Frequently Asked Questions PMI 26 ott chiusura HD

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Frequently Asked Questions PMI 26 ott chiusura HD
Frequently Asked Questions
ATTIVITA’ 1.2.1 “AIUTI ALLE IMPRESE DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO
SPERIMENTALE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI”
R&S PMI
AVVERTENZA: il presente documento contiene le domande pervenute all’Help Desk “Bando
Ricerca PMI” e le relative risposte fino alla data del 14/09/2010. Esso contiene quindi quanto già
pubblicato sul sito internet della Regione Molise sub “FAQ bando Ricerca PMI aggiornate al 25
agosto 2010”. Occorre, tuttavia, precisare che:
1. in taluni casi, il testo delle domande, in precedenza pedissequamente coincidenti con quelle
formulate dagli utenti e per tale motivo contenenti elementi di personalizzazione non necessari alla
comprensione del quesito, è stato riformulato secondo la pertinente logica di astrazione e generalità;
2. sono evidenziate le modifiche integrazioni resesi necessarie a seguito di opportune revisioni alle
risposte. Il testo eliminato è evidenziato in carattere barrato; quello aggiunto in carattere
MAIUSCOLETTO. Si confronti anche il documento ERRATA CORRIGE pubblicato anch’esso sul sito
internet della Regione Molise.
1) Volevo chiedere se è possibile presentare, sulla misura in oggetto, un progetto con una PMI come
richiedente, che abbia per oggetto la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e richiedendo
unicamente il contributo a fondo perduto.
In relazione alla ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale, nell'avviso (Cfr. art. 4 comma 2)
si parla genericamente di contributo alla spesa; pertanto, si deve ritenere ammissibile la richiesta del
contributo in conto capitale, per tali tipologie di investimento.
2) Per il criterio di valutazione riguardante l'incremento occupazionale, sono valide le assunzioni a
progetto (Cocopro)? Ovvero, quali tipi di contratto (a tempo indeterminato, determinato,
apprendistato ecc.) possono essere ritenuti accettabili ?
Con la nuova normativa, non esiste più l'obbligo della compilazione del "vecchio" libro matricola
per cui, per alcune categorie (apprendistato, Cocopro), le assunzioni possono essere verificate
soltanto dai cedolini delle paghe.
Peraltro, nel computo delle U.L.A., le stesse categorie non vengono di norma conteggiate.
Occorre però tenere conto che, nei costi del personale dedicato al progetto, i suddetti contratti sono
specificatamente ammissibili.
Si reputa che vadano computati nel calcolo i soggetti da iscrivere nell’attuale libro unico del lavoro,
introdotto dal decreto legge 112/2008, con il quale sono stati soppressi il libro matricola ed il libro
paga. Non va, infatti, dimenticato che l’attuale disciplina prevede l’iscrizione di tutti i lavoratori
subordinati, dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione con
apporto di lavoro.
La Circolare del Ministero del Lavoro 21 agosto 2008, n. 20, con la quale sono state fornite le prime
istruzioni operative al personale ispettivo, infatti, chiarisce che devono essere registrati nel libro
unico anche i dati dei collaboratori coordinati e continuativi indipendentemente dalla modalità
organizzativa (con o senza progetto) ad esclusione, tra gli altri, dei co.co.co. che svolgono tale
attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma.
IL BANDO È APERTO A TUTTE LE FORME DI LAVORO DIPENDENTE PREVISTE DALLA LEGGE. LA SCHEDA
TECNICA, TUTTAVIA, PRECISA L'OBBLIGO DI RIFERIMENTO AI "CONTRATTI DI LAVORO NAZIONALI
VIGENTI", AL FINE DI EVITARE DISCRIMINAZIONI NEL CALCOLO DEGLI ULA TRA LE DIVERSE PROPOSTE
PRESENTATE. E' NECESSARIA, PERTANTO, L'ASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN UNA DELLE FORME E/O
SECONDO LE CONDIZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI LAVORO NAZIONALI DI RIFERIMENTO. CIÒ VUOL
DIRE CHE NEL SINGOLO CONTRATTO DI LAVORO SOTTOSCRITTO DOVRÀ EVINCERSI LA DURATA DEL
RAPPORTO ED IL NUMERO DELLE ORE PREVENTIVATE (E DI CONSEGUENZA NEI CEDOLINI PAGA DOVRÀ
ESSERE RIPORTATO L'EFFETTIVO NUMERO DI ORE DI LAVORO CHE SONO STATE PRESTATE E PAGATE), IL
CUI COSTO ORARIO DOVRÀ RISULTARE CONGRUO RISPETTO AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI
RIFERIMENTO.
LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA, AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE, OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA ECONOMICA IN CUI OPERA
L'AZIENDA QUANDO LA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE RISULTI INADEGUATA, AI SENSI DELL'ART. 36
COST.
SECONDO
3) Dove si può scaricare la modulistica completa (specialmente il file in Excel) ?
Tutta
la
modulistica
è
raggiungibile
e
scaricabile
al
seguente
link
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/BB4D0DC26AE517DCC1257759003DF799?
OpenDocument
4) Può l’unico organismo di ricerca della compagine essere “un fornitore” di un “partner”? Se così
fosse l’organismo di ricerca non avrebbe diritto alle agevolazione, ma il partner può presentare la
fattura dell’organismo di ricerca come sua spesa ammissibile e quindi agevolabile? Vedi Art.1
comma 2.
Si. Nell’ambito del bando "R&S – PMI”, diversamente da quel che accade per il bando "R&S –
Filiere”, non è contemplata l’ipotesi di partecipazione dell’organismo di ricerca in qualità di
partner. Pertanto, l’organismo di ricerca non ha, in quanto fornitore, diritto alle agevolazioni. Il
soggetto agevolato è, come da lei indicato, il partner che “acquista” il servizio di ricerca.
5) Le associazioni “no profit” non riconosciute che hanno nello statuto (non hanno certificato
camerale) finalità volte alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere considerati
“organismi di ricerca”?
Il bando fa riferimento ad Università, Enti o imprese di ricerca. Per tutti è necessaria la finalità
statutaria e, per le imprese, anche l'attivazione del codice ATECO competente presso la Camera di
Commercio. Di entrambi, inoltre, dovrà essere attestata l'esperienza maturata in materia di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale o trasfereimento tecnologico.
Le Associazioni no profit, pertanto, per essere considerate "organismi di ricerca" devono
appartenere obbligatoriamente ad una delle suddette categorie.
6) L’organismo di ricerca della compagine deve essere “un fornitore” e non un “partner”.
L’organismo di ricerca non avrebbe diritto alle agevolazioni nel caso abbia sede fuori regione, ma il
partner può presentare la fattura dell’organismo di ricerca come sua spesa ammissibile e quindi
agevolabile. E’ giusto? Questo aspetto sembra essere più chiaro rispetto al “R&S filiera”; però è
bene appurarlo. Vedi Art.1 comma 2.
Nel bando "R&S - PMI" l’organismo di ricerca non ha diritto alle agevolazioni, abbia o non abbia
esso sede in Molise.
La differenza con il bando "R&S - Filiere" consiste nel fatto che in quest'ultimo bando l'organismo
di ricerca può intervenire come partner o come fornitore, mentre nel bando "R&S - PMI"
l'organismo di ricerca può intervenire solo come fornitore
7) Vedi Art.1 comma 2. L’organismo di ricerca è un “fornitore” e non ha sede nelle Regione
Molise; in questo caso non deve presentare l’impegno di “sede stabile” (ovvero 5 anni e più 5 anni a
completamento del progetto)?
Non è richiesto alcun impegno, in quanto il fornitore non ottiene agevolazioni pubbliche ma solo il
pagamento di una prestazione.
8) Ci sono limiti (in percentuale del costo del progetto) per i fornitori?
L'unico limite stabilito è quello indicato al comma 4 dell'art. 2, secondo cui l’ammontare
complessivo delle agevolazioni spettanti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo espletate
da uno o più organismi di ricerca non potrà superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni
concedibili per la realizzazione dell’intero programma.
9) Un soggetto beneficiario può presentare più domande di finanziamento ovvero partecipare a più
progetti. In pratica una stessa compagine può presentare più progetti ?
L'unico divieto sancito è quello della partecipazione, da parte di una medesima impresa, ad
entrambi i bandi emanati dalla Regione ("R&S - Filiere" e "R&S - PMI"). Non è invece sancito il
divieto di presentare più domande nell'ambito del medesimo bando, ferma restando la necessità di
dimostrare la capacità patrimoniale, economica e finanziaria "cumulativa" del proponente, con
riferimento all'insieme delle iniziative presentate.
10) Nel fissare l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili per programma non viene
indicato l'importo minimo consentito del programma stesso. A quanto è fissato?
Non è previsto alcun vincolo in termini di importo minimo del Programma di investimento.
11) L'art. 4 del bando disciplina le intensità delle agevolazioni. In riferimento al contributo per i
programmi di industrializzazione dei risultati si stabilisce un contributo in conto interesse ed
eventuale contributo in conto capitale "qualora il contributo in conto interessi non raggiunga i
massimali di contribuzione concedibili in favore dell'impresa" cosa significa?
