Codice della strada: la newsletter n. 16

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Codice della strada: la newsletter n. 16
Codice della strada: la newsletter n. 16
bresciana sulla quale veniva contestata la
trasgressione si trova al di fuori del centro
abitato
del
Comune
di
Verona;
e)
l’inadempimento
da
parte
dell’amministrazione
del
proprio
onere
probatorio.
L’adito Tribunale di Verona, in composizione
monocratica, con la sentenza in esame,
comandante di polizia locale
accoglieva l’opposizione; si affermava da
docente in diritto della circolazione stradale
parte
di
detto
Giudice
l’illegittimità
giornalista pubblicista
dell’ordinanza
n.
646/98
(con
conseguente
collaboratore di riviste di settore
nullità del verbale di accertamento) per
e-mail: mailto:[email protected]
eccesso di potere in quanto l’ambito di
esercizio del potere di cui all’art. 7 del C.d.S.
ORDINANZE: IL DIVIETO DI SOSTA
è quello della regolamentazione della
circolazione stradale (in particolare sia
ANTIPROSTITUZIONE
E’
afferma che "si ritiene illegittima detta
ILLEGITTIMO.
ordinanza allorquando vieta la fermata del
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
veicolo al fine di contrattare prestazioni
Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21432
sessuali, e non al fine di non arrecare
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
intralcio alla circolazione stradale").
ha pronunciato la seguente
Ricorre per cassazione con un unico
Sentenza
articolato motivo il Comune di Verona; non
Svolgimento del processo
ha svolto attività difensiva l’intimato.
R.N., con ricorso in data 1.9.1999 proponeva
Motivi della decisione
opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce
conseguente alla violazione, accertata dalla
violazione degli artt. 5, 6, 7 D. Lg.vo
Polizia Municipale di Verona, dell’ordinanza
30.4.1992 n. 285, anche in relazione agli art.
del Sindaco di detta città n. 646/98, che
4, 5 della legge 20.3.1865 n. 2248, All. E.;
vieta la contrattazione di prestazioni sessuali
insufficiente motivazione circa un punto
a pagamento a bordo di veicoli circolanti
decisivo della controversia, violazione degli
sulla pubblica via; deduceva l’opponente: a)
artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.. Si afferma che
“l’intenzione di offrire soltanto un passaggio
l’ordinanza
in
sulla
propria
questione
risponde
Il caso riguarda un automobilista sanzionato dalla polizia
autovettura ad una
municipale di Verona per aver sostato a lato strada al fine di
al
fine
delle
contrattare una prestazione con una prostituta; sosta vietata da
donna che l’aveva
“misure
ordinanza sindacale ai sensi dell’articolo 7 CdS.
richiesto
con
il
preordinate ad una
Il sanzionato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la
consueto segnale di
maggiore sicurezza
illegittimità della ordinanza per eccesso di potere poiché adottata
autostop e l’essersi
per un fine diverso da quello della sicurezza stradale.
stradale nonché ad
La Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente. Secondo la
fermato
senza
un
ordinario
suprema corte infatti, il potere di ordinanza assegnato al Sindaco
recare né intralcio
utilizzo
del
deve essere utilizzato per garantire la sicurezza della circolazione
né pericolo per la
demanio stradale”,
e non per contrastare la prostituzione. Questo sviamento del
circolazione
potere configura il vizio di “eccesso di potere” determinando
di cui all’art. 7
l’illegittimità dell’ordinanza.
stradale;
b)
C.d.S., e che detta
In conseguenza anche i verbali sono annullabili, per effetto di quel
l’invalidità
ordinanza
fa
meccanismo che consente al giudice di disapplicare gli atti
dell’ordinanza
riferimento
illegittimi (ordinanza) e quindi annullare quelli (vebale) che ne
646/98 del Sindaco
all’attività
di
derivano.
di Verona, sulla
meretricio
solo
quale si fonda la sanzione amministrativa
perché tale rilevante fenomeno costituisce
comminata, per non avere il Sindaco di
causa di intralcio al regolare flusso veicolare.
