Frequently Asked Questions PMI 26 ott chiusura HD
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Frequently Asked Questions PMI 26 ott chiusura HD
Frequently Asked Questions ATTIVITA’ 1.2.1 “AIUTI ALLE IMPRESE DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI” R&S PMI AVVERTENZA: il presente documento contiene le domande pervenute all’Help Desk “Bando Ricerca PMI” e le relative risposte fino alla data del 14/09/2010. Esso contiene quindi quanto già pubblicato sul sito internet della Regione Molise sub “FAQ bando Ricerca PMI aggiornate al 25 agosto 2010”. Occorre, tuttavia, precisare che: 1. in taluni casi, il testo delle domande, in precedenza pedissequamente coincidenti con quelle formulate dagli utenti e per tale motivo contenenti elementi di personalizzazione non necessari alla comprensione del quesito, è stato riformulato secondo la pertinente logica di astrazione e generalità; 2. sono evidenziate le modifiche integrazioni resesi necessarie a seguito di opportune revisioni alle risposte. Il testo eliminato è evidenziato in carattere barrato; quello aggiunto in carattere MAIUSCOLETTO. Si confronti anche il documento ERRATA CORRIGE pubblicato anch’esso sul sito internet della Regione Molise. 1) Volevo chiedere se è possibile presentare, sulla misura in oggetto, un progetto con una PMI come richiedente, che abbia per oggetto la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e richiedendo unicamente il contributo a fondo perduto. In relazione alla ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale, nell'avviso (Cfr. art. 4 comma 2) si parla genericamente di contributo alla spesa; pertanto, si deve ritenere ammissibile la richiesta del contributo in conto capitale, per tali tipologie di investimento. 2) Per il criterio di valutazione riguardante l'incremento occupazionale, sono valide le assunzioni a progetto (Cocopro)? Ovvero, quali tipi di contratto (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato ecc.) possono essere ritenuti accettabili ? Con la nuova normativa, non esiste più l'obbligo della compilazione del "vecchio" libro matricola per cui, per alcune categorie (apprendistato, Cocopro), le assunzioni possono essere verificate soltanto dai cedolini delle paghe. Peraltro, nel computo delle U.L.A., le stesse categorie non vengono di norma conteggiate. Occorre però tenere conto che, nei costi del personale dedicato al progetto, i suddetti contratti sono specificatamente ammissibili. Si reputa che vadano computati nel calcolo i soggetti da iscrivere nell’attuale libro unico del lavoro, introdotto dal decreto legge 112/2008, con il quale sono stati soppressi il libro matricola ed il libro paga. Non va, infatti, dimenticato che l’attuale disciplina prevede l’iscrizione di tutti i lavoratori subordinati, dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La Circolare del Ministero del Lavoro 21 agosto 2008, n. 20, con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative al personale ispettivo, infatti, chiarisce che devono essere registrati nel libro unico anche i dati dei collaboratori coordinati e continuativi indipendentemente dalla modalità organizzativa (con o senza progetto) ad esclusione, tra gli altri, dei co.co.co. che svolgono tale attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma. IL BANDO È APERTO A TUTTE LE FORME DI LAVORO DIPENDENTE PREVISTE DALLA LEGGE. LA SCHEDA TECNICA, TUTTAVIA, PRECISA L'OBBLIGO DI RIFERIMENTO AI "CONTRATTI DI LAVORO NAZIONALI VIGENTI", AL FINE DI EVITARE DISCRIMINAZIONI NEL CALCOLO DEGLI ULA TRA LE DIVERSE PROPOSTE PRESENTATE. E' NECESSARIA, PERTANTO, L'ASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN UNA DELLE FORME E/O SECONDO LE CONDIZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI LAVORO NAZIONALI DI RIFERIMENTO. CIÒ VUOL DIRE CHE NEL SINGOLO CONTRATTO DI LAVORO SOTTOSCRITTO DOVRÀ EVINCERSI LA DURATA DEL RAPPORTO ED IL NUMERO DELLE ORE PREVENTIVATE (E DI CONSEGUENZA NEI CEDOLINI PAGA DOVRÀ ESSERE RIPORTATO L'EFFETTIVO NUMERO DI ORE DI LAVORO CHE SONO STATE PRESTATE E PAGATE), IL CUI COSTO ORARIO DOVRÀ RISULTARE CONGRUO RISPETTO AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO. LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA, AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE, OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA ECONOMICA IN CUI OPERA L'AZIENDA QUANDO LA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE RISULTI INADEGUATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COST. SECONDO 3) Dove si può scaricare la modulistica completa (specialmente il file in Excel) ? Tutta la modulistica è raggiungibile e scaricabile al seguente link http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/BB4D0DC26AE517DCC1257759003DF799? OpenDocument 4) Può l’unico organismo di ricerca della compagine essere “un fornitore” di un “partner”? Se così fosse l’organismo di ricerca non avrebbe diritto alle agevolazione, ma il partner può presentare la fattura dell’organismo di ricerca come sua spesa ammissibile e quindi agevolabile? Vedi Art.1 comma 2. Si. Nell’ambito del bando "R&S – PMI”, diversamente da quel che accade per il bando "R&S – Filiere”, non è contemplata l’ipotesi di partecipazione dell’organismo di ricerca in qualità di partner. Pertanto, l’organismo di ricerca non ha, in quanto fornitore, diritto alle agevolazioni. Il soggetto agevolato è, come da lei indicato, il partner che “acquista” il servizio di ricerca. 5) Le associazioni “no profit” non riconosciute che hanno nello statuto (non hanno certificato camerale) finalità volte alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere considerati “organismi di ricerca”? Il bando fa riferimento ad Università, Enti o imprese di ricerca. Per tutti è necessaria la finalità statutaria e, per le imprese, anche l'attivazione del codice ATECO competente presso la Camera di Commercio. Di entrambi, inoltre, dovrà essere attestata l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o trasfereimento tecnologico. Le Associazioni no profit, pertanto, per essere considerate "organismi di ricerca" devono appartenere obbligatoriamente ad una delle suddette categorie. 6) L’organismo di ricerca della compagine deve essere “un fornitore” e non un “partner”. L’organismo di ricerca non avrebbe diritto alle agevolazioni nel caso abbia sede fuori regione, ma il partner può presentare la fattura dell’organismo di ricerca come sua spesa ammissibile e quindi agevolabile. E’ giusto? Questo aspetto sembra essere più chiaro rispetto al “R&S filiera”; però è bene appurarlo. Vedi Art.1 comma 2. Nel bando "R&S - PMI" l’organismo di ricerca non ha diritto alle agevolazioni, abbia o non abbia esso sede in Molise. La differenza con il bando "R&S - Filiere" consiste nel fatto che in quest'ultimo bando l'organismo di ricerca può intervenire come partner o come fornitore, mentre nel bando "R&S - PMI" l'organismo di ricerca può intervenire solo come fornitore 7) Vedi Art.1 comma 2. L’organismo di ricerca è un “fornitore” e non ha sede nelle Regione Molise; in questo caso non deve presentare l’impegno di “sede stabile” (ovvero 5 anni e più 5 anni a completamento del progetto)? Non è richiesto alcun impegno, in quanto il fornitore non ottiene agevolazioni pubbliche ma solo il pagamento di una prestazione. 8) Ci sono limiti (in percentuale del costo del progetto) per i fornitori? L'unico limite stabilito è quello indicato al comma 4 dell'art. 2, secondo cui l’ammontare complessivo delle agevolazioni spettanti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo espletate da uno o più organismi di ricerca non potrà superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per la realizzazione dell’intero programma. 9) Un soggetto beneficiario può presentare più domande di finanziamento ovvero partecipare a più progetti. In pratica una stessa compagine può presentare più progetti ? L'unico divieto sancito è quello della partecipazione, da parte di una medesima impresa, ad entrambi i bandi emanati dalla Regione ("R&S - Filiere" e "R&S - PMI"). Non è invece sancito il divieto di presentare più domande nell'ambito del medesimo bando, ferma restando la necessità di dimostrare la capacità patrimoniale, economica e finanziaria "cumulativa" del proponente, con riferimento all'insieme delle iniziative presentate. 10) Nel fissare l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili per programma non viene indicato l'importo minimo consentito del programma stesso. A quanto è fissato? Non è previsto alcun vincolo in termini di importo minimo del Programma di investimento. 11) L'art. 4 del bando disciplina le intensità delle agevolazioni. In riferimento al contributo per i programmi di industrializzazione dei risultati si stabilisce un contributo in conto interesse ed eventuale contributo in conto capitale "qualora il contributo in conto interessi non raggiunga i massimali di contribuzione concedibili in favore dell'impresa" cosa significa? Quanto da lei riportato si riferisce alle spese per industrializzazione dei risultati. Dovrà quindi applicare il relativo massimale di aiuto consentito. Qualora il massimale non venga interamente coperto dal contributo applicabile in c/interessi, la parte residua potrà essere richiesta in forma di contributo in c/capitale. 