guida in stato di ebbrezza: problemi e soluzioni
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guida in stato di ebbrezza: problemi e soluzioni
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PROBLEMI E SOLUZIONI Nel 2013 le vittime sono state 3.385 in totale con una diminuzione del 9,8%, se confrontato con le 3.753 vittime del 2012 ed è pari alla metà delle vittime di dieci anni or sono. Tuttavia l'Italia resta il paese con il maggior numero di vittime in tutta l’Europa dei 28. Il tasso di mortalità per milione di abitanti, in Italia si colloca a quota 56,2, quando la media europea e già a 51,4. Ma la Francia è già arrivata a 49,6 morti per milione di abitanti, la Germania a 41,5, la Spagna a 36, per non parlare del Regno Unito con 28 e della Svezia con 27,2 che contano esattamente la metà del numero dei nostri morti. Infatti nel Regno Unito i decessi stradali sono stati 1.790. L'accertamento dello stato di ebbrezza Si tratta di accertamento che se condotto con l'etilometro riguarda la persona ex art. 356 c.p.p. connotato dalla indifferibilità e dalla urgenza perché vi è pericolo che le tracce del reato si disperdano o si modifichino. Ciò' ACCADE QUANDO LA P.G. PROCEDE PER UN REATO E DEBBA RILEVARNE CON CON URGENZA LA TRACCE E QUINDI SOLO NELL'IPOTESI IN CUI LA P.G. RITENGA DI DI POTER DESUMERE LO STATO DI ALTERAZIONE DA UN QUALSIASI SINTOMO DELL'EBBREZZA Se si versa nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria, l'interessato ha facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento mediante etilometro (art. 356 c.p.p.) e la P.G. ha il dovere di avvisare la persona della facoltà di farsi assistere (art. 114 disp. att. c.p.p). Se l'interessato nomina un difensore di fiducia, si deve procedere al deposito degli atti ex art. 366 c.p.p.. La P.G. non ha l'obbligo di avvisare il difensore dell'accertamento con etilometro né di effettuare la nomina di un difensore di ufficio Le conseguenze dell'omesso avviso della facoltà di farsi assistere Per l'orientamento giurisprudenziale prevalente (da ultimo, sezione IV, 4 giugno 2013, n.36009, e 11 marzo 2014, Pittian, il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., da luogo ad una nullità generale a regime intermedio, soggetta pertanto alla disciplina dettata dall'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180 e 182 c.p.p. Tale nullità deve, pertanto, ritenersi sanata se non eccepita tempestivamente. E qui sorgono divergenze... Secondo un orientamento restrittivo, che parte da una interpretazione rigorosa della lettera dell'art. 182 c.p.p., comma 2, si ritiene che l'assistenza della parte (nel caso di specie, l'imputato era presente all'atto dell'accertamento del tasso alcolemico) comporti la necessità di procedere immediatamente a sollevare l'eccezione (ossia, prima del compimento dell'atto) oppure, nel caso di impossibilità (da intendersi, soggettiva, in quanto impedito dalla mancata conoscenza della facoltà di farsi assistere dal suo difensore, proprio perché non preventivamente avvisato dalla polizia giudiziaria in base all'art. 114 disp. att. c.p.p.) di doverla sollevare "immediatamente dopo", cioè entro 5 giorni dalla nomina del difensore di fiducia. Sempre secondo questo orientamento restrittivo, la eccezione può e deve essere formalizzata dallo stesso interessato, non essendo necessario l'intervento del difensore, in quanto non ricorrono facoltà processuali che comportino la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore (Sezione IV, 4 giugno 2013) L'orientamento meno rigoroso muove da una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 354, 356 e 366 c.p.p., e art. 114 disp. att. c.p.p.e giunge all'opposta conclusione di considerare come tempestiva l'eccezione di nullità sollevata con il primo atto procedimentale utile (ad es. l'opposizione al decreto penale di condanna), non potendosi considerare intempestiva un'eccezione di nullità sollevata in sede di opposizione, tenuto conto della brevità dei termini previsti dalla legge processuale per impugnare il provvedimento emesso inaudita altera parte (sezione V, 9 febbraio 2012 n. 7654 – sezione III, 14 maggio 2009 n.256588) La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da sez. IV 26 settembre 2014 n. 43847 con il quesito se in tema di accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., tale nullità- possa ritenersi sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita. Secondo la sezione remittente la opinione restrittiva trascura di considerare le condizioni pregiudicate in cui si trova, nel contesto dell'accertamento, il trasgressore e, in ogni caso, trascura di considerare il ruolo della difesa