti; 4. riproporre un metodo di controllo sugli impianti termici più uniforme fra gli impianti di potenza maggiore ai 35 kW e quelli di potenza minore; 5. in accordo con l’Assessorato competente, il Provveditorato agli Studi e le diverse istituzioni scolastiche, sviluppare una campagna sulla storia e le caratteristiche della “Difesa Civica” con incontri con gli studenti dei diversi Istituti che hanno un rapporto diretto con la Provincia; 6. tenuto conto della proposta formulata dal Presidente della 1^ Commissione Dott. Bozzo, lavorare per la realizzazione di una vera e propria “Casa della Difesa Civica” da collocare nel centro della città. 6 All’interno di tale struttura, pur mantenendo la propria caratteristica ed autonomia, potrebbero trovare posto i Difensori Civici di ComuneProvincia-Regione, con un migliore utilizzo delle forze e delle risorse attualmente disponibili. E’ chiaro che oltre alla maggiore funzionalità, questa scelta assumerà un carattere emblematico della volontà di dare risposte positive ai problemi posti dai cittadini, anche in considerazione del fatto che spesso le questioni da esaminare trovano come soggetti referenti i diversi Enti Territoriali con una evidente sovrapposizione di competenze. Le caratteristiche delle pratiche trattate. Dall’esame delle istanze presentate si possono trarre alcune considerazioni, che propongo all’attenzione del Consiglio Provinciale. 1. I problemi sollevati riguardano per 60% l’Amministrazione Provinciale e Comuni diversi della Provincia; 2. per il 20% questioni che riguardano enti pubblici e concessionari di pubblici servizi; 3. la quota restante (20%) si riferisce a questioni che riguardano la condizione, spesso drammatica, di persone che, per i motivi più diversi, sono alla disperata ricerca di risposte ad esigenze di pura sopravvivenza. Nei confronti dell’Amministrazione Provinciale emergono con particolare evidenza i settori nei quali la stessa esercita le funzioni che hanno un rapporto diretto con i cittadini, Formazione Professionale, Ambiente, Caccia, accesso agli atti, strade provinciali, e problemi posti dalla nuova normativa per i passi carrabili. Nei Comuni della Provincia emergono difficoltà nell’accesso, da parte dei cittadini, agli atti che le Amministrazioni interessate detengono e problematiche relative alla definizione di chi deve sostenere gli oneri per i lavori necessari alla manutenzione delle diverse strade. Di particolare rilievo, nel rapporto con aziende e imprese che esercitano pubblici servizi, le questioni dei servizi telefonici. 7 Sempre più numerose le persone, soprattutto anziani, coinvolti in non chiare operazioni di passaggio da un gestore all’altro, con scarse possibilità di definire le responsabilità per operazioni non trasparenti. Risulta, infatti, praticamente impossibile, quando si chiedono informazioni su tali situazioni, trovare degli interlocutori autorizzati ad esprimere pareri. Come risulta dalle istanze che riguardano problemi particolari di un numero crescente di cittadini che si trovano in difficili situazioni economichefinanziarie, emerge uno spaccato preoccupante della società genovese. Disagio e solitudine sembrano caratterizzare questa parte crescente di persone che vivono un equilibrio instabile, soprattutto dal punto di vista del reddito di cui dispongono. In molti casi esaminati, la rottura di tale equilibrio è determinata da fattori legati al mutare delle condizioni di un membro del nucleo famigliare (licenziamento, malattia, pagamento richiesto di imposte, sanzioni amministrative, ecc). In questo ultimo periodo, particolarmente delicata, in relazione alla situazione in cui si trovano centinaia di persone colpite dagli sfratti, è la ricerca di soluzioni che tengano conto della loro capacità-possibilità di sostenere i maggiori oneri di una nuova situazione abitativa. 8 ”sul promontorio” 9 OSSERVAZIONI SU MONITORAGGIO DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Con riferimento all’iniziative formative operate dalla Provincia di Genova, deve segnalarsi un aspetto che, seppur investa una casistica numericamente contenuta, rappresenta un elemento su quale operare alcuni interventi. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui gli Enti che materialmente effettuano l’attività formativa, trovandosi in difficoltà economiche, vengano posti in liquidazione con un conseguente danno per i soggetti creditori di questi ultimi, e soprattutto per i fruitori ed i docenti dei corsi. Al riguardo, si rammenta un caso dei primi casi che questo Difensore Civico si è trovato ad affrontare consistente nel mancato pagamento ai corsisti dell’indennità di mensa prevista. In quell’occasione, stante la disponibilità dell’Amministrazione Provinciale a riconoscere la particolare posizione meritevole di tutela dei soggetti fruitori del corso, si riuscì a far corrispondere a questi ultimi da parte della Provincia di Genova quanto loro spettante e non riconosciuto dall’Ente gestore del corso. Deve precisarsi, comunque, che relativamente al caso appena ricordato la Provincia di Genova, nell’esercizio dei suoi poteri ispettivi e di verifica, aveva accertato a verbale che, a 5 mesi dall’inizio del corso ed a 2 mesi dalla sua conclusione, non era stato ancora effettuato alcun rimborso delle spese di vitto, ma a tale formale accertamento non era seguita alcuna iniziativa tesa a far provvedere all’Ente di formazione ai propri obblighi. Ciò portò lo scrivente Difensore Civico a rilevare come, invece, sarebbe stato opportuno operare il monitoraggio in modo tale da indurre l’Ente gestore ad adempiere a quanto dovuto, essendo, in caso contrario, inutile la verifica operata poiché fine a se stessa. 10 Nel corso dell’attività svolta, si sono ripresentate situazioni simili, seppur riferite ad attività ove il rapporto Provincia di Genova/Ente gestore risulta essere disciplinato, attraverso apposite convenzioni, in modo diverso rispetto al caso sopra-ricordato, ove i soggetti danneggiati sono risultati essere i docenti. In tali ipotesi si è verificata nuovamente la messa in liquidazione di un Ente gestore il quale non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni professionali rese dai docenti. A ciò si aggiunga che i soggetti non pagati risultano essere collaboratori a termine dell’Ente, non dipendenti, pertanto non godono neanche di quelle garanzie previste per i crediti di lavoro in caso di liquidazione del soggetto datore di lavoro. Ora, al riguardo, pare allo scrivente che dovrebbe esservi una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Provinciale sul monitoraggio dell’operato da parte degli Enti di formazione che, com’è noto, ricevono ed utilizzano denaro pubblico per lo svolgimento dei corsi. Si condivide la scelta di rendere l’attività formativa più snella e, quindi, meno “burocraticizzata” come avviene attraverso l’erogazione dei c.d. voucher ai fruitori dei corsi i quali, attraverso questi, possono accrescere le proprie professionalità scegliendo dove utilizzare i voucher nell’ambito degli Enti convenzionati con la Provincia di Genova, tuttavia essendo i voucher erogati dall’Amministrazione Provinciale la fonte di reddito degli Enti formativi per provvedere ai corsi, si ritiene che la destinazione di risorse pubbliche debba comunque prevedere un controllo teso principalmente a tutelare i soggetti deboli che, in tale contesto, si ritiene siano i docenti, spesso giovani neo-laureati che trovano così una prima, seppur precaria, occupazione. Attualmente, le convenzioni che regolano i rapporti tra la Provincia di Genova e gli Enti di formazione per attività formative attraverso voucher, prevedono, all’articolo quinto, che “l’Affidatario garantisce per il personale 11 dipendente l’applicazione integrale del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per tutta la durata della presente convenzione, sia per la parte normativa che per la parte economica, ivi compreso il puntuale versamento degli oneri previdenziali e/o assicurativi, l’accantonamento dell’indennità di anzianità e osservanza degli ulteriori obblighi e/o istituti comunque derivanti dalla contrattazione collettiva anche decentrata, manlevando espressamente la Provincia da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque riconnessa alla corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, cui provvederà l’Affidatario a propria cura, responsabilità e spese, restando ad essi totalmente estraneo la Provincia. Analogamente l’Affidatario garantisce la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti di prestazione d’opera professionale nei confronti degli operatori che, per la natura delle prestazioni rese, non debbano essere inquadrati nei ruoli organici dell’Affidatario, assolvendo alle obbligazioni accessorie anche di carattere fiscale, a propria esclusiva cura, responsabilità e spese”. Pertanto, l’Ente gestore si impegna verso la Provincia a tutelare il proprio personale, tuttavia non risulta vi sia alcun monitoraggio da parte della Provincia a che tale impegno venga rispettato. E ciò pare confermato dall’articolo appena riportato ove è chiara la manleva di responsabilità relativamente a tale aspetto a favore della Provincia, il che può far pensare che non essendovi una responsabilità al riguardo non vi è, conseguentemente, l’esigenza di verificare. Tuttavia, a parere dello scrivente Difensore Civico, l’esigenza di operare verifiche sussiste per due ragioni, da un lato per tutelare soggetti che sono parti deboli del rapporto contrattuale (nel caso in esame collaboratori esterni a tempo determinato o a progetto), dall’altro per tutelare l’immagine della Provincia che, risultando convenzionata con il soggetto formatore, assume nei confronti dell’opinione pubblica e dei diretti interessati un ruolo di garante, di partner che attesta la serietà e le condizioni di “buona salute” dell’Ente gestore. 12 Orbene, da contatti presi con gli Uffici competenti, i quali si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo, si è appreso che è in atto la stesura di una procedura predeterminata per la certificazione della qualità relativamente alle attività formative svolte e questo è senz’altro un elemento che dovrebbe portare ad una riduzione del rischio di ritrovarsi nuovamente di fronte a casi come quello riportato, tuttavia non risulta vi sia una previsione di controlli, ad esempio a campione, sull’adempimento da parte dei soggetti formatori, durante lo svolgimento delle attività, degli obblighi convenzionalmente assunti. Pertanto, si propone un incontro con tutti i Direttori e Dirigenti competenti al riguardo al fine di trovare una soluzione che, senza appesantire la procedura che giustamente deve rimanere snella e non troppo “burocraticizzata” (quindi senza arrivare a quel sistema di rendicontazione di indubbia complessità già previsto per altra attività formativa), permetta un controllo da parte della Provincia così da evitare il verificarsi di situazioni come quella rappresentata. 13 OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI D’UFFICIO SU IMPIANTI TERMICI EX LEGGE 10/90 Una tematica che ha interessato in più occasioni l’Ufficio di Difesa Civica Provinciale riguarda i controlli d’ufficio operati dall’Amministrazione Provinciale, o da soggetti incaricati, sugli impianti termici. Con riferimento a tale questione, si evidenzia che l’art. 31, 3° comma, della Legge 10/1991 dispone che i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le Province nella restante parte del territorio effettuino i necessari controlli finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione. In particolare, l’art. 15 del D.P.R. 551/1999 prevede che, limitatamente agli impianti di potenza inferiore ai 35kW, gli Enti di cui sopra, nell’ambito della propria autonomia, stabiliscano chi i controlli sui suddetti impianti termici si intendano effettuati qualora i proprietari od i manutentori trasmettano apposita dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia. In ogni caso, gli Enti preposti debbono effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti per i quali è pervenuta la certificazione. Tali controlli vengono effettuati gratuitamente in quanto l’onere è posto a carico di tutti gli utenti che presentano la certificazione attraverso il pagamento del c.d. “bollino giallo”. Per gli impianti di potenza superiore ai 35 kW, invece, non è consentita la certificazione, pertanto i controlli vengono operati d’ufficio circa ogni due anni e con onere a carico degli utenti. 14 In tale ipotesi, il costo del controllo, considerato congruo dalle Associazioni dei Consumatori che hanno espresso il loro parere alla Commissione Consiliare Permanente 5^ Ambiente, raggiunge importi pari ad Euro 240,00. Orbene, considerando che gli impianti debbono essere controllati annualmente dagli utenti, ovviamente a loro spese, attraverso ditta abilitata, risulta evidente come, sommando a tali costi quelli relativi al controllo d’ufficio effettuato dall’Amministrazione Provinciale o da ditte esterne convenzionate, l’onere complessivo a carico dei cittadini che rientrano nella casistica in esame risulta essere eccessivamente gravoso. Ed i numeri al riguardo non sono minimi poiché risulta all’Ufficio che gli impianti di potenza superiore o uguale ai 35 kW ubicati nel territorio di competenza della Provincia di Genova siano in numero di circa 7.000 – 7.500, con un controllo annuo di circa 3.300 impianti cosicché ogni impianto venga controllato con cadenza biennale. Evidenziata la problematica agli Uffici competenti di questa Amministrazione ed all’Assessorato all’Ambiente, si è appreso che tale aspetto era già noto, difatti con nota del 28.7.2003 l’Assessore Ambiente della Provincia di Genova aveva proposto all’Assessore Ambiente della Regione Liguria, al fine di evitare un carico di spese agli utenti eccessivamente gravoso, “di prendere in considerazione l’opportunità di estendere, con intervento legislativo, la possibilità di autocertificazione (determinando il costo del bollino in funzione della potenza dell’impianto) a tutti gli impianti di qualsiasi potenza. In tal caso anche per gli impianti di potenza maggiore di 35 kW i controlli verrebbero eseguiti con le modalità attualmente previste per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW e quindi senza ulteriori oneri a carico dei responsabili. Si tenga presente che una tale risoluzione è già stata adottata dalla Regione Piemonte (legge Regionale n. 23° del 07/10/2002 …)”. 15 Tuttavia, alla proposta di cui sopra non è seguita alcuna pronuncia da parte della Regione Liguria, Assessorato all’Ambiente, né risulta allo scrivente che l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Genova abbia sollecitato detta pronuncia, pertanto si invita con la presente a riformulare la proposta del 28.7.2003 alla nuovo Assessore Regionale all’Ambiente così da addivenire, qual’ora venga positivamente riscontrata, ad un sistema di controlli sugli impianti termici che non sia eccessivamente gravoso per i cittadini e che non determini il formarsi di classi di utenti con oneri nettamente superiori per il medesimo intervento di controllo, e che tenga altresì presente, a parità di potenza di impianto termico, anche la differenza che evidentemente sussiste se detto impianto termico serve un singolo privato od un condominio poiché nel secondo caso l’onere, qualunque esso sia, risulta ripartito fra tutti i condomini mentre nella prima ipotesi la somma dovuta risulta a carico di un solo soggetto. 16 OSSERVAZIONI SULLE PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI Anche quest’anno, nell’ambito della relazione dell’attività svolta dall’Ufficio del Difensore Civico, ed in considerazione del crescente numero di istanze riguardanti tali aspetti, trovano spazio alcune osservazioni relative all’attività di recupero credito operate da parte del Concessionario per la riscossione, le quali, come sarà senz’altro, sono state oggetto di una recente conferenza stampa unificata dei tre Difensori Civici (Regione, Provincia di Genova e Comune di Genova), con redazione di un documento congiunto da parte di questi ultimi. L’attività di recupero crediti posta in essere dal Concessionario per la riscossione, già da qualche anno, ha fatto emergere alcuni aspetti che evidenziano come le profonde modificazioni della legislazione di riferimento abbiano contribuito ad aggravare situazioni economico-sociali già difficili di numerosi cittadini. Volendosi addentrare negli aspetti più problematici, senza, tuttavia, pretendere di sviluppare un discorso totalmente esaustivo della materia il quale risulterebbe eccessivamente complesso e non utile ai fini del presente documento, deve preliminarmente osservarsi che la normativa cardine dell’attuale sistema di recupero crediti, il D.P.R. 602/1973, è stata profondamente innovata dal D.Lgs. 46/1999 recante “Misure per il riordino della disciplina relativa alla riscossione mediante ruolo”, con il quale è stato sostituito l’intero titolo II del D.P.R. 602/1973, dai decreti legislativi nn. 37/1999, 112/1999 nonchè, in particolare, dal D.Lgs. 27.4.2001 n. 193. Con tale ultimo decreto è stato previsto che decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il Concessionario può disporre il fermo amministrativo di beni mobili registrati o può procedere ad iscrizione di ipoteca su beni immobili per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. 