12) La partecipazione dell'Ente di ricerca è necessaria anche nel caso di programma inerente soltanto l'industrializzazione dei risultati? Non sono ammissibili programmi di investimento volti alla sola industrializzazione. 13) Nel caso di forme associative tra imprese in via di costituzione, quando queste devono diventare definitive ai fini dell'ottenimento del finanziamento? e cosa succede qualora il finanziamento non venga accordato (l'associazione di imprese può sciogliersi)? Come si evince dall’art. 1 comma 3, all’atto della presentazione della domanda, le imprese devono, tra gli altri, possedere i seguenti requisiti: essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese, o al R.E.A, tenuti presso la Camera di Commercio competente per territorio ed essere attive. Ciò implica che non sono ammissibili forme associative tra imprese in via di costituzione. Se il quesito intende, viceversa, riferirsi a forme associative in via di costituzione tra imprese costituite (costituende ATI/ATS, ecc..) la costituzione del raggruppamento deve intervenire, e fatta salva la diversa volontà del proponente ad anticipare tale momento, prima della formalizzazione del provvedimento di concessione, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria. Ciò consente di non addivenire alla costituzione nei casi in cui il costituendo raggruppamento non sia collocato in posizione utile in graduatoria. Ove il raggruppamento si sia costituito prima della pubblicazione della graduatoria, esso può sciogliersi qualora non gli venga accordato il finanziamento; può anche rimanere in vita, se questa fosse la volontà dei soggetti che lo hanno costituito. 14) Anche in questo bando è previsto il finanziamento delle spese pertinenti alla figura del referente nella misura del 12% del monte complessivo finanziato come nel caso del bando equivalente relativo al R&S Filiere? Ciascun avviso è autonomo e completo. Non possono essere invocate regole non espressamente richiamate. Da ciò si evince che la figura del metamanager, prevista nel bando filiere e non prevista nel bando PMI, trova una propria pertinente collocazione e ammissibilità nel solo bando filiere. 15) Al bando può accedere qualsiasi impresa collocata sul territorio nazionale,qualora si impegni ad aprire una sede nel territorio molisano? A tal proposito la lettera del bando appare chiara. All’art. 1 comma 1, è infatti previsto che: “Qualora le imprese partecipanti non risultino operanti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda, esse dovranno impegnarsi, in sede di presentazione della stessa, ad attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di investimento agevolato e di mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni dall’ultimazione del programma agevolato, secondo quanto dichiarato nell’Allegato B4 al presente Avviso”. Ciò implica, alle condizioni sopra esposte, la possibilità di accesso alle agevolazioni per le imprese operanti in altri territori. 16) E’ possibile che uno o più soggetti beneficiari partecipino solo ad alcune delle attività (ricerca industriale, sviluppo ed industrializzazione) componenti il progetto, o tutte devono operare su tutte e tre le voci? Il Beneficiario sarà il raggruppamento e pertanto al suo interno i soggetti partecipanti possono rivestire ruoli diversi nel programma di investimento. Pertanto, è possibile che alcuni soggetti partecipino solo ad alcune attività e non a tutte, fermo restando che il raggruppamento, nella sua interezza, deve eseguire l’intero “pacchetto”. 17) L'istituto che fornisce la ricerca contrattuale per la fase di ricerca industriale può essere collocato in uno stato dell'UE? se si, la ricerca industriale deve essere effettuata sul territorio molisano o anche nello stato straniero? L’organismo di ricerca può essere collocato anche fuori dal territorio molisano e l’attività di ricerca svolta presso le sedi di tale organismo, fermo restando che i risultati di quest’ultima devono essere “acquistati” dalle imprese operanti sul territorio molisano dove deve essere realizzata l’attività di industrializzazione. 18) Il bando indica che i costi di ricerca industriale non possono superare i costi di sviluppo sperimentale e la loro sommatoria non può essere superiore ai costi di industrializzazione. L'idea progettuale che vorrei presentare riguarda la creazione di nuovo prodotto immateriale che richiederà il maggior sforzo economico sul lato di ricerca industriale. A tale riguardo vedo difficile che i costi di industrializzazione possano essere superiori alla sommatoria dei costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. quanto si prevede che il punto 5 potrà incidere sulla valutazione finale del progetto? Il bando indica i vincoli da lei menzionati, riferendoli ai soli costi ammissibili. Lei, pertanto, indicherà un piano dei costi nel quale saranno compresi costi ammissibili alle agevolazioni e costi non ammissibili alle agevolazioni. Tra quelli ammissibili alle agevolazioni, le saranno concesse agevolazioni su un ammontare dei costi ammissibili che rispetti il vincolo sopra esposto. A titolo esemplificativo: costi di ricerca industriale = 100 di cui costi ammissibili = 100 costi per lo sviluppo sperimentale = 120 di cui costi ammissibili = 120 costi di industrializzazione = 80 di cui costi ammissibili = 60 Per i vincoli posti dal bando, le saranno concesse agevolazioni per: costi ammissibili di ricerca industriale più costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale = 60 costi ammissibili di industrializzazione = 60 il decremento nella somma dei costi ammissibili per ricerca industriale e sviluppo sperimentale è determinato dal vincolo posto dal bando. I costi totali ammissibili alle agevolazioni saranno, pertanto, complessivamente pari a 120. L’ammontare delle agevolazioni dovrà essere calcolato applicando le percentuali di aiuto all’importo dei costi agevolabili, secondo il massimale applicabile a ciascuna voce di costo. ALL’ART. 2 COMMA 5, IL BANDO INDICA CHE “I COSTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE NON POTRANNO SUPERARE QUELLI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE E LA LORO SOMMATORIA NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AI COSTI RIFERITI ALL’ATTIVITÀ DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI ED EVENTUALI ATTIVITÀ FORMATIVE”. LA SUA DOMANDA RISULTA, PERTANTO, FORMULATA IN MANIERA ERRONEA, CON RIFERIMENTO AL VINCOLO CHE INTERCORRE TRA SOMMATORIA DEI COSTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE ED IL COSTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI INDUSTRIALIZZAZIONE. IN RAGIONE DI TALE CONSTATAZIONE, IL PROBLEMA DA LEI AVANZATO, NEI FATTI, NON SI PONE. AD OGNI MODO, PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEI VINCOLI POSTI DAL BANDO ALLA COMPOSIZIONE DELL’INVESTIMENTO, SI CONSULTI L’ESEMPIO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ALLA FAQ N. 24 19) La durata del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è di 30 mesi o 36 mesi (come previsto nel bando gemello di filiera)? Confronti l’art. 2 comma 12. Ad ogni modo, il principio da osservare nella lettura congiunta dei due bandi è che ciascun bando è autonomo e completo. 20) Qualora il programma preveda, per la fase di ricerca industriale, la creazione di uno o più prodotti intermedi che hanno un potenziale valore commerciale, possono questi essere immessi sul mercato senza incorrere in una revoca del contributo? in caso affermativo, il programma di investimento può prevedere delle spese per macchinari atte eventualmente a commercializzare questi prodotti intermedi, nell'ottica che comunque questi macchinari saranno poi anche necessari alla definitiva fase di industrializzazione? Se destinabile al mercato, un risultato da ricerca industriale si configura come un vero e proprio prodotto (in accezione ampia, anche a ricomprendere i “semilavorati”). Combinando tale osservazione con quanto lei afferma in relazione alle “spese per macchinari”, appare corretto che imputi tali fasi progettuali all’attività di industrializzazione. 21) Vorremmo partecipare al bando per le PMI, ma vorremmo essere certi che non si tratta di una misura riservata soltanto a produzioni industriali in senso stretto. I requisiti per la partecipazione sono dettagliati all'art. 1 "Soggetti Beneficiari" dell'Avviso. Alla luce di tale disposizione non sussistono particolari riserve se non quelle poste dai requisiti di ammissibilità al cofinanziamento del FESR 22) Qual è il massimale di contributo in conto interessi concedibile alle imprese? Lo chiedo perché all'articolo 4 del bando, relativamente al contributo in conto interessi, si cita un eventuale contributo in conto capitale senza alcuna quantificazione. Il massimale concedibile per i programmi di industrializzazione dei risultati, ai quali è riferita la lettera dell’art. 4 da lei citata, è quello definito nella vigente “Carta degli aiuti a finalità regionale”. Come esplicitato nel bando, il massimale concedibile in conto interessi, calcolato in ESL, è determinato in misura pari al 100% del Tasso di riferimento vigente alla data di approvazione della graduatoria. Il contributo in conto capitale coprirà, quindi, la differenza tra il massimale concedibile in ragione di quanto previsto dalla “Carta degli aiuti” e la percentuale in ESL coperta dal contributo in conto interessi. Stante l’impossibilità di conoscere, al momento di stesura del progetto, il tasso di riferimento relativo alla data di pubblicazione della graduatoria, si consiglia di far riferimento, nella predisposizione della candidatura, al tasso vigente, come fissato ed aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98 reperibile dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov, nella sezione dedicata agli “Incentivi alle imprese”. 