Quanto da lei riportato si riferisce alle spese per industrializzazione dei risultati. Dovrà quindi
applicare il relativo massimale di aiuto consentito. Qualora il massimale non venga interamente
coperto dal contributo applicabile in c/interessi, la parte residua potrà essere richiesta in forma di
contributo in c/capitale.
12) La partecipazione dell'Ente di ricerca è necessaria anche nel caso di programma inerente
soltanto l'industrializzazione dei risultati?
Non sono ammissibili programmi di investimento volti alla sola industrializzazione.
13) Nel caso di forme associative tra imprese in via di costituzione, quando queste devono diventare
definitive ai fini dell'ottenimento del finanziamento? e cosa succede qualora il finanziamento non
venga accordato (l'associazione di imprese può sciogliersi)?
Come si evince dall’art. 1 comma 3, all’atto della presentazione della domanda, le imprese devono,
tra gli altri, possedere i seguenti requisiti: essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle
imprese, o al R.E.A, tenuti presso la Camera di Commercio competente per territorio ed essere
attive. Ciò implica che non sono ammissibili forme associative tra imprese in via di costituzione. Se
il quesito intende, viceversa, riferirsi a forme associative in via di costituzione tra imprese costituite
(costituende ATI/ATS, ecc..) la costituzione del raggruppamento deve intervenire, e fatta salva la
diversa volontà del proponente ad anticipare tale momento, prima della formalizzazione del
provvedimento di concessione, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria. Ciò
consente di non addivenire alla costituzione nei casi in cui il costituendo raggruppamento non sia
collocato in posizione utile in graduatoria. Ove il raggruppamento si sia costituito prima della
pubblicazione della graduatoria, esso può sciogliersi qualora non gli venga accordato il
finanziamento; può anche rimanere in vita, se questa fosse la volontà dei soggetti che lo hanno
costituito.
14) Anche in questo bando è previsto il finanziamento delle spese pertinenti alla figura del referente
nella misura del 12% del monte complessivo finanziato come nel caso del bando equivalente
relativo al R&S Filiere?
Ciascun avviso è autonomo e completo. Non possono essere invocate regole non espressamente
richiamate. Da ciò si evince che la figura del metamanager, prevista nel bando filiere e non prevista
nel bando PMI, trova una propria pertinente collocazione e ammissibilità nel solo bando filiere.
15) Al bando può accedere qualsiasi impresa collocata sul territorio nazionale,qualora si impegni ad
aprire una sede nel territorio molisano?
A tal proposito la lettera del bando appare chiara. All’art. 1 comma 1, è infatti previsto che:
“Qualora le imprese partecipanti non risultino operanti nel territorio regionale alla data di
presentazione della domanda, esse dovranno impegnarsi, in sede di presentazione della stessa, ad
attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di
investimento agevolato e di mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni dall’ultimazione
del programma agevolato, secondo quanto dichiarato nell’Allegato B4 al presente Avviso”.
Ciò implica, alle condizioni sopra esposte, la possibilità di accesso alle agevolazioni per le imprese
operanti in altri territori.
16) E’ possibile che uno o più soggetti beneficiari partecipino solo ad alcune delle attività (ricerca
industriale, sviluppo ed industrializzazione) componenti il progetto, o tutte devono operare su tutte
e tre le voci?
Il Beneficiario sarà il raggruppamento e pertanto al suo interno i soggetti partecipanti possono
rivestire ruoli diversi nel programma di investimento. Pertanto, è possibile che alcuni soggetti
partecipino solo ad alcune attività e non a tutte, fermo restando che il raggruppamento, nella sua
interezza, deve eseguire l’intero “pacchetto”.
17) L'istituto che fornisce la ricerca contrattuale per la fase di ricerca industriale può essere
collocato in uno stato dell'UE? se si, la ricerca industriale deve essere effettuata sul territorio
molisano o anche nello stato straniero?
L’organismo di ricerca può essere collocato anche fuori dal territorio molisano e l’attività di ricerca
svolta presso le sedi di tale organismo, fermo restando che i risultati di quest’ultima devono essere
“acquistati” dalle imprese operanti sul territorio molisano dove deve essere realizzata l’attività di
industrializzazione.
18) Il bando indica che i costi di ricerca industriale non possono superare i costi di sviluppo
sperimentale e la loro sommatoria non può essere superiore ai costi di industrializzazione. L'idea
progettuale che vorrei presentare riguarda la creazione di nuovo prodotto immateriale che richiederà
il maggior sforzo economico sul lato di ricerca industriale. A tale riguardo vedo difficile che i costi
di industrializzazione possano essere superiori alla sommatoria dei costi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale. quanto si prevede che il punto 5 potrà incidere sulla valutazione finale del
progetto?
Il bando indica i vincoli da lei menzionati, riferendoli ai soli costi ammissibili. Lei, pertanto,
indicherà un piano dei costi nel quale saranno compresi costi ammissibili alle agevolazioni e costi
non ammissibili alle agevolazioni. Tra quelli ammissibili alle agevolazioni, le saranno concesse
agevolazioni su un ammontare dei costi ammissibili che rispetti il vincolo sopra esposto.
A titolo esemplificativo:
costi di ricerca industriale = 100 di cui costi ammissibili = 100
costi per lo sviluppo sperimentale = 120 di cui costi ammissibili = 120
costi di industrializzazione = 80 di cui costi ammissibili = 60
Per i vincoli posti dal bando, le saranno concesse agevolazioni per:
costi ammissibili di ricerca industriale più costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale = 60
costi ammissibili di industrializzazione = 60
il decremento nella somma dei costi ammissibili per ricerca industriale e sviluppo sperimentale è
determinato dal vincolo posto dal bando.
I costi totali ammissibili alle agevolazioni saranno, pertanto, complessivamente pari a 120.
L’ammontare delle agevolazioni dovrà essere calcolato applicando le percentuali di aiuto
all’importo dei costi agevolabili, secondo il massimale applicabile a ciascuna voce di costo.
ALL’ART. 2
COMMA 5, IL BANDO INDICA CHE “I COSTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE NON POTRANNO SUPERARE QUELLI RELATIVI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE E LA LORO SOMMATORIA NON POTRÀ ESSERE
INFERIORE AI COSTI RIFERITI ALL’ATTIVITÀ DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI ED EVENTUALI ATTIVITÀ
FORMATIVE”.
LA SUA DOMANDA RISULTA, PERTANTO, FORMULATA IN MANIERA ERRONEA, CON RIFERIMENTO AL
VINCOLO CHE INTERCORRE TRA SOMMATORIA DEI COSTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE ED IL COSTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI INDUSTRIALIZZAZIONE. IN RAGIONE DI TALE
CONSTATAZIONE, IL PROBLEMA DA LEI AVANZATO, NEI FATTI, NON SI PONE.
AD
OGNI MODO, PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEI VINCOLI POSTI DAL BANDO ALLA
COMPOSIZIONE DELL’INVESTIMENTO, SI CONSULTI L’ESEMPIO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ALLA FAQ
N. 24
19) La durata del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è di 30 mesi o 36 mesi
(come previsto nel bando gemello di filiera)?
Confronti l’art. 2 comma 12. Ad ogni modo, il principio da osservare nella lettura congiunta dei due
bandi è che ciascun bando è autonomo e completo.
20) Qualora il programma preveda, per la fase di ricerca industriale, la creazione di uno o più
prodotti intermedi che hanno un potenziale valore commerciale, possono questi essere immessi sul
mercato senza incorrere in una revoca del contributo? in caso affermativo, il programma di
investimento può prevedere delle spese per macchinari atte eventualmente a commercializzare
questi prodotti intermedi, nell'ottica che comunque questi macchinari saranno poi anche necessari
alla definitiva fase di industrializzazione?
Se destinabile al mercato, un risultato da ricerca industriale si configura come un vero e proprio
prodotto (in accezione ampia, anche a ricomprendere i “semilavorati”). Combinando tale
osservazione con quanto lei afferma in relazione alle “spese per macchinari”, appare corretto che
imputi tali fasi progettuali all’attività di industrializzazione.
21) Vorremmo partecipare al bando per le PMI, ma vorremmo essere certi che non si tratta di una
misura riservata soltanto a produzioni industriali in senso stretto.
I requisiti per la partecipazione sono dettagliati all'art. 1 "Soggetti Beneficiari" dell'Avviso.
Alla luce di tale disposizione non sussistono particolari riserve se non quelle poste dai requisiti di
ammissibilità al cofinanziamento del FESR
22) Qual è il massimale di contributo in conto interessi concedibile alle imprese? Lo chiedo perché
all'articolo 4 del bando, relativamente al contributo in conto interessi, si cita un eventuale contributo
in conto capitale senza alcuna quantificazione.
Il massimale concedibile per i programmi di industrializzazione dei risultati, ai quali è riferita la
lettera dell’art. 4 da lei citata, è quello definito nella vigente “Carta degli aiuti a finalità regionale”.
