ALLEGATO 1) alla RdO PROVINCIA DI VERONA SERVIZIO DI
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ALLEGATO 1) alla RdO PROVINCIA DI VERONA SERVIZIO DI
ALLEGATO 1) alla RdO PROVINCIA DI VERONA SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI PER I SERVIZI PROVINCIALI PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REALIZZATO DA CONSIP. CIG Z6F0ED0BAD. CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4. Articolo 5. Articolo 6. Articolo 7. Articolo 8. Articolo 9. Articolo 10. Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14 Articolo 15. Articolo 16. Articolo 17. Articolo 18. Articolo 19. Definizioni........................................................................................................................2 Clausole di prevalenza......................................................................................................2 Oggetto, importo e durata del servizio............................................................................. 2 Caratteristiche dei prodotti...............................................................................................2 Esecuzione anticipata ed estensioni..................................................................................3 Modalità di esecuzione della prestazione.........................................................................3 Contestazoni ....................................................................................................................4 Modalità di aggiudicazione...............................................................................................4 Norme di gara – esclusioni...............................................................................................4 Stipula e disciplina applicabile al contratto......................................................................4 Inadempienze e penalità................................................................................................... 5 Modalità di fatturazione e pagamenti...............................................................................5 Subappalto........................................................................................................................6 Clausola risolutiva espressa del contratto, recesso...........................................................6 Responsabilità...................................................................................................................6 Forma delle comunicazioni e domicilio........................................................................... 7 Risoluzione delle controversie e foro competente............................................................7 Informazioni in materia di sicurezza................................................................................ 7 Riservatezza......................................................................................................................7 1 Articolo 1. Definizioni 1 Nell’ambito del presente documento: 1.1 . per “Provincia” si intende la Provincia di Verona; 1.2 . per “RDO” la richiesta di offerta rivolta agli operatori individuati; 1.3 . per “elenco prodotti e prezzi a base di gara del servizio di rilegatura di atti” si intende l’elenco, indicativo e non esaustivo, delle tipologie di rilegature, allegato alla RDO, con indicazione dei prezzi unitari a base d’appalto; 1.4 . per “altri listini”, gli elenchi prezzi derivanti da cataloghi presenti sul mercato elettronico di Consip. Articolo 2. Clausole di prevalenza 1 Il presente documento riporta le condizioni particolari della richiesta di offerta e di contratto che prevalgono sulle condizioni generali di contratto per i beni, relativi al bando “Cancelleria 104” metaprodotto rilegatura di stampati tipografici. Articolo 3. Oggetto, importo e durata del servizio 1 L’oggetto dell’appalto è il servizio di rilegatura di atti per i servizi provinciali per la Provincia di Verona per un importo totale presunto di euro 4.672,13 oltre i.v.a., per un totale di euro 5.700 i.v.a. inclusa, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016. 2 I Servizi provinciali che usufruiscono del Servizio in parola sono: 2.1 . il servizio segreteria e affari generali per la rilegatura di deliberazioni e determinazioni ed altri atti amministrativi; 2.2 . servizio gestione informatizzata flussi documentali per la rilegatura dei registri di protocollo, stampati giornalmente e riuniti per mensilità; 2.3 . servizio finanze per la rilegatura dei libro giornale di cassa, trasmesso periodicamente dal tesoriere provinciale. 3 L’aggiudicatario dovrà garantire la riservatezza in relazione ai documenti consegnati, senza diffondere o utilizzare alcuna informazione in essi presente. 