23) Cosa si intende per "spese generali supplementari" riportate al punto elenco e dell'art. 3 del bando? La definizione è, alla lettera, mutuata dall’art. 31 Reg. (CE) 800/2008. Trattasi delle “classiche” spese generale delle quali, evidentemente, il Legislatore Comunitario ha inteso rimarcare la valenza di “accessorietà” rispetto alle voci di costo più propriamente e direttamente connesse ad interventi di ricerca e sviluppo. 24) Le spese relative ai fabbricati, punto elenco c dell'art. 3 del bando, sono da intendersi come le quote di ammortamento degli immobili aziendali già in uso per la parte e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale? La sua interpretazione è corretta. art. 2 comma 5: costi ammissibili per ricerca industriale ≤ costi ammissibili per sviluppo sperimentale (costi ammissibili per ricerca + costi ammissibili per sviluppo sperimentale) ≥ (costi ammissibili per attività di industrializzazione + costi eventuali attività formative). Sono questi le due condizioni che la composizione dell'investimento deve rispettare? Il secondo periodo del citato comma 5 prefigura una ampia elasticità nella composizione dell’investimento. I richiamati vincoli devono, pertanto, intendersi applicati alla composizione dell’investimento agevolabile, piuttosto che all’investimento complessivamente inteso. In altri termini, le voci e gli importi di costo che devono entrare nei calcoli da lei correttamente indicati sono soltanto quelli relativi alle spese ammissibili per le quali sono richieste agevolazioni. Esempio ⇒ costi totali per ricerca industriale pari a 100 e costi ammissibili per ricerca industriale 90 ⇒ costi totali per sviluppo sperimentale pari a 80 e costi ammissibili per sviluppo sperimentale 80 In ragione dei vincoli posti dal bando, per tali voci di costo, potranno essere richieste, nel rispetto dei relativi massimali di aiuto, agevolazioni calcolate sui seguenti importi: costi ammissibili per ricerca industriale 80 costi ammissibili per sviluppo sperimentale 80 per un totale per ricerca e sviluppo pari a 160 ⇒ costi totali per industrializzazione 240 e costi ammissibili per industrializzazione 180 ⇒ costi totali per formazione 30 e costi ammissibili per formazione 30 In ragione dei vincoli posti dal bando, per tali voci di costo, potranno essere richieste, nel rispetto dei relativi massimali di aiuto, agevolazioni calcolate sui seguenti importi: costi ammissibili per industrializzazione 130 costi ammissibili per formazione 30 o combinazioni alternative la cui somma è pari 160, nel rispetto della condizione che prevede il tetto del 10% imputabile ai contributi per formazione sui contributi totali. 25) art 2 comma 4:……le agevolazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo non potranno superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per l’intero programma. È corretto quindi dedurre che questo vincolo unitamente alla tipologia di contributo in conto interessi sulle spese di industrializzazione e alla limitazione al 10% delle agevolazioni totali per le spese formative comporterà una percentuale di contributo in conto capitale per le attività di ricerca e sviluppo inferiore dei rispettivi 70% e 45% per le micro e piccole imprese? In quanto riportato è omessa una specificazione fondamentale; il vincolo, infatti, riguarda le sole attività di ricerca e sviluppo espletate dagli organismi di ricerca, non soggiacendo a tale vincolo le attività della medesima natura eseguite da soggetti diversi, quali singoli ricercatori esterni, o anche personale interno all’azienda. 26) art. 8 comma 2: successivamente all’anticipo l’impresa può chiedere le quote a titolo di SAL ogni volta che ha sostenuto almeno il 15% di spesa? Quanto sarà il contributo erogato e quanti SAL sono ammessi? Perché nella quota a titolo di saldo si richiede il sostenimento di una spesa non inferiore al 15% di quella approvata se poi si dice che occorre aver completato il programma di investimento? A proposito, il bando così recita: “Quote a titolo di Stato di Avanzamento Lavori, calcolate in corrispondenza del sostenimento di almeno il 15% della spesa complessivamente approvata, subordinate all’effettiva ultimazione dei pacchi di lavoro di riferimento”; pertanto, le condizioni per effettuare la richiesta di rimborso su SAL sono due: (i) aver sostenuto, dalla precedente rendicontazione, una “quota” di investimento pari ad almeno il 15% del totale programmato ed aver conseguito questo target di spesa soltanto attraverso pacchi di lavoro ultimati, non potendovi concorrere anche quelli in corso di realizzazione. Il contributo dipenderà dagli importi della spesa agevolata sulle singole voci di costo e dai relativi massimali, quello erogato sarà pari al primo meno la detrazione pro-quota dell’anticipo del 10%. Nel rispetto di quanto sopra indicato circa i requisiti quantitativi di ciascun SAL, non esistono vincoli inerenti il numero dei SAL. Il rispetto della condizione relativa al saldo si traduce nell’impossibilità di richiedere rimborsi su SAL intermedi per percentuali di avanzamento dell’investimento intercorrenti tra l’85% ed il 100% del medesimo. Per richiedere il saldo occorre aver terminato il programma. 27) E' ammissibile la presentazione di più progetti dalla stessa impresa? A norma del comma 4 art. 5 del bando, non è consentito all’impresa che partecipa al “BANDO R&S - PMI” di presentare domanda, sia pure in forma associata, a valere sul concomitante “BANDO R&S - FILIERE” di cui all’Attività I.2.1 del POR FESR, pena l’esclusione delle relative domande da entrambi i bandi. Non sussistono vincoli alla presentazione di più progetti da parte di una stessa impresa a valere sul medesimo bando; tuttavia, è consigliabile, laddove integrabili, sintetizzare le iniziative in una unica proposta progettuale. 28) In rif. all'art. 1 comma 2 del bando <<....omissis ... Ai fini dell’ammissibilità della domanda, è obbligatoria la partecipazione al progetto di almeno un organismo di ricerca, nel ruolo di “fornitore” di ricerca contrattuale, avente sede operativa nella regione Molise o fuori dal territorio regionale. ...omissis...>> Mi confermate che l'Organismo di Ricerca, nel ruolo di "fornitore", può essere anche un Organismo di Ricerca con sede legale ed operativa fuori dal territorio della regione Molise? Confermiamo l’ammissibilità di progetti che indichino Organismi di ricerca con sede legale e/o operativa localizzate fuori dal territorio regionale. Ciò in quanto l’Organismo di ricerca si configura quale fornitore e, come tale, non percepisce gli aiuti “territorializzati” del bando. 28) Per il riconoscimento della partecipazione al progetto di uno o più Organismi di Ricerca, la totalità delle spese sostenute dal soggetto proponente per l'acquisizione di detta "ricerca contrattuale" fornita dagli Organismi di Ricerca stessi deve avere un valore minimo rispetto alla totalità dei costi di R&S del progetto? I vincoli alla composizione dell’investimento sono indicati all’art. 2 del bando, commi 4 e 5. Con riferimento al suo quesito, particolare rilievo assumono le seguenti condizioni: (i) “i costi ammissibili alle agevolazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale non potranno superare quelli relativi allo svolgimento delle attività di sviluppo sperimentale e la loro sommatoria non potrà essere inferiore ai costi (anche questi ultimi intesi come costi ammissibili) riferiti all’attività di industrializzazione dei risultati ed eventuali attività formative”; (ii) l’ammontare complessivo delle agevolazioni spettanti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo espletate da uno o più organismi di ricerca (potendosi intendere questi ultimi come non esaustivi dell’investimento in ricerca, che potrà contenere anche voci diverse quali ad. es. ricercatori esterni e personale interno) non potrà superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per la realizzazione dell’intero programma. Il bando, pertanto, non fissa un importo minimo in valore assoluto alla spesa per ricerca contrattuale, ma fissa condizioni di proporzionalità da rispettare nella composizione dell’investimento. 29) La mia azienda ha intenzione di partecipare al Bando "R&S - PMI" attraverso un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in qualità di capofila. Nella presentazione della domanda, in quanto il RTI è costituendo, non è possibile presentare l'atto costitutivo: cosa è necessario presentare in questo caso? Inoltre, nella domanda di ammissione, essendo sempre costituendo il RTI, come devo compilare i campi relativi al RTI stesso (Denominazione, sede legale, etc.). Poiché la domanda di partecipazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti ed essendo contenuta nella stessa la dichiarazione circa l’impegno a costituire il raggruppamento, non è necessario procedere ad altro. Pertanto, nella sezione dell’Allegato B1 dedicata alla documentazione da allegare, occorre barrare al punto 4 dell’elenco il riferimento all’atto costitutivo così come specificato di seguito: 4. Atto costitutivo del raggruppamento ed Accordo sulla proprietà ed utilizzo dei risultati della ricerca e sulle modalità di realizzazione dell’attività di industrializzazione (nel solo caso di raggruppamento). Come disposto dall’art. 7 del bando, l’atto comprovante l’avvenuta costituzione del raggruppamento, dovrà essere trasmesso all’UCO, nei termini da quest’ultimo fissati, prima del provvedimento di concessione. 