guida in stato di ebbrezza: problemi e soluzioni

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guida in stato di ebbrezza: problemi e soluzioni
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
PROBLEMI E SOLUZIONI
Nel 2013 le vittime sono state 3.385 in totale con
una diminuzione del 9,8%, se confrontato con le
3.753 vittime del 2012 ed è pari alla metà delle
vittime di dieci anni or sono. Tuttavia l'Italia
resta il paese con il maggior numero di vittime
in tutta l’Europa dei 28. Il tasso di mortalità per
milione di abitanti, in Italia si colloca a quota 56,2,
quando la media europea e già a 51,4. Ma la
Francia è già arrivata a 49,6 morti per milione di
abitanti, la Germania a 41,5, la Spagna a 36, per
non parlare del Regno Unito con 28 e della Svezia
con 27,2 che contano esattamente la metà del
numero dei nostri morti. Infatti nel Regno Unito i
decessi stradali sono stati 1.790.
L'accertamento dello stato di ebbrezza
Si tratta di accertamento che se condotto con
l'etilometro riguarda la persona ex art. 356
c.p.p. connotato dalla indifferibilità e dalla
urgenza perché vi è pericolo che le tracce del
reato si disperdano o si modifichino.
Ciò' ACCADE QUANDO LA P.G. PROCEDE
PER UN REATO E DEBBA RILEVARNE CON
CON URGENZA LA TRACCE E QUINDI SOLO
NELL'IPOTESI IN CUI LA P.G. RITENGA DI DI
POTER DESUMERE LO STATO DI
ALTERAZIONE DA UN QUALSIASI SINTOMO
DELL'EBBREZZA
Se si versa nell'ambito dell'attività di polizia
giudiziaria, l'interessato ha facoltà di farsi
assistere
da
un
difensore
durante
l'accertamento mediante etilometro (art. 356
c.p.p.) e la P.G. ha il dovere di avvisare la
persona della facoltà di farsi assistere (art.
114 disp. att. c.p.p).
Se l'interessato nomina un difensore di
fiducia, si deve procedere al deposito degli
atti ex art. 366 c.p.p.. La P.G. non ha
l'obbligo
di
avvisare
il
difensore
dell'accertamento con etilometro né di
effettuare la nomina di un difensore di ufficio
Le conseguenze dell'omesso avviso della
facoltà di farsi assistere
Per l'orientamento giurisprudenziale prevalente
(da ultimo, sezione IV, 4 giugno 2013, n.36009, e
11 marzo 2014, Pittian, il mancato avvertimento
della facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.,
da luogo ad una nullità generale a regime
intermedio, soggetta pertanto alla disciplina
dettata dall'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180 e 182
c.p.p. Tale nullità deve, pertanto, ritenersi
sanata se non eccepita tempestivamente. E
qui sorgono divergenze...
Secondo un orientamento restrittivo, che parte da
una interpretazione rigorosa della lettera dell'art.
182 c.p.p., comma 2, si ritiene che l'assistenza
della parte (nel caso di specie, l'imputato era
presente all'atto dell'accertamento del tasso
alcolemico) comporti la necessità di procedere
immediatamente a sollevare l'eccezione (ossia,
prima del compimento dell'atto) oppure, nel caso
di impossibilità (da intendersi, soggettiva, in
quanto impedito dalla mancata conoscenza della
facoltà di farsi assistere dal suo difensore, proprio
perché non preventivamente avvisato dalla polizia
giudiziaria in base all'art. 114 disp. att. c.p.p.) di
doverla sollevare "immediatamente dopo", cioè
entro 5 giorni dalla nomina del difensore di fiducia.
Sempre secondo questo orientamento
restrittivo, la eccezione può e deve
essere
formalizzata
dallo
stesso
interessato, non essendo necessario
l'intervento del difensore, in quanto non
ricorrono
facoltà
processuali
che
comportino la cognizione di elementi
tecnici
rientranti
nelle
specifiche
competenze professionali del difensore
(Sezione IV, 4 giugno 2013)
L'orientamento meno rigoroso muove da una
lettura costituzionalmente orientata degli artt. 354,
356 e 366 c.p.p., e art. 114 disp. att. c.p.p.e
giunge all'opposta conclusione di considerare
come tempestiva l'eccezione di nullità sollevata
con il primo atto procedimentale utile (ad es.
l'opposizione al decreto penale di condanna), non
potendosi considerare intempestiva un'eccezione
di nullità sollevata in sede di opposizione, tenuto
conto della brevità dei termini previsti dalla legge
processuale per impugnare il provvedimento
emesso inaudita altera parte (sezione V, 9
febbraio 2012 n. 7654 – sezione III, 14 maggio
2009 n.256588)
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da
sez. IV 26 settembre 2014 n. 43847 con il quesito
se in tema di accertamento della contravvenzione
di cui all'art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato
avvertimento alla persona da sottoporre al
controllo alcolimetro della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia in violazione dell'art. 114
disp. att. c.p.p., tale nullità- possa ritenersi sanata
se non eccepita dall'interessato prima del
compimento dell'atto ovvero immediatamente
dopo ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, nel
caso in cui si ritenga verificata la decadenza entro
quale termine e con quali mezzi la nullità possa
essere eccepita.
