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“ L’accatastamento dei fabbricati rurali: modalità ed adempimenti” Parma, 18 settembre 2012 Salvatore Scarpino Direzione regionale Emilia Romagna – Via Sant’Isaia 1 – Bologna I temi della presentazione Il contesto I fabbricati rurali Il problema dell’ICI Le nuove disposizioni Gli adempimenti previsti pag. 2 Il contesto Il contesto Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto“Salva Italia”) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto novità di rilievo in materia di aggiornamento catastale In particolare l’articolo 13, comma 14 del decreto ha innovato la precedente disciplina relativa al censimento dei fabbricati rurali negli atti catastali pag. 4 Il contesto Di recente, è stato emanato il Decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, del requisito di ruralità Il decreto ministeriale, inoltre, chiarisce in modo inequivocabile che anche per i fabbricati rurali si applicano le regole ordinarie del classamento catastale, superando definitivamente le incertezze derivanti da precedenti interpretazioni e sentenze in materia pag. 5 Il contesto Il decreto “Salva Italia” ed il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012 completano un quadro normativo costellato di provvedimenti, innovando sostanzialmente la precedente disciplina relativa all’inventario dei fabbricati rurali in catasto pag. 6 Il contesto D.L. n. 201 2011 D.L. n. 557 1993 D.L. n. 262 2006 D.L. n. 70 2011 Decreto MEF 26 luglio 2012 D.L. n. 216 2011 D.L. n. 16 2012 D.M. n. 28 1998 Normativa a monte D.L. n. 95 2012 Normativa a valle Decreto Salva Italia Il contesto Entrambi i provvedimenti normativi contribuiscono opportunamente al recupero del criterio, condiviso dall’Agenzia del Territorio, di separare il concetto di classamento di un immobile, che deve essere definito sulla base dei criteri comparativi tra analoghe unità immobiliari secondo le norme catastali, da quello del possesso dei requisiti di ruralità, che ha rilevanza fiscale Pag 8 Il contesto Questa presentazione ha lo scopo di: fornire una chiara esplicitazione del quadro delineato pervenire ad una efficace sintesi delle modalità di accatastamento e degli adempimenti da porre in essere dai soggetti interessati pag. 9 I fabbricati rurali La casa sulla collina I fabbricati rurali Il presupposto necessario e sufficiente affinché un fabbricato possa definirsi fabbricato rurale è che possieda tutti i requisiti per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali I requisiti di ruralità sono stabiliti dall’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 pag. 11 I fabbricati rurali Novità di rilievo dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557: ¾ Istituzione del catasto dei fabbricati (comma 1) ¾ Modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale (comma 2) ¾ Requisiti per il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali (commi da 3 a 9) pag. 12 I fabbricati rurali L’impianto originario del disposto dell’art. 9 è stato nel tempo più volte modificato, dalle seguenti norme: Art. 2 del D.P.R. 139/98 Art. 37 del D.L. 262/06 Art. 42-bis del D.L. 159/07 Art.1 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) pag. 13 I fabbricati rurali Requisiti per la ruralità ai fini fiscali Fabbricati destinati all’edilizia abitativa: art. 9 L.133/94, comma 3 Fabbricati strumentali all’attività agricola: art. 9 L.133/94, comma 3-bis I fabbricati rurali Con la circolare n. 7 del 15 giugno 2007, l’Agenzia del Territorio ha ritenuto rappresentare in forma organica la principale normativa relativa ai criteri per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali pag. 15 I fabbricati rurali Prima della legge 133/94 i fabbricati rurali e le loro porzioni erano censiti al Catasto Terreni: con rappresentazione in mappa con l’assegnazione della destinazione di FR o Porz. Rur. senza alcuna rappresentazione planimetrica senza l’indicazione della categoria catastale senza l’attribuzione di rendita catastale pag. 16 I fabbricati rurali I fabbricati rurali venivano censiti al Catasto Terreni, in quanto l’incidenza economico-fiscale degli stessi era ricompresa nel reddito dominicale delle particelle facenti parte, ordinariamente, dell’azienda agraria pag. 17 I fabbricati rurali Art. 9 del D.L. n. 557/93 Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di “Catasto dei fabbricati” pag. 18 I fabbricati rurali Art. 9 del D.L. n. 557/93 L’amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici pag. 19 I fabbricati rurali Ai fini del catasto dei fabbricati, assumono particolare rilevanza le disposizioni del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 che contiene il “Regolamento recante norme in materia di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale” pag. 20 I fabbricati rurali Il Decreto Ministeriale n. 28/98, entrato in vigore in data 11 marzo 1998, ha previsto procedure unificate indistintamente per tutte le costruzioni di nuova costruzione ovvero oggetto di variazione, denunciate al Catasto dei Fabbricati Fino al 1°luglio 2001 è stato possibile, in deroga, denunciare ancora al Catasto Terreni con le tradizionali modalità (mod. 26 o mod. 6), le costruzioni rurali non denunciate al catasto Terreni alla data dell’11 marzo 1998, ma preesistenti alla stessa data pag. 21 I fabbricati rurali Situazione prima della legge n. 133/94 CATASTO TERRENI CATASTO EDILIZIO URBANO Terreni Immobili Urbani Fabbricati Rurali Aree Urbane Porzioni Rurali Lastrici Solari pag. 22 I fabbricati rurali Previsioni della legge n. 133/94 CATASTO TERRENI CATASTO EDILIZIO URBANO Terreni Immobili Urbani Fabbricati Rurali Aree Urbane Porzioni Rurali Lastrici Solari pag. 23 I fabbricati rurali Previsioni della legge n. 133/94 CATASTO TERRENI CATASTO DEI FABBRICATI Fabbricati Terreni Aree Urbane Lastrici Solari pag. 24 I fabbricati rurali Situazione attuale CATASTO TERRENI CATASTO DEI FABBRICATI Terreni Immobili Urbani Aree Urbane Lastrici Solari Fabbricati Rurali (Residuali) Porzioni Rurali (Residuali) Fabbricati Rurali Porzioni Rurali pag. 25 I fabbricati rurali MONDO SCONOSCIUTO AL CATASTO Fabbricati Mai Dichiarati pag. 26 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali pag. 27 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali CATASTO TERRENI CATASTO DEI FABBRICATI Terreni Immobili Urbani Aree Urbane Lastrici Solari Fabbricati Rurali (Residuali) Porzioni Rurali (Residuali) Fabbricati Rurali Porzioni Rurali pag. 28 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali La costituzione del catasto dei fabbricati ha sancito la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell’inventario completo) ed il profilo fiscale (esenzione o imposizione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto) La rendita attribuita al fabbricato rurale era da intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio Il reddito dominicale del terreno si riteneva comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite pag. 29 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Con la circolare n. 117 del 24 settembre 2008 l’ANCI Emilia Romagna, sulla base di alcune interpretazioni del D.Lgs n. 504/1992, che ha istituito l’ICI, e di alcune sentenze della Corte di Cassazione, giungeva alla conclusione che “anche i fabbricati rurali sono soggetti ad ICI, in quanto iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati” Al fine di risolvere definitivamente il problema posto, è intervenuto il legislatore mediante un’interpretazione autentica della norma pag. 30 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Art.23, comma 1-bis D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n.14 “ Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ” pag. 31 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali L’esenzione dall’ICI per i fabbricati rurali: destinazione o accatastamento Risolto il problema sollevato dalla circolare n. 117 del 24 settembre 2008 dell’ANCI Emilia Romagna, alcune sentenze della Corte di Cassazione, fra le quali la più significativa la n. 18565 del 7 luglio 2009, hanno posto un nuovo problema legato alla diatriba tra destinazione o accatastamento dei fabbricati rurali ai fini dell’esenzione dall’ICI pag. 32 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Sentenza n. 18565 del 7 luglio 2009 della Corte di Cassazione Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con suddetta sentenza, depositata il 21 agosto 2009, hanno fra l’altro ritenuto determinante il mero accatastamento delle unità immobiliari ai fini del riconoscimento della ruralità e quindi dell’esclusione dall’ICI come previsto dall’art. 23 della L. n. 14/2009 Secondo tale sentenza, le abitazioni e gli immobili strumentali alle attività agricole, per acquisire l’esenzione dall’ICI, debbono essere classificati negli atti catastali, rispettivamente e necessariamente, nelle categorie A/6 (Abitazioni di tipo rurale) e D/10 (Immobili strumentali all’agricoltura) pag. 33 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Sentenza n. 18565 del 7 luglio 2009 della Corte di Cassazione All’epoca furono espresse da più parti non poche perplessità sul decisum delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, ritenendo poco convincente l’interpretazione fornita L’Agenzia del Territorio, con la nota del 26 febbraio 2010 n. 10933, inviata ad alcune Confederazioni agricole, ribadiva le disposizioni contenute nelle circolari n. 96/T del 9 aprile 1998 e n. 7 del 15 giugno 2007, ai fini dell’attribuzione della categoria alle unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità ai fini fiscali pag. 34 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Le unità immobiliari destinate ad edilizia abitativa vanno classate nella categoria ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/9, A/11) Ai sensi del comma 3, lettera e) dell’art. 9 della L. 133/94, sono escluse le categorie A/1(abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in ville), come pure sono esclusi gli immobili aventi le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969 pag. 35 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Le unità immobiliari funzionali ad attività produttiva vanno censite : nelle categorie ordinarie (C/2, C/3, C/6, C/7) nel caso di costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari e non costituenti articolati compendi immobiliari ad uso agricolo. In tale caso le classi da assegnare sono quelle più consone alle capacità reddituali delle stesse, di norma quelle inferiori pag. 36 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali In caso di mancanza dei caratteri tipologici ordinari, le unità immobiliari funzionali ad attività produttiva vanno invece censite : nella categoria speciale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), sempreché le caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite pag. 37 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali In sostanza, la tesi sostenuta dall’Agenzia ribadiva che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile debbono soddisfare quanto previsto all‘art. 9, commi 3 e 3-bis, della L. n. 133/1994 e debbono essere del tutto indipendenti dalla categoria attribuita al medesimo immobile pag. 38 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali In tal senso, al Senato della Repubblica risultava in attesa di conversione in legge un disegno di legge (A.S. 2566) “Disposizioni in favore dei territori montani”, che all’art. 11 recitava testualmente: pag. 39 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali All’ art.23 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n.14/2009, il comma 1bis è sostituito dal seguente: “ Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ” pag. 40 Il problema dell’ICI dei fabbricati rurali Invece, in virtù di alcuni provvedimenti normativi, nel frattempo intervenuti, la situazione era divenuta alquanto confusa ed incoerente con i principi catastali pag. 41 Le novità del Decreto Sviluppo pag. 42 Le novità del Decreto Sviluppo Inaspettatamente, infatti, con l’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2- quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità pag. 43 Le novità del Decreto Sviluppo In sostanza la norma recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili sono subordinati all’attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettivamente, ad uso abitativo ovvero strumentali all’attività agricola (cfr. C. Cass., SS.UU., n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009) pag. 44 Le novità del Decreto Sviluppo Ai sensi dell’art. 7-quater del decreto n. 70/2011 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, recante “Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati” pag. 45 Le novità del Decreto Sviluppo Alle unità immobiliari, per le quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, venivano attribuite le categorie catastali: A/6 alle unità immobiliari ad uso abitativo D/10 alle unità immobiliari strumentali all’attività agricola pag. 46 Le novità del Decreto Sviluppo Veniva, inoltre, istituita la classe “R”, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6 pag. 47 Le novità del Decreto Sviluppo Per le unità immobiliari già censite al Catasto Fabbricati, i soggetti interessati potevano presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione di categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 o D/10, entro la data del 30 settembre 2011*, corredata di autocertificazione * Poi differita al 30 giugno 2012 (Decreto Milleproroghe) ed infine al 30 settembre 2012 (Decreto sulla “Spending review”) pag. 48 Le novità del Decreto Salva Italia Pag 49 Le novità del Decreto Salva Italia L’articolo 13, comma 14 del decreto legge ha introdotto novità di rilievo in materia di aggiornamento catastale pag. 50 Le novità del Decreto Salva Italia Gli elementi principali dell’articolo 13 possono essere così riassunti: Abrogazione con decorrenza dal 1°gennaio 2012: del comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (comma 14, lettera d) dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (comma 14, lettera d-bis) Pag 51 Le novità del Decreto Salva Italia Le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7 comma 2-bis del D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data del 28 dicembre 2011*, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo (comma 14-bis) * Poi differita al 30 giugno 2012 (Decreto Milleproroghe) ed infine al 30 settembre 2012 (Decreto sulla “Spending review”) Pag 52 Le novità del Decreto Salva Italia Il decreto Salva Italia, fra l’altro, aveva previsto l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai fini delle modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo (comma 14-bis) Pag 53 Le novità del D.M. 26 luglio 2012 Le novità del Decreto In data 26 luglio 2012 è stato emanato l’atteso Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le cui disposizioni sostituiscono quelle contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011 Il D.M. del 26 luglio 2012 è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti e comunque non oltre il 30 settembre 2012 Pag 55 Le novità del Decreto I chiarimenti forniti dalla recente circolare n. 3/DF sull’IMU del Ministero dell’Economia delle Finanze del 18 maggio 2012, lasciavano prevedere che anche per i fabbricati strumentali il decreto avrebbe introdotto rilevanti novità Infatti nella circolare è riportato: “ Si può, quindi, affermare che, anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non D/10, si può certamente riconoscere la strumentalità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini IMU” Pag 56 Le novità del Decreto Ai fabbricati rurali destinati ad abitazioni ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione pag. 57 Le novità del Decreto Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni del Decreto Ministeriale, la sussistenza dei requisiti di ruralità è indicata negli atti catastali attraverso la suddetta annotazione, indipendentemente dalla categoria catastale pag. 58 Le novità del Decreto Ai fini fiscali, per i fabbricati rurali non è più necessaria l’attribuzione della categoria A/6 e della classe “R” e D/10 per gli immobili, rispettivamente, abitativi e strumentali, così come in precedenza previsto, in quanto l’apposizione dell’annotazione produce lo stesso effetto Pertanto gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti al catasto fabbricati ed oggetto delle domande, siano essi a destinazione abitativa o strumentale all’attività agricola, mantengono la categoria attribuita e gli altri dati di classamento pag. 59 Le novità del Decreto Le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B, C La documentazione è presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio entro e non oltre il 30 settembre 2012 (1°ottobre 2012) pag. 60 Le novità del Decreto La domanda e le autocertificazioni, in esenzione dal bollo, vanno redatte in conformità ai modelli “A”, “B”, “C” Allegato “A”: domanda Allegato “B”: dichiarazione sostitutiva per le abitazioni Allegato “C”: dichiarazione sostitutiva per i fabbricati strumentali pag. 61 Le novità del Decreto L’autocertificazione deve contenere la dichiarazione che “l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 557/93” pag. 62 Le novità del Decreto L’autocertificazione viene resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 Sono applicabili le norme penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto pag. 63 Le novità del Decreto La domanda, corredata della relativa documentazione, può essere inoltrata secondo le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio raccomandata postale A/R fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del DPR 445/2000 posta elettronica certificata pag. 64 Le novità del Decreto Ogni indicazione utile alla presentazione della domanda di variazione è consultabile sul sito internet dell’Agenzia: www.agenziaterritorio.gov.it pag. 65 Le novità del Decreto La domanda di variazione può essere presentata: direttamente dal titolare dei diritti reali tramite professionisti incaricati tramite Associazioni di categoria degli agricoltori pag. 66 Le novità del Decreto L’Agenzia rende disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche L’applicazione permette anche la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati ivi contenuti pag. 67 Le novità del Decreto La domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione, debitamente sottoscritta e corredata di tutta la documentazione prevista, acquisisce validità a condizione che venga successivamente presentata all’Agenzia con una delle modalità descritte entro e non oltre la data fissata per la scadenza (30 settembre 2012) pag. 68 Le novità del Decreto La presentazione della domanda e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda pag. 69 Le novità del Decreto L’Agenzia, in data 7 agosto 2012, ha emanato la Circolare n. 2/2012, che, nel rivisitare le istruzioni della precedente Circolare n. 6/2011, fornisce le indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti dal decreto Nella stessa data l’Agenzia ha diramato il Comunicato per le modalità di presentazione delle domande, previsto dall’art. 2 del decreto pag. 70 Le novità del Decreto La domanda, corredata delle relative autocertificazioni, è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità per le unità immobiliari, sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attività agricola, censite al catasto dei fabbricati, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10 pag. 71 Le novità del Decreto I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per le quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, vengono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal D.M. n. 701/94 (Docfa), allegando una o più autocertificazioni redatte in conformità ai modelli già descritti, senza la dichiarazione del possesso dei requisiti di ruralità retroattiva di cinque anni pag. 72 Le novità del Decreto Per le unità immobiliari che acquisiscono o perdono i requisiti di ruralità e necessitano di un nuovo classamento permane l’obbligo di presentazione della variazione catastale con le modalità di cui al D.M. n. 701/94 (Docfa) pag. 73 Le novità del Decreto Al fine di ricomprendere gli adempimenti relativi alla disciplina dei fabbricati rurali, è stata implementata la nuova versione della procedura Docfa: Docfa 4.00.1 La nuova versione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia del Territorio Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la versione di Docfa attualmente in uso pag. 74 Le novità del Decreto Per le unità immobiliari che acquisiscono o perdono i requisiti di ruralità e non necessitano di un nuovo classamento è sufficiente presentare, in esenzione dal bollo, al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia apposita richiesta ai fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, entro 30 giorni da quello in cui l’unità ha acquisito o perso i previsti requisiti all’istanza è unita la necessaria autocertificazione, redatta secondo i modelli (“B” e “C”) conformi a quelli del decreto pag. 75 Le novità del Decreto Nella Circolare n. 2/2012 sono allegati gli appositi modelli ai fini della richiesta di iscrizione o di cancellazione dell’annotazione di sussistenza del requisito di ruralità: Allegato 1: Richiesta di iscrizione Allegato 2: Richiesta di cancellazione pag. 76 Le novità del Decreto Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con specifico riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, e per tutte le fattispecie considerate: domanda accatastamento istanza di iscrizione e cancellazione dell’annotazione pag. 77 Le novità del Decreto Le specifiche annotazioni, che vengono apposte, risultano nel caso : di domanda: “Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. …….. del ……..” di iscrizione: “Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma 6, DM 26/07/2012, con richiesta prot. n. ……. del ………..” di cancellazione: “Cancellazione, a seguito di richiesta prot. n. ………. del………., dell’annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data …………” pag. 78 Le novità del Decreto E’ importante ribadire che non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute anteriormente all’emanazione del decreto ministeriale 14 settembre 2011 successivamente al 30 settembre 2012 redatte su modelli non conformi a quelli allegati ai decreti del 14 settembre 2011 e del 26 luglio 2012 prive della prevista autocertificazione o della sottoscrizione pag. 79 Le novità del Decreto Le domande, le istanze e le relative autocertificazioni sono sottoposte alle verifiche da parte degli Uffici provinciali dell’Agenzia, per gli aspetti di diretta competenza L’Agenzia provvede, altresì, alle verifiche del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità del D.M. n. 701/94 pag. 80 Le novità del Decreto Il mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del Comune o dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’Ufficio provinciale, ed è registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione: “Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n. ……… del ………..” Il suddetto provvedimento viene notificato agli interessati ed è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale pag. 81 L’accatastamento dei fabbricati rurali censiti al catasto terreni Pag 82 I fabbricati censiti al catasto terreni CATASTO TERRENI CATASTO DEI FABBRICATI Terreni Immobili Urbani Aree Urbane Lastrici Solari Fabbricati Rurali (Residuali) Porzioni Rurali (Residuali) Fabbricati Rurali Porzioni Rurali pag. 83 I fabbricati censiti al catasto terreni Fino all’entrata in vigore del decreto n. 201/2011, per i fabbricati censiti al catasto terreni vigeva l’obbligo del passaggio al catasto fabbricati nei seguenti casi: perdita dei requisiti di ruralità mutazione nello stato dei beni trasferimento dei diritti reali sui beni Pag 84 I fabbricati censiti al catasto terreni Obbligo, entro il 30 novembre 2012, della dichiarazione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.M. n. 28/98 (comma 14-ter) Pag 85 I fabbricati censiti al catasto terreni Le motivazioni sono da ricondurre al fatto che, a differenza della vecchia ICI, la nuova Imposta municipale propria (IMU) si applica alla generalità degli immobili, e, quindi, anche ai fabbricati rurali Non rilevano, dunque, i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 557/93, che consentivano di sfuggire alla vecchia imposta La diversa destinazione degli immobili, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell’individuazione delle aliquote applicabili Pag 86 I fabbricati censiti al catasto terreni Universo dei fabbricati – Art. 3 L’universo dei fabbricati è costituito dai seguenti insiemi: ¾ unità immobiliari ordinarie che costituiscono oggetto dell’inventario (comma 1) ¾ immobili che possono formare oggetto di iscrizione ai soli fini della identificazione (comma 2) ¾ immobili senza obbligo di inventariazione (commi 3 e 4) pag. 87 I fabbricati censiti al catasto terreni Art. 3 – comma 2 Ai soli fini dell’identificazione possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili: ¾ fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione (F/3) o di definizione (F/4); ¾ costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato degrado (F/2); ¾ lastrici solari (F/5); ¾ aree urbane (F/1) pag. 88 I fabbricati censiti al catasto terreni Art. 3 – comma 3 A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l’acquacoltura di accumulo per l’irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1.80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc; f) manufatti precari, privi di fondazione non stabilmente infissi al suolo pag. 89 I fabbricati censiti al catasto terreni Art. 3 – comma 4 Le opere di cui al comma 3, lettera a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità pag. 90 I fabbricati censiti al catasto terreni Si ricorda che l’obbligo, entro il 30 novembre 2012, della dichiarazione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, sussiste anche per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ai quali è stata estesa l’esenzione dall’IMU Pag 91 I fabbricati censiti al catasto terreni Per la dichiarazione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali censiti al catasto terreni, occorre provvedere alla presentazione dei seguenti atti di aggiornamento catastali: Variazione al catasto terreni (Pregeo) Dichiarazione al catasto fabbricati (Docfa), unitamente alle autocertificazioni richieste Casi particolari Pag 93 Casi particolari Nel seguito vengono trattati alcuni casi particolari di immobili censiti al catasto terreni, per i quali si utilizzano specifiche modalità di accatastamento: Rudere Fabbricato collabente Fabbricato non utilizzato Demolizione totale pag. 94 Casi particolari Rudere Tale stato è associabile a fabbricati che presentano crolli delle strutture orizzontali e/o verticali, il cui recupero prevede la totale demolizione In questo caso è possibile presentare una variazione al catasto terreni, tramite la procedura Docte, ai fini dell’attribuzione della destinazione “Rudere” pag. 95 Casi particolari Fabbricato collabente I fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, vanno dichiarati al catasto fabbricati come unità collabenti (F/2), fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione pag. 96 Casi particolari Fabbricato collabente In tale fattispecie, si sottolinea che il D.M. 701/94 non prevede alcuna attestazione da parte degli organi comunali sullo stato di conservazione, in quanto tale condizione viene formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dal tecnico professionista e dal titolare di diritto sull’immobile pag. 97 Casi particolari Fabbricato non utilizzato Si tratta della fattispecie prevista al comma 6 dell’art. 9 del D.L. 557/93, che riguarda fabbricati ad uso abitativo che presentano i requisiti di ruralità, ma che risultano non utilizzate. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. pag. 98 Casi particolari Fabbricato non utilizzato Tale fabbricato va dichiarato al catasto fabbricati con l’attribuzione della categoria catastale del gruppo “A” di competenza, allegando l’autocertificazione prevista dal D.M. 26 luglio 2012 (allegato B) e quella per l’assenza di allaccio alle reti dei servizi pag. 99 Casi particolari Demolizione totale In caso si decida di eseguire la demolizione totale del fabbricato (rudere o collabente), la variazione al catasto terreni può essere presentata tramite modello 26, avendo il fabbricato la destinazione di FR pag. 100 Casi particolari Nel caso di immobili censiti al catasto fabbricati, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si fa riferimento a quanto previsto all’art. 13, comma 3 del Decreto Salva Italia Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 si rinvia alle previsioni dell’art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) pag. 101 Esempi di accatastamento Esempio n. 1: Centro aziendale Estratto di mappa pag. 103 Esempio n. 1: Centro aziendale Centro aziendale costituito da più corpi di fabbrica con caratteristiche costruttive e di destinazione non omogenee, diverse dalle abitative o comunque non suscettibili di utilizzazioni diverse da quelle per le quali furono originariamente costruiti, salvo radicale trasformazione Trattasi di un’unica unità immobiliare da censire nella categoria speciale D/10 pag. 104 Esempio n. 2: Centro aziendale con abitazione Elaborato planimetrico SUB. CAT. 1 D/10 2 A 3 B.C.N.C. pag. 105 Esempio n. 2: Centro aziendale con abitazione Centro aziendale costituito da annessi agricoli (categoria speciale) ed abitazione (categoria ordinaria) L’unità immobiliare identificata dal sub. 1 (annessi agricoli) verrà censita nella categoria speciale D/10 L’unità immobiliare identificata dal sub. 2 (abitazione) verrà censita nella categoria A (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) Il sub. 3 identifica un’area cortiliva comune al sub. 1 ed al sub. 2 pag. 106 Esempio n. 3: Costruzioni con caratteri tipologici ordinari Elaborato planimetrico SUB. CAT. 1 C/2 2 A 3 B.C.N.C. pag. 107 Esempio n. 3: Costruzioni con caratteri tipologici ordinari Costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari (categoria ordinaria) L’unità immobiliare identificata dal sub. 1 (magazzino) verrà censita nella categoria C/2 L’unità immobiliare identificata dal sub. 2 (abitazione) verrà censita nella categoria A (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) Il sub. 3 identifica un’area cortiliva comune al sub. 1 ed al sub. 2 pag. 108 Esempi di accatastamento Potrebbe tornare utile la Risoluzione n. 257 del 17 marzo 1994, con la quale l’allora Dipartimento del Territorio ha fornito gli indirizzi specifici per il classamento delle unità immobiliari, al fine di rendere più chiara la determinazione della rendita catastale presunta per i fabbricati rurali Pag 109 Gli impianti fotovoltaici Gli impianti fotovoltaici Pag 110 Gli impianti fotovoltaici Una circolare congiunta delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di prossima emanazione, avrà la finalità di chiarire le principali questioni sulla fiscalità del settore fotovoltaico In particolare la circolare dovrà fare chiarezza sulle seguenti problematiche: classificazione dell’impianto fotovoltaico quale bene mobile o immobile accatastamento degli impianti fotovoltaici Gli impianti fotovoltaici In attesa dei chiarimenti della circolare, si può far riferimento alle seguenti disposizioni di prassi, che dovrebbero essere confermate dalla stessa circolare: Risoluzione dell’Agenzia del Territorio n. 3 del 16 novembre 2008 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 Nota dell’Agenzia del Territorio – Direzione centrale Catasto e cartografia n. 62002 del 10 ottobre 2011 Gli impianti fotovoltaici In particolare, in considerazione dell’importanza del tema e delle implicazioni che ne derivano in ambito fiscale, sono stati precisati gli aspetti sostanziali nella nota: Nota dell’Agenzia del Territorio – Direzione centrale Catasto e cartografia n. 31892 del 22 giugno 2012 Gli impianti fotovoltaici Dal punto di vista catastale, sostanzialmente le fattispecie ricorrenti possono ricondursi alle seguenti ipotesi: Accatastamento con attribuzione della categoria D/1 Accatastamento con attribuzione della categoria D/10 Accatastamento non dovuto Gli impianti fotovoltaici Accatastamento con l’attribuzione della ctg D/1 Nella risoluzione n. 3/2008 si stabilisce, in linea generale, che “…le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria D/1- opifici” e che “nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici , in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche” Gli impianti fotovoltaici Accatastamento con l’attribuzione della ctg D/10 L’unità immobiliare ospitante gli impianti fotovoltaici potrebbe risultare rurale e quindi essere accertata nella categoria D/10, qualora siano rispettati i requisiti indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2009 In tal caso alla relativa dichiarazione del D.M. 701/94 (Docfa) deve essere unita l’apposita autocertificazione, conforme al modello “C” del D.M. del 26 luglio 2012, priva dell’attestazione dell’esistenza dei requisiti di ruralità, riferiti all’intero quinquennio antecedente la dichiarazione Gli impianti fotovoltaici Accatastamento non dovuto La nota n. 31892 del 22 giugno 2012, nel ribadire i principi della risoluzione n. 3/2008, oltre a definire la corretta attribuzione della categoria catastale, individua le tipologie di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento Inoltre chiarisce che le installazioni di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, non necessita alcun adempimento in materia di catasto Gli impianti fotovoltaici Rappresentazione cartografica degli impianti fotovoltaici Con la nota citata vengono fornite anche le indicazioni riguardo alla rappresentazione in mappa degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici e casi particolari di intestazione Gli impianti fotovoltaici In particolare, si precisa che occorre distinguere preliminarmente due possibili fattispecie alternative: l’impianto non consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole sull’area interessata dall’interveto, sottraendola, di fatto, alla produzione agricola l’impianto consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole, quali, ad esempio, il pascolo Gli impianti fotovoltaici Rappresentazione cartografica degli impianti fotovoltaici Per entrambe le fattispecie si fornisce la soluzione catastale della rappresentazione Gli impianti fotovoltaici ESEMPI DI RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA DELLE INSTALLAZIONI A PANNELLI FOTOVOLTAICI Esempio 1: la tipologia dell'impianto non consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole sull'area interessata all'intervento Esempio 2 la tipologia dell'impianto consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole sull'area interessata all'intervento Oneri, tributi e sanzioni Pag 122 Oneri e tributi Occorre prevedere gli oneri necessari per la redazione degli atti di aggiornamento catastali: Variazione al catasto terreni (Pregeo) Dichiarazione al catasto fabbricati (Docfa) Inoltre, vanno corrisposti i tributi catastali previsti Sanzioni In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336 della legge 311/2004, salva l’applicazione delle sanzioni previste (comma 14-quater) Il comma 337 della legge 311/2004 prevede che le rendite catastali, dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336, producono effetto fiscale in deroga alla normativa attuale (art. 74 L. 342/2000) Pag 124 Sanzioni Con l’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono stati quadruplicati gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2011 i predetti importi passano: Minimo: Massimo: da Euro 258 da Euro 2.066 a Euro 1.032 a Euro 8.264 Oneri a favore dell’Agenzia Nel caso di surroga da parte dell’Agenzia, son dovuti gli oneri per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione, oltre ai tributi, alle sanzioni ed agli interessi moratori La contabilizzazione degli oneri è contenuta nella Determinazione 29 settembre 2009 del Direttore dell’Agenzia del Territorio Conclusioni Pag 127 Conclusioni La costituzione del Catasto dei Fabbricati rappresenta senza dubbio un’opera di civiltà per il Paese, vista l’importanza che riveste l’inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio nazionale Pag 128 Conclusioni Entro il 30 novembre 2012, salvo eventuali proroghe, comunque entro il tempo ritenuto necessario, dovrebbe concretizzarsi sostanzialmente la struttura del Catasto Italiano disegnata dal legislatore del 1993 (D.L. n. 557/93 con le intervenute modifiche del D.L. n. 201/2011 e del D.M. 26 luglio 2012) Pag 129 Conclusioni Il catasto italiano alla data del 30 novembre 2012 CATASTO TERRENI Terreni CATASTO DEI FABBRICATI Immobili Urbani Aree Urbane Lastrici Solari Fabbricati Rurali Porzioni Rurali (opportunamente identificati) pag. 130 Conclusioni Il mondo agricolo è stato chiamato principalmente a contribuire alla realizzazione di questo importantissimo progetto, a beneficio di tutta la collettività Pag 131 Conclusioni Al legislatore di oggi è lasciato il compito di saper apprezzare, nei modi e nei tempi dovuti, il significativo contributo della categoria Agli amministratori locali è indirizzata la sollecitazione all’attenzione del caso nelle decisioni che dovranno ancora assumere Pag 132 Conclusioni L’Agenzia del Territorio, nella consapevolezza della propria missione istituzionale, assicurerà collaborazione di sempre il supporto e Pag 133 la GRAZIE DELL’ATTENZIONE! pag. 134