LA LEGGE DI TUTELA DEL RISPARMIO. AVV
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LA LEGGE DI TUTELA DEL RISPARMIO. AVV
AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. COMM. RICCARDO ACERNESE PROF. AVV. ANTONIO ANDREANI ORD. DIR. COSTITUZIONALE UNIV. DI FIRENZE AVV. SANDRO BARTOLOMUCCI DOTT. COMM. FABIO BERNARDI AVV. FRANCESCA CAPODIFERRO AVV. LUCA CASAGNI LIPPI AVV. GAETANO CASTELLANETA AVV. PROF. MASSIMO CERNIGLIA LA LEGGE DI TUTELA DEL RISPARMIO. DOCENTE DIR. DEI CONSUMATORI UNIV. DI CASSINO AVV. FRANCESCO D’ADDARIO AVV. DOMENICO FAZIO AVV. LORENZO FERRARO AVV. UMBERTO FERRARO AVV. MARIO FRANCIA AVV. SILVIA FRATTESI DOTT. COMM. GIUSEPPE GARGIULO AVV. ANTONIO GULLO AVV. GIUSEPPE GULLO DOTT. COMM. PASQUALE IAMELE AVV. ACHILLE LOMBARDO PIJOLA AVV. FABRIZIO LOMBARDO PIJOLA AVV. PROF. STEFANO MARANELLA AVV. PASQUALE MEDINA AVV. ANTONELLA MICELE DOTT. COMM. ROBERTO MONTESI AVV. CARLO MOSCA AVV. OSCAR PISTOLESI AVV. ANNA RITA RONCUZZI AVV. FRANCESCO MARIA SAMPERI AVV. GIANLUCA SANTILLI AVV. GIANLUIGI SERAFINI AVV. LUCIO SOLAZZI AVV. MICHELE TAVAZZI PROF. AVV. GIUSEPPE TUCCI ORD. DIR. PRIVATO UNIV. DI BARI PROF. AVV. FRANCESCO VELLA AVV. Prof. MASSIMO CERNIGLIA ,COORDINATORE AREA LEGALE NAZIONALE FEDERCONSUMATORI. PREMESSA Prima di iniziare questa breve trattazione sulla cd. Legge di tutela del risparmio (che come ci si renderà facilmente conto dalla ORD. DIR.COMMERCIALE UNIV. DI BOLOGNA DOTT. COMM. ALFREDO BRIATICO VANGOSA DOTT. COMM. VALERIA CARRATÙ DOTT. COMM. LUCA CIAVARELLA AVV. GERMANA DEL GRANDE DOTT. COMM ANNARITA DE MAURO DOTT. COMM. MARIO GIOVANNINI AVV. ANNA SOFIA MAURO RAG. COMM. FABIO ORRÙ DOTT. COMM. ROBERTO TOMBOLESI AVV. MICHELE VENTURIELLO AVV. ANDREA BELLETTI AVV. CARLO BRUNI DOTT. COMM. ENZA CAMPERCHIOLI DOTT. MARCO CARBONE AVV. EMILIANO CELLI AVV. LUCILLA COSSARI DOTT. COMM. LUCA FORTUNA DOTT. COMM. VALERIA GALARDI RAG. COMM. SONIA MASCARIN DOTT. COMM. ANTONGUIDO NARDONE DOTT. COMM. LINDA OTTAVIANO AVV. VANNA PIZZI DOTT. COMM. VALENTINA PROIETTI AVV. MICHELE RINALDI AVV. ANNA RODINÒ TOSCANO AVV. ALESSIA TUPINI CONSULENTI PROF. GAETANO TROINA STRAORD. ECON. AZIEND. UNIV. ROMA TRE VIALE LIEGI, 16 – 00198 ROMA T. +39 068841325 F. +39 0685304322 E. MAIL: [email protected] sua lettura non ha alcuna pretesa scientifica ma meramente divulgativa ), vorrei riportare una considerazione che Guido Rossi fa nel suo recente libro “Il gioco delle regole”,che riassume quello che è avvenuto nel nostro Paese all’inizio degli anni 2000, nella sfera della finanza. Ebbene Guido Rossi scrive : “Nei contratti si annida la malattia più grave del capitalismo finanziario :il conflitto di interessi. E’ qui, infatti, che il rapporto contrattuale diventa essenzialmente un rapporto fiduciario di mandato,in base al quale qualcuno gestisce la proprietà e gli interessi di qualcun altro –al pari di quanto avviene nel sistema delle élite,anche politiche. Gradualmente, tuttavia, l’interesse personale del mandatario subentra e si sostituisce a quello del mandante, una distorsione che L E X J BARI U BOLOGNA S P FIRENZE A R GENOVA T MILANO N ROMA www.lexjus.com Members of Law Firm Worldwide E TREVISO R S AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI nei fatti sgretola l’intero sistema delle deleghe e scatena il conflitto di interessi “ Il sistema bancario del nostro Paese, con le Direttive europee della prima metà degli anni 80, ha avuto una lunga e decisa trasformazione. Nel giro di pochi anni si è passati dalla banca , prevalentemente, ente pubblico economico che poteva svolgere solamente alcune funzioni creditizie, come il credito a lungo o a medio termine, alla banca polifunzionale, che cioè , in base all’evoluzione legislativa ha potuto cumulare in se tutte le tipologie creditizie. La Banca, in altre parole, a cavallo degli anni 80 e 90 è divenuta una impresa, che ha dovuto, in quanto tale, cominciare a confrontarsi con logiche di impresa quali il profitto, e l’accrescimento del valore patrimoniale. Nella metà degli anni 90, inoltre, la banca ha cumulato oltre alla funzione creditizia anche quella di intermediazione finanziaria, prima riservata alle Sim. Il quadro che è scaturito da tale accrescimento delle funzioni della Banca è stato quello di un conglomerato economico, finanziario e creditizio, che poteva rispondere a tutte le esigenze della clientela, sia retail che coorporate, ma che allo stesso tempo includeva in sé molteplici attività che potevano entrare in un conflitto insanabile tra l’interesse della banca-_intermediario finanziario e quello dei clienti. La banca, in altre parole, ha iniziato non solo ad intermediare ma anche a produrre prodotti finanziari e creditizi, moltiplicandosi a dismisura i fattori di conflitto fra - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI l’interesse della banca e quelli dei clienti, in particolare per l’evidente interesse di quest’ultima di “piazzare” i suoi prodotti , magari più costosi e meno competitivi di altri . La normativa comunitaria e quella nazionale ( si veda il T.U. del 98 ) hanno cercato di attenuare gli effetti negativi del conflitto di interessi endemico, ma con scarso successo, in quanto lo stesso non può essere eliminato in una Banca polifunzionale o universale, ma può essere, al più evitato, ma per operare in tal modo, è necessario un comportamento non formalistico ma etico dell’intermediario, cosa che come si è visto con gli scandali finanziari dell’inizio del 2000, molto spesso è mancato. All’inizio del 2000, infatti, le banche del nostro paese, ormai divenute da tempo e a pieno titolo anche intermediari finanziari hanno dato assistenza finanziaria, a volte pienamente coscientemente e a volte colpevolmente non in modo avveduto, a gruppi industriali, che a ragione della loro crisi economica e produttiva, hanno voluto spostare i loro asset da quelli propriamente industriale a quelli finanziari, sviluppando una strategia di finanza creativa che era in massima parte costituita da titoli di debito, cd.bond, riservati originariamente ad investitori istituzionali e poi scaricati disinvoltamente dai portafogli bancari a quelli dei risparmiatori. La legge e le disposizioni comunitarie permettevano il passaggio sopra detto per le cd.eurobbligazioni, ma è palese che oltre alla possibilità di violare la legge, vi sia - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI anche la possibilità di eludere la legge e nel caso di specie si è chiaramente trattato di una palese elusione della legge e in particolare dell’art.94 del t.u Finanziario, che avrebbe imposto per le negoziazioni di massa di cui sopra il prospetto informativo . Ma gli organi di controllo del nostro Paese, Banca D’Italia e Consob, sono state del tutto inattive quando ai risparmiatori e alle loro famiglia si scaricavano i rischi che disinvoltamente erano stati assunti dalle Banche o si negoziavano, cosa assolutamente unica in tutto il mondo tranne che in Argentina, i titoli del suddetto Paese a 450.000 risparmiatori italiani. Gli organi di controllo, piuttosto che compiere le cd ispezioni ex post, a danno avvenuto, avrebbero potuto e dovuto effettuare rigorose ispezioni nel momento in cui si era avuto il chiaro ed evidente sentore che titoli impropri, rischiosi e di aziende o Stati decotti erano immessi nei portafogli delle famiglie, già tanto duramente colpite dall’aumento incontrollato del costo della vita, causato anche dall’introduzione ,non governativamente monitorata, dell’introduzione dell’euro. A seguito del Default, così di Stati Sovrani e di grandi conglomerati industriali, quali la Cirio e Parmalat, l’opinione pubblica, la stampa,i Mass Media sono insorti e sempre di più si è creata una spinta a emanare nuove leggi, nuovi provvedimenti anche regolamentari più rigorosi, nel presupposto che il nostro paese non avesse già un tessuto - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI normativo adeguato e soprattutto nella necessità, ritenuta, di avere delle pene più severe nei confronti di chi aveva truffato i risparmiatori. In altre parole nel nostro paese, dopo realmente gravi scandali finanziari, si è assistito, ancora una volta, a una ben conosciuta pantomima mistificatrice, con la quale sia i truffati, inconsciamente, che coloro che avrebbero avuto il compito di evitare le truffe, in particolare gli organi di controllo , ossia, la Banca d’Italia e la Consob e la classe politica, hanno invocato nuove leggi creando così la convinzione che le leggi già esistenti non fossero già efficaci e contribuendo così a far credere che, in effetti, proprio per l’inefficacia delle leggi vigenti, non vi potessero essere dei responsabili per quanto accaduto. L’effetto impunità, nei confronti dei soggetti che hanno negoziato ai risparmiatori prodotti finanziari impropri e di cui ben si sarebbe potuta è dovuta conoscere la inaffidabilità si è così realizzato con la inconsapevole, per i risparmiatori, strategia suddetta del richiamo a nuove leggi e con il balletto politico cui successivamente per alcuni anni indecorosamente si è assistito. In altre parole, quella che oggi è l’unica vera e vitale attività del nostro paese, l’industria bancaria, pur avendo una determinante responsabilità nel prodursi dei gravi danni ai risparmiatori, è uscita dagli scandali finanziari con danno reputazionale inferiore ad ogni legittima aspettativa, e con un danno patrimoniale - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI modestissimo ,se non trascurabile, derivante da poche migliaia di cause civili che risparmiatori danneggiati hanno intrapreso, tra 1000 difficoltà, con costi rilevanti e dovendo attendere lunghi tempi per avere, in modo incerto, ragione nei giudizi civili. Questa realtà, appare quindi, ben diversa e mortificante rispetto alla realtà degli Stati Uniti, ove scandali finanziari anche essi di vaste dimensioni ,hanno trovato un’immediata risposta sia punitiva, nei confronti dei responsabili persone fisiche e persone giuridiche, che legislativa. Nel nostro paese, così il legislatore, dopo un intollerabile tempo, ha emanato, alla fine dell’anno 2005, una legge, pomposamente chiamata di tutela dei risparmiatori, che potrà avere ben poche conseguenze per i risparmiatori per ciò che a loro realmente interessa: il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato rispetto da parte degli intermediari delle regole finanziarie già esistenti. Con questo breve scritto, quindi, intendiamo esaminare le singole disposizioni della predetta legge che più possono avere conseguenze dirette o indirette per la tutela dei risparmiatori investitori. * * * LA STRUTTURA GENERALE DELLA LEGGE La legge in commento è composta da 44 articoli racchiusi in sei titoli. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI - Nel primo titolo sono contenute modifiche alla disciplina delle società per azioni. Assai significative sono le norme, contenute nel suddetto titolo, che riguardanti gli organi di amministrazione e controllo delle società (amministratori, sindaci e organi corrispondenti nei modelli societari dualistici), nonché disposizioni che riguardano le azioni di responsabilità contro gli amministratori. Altre disposizioni riguardano, poi, la tutela delle minoranze e la trasparenza delle società estere. - Il secondo titolo contiene disposizioni in materia di conflitti di interessi e la disciplina delle attività finanziarie. I conflitti di interessi sono riguardati sia nella concessione di credito nei confronti degli azionisti bancari che nella gestione dei patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi è previdenziali, nonché nella prestazione di servizi di investimento. Sempre nel suddetto capo si trovano le disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari e la delega al governo per il recepimento della direttiva comunitaria relativa il prospetto per l’offerta pubblica di strumenti finanziari. - Nel capo terzo, sono contenute disposizioni per quanto attiene i servizi bancari, ulteriori norme per la tutela degli investitori, nonché per la disciplina dei promotori finanziari e disposizioni sui mercati regolamentati e sull’informazione societaria. Di particolare importanza si segnalano le norme contenute nel terzo capo contenenti le modifiche al testo unico finanziario, quelle che riguardano i codici di comportamento applicati dagli intermediari finanziari, la redazione dei documenti - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI contabili delle società, le informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendale, le disposizioni relative alla revisione dei conti. - Il titolo quarto contiene disposizioni relative l’autorità di vigilanza e, quindi la Banca d’Italia, la Consob, il coordinamento e la collaborazione tra autorità, le competenze delle autorità, i poteri sanzionatori e la procedura di conciliazione e arbitrato tra risparmiatori investitori e intermediari finanziari, il sistema di indennizzo degli investitori, il fondo di garanzia per i risparmiatori