tecnica di cui svaluta la portata e il significato. In questa prospettiva, il tema centrale della questione ruota intorno alla tutela del diritto alla difesa e ai fini della soluzione del quesito non si deve prescindersi dalla instaurazione del rapporto tra l'indagato/imputato ed il difensore. Nella motivazione del provvedimento di remissione la Sezione IV ha ricordato la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2002, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevedeva che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorresse dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Cosi da evitare che il termine decorresse senza che ila difesa potesse illustrare le diverse opzioni legate all'abbreviato o al giudizio abbreviato.. LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO DEPOSITO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO Secondo l'orientamento prevalente si tratta di una mera irregolarità non costituente nullità (sezione IV 13 giugno 2014 n. 36901 che richiama sez. IV, 21 novembre 2013 n. 49407 e che risale a sez. IV, 4 maggio 2004 n. 39057). LA ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO Essa è possibile con il consenso delle parti perché, per l'art. 431 comma 1° lett. b) c.p.p., nel fascicolo per il dibattimento possono essere raccolti solo gli atti non ripetibili della polizia giudiziaria il che non è per il verbale perché si limita a riferire quanto osservato dagli operanti sulla condotta di guida dell'imputato e sulle sue condizioni al momento del controllo ma non dà conto di alcuna attività o fatto non riproducibili o che non siano riferibili in giudizio con la testimonianza di coloro che hanno personalmente assistito ai fatti.(sent .9 novembre 2004 n 3462) E' invece legittima la acquisizione al fascicolo del dibattimento degli scontrini contenenti l'esito dell'esame alcolimetrico perché si tratta di atti aventi natura di documenti (artt. 234, 495 e 515 c.p.p.). Però è da ricordare che per la Cassazione la prova ricavabile dagli scontrini non è sufficiente per la condanna perché essi dimostrano lo stato di ebbrezza ma non anche che il soggetto controllato fosse alla guida del veicolo. TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA (Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160) 0.9-1.5 Alterazione dell’umore - Rabbia Tristezza -Confusione mentale, Disorientamento dell'equilibrio - Compromissione della visione, della percezione di forme, colori,dimensioni Vomito 1.6-3.0 Stordimento - Aggressività - Stato depressivo - Apatia – Letargia -Compromissione grave dello stato psicofisico - Comportamenti aggressivi e violenti - Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare - Stato di inerzia generale Ipotermia - Vomito 3.1- 4.0 Stato di incoscienza - Allucinazioni Cessazione dei riflessi -Incontinenza - Vomito Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito Gli effetti sul comportamento di guida Euforia 0,5 - 0,7 Riduzione della facoltà visiva laterale e difficoltà a vedere i segnali stradali, le luci di frenata e dei semafori. Stato di ebbrezza 0,8 – 0,9 Incapacità di adattamento all'oscurità; Compromissione della valutazione di percezioni visive simultanee. 1 - 1,5 Chiari segni clinici: iniziali disturbi psicomotori nella maggior parte delle persone. Stato di ubriachezza 1,5-2 : Incoerenza, mancanza di autocritica e di coordinazione motoria, evidenti nell'80% delle persone. Ubriachezza profonda 2-3 Insensibilità al dolore, visione doppia, rallentamento grave dei riflessi, disturbi dell'equilibrio, confusione mentale, vomito, incontinenza sfinterica. s>S Studi condotti nell'ambito della medicina legale e tossicologia forense evidenziano come un tasso di alcolemia compreso tra 0,5 e 0,8 g./l. sia di per sé idoneo a determinare solo uno stato di euforia e disinibizione da parte del soggetto. Sintomi ambigui,non necessariamente riconducibili unicamente alla assunzione di sostanze alcooliche e, a fortiori, inidonei a costituire prova inequivocabile del superamento della soglia penalmente rilevante. La tossicologia forense insegna che la percentuale di soggetti che manifestano sintomi clinici evidenti ed inconfondibili è solo del 10% al tasso di 0,8 g/l, del 30% al tasso di 1,0 g/l, del 45% a quello di 1,3 g/l, del 66% al tasso di 1,6 g/l, dell 80% al tasso di 1,8 g/l e raggiungono il 100% solo oltre il tasso di 2 g/l. Il problema si pone in modo serio proprio nei casi in cui l’accertamento avviene in via sintomatica sulla sola base delle circostanze sintomatiche riferite dai testi, perché in tal caso il Giudice non ha a disposizione una misurazione precisa del tasso alcolemico ottenuta