Verona
alcun
legittimo
potere
di
Il ricorso è infondato e non merita
regolamentare
con
proprio
atto
la
accoglimento.
circolazione stradale in modo difforme da
In tema di sanzioni amministrative per
quanto stabilito con legge dello Stato; c)
violazioni del Codice della Strada, l’art. 7,
l’invalidità dell’ordinanza n. 646/98 per
primo comma, lettera a, (che richiama i
eccesso di potere, e la conseguente
provvedimenti indicati nell’art. 6 C.d.S.)
disapplicabilità dello stesso da parte del
prevede che, nei centri abitati, i Comuni
Giudice di Ordinario in base all’art. 4 della
possono, con ordinanza del Sindaco,
legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E; d)
regolamentare la circolazione per motivi
l’inapplicabilità dell’art. 7 del decreto
inerenti la sicurezza di quest’ultimo, oltre che
legislativo n. 285/92 in quanto la c.d. strada
A cura di
Alessandro Casale
1
Codice della strada: la newsletter n. 16
per altre esigenze (tra cui la sicurezza
pubblica e la salute pubblica).
Nel caso in esame, sulla base di tale richiamo
normativo (oltre che dell’art. 36 della L. n.
142/1990 e della L. n. 689/81), il Sindaco di
Verona, con l’ordinanza n. 646 del 28.8.1998
ha, in relazione al seguente oggetto: “Misure
preordinate ad una maggiore sicurezza
stradale nonché ad un ordinario utilizzo del
demanio stradale. Divieti riguardanti la
domanda e l’offerta di prestazioni sessuali a
pagamento svolte sul suolo pubblico”, stabilito
che “in tutto il territorio comunale è fatto
divieto a chiunque di contrattare prestazioni
sessuali a pagamento a bordo di veicoli
circolanti sulla pubblica via. La violazione si
concretizza nella fermata del veicolo, al fine di
richiedere informazioni, ovvero contrattare,
ovvero concordare prestazioni sessuali a
pagamento con soggetti che esercitano
l’attività di meretricio su strada...”, nonché “in
tutto il territorio comunale è fatto divieto di
indossare un abbigliamento indecoroso e
indecente, ovvero di mostrare nudità; detto
divieto, oltre che motivato dall’esigenza di
tutelare il decoro e la decenza, trova
applicazione per coloro che esercitano la
prostituzione...”, nonché ancora “in tutto il
territorio comunale è fatto divieto a chiunque
di soddisfare, in spazi ed aree pubbliche,
bisogni corporali...”
Sulla base di quanto esposto risultano in
modo ampiamente evidente vizi di legittimità
di detta ordinanza, così come puntualmente
rilevato dal Tribunale di Verona, sulla base
del consentito esame al giudice ordinario
incidenter
tantum,
dei
provvedimenti
amministrativi in virtù degli artt. 4 e 5 della
L. 20.3.1865 n. 2248, allegato E, e del
connesso potere di disapplicazione da parte
di detto giudice di provvedimenti e atti
amministrativi risultanti non conforme alla
legge.
In detta ordinanza, correttamente ritenuta
illegittima in sede di merito e disapplicata, si
rileva il vizio di eccesso di potere, avendo il
Sindaco,
sulla
base
delle
facoltà
riconosciutegli
dalla
soprarichiamata
normativa del Codice della Strada, emesso
un
provvedimento
riguardante,
invece,
l’ordine pubblico; in particolare, ha fatto
ricorso ad un provvedimento apparentemente
finalizzato
alla
regolamentazione
della
circolazione stradale di autoveicoli, per
vietare il meretricio sessuale, con estensione,
e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo
indiscriminato su tutto il territorio del
Comune; ciò conferma che con detto
provvedimento non si è affatto voluto imporre
il divieto di fermata agli autoveicoli in
relazione alle esigenze di tutela di una
determinata strada o di una determinata
zona (così come “impone” il tenore letterale
degli artt. 6 e 7 C.d.S. e come emerge dalla
relativa ratio legis) ma si è voluto sanzionare,
in modo illegittimo per le ragioni esposte,
l’attività riguardante le prestazioni sessuali a
pagamento
in
genere
e,
in
modo
indiscriminato,
su
tutto
il
territorio
comunale.
Il mancato svolgimento di attività difensi va
da parte dell’intimato comporta il non doversi
provvedere in ordine alle spese della seguente
fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 4 luglio 2006.