Come esplicitato nel bando, il massimale concedibile in conto interessi, calcolato in ESL, è
determinato in misura pari al 100% del Tasso di riferimento vigente alla data di approvazione della
graduatoria. Il contributo in conto capitale coprirà, quindi, la differenza tra il massimale concedibile
in ragione di quanto previsto dalla “Carta degli aiuti” e la percentuale in ESL coperta dal contributo
in conto interessi. Stante l’impossibilità di conoscere, al momento di stesura del progetto, il tasso di
riferimento relativo alla data di pubblicazione della graduatoria, si consiglia di far riferimento, nella
predisposizione della candidatura, al tasso vigente, come fissato ed aggiornato dal Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98 reperibile dal
sito internet www.sviluppoeconomico.gov, nella sezione dedicata agli “Incentivi alle imprese”.
23) Cosa si intende per "spese generali supplementari" riportate al punto elenco e dell'art. 3 del
bando?
La definizione è, alla lettera, mutuata dall’art. 31 Reg. (CE) 800/2008. Trattasi delle “classiche”
spese generale delle quali, evidentemente, il Legislatore Comunitario ha inteso rimarcare la valenza
di “accessorietà” rispetto alle voci di costo più propriamente e direttamente connesse ad interventi
di ricerca e sviluppo.
24) Le spese relative ai fabbricati, punto elenco c dell'art. 3 del bando, sono da intendersi come le
quote di ammortamento degli immobili aziendali già in uso per la parte e per il periodo in cui sono
utilizzati per l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale?
La sua interpretazione è corretta.
art. 2 comma 5:
costi ammissibili per ricerca industriale ≤ costi ammissibili per sviluppo sperimentale
(costi ammissibili per ricerca + costi ammissibili per sviluppo sperimentale) ≥ (costi
ammissibili per attività di industrializzazione + costi eventuali attività formative).
Sono questi le due condizioni che la composizione dell'investimento deve rispettare?
Il secondo periodo del citato comma 5 prefigura una ampia elasticità nella composizione
dell’investimento. I richiamati vincoli devono, pertanto, intendersi applicati alla composizione
dell’investimento agevolabile, piuttosto che all’investimento complessivamente inteso. In altri
termini, le voci e gli importi di costo che devono entrare nei calcoli da lei correttamente indicati
sono soltanto quelli relativi alle spese ammissibili per le quali sono richieste agevolazioni.
Esempio
⇒ costi totali per ricerca industriale pari a 100 e costi ammissibili per ricerca industriale 90
⇒ costi totali per sviluppo sperimentale pari a 80 e costi ammissibili per sviluppo sperimentale
80
In ragione dei vincoli posti dal bando, per tali voci di costo, potranno essere richieste, nel rispetto
dei relativi massimali di aiuto, agevolazioni calcolate sui seguenti importi:
costi ammissibili per ricerca industriale 80
costi ammissibili per sviluppo sperimentale 80
per un totale per ricerca e sviluppo pari a 160
⇒ costi totali per industrializzazione 240 e costi ammissibili per industrializzazione 180
⇒ costi totali per formazione 30 e costi ammissibili per formazione 30
In ragione dei vincoli posti dal bando, per tali voci di costo, potranno essere richieste, nel rispetto
dei relativi massimali di aiuto, agevolazioni calcolate sui seguenti importi:
costi ammissibili per industrializzazione 130
costi ammissibili per formazione 30
o combinazioni alternative la cui somma è pari 160, nel rispetto della condizione che prevede il
tetto del 10% imputabile ai contributi per formazione sui contributi totali.
25) art 2 comma 4:……le agevolazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo non
potranno superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per l’intero programma. È
corretto quindi dedurre che questo vincolo unitamente alla tipologia di contributo in conto interessi
sulle spese di industrializzazione e alla limitazione al 10% delle agevolazioni totali per le spese
formative comporterà una percentuale di contributo in conto capitale per le attività di ricerca e
sviluppo inferiore dei rispettivi 70% e 45% per le micro e piccole imprese?
In quanto riportato è omessa una specificazione fondamentale; il vincolo, infatti, riguarda le sole
attività di ricerca e sviluppo espletate dagli organismi di ricerca, non soggiacendo a tale vincolo le
attività della medesima natura eseguite da soggetti diversi, quali singoli ricercatori esterni, o anche
personale interno all’azienda.
26) art. 8 comma 2: successivamente all’anticipo l’impresa può chiedere le quote a titolo di SAL
ogni volta che ha sostenuto almeno il 15% di spesa? Quanto sarà il contributo erogato e quanti SAL
sono ammessi? Perché nella quota a titolo di saldo si richiede il sostenimento di una spesa non
inferiore al 15% di quella approvata se poi si dice che occorre aver completato il programma di
investimento?
A proposito, il bando così recita: “Quote a titolo di Stato di Avanzamento Lavori, calcolate in
corrispondenza del sostenimento di almeno il 15% della spesa complessivamente approvata,
subordinate all’effettiva ultimazione dei pacchi di lavoro di riferimento”; pertanto, le condizioni per
effettuare la richiesta di rimborso su SAL sono due: (i) aver sostenuto, dalla precedente
rendicontazione, una “quota” di investimento pari ad almeno il 15% del totale programmato ed aver
conseguito questo target di spesa soltanto attraverso pacchi di lavoro ultimati, non potendovi
concorrere anche quelli in corso di realizzazione.
Il contributo dipenderà dagli importi della spesa agevolata sulle singole voci di costo e dai relativi
massimali, quello erogato sarà pari al primo meno la detrazione pro-quota dell’anticipo del 10%.
Nel rispetto di quanto sopra indicato circa i requisiti quantitativi di ciascun SAL, non esistono
vincoli inerenti il numero dei SAL.
Il rispetto della condizione relativa al saldo si traduce nell’impossibilità di richiedere rimborsi su
SAL intermedi per percentuali di avanzamento dell’investimento intercorrenti tra l’85% ed il 100%
del medesimo. Per richiedere il saldo occorre aver terminato il programma.
27) E' ammissibile la presentazione di più progetti dalla stessa impresa?
A norma del comma 4 art. 5 del bando, non è consentito all’impresa che partecipa al “BANDO
R&S - PMI” di presentare domanda, sia pure in forma associata, a valere sul concomitante
“BANDO R&S - FILIERE” di cui all’Attività I.2.1 del POR FESR, pena l’esclusione delle relative
domande da entrambi i bandi.
Non sussistono vincoli alla presentazione di più progetti da parte di una stessa impresa a valere sul
medesimo bando; tuttavia, è consigliabile, laddove integrabili, sintetizzare le iniziative in una unica
proposta progettuale.
28) In rif. all'art. 1 comma 2 del bando <<....omissis ... Ai fini dell’ammissibilità della domanda, è
obbligatoria la partecipazione al progetto di almeno un organismo di ricerca, nel ruolo di “fornitore”
di ricerca contrattuale, avente sede operativa nella regione Molise o fuori dal territorio regionale.
...omissis...>>
Mi confermate che l'Organismo di Ricerca, nel ruolo di "fornitore", può essere anche un Organismo
di Ricerca con sede legale ed operativa fuori dal territorio della regione Molise?
Confermiamo l’ammissibilità di progetti che indichino Organismi di ricerca con sede legale e/o
operativa localizzate fuori dal territorio regionale. Ciò in quanto l’Organismo di ricerca si configura
quale fornitore e, come tale, non percepisce gli aiuti “territorializzati” del bando.
28) Per il riconoscimento della partecipazione al progetto di uno o più Organismi di Ricerca, la
totalità delle spese sostenute dal soggetto proponente per l'acquisizione di detta "ricerca
contrattuale" fornita dagli Organismi di Ricerca stessi deve avere un valore minimo rispetto alla
totalità dei costi di R&S del progetto?
I vincoli alla composizione dell’investimento sono indicati all’art. 2 del bando, commi 4 e 5. Con
riferimento al suo quesito, particolare rilievo assumono le seguenti condizioni: (i) “i costi
ammissibili alle agevolazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale non potranno
superare quelli relativi allo svolgimento delle attività di sviluppo sperimentale e la loro sommatoria
non potrà essere inferiore ai costi (anche questi ultimi intesi come costi ammissibili) riferiti
all’attività di industrializzazione dei risultati ed eventuali attività formative”; (ii) l’ammontare
complessivo delle agevolazioni spettanti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo espletate
da uno o più organismi di ricerca (potendosi intendere questi ultimi come non esaustivi
dell’investimento in ricerca, che potrà contenere anche voci diverse quali ad. es. ricercatori esterni e
personale interno) non potrà superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per la
realizzazione dell’intero programma.
Il bando, pertanto, non fissa un importo minimo in valore assoluto alla spesa per ricerca
contrattuale, ma fissa condizioni di proporzionalità da rispettare nella composizione
dell’investimento.
29) La mia azienda ha intenzione di partecipare al Bando "R&S - PMI" attraverso un costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in qualità di capofila. Nella presentazione della
domanda, in quanto il RTI è costituendo, non è possibile presentare l'atto costitutivo: cosa è
necessario presentare in questo caso?
Inoltre, nella domanda di ammissione, essendo sempre costituendo il RTI, come devo compilare i
campi relativi al RTI stesso (Denominazione, sede legale, etc.).
Poiché la domanda di partecipazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà e sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti ed essendo contenuta nella stessa la
dichiarazione circa l’impegno a costituire il raggruppamento, non è necessario procedere ad altro.