17 Questa modifica del 2001 ha portato ad una sorte di automatismo poiché, trascorsi 60 giorni, viene posto in essere un provvedimento che dovrebbe essere di natura cautelare ma che, sostanzialmente, viene ad assumere natura coercitiva. Ciò è confermato dalla semplice considerazione, che si riscontra in recenti pronunce giurisprudenziali ed in contributi dottrinali relativi al provvedimento di fermo amministrativo, ove viene evidenziato come quest’ultimo, ma lo stesso può dirsi a fortiori nell’ipotesi di iscrizione ipotecaria, più che un atto strumentale all’eventuale espropriazione, assume la forma di atto che direttamente colpisce la sfera giuridico-patrimoniale del destinatario determinando pesanti conseguenze in capo a quest’ultimo (a titolo esemplificativo, in caso di fermo amministrativo si attua una vera e propria privazione del libero e pieno godimento del bene inaudita altera parte, in caso di iscrizione ipotecaria, viene, di fatto, impedito al soggetto l’accesso al credito). Oltre a questo, altro aspetto che è stato evidenziato da attenta giurisprudenza è la sproporzione fra il credito per cui procede il Concessionario e la misura cautelare posta in essere. Al riguardo, infatti, deve sottolinearsi che sono numerosi i casi in cui per un credito di poche migliaia di euro, talvolta addirittura poche centinaia di euro, si è provveduto ad iscrivere ipoteca sull’abitazione di appartenenza del debitore creando, oltre a pregiudizievoli conseguenze, un’indignazione diffusa nella collettività, anche in capo a soggetti che pur non essendo parti coinvolte rilevano come un tale “meccanismo” sia poco garantista per il cittadino. Ora, se da un lato le modifiche hanno introdotto un regime caratterizzato dall’automatismo nel compimento di atti che, come detto, più che cautelari assumono la veste della coercitività e della frequente sproporzionalità fra debito e valore del bene colpito dalla misura cautelare, dall’altro lato il nuovo art. 19, comma 2, D.P.R. 602/1973, prevede che la richiesta di rateazione (delle somme 18 iscritte a ruolo) debba essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. Da una prima lettura, quindi, anche la possibilità di richiedere una rateazione del debito, onde evitare procedure espropriative, parrebbe ridotta da un punto di vista temporale essendo necessaria, per non incorrere nel termine decadenziale, la sua presentazione prima dell’inizio della procedura esecutiva. Orbene, in prima analisi non si ritiene condivisibile tale impostazione in quanto, anche nell’interesse dello Stato di porre quelle condizioni che portano ad incassare quando dovuto dal contribuente, parrebbe più utile permettere la possibilità di presentare la richiesta di rateazione fino all’udienza ex art. 530 c.p.c.. Tuttavia, l’attuale normativa prevede come limite temporale l’inizio della procedura esecutiva, pertanto, seppur quanto appena evidenziato si auspica possa formare oggetto di futuro intervento del legislatore, con riferimento alla locuzione “prima dell’inizio della procedura esecutiva” deve precisarsi quanto segue. Tale locuzione è soggetta a diverse interpretazioni poiché alcuni Enti creditori ritengono iniziata la procedura esecutiva con la mera iscrizione di ipoteca, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, o di fermo amministrativo, ex art. 86 D.P.R. 602/1973, mentre altri Enti ritengono che l’inizio della procedura esecutiva avvenga con il pignoramento ex art. 491 c.p.c.. Tali diverse interpretazioni, come è ovvio, portano a conseguenze più o meno favorevoli poiché nella prima ipotesi il termine per la richiesta di rateazione è più breve, cosicché da un lato il cittadino non potrà più estinguere il proprio debito semplicemente a seguito della mera iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, che, si rammenta, ormai è atto “automatico” trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dall’altro vengono compromesse le esigenze di un rapido e sicuro recupero del credito. 19 Sul punto non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale l’indicazione “inizio della procedura esecutiva” consista nella mera iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo, bensì si è convinti che per “inizio della procedura esecutiva” si intenda l’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c.. Tale convincimento, fra l’altro, è conforme a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 52 del 1.10.2003, ove si legge che “la procedura esecutiva è il processo di esecuzione forzata attraverso la quale l’ordinamento garantisce il soddisfacimento del diritto, se il diritto ha come oggetto l’obbligazione di denaro, quest’ultima ha inizio con il pignoramento, ai sensi dell’art. 491 c.p.c. ed analoga considerazione vale per il recupero dei crediti iscritti a ruolo, la cui procedura ha, normalmente, inizio con il pignoramento ad opera dell’Ufficiale della riscossione. L’ipoteca legale prevista dall’art. 77, c. 1, D.P.R. 602/1973, è invece una garanzia reale che il Concessionario, prima dell’inizio dell’espropriazione forzata, può iscrivere sui beni del debitore e dei coobbligati, sulla base di un’autonoma valutazione e al fine di assicurare il risultato della sua attività (…), essa attribuisce al Concessionario i diritti previsti dall’art. 2808 c.c. ed, in particolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall’espropriazione e il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se questo passi in proprietà d’altri. Quanto al fermo di beni mobili registrati (…) si tratta di un provvedimento di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l’utilizzo e la libera disponibilità del bene”. Ora, nulla quaestio sul pregevole intento di ridurre l’evasione e permettere il recupero di quanto dovuto allo Stato o agli Enti pubblici, né si vuole incentivare l’evasione o far perdere l’efficacia preventiva delle norme sanzionatorie, tuttavia pare evidente come tale sistema, nel suo insieme, provochi compromissioni nei diritti dei contribuenti; pertanto, parrebbe utile un intervento al riguardo del legislatore al fine di armonizzare l’applicazione di una normativa che in alcuni punti pare non organicamente coordinata con i principi del vigente ordinamento giuridico. 20 Altro aspetto che meriterebbe una revisione consiste nel limite minimo previsto per poter ottenere la rateizzazione del debito, fissato in Euro 750,00, e con pagamento in 12 rate. Ora, pare allo scrivente che 750,00 Euro non sia un importo irrisorio ed è certo come per numerosissime famiglie non sia materialmente possibile provvedere al pagamento di importi simili in un’unica soluzione, pertanto si ritiene che anche per importi di debiti inferiori a tale tetto minimo dovrebbe essere consentita, non come eccezione ma come regola comune, la rateizzazione. In ogni caso, in considerazione dell’intervenuta modifica del 2001 che, come esposto, ha comportato un aggravamento di situazioni economico-sociali già difficili di cittadini con un aumento del rischio del ricorso a diverse forme di credito determinanti con buona probabilità, e come già osservato nell’ambito dell’attività di difesa civica, un tracollo dell’economia domestica di famiglie anche di ceto medio, questo Difensore Civico si pregia di formulare una proposta di condoni mirati supportata, comunque, dalla Legge Finanziaria del 2003. Difatti, con la citata Finanziaria 2003 è stata ammessa, fra le altre, la sanatoria sui ruoli e sui bolli auto nelle Regioni a statuto speciale. Per quanto concerne i ruoli, si precisa che l’intervento in parola riguarda i ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai Concessionari per la riscossione e questa definizione ha riguardato tutte le cartelle, ad eccezione di quelle relative a risorse proprie dell’Unione Europea. Invece, relativamente al bollo auto, la sanatoria è stata limitata alle Regioni a statuto speciale, dando alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di provvedere autonomamente ad un condono (al riguardo pare che la Regione Toscana abbia varato una mini-sanatoria per i bolli 2001 e 2002 per le auto con 20 anni di anzianità). 21 Tuttavia, sempre la Finanziaria 2003, all’art. 13, ha previsto la possibilità per gli Enti Locali di varare condoni per tributi locali, quindi per i Comuni: ad esempio, tassa rifiuti, imposta pubblicità, Tosap; per le Province: ad esempio, tributo speciale sull’ambiente, imposta provinciale di trascrizione; per le Regioni: ad esempio, bollo auto, tributo speciale sul conferimento in discarica, tassa regionale per il diritto allo studio universitario, tasse su concessioni regionali. Orbene, relativamente a quanto ammesso dalla Legge Finanziaria, come indicato, ed in considerazione delle modifiche intervenute sul D.P.R. 602/1973, parrebbe opportuno, seppur vi sia la consapevolezza delle attuali e generalizzate difficoltà finanziarie degli Enti locali, che le Amministrazioni locali operassero un intervento attraverso condoni mirati i quali, comunque, potrebbero portare ulteriori entrate. Altra proposta, già formulata nella precedente relazione e che si ripropone in tale occasione con l’auspicio che possa essere da spunto per futuri interventi, consiste nel dotare ogni Ente, Regione, Province e Comuni, di un fondo per supportare coloro i quali non siano in grado di provvedere, neanche attraverso una rateazione poiché il debito, maggiorato di spese ed interessi, ha raggiunto una soglia troppo elevata, al pagamento di quanto dovuto, anche al fine di evitare che tali soggetti, nel tentativo di trovare una soluzione, possano stipulare più debiti con banche o società finanziarie aggravando ulteriormente la propria posizione o, ancor peggio, possano “cadere in mano” ad usurai. Infine, visti anche i recenti accadimenti, si ritiene che la gestione delle pratiche da parte del Concessionario dovrebbe essere regolamentato in modo da evitare il verificarsi di situazioni quali, ad esempio, l’invio di cartella di pagamento per adempimenti già effettuati. Al riguardo, parte della giurisprudenza genovese ha riscontrato, in casi analoghi, una responsabilità in capo al soggetto avente richiesto una prestazione già eseguita con conseguente liquidazione di risarcimento del danno, il che evidenzia come, senza volersi spingere a sostenere un obbligo di risarcimento, 22 una gestione maggiormente attenta ed un intervento degli Enti locali, normalmente destinatari dei crediti recuperati dal Concessionario, anche attraverso un loro maggior monitoraggio dell’operato del soggetto deputato alla riscossione, sia auspicabile ed ai quali, anche relativamente a quest’ultimo aspetto, questo Difensore Civico si rivolge proponendo un loro intervento. 23 OSSERVAZIONI SULLA RIGIDITA’ DI PARTE DELLA NORMATIVA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE Gli aspetti relativi alla materia sanzionatoria rappresentano una buona parte delle questioni di cui si è occupato questo Difensore Civico. In particolare, si vuole porre l’attenzione su un aspetto che evidenzia come la vigente normativa permetta il verificarsi di situazioni ove la buona fede del cittadino viene radicalmente esclusa a priori. Esemplificando, si è verificata l’ipotesi in cui un soggetto, a seguito di due verbali per violazioni al codice della strada elevati da un Comune della Provincia, ha provveduto al pagamento entro i 60 giorni previsti, tuttavia, nella compilazione dei bollettini di versamento, ha commesso un mero errore materiale indicando gli importi di Accortosi dell’errore, il cittadino si è recato presso il comando di Polizia ma, essendo da poco trascorsi i 60 giorni, non è stato possibile regolarizzare attraverso il pagamento della differenza, eventualmente maggiorata di interessi e spese, ma, in applicazione dell’art. 389 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dell’art. 203 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, gli è stato comunicato di dover pagare un importo pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, corrispondente, in sostanza, ad un importo pari a quanto già pagato, aumentato delle spese. Quindi, a fronte di un pagamento effettuato di complessivi è stato richiesto un ulteriore pagamento di Ora, nel caso esemplificato risulta evidente la buona fede del cittadino, essendosi verificato un mero errore materiale, tuttavia non vi è stata alcuna possibilità di intervento poiché la normativa, al riguardo, è tranciante senza lasciare spazio a valutazioni di opportunità tipo questa sopra riportata. 24 Deve precisarsi che quanto legislativamente disposto dalla Legge 689/1981, norma di riferimento per le sanzioni amministrative, prevede una tale valutazione, difatti l’art. 3 di tale Legge, nel disciplinare l’elemento soggettivo, fornisce spazi valutativi agli Uffici ed infatti, al riguardo, anche la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto come la buona fede si un elemento da considerare nell’applicazione delle sanzioni. Certo, l’art. 3 richiamato è chiaro nel sanzionare ipotesi sia dolose che colpose, ma, da una lettura attenta e coordinata con gli altri principi che regolano la responsabilità penale, responsabilità questa affine a quella amministrativa, pare vi siano elementi tali da far ritenere come nell’ipotesi sopra-esemplificata potesse esservi il riconoscimento di un mero errore materiale e, conseguentemente, la non applicazione di un aggravamento pari a quello applicato. Il problema, tuttavia, nasce, come indicato, dalla rigidità della norma del Regolamento di esecuzione al codice della strada (art. 389 cit.) il quale, disciplinando nel dettaglio la fattispecie, non lascia spazio ad interventi correttivi e più adeguati ai casi che, come quello di cui si è occupato lo scrivente Difensore Civico, possono verificarsi. Al riguardo, pertanto, si propone che gli Uffici competenti, nei limiti e nel rispetto di quanto loro consentito dalle disposizioni normative, tendano ad valutare ogni singolo caso con particolare attenzione così da adeguare le sanzioni e qualunque altro provvedimento alla reale situazione del caso e, comunque, si auspica che quanto indicato possa essere da spunto per formulare proposte nelle opportune sedi nazionali al fine di riformare alcune parti di legislazione che paiono non coordinati con la disciplina generale, eccessivamente dettagliati per essere applicati in modo generico (al riguardo si rammenta che le fattispecie normative, proprio perché debbono trovare applicazione nella generalità dei casi, dovrebbero essere generiche) e, per ciò, palesemente sbilanciati verso un esclusivo carattere di punibilità, senza possibilità di valutazione dei singoli casi. 25 PUBBLICIZZAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI SOLLECITARE L’INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO Come è noto, l’art. 2 della legge 241/90 prevede che in ogni provvedimento siano indicati l’Autorità e i termini entro i quali proporre impugnativa giudiziale. In aggiunta a tale prescrizione di origine legislativa, nei provvedimenti emanati dalla Provincia di Genova – ai sensi dell’art. 2 del Regolamento istitutivo – sarebbe senz’altro opportuno inserire la previsione della possibilità di richiedere l’intervento del Difensore Civico in qualità di garante dei principi dell’imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa, di un’azione di tutela non giurisdizionale nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e comportamenti della Provincia che risultino in contrasto con i suddetti principi o che, comunque rechino pregiudizio a diritti ed interessi individuali, diffusi o pubblici. 26 SALVAGUARDIA DELLA POSSIBILITÀ DI AZIONARE I MEZZI TUTELA NANTI LE AUTORITÀ GIURISDIZIONALI Se è vero che un primo problema alla piena attivazione dell’Istituto del Difensore Civico può derivare dalla scarsa conoscenza dell’esistenza e del ruolo dello stesso, da parte dei cittadini, è altrettanto vero che un altro grave problema deriva dalla preoccupazione di non poter rispettare i termini perentori fissati dalla legge per la proposizione di azioni giudiziali. Ora, laddove si voglia perseguire seriamente il duplice obiettivo di approntare uno strumento giustiziale gratuito ed efficace e di deflazionare il ricorso alle sedi giurisdizionali, andrebbe previsto – a livello procedurale - un meccanismo tale da evitare che il periodo di tempo impiegato dal Difensore Civico per istruire e concludere i propri interventi possa pregiudicare la tempestività delle iniziative giudiziali dei cittadini. E’ noto che i termini processuali appartengono a materie sulle quali è competente a legiferare il legislatore nazionale. Alla Provincia, tuttavia, dovrebbe essere consentito organizzare la propria attività provvedimentale in modo tale che una volta attivato l’intervento del Difensore Civico su una certa pratica (in una situazione nella quale, comunque, non siano già scaduti i termini processuali per la proposizione di un’azione giudiziale), il provvedimento adottato verrebbe nuovamente notificato all’interessato allo specifico fine di consentire a quest’ultimo l’attivazione di una procedura giudiziale. In altri termini, una volta chiesto ed ottenuto l’intervento del Difensore Civico il dies a quo per l’impugnazione del provvedimento asseritamene lesivo verrebbe fatto coincidere non con la notificazione del provvedimento originario ma con successiva notificazione effettuata dopo che il difensore civico abbia avuto modo di esaurire la propria attività. 27 Non ci si nasconde che in alcune particolari situazioni il meccanismo suggerito posa essere di ardua se non impossibile attuazione (si pensi ad un provvedimento recettizio da adottare e notificare entro un termine perentorio per l’Amministrazione) ma nella più gran parte dei casi non dovrebbero sussistere problemi giuridici particolari. Del resto, per uscire dal cono d’ombra della marginalità e per perseguire l’ambizione di modernizzare un istituto dalle valenze largamente inespresse è necessario sperimentare anche forme di funzionamento in buona misura innovative. 28 “verso S. Fruttuoso” 29 ISTANZE PRESENTATE ALL’UFFICIO NELL’ANNO 2005 GENNAIO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. C.E. – richiesta installazione impianto luminoso in prossimità di passaggio pedonale. Risolta L.P. - problemi condominiali. Parere S.M. - richiesta di pagamento tasse automobilistiche già versate. Risolta D.L. - segnalazione di presunte irregolarità in casa di riposo. Difensore Civico Regionale S.T. - rimborso 1998 – Agenzia Entrate. Espresso parere A.N. – immissioni sonore oltre la normale tollerabilità – Espresso parere S.R. – espresso parere su applicazione interessi tassa ICI . D.V.– mancato riconoscimento da parte della Provincia del diritto all’utilizzo del fondo sociale europeo ob. 3. Risolta C.A. – immissione rumorose in Comune della Provincia. Contattato Uffici competenti. M.L. - sanzione amministrativa – parere legale. C.M. – custodia di beni immobili rimossi da parte del locatore a seguito sfratto esecutivo. Espresso parere legale. F.B. – assistenza presentazione progetto Impresapiù. L.M. – istanza per mancato recapito a domicilio da parte SDA – contattato Direzione Postale - risolta G.P. – mancato risarcimento danni da cinghiali. contattati uffici preposti. Risolta P.V. – richiesta rimborso spese iscrizione e cancellazione ipoteca da imputarsi ad errore Gest-Line. Risolta E.S. – mancata riparazione danni condominiali. Risolta. B.G. – verifica delibere Consiglio Comunale in Comune della Provincia non convenzionato. Difensore Civico Regionale. C.W.– contenzioso per bollo auto. Difensore Civico Regionale. P.G. – danni causati da impianto pubblica illuminazione in comune della Provincia. In corso V.W. – parere legale su problematiche in materia bancaria. M.B. – verifica su controllo impianto termico. Risolta. FEBBRAIO 22. M.G - verifica informazioni su requisiti per l’accesso a corsi professionali per stranieri. Contattato Centro per l’Impiego. Risolta. 30 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. M.R.– problematiche legate a vendita immobiliare. Espresso parere legale. P.F.