4 Le tipologie di servizi di cui all’elenco prodotti e prezzi a base di gara costituiscono elenco non esaustivo dei servizi che potranno essere ordinati dalla Provincia, qualora nel corso del contratto i Servizi provinciali verificassero la necessità di effettuare rilegature di formato differente, può invitare l’esecutore a presentare offerta per le nuove tipologie, valutando la congruità della stessa. 5 Il servizio è aggiudicato a misura e assicurato nelle forme del contratto aperto; la Provincia non è obbligata a raggiungere l’importo complessivo presunto di cui al punto 1 che è indicato per determinare riferimento per la formulazione dell’offerta. Articolo 4. Caratteristiche dei prodotti. 1 Il servizio ha ad oggetto la rilegatura, con filo refe, dei seguenti documenti in volumi con le caratteristiche tecniche indicate: 1.1 . deliberazioni, determinazioni e altri atti amministrativi con formato foglio A4, tipologia di carta 80 g/mq, altezza del volume: sino 8 cm (mediamente 3-5 cm), numero di pagine indicativo: da 200 a 1.000; 1.2 . allegati alle deliberazioni, in calce alle stesse o in volumi a parte con formato fogli A4 e fogli A3 (questi ultimi piegati al centro) rilegati insieme, tipologia di carta 80 g/mq, altezza 2/7 del volume: sino a 8 cm (mediamente 3-5 cm), numero di pagine indicativo: da 200 a 1.000; 1.3 . libri giornale di cassa (in orizzontale: legatura sul lato corto) con formato foglio A4, tipologia di carta 80 g/mq, altezza del volume: sino a 9 cm (mediamente 6-8 cm), numero di pagine indicativo: da 300 a 1.000; 1.4 . registri di protocollo con formato foglio A4, tipologia di carta 80 g/mq, altezza del volume: sino a 9 cm (mediamente 6-7 cm), numero di pagine indicativo: da 100 a 700. 2 Le rilegature dovranno essere realizzate in similpelle nei seguenti colori: 2.1 . blu per le deliberazioni di giunta; 2.2 . verde per le deliberazioni di consiglio; 2.3 . azzurro per le determinazioni dirigenziali; 2.4 . vari per i libri giornali di cassa e per i registri di protocollo in modo tale da differenziarli a seconda delle annualità di riferimento. 3 Sulla copertina in similpelle dovrà essere apposta una scritta sul dorso e sulla facciata, con stemma provinciale. 4 L'operatore economico è obbligato ad utilizzare per le rilegature il materiale della migliore qualità, esente da qualsiasi difetto di lavorazione e corrispondente alle caratteristiche tecniche di cui ai precedenti punti 1. e 2. L’aggiudicatario dovrà comunque garantire l’utilizzo di materiali a norma di legge e rispondenti alle direttive CEE in vigore. Articolo 5. Esecuzione anticipata ed estensioni 1 Dopo l’aggiudicazione definitiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la Provincia si riserva di dare esecuzione anticipata alla fornitura in pendenza della stipulazione del contratto. 2 La Provincia di Verona si riserva la facoltà di estendere il contratto nel limite di un quinto, nel rispetto della normativa vigente. Articolo 6. Modalità di esecuzione della prestazione 1 Modalità dell’ordine: le richieste saranno effettuate in maniera frazionata, saranno effettuati presumibilmente 2 (due)/3 (tre) ordinativi all’anno con ogni probabilità uno nel mese di giugno e uno nel mese di dicembre. Ciascun ordinativo potrà essere di qualsiasi entità e importo e sarà trasmesso con inoltro di apposito buono d'ordine all'indirizzo di posta elettronica indicato dell'operatore economico. Il ritiro e la riconsegna della documentazione cartacea è a carico dell'operatore economico. Qualora l'importo dell'ordine sia di importo complessivo inferiore a 200,00 euro, sarà corrisposto dalla Provincia un rimborso il cui ammontare è indicato nell'elenco prodotti e prezzi a base di gara. 2 Comunicazioni: l’aggiudicatario deve essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura dell’esercizio commerciale. I periodi di chiusura dovranno essere comunicati alla Provincia con un preavviso di almeno 7 giorni. 3 Orari di ritiro/consegna: 9-13.30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) o dalle ore 15.30 alle ore 17.00, nei pomeriggi di lunedì e giovedì. Il giorno e l'orario di consegna dovranno comunque essere concordati con il personale incaricato della Provincia di Verona. 4 Termine di consegna: L'evasione dell'ordine deve essere effettuata entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. 5 Modalità e Luoghi di consegna: La consegna dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto unitamente a copia dell'ordine. La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata “al piano”, a rischio e spese dell’operatore economico (imballo e trasporto compresi), presso gli uffici indicati nell’articolo 3, comma 2, ubicati presso palazzo scaligero in via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona (dal piano terra al piano terzo, quest'ultimo raggiungibile mediante ascensore). Ogni onere relativo al trasporto, al ritiro/consegna nelle 3/7 modalità riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico dell'affidatario, che pertanto dovrà essere dotato di quanto necessario a svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Articolo 7. Contestazioni 1 Il personale provinciale incaricato dal rispettivo servizio, provvederà ad effettuare il controllo tra il prodotto consegnato e la relativa richiesta; 2 la Provincia ricuserà (entro il giorno successivo alla riconsegna) quel servizio che non risulta conforme, sotto l’aspetto quali/quantitativo, a quanto richiesto e restituisce all'operatore economico i prodotti; 3 in caso di vizi o difformità l’operatore economico è obbligato alla ripetizione del servizio, mediante il ritiro del prodotto da sostituire e l'eseguire una nuova prestazione entro quindici giorni dalla contestazione scritta del vizio o della difformità, con ogni onere e spesa a suo esclusivo carico; 4 in ogni caso, l'accettazione del servizio non solleva l’operatore economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna. Articolo 8. Modalità di aggiudicazione 1 L’offerta economica deve contenere l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto rispetto ai prezzi a base d’appalto (modulo elenco prodotti e prezzi a base di gara del servizio di rilegatura di atti). I prezzi si intendono al netto dell’I.V.A, ma comprensivi di ogni altro onere derivante dalle prestazioni richieste. L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato il ribasso percentuale più alto. 2 L'operatore economico deve indicare la percentuale di ribasso (massimo due decimali dopo la virgola); la stessa sarà considerata con troncamento alla seconda cifra decimale. 3 Il prezzo contrattuale dei singoli prodotti, verrà calcolato in centesimi di euro. Se dall'applicazione della percentuale di ribasso risultasse una cifra in millesimi di euro, la provincia effettuerà l'approssimazione con il criterio del numero più vicino, seguendo il procedimento dell'arrotondamento: - se il millesimo di euro corrisponde ad 1,2,3,4 allora verranno sostituite con 0, e sarà indicata soltanto la cifra al centesimo di euro mantenendolo invariato; - se il millesimo di euro corrisponde a 5,6,7,8,9 allora sarà aumentatata di una unità la cifra che indica i centesimi di euro e sostituite con 0 tutte le cifre alla sua destra. 4 A titolo puramente indicativo, il volume di affari nel biennio 2012-2014 è stato di 2.786,40, i.v.a. esclusa. Articolo 9. Norme di gara – esclusioni 1 La comunicazione, per il mezzo del sistema di RDO, contenente l’offerta e l’eventuale ulteriore documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 2 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 3 Non si darà corso alla lettura della documentazione che non pervenga nelle modalità richieste dal sistema elettronico. 4 Il Punto Ordinante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi possano accampare pretese al riguardo. Articolo 10. Stipula e disciplina applicabile al contratto 1 La stipulazione del contratto avverrà previa presentazione da parte dell’operatore economico: 4/7 2 3 4 5 dell’avvenuto versamento delle eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto; della documentazione e delle dichiarazioni che saranno richieste per la stipula stessa. L’operatore economico è obbligato a stipulare il contratto, sotto forma di scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del “mercato elettronico” di Consip S.p.A . La stipula è, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando Consip di riferimento, dalle condizioni particolari di offerta e di contratto allegati alla richiesta di offerta che, in caso di contrasto, prevalgono sulle condizioni e prescrizioni del bando medesimo. La Provincia si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell’operatore economico. Articolo 11. Inadempienze e penalità 1 La Provincia, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione del servizio senza che a seguito di ciò l’operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. 2 Ove si verifichino inadempienze dell’incarico nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Provincia le penalità come di seguito specificato: 2.1 . per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 6.4.: 5 euro; 2.2 . per difformità del prodotto dalle tipologie di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3: 8 euro per volume, ferma la sostituzione; 2.3 . per mancato utilizzo del materiale di cui l'articolo 4, comma 4: 8 euro per volume, ferma la sostituzione. 3 Le suddette penali sono cumulabili tra loro. 4 La Provincia recupera la penalità mediante ritenuta sulle liquidazioni del corrispettivo delle prestazioni effettuate. 5 Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto nel presente capitolato, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi, in danno e ferma restando l’applicazione delle penali previsti. Articolo 12. Modalità di fatturazione e pagamenti 1 L’importo del servizio è corrisposto a misura sulla base degli ordinativi effettuati dalla Provincia, applicando i prezzi offerti in sede di gara. 2 La fatturazione dovrà essere effettuata, a scadenza semestrale, ed indirizzata ai Servizi provinciali che hanno sottoscritto il relativo ordine, ubicati in via Santa Maria Antica, n.1, 37121 Verona. 3 Ferma ogni altra previsione di legge, la liquidazione del corrispettivo è subordinata alla positiva verifica in ordine alla correttezza del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto. 4 Il pagamento del corrispettivo è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, posticipato rispetto all’adempimento di cui al comma 3, al protocollo generale dell’Ente. 5 In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell’Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa. 5/7 6 La Provincia invia gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'operatore economico ed effettua il pagamento mediante bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato, alle condizioni di pagamento applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso. Articolo 13. Subappalto 1 Date le particolari caratteristiche del servizio il subappalto non è ammesso. Articolo 14. Clausola risolutiva espressa del contratto, recesso 1 Oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto del bando “Cancelleria 104”, la Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile negli ulteriori seguenti casi: 1.1 . impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell’operatore economico o del subappaltatore; 1.2 . violazione della normativa sulla sicurezza; 1.3 . violazione della privacy di dipendenti o agli altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento; 1.4 . vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, in rapporto alle quali la società non intervenga, senza indugio, a sollevare la Provincia stessa, anche in sede giudiziale; 1.5 . mancato rispetto del codice di comportamenti dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, applicato in analogia per i rapporti diretti tra fornitore e Provincia; 1.6 . eventuali ragioni previste del protocollo di legalità per il Veneto del 9 gennaio 2012 (per quanto applicabile in rapporto al valore e all’oggetto del contratto), rinvenibile al seguente indirizzo internet del sito istituzionale della Provincia: http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/condizioni-generali-per-la-partecipazione-agare. 2 Oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto del bando “Cancelleria 104”, la Provincia ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale. In tal caso l’operatore economico non può pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate. Articolo 15. Responsabilità 1 L’operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto. 2 L’operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 3 L’operatore economico dovrà comunicare alla Provincia, già in sede di stipula del contratto un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti della Provincia, ed al quale sia riferibile l’esattezza e la correttezza dei dati forniti alla Provincia. 6/7 Articolo 16. Forma delle comunicazioni e domicilio 1 Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall’operatore economico. Articolo 17. Risoluzione delle controversie e foro competente 1 Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. 2 Foro territorialmente competente è quello di Verona. Articolo 18. Informazioni in materia di sicurezza 1 La consegna/ritiro del materiale non deve interferire con le attività svolte nelle sedi provinciali. 2 Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, tenuto conto che nelle attività di accesso alla sedi provinciali di via Santa Maria Antica n. 1 non vi sono dinamiche differenti rispetto a quelle segnalate per i dipendenti provinciali. 3 Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.), né sono da prevedersi costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto. Articolo 19. Riservatezza 1 La Provincia nomina l’operatore economico Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 2 L’operatore economico si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno che sono pubblicate alla voce “privacy” della pagina iniziale del portale della Provincia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. 3 L’operatore economico deve, in ogni caso, comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati. 4 La Provincia informa l’operatore economico che Titolare del trattamento è la Provincia stessa con sede a Verona, in via S. Maria Antica 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente appalto, Responsabile del trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici. 7/7