DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 1: IDENTITÀ
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DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 1: IDENTITÀ
Identità DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 1: IDENTITÀ Versione finale: novembre 2007 Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 1 Identità Parte 2 - Introduzione Oggetto del capitolo 1 è il concetto di identità, vale a dire l’identità tra i marchi e tra i prodotti e servizi. Oggetto del capitolo 2 è il concetto cardine dei procedimenti inter partes: il rischio di confusione. La parte A tratta degli aspetti generali relativi a tale concetto. In particolare, vi è riportata la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia e sono illustrati i criteri di valutazione del rischio di confusione. Nella parte B è trattata la somiglianza tra i prodotti e servizi. In particolare, sono analizzati i vari fattori pertinenti, quali la natura, la destinazione, la modalità d’uso, il rapporto di complementarità o di concorrenza esistente, i canali distributivi, il pubblico di riferimento e l’origine abituale dei prodotti e servizi. Nella parte B sono altresì indicati i criteri di applicazione di tali fattori a talune categorie specifiche di prodotti e servizi. Nella parte C è trattata la somiglianza tra i segni. Essa abbraccia, in particolare, i criteri che vanno applicati per effettuare il raffronto sul piano visivo, fonetico e concettuale. La parte C prende altresì in esame i segni che sono in parte o in tutto ricompresi in altri segni. La parte D, al termine del capitolo 2, corrisponde alla parte finale delle decisioni nei procedimenti di opposizione. In essa sono illustrati i criteri da applicare nella valutazione globale di tutti i fattori pertinenti ai fini della determinazione del rischio di confusione. In particolare, la parte D tratta la questione del carattere distintivo del marchio anteriore, dell’incidenza che ha la natura dei prodotti e servizi sulla valutazione della somiglianza tra i segni e del grado di esperienza e di attenzione da parte del pubblico di riferimento. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 2 Identità SOMMARIO PARTE 2 - INTRODUZIONE..................................................................................................... 2 CAPITOLO 1: IDENTITÀ ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A), RMC ..................... 4 I. NOZIONE DI IDENTITÀ................................................................................................. 4 1. Identità quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC................................................................................................................................... 4 2. Identità tra i prodotti e i servizi................................................................................... 5 2.1. Terminologia ...................................................................................................................5 2.2. Determinazione della definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in considerazione.............................................................................................................................5 2.2.1. La corretta versione linguistica delle specificazioni ................................................5 2.2.2. Portata delle specificazioni da considerarsi pertinente...........................................6 2.3. Determinazione del significato della definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in considerazione..........................................................................................................8 2.3.1. In generale .............................................................................................................8 2.3.2. Uso di termini identici o di sinonimi ........................................................................9 2.4. Il marchio anteriore comprende i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di marchio comunitario ................................................................................................................................ 10 2.5. La domanda di marchio comunitario comprende i prodotti e servizi del marchio anteriore..................................................................................................................................... 10 2.6. Una specificazione comprende i prodotti e servizi dell'altra e la specificazione più ampia utilizza tutte le indicazioni del titolo di una classe o parte di esse.............................................. 11 3. Identità dei segni...................................................................................................... 13 3.1. 3.2. 3.3. II 1. 2. Identità in senso stretto................................................................................................. 