– richiesta chiarimenti sanzione amministrativa raddoppiata – Espresso parere legale. S.E. – richiesta chiarimenti su detrazione punti patente. Parere. G.P. – verifica contratto di abitazione. Risolta. F.P. – richiesta di rateizzazione Gest-line. Risolta. E.C. – inquinamento acustico per lavori stradali. Difensore Civico Comune. L.G. – problematiche gestore telefonico – Attività mediatoria - In corso. L.T. – problematiche gestore servizi Gas domestico. Attività mediatoria. G.A. – richiesta informazioni su perizia tecnica. Parere legale. C.J. – approfondimento su pratica stranieri. Parere. A.T.- richiesta chiarimenti legge immigrazione. Fornito parere legale. E.F. – richiesta compartecipazione sulla base del reddito del disabile e non sul nucleo familiare. Difensore Civico Regione. N.I. – richiesta di accesso atti catastali. Risolta. C.S. – rilascio permesso sosta in Comune della Provincia. Risolta. M.R. – problematiche legate a pratiche ereditarie. Fornito parere legale. C.V. – verifica parcella avvocato. Risolta. S.A. – verifica rimborso compagnia ass.ni. Risolta F.L. – richiesta chiarimenti per mancato risarcimento danni a causa incidente su strada provinciale.Pratica risolta. A.R. - richiesta di informazioni per edicola giornali sempre chiusa. Attività mediatoria. C.A - ricorso Polizia Provinciale – Risolta M.G.– problematiche allaccio acqua uso domestico in comune della Provincia. Attività mediatoria. Risolta MARZO 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. F.F.- mediazione per inserimento struttura disabile. Risolta L.A. – problematiche gestore telefonico – parzialmente risolta. S.C. – mediazione per accelerare pratica residenza fuori Genova. Risolta B.C. - intervento per contributo sociale in Comune della Provincia. Attività mediatoria. Risolta. B.R. – sanzione amministrativa. Espresso parere. V.A. – parere legale giudizio C.T.U. su interventi edilizi. R.B. – chiarimenti su interessi legali.- fornito parere. 31 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. M.G. – mediazione per problematiche su pratica Tribunale Diritti Malato. Risolta P.M. – istanza recupero crediti fra privati – attività mediatoria P.G. – addebito da parte di gestore telefonico per servizi non richiesti. Risolta. P.M. – intervento in materia di minori. Espresso parere. F.S. – problematiche ricorso Giudice Pace per sanzione amministrativa. Risolta S.M. – parere legale su ricorso sanzione amministrativa P.F. - problematiche relative a irregolarità commerciali. Risolta S.D. – istanza per recupero Bond Argentini. Inviata Federconsumatori R.T. – problemi di condominio. Fornito parere legale. R.T – problematiche relative a pratica Comune di Campomorone. Risolta C.M. – problematiche in materia occupazionale.- in via di definizione P.L. – mediazione Gest-Line per pagamento rateizzato. Risolta G.C. – immissioni rumorose oltre la tollerabilità. Difensore Civico Comune R.P.– mediazione per interruzione procedura pignoramento. Risolta. P.P. – controversia per debito tributario. Sospesa. D.M. – pratica per ristrutturazione edilizia. Risolta A.F. – pratica iscrizione di ipoteca. Risolta A.A. – mediazione per verifica trattenute su finanziamento INPDAP - risolta A.M.- parere in materia di Codice della Strada. C.M. - verifica posizione graduatoria Centri Impiego. Risolta APRILE 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. DB.I - richiesta rimborso tasse pagate a Gest-Line. Risolta O.C. - verifica esclusione concorso. Risolta P.S. - verifica domanda INPS. Risolta D.V.- mediazione Gest-Line per ricorso ipoteca immobile. Risolta F.F. - inserimento persona disabile in struttura adeguata. Espresso parere G.B. - problemi guarde-rail su strada provinciale Ferriere di Torriglia. Risolta F.S. - verifica spese condominiali. Risolta. A.U.- informazioni per diritto al gratuito patrocinio. Espresso parere. M.G.- comportamento da tenere in caso di testimone ad aggressione. Parere legale. 32 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. B.G.- contenzioso Comunità Montana Alta Val Trebbia per rimborso danni. Risolta P.S. - problematiche disagio economico. Servizi Sociali Comune G.A.- richiesta intervento per sistemazione Mostra 60° Liberazione. Risolta. B.E. - mediazione con Comune della Provincia per risolvere problematiche disagio sociale. Risolta A.G. - intervento per chiarire aspetti di graduatoria concorso provincia. Risolta G.A.- verifica pagamento/ debito presso la Provincia di Genova. Risolta V.G.- esclusione prova orale concorso Tecnico Servizi Amministrativi per l’Impiego. Respinta per incompetenza. G.F.- rateizzazione Gest – Line. In esame. G.F. - parere espresso per sanzioni amministrative. B.F - informazioni norme firma e-mail. Parere M.M.- contenzioso con Società di servizi. Risolta V.G.- problematiche passo carrabile Provincia. Risolta L.M.- segnalazione aumento indiscriminato medicinali. Ass. Consumatori P.E. - inserimento progetto lavorativo Provincia. Fornito parere. O.L.- sanzione amministrativa. Parere legale N.P.- richiesta annullamento ICI . Dif. Civ. Comune MAGGIO 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. MA.- segnalazione insalubrità in condominio. Scritto Asl. – consigliato rivolgersi Consiglio Circoscrizione. G.D.- sanzioni amministrative arretrate. Parere. G.A.- verifica domanda per aiuto sociale. Risolta G.L.- sollecito pratica per buoni affitto. Attività mediatoria V.C. - contestazione spese controllo impianti termici. Problematica già sollevata nella relazione. D.L. - parere legale su sanzione amministrazione con procedimento pendente nanti Giudice di Pace. P.E.- vertenza Soc. Telefonia fissa. In corso. C.D.- richiesta chiarimenti sanzioni amministrative arretrate. Contattata Gest-Line. Risolta B.A.- richiesta intervento per problematiche in Comune della Provincia. Risolta B.E. - controversia gestore telefonico per pagamenti non dovuti. Risolta L.B. - problematiche condominiali. Parere legale C.F. - sanzione amministrativa. Parere legale. S.B. - richiesta intervento/chiarimenti per definizione di procedimento presso area 08 Ambiente della Provincia per concessione uso di sorgente. Risolta. 33 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 135. 136. 137. 138. 139. G.M.- parere sanzione amministrazione con procedimento pendente nanti Giudice di Pace. S.P. - richiesta intervento per rateizzazione Gest-Line. Risolta G.G. - sanzione amministrativa autovelox. Parere. D.L.- parere su sanzione amministrazione con procedimento pendente nanti Giudice di Pace. P.A. - richiesta chiarimenti per tassi di interesse su sanzioni amministrative. Espresso parere. R.M.- pignoramento per sanzioni amministrative arretrate. Parere L.R. - parere su sanzione amministrazione con procedimento pendente nanti Giudice di Pace. M.N. - segnalazione problematiche in quartiere cittadino. Dif. Civico Comune B.L. - verifica concorso Regione Liguria. Trasmessa per competenza Dif. Civico Regionale R.S. - sanzione amministrativa.Espresso parere B.A. - rimborso Irpef anni 96-97-98-99. Risolta C.G. - richiesta chiarimenti su beneficio per anziani su trasporto pubblico. Risolta P.A. - richiesta parere per problematiche locatizie. Z.G. - verifica cartella pagamento Gest.Line. Risolta O.M.- richiesta chiarimenti su contributo sociale. Espresso parere O.A. - valutare la possibilità di ridurre la mora per contributi INPS. In corso C.G. - tutela economica figlia disabile.Espresso parere. R.M. - risarcimento danni da incidente stradale. Parere legale. P.F. - richiesta intervento per rimozione strada di cantiere a seguito diffida della Provincia. Risolta A.G. - richiesta intervento per rateizzazione cartella pagamento Gest.Line. Risolta G.A. - problematiche INAIL- espresso parere legale T.B. - sanzione amministrativa.- parere S.P. - sanzione amministrativa Comune Trasferita Dif. Civico Comune P.M. - richiesta di intervento per installazione semaforo in Comune della Provincia. Risolta B.E. - pratica detenzione armi. Espresso parere V.S. - richiesta informazioni su onorario Avvocato. Parere G.M. - segnalazione mancanza area sosta camper a Sestri Levante. Trasferita Dif. Civico Regione C.G. - verifica su perdita anzianità di disoccupazione. Risolta F.C. - chiarimenti per cartella pagamento Gest-Line. Risolta B.O. - parere per cambio alloggio Arte. O.M. - ricorso a Giudice Pace. Espresso parere 34 140. 141. 142. B.S. - segnalazione su giardini pubblici in condizioni di igiene e sicurezza precari. Trasferita Dif. Civico Comune C.E. - richiesta chiarimenti per sanzione amministrativa. Risolta M.O. - richiesta intervento per mancata consegna merce nei tempi prestabiliti. Risolta GIUGNO 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. E.A.- verifica cartelle Gest-line. Risolta M.M - sanzione amministrativa su autovettura non più di proprietà. Ricorso S.J.- problematiche Agenzie delle Entrate. Garante del Contribuente S.V.- emergenza abitativa – sfratto esecutivo. Servizi Sociali R.B. - problematiche Sky. Attività mediatoria . Risolta T.F.- ricorso contro sanzione amministrativa autovelox. Parere C.N. - chiarimenti corsi formazione Provincia di Genova. Parere. R.G. -richiesta sostituzione apparecchio telefonico difettoso o restituzione di quanto pagato. Risolta S.P. - richiesta informazioni su autorizzazione a supermercato per aspiratori dai quali fuoriesce aria caldissima. Dif. Civico Comune R.G. - cartelle Gest-Line – espresso parere in diretta Primocanale P.G. - sanzione amministrativa - espresso parere in diretta Primocanale G.M.- problematiche condominiali – espresso parere in diretta Primocanale A.A. - problematiche Gest-line. – espresso parere in diretta Primocanale M.P. - sanzione codice strada - espresso parere in diretta Primocanale F.A. - problematiche Amga – espresso parere in diretta Primocanale D.G. - problematiche igieniche in condominio – espresso parere in diretta Primocanale B.A. - cartelle pagamento Gest-line – espresso parere in diretta Primocanale P.G. - fermo amministrativo del veicolo - espresso parere in diretta Primocanale V.V. - problematiche Canone Rai. Risolta V.V. - sanzioni amministrative – verifica cartella Gest-Line. Risolta G.C. - consulenza D.P.R. 396 – stato civile. Espresso parere. 35 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. G.G. - richiesta di applicazione estensiva DPR 503/96 art. 11 portatori Handicap – Difensore Civico Comune T.M - richiesta informazioni DPR 285/90 – responsabilità gestione area cimiteriale in Comune della Provincia. Risolta M.A.- verifica su quanto operato ASL 3 – Palazzo della Salute Cornigliano. Assessore Regionale C.E. - chiarimenti sanzione amministrativa. Espresso parere C.P. - verifica cartella Gest-Line multe arretrate. Risolta F.G. - mediazione relativa ad accertata perdita d’acqua in abitazione. Attività mediatoria acquedotto. Risolta B.S. - richiesta intervento per ricongiungimento famigliare. In corso P.A. - ricorso commissione tributaria Provinciale – Espresso parere R.E.- problematiche condominiali Espresso parere. R.A. - intervento per segnalazione perdita acqua in via N.S. Assunta. Risolta D.G. - intervento di mediazione per ottenere rimborso Irpef anno 1994. Risolta R.B. - cartella Gest-Line – violazione codice strada. Parere G.M.- richiesta incontro per problematiche famigliari. Espresso parere legale. P.G. - problematiche condominiali. Parere P.C.- richiesta di proroga del termine di remissione ripristino cantiere autorizzato dalla Provincia di Genova. Parzialmente risolta. G.R. - problematiche relative Controllo Calderine – Provincia di Genova. In corso C.G.- problematiche strada comunale in Comune della Provincia Attività mediatoria. In corso B.C.- verifica regolarità lavori in Comune della Provincia.Risolta L.S. - ricorso commissione tributaria Provinciale relativa pagamento ICI 2000 – Parere LUGLIO 183. 184. 185. 186. 187. B.B.- verifica procedure di deliberazione consiliare in Comune della Provincia. Risolta U.M. - ingiustificata richiesta di pagamento per servizio non richiesto da Soc. Comunicazione. In corso B.G - immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità. da parte di Pubblici Uffici. Parzialmente risolta. R.G. - chiarimenti su riparto area posteggi auto operata da A.R.T.E.. Attività mediatoria parzialmente risolta. Trasmessa a seguito della nomina del Difensore Civico Regione a quest’ultimo. B.A.- sanzione Amministrativa Comune della Provincia. Parere. 36 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. S.A. - lamentate mancate comunicazioni da parte di ATO rifiuti – Provincia di Genova. Operate le verifiche. A.F.- applicazione retroattiva di tariffa per controlli impianti termici – Provincia di Genova. Non risolta S.A.- rimborso ratei pensione reversibilità. Parzialmente risolta L.M. - problematiche danni alla salute per intervento chirurgico eseguito non correttamente. Consulenza e trasmissione al tribunale per i diritti del malato.In corso C.A.- mancato accoglimento richiesta assegnazione alloggio per studenti universitari. Consulenza e trasmissione Garante dell’Ateneo. Risolta B.G.- mancanza marciapiede con situazione di pericolosità su strada provinciale. Risolta M.C. - verifica responsabilità pubblicazione di notizie. Non risolta. F.R.- problematiche assistenza anziani presso apposito centro nella provincia. Parere legale Z.G.- problematiche occupazionali relative a ditta appaltatrice della Provincia. Risolta C.C.I.- richiesta chiarimenti sulla procedura per gestione dei rifiuti da parte della Provincia di Genova. Risolta. AGOSTO 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. R.L.- lavori di manutenzione idraulica da parte di Provincia di Genova/Comunità Montana. Risolta S.G.- chiarimenti per sanzione amministrativa. Risolta I.S. - chiarimenti sanzione mancato pagamento canone Rai. Risolta R.R.- regolamentazione viabilità interna comprensorio Pineta di Arenzano . Trasferita Difensore Civico Regione V.G. - esposizione debitoria con banca privata. Verifica correttezza piano di rientro. Risolta M.M.- sanzione amministrativa presso Comune di Firenze (istante residente in Genova) Risolta. R.C.problematiche occupazionali in ambito provinciale.Parere A.M.- segnalazione di irregolarità su aree pubbliche in Comune della Provincia. Attività mediatoria. Risolta. T.A. - segnalazione di potenziali danni a seguito di forti piogge per interventi operati da Comune della Provincia.In corso. A.A.- richiesta parere su problematiche relative o connesse a soggetto portatore di handicap. Risolta T.G. - richiesta restituzione di pagamento non dovuto per ICI. Trasferita al Dif. Civico Comunale. R.T. - sanzione amministrativa Comune della Provincia. Parere. 37 210. 211. 212. 213. 214. 215. B.E.- problematiche danni alla salute per errata diagnosi. Consulenza e trasmissione al tribunale per i diritti del malato.In corso D.M.- supporto per accesso agli atti presso la Prefettura di Genova relativamente a provvedimento del 1993. Risolta S.G. - procedimento a seguito di guida in stato di ebbrezza. Espresso parere. G.S. - sanzione amministrativa ex art. 180 C.d.S. Risolta V.G.- richiesta rateizzazione e consulenza su decreto ingiuntivo di pagamento relativa a cartella Gest-Line. Risolta S.G.- verifica competenze pubblici Ufficiali. In ambito provinciale. Risolta SETTEMBRE 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. B.C. - problematiche occupazionali per persona disabile. Risolta C.N - consulenza per problematiche ARTE. Forniti chiarimenti P.M. - variante di progetto di strada per passaggio di soggetto portatore di handicap in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Attività mediatoria. Risolta G.A. - problematiche a recesso da gestore telefonico. Risolta M.F.- sanzione amministrativa per possibile clonazione di targa. Segnalata agli Uffici competenti. S.G. - problematiche per cartelle di pagamento Gest-line. Non risolta F.R. - problematiche condominiali. Attività mediatoria. Risolta K.V. - richiesta di autorizzazione per reingresso in Italia di studente straniero impossibilitato al rientro per ragioni meramente burocratiche. Risolta G.B. - richiesta di intervento lavori su strada provinciale. Risolta D.A. - richiesta rimborso per trasferimento salma. Trasferita al Difensore Civico Comune. T.C. - richiesta rimborso IRPEF/Agenzia Entrate. Risolta L.D. - chiarimenti sanzione amministrativa. Risolta A.P.- verifica minor rimborso di Buoni Postali Fruttiferi.Contattata Direzione Postale Risolta D.M. - richiesta chiarimenti per gratuito patrocinio.fornito parere. G.M.- problematiche relative ad immobile in zona sottoposta a vincolo ambientale. Fornito parere legale. P.C. - problematiche cartella Gest-Line. Attività mediatoria. Risolta. G.R.- problematiche con Gest-Line per cartelle di pagamento su importi condonati. Parzialmente risolta. V.F. - richiesta rateizzazione Gest.Line. Risolta 38 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. L.P. - problematiche relativi ai controlli su impianti termici di riscaldamento. Risolta G.A.- richiesta rimborso per imposta pagata due volte. In attesa documentazione. F.I.- mancata concessione di rateizzazione per cartella GestLine. Parzialmente risolta C.G.- problematiche abitative in ambito provinciale. Parere espresso Primocanale. M.F.- problematiche doppio addebito telefonico per medesimo servizio. In corso. L.M. - problematiche gestore telefonico. Risolta S.G. - richiesta intervento di assistenza sociale. Messo in contatto con gli Uffici. P.L. problematiche inerenti separazione coniugale. Espresso parere legale. E.F.- problematiche in materia di formazione professionale. Accesso agli atti. B.R.- segnalazione attraverso Primocanale relativa ICI. Indirizzato Dif. Civico Comune. I.C. - richiesta rimborso IRPEF. Risolta M.L. - richiesta rimborso ICI. Trasferita Dif. Civico Comune M.T. - sanzione amministrativa. Epresso parere P.A. - richiesta rimborso IRPEF. Risolta C.E.- problematiche canone Rai. Parere espresso p Primocanale. P.G. - problematiche gestore telefonico. Risolta P.D. - problematiche per cartella Gest.Line. Risolta M.F. - richiesta cambio alloggio ARTE. Dif. Civico Regione OTTOBRE 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. C.L.- mancata consegna certificato di proprietà per acquisto di immobile. In corso. B.A.- problematiche gestore telefonico – mancato riconoscimento diritto di recesso. Parere espresso Primocanale. M.I.- realizzazione di viale privato abusivo con danni alle fognature e movimenti franosi. Provincia di Genova. In corso C.M. consulenza per sanzioni amministrative per violazioni C.d.S../ presunte irregolarità Agenti di P.M. Trasferita Difensore Civico Comune G..F. – parere espresso in diretta Primocanale per sanzioni. C.F - parere espresso in diretta Primocanale per problematiche gestore telefonico. P.E.- problematiche cartelle pagamento Gest-Line. Non risolta P.I. - verifica su normativa per installazione parabola TV. Risolta 39 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. F.B. - informazioni per inoltro posta elettronica in P.A. Risolta. C.L. - sanzione amministrativa. in diretta Primocanale. Risolta P.A.