investitori e norme relative la risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari. - Il titolo quinto, contiene modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative, con norme relative la omessa comunicazione del conflitto di interessi, le false comunicazioni sociali, il falso in prospetto, il mendacio bancario, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l’abusiva attività finanziarie e l’aumento delle sanzioni penali e amministrative. - Il titolo sesto contiene disposizioni transitorie e finali con la delega al governo per il coordinamento legislativo relativamente al testo unico bancario e al testo unico finanziario. LE NORME DI INDIRETTA TUTELA DEL RISPARMIO Esamineremo in questo paragrafo, in modo non approfondito, le norme della legge che indirettamente possono tutelare il risparmio, esaminando, in modo più - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI approfondito, sia pure nell’ambito delle finalità non scientifiche ma divulgative del presente scritto,come già detto, le norme di tutela in via diretta del risparmio. Orbene, le norme che probabilmente possono essere di più immediata, sia pure in modo indiretto, tutela del risparmio sono a mio parere le seguenti: l’art. 1, in particolare nella parte che attiene la composizione del Consiglio di amministrazione delle Società; l’art. 2 relativo il collegio sindacale; l’art. 4 relativo la delega di voto; l’art. 6 relativo la trasparenza delle società estere; l’art. 18 relativo la revisione dei conti; l’art. 19 relativo la Banca d’Italia; l’art. 35 relativo la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione . Andiamo, allora, a esaminare le norme,contenute negli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, inserite nel titolo primo contenente ,come si è detto, modifiche alla disciplina delle società per azioni, con norme relative agli organi di amministrazione e controllo, alla tutela delle minoranze e alla disciplina delle società estere. Si sottolinea, come, in primo luogo si sia voluto valorizzare l’interesse delle minoranze delle società quotate alla concreta verifica della correttezza e regolarità della gestione societaria, stabilendo, così la rappresentanza delle stesse nel consiglio di amministrazione oltre che nell’organo di controllo. In particolare, l’art. 1 della legge prescrive l’elezione dei membri del CDA sulla base di liste, con una quota minima rimessa allo statuto,e con la fissazione di una - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI misura non superiore a 1/40 del capitale sociale per la presentazione delle liste stesse. Oltre la presenza delle minoranze, inoltre, nei consigli d’amministrazione con più di sette membri e prescritta la presenza di un ulteriore membro con requisiti d’indipendenza stabiliti per i sindaci e se lo statuto lo prevede dagli ulteriori requisiti stabiliti dai codici di comportamento. I membri del consiglio d’amministrazione, inoltre, devono avere requisiti di onorabilità. La norma sopra riferita ha un impatto indiretto nella tutela dei risparmiatori in quanto dà loro una maggiore garanzia in merito alla composizione del consiglio d’amministrazione, sia pure nell’ambito del possibile, all’indipendenza degli esponenti dagli interessi della maggioranza e quindi, dai possibili condizionamenti della stessa maggioranza e dai conflitti di interesse . In correlazione a quanto stabilito dall’art. uno, l’art. 2 contiene, invece disposizioni relative agli organi di controllo. Si segnala così il potere delle minoranze di eleggere un membro del collegio sindacale; il limite al cumulo degli incarichi dei componenti agli organi di controllo al fine di rendere il più possibile efficace la delicata funzione di controllo dei membri del collegio sindacale; la nomina dell’assemblea societaria del presidente del collegio sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gli articoli 4 e 5 contengono, invece, misure volte a rendere maggiormente più possibile la partecipazione delle minoranze alla formazione delle decisioni dell’assemblea dei soci delle società con azioni quotate. In particolare, con l’art. quattro il potere discrezionale della Consob di stabilire per le società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitali inferiori per la determinazione dei requisiti del soggetto che può sollecitare il conferimento di deleghe di voto è trasformato in un obbligo della stessa Consob, mentre l’art. 5 conferisce a una maggioranza qualificata la facoltà di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea, indicando la soglia di tale maggioranza nel quarantesimo del capitale sociale. L’art. 6, come detto, riguarda la cosiddetta trasparenza delle società estere. L’attenzione che il legislatore del nostro Paese ha inteso dare a questo argomento, come è noto discende dal fatto che alcuni emittenti, in particolare la Cirio e Parmalat, hanno potuto operare finanziariamente nell’emissione dei titoli obbligazionari finiti nei portafogli dei risparmiatori italiani, grazie a società estere, situate, in particolare, in paradisi fiscali ove le possibilità di controlli erano del tutto insussistenti. Le disposizioni contenute nell’art. 6, quindi, riguardano unicamente i rapporti con le società estere che hanno sede in uno Stato che non garantisca un sistema di controlli pubblici e quindi la trasparenza delle società. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Lo scopo della norma è quello di prevenire la possibilità che attraverso strutture societarie estere, possano essere occultati l’effettivo assetto proprietario o le reali condizioni patrimoniali finanziarie di società italiane e che le predette società estere possano essere impiegate al fine di rendere difficile, se non impossibile, la possibilità da parte del pubblico di avere informazioni utili al fine di un’effettiva trasparente valutazione della loro affidabilità. Le disposizioni dell’art. 6 sono molteplici e vanno ad implementare con l’introduzione di una sezione 6 bis, il capo secondo del titolo secondo della parte quarta del TUF e sono rivolte esclusivamente alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società italiane che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante le quali controllino società aventi sede legale in Stati che non garantiscono normali criteri di trasparenza. Le norme introdotte attengono, in particolare: - all’obbligo delle società italiane di allegare al proprio bilancio , quello della società estera controllata, con sottoscrizione dello stesso da parte degli organi di amministrazione e con l’allegazione del parere dell’organo di controllo; - all’obbligo di correlare il bilancio della società italiana da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti con la società estera controllata; -lo obbligo di sottoposizione a revisione del bilancio della società estera controllata. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI L’art. 6 contiene ulteriori disposizioni relative agli obblighi di trasparenza delle società italiane collegate con società estere. Sempre di interesse indiretto per i risparmiatori sono le disposizioni contenute all’art. 18 relative le modifiche alla disciplina della revisione dei conti, in quanto, in particolare per le società che si rivolgono al mercato, l’affidabilità dei bilanci è un elemento di estremo interesse per i risparmiatori che negoziano titoli azionari o obbligazionari emesse dalle predetta società. Va premesso, al riguardo, che dopo la riforma del diritto societario, il controllo contabile sulle società per azioni, a norma dell’art. 2409 bis del codice civile, è, di norma, esercitato da un revisore contabile esterno alle società, iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia, mentre per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante è prescritta la revisione da parte di una società di revisione, soggetta alla disciplina prevista dal testo unico finanziario. Le disposizioni contenute nella norme in commento, in breve, riguardano i criteri di conferimento e di revoca degli incarichi, in particolare, escludendo che gli incarichi possano essere conferiti a società di revisione che si trovino in una situazione di incompatibilità stabilita con regolamento della Consob, l’obbligo di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile, la verifica periodica, da parte della Consob della indipendenza e idoneità tecnica sia della società di revisione, sia - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI dei responsabili della revisione, la fissazione da parte della Consob dei principi e criteri per la revisione contabile, con maggiori poteri della Consob nell’erogazione di istruzioni alle società di revisione. Come si vede il quadro che scaturisce dalle predetta norme è volto al rafforzamento sia dei criteri di professionalità e indipendenza delle società di revisione sia a un maggiore e più incisivo controllo da parte della Consob delle società di revisione stesse. L’art. 19, contiene disposizioni sulla Banca d’Italia, stabilendo, in particolare, l’obbligo di motivazione degli atti emessi dagli organi della banca, la durata in carica del governatore per 6 anni, con la possibilità di un solo rinnovo e per quanto attiene la concorrenza, argomento che più interessa i risparmiatori, l’autorizzazione sia della Banca d’Italia sia dell’antitrust per operazioni bancarie di fusione e concentrazione. 4. LE NORME DI DIRETTA TUTELA DEL RISPARMIO Nel presente paragrafo, esamineremo come preannunciato, le norme che hanno una più diretta rilevanza per la tutela dei risparmiatori. Esaminiamo per prima la norma contenuta nell’art. 9, che riguarda il conflitto di interessi nella gestione dei patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Come noto il tema del conflitto di interessi è uno dei più rilevanti in campo finanziario. L’interesse degli investitori, infatti è quello di ottenere il massimo profitto dagli investimenti effettuati, con il minimo rischio. L’interesse degli intermediari, invece, è quello di lucrare il più possibile con modalità differenti a seconda del servizio di investimento prestato. Il concetto di conflitto di interessi rileva, prima ancora che da un punto di vista giuridico, da un punto di vista economico, in quanto attiene alla contrapposizione tra investitore e intermediario nell’ambito di interessi economici. L’esistenza degli interessi in conflitto è alimentata dalla autonomia decisionale di cui gode l’intermediario-fiduciario nell’amministrazione sia formale che di fatto del patrimonio dell’investitore, con la conseguenza che l’ordinamento giuridico intende reagire alla violazione della fiducia che un soggetto debole (l’investitore, il risparmiatore, il consumatore) subisce da un soggetto forte (l’intermediario, la banca) e, quindi, nell’abuso del potere del soggetto forte, abuso strumentale al conseguimento di una indebita utilità. Nell’ambito dei rischi legati al predetto abuso, così il legislatore italiano (in recepimento di concetti e principi già espressi da tempo dal normatore comunitario) ha stabilito, con l’art. 21 del TUF del 98, l’obbligo dell’intermediario di “organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento”. Il predetto principio è stato, sempre nel 98, dettagliato nell’art. 27 del Regolamento Consob. Il risultato nel coordinamento delle predette due norme è che il legislatore impone agli intermediari di strutturarsi in modo tale da evitare una concorrenza di interessi con gli investitori e, in presenza di situazioni conflittuali, informare i clienti della situazione, pur avendo l’obbligo di agire equamente, cioè nell’esclusivo interesse dell’investitore. Come si può constatare, quindi, il legislatore non impone all’intermediario un’astensione dal operazione in conflitto, ma una trasparente informativa all’investitore, per una sua cosciente e avveduta gestione della situazione in conflitto e per una sua decisione consapevole di accettare il rischio esplicitato e procedendo, se del caso, ugualmente alla negoziazione. Il conflitto di interessi può emergere sia nell’ambito della negoziazione degli strumenti finanziari sia nell’ambito della gestione dei patrimoni collettivi, ed è proprio in tale ultimo ambito che l’art. 9 intende incidere, mentre nell’ambito della gestione della prestazione dei servizi di investimento e l’articolo successivo a occuparsene. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI In merito all’art. 9, si premette che la norma ha contenuto di delega, in quanto ha assegnato al governo il compito di emettere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interesse. I principi cui dovranno attenersi il decreti delegati vengono qui di seguito riportati. Viene anzitutto in evidenza un principio già contenuto nell’art. 21 del testo unico finanziario di salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario. Anche qui il legislatore ha inteso coniugare l’interesse dei risparmiatori-investitori a quello dell’integrità del mercato non stabilendo, invece, come sarebbe stato opportuno al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei risparmiatori, far assurgere tale interesse a dignità di assoluta autonomia rispetto a quello inerente la integrità dei mercati. In altre parole, la tutela dei risparmiatori può essere disgiunta da quella dell’integrità dei mercati che può esulare il singolo risparmiatore e attenere di più ad aspetti pubblici, di rilevanza essenziale, ma non necessariamente congiunta a quella dei risparmiatori. Dal principio che dovrà osservare il legislatore delegato, si desume altresì, che sia gli interessi dei risparmiatori che l’integrità dei mercati, dovranno essere realizzati tramite la fissazione di comportamenti, quindi di regole comportamentali nella gestione delle situazioni. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI In altre parole così come esistono delle regole di comportamento nella sfera della negoziazione degli strumenti finanziari, sembra di capire che il legislatore vuole che vengano fissate delle regole comportamentali anche nella sfera di attività dei gestori. Proseguendo, nell’esame dei principi cui dovrà attenersi il legislatore delegato, di particolare interesse è quanto stabilito alla lettera B. dell’art. 9. Uno dei problemi, infatti ove il conflitto di interesse assume maggiore rilevanza e possibilità di arrecare danno ai risparmiatori è proprio quello della vendita da parte dei gestori del risparmio di strumenti finanziari emessi e collocati da società finanziarie appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono gli stessi gestori. Orbene, se si considera che più del 90% delle società di gestione del risparmio, appartengono a banche o a gruppi bancari polifunzionali, si comprende molto bene come gravi situazioni di conflitto d’interesse possano contaminare una corretta gestione del risparmio. Il legislatore, quindi, ha demandato al Governo di stabilire delle limitazioni in tal senso, così come di stabilire limitazioni dell’investimento dei patrimoni di OICR e di altre forme di risparmio stabilite dalla norma in commento, in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi significativamente legati da rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce i patrimoni. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Anche la previsione di limiti per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo del gestore della negoziazione degli strumenti finanziari è volta alla limitazione dei conflitti di interessi, con la fissazione di un limite del 60% del contro valore complessivo degli acquisti e delle vendite, con obbligo di motivazione da parte dei gestori, sulla base delle condizioni economiche praticate, qualora si superi il 30% del controvalore suddetto. Ulteriore obbligo di comunicazione in capo ai gestori è verso gli investitori, relativamente alla misura massima dell’impiego degli intermediari appartenenti al medesimo gruppo. La legge delega, contenuta nell’art. 9, attribuisce poi alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione di intesa con la Banca d’Italia, con la possibilità di irrogazione di sanzioni amministrative. Come abbiamo già detto, mentre l’art. 9 riguarda il conflitto di interessi nella gestione dei patrimoni, il successivo art. 10 della legge, attiene, in qualche modo, il conflitto di interessi nella gestione dei servizi di investimento. La norma in commento, in effetti, incide in modo molto limitato su tale aspetto di preminente interesse per il mercato finanziario, in quanto, come è noto, sarà il recepimento della direttiva dell’unione europea del 2004 ad incidere in modo più rilevante sulla questione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI L’art. 10 della legge in commento, comunque, stabilisce due modifiche al decreto legislativo numero 58 del 98 e precisamente all’art. 6 e all’art. 190. L’art. 6 è contenuto nel capo primo del titolo primo, della parte seconda del decreto e riguarda la cosiddetta vigilanza regolamentata della Banca d’Italia e cioè il potere della Consob di disciplinare con regolamento le materie dell’attività degli intermediari finanziari, quali l’adeguatezza patrimoniale, le norme potenziali di contenimento e il frazionamento del rischio, eccetera. La nuova disposizione dell’art. 9 si viene ad aggiungere al secondo comma dell’art. 6 del decreto che riguardava, in modo più diretto, la tutela degli investitori, stabilendo il potere della Consob di disciplinare, con regolamento, le procedure anche di controllo interno, inerenti i servizi prestati, le cosiddette regole di comportamento che gli intermediari avrebbero dovuto osservare con gli investitori, gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi. Dopo il comma 2 dell’art. 6, così la nuova legge introduce il comma 2 bis, con il quale si dispone che la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, debba disciplinare, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi d’investimento, che determinate attività degli intermediari debbano essere prestate da strutture distinte e autonome. Il legislatore, quindi, accoglie con la suddetta disposizione una regola presente da tempo nei mercati mobiliari più avanzati consistente nella creazione da parte degli - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI intermediari delle cosiddette muraglie cinesi e cioè nella separazione, sia pure nell’ambito della banca universale o polifunzionale, di alcune attività più sensibili rispetto al problema del conflitto di interessi e rispetto ad altre attività. Per esempio, già da qualche tempo le banche universali o polifunzionale hanno separato l’attività di analisi degli strumenti finanziari da altre attività più legate alla negoziazione dei titoli. La norma regolamentare dispone che sarà la Consob e la Banca d’Italia a stabilire in via generale quali dei diversi servizi d’investimento debbano essere prestate da struttura organizzative distinte tra loro. Sempre l’art. 6, aggiunge all’art. 190 del decreto legislativo un comma 3 bis che stabilisce l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione controllo dei soggetti abilitati che non osservano le norme regolamentari sopra dette relative alla separazione delle strutture. Articolo 11 L’art. 11 della legge sulla tutela del risparmio riguarda la circolazione in Italia degli strumenti finanziari collocati presso investitori professionali. Il motivo per cui il legislatore ha sentito la necessità di intervenire radicalmente nella suddetta materia è dovuto al fatto che tramite l’emissione di obbligazioni societarie in paesi dell’Unione Europea, in particolare Lussemburgo, si è reso - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI possibile aggirare i limiti stabiliti nell’art. 2412 del codice civile all’emissione di obbligazioni da parte delle società italiane. Ricordiamo, infatti, che l’art. 2412 del codice civile stabiliva che le società potevano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale versato. Proprio per tali stringenti limiti, grandi gruppi societari quali la Cirio e la Parmalat essendo in cerca di nuovi finanziamenti e in considerazione che il mercato bancario italiano e internazionale aveva già erogato finanziamenti per rilevantissimi importi, esautorando ogni possibile ulteriore intervento, al fine di eludere la normativa italiana hanno già nella seconda metà degli anni 90, deciso di sfruttare a pieno le opportunità offerte dalla libera circolazione dei servizi nei paesi comunitari ,e così emettere obbligazioni per importi enormi in paesi comunitari e più precisamente in Lussemburgo, ove tali limiti all’emissione obbligazionaria non erano esistenti. Le suddette società, quindi hanno costituito nuove società in Lussemburgo, con capitale del tutto esiguo e con il solo scopo di divenire emittenti, senza limiti, di quantitativi enormi di obbligazioni, obbligazioni che automaticamente, ancorché rivolti agli investitori istituzionali, in quanto emessi a pieno titolo in un paese dell’Unione Europea, erano sottoposti esclusivamente alla legislazione del Paese emittente e a quella del Paese del mercato di quotazione .In quanto tali erano - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI sottratti al controllo della Consob e alla stringente normativa dettata dalla stessa a tutela degli investitori. I suddetti titoli originariamente erano riservati agli investitori istituzionali, poiché privi delle necessarie forme di garanzia e trasparenza e senza prospetti informativi, con impegno espresso dei manager del consorzio bancario di collocamento, di astenersi dall’offerta al pubblico dei piccoli risparmiatori o ,dalla cessione individuale a investitori italiani. L’obbligo suddetto tuttavia era limitato nel primo mercato e non nel mercato secondario. L’emissione di tali titoli obbligazionari era resa possibile dall’istituzione di consorzi di collocamento di banche italiane e internazionali che curavano, appunto, tutte le procedure di emissioni e che avrebbero dovuto collare i suddetti titoli esclusivamente, come da impegni scritti ad investitori professionali, dichiarando che i titoli erano pronti per la vendita, anche se partecipanti al consorzio di collocamento assumevano a “fermo” tutti i titoli emessi ossia li acquistavano direttamente per poi rivenderli, tramite le loro reti nazionali o quelle degli altri intermediari finanziari agli inconsapevoli privati ,aggirando così la normativa sul collocamento privato. L’assunzione di un collocamento privato anche per titoli eurobond, tuttavia, secondo la Consob non precludeva la successiva vendita degli strumenti finanziari a investitori privati, in quanto i titoli potevano successivamente entrare nel patrimonio di tali investitori mediante l’attività degli intermediari, nella loro veste - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela. Anche se, secondo la Consob, i risparmiatori non dovevano restare comunque privi di forme di tutela, tutela che si rinviene nelle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento per conto proprio, conto terzi …eccetera. Per la Banca d’Italia tali obbligazioni non possono esser offerte dagli intermediari ma devono essere indicate e quindi scelte autonomamente dagli investitori retail e le predette regole di condotta inoltre si applicano a tutte le attività di intermediazione mobiliare e, quindi, sia le negoziazioni conto proprio che in conto terzi. In altre parole tramite la suddetta procedura si è reso possibile, senza nessun intervento da parte degli organi di controllo del nostro Paese, il passaggio di titoli rivolti solamente a investitori professionali che quindi avrebbero potuto valutare professionalmente i rischi degli emittenti e sopportare eventuali default, a singoli investitori-risparmiatori e alle loro famiglie. Tutto ciò ha comportato che nel solo nostro Paese, a differenza di altri Paesi dell’Unione Europea, siano state vendute decine di miliardi di euro di obbligazioni spazzatura ai risparmiatori. Dopo lo scoppio del crack finanziario Cirio, Parmalat, ecc., così il legislatore italiano è intervenuto sul tema dell’emissione delle obbligazioni e lo ha fatto con l’art. 15 del decreto legislativo 28.12.04 n. 210, che - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI ha introdotto all’art. 2412 codice civile una nuova disposizione in forza della quale i nuovi limiti all’emissione di obbligazioni societarie, pari al doppio del capitale sociale, si applicano anche alle obbligazioni emesse all’estero da società italiane o da loro controllate e controllanti, se negoziate nello Stato. Tralasciamo ora di riferire più specifictamente delle norme contenute nell’art. 11 della legge sul risparmio per affrontare, invece, le questioni più rilevanti sulle quali la nuova norma incide. Di particolare interesse, appare, l’introduzione del testo unico finanziario del 98 dell’art. 100 bis. Per comprendere adeguatamente la nuova disposizione è necessario precisare quanto segue. Il capo primo del titolo secondo del testo unico finanziario riguarda la sollecitazione all’investimento, che può realizzarsi solamente con la pubblicazione e la distribuzione agli investitori di un prospetto informativo. Le disposizioni di cui al capo primo e, quindi, essenzialmente l’obbligo di un prospetto informativo non si applicano alle sollecitazione all’investimento rivolte solo a investitori professionali. L’art. 100 bis, quindi, dispone che nel caso in cui vi sia stata sollecitazione all’investimento nei confronti dei soggetti professionali e quindi la stessa sia avvenuta senza prospetto informativo, la successiva circolazione in Italia tramite investitori professionali dei prodotti finanziari suddetti, anche se emessi all’estero, - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI nei confronti di soggetti non professionali, comporta che i primi rispondano dei danni causati dall’emittente nei confronti dei secondi per la durata di un anno. La suddetta garanzia non si applica qualora l’intermediario provveda a consegnare all’investitore non professionale un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob. Il legislatore italiano ha, in altre parole codificato una buona prassi degli intermediari finanziari di altri paesi dell’Unione (Francia, Germania) che già provvedevano, in caso di negoziazione di eurobbligazioni al retail, a fornire agli investitori un documento informativo sul titolo. Sempre l’art. 11 della legge in commento elimina, con la sostituzione del comma 2 dell’art. 118 del testo unico finanziario, l’esenzione dall’obbligo di prospetto per la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari diversi dalle azioni emessi dalle banche o da assicurazioni. La suddetta disposizione, va verso una effettiva tutela dei risparmiatori in quanto in precedenza tramite l’apparente garanzia dei prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni, si è provveduto a negoziare a investitori retail prodotti finanziari altamente rischiosi senza alcuna garanzia informativa e con scarsa trasparenza. La restante parte dell’art. 11 riguarda il rafforzamento dei poteri della Consob in merito alla vigilanza. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Riferiamo ora dell’art. 12 in modo molto sintetico,in particolare per l’impatto maggiore nella tutela dei risparmiatori. La norma in commento ha delegato il governo ad adottare, entro 18 mesi, un decreto legislativo contenente norme di recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 dell’Unione Europea, relativa il prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari , che modifica la direttiva del 2001 della comunità europea. È bene prima di tutto precisare, che scopo della direttiva del 2003 è quello di stabilire nuove regole che consentano alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo in tutta l’Unione Europea sulla base della autorizzazione data dall’autorità regolamentare di un unico Stato membro. Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell’Unione Europea, forniscano informazioni chiare e complete affinché gli investitori possano prendere coscienti decisioni di investimento. Il principio di mutuo riconoscimento automatico fa sì che le società non siano più tenute a richiedere una nulla osta regolamentare del loro prospetto informativo destinato a potenziali investitori. Tale prospetto fornisce informazioni di qualità migliore e accessibili su Internet in parecchie lingue. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Tramite il passaggio unico gli strumenti finanziari verranno proposti agli investitori o ,con una procedura di offerta al pubblico o tramite l’ammissione alla negoziazione. La soglia a partire dalla quale gli emittenti possono scegliere liberamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine incaricata di approvare il loro prospetto ammonta a 1000 euro per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Pertanto al di sotto di questa soglia gli emittenti devono ottenere l’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Gli emittenti di piccoli volumi di obbligazioni, fino ad un importo totale di 2,5 milioni di euro sono dispensati dall’obbligo di redigere un prospetto. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’autorità competente comunica all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa l’approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto. Con la nuova direttiva sul prospetto si è inteso completare e sostituire la codificazione intrapresa dalla direttiva del 2001 della Comunità Europea riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale dal punto di vista del prospetto introducendo un vero e proprio passaporto unico degli emittenti valori mobiliari dell’unione europea. A decorrere dal 1 luglio 2005 essa - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI approverà la direttiva 89/298/CE il cui sistema di mutuo riconoscimento del prospetto resta parziale e complesso in quanto non consente di raggiungere l’obiettivo del passaggio unico. Infine la nuova direttiva sul prospetto costituisce uno degli elementi chiave del piano d’azione per i servizi finanziari che incoraggia la creazione di un mercato integrato di tali servizi entro il 2003. Venendo ora ai principi che il Governo dovrà osservare per il recepimento della direttiva del 2003, essi possono così essere riassunti: A. L’individuazione della Consob come autorità nazionale competente in materia, con possibili accordi da parte di essa con la Banca d’Italia per il procedimento di approvazione del prospetto; B. la disciplina dei rapporti con le autorità estere, in particolare per quanto attiene i poteri cautelari. Le questioni più rilevanti per i risparmiatori sono, tuttavia, quelle inerenti la possibilità per gli investitori, nei casi contemplati dalla direttiva, di poter revocare la propria accettazione all’investimento entro un termine non inferiore a due giorni. Con la predetta norma si è inteso porre rimedio a quella illogica situazione di vantaggio nella quale si trovava il risparmiatore che investiva tramite promotore finanziario che poteva revocare le proprie decisioni di investimento nel termine di sette giorni, rispetto agli investitori che investono direttamente tramite gli intermediari. Ulteriore disposizione è quella che riguarda la disciplina di un tipo di - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI responsabilità specifica civile per le informazioni errate dolosamente o colposamente contenute nel prospetto. Di rilievo sono poi le sanzioni pecuniarie che devono essere di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e che dovrebbero costituire uno strumento di deterrenza adeguato. Di particolare interesse per i risparmiatori è quanto contenuto nell’art. 13 della legge in commento. Con la predetta disposizione, infatti si estende anche alle operazioni di finanziamento, comunque denominate, l’obbligo della banca di pubblicizzare e così rendere trasparenti i tassi effettivi reali globali applicati. L’art. 14 della legge in commento, apporta una serie di rilevanti modifiche al testo unico finanziario. Esaminiamole. Innanzitutto, rileva l’art. 21, che costituisce una vera e propria norma quadro per quanto attiene le cosiddette regole di comportamento cui gli intermediari finanziari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento e accessori. Com’è noto, poi, le vere e proprie regole di comportamento sono state dettagliate dal regolamento intermediari della Consob del 98, che ha stabilito, in estrema sintesi, con l’art. 26, l’obbligo dell’intermediario di essere adeguatamente e professionalmente informato sui prodotti finanziari commercializzati; l’obbligo di astenersi da operazioni in conflitto di interessi se non con le garanzie poste dall’art. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 27 del regolamento; l’obbligo di informare l’investitore sullo strumento finanziario negoziato, avvertendolo dei rischi e rendendolo partecipe delle caratteristiche del prodotto; il tutto ai sensi dell’art. 28 così come ai sensi della stessa norma dell’obbligo di richiedere all’investitore informazioni su suoi obiettivi di investimento, sulla sua posizione finanziaria sul suo grado di rischio eccetera; l’obbligo stabilito dall’art. 29 di segnalare all’investitore le operazioni inadeguate al suo profilo di rischio. Dal coordinato disposto sia della norma quadro di cui all’art. 21 del testo unico finanziario sia delle specifiche disposizioni che gli intermediari finanziari devono rispettare nello svolgimento dei servizi, si dovrebbe garantire l’obiettivo primario di tutto l’impianto stabilito con il testo unico finanziari0 e cioè quello della tutela degli investitori e dell’integrità del mercato. L’art. 14, sulla scorta dell’esperienza negativa maturata con Cirio, Argentina, Parmalat eccetera, e nella constatazione che un mero rispetto formale delle regole di comportamento non è di per sé sufficiente a garantire la realizzazione dei primari interessi pubblici di tutela degli investitori e di integrità dei mercati, ha inteso introdurre una tutela più pregnante che andasse ad incidere sulle stesse caratteristiche dei prodotti e sui loro rischi e potesse divenire uno strumento efficace sia per lo svolgimento da parte degli intermediari della cosiddetta consulenza accidentale, insita nella vendita dei prodotti finanziari, sia per gli - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI investitori per poter effettuare delle scelte di investimento con una garanzia valutativa imparziale e professionale dei prodotti negoziabili. Per tale motivo , si è stabilito che i soggetti abilitati e cioè gli intermediari finanziari, provvedano a classificare (sulla base di criteri potenziali minimi stabiliti dalla Consob con regolamento, che potrà essere redatto con la collaborazione delle associazioni rappresentative dei soggetti abilitati, quali ABI, Assoutenti eccetera e del Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti di cui alla legge 281/98, oggi codice del Consumo) il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafoglio di investimento.Tutto ciò,tenendo conto del principio di adeguatezza delle negoziazioni, del profilo di rischio di ciascun cliente determinato in base alla sua esperienza in materia di investimenti e sulla base di tutte le altre caratteristiche già considerate dall’art. 28 del regolamento Consob del 98 (situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio ecc). Resta fermo, naturalmente, che l’investitore si può discostare dalle indicazioni date dall’intermediario finanziario e che tale volontà contraria e cioè la volontà di investire ugualmente nonostante la inadeguatezza segnalata, vada confermata in forma scritta o con registrazione magnetica. In effetti, non mi sembra che nella norma sopra riportata vi siano elementi di così grande novità rispetto al quadro legale-regolamentare precedente ove rientrava già espressamente negli obblighi degli intermediari finanziari quella attività - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI propedeutica alla segnalazione di inadeguatezza delle singole operazioni e tutte quelle ulteriori attività inerenti la così detta consulenza incidentale,propedeutica alla conoscenza del prodotto ex art.26 regolamento Consob. L’unica novità è costituita dalla elaborazione dei cosiddetti criteri generali minimi al fine di individuare il grado di rischiosità dei prodotti, criteri che dovranno essere stabiliti in un regolamento Consob, concertato, pur essendo questa una facoltà della Consob, con associazioni rappresentative degli intermediari finanziari e il CNCU e cioè con le associazioni di consumatori. Si tratta, in altre parole, di una norma più di facciata che di effettiva sostanza, in quanto con essa si vuole fare apparire una volontà concertativa in merito a criteri valutativi che forse potrebbero trovare più consono componimento nell’ambito di un tavolo esclusivamente tecnico. Allora è evidente che le associazioni dei consumatori chiamate alla concertazione, tramite il CNCU, potranno giocare un ruolo incisivo interessante solamente se sapranno trovare al loro interno soggetti realmente capaci di dialogare, in modo non preconcetto, con soggetti altamente professionali e sapranno portare avanti, di là di demagogiche istanze gli interessi degli investitori realmente meritevoli di tutela e spesso non di immediata percezione esterna alle controparti. Con la lettera b) dell’art. 14 della legge viene modificato l’art. 31 del testo unico finanziario, istituendo un albo unico dei promotori finanziari articolato in sezioni - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI territoriali. Viene, inoltre, prevista l’istituzione di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati che deve provvedere alla sua tenuta. L’applicazione di tale disposizione è legata alla emanazione di un apposito regolamento. La legge, inoltre, sempre all’art. 14 contiene delle modifiche agli articoli 62, 64, 74 del testo unico finanziario in materia di regole e limiti per la quotazione dei prodotti emessi da determinati tipi di società, procedimento per le decisioni di ammissione, esclusione ,sospensione di strumenti e operatori dalle negoziazioni in mercati regolamentati. Particolarmente significativa è la sfera di ampliamento delle competenze dei poteri della Consob in merito ai poteri delle società di gestione dell’organizzazione e nel funzionamento del mercato. L’art. 14, in merito, apporta delle modifiche di dettaglio alle norme già esistenti all’art. 64 del testo unico finanziario, e apporta, invece, una disposizione del tutto nuova con la quale attribuisce alla Consob il potere di vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari delle negoziazioni, se sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all’art. 74 comma 1 (vigilanza sui mercati). - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI La Consob, inoltre, ha poteri in merito alle modifiche da apportare