Secondo la sezione remittente la opinione
restrittiva trascura di considerare le condizioni
pregiudicate in cui si trova, nel contesto
dell'accertamento, il trasgressore e, in ogni caso,
trascura di considerare il ruolo della difesa tecnica
di cui svaluta la portata e il significato.
In questa prospettiva, il tema centrale della
questione ruota intorno alla tutela del diritto
alla difesa e ai fini della soluzione del quesito
non si deve prescindersi dalla instaurazione
del rapporto tra l'indagato/imputato ed il
difensore.
Nella
motivazione
del
provvedimento
di
remissione la Sezione IV ha ricordato la sentenza
della Corte Costituzionale n. 120 del 2002, con la
quale il giudice delle leggi ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p.,
comma 1, nella parte in cui prevedeva che il
termine entro cui l'imputato può chiedere il
giudizio abbreviato decorresse dalla notificazione
del decreto di giudizio immediato, anziché
dall'ultima notificazione, all'imputato o al
difensore, rispettivamente del decreto ovvero
dell'avviso della data fissata per il giudizio
immediato. Cosi da evitare che il termine
decorresse senza che ila difesa potesse illustrare
le diverse opzioni legate all'abbreviato o al
giudizio abbreviato..
LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O
RITARDATO DEPOSITO DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO
Secondo l'orientamento prevalente si
tratta di una mera irregolarità non
costituente nullità (sezione IV 13 giugno
2014 n. 36901 che richiama sez. IV, 21
novembre 2013 n. 49407 e che risale a
sez. IV, 4 maggio 2004 n. 39057).
LA ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO AL FASCICOLO DEL
DIBATTIMENTO
Essa è possibile con il consenso delle parti
perché, per l'art. 431 comma 1° lett. b) c.p.p., nel
fascicolo per il dibattimento possono essere
raccolti solo gli atti non ripetibili della polizia
giudiziaria il che non è per il verbale perché si
limita a riferire quanto osservato dagli operanti
sulla condotta di guida dell'imputato e sulle sue
condizioni al momento del controllo ma non dà
conto di alcuna attività o fatto non riproducibili o
che non siano riferibili in giudizio con la
testimonianza di coloro che hanno personalmente
assistito ai fatti.(sent .9 novembre 2004 n 3462)
E' invece legittima la acquisizione al
fascicolo del dibattimento degli scontrini
contenenti
l'esito
dell'esame
alcolimetrico perché si tratta di atti aventi
natura di documenti (artt. 234, 495 e 515
c.p.p.).
Però è da ricordare che per la Cassazione
la prova ricavabile dagli scontrini non è
sufficiente per la condanna perché essi
dimostrano lo stato di ebbrezza ma non
anche che il soggetto controllato fosse
alla guida del veicolo.
TABELLA DESCRITTIVA DEI
PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI
DIVERSI
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007
n. 117 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1,
della legge 2 ottobre 2007, n. 160)
0.9-1.5 Alterazione dell’umore - Rabbia
Tristezza -Confusione mentale, Disorientamento
dell'equilibrio - Compromissione della visione,
della percezione di forme, colori,dimensioni Vomito
1.6-3.0 Stordimento - Aggressività - Stato
depressivo - Apatia – Letargia -Compromissione
grave dello stato psicofisico - Comportamenti
aggressivi e violenti - Difficoltà marcata a stare in
piedi o camminare - Stato di inerzia generale Ipotermia - Vomito
3.1- 4.0 Stato di incoscienza - Allucinazioni Cessazione dei riflessi -Incontinenza - Vomito
Coma con possibilità di morte per soffocamento
da vomito
Gli effetti sul comportamento di guida
Euforia 0,5 - 0,7
Riduzione della facoltà visiva laterale e
difficoltà a vedere i segnali stradali, le luci di
frenata e dei semafori.
Stato di ebbrezza
0,8 – 0,9 Incapacità di adattamento
all'oscurità; Compromissione della
valutazione di percezioni visive
simultanee.
1 - 1,5 Chiari segni clinici: iniziali
disturbi psicomotori nella maggior parte
delle persone.
Stato di ubriachezza
1,5-2 : Incoerenza, mancanza di autocritica
e di coordinazione motoria, evidenti nell'80%
delle persone.
Ubriachezza profonda
2-3 Insensibilità al dolore, visione doppia,
rallentamento grave dei riflessi, disturbi
dell'equilibrio, confusione mentale, vomito,
incontinenza sfinterica.
s>S
Studi condotti nell'ambito della medicina
legale e tossicologia forense evidenziano
come un tasso di alcolemia compreso tra 0,5
e 0,8 g./l. sia di per sé idoneo a determinare
solo uno stato di euforia e disinibizione da
parte del soggetto. Sintomi ambigui,non
necessariamente riconducibili unicamente
alla assunzione di sostanze alcooliche e, a
fortiori, inidonei a costituire prova
inequivocabile del superamento della
soglia penalmente rilevante.
La tossicologia forense insegna che la
percentuale di soggetti che manifestano sintomi
clinici evidenti ed inconfondibili è solo del 10% al
tasso di 0,8 g/l, del 30% al tasso di 1,0 g/l, del
45% a quello di 1,3 g/l, del 66% al tasso di 1,6 g/l,
dell 80% al tasso di 1,8 g/l e raggiungono il
100% solo oltre il tasso di 2 g/l.
Il problema si pone in modo serio proprio nei casi
in cui l’accertamento avviene in via sintomatica
sulla sola base delle circostanze sintomatiche
riferite dai testi, perché in tal caso il Giudice non
ha a disposizione una misurazione precisa del
tasso
alcolemico
ottenuta
mediante
la
strumentazione tecnica.
Infatti.......
Ai fini della configurabilità della contravvenzione
ex art. 186 cds, per accertare lo stato di ebbrezza
del conducente del veicolo non è indispensabile
l'utilizzazione
degli
strumenti
tecnici
di
accertamento previsti dal codice della strada e dal
regolamento ("etilometro"), ben potendo il giudice
di merito - in un sistema che non prevede
l'utilizzazione di prove legali - ricavare l'esistenza
di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito
vinoso,
l'eloquio
sconnesso,
l'andatura
barcollante, le modalità di guida o altre
circostanze che possano far fondatamente
presumere l'esistenza dello stato indicato
(Sezione IV, 10 luglio 2014 n. 51371)
Si è aggiunto che è consentito al giudice anche di
disattendere l'esito dell'esame alcolimetrico,
purché del suo convincimento fornisca una
motivazione logica ed esauriente e ciò anche a
seguito della novella riformatrice del 2007, che ha
determinato
un
differenziato
trattamento
sanzionatorio a seconda del valore del tasso
alcolemico riscontrato, precisandosi, al riguardo,
che, pur dopo tale novum il giudice può formare il
suo libero convincimento anche in base alle sole
circostanze sintomatiche riferite dagli agenti
accertatori ( in questo senso, tra le altre, sezione
IV, 3 giugno 2008, n.28547).
MA ...
Esiste anche un altrettanto recente orientamento
di senso contrario (Sezione IV,16 aprile 2014 n.
748) per il quale la indicazione nella disposizione
normativa di specifici parametri, non può che
avvalorare la affermazione che il superamento
della soglia sia elemento costitutivo del fatto
tipico. Ne viene che il suo accertamento non può
essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensì
ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi
ospedaliere). Considerato che alle diverse soglie
è collegata una diversa risposta sanzionatoria,
affidare l'accertamento del superamento dei limiti
a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il
compromettere il principio di legalità anche con
riferimento alla pena.
Secondo l'orientamento maggioritario (Sez. IV . 13
febbraio. 2014 n. 9700), ai fini della
configurazione del reato, lo stato di ebbrezza può
essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente
previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo,
e quindi anche su base sintomatica, in maniera
indipendente
dall'accertamento
strumentale,
dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più
lieve, priva di rilievo penale, quando, pur
risultando accertato il superamento della soglia
minima, non sia possibile affermare, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente
rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi,
che conservano rilievo penale.
Quindi, il reato di guida in stato di ebbrezza
può essere accertato anche per le ipotesi
più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi
anche su base sintomatica. La Cassazione
ha ritenuto sufficienti, quali indici sintomatici,
l'avere l'autista di un'autovettura tenuto una
velocità sostenuta; lo stesso aveva schivato
miracolosamente altri veicoli, omesso di
dare la precedenza ai pedoni, attraversato
un incrocio con il semaforo rosso prima di
accasciarsi sul sedile in un'area di
parcheggio,
ove
veniva
“rinvenuto
visibilmente ubriaco con accanto quattro
confezioni di tetrapak di vino del tutto vuote”
La Cassazione (sent. 26 settembre 2014 n. 43845) ha
ritenuto corretta la decisione di merito in cui si erano
elencati i sintomi riscontrati dagli agenti accertatori,
consistenti nell'alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi,
difficoltà di espressione e coordinamento, equilibrio
precario, stato confusionale ed estrema loquacità, e
aveva riferito che l'imputato guidava zigzagando
vistosamente e suonando il clacson. In presenza di
plurimi ed evidenti sintomi rientranti tra quelli che la
apposita "Tabella descrittiva dei principali sintomi
correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica",
riporta quali effetti di concentrazioni alcoliche nel sangue
a livelli penalmente rilevanti, in presenza dei quali
l'affermazione di responsabilità risulta correttamente
sostenuta da un compendio indiziario grave, preciso e
concordante, rappresentato dai sintomi sopra evidenziati,
consentendo in tal modo di esprimere un giudizio di
colpevolezza dell'indagato.
La distinzione fra guida in stato di ebbrezza e
sotto l'effetto di stupefacenti
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione la
condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S.
non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato
di alterazione psico-fisica determinato da tale
assunzione. Non è sufficiente provare che,
precedentemente al momento in cui il soggetto si è
posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma
è necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida
in stato di alterazione causato da tale assunzione (v.
Cass., Sez. IV, n. 7270/2010; Cass., Sez. IV, n.
41796/2009 e 5 dicembre 2014 n. 52457).
La giurisprudenza
ha evidenziato come
l'accertamento debba essere eseguito in via
esclusiva secondo le forme e i modi previsti
dall'art. 187 C.d.S., comma 2 (ossia attraverso
un esame tecnico su campioni di liquidi
biologici), non potendo desumersi da elementi
sintomatici esterni (come invece ammesso per
l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool),
richiedendo, tale accertamento, l'esplicazione
di
conoscenze
tecniche
specialistiche
finalizzate
all'individuazione
e
alla
quantificazione delle sostanze stupefacenti
La differenza di disciplina tra l'art. 186 e l'art. 187
C.d.S. si giustifica per la peculiarità della
fattispecie integrata dalla concorrenza di due
elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli
agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione),
e per il quale possono valere indici sintomatici,
l'altro
consistente
nell'accertamento
della
presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di
tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a
prescindere dalla quantità delle stesse, essendo
rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che
l'assunzione di quelle sostanze può provocare in
concreto nei singoli soggetti (Corte Cost.
Ordinanza 277/04).
Guida e cocaina
Nel caso concreto vi era una concentrazione nel
sangue dei metaboliti della cocaina in misura pari
a 252 ng/ml, a fronte di un valore soglia di 50
ng/ml. La Cassazione (27 marzo 2012 n.16895)
ha osservato che la presenza accertata dei
metaboliti nella circolazione del sangue in misura
così rilevante era indice del perdurante influsso
delle sostanze stupefacenti sul soggetto. La
metabolizzazione in corso cioè il processo di
assorbimento corporeo è infatti un processo che
di per sè attesta l'alterazione dello stato psico
fisico, poichè indica che è in corso lo smaltimento
corporeo dell'effetto drogante e sino a quando
questa è in corso si deve ritenere l'assuntore in
stato di alterazione,
L'aggravante dell'incidente stradale
La nozione di incidente stradale ricomprende sia
l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua
fuoriuscita dalla sede stradale; mentre non sono
previsti né i danni alle persone, né i danni alle
cose, con la conseguenza che è sufficiente
qualsiasi, purché significativa, turbativa del
traffico, potenzialmente idonea a determinare
danni. (In applicazione del principio la S.C. ha
ritenuto immune da censure la decisione con cui il
giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di
un auto ed il conseguente urto contro il guard-rail
circostanze idonee ad integrare la nozione di
incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante
(Sez. IV, 19/09/2012 n. 424889,
Errore frequente !
Dimenticare che l'aggravante
dell'incidente stradale comporta il
raddoppio delle sanzioni per il reato di
guida in stato di ebbrezza ivi compresa
quella della sospensione della patente
nel caso dell'art. 186 lett. b). Se si versa
nella ipotesi della lett. c) la patente è
revocata.
Una questione particolare: il rifiuto di
sottoporsi all'accertamento e l'aggravante
dell'incidente
Secondo un orientamento recente (Sez. IV 9 maggio
2014 n.22687 e 10 luglio 2014 n.51371 va esclusa la
configurabilità dell'aggravante nell'ipotesi del rifiuto
sulla scorta di una interpretazione letterale e
sistematica delle norme del codice della strada.
L'argomento più rilevante a fondamento dell'assunto
è stato ravvisato nella testuale definizione normativa
dell'aggravante di cui al comma 2 bis, sussistente
"se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale ...", laddove nel caso del
conducente che rifiuti di sottoporsi all'accertamento
per la verifica dello stato di ebbrezza non è richiesto
l'accertamento dello stato di ebbrezza ai fini del
perfezionamento del reato.
Si è aggiunto che:
- la norma sul trattamento sanzionatorio del
rifiuto richiama espressamente il solo
comma 2, lett. c) e non anche il comma 2
bis;
- non vi è collegamento sequenziale tra il
comma 7 e il comma 2-bis per il solo fatto
che entrambe queste ultime norme
richiamano il comma 2 ma per finalità
diverse fra loro:
- quando il rifiuto venne transitoriamente
depenalizzato, in contemporaneità venne
introdotta l'aggravante.
Il divieto del lavoro sostitutivo
Quando ricorre la circostanza aggravante
dell'aver provocato un incidente stradale, il
divieto di sostituire la pena detentiva e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis,
opera indipendentemente dal fatto che,
all'esito del giudizio di comparazione con
circostanze attenuanti, l'aggravante non
abbia
influito
sul
trattamento
sanzionatorio (Sez. IV 27 maggio 2014
n.22669; 24/10/2013 n. 48534; 26/06/2013
n. 30254).
Il concorso delle aggravanti dell'incidente e
dell'ora notturna (Sez. IV 18 dic. 2013 n.17821)
Trattandosi di aggravanti ad effetto speciale non si
applica la regola posta dall'art. 63 c.p. comma 2,
ma trova applicazione il disposto dell'art. 63 c.p.
co. 4 c.p. e, pertanto, trova applicazione solo
l'aggravante (più grave) di cui all'art. 186, comma
2 bis con facoltà del giudice di aumentare la pena
così definita sino ad un terzo. L'aggravante
dell'incidente
stradale
potrebbe
essere
dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti
generiche e in tal caso non trova applicazione il
divieto di prevalenza o di equivalenza fra
attenuanti e aggravante dell'ora notturna.
Aggravante dell'incidente e nesso causale
Deve esistere un nesso di causalità tra la
condotta del conducente e il sinistro, non essendo
sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro, in
quanto l'aggravamento della pena deriva dal fatto
che il legislatore ha attribuito al verificarsi
dell'incidente valore sintomatico di effetti
particolarmente pericolosi derivanti dall'uso di
bevande alcoliche o sostanze stupefacenti (Sez.
IV, n. 37743 del 28/05/2013) come peraltro si può
desumere dal raffronto con il diverso elemento
costitutivo dei reati di fuga e di omissione di
soccorso stradale disciplinati dall'art. 189 C.d.S.,
in cui si richiede esclusivamente che l'incidente
sia "comunque ricollegabile" al comportamento
dell'agente.
Guida in stato di ebbrezza e attenuante del
risarcimento (art. 62 n 6 c.p.)
Cassaz. 18 luglio 2014 n.36490 ha ritenuto
applicabile l'attenuante dell'art. 62 c.p. n. 6
affermando che essa nella sua prima ipotesi
(l'aver, prima del giudizio, riparato interamente
il danno) è configurabile anche in relazione al
reato di cui all'art. 186 cds, giacchè non è
necessario prendere in esame l'oggettività
giuridica del reato, essendo compito del
giudice
accertare
esclusivamente
se
l'imputato abbia integralmente riparato il
danno
mediante
l'adempimento
delle
obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai
sensi dell'art. 185 c.p., trovano la loro fonte nel
reato.
Concorso fra guida senza patente e rifiuto di
sottoporsi a controllo alcolimetrico?
La Cassazione (sent. 11 novembre 2014 n.
47299) ha ritenuto corretto il ragionamento del
giudice di merito che aveva escluso il concorso
materiale motivando che nel momento in cui il
soggetto. si era posto alla guida del ciclomotore
senza la necessaria abilitazione potesse
prevedere che vi sarebbe stato un controllo delle
Forze dell'ordine e che avrebbe opposto un rifiuto
a sottoporsi agli accertamenti del caso e
secondariamente, con riguardo al concorso
formale di reati, ha sottolineato come non vi fosse
coincidenza di condotte tra la guida senza patente
ed il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti.
Guida e confisca del mezzo
E' ammissibile la confiscabilità parziale di un
compendio sequestrato allorché una sola parte di
esso sia di proprietà del condannato e la confisca
dell'intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi
estranei al reato, . Non va confusa l'applicabilità
della misura di sicurezza che trova la sua
disciplina nell'art . 240 c.p.con le modalità di
esecuzione di essa quando un compendio di beni
sia indivisibile o indiviso e possa comportare una
incidentale comunione tra lo Stato ed altri soggetti
rispettivamente nella parte (o nella quota)
soggetta alla misura ed altra cui essa non è
estensibile" (Sez. IV 25 settembre 2014 n.47024).
I concetti di appartenenza del veicolo e di
persona estranea al reato
Il concetto di "appartenenza" deve intendersi,
non in senso tecnico, come proprietà od
intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo
e concreto dominio sulla cosa, che può assumere
la forma del possesso o della detenzione, purché
non occasionali (la Cassazione ha ritenuto
legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente
intestato alla madre dell'imputato ma in uso a
quest'ultimo). Il concetto di persona estranea al
reato va intesa come assenza di condizioni che
rendano profilabile a suo carico un qualsiasi
addebito anche di negligenza da cui sia derivata
la possibilità della circolazione del mezzo" (Cass.
n. 39777/12).
Revoca della patente per recidiva nel biennio
L'art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), prevede che "la
patente di guida è sempre revocata, ai sensi del
capo 1, sezione 2, del titolo sesto, ... in caso di
recidiva nel biennio". Tale disposizione nulla
specifica in relazione ai termini ai quali riferire il
calcolo del citato biennio sul quale operare il
calcolo temporale per la determinazione di tale
sanzione accessoria, ma appare del tutto evidente
che il legislatore ha rimandato ai principi che
regolano la materia della recidiva e quindi
occorre avere riguardo alla data in cui la
precedente sentenza è divenuta definitiva (sent. 1
ottobre 2014 n. 51371) .Esiste però un precedente
difforme (27985/09).
E quando la patente è straniera? Si può
sospendere??
La Corte di Cassazione ha espresso il principio
secondo il quale la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di
guida prevista dall'art. 186 comma 2 cds
consegue di diritto nell'ipotesi di pronuncia di
sentenza di condanna (anche se sentenza di
patteggiamento), a nulla rilevando che si tratti
di patente di guida rilasciata da Autorità
straniera. Si spiega che ove si ritenesse
diversamente, il cittadino straniero sarebbe
sottratto alla sanzione amministrativa, con
evidenti dubbi di costituzionalità per la disparità di
trattamento rispetto ai cittadini italiani (Sez. 4, n.
41681 del 17/09/2004 ) Inoltre, si è aggiunto che:
Il decreto leg.vo 18 aprile 2011 n. 59 in attuazione
di direttive europee ha introdotto gli artt. 136-bis e
136-ter cds per cui le patenti di guida rilasciate
dagli Stati membri UE sono equiparate alle
corrispondenti patenti di guida italiane e ai
conducenti muniti di patente UE si applicano le
sanzioni previste per i titolari di patente italiana. In
pratica,.il prefetto del luogo della commessa
violazione emette un provvedimento di inibizione
alla guida sul territorio nazionale per un periodo
pari alla durata della sospensione prevista per la
violazione commessa. Se il titolare della patente
ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale,
può richiedere la restituzione della patente stessa
al prefetto.(sezione IV, 11 luglio 2014 n. 44109)
L'accertamento mediante prelievo
ematico in caso di incidente e
sottoposizione a cure. La richiesta
della polizia giudiziaria. Il problema
del consenso
La tesi tradizionale è quella che non è necessario
il consenso dell'interessato quando il prelievo
ematico trova causa nelle cure da apprestare
all'interessato.
Ma la tesi, ha due varianti.
Per la tesi più estrema, questa ipotesi (non
necessità di consenso) ricorre solo nell'ipotesi in
cui l'accertamento del tasso alcolemico sia
disposto in funzione delle cure da apprestare al
paziente, sicché allorquando la p.g. faccia
richiesta di rilevare, tra gli altri parametri ricercati
ai fini diagnostici, anche il tasso alcolemico
occorrerebbe
uno
specifico
consenso
dell'interessato.
Per la seconda variante è sufficiente che siano in
essere accertamenti medici; in questo caso la
richiesta della Polizia stradale non costituisce altro
che un ampliamento dello spettro delle indagini
richieste dal protocollo sanitario. In ogni caso, per
le tesi in parola, quando l'accertamento non risulta
necessario ai fini diagnostici e terapeutici sarebbe
necessario il consenso dell'interessato per la sua
esecuzione ed in mancanza di questo l'atto
risulterà inutilizzabile ai fini di prova nel giudizio
penale.
Secondo Cassazione 18 dicembre 2012 n.15708
nessuna di queste tesi è convincente, osservando
che:
- la norma ritiene sufficiente che sia in atto una
oggettiva condizione di affidamento della
persona di cui trattasi al personale medico per
l'apprestamento di cure. Questa sola condizione
è sufficiente perché la Polizia stradale possa
avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso
alcolemico;
- non assume rilevanza che le operazioni utili
all'accertamento siano o meno già state poste in
campo per ragioni sanitarie o che il prelievo venga
eseguito unicamente per le necessità di
accertamento del tasso alcolemico a fini di prova
giudiziaria;
- la previsione normativa ha lo scopo di garantire
che un accertamento che può richiedere atti
invasivi, come può essere il prelievo ematico,
venga eseguito da personale attrezzato della
necessaria competenza e in un contesto idoneo a
fronteggiare ogni conseguente evenienza;
- manca ogni riferimento al consenso
dell'Interessato nel testo dell'art. 186, comma 5.
Proprio perché espressamente presa in
considerazione dal legislatore, qualora la richiesta
della Polizia stradale avesse bisogno di essere
seguita dal consenso dell'interessato per poter
condurre all'acquisizione dei dati concernenti il
tasso alcolemico, la norma lo avrebbe previsto in
modo esplicito,
In definitiva i risultati del prelievo ematico,
effettuato durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale,
sono
utilizzabili
nei
confronti
dell'imputato per l'accertamento del reato di guida
in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di
prova acquisiti attraverso la documentazione
medica
e
restando
irrilevante,
ai
fini
dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del
consenso.
Questo vale sempreché il prelievo
non sia stata eseguito a richiesta della polizia
giudiziaria.
Ma non è finita...........
Se il prelievo è eseguito solo per la richiesta
della p.g. l'atto rappresenta attività di polizia
giudiziaria compiuta a mezzo di ausiliari ex art.
348 c.p.p., c. 4) quanto alla sua acquisizione ed
utilizzabilità ai fini del giudizio, soggiace alla
disciplina degli atti irripetibili (art. 431 cod. proc.
pen.). La distinzione tra le due modalità rileva
perché i risultati rivenienti dalle terapie di pronto
soccorso sono utilizzabili per l'accertamento del
reato, senza che rilevi l'assenza di consenso
dell'interessato, mentre per il suo carattere
invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al
prelievo ematico se esso a richiesta della p.g. sia
finalizzato esclusivamente all'accertamento della
presenza di alcol nel sangue;
Per finire: se la Polizia stradale si limita a
chiedere che sul campione ematico prelevato a
fini sanitari venga eseguita anche la ricerca del
tasso alcolemico (o di sostanze stupefacenti), il
tema del consenso (informato) non assume alcun
rilievo, poiché esso è già stato prestato ai sanitari
(si è infatti consentito al prelievo) oppure non è
necessario perché ricorre una delle situazioni
nelle quali la previa acquisizione del consenso
non
è richiesta (emergenza sanitaria, ad
esempio). Né può sostenersi un diritto
dell'interessato ad esprimere uno specifico
consenso sulla rilevazione del tasso alcolemico,
poiché si tratta di un accertamento non invasivo
che integra attività di ricerca probatoria di un
reato.
Nel caso invece In cui il prelievo venga eseguito sul soggetto sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta degli organi
procedenti, la previsione del rifiuto quale
nucleo di un illecito penale dimostra che
l'interessato è chiamato a prestare il proprio
consenso all'atto (e d'altronde non si vede
perché il consenso dovrebbe essere necessario in
caso di prelievo per finalità sanitarie ma non ove
si perseguano finalità di accertamento del reato),
perché solo su tale presupposto è ipotizzabile un
rifiuto.
Nel caso invece In cui il prelievo venga eseguito sul soggetto sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta degli organi
procedenti, la previsione del rifiuto quale
nucleo di un illecito penale dimostra che
l'interessato è chiamato a prestare il proprio
consenso all'atto (e d'altronde non si vede
perché il consenso dovrebbe essere necessario in
caso di prelievo per finalità sanitarie ma non ove
si perseguano finalità di accertamento del reato),
perché solo su tale presupposto è ipotizzabile un
rifiuto.
Su tale linea Sezione IV 7 ottobre 2014 n. 43558: i
risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i
normali protocolli medici di pronto soccorso,
durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di 'incidente
stradale sono utilizzabili per l'accertamento del
reato e resta irrilevante la mancanza del
consenso. Piuttosto, solo il prelievo ematico
effettuato, in assenza di consenso, non
nell'ambito di un protocollo medico di pronto
soccorso - e dunque non necessario ai fini
sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191
c.p.p.,
per
violazione
del
principio
costituzionale che tutela l'inviolabilità della
persona (art. 13 Cost.
Guida in stato di ebbrezza e uso di medicinali
La Corte (da ultimo. Sent. 10 giugno 2014 n
29888)
ha
chiarito,
nel
procedere
all'interpretazione dell'art. 186 C.d.S. che vieta la
guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di
bevande alcoliche, che si tratta di reato
contravvenzionale, punibile anche a titolo di
colpa, con la conseguenza che la mancanza di
diligenza
incide
sulla
valutazione
della
colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di
porsi alla guida di un veicolo previa assunzione di
bevande alcoliche, quando esse possono avere
una pericolosa sinergia con eventuali farmaci
assunti in modo concomitante (conforme Cass.
Sez. IV, sentenza n. 43729 del 12/07/2013).
Quando è legittimo il rifiuto?
Nel caso di specie i Carabinieri privi di etilometro,
avevano deciso di accompagnare Tizio presso un
comando della Polizia Stradale, sito a circa 30 km. dal
luogo del fatto e Tizio aveva rifiutato.. La Cassazione,
ricordato il "principio di legalità” che mira a preservare i
cittadini dal pericolo di arbitri, ha affermato che l'art. 186
cds non prevede la possibilità di accompagnamento
coattivo del conducente. Ne consegue, che essendo
stato intimato a TIzio., da parte dei Carabinieri, un
accompagnamento presso un distaccamento della
Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo
del fatto, con conseguente sensibile limitazione della
libertà del soggetto.; il rifiuto all'adempimento di un
obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto
dell'art. 186, commi 7 e 3, non integra la contravvenzione
(Sezione IV, 14 marzo 2012 n.21192)
Molto più convincente Sezione IV 26 novembre
2014 n. 51773 secondo cui:
l'art. 186 C.d.S., comma 4 prevede che "quando
gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo ... gli organi di Polizia
stradale hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento".
In presenza, dunque, della detta condizione
(esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui
al comma 3), la richiesta degli operanti di
sottoporre il conducente ad alcoltest è legittima,
mentre, per contro, integra illecito penale ex art.
186 C.d.S., comma 7, il rifiuto oppostovi da
quest'ultimo.
RIFIUTO E RIPENSAMENTO
(Sezione IV 14 novembre 2012 n 9318)
Ai fini del reato di rifiuto non rileva un eventuale
successivo ripensamento: "il rifiuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici inte
gra un reato di natura istantanea che si
perfeziona con la manifestazione di indisponibilità
da parte dell'agente, non rilevando il successivo
atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre
agli accertamenti medesimi. (Nella specie,
l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza
dell'incidente stradale e, solo dopo un'ora, si era
detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti)
Rifiuto di eseguire la seconda prova
(Corte appello di Brescia 7 novembre 2013)
L’imputato dopo avere constatato l’esito positivo
della prima prova (la quale registrava un tasso
alcolemico di 1,10 gr/l), rifiutava espressamente di
eseguire la seconda, così non consentendo il
definitivo accertamento dello stato di ebbrezza. È
evidente che l’avere impedito il completamento
dell’iter previsto per la determinazione non
rappresenta altro che una condotta di rifiuto
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 186
comma 7 cds, né l’imputato ha addotto alcunché
al fine di dimostrare che il mancato consenso
all’esecuzione della seconda prova fosse sorretto
da qualsivoglia giustificazione .
Rifiuto per modalità incongrue del soffio
(Corte di Appello di Brescia 23 gennaio 2014)
Tizio per più volte soffiava ad intervalli anziché in
modo continuo come raccomandatogli) La
deposizione del carabiniere XY dà infatti conto di
una condotta dell’imputato intenzionalmente volta
a non consentire la rilevazione a suo carico del
tasso alcolemico e in particolare di una volontaria
non corretta esecuzione della prova di alcoltest,
nonostante le chiarissime istruzioni a lui
ripetutamente impartite; il che, evidentemente,
equivale a rifiuto.
(Corte di appello di Brescia 20 aprile 2014)
La Corte ha confermato la sentenza del primo
giudice che aveva condannato per il reato d
rifiuto, ponendo in evidenza come la condotta
dell'imputato il quale, pur avendo acconsentito alla
esecuzione della prova, in concreto, nonostante
che gli operatori della giudiziaria per ben 13 volte
lo avessero invitato a soffiare nell'apparecchio
etilometro, avesse poi temporeggiato e,
soprattutto, quando aveva soffiato lo aveva fatto in
modo così lieve da non ottenere un risultato
valutabile dato che l'apparecchio aveva segnalato
“volume insufficiente”..
Quando l'etilometro segnala “volume
insufficiente”
Secondo indirizzo maggioritario e più recente
della Suprema Corte, il reato di guida in stato di
ebbrezza è configurabile anche quando lo
scontrino
dell'alcoltest,
oltre
a
riportare
l'indicazione del tasso alcolemico in misura
superiore alle previste soglie di punibilità,
contenga la dicitura "volume insufficiente", la
quale compare quando la durata della
espirazione è più breve del dovuto ma tuttavia
ugualmente sufficiente alla misurazione, posto
che ove non fosse a ciò sufficiente comparirebbe
la scritta "ripetere test" (Sez. iV 13 novembre
2014 n. 49740; 30-01-2014 n. 9326 e 17/06/2014
n. 39987).
Esiste anche una giurisprudenza contraria
(sent.13 giugno 2013 n.353039) secondo cui la
dicitura su entrambi i tagliandi “volume
insufficiente", contrasta insanabilmente con la
contestuale indicazione, pure presente sugli
scontrini, relativa al valore relativo al tasso
alcolemico registrato, evenienza quest'ultima che
presuppone l'effettuazione di una corretta
misurazione del campione di aria alveolare
espirato.. La incompatibilità logica tra i dati
rilasciati dalla apparecchiatura, in entrambe le
misurazioni effettuate, era indicativa del ripetuto
malfunzionamento della macchina. Ne segue che
lo stato di ebbrezza non può ritenersi provato
sulla base dell'effettuato alcoltest.