30) Il bando prevede: << Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, il programma dovrà obbligatoriamente prevedere la realizzazione di uno o più prototipi, da tutelare con riferimento alla proprietà intellettuale e ai diritti di successivo sfruttamento, nell’osservanza delle regolamentazioni giuridiche ed amministrative vigenti>>. In sostanza vige un obbligo di brevetto. Ma in capo a quale soggetto sussiste questo obbligo? Nel caso in cui il proponente commissioni a fornitore qualificato sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo sperimentale del prototipo potrebbe capitare che questo stesso fornitore sia interessato a brevettare direttamente. Non essendo specificato dal bando è ammissibile anche tale fattispecie (considerando ovviamente non ammissibili i costi connessi)? L’obbligo vige in capo al proponente; non potrebbe essere altrimenti, stante la facoltà del bando di disporre obblighi unicamente in capo a tale tipologia di soggetti, quali percettori del contributo e cofinanziatori di un output di proprietà. 31) (art. 3, punto 1, lettera b): Il bando prevede tra le spese ammissibili nell’ambito della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale: << gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie>>. In sostanza è quindi ammissibile anche l’acquisizione di beni usati purché ovviamente funzionali al progetto? L’elenco riportato nel bando con riferimento alle spese ammissibili è prescrittivo; tutto ciò che non è in esso menzionato deve ritenersi “non ammissibile”. 32 (art. 2, punto 4 e 5): Il bando prevede al punto 4: << .. Inoltre, l’ammontare complessivo delle agevolazioni spettanti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo espletate da uno o più organismi di ricerca non potrà superare cumulativamente il 50% delle agevolazioni concedibili per la realizzazione dell’intero programma.>> , e al successivo punto 5: << .. i costi ammissibili alle agevolazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale non potranno superare quelli relativi allo svolgimento delle attività di sviluppo sperimentale e la loro sommatoria non potrà essere inferiore ai costi riferiti all’attività di industrializzazione dei risultati ed eventuali attività formative. >> Benché da un lato si parli di agevolazioni spettanti e dall’altro di costi ammissibili sembrerebbe esserci una contraddizione. Mi sbaglio? Non ci sono contraddizioni, poiché il primo “virgolettato” si riferisce alle sole agevolazioni concerenenti le attività di ricerca e sviluppo espletate da uno o più organismi di ricerca, potendosene identificare altre non espletate dai menzionati organismi, quali, ad esempio, quelle svolte da singoli ricercatori esterni, o anche dal personale interno all’azienda. 33) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma". In caso di costituenda RTI cosa bisogna indicare al p.to (A) Denominazione e natura giuridica ? Posto che il Raggruppamento in via presuntiva sia denominato ARANCIO e la capofila sia identificata nella società Verde Srl, compili secondo quanto segue: Denominazione e natura giuridica: ARANCIO Costituendo RTI – Verde Srl (mandataria del costituendo RTI). 34) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma". In caso di raggruppamento, nel quadro (D) bisogna indicare la totalità delle spese suddivise per anno e per tipologia di attività oppure bisogna ripartirle anche per Partner ? Stesso discorso vale per la compilazione del quadro H, del quadro I nel senso che deve essere compilato per ogni Partner o è sufficiente esprimere i valori totali? Stesso discorso vale per i Pacchi di lavoro, se ad un determinato PL partecipano entrambi i Partners è necessario indicare la totalità dei costi o i costi distinti per Partner? Occorre “spacchettare” le informazioni per ogni singolo partner e poi ricomporle nei quadri sinottici riferiti agli importi totali del raggruppamento. Ciò al fine di rendere quantificabile il contributo da concedere a ciascuna azienda. A titolo esemplificativo, posto che il costituendo Raggruppamento ARANCIO RTI sia composto da Verde Srl (mandataria), Giallo Srl (mandante) e Blù SpA (mandante), per ciascun quadro di cui all’Allegato B.2 dovranno essere riportate le informazioni richieste per: (i) Verde Srl (mandataria); (ii) Giallo Srl (mandante); (iii) Blù SpA (mandante) e costituendo Raggruppamento ARANCIO RTI, quest’ultimo contenente, per ciascuna voce richiesta, la sommatoria degli importi imputati ai tre precedenti. La medesima logica varrà anche per i Pacchi di lavoro. Gli importi rinvenienti dalla sommatoria di quanto attribuito ai singoli partner dovranno essere congruenti con quanto, in altre sezioni della modulistica, indicato per il Raggruppamento complessivamente considerato. 35) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma", prospetti alla voce Q (q1, q2, q3) L'anno 1 corrisponde all'anno di entrata a regime del progetto ? Se si trattasi quindi già di una partenza previsionale in quanto l'anno a regime nella maggior parte dei casi sarà tra 24/36 mesi. La modulistica recita testualmente: “Il Piano di fattibilità economico-finanziaria dovrà avere ad oggetto un lasso temporale di minimo 3 e massimo 5 esercizi successivi alla conclusione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dal programma. Esso dovrà tenere conto, pertanto, dei valori economico-patrimoniali “di partenza” riferiti ai prototipi realizzati e di quelli connessi alla realizzazione del programma di industrializzazione e formazione.” L’anno 1, pertanto, sarà identificato nell’esercizio contabile successivo alla conclusione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, durante il quale saranno effettuati gli investimenti in industrializzazione ed eventuale formazione. In ordine ad esigenze di facilitazione della valutazione dei prospetti economico finanziari prodotti, si è proceduto a scindere le fasi di industrializzazione (ed eventuale formazione) da quella di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, separando i relativi esercizi contabili di riferimento. La candidatura deve tenere in debito conto tale esigenza proponendosi conformemente ad essa (ad esempio nella cronoprogrammazione). Resta, tuttavia, impregiudicata la facoltà del proponente di avviare le attività di industrializzazione (ed eventuale formazione) nell’esercizio stesso di conclusione delle attività di ricerca e sviluppo, qualora se ne manifestasse la possibilità (es. chiusura attività ricerca e sviluppo a giugno – avvio investimenti di industrializzazione a luglio). 36 ) In rif. all'Allegato B2 "Scheda Tecnica del Programma", prospetti alla voce Q (q1, q2, q3). Il bando indica esplicitamente che non bisogna modificare i prospetti da modulistica, ma per la compilazione dei quadri q1 e q2 sarebbe necessario inserire delle voci ulteriori per una corretta compilazione ad es.ratei, immobilizzazioni finanziarie, rimanenze, ecc. Come bisogna procedere quindi?E' possibile modificare il format? La ratio sottesa alla disposizione del bando è l’intento di preservare la possibilità di ottenere informazioni complete e valutabili in forma comparata. Laddove, per una migliore esposizione, si ravvisi la necessità di integrare taluni schemi previsti, argomentando tale esigenza con una nota a piè di pagina, si può senz’altro procedere all’esposizione di informazioni aggiuntive, poiché tale comportamento non risulta lesivo della ratio sopra esposta. 37) In rif. all'Allegato B1"Modulo di Domanda". A quale Albo fa riferimento il punto in cui viene richiesto: Iscrizione all'Albo di ......................n...........................? All’Art. 1 “Soggetti Beneficiari”, il bando richiama la definizione di impresa riportata all’art 1 Allegato 1 Reg. CE 800/2008 che testualmente recita: “Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica”. Ne consegue che, oltre ai soggetti iscritti al Registro delle imprese, possono avanzare candidatura i soggetti iscritti in Repertori diversi, inclusi gli albi professionali, purché inerenti soggetti esercenti attività economica. Ne deriva che, qualora non applicabile al caso di specie, lo specifico campo previsto dalla modulistica va compilato con la seguente dicitura: “non applicabile”. Poiché, inoltre, al punto e) dell’elenco sub comma 6 ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE è citato, a pena di inammissibilità della candidatura, tra la documentazione da allegare alla domanda, il Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese, è di tutta evidenza che il medesimo sarà sostituito da certificazione analoga nei casi per i quali la citata registrazione è sostituita da iscrizione ad altro Repertorio. In buona sostanza, sarà considerata ammissibile la candidatura da parte di soggetti iscritti al REA o albo, qualora la citata iscrizione sia comprovata da idonea Certificazione resa dai soggetti gestori del Repertorio di cui trattasi. 