Pertanto, nella sezione dell’Allegato B1 dedicata alla documentazione da allegare, occorre barrare
al punto 4 dell’elenco il riferimento all’atto costitutivo così come specificato di seguito:
4. Atto costitutivo del raggruppamento ed Accordo sulla proprietà ed utilizzo dei risultati della
ricerca e sulle modalità di realizzazione dell’attività di industrializzazione (nel solo caso di
raggruppamento).
Come disposto dall’art. 7 del bando, l’atto comprovante l’avvenuta costituzione del
raggruppamento, dovrà essere trasmesso all’UCO, nei termini da quest’ultimo fissati, prima del
provvedimento di concessione.
30) Il bando prevede: << Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, il programma dovrà
obbligatoriamente prevedere la realizzazione di uno o più prototipi, da tutelare con riferimento alla
proprietà intellettuale e ai diritti di successivo sfruttamento, nell’osservanza delle regolamentazioni
giuridiche ed amministrative vigenti>>.
In sostanza vige un obbligo di brevetto. Ma in capo a quale soggetto sussiste questo obbligo? Nel
caso in cui il proponente commissioni a fornitore qualificato sia attività di ricerca industriale che
attività di sviluppo sperimentale del prototipo potrebbe capitare che questo stesso fornitore sia
interessato a brevettare direttamente. Non essendo specificato dal bando è ammissibile anche tale
fattispecie (considerando ovviamente non ammissibili i costi connessi)?
L’obbligo vige in capo al proponente; non potrebbe essere altrimenti, stante la facoltà del bando di
disporre obblighi unicamente in capo a tale tipologia di soggetti, quali percettori del contributo e cofinanziatori di un output di proprietà.
31) (art. 3, punto 1, lettera b): Il bando prevede tra le spese ammissibili nell’ambito della ricerca
industriale e dello sviluppo sperimentale: << gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione,
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di
ammortamento fiscali ordinarie>>.
In sostanza è quindi ammissibile anche l’acquisizione di beni usati purché ovviamente funzionali al
progetto?
L’elenco riportato nel bando con riferimento alle spese ammissibili è prescrittivo; tutto ciò che non
è in esso menzionato deve ritenersi “non ammissibile”.
32 (art. 2, punto 4 e 5): Il bando prevede al punto 4: << .. Inoltre, l’ammontare complessivo delle
agevolazioni spettanti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo espletate da uno o più
organismi di ricerca non potrà superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per
la realizzazione dell’intero programma.>> , e al successivo punto 5: << .. i costi ammissibili alle
agevolazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale non potranno superare quelli
relativi allo svolgimento delle attività di sviluppo sperimentale e la loro sommatoria non potrà
essere inferiore ai costi riferiti all’attività di industrializzazione dei risultati ed eventuali attività
formative. >>
Benché da un lato si parli di agevolazioni spettanti e dall’altro di costi ammissibili sembrerebbe
esserci una contraddizione. Mi sbaglio?
Non ci sono contraddizioni, poiché il primo “virgolettato” si riferisce alle sole agevolazioni
concerenenti le attività di ricerca e sviluppo espletate da uno o più organismi di ricerca,
potendosene identificare altre non espletate dai menzionati organismi, quali, ad esempio, quelle
svolte da singoli ricercatori esterni, o anche dal personale interno all’azienda.
33) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma". In caso di costituenda RTI cosa
bisogna indicare al p.to (A) Denominazione e natura giuridica ?
Posto che il Raggruppamento in via presuntiva sia denominato ARANCIO e la capofila sia
identificata nella società Verde Srl, compili secondo quanto segue:
Denominazione e natura giuridica: ARANCIO Costituendo RTI – Verde Srl (mandataria del
costituendo RTI).
34) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma". In caso di raggruppamento, nel quadro
(D) bisogna indicare la totalità delle spese suddivise per anno e per tipologia di attività oppure
bisogna ripartirle anche per Partner ? Stesso discorso vale per la compilazione del quadro H, del
quadro I nel senso che deve essere compilato per ogni Partner o è sufficiente esprimere i valori
totali? Stesso discorso vale per i Pacchi di lavoro, se ad un determinato PL partecipano entrambi i
Partners è necessario indicare la totalità dei costi o i costi distinti per Partner?
Occorre “spacchettare” le informazioni per ogni singolo partner e poi ricomporle nei quadri sinottici
riferiti agli importi totali del raggruppamento. Ciò al fine di rendere quantificabile il contributo da
concedere a ciascuna azienda.
A titolo esemplificativo, posto che il costituendo Raggruppamento ARANCIO RTI sia composto da
Verde Srl (mandataria), Giallo Srl (mandante) e Blù SpA (mandante), per ciascun quadro di cui
all’Allegato B.2 dovranno essere riportate le informazioni richieste per: (i) Verde Srl (mandataria);
(ii) Giallo Srl (mandante); (iii) Blù SpA (mandante) e costituendo Raggruppamento ARANCIO
RTI, quest’ultimo contenente, per ciascuna voce richiesta, la sommatoria degli importi imputati ai
tre precedenti. La medesima logica varrà anche per i Pacchi di lavoro. Gli importi rinvenienti dalla
sommatoria di quanto attribuito ai singoli partner dovranno essere congruenti con quanto, in altre
sezioni della modulistica, indicato per il Raggruppamento complessivamente considerato.
35) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma", prospetti alla voce Q (q1, q2, q3)
L'anno 1 corrisponde all'anno di entrata a regime del progetto ? Se si trattasi quindi già di una
partenza previsionale in quanto l'anno a regime nella maggior parte dei casi sarà tra 24/36 mesi.
La modulistica recita testualmente: “Il Piano di fattibilità economico-finanziaria dovrà avere ad
oggetto un lasso temporale di minimo 3 e massimo 5 esercizi successivi alla conclusione delle
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dal programma. Esso dovrà tenere
conto, pertanto, dei valori economico-patrimoniali “di partenza” riferiti ai prototipi realizzati e di
quelli connessi alla realizzazione del programma di industrializzazione e formazione.”
L’anno 1, pertanto, sarà identificato nell’esercizio contabile successivo alla conclusione delle
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, durante il quale saranno effettuati gli
investimenti in industrializzazione ed eventuale formazione. In ordine ad esigenze di facilitazione
della valutazione dei prospetti economico finanziari prodotti, si è proceduto a scindere le fasi di
industrializzazione (ed eventuale formazione) da quella di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, separando i relativi esercizi contabili di riferimento. La candidatura deve tenere in
debito conto tale esigenza proponendosi conformemente ad essa (ad esempio nella
cronoprogrammazione). Resta, tuttavia, impregiudicata la facoltà del proponente di avviare le
attività di industrializzazione (ed eventuale formazione) nell’esercizio stesso di conclusione delle
attività di ricerca e sviluppo, qualora se ne manifestasse la possibilità (es. chiusura attività ricerca e
sviluppo a giugno – avvio investimenti di industrializzazione a luglio).
36 ) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma", prospetti alla voce Q (q1, q2, q3). Il
bando indica esplicitamente che non bisogna modificare i prospetti da modulistica, ma per la
compilazione dei quadri q1 e q2 sarebbe necessario inserire delle voci ulteriori per una corretta
compilazione ad es.ratei, immobilizzazioni finanziarie, rimanenze, ecc. Come bisogna procedere
quindi?E' possibile modificare il format?
La ratio sottesa alla disposizione del bando è l’intento di preservare la possibilità di ottenere
informazioni complete e valutabili in forma comparata. Laddove, per una migliore esposizione, si
ravvisi la necessità di integrare taluni schemi previsti, argomentando tale esigenza con una nota a
piè di pagina, si può senz’altro procedere all’esposizione di informazioni aggiuntive, poiché tale
comportamento non risulta lesivo della ratio sopra esposta.
37) In rif. all'Allegato B1"Modulo di Domanda". A quale Albo fa riferimento il punto in cui viene
richiesto: Iscrizione all'Albo di ......................n...........................?
All’Art. 1 “Soggetti Beneficiari”, il bando richiama la definizione di impresa riportata all’art 1
Allegato 1 Reg. CE 800/2008 che testualmente recita: “Si considera impresa ogni entità,
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica”. Ne consegue
che, oltre ai soggetti iscritti al Registro delle imprese, possono avanzare candidatura i soggetti
iscritti in Repertori diversi, inclusi gli albi professionali, purché inerenti soggetti esercenti attività
economica. Ne deriva che, qualora non applicabile al caso di specie, lo specifico campo previsto
dalla modulistica va compilato con la seguente dicitura: “non applicabile”. Poiché, inoltre, al punto
e) dell’elenco sub comma 6 ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE è citato, a pena di inammissibilità della candidatura, tra la documentazione da allegare
alla domanda, il Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese, è di tutta evidenza che il
medesimo sarà sostituito da certificazione analoga nei casi per i quali la citata registrazione è
sostituita da iscrizione ad altro Repertorio. In buona sostanza, sarà considerata ammissibile la
candidatura da parte di soggetti iscritti al REA o albo, qualora la citata iscrizione sia comprovata da
idonea Certificazione resa dai soggetti gestori del Repertorio di cui trattasi.
38) Riguardo al contributo concesso secondo la regola del de minimis di cui al Regolamento CE
1998/2006, il limite triennale di EURO 200.000,00 è da intendersi riferito al solo ambito della
formazione?