- richiesta intervento presso gestore competente per estensione servizio ADSL in Alta Vallesturla. Risolta. S.M. - verifica spese regolarità condominiali. Risolta. V.G. - segnalazione disagi utenti di linea AMT. Dif. Civico Comune. C.R.- problematiche a seguito iscrizione ipotecaria da parte di Gest-Line. Risolta F.L.- problematiche per eccessivi consumi di Gas. Parzialmente risolta. M.S.- immissioni rumorose e di calore da climatizzatore in supermercato.In attesa documentazione. A.E.- richiesta chiarimenti su Legge 214/90. Risolta A.S.- richiesta chiarimenti all’INPS per mancata esecuzione in ordine alla vendita unità immobiliare. In corso. N.M.- richiesta accesso atti C.d.C. inizialmente negati. Risolta G.F. - richiesta chiarimenti sanzione amministrativa. Risolta. R.M. mediazione su richiesta di pagamento da parte di Legale. Risolta Q.S.- immissione rumorose da parte di ditta in condominio. Risolta P.M.- richiesta rateizzazione sanzione amministrativa. Risolta B.A.- consulenza per causa civile. Risolta S.C - . richiesta verifica responsabilità avvocato. Risolta. B.V. contenzioso circa disattivazione e riallaccio d a parte di gestore telefonico. In corso B.R.- verifica sanzione amministrativa. Risolta M.M.- intervento per messa in sicurezza strada Comune della Provincia. Risolta L.M.- parere per affido di minore. Dif. Civico Regione F.D.- estinzione Fondazione. Richiesta chiarimenti Comune della Provincia – accesso atti B.A.- mancata attivazione offerta supericarica gestore telefonico. In corso B.F.- problematiche relative realizzazione posti auto. In attesa doc. M.A.- problematiche costruzione confine con muraglione di proprietà. In attesa doc. R.R.- segnalazione di eventuale pericolo nella realizzazione di opere per il terzo valico. Dif. Civico Regione. M.S.- verifica importo cartelle Gest-Line. Risolta B.L.- richiesta chiarimenti per separazione.Fornito parere legale. 40 288. 289. U.C.- richiesta intervento per aiuti a persona anziana disabile con reddito insufficiente.Parzialmente risolta. F.I.- richiesta di chiarimenti in materia di problematiche occupazionali. Risolta. NOVEMBRE 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. S.G.- problematiche relative a cartella di pagamento GestLine. Risolta G.F.- problematiche condominiali relativa ad infiltrazioni di acqua. Espresso parere. P.G.- problematiche per spese perizia IACP – proposta modifica presentata attraverso Parlamentari Liguri. R.A.- pratica relativa a passo vicinale in Comune della Provincia.Espresso parere T.M.- sanzioni per violazione al C.d.S. – ricorso al Giudice di Pace e richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto. Risolta G.R.- sanzione amministrativa al C.d.S. – richiesta di parere F.T. - mancato passaggio da addebito in banca a bolletta Enel - Parere T.A.- cartella Gest-line per aver pagato sanzione con 1 giorno di ritardo (da euro 131,00 a 915,00 – M.C.- verifica cartella pagamento Gest-line Risolta. B.S. - rifiuto a richiesta di ricovero in struttura anziani. Dif. Civico Comune B.S. - chiarimenti per vendita terreno agricolo. Espresso parere. D.L.- sanzione amministrativa per bollo auto. Parzialmente risolta P.B.- rilascio scontrino illeggibile da parte di distributore benzina. Parzialmente risolta P.A. - danneggiamento autovettura. Espresso parere legale. L.S. - problematiche relative alla realizzazione del terzo valico – Dif. Civico Regione L.E - protesta per continua presenza di suonatori ambulanti in zona centro storico. Risolta S.M.- recupero crediti presso istituto docenza formazione professionale. In corso. G.P.- richiesta parere su problemi condominiali. A.T.- verifica requisiti partecipazione corsi di formazione Provincia di Genova. Risolta G.S.- sanzione amministrativa infrazione al C.d.S. – espresso parere. C.V - verifica dei tempi per il rilascio permesso a costruire. Risolta T.A. - sostegno a genitore di tossicodipendente – messo in contatto con strutture adeguate. 41 312. 313. 314. 315. 316. V.S.- problematiche allaccio rete fognarie. In attesa documentazione. F.F.- presunte opere abusive relative al materiale sostituito. In corso. T.P.- ricorso contro esclusione di contributi erogati dalla Provincia per progetto cooperazione internazionale.In Corso B.N.- problematiche di circolazione per auto storica – bollino blu. In attesa doc. L.G.- problematiche per sovrapposizione calendari venatori – pericolosità caccia al cinghiale.In corso. DICEMBRE 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. G.M. - rimborso dichiarazione Unico – anno 1999 – Garante del Contribuente D.L.- segnalazione degrado in condominio di residenza. Parere A.A.- sanzione per occupazione suolo pubblico – Primocanale consulenza in diretta G.B. - verifica tariffe controllo impianti termici da parte della Provincia. In corso P.O.- richiesta di chiarimenti in merito alla presunta demolizione del caseggiato in cui abita per la costruzione della linea ad alta velocità – Epresso parere G.D.- ricorso per sollecito pagamento canone rai – l’istante non possiede apparecchio TV. Attività mediatoria. F.L.- polizza di assicurazione INA – verifica corretto rimborso – In corso N.B. verifica cartelle Gest-line e richiesta rateizzazione. Parzialmente risolta. P.A.- verifica esclusione graduatoria per buoni affitto. Trasferita D.C. Comune G.F.- verifica cartella Gest-Line. Risolta G.L.- richiesta chiarimenti per valutare possibile ricorso sanzione amministrativa. Risolta F.L.- verifica cartella esattoriale. Risolta G.A.- consulenza per problemi condominiali. P.A.- verifica cartelle Gest-line. Risolta 42 Conclusioni Mi auguro che l’insieme della relazione che presento al Consiglio Provinciale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento per la disciplina del Difensore Civico Provinciale, offra al Consiglio stesso degli spunti utili per una riflessione comune, sulle diverse questioni poste. Sono naturalmente interessato ad ogni approfondimento che si riterrà necessario nonché a valutare con grande attenzione gli spunti critici che possano emergere dalla discussione. Pur nel massimo rispetto delle reciproche autonomie, l’intensa collaborazione con tutti gli organi della Provincia è la condizione necessaria per la tutela degli interessi della nostra comunità. Genova 28 marzo 2006 Il Difensore Civico On. Pietro Gambolato 43 “pescatore innamorato” 44 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento in attuazione delle disposizione statutarie, disciplina l' esercizio delle funzioni e della attività del Difensore Civico provinciale e ne determina le modalità di elezione, i poteri, le prerogative, le risorse finanziarie e strumentali, il trattamento economico ed i rapporti con gli organi istituzionali e tecnici dell' ente da cui promana. Art. 2 (Funzioni) 1.Il Difensore Civico provinciale assicura ai residenti nel territorio provinciale, sia singoli che associati, le garanzie e la tutela previste dall’ordinamento. 2. Il Difensore Civico esercita la propria carica in piena libertà ed indipendenza e non é sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale. 3. A tal fine, il Difensore Civico svolge azione di tutela non giurisdizionale dei residenti, singoli o associati, nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e comportamenti della Provincia che risultino in contrasto con i principi della imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa o che, comunque, rechino pregiudizio a diritti ed interessi individuali, diffusi o pubblici. 4. Il Difensore Civico può inoltre segnalare al Presidente della Provincia carenze, irregolarità, negligenze, ritardi, abusi, omissioni ed inadempienze degli organi, dei servizi e degli uffici dell' Ente, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività. E'in sua facoltà presentare allo stesso Presidente della Provincia proposte per eliminare le disfunzioni riscontrate. 5. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore Civico, l’Amministrazione provinciale deve fornire, tramite organi e uffici competenti, motivata risposta, e a sua volta il Difensore Civico informa eventuali interessati nei tempi e con le modalità stabilite dal presente regolamento. 6. Le funzioni indicate ai commi 2 e 3 sono esercitate anche nei confronti della attività delle istituzioni e delle aziende speciali della Provincia nonché di quella dei concessionari di servizi provinciali. In questi casi l' azione del Difensore Civico é rivolta alla struttura di volta in volta interessata e di ogni intervento o proposta é data informazione anche al Presidente della Provincia. 7. Il Difensore Civico esercita la propria carica in piena libertà ed indipendenza e non é sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale. 45 Art. 3 (Convenzioni) 1. Il Difensore Civico nominato dalla Provincia assume anche le funzioni di Difensore Civico per i Comuni della Provincia che ne abbiano fatto richiesta sulla base di apposite convenzioni. 2. Nelle suddette convenzioni devono essere stabiliti i termini e la durata del servizio e gli oneri che vengono assunti dal Comune che ne fa richiesta, nonché i reciproci obblighi e garanzie. 3. Con la sottoscrizione di tali convenzioni i Comuni accettano integralmente e si impegnano a rispettare il presente regolamento. Art. 4 (Controllo eventuale sugli atti del Consiglio e della Giunta provinciale) 1. Nei casi previsti dall’art. 127 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., con richiesta redatta nei termini e secondo i contenuti di legge, possono essere sottoposte al controllo le deliberazioni di Giunta e di Consiglio indicate dalla norma richiamata. 2. Dal ricevimento della richiesta di sottoposizione a controllo, di cui il Difensore Civico informa immediatamente l’Ente, è sospesa l’esecutività della deliberazione. 3. L’ufficio del Difensore Civico iscrive a protocollo, il giorno stesso, la richiesta e ne rilascia ricevuta. 4. Il Difensore Civico può rigettare la richiesta motivandola per iscritto. Se ritiene invece che la deliberazione sia illegittima, rileva, entro 15 giorni decorrenti dall’iscrizione di cui al comma 3, eventuali vizi della deliberazione, dandone comunicazione scritta all’ente e invitando il relativo organo deliberante a modificarla entro 30 giorni dalla ricezione. 5. L’organo deliberante può adeguarsi a tale indicazione oppure se non ritiene di modificare la deliberazione la ripropone al Consiglio, entro il termine indicato, per la conferma da adottare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 6. Ove, entro il termine di cui ai commi precedenti, nessun provvedimento sia stato assunto, la deliberazione si intende decaduta. Art. 5 (Requisiti) 1. Il Difensore Civico é scelto fra i cittadini esperti qualificati di organizzazione giuridica ed amministrativa, che non si trovino in una delle condizioni di, ineleggibilità od incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie, che non abbiano riportato condanne penali e che, nell' espletamento di attività professionali o di pubblico impiego, non abbiano subito provvedimenti o sanzioni comportanti la sospensione dal servizio o dall' albo professionale. 2. La competenza ed esperienza giuridica ed amministrativa deve essere descritta nel curriculum professionale presentato e sottoscritto dal candidato, nel quale devono essere anche indicati il titolo di studio, l' abilitazione e l' esperienza posseduti. 46 3. Il requisito indicato ai commi 1 e 2 si intende posseduto dal candidato che comprova di trovarsi in almeno una delle seguenti posizioni: a) avvocato esercente la professione; b) dottore commercialista con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali; c) docente universitario in materie giuridiche ed amministrative con almeno cinque anni di servizio; d) docente in materie giuridiche in istituti di istruzione secondaria di secondo grado con almeno dieci anni di servizio; e) magistrato od avvocato dello stato, in quiescenza; f) segretario comunale e provinciale in quiescenza che abbia ricoperto negli ultimi cinque anni di servizio una qualifica non inferiore a quella segretario di classe I B; g) dirigente statale, regionale, di ente locale e delle unità sanitarie locali, in quiescenza, che abbia ricoperto negli ultimi otto anni la qualifica di dirigente nell' area giuridicoamministrativa. h) coloro che per due cicli amministrativi, anche non completi, abbiano ricoperto la carica di Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore, Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale. Art. 6 (Prerogative e poteri) 1. Il Difensore Civico, per l' adempimento delle proprie funzioni, ha diritto nei confronti sia della Provincia che delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti, o dei Comuni convenzionati nel caso di cui all’art.21: a) di accedere liberamente ai competenti uffici per effettuare accertamenti diretti; b) di visionare, senza limitazioni e nel rispetto dei tempi da lui stesso concordati con i responsabili dei servizi, atti e documenti, con facoltà di estrarne copia in carta libera e senza spese; c) di ottenere dai dirigenti competenti per procedimento o per materia, sia verbalmente che per iscritto, le notizie, i dati e gli altri elementi disponibili che siano ritenuti utili per la propria attività; tali informazioni sono fornite, entro dieci giorni dalla richiesta, con la massima completezza ed esattezza e comprendono tutto quanto è a conoscenza dell' interpellato in merito all' oggetto in trattazione. 2. Lo stesso Difensore Civico ha inoltre facoltà di convocare dirigenti o funzionari sia della Provincia che delle aziende ed istituzioni da essa dipendenti o dei Comuni convenzionati, competenti per materia o per procedimento, per un esame congiunto degli atti, dei documenti, dei fatti, delle situazioni e degli altri aspetti attinenti ai casi per i quali è stato attivato il suo intervento. 3. Il diritto di accesso agli atti e documenti di cui alla lettera b) del comma 1 è esercitato dal Difensore Civico anche nei confronti dei concessionari di servizi provinciali. 4. Il Difensore Civico ha facoltà di proporre al Segretario Generale della Provincia di avviare l' apertura, secondo le norme vigenti all' interno dell' Ente, di un procedimento disciplinare a carico dell’organo burocratico di vertice dell’ente interessato, il quale, di fronte a precise richieste presentate dallo stesso Difensore Civico nell' esercizio delle sue funzioni: a) ritardi o impedisca, senza giustificata causa, l' accesso alle notizie, alle informazioni e agli atti e documenti di cui alla lettera b) del comma 1 ovvero ostacoli l' acquisizione di copia di tale materiale; b) si renda indisponibile per l' esame congiunto previsto dal comma 2; 47 c) ostacoli, ritardi od impedisca in via generale l' esercizio delle funzioni del Difensore Civico senza fondati motivi. Art. 7 (Ineleggibilità e incompatibilità) 1. Non sono eleggibili all’ufficio di Difensore Civico: a) i membri del parlamento e i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche; b) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell’Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli Amministratori di Enti, Istituti e Aziende pubbliche; c) gli Amministratori di Enti e Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari Amministratori e Dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere, per somministrazioni o servizi, o che dall’Ente ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni; d) coloro che svolgono funzioni direttive all’interno di partiti politici o di movimenti politici organizzati; e) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f) i dipendenti della Provincia di Genova; 2. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. Art. 8 (Elezione ed entrata in carica) 1. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio provinciale con voto segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini italiani di provata esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere provinciale e che, per le loro qualità personali e professionali offrano garanzie di indipendenza, obbiettività e serenità di giudizio. 2. Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nella successiva si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta neppure nella seconda votazione si ha una terza votazione con ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti. 3. Il Difensore Civico entra in carica con l’esecutività della deliberazione di cui al comma precedente. 4. Il mandato del Difensore Civico ha la durata di anni 5 ed è rinnovabile una sola volta. Almeno due mesi prima della scadenza è avviata la procedura per il conferimento dell’incarico. 5.In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro il quarantacinquesimo giorno dalla presentazione delle stesse e nel frattempo i poteri del Difensore Civico sono prorogati. 48 6. Nei casi di cessazione dalla carica per una delle cause indicate nelle lettere a), b), d) dell’art.9, l’ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all’insediamento del nuovo eletto. Art. 9 (Cessazione della carica) 1. Oltreché per compimento del suo mandato indicato nell' art. 6, il Difensore Civico cessa dalla carica per: a) decadenza; b) impedimento permanente; c) dimissioni; d) decesso. Art. 10 (Decadenza) 1. Qualora, successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità previste dal presente regolamento, dallo statuto ovvero sia venuto a mancare uno dei requisiti ivi indicati, il Consiglio provinciale, su proposta documentata del proprio Presidente e per suo tramite, dispone la notifica delle relative contestazioni al Difensore Civico in carica, invitandolo a presentare le proprie deduzioni. 2. L' interessato ha venti giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare, ove possibile, le condizioni di contrasto con la carica ricoperta. 3. Trascorso il suddetto termine, il Consiglio decide in relazione alla documentazione in suo possesso, a quella prodotta dall' interessato ed agli accertamenti esperiti d' ufficio dal Segretario Generale e, ove risulti permanere una causa ostativa all' esercizio della funzione di Difensore Civico, dichiara la decadenza dall' incarico con effetto immediato. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Art. 11 (Impedimento permanente) 1. Il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale dell’Ente, ove sussistano fondati motivi di ritenere che il Difensore Civico non possa esercitare correttamente le proprie funzioni a causa del verificarsi di un impedimento permanente, possono compiere una verifica preliminare di tale situazione attraverso idonei e riservati accertamenti, informandone preventivamente il Presidente della Provincia. 2. Il Presidente del Consiglio, ove dalle indagini suddette abbia a desumere il convincimento dell' esistenza di una causa permanente ostativa allo svolgimento dell' ufficio, presenta al Consiglio stesso un rapporto circostanziato, sentito l’Ufficio di Presidenza dell’Ente. 3. Il Consiglio discute tale rapporto in seduta segreta e dichiara la cessazione del Difensore Civico dalla carica per impedimento permanente. 