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DISPENSA (1748718 bytes)
“ L’accatastamento dei fabbricati rurali:
modalità ed adempimenti”
Parma, 18 settembre 2012
Salvatore Scarpino
Direzione regionale Emilia Romagna – Via Sant’Isaia 1 – Bologna
I temi della presentazione
Il contesto
I fabbricati rurali
Il problema dell’ICI
Le nuove disposizioni
Gli adempimenti previsti
pag. 2
Il contesto
Il contesto
‰ Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto“Salva Italia”)
recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto novità di rilievo in
materia di aggiornamento catastale
‰ In particolare l’articolo 13, comma 14 del decreto ha innovato la
precedente disciplina relativa al censimento dei fabbricati rurali negli
atti catastali
pag. 4
Il contesto
‰ Di recente, è stato emanato il Decreto 26 luglio 2012 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, al fine di stabilire le modalità di
inserimento, negli atti catastali, del requisito di ruralità
‰ Il decreto ministeriale, inoltre, chiarisce in modo inequivocabile che
anche per i fabbricati rurali si applicano le regole ordinarie del
classamento catastale, superando definitivamente le incertezze
derivanti da precedenti interpretazioni e sentenze in materia
pag. 5
Il contesto
‰ Il decreto “Salva Italia” ed il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012 completano
un
quadro
normativo
costellato
di
provvedimenti,
innovando sostanzialmente la precedente disciplina
relativa all’inventario dei fabbricati rurali in catasto
pag. 6
Il contesto
D.L. n. 201
2011
D.L. n. 557
1993
D.L. n. 262
2006
D.L. n. 70
2011
Decreto MEF
26 luglio 2012
D.L. n. 216
2011
D.L. n. 16
2012
D.M. n. 28
1998
Normativa a monte
D.L. n. 95
2012
Normativa a valle
Decreto Salva Italia
Il contesto
‰ Entrambi
i provvedimenti normativi contribuiscono
opportunamente al recupero del criterio, condiviso
dall’Agenzia del Territorio, di separare il concetto di
classamento di un immobile, che deve essere definito sulla
base dei criteri comparativi tra analoghe unità immobiliari
secondo le norme catastali, da quello del possesso dei
requisiti di ruralità, che ha rilevanza fiscale
Pag 8
Il contesto
‰ Questa presentazione ha lo scopo di:
fornire una chiara esplicitazione del quadro delineato
pervenire ad una efficace sintesi delle modalità di
accatastamento e degli adempimenti da porre in essere
dai soggetti interessati
pag. 9
I fabbricati rurali
La casa sulla collina
I fabbricati rurali
‰ Il presupposto necessario e sufficiente affinché un fabbricato
possa definirsi fabbricato rurale è che possieda tutti i requisiti
per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali
‰ I requisiti di ruralità sono stabiliti dall’art. 9 del D.L. 30 dicembre
1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge
26
febbraio 1994, n. 133
pag. 11
I fabbricati rurali
Novità di rilievo dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557:
¾ Istituzione del catasto dei fabbricati (comma 1)
¾ Modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale (comma 2)
¾ Requisiti per il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini
fiscali (commi da 3 a 9)
pag. 12
I fabbricati rurali
‰ L’impianto originario del disposto dell’art. 9 è stato nel tempo più
volte modificato, dalle seguenti norme:
Art. 2 del D.P.R. 139/98
Art. 37 del D.L. 262/06
Art. 42-bis del D.L. 159/07
Art.1 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008)
pag. 13
I fabbricati rurali
Requisiti per la ruralità ai fini fiscali
Fabbricati destinati all’edilizia abitativa:
art. 9 L.133/94, comma 3
Fabbricati strumentali all’attività agricola:
art. 9 L.133/94, comma 3-bis
I fabbricati rurali
‰ Con la circolare n. 7 del 15 giugno 2007, l’Agenzia del Territorio
ha ritenuto rappresentare in forma organica la principale
normativa relativa ai criteri per il riconoscimento della ruralità
agli effetti fiscali
pag. 15
I fabbricati rurali
‰ Prima della legge 133/94 i fabbricati rurali e le loro porzioni
erano censiti al Catasto Terreni:
con rappresentazione in mappa
con l’assegnazione della destinazione di FR o Porz. Rur.