La sua interpretazione è corretta.
39). Vorrei sapere se ditte di nuova costituzione o costituende possono presentare il progetto
I soggetti beneficiari sono identificati all’art. 1. Le ditte di nuova costituzione sono annoverate tra i
possibili beneficiari, non così le imprese costituende.
40) Associazioni con sede in altre regioni che intendono aprire una sede in Molise possono
presentare progetti? Professionisti che intendono avviare una attività imprenditoriale individuale
possono presentare progetti?
Tutti i soggetti esercenti attività economica sono eleggibili a finanziamento. Essi devono essere
operativi in regione o, nel caso non lo siano al momento di presentazione della domanda,
impegnarsi ad attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma
di investimento agevolato e a mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni
dall’ultimazione del programma agevolato.
41) In merito all'art. 5, comma 6, lett. d s'intende la presentazione di un estratto dal documento
Programma di lavoro (Work Program) pubblicato dall'U.E. con riferimento ai temi di ricerca
correnti?
Si intende il settimo programma quadro della Comunità Europea per le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) approvato con DECISIONE N. 1982/2006/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006. Per maggiori
informazioni consultare: http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html .
42) Con riferimento alla FAQ: 11) E' possibile avere un esempio di riferimento?
Se, per ipotesi, i costi ammissibili per investimenti di industrializzazione dei risultati fossero per il
suo progetto pari a 100 ed il massimale pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL
(massimale in essere nelle aree zonizzate della regione Molise), il contributo concedibile sarebbe
pari (astraendo per il momento dalle limature del calcolo dovute alle operazioni di attualizzazione
connesse alla metodologia dell’Equivalente sovvenzione) a 35. Qualora la quota di contributo da lei
acquisibile in c/interessi (susseguente ad un totale abbattimento del tasso di interesse fosse, ad
esempio, pari a 22), potrebbe richiedere l’ulteriore 13 (pari a 35-22) in conto capitale.
43) Per quanto riguarda il calcolo delle spese generali, sul Bando c'è indicato che bisogna
giustificare il metodo di calcolo. Ci chiedevamo se questo metodo deve essere necessariamente
sulla percentuale storica di incidenza oppure se può essere applicato un metodo approssimativo,
come specificato in altri finanziamenti (i.e. limite massimo del 10% sui costi del progetto, oppure
limite massimo del 20% sui costi del personale).
Il bando riferisce di una quantificazione prodotta “sulla base di un calcolo pro rata, da individuarsi
secondo un metodo equo e corretto”; ciò significa fondamentalmente che non è possibile una
imputazione forfetaria tout court. Occorre in altre parole una imputazione rinveniente da una
qualche metodologia credibile di calcolo pro-quota, non necessariamente individuata nella
“percentuale storica di incidenza”.
44) L'art. 4 del Bando disciplina le intensità delle agevolazioni. In riferimento al contributo per i
programmi di industrializzazione dei risultati si stabilisce un contributo in conto interesse ed
eventuale contributo in conto capitale (qualora il contributo in conto interessi non raggiunga i
massimali di contribuzione concedibili in favore dell'impresa).
Nella scheda tecnica del programma (Allegato B2), voce H, si richiede l'inserimento delle
agevolazioni previste per gli investimenti per attività d'industrializzazione (Fonti di copertura, voce
I).
Se i costi di industrializzazione preventivati per cui si richiederà il contributo pubblico sono pari a
200.000 €, potreste indicarci quale sarebbe il valore specifico da inserire?
Se, come da lei riportato, i costi ammissibili per investimenti di industrializzazione dei risultati
fossero per il suo progetto pari a 200 ed il massimale pari al 35% in Equivalente Sovvenzione
Lordo – ESL (massimale in essere nelle aree zonizzate della regione Molise – nelle non zonizzate è
diverso Cfr. Carta degli aiuti a finalità regionale), il contributo concedibile sarebbe pari (astraendo
per il momento dalle limature del calcolo dovute alle operazioni di attualizzazione connesse alla
metodologia dell’Equivalente sovvenzione) a 70. Qualora la quota di contributo da lei acquisibile in
c/interessi (susseguente ad un totale abbattimento del tasso di interesse fosse, ad esempio, pari a
42), potrebbe richiedere l’ulteriore 28 (pari a 70-42) in conto capitale.
45) Sul bando (Articolo 1, punto 2) si fa riferimento ad una "scheda tecnica allegata alla domanda
di agevolazione" in cui sia specificata e giustificata l'identificazione dell'organismo di ricerca.
Tale scheda tecnica, sopra menzionata, è rappresentata dall'allegato B2?
Si.
46) Nella scheda tecnica esiste un campo specifico per la "giustificazione" o è lasciata libertà (es.
all'interno della descrizione)?
La giustificazione è lasciata alla discrezionalità del proponente e può essere resa all’interno di uno o
più campi nei quali appare pertinente.
47) Occorre fornire un curriculum dell'organismo di ricerca o altra documentazione di appoggio, in
un formato specifico?
Tutto ciò che occorre fornire è indicato nel bando e nei relativi allegati. Non è, tuttavia, inibita la
facoltà del proponente di rendere in altra forma disponibili elementi informativi concernenti
l’organismo di ricerca.
48) Ai sensi di quanto riportato alla lettera B) Finalità (pag.4 dell’Allegato B) dell’Avviso per
singole imprese ( Asse I – Attività I.2.1 Bando R&S –PMI) ed in particolare all’espressione “… in
grado di innovare in maniera sostanziale prodotti e/o processi caratterizzanti le imprese richiedenti
…” con la presente si chiede: cosa si intende per prodotti caratterizzanti?
Si intendono i prodotti del settore di riferimento. La locuzione “imprese richiedenti” va qui
interpretata come riferita alle imprese potenzialmente richiedenti, non alle sole imprese che
effettivamente proporranno la propria candidatura. Tale interpretazione è suffragata da quanto
riportato all’art. 2 comma 6 del bando: “Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, il programma
dovrà obbligatoriamente prevedere la realizzazione di uno o più prototipi, da tutelare con
riferimento alla proprietà intellettuale e ai diritti di successivo sfruttamento, nell’osservanza delle
regolamentazioni giuridiche ed amministrative vigenti”. Tale prescrizione mal si concilia con
obiettivi di innovazione sostanziale dei soli prodotti aziendali, evidentemente conseguibili anche
attraverso altri strumenti, per sposare, con maggiore coerenza, la logica di innovazione “settoriale”
espressa nel bando, con la sopra richiamata locuzione.
49) È ammissibile la presentazione di una proposta da parte di una società costituita da pochi mesi
con codice ATECO 721909 – ricerca nel campo delle altre scienze naturali ed ingegneria - che non
abbia ancora sviluppato processi e realizzato prodotti definibili caratterizzanti?
In ragione di quanto sopra riportato con riferimento alla precedente domanda, la candidatura da lei
circostanziata risulta ammissibile. Tenga, tuttavia, in debita considerazione l'obbligo in capo al
proponente di acquisire, in tutto o in parte, presso terzi fornitori, i servizi di ricerca.
50) L’attività di industrializzazione si intende realizzata e completata anche nella sola ipotesi di
realizzazione di un prototipo e successiva cessione del brevetto realizzato?
No. La Regione Molise intende cofinanziare unicamente investimenti che creino occupazione
stabile e duratura sul proprio territorio.
51) L'art. 3, punto 1, lettera b) mi lascia intuire l’ammissibilità dei beni usati poiché la definizione
beni di “nuova acquisizione” non coincide con quella di beni “nuovi di fabbrica” riportata ad
esempio alla successiva lettera j) per i costi relativi all’industrializzazione. Un bene di “nuova
acquisizione” non necessariamente deve essere “nuovo di fabbrica”.
Quando disciplina l'ammissibilità "dell'usato", la normativa nazionale inerente l’ammissibilità delle
spese, in particolare l’ art. 4 DPR 196 del 3 ottobre 2008, parla di "materiale".
Tale circostanza mette lo scrivente Help Desk nell'impossibilità di fornire una risposta dirimente
alla sua domanda. Nonostante una delle citate condizioni, segnatamente quella riportata alla lettera
a) del menzionato art. 4, che testualmente recita: “il venditore rilascia una dichiarazione
attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni,
non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario", sembrerebbe orientare verso una
interpretazione estensiva della normativa, stante la generale inclusione di strumenti ed attrezzature
nei processi di erogazione dei contributi, dubbi permangono circa la possibilità di includere tali beni
nella dizione "materiale".
La risposta non può quindi assumere una valenza generale e va ricontestualizzata al progetto di
riferimento. In altri termini l'ammissibilità del bene usato dovrà essere vagliata "caso per caso".
Resta, ad ogni modo, fermo l’obbligo di dimostrare la “nuova acquisizione” del bene di cui trattasi.
Occorre altresì rispettare le ulteriori due condizioni poste dal citato DPR.
52) Possono accedere alle agevolazioni le società di servizio, regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio, aventi per oggetto sociale le attività di ricerca nei vari settori quali ad esempio quelle
industriali, di assetto del territorio, di pianificazione e recupero ambientale e così via?