49 4. Nel caso in cui l' impedimento permanente sia acclarato da fatti e circostanze incontrovertibili o reso noto dall' interessato, il Consiglio dichiara la immediata cessazione dalla funzione su proposta motivata dal suo Presidente. Art. 12 (Dimissioni) 1. Le dimissioni del Difensore Civico sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio che ne dà notizia al Consiglio e attiva le procedure per la nomina del successore dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione delle dimissioni stesse. 2. Le dimissioni sono irrevocabili, e non necessitano di presa d' atto. Art. 13 (Sede, supporti operativi e strumentali e trattamento economico) 1. Il Difensore Civico ha sede in idonei locali, facilmente accessibili da parte del pubblico, adeguatamente arredati ed attrezzati secondo le esigenze proprie della funzione. 2. Il personale amministrativo occorrente per il funzionamento dell' ufficio è individuato dal Presidente della Provincia, sentito il Difensore Civico fra i dipendenti nell' ambito della organizzazione funzionale dell' Ente. 3. Il Difensore Civico si avvale inoltre della attrezzatura e dei servizi strumentali generali della Provincia, ivi compreso quello della notificazione degli atti. In tal caso le esigenze del suo ufficio sono raccordate con quelle degli altri servizi dell' Ente attraverso il Segretario Generale. 4. Al Difensore Civico spetta l’indennità di funzione nella misura stabilita per gli assessori provinciali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e necessarie per l’adempimento dei compiti istituzionali. 5. Le spese relative al funzionamento dell’ufficio di Difensore Civico sono a carico dell’Amministrazione e trovano specifica collocazione nel bilancio preventivo della Provincia Art. 14 (Gratuità degli interventi) 1. Il ricorso al Difensore Civico ed i suoi interventi non comportano alcun onere di spesa per la parte richiedente. Art. 15 (Attivazione dell'intervento) 1. Il Difensore Civico si attiva su istanza di chiunque vi abbia interesse, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private. L' intervento é richiesto con domanda scritta redatta in carta semplice e sottoscritta della parte interessata, contenente l' esposizione delle ragioni e degli scopi per i quali viene promossa l' azione di tutela di tale ufficio. 50 2. Il Difensore Civico e la struttura operativa a sua disposizione, ove necessario, forniscono all’interessato la propria assistenza per la redazione, in forma completa e corretta, della richiesta di intervento. 3. Le istanze presentate in forma anonima sono da considerare come non pervenute. 4. Il Difensore Civico procede autonomamente per l' attività di segnalazione e proposizione previste ai commi 3 e 4 dell' art. 2. 5. L' attivazione del Difensore Civico non esclude per gli interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalla normativa vigente, né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto degli stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria od amministrativa. Art. 16 (Modalità di esecuzione dell'intervento) 1. Il Difensore Civico, prima di dar corso al proprio intervento, accerta che il pregiudizio lamentato o la contestazione sollevata siano effettivamente riferibili alla Amministrazione Provinciale, a sue aziende ed istituzioni od a concessionari di servizi provinciali. Invita quindi il servizio competente per materia a fornire nel termine di dieci giorni le prime spiegazioni ed informazioni su ciascun caso in trattazione. 2. Se gli elementi acquisiti complessivamente offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione tale da rendere necessario od opportuno il suo intervento, il Difensore Civico informa il Presidente ed il Segretario Generale della Provincia o gli organi tecnici e di governo delle aziende e delle istituzioni dalla Provincia stessa dipendenti ovvero il concessionario di servizi provinciali ed avverte contemporaneamente il dirigente od il concessionario di volta in volta interessato che procederà con lui all' esame congiunto del caso stesso. 3.. Il dirigente od il concessionario si rende disponibile a tale scopo entro otto giorni dalla richiesta e fornisce la collaborazione necessaria. Qualora il dirigente o il concessionario, senza giustificato motivo, risultino inadempienti agli oneri di cui sopra, il Difensore Civico ne fa segnalazione all’Ente o all’organo di rispettiva dipendenza. 4. Compiuto l' esame suddetto, il Difensore Civico comunica per iscritto le proprie osservazioni volte ad assicurare la legittimità degli adempimenti da espletare e, sentito, a seconda dei casi, il Segretario Generale della Provincia, il direttore della istituzione, il direttore della azienda ovvero il concessionario, indica il termine massimo entro il quale, a suo parere, deve essere definita la pratica od il procedimento o deve essere eseguito l' intervento. 5. Quando vi sia stato l' intervento del Difensore Civico, gli atti ed i provvedimenti emanati danno conto delle sue osservazioni e sono trasmessi in copia al suo stesso ufficio. 6. Gli atti relativi agli adempimenti eseguiti in difformità alle osservazioni del Difensore Civico sono, a tale riguardo, adeguatamente motivati. 7. Dei propri interventi e dei loro risultati il Difensore Civico informa la parte richiedente. 51 Art. 17 (Interventi incidentali relativi a soggetti non dipendenti dalla Provincia) 1. Qualora il Difensore Civico, nell' esercizio delle proprie funzioni, rilevi o venga a conoscenza di disposizioni o carenze di uffici e servizi appartenenti a pubbliche amministrazioni od a concessionari non dipendenti dalla Provincia che si ripercuotono negativamente sui soggetti indicati al comma 1 dell' art. 2, ne riferisce al Presidente della Provincia, esprimendo al riguardo le proprie valutazioni. Il presidente della Provincia riferisce al Difensore Civico sulle iniziative assunte in relazione a quanto segnalato. Art. 18 (Soggetti non abilitati all'attivazione) 1. Non possono ricorrere al Difensore Civico: a) i Consiglieri provinciali; b) i Consiglieri comunali per questioni attinenti ai rispettivi enti od a società da questi ultimi partecipate; c) le pubbliche amministrazioni; d) il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i revisori dei conti della Provincia; e) i direttori ed i revisori dei conti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia e dai consorzi cui la Provincia stessa partecipa; f) i dipendenti della Provincia, delle sue aziende e delle sue istituzioni e quelli dei concessionari di servizi provinciali, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro. Art. 19 (Limiti di competenza) 1. Sono precluse alla azione del Difensore Civico le questioni riservate dalla normativa vigente alla contrattazione sindacale su tutta la materia del pubblico impiego e del lavoro dipendente. 2. Il Difensore Civico sospende il proprio intervento quando viene a conoscenza che per il caso a lui sottoposto è stata adita l' autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa. Di tale decisione è data tempestiva comunicazione alla parte interessata. Art. 20 (Rapporti con gli organi della Provincia) 1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Presidente della Provincia, al quale si rivolge per tutte le questioni relative alla azione amministrativa dell' Ente. 2. Sul piano operativo, il Difensore Civico ha facoltà di rapportarsi direttamente anche con i singoli Assessori per acquisire informazioni, notizie e valutazioni sui casi in trattazione, fermo restando che le richieste e le segnalazioni formali sono sempre indirizzate al Presidente della Provincia. 52 Art. 21 (Rapporti con gli uffici della Provincia) 1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale e, ove nominato, il Direttore Generale della Provincia delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell’esercizio della sua attività. 2. Il Direttore Generale, o in caso di mancanza dello stesso il Segretario Generale, su richiesta del Difensore Civico, interviene per ottenere che i responsabili delle strutture organizzative della Provincia forniscano la loro massima collaborazione per il miglior svolgimento delle funzioni di difesa civica ed assicura le informazioni nonché la consultazione ed il rilascio di copia degli atti in suo possesso. Art. 22 (Rapporti con altri organi di difesa civica) 1.Per il migliore e più efficace esercizio delle funzioni di difesa dei diritti e degli interessi dei residenti e delle loro forme associative, il Difensore Civico provinciale ricerca e mantiene rapporti con il Difensore civico omologo della Regione e con quelli istituiti dai comuni, con i quali attuo lo scambio di esperienze e di informazioni e si consulta sulle problematiche comuni. 2. Nell’ attento rispetto delle relative competenze , in occasione di interventi nel campo delle funzioni delegate dalla Regione alla Provincia, allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività o sconfinamenti di competenza, il Difensore Civico provinciale può coordinare la propria attività con quella del Difensore Civico regionale. 3. Il Difensore Civico provinciale può partecipare a forme di coordinamento, a riunioni, convegni ed iniziative organizzate sia in sede regionale che a livello nazionale per conseguire le finalità indicate ai commi 1 e 2. Art. 23 (Relazione annuale) 1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio ed al Presidente della Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sulla attività complessivamente svolta, segnalando le difficoltà incontrate e le disfunzioni verificate, esponendo anche le eventuali proposte per il buon andamento della azione amministrativa dell' Ente. 2. Copia del rapporto viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Entro un mese dalla sua presentazione, il Presidente del Consiglio, fissa, d' intesa con il Presidente della Provincia, la seduta consiliare per l’esame del rapporto del Difensore Civico, il quale è invitato a partecipare alla adunanza per fornire, a richiesta, eventuali chiarimenti e precisazioni. 4. Il Consiglio, a conclusione della discussione, può adottare risoluzioni sulle materie di propria competenza e formulare indirizzi sulle questioni che attengono al Presidente, alla Giunta e agli uffici della Provincia. 5. La diffusione del rapporto del Difensore Civico, dal quale sono omessi i soli riferimenti nominativi a persone, è curata dal Presidente del Consiglio. 53 6. In caso di particolare importanza od urgenza, il Difensore Civico può presentare specifiche relazioni contenenti anche le proposte di intervento da lui ritenute opportune. Tali relazioni sono trasmesse contemporaneamente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia. Art. 24 (Entrata in vigore del regolamento) 1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell’articolo 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 54 STATUTO DELL’UFFICIO ART. 46 DIFENSORE CIVICO 1. E' istituito presso la Provincia il Difensore civico, con compiti di garante dell' imparzialità e del buon andamento dell' Amministrazione provinciale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dalla Provincia. 2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con voto segreto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere provinciale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza , obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza giuridico-amministrativa e che si dedichino a tale attività a tempo pieno. Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui sopra, nella successiva votazione si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta neppure nella seconda votazione, si ha una terza votazione con ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti. 3. La carica di Difensore civico è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e con incarichi in organismi dirigenti di partito o di movimento politico organizzato. L' incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall' ufficio se l' interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Presidente della Provincia. 4. Il mandato del Difensore civico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 5. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l' esercizio delle sue funzioni. 6. Al Difensore civico compete un' indennità pari a quella percepita dagli assessori. 7. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d' ufficio, interviene presso l' Amministrazione provinciale, assunta ogni utile informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell' Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio. 8. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore civico, l' Amministrazione provinciale fornisce, tramite gli organi o uffici competenti, motivata risposta e, a sua volta, il Difensore civico ne informa l' interessato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. 9. In virtù dell' art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Difensore civico è competente a riesaminare, su richiesta degli interessati, i provvedimenti di rifiuto, espresso o tacito, e di differimento dell' accesso agli atti della Provincia. Qualora il Difensore civico ritenga illegittimo il rifiuto o il differimento, informa l' ufficio che ha formato l' atto; se quest' ultimo non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l' accesso è consentito. 55 10. Il Difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di Garante del contribuente di cui all' articolo 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. 11. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull' attività svolta nell' anno precedente. Nella relazione il Difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali, dirette ad elevare l' imparzialità e la trasparenza e a migliorare il buon andamento dell' Amministrazione provinciale nei confronti dei cittadini. 12. Compete altresì al Difensore civico il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta provinciale, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge. 13. Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico si avvale di adeguati mezzi posti a sua disposizione dall' Amministrazione provinciale. 14. Il Difensore civico può svolgere altresì le proprie funzioni nei confronti dei Comuni compresi nella circoscrizione della Provincia, sulla base di convenzioni con i Comuni interessati e alle condizioni da queste stabilite. 15. Il Difensore civico ha gli stessi obblighi dei consiglieri provinciali, in ordine alla pubblicità della situazione patrimoniale. 56 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA PREAMBOLO I popoli europei nel creare tra loro un' unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l' Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l' Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell' Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L' Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell' identità nazionale degli Stati membri e dell' ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell' evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell' Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull' Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d' Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell' uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l' Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito. CAPO I DIGNITÀ Articolo 1 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2 Diritto alla vita 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Articolo 3 Diritto all'integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell' ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: • il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge • il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone • il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro 57 • il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Articolo 4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. CAPO II LIBERTÀ Articolo 6 Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8 Protezione dei dati di carattere personale 3. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 4. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 5. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un' autorità indipendente. Articolo 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l' esercizio. Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 3. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l' insegnamento, le pratiche e l' osservanza dei riti. 4. Il diritto all' obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l' esercizio. Articolo 11 Libertà di espressione e d'informazione 4. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi 58 possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 5. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Articolo 12 Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell' Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell' Unione. Articolo 13 Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Articolo 14 Diritto all'istruzione 1. Ogni individuo ha diritto all' istruzione e all' accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all' istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all' educazione e all' istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l' esercizio. Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell' Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell' Unione. Articolo 16 Libertà d'impresa È riconosciuta la libertà d' impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 17 Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L' uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall' interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. 59 Articolo 18 Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 19 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. CAPO III UGUAGLIANZA Articolo 20 Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Articolo 21 Non discriminazione 6. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l' origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l' appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l' età o le tendenze sessuali. 7. Nell' ambito d' applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull' Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Articolo 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica L' Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo 23 Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all' adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Articolo 24 Diritti del bambino 5. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 6. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l' interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 7. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. 60 Articolo 25 Diritti degli anziani L' Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Articolo 26 Inserimento dei disabili L' Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l' autonomia, l' inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. CAPO IV SOLIDARIETÀ Articolo 27 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l' informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29 Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque 8. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 9. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Articolo 32 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato. L' età minima per l' ammissione al lavoro non può essere inferiore all' età in cui termina la scuola dell' obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Articolo 33 Vita familiare e vita professionale 8. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 61 9. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l' adozione di un figlio. Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 6. L' Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 7. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all' interno dell' Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. 8. Al fine di lottare contro l' esclusione sociale e la povertà, l' Unione riconosce e rispetta il diritto all' assistenza sociale e all' assistenza abitativa volte a garantire un' esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Articolo 35 Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell' attuazione di tutte le politiche ed attività dell' Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Articolo 36 Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell' Unione, questa riconosce e rispetta l' accesso ai servizi d' interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 37 Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell' ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell' Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Articolo 38 Protezione dei consumatori Nelle politiche dell' Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. CAPO V CITTADINANZA Articolo 39 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 10. Ogni cittadino dell' Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 62 11. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Articolo 40 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni cittadino dell' Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Articolo 41 Diritto ad una buona amministrazione 10. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell' Unione. 11. Tale diritto comprende in particolare: • il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; • il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; • l' obbligo per l' amministrazione di motivare le proprie decisioni. 12. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell' esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 13. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell' Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Articolo 42 Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell' Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43 Mediatore Qualsiasi cittadino dell' Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell' Unione casi di cattiva amministrazione nell' azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell' esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44 Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell' Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 45 Libertà di circolazione e di soggiorno 9. Ogni cittadino dell' Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 10. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. 63 Articolo 46 Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell' Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. CAPO VI GIUSTIZIA Articolo 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell' Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 48 Presunzione di innocenza e diritti della difesa 12. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 13. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Articolo 49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 14. Nessuno può essere condannato per un' azione o un' omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l' applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest' ultima. 15. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un' azione o di un' omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 16. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Articolo 50 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell' Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 51 Ambito di applicazione 14. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell' Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell' attuazione del diritto dell' Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l' applicazione secondo le rispettive competenze. 64 15. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l' Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati. Articolo 52 Portata dei diritti garantiti 17. Eventuali limitazioni all' esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall' Unione o all' esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 18. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull' Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 19. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell' Unione conceda una protezione più estesa. Articolo 53 Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell' Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l' Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo 54 Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un' attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. 65 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ A favore delle donne e degli uomini delle città Perché elaborare, all' alba del 21° secolo, una carta europea dei diritti dell' uomo nella città? La Dichiarazione dei diritti dell' uomo (1948) è universale. Non è stata successivamente rafforzata e completata da numerosi altri impegni che hanno accentuato la tutela di certi diritti la cui portata è variabile? La Convenzione europea (1950) offre la cosiddetta garanzia giurisdizionale. Nondimeno, numerosi diritti non sono sempre “ effettivi ” e i cittadini mal si riconoscono nelle intricate procedure amministrative e giuridiche. Come garantire meglio? Come agire meglio ? Come predisporre in modo migliore le ondizioni pubbliche necessarie all' appagamento del desiderio di felicità privata di ciascuno? E'qui che emerge il ruolo della Città. Dappertutto, laddove il popolo delle campagne prosegue la sua lunga marcia verso le città ed esse accolgono un numero sempre maggiore di viaggiatori di passaggio, ma ugualmente e soprattutto di stranieri alla ricerca della libertà, di un lavoro e di scambi di conoscenze, la città è diventata il futuro dell' umanità. E'oggi il luogo di ogni incontro e pertanto di tutti i possibili. E'ugualmente il terreno di tutte le contraddizioni, e quindi di tutti i pericoli: è entro lo spazio urbano dalle frontiere mal definite che si ritrovano le discriminazioni legate alla disoccupazione, alla povertà, al disprezzo delle differenze culturali, ma nel contempo è li' che si delineano e si moltiplicano delle prassi civiche e sociali di solidarietà. E'pur vero che la città oggi ci impone di precisare meglio certi diritti, perché è il luogo dove abitiamo, dove cerchiamo del lavoro, dove ci spostiamo. Impone ugualmente di riconoscere nuovi diritti: il rispetto dell' ambiente, la garanzia di un cibo sano, di tranquillità, di possibilità di scambi e di svaghi, ecc. E' poi vero che, di fronte alla crisi che colpisce la concezione delegataria della democrazia a livello degli Stati nazionali e all' inquietudine che suscitano le burocrazie europee, la città appare come la risorsa di un nuovo spazio politico e sociale. Là si prospettano le condizioni di una democrazia di prossimità. Là viene offerta l' occasione di una partecipazione al diritto di cittadinanza di tutti gli abitanti: una cittadinanza a livello cittadino. Se è vero che viene riconosciuto ad ogni persona ognuno dei diritti definiti, spetta ugualmente a ciascun cittadino, libero e solidale, di garantirli tutti. L' impegno che noi affermiamo qui è rivolto alle donne e agli uomini del nostro tempo. Non pretende di essere esauriente e la sua portata dipenderà dal modo in cui gli abitanti delle città se ne sentiranno investiti. Si presenta come una risposta alle aspettative dei cittadini, per le quali le città costituiscono sia l' ambito naturale in cui si manifestano, che l' elemento rivelatore. La presente Carta sarà per loro, come per quelli che li governano a livello comunale, quindi in base al principio di sussidiarietà, un insieme di costanti di riferimento sulle quali far poggiare i loro diritti, riconoscerne le eventuali violazioni e farle cessare. Tali costanti sono altrettante occasioni di superare le difficoltà e di conciliare le logiche talvolta contradditorie che si ritrovano all' interno della vita stessa della città. Una volontà: inserire il legame sociale, in modo duraturo, nello spazio pubblico. Un principio: l' uguaglianza. Un obiettivo: l' accresciuta consapevolezza pubblica di tutti gli abitanti. Le città firmatarie, Riconoscendo che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo, il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, il Patto internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell' Uomo e 66 delle Libertà fondamentali, la Carta Sociale Europea e gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti dell' uomo si applicano agli abitanti delle città, come a qualsiasi altra persona; Ricordando che i Diritti dell' Uomo sono universali, indivisibili ed interdipendenti, che tutti i pubblici poteri sono responsabili della loro garanzia, ma che il loro riconoscimento e i meccanismi che ne consentono l' applicazione e la protezione sono ancora insufficienti, segnatamente per quanto riguarda i diritti sociali, economici e culturali; Persuase che la buona amministrazione delle città esige il rispetto e la garanzia dei diritti dell' uomo per tutti gli abitanti, senza esclusione, e che mira alla promozione dei valori di coesione sociale e di protezione dei più vulnerabili; Convinte per tali ragioni della necessità di una Carta europea dei diritti dell' uomo nella città che proclami solennemente e chiaramente i diritti fondamentali e le libertà pubbliche riconosciute agli abitanti delle città e l' impegno delle autorità comunali a garantirli, nel rispetto delle competenze e dei poteri da esse legalmente detenuti, conformemente alle loro legislazioni nazionali; Ribadendo la loro approvazione della Carta europea dell' autonomia locale, in virtù della quale è necessario rendere l' amministrazione comunale maggiormente efficace e più vicina al cittadino, e in base alle raccomandazioni dell' Impegno di Barcellona, firmato il 17 ottobre 1998 dalle città che hanno partecipato alla Conferenza europea delle città per i diritti dell' uomo, volta al miglioramento dello spazio pubblico collettivo per tutti i cittadini senza distinzione di alcun genere; Hanno deciso di comune accordo di assumere i seguenti impegni: PARTEI DISPOSIZIONI GENERALI • ART. 1 - DIRITTO ALLA CITTÀ 1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico, sociale ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà. 2. Le autorità comunali agevolano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di tutti e la qualità della vita dei loro abitanti. • ART. 2 - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E DI NON DISCRIMINAZIONE. 1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nella città firmatarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate in quanto cittadini delle città. 2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata all’origine, al colore, all’età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all’opinione politica, all’origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito. • Art. 3 - DIRITTO ALLA LIBERTÀ CULTURALE, LINGUISTICA E RELIGIOSA. 1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa. 2. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre Amministrazioni, fanno sì che i bambini appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua materna. 3. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si 67 adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione dei ghetti. 4. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti i non credenti, come pure tra le diverse religioni. 5. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri. • ART. 4 - PROTEZIONE DEI GRUPPI E DEI CITTADINI MAGGIORMENTE VULNERABILI. I gruppi di cittadini maggiormente vulnerabili hanno diritto a misure specifiche di protezione. 1. Le autorità comunali adottano le misure necessarie perché le persone portatrici di handicap siano pienamente integrate nella vita della città. Gli alloggi, i luoghi di lavoro e di svago devono per questo essere conformi a certe esigenze. I trasporti pubblici devono essere accessibili a tutti. 2. Le città firmatarie adottano delle politiche attive di sostegno alle popolazioni maggiormente vulnerabili, garantendo a ciascuno il diritto alla cittadinanza. 3. Le città adottano tutte le misure per facilitare l’integrazione sociale di tutti i cittadini, qualunque, sia la causa della loro vulnerabilità, evitando di raggrupparli in modo discriminatorio. • ART. 5 - DOVERE DI SOLIDARIETÀ La comunità locale è unita da un dovere di mutua solidarietà. Le autorità locali vi contribuiscono favorendo lo sviluppo e la qualità dei servizi pubblici. • ART. 6 - COOPERAZIONE COMUNALE INTERNAZIONALE 1. Le città incoraggiano la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture. 2. Le città firmatarie si impegnano a cooperare con gli enti locali dei paesi in via di sviluppo nei settori degli impianti e delle attrezzature urbane, della tutela ambientale, della sanità, dell’educazione e della cultura a coinvolgervi il maggior numero possibile di cittadini. 3. Le città esortano più particolarmente gli attori economici a partecipare a dei programmi di cooperazione e tutta la popolazione ad associarsi ad essi, allo scopo di sviluppare un senso di solidarietà e di completa uguaglianza tra i popoli che superi le frontiere urbane e nazionali. • ART. 7 - PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 1. Il principio di sussidiarietà che è alla base della ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e la Città deve essere negoziato in modo permanente per evitare che lo stato centrale e le altre amministrazioni competenti scarichino le loro responsabilità sulle città. 2. Tale negoziazione si propone lo scopo di garantire che i servizi pubblici dipendano dal livello amministrativo più vicino alla popolazione, in vista della loro migliore efficacia. P A R T E II DIRITTI CIVILI E POLITICI DELLA CITTADINANZA LOCALE • ART. 8 - DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA 1. I cittadini delle città hanno il diritto di partecipare alla vita politica locale mediate elezioni libere e democratiche dei loro rappresentanti locali. 2. Le città firmatarie incoraggiano la definizione di norme legislative che portino all’ampliamento dei diritto al voto e di eleggibilità a livello comunale per i cittadini maggiorenni che non sono cittadini dello Stato. 3. Oltre alle elezioni periodiche destinate a rinnovare le istanze comunali, viene 68 incoraggiata la partecipazione democratica. A tal fine, i cittadini e le loro associazioni possono accedere ai dibattiti pubblici, presentare delle interrogazioni alle autorità comunali sulle poste in gioco riguardanti gli interessi dell’ente locale ed esprimere il proprio parere, sia in modo diretto mediante dei “referendum comunali”, sia mediante delle riunioni pubbliche e l’azione popolare. 4. In applicazione del principio di trasparenza e conformemente alle disposizioni legislative dei vari paesi, l’organizzazione amministrativa delle città e le modalità del lavoro comunale comprenderanno dei meccanismi di responsabilità degli amministratori eletti e dell’amministrazione comunale. • ART. 9 - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE DI RIUNIONE E DI MANIFESTAZIONE 1. Il diritto di associazione, di riunione e di manifestazione è garantito a tutti nella città. 2. I poteri locali incoraggiano l’associazionismo in quanto espressione del diritto di cittadinanza, nel rispetto della sua autonomia. 3. La città offre degli spazi pubblici per l’organizzazione di riunioni aperte e di incontri informali. Garantisce il libero accesso di tutti a questi spazi, nel rispetto degli ordinamenti esistenti. • ART. 10 - PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE 1. La città tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e riconosce che il rispetto delle famiglie, nella diversità delle loro forme attuali, così come considerate dalle legislazioni nazionali. 2. La famiglia, fin dal momento della sua costituzione e senza interventi nella sua vita interna,usufruisce della tutela delle autorità comunali e di facilitazioni, segnatamente in materia di alloggio. Le famiglie più svantaggiate dispongono a tal fine di sussidi finanziari e di strutture e di servizi per l’assistenza all’infanzia e agli anziani. 3. Qualsiasi individuo ha il diritto di legarsi sentimentalmente con la persona di sua scelta e di sposarsi senza che possa frapporsi nessun ostacolo, oltre a quelli stabiliti per legge. 4. Le autorità comunali sviluppano delle politiche attive per vigilare sull’integrità fisica dei membri delle famiglie e perché scompaiano i maltrattamenti in seno alle famiglie. 5. Nel rispetto della libertà di scelta nel campo educativo, religioso, culturale e politico, le autorità locali adottano tutte le misure necessarie per tutelare l’infanzia e la gioventù e per favorire l’istruzione basata sulla democrazia, la tolleranza e la possibilità di piena partecipazione alla vita della città. 6. Le autorità locali creano le condizioni necessarie perché i bambini possano godere di un’infanzia felice. • ART. 11 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 1. I cittadini delle città hanno il diritto di essere informati in quanto riguarda la vita sociale, economica, culturale e amministrativa locale. Gli unici limiti sono il rispetto della vita privata delle persone e la protezione dell’infanzia e della gioventù. 