38) Riguardo al contributo concesso secondo la regola del de minimis di cui al Regolamento CE 1998/2006, il limite triennale di EURO 200.000,00 è da intendersi riferito al solo ambito della formazione? La sua interpretazione è corretta. 39). Vorrei sapere se ditte di nuova costituzione o costituende possono presentare il progetto I soggetti beneficiari sono identificati all’art. 1. Le ditte di nuova costituzione sono annoverate tra i possibili beneficiari, non così le imprese costituende. 40) Associazioni con sede in altre regioni che intendono aprire una sede in Molise possono presentare progetti? Professionisti che intendono avviare una attività imprenditoriale individuale possono presentare progetti? Tutti i soggetti esercenti attività economica sono eleggibili a finanziamento. Essi devono essere operativi in regione o, nel caso non lo siano al momento di presentazione della domanda, impegnarsi ad attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di investimento agevolato e a mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni dall’ultimazione del programma agevolato. 41) In merito all'art. 5, comma 6, lett. d s'intende la presentazione di un estratto dal documento Programma di lavoro (Work Program) pubblicato dall'U.E. con riferimento ai temi di ricerca correnti? Si intende il settimo programma quadro della Comunità Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) approvato con DECISIONE N. 1982/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006. Per maggiori informazioni consultare: http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html . 42) Con riferimento alla FAQ: 11) E' possibile avere un esempio di riferimento? Se, per ipotesi, i costi ammissibili per investimenti di industrializzazione dei risultati fossero per il suo progetto pari a 100 ed il massimale pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL (massimale in essere nelle aree zonizzate della regione Molise), il contributo concedibile sarebbe pari (astraendo per il momento dalle limature del calcolo dovute alle operazioni di attualizzazione connesse alla metodologia dell’Equivalente sovvenzione) a 35. Qualora la quota di contributo da lei acquisibile in c/interessi (susseguente ad un totale abbattimento del tasso di interesse fosse, ad esempio, pari a 22), potrebbe richiedere l’ulteriore 13 (pari a 35-22) in conto capitale. 43) Per quanto riguarda il calcolo delle spese generali, sul Bando c'è indicato che bisogna giustificare il metodo di calcolo. Ci chiedevamo se questo metodo deve essere necessariamente sulla percentuale storica di incidenza oppure se può essere applicato un metodo approssimativo, come specificato in altri finanziamenti (i.e. limite massimo del 10% sui costi del progetto, oppure limite massimo del 20% sui costi del personale). Il bando riferisce di una quantificazione prodotta “sulla base di un calcolo pro rata, da individuarsi secondo un metodo equo e corretto”; ciò significa fondamentalmente che non è possibile una imputazione forfetaria tout court. Occorre in altre parole una imputazione rinveniente da una qualche metodologia credibile di calcolo pro-quota, non necessariamente individuata nella “percentuale storica di incidenza”. 44) L'art. 4 del Bando disciplina le intensità delle agevolazioni. In riferimento al contributo per i programmi di industrializzazione dei risultati si stabilisce un contributo in conto interesse ed eventuale contributo in conto capitale (qualora il contributo in conto interessi non raggiunga i massimali di contribuzione concedibili in favore dell'impresa). Nella scheda tecnica del programma (Allegato B2), voce H, si richiede l'inserimento delle agevolazioni previste per gli investimenti per attività d'industrializzazione (Fonti di copertura, voce I). Se i costi di industrializzazione preventivati per cui si richiederà il contributo pubblico sono pari a 200.000 €, potreste indicarci quale sarebbe il valore specifico da inserire? Se, come da lei riportato, i costi ammissibili per investimenti di industrializzazione dei risultati fossero per il suo progetto pari a 200 ed il massimale pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL (massimale in essere nelle aree zonizzate della regione Molise – nelle non zonizzate è diverso Cfr. Carta degli aiuti a finalità regionale), il contributo concedibile sarebbe pari (astraendo per il momento dalle limature del calcolo dovute alle operazioni di attualizzazione connesse alla metodologia dell’Equivalente sovvenzione) a 70. Qualora la quota di contributo da lei acquisibile in c/interessi (susseguente ad un totale abbattimento del tasso di interesse fosse, ad esempio, pari a 42), potrebbe richiedere l’ulteriore 28 (pari a 70-42) in conto capitale. 45) Sul bando (Articolo 1, punto 2) si fa riferimento ad una "scheda tecnica allegata alla domanda di agevolazione" in cui sia specificata e giustificata l'identificazione dell'organismo di ricerca. Tale scheda tecnica, sopra menzionata, è rappresentata dall'allegato B2? Si. 46) Nella scheda tecnica esiste un campo specifico per la "giustificazione" o è lasciata libertà (es. all'interno della descrizione)? La giustificazione è lasciata alla discrezionalità del proponente e può essere resa all’interno di uno o più campi nei quali appare pertinente. 47) Occorre fornire un curriculum dell'organismo di ricerca o altra documentazione di appoggio, in un formato specifico? Tutto ciò che occorre fornire è indicato nel bando e nei relativi allegati. Non è, tuttavia, inibita la facoltà del proponente di rendere in altra forma disponibili elementi informativi concernenti l’organismo di ricerca. 48) Ai sensi di quanto riportato alla lettera B) Finalità (pag.4 dell’Allegato B) dell’Avviso per singole imprese ( Asse I – Attività I.2.1 Bando R&S –PMI) ed in particolare all’espressione “… in grado di innovare in maniera sostanziale prodotti e/o processi caratterizzanti le imprese richiedenti …” con la presente si chiede: cosa si intende per prodotti caratterizzanti? Si intendono i prodotti del settore di riferimento. La locuzione “imprese richiedenti” va qui interpretata come riferita alle imprese potenzialmente richiedenti, non alle sole imprese che effettivamente proporranno la propria candidatura. Tale interpretazione è suffragata da quanto riportato all’art. 2 comma 6 del bando: “Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, il programma dovrà obbligatoriamente prevedere la realizzazione di uno o più prototipi, da tutelare con riferimento alla proprietà intellettuale e ai diritti di successivo sfruttamento, nell’osservanza delle regolamentazioni giuridiche ed amministrative vigenti”. Tale prescrizione mal si concilia con obiettivi di innovazione sostanziale dei soli prodotti aziendali, evidentemente conseguibili anche attraverso altri strumenti, per sposare, con maggiore coerenza, la logica di innovazione “settoriale” espressa nel bando, con la sopra richiamata locuzione. 49) È ammissibile la presentazione di una proposta da parte di una società costituita da pochi mesi con codice ATECO 721909 – ricerca nel campo delle altre scienze naturali ed ingegneria - che non abbia ancora sviluppato processi e realizzato prodotti definibili caratterizzanti? In ragione di quanto sopra riportato con riferimento alla precedente domanda, la candidatura da lei circostanziata risulta ammissibile. Tenga, tuttavia, in debita considerazione l'obbligo in capo al proponente di acquisire, in tutto o in parte, presso terzi fornitori, i servizi di ricerca. 50) L’attività di industrializzazione si intende realizzata e completata anche nella sola ipotesi di realizzazione di un prototipo e successiva cessione del brevetto realizzato? No. La Regione Molise intende cofinanziare unicamente investimenti che creino occupazione stabile e duratura sul proprio territorio. 51) L'art. 3, punto 1, lettera b) mi lascia intuire l’ammissibilità dei beni usati poiché la definizione beni di “nuova acquisizione” non coincide con quella di beni “nuovi di fabbrica” riportata ad esempio alla successiva lettera j) per i costi relativi all’industrializzazione. Un bene di “nuova acquisizione” non necessariamente deve essere “nuovo di fabbrica”. Quando disciplina l'ammissibilità "dell'usato", la normativa nazionale inerente l’ammissibilità delle spese, in particolare l’ art. 4 DPR 196 del 3 ottobre 2008, parla di "materiale". Tale circostanza mette lo scrivente Help Desk nell'impossibilità di fornire una risposta dirimente alla sua domanda. Nonostante una delle citate condizioni, segnatamente quella riportata alla lettera a) del menzionato art. 4, che testualmente recita: “il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario", sembrerebbe orientare verso una interpretazione estensiva della normativa, stante la generale inclusione di strumenti ed attrezzature nei processi di erogazione dei contributi, dubbi permangono circa la possibilità di includere tali beni nella dizione "materiale". La risposta non può quindi assumere una valenza generale e va ricontestualizzata al progetto di riferimento. In altri termini l'ammissibilità del bene usato dovrà essere vagliata "caso per caso". Resta, ad ogni modo, fermo l’obbligo di dimostrare la “nuova acquisizione” del bene di cui trattasi. Occorre altresì rispettare le ulteriori due condizioni poste dal citato DPR. 52) Possono accedere alle agevolazioni le società di servizio, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, aventi per oggetto sociale le attività di ricerca nei vari settori quali ad esempio quelle industriali, di assetto del territorio, di pianificazione e recupero ambientale e così via? Quanto riportato all'art. 1 "Soggetti beneficiari" del bando non inibisce l'accesso alle agevolazioni da parte della tipologia di impresa da lei indicata. Tuttavia, le rammentiamo che, a norma del comma 2 dello stesso articolo, ai fini dell’ammissibilità della domanda, è obbligatoria la partecipazione al progetto di almeno un organismo di ricerca, nel ruolo di “fornitore” di ricerca contrattuale. Tale condizione implica il ricorso obbligatorio ad un ente terzo fornitore di ricerca, anche nei casi in cui tale attività sia dimostrabile in capo al proponente. 