Quanto riportato all'art. 1 "Soggetti beneficiari" del bando non inibisce l'accesso alle agevolazioni
da parte della tipologia di impresa da lei indicata. Tuttavia, le rammentiamo che, a norma del
comma 2 dello stesso articolo, ai fini dell’ammissibilità della domanda, è obbligatoria la
partecipazione al progetto di almeno un organismo di ricerca, nel ruolo di “fornitore” di ricerca
contrattuale. Tale condizione implica il ricorso obbligatorio ad un ente terzo fornitore di ricerca,
anche nei casi in cui tale attività sia dimostrabile in capo al proponente.
53) Possono le stesse società essere considerate come soggetti beneficiari che, oltre a svolgere le
attività di ricerca tendono attraverso di essa a innovare in modo sostanziale i prodotti e i processi
caratterizzanti un determinato tipo di produzione presente sui mercati di nuova evoluzione
riguardanti ad esempio i settori dell’efficienza energetica, della bioarchitettura e dell’edilizia
ecocompatibile?
Se per "svolgere" lei intende "avere la responsabilità" verso la Regione, la risposta è sì. Il ruolo del
beneficiario è proprio quello da lei descritto. Se, viceversa, intende "eseguire", la risposta va
riformulata, tenendo in debita considerazione quanto sopra esposto, con riferimento all'obbligo di
coinvolgere nel progetto un ente terzo fornitore di ricerca contrattuale. Il beneficiario è quindi
l'impresa che beneficia dell'investimento cofinanziato dal bando, da destinare in parte all'acquisto di
servizi di ricerca erogati da terzi.
54) Si può non partecipare alla fase d’industrializzazione dei prodotti derivati dalla ricerca e
sperimentazione?
Il modello di intervento esplicitato dal bando è quello del sostegno alle imprese che abbiano, quale
proprio prioritario interesse, quello di rinforzare la propria competitività traghettando al mercato i
risultati innovativi rinvenienti dalle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ciò,
anche, al fine di sostenere progetti che creino occupazione stabile e duratura in Molise e non
altrove. Tale intendimento implica che alle attività di ricerca e sviluppo segua obbligatoriamente la
fase di industrializzazione. Il partecipante è dunque obbligato in tal senso. L'unica fattispecie per la
quale è possibile esonerare uno o più partecipanti è quella della presentazione da parte di un
raggruppamento, all'interno del quale l'obbligo ad espletare la fase di industializzazione può essere
legittimamente assunto da alcuni (uno o più) partecipanti al medesimo.
55) Il contributo è pari al 70% delle spese ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 3 comma 1 ed è
erogato in conto capitale?
Le forme e le intensità di aiuto sono disciplinate all' "ARTICOLO 4 – RISORSE FINANZIARIE,
FORMA ED INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI" del bando.
56) Come da Normativa: << Il Piano di fattibilità economico-finanziaria dovrà avere ad oggetto
un lasso temporale di minimo 3 e massimo 5 esercizi successivi alla conclusione delle attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dal programma. Esso dovrà tenere conto,
pertanto, dei valori economico-patrimoniali “di partenza” riferiti ai prototipi realizzati e di quelli
connessi alla realizzazione del programma di industrializzazione e formazione>>
Da una attenta analisi delle indicazioni di cui sopra (ho focalizzato l'attenzione soprattutto su il
concetto di <<riferiti ai prototipi realizzati>>) e sulla base di pregresse esperienze di bandi di
similari tematiche, sembrerebbe che nei prospetti previsionali siano da indicare esclusivamente i
valori riconducibili al progetto presentato a valere sul bando di cui all'oggetto e non quindi il quadro
economico - finanziario - patrimoniale generale dell'azienda.
Se mi confermate quanto sopra detto, vi riporto comunque di seguito le seguenti
osservazioni/quesiti
a) Risulterebbe comunque non applicabile la compilazione dei Prospetti previsionali relativi allo
Stato Patrimoniale e delle relative voci che lo compongono in virtù del fatto che non sono ascrivibili
al progetto se non, per parte delle voci indicate ma comunque in quota parte (che potrebbe essere
scarsamente significativa). Se la mia interpretazione è corretta come bisogna procedere? Basta
indicare la dizione: Non applicabile?
Poiché i valori devono prendere in carico unicamente le imputazioni relative al progetto, consideri i
prospetti di cui alla lettera Q dell’Allegato B2 come fossero riferiti ad una sorta di “contabilità
separata”, in grado di rappresentare unicamente la fattibilità e la profittabilità dell’iniziativa
cofinanziata dal bando. Dovrà, pertanto, simulare a parte la fase di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale e, attraverso tale simulazione, pervenire ad una situazione di partenza per la fase di
industrializzazione. Relativamente a quest’ultima compilerà i prospetti di cui trattasi.
b) Nella compilazione del Conto Economico: la voce di costo del personale (non riportata per
quanto rilevante all'interno del Conto Economico stesso) è da indicare in Altri Costi?
Il bando indica esplicitamente che non bisogna modificare i prospetti da modulistica. La ratio
sottesa a tale disposizione risiede, però, nell’intento di preservare la possibilità di ottenere
informazioni complete e valutabili in forma comparata. Laddove, per una migliore esposizione, si
ravvisi la necessità di integrare taluni schemi previsti, argomentando tale esigenza con una nota a
piè di pagina, si può senz’altro procedere all’esposizione di informazioni aggiuntive, poiché tale
comportamento non risulta lesivo della ratio sopra esposta. Può, pertanto, procedere in questo
senso, esplicitando la voce “costo del personale”.
c) La voce Proventi/(Oneri) Finanziari risulterebbe non attinente alla ratio del prospetto è corretto?
Se si come bisogna procedere? Basta indicare la dizione: Non applicabile?
In realtà, nell’intendimento di comprendere la sostenibilità dell’investimento rientra anche la voce
oneri finanziari relativa, ad esempio ai prestiti contratti per la fase di industrializzazione. Meno
attinente appare la voce “proventi finanziari”.
d) In rif. alla voce Ammortamenti: bisogna indicare anche le quote di Ammortamento dei beni
oggetto dell'investimento ma non agevolabili (es beni utilizzati ma già in dotazione dell'azienda)?
Si, nella ratio di comprendere l’iniziativa nella sua totalità.
57) Se non si richiede il contributo per l'industrializzazione è necessario il vincolo dell'apporto dei
mezzi propri?
Il programma di industrializzazione è obbligatorio anche nei casi per i quali il proponente decida di
non richiedere i relativi contributi. Tale circostanza impone che la dimostrazione del requisito dei
mezzi propri di cui all’art. 4 comma 8 sia in ogni caso dovuta.
58) La dimostrazione dell'apporto dei mezzi propri puo'avvenire come per la legge 489/92, oltreché
con aumenti di capitale sociale e/o accantonamenti di utili anche con finanziamenti bancari ?
No. Per mezzi propri non si intendono valori iscritti tra le poste del capitale di terzi. Tale
interpretazione è avvalorata anche dai massimali di aiuto concedibili, pari nelle aree zonizzate al
35% calcolato in ESL, condizione che sarebbe di per sé includente rispetto a quella dei mezzi
propri, ove fosse ammissibile che gli stessi possano essere rappresentati da finanziamenti bancari.
In altri termini, a meno della corretta metodologia di calcolo dell’ESL, vale il seguente principio:
copertura del 35% a carico del finanziamento pubblico; copertura del rimanente 65% a carico del
privato, con mezzi propri (non di terzi nel senso sopra descritto) per almeno il 25% del totale.
59) Il finanziamento che l'azienda richiede per l'industrializzazione deve essere richiesto con istituti
convenzionati con la regione o l'azienda può scegliere un istituto di propria fiducia?
L’azienda ha facoltà di chiedere il finanziamento ad un istituto di propria fiducia.
60) Unitamente alla presentazione della domanda bisogna presentare anche una delibera di
finanziamento?
Non è obbligatorio secondo quanto previsto dal bando. Tuttavia, l’azienda ha facoltà di dimostrare
la fattibilità dell’iniziativa con documentazione integrativa rispetto a quella prescritta.
61) In riferimento alla scheda tecnica p.to R4) <<Impatto occupazionale diretto generato dal
programma (Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del bando, indicare il numero di nuovi occupati, da
esprimere in ULA – Unità Lavorative Annue, che si prevede di assumere nel corso della
realizzazione del programma ed impegnare, anche parzialmente, per lo svolgimento dello stesso,
specificando altresì i profili professionali e le forme di assunzione previsti. Ai fini della
quantificazione dell’ULA, si dovrà considerare pari ad 1 ULA un occupato a tempo pieno per un
anno intero (12 mesi/uomo), nel rispetto del monte orario di lavoro previsto dal contatto nazionale
collettivo di riferimento. Pertanto, i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali andranno calcolati
come frazioni di ULA, mentre i lavoratori a tempo pieno impegnati per un maggior numero di anni
andranno calcolati come multipli di ULA. A titolo esemplificativo, rapportando i calcoli in
mesi/uomo di lavoro, se si prevede di assumere un nuovo lavoratore a tempo pieno per 24 mesi ed
un nuovo lavoratore part-time (al 50%) per 12 mesi, il calcolo complessivo degli ULA sarà il
seguente: [24 mesi/uomo + (0,50 x 12 mesi/uomo)] = (24 mesi/uomo + 6 mesi/uomo) = 30
mesi/uomo, corrispondenti a 2,5 ULA, in quanto (30 mesi/uomo : 12 mesi che compongono un
anno =2,5 ULA) >>
Dom. a) Per il << programma>> di cui sopra, bisogna far riferimento unicamente al periodo di
tempo riguardante il progetto di Ricerca e di Sviluppo? Oppure - anche nel caso in cui non
è richiesto il contributo - bisogna considerare anche il periodo di industrializzazione?