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006
SORPASSO
IN
CURVA:
SI
CONTESTA
ANCHE
IL
CONTROMANO (Artt. 143 e 148)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
sezione II, 28 settembre 2006, n.
21083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza del
10 settembre 2002, rigettò l’opposizione
proposta da L. A. avverso il decreto emesso
l’11 ottobre 2000, con il quale il Prefetto di
Reggio
Calabria
aveva
disposto
la
sospensione della sua patente di guida per la
durata di un mese, per avere il L., in
violazione dell’art. 143, 12° co., cod. strad.,
proceduto contromano il 3 ottobre 2000 in
territorio del Comune di Palmi alla guida
della propria autovettura tg. XXX in
corrispondenza di curva della SS 19.
Osservò il giudice, per quel che ancora
interessa, che ricorreva nella specie la
violazione contestata, e non quella eccepita
di cui all’art. 148, 10° co. cod. strad., atteso
che era ininfluente ai fini della qualificazione
dell’infrazione
la
circostanza
che
la
circolazione contro mano in prossimità di
curva fosse avvenuta nell’esecuzione di un
sorpasso.
Il L. è ricorso con un motivo per la
cassazione della sentenza e l’intimato Ufficio
Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha
depositato il 26 settembre 2003 “atto di
costituzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lamentando con l’unico motivo
la falsa applicazione dell’art. 143, 1° co., e la
violazione dell’art. 148, 10° co., d.lgs. 30
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Codice della strada: la newsletter n. 16
aprile 1992, n. 285, deduce che, in ragione
del principio di specialità, l’avvenuta
invasione dell’opposta corsia in prossimità di
curva in modo repentino per l’effettuazione di
una
manovra
di
sorpasso,
seguita
dall’immediato rientro nella corsia di marcia,
avrebbe
integrato
la
violazione
delle
disposizioni regolanti il sorpasso dei veicoli e
non di quelle disciplinanti la loro posizione
sulla carre ggiata.
Il motivo è infondato.
Il sorpasso che, in quanto necessario per
evitare intralci alla circolazione e sveltire il
traffico, costituisce una manovra connaturale
alla circolazione dei veicoli e sempre
consentita, salvo che non ricorrano le
condizioni
di
pericolo
specificamente
menzionate nell’art. 148, cod. strad., non
comporta
necessariamente
l’invasione
dell’opposta corsia di marcia e da essa
prescinde la disciplina per esso stabilita,
limitandosi questa a stabilire la regola
comune che il sorpasso deve avvenire sulla
sinistra del veicolo o di altro utente della
strada che procede nella stessa corsia e che
se la carreggiata o semicarreggiata sono
suddivise in più corsie, il sorpasso deve
essere
effettuato
sulla
corsia
immediatamente alla sinistra de l veicolo che
si intende sorpassare.
Il divieto di sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle curve o dei dossi e in
ogni caso di scarsa visibilità, stabilito
dall’art. 148, 10° co., cod. strad. ha
conseguentemente l’esclusiva finalità di
prevenire i l non avvertibile pericolo derivante
dalla possibilità che un veicolo procedente in
senso inverso abbia invaso la parte della
carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in
senso inverso e, in generale, che la riduzione
dello spazio di manovra non consenta ai
veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli
ostacoli alla normale circolazione non
percepibili dai loro conducenti con la
normale tempestività (cfr., tra le altre, in rif.
art. 106 cod. abrog.: cass. pen., sez. IV, 4
febbraio 1983, n. 1566).
L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143, cod.
strad., di circolare sulla parte destra della
carreggiata, oltre che in prossimità del
margine destro della medesima, anche
quando la strada è libera, e la previsione di
una particolare sanzione per colui che circola
contromano in corrispondenza delle curve e
dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilità, non mira, invece, a tutelare
la possibilità di reagire efficacemente ad un
altrui comportamento pericoloso, ma ad
impedire che la violazione del precetto venga
posta
in
essere
mediante
l’invasione
dell’opposta corsia di marcia in situazioni
che non garantiscano che la stessa, oltre ad
essere necessitata, sia anche consentita dalle
condizioni del flusso veicolare opposto e che,
in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli
sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta
ai loro conducenti di adeguare a detta
invasione la propria condotta.