mediante la strumentazione tecnica. Infatti....... Ai fini della configurabilità della contravvenzione ex art. 186 cds, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento ("etilometro"), ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali - ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato (Sezione IV, 10 luglio 2014 n. 51371) Si è aggiunto che è consentito al giudice anche di disattendere l'esito dell'esame alcolimetrico, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente e ciò anche a seguito della novella riformatrice del 2007, che ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, precisandosi, al riguardo, che, pur dopo tale novum il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori ( in questo senso, tra le altre, sezione IV, 3 giugno 2008, n.28547). MA ... Esiste anche un altrettanto recente orientamento di senso contrario (Sezione IV,16 aprile 2014 n. 748) per il quale la indicazione nella disposizione normativa di specifici parametri, non può che avvalorare la affermazione che il superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto tipico. Ne viene che il suo accertamento non può essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensì ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere). Considerato che alle diverse soglie è collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena. Secondo l'orientamento maggioritario (Sez. IV . 13 febbraio. 2014 n. 9700), ai fini della configurazione del reato, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, in maniera indipendente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale. Quindi, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere accertato anche per le ipotesi più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica. La Cassazione ha ritenuto sufficienti, quali indici sintomatici, l'avere l'autista di un'autovettura tenuto una velocità sostenuta; lo stesso aveva schivato miracolosamente altri veicoli, omesso di dare la precedenza ai pedoni, attraversato un incrocio con il semaforo rosso prima di accasciarsi sul sedile in un'area di parcheggio, ove veniva “rinvenuto visibilmente ubriaco con accanto quattro confezioni di tetrapak di vino del tutto vuote” La Cassazione (sent. 26 settembre 2014 n. 43845) ha ritenuto corretta la decisione di merito in cui si erano elencati i sintomi riscontrati dagli agenti accertatori, consistenti nell'alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi, difficoltà di espressione e coordinamento, equilibrio precario, stato confusionale ed estrema loquacità, e aveva riferito che l'imputato guidava zigzagando vistosamente e suonando il clacson. In presenza di plurimi ed evidenti sintomi rientranti tra quelli che la apposita "Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica", riporta quali effetti di concentrazioni alcoliche nel sangue a livelli penalmente rilevanti, in presenza dei quali l'affermazione di responsabilità risulta correttamente sostenuta da un compendio indiziario grave, preciso e concordante, rappresentato dai sintomi sopra evidenziati, consentendo in tal modo di esprimere un giudizio di colpevolezza dell'indagato. La distinzione fra guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui il soggetto si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma è necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (v. Cass., Sez. IV, n. 7270/2010; Cass., Sez. IV, n. 41796/2009 e 5 dicembre 2014 n. 52457). La giurisprudenza ha evidenziato come l'accertamento debba essere eseguito in via esclusiva secondo le forme e i modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2 (ossia attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici), non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool), richiedendo, tale accertamento, l'esplicazione di conoscenze tecniche specialistiche finalizzate all'individuazione e alla quantificazione delle sostanze stupefacenti La differenza di disciplina tra l'art. 186 e l'art. 187 C.d.S. si giustifica per la peculiarità della fattispecie integrata dalla concorrenza di due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (Corte Cost. Ordinanza 277/04). Guida e cocaina Nel caso concreto vi era una concentrazione nel sangue dei metaboliti della cocaina in misura pari a 252 ng/ml, a fronte di un valore soglia di 50 ng/ml. La Cassazione (27 marzo 2012 n.16895) ha osservato che la presenza accertata dei metaboliti nella circolazione del sangue in misura così rilevante era indice del perdurante influsso delle sostanze stupefacenti sul soggetto. La metabolizzazione in corso cioè il processo di assorbimento corporeo è infatti un processo che di per sè