Codice della strada: la newsletter n. 16
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Codice della strada: la newsletter n. 16 bresciana sulla quale veniva contestata la trasgressione si trova al di fuori del centro abitato del Comune di Verona; e) l’inadempimento da parte dell’amministrazione del proprio onere probatorio. L’adito Tribunale di Verona, in composizione monocratica, con la sentenza in esame, comandante di polizia locale accoglieva l’opposizione; si affermava da docente in diritto della circolazione stradale parte di detto Giudice l’illegittimità giornalista pubblicista dell’ordinanza n. 646/98 (con conseguente collaboratore di riviste di settore nullità del verbale di accertamento) per e-mail: mailto:[email protected] eccesso di potere in quanto l’ambito di esercizio del potere di cui all’art. 7 del C.d.S. ORDINANZE: IL DIVIETO DI SOSTA è quello della regolamentazione della circolazione stradale (in particolare sia ANTIPROSTITUZIONE E’ afferma che "si ritiene illegittima detta ILLEGITTIMO. ordinanza allorquando vieta la fermata del CORTE DI CASSAZIONE CIVILE veicolo al fine di contrattare prestazioni Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21432 sessuali, e non al fine di non arrecare LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intralcio alla circolazione stradale"). ha pronunciato la seguente Ricorre per cassazione con un unico Sentenza articolato motivo il Comune di Verona; non Svolgimento del processo ha svolto attività difensiva l’intimato. R.N., con ricorso in data 1.9.1999 proponeva Motivi della decisione opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione Con l’unico motivo di ricorso si deduce conseguente alla violazione, accertata dalla violazione degli artt. 5, 6, 7 D. Lg.vo Polizia Municipale di Verona, dell’ordinanza 30.4.1992 n. 285, anche in relazione agli art. del Sindaco di detta città n. 646/98, che 4, 5 della legge 20.3.1865 n. 2248, All. E.; vieta la contrattazione di prestazioni sessuali insufficiente motivazione circa un punto a pagamento a bordo di veicoli circolanti decisivo della controversia, violazione degli sulla pubblica via; deduceva l’opponente: a) artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.. Si afferma che “l’intenzione di offrire soltanto un passaggio l’ordinanza in sulla propria questione risponde Il caso riguarda un automobilista sanzionato dalla polizia autovettura ad una municipale di Verona per aver sostato a lato strada al fine di al fine delle contrattare una prestazione con una prostituta; sosta vietata da donna che l’aveva “misure ordinanza sindacale ai sensi dell’articolo 7 CdS. richiesto con il preordinate ad una Il sanzionato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la consueto segnale di maggiore sicurezza illegittimità della ordinanza per eccesso di potere poiché adottata autostop e l’essersi per un fine diverso da quello della sicurezza stradale. stradale nonché ad La Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente. Secondo la fermato senza un ordinario suprema corte infatti, il potere di ordinanza assegnato al Sindaco recare né intralcio utilizzo del deve essere utilizzato per garantire la sicurezza della circolazione né pericolo per la demanio stradale”, e non per contrastare la prostituzione. Questo sviamento del circolazione potere configura il vizio di “eccesso di potere” determinando di cui all’art. 7 l’illegittimità dell’ordinanza. stradale; b) C.d.S., e che detta In conseguenza anche i verbali sono annullabili, per effetto di quel l’invalidità ordinanza fa meccanismo che consente al giudice di disapplicare gli atti dell’ordinanza riferimento illegittimi (ordinanza) e quindi annullare quelli (vebale) che ne 646/98 del Sindaco all’attività di derivano. di Verona, sulla meretricio solo quale si fonda la sanzione amministrativa perché tale rilevante fenomeno costituisce comminata, per non avere il Sindaco di causa di intralcio al regolare flusso veicolare. Verona alcun legittimo potere di Il ricorso è infondato e non merita regolamentare con proprio atto la accoglimento. circolazione stradale in modo difforme da In tema di sanzioni amministrative per quanto stabilito con legge dello Stato; c) violazioni del Codice della Strada, l’art. 7, l’invalidità dell’ordinanza n. 646/98 per primo comma, lettera a, (che richiama i eccesso di potere, e la conseguente provvedimenti indicati nell’art. 6 C.d.S.) disapplicabilità dello stesso da parte del prevede che, nei centri abitati, i Comuni Giudice di Ordinario in base all’art. 4 della possono, con ordinanza del Sindaco, legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E; d) regolamentare la circolazione per motivi l’inapplicabilità dell’art. 7 del decreto inerenti la sicurezza di quest’ultimo, oltre che legislativo n. 285/92 in quanto la c.d. strada A cura di Alessandro Casale 1 Codice della strada: la newsletter n. 16 per altre esigenze (tra cui la sicurezza pubblica e la salute pubblica). Nel caso in esame, sulla base di tale richiamo normativo (oltre che dell’art. 36 della L. n. 142/1990 e della L. n. 689/81), il Sindaco di Verona, con