13 Marchi denominativi...................................................................................................... 14 Marchi figurativi............................................................................................................. 14 IDENTITÀ IN QUANTO IMPEDIMENTO ..................................................................... 15 Relazione con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.......................................... 15 Struttura delle decisioni di opposizione ................................................................... 15 Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 3 Identità CAPITOLO 1: IDENTITÀ ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A), RMC L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC dispone che in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: "se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato”. Ciò si definisce, in questo caso, "doppia identità". Naturalmente anche i criteri relativi all'identità (dei prodotti e dei servizi o dei segni) sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, ossia per la constatazione dell'identità dei segni quando i prodotti e i servizi sono simili o viceversa. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti e i servizi, le nozioni e le definizioni generali contenute in questo capitolo sono anch'esse rilevanti nel contesto della somiglianza dei prodotti e dei servizi, trattata al capitolo 2, parte B. I. NOZIONE DI IDENTITÀ 1. Identità quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, nella sua formulazione letterale, esige un'identità tra i segni in conflitto e tra i prodotti e servizi a cui si riferiscono. La questione dell’identità o meno tra i rispettivi marchi è un fatto oggettivo, accertabile direttamente mediante un raffronto dei due marchi in conflitto (e dei relativi prodotti e servizi tutelati), così come sono stati depositati o registrati. Come siano utilizzati i marchi è irrilevante. La tutela conferita dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC al marchio anteriore è assoluta. Il tenore di questa disposizione non rende l’applicazione di quest’ultima dipendente da alcun presupposto ulteriore. In particolare, non occorre dimostrare il sussistere di alcun rischio di confusione. Si è affermato, talvolta, che la confusione è in tali circostanze inevitabile, essendo sia i segni sia i prodotti in conflitto identici, con la conseguenza che il pubblico non sarà in grado di distinguere tra i marchi corrispondenti. 48/1998 GALLUP / GALLUP (EN) Tuttavia, la disposizione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC non si basa su considerazioni di fatto di questo genere; piuttosto, una doppia identità implica che il rischio di confusione sia presunto in modo inconfutabile. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 4 Identità 2. Identità tra i prodotti e i servizi 2.1. Terminologia Un bene è un articolo che può essere oggetto di scambi commerciali. Esempio: l'elettricità e i software per computer sono "beni", ancorché non tangibili fisicamente. Il sale e l'acqua sono “beni”, ancorché non siano stati fatti dall'uomo. I prodotti sono articoli individuali, venduti da un singolo fabbricante, dotati delle stesse proprietà/dello stesso aspetto. Esempio: Volkswagen Golf e Opel Astra sono beni identici (automobili), ma prodotti differenti. Talvolta, nel linguaggio comune il termine "prodotti" viene usato anche in relazione a servizi, ad es. "prodotti finanziari" invece di "servizi finanziari". Anche se nel linguaggio comune un termine viene descritto come "prodotto", questo è irrilevante per la sua classificazione in qualità di prodotto o servizio. D'altra parte, la Classificazione di Nizza ha prevalenza in ordine al punto se un articolo debba essere considerato un "prodotto " o un "servizio". Un servizio è la prestazione di un'attività. Esempio: una riparazione è un servizio. Fare il pianista (attività di suonare il pianoforte) non è un servizio. Fornire lezioni di pianoforte (servizio reso ad un alunno) è un servizio che viene fornito dal pianista all'organizzatore, mentre il concerto di pianoforte è un servizio che viene fornito dall'organizzatore al pubblico. Fare pubblicità ai propri prodotti non significa fornire un servizio, mentre gestire un'agenzia pubblicitaria (progettare campagne pubblicitarie per terzi) equivale a fornire un servizio. I termini che compaiono nelle specifiche dei servizi, come il termine "pubblicità", devono quindi basarsi (soltanto) sulla suddetta definizione di servizio. Vendere o distribuire i propri prodotti non è un servizio. I “servizi di vendita al dettaglio” sono quelli atti a coprire i servizi inerenti all'effettiva vendita dei prodotti, come ad esempio fornire al cliente l'opportunità di vedere, raffrontare o provare comodamente i prodotti. L'utilizzo del termine "prodotti" come sinonimo di "beni" andrebbe evitato nelle decisioni della Divisione Opposizione. 