2. I poteri locali garantiscono ai cittadini una circolazione dell’informazione generale accessibile, efficace e trasparente a tal fine, sviluppano l’apprendimento delle tecnologie informative, ne agevolano l’accesso e l’aggiornamento periodico. P A R T E III DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI DI PROSSIMITÀ • ART. 12 - DIRITTO GENERALE DI ACCESSO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE. 1. Le città firmatarie ritengono che le politiche sociali costituiscano un aspetto decisivo delle politiche di protezione dei diritti dell’uomo e di impegnano a garantirle nell’ambito 69 delle loro competenze. 2. I cittadini della città hanno libero accesso ai servizi comunali di interesse generale. A tal fine, le città firmatarie si oppongono alla mera commercializzazione dei servizi di assistenza sociale alle persone e procurano di creare dei servizi essenziali di qualità a prezzo equo, anche ricorrendo al concorso del privato sociale e del volontariato. 3. Le città si impegnano a sviluppare delle politiche sociali, segnatamente nei confronti dei più svantaggiati, finalizzate al rifiuto dell’esclusione e alla ricerca della dignità umana e dell’uguaglianza dei diritti di cittadinanza e delle opportunità. • ART. 13 - DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. 1. I cittadini delle città godono del diritto all’istruzione. Le autorità comunali facilitano l’accesso all’istruzione elementare dei bambini e dei giovani in età scolare. Incoraggiano la formazione per gli adulti, in un quadro di buon vicinato e di rispetto dei valori democratici. 2. Le città contribuiscono a mettere a disposizioni di tutti degli spazi e dei centri scolastici, educativi e culturali, in un contesto multiculturale e di coesione sociale. 3. Le autorità comunali contribuiscono ad innalzare il livello della cittadinanza mediante delle pedagogie educative, segnatamente per quanto riguarda la lotta al sessismo, al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione. • ART. 14 - DIRITTO AL LAVORO 1. I cittadini delle città hanno il diritto di disporre di risorse sufficienti, grazie ad un’occupazione dignitosa e tale da garantire la qualità della vita. 2. Le autorità comunali contribuiscono, nella misura delle loro possibilità. Ad ottenere la piena occupazione. Per rendere effettivo il diritto al lavoro, le città firmatarie favoriscono l’adeguamento dell’offerta e della domanda di lavoro ed incoraggiano l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori attraverso dei programmi di formazione permanente. Sviluppano le attività accessibili ai disoccupati. 3. Le città firmatarie si impegnano a non firmare alcun contratto comunale se non contiene delle clausole di rifiuto del lavoro dei bambini e di rifiuto del lavoro illegale, che si tratti di cittadini dello Stato di stranieri, di persone in situazione regolare oppure irregolare rispetto alle leggi nazionali. 4. Le autorità comunali sviluppano, in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e con le imprese, dei meccanismi per garantire l’uguaglianza di tutti di fronte al lavoro, per impedire qualsiasi discriminazione in materia di remunerazione, di condizioni di lavoro, di diritto di partecipazione, di promozione professionale e di tutela contro il licenziamento, fondata sulla nazionalità, il sesso, le scelte sessuali, l’età o un handicap. Incoraggiano pari possibilità di accesso delle donne al lavoro mediante la creazione di asili nido ed altri provvedimenti, come pure l’accesso dei portatori di handicap, mediante la creazione di attrezzature appropriate. 5. Facilitano la creazione di impieghi protetti in quanto punto di passaggio per le persone che devono reinserirsi nella vita professionale. Incoraggiano in particolare la creazione di posto di lavoro legati ai servizi di prossimità, all’ambiente, alla prevenzione sociale e all’educazione degli adulti. • ART. 15 - DIRITTO ALLA CULTURA. 1. I cittadini della città hanno diritto alla cultura in tutte le sue espressioni manifestazioni e modalità possibili. 2. Le autorità locali, in cooperazione con le associazioni culturali e il settore privato, incoraggiano lo sviluppo della vita culturale urbana nel rispetto della diversità. Degli spazi pubblici propizi alle attività culturali e sociali vengono messi a disposizione dei cittadini delle città con pari condizioni di accesso per tutti. 70 • ART. 16 - DIRITTO ALL’ALLOGGIO 1. Tutti i cittadini delle città hanno diritto ad un alloggio dignitoso, sicuro e salubre. 2. Le autorità comunali verificano che esista una offerta adeguata di alloggi e di impianti di quartiere per tutti i loro cittadini senza distinzione, in funzione dei loro redditi. Tali impianti devono comprendere delle strutture di accoglienza in grado di garantire la sicurezza e la dignità dei senzatetto e delle strutture adattate alle donne vittime di violenza e per quelle che cercano di sfuggire alle reti della prostituzione. 3. Le autorità comunali operano affinché sia riconosciuto il diritto dei nomadi di soggiornare nella città in condizioni compatibili con la dignità umana e nel rispetto delle norme generali e locali che regolano la vita nella città. • ART. 17 - DIRITTO ALLA SALUTE. 1. Le autorità comunali agevolano un accesso uguale per tutti i cittadini alle cure e alla prevenzione. 2. Le autorità comunali prendono tutte le iniziative necessarie in materia di salute pubblica, segnatamente mediante misure di prevenzione o misure di prevenzione o misure di intervento qualora al situazione lo esiga. 3. Le città firmatarie, per il tramite delle loro azioni nel campo economico, culturale, sociale, urbanistico, contribuiscono ad un approccio globale volto alla promozione della salute per tutti gli abitanti condotto con la loro attiva partecipazione. • ART. 18 - DIRITTO ALL’AMBIENTE 1. I cittadini delle città hanno diritto ad un ambiente sano nella ricerca della compatibilità tra sviluppo economico ed equilibrio ambientale sostenibile. 2. A tal fine, le autorità comunali adottano, in base al principio di precauzione, delle politiche di prevenzione dell’inquinamento (compreso quello acustico), di economia di energia, di gestione, riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti. Ampliano e proteggono il verde pubblico delle città. 3. Si adoperano perché i cittadini godano il paesaggio che circonda e che caratterizza le città senza degradarlo e perché siano consultati sulle modifiche che potrebbero deturparlo. 4. Sviluppano un’educazione orientata specificamente al rispetto della natura, rivolta in particolare ai bambini. • ART. 19 - DIRITTO AD UN’URBANISTICA ARMONIOSA. 1. I cittadini delle città hanno diritto ad uno sviluppo urbanistico ordinato che garantisca una relazione armoniosa tra l’abitat, i servizi pubblici, le strutture, il verde pubblico, e le attrezzature destinate ad uso collettivo. 2. Le autorità comunali realizzano, con la partecipazione dei cittadini, una pianificazione ed una gestione urbana che possa ottenere l’equilibrio tra l’urbanistica e l’ambiente. 3. In tale ambito, si impegnano a rispettare il patrimonio naturale, storico architettonico, culturale ed artistico delle città e a promuovere la ristrutturazione del patrimonio esistente. • ART. 20 - DIRITTO ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA TRANQUILLITÀ NELLA CITTÀ. 1. Le autorità locali riconoscono il diritto dei cittadini delle città a dei mezzi di trasporto compatibili con la tranquillità della città. Favoriscono a tal fine dei trasporti in comune accessibili a tutti, secondo un pianificazione degli spostamenti urbani ed interurbani. Controllano il traffico automobilistico e ne garantiscono la fluidità nel rispetto dell’ambiente. 2. Il comune controlla severamente l’emissione di ogni tipo di rumore e di vibrazioni. Definisce delle zone riservate completamente oppure in certi periodi ai pedoni ed 71 incoraggia l’uso di veicoli non inquinanti. 3. Le città firmatarie si impegnano a stanziare le risorse necessarie per rendere effettivi tali diritti, ricorrendo se del caso a delle forme di collaborazione economica tra enti pubblici, società private e la società civile. • ART. 21 - DIRITTO AL TEMPO LIBERO. 1. Le città riconoscono il diritto dei cittadini di disporre di tempo libero. 2. Le autorità comunali garantiscono l’esistenza di spazi ludici di qualità aperti a tutti i bambini senza discriminazione. 3. Le autorità comunali agevolano la partecipazione attiva allo sport e fanno sì che le attrezzature necessarie alla pratica degli sport siano messe a disposizione di tutti i cittadini. 4. Le autorità comunali incoraggiano il turismo e vigilano per garantire un equilibrio tra l’attività turistica della città e il benessere sociale ed ambientale dei cittadini. • ART. 22 - DIRITTI DEI CONSUMATORI. 1. Le città vigilano, nel limite delle loro competenze, alla tutela dei consumatori. a tal fine, per quanto riguarda i prodotti alimentari, garantiscono o fanno procedere al controllo relativo ai pesi e misure, alla qualità alla composizione dei prodotti e all’esattezza delle informazioni, come pure alle date di validità degli alimenti. P A R T E IV I DIRITTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE DEMOCRATICA LOCALE • ART. 23 - EFFICACIA DEI SERVIZI PUBBLICI 1. Le autorità locali garantiscono l’efficacia dei servizi pubblici e la loro compatibilità con i bisogni degli utenti, avendo cura di evitare qualsiasi situazione di discriminazione o di abuso. 2. Le amministrazioni locali di doteranno di strumenti per procedere alla valutazione della loro azione comunale e terranno conto dei risultati. • ART. 24 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA 1. Le città firmatarie garantiscono la trasparenza dell’attività amministrativa. I cittadini devono essere in grado di conoscere i loro diritti e i loro obblighi politici ed amministrativi mediante al pubblicità data alle norme comunali, che devono essere comprensibili e aggiornate periodicamente. 2. I cittadini hanno diritto ad una copia degli atti amministrativi. Dell’amministrazione locale che li riguardano, salvo nei casi in cui esistano degli ostacoli di interesse pubblico o legati al diritto alla privacy di terzi. 3. L’obbligo della trasparenza, della pubblicità, dell’imparzialità e della non discriminazione delle azioni dei poteri comunali si applica a: - La conclusione di contratti comunali conformemente ad una gestione rigorosa delle spese comunali; - La scelta dei funzionari, impiegati e dipendenti comunali nell’ambito dei principi legati al merito e alla competenza. 4. Le autorità locali garantiscono la trasparenza e il controllo rigoroso dell’uso dei fondi pubblici. PARTEV MECCANISMI DI GARANZA DEI DIRITTI UMANI DI PROSSIMITÀ • ART. 25 - AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA LOCALE 1. Le città sviluppano delle politiche di miglioramento dell’accesso dei cittadini al diritto e 72 alla Giustizia. 2. Le città firmatarie favoriscono la soluzione extragiudiziale delle controversie civili, penali,amministrative e professionali, mediante l’istituzione di meccanismi pubblici di conciliazione, di transazione, di mediazione e di arbitrato. 3. Se del caso, la giustizia comunale garantita dai giudici di pace indipendenti - uomini probi -eletti dai cittadini delle città e dai governi locali, con competenza per risolvere in modo equo le controversie che oppongono i cittadini delle città all’amministrazione comunale. • ART. 26 - POLIZIA DI VICINATO 1. Le città firmatarie favoriscono l’istituzione di corpi di polizia di vicinato altamente qualificati, con delle mansioni di “agenti di sicurezza e di convivialità”. Tali agenti applicano delle politiche preventive contro i reati ed agiscono come un corpo di polizia di educazione civica. • ART. 27 - MECCANISMI DI PREVENZIONE 1. Le città firmatarie si dotano di meccanismi preventivi: - mediatori sociali o di quartiere, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili. - Ombudsman Comunale o Difensore civico in quanto istituzione indipendente ed imparziale. 2. Per facilitare l’esercizio dei diritti enunciati in questa Carta e sottoporre al controllo della popolazione la loro realtà concreta, ogni città firmataria istituisce una commissione di emergenza, composta di cittadini ed incaricata di effettuare una valutazione sull’applicazione della Carta. • ART. 28 - MECCANISMI FISCALI E DI BILANCIO 1. Le città firmatarie si impegnano ad elaborare i loro bilanci in modo che le previsioni delle entrate e delle spese siano tali da poter rendere effettivi i diritti enunciati nella carta. Possono per questo istituire un sistema di “bilancio partecipavo”. La comunità dei cittadini, organizzata in assemblee per quartiere o settore, oppure in associazioni, potrà in tal modo esprimere il proprio parere per il finanziamento delle misure necessarie alla realizzazione di tali diritti. 2. Le città partecipanti si impegnano, a nome del rispetto dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle spese, a non consentire che le aree o le attività che rientrano nella sfera delle loro competenze sfuggano alla legalità in materia sociale, fiscale, ambientale o di qualsiasi altra natura; agiscono altresì in modo che le zone che costituiscono un’eccezione alla legalità spariscano laddove esistono. DISPOSIZIONI FINALI VALORE GIURIDICO DELLA CARTA E DEI MECCANISMI DI APPLICAZIONE 1. La Carta, una volta adottata, resterà aperta alla firma singola di tutte le città che decideranno di impegnarsi in tal senso. 2. I comuni integrano nei loro regolamenti comunali, dando loro un valore vincolante, i principi e le norme, come pure i meccanismi di garanzia proposti dalla carta e la citano in modo esplicito nei considerando di qualsiasi atto comunale. 3. Le città firmatarie riconoscono il carattere di diritto imperativo generale dei diritti enunciati nella Carta e si impegnano a rifiutare o a denunciare qualsiasi atto giuridico, in particolare qualsiasi contratto comunale, le cui conseguenze potrebbero ostacolare i diritti riconosciuti o essere contrarie alla loro realizzazione, e ad adoperarsi per far sì 73 che gli altri soggetti di diritto riconoscano ugualmente il valore giuridico superiore dei suddetti diritti. 4. Le città firmatarie si impegnano a creare una commissione incaricata di elaborare ogni due anni una valutazione dell’applicazione dei diritti riconosciuti dalla Carta e renderla pubblica. 5. La riunione della Conferenza delle Città per i diritti dell’uomo, costituita in assemblea plenaria delle città firmatarie, deciderà di istituire un meccanismo di monitoraggio appropriato in vista di verificare il recepimento e la buona applicazione di tale Carta da parte delle città. DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PRIMO Le città firmatarie si impegnano ad agire presso i loro Stati in modo che le legislazioni consentano la partecipazione dei cittadini residenti nella città, ma che non hanno la cittadinanza dello Stato, alle elezioni comunali, ai sensi dell’articolo 8.2 della Carta. SECONDO Per permettere il controllo giurisdizionale dei diritti contenuti nella presente Carta, le città firmatarie si impegnano a chiedere ai loro Stati e all’unione europea di completare le dichiarazioni costituzionali relative ai Diritti dell’uomo e alla convenzione europea dei diritti dell’uomo. TERZO Le città firmatarie elaboreranno ed attueranno dei programmi agenda 21, in applicazione degli accordi adottati alla conferenza dell’ONU sull’Ambiente e lo Sviluppo, che si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992. QUARTO In caso di conflitto armato, le città firmatarie vigileranno al mantenimento del principio della libera amministrazione del loro ente locale e al rispetto dei diritti proclamati nella presente carta. QUINTO L’impegno delle città sarà convalidato dalle loro assemblee comunali che potranno formulare delle riserve circa certi articoli, se lo giudicheranno necessario, in funzione della loro legislazione nazionale. Fatto a Saint-Denis il 18 maggio 2000 IL MEDIATORE EUROPEO JACOB SÖDERMAN Cari lettori, il trattato di Maastricht ha istituito la carica di Mediatore europeo per lottare contro la cattiva amministrazione nell' ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Promuovendo la buona amministrazione, il Mediatore può contribuire a migliorare le relazioni tra l' Unione europea e i suoi cittadini. Fin dal settembre 1995, quando è stata istituita la figura del Mediatore, abbiamo lavorato per definire il concetto di cattiva amministrazione sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei principi del diritto amministrativo europeo. Anche le leggi nazionali su tale questione sono state una preziosa fonte di ispirazione. I lavori sono poi continuati con 74 l' elaborazione di un codice di buona condotta amministrativa, adesso adottato dal Parlamento europeo. Il codice è destinato ai cittadini e ai funzionari pubblici europei. In esso si spiega ai cittadini ciò che hanno il diritto di aspettarsi dall' amministrazione e ai funzionari pubblici quali sono i principi da osservare nelle loro attività. Sono fermamente convinto che la completa applicazione del codice farà aumentare la fiducia dei cittadini nell' Unione europea e nelle sue istituzioni. Durante le delibere del Parlamento europeo sul codice, un deputato europeo ha detto: "In questo caso sono in gioco due importanti aspetti: in primo luogo la promozione della preminenza del diritto e in secondo luogo il rispetto per i cittadini europei". Spero vivamente che questo breve opuscolo fornisca un utile contributo per il raggiungimento di questi importanti obiettivi. 75 IL CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione mediante la quale si è approvato un codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni ed organi comunitari, i loro amministratori ed i loro funzionari dovranno rispettare nelle proprie relazioni con il pubblico. L' idea di un codice è stata proposta per la prima volta nel 1998 dal deputato europeo Roy PERRY. Il Mediatore europeo ne ha redatto il testo in seguito ad un' indagine di propria iniziativa e l' ha presentato al Parlamento in forma di relazione speciale. La risoluzione del Parlamento sul codice è basata sulla proposta del Mediatore, con alcune modifiche apportate dall' on. PERRY, relatore per la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. LO STATUTO DEL CODICE La Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea è stata proclamata nel corso del vertice di Nizza, nel dicembre 2000. Comprende, come diritti fondamentali della cittadinanza, il diritto ad una buona amministrazione ed il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione. L' obiettivo del codice è di spiegare in maniera il più possibile dettagliata ciò che il diritto alla buona amministrazione menzionato nella Carta significhi nella pratica. Buona condotta amministrativa Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell' Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: – il diritto di ogni cittadino di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, – il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, – l' obbligo per l' amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell' esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell' Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. (Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali) Il Mediatore conduce indagini su possibili casi di cattiva amministrazione nell' azione delle istituzioni e degli organi comunitari, in base a quanto stabilito dall' articolo 195 del Trattato CE e dello Statuto del Mediatore europeo1. Secondo la definizione di cattiva amministrazione proposta dal Mediatore nella sua relazione per il 1997, "si parla di cattiva amministrazione quando un' istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima". Il Parlamento europeo ha approvato questa definizione. 