dichiarazione dei redditi anno 2015 - Confartigianato

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dichiarazione dei redditi anno 2015 - Confartigianato
INFORMAZIONI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
ANNO 2015
Confartigianato Imprese
Provincia di Lodi
Aprile 2015
Ci apprestiamo ad affrontare gli adempimenti inerenti alle
Dichiarazioni per i redditi conseguiti nell’anno 2014 e forniamo
di seguito alcune informazioni.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il Modello “Unico Ordinario” o il modello “Unico Mini” (riservato
ai soggetti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro
autonomo) dovranno essere presentati:
-
entro il 30/06/2015 in forma cartacea, solo presso un Ufficio
postale;
entro il 30/09/2015 in forma telematica, direttamente dal
contribuente o tramite intermediario abilitato.
L'obbligo dell'invio telematico è previsto per tutti i soggetti
tenuti alla presentazione, gli unici contribuenti che sono ancora
ammessi alla presentazione cartacea sono coloro che:
-
pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono
presentare questo modello;
pur potendo presentare il Mod. 730 devono allegare i seguenti
quadri del Mod. Unico: RM – RT – RW O AC;
devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto
deceduto.
TERMINI DI VERSAMENTO
Le somme risultanti a debito dall’Unico 2015 ed i relativi acconti
devono essere versati entro la scadenza del 16/06/2015 senza
alcuna maggiorazione, prorogata al 16/07/2015 con maggiorazione
dello 0,40%.
Si avvisano i contribuenti, che usufruiranno del nostro servizio
di compilazione della Dichiarazione dei Redditi, che i nostri
uffici osserveranno la scadenza di pagamento del 16/07/2015, con
maggiorazione dello 0,40%.
ACCONTO IMPOSTE
Gli acconti Irpef per l’anno 2015 dovranno essere calcolati nella
misura del 100% dell’imposta dovuta per il 2014 indicata nel rigo
RN34. Se l’importo di tale Rigo è inferiore ad € 52,00 non è
dovuto nessuno acconto.
Se l’importo dovuto è inferiore ad € 258,00, l’acconto è dovuto in
unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se superiore è dovuto
in due rate:
1° acconto (16 giugno/16 luglio 2015) = 40,00% del Rigo RN34
2° acconto (30 novembre 2015) = 60,00% del Rigo RN 34
2
L’acconto IRAP è dovuto nella misura pari al 100% dell’imposta a
debito per il 2014. Il calcolo si effettua con le stesse modalità
previste per l’IRPEF.
E’ dovuto l’acconto sull’Addizionale Comunale Irpef nella misura
del 30% calcolato sulla base dell’imponibile del 2014, tenendo
conto del domicilio fiscale al 01/01/2015 e utilizzando le
aliquote del 2014. Sia ai fini irpef che ai fini addizionale
comunale la base imponibile per gli acconti 2015 potrebbe
differire dalla base imponibile per saldi 2014 per effetto di
disposizioni particolari, per questo motivo sono stati predisposti
appositi righi nei quali evidenziare la misura degli acconti da
versare per l’anno 2015.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Come per l’anno 2013, anche per il 2014, i contribuenti che hanno
un reddito complessivo superiore a € 300.000,00(al netto del
reddito già assoggettato al contributo pensioni)devono versare un
contributo pari al 3% della parte eccedente tale importo. Il
contributo costituisce onere deducibile dal reddito complessivo
generando quindi uno sconto da IRPEF e relative addizionali.
RATEIZZAZIONE
L’art. 20 del D.Lgs n. 241/97 prevede la possibilità di scegliere
la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e d’acconto
delle imposte e contributi.
La scelta va effettuata in sede di dichiarazione e i versamenti
verranno eseguiti in rate mensili d’uguale importo maggiorate
degli interessi del 4% annuo.
Il pagamento delle
novembre 2015.
rate
deve
essere
completato
entro
il
30
PAGAMENTI
I soggetti titolari di Partita Iva devono effettuare il pagamento
delle imposte dovute utilizzando obbligatoriamente il canale
telematico;
I soggetti non titolari di partita iva possono utilizzare il
pagamento cartaceo solo in presenza di deleghe d’importo inferiore
ai 1.000,00 euro ed in assenza di compensazioni, negli altri casi
anche i privati devono utilizzare il canale telematico di
pagamento.
Il versamento Irpef e delle relative addizionali non deve essere
eseguito se non supera i 12,00 euro.
3
ALIQUOTE
Nel 2014 le aliquote IRPEF restano invariate:
SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE 2014
Oltre
Oltre
Oltre
Oltre
€
€
€
€
15.000,00
28.000,00
55.000,00
75.000,00
fino
e fino
e fino
e fino
a
a
a
a
€
€
€
€
15.000,00
28.000,00
55.000,00
75.000,00
ALIQUOTA
23%
27%
38%
41%
43%
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
N. figli
Detrazione
base
1
€ 950,00
€ 1.220,00
2
€ 950,00
€ 1.220,00
3
€ 950,00
€ 1.220,00
almeno 4
€ 1.150,00
Minore tre
anni
€ 1.420,00








Portatore Handicap (art.4, Legge n.
104/1992)
€ 1.350,00 se maggiore tre anni
€ 1.620,00 se minore tre anni
€ 1.350,00 se maggiore tre anni
€ 1.620,00 se minore tre anni
€ 1.350,00 se maggiore tre anni
€ 1.620,00 se minore tre anni
€ 1.550,00 se maggiore tre anni
€ 1.820,00 se minore tre anni
E’ stata riconfermata la modalità di ripartizione della %
detrazione prevista per i figli a carico come segue:
GENITORI
CONIUGATI
SEPARATI
(salvo diverso accordo tra
le parti)
NON CONIUGATI
di
RIPARTIZIONE DETRAZIONE
50% tra i due genitori oppure, a scelta,
100% al genitore con reddito complessivo più alto
100% al genitore affidatario
_______________________________________________________
50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o
condiviso
In presenza di un provvedimento circa l’affidamento dei
figli si applica quanto previsto per i genitori separati
______________________________________________________
In assenza di un provvedimento circa l’affidamento dei
figli si applica quanto previsto per i genitori coniugati.
TASSAZIONE REDDITI TERRENI/FABBRICATI E IMU
Dal 2014 le rendite dei terreni devono essere rivalutate come
segue:
- reddito domenicale x 80% (vecchia rivalutazione) x 15% (nuova
rivalutazione);
- reddito agrario x 70% (vecchia rivalutazione) x 15% (nuova
rivalutazione).
Per l’anno 2015 invece la nuova rivalutazione sale al 30%.
La nuova rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni agricoli e
per quelli non coltivati posseduti dai coltivatori diretti per il
2015 è 10%
4
Con l’introduzione dal 2012 dell’IMU l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che i redditi relativi a:
- immobili non locati/non affittati, compresi quelli tenuti a
disposizione, concessi in comodato ovvero utilizzati da un
lavoratore autonomo, ad uso promiscuo;
- terreni non affittati (per la sola quota del reddito domenicale)
non sono tassati ai fini irpef e relative addizionali.
Restano invece ancora assoggettati
tassazione irpef + addizionali:






alle
vecchie
regole
di
i redditi agrari dei terreni;
i redditi dei fabbricati affittati (diversi da quelli
assoggettati a cedolare secca);
i redditi degli immobili strumentali;
i redditi per terreni concessi in affitto per usi non
agricoli;
i redditi derivanti da indennità di occupazione
i redditi domenicali dei terreni posseduti da coltivatori
diretti.
In caso di variazione delle situazioni sopra descritte in corso
d’anno, l’esenzione da irpef/addizionali si applica in proporzione
ai giorni in cui si verificano le condizioni previste dalla Legge.
Gli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso
Comune nel quale si trova l’abitazione principale, vanno tassati
ai fini IRPEF nella misura del 50%.
REDDITI DEI FABBRICATI LOCATI
Per i fabbricati
locazione.
locati
è
tassabile
il
95%
del
canone
di
CUD INPS
I pensionati/disoccupati o altri percipienti di emolumenti erogati
dall’inps, come già per il 2012 e 2013, anche quest’anno non
riceveranno più il modello cud a domicilio per posta, ma ogni
interessato potrà usufruire della procedura on line messa a
disposizione dall’Inps.
I nostri associati o gli utenti che si avvalgono del nostro
servizio fiscale per la redazione del modello 730 o modello unico
possono affidarci l’incarico di stampare il cud (tramite delega
corredata dal documento d’identità oltre alla copia del Mod. CUD
dell’anno precedente)
5
ONERI E SPESE
ASSICURAZIONE VITA E INFORTUNI
Dal 2014 l’importo massimo detraibile per le assicurazioni
riguardanti il rischio di morte o di invalidità permanente passa a
€ 530,00, mentre per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio
di non autosufficienza il limite è di € 1.291,14 (al netto dei
premi corrisposti per rischio morte o invalidità permanente).
CONTRIBUTO SSN PER PREMI RC AUTO
Dal 2014 non è più deducibile la cosiddetta “tassa sulla salute”
sui premi RC AUTO.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI PARTITI POLITICI
Per poter usufruire della detrazione del 26% per erogazione a
favore dei partiti è necessario che i partiti siano iscritti alla
sezione I del Registro Nazionale. La detrazione è riconosciuta per
importi compresi tra € 30,00 e 30.000,00 annui.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA CULTURA
Per il triennio 2014/2016 è introdotto un credito d’imposta a
favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
di:
attività culturali e artistiche;
enti dello spettacolo;
fondazione nel settore musicale.
Il credito d’imposta
ripartire in tre anni.
ammonta
al
65%
delle
somme
erogate
da
EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS
Sale dal 24%
donazioni.
al
26%
la
percentuale
di
detrazione
per
tali
DETRAZIONE PER INQUILINI
Per inquilini che abbiano stipulato un contratto di affitto per
alloggi adibiti ad abitazione principale è costituita una
detrazione per reddito complessivo non superiore a € 30.987,41
Nulla spetta in caso di redditi superiori a € 30.987,41.
6
SPESE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE DI ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE
E’
riconosciuta
una
deduzione
pari
al
20%
del
prezzo
d’acquisto/spese di ristrutturazione/costruzione, nel limite di €
300.000,00 a favore di soggetti privati che nel 2014 hanno
acquistato, costruito o ristrutturato una unità immobiliare a
destinazione
abitativa,
concessa
in
locazione
a
“canone
concordato” per almeno 8 anni, entro 6 mesi dall’acquisto/termine
dei lavori.
La deduzione spetta in 8 quote annuali e riguarda anche gli
interessi passivi dipendenti dal mutuo per l’acquisto di dette
unità immobiliare.
DETRAZIONE 65% PER RISPARMIO ENERGETICO
Le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2015 usufruiscono
della detrazione del 65%, dal 2016 passerà al 36%.
Tipo agevolazione
Interventi di riqualificazione
energetica su edifici esistenti
Interventi su strutture opache e
infissi per riduzione della
trasmittanza termica
Installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda
Sostituzione di caldaie
tradizionali con caldaie a
condensazione (dal 1° gennaio
2008 anche con impianti dotati di
pompa di calore ad alta
efficienza ovvero con impianti
geotermici a bassa entalpia)
Periodo
Limite massimo di
spesa agevolabile
Detrazione
massima
Dal 01/01/2013
al 05/06/2013
€ 181.818,18
€ 100.000,00
Dal 06/06/2013
al 31/12/2014
€ 153.846,15
€ 100.000,00
Dal 01/01/2013
al 05/06/2013
€ 109.090,90
€ 60.000,00
Dal 06/06/2013
al 31/12/2014
€ 92.307,69
Dal 01/01/2013
al 05/06/2013
€ 109.090.90
Dal 06/06/2013
al 31/12/2014
€ 92.307,69
€ 60.000,00
Dal 01/01/2013
al 05/06/2013
€ 54.545,45
€ 30.000,00
Dal 06/06/2013
al 31/12/2014
€ 46.153,85
€ 30.000,00
€ 60.000,00
€ 60.000,00
Inoltre le istruzioni precisano che sono detraibili anche le spese
per sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore.
Possono beneficiare della detrazione del 65%:
il
possessore
dell’immobile:
proprietario
o
nudo
proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso o
abitazione o il socio di cooperativa a proprietà divisa;
il detentore dell’immobile: inquilino, comodatario, condomino
(per le parti comuni) o il socio di cooperativa a proprietà
indivisa.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i familiari conviventi
del soggetto possessore o detentore a condizione che sostengano le
spese agevolabili.
7
ADEMPIMENTI



nel caso di beneficiari “persone fisiche” il pagamento deve
avvenire tramite apposito bonifico bancario con la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita iva o codice fiscale del
percipiente.
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti.
l’attestato di certificazione energetica prodotto al termine
dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure
indicate dagli enti locali, ovvero in mancanza delle citate
procedure,
un
attestato
di
qualificazione
energetica
predisposto secondo lo schema riportato in allegato al
decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e
delle Finanze.
Ulteriore condizione per fruire dell’agevolazione è la redazione
di una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve
contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le
spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la
tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne
è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle
spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della
detrazione.
L’asseverazione,
l’attestato
di
certificazione/qualificazione
energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da
tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti
dell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione
vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali:
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori
agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Nel corso del 2009 sono state concesse alcune semplificazioni
riguardanti
la
documentazione
prescritta
limitatamente
alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi, sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale e pannelli solari realizzati
in autocostruzione.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi
all’ENEA
telematicamente
(attraverso
il
sito
internet
www.acs.enea.it, ottenendo una ricevuta informatica) i dati
contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero
nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati.
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INCOMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Le spese che godono
utilizzate anche per
Entrate ha inoltre
cumulabile con altri
della detrazione del 65% non possono essere
la detrazione IRPEF del 50%. L’Agenzia delle
precisato che il beneficio del 65% non è
incentivi comunitari e locali.
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Per le spese sostenute fino al 31/12/2015, per il recupero del
patrimonio edilizio, la detrazione spetta nella misura del 50%
entro l’importo massimo di € 96.000,00. Dal 2016 la detrazione
ritornerà al 36% con il limite di spesa di € 48.000,00.
BONUS MOBILI
E’ prevista un’aggiuntiva agevolazione per gli acquisti di mobili
e di grandi elettrodomestici di categoria A+ o A per i frigo,
finalizzati all’arredo di immobili, oggetto di ristrutturazione,
che usufruiscono già della detrazione per il recupero edilizio.
La detrazione in esame è riconosciuta:
 nella misura del 50%;
 per un ammontare massimo di spesa di € 10.000;
 in 10 quote annuali;
 il pagamento deve essere effettuato tramite bonifici bancari
o postali, con le medesime modalità già previste per gli
interventi di recupero edilizio, oppure mediante l’utilizzo
di carte di credito a carte di debito.
RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI
E’ stata riproposta la possibilità di rivalutare il costo dei
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti. La
nuova formulazione prevede che possano essere rivalutati i terreni
posseduti “da privati” alla data del 01/01/2015 con le seguenti
formalità:
 una perizia giurata di stima redatta da un professionista
abilitato (geometra, architetto, ingegnere ecc.) entro il
30/06/2015 che attesti il valore del terreno al 01/01/2015.
 il versamento dell’imposta sostitutiva di rivalutazione pari
al 8% del valore risultante dalla stima entro il 30/06/2015(
è possibile rateizzare l’imposta sostitutiva in 3 anni con
interessi del 3%).
L’ultimo adempimento richiesto è la compilazione del quadro M da
allegare alla dichiarazione dei redditi per il 2015 (anno
prossimo), con l’indicazione nell’apposita sez. X del valore
rivalutato,
dell’imposta
dovuta
e
dell’eventuale
versamento
rateizzato o cumulativo.
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La rivalutazione consente ai contribuenti che detengono terreni
edificabili e con destinazione agricola di rideterminare il loro
costo o valore di acquisto, utilizzando il relativo costo
rivalutato ai fini del calcolo della plusvalenza in dichiarazione
dei redditi.
Chi in passato ha già rivalutato il terreno ed intende aggiornare
in aumento il valore, deve fare predisporre una nuova perizia
giurata e può “scomputare” dalla nuova imposta quanto già versato
in occasione della precedente rivalutazione.
Chi nel 2014 ha usufruito della “vecchia” rivalutazione deve
compilare la sezione X del quadro M in questa dichiarazione dei
redditi.
RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
I “privati possessori” al 01/01/2015 di partecipazioni in società
non quotate possono usufruire della rivalutazione delle stesse
facendo predisporre da un dottore commercialista la relativa
perizia di stima entro il 30/06/2015 che attesti il valore al
01/01/2015.
Entro lo stesso termine devono versare l’imposta sostitutiva (del
4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le
partecipazioni qualificate) per l’intero ammontare o ,in caso di
rateizzazione, la prima delle tre rate analogamente a quanto è
previsto per le aree edificabili.
La rivalutazione consente di abbattere le eventuali plusvalenze
risultanti in caso di cessione della partecipazione sociale, con
conseguente risparmio delle imposte sui redditi.
Nella dichiarazione dei redditi per il 2015 (anno prossimo) la
rivalutazione andrà evidenziata nel quadro RT.
Chi nel 2014 aveva usufruito della “vecchia rivalutazione” deve
compilare l’apposita sezione VII del quadro RT di questa
dichiarazione dei redditi.
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI ABITATIVI
La tassazione tramite cedolare secca opera sugli affitti nella
seguente misura: canone locazione intero moltiplicato l’aliquota
del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone
libero e del 10% per i contratti convenzionati.
Oltre al saldo per l’anno 2014 sono dovuti anche gli acconti per
il 2015 calcolati come segue:


1° rata = imposta dovuta per il 2014 x 95% x 40%
2° rata = imposta dovuta per il 2014 x 95% - 1° acconto
10
INFORMAZIONI PER I TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
DEDUCIBILITA’ IMU
Per il 2014 è riconosciuta la detraibilità dal reddito di
impresa/professione del 20% (per il 2013 era il 30%) dell’IMU
pagata per gli immobili strumentali.
DEDUZIONI IRAP 2014
A decorrere dal periodo di imposta 2014 la legge di stabilità ha
apportato modifiche riguardanti:
- gli importi della deduzione forfetaria del cuneo fiscale e
l’introduzione
di
una
deduzione
annua
per
incremento
occupazionale.
DEDUZIONE FORFETARIA APPLICABILE DAL 2014:
DEDUZIONE 2014
REGIONE DI IMPIEGO DEL LAVORATORE
Non svantaggiata
Svantaggiata
(Abruzzo,Basilicata,
Calabria, Campania, Molise,
Puglia,Sardegna e Sicilia)
DIPENDENTI DI SESSO
FEMMINILE O DI ETA’ < 35
ANNI
ALTRO
DIPENDENTE
€ 13.500
€ 7.500
€ 21.000
€ 15.000
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 è
riconosciuta una deduzione(cumulabile con il cuneo fiscale o altre
agevolazioni sempre nel limite però della retribuzione e degli
altri oneri e spese a carico del datore di lavoro) per i soggetti
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti a
contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori
assunti con il medesimo contratto mediante occupati nel periodo
d’imposta precedente.
L’importo della deduzione annua è non superiore a 15.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto (nel limite dell’incremento
complessivo del costo del personale) per il periodo d’imposta in
cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e
per i due successivi periodi d’imposta.
La deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello
in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la
deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo
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d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga
il medesimo rapporto di impiego.
Varia anche la “ulteriore deduzione” (art.11 comma 4 bis D.Lgs
446/97 che per il 2014 risulta fissata nelle seguenti misure:
Base imponibile
Fino
oltre
oltre
oltre
€
€
€
€
180.759,91
180.759.91
180.839,91
180.919,91
fino a € 180.839,91
fino a € 180.919,91
fino a € 180.999,91
Deduzione
Soggetti IRES
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
€ 2.000
Soggetti IRPEF
€ 10.500
€ 7.875
€ 5.250
€ 2.625
DEDUCIBILITA’ IRAP DAL REDDITO D’IMPRESA
E’possibile dedurre dal reddito di impresa/lavoro autonomo una
quota dell’IRAP pagata nel 2014 al verificarsi delle seguenti
condizioni:
- presenza di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli
interessi attivi e proventi assimilati, in questo caso spetta una
deduzione
pari
al
10%
dell’IRAP
pagata
nel
2014
(saldo
2013+acconti 2014);
- presenza di costi del personale, in questo caso
la deduzione
corrisponde alla quota di
IRAP che è stata pagata per effetto
dell’indeducibilità del costo dei dipendenti(sulla base della
incidenza del costo del personale, al netto delle relative
deduzioni, sul totale imponibile IRAP).
Il calcolo deve essere effettuato sia sull’anno 2013, sia sul 2014
per individuare quanto saldo 2013(pagato in giugno/luglio 2014)e
quanti acconti pagati nel 2014 dipendano dall’incidenza dei costi
del lavoro dipendente.
Le rispettive deduzioni potranno essere scontate dal reddito
d’impresa o di lavoro autonomo con conseguente risparmio di
IRPEF/IRES e contributi previdenziali.
CONTRIBUENTI MINIMI
Il quadro LM è destinato ai contribuenti che hanno scelto di
applicare il regime semplificato per i contribuenti minimi e che
determinano il reddito come differenza fra i ricavi incassati nel
2014 e le spese pagate nel 2014 (applicando quindi il criterio “di
cassa”), non versano IVA e IRAP e pagano una imposta sostitutiva
pari al 5% sul reddito sopra determinato al netto dei contributi
INPS versati.
Ricordiamo che il regime dei minimi è destinato alle persone
fisiche con ricavi inferiori a € 30.000,00 senza dipendenti e con
beni strumentali di ammontare ridotto (acquisti o leasing di beni
strumentali e affitti inferiori ai 15.000,00 euro nel triennio
12
precedente). Dal 2012 tale regime prevede maggiori limitazioni
all’ingresso ed è destinato solo alle imprese costituite dal 2008,
per i primi 5 anni di attività oppure, per i più giovani, fino al
compimento del 35° anno d’età.
Il regime dei minimi è applicabile, anche per gli inizi attività
nel 2015. Dal 2016 tale scelta non sarà più ammessa.
ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE
Nel corso degli ultimi anni sono stati approvati gli studi di
settore relativi a quasi tutte le attività artigiane.
1.CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI
Dal 2006 tutti i contribuenti sia in contabilità semplificata che
in
contabilità
ordinaria
sono
accertabili
tramite
questo
strumento.
2.SOGGETTI ESCLUSI
In base agli studi di settore sono esclusi dall’accertamento i
seguenti casi:

Cessazione nel 2014;

Inizio attività nel 2014 (se si tratta di prosecuzione di
attività svolta da altro soggetto o se il contribuente cessa
e ricomincia la stessa attività nei 6 mesi successivi si
applica lo studio);

Liquidazione d’impresa;

Periodo di non normale svolgimento dell’attività;

Presenza di ricavi superiori a € 7,5 milioni;
In presenza di molte delle cause di esclusione sopra citate è
comunque prevista la compilazione dell’allegato modello degli
studi di settore ai soli fini statistici.
3.POSSIBILITA’ DI DIFESA
In
caso
di
accertamento
induttivo,
il
contribuente
dovrà
dimostrare le cause che lo hanno portato a discostarsi dai
“ricavi” risultanti dagli “Studi di Settore”. Soltanto in caso di
eventi eccezionali ( es. malattia, chiusure prolungate, etc.) è
possibile per il contribuente far valere le sue ragioni.
Ovviamente crisi di settore o aziendali non hanno, a questo fine,
alcuna validità.
I soggetti che si trovano in una particolare situazione di
“marginalità” possono descrivere tale circostanza in sede di
compilazione del Modello Unico e l’Amministrazione Finanziaria
potrà valutare se lo scostamento dagli studi di settore è
giustificabile in questi casi.
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Il software fornito dal Ministero delle Finanze consente di
verificare nel corso dell’anno la propria situazione e provvedere
ad adeguarsi durante l’anno oppure decidere di dichiarare ricavi
inferiori, col rischio dell’accertamento.
Il Governo ha adottato un provvedimento volto ad attenuare la
pretesa degli studi di settore in considerazione del “periodo di
crisi” che le imprese stanno affrontando; allo Stato attuale non
si conoscono ancora le modalità e gli effetti di tale agevolazione
per l’anno 2014.
4.LIMITE DI ACCERTAMENTO PER PREMIO CONGRUITA’
Dal 2011:
- i soggetti che abbiano fedelmente compilato tutti i dati
previsti dal questionario;
- risultano coerenti con tutti gli indicatori economici;
- non indichino cause di esclusione o inapplicabilità, risultano
congrui, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione dei
redditi, al risultato comprendente l’esito degli indicatori.
Godono dei seguenti benefici:
a) non possono subire accertamento analitico presuntivo;
b) il redditometro si applica solo se lo scostamento fra i redditi
dichiarati e quelli accertati supera il 33% (anziché il 20%);
c) è ridotto di un anno (da 4 a 3) il termine di decadenza per
l’attività di accertamento (in assenza di violazioni con risvolti
penali).
ACCERTAMENTO SULLA BASE DEI PARAMETRI
Per le poche attività per le quali non sono stati previsti gli
studi di settore lo strumento di accertamento automatico è
costituito
dai
parametri;
i
contribuenti
che
adottano
la
contabilità ordinaria con ricavi non superiori a € 5.164.568,99
sono soggetti solo quando, in seguito a verbale di ispezione,
risulta inattendibile la contabilità.
Sono esclusi da tale tipologia di accertamento chi dichiara ricavi
superiori a € 5.164.568,99 e chi risulta già escluso dagli studi
di settore.
Anche per l’accertamento sulla base dei parametri valgono le
indicazioni già date per gli studi di settore, in merito alle
possibilità di difesa di fronte all’Ufficio.
ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE ED AI PARAMETRI
Anche per l’anno 2014 è consentito l’adeguamento spontaneo dei
ricavi in sede di denuncia dei redditi, annotandolo nei registri
IVA delle vendite o dei corrispettivi.
La maggiore IVA e le maggiori imposte sui redditi dovranno essere
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versate entro il 16/06/2015 (o il 16/07/2015) per gli studi di
settore, entro il termine di presentazione della dichiarazione
(30/09/2015) per i parametri.
Solo in presenza di studi di settore “vecchi”, l’adeguamento
comporta l’applicazione di una maggiorazione del 3% da calcolare
sull’integrazione dei ricavi, se tale integrazione è superiore al
10% dei ricavi/compensi contabilizzati, mentre per gli studi che
hanno subito la “revisione” per l’anno 2014, l’adeguamento è
libero da maggiorazioni.
INDICATORI DI NORMALITA’
La normativa fiscale impone alle imprese ad ai lavoratori autonomi
per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore
(quindi anche per i soggetti che già compilano il modello dei
parametri), la compilazione di un allegato alla dichiarazione dei
redditi finalizzato ad effettuare una selezione dei soggetti da
sottoporre ad accertamenti mirati a rilevare ricavi non dichiarati
o rapporti di lavoro irregolare.
Tale adempimento non comporta alcun calcolo di congruità da parte
del contribuente.
CANONE RAI IMPRESE
Le imprese che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili
alla ricezione di trasmissioni radio e televisive in locali aperti
al pubblico devono evidenziare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi del pagamento del canone speciale Rai.
DETASSAZIONE AUMENTI CAPITALE IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA
Per le imprese in contabilità ordinaria, al fine di rafforzare
l’investimento
di
capitale
proprio
nell’azienda,
è
stata
introdotta una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi
commisurato all’aumento del capitale immesso nell’impresa, sotto
forma di conferimenti in denaro da parte dell’imprenditore o di
destinazione di utili a riserva. È esclusa dalla base imponibile
del reddito d’impresa il rendimento nozionale (4% per il 2014)
riferibile ai nuovi apporti e agli utili accantonati a riserva
(ACE).
Il
rendimento
nozionale
sarà
determinato
in
percentuale
all’aumento
di
capitale
proprio
rispetto
alla
chiusura
dell’esercizio in corso al 31/12/2010.
Possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai
fini IRAP.
REDDITI DIVERSI PER BENI ASSEGNATI A SOCI/IMPRENDITORI
Dal 2012 la concessione in godimento di un bene d’impresa da parte
di società/ditte individuali, a soci, titolari, familiari, per uso
personale,
senza
corrispettivo
ovvero
ad
un
corrispettivo
inferiore a quello di mercato comporta:
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- per l’utilizzatore (socio, titolari, familiare): la rilevazione
di un reddito diverso tassabile ai fini irpef dato dalla
differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo
pattuito per il godimento.
- per l’impresa concedente: la indeducibilità dei relativi costi.
Calcoli particolari devono essere effettuati per i beni a
deducibilità limitata (es. autovetture)
DETASSAZIONE TREMONTI QUATER
E’ prevista una agevolazione per le imprese che acquistano dal
25/06/2014 al 30/06/2015 beni strumentali “nuovi” compresi nella
divisione 28 della tabella ATECO 2007 (macchine di impiego
generale/altre
macchine
di
impiego
generale/macchine
per
l’agricoltura e silvicoltura/macchine per la formatura dei metalli
e
di
altre
macchine
utensili/altre
macchine
per
impieghi
speciali).
L’investimento deve essere di ammontare superiore a € 10.000,00
(compresi gli oneri accessori.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi
investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti, con facoltà
di escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l’investimento è stato maggiore.
Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo
utilizzabile a decorrere dall’1/1/ del secondo periodo d’imposta
successivo a quello dell’investimento (es. investimento 2014 =
credito utilizzabile dal 1/1/2016.
Il credito è utilizzabile tramite compensazione con F24 e deve
essere esposto nella dichiarazione nel quale è riconosciuto e
nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei
quali è utilizzato.
Il bonus è revocato se i beni agevolati sono ceduti prima del 2°
periodo successivo all’acquisto oppure se i beni agevolati sono
trasferiti entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, al di fuori del territorio
italiano.
ORGANIZZAZIONE
La nostra Associazione, al fine di offrire come sempre un puntuale
e qualificato servizio a tutte le imprese
artigiane, ha
predisposto uno specifico servizio per l’espletamento di tutte le
suddette incombenze. Gli artigiani e gli imprenditori interessati
devono fissare preventivamente l’appuntamento con il funzionario
rivolgendosi telefonicamente alle seguenti sedi:
LODI
Via della Marescalca,6
Tel.0371/439197
CODOGNO
Via Garibaldi, 40
Tel.0377/41541
CASALPUSTERLENGO
Via Emilia, 32
Tel.0377/46401
16
S.GIULIANO MILANESE
Via Vespucci,1/3
Tel.02/98240516
S.ANGELO LODIGIANO
P.zza
Tel.0371/935237
Libertà,2
La data di inizio di questo servizio a favore degli artigiani in
tutte le sedi è fissata al 18/05/2015.
Si raccomanda vivamente a tutti gli interessati di produrre con
assoluta precisione e puntualità i dati ed i documenti richiesti
nell’allegato.
APPUNTI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
1. PER LE IMPRESE
Per la chiusura della contabilità, per le aziende in contabilità
ordinaria e semplificata valgono tutte le istruzioni date negli
anni passati.
In particolare si ricorda:
 la necessità di redigere il prospetto di rimanenze merci,
beni, materie prime e lavori in corso alla data del 31
dicembre 2014;
 interessi attivi e relative ritenute operate su conto
corrente dell’impresa non ancora portate in registrazione;
 per gli autotrasportatori, l’obbligo di redigere prospetti di
viaggio
per
usufruire
della
deduzione
forfetaria
giornaliera,la consegna di certificazioni inerenti ad assegni
di maternità percepiti dall’INPS ed eventuali indennità
temporanee percepite dall’INAIL per infortuni;
 la consegna di documenti relativi a costi o ricavi inerenti
all’anno 2014 che per qualsiasi motivo non siano ancora stati
portati in registrazione ( Assicurazioni, interessi passivi,
tasse di circolazione ect.);
 la consegna delle certificazioni delle ritenute subite del 4%
sulle fatture emesse per interventi agevolabili 50% o 65%.
2. DOCUMENTI NECESSARI
2.1. - Per chi presenta la prima dichiarazione occorre produrre:
 stato di famiglia e codice fiscale di tutti i familiari;
 atto notarile d’acquisto della casa e ultima denuncia IMU +
calcoli IMU 2014 e relativi F24;
 ultima dichiarazione dei redditi presentata ed eventuali
acconti versati.
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2.2. – Per tutti occorre produrre:
REDDITI

atti notarili d’acquisto o vendita di terreni o fabbricati
avvenuti nel corso dell’anno 2014 e 1° semestre 2015;

ricevute di affitti da fabbricati percepiti
eventuali opzioni e acconti per cedolare secca;

eventuali certificazioni di redditi conseguiti nel 2014 per
la partecipazione in altre società o per azioni;

eventuali certificazioni di redditi conseguiti nel 2014 per
altri
motivi
(di
capitale,
prestazioni
di
lavoro
occasionale, ecc.);

eventuali Mod. Cud (per lavoro dipendente o pensione);

eventuali rimborsi contributi INPS ottenuti nel 2014;

eventuali indennità
infortuni;

eventuali assegni di maternità percepiti dall’INPS;

eventuali assegni di disoccupazione;

in caso di separazione, fotocopia dell’assegno periodico di
mantenimento del coniuge con la relativa sentenza di
separazione e codice fiscale del coniuge.
temporanee
percepite
nel
2014
dall’INAIL
ed
per
ONERI DEDUCIBILI, DETRAIBILI E DATI INFORMATIVI

variazioni nello Stato di Famiglia intervenute nel 2014;

dichiarazione per i premi Assicurazione Vita e/o infortuni
pagati nel 2014;

ricevuta di pagamento di rate di mutuo ipotecario su immobili
pagate nel 2014;

modelli F24 INPS per pensione
frontespizio;

ricevute e fatture per prestazioni mediche pagate nel 2014;

numero telefonico di casa;

codice fiscale di tutti i familiari a carico (anche per i
figli minorenni)e del coniuge anche se non a carico;

fotocopia delle spese di frequenza ai corsi d’istruzione
secondaria o universitaria pagate nel 2014 (con indicazione
pagati nel 2014
e relativo
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del nome dello studente e dell’Istituto – si raccomanda di
richiedere agli Istituti Privati l’indicazione della quota
deducibile
altrimenti
non
si
garantisce
la
loro
deducibilità);

fotocopia contributi volontari e contributi
complementare;

fotocopia d’eventuali spese funebri per familiari sostenute
nel 2014;

documento da cui risulta l’erogazione liberale effettuata nel
2014 a favore d’Istituzioni Religiose e Paesi in via di
sviluppo, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche,
partiti politici ecc.;

documenti per detrazione 50% per recupero edilizio;

documenti per detrazione 65% per risparmio energetico;

documenti attestanti le spese sostenute per adozioni minori
stranieri;

ricevute per spese veterinarie;

spese per asili nido;

spese per acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti;

contributi Previdenziali versati per colf, babysitter, asili
nido, ecc;

ricevute acconti imposte versati (F24);

ricevute spese per badanti;

chi ha provveduto direttamente al calcolo IMU deve produrre i
calcoli 2014 ed i versamenti effettuati;

ricevute spese sportive per ragazzi (5-18 anni a
documenti di spesa, contenente i dati della
sportiva,
la
causale,
l’attività
effettuata,
pagato, i dati del ragazzo ed il cod. fiscale di chi

fatture delle Agenzia di intermediazione
acquisto abitazione principale;

per chi è in affitto portare contratto di locazione.
per previdenza
carico):
struttura
l’importo
paga;
immobiliare
per
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