attesta l'alterazione dello stato psico fisico, poichè indica che è in corso lo smaltimento corporeo dell'effetto drogante e sino a quando questa è in corso si deve ritenere l'assuntore in stato di alterazione, L'aggravante dell'incidente stradale La nozione di incidente stradale ricomprende sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; mentre non sono previsti né i danni alle persone, né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante (Sez. IV, 19/09/2012 n. 424889, Errore frequente ! Dimenticare che l'aggravante dell'incidente stradale comporta il raddoppio delle sanzioni per il reato di guida in stato di ebbrezza ivi compresa quella della sospensione della patente nel caso dell'art. 186 lett. b). Se si versa nella ipotesi della lett. c) la patente è revocata. Una questione particolare: il rifiuto di sottoporsi all'accertamento e l'aggravante dell'incidente Secondo un orientamento recente (Sez. IV 9 maggio 2014 n.22687 e 10 luglio 2014 n.51371 va esclusa la configurabilità dell'aggravante nell'ipotesi del rifiuto sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica delle norme del codice della strada. L'argomento più rilevante a fondamento dell'assunto è stato ravvisato nella testuale definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2 bis, sussistente "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ...", laddove nel caso del conducente che rifiuti di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non è richiesto l'accertamento dello stato di ebbrezza ai fini del perfezionamento del reato. Si è aggiunto che: - la norma sul trattamento sanzionatorio del rifiuto richiama espressamente il solo comma 2, lett. c) e non anche il comma 2 bis; - non vi è collegamento sequenziale tra il comma 7 e il comma 2-bis per il solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano il comma 2 ma per finalità diverse fra loro: - quando il rifiuto venne transitoriamente depenalizzato, in contemporaneità venne introdotta l'aggravante. Il divieto del lavoro sostitutivo Quando ricorre la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, il divieto di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, opera indipendentemente dal fatto che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, l'aggravante non abbia influito sul trattamento sanzionatorio (Sez. IV 27 maggio 2014 n.22669; 24/10/2013 n. 48534; 26/06/2013 n. 30254). Il concorso delle aggravanti dell'incidente e dell'ora notturna (Sez. IV 18 dic. 2013 n.17821) Trattandosi di aggravanti ad effetto speciale non si applica la regola posta dall'art. 63 c.p. comma 2, ma trova applicazione il disposto dell'art. 63 c.p. co. 4 c.p. e, pertanto, trova applicazione solo l'aggravante (più grave) di cui all'art. 186, comma 2 bis con facoltà del giudice di aumentare la pena così definita sino ad un terzo. L'aggravante dell'incidente stradale potrebbe essere dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche e in tal caso non trova applicazione il divieto di prevalenza o di equivalenza fra attenuanti e aggravante dell'ora notturna. Aggravante dell'incidente e nesso causale Deve esistere un nesso di causalità tra la condotta del conducente e il sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro, in quanto l'aggravamento della pena deriva dal fatto che il legislatore ha attribuito al verificarsi dell'incidente valore sintomatico di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti (Sez. IV, n. 37743 del 28/05/2013) come peraltro si può desumere dal raffronto con il diverso elemento costitutivo dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale disciplinati dall'art. 189 C.d.S., in cui si richiede esclusivamente che l'incidente sia "comunque ricollegabile" al comportamento dell'agente. Guida in stato di ebbrezza e attenuante del risarcimento (art. 62 n 6 c.p.) Cassaz. 18 luglio 2014 n.36490 ha ritenuto applicabile l'attenuante dell'art. 62 c.p. n. 6 affermando che essa nella sua prima ipotesi (l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno) è configurabile anche in relazione al reato di cui all'art. 186 cds, giacchè non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato abbia integralmente riparato il danno mediante l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 c.p., trovano la loro fonte nel reato. Concorso fra guida senza patente e rifiuto di sottoporsi a controllo alcolimetrico? La Cassazione (sent. 11 novembre 2014 n. 47299) ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva escluso il concorso materiale motivando che nel momento in cui il soggetto. si era posto alla guida del ciclomotore senza la necessaria abilitazione potesse prevedere che vi sarebbe stato un controllo delle Forze dell'ordine e che avrebbe opposto un rifiuto a sottoporsi agli accertamenti del caso e secondariamente, con riguardo al concorso formale di reati, ha sottolineato come non vi fosse coincidenza di condotte tra la guida senza patente ed il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti. Guida e confisca del mezzo E' ammissibile la confiscabilità parziale di un compendio sequestrato allorché una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell'intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, . Non va confusa l'applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell'art . 