senza alcuna rappresentazione planimetrica
senza l’indicazione della categoria catastale
senza l’attribuzione di rendita catastale
pag. 16
I fabbricati rurali
‰ I fabbricati rurali venivano censiti al Catasto Terreni, in quanto
l’incidenza economico-fiscale degli stessi era ricompresa nel
reddito dominicale delle particelle facenti parte, ordinariamente,
dell’azienda agraria
pag. 17
I fabbricati rurali
Art. 9 del D.L. n. 557/93
‰ Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del
patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al
censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla
loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio
urbano, che assumerà la denominazione di “Catasto dei fabbricati”
pag. 18
I fabbricati rurali
Art. 9 del D.L. n. 557/93
‰ L’amministrazione
finanziaria
provvede
inoltre
alla
individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che
non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si
provvede anche mediante ricognizione generale del territorio
basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici
pag. 19
I fabbricati rurali
‰ Ai fini del catasto dei fabbricati, assumono particolare rilevanza
le disposizioni del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28
che contiene il “Regolamento recante norme in materia di
costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione
ed adeguamento della nuova cartografia catastale”
pag. 20
I fabbricati rurali
‰ Il Decreto Ministeriale n. 28/98, entrato in vigore in data 11 marzo 1998, ha
previsto procedure unificate indistintamente per tutte le costruzioni di nuova
costruzione ovvero oggetto di variazione, denunciate al Catasto dei Fabbricati
‰
Fino al 1°luglio 2001 è stato possibile, in deroga, denunciare ancora al
Catasto Terreni con le tradizionali modalità (mod. 26 o mod. 6), le costruzioni
rurali non denunciate al catasto Terreni alla data dell’11 marzo 1998, ma
preesistenti alla stessa data
pag. 21
I fabbricati rurali
Situazione prima della legge n. 133/94
CATASTO TERRENI
CATASTO EDILIZIO URBANO
Terreni
Immobili Urbani
Fabbricati Rurali
Aree Urbane
Porzioni Rurali
Lastrici Solari
pag. 22
I fabbricati rurali
Previsioni della legge n. 133/94
CATASTO TERRENI
CATASTO EDILIZIO URBANO
Terreni
Immobili Urbani
Fabbricati Rurali
Aree Urbane
Porzioni Rurali
Lastrici Solari
pag. 23
I fabbricati rurali
Previsioni della legge n. 133/94
CATASTO TERRENI
CATASTO DEI FABBRICATI
Fabbricati
Terreni
Aree Urbane
Lastrici Solari
pag. 24
I fabbricati rurali
Situazione attuale
CATASTO TERRENI
CATASTO DEI FABBRICATI
Terreni
Immobili Urbani
Aree Urbane
Lastrici Solari
Fabbricati Rurali
(Residuali)
Porzioni Rurali
(Residuali)
Fabbricati Rurali
Porzioni Rurali
pag. 25
I fabbricati rurali
MONDO SCONOSCIUTO AL CATASTO
Fabbricati Mai Dichiarati
pag. 26
Il problema dell’ICI dei fabbricati
rurali
pag. 27
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
CATASTO TERRENI
CATASTO DEI FABBRICATI
Terreni
Immobili Urbani
Aree Urbane
Lastrici Solari
Fabbricati Rurali
(Residuali)
Porzioni Rurali
(Residuali)
Fabbricati Rurali
Porzioni Rurali
pag. 28
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ La costituzione del catasto dei fabbricati ha sancito la piena autonomia tra
il profilo catastale (costituzione dell’inventario completo) ed il profilo fiscale
(esenzione o imposizione sulla base delle redditività oggettive, comunque
riportate in catasto)
‰ La rendita attribuita al fabbricato rurale era da intendersi come un
elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio
‰ Il reddito dominicale del terreno si riteneva comprensivo anche della
redditività delle costruzioni rurali asservite
pag. 29
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ Con la circolare n. 117 del 24 settembre 2008 l’ANCI Emilia
Romagna, sulla base di alcune interpretazioni del D.Lgs n. 504/1992,
che ha istituito l’ICI, e di alcune sentenze della Corte di Cassazione,
giungeva alla conclusione che “anche i fabbricati rurali sono
soggetti ad ICI, in quanto iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati”
‰ Al fine di risolvere definitivamente il problema posto, è intervenuto il
legislatore mediante un’interpretazione autentica della norma
pag. 30
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ Art.23, comma 1-bis D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n.14
“ Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche
iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i
requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni ”
pag. 31
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ L’esenzione dall’ICI per i fabbricati rurali: destinazione o accatastamento
Risolto il problema sollevato dalla circolare n. 117 del 24 settembre 2008
dell’ANCI Emilia Romagna, alcune sentenze della Corte di Cassazione, fra
le quali la più significativa la n. 18565 del 7 luglio 2009, hanno posto un
nuovo problema legato alla diatriba tra destinazione o accatastamento dei
fabbricati rurali ai fini dell’esenzione dall’ICI
pag. 32
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ Sentenza n. 18565 del 7 luglio 2009 della Corte di Cassazione
Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con suddetta sentenza,
depositata il 21 agosto 2009, hanno fra l’altro ritenuto determinante il mero
accatastamento delle unità immobiliari ai fini del riconoscimento della ruralità
e quindi dell’esclusione dall’ICI come previsto dall’art. 23 della L. n. 14/2009
Secondo tale sentenza, le abitazioni e gli immobili strumentali alle attività
agricole, per acquisire l’esenzione dall’ICI, debbono essere classificati negli
atti catastali, rispettivamente e necessariamente, nelle categorie A/6