L’effettuazione di una manovra di sorpasso in
prossimità di una curva con l’invasione
dell’opposta corsia di marcia re alizza,
conseguentemente, tanto la fattispecie di un
sorpasso vietato
quanto
quella
della
circolazione contro mano, non sussistendo
Il caso riguarda il sorpasso in curva che è stato
sanzionato ai sensi dell’articolo 143 (posizione dei
veicoli sulla carreggiata) e 148 (sorpasso). Il
trasgressore ha proposto ricorso in Cassazione
sostenendo che si sarebbe dovuto applicare soltanto
l’articolo 148, in quanto speciale rispetto al 143 che
contiene la regola generale della mano da tenere.
Secondo la suprema corsa, invece, “l’effettuazione
di una manovra di sorpasso in prossimità di una
curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia
realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di
un sorpasso vietato quanto quella della circolazione
contro mano, non sussistendo tra le due violazioni
un rapporto di specialità, bensì di concorso
formale”.
tra le due violazioni un rapporto di specialità,
bensì di concorso formale, e correttamente,
dunque, la sentenza ha escluso che non
potesse trovare luogo la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, che,
diversamente peraltro da quanto opinato dal
ricorrente, trovava applicazione in relazione
alla violazione sia dell’art. 143, 12° co., e sia
dell’art. 148, 10° co., cod. strad.
Non va provveduto sulle spese del giudizio,
essendosi l’intimato limitato a depositare un
“atto di costituzione” e non avendo il
medesimo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 3 luglio 2006.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre
2006
SOSTA A PAGAMENTO: NON E’
OBBLIGATORIO
ESPORRE
LA
RICEVUTA
GIUDICE DI PACE DI CASERTA sentenza del 10 novembre 2006
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso
Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ro 4112/06 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione a sanzione
amministrativa, ai sensi della L. 689/81:
3
Codice della strada: la newsletter n. 16
TRA
La proposta opposizione è fondata e va
TIZIA , nata a Caserta il …. ed ivi residente
accolta.
alla Via ….. n. …; (opponente)
Invero, il comma 6 dell'art. 157 C.d.S.
Comune di Caserta, in persona del Sindaco
dispone testualmente: "Nei luoghi ove la
p. t., (opposto)
sosta è permessa per un tempo limitato è
Conclusioni: come da verbale di causa.
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in
Svolgimento del processo
modo chiaramente visibile, l'orario in cui la
Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data
sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo
4.5.2006,
veniva
proposta
opposizione
di controllo della durata della sosta è fatto
avversa il verbale di contestazione reso dalla
obbligo di porlo in funzione".
Polizia
Municipale
di
Caserta,
n.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la
703xxx/2006/P del 27.4.2006, il cui
ricordata norma fa preciso riferimento ai
originale è stato notificato in data 22.7.2006,
luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e
conseguente a violazione dell'art. 157, c. 6 e
non all'ipotesi di parcheggio a pagamento.
8, C.d.S. poiché il conducente del veicolo
Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui
Ford Fiesta, tg. xxxxxxx, in data 27.4.2006,
la sosta è a tempo limitato (non a
alle ore 10,13, in Caserta, alla Via …. n. …,
pagamento), il conducente del veicolo che
sostava in area di parcheggio a pagamento
espone il cd. "disco orario", sul cruscotto, con
senza esporre il grattino.
l'indicazione dell'orario di inizio della sosta,
Deduceva, tra l'altro, la ricorrente che
assolve
alla
prefata
norma,
con
la
l'autovettura era parcheggiata con esposto
conseguenza che, scaduto il tempo stabilito,
sul cruscotto il permesso per disabili, nelle
il conducente deve allontanarsi e lasciare
strisce blu proprio di fronte alla propria
libero il posto in modo da consentire
abitazione, il cui lato della carreggiata era
l'avvicendamento con altri veicoli.
stato reso sosta vietata con rimozione. Nel
Diversa è l'ipotesi di parcheggio a pagamento,
frattempo,
l'istante
dove la sosta dei veicoli è
Sentenza originale del GdP di Caserta, secondo
accompagnava, in poco
consentita per un periodo
il quale nel caso di sosta a pagamento non vi è
tempo, presso la propria
piuttosto lungo in una
abitazione, nel civico 158,
l’obbligo di esporre la ricevuta del pagamento
zona
appositamente
l'anziano
genitore
riservata
dall'autorità
(scontrino, grattino ecc.). Effettivamente, il
intestatario del permesso e
competente,
con
il
dettato normativo non è chiaro nel prevedere
le veniva contestato il
pagamento
di
una
somma
tale obbligo. L’articolo 157 al comma 6
verbale. Nelle vicinanze
oraria determinata dalla
stabilisce infatti che “Nei luoghi ove la sosta è
non esiste vano posti per
medesima
autorità,
permessa per un tempo limitato è fatto obbligo
invalidi.