240 c.p.con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare una incidentale comunione tra lo Stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura ed altra cui essa non è estensibile" (Sez. IV 25 settembre 2014 n.47024). I concetti di appartenenza del veicolo e di persona estranea al reato Il concetto di "appartenenza" deve intendersi, non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo). Il concetto di persona estranea al reato va intesa come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito anche di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo" (Cass. n. 39777/12). Revoca della patente per recidiva nel biennio L'art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), prevede che "la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo 1, sezione 2, del titolo sesto, ... in caso di recidiva nel biennio". Tale disposizione nulla specifica in relazione ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio sul quale operare il calcolo temporale per la determinazione di tale sanzione accessoria, ma appare del tutto evidente che il legislatore ha rimandato ai principi che regolano la materia della recidiva e quindi occorre avere riguardo alla data in cui la precedente sentenza è divenuta definitiva (sent. 1 ottobre 2014 n. 51371) .Esiste però un precedente difforme (27985/09). E quando la patente è straniera? Si può sospendere?? La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo il quale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 comma 2 cds consegue di diritto nell'ipotesi di pronuncia di sentenza di condanna (anche se sentenza di patteggiamento), a nulla rilevando che si tratti di patente di guida rilasciata da Autorità straniera. Si spiega che ove si ritenesse diversamente, il cittadino straniero sarebbe sottratto alla sanzione amministrativa, con evidenti dubbi di costituzionalità per la disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani (Sez. 4, n. 41681 del 17/09/2004 ) Inoltre, si è aggiunto che: Il decreto leg.vo 18 aprile 2011 n. 59 in attuazione di direttive europee ha introdotto gli artt. 136-bis e 136-ter cds per cui le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri UE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane e ai conducenti muniti di patente UE si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. In pratica,.il prefetto del luogo della commessa violazione emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Se il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto.(sezione IV, 11 luglio 2014 n. 44109) L'accertamento mediante prelievo ematico in caso di incidente e sottoposizione a cure. La richiesta della polizia giudiziaria. Il problema del consenso La tesi tradizionale è quella che non è necessario il consenso dell'interessato quando il prelievo ematico trova causa nelle cure da apprestare all'interessato. Ma la tesi, ha due varianti. Per la tesi più estrema, questa ipotesi (non necessità di consenso) ricorre solo nell'ipotesi in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia disposto in funzione delle cure da apprestare al paziente, sicché allorquando la p.g. faccia richiesta di rilevare, tra gli altri parametri ricercati ai fini diagnostici, anche il tasso alcolemico occorrerebbe uno specifico consenso dell'interessato. Per la seconda variante è sufficiente che siano in essere accertamenti medici; in questo caso la richiesta della Polizia stradale non costituisce altro che un ampliamento dello spettro delle indagini richieste dal protocollo sanitario. In ogni caso, per le tesi in parola, quando l'accertamento non risulta necessario ai fini diagnostici e terapeutici sarebbe necessario il consenso dell'interessato per la sua esecuzione ed in mancanza di questo l'atto risulterà inutilizzabile ai fini di prova nel giudizio penale. Secondo Cassazione 18 dicembre 2012 n.15708 nessuna di queste tesi è convincente, osservando che: - la norma ritiene sufficiente che sia in atto una oggettiva condizione di affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure. Questa sola condizione è sufficiente perché la Polizia stradale possa avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso alcolemico; - non assume rilevanza che le operazioni utili all'accertamento siano o meno già state poste in campo per ragioni sanitarie o che il prelievo venga eseguito unicamente per le necessità di accertamento del tasso alcolemico a fini di prova giudiziaria; - la previsione normativa ha lo scopo di garantire che un accertamento che può richiedere atti invasivi, come può essere il prelievo ematico, venga eseguito da personale attrezzato della necessaria competenza e in un contesto idoneo a fronteggiare ogni conseguente evenienza; - manca ogni riferimento al consenso dell'Interessato nel testo dell'art. 186, comma 5. Proprio perché espressamente presa in considerazione dal legislatore, qualora la richiesta della Polizia stradale avesse bisogno di essere seguita dal consenso dell'interessato per poter condurre all'acquisizione dei dati concernenti il tasso alcolemico, la norma lo avrebbe previsto in modo esplicito, In definitiva i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Questo vale sempreché il prelievo non sia stata eseguito a richiesta della polizia giudiziaria. Ma non è finita........... Se il prelievo è eseguito solo per la richiesta della p.g. l'atto rappresenta attività di polizia giudiziaria compiuta a mezzo di ausiliari ex art. 348 c.p.p., c. 4) quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, soggiace alla disciplina degli atti irripetibili (art. 431 cod. proc. pen.). La distinzione tra le due modalità rileva perché i risultati rivenienti dalle terapie di pronto soccorso sono utilizzabili per l'accertamento del reato, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato, mentre per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se esso a richiesta della p.g. sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue; Per finire: se la Polizia stradale si limita a chiedere che sul campione ematico prelevato a fini sanitari venga eseguita anche la ricerca del tasso alcolemico (o di sostanze stupefacenti), il tema del consenso (informato) non assume alcun rilievo, poiché esso è già stato prestato ai sanitari (si è infatti consentito al prelievo) oppure non è necessario perché ricorre una delle situazioni nelle quali la previa acquisizione del consenso non è richiesta (emergenza sanitaria, ad esempio). Né può sostenersi un diritto dell'interessato ad esprimere uno specifico consenso sulla rilevazione del tasso alcolemico, poiché si tratta di un accertamento non invasivo che integra attività di ricerca probatoria di un reato. Nel caso invece In cui il prelievo venga eseguito sul soggetto sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta degli organi procedenti, la previsione del rifiuto quale nucleo di un illecito penale dimostra che l'interessato è chiamato a prestare il proprio consenso all'atto (e d'altronde non si vede perché il consenso dovrebbe essere necessario in caso di prelievo per finalità sanitarie ma non ove si perseguano finalità di accertamento del reato), perché solo su tale presupposto è ipotizzabile un rifiuto. Nel caso invece In cui il prelievo venga eseguito sul soggetto sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta degli organi procedenti, la previsione del rifiuto quale nucleo di un illecito penale dimostra che l'interessato è chiamato a prestare il proprio consenso all'atto (e d'altronde non si vede perché il consenso dovrebbe essere necessario in caso di prelievo per finalità sanitarie ma non ove si perseguano finalità di accertamento del reato), perché solo su tale presupposto è ipotizzabile un rifiuto. Su tale linea Sezione IV 7 ottobre 2014 n. 43558: i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di 'incidente stradale sono utilizzabili per l'accertamento del reato e resta irrilevante la mancanza del consenso. Piuttosto, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario ai fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Cost. Guida in stato di ebbrezza e uso di medicinali La Corte (da ultimo. Sent. 10 giugno 2014 n 29888) ha chiarito, nel procedere all'interpretazione dell'art. 186 C.d.S. che vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche, che si tratta di reato contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa, con la conseguenza che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di porsi alla guida di un veicolo previa assunzione di bevande alcoliche, quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante (conforme Cass. Sez. IV, sentenza n. 43729 del 12/07/2013). Quando è legittimo il