2.2. Determinazione della definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in considerazione 2.2.1. La corretta versione linguistica delle specificazioni Preliminarmente, occorre individuare il corretto tenore delle specificazioni da prendere in considerazione. 2.2.1.1. Marchi comunitari Una domanda di marchio comunitario è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea (articolo 116, paragrafo 1, RMC). Analogamente, Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 5 Identità tutte le iscrizioni nel registro dei marchi comunitari vanno effettuate in tutte queste lingue (articolo 116, paragrafo 2, RMC). Le pubblicazioni, sia delle domande sia delle iscrizioni nel registro, hanno luogo nel Bollettino dei marchi comunitari (regola 85, paragrafi 1 e 2, REMC). Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra: - la traduzione del tenore della specificazione di un marchio comunitario (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari, il tenore originale quale è stato depositato. Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione dell'elenco di prodotti e servizi che prevale è: – se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (v. articolo 116, paragrafo 3, RMC); - se la prima lingua è una lingua dell'Ufficio, il testo nella prima lingua. Quanto precede si applica a prescindere dal fatto che il marchio comunitario (o la domanda di marchio comunitario) sia il diritto anteriore o la domanda contestata. R 203/2001-4 – JET AVIATION/ JET (ES) (06/10/2004) 3091/2000 HOM / XOM (FR) 2.2.1.2. Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali In caso di dubbio, prevale la lingua originale e non la traduzione nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 115 RMC e della regola 17, paragrafo 2, REMC. Per le registrazioni internazionali ai sensi dell’Intesa o del Protocollo di Madrid, prevale la lingua in cui è stata effettuata la registrazione (francese, inglese o spagnolo). 2.2.2. Portata delle specificazioni da considerarsi pertinente Il raffronto dei prodotti e servizi deve basarsi sulla loro formulazione, quale indicata nelle rispettive specificazioni. La destinazione effettivamente data o che si intende dare ai prodotti e ai servizi, non compresa nella specificazione, è irrilevante ai fini dell’esame. 503/1999 PLENUR (cl. 5) / PLENUM (cl. 5) (EN) Tuttavia, se la prova dell’uso del marchio anteriore è stata correttamente richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti menzionati nella specificazione, il marchio anteriore si presume registrato solo per questi prodotti (articolo 43, paragrafo 2, RMC), e quindi l'esame è circoscritto a tali prodotti. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 6 Identità Per contro, l'articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMC non è diretto a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo (sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2005, causa T-126/03, Aladin/Aladdin, punto 42). La nozione di "parte dei prodotti o dei servizi" non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (sentenza Aladin/Aladdin, punto 46). Qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato (sentenza Aladin/Aladdin, punto 45). Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima. T-126/03 – ALADIN/ ALADDIN (14/07/2005) Esempio Allorché è fornita la prova della seria utilizzazione di un marchio in relazione a un "prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di agente lucidante (cotone magico)", vale a dire un "lucido per metalli" inteso secondo il significato della sottocategoria di prodotti cui si riferisce il marchio anteriore, l'opponente dimostra adeguatamente che il marchio è stato seriamente utilizzato per la sottocategoria dei "lucidi per metalli". Questa descrizione limita la categoria dei prodotti disciplinati dall'accordo di Nizza, sia in rapporto alla funzione dei prodotti in questione (lucidatura), sia in relazione alla loro destinazione (per metalli): "prodotti per pulire, lucidare, sgrassare e abradere" nella classe 3 dell'accordo di Nizza, "prodotti per lavare e sbiancare; prodotti per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici". Qualora l'opponente dimostri l’esistenza di ragioni legittime per il mancato uso, saranno posti a raffronto solo quei prodotti o servizi per i quali valgono tali ragioni legittime. Inoltre, nel caso del marchio anteriore, sono pertinenti solo i prodotti e servizi sui quali l’opposizione è correttamente basata. Pertanto, non si terrà conto dei prodotti e servizi i quali: - non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità; non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è stata presentata solo una traduzione parziale della specificazione); Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 