l’ordinanza n. 646 del 28.8.1998 ha, in relazione al seguente oggetto: “Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un ordinario utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento svolte sul suolo pubblico”, stabilito che “in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione si concretizza nella fermata del veicolo, al fine di richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada...”, nonché “in tutto il territorio comunale è fatto divieto di indossare un abbigliamento indecoroso e indecente, ovvero di mostrare nudità; detto divieto, oltre che motivato dall’esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova applicazione per coloro che esercitano la prostituzione...”, nonché ancora “in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di soddisfare, in spazi ed aree pubbliche, bisogni corporali...” Sulla base di quanto esposto risultano in modo ampiamente evidente vizi di legittimità di detta ordinanza, così come puntualmente rilevato dal Tribunale di Verona, sulla base del consentito esame al giudice ordinario incidenter tantum, dei provvedimenti amministrativi in virtù degli artt. 4 e 5 della L. 20.3.1865 n. 2248, allegato E, e del connesso potere di disapplicazione da parte di detto giudice di provvedimenti e atti amministrativi risultanti non conforme alla legge. In detta ordinanza, correttamente ritenuta illegittima in sede di merito e disapplicata, si rileva il vizio di eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla soprarichiamata normativa del Codice della Strada, emesso un provvedimento riguardante, invece, l’ordine pubblico; in particolare, ha fatto ricorso ad un provvedimento apparentemente finalizzato alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune; ciò conferma che con detto provvedimento non si è affatto voluto imporre il divieto di fermata agli autoveicoli in relazione alle esigenze di tutela di una determinata strada o di una determinata zona (così come “impone” il tenore letterale degli artt. 6 e 7 C.d.S. e come emerge dalla relativa ratio legis) ma si è voluto sanzionare, in modo illegittimo per le ragioni esposte, l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento in genere e, in modo indiscriminato, su tutto il territorio comunale. Il mancato svolgimento di attività difensi va da parte dell’intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della seguente fase. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Roma, 4 luglio 2006. Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006 SORPASSO IN CURVA: SI CONTESTA ANCHE IL CONTROMANO (Artt. 143 e 148) CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sezione II, 28 settembre 2006, n. 21083 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Sentenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza del 10 settembre 2002, rigettò l’opposizione proposta da L. A. avverso il decreto emesso l’11 ottobre 2000, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per la durata di un mese, per avere il L., in violazione dell’art. 143, 12° co., cod. strad., proceduto contromano il 3 ottobre 2000 in territorio del Comune di Palmi alla guida della propria autovettura tg. XXX in corrispondenza di curva della SS 19. Osservò il giudice, per quel che ancora interessa, che ricorreva nella specie la violazione contestata, e non quella eccepita di cui all’art. 148, 10° co. cod. strad., atteso che era ininfluente ai fini della qualificazione dell’infrazione la circostanza che la circolazione contro mano in prossimità di curva fosse avvenuta nell’esecuzione di un sorpasso. Il L. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha depositato il 26 settembre 2003 “atto di costituzione”. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, lamentando con l’unico motivo la falsa applicazione dell’art. 143, 1° co., e la violazione dell’art. 148, 10° co., d.lgs. 30 2 Codice della strada: la newsletter n. 16 aprile 1992, n. 285, deduce che, in ragione del principio di specialità, l’avvenuta invasione dell’opposta corsia in prossimità di curva in modo repentino per l’effettuazione di una manovra di sorpasso, seguita dall’immediato rientro nella corsia di marcia, avrebbe integrato la violazione delle disposizioni regolanti il sorpasso dei veicoli e non di quelle disciplinanti la loro posizione sulla carre ggiata. Il motivo è infondato. Il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148, cod. strad., non comporta necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marcia e da essa prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra de l veicolo che si intende sorpassare. Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall’art. 148, 10° co., cod. strad. ha conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire i l non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività (cfr., tra le altre, in rif. art. 106 cod. abrog.: cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 1983, n. 1566). L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143, cod. strad., di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza delle curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, invece, a tutelare la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l’invasione dell’opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta. L’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia re alizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo Il caso riguarda il sorpasso in curva che è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata) e 148 (sorpasso). Il trasgressore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che si sarebbe dovuto applicare soltanto l’articolo 148, in quanto speciale rispetto al 143 che contiene la regola generale della mano da tenere. Secondo la suprema corsa, invece, “l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale”. tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale, e correttamente, dunque, la sentenza ha escluso che non potesse trovare luogo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che, diversamente peraltro da quanto opinato dal ricorrente, trovava applicazione in relazione alla violazione sia dell’art. 143, 12° co., e sia dell’art. 148, 10° co., cod. strad. Non va provveduto sulle spese del giudizio, essendosi l’intimato limitato a depositare un “atto di costituzione” e non avendo il medesimo svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma, 3 luglio 2006. Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006 SOSTA A PAGAMENTO: NON E’ OBBLIGATORIO ESPORRE LA RICEVUTA GIUDICE DI PACE DI CASERTA sentenza del 10 novembre 2006 Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.ro 4112/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81: 3 Codice della strada: la newsletter n. 16 TRA La proposta opposizione è fondata e va TIZIA , nata a Caserta il …. ed ivi residente accolta. alla Via ….. n. …; (opponente) Invero, il comma 6 dell'art. 157 C.d.S. Comune di Caserta, in persona del Sindaco dispone testualmente: "Nei luoghi ove la p. t., (opposto) sosta è permessa per un tempo limitato è Conclusioni: come da verbale di causa. fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in Svolgimento del processo modo chiaramente visibile, l'orario in cui la Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo 4.5.2006, veniva proposta opposizione di controllo della durata della sosta è fatto avversa il verbale di contestazione reso dalla obbligo di porlo in funzione". Polizia Municipale di Caserta, n. Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la 703xxx/2006/P del 27.4.2006, il cui ricordata norma fa preciso riferimento ai originale è stato notificato in data 22.7.2006, luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e conseguente a violazione dell'art. 157, c. 6 e non all'ipotesi di parcheggio a pagamento. 8, C.d.S. poiché il conducente del veicolo Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui Ford Fiesta, tg. xxxxxxx, in data 27.4.2006, la sosta è a tempo limitato (non a alle ore 10,13, in Caserta, alla Via …. n. …, pagamento), il conducente del veicolo che sostava in area di parcheggio a pagamento espone il cd. "disco orario", sul cruscotto, con senza esporre il grattino. l'indicazione dell'orario di inizio della sosta, Deduceva, tra l'altro, la ricorrente che assolve alla prefata norma, con la l'autovettura era parcheggiata con esposto conseguenza che, scaduto il tempo stabilito, sul cruscotto il permesso per disabili, nelle il conducente deve allontanarsi e lasciare strisce blu proprio di fronte alla propria libero il posto in modo da consentire abitazione, il cui lato della carreggiata era l'avvicendamento con altri veicoli. stato reso sosta vietata con rimozione. Nel Diversa è l'ipotesi di parcheggio a pagamento, frattempo, l'istante dove la sosta dei veicoli è Sentenza originale del GdP di Caserta, secondo accompagnava, in poco consentita per un periodo il quale nel caso di sosta a pagamento non vi è tempo, presso la propria piuttosto lungo in una abitazione, nel civico 158, l’obbligo di esporre la ricevuta del pagamento zona appositamente l'anziano genitore riservata dall'autorità (scontrino, grattino ecc.). Effettivamente, il intestatario del permesso e competente, con il dettato normativo non è chiaro nel prevedere le veniva contestato il pagamento di una somma tale obbligo. L’articolo 157 al comma 6 verbale. Nelle vicinanze oraria determinata dalla stabilisce infatti che “Nei luoghi ove la sosta è non esiste vano posti per medesima autorità, permessa per un tempo limitato è fatto obbligo invalidi. Chiedeva, assistita questa da ai conducenti di segnalare, in modo pertanto, l'annullamento regolare provvedimento chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha del verbale di della G.M.. avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di contestazione impugnato. In tale quadro, è del tutto Il Giudice, con decreto evidente che il conducente controllo della durata della sosta è fatto notificato alle parti, fissava del veicolo è solo tenuto al obbligo di porlo in funzione”. Come si legge, l'udienza di comparizione pagamento del parcheggio l’obbligo di segnalare vale espressamente per delle parti stesse. impegnato per il tempo, la sosta a tempo. Va da sé però che la sosta a L'opposto Comune di calcolato ad ora o frazione pagamento si accompagna sempre a quella a Caserta, costituitosi in di essa, ma certamente tempo, nel senso che la somma da versare fa giudizio, chiedeva il rigetto non è passibile di riferimento ad un periodo di tempo. Quindi della proposta opposizione sanzione amministrativa laddove si paga per sostare, esponendo lo perché infondata, con per una violazione che scontrino si segnala anche l’orario di inizio vittoria delle spese di non ha commesso, né sosta come richiesto dal CdS. Non esponendo giudizio. prevista e neppure All'esito dell'udienza di sanzionata dal C.d.S.. non si segnala e quindi è applicabile la comparizione, il Giudice Sicché, la proposta sanzione. decideva la causa dando opposizione è fondata e va Ad ogni buon conto, qualora si volesse lettura del dispositivo, ai accolta, con la eliminare ogni dubbio, sarebbe necessario sensi dell'art. 23 della conseguenza che il verbale prevedere con ordinanza l’obbligo di esporre lo legge n. 689/81 e della della Polizia Municipale di scontrino, rendendo noto tale obbligo sul Sentenza n. 534/90 della Caserta va annullato. cartello di parcheggio. Corte Costituzionale. La natura della MOTIVI DELLA controversia ed i motivi DECISIONE 4 Codice della strada: la newsletter n. 16 che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 703xxxx/2006/P del 27.4.2006, reso dalla Polizia Municipale di Caserta; 2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Caserta, all'udienza del 10 Novembre 2006 Il Giudice Coordinatore (Avv. Generoso Bello) (Fonte: www.iussit.it) generale dello Stato, ricorso per cassazione, affidata a due motivi. Il P. non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE. – Ne l primo motivo di ricorso viene dedotta “violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 204 del codice della strada (come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n. 340 art. 18) (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Si censura la ritenuta perentorietà di per sé del termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s., sostenendosi, con richiamo a giurisprudenza di legittimità, che l’unico termine perentorio, come previsto dall’art. 204 cit. codice, sarebbe quello di complessivi giorni 120 decorrente dalla presentazione del ricorso e derivante dal cumulo dei trenta giorni concesso al Comando di Polizia accertatore con quello dei novanta, dalla ricezione di tali atti, assegnato al Prefetto per l’emissione dell’ordinanza. Tale termine complessivo nella specie sarebbe stato osservato, essendo stata l’ordinanza emanata il 3 settembre 2001. Con il secondo e connesso motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, su punto decisivo della controversia, conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 c.s., sul rilievo che “l’opposizione era stata notificata all’Ufficio di cui all’art. 203 primo comma c.s. in data 13 maggio 2001” ed era poi pervenuta in Prefettura il 27 giugno 2001; sicché, non essendo stato accertato, né chiarito dalle parti, in quale data gli atti fossero stati trasmessi dal Comando accertatore, l’unico termine valutabile con certezza, ai fini della tempestività dell’ordinanza, sarebbe stato quello di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso”. Le censure, la cui evidenziata connessione comporta l’esame congiunto, sono fondate. La tesi della perentorietà del termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s., sia pure in relazione al successivo art. 204, nel testo vigente all’epoca in cui si è svolto il procedimento amministrativo in esame, è priva di alcun riscontro normativo, non essendo in quelle disposizioni prevista alcuna diretta comminatoria, nel senso ravvisato dal Giudice di merito, in relazione all’ipotesi di tardiva trasmissione degli atti del contesto, dal comando di polizia accertatore dell’illecito alla Prefettura. La violazione di tale termine può, invece, assumere rilevanza dirimente, agli effetti della tempestività dell’ordinanza sanzionatoria, non di per sé, ma solo SANZIONI CDS: SI APPLICA LA LEGGE 241/1990 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 13 APRILE 2006, N. 8652 S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso al Giudice di Pace di Pesaro del 9 ottobre 2001 L. P. propose opposizione ex art .22 L. 689/81 avverso l’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Pesaro e Urbino notificatagli il 15 settembre 2001, irrogante una sanzione pecuniaria amministrativa per violazione stradale (eccesso di velocità), deducendo, tra l’altro e per quanto in questa sede rileva, l’invalidità del provvedimento impugnato, in dipendenza della violazione del termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s. (D.L.vo 285/ e succ. mod.) All’esito del giudizio, documentale istruito, nel quale la Prefettura si era costituita contestando il fondamento dell’opposizione, questa venne accolta con sentenza del 19 febbraio – 7 marzo 2002, con compensazione delle spese. Pur disattendendo nel merito l’opposizione, il giudice di Pace riteneva fondato il suesposto preliminare motivo, rilevando