rifiuto? Nel caso di specie i Carabinieri privi di etilometro, avevano deciso di accompagnare Tizio presso un comando della Polizia Stradale, sito a circa 30 km. dal luogo del fatto e Tizio aveva rifiutato.. La Cassazione, ricordato il "principio di legalità” che mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri, ha affermato che l'art. 186 cds non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Ne consegue, che essendo stato intimato a TIzio., da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della libertà del soggetto.; il rifiuto all'adempimento di un obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto dell'art. 186, commi 7 e 3, non integra la contravvenzione (Sezione IV, 14 marzo 2012 n.21192) Molto più convincente Sezione IV 26 novembre 2014 n. 51773 secondo cui: l'art. 186 C.d.S., comma 4 prevede che "quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo ... gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento". In presenza, dunque, della detta condizione (esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 3), la richiesta degli operanti di sottoporre il conducente ad alcoltest è legittima, mentre, per contro, integra illecito penale ex art. 186 C.d.S., comma 7, il rifiuto oppostovi da quest'ultimo. RIFIUTO E RIPENSAMENTO (Sezione IV 14 novembre 2012 n 9318) Ai fini del reato di rifiuto non rileva un eventuale successivo ripensamento: "il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici inte gra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. (Nella specie, l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza dell'incidente stradale e, solo dopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti) Rifiuto di eseguire la seconda prova (Corte appello di Brescia 7 novembre 2013) L’imputato dopo avere constatato l’esito positivo della prima prova (la quale registrava un tasso alcolemico di 1,10 gr/l), rifiutava espressamente di eseguire la seconda, così non consentendo il definitivo accertamento dello stato di ebbrezza. È evidente che l’avere impedito il completamento dell’iter previsto per la determinazione non rappresenta altro che una condotta di rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 186 comma 7 cds, né l’imputato ha addotto alcunché al fine di dimostrare che il mancato consenso all’esecuzione della seconda prova fosse sorretto da qualsivoglia giustificazione . Rifiuto per modalità incongrue del soffio (Corte di Appello di Brescia 23 gennaio 2014) Tizio per più volte soffiava ad intervalli anziché in modo continuo come raccomandatogli) La deposizione del carabiniere XY dà infatti conto di una condotta dell’imputato intenzionalmente volta a non consentire la rilevazione a suo carico del tasso alcolemico e in particolare di una volontaria non corretta esecuzione della prova di alcoltest, nonostante le chiarissime istruzioni a lui ripetutamente impartite; il che, evidentemente, equivale a rifiuto. (Corte di appello di Brescia 20 aprile 2014) La Corte ha confermato la sentenza del primo giudice che aveva condannato per il reato d rifiuto, ponendo in evidenza come la condotta dell'imputato il quale, pur avendo acconsentito alla esecuzione della prova, in concreto, nonostante che gli operatori della giudiziaria per ben 13 volte lo avessero invitato a soffiare nell'apparecchio etilometro, avesse poi temporeggiato e, soprattutto, quando aveva soffiato lo aveva fatto in modo così lieve da non ottenere un risultato valutabile dato che l'apparecchio aveva segnalato “volume insufficiente”.. Quando l'etilometro segnala “volume insufficiente” Secondo indirizzo maggioritario e più recente della Suprema Corte, il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale compare quando la durata della espirazione è più breve del dovuto ma tuttavia ugualmente sufficiente alla misurazione, posto che ove non fosse a ciò sufficiente comparirebbe la scritta "ripetere test" (Sez. iV 13 novembre 2014 n. 49740; 30-01-2014 n. 9326 e 17/06/2014 n. 39987). Esiste anche una giurisprudenza contraria (sent.13 giugno 2013 n.353039) secondo cui la dicitura su entrambi i tagliandi “volume insufficiente", contrasta insanabilmente con la contestuale indicazione, pure presente sugli scontrini, relativa al valore relativo al tasso alcolemico registrato, evenienza quest'ultima che presuppone l'effettuazione di una corretta misurazione del campione di aria alveolare espirato.. La incompatibilità logica tra i dati rilasciati dalla apparecchiatura, in entrambe le misurazioni effettuate, era indicativa del ripetuto malfunzionamento della macchina. Ne segue che lo stato di ebbrezza non può ritenersi provato sulla base dell'effettuato alcoltest.