53) Possono le stesse società essere considerate come soggetti beneficiari che, oltre a svolgere le attività di ricerca tendono attraverso di essa a innovare in modo sostanziale i prodotti e i processi caratterizzanti un determinato tipo di produzione presente sui mercati di nuova evoluzione riguardanti ad esempio i settori dell’efficienza energetica, della bioarchitettura e dell’edilizia ecocompatibile? Se per "svolgere" lei intende "avere la responsabilità" verso la Regione, la risposta è sì. Il ruolo del beneficiario è proprio quello da lei descritto. Se, viceversa, intende "eseguire", la risposta va riformulata, tenendo in debita considerazione quanto sopra esposto, con riferimento all'obbligo di coinvolgere nel progetto un ente terzo fornitore di ricerca contrattuale. Il beneficiario è quindi l'impresa che beneficia dell'investimento cofinanziato dal bando, da destinare in parte all'acquisto di servizi di ricerca erogati da terzi. 54) Si può non partecipare alla fase d’industrializzazione dei prodotti derivati dalla ricerca e sperimentazione? Il modello di intervento esplicitato dal bando è quello del sostegno alle imprese che abbiano, quale proprio prioritario interesse, quello di rinforzare la propria competitività traghettando al mercato i risultati innovativi rinvenienti dalle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ciò, anche, al fine di sostenere progetti che creino occupazione stabile e duratura in Molise e non altrove. Tale intendimento implica che alle attività di ricerca e sviluppo segua obbligatoriamente la fase di industrializzazione. Il partecipante è dunque obbligato in tal senso. L'unica fattispecie per la quale è possibile esonerare uno o più partecipanti è quella della presentazione da parte di un raggruppamento, all'interno del quale l'obbligo ad espletare la fase di industializzazione può essere legittimamente assunto da alcuni (uno o più) partecipanti al medesimo. 55) Il contributo è pari al 70% delle spese ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 3 comma 1 ed è erogato in conto capitale? Le forme e le intensità di aiuto sono disciplinate all' "ARTICOLO 4 – RISORSE FINANZIARIE, FORMA ED INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI" del bando. 56) Come da Normativa: << Il Piano di fattibilità economico-finanziaria dovrà avere ad oggetto un lasso temporale di minimo 3 e massimo 5 esercizi successivi alla conclusione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dal programma. Esso dovrà tenere conto, pertanto, dei valori economico-patrimoniali “di partenza” riferiti ai prototipi realizzati e di quelli connessi alla realizzazione del programma di industrializzazione e formazione>> Da una attenta analisi delle indicazioni di cui sopra (ho focalizzato l'attenzione soprattutto su il concetto di <<riferiti ai prototipi realizzati>>) e sulla base di pregresse esperienze di bandi di similari tematiche, sembrerebbe che nei prospetti previsionali siano da indicare esclusivamente i valori riconducibili al progetto presentato a valere sul bando di cui all'oggetto e non quindi il quadro economico - finanziario - patrimoniale generale dell'azienda. Se mi confermate quanto sopra detto, vi riporto comunque di seguito le seguenti osservazioni/quesiti a) Risulterebbe comunque non applicabile la compilazione dei Prospetti previsionali relativi allo Stato Patrimoniale e delle relative voci che lo compongono in virtù del fatto che non sono ascrivibili al progetto se non, per parte delle voci indicate ma comunque in quota parte (che potrebbe essere scarsamente significativa). Se la mia interpretazione è corretta come bisogna procedere? Basta indicare la dizione: Non applicabile? Poiché i valori devono prendere in carico unicamente le imputazioni relative al progetto, consideri i prospetti di cui alla lettera Q dell’Allegato B2 come fossero riferiti ad una sorta di “contabilità separata”, in grado di rappresentare unicamente la fattibilità e la profittabilità dell’iniziativa cofinanziata dal bando. Dovrà, pertanto, simulare a parte la fase di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e, attraverso tale simulazione, pervenire ad una situazione di partenza per la fase di industrializzazione. Relativamente a quest’ultima compilerà i prospetti di cui trattasi. b) Nella compilazione del Conto Economico: la voce di costo del personale (non riportata per quanto rilevante all'interno del Conto Economico stesso) è da indicare in Altri Costi? Il bando indica esplicitamente che non bisogna modificare i prospetti da modulistica. La ratio sottesa a tale disposizione risiede, però, nell’intento di preservare la possibilità di ottenere informazioni complete e valutabili in forma comparata. Laddove, per una migliore esposizione, si ravvisi la necessità di integrare taluni schemi previsti, argomentando tale esigenza con una nota a piè di pagina, si può senz’altro procedere all’esposizione di informazioni aggiuntive, poiché tale comportamento non risulta lesivo della ratio sopra esposta. Può, pertanto, procedere in questo senso, esplicitando la voce “costo del personale”. c) La voce Proventi/(Oneri) Finanziari risulterebbe non attinente alla ratio del prospetto è corretto? Se si come bisogna procedere? Basta indicare la dizione: Non applicabile? In realtà, nell’intendimento di comprendere la sostenibilità dell’investimento rientra anche la voce oneri finanziari relativa, ad esempio ai prestiti contratti per la fase di industrializzazione. Meno attinente appare la voce “proventi finanziari”. d) In rif. alla voce Ammortamenti: bisogna indicare anche le quote di Ammortamento dei beni oggetto dell'investimento ma non agevolabili (es beni utilizzati ma già in dotazione dell'azienda)? Si, nella ratio di comprendere l’iniziativa nella sua totalità. 57) Se non si richiede il contributo per l'industrializzazione è necessario il vincolo dell'apporto dei mezzi propri? Il programma di industrializzazione è obbligatorio anche nei casi per i quali il proponente decida di non richiedere i relativi contributi. Tale circostanza impone che la dimostrazione del requisito dei mezzi propri di cui all’art. 4 comma 8 sia in ogni caso dovuta. 58) La dimostrazione dell'apporto dei mezzi propri puo'avvenire come per la legge 489/92, oltreché con aumenti di capitale sociale e/o accantonamenti di utili anche con finanziamenti bancari ? No. Per mezzi propri non si intendono valori iscritti tra le poste del capitale di terzi. Tale interpretazione è avvalorata anche dai massimali di aiuto concedibili, pari nelle aree zonizzate al 35% calcolato in ESL, condizione che sarebbe di per sé includente rispetto a quella dei mezzi propri, ove fosse ammissibile che gli stessi possano essere rappresentati da finanziamenti bancari. In altri termini, a meno della corretta metodologia di calcolo dell’ESL, vale il seguente principio: copertura del 35% a carico del finanziamento pubblico; copertura del rimanente 65% a carico del privato, con mezzi propri (non di terzi nel senso sopra descritto) per almeno il 25% del totale. 59) Il finanziamento che l'azienda richiede per l'industrializzazione deve essere richiesto con istituti convenzionati con la regione o l'azienda può scegliere un istituto di propria fiducia? L’azienda ha facoltà di chiedere il finanziamento ad un istituto di propria fiducia. 60) Unitamente alla presentazione della domanda bisogna presentare anche una delibera di finanziamento? Non è obbligatorio secondo quanto previsto dal bando. Tuttavia, l’azienda ha facoltà di dimostrare la fattibilità dell’iniziativa con documentazione integrativa rispetto a quella prescritta. 