1 Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l' esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 04.05.1994, pag. 15. Il Mediatore europeo Mediatore Qualsiasi cittadino dell' Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell' Unione casi di 76 cattiva amministrazione nell' azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell' esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. (Articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali) Contemporaneamente all' approvazione del codice, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione invitando il Mediatore ad applicare il codice allorché ravvisi un caso di cattiva amministrazione, al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini alla buona amministrazione come stabilito dall' articolo 41 della Carta. Il Mediatore applicherà pertanto la definizione di cattiva amministrazione alla luce delle regole e dei principi contenuti nel codice. L' articolo 192 del Trattato CE prevede la possibilità, per il Parlamento europeo, di chiedere alla Commissione di presentare una nuova legge. Accogliendo il suggerimento originariamente proposto dall' on. Jean- Maurice DEHOUSSE, relatore della commissione giuridica e per il mercato interno, nella risoluzione del 6 settembre 2001 del Parlamento europeo, si invita ugualmente la Commissione europea a presentare un progetto di regolamento contenente il codice di buona condotta amministrativa, progetto che sarà basato sull' articolo 308 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il fatto di includere il codice all' interno di un regolamento sottolineerebbe, agli occhi tanto dei cittadini che dei funzionari, la natura obbligatoria delle regole e dei principi ivi contenuti. Buona condotta amministrativa IL TESTO DEL CODICE Il codice, così come approvato dal Parlamento, contiene le seguenti disposizioni sostanziali: ARTICOLO 1 DISPOSIZIONE GENERALE Nei loro rapporti con il pubblico, le istituzioni e i loro funzionari rispettano i principi che compongono il codice di buona condotta amministrativa, denominato in appresso "il codice". ARTICOLO 2 AMBITO PERSONALE DI APPLICAZIONE 1. Il codice si applica a tutti i funzionari ed altri agenti, per i quali vigono lo Statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili aglialtri agenti, nei loro rapporti con il pubblico. Di seguito il termine funzionari si riferisce sia ai funzionari che agli altri agenti. 2. Le Istituzioni e le loro amministrazioni adottano le misure necessarie per far sì che le disposizioni previste dal presente codice si applichino alle altre persone alle loro dipendenze, quali persone impiegate con contratto di diritto privato, esperti di amministrazioni nazionali in commissioni di servizio e tirocinanti. 3. Il termine pubblico si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro. 4. Ai fini del presente codice: a) con il termine "istituzione" si intende un' istituzione o un organo comunitario; b) con il termine "funzionario" si intende un funzionario o un altro agente delle Comunità europee. Buona condotta amministrativa ARTICOLO 3 AMBITO MATERIALE DI APPLICAZIONE 1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti delle istituzioni e delle loro amministrazioni con il pubblico, a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche. 77 2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra l’istituzione e i suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo Statuto del personale. ARTICOLO 4 LEGALITÀ Il funzionario agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla legislazione comunitaria. Il funzionario vigila in particolare affinché le decisioni che incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento di legge e che il loro contenuto sia conforme alla legge. ARTICOLO 5 ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE 1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell’adottare decisioni, il funzionario garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico che si trovano nella stessa situazione sono trattati in modo identico. 2. Se si verificano diversità di trattamento, il funzionario garantisce che ciò sia giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione. 3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale. Il Mediatore europeo ARTICOLO 6 PROPORZIONALITÀ 1. Nell’adottare decisioni, il funzionario assicura che le misure adottate siano proporzionali all’obiettivo voluto. In particolare il funzionario evita di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni od oneri e la finalità dell’azione. 2. Nell’adottare decisioni, il funzionario rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l’interesse pubblico in generale. ARTICOLO 7 ASSENZA DI ABUSO DI POTERE Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare il funzionario evita di utilizzare tali poteri per finalità prive di fondamento di legge o che non siano giustificate dall’interesse generale. ARTICOLO 8 IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA 1. Il funzionario è imparziale e indipendente. Il funzionario si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi. 2. Il comportamento di un funzionario non deve essere mai ispirato a interesse personale, familiare o nazionale, né dipendere da pressioni politiche. Il funzionario si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto abbia un interesse finanziario. Buona condotta amministrativa 78 ARTICOLO 9 OBIETTIVITÀ Nell’adottare decisioni, il funzionario tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante. ARTICOLO 10 LEGITTIME ASPETTATIVE, COERENZA E CONSULENZA 1. Il funzionario è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l’azione amministrativa dell’istituzione. Il funzionario segue le normali prassi dell’istituzione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un caso specifico. 2. Il funzionario rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell’istituzione. 3. Se del caso, il funzionario consiglia il pubblico su come presentare una questione rientrante nella sua sfera di competenza e su come procedere durante l' esame del fascicolo. ARTICOLO 11 EQUITÀ Il funzionario opera in modo imparziale, equo e ragionevole. ARTICOLO 12 CORTESIA 1. Nei suoi rapporti con il pubblico, il funzionario dà prova di spirito di servizio, correttezza, e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza,a chiamate telefoniche e posta elettronica, il funzionario cerca di rendersi quanto più possibile utile e di rispondere nella maniera più completa e accurata possibile alle domande postegli. 2. Se il funzionario non è responsabile per la materia in questione, egli indirizza il cittadino al funzionario competente. Il Mediatore europeo 3. Se si verifica un errore che lede i diritti o gli interessi di un membro del pubblico, il funzionario è tenuto a scusarsi, a sforzarsi di correggere nel modo più opportuno gli effetti negativi risultanti dal suo errore e a informare il membro del pubblico di eventuali diritti di ricorso in conformità dell' articolo 19 del codice. ARTICOLO 13 RISPOSTA ALLE LETTERE NELLA LINGUA DEL CITTADINO Il funzionario fa sì che ogni cittadino dell’Unione o qualsiasi membro del pubblico che scrive all’istituzione in une delle lingue previste dal trattato riceva una risposta nella stessa lingua. Nei limiti del possibile, la presente disposizione si applica anche a persone giuridiche, quali organizzazioni e imprese. ARTICOLO 14 AVVISO DI RICEVIMENTO E INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO COMPETENTE 1. Per ogni lettera o denuncia indirizzata all’istituzione viene inviato un avviso di ricevimento entro un termine di due settimane, tranne i casi in cui può essere trasmessa una risposta nel merito entro tale termine. 79 2. La risposta o avviso di ricevimento riporterà il nome e il numero di telefono del funzionario che si occupa della questione nonché il servizio cui appartiene. 3. Non è necessario inviare un avviso di ricevimento o rispondere a lettere o denunce inopportune in ragione del loro numero eccessivo o perché ripetitive o prive di significato. Buona condotta amministrativa ARTICOLO 15 OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE DELL’ISTITUZIONE 1. Se una lettera o una denuncia destinata all’istituzione è indirizzata o trasmessa a una Direzione generale, a una Direzione o Unità che non è competente a trattare il caso, i suoi servizi fanno sì che il fascicolo sia trasmesso senza indugio al servizio competente dell’istituzione. 2. Il servizio che ha inizialmente ricevuto la lettera o la denuncia informa l’autore di tale trasmissione indicando il nome e il numero di telefono del funzionario al quale il fascicolo è stata trasmesso. 3. Il funzionario segnala al cittadino o all' associazione gli eventuali errori od omissioni riscontrabili nei loro documenti e dà loro la possibilità di correggerli. ARTICOLO 16 DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO E DI RILASCIARE DICHIARAZIONI 1. Nei casi in cui siano coinvolti i diritti o gli interessi di persone fisiche il funzionario fa sì che in ogni fase del processo decisionale, sia rispettato il diritto alla difesa. 2. Ogni membro del pubblico ha il diritto, nei casi in cui deve essere presa una decisione che incide sui suoi diritti, di presentare commenti scritti e, se del caso, di presentare osservazioni orali prima che la decisione sia adottata. ARTICOLO 17 TERMINE RAGIONEVOLE PER L’ADOZIONE DI DECISIONI 1. Il funzionario assicura che sia presa una decisione su ogni richiesta o denuncia indirizzata all’istituzione entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non oltre i due mesi dalla data di ricevimento. La stessa norma si applica alle risposte a lettere provenienti da membri del pubblico e alle risposte a note amministrative che il funzionario abbia inviato ai suoi superiori richiedendo istruzioni quanto alle decisioni da adottarsi. Il Mediatore europeo 2. Qualora, a causa della complessità delle questioni sollevate, una richiesta o una denuncia indirizzata all’istituzione non possa essere oggetto di una decisione entro il termine summenzionato, il funzionario ne informa quanto prima l’autore. In tal caso, una decisione deve essere notificata all’autore nel più breve tempo possibile. ARTICOLO 18 OBBLIGO DI INDICARE I MOTIVI DELLE DECISIONI 1. Qualsiasi decisione dell’istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica indica i motivi sui quali essa si basa specificando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione. 2. Il funzionario evita di adottare decisioni basate su motivi sommari o vaghi o che non contengano un ragionamento individuale. 3. Qualora, a causa del gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non sia possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e siano pertanto 80 elaborate risposte standard, il funzionario si impegna a trasmettere in un secondo tempo un ragionamento individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta. ARTICOLO 19 INDICAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI RICORSO 1. Una decisione dell’istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica contiene un’indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i quali possono essere esperiti, nonché i termini per farlo. 2. In particolare, le decisioni fanno riferimento alla possibilità di avviare procedure giudiziarie e presentare denunce dinanzi al Mediatore alle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea. Buona condotta amministrativa ARTICOLO 20 NOTIFICA DELLA DECISIONE 1. Il funzionario garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui siano notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate, non appena la decisione è adottata. 2. Il funzionario si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che la persona o le persone interessate ne siano informate. ARTICOLO 21 TUTELA DEI DATI 1. Il funzionario che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispetta la vita privata e l' integrità del singolo individuo nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 2. 2. Il funzionario evita in particolare di utilizzare dati personali perfinalità illecite o di trasmettere tali dati a persone non autorizzate. ARTICOLO 22 RICHIESTE DI INFORMAZIONI 1. Qualora sia competente per la materia in questione, il funzionario fornisce a membri del pubblico le informazioni richieste. Il funzionario fa in modo che le informazioni comunicate siano chiare e comprensibili. 2. Qualora una richiesta di informazioni orale sia troppo complessa o troppo estesa, il funzionario invita l’interessato a formulare la propria domanda per iscritto. 3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste, egli, conformemente all’articolo 18 del presente codice, indica all’interessato i motivi per i quali non può comunicare le informazioni. 2 GU L 8/1 del 12 gennaio 2001 Il Mediatore europeo 4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, il funzionario indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono. Per richieste di informazioni riguardanti un’altra istituzione od organismo comunitario, il funzionario indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo. 5. In funzione dell’oggetto della richiesta, il funzionario indirizza, se del caso, il richiedente al servizio dell’istituzione competente a fornire informazioni al pubblico. 81 ARTICOLO 23 RICHIESTE DI ACCESSO DEL PUBBLICO A DOCUMENTI 1. Il funzionario tratta le richieste di accesso ai documenti di maniera conforme alle norme adottate dall' istituzione ed ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento (CE) n° 1049/2001 3. 2. Se il funzionario non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti, egli invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto. ARTICOLO 24 TENUTA DI REGISTRI IDONEI I dipartimenti dell’istituzione tengono idonei registri della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti che ricevono e delle misure che adottano. ARTICOLO 25 INFORMAZIONE AL PUBBLICO DEL CODICE 1. L’istituzione adotta misure efficaci per informare il pubblico dei diritti ad esso spettanti ai sensi del presente codice. Ove possibile, rende il testo disponibile sotto forma elettronica attraverso la home page del suo sito web. 2. Per conto di tutte le istituzioni, la Commissione pubblica e distribuisce ai cittadini il codice sotto forma di opuscolo. 3 GU L 145/43 del 31 maggio 2001 Buona condotta amministrativa ARTICOLO 26 DIRITTO DI PRESENTARE DENUNCIA DINANZI AL MEDIATORE EUROPEO Qualsiasi inadempienza da parte di un funzionario nell' ottemperare ai principi enunciati nel presente codice può essere oggetto di una denuncia dinanzi al Mediatore europeo conformemente all' articolo 195 del trattato che istituisce le Comunità europee nonché allo Statuto del Mediatore europeo4. ARTICOLO 27 REVISIONE Dopo due anni ciascuna istituzione sottoporrà a revisione l' esecuzione del codice. L' istituzione informerà il Mediatore europeo dei risultati di tale revisione. 4 Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l' esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 04.05.1994, pag. 15. Il Mediatore europeo UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 LUXEMBOURG QK-40-01-828-IT-C 82 CONGRESSO DELLE REGIONI Seconda Sessione 2002 – Roma, 5 giugno 2002 Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio Risoluzione approvata su: Le Regioni per una Difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell' evoluzione delle istituzioni della Repubblica - ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all' Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela “non giurisdizionale” e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell' ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale. Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l' assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica. Nel nostro tempo: - la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all' identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili; - la Convenzione europea si appresta ad assicurare all' Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico; - il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell' eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell’attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici. 83 Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica, anche come strumento di mediazione e “conciliazione”, finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell’indipendenza nell' organizzazione e nell' azione, dell’attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire. Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell’autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato. Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti Il Congresso delle Regioni impegna la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d' intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all' esame dell’Assemblea e dei Consigli il presente documento; b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria; c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica; d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando 84 ogni forma di settorializzazione e consolidando l’organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l’esercizio di particolari forme di “controllo sostitutivo” e di sospensiva sull’efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all’esercizio dell’azione di tutela; e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l’esercizio della difesa civica anche in forme associative; f) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull’avanzamento della legislazione nelle diverse realtà; g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica; h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell’istituto di difesa civica. 85 REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DI AVV. SIMONE STAGNARO – CONSULENTE UFFICIO DIFESA CIVICA SIG.RA GRAZIELLA TAIBI – ADDETTA ALLA SEGRETERIA Indirizzo e-mail [email protected] Tel. 010 5499540 – fax 010 5499550 800 647171 Genova, MARZO 2005 La pubblicazione dei dipinti è stata gentilmente autorizzata dall’autrice genovese Maria Grazia Bombelli 86