che l’ordinanza prefettizia, pur avendo rispettato il termine di giorni 90 dalla ricezione degli atti relativi al ricorso, presentato il 13 maggio, aveva tuttavia fatto seguito a tardiva trasmissione degli stessi, in relazione al termine, ritenuto perentorio, di giorni 30, entro il quale, ai sensi dell’art. 203 comma 2 c.s., il Comando di polizia accertatore avrebbe dovuto trasmetterli. Avverso tale sentenza il Prefetto di Pesaro e Urbino ha proposto, a mezzo dell’avvocatura 5 Codice della strada: la newsletter n. 16 indirettamente, per effetto del cumulo tra il termine in questione e quello successivo, di cui all’art 204 comma 1, previsto per l’emissione dell’ordinanza prefettizia. In tal senso è ormai univocamente orientata la giurisprudenza di questa Corte, nel prevenire , pur in assenza (all’epoca dei fatti) di espresse disposizioni prevedenti la perentorietà del termine ex art. 204 comma 1 (perentorietà che è stata poi prevista dal comma 1 bis, all’articolo anzidetto, aggiunto dalla L. 214/03), ad affermarla sulla scorta di considerazioni di ordine sistematico e del principio generale, dettato dall’art. 2 della L. 241/90, secondo il quale ”nell’ipotesi in cui il procedimento amministrativo consegua direttamente ad una istanza, e per esso il legislatore determini il termine entro cui deve concludersi, la pubblica amministrazione ha il dovere di compierlo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge; con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulta non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido…” (v. Cass., sez. I, n. 6499/04 e giurisprudenza ivi richiamata, e, in precedenza, sez. I n. 4204/99, n. 2064/98, nonché sez. III, n. 9477/00). Da tali pronunzie chiaramente si evince che, fermo restante il principio generale di diritto amministrativo, secondo il quale la perentorietà di un termine, non espressamente prevista dalla legge che lo contempla, può derivare solo da ragioni di ordine sistematico o da regole codificate di applicazione generale, nei casi esaminati dalla citata giurisprudenza la perentorietà del termine complessivo, derivante dal cumulo di quelli ex art. 203 comma 2 e 204 comma 1 c.s., nel testo temporalmente in vigore, è stata correlata alla precipua natura, di atto conclusivo del procedimento ammini strativo, scaturito dal ricorso dell’interessato, che riveste l’ordinanzaingiunzione prefettizia. Tale correlazione non è, invece, possibile in riferimento al solo termine, di per sé considerato, di cui all’art. 203 comma 2, attenendolo stesso ad un adempimento interno al procedimento amministrativo, la trasmissione degli atti dall’autorità accertatrice a quella preposta all’esercizio del potere sanzionatorio, che pur essendo finalizzato al sollecito svolgimento dell’iter procedimentale, non è tuttavia imposto sotto espressa comminatoria di invalidità o di perenzione della pretesa sanzionatoria, né di per sé è idoneo a pregiudicare le situazioni soggettive degli interessati. Sulla scorta di suesposti principi, considerato che la sentenza impugnata è pervenuta all’accoglimento dell’opposizione (dopo avere, peraltro, ultroneamente compiuto un parziale esame, con esito negativo, del merito della stessa), limitandosi a ritenere fondato uno dei motivi addotti, secondo il quale la sola violazione (non meglio speci ficata nei suoi concreti estremi cronologici) del termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s avrebbe comportato l’invalidità dell’ordinanza-ingiunzione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice dell’ufficio di provenienza. Nel nuovo giudizio, dovrà preliminarmente accertarsi se l’ordinanza prefettizia impugnata sia stata emessa entro il complessivo termine di giorni 120, derivante dal cumulo di quelli agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 1 c.s., nel testo all’epoca in vigore ed, in caso positivo, passare all’esame dei rimanenti motivi di opposizione. Provvederà, inoltre, il giudice di rinvio al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, nell’ambito di quello complessivo finale. (Omissis). Interessante la ordinanza della Cassazione con la quale si fissano alcuni principi giuridici che meritano di essere evidenziati. Il primo riguarda l’applicabilità della legge 241/1990, laddove il CdS e la legge 689/1981 nulla dicano. Al riguardo è bene ricordare che quando si applicano le sanzioni amministrative ci si trova all’interno di un procedimento sanzionatorio amministrativo. Pertanto vanno applicate, in quanto compatibili, le norme contenute nel testo che stabilisce le sanzioni (es. il CdS), ma anche la legge 689/1981 che regolamenta il procedimento sanzionatorio, ed inoltre la legge 241/1990 che regolamenta il procedimento amministrativo. Nel caso esaminato, la suprema corte ha ritenuto applicabile al termine entro cui emanare l’ordinanza ingiunzione prefettizia, la regola contenuta nell’articolo 2 della legge 241/1990 secondo il quale se una P.A. non emette un atto entro il termine previsto e questo non è perentorio, l’atto è comunque viziato per violazione di legge e quindi annullabile in sede di ricorso. 6