Chiedeva,
assistita
questa
da
ai conducenti di segnalare, in modo
pertanto,
l'annullamento
regolare
provvedimento
chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha
del
verbale
di
della G.M..
avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
contestazione impugnato.
In tale quadro, è del tutto
Il Giudice, con decreto
evidente che il conducente
controllo della durata della sosta è fatto
notificato alle parti, fissava
del veicolo è solo tenuto al
obbligo di porlo in funzione”. Come si legge,
l'udienza di comparizione
pagamento del parcheggio
l’obbligo di segnalare vale espressamente per
delle
parti
stesse.
impegnato per il tempo,
la sosta a tempo. Va da sé però che la sosta a
L'opposto
Comune
di
calcolato ad ora o frazione
pagamento si accompagna sempre a quella a
Caserta,
costituitosi
in
di essa, ma certamente
tempo, nel senso che la somma da versare fa
giudizio, chiedeva il rigetto
non
è
passibile
di
riferimento ad un periodo di tempo. Quindi
della proposta opposizione
sanzione amministrativa
laddove si paga per sostare, esponendo lo
perché
infondata,
con
per una violazione che
scontrino si segnala anche l’orario di inizio
vittoria delle spese di
non ha commesso, né
sosta come richiesto dal CdS. Non esponendo
giudizio.
prevista
e
neppure
All'esito
dell'udienza
di
sanzionata dal C.d.S..
non si segnala e quindi è applicabile la
comparizione, il Giudice
Sicché,
la
proposta
sanzione.
decideva la causa dando
opposizione
è
fondata
e va
Ad ogni buon conto, qualora si volesse
lettura del dispositivo, ai
accolta,
con
la
eliminare ogni dubbio, sarebbe necessario
sensi dell'art. 23 della
conseguenza che il verbale
prevedere con ordinanza l’obbligo di esporre lo
legge n. 689/81 e della
della Polizia Municipale di
scontrino, rendendo noto tale obbligo sul
Sentenza n. 534/90 della
Caserta va annullato.
cartello di parcheggio.
Corte Costituzionale.
La
natura
della
MOTIVI
DELLA
controversia ed i motivi
DECISIONE
4
Codice della strada: la newsletter n. 16
che
hanno
portato
all'accoglimento
dell'opposizione
giustificano
la
compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente
pronunciando,
disattesa
ogni contraria
istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la proposta opposizione e, per
l'effetto, annulla il verbale di contestazione n.
703xxxx/2006/P del 27.4.2006, reso dalla
Polizia Municipale di Caserta;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente
compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all'udienza del 10
Novembre 2006
Il Giudice Coordinatore
(Avv. Generoso Bello)
(Fonte: www.iussit.it)
generale dello Stato, ricorso per cassazione,
affidata a due motivi.
Il P. non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Ne l primo motivo di
ricorso viene dedotta “violazione e falsa
applicazione degli artt. 201, 203 e 204 del
codice della strada (come modificato dalla L.
24 novembre 2000 n. 340 art. 18) (art. 360
n. 3 c.p.c.)”.
Si censura la ritenuta perentorietà di per sé
del termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s.,
sostenendosi, con richiamo a giurisprudenza
di legittimità, che l’unico termine perentorio,
come previsto dall’art. 204 cit. codice,
sarebbe quello di complessivi giorni 120
decorrente dalla presentazione del ricorso e
derivante dal cumulo dei trenta giorni
concesso al Comando di Polizia accertatore
con quello dei novanta, dalla ricezione di tali
atti, assegnato al Prefetto per l’emissione
dell’ordinanza.