ai regolamenti degli strumenti finanziari al fine di assicurare la trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni. Con le suddette disposizioni, in altre parole, si è dato alla Consob un potere ben più pregnante al fine non solo di sanzionare comportamenti contrari alla trasparenza e al mercato, ma anche soprattutto al fine di prevenire la lesione delle primarie regole di correttezza e trasparenza, essenziali per il mercato finanziario. Importante è, altresì, la sostituzione del comma 8 dell’art. 114 del testo unico finanziario (comunicazioni al pubblico), che stabiliva l’obbligo della correttezza dell’informazione da parte dei soggetti che diffondono ricerche o valutazioni dirette riguardanti strumenti finanziari. L’obbligo di correttezza della comunicazione con la nuova disposizione non è stato esteso, così come non lo era con la precedente normativa, alle società di rating, in quanto si è inteso evitare che le suddette società possano effettuare, con l’elusione delle leggi, attività ulteriori e, quindi di divulgazione e promozione estranea a quella loro tipica di analisi e classificazione degli strumenti finanziari. Sempre l’art. 14 ha introdotto una nuova disposizione al testo unico finanziario è precisamente l’art. 117 ter, con il quale si è stabilito che la Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati (e quindi evidentemente anche con il CNCU), stabilisca con proprio regolamento gli obblighi di informazione e di - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI valutazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici e socialmente responsabile, con possibilità da parte della Consob di un riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico. Interessante è, altresì, per i risparmiatori la disposizione contenuta al 2° comma dell’art. 14, con la quale si è aggiunto al TUF un articolo 117 ter, contenente disposizioni in materia di Finanza Etica. Dopo i famosi dissesti cui abbiamo più volte fatto cenno, la Finanza, il mercato si sono cominciati a interessare ad un settore della finanza ove si vuole coniugare il profitto con la socialità e con l’etica. Molte SGR, quindi, hanno cominciato a produrre dei fondi etici che tengono presenti nelle politiche di investimento quegli emittenti che si sforzano di produrre beni e servizi, mantenendo, tuttavia, delle condizioni umane e non di sfruttamento per i dipendenti, magari localizzati nel Sud-Est asiatico, ove la manodopera è decisamente meno cara o non producano beni legati all’alcool, al tabacco, all’industria del sesso ecc. I predetti prodotti etici, costituiti in massima parte da fondi di investimento, hanno dato , tra l’altro nel medio-lungo periodo, risultati spesso soddisfacenti, tali da far considerare anche agli investitori l’opportunità di investire convenientemente, pur mantenendo livelli di redditività equilibrata. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI La nuova norma, vuole dare un quadro di riferimento più certo al tema che ci occupa, e ha così stabilito che la Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati (quindi evidentemente anche con il CNCU) e sentite le Autorità di Vigilanza competenti, determina con regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che producono prodotti e servizi qualificati, come etici o socialmente sostenibili, con possibilità, ai sensi del nuovo art. 118 bis di procedere ad una verifica periodica delle suddette informazioni. Sempre l’art. 14 ha introdotto una sezione I bis, contenente norme relative le informazioni sull’adesione a codici di comportamento. I codici di comportamento, sono stati previsti per la prima volta dal Regolamento Consob del ’98 degli intermediari e consistono in veri e propri codici di autodisciplina, che possono fare riferimento anche a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati. Il codice di comportamento deve definire le regole di comportamento dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori, con riferimento almeno: a) All’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori; b) Alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI c) Alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori e al divieto di ricavare utilità illecite. Orbene, con l’art. 124 bis, in merito all’art. 14 della legge in commento, gli intermediari finanziari devono diffondere annualmente informazioni sulla loro adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni di loro eventuali inadempimenti ai predetti codici. La Consob stabilisce, invece, le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento e vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti. Come si può constatare, le nuove norme danno effettiva concretezza ai codici di comportamento, rendendo maggiormente sanzionabili le violazioni agli stessi codici. Come si è detto all’inizio, nel titolo IV sono contenute disposizioni concernenti le autorità di vigilanza. Con le predette disposizioni, viene in un certo qual modo rovesciato il precedente sistema, che vedeva la Banca d’Italia al centro e la Consob e le altre Autorità al lato di essa. Con la riforma, invece, giustamente si è dato un ruolo centrale alla Consob, atteso che la stessa ha da sempre avuto la funzione di tutela (sino a oggi sulla carta) della trasparenza e della correttezza dell’intermediario e quindi di tutela diretta e indiretta nei confronti degli investitori. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Con le norme in commento inoltre, si è inteso ridimensionare anche i poteri della Banca d’Italia per quanto attiene la materia delle concentrazioni e fusioni bancarie, attribuendo tali poteri in unione alla Consob e, in particolare all’Antitrust. Ma vediamo in dettaglio le disposizioni più rilevanti per la tutela (indiretta e/o diretta).Vi è da citare, innanzitutto, quanto disposto dall’art. 21 della legge ossia che gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia devono avere forma scritta e devono essere motivati mentre delle riunioni degli organi collegiali deve essere redatto apposito verbale. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna, rientranti nei poteri del Governatore, sono trasferiti al Direttorio della banca centrale. Il Governatore e il Direttorio durano in carica per 6 anni e sono rinnovabili per una sola volta, mentre la nomina del Governatore è disposta dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri , sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca di Italia. Ancora, si stabilisce che per le operazioni di acquisizione di istituti bancari e per le operazioni di concentrazioni tra banche, sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, per quanto attiene le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l’autorizzazione dell’Antitrust per le valutazioni relative l’assetto concorrenziale del mercato. I suddetti provvedimenti vengono emanati con un atto unico motivato. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Ai sensi dell’art. 21 della legge in commento, poi, sia la Banca d’Italia che la Consob, l’ISVAP, la COVIP e l’Antitrust devono collaborare tra loro mediante lo scambio di informazioni e non possono opporsi vicendevolmente il segreto d’ufficio. L’art.25, fa parte del capo 3 relativo le disposizioni sulla organizzazione e sulle competenze delle autorità, apporta delle modifiche al TUB del ’93. In particolare, si dispone, che relativamente all’art. 116, riguardante la trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie, il Ministro dell’economia, dispone in merito ai titoli di stato sentita la Banca d’Italia e la Consob. All’ art. 117 del TUB del ’93, relativo i contratti bancari, è stabilito che particolari forme di contratti abbiano un contenuto tipico determinato e che in caso di difformità essi siano nulli, pur restando ferma la responsabilità, della banca per le violazioni delle prescrizioni della Banca d’Italia adottate d’intesa con la Consob, così come all’art. 127 (credito al consumo) si stabilisce un concerto tra Consob e Banca d’Italia per le relative deliberazioni. Le competenze afferenti i prodotti assicurativi sono attribuite all’ISVAP, d’intesa con la Consob, mentre la competenza per la trasparenza dei comportamenti relativi a prodotti previdenziali è esercitata dalla COVIP, pur restando ferma la competenza in materia di concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Ma andiamo alle due disposizioni della legge di tutela del risparmio che secondo le (illusorie) intenzioni del legislatore dovrebbero essere quelle che incideranno in senso più positivo sull’interesse dei risparmiatori. Ci riferiamo agli artt. 27 e 26. Anche con l’art. 27 il Governo viene delegato ad emanare, entro 18 mesi, un decreto Lgs. per l’istituzione in materia di servizi di investimento di procedure conciliative e di arbitrato. Orbene, prima di tutto, c’è da chiedersi se la procedura conciliativa sia obbligatoria o meno, non essendo certamente concepibile come obbligatoria l’altra procedura e cioè quella arbitrale. In altre parole la procedura conciliativa sarà come in altre materie (contenzioso del lavoro, telecomunicazioni) obbligatoria per poter procedere alla successiva eventuale procedura giudiziale o meramente facoltativa? Sempre l’art. 27 poi delega il Governo a istituire sistemi di indennizzo ai risparmiatori secondo i seguenti principi e criteri: a. come già detto con procedure di arbitrato innanzi alla Consob e per la decisione della controversia tra risparmiatori investitori e le banche e gli intermediari finanziarti relative l’adempimento e gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI b. previsione di un indennizzo a favore dei risparmiatori e investitori da parte delle banche o intermediari, nei casi in cui mediante le procedure di cui alla lett. a) (conciliazione ed arbitrato) la Consob abbia accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati restando ferme le sanzioni amministrative. Orbene, non può sfuggire all’interprete l’estrema contraddizione ed illogicità delle disposizione sopra riportate in quanto è evidente, che se la procedura di conciliazione, sarà facoltativa come lo sarà senz’altro l’arbitrato non si vede il motivo per cui l’intermediario finanziario debba sciorinare tutte le sue carte avanti alla Consob per poi farsi pesantemente sanzionare. E’ allora evidente che l’intermediario non potrà che, giustamente, prescegliere la strada giudiziale, rifiutando il tentativo di conciliazione se non obbligatorio e rifiutando senz’altro l’arbitrato. Non si vede poi perché l’indennizzo in favore del risparmiatore debba essere erogato da un fondo che in quanto tale ha un evidente contenuto mutualistico, quando in base ai normali criteri di responsabilità civile l’intermediario che non ha rispettato le regole di comportamento potrà essere ritenuto responsabile del risarcimento. Opportuna invece la disposizione di cui alla lett. c) dell’art. in commento che salvaguarda il diritto del risparmiatore di azione davanti all’AGO per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto con - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI la procedura di conciliazione o arbitrato nonchè la salvaguardia ex lett. d) del diritto di agire davanti all’AGO per la violazione della normativa di cui alla legge 981/98 relativa la tutela dei consumatori e utenti. In base sempre all’art. 27 il Governo è altresì delegato ad adottare, entro 18 mesi, 1 o più D.Lgs. per l’istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, per l’indennizzo dei danni causati dalla violazione, accertato con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di negoziazione di strumenti finanziari. Dall’ammontare dell’indennizzo verranno detratte le somme già percepite in virtù della procedura di conciliazione o arbitrato e comunque gli importi percepiti a titolo di risarcimento. Il predetto fondo si potrà surrogare nel diritto dell’indennizzato limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato e con facoltà di rivalsa nei riguardi dell’indennizzato; mentre la Consob avrà legittimazione di agire in giudizio in rappresentanza del fondo per la tutela dei diritti e l’esercizio di rivalsa e gestirà il fondo stesso. Come si può ben constatare il legislatore anche questa volta invece di porre in essere un tipo di tutela degli investitori snella e rapida ha messo in atto un sistema illogico e inefficiente . - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Infatti, non si vede il motivo per cui il fondo istituendo debba rispondere in tutto o in parte per danni causati all’investitore dalla violazione delle norme di comportamento, violazione messa in atto dagli intermediari. L’indennizzo, poi, avrebbe avuto una sua logicità in caso di default dell’emittente in una situazione di incolpevolezza comunque dell’intermediario che abbia negoziato i titoli. Probabilmente il legislatore italiano avrebbe allora potuto e dovuto stabilire, al pari della FSE, efficiente agenzia per la tutela del