(Abitazioni di tipo rurale) e D/10 (Immobili strumentali all’agricoltura)
pag. 33
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ Sentenza n. 18565 del 7 luglio 2009 della Corte di Cassazione
All’epoca furono espresse da più parti non poche perplessità sul decisum delle
sezioni unite civili della Corte di Cassazione, ritenendo poco convincente
l’interpretazione fornita
L’Agenzia del Territorio, con la nota del 26 febbraio 2010 n. 10933, inviata ad
alcune Confederazioni agricole, ribadiva le disposizioni contenute nelle circolari
n. 96/T del 9 aprile 1998 e n. 7 del 15 giugno 2007, ai fini dell’attribuzione della
categoria alle unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità ai fini fiscali
pag. 34
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰
Le unità immobiliari destinate ad edilizia abitativa vanno classate nella
categoria ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di
qualificazione vigenti (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/9, A/11)
‰
Ai sensi del comma 3, lettera e) dell’art. 9 della L. 133/94, sono escluse le
categorie A/1(abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in ville), come
pure sono esclusi gli immobili aventi le caratteristiche di lusso previste dal
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969
pag. 35
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰
Le unità immobiliari funzionali ad attività produttiva vanno censite :
nelle categorie ordinarie (C/2, C/3, C/6, C/7) nel caso di costruzioni rurali
con caratteri tipologici ordinari e non costituenti articolati compendi
immobiliari ad uso agricolo. In tale caso le classi da assegnare sono
quelle più consone alle capacità reddituali delle stesse, di norma quelle
inferiori
pag. 36
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰
In caso di mancanza dei caratteri tipologici ordinari, le unità immobiliari
funzionali ad attività produttiva vanno invece censite :
nella categoria speciale D/10 (fabbricati per funzioni
produttive
connesse alle attività agricole), sempreché le caratteristiche di
destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio
immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni,
una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state
originariamente costruite
pag. 37
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ In
sostanza, la tesi sostenuta dall’Agenzia ribadiva che i
requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del
carattere di ruralità di un immobile debbono soddisfare
quanto previsto all‘art. 9, commi 3 e 3-bis, della L. n.
133/1994 e debbono essere del tutto indipendenti dalla
categoria attribuita al medesimo immobile
pag. 38
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ In
tal senso, al Senato della Repubblica risultava in attesa di
conversione in legge un disegno di legge (A.S. 2566)
“Disposizioni in favore dei territori montani”, che all’art. 11
recitava testualmente:
pag. 39
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ All’ art.23 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n.14/2009, il comma 1bis è sostituito dal seguente:
“ Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto del contribuente), l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si
considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le
quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ”
pag. 40
Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali
‰ Invece,
in virtù di alcuni provvedimenti normativi, nel
frattempo intervenuti, la situazione era divenuta alquanto
confusa ed incoerente con i principi catastali
pag. 41
Le novità del Decreto Sviluppo
pag. 42
Le novità del Decreto Sviluppo
‰ Inaspettatamente,
infatti, con l’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-
quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto
Sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di
classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di
ruralità
pag. 43
Le novità del Decreto Sviluppo
‰ In
sostanza la norma recepisce l’orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui i benefici fiscali connessi alla ruralità
degli immobili sono subordinati all’attribuzione delle categorie
catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettivamente, ad uso
abitativo ovvero strumentali all’attività agricola (cfr. C. Cass.,
SS.UU., n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009)
pag. 44
Le novità del Decreto Sviluppo
‰ Ai sensi dell’art. 7-quater del decreto n. 70/2011 è stato emanato
il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
14
settembre
2011,
recante
“Modalità
applicative
e
documentazione necessaria per la presentazione della
certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati”
pag. 45
Le novità del Decreto Sviluppo
‰ Alle
unità immobiliari, per le quali sussistono i requisiti di
ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, venivano attribuite le
categorie catastali:
A/6
alle unità immobiliari ad uso abitativo
D/10 alle unità immobiliari strumentali all’attività agricola
pag. 46
Le novità del Decreto Sviluppo
‰ Veniva,
inoltre, istituita la classe “R”, senza determinazione
della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo
censite nella categoria A/6
pag. 47
Le novità del Decreto Sviluppo
‰ Per
le unità immobiliari già censite al Catasto Fabbricati, i
soggetti interessati potevano presentare all’Agenzia del
Territorio una domanda di variazione di categoria catastale per
l’attribuzione della categoria A/6 o D/10, entro la data del
30 settembre 2011*, corredata di autocertificazione
* Poi differita al 30 giugno 2012 (Decreto Milleproroghe) ed infine