7 Identità - sono esclusi dal fondamento dell’opposizione o lo sono stati in seguito a una limitazione . Analogamente, soltanto quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda impugnata nei cui confronti l’opposizione è rivolta sono presi in considerazione. Ne consegue che le limitazioni intervenute nel corso del procedimento, nella specificazione della domanda o nella portata dell’opposizione o in entrambe limiteranno l’ambito dei prodotti e servizi da raffrontare. Inoltre, un’interpretazione letterale del tenore della specificazione può rivelarsi necessaria al fine di determinare l’ambito dei prodotti e servizi nelle due specificazioni. Ciò è particolarmente necessario allorché sono utilizzate espressioni come “in particolare”, “segnatamente” o equivalenti allo scopo di dimostrare il rapporto intercorrente tra un singolo prodotto e una categoria più ampia. L’espressione “in particolare” (oppure “ad esempio”, “quali” o altre equivalenti) significa che i singoli prodotti sono solo esempi di voci comprese nella categoria e che, quindi, la protezione non è circoscritta ad essi. D’altro lato, l’espressione “segnatamente” (o “esclusivamente” o altra equivalente) ha carattere esclusivo e delimita l’ambito della registrazione ai soli prodotti specificamente elencati. Ad esempio, nel caso dei prodotti chimici destinati all’industria, segnatamente materie prime per plastiche, si deve procedere alla comparazione dei prodotti coperti dall’altro marchio solo con riferimento a materie prime per plastiche. 546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl.1) (EN) 2.3. Determinazione del significato della definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in considerazione 2.3.1. In generale Una volta individuata la definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in considerazione, occorre determinarne il significato. Talvolta il significato esatto è di immediata evidenza e può essere desunto dalla specificazione dei marchi, quando una descrizione più o meno dettagliata dei prodotti e servizi sia frequentemente fornita. Ad esempio, la voce cinture compresa negli articoli di abbigliamento esclude automaticamente le cinture di sicurezza o ad uso industriale. 97/1999 MOTOR JEANS (cl.25) / MOTO (cl.25) (EN), confermata dalla Commissione di ricorso con decisione R 0260/1999-3 (13/04/2000) In caso di dubbio sull’esatto significato dei termini impiegati nella specificazione, tali termini vanno interpretati sia alla luce della classificazione di Nizza, sia muovendo da una prospettiva commerciale. 10/1999 M(cl.39) / M (cl.20, 22, 25) (EN) Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 8 Identità 964/1999 THE GRAY LINE (cl.39) / GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN) confermata dalla Commissione di ricorso con decisione R 0072/2000-1 (26/07/2001) Se il significato dei termini in un contesto semantico, in un contesto commerciale e/o nella classificazione di Nizza differisce, prevale il significato previsto nella classificazione di Nizza. Ad esempio, l'abbigliamento può essere o non essere interpretato come comprensivo delle calzature. La Divisione Opposizione, così come la giurisprudenza della Commissione di ricorso e del Tribunale di primo grado, non includono le calzature nell'abbigliamento, per il semplice fatto che le calzature figurano come voce distinta nella medesima classe 25. 3175/2000, UNDERGROUND, Underground (fig) (EN) Underground Shoes (fig.) / London 1087/2001, / , confermata in questo punto dalla Commissione di ricorso con decisione R 634/2001-1 dell’11.2.2002 e dal Tribunale di primo grado nella causa T-115/02. 2.3.2. Uso di termini identici o di sinonimi L’identità tra i prodotti o servizi in conflitto può essere constatata alla luce della definizione letterale delle parti di cui trattasi delle specificazioni dei due marchi, individuata conformemente ai principi enunciati sopra. L’identità è manifesta allorché i prodotti e servizi a confronto sono descritti in entrambe le specificazioni negli stessi identici termini. 35/1998 SIENA / LA SIRENA (FR) Se non è questo il caso, i termini delle rispettive specificazioni vanno interpretati, per potersi dimostrare che essi sono di fatto sinonimi, ossia che hanno lo stesso significato. Anche questa interpretazione deve essere effettuata da un punto di vista commerciale. Alcuni esempi Interpretazione dei prodotti o dei servizi Bicicletta è sinonimo di bici. 1548/2001 DRIVE (fig) / I-DRIVE (EN) Interpretazione di altri termini impiegati nella specificazione Il significato delle parole inglesi “articles” e “requisites” è identico. Pertanto, i prodotti “smokers’ requisites” (nécessaire per fumatori), compresi nella classe 34, e “smokers’ articles” (articoli per fumatori), anch’essi compresi nella classe 34, sono identici. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 9 Identità 1109/2001 EXPRESS / STATE EXPRESS (EN) Nel dubbio si deve concludere contro l'identità. 2.4. Il marchio anteriore comprende i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di marchio comunitario Nel caso in cui nella specificazione del diritto anteriore compaia un termine generico che abbraccia interamente i prodotti e servizi menzionati nella domanda impugnata, i prodotti e servizi sono identici. Autovetture nonché loro parti e accessori (domanda di marchio comunitario) sono stati considerati compresi in veicoli a motore terrestri e loro parti e accessori (diritto anteriore) e conseguentemente ritenuti identici. R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN) Pasta (specificazione del richiedente) designa uno qualsiasi dei numerosi e multiformi preparati alimentari a base di farina e acqua, come ad esempio spaghetti, e rientra pertanto nella categoria generale dei preparati a base di cereali (protetti dal marchio dell’opponente). I prodotti in conflitto sono stati pertanto ritenuti identici. 1769/2001 MEGABITE/MEGABITE (fig) (EN) 2.5. La domanda di marchio comunitario comprende i prodotti e servizi del marchio anteriore Se uno o più prodotti e servizi specificamente designati nel marchio anteriore sono coperti da un termine generico impiegato nella domanda di marchio comunitario, i prodotti e servizi devono essere considerati identici, a meno che: - il richiedente limiti l'elenco, - l'Ufficio possa suddividere l'elenco. Se il richiedente non specifica né limita l’elenco, o lo fa in modo insufficiente, l’Ufficio tratta l’ampia formulazione della domanda come un tutto unico, respingendola integralmente. Esempio La domanda di marchio comunitario riguarda articoli di abbigliamento, il marchio anteriore protegge i jeans. R 0260/1999-3 MOTO / MOTOR (fig) (EN) Una categoria definita in termini più ampi comprende un numero indefinito di prodotti e servizi, che possono essere praticamente impossibili da identificare. Anche in questo caso l'Ufficio non può suddividere l'elenco. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 10 Identità Pertanto, se l'elenco non viene limitato da chi richiede il marchio comunitario, la divisione Opposizione deve sempre considerare identici i prodotti e servizi. Conseguentemente, la prassi da seguire in tale ambito è di considerare identici i rispettivi prodotti "in quanto il prodotto specifico (X) è compreso nella categoria generale (X+)". 1123/1999 SETTIMA / CERTINA (EN) 1271/2000 NP / NATIONAL POWER (EN) Solo se alcuni degli specifici prodotti e servizi compresi nella categoria generale, ad esempio una voce di un titolo, siano altresì elencati autonomamente nella domanda di marchio comunitario si rende necessario estendere ulteriormente l’esame. In siffatte ipotesi, il risultato di ogni singola comparazione non dipende dall’accertamento relativo alla categoria generale e una identità può venire esclusa se alcuni dei prodotti autonomamente elencati nella domanda di marchio comunitario non sono identici ai prodotti tutelati dal marchio anteriore. Esempio La domanda di marchio comunitario riguarda i veicoli (categoria generale) nonché autobus, aeroplani, treni (compresi in veicoli), ad esempio nel seguente modo: “veicoli, autobus, aeroplani, treni”. Se il marchio anteriore tutelava gli autobus, l’identità è constatata rispetto a veicoli e ad autobus, ma non per gli aeroplani o i treni. Sorge il problema del modo di procedere nella comparazione dei prodotti e servizi allorché l’elenco della domanda di marchio comunitario consiste in una categoria generale alla quale prodotti e servizi non sono aggiunti separatamente dalla categoria generale, ma solo a titolo di esemplificazioni di quest’ultima. Per tale situazione, l’esempio di cui sopra può essere modificato in modo tale che la specificazione della domanda di marchio comunitario reciti: “veicoli, in particolare autobus, aeroplani, treni”. Il marchio anteriore, come nell’esempio di cui sopra, è protetto per autobus. La prassi della Divisione Opposizione al riguardo è la seguente: tutti i prodotti specificati (autobus, aeroplani, treni) rientrano nella categoria generale (veicoli). Se la domanda è respinta per la categoria generale, è respinto anche il resto dei prodotti specificati (autobus, aeroplani e treni). Il richiedente il marchio comunitario può tuttavia evitare tale risultato sopprimendo la categoria generale “veicoli”, l’indicazione “in particolare” e la categoria specifica “autobus”. 2.6. Una specificazione comprende i prodotti e servizi dell'altra e la specificazione più ampia utilizza tutte le indicazioni del titolo di una classe o parte di esse Non si applicano principi diversi, allorché la formulazione della specificazione consiste nel titolo della classe previsto dalla classificazione di Nizza, ovvero in una o più indicazioni che la compongono. L’Ufficio non è contrario all’uso di un titolo di classe o di una o più delle sue indicazioni generiche, in quanto Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 11 Identità troppo vaghe o indeterminate, e ciò contrariamente alla prassi in uso presso alcuni uffici nazionali dell’Unione europea e di paesi terzi riguardo ad alcune delle indicazioni generali del titolo della classe o rispetto al titolo considerato nel suo complesso. L’Ufficio interpreta la portata del titolo o di parti di esso nelle specificazioni per quanto riguarda i marchi comunitari nel modo presentato qui di seguito. Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono la totalità dei prodotti e servizi. Di conseguenza, l’uso di tutte le indicazioni generali enumerate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in quella stessa classe. Analogamente, l’uso di una determinata indicazione generale in un titolo abbraccia tutti i singoli prodotti e servizi rientranti in tale indicazione generale e correttamente classificati nella stessa classe. Ad esempio, l’uso dell’indicazione generale “prodotti farmaceutici e veterinari”, di cui alla classe 5, include tutti i prodotti farmaceutici indipendentemente dalla loro composizione o indicazione. Inoltre, nel caso in cui non sia evidente l’appartenenza di determinati prodotti e servizi a una delle molte indicazioni generali, un ausilio è nondimeno offerto da un ragionamento, basato sulla classificazione per ottenere la corretta attribuzione alla classe. Ad esempio, “software per computer” va classificato nella classe 9, avuto riguardo alla presenza in tale classe dell’indicazione generale “corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici”, essendo il software per computer considerato direttamente correlato agli apparecchi o alle attrezzature corrispondenti. Pertanto, quando una specificazione contiene “corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici” come indicazione generale, ciò si considera comprendere altresì il software per computer. D’altro lato, quando una specificazione enumera indicazioni generali comprese nella classe 9, ma non “corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici”, il software per computer non si considera rientrare in tale specificazione. Il principio secondo cui l’uso del titolo di una determinata classe implica che vi siano compresi tutti i prodotti e servizi rientranti in tale classe comporta come conseguenza che, se il marchio anteriore rivendica il titolo della classe e la domanda di marchio comunitario più recente contiene prodotti o servizi che siano stati correttamente classificati in quella stessa classe, tali prodotti e servizi sono identici a quelli tutelati dal marchio anteriore. Nella situazione opposta (il marchio anteriore rivendica un termine specifico che rientra nella classe e la domanda più recente rivendica il titolo della classe) si ha un'identità in relazione al termine specifico e si applica il precedente punto 2.5 (rifiuto integrale salvo che l'elenco venga limitato). Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 12 Identità Se la specificazione non include tutte le indicazioni generali di un determinato titolo, ma soltanto alcune di esse, l’identità può essere riscontrata solo se la voce specifica ricada nella indicazione generale. Ad esempio, se il marchio successivo riguarda “software per computer” e il marchio anteriore protegge “corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici”, o se il marchio anteriore protegge “prodotti farmaceutici” e il marchio successivo riguarda un medicinale specifico, i prodotti sono identici. 3. Identità dei segni 3.1. Identità in senso stretto La nozione di identità va interpretata in senso stretto per quanto attiene ai segni. Tale principio è stato confermato dalla Terza Commissione di ricorso, nella decisione adottata nel procedimento R-1/2000-3 del 19.06.2002, Arthur et Felicie. La Commissione ha statuito che la nozione di identità va definita tenendo conto dello scopo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, tenendo presenti la natura e gli effetti dei diritti conferiti dal marchio comunitario. La CdR ha rilevato che la tutela offerta da questa disposizione ha carattere assoluto e non condizionato dall’esistenza di un rischio di confusione, né richiede la presa in considerazione degli elementi dominanti del segno. Alla luce di questa protezione automatica ed assoluta, la CdR ha concluso che la nozione di ‘identità’ va interpretata in senso stretto, al fine di rispettare la distinzione operata dal regolamento base tra il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera), RMC e quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Non vengono svolte ulteriori considerazioni nella sentenza della Corte di giustizia 20 marzo 2003, causa C-291/00, Arthur et Félicie, nella quale si dichiara (punto 53) che "non essendo la percezione di un'identità fra il segno e il marchio il risultato di un confronto diretto di tutte le caratteristiche degli elementi di confronto, differenze insignificanti tra il segno e il marchio possono passare inosservate agli occhi di un consumatore medio" e (punto 54) che " l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio". D'altra parte, "le differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate" devono di fatto essere messe da parte quando si valuta l'identità. Nondimeno, nell'applicare tale principio, la nozione di "differenze insignificanti" deve essere interpretata in senso stretto in modo da non rendere indistinta la differenza tra identità e somiglianza. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 13 Identità 3.2. Marchi denominativi Due marchi sono identici se sono entrambi marchi denominativi e coincidono esattamente nella sequenza di lettere o numeri. Sono marchi denominativi i marchi che consistono in lettere, numeri o altri segni riprodotti in caratteri tipografici standard usati dal rispettivo ufficio. Ciò implica che, rispetto a questi marchi, non viene rivendicato alcun elemento o aspetto figurativo. Se entrambi i marchi vengono registrati come marchi denominativi, i caratteri tipografici effettivamente usati dal rispettivo ufficio nel Bollettino è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti. La differenza di una singola lettera è sufficiente per escludere l'identità. 314/2000 2454/2000 44/1999 1525/1999 3.3. EN EN EN EN SEMCO SAVANNAH TELIA NOVALLOY Semco savannah teeli NOVALOY Identici Identici Non identici Non identici Marchi figurativi Poiché l'identità parziale non è accettata, qualsiasi elemento aggiuntivo, sia pure banale o secondario, è sufficiente per escludere che i marchi siano identici, indipendentemente dal fatto che l'elemento aggiunto sia una parola, un emblema o una combinazione di questi ultimi. In particolare, l'identità è esclusa se uno dei marchi: consiste in caratteri tipografici distintivi quali, ad esempio, caratteri manoscritti, di modo che l'aspetto complessivo del marchio denominativo si muti in quello di un marchio figurativo, consiste in un carattere tipografico standard su uno sfondo figurativo (colorato) consiste in caratteri tipografici standard rappresentati in lettere colorate, e l'altro marchio è un marchio denominativo. Assenza di identità: 31/1998 EN 92/2001 FR 1270/1999 IT 2455/2000 EN BURGO EPOCA SAVANNAH Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 14 Identità 204/2001 ES RENOVA II IDENTITÀ IN QUANTO IMPEDIMENTO 1. Relazione con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC Nel caso in cui l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC sia l’unico impedimento fatto valere e un’identità tra i segni e/o tra i prodotti non possa essere accertata, l’opposizione va in ogni caso presa in esame sotto il profilo del rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto gli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, RMC si considerano così intimamente connessi che se un opponente fa valere l’identità si presume che faccia valere anche il rischio di confusione e viceversa. Per contro, se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC è l'unico impedimento che viene fatto valere e viene constatata una duplice identità, l'opposizione verrà accolta sotto il profilo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, senza ulteriori analisi dei fattori che influenzano la valutazione globale del rischio di confusione, come l'utilizzo del marchio anteriore. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC quale motivo di opposizione abbraccia di fatto l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC e viceversa. 2. Struttura delle decisioni di opposizione Riguardo alla struttura delle decisioni di opposizione, tutto ciò ha le seguenti conseguenze: - qualora venga constatata la duplice identità, l'opposizione va accolta in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC e non è necessario effettuare ulteriori analisi sotto il profilo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. - Quando non sussiste una duplice identità (cioè viene constatata un'identità solo dei segni o solo dei prodotti o non vi è alcuna identità), la decisione della Divisione Opposizione partirà dall'analisi ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Se l'opposizione viene accolta, l'analisi ex articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è superflua. Se l'opposizione viene respinta, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è logicamente quello che meno trova applicazione. Ciò vale a prescindere da quale dei due motivi [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e/o articolo 8, paragrafo 1, lettera b)] sia stato espressamente invocato dall'opponente. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1 Pagina 15