risparmio inglese, una procedura ingiuntiva immediata che consentisse all’investitore un risarcimento in pochi mesi, senza complicazioni procedurali e pastoie burocratiche. Assai modesta è poi l’idea di varare un decreto legislativo per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari: produzione di carta su carta senza un principio di effettiva tutela per i risparmiatori. L’art. 29, infine, incentiva sistemi di risoluzioni stragiudiziale delle controversie con procedure messe a punto dal CICR e dalla Banca d’Italia. Tali procedure non pregiudicano il ricorso al giudice ordinario. Si sottolinea,infine, come nelle more dell’approvazione di una vera class action anche nel nostro paese, venisse, quanto meno inserito nel decreto quanto stabilito dal disegno di legge Benvenuto, che contribuisce, quanto meno ai risparmiatori di adeguatamente ricorrere in giudizio senza oneri , grazie all’abolizione del - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI contributo unificato, e con pattuizioni con i legali che leghino i compensi agli effettivi risultati raggiunti, come il recente decreto Bersani permette. IL DECRETO PINZA 3.1 Introduzione Tra le otto deleghe previste dalla legge a tutela del risparmio, recentemente ha visto finalmente la luce (con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007) il decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, che attua la delega per il coordinamento e l’adeguamento del Testo unico bancario, del Testo unico della finanza e delle altre leggi speciali alla legge per il risparmio. Disposizioni della legge Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati Deleghe Decreti legislativi emanati art. 9, co. 1 il Governo é delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2006) uno o più D.Lgs. diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio e dei prodotti assicurativi e previdenziali e nella gestione di portafogli d'investimento su base individuale art. 12, co. 1 il Governo é delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2007) un D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari art. 12, co. 2 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo D.Lgs. art. 27, co. 1 il Governo é delegato ad adottare, entro 18 - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori art. 27, co. 2 il Governo é delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), uno o più D.Lgs. per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori art. 27, co. 3 il Governo é delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. per la redazione di uno statuto dei risparmiatori e degli investitori e di un codice di comportamento degli operatori finanziari art. 40, co. 1 il Governo é delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007)(*), uno o più D.Lgs. per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, della legge 576/1982 e del D.Lgs. 124/1993 art. 43, co. 1 il Governo é delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007), uno o più D.Lgs. per l'adeguamento del testo unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) e del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998), nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della legge D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)" (*) Il termine di cui all'art. 40, comma 1, originariamente fissato al 12 luglio 2006 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) é stato prorogato, di 6 mesi, al 12 gennaio 2007, dall'art. 1, comma 4, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI La pubblicazione è arrivata a ridosso del termine originariamente concesso dalla legge 262 per l’adeguamento degli statuti alle nuove norme di corporate governance. Invece, proprio in considerazione dell’ulteriore intervento normativo operato con il decreto di coordinamento, il termine per gli adeguamenti statutari viene spostato al 30 giugno 2007. Tra le disposizioni del provvedimento ce n’è anche una che fissa al 31 marzo il termine per l’emanazione del regolamento Consob sulla misura di rappresentanza del capitale nell’elezione del consiglio di amministrazione. Il decreto legislativo, curato da una commissione di esperti sotto la guida del vice Ministro dell’Economia Roberto Pinza e redatto recependo anche i suggerimenti delle Commissioni VI e X di Camera e Senato, ha quindi esercitato la delega di coordinamento ed adeguamento delle leggi esistenti all’entrata in vigore della legge sul risparmio varata sul finire del 2005. Un’occasione per ritoccare, limare, integrare, persino correggere il TUB, il TUF, la legge Antitrust e la stessa legge n. 262 sul risparmio. I provvedimenti del decreto Pinza, racchiusi in 8 articoli1, intervengono in tutte le aree che negli ultimi anni sono state maggiormente dibattute da politici, accademici e protagonisti dei mercati finanziari incamminati sul tortuoso percorso di riforma del risparmio dopo i citati scandali finanziari dei crack Cirio, Parmalat, Giacomelli e dopo il default dell’Argentina che colpì 14 miliardi di dollari di risparmio degli italiani. Non tutte le questioni emerse durante la discussione parlamentare sono state recepite dal Governo nella versione definitiva del provvedimento: per esempio, il decreto non si occupa della limitazione della responsabilità civile dei revisori, che pure era stata sollecitata nei pareri delle commissioni Finanze del Senato e della Camera. Il provvedimento non affronta neanche questioni relative all’autorizzazione alla prestazione dei servizi d’investimento, che saranno oggetto di un prossimo schema di decreto legislativo sulla direttiva Mifid2. 1 Articolo 1: Modifiche al Testo unico bancario Articolo 2: Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 Articolo 3: Modifiche al Testo unico della finanza Articolo 4: Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 Articolo 5: Modifiche ad altre leggi speciali Articolo 6: Modifiche al Codice civile Articolo 7: Disposizioni in materia di personale della Consob Articolo 8: Disposizioni finali e transitorie 2 Mifid è l’acronimo di “Markets in financial instruments directive”, la direttiva approvata nel 2004 dal Parlamento europeo e che dal primo novembre 2007 rivoluzionerà il funzionamento dei mercati finanziari e degli intermediari. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3.2 Corporate governance: Elezione e composizione degli organi sociali Iniziando dagli interventi in materia di corporate governante, il decreto sopprime il voto a scrutinio segreto per l'elezione alle cariche sociali. I1 voto segreto è sicuramente uno degli aspetti più criticati della legge, nettamente in contrasto con il principio di trasparenza cui è invece ispirata buona parte del testo legislativo e con la disciplina della pubblicità dei patti parasociali. Il voto segreto, inoltre, complica notevolmente le attività di accertamento della Consob sui patti parasociali per i quali siano state omesse le prescritte comunicazioni e, di conseguenza, sulle azioni di concerto rilevanti ai fini dell'obbligo di OPA solidale. In funzione di una maggiore garanzia degli interessi di tutti gli stakeholder il numero degli amministratori indipendenti aumenta: nel consiglio ci deve essere almeno un amministratore indipendente, e se il consiglio ha più di sette membri ce ne devono essere almeno due. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla nomina, l'amministratore indipendente perda i requisiti di indipendenza, è tenuto a darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. I limiti alla partecipazione delle minoranze all’elezione degli amministratori diventano più flessibili: la percentuale minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste prevista viene individuata in un quarantesimo o nella diversa misura definita dalla Consob in funzione delle caratteristiche delle società. Il relativo regolamento della Consob sarà adottato L’obiettivo della direttiva è, da un lato, quello di favorire una maggiore efficienza, trasparenza e integrazione delle infrastrutture di negoziazione, promuovendo la concorrenza e la parità di condizioni tra i differenti sistemi di contrattazione esistenti in Europa e minimizzando i conflitti d’interessi; dall’altro, si intendono rafforzare le garanzie degli investitori non professionali. La Mifid prevede l’esistenza di tre diversi sistemi di negoziazione (o “trading venue”): i mercati regolamentati (come Borsa Italiana o Tix), i sistemi multilaterali di negoziazione (magari frutto di accordi tra operatori), e infine gli intermediari operanti in qualità di internalizzatori sistematici (che potrebbero essere messi in piedi da grossi gruppi bancari che vogliono operare in proprio). Le conseguenze più immediate della nuova normativa dovrebbero investire i cosiddetti “Sso”, cioè i circa 330 sistemi di scambio organizzati di proprietà delle banche. Secondo alcuni osservatori, buona parte degli Sso potrebbero sparire o ridurre sensibilmente l’attività. Sono previste anche tre diverse tipologie di cliente: al dettaglio, professionale e di controparte qualificata. A ciascuna delle tre categorie la Mifid assegna un regime di tutela diversificato. Il pezzo forte della direttiva è l’articolo 21, quello che riguarda la cosiddetta “Best execution”. Si tratta dell’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Per rispettarne i dettami gli intermediari dovranno seguire nove precise regole, a cominciare dall’istituzione di una strategia di “Best execution policy”, scegliendo le Trading venue e facendosi dare dalla clientela il consenso sulla strategia stessa. Non sarà più possibile, com’è avvenuto sinora, trasmettere automaticamente gli ordini della clientela verso il mercato direttamente gestito dal gruppo bancario d’appartenenza, in palese conflitto d’interessi. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI entro il 31 marzo del 2007. L' intervento ha la funzione di garantire che la rappresentanza delle minoranze sia effettiva, a tutela dei loro interessi, impedendo la presentazione di liste fittizie, di mero disturbo, sostenute strumentalmente da altri soci. I limiti alla partecipazione delle minoranze all’elezione degli amministratori diventano anche più rigorosi: non è sufficiente la presentazione della lista con il sostegno della percentuale necessaria del capitale sociale; le liste delle minoranze devono poi ricevere effettivamente una percentuale adeguata di voti. Uno dei sindaci è eletto dalle minoranze, con voto di lista. La partecipazione delle minoranze alla vita societaria è semplificata: per delegare il voto non è più necessario essere iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi. In tal modo si mette in condizione di esercitare la delega di voto anche quanti abbiano da poco acquisito la qualifica di soci tenendo conto quindi della circostanza che si tratta di compravendite di azioni quotate. Viene abrogato l’articolo 7 della legge n. 262/2005 che aveva modificato l’articolo 25, comma 3 del d. lgs n. 253/1999, introducendo una misura di sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche, per le azioni eccedenti il 30% del capitale. La norma abrogata presentava diversi profili critici e di incoerenza rispetto al quadro generale della disciplina del credito, del risparmio e delle attività finanziarie determinando una evidente e ingiustificata disparità di trattamento fra azionisti. Tale disparità è apparsa non solo ingiustificata sul piano generale, ma anche dannosa in un contesto, come quello italiano, ove forte è la necessità di assicurare un azionariato stabile agli enti creditizi e di incoraggiare le forme di investimento istituzionale. 3.2.1 (segue):…piani di stock option. Per quanto riguarda i piani di stock option3, il decreto chiarisce in modo più preciso il contenuto delle informazioni sui piani di stock option che le società sono tenute a divulgare e i 3 L’opzione al dipendente per l’acquisto dei titoli della stessa società alla quale egli presti i suoi sevizi professionali è stata per lungo tempo considerata come un benefico stimolo alla produttività e forse anche, almeno in talune utopistiche visioni, come il mezzo più naturale per pervenire ad una effettiva ridistribuzione collettiva della proprietà imprenditoriale. A lungo ignorata o quasi, la stock option è assurta agli onori della cronaca (e della critica) negli anni più recenti, principalmente in relazione a talune formule premiali, adottate da molte aziende nei confronti - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI termini nei quali devono farlo. Per altro verso, il potere della Consob di intervenire sul contenuto gestionale dei piani è soppresso in quanto incoerente con il suo ruolo di garante della trasparenza dell'informativa societaria, e invasivo delle attribuzioni del management in materia di politiche di retribuzione e incentivazione. Resta ovviamente fermo il potere della Consob di vigilare sulla completezza delle informazioni fornite al pubblico sui piani di stock option. 