al 30 settembre 2012 (Decreto sulla “Spending review”)
pag. 48
Le novità del Decreto Salva Italia
Pag 49
Le novità del Decreto Salva Italia
‰ L’articolo 13, comma 14 del decreto legge ha introdotto novità
di rilievo in materia di aggiornamento catastale
pag. 50
Le novità del Decreto Salva Italia
Gli elementi principali dell’articolo 13 possono essere così riassunti:
‰ Abrogazione con decorrenza dal 1°gennaio 2012:
del comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
(comma 14, lettera d)
dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106 (comma 14, lettera d-bis)
Pag 51
Le novità del Decreto Salva Italia
‰ Le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi
dell’art. 7 comma 2-bis del D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza
dei termini originariamente posti e fino alla data del 28 dicembre
2011*, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del
requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo (comma 14-bis)
* Poi differita al 30 giugno 2012 (Decreto Milleproroghe) ed infine al
30 settembre 2012 (Decreto sulla “Spending review”)
Pag 52
Le novità del Decreto Salva Italia
‰ Il decreto Salva Italia, fra l’altro, aveva previsto l’emanazione di
un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai fini
delle modalità per l’inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo
(comma 14-bis)
Pag 53
Le novità del D.M. 26 luglio 2012
Le novità del Decreto
‰ In data 26 luglio 2012 è stato emanato l’atteso Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, le cui disposizioni sostituiscono quelle
contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
14 settembre 2011
‰ Il D.M. del 26 luglio 2012 è reso disponibile sul sito internet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze
‰ Restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi dell’art. 7,
comma 2-bis del D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini
originariamente previsti e comunque non oltre il 30 settembre 2012
Pag 55
Le novità del Decreto
‰ I chiarimenti forniti dalla recente circolare n. 3/DF sull’IMU del Ministero
dell’Economia delle Finanze del 18 maggio 2012, lasciavano prevedere che
anche per i fabbricati strumentali il decreto avrebbe introdotto rilevanti
novità
‰ Infatti nella circolare è riportato: “ Si può, quindi, affermare che, anche nel
caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei
gruppi ordinari e non D/10, si può certamente riconoscere la strumentalità
e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini IMU”
Pag 56
Le novità del Decreto
‰ Ai fabbricati rurali destinati ad abitazioni ed ai fabbricati strumentali
all’esercizio dell’attività agricola, è attribuito il classamento, in base alle
regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale
di qualificazione
‰ Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di
ruralità in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è
apposta una specifica annotazione
pag. 57
Le novità del Decreto
‰ Ne
consegue che, ai sensi e per gli effetti delle nuove
disposizioni
del Decreto Ministeriale, la sussistenza dei
requisiti di ruralità è indicata negli atti catastali attraverso la
suddetta annotazione, indipendentemente dalla categoria
catastale
pag. 58
Le novità del Decreto
‰
Ai fini fiscali, per i fabbricati rurali non è più necessaria l’attribuzione della
categoria A/6 e della classe “R” e D/10 per gli immobili, rispettivamente,
abitativi e strumentali, così come in precedenza previsto, in quanto
l’apposizione dell’annotazione produce lo stesso effetto
‰
Pertanto gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti
al catasto fabbricati ed oggetto delle domande, siano essi a destinazione
abitativa o strumentale all’attività agricola, mantengono la categoria
attribuita e gli altri dati di classamento
pag. 59
Le novità del Decreto
‰ Le
domande
e
le
autocertificazioni
necessarie
ai
fini
del
riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai
modelli di cui agli allegati A, B, C
‰ La documentazione è presentata all’Ufficio provinciale territorialmente
competente dell’Agenzia del Territorio entro e non oltre il 30 settembre
2012 (1°ottobre 2012)
pag. 60
Le novità del Decreto
‰
La domanda e le autocertificazioni, in esenzione dal bollo, vanno
redatte in conformità ai modelli “A”, “B”, “C”
Allegato “A”: domanda
Allegato “B”: dichiarazione sostitutiva per le abitazioni
Allegato “C”: dichiarazione sostitutiva per i fabbricati strumentali
pag. 61
Le novità del Decreto
‰ L’autocertificazione
deve contenere la dichiarazione che
“l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a
quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità
necessari ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 557/93”
pag. 62
Le novità del Decreto
‰ L’autocertificazione
viene resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR n. 445/2000
‰ Sono
applicabili le norme penali di cui all’art. 76 dello stesso
decreto
pag. 63
Le novità del Decreto
‰ La
domanda, corredata della relativa documentazione, può
essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
consegna diretta all’ufficio
raccomandata postale A/R
fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del DPR 445/2000
posta elettronica certificata
pag. 64
Le novità del Decreto
‰ Ogni
indicazione utile alla presentazione della domanda di
variazione è consultabile sul sito internet dell’Agenzia:
www.agenziaterritorio.gov.it
pag. 65
Le novità del Decreto
‰ La domanda di variazione può essere presentata:
direttamente dal titolare dei diritti reali
tramite professionisti incaricati
tramite Associazioni di categoria degli agricoltori