Tale termine complessivo nella specie
sarebbe stato osservato, essendo stata
l’ordinanza emanata il 3 settembre 2001.
Con il secondo e connesso motivo si deduce
omessa,
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione,
su
punto
decisivo
della
controversia, conseguente violazione e falsa
applicazione degli artt. 203 e 204 c.s., sul
rilievo che “l’opposizione era stata notificata
all’Ufficio di cui all’art. 203 primo comma c.s.
in data 13 maggio 2001” ed era poi
pervenuta in Prefettura il 27 giugno 2001;
sicché, non essendo stato accertato, né
chiarito dalle parti, in quale data gli atti
fossero stati trasmessi dal Comando
accertatore, l’unico termine valutabile con
certezza,
ai
fini
della
tempestività
dell’ordinanza, sarebbe stato quello di
centoventi giorni dalla presentazione del
ricorso”.
Le censure, la cui evidenziata connessione
comporta l’esame congiunto, sono fondate.
La tesi della perentorietà del termine di cui
all’art. 203 comma 2 c.s., sia pure in
relazione al successivo art. 204, nel testo
vigente all’epoca in cui si è svolto il
procedimento amministrativo in esame, è
priva di alcun riscontro normativo, non
essendo in quelle disposizioni prevista alcuna
diretta comminatoria, nel senso ravvisato dal
Giudice di merito, in relazione all’ipotesi di
tardiva trasmissione degli atti del contesto,
dal comando di polizia accertatore dell’illecito
alla Prefettura.
La violazione di tale termine può, invece,
assumere rilevanza dirimente, agli effetti
della
tempestività
dell’ordinanza
sanzionatoria, non di per sé, ma solo
SANZIONI CDS: SI APPLICA LA
LEGGE 241/1990
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 APRILE 2006, N.
8652
S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso al
Giudice di Pace di Pesaro del 9 ottobre 2001
L. P. propose opposizione ex art .22 L.
689/81 avverso l’ordinanza-ingiunzione della
Prefettura di Pesaro e Urbino notificatagli il
15 settembre 2001, irrogante una sanzione
pecuniaria amministrativa per violazione
stradale (eccesso di velocità), deducendo, tra
l’altro e per quanto in questa sede rileva,
l’invalidità del provvedimento impugnato, in
dipendenza della violazione del termine di cui
all’art. 203 comma 2 c.s. (D.L.vo 285/ e
succ. mod.)
All’esito del giudizio, documentale istruito,
nel quale la Prefettura si era costituita
contestando il fondamento dell’opposizione,
questa venne accolta con sentenza del 19
febbraio – 7 marzo 2002, con compensazione
delle spese.
Pur disattendendo nel merito l’opposizione, il
giudice di Pace riteneva fondato il suesposto
preliminare motivo, rilevando che l’ordinanza
prefettizia, pur avendo rispettato il termine di
giorni 90 dalla ricezione degli atti relativi al
ricorso, presentato il 13 maggio, aveva
tuttavia fatto seguito a tardiva trasmissione
degli stessi, in relazione al termine, ritenuto
perentorio, di giorni 30, entro il quale, ai
sensi dell’art. 203 comma 2 c.s., il Comando
di polizia accertatore avrebbe dovuto
trasmetterli.
Avverso tale sentenza il Prefetto di Pesaro e
Urbino ha proposto, a mezzo dell’avvocatura
5
Codice della strada: la newsletter n. 16
indirettamente, per effetto del cumulo tra il
termine in questione e quello successivo, di
cui all’art 204 comma 1, previsto per
l’emissione dell’ordinanza prefettizia.
In tal senso è ormai univocamente orientata
la giurisprudenza di questa Corte, nel
prevenire , pur in assenza (all’epoca dei fatti)
di espresse disposizioni prevedenti la
perentorietà del termine ex art. 204 comma 1
(perentorietà che è stata poi prevista dal
comma 1 bis, all’articolo anzidetto, aggiunto
dalla L. 214/03), ad affermarla sulla scorta
di considerazioni di ordine sistematico e del
principio generale, dettato dall’art. 2 della L.