3.2.2 (segue):…dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Gli interventi del decreto in materia di corporate governante si chiudono con le modifiche introdotte alla disciplina sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. In particolare: a) lo statuto deve prevedere, oltre che le modalità di nomina, anche i requisiti di professionalità di questo dirigente; b) si specifica che il compito del dirigente preposto ai documenti contabili societari è quello di accompagnare gli atti e le comunicazioni “diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale” contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, con una dichiarazione scritta che ne attesta la corrispondenza non più “al vero” ma “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”; c) si dispone che l’organo amministrativo delegato e il dirigente preposto attestino con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio alla relazione semestrale e al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente; d) viene soppressa la previsione che la dichiarazione del dirigente preposto debba essere firmata pure dal “direttore generale”. dei propri vertici manageriali e tradottasi, in alcuni casi, nel riconoscimento di profitti iperbolici. In parallelo al consueto “scandalo” regolarmente suscitato dalla rapida formazione di ricchezze, si è altresì sviluppata una più ampia riflessione sull’impiego dello strumento e sulla sua idoneità al perseguimento dei commendevoli fini per i quali era stato concepito. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3.2.3 (segue):…revisione contabile Numerosi sono gli interventi anche sulla normativa sulla revisione contabile. L'obiettivo generale perseguito è quello di salvaguardare l'indipendenza del revisore. Al riguardo, l’incarico alla società di revisione è approvato dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo, anziché dal Consiglio di Amministrazione con il parere dell’organo di controllo. La durata dell’incarico è fissata in nove anni, senza possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre anni (ora sei anni con possibilità di rinnovare una volta, secondo l’interpretazione della Consob). È previsto un regime transitorio per gli incarichi in corso. Si condivide la necessità di evitare nel modo più assoluto il rischio di eventuali conflitti di interesse, ma occorre valutare il fatto che la disposizione rischia di generare una notevole rigidità, stante la mancanza, a livello internazionale, di un adeguato numero di società professionali in grado di svolgere il delicato compito di revisione. Il potere della Consob di conferire d’ufficio l’incarico in caso di inerzia della società è stato reintrodotto. La vigilanza della Consob sulle società di revisione è stata estesa anche all’assetto organizzativo, fermi restando i controlli periodici di qualità. Le novità introdotte rafforzano l'indipendenza del revisore, la cui condotta non potrà essere condizionata dall'interesse al rinnovo dell'incarico. Sempre con la finalità di rafforzare l'indipendenza della società di revisione il decreto precisa che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dalla società di revisione. 3.3 Obblighi informativi per la rivendita di prodotti finanziari: Circolazione di prodotti finanziari Ancora il decreto è intervenuto a rafforzare a rendere più efficace la tutela del risparmiatore: la disciplina del reselling introdotta dalla legge sulla tutela del risparmio con l'articolo 100-bis, ha presentato diversi problemi sia interpretativi sia di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di intermediari. I problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria riguardano soprattutto la direttiva Mifid e le sue misure di attuazione, che escludono obblighi degli intermediari di fornire specifiche informazioni sui singoli titoli, ancor più se - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI concentrate in un documento da consegnare alla clientela. Il decreto, nel modificare la norma in questione la allinea ai principi contenuti nella direttiva sul prospetto. La rivendita successiva di prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati è, infatti, ricondotta alla disciplina generale della sollecitazione: i prodotti finanziari sottoscritti in un collocamento esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto (ad es. un collocamento riservato a investitori professionali) non possono essere rivenduti al pubblico senza pubblicare il prospetto. Se nei 12 mesi successivi a un collocamento riservato a investitori professionali i prodotti finanziari sottoscritti sono rivenduti in modo sistematico a investitori non professionali, ferme restando le sanzioni applicabili in caso di sollecitazione abusiva, l’acquirente non professionale può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati che hanno trasferito i prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Il comma non si applica ai titoli di Stato emessi da paesi OCSE con un rating di “investment grade”. Per quanto riguarda i conflitti d'interesse nell'esercizio dell'attività bancaria il decreto, in primo luogo, e con l'obiettivo di rendere più flessibile la disciplina, amplia la discrezionalità della Banca d'Italia nel definire i limiti del finanziamento delle banche a soggetti che possono influenzarne la gestione. La complessa procedura per la delibera di operazioni in potenziale conflitto d'interesse è esclusa per le operazioni all'interno dello stesso gruppo bancario, tenuto conto del fatto che il gruppo si configura, in sostanza, come un unico soggetto economico, nonché per quelle tra banche per le operazioni sul mercato interbancario, considerato che queste presentano limitati rischi di inquinamento del processo decisionale. Sono anche escluse dalla procedura di delibera delle operazioni in potenziale conflitto d'interesse le operazioni con società collegate alle società in cui i soggetti in potenziale conflitto d'interesse ricoprono cariche sociali. In tal modo si escludono dalla fattispecie penale i casi in cui l'esponente aziendale in potenziale conflitto d'interessi può, in buona fede, non avere conoscenza completa e tempestiva dell'assunzione delle obbligazioni rilevanti tenuto conto della ampiezza della nozione di società collegata. 3.4 Autorità di vigilanza In funzione di un migliore raccordo tra le Autorità, e formalizzando la prassi recentemente instauratasi, il decreto prevede la partecipazione alle riunioni del CICR (Comitato - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI interministeriale per il credito e il risparmio), oltre che del governatore della Banca d'Italia, anche delle altre Autorità, su invito del ministro dell’Economia, in relazione alle rispettive competenze e agli argomenti trattati. Tale modifica è coerente con la prassi recentemente instaurata e con le finalità di coordinamento tra le autorità di vigilanza del settore finanziario indicata dalla legge 262/2005 a tutela del risparmio. In coerenza con la ripartizione funzionale delle competenze delle Autorità, e con l’obiettivo di semplificare le procedure e i costi della vigilanza, il vaglio preventivo delle emissioni di valori mobiliari da parte della Banca d’Italia è eliminato. Resta la funzione di monitoraggio (art. 129 del TUB), sono state coerentemente allineate le sanzioni che sostenevano la norma abrogata (art. 143 del TUB). Il potere di autorizzare, per esigenze di funzionamento del sistema dei pagamenti, un’intesa tra banche che restringe la libertà di concorrenza è trasferito dalla Banca d’Italia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che lo esercita su proposta della Banca d’Italia. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su proposta della Banca d’Italia, può autorizzare concentrazioni tra banche che creano o rafforzano posizioni dominanti sul mercato, per esigenze di stabilità4. Inoltre è sancito il principio secondo il quale qualora l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in più settori sottoposti alla vigilanza5 di più autorità, ciascuna di esse adotta i provvedimenti di propria competenza. 4 Art. 20 legge 287/90 Il sistema di vigilanza previsto dalla legge sul risparmio non si ispira a nessuno dei due modelli maggiormente diffusi nei principali mercati finanziari. Il primo è il tradizionale modello di vigilanza settoriale suddiviso tra banche, assicurazioni e mercato finanziario, su cui è stata fondata la vigilanza in Italia dagli anni trenta e che ancora ispira sia il sistema di vigilanza negli Stati Uniti sia la legislazione comunitaria, anche dopo la decisione di applicare il c.d. metodo Lamfalussy. Il secondo si basa su un’unica Autorità di controllo su tutti gli intermediari, competente sia per la stabilità sia per la trasparenza. Si tratta del modello che hanno adottato, dapprima alcuni paesi del Nord-Europa, come risposta all’instabilità del loro sistema finanziario registrata agli inizi degli anni novanta, e più di recente la Germania, il Regno Unito e il Giappone. Il sistema disegnato dalla legge sul risparmio risulta, da un lato, incentrato sulle Autorità di settore e, nel contempo, apre a un modello basato sulle finalità della vigilanza, ma senza giungere, come nei due soli paesi (Australia e Olanda) in cui tale modello è stato adottato, ad attribuire a un’autorità la responsabilità della vigilanza prudenziale e a un’altra quella in materia di trasparenza e protezione dei consumatori. 5 - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI L’atto unico della Banca d’Italia e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di complessa gestione, è sostituito da due atti distinti, di cui si allineano i tempi6. In coerenza con il principio di ripartizione funzionale delle competenze delle Autorità sono stati effettuati degli interventi per ribadire in capo alla Consob le competenze relative alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza in sede di documentazione d’offerta relativamente al collocamento dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario coerentemente con quanto già previsto dalla legge 262. Viene introdotta la definizione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario che le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III (polizze unit e index linked), V (prodotti a capitalizzazione) ad esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del d.Lgs 252/05. L’art. 64 del TUF è modificato in modo che la procedura che sottopone l'efficacia delle decisioni del gestore del mercato sull'ammissione e l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli operatori a condizione sospensiva per cinque giorni, durante i quali la Consob può decidere di vietarne l'esecuzione, non si applichi a provvedimenti per i quali tali decisioni non sono fondate su valutazioni di merito, ma su una mera verifica tecnica (ad es. Titoli di Stato) al fine di semplificare e ridurre l’onere dell’adempimento. In coerenza con la ripartizione funzionale delle competenze, il potere regolamentare e di vigilanza sui prodotti bancari che abbiano una componente di prodotto finanziario è attribuito alla Consob. La Banca d’Italia trasmette al Parlamento e al Governo la relazione sull’attività svolta con periodicità annuale, allineata a quella delle altre Autorità (ora ogni sei mesi). Si riformula la norma dell’art. 124-ter del TUF in materia di codici di comportamento rendendola coerente con le specifiche attribuzioni della Consob che svolge un’attività di verifica dell’adeguatezza e completezza dell’informazione resa al mercato e non entra nella valutazione del merito (veridicità dell’informazione). 3.5 Norme Transitorie 6 Art. 20 legge 287/90 e art. 19 legge 262/05 - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Il termine per l’adeguamento degli statuti delle società alle novità introdotte dalla legge per la tutela del risparmio e dal decreto è fissato al 30 giugno 2007 (art. 42 legge 262/05). La disposizione prevede maggioranze ridotte per le deliberazioni assembleari necessarie all’adeguamento degli statuti delle società alla nuove disposizioni della legge n. 262 del 2005 e del decreto, analogamente a quanto fu disposto in occasione della riforma del diritto societario mediante l’articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, inserito dall’articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 3.6 Principali scadenze da rispettare per società, professionisti e Autorità • Società • Compagnie di assicurazione Consob Revisori Adeguamento statuti alla nuova legge sul risparmio e sue modificazioni entro il 30 giugno 2007 Modifiche approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea Applicazione della norma sulle offerte fuori sede di prodotti finanziari a partire dal 1°luglio 2007 Entro il 31 marzo 2007 regolamento sulle quote di capitale sociale per la presentazione delle liste per l’elezione del consiglio d’amministrazione Conservazione del manto secondo i “vecchi” termini contrattuali per i rapporti in corso. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI APPENDICE NORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 29 DICEMBRE 2006 Modifiche al Testo unico bancario Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dello Sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. 2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il presidente può invitare i presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia. Art. 14 (Autorizzazione all'attività bancaria) 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26. f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività. 3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito il ministero degli Affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Art. 53 (Vigilanza regolamentare) 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materia indicate nel comma 1. 4. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente,un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio 4-bis ABROGATO 4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4-quater. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche ed i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. Art. 116 (Pubblicità) 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile. Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie) 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento. Art. 129 (Emissioni di strumenti finanziari) 1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi o offerti in Italia, ove all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo. Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari) 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. 2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni sul mercato interbancario. 2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2066 euro. Art. 143 (Emissione di valori mobiliari) 1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 129, commi 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell’operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54,55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è applicabile la sanzione prevista dal comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell' art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 6… omissis Modifiche al Testo unico della finanza Art. 1 (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa; d) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "società promotrice": la Sgr che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la Sgr che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; x)"prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Art. 9 (Revisione contabile) 1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis. 2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune. Art. 23 (Contratti) 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f); al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del Testo unico bancario. 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Art. 25-bis - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2. 4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 6. L'Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza. Art.30 (Offerta fuori sede) 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c); b) dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr. 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c). 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32. 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari) 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari. Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato) 1. La società di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, delle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni delle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l’ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni; d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114; f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob. 1-bis. La Consob: a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c),secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1; b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. 1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato. Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari) 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce a ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all’investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera t) e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100. 2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma. Art. 114-bis (Informazione al mercato in materia di attribuzione di Strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) 1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti: a) le ragioni che motivano l'adozione del piano; b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano; b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano; c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati; d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza. Art. 118-bis (Controllo delle informazioni fornite al pubblico) 1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati. Art. 124-ter (Informazione relativa ai codici di comportamento) 1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori. Art. 139 (Requisiti del committente) 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La Consob stabilisce per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. 2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto. Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. 2. ABROGATO 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, per dai requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso,decade dalla carica. Art. 148 (Composizione) - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) …omissis…; d) …omissis…. 2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza. Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) 1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. 2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. 4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 5. Gli organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti,nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Art. 159 (Conferimento e revoca dell'incarico) 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell’organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo. 2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob. 3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile. 4. L’incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. 5. Le deliberazioni previste daicommi1 e 2sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l’esecuzione qualora rilevi a mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell’incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l’esecuzione. 6. La Consob dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della Consob. 7. La Consob stabilisce con regolamento: a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione; b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione; c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti; d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6. 8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile. Art. 160 (Incompatibilità) 1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla Consob. 1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la Consob individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano. 1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare a esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni; 1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore. Delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo,se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93. 1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società. 1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob. 2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Art. 162 (Vigilanza sulle società di revisione) 1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, a e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all’articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob: a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione; b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione. 3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla Consob entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla Consob i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati. Art. 187-terdecies (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale) 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa. Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25bis, commi 1 e 2. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 192-bis (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale. Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione) - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all’art. 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3. 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico. Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 Art. 19. (Banca d’Italia) 1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. 2. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico. 3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti. 4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza dell’autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. 6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. 7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. 8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 9. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d’Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. 11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati. 12. Per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione occorrente. L’atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità. 14. Al fine di assicurare la funzionalità dell’attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell’articolo 21. Art. 24. (Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali) 1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell’istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo 193, comma 2, del - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti dell’Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall’articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall’articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l’esecuzione delle stesse nè l’efficacia dei provvedimenti impugnati. 6-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma1 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. Art. 25 (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d’Italia»; b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d’Italia» sono inserite le seguenti: «, d’intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d’Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d’intesa con la CONSOB»; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI c) all’articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d’Italia» sono inserite le seguenti: «, d’intesa con la CONSOB». 2. ABROGATO 3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali. 4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all’alinea, le parole: «l’unitarietà e» sono soppresse. Art. 27. (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i presupposti; c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b); d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento; b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell’intermediario responsabile; c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari. Art. 42. (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte. 2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell’articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali. Riferimenti bibliografici ABI: Circolare serie legale, n. 3 del 3.03.2005 Amministrazione & Finanza Oro n. 6/2006, I mercati finanziari fra abusi e tutele. Incidenza delle nuove discipline sugli assetti del mercato italiano. 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Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, 2006 Cassese S.: La nuova Costituzione economica, 2004 CONSOB: Relazione annuale, (anni vari) CONSOB: Comunicazione n. 6031543 del 7.04.2006 CONSOB: Comunicazione n. 6031585 del 7.04.2006 Costi R.: Il mercato mobiliare, 2000 Del Giudice F.: La Costituzione esplicata, 2006 Fabrizi P.L.: L’economia del mercato mobiliare, 2005 Ferro-Luzzi: Lezioni di diritto bancario, 1995 Giannelli, Commento sub. Art. 2412, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti-Bianchi-Grezzi-Notari, 2006 - 91 - AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Merusi F.: Diritto contro economia. Resistenze all’innovazione nella legge sulla tutela del risparmio, in “Banca Impresa Società” anno XXV, 2006, n.1 Onado M.: Mercati e intermediari finanziari. 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