pag. 66
Le novità del Decreto
‰ L’Agenzia
rende disponibile sul proprio sito internet una
specifica applicazione, che consente la compilazione della
domanda con modalità informatiche
‰ L’applicazione
permette anche la stampa della domanda, con
l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma
dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati ivi contenuti
pag. 67
Le novità del Decreto
‰ La
domanda, compilata e stampata con la predetta
applicazione, debitamente sottoscritta e corredata di tutta la
documentazione prevista, acquisisce validità a condizione che
venga successivamente presentata all’Agenzia con una delle
modalità descritte entro e non oltre la data fissata per la
scadenza (30 settembre 2012)
pag. 68
Le novità del Decreto
‰ La
presentazione della domanda e l’inserimento negli atti
catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il
riconoscimento del requisito della ruralità, a decorrere dal
quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda
pag. 69
Le novità del Decreto
‰
L’Agenzia, in data 7 agosto 2012, ha emanato la
Circolare
n. 2/2012, che, nel rivisitare le istruzioni della precedente
Circolare n. 6/2011, fornisce le indicazioni operative in merito
agli adempimenti previsti dal decreto
‰
Nella stessa data l’Agenzia ha diramato il Comunicato per le
modalità di presentazione delle domande, previsto dall’art. 2 del
decreto
pag. 70
Le novità del Decreto
‰
La domanda, corredata delle relative autocertificazioni, è presentata
ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità
per le unità immobiliari, sia ad uso abitativo che strumentali
all’esercizio dell’attività agricola, censite al catasto dei fabbricati,
ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10
pag. 71
Le novità del Decreto
‰
I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio,
costituenti unità immobiliari per le quali sussistono i requisiti di ruralità di
cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, vengono dichiarati in catasto secondo le
modalità previste dal D.M. n. 701/94 (Docfa), allegando una o più
autocertificazioni redatte in conformità ai modelli già descritti, senza la
dichiarazione del possesso dei requisiti di ruralità retroattiva di cinque
anni
pag. 72
Le novità del Decreto
‰ Per
le unità immobiliari che acquisiscono o perdono i requisiti
di ruralità e necessitano di un nuovo classamento
permane l’obbligo di presentazione della variazione catastale
con le modalità di cui al D.M. n. 701/94 (Docfa)
pag. 73
Le novità del Decreto
‰ Al
fine di ricomprendere gli adempimenti relativi alla disciplina
dei fabbricati rurali, è stata implementata la nuova versione
della procedura Docfa: Docfa 4.00.1
La nuova versione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia
del Territorio
Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la
versione di Docfa attualmente in uso
pag. 74
Le novità del Decreto
‰
Per le unità immobiliari che acquisiscono o perdono i requisiti di ruralità e
non necessitano di un nuovo classamento
è sufficiente presentare, in esenzione dal bollo, al competente Ufficio
provinciale dell’Agenzia apposita richiesta ai fini della iscrizione o
cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, entro
30 giorni da quello in cui l’unità ha acquisito o perso i previsti requisiti
all’istanza è unita la necessaria autocertificazione, redatta secondo i
modelli (“B” e “C”) conformi a quelli del decreto
pag. 75
Le novità del Decreto
‰ Nella
Circolare n. 2/2012 sono allegati gli appositi modelli ai fini
della richiesta di iscrizione o di cancellazione dell’annotazione
di sussistenza del requisito di ruralità:
Allegato 1: Richiesta di iscrizione
Allegato 2: Richiesta di cancellazione
pag. 76
Le novità del Decreto
‰ Viene
fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica
annotazione,
con
specifico
riferimento
ad
ogni
unità
immobiliare interessata, e per tutte le fattispecie considerate:
domanda
accatastamento
istanza di iscrizione e cancellazione dell’annotazione
pag. 77
Le novità del Decreto
‰
Le specifiche annotazioni, che vengono apposte, risultano nel caso :
di domanda:
“Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n.
…….. del ……..”
di iscrizione:
“Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma 6, DM
26/07/2012, con richiesta prot. n. ……. del ………..”
di cancellazione:
“Cancellazione, a seguito di richiesta prot. n. ………. del……….,
dell’annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data …………”
pag. 78
Le novità del Decreto
‰
E’ importante ribadire che non saranno prese in considerazione eventuali
istanze
pervenute anteriormente all’emanazione del decreto ministeriale 14
settembre 2011
successivamente al 30 settembre 2012
redatte su modelli non conformi a quelli allegati ai decreti del
14
settembre 2011 e del 26 luglio 2012
prive della prevista autocertificazione o della sottoscrizione
pag. 79
Le novità del Decreto
‰
Le domande, le istanze e le relative autocertificazioni sono
sottoposte alle verifiche da parte degli Uffici provinciali
dell’Agenzia, per gli aspetti di diretta competenza
‰
L’Agenzia provvede, altresì, alle verifiche del classamento e dei
requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità del
D.M. n. 701/94
pag. 80
Le novità del Decreto
‰
Il mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità, anche a seguito
di segnalazione motivata del Comune o dell’Agenzia delle Entrate, è
accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’Ufficio
provinciale, ed è registrato negli atti catastali mediante specifica
annotazione:
“Mancato
riconoscimento
della
ruralità
dichiarata
con
domanda/richiesta prot. n. ……… del ………..”
‰
Il suddetto provvedimento viene notificato agli interessati ed è
impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale
pag. 81
L’accatastamento dei
fabbricati rurali censiti al
catasto terreni
Pag 82
I fabbricati censiti al catasto terreni
CATASTO TERRENI
CATASTO DEI FABBRICATI
Terreni
Immobili Urbani
Aree Urbane
Lastrici Solari
Fabbricati Rurali
(Residuali)
Porzioni Rurali
(Residuali)
Fabbricati Rurali
Porzioni Rurali
pag. 83
I fabbricati censiti al catasto terreni
‰ Fino all’entrata in vigore del decreto n. 201/2011, per i fabbricati
censiti al catasto terreni vigeva l’obbligo del passaggio al catasto
fabbricati nei seguenti casi:
perdita dei requisiti di ruralità
mutazione nello stato dei beni
trasferimento dei diritti reali sui beni
Pag 84
‰
I fabbricati censiti al catasto terreni
‰ Obbligo, entro il 30 novembre 2012, della dichiarazione al
catasto fabbricati dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni,
con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di
inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.M. n. 28/98
(comma 14-ter)
Pag 85
I fabbricati censiti al catasto terreni
‰ Le motivazioni sono da ricondurre al fatto che, a differenza della
vecchia ICI, la nuova Imposta municipale propria (IMU) si applica alla
generalità degli immobili, e, quindi, anche ai fabbricati rurali
‰ Non rilevano, dunque, i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del
D.L. 557/93, che consentivano di sfuggire alla vecchia imposta
‰ La diversa destinazione degli immobili, ad uso abitativo o strumentale,
assume rilevanza ai soli fini dell’individuazione delle aliquote applicabili
Pag 86
I fabbricati censiti al catasto terreni
Universo dei fabbricati – Art. 3
‰ L’universo dei fabbricati è costituito dai seguenti insiemi:
¾ unità
immobiliari
ordinarie
che
costituiscono
oggetto
dell’inventario (comma 1)
¾ immobili che possono formare oggetto di iscrizione ai soli fini
della identificazione (comma 2)
¾ immobili senza obbligo di inventariazione (commi 3 e 4)
pag. 87
I fabbricati censiti al catasto terreni
Art. 3 – comma 2
‰ Ai soli fini dell’identificazione possono formare oggetto di iscrizione in
catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei
caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili:
¾ fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione (F/3) o di definizione (F/4);
¾ costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa
dell’accentuato degrado (F/2);
¾ lastrici solari (F/5);
¾ aree urbane (F/1)
pag. 88
I fabbricati censiti al catasto terreni
Art. 3 – comma 3
‰
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non
costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a)
manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b)
serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c)
vasche per l’acquacoltura di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
d)
manufatti isolati privi di copertura;
e)
tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile
inferiore a 1.80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc;
f)
manufatti precari, privi di fondazione non stabilmente infissi al suolo
pag. 89
I fabbricati censiti al catasto terreni
Art. 3 – comma 4
‰ Le opere di cui al comma 3, lettera a) ed e), nonché quelle di
cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora
accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie,
sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle
predette unità
pag. 90
I fabbricati censiti al catasto terreni
‰ Si ricorda che l’obbligo, entro il 30 novembre 2012, della
dichiarazione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali iscritti al catasto
terreni, sussiste anche per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei
comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ai quali è stata estesa
l’esenzione dall’IMU
Pag 91
I fabbricati censiti al catasto terreni
‰ Per la dichiarazione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali censiti al
catasto terreni, occorre provvedere alla presentazione dei seguenti
atti di aggiornamento catastali:
Variazione al catasto terreni (Pregeo)
Dichiarazione al catasto fabbricati (Docfa), unitamente alle
autocertificazioni richieste
Casi particolari
Pag 93
Casi particolari
‰ Nel seguito vengono trattati alcuni casi particolari di immobili
censiti al catasto terreni, per i quali si utilizzano specifiche
modalità di accatastamento:
Rudere
Fabbricato collabente
Fabbricato non utilizzato
Demolizione totale
pag. 94
Casi particolari
Rudere
‰ Tale stato è associabile a fabbricati che presentano crolli delle
strutture orizzontali e/o verticali, il cui recupero prevede la
totale demolizione
‰ In questo caso è possibile presentare una variazione al catasto
terreni, tramite la procedura Docte, ai fini dell’attribuzione della
destinazione “Rudere”
pag. 95
Casi particolari
Fabbricato collabente
‰ I fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con
interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione,
vanno dichiarati al catasto fabbricati come unità collabenti
(F/2), fino al momento del recupero ovvero della loro
demolizione
pag. 96
Casi particolari
Fabbricato collabente
‰ In tale fattispecie, si sottolinea che il D.M. 701/94 non
prevede alcuna attestazione da parte degli organi comunali
sullo stato di conservazione, in quanto tale condizione viene
formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro
responsabilità, dal tecnico professionista e dal titolare di
diritto sull’immobile
pag. 97
Casi particolari
Fabbricato non utilizzato
‰ Si tratta della fattispecie prevista al comma 6 dell’art. 9 del
D.L. 557/93, che riguarda fabbricati ad uso abitativo che
presentano i requisiti di ruralità, ma che risultano non
utilizzate.
‰ Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita
autocertificazione attestante l’assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del
gas.
pag. 98
Casi particolari
Fabbricato non utilizzato
‰ Tale fabbricato va dichiarato al catasto fabbricati con
l’attribuzione della categoria catastale del gruppo “A” di
competenza, allegando l’autocertificazione prevista dal
D.M. 26 luglio 2012 (allegato B) e quella per l’assenza di
allaccio alle reti dei servizi
pag. 99
Casi particolari
Demolizione totale
‰ In caso si decida di eseguire la demolizione totale del
fabbricato (rudere o collabente), la variazione al catasto
terreni può essere presentata tramite modello 26, avendo il
fabbricato la destinazione di FR
pag. 100
Casi particolari
‰
Nel caso di immobili censiti al catasto fabbricati, dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati si fa riferimento a quanto previsto
all’art. 13, comma 3 del Decreto Salva Italia
‰
Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 si rinvia alle
previsioni dell’art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo)
pag. 101
Esempi di accatastamento
Esempio n. 1: Centro aziendale
Estratto di mappa
pag. 103
Esempio n. 1: Centro aziendale
‰
Centro aziendale costituito da più corpi di fabbrica con caratteristiche
costruttive e di destinazione non omogenee, diverse dalle abitative o
comunque non suscettibili di utilizzazioni diverse da quelle per le quali
furono originariamente costruiti, salvo radicale trasformazione
‰
Trattasi di un’unica unità immobiliare da censire nella categoria
speciale D/10
pag. 104
Esempio n. 2: Centro aziendale con abitazione
Elaborato planimetrico
SUB.
CAT.
1
D/10
2
A
3
B.C.N.C.
pag. 105
Esempio n. 2: Centro aziendale con abitazione
‰
Centro aziendale costituito da annessi agricoli (categoria
speciale) ed abitazione (categoria ordinaria)
‰
L’unità immobiliare identificata dal sub. 1 (annessi agricoli) verrà
censita nella categoria speciale D/10
‰
L’unità immobiliare identificata dal sub. 2 (abitazione) verrà
censita nella categoria A (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11)
‰
Il sub. 3 identifica un’area cortiliva comune al sub. 1 ed al sub. 2
pag. 106
Esempio n. 3: Costruzioni con caratteri tipologici ordinari
Elaborato planimetrico
SUB.
CAT.
1
C/2
2
A
3
B.C.N.C.
pag. 107
Esempio n. 3: Costruzioni con caratteri tipologici ordinari
‰
Costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari (categoria ordinaria)
‰
L’unità immobiliare identificata dal sub. 1 (magazzino) verrà censita
nella categoria C/2
‰
L’unità immobiliare identificata dal sub. 2 (abitazione) verrà censita
nella categoria A (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11)
‰
Il sub. 3 identifica un’area cortiliva comune al sub. 1 ed al sub. 2
pag. 108
Esempi di accatastamento
‰ Potrebbe tornare utile la Risoluzione n. 257 del 17 marzo 1994,
con la quale l’allora Dipartimento del Territorio ha fornito gli
indirizzi specifici per il classamento delle unità immobiliari, al fine
di rendere più chiara la determinazione della rendita catastale
presunta per i fabbricati rurali
Pag 109
Gli impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici
Pag 110
Gli impianti fotovoltaici
‰
Una circolare congiunta delle Agenzie delle Entrate e del
Territorio, di prossima emanazione, avrà la finalità di
chiarire le principali questioni sulla fiscalità del settore
fotovoltaico
‰
In particolare la circolare dovrà fare chiarezza sulle
seguenti problematiche:
classificazione dell’impianto fotovoltaico quale bene
mobile o immobile
accatastamento degli impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici
‰
In attesa dei chiarimenti della circolare, si può far
riferimento alle seguenti disposizioni di prassi, che
dovrebbero essere confermate dalla stessa circolare:
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio n. 3 del
16 novembre 2008
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del
6 luglio 2009
Nota dell’Agenzia del Territorio – Direzione centrale
Catasto e cartografia n. 62002 del 10 ottobre 2011
Gli impianti fotovoltaici
‰
In particolare, in considerazione dell’importanza del tema e
delle implicazioni che ne derivano in ambito fiscale, sono
stati precisati gli aspetti sostanziali nella nota:
Nota dell’Agenzia del Territorio – Direzione centrale
Catasto e cartografia n. 31892 del 22 giugno 2012
Gli impianti fotovoltaici
‰
Dal punto di vista catastale, sostanzialmente le fattispecie
ricorrenti possono ricondursi alle seguenti ipotesi:
Accatastamento con attribuzione della categoria D/1
Accatastamento con attribuzione della categoria D/10
Accatastamento non dovuto
Gli impianti fotovoltaici
Accatastamento con l’attribuzione della ctg D/1
‰
Nella risoluzione n. 3/2008 si stabilisce, in linea generale, che
“…le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere
accertate nella categoria D/1- opifici” e che “nella
determinazione della relativa rendita catastale devono essere
inclusi i pannelli fotovoltaici , in analogia con la prassi, ormai
consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali
elettriche”
Gli impianti fotovoltaici
Accatastamento con l’attribuzione della ctg D/10
‰
L’unità immobiliare ospitante gli impianti fotovoltaici potrebbe
risultare rurale e quindi essere accertata nella categoria D/10,
qualora siano rispettati i requisiti indicati nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2009
‰
In tal caso alla relativa dichiarazione del D.M. 701/94 (Docfa)
deve essere unita l’apposita autocertificazione, conforme al
modello “C” del D.M. del 26 luglio 2012, priva dell’attestazione
dell’esistenza dei requisiti di ruralità, riferiti all’intero
quinquennio antecedente la dichiarazione
Gli impianti fotovoltaici
Accatastamento non dovuto
‰
La nota n. 31892 del 22 giugno 2012, nel ribadire i principi
della risoluzione n. 3/2008, oltre a definire la corretta
attribuzione della categoria catastale, individua le tipologie di
immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici per le quali sussiste
l’obbligo di accatastamento
‰
Inoltre chiarisce che le installazioni di modesta entità, in
termini dimensionali e di potenza, non necessita alcun
adempimento in materia di catasto
Gli impianti fotovoltaici
Rappresentazione cartografica degli impianti fotovoltaici
‰
Con la nota citata vengono fornite anche le indicazioni
riguardo alla rappresentazione in mappa degli immobili
ospitanti gli impianti fotovoltaici e casi particolari di
intestazione
Gli impianti fotovoltaici
‰
In particolare, si precisa che occorre distinguere
preliminarmente due possibili fattispecie alternative:
l’impianto non consente il contemporaneo svolgimento
di attività agricole sull’area interessata dall’interveto,
sottraendola, di fatto, alla produzione agricola
l’impianto consente il contemporaneo svolgimento di
attività agricole, quali, ad esempio, il pascolo
Gli impianti fotovoltaici
Rappresentazione cartografica degli impianti fotovoltaici
‰
Per entrambe le fattispecie si fornisce la soluzione
catastale della rappresentazione
Gli impianti fotovoltaici
ESEMPI DI RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA DELLE
INSTALLAZIONI A PANNELLI FOTOVOLTAICI
Esempio 1: la tipologia dell'impianto non consente il
contemporaneo svolgimento di attività agricole sull'area
interessata all'intervento
Esempio 2 la tipologia dell'impianto consente il
contemporaneo svolgimento di attività agricole
sull'area interessata all'intervento
Oneri, tributi e
sanzioni
Pag 122
Oneri e tributi
‰ Occorre prevedere gli oneri necessari per la redazione degli
atti di aggiornamento catastali:
Variazione al catasto terreni (Pregeo)
Dichiarazione al catasto fabbricati (Docfa)
‰ Inoltre, vanno corrisposti i tributi catastali previsti
Sanzioni
‰ In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336 della
legge 311/2004, salva l’applicazione delle sanzioni previste
(comma 14-quater)
‰ Il comma 337 della legge 311/2004 prevede che le rendite
catastali, dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336,
producono effetto fiscale in deroga alla normativa attuale (art. 74
L. 342/2000)
Pag 124
Sanzioni
‰
Con l’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, sono stati quadruplicati gli importi minimo e massimo della
sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli
obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di
consistenza o di destinazione dei medesimi
‰ Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2011 i predetti importi passano:
Minimo:
Massimo:
da Euro 258
da Euro 2.066
a Euro 1.032
a Euro 8.264
Oneri a favore dell’Agenzia
‰
Nel caso di surroga da parte dell’Agenzia, son dovuti gli oneri
per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali,
da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di
presentazione, oltre ai tributi, alle sanzioni ed agli interessi
moratori
‰ La
contabilizzazione degli oneri è contenuta nella
Determinazione 29 settembre 2009 del Direttore dell’Agenzia del
Territorio
Conclusioni
Pag 127
Conclusioni
‰ La costituzione del Catasto dei Fabbricati rappresenta senza
dubbio un’opera di civiltà per il Paese, vista l’importanza che
riveste l’inventario completo ed uniforme del patrimonio
edilizio nazionale
Pag 128
Conclusioni
‰ Entro il 30 novembre 2012, salvo eventuali proroghe,
comunque entro il tempo ritenuto necessario, dovrebbe
concretizzarsi sostanzialmente la struttura del Catasto Italiano
disegnata dal legislatore del 1993 (D.L. n. 557/93 con le
intervenute modifiche del D.L. n. 201/2011 e del D.M. 26 luglio
2012)
Pag 129
Conclusioni
Il catasto italiano alla data del 30 novembre 2012
CATASTO TERRENI
Terreni
CATASTO DEI FABBRICATI
Immobili Urbani
Aree Urbane
Lastrici Solari
Fabbricati Rurali
Porzioni Rurali
(opportunamente identificati)
pag. 130
Conclusioni
‰ Il mondo agricolo è stato chiamato principalmente a
contribuire alla realizzazione di questo importantissimo
progetto, a beneficio di tutta la collettività
Pag 131
Conclusioni
‰ Al legislatore di oggi è lasciato il compito di saper apprezzare,
nei modi e nei tempi dovuti, il significativo contributo della
categoria
‰ Agli amministratori locali è indirizzata la sollecitazione
all’attenzione del caso nelle decisioni che dovranno ancora
assumere
Pag 132
Conclusioni
‰ L’Agenzia del Territorio, nella consapevolezza della propria
missione istituzionale, assicurerà
collaborazione di sempre
il
supporto
e
Pag 133
la
GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
pag. 134