61) In riferimento alla scheda tecnica p.to R4) <<Impatto occupazionale diretto generato dal programma (Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del bando, indicare il numero di nuovi occupati, da esprimere in ULA – Unità Lavorative Annue, che si prevede di assumere nel corso della realizzazione del programma ed impegnare, anche parzialmente, per lo svolgimento dello stesso, specificando altresì i profili professionali e le forme di assunzione previsti. Ai fini della quantificazione dell’ULA, si dovrà considerare pari ad 1 ULA un occupato a tempo pieno per un anno intero (12 mesi/uomo), nel rispetto del monte orario di lavoro previsto dal contatto nazionale collettivo di riferimento. Pertanto, i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali andranno calcolati come frazioni di ULA, mentre i lavoratori a tempo pieno impegnati per un maggior numero di anni andranno calcolati come multipli di ULA. A titolo esemplificativo, rapportando i calcoli in mesi/uomo di lavoro, se si prevede di assumere un nuovo lavoratore a tempo pieno per 24 mesi ed un nuovo lavoratore part-time (al 50%) per 12 mesi, il calcolo complessivo degli ULA sarà il seguente: [24 mesi/uomo + (0,50 x 12 mesi/uomo)] = (24 mesi/uomo + 6 mesi/uomo) = 30 mesi/uomo, corrispondenti a 2,5 ULA, in quanto (30 mesi/uomo : 12 mesi che compongono un anno =2,5 ULA) >> Dom. a) Per il << programma>> di cui sopra, bisogna far riferimento unicamente al periodo di tempo riguardante il progetto di Ricerca e di Sviluppo? Oppure - anche nel caso in cui non è richiesto il contributo - bisogna considerare anche il periodo di industrializzazione? Con particolare riferimento alla questione di cui trattasi, all'art. 6, il bando testualmente recita: "ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione contraddistinto con la lettera G) (n.d.r. nel bando è presente un evidente errore materiale; ci si riferisce, in realtà, alla lettera F), si farà riferimento al rapporto tra gli ULA (Unità Lavorative Annue) indicati nella tabella riportata al punto “R4” della scheda tecnica e l’importo totale dell’investimento per il quale si richiedono le agevolazioni". Pertanto, il programma di cui trattasi è inteso quale programma di investimento per il quale sono richieste agevolazioni. Così, considererà anche il periodo di industrializzazione solo se intende richiedere le relative agevolazioni. Tale interpretazione è valevole per qualsivoglia prospetto della scheda tecnica riferito al programma da attuare. 62) Vi chiedo chiarimenti in merito alla compilazione del prospetto di cui al p.to R4 della Scheda Tecnica. In particolare date le seguenti variabili: (DRS) = Durata del progetto di ricerca e sviluppo in mesi/uomo (DI) = Durata del progetto di industrializzazione in mesi/uomo N= n. risorse da assumere %PT=% Part Time T0 = tempodi inizio del progetto T0 + n = n-sima mensilità di progetto (variabile che potrebbe ??? essere considerata (a) nel caso di assunzione del dipendente in un tempo non coincidente con l'inizio di progetto, ad es. assunto al 6° mese di progetto = T0 + 6 e (b) nel caso in cui la risorsa (come nel caso dei dipendenti a tempo determinato(COCOPRO) termini il contratto prima della fine del progetto, ad es. termine del contratto 10° mese di progetto = T0 + 10. %RS = % di Impegno medio sul progetto di ricerca e sviluppo %RSI = % di Impegno medio sul progetto totale (r+s+industr.) A riguardo quali sono le variabili di cui sopra da prendere in considerazione nel calcolo delle U.L.A.? Ad. ES. nel caso in cui l'Azienda X intende assumere il 1° anno: N risorse che vengono assunte il mese (N+6) di progetto per un contratto con durata (N+18) con un impegno part-time (%PT) impegnate al progetto di R&S ad una percentuale media del (%RS) del proprio orario di lavoro, percentuale che diventa (%RSI) del proprio orario di lavoro se si considera anche il suo impegno sulle attività di industrializzazione. Naturalmente la Durata del Progetto di R&S in mesi/uomo è (DRS) e la durata del progetto di industrializzazione in mesi/uomo è (DI) Un vostro esempio riportando le variabili generiche da me sopra indicate può essere utile per analizzare caso per caso. Ipotizziamo che 1. le N risorse da lei indicate siano 4, delle quali 2 (%PT = 50%) part time; 2. la data di inizio attività T0 sia il 1° gennaio e che, pertanto, la data di assunzione T0+6 coincida con il 1° luglio; 3. il tempo di impiego delle risorse part time nelle attività di R&S (%RS) sia pari a 25% di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e, nelle attività di industrializzazione (%RSI), sia pari al 60%; 4. la durata delle attività di R&S (DRS) nelle quali risultano impegnate le sopra citate 4 risorse umane, si ipotizza pari a 6 mesi (da T0+6 a T0+12); 5. la restante parte, gli altri 6 mesi intercorrenti tra T0+12 e T0+18, è utilizzata per le attività di industrializzazione (DI). Da ciò si evince che DRSI = DRS + DI. Il calcolo delle ULA, nelle ipotesi sopra elencate, risulta essere il seguente: 2 risorse impegnate full time per mesi 12 (pari a T0+18 – T0+6) = 2 ULA 2 risorse impegnate part time per 6 mesi (pari a T0+12 – T0+6) per un tempo/lavoro pari al 25% del tempo/lavoro previsto dal contratto nazionale di riferimento = 2 x 6/12 x 0,25 = 0, 25 ULA 2 risorse impegnate part time per 6 mesi (pari a T0+18 – T0+12) per un tempo/lavoro pari al 60% del tempo/lavoro previsto dal contratto nazionale di riferimento = 2 x 6/12 x 0,60 = 0, 60 ULA TOTALE ULA = 2 + 0,25 + 0,60 = 2,85 63) A pag. 5 comma 7 delle Definizioni si indica genericamente come organismo di ricerca un soggetto che svolga attività di ricerca. I laboratori di ricerca accreditati presso il Ministero MIUR ex art. 14 D.M. 593/2000 possono quindi essere qualificati come organismi di ricerca e fornire il supporto come specificato nel bando in oggetto? Al paragrafo 7 delle Premesse il bando individua i requisiti cogenti che devono essere assicurati dall'organismo di ricerca, individuandoli in quanto segue: Per “organismo di ricerca” si intende un’università, o un altro ente o impresa di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (pubblico o privato), operante in qualunque territorio, tra le cui finalità statutarie sia contemplata l’attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, e dal cui curriculum si evincano le attività di ricerca & sviluppo e/o di trasferimento tecnologico svolte, oltre alle azioni di diffusione dei risultati conseguiti. Nel caso di imprese, l’attività di ricerca dovrà risultare obbligatoriamente anche dal corrispondente certificato camerale. Lo status di organismo di ricerca deve, pertanto, essere documentato, attraverso quanto emerge dallo statuto, dal certificato camerale nel caso di impresa e dalle esperienze maturate. Non ricorre alcuna ipotesi di dimostrazione alternativa dei requisiti. E' facoltà, non obbligo, del proponente addurre ulteriori elementi atti ad avvalorare quanto attestato nelle forme previste. 64) Può un’Azienda statunitense partecipare al Bando come proponente, fermo restante l’impegno ad aprire una stabile organizzazione in Molise in caso di approvazione del Progetto? Il paragrafo 8 delle premesse assume quale definizione di impresa quella contenuta nel Reg. 800/2008. E' a questa che devono innanzitutto far riferimento, nel rispetto dei parametri che identificano le PMI, i soggetti interessati alla partecipazione. Il comma 3 dell'art. 1 puntualizza i requisiti che le PMI devono dimostrare all'atto di candidatura; tale comma va letto tuttavia come disciplina destinata all'ipotesi, verosimilmente prevalente, di candidatura presentata da PMI italiana. E', infatti, del tutto evidente come lo stesso richiami elementi propri dell'ordinamento giuridico ed istituzionale nazionale. Se ne deve dedurre che, nella forma descritta, i menzionati requisiti possono e devono essere provati unicamente dalle imprese italiane. Combinando tale assunto con il divieto, vigente nell'UE, di restringere il campo dei partecipanti a quelli nazionali, si deduce che la mancata esibizione da parte di imprese comunitarie delle certificazioni di cui al comma 3 non può costituire per esse causa di esclusione. L'apertura dei mercati è peraltro estesa da accordi internazionali alle imprese di taluni Paesi non comunitari, tra i quali gli Stati Uniti d'America, cosicché la mancata esibizione delle citate certificazioni non può essere considerata causa di esclusione neppure per queste imprese. Ciò premesso, è comunque necessario che certificazioni, ancorché diverse, provino l'esistenza dei requisiti applicabili, anche in capo alle imprese di altri Paesi. Tornando al caso di specie, l'Azienda statunitense da lei menzionata può partecipare al bando se, nel rispetto di quanto indicato dal Reg. 800/2008, riesce a provare, pur in altra forma, la sussistenza dei requisiti richiesti, ove applicabili. Per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, ove applicabili, la Commissione di Valutazione terrà nella debita considerazione quanto stabilito dagli accordi internazionali e, nella misura in cui sia ritenuto applicabile, dall’Agreement on Government Procurement (GPA) del quale risultano firmatari, tra gli altri, l’Unione Europea con gli Stati membri e gli Stati Uniti. Resta fermo l'impegno, assunto in sede di presentazione della domanda, ad attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di investimento agevolato e di mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni dall’ultimazione del programma agevolato. 65) Nel caso di domanda presentata in forma associata tra due imprese di cui una con sede in Molise ed una in altra regione, sotto la forma di costituendo consorzio, è necessario che: oltre al costituendo consorzio anche l'altra impresa si impegni ad aprire una sede in Molise? oppure basta che il consorzio da costituire abbia sede in Molise? Hanno l’obbligo di attivare una sede stabile in Molise tutti i soggetti percettori di contributo, nonché quelli che partecipano al programma di industrializzazione dei risultati, anche nei casi in cui si sia esercitata la facoltà di non richiedere la relativa incentivazione. 