241/90, secondo il quale ”nell’ipotesi in cui il
procedimento
amministrativo
consegua
direttamente ad una istanza, e per esso il
legislatore determini il termine entro cui deve
concludersi, la pubblica amministrazione ha
il dovere di compierlo, mediante l’adozione di
un provvedimento espresso, entro il termine
previsto dalla legge; con la conseguenza che,
emesso
intempestivamente
il
relativo
provvedimento, questo risulta non inefficace,
ma affetto da violazione di legge e, pertanto,
invalido…” (v. Cass., sez. I, n. 6499/04 e
giurisprudenza
ivi
richiamata,
e,
in
precedenza, sez. I n. 4204/99, n. 2064/98,
nonché sez. III, n. 9477/00).
Da tali pronunzie chiaramente si evince che,
fermo restante il principio generale di diritto
amministrativo,
secondo
il
quale
la
perentorietà
di
un
termine,
non
espressamente prevista dalla legge che lo
contempla, può derivare solo da ragioni di
ordine sistematico o da regole codificate di
applicazione generale, nei casi esaminati
dalla citata giurisprudenza la perentorietà
del termine complessivo, derivante dal
cumulo di quelli ex art. 203 comma 2 e 204
comma 1 c.s., nel testo temporalmente in
vigore, è stata correlata alla precipua natura,
di
atto
conclusivo
del
procedimento
ammini strativo,
scaturito
dal
ricorso
dell’interessato, che riveste l’ordinanzaingiunzione prefettizia.
Tale correlazione non è, invece, possibile in
riferimento al solo termine, di per sé
considerato, di cui all’art. 203 comma 2,
attenendolo stesso ad un adempimento
interno al procedimento amministrativo, la
trasmissione
degli
atti
dall’autorità accertatrice a quella preposta
all’esercizio del potere sanzionatorio, che pur
essendo finalizzato al sollecito svolgimento
dell’iter procedimentale, non è tuttavia
imposto sotto espressa comminatoria di
invalidità o di perenzione della pretesa
sanzionatoria, né di per sé è idoneo a
pregiudicare le situazioni soggettive degli
interessati.
Sulla
scorta
di
suesposti
principi,
considerato che la sentenza impugnata è
pervenuta all’accoglimento dell’opposizione
(dopo
avere,
peraltro,
ultroneamente
compiuto un parziale esame, con esito
negativo, del merito della stessa), limitandosi
a ritenere fondato uno dei motivi addotti,
secondo il quale la sola violazione (non
meglio speci ficata nei suoi concreti estremi
cronologici) del termine di cui all’art. 203
comma 2 c.s avrebbe comportato l’invalidità
dell’ordinanza-ingiunzione, la sentenza deve
essere cassata, con rinvio ad altro giudice
dell’ufficio di provenienza. Nel nuovo giudizio,
dovrà
preliminarmente
accertarsi
se
l’ordinanza prefettizia impugnata sia stata
emessa entro il complessivo termine di giorni
120, derivante dal cumulo di quelli agli artt.
203 comma 2 e 204 comma 1 c.s., nel testo
all’epoca in vigore ed, in caso positivo,
passare all’esame dei rimanenti motivi di
opposizione.
Provvederà, inoltre, il giudice di rinvio al
regolamento delle spese del giudizio di
legittimità, nell’ambito di quello complessivo
finale. (Omissis).
Interessante la ordinanza della Cassazione con la
quale si fissano alcuni principi giuridici che
meritano di essere evidenziati.
Il primo riguarda l’applicabilità della legge
241/1990, laddove il CdS e la legge 689/1981
nulla dicano. Al riguardo è bene ricordare che
quando si applicano le sanzioni amministrative ci si
trova all’interno di un procedimento sanzionatorio
amministrativo. Pertanto vanno applicate, in quanto
compatibili, le norme contenute nel testo che
stabilisce le sanzioni (es. il CdS), ma anche la legge
689/1981 che regolamenta il procedimento
sanzionatorio, ed inoltre la legge 241/1990 che
regolamenta il procedimento amministrativo. Nel
caso esaminato, la suprema corte ha ritenuto
applicabile al termine entro cui emanare l’ordinanza
ingiunzione prefettizia, la regola contenuta
nell’articolo 2 della legge 241/1990 secondo il quale
se una P.A. non emette un atto entro il termine
previsto e questo non è perentorio, l’atto è comunque
viziato per violazione di legge e quindi annullabile in
sede di ricorso.
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