Con particolare riferimento alla questione di cui trattasi, all'art. 6, il bando testualmente recita:
"ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione contraddistinto con la lettera
G) (n.d.r. nel bando è presente un evidente errore materiale; ci si riferisce, in realtà, alla lettera F),
si farà riferimento al rapporto tra gli ULA (Unità Lavorative Annue) indicati nella tabella riportata
al punto “R4” della scheda tecnica e l’importo totale dell’investimento per il quale si richiedono le
agevolazioni".
Pertanto, il programma di cui trattasi è inteso quale programma di investimento per il quale sono
richieste agevolazioni. Così, considererà anche il periodo di industrializzazione solo se intende
richiedere le relative agevolazioni.
Tale interpretazione è valevole per qualsivoglia prospetto della scheda tecnica riferito al programma
da attuare.
62) Vi chiedo chiarimenti in merito alla compilazione del prospetto di cui al p.to R4 della Scheda
Tecnica.
In particolare date le seguenti variabili:
(DRS) = Durata del progetto di ricerca e sviluppo in mesi/uomo
(DI) = Durata del progetto di industrializzazione in mesi/uomo
N= n. risorse da assumere
%PT=% Part Time
T0 = tempodi inizio del progetto
T0 + n = n-sima mensilità di progetto (variabile che potrebbe ??? essere considerata (a) nel caso di
assunzione del dipendente in un tempo non coincidente con l'inizio di progetto, ad es. assunto al 6°
mese di progetto = T0 + 6 e (b) nel caso in cui la risorsa (come nel caso dei dipendenti a tempo
determinato(COCOPRO) termini il contratto prima della fine del progetto, ad es. termine del
contratto 10° mese di progetto = T0 + 10.
%RS = % di Impegno medio sul progetto di ricerca e sviluppo
%RSI = % di Impegno medio sul progetto totale (r+s+industr.)
A riguardo quali sono le variabili di cui sopra da prendere in considerazione nel calcolo delle
U.L.A.?
Ad. ES. nel caso in cui l'Azienda X intende assumere il 1° anno:
N risorse che vengono assunte il mese (N+6) di progetto per un contratto con durata (N+18) con un
impegno part-time (%PT) impegnate al progetto di R&S ad una percentuale media del (%RS) del
proprio orario di lavoro, percentuale che diventa (%RSI) del proprio orario di lavoro se si considera
anche il suo impegno sulle attività di industrializzazione. Naturalmente la Durata del Progetto di
R&S in mesi/uomo è (DRS) e la durata del progetto di industrializzazione in mesi/uomo è (DI)
Un vostro esempio riportando le variabili generiche da me sopra indicate può essere utile per
analizzare caso per caso.
Ipotizziamo che
1. le N risorse da lei indicate siano 4, delle quali 2 (%PT = 50%) part time;
2. la data di inizio attività T0 sia il 1° gennaio e che, pertanto, la data di assunzione T0+6
coincida con il 1° luglio;
3. il tempo di impiego delle risorse part time nelle attività di R&S (%RS) sia pari a 25% di
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e, nelle attività di industrializzazione
(%RSI), sia pari al 60%;
4. la durata delle attività di R&S (DRS) nelle quali risultano impegnate le sopra citate 4 risorse
umane, si ipotizza pari a 6 mesi (da T0+6 a T0+12);
5. la restante parte, gli altri 6 mesi intercorrenti tra T0+12 e T0+18, è utilizzata per le attività di
industrializzazione (DI). Da ciò si evince che DRSI = DRS + DI.
Il calcolo delle ULA, nelle ipotesi sopra elencate, risulta essere il seguente:
2 risorse impegnate full time per mesi 12 (pari a T0+18 – T0+6) = 2 ULA
2 risorse impegnate part time per 6 mesi (pari a T0+12 – T0+6) per un tempo/lavoro pari al
25% del tempo/lavoro previsto dal contratto nazionale di riferimento = 2 x 6/12 x 0,25 = 0, 25
ULA
2 risorse impegnate part time per 6 mesi (pari a T0+18 – T0+12) per un tempo/lavoro pari al
60% del tempo/lavoro previsto dal contratto nazionale di riferimento = 2 x 6/12 x 0,60 = 0, 60
ULA
TOTALE ULA = 2 + 0,25 + 0,60 = 2,85
63) A pag. 5 comma 7 delle Definizioni si indica genericamente come organismo di ricerca un
soggetto che svolga attività di ricerca.
I laboratori di ricerca accreditati presso il Ministero MIUR ex art. 14 D.M. 593/2000 possono
quindi essere qualificati come organismi di ricerca e fornire il supporto come specificato nel bando
in oggetto?
Al paragrafo 7 delle Premesse il bando individua i requisiti cogenti che devono essere assicurati
dall'organismo di ricerca, individuandoli in quanto segue:
Per “organismo di ricerca” si intende un’università, o un altro ente o impresa di ricerca,
indipendentemente dal suo status giuridico (pubblico o privato), operante in qualunque territorio, tra
le cui finalità statutarie sia contemplata l’attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale, e dal cui curriculum si evincano le attività di ricerca & sviluppo e/o di
trasferimento tecnologico svolte, oltre alle azioni di diffusione dei risultati conseguiti. Nel caso di
imprese, l’attività di ricerca dovrà risultare obbligatoriamente anche dal corrispondente certificato
camerale.
Lo status di organismo di ricerca deve, pertanto, essere documentato, attraverso quanto emerge
dallo statuto, dal certificato camerale nel caso di impresa e dalle esperienze maturate. Non ricorre
alcuna ipotesi di dimostrazione alternativa dei requisiti. E' facoltà, non obbligo, del proponente
addurre ulteriori elementi atti ad avvalorare quanto attestato nelle forme previste.
64) Può un’Azienda statunitense partecipare al Bando come proponente, fermo restante l’impegno
ad aprire una stabile organizzazione in Molise in caso di approvazione del Progetto?
Il paragrafo 8 delle premesse assume quale definizione di impresa quella contenuta nel Reg.
800/2008. E' a questa che devono innanzitutto far riferimento, nel rispetto dei parametri che
identificano le PMI, i soggetti interessati alla partecipazione. Il comma 3 dell'art. 1 puntualizza i
requisiti che le PMI devono dimostrare all'atto di candidatura; tale comma va letto tuttavia come
disciplina destinata all'ipotesi, verosimilmente prevalente, di candidatura presentata da PMI italiana.
E', infatti, del tutto evidente come lo stesso richiami elementi propri dell'ordinamento giuridico ed
istituzionale nazionale. Se ne deve dedurre che, nella forma descritta, i menzionati requisiti possono
e devono essere provati unicamente dalle imprese italiane.
Combinando tale assunto con il divieto, vigente nell'UE, di restringere il campo dei partecipanti a
quelli nazionali, si deduce che la mancata esibizione da parte di imprese comunitarie delle
certificazioni di cui al comma 3 non può costituire per esse causa di esclusione. L'apertura dei
mercati è peraltro estesa da accordi internazionali alle imprese di taluni Paesi non comunitari, tra i
quali gli Stati Uniti d'America, cosicché la mancata esibizione delle citate certificazioni non può
essere considerata causa di esclusione neppure per queste imprese.
Ciò premesso, è comunque necessario che certificazioni, ancorché diverse, provino l'esistenza dei
requisiti applicabili, anche in capo alle imprese di altri Paesi.
Tornando al caso di specie, l'Azienda statunitense da lei menzionata può partecipare al bando se, nel
rispetto di quanto indicato dal Reg. 800/2008, riesce a provare, pur in altra forma, la sussistenza dei
requisiti richiesti, ove applicabili.
Per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, ove applicabili, la Commissione di Valutazione
terrà nella debita considerazione quanto stabilito dagli accordi internazionali e, nella misura in cui
sia ritenuto applicabile, dall’Agreement on Government Procurement (GPA) del quale risultano
firmatari, tra gli altri, l’Unione Europea con gli Stati membri e gli Stati Uniti.
Resta fermo l'impegno, assunto in sede di presentazione della domanda, ad attivare una sede stabile
nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di investimento agevolato e di
mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni dall’ultimazione del programma agevolato.
65) Nel caso di domanda presentata in forma associata tra due imprese di cui una con sede in
Molise ed una in altra regione, sotto la forma di costituendo consorzio, è necessario che:
oltre al costituendo consorzio anche l'altra impresa si impegni ad aprire una sede in Molise? oppure
basta che il consorzio da costituire abbia sede in Molise?
Hanno l’obbligo di attivare una sede stabile in Molise tutti i soggetti percettori di contributo, nonché
quelli che partecipano al programma di industrializzazione dei risultati, anche nei casi in cui si sia
esercitata la facoltà di non richiedere la relativa incentivazione.
