150702 Avv Colombo Polizze Protezione [Sola lettura]

Transcript

150702 Avv Colombo Polizze Protezione [Sola lettura]
Profili giuridici della polizza vita come
strumento di protezione del patrimonio
e di pianificazione successoria
Avv. Silvia Colombo
Bergamo, 2 luglio 2015
1
La natura delle polizze linked: evoluzione
normativa e giurisprudenziale.
2
Il contratto di assicurazione sulla vita
«L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana»
È noto come nel contesto economico sociale del 1942 il contratto di assicurazione sulla vita
fosse un contratto a prestazioni fisse, caratterizzato dalla certezza della prestazione
dell’assicuratore sotto il duplice profilo dell’an e del quantum, con evidente assolvimento di una
prestazione di sicurezza e garanzia a favore dell’assicurato.
3
Polizze linