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IMMIGRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ITAL-UIL PROTOCOLLO DI INTESA COLLABORAZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Il Protocollo, siglato il 9 febbraio 2006 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Patronati, riguarda le nuove procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno in favore dei cittadini stranieri La nuova procedura prevede l’interazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell’Ente Poste, dei Patronati e dell’Anci per i Comuni interessati alla fase di sperimentazione Il Protocollo ha ad oggetto […] la collaborazione per l’attività di assistenza, informazione e consulenza ai cittadini stranieri per la compilazione delle istanze in materia di immigrazione e la predisposizione della relativa documentazione richiesta dalla normativa vigente a corredo delle stesse … (art.1) Il Patronato è chiamato: a fornire assistenza nella compilazione delle domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) a offrire consulenza nella predisposizione della documentazione a corredo delle istanze L’attività del Patronato viene svolta a titolo gratuito nell’ambito dei compiti assegnati dalla legge 152/2001 PORTALE IMMIGRAZIONE WWW.PORTALEIMMIGRAZIONE.IT PERMESSO DI SOGGIORNO TIPOLOGIE LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO LAVORO STAGIONALE LAVORO CASI PARTICOLARI (ex art. 27) FAMIGLIA FAMIGLIA INFRA 14-18 ATTESA OCCUPAZIONE RICERCA SCIENTIFICA PROTEZIONE SUSSIDIARIA ASILO POLITICO APOLIDE STUDIO TIROCINIO FORMAZIONE PROFESSIONALE MOTIVI RELIGIOSI AFFIDAMENTO ATTESA RIACQUISTO CITTADINANZA RESIDENZA ELETTIVA AFFARI CURE MEDICHE GARA SPORTIVA MOTIVI UMANITARI MINORE ETA’ GIUSTIZIA INTEGRAZIONE MINORE ASSISTENZA MINORE IL PATRONATO E’ ABILITATO A UTILIZZARE IL PORTALE IMMIGRAZIONE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE: RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER: RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER: Lavoro subordinato Tirocinio Formazione Professionale Lavoro sub-stagionale Studio Lavoro casi particolari (ex art. 27) Lavoro autonomo Attesa occupazione Motivi religiosi Ricerca scientifica Affidamento Famiglia Attesa Riacquisto Cittadinanza Famiglia 14-18 Residenza elettiva Protezione sussidiaria (asilo politico) Asilo politico Apolide ** Il permesso di soggiorno di breve durata (max 90 giorni) è stato abolito dalla Legge n. 68/2007 IL PATRONATO E’ ABILITATO A UTILIZZARE IL PORTALE IMMIGRAZIONE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE: RILASCIO DEL CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)* da altro motivo a motivi familiari (coesione familiare) * Nel caso di richiesta della carta di soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino comunitario consigliamo di indirizzare i cittadini stranieri presso le Questure al fine di risparmiare i 30euro per l’assicurata postale AGGIORNAMENTO E DUPLICATO DEL Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. Il CONTRATTO DI SOGGIORNO è un contratto stipulato da un datore di lavoro (italiano o straniero) e un lavoratore straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il contratto di soggiorno deve avere un contenuto obbligatorio e necessario in mancanza del quale il contratto non è valido. Il datore di lavoro al momento della sottoscrizione deve garantire al lavoratore: un alloggio idoneo che rientri nei paramentri minimi previsti dalla legge il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di origine La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato varia a seconda della durata del contratto di lavoro: 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato al cittadino straniero che intende esercitare nel nostro paese un’attività non occasionale di lavoro autonomo (attività industriale, professionale, artigianale o commerciale) ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie. Lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività autonoma deve dimostrare: • di possedere risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere • di possedere i requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi ove richiesti i requisiti per l’iscrizione in albi e registri • di possedere un’attestazione dell’autorità competente che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere La durata del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere validità superiore a 2 anni. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI Il permesso di soggiorno per lavoro in casi perticolari viene rilasciato ai seguenti lavoratori: Dirigenti o personale altamente specializzato Lettori universitari di scambio o di madre lingua Professori universitari Traduttori interpreti Collaboratori familiari, aventi all’estero rapporti di lavoro con cittadini italiani o comunitari, che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro Persone che, autorizzare a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani Lavoratori ammessi temporaneamente per adempiere a funzioni o compiti specifici Lavoratori marittimi Lavoratori che effettuano prestazioni oggetto di contratto di appalto Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento Artisti da impiegare da enti musicali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche Stranieri destinati a svolgere attività sportiva professionistica Giornalisti corrispondenti accreditati in Italia e dipendenti da organi di stampa, emittenti radiofoniche o televisive straniere Persone che svolgono in Italia attività di ricerca o di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio o di mobilità di giovani ovvero per lavoro “alla pari” Infermieri professionali PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato al cittadino straniero che perde il lavoro. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il lavoro anche per dimissioni può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rinnovato solo per lavoro subordinato nel caso il lavoratore risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno. In caso contrario il lavoratore allo scadere del permesso di soggiorno per attesa occupazione dovrà abbandonare il territorio dello Stato. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA RINNOVO LAVORO SUBORDINATO Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Modello Q (contratto di soggiorno) con relativa ricevuta di invio al SUI Dichiarazione dei redditi o CUD o dichiarazione sostitutiva (bollettini INPS per i lavoratori domestici o dichiarazione sostitutiva rilasciata dal datore di lavoro) RINNOVO LAVORO AUTONOMO Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Modello UNICO o dichiarazione sostitutiva Partita IVA Visura camerale RINNOVO ATTESA OCCUPAZIONE Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Iscrizione al Centro per l’Impiego PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato: allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; al familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante (coesione familiare) Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo. Il permesso di soggiorno per motivi familairi consente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma. Per lo svolgimento dell’attività subordinata non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno PERMESSO DI SOGGIORNO INFRA 14-18 Il permesso di soggiorno infra 14-18 viene rilasciato al figlio minore del cittadino straniero al compimento del quattordicesimo anno di età. Il permesso di soggiorno infra 14-18 ha validità fino al compimento del diciottesimo anno di età. RINNOVO FAMIGLIA Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Dichiarazione di presa in carico del familiare del richiedente Dichiarazione dei redditi o CUD o ultime buste paga del familiare che prende in carico il richiedente (reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale) Permesso di soggiorno del familiare Codice fiscale del familiare RINNOVO MINORE 14-18 Passaporto Codice fiscale Dichiarazione di presa in carico del genitore Dichiarazione dei redditi o CUD o ultime buste paga del genitore (redditi non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale) Permesso di soggiorno del genitore Codice fiscale del genitore La ricevuta dell’avvenuto invio deve essere firmata dal genitore RILASCIO/RINNOVO AFFIDAMENTO Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Decreto di affidamento PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato ai cittadini stranieri che intendono frequentare in Italia: • corsi universitari • corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale • corsi di formazione professionale o tirocini professionali • corsi di studio presso istituti e scuole secondarie statali o paritarie (nel caso di minori di età). Il permesso di soggiorno per studio: • ha una durata massima di 1 anno • è rinnovabile per la durata legale del corso di studio Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svogimento di un’attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali o un limite annuale di 1.040 ore. Non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo. RILASCIO STUDIO Passaporto Codice fiscale (se in possesso) Pre-iscrizione all’Anno Accademico o all’Istituto di Scuola Superiore vistati dalla Rappr. Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso Disponibilità di adeguate risorse finanziarie (non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale) Polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortuni RINNOVO STUDIO Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Iscrizione all’Anno Accademico in corso o all’Istituto di Scuola Superiore Redditi propri o del genitore (reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale) Polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortuni Certificazione attestante il superamento degli esami nell’Anno Accademico (nel caso di studente universitario) RILASCIO TIROCINIO FORMAZIONE PROFESSIONALE Passaporto Codice fiscale Progetto formativo vistato dalla Regione (nel caso di tirocinio) o iscrizione al corso di formazione rilasciata dall’Ente accreditato Polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortuni RINNOVO TIROCINIO FORMAZIONE PROFESSIONALE Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall’Ente accreditato Polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortuni PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato al titolare dello “status di rifugiato”. Lo “status di rifugiato” viene riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza sociale e/o politica viene perseguitato nel paese di cui possiede la cittadinanza o, in caso di apolidia, nel territorio in cui aveva la dimora abituale, per cui non può farvi ritorno. Il permesso di soggiorno per asilo politico: ha una durata di 5 anni è rinnovabile consente l’accesso allo studio consente lo svolgimento di un’attività lavorativa I rifugiati possono fare richiesta di ricongiungimento familiare senza dimostrare il requisito del reddito e dell’alloggio. I rifugiati non possono presentare richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato al titolare dello “status di proteziona sussidiaria”. Lo “status di protezione sussidiaria” viene riconosciuto allo straniero che rischia di subire gravi danni (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) o situazioni di violenza e sfruttamento per le quali veniva precedentemente rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possono essere rinviati nei paesi di origine in quanto sussiste il fondato timore che possano subire un grave danno alla loro vita e alla loro incolumità. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria: • ha una durata di 3 anni • è rinnovabile (se sussistono le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento) • consente l’accesso allo studio • consente lo svolgimento di un’attività lavorativa • al momento del rinnovo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivo di lavoro I titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria possono fare richiesta di ricongiungimento familiare dimostrando anche il requisito del reddito e dell’alloggio. PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato al cittadino straniero che decide di voler risiedere nel nostro Paese senza svolgere alcuna attività lavorativa (ad esempio al cittadino straniero titolare di una pensione percepita in Italia) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI Il permesso di soggiorno per motivi religiosi viene rilasciato ai preti e alle suore che entrano nel nostro Paese per svolgere un incarico religioso. PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato ai cittadini stranieri, e ai loro accompagnatori, che necessitano di cure mediche nel nostro Paese. PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE Il permesso di soggiorno per assistenza minore viene rilasciato al familiare autorizzato dal Tribunale dei minorenni all’ingresso e al soggiorno sul territroio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore presente in qualsiasi modo in Italia. Il permesso di soggiorno per assistenza minore consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dal cittadino straniero che dimostri: di soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni di possedere un permesso di soggiorno in corso di validità. Non possono richiedere il permesso CE coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale, protezione temporanea o motivi umanitari, asilo politico o nello status di rifugiato, o siano titolari di un permesso di soggiorno per incarico diplomatico o consolare o in qualità di dipendenti di rappresentanze consolari in Italia. di possedere un reddito sufficiente al proprio mantenimento e a quello dei propri familiari di possedere un alloggio idoneo (nel caso di richiesta relativa ai familiari) di conoscere la lingua italiana Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo può: fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto svolgere ogni attività lavorativa subordinata o autonoma. Per lo svolgimento dell’attività subordinata non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica partecipare alla vita pubblica locale Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. Ciò non significa che tale titolo di soggiorno non possa essere revocato. PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) Documenti Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiorno Dichiarazione dei redditi o CUD (bollettini INPS per i lavoratori domestici o dichiarazione sostitutiva rilasciata dal datore di lavoro) Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di appartenenza (nel caso di richiesta estesa ai familiari)* Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (Ufficio del casellario del Tribunale o Tribunale dei Minori per i figli ultraquattordicenni) Certificato storico di residenza Stato di famiglia Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (livello A2) o certificazione attestante la condizione di disabilità * Il richiedente non deve presentare il certificato di idoneità alloggiativa se la richiesta non riguarda eventuali altri familiari a carico. Il Ministero dell’Interno con propria circolare interna ha interpretato in senso restrittivo l’art. 1 del D.Lgs 3/2007. Il Ministero ha escluso pertanto il rilascio del Permesso CE ai familiari che non assolvono il requisito dei 5 anni di residenza in Italia. Tale interpretazione è soggetta a ricorsi al T.A.R. Compilazione e inoltro dell’istanza a Poste Italiane tramite Portale Immigrazione Perfezionamento della pratica tramite assicurata postale Attesa convocazione da parte della Questura IL PATRONATO NON E’ ABILITATO A UTILIZZARE IL PORTALE IMMIGRAZIONE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE (CHE VANNO PRESENTATE DIRETTAMENTE IN QUESTURA): Affari Cure mediche Gara sportiva Motivi umanitari Asilo politico (solo richiesta di rilascio) Minore età Giustizia Status apolide (solo richiesta di rilascio) Integrazione minore Assistenza minore PROTOCOLLO DI INTESA COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE Il Protocollo, siglato il 16 novembre 2007 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, e i Patronati riguarda le nuove procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro relative ai decreti flussi e ai casi particolari (ex articolo 27 TU) e dei nulla osta al ricongiungimento familiare presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione Il Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l’attività di informazione e assistenza a titolo gratuito ai datori di lavoro e ai cittadini stranieri, nei limiti indicati dalla legge 152/2001 riguardante le istanze di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione … (art.1) Il Patronato è chiamato: a fornire assistenza nella compilazione delle domande di richiesta di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare a offrire consulenza nella predisposizione della documentazione da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione in sede di convocazione PORTALE SUI (SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE) WWW.INTERNO.IT Compilazione e inoltro della richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite Portale SUI Attesa convocazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione IL PATRONATO E’ ABILITATO A UTILIZZARE IL PORTALE SUI PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE: Ricongiungimento familiare (modulo S) Ricongiungimento familiare al seguito (modulo T) Ricongiungimento genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia con l’altro genitore (modulo GN) Nulla osta al lavoro per casi particolari (ex art. 27 D. Lgs. 286/1998) Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica (Modulo FR) Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato (Modulo V2) o autonomo (Modulo Z2) per coloro che hanno raggiunto la maggiore età o che hanno conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia Test italiano RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CHI PUO’ RICHIEDERLO? Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi e motivi familiari. PER QUALI FAMILIARI E’ PREVISTO? coniuge non legamente separato e di età non inferiore ai diciotto anni figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato il suo consenso figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati motivi di salute REQUISITI Disponibilità di un alloggio idoneo Il certificato di idoneità alloggiativa viene rilasciato dal Comune di appartenenza sulla base del Decreto 5 luglio 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requistii igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e i requisiti minimi di superificie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupati In caso di ricongiungimento di un figlio minore di 14 anni il certificato di idoneità alloggiativa sarà sostituito dal Mod. S1 • Se il richiedente è ospite deve allegare al certificato di idoneità alloggiativa la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento (Mod.S2) attestante in consenso ad ospitare anche i ricongiunti Disponibilità di un reddito • Il reddito deve derivare da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere • Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno • E’ possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi • Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici e per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale • Per il ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli di età inferiore ai quattordici anni è richiesto un reddito di almeno € 13.562,25 Importi 2011 € 417, 30 importo mensile assegno sociale € 5.424,90 importo annuo assegno sociale € 8.137,35 per il ricongiungimento di 1 familiare a carico € 13.562,25 per il ricongiungimento di 3 familiari a carico € 10.849,80 per il ricongiungimento di 2 familiari a carico € 16.274,70 per il ricongiungimento di 4 familiari a carico DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Passaporto Codice fiscale Permesso di soggiono/permesso di soggiono CE in possesso oppure ricevuta di avventua richiesta di rinnovo/rilascio del titolo di soggiorno Certificato di idoneità alloggiativa (ai fini dell’inoltro dell’istanza di ricongiungimento familiare è sufficiente la ricevuta dell’avvenuta presentazione di richiesta rilasciata dal Comune) Certificato che attesti la disponibilità del reddito Documento di identità del familiare da ricongiungere Marca da bollo di euro 14,62 Autocertificazione da parte del richiedente di condizione “a carico” (nel caso di ricongiungimento del genitore) Solo per i titolari di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato: Ultima dichiarazione dei redditi o busta paga o bollettini INPS Autocertificazione redatta dal datore di lavoro sul Mod. S3 Solo per i titolari di un titolo di soggiorno per lavoro autonomo: Modello UNICO o altro Partita IVA Visura camerale * Per i genitori ultrasessantacinquenni è richiesta un’assicurazione sanitaria in grado di garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale. Le Regioni hanno regolamentato le modalità di iscrizione presso le ASL.