66) E’ ammesso un organismo di ricerca avente sede in uno Stato estero? Il curriculum dell’organismo può essere presentato nella lingua madre, nel formato europeo? E' ammesso un organismo di ricerca che abbia sede in uno Stato estero. Per agevolare le operazioni di valutazione eseguite dall'apposita Commissione è necessario che il curriculum, in qualsivoglia formato, sia prodotto in lingua italiana e, al più, in inglese, evidenziando una postilla nella quale si dichiari la documentazione facente fede. 67) La mia azienda, operante sul territorio regionale, intende partecipare costituendo un R.T.I. insieme ad una società partner non operante sul territorio della Regione Molise. La mia azienda sarà individuata come mandataria e referente unico del programma e, inoltre, l'investimento verrà interamente realizzato presso di essa e, quindi, nel territorio regionale. Chiedo, pertanto: - - - è necessario che alla data di presentazione della domanda la società partner dovrà impegnarsi ad attivare una sede stabile nel territorio regionale entro la data di avvio del programma di investimento agevolato e di mantenerla attiva per un periodo non inferiore a 5 anni dall'ultimazione del programma agevolato, oppure non è necessario dato il caso specifico sopra descritto? dal momento che alla data di presentazione della domanda il RTI non sarà ancora costituito ma semplicemente costituendo, non ci sarà ancora un atto costitutivo dello stesso; in questo caso quale documentazione servirà al riguardo? Una lettera di impegno delle due società sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti? Riportante quali precise indicazioni? a partire dalla data di presentazione della domanda, entro quanto il RTI dovrà essere costituito? Da quanto è possibile evincere dalla sua domanda, non è perfettamente chiaro se l’azienda partner sia in qualche misura qualificabile come soggetto titolare di investimenti. Infatti, nella sua formulazione è letteralmente riportato: “l'investimento verrà interamente realizzato presso di essa” (azienda operante sul territorio regionale) e tale condizione non è del tutto coincidente con la seguente “l’investimento verrà interamente effettuato da essa”, che sgombrerebbe il campo da qualsiasi dubbio. Ciò premesso, se, come sembra, l’azienda partner non effettua alcun investimento (sia esso agevolato o non) nel programma, la sua partecipazione è giustificata nel solo caso in cui sia almeno compartecipe di un altro soggetto realizzatore di investimenti, condizione che si conseguirebbe nel caso in cui il costituendo raggruppamento desse vita ad un soggetto giuridico stabile (un consorzio) e non ad un soggetto per sua natura “temporaneo” (RTI) che non effettua investimenti ulteriori rispetto a quelli delle aziende che lo costituiscono. Ad ogni modo, con riferimento ai quesiti da lei posti in elenco numerato, rileva quanto segue: hanno l’obbligo di attivare una sede stabile in Molise tutti i soggetti percettori di contributo, nonché quelli che partecipano al programma di industrializzazione dei risultati, anche nei casi in cui si sia esercitata la facoltà di non richiedere la relativa incentivazione; confronti la FAQ n. 29 pubblicata nella pagina web dedicata al bando all’interno del sito www.regione.molise.it; confronti la già citata FAQ n. 29 68) Il richiedente può essere uno spin-off universitario, cioè una srl partecipata anche dall' università, presso cui si svolgerà, in parte, l'attività di ricerca? Condizione necessaria affinché la srl da lei menzionata possa partecipare al Bando è che tale società sia una PMI, come definita all'Allegato 1 del Regolamento 800/2008. Tenga nella debita considerazione la necessità di acquisire i servizi di ricerca da un soggetto terzo rispetto ai soggetti che partecipano al capitale della srl spin off. 69) E' possibile presentare la domanda di partecipazione in attesa della formazione dello spin off? A norma dell'art. 1 comma 3 primo e secondo trattino, possono partecipare al bando le PMI attive regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese, o al R.E.A, tenuti presso la Camera di Commercio competente per territorio. Pertanto, se per formazione dello spin off intende la costituzione e/o l'avvio della relativa impresa, la fattispecie da lei prospettata risulta non ammissibile. Se intende altro, la preghiamo di riformulare il quesito in maniera più dettagliata. 70) Le spese relative a “commesse interne” finalizzate alla realizzazione degli Investimenti di cui alla lettera h e j dell’articolo 3 sono ammissibili ? In relazione alle spese concernenti la realizzazione degli Investimenti di cui alle lettere h e j dell’articolo 3 sono ammissibili esclusivamente le spese comprovate da giustificativi contabili resi da soggetti terzi. 71) Nella tabella H) “Piano finanziario per la copertura degli investimenti complessivi”, perché non si citano, tra le fonti di copertura, le agevolazioni previste per le attività di formazione ? Le attività di formazione, diversamente da quelle di Ricerca, Sviluppo e Industrializzazione, sono opzionali, pertanto può inserire la relativa copertura pubblica alla voce N. Altre disponibilità (specificare). 72) Nella tabella H) “Piano finanziario per la copertura degli investimenti complessivi, perché non viene prevista, tra le fonti di copertura, l'IVA in recupero sugli investimenti ? L'IVA sugli investimenti che si cita tra i fabbisogni è soltanto quella dei casi in cui essa non sia detraibile ? La funzione della tabella H è, come peraltro specificato dalla sua denominazione, quella di “Piano finanziario”, non quella di “Stato Patrimoniale”. Pertanto essa ha prioritariamente lo scopo di fornire il quadro delle disponibilità in termini di “cash” per comprendere esattamente le capacità di copertura degli investimenti del proponente. L’IVA da considerare è pertanto l’intera posta ascrivibile agli investimenti, al lordo di quella detraibile. Tutto ciò trova conferma Le considerazioni da lei effettuate trovano opportuno riscontro nel prospetto Q1. 73) Nella Tabella Q) “Piano di fattibilità economico-finanziaria”, quale ratio rappresenta il riportare i totali delle voci attive e passive dei 5 anni, sia del conto patrimoniale, sia del conto economico (ultima colonna)? La ratio è quella ottenere informazioni aggiuntive ed accessorie concernenti le movimentazioni complessive. Ad ogni modo, compili le colonne dei totali soltanto in relazione alle voci per le quali ritiene utile tale operazione, inserendo, in corrispondenza delle voci per le quali non ritiene opportuno compilare il relativo campo, una nota nella quale giustifica l’assenza di compilazione. 74) Nel quadro Q2) “Prospetti previsionali delle principali poste del Conto economico”, come si calcolano le percentuali riportate a fianco di ogni posta di bilancio ? Per caso, rispetto al fatturato dell'anno ? Ha inteso in maniera corretta. 75) Esiste un format per la scheda da compilare da parte dell'organismo di ricerca? Inoltre nel caso questa fosse una università, chi deve sottoscrivere la scheda? Il rettore o possono farlo anche altri responsabili/professori del dipartimento coinvolto nel programma? Con riferimento alla sua richiesta, l’art. 1 comma 2 del bando dispone che “l’identificazione dell’organismo di ricerca dovrà risultare chiara ed opportunamente giustificata nella scheda tecnica allegata alla domanda di agevolazione, essendo soggetta a valutazione”. Integrando quanto sopra menzionato con le indicazioni del paragrafo 7 delle definizioni, dovrà specificare quanto richiesto dalla scheda tecnica ed accludere alla documentazione di candidatura un “curriculum” dell’organismo prescelto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dello stesso, ed eventualmente, in tutto o in parte, copia dello statuto nel quale siano contemplate le attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. 76) Allegato b1: il totale bilancio riguarda lo stato patrimoniale? Per totale bilancio si intende il totale attività dello stato patrimoniale. 77) Il codice ATECO dell'attività principale è stato individuato, ma quello dell'attività a cui si riferisce il programma in base a quali elementi deve essere considerato? Ove l'azienda eserciti diverse attività, riferibili a più codici ATECO, occorre indicare, anche qualora non fosse il principale, il codice a cui è riferito l'investimento programmato. qualora l'azienda sia, per così dire, monocodice, l'investimento programmato non può che riferirsi all'unico codice aziendale. 78) In riferimento all'ente di ricerca oltre la scheda di presentazione si deve allegare anche un accordo stipulato tra l'ente e l'azienda? No, come disposto dal bando, l’identificazione dell’organismo di ricerca dovrà risultare chiara ed opportunamente giustificata nella scheda tecnica allegata alla domanda di agevolazione, essendo soggetta a valutazione. Ad ognimodo al fine di agevolare le operazioni di valutazione, occorre allegare un curriculum dell'Ente di Ricerca ed eventualmente copia, in tutto o in parte, dello statuto dal quale si evinca che il soggetto svolge le pertinenti attività; 79) nella compilazione dei pacchi lavoro relativa all'attività di formazione non rientrando questa attività nella descrizione ad albero come facciamo ad attribuire la Numerazione del Pacco di lavoro e il Sistema/sottosistema di appartenenza? Compili i pacchi di lavoro relativi alla formazione, inserendo la dicitura "non applicabile" in corrispondenza delle voci che rinviano al diagramma ad albero. Per quanto riguarda la numerazione, utilizzi una codifica diversa (es. F.1, F.2, F.3....).