66) E’ ammesso un organismo di ricerca avente sede in uno Stato estero? Il curriculum
dell’organismo può essere presentato nella lingua madre, nel formato europeo?
E' ammesso un organismo di ricerca che abbia sede in uno Stato estero.
Per agevolare le operazioni di valutazione eseguite dall'apposita Commissione è necessario che il
curriculum, in qualsivoglia formato, sia prodotto in lingua italiana e, al più, in inglese, evidenziando
una postilla nella quale si dichiari la documentazione facente fede.
67) La mia azienda, operante sul territorio regionale, intende partecipare costituendo un R.T.I.
insieme ad una società partner non operante sul territorio della Regione Molise. La mia azienda sarà
individuata come mandataria e referente unico del programma e, inoltre, l'investimento verrà
interamente realizzato presso di essa e, quindi, nel territorio regionale. Chiedo, pertanto:
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è necessario che alla data di presentazione della domanda la società partner dovrà impegnarsi ad
attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di
investimento agevolato e di mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni
dall'ultimazione del programma agevolato, oppure non è necessario dato il caso specifico sopra
descritto?
dal momento che alla data di presentazione della domanda il RTI non sarà ancora costituito ma
semplicemente costituendo, non ci sarà ancora un atto costitutivo dello stesso; in questo caso
quale documentazione servirà al riguardo? Una lettera di impegno delle due società sottoscritta
dai rispettivi legali rappresentanti? Riportante quali precise indicazioni?
a partire dalla data di presentazione della domanda, entro quanto il RTI dovrà essere costituito?
Da quanto è possibile evincere dalla sua domanda, non è perfettamente chiaro se l’azienda partner
sia in qualche misura qualificabile come soggetto titolare di investimenti.
Infatti, nella sua formulazione è letteralmente riportato: “l'investimento verrà interamente realizzato
presso di essa” (azienda operante sul territorio regionale) e tale condizione non è del tutto
coincidente con la seguente “l’investimento verrà interamente effettuato da essa”, che
sgombrerebbe il campo da qualsiasi dubbio.
Ciò premesso, se, come sembra, l’azienda partner non effettua alcun investimento (sia esso
agevolato o non) nel programma, la sua partecipazione è giustificata nel solo caso in cui sia almeno
compartecipe di un altro soggetto realizzatore di investimenti, condizione che si conseguirebbe nel
caso in cui il costituendo raggruppamento desse vita ad un soggetto giuridico stabile (un consorzio)
e non ad un soggetto per sua natura “temporaneo” (RTI) che non effettua investimenti ulteriori
rispetto a quelli delle aziende che lo costituiscono.
Ad ogni modo, con riferimento ai quesiti da lei posti in elenco numerato, rileva quanto segue:
hanno l’obbligo di attivare una sede stabile in Molise tutti i soggetti percettori di contributo, nonché
quelli che partecipano al programma di industrializzazione dei risultati, anche nei casi in cui si sia
esercitata la facoltà di non richiedere la relativa incentivazione;
confronti la FAQ n. 29 pubblicata nella pagina web dedicata al bando all’interno del sito
www.regione.molise.it;
confronti la già citata FAQ n. 29
68) Il richiedente può essere uno spin-off universitario, cioè una srl partecipata anche dall'
università, presso cui si svolgerà, in parte, l'attività di ricerca?
Condizione necessaria affinché la srl da lei menzionata possa partecipare al Bando è che tale società
sia una PMI, come definita all'Allegato 1 del Regolamento 800/2008. Tenga nella debita
considerazione la necessità di acquisire i servizi di ricerca da un soggetto terzo rispetto ai soggetti
che partecipano al capitale della srl spin off.
69) E' possibile presentare la domanda di partecipazione in attesa della formazione dello spin off?
A norma dell'art. 1 comma 3 primo e secondo trattino, possono partecipare al bando le PMI attive
regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese, o al R.E.A, tenuti presso la Camera di
Commercio competente per territorio. Pertanto, se per formazione dello spin off intende la
costituzione e/o l'avvio della relativa impresa, la fattispecie da lei prospettata risulta non
ammissibile. Se intende altro, la preghiamo di riformulare il quesito in maniera più dettagliata.
70) Le spese relative a “commesse interne” finalizzate alla realizzazione degli Investimenti di cui
alla lettera h e j dell’articolo 3 sono ammissibili ?
In relazione alle spese concernenti la realizzazione degli Investimenti di cui alle lettere h e j
dell’articolo 3 sono ammissibili esclusivamente le spese comprovate da giustificativi contabili resi
da soggetti terzi.
71) Nella tabella H) “Piano finanziario per la copertura degli investimenti complessivi”, perché non
si citano, tra le fonti di copertura, le agevolazioni previste per le attività di formazione ?
Le attività di formazione, diversamente da quelle di Ricerca, Sviluppo e Industrializzazione, sono
opzionali, pertanto può inserire la relativa copertura pubblica alla voce N. Altre disponibilità
(specificare).
72) Nella tabella H) “Piano finanziario per la copertura degli investimenti complessivi, perché non
viene prevista, tra le fonti di copertura, l'IVA in recupero sugli investimenti ? L'IVA sugli
investimenti che si cita tra i fabbisogni è soltanto quella dei casi in cui essa non sia detraibile ?
La funzione della tabella H è, come peraltro specificato dalla sua denominazione, quella di “Piano
finanziario”, non quella di “Stato Patrimoniale”. Pertanto essa ha prioritariamente lo scopo di
fornire il quadro delle disponibilità in termini di “cash” per comprendere esattamente le capacità di
copertura degli investimenti del proponente. L’IVA da considerare è pertanto l’intera posta
ascrivibile agli investimenti, al lordo di quella detraibile. Tutto ciò trova conferma Le
considerazioni da lei effettuate trovano opportuno riscontro nel prospetto Q1.
73) Nella Tabella Q) “Piano di fattibilità economico-finanziaria”, quale ratio rappresenta il riportare
i totali delle voci attive e passive dei 5 anni, sia del conto patrimoniale, sia del conto economico
(ultima colonna)?
La ratio è quella ottenere informazioni aggiuntive ed accessorie concernenti le movimentazioni
complessive. Ad ogni modo, compili le colonne dei totali soltanto in relazione alle voci per le quali
ritiene utile tale operazione, inserendo, in corrispondenza delle voci per le quali non ritiene
opportuno compilare il relativo campo, una nota nella quale giustifica l’assenza di compilazione.
74) Nel quadro Q2) “Prospetti previsionali delle principali poste del Conto economico”, come si
calcolano le percentuali riportate a fianco di ogni posta di bilancio ? Per caso, rispetto al fatturato
dell'anno ?
Ha inteso in maniera corretta.
75) Esiste un format per la scheda da compilare da parte dell'organismo di ricerca? Inoltre nel caso
questa fosse una università, chi deve sottoscrivere la scheda? Il rettore o possono farlo anche altri
responsabili/professori del dipartimento coinvolto nel programma?
Con riferimento alla sua richiesta, l’art. 1 comma 2 del bando dispone che “l’identificazione
dell’organismo di ricerca dovrà risultare chiara ed opportunamente giustificata nella scheda tecnica
allegata alla domanda di agevolazione, essendo soggetta a valutazione”.
Integrando quanto sopra menzionato con le indicazioni del paragrafo 7 delle definizioni, dovrà
specificare quanto richiesto dalla scheda tecnica ed accludere alla documentazione di candidatura
un “curriculum” dell’organismo prescelto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dello
stesso, ed eventualmente, in tutto o in parte, copia dello statuto nel quale siano contemplate le
attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
76) Allegato b1: il totale bilancio riguarda lo stato patrimoniale?
Per totale bilancio si intende il totale attività dello stato patrimoniale.
77) Il codice ATECO dell'attività principale è stato individuato, ma quello dell'attività a cui si
riferisce il programma in base a quali elementi deve essere considerato?
Ove l'azienda eserciti diverse attività, riferibili a più codici ATECO, occorre indicare, anche qualora
non fosse il principale, il codice a cui è riferito l'investimento programmato. qualora l'azienda sia,
per così dire, monocodice, l'investimento programmato non può che riferirsi all'unico codice
aziendale.
78) In riferimento all'ente di ricerca oltre la scheda di presentazione si deve allegare anche un
accordo stipulato tra l'ente e l'azienda?
No, come disposto dal bando, l’identificazione dell’organismo di ricerca dovrà risultare chiara ed
opportunamente giustificata nella scheda tecnica allegata alla domanda di agevolazione, essendo
soggetta a valutazione. Ad ognimodo al fine di agevolare le operazioni di valutazione, occorre
allegare un curriculum dell'Ente di Ricerca ed eventualmente copia, in tutto o in parte, dello statuto
dal quale si evinca che il soggetto svolge le pertinenti attività;
79) nella compilazione dei pacchi lavoro relativa all'attività di formazione non rientrando questa
attività nella descrizione ad albero come facciamo ad attribuire la Numerazione del Pacco di lavoro
e il Sistema/sottosistema di appartenenza?
Compili i pacchi di lavoro relativi alla formazione, inserendo la dicitura "non applicabile" in
corrispondenza delle voci che rinviano al diagramma ad albero. Per quanto riguarda la
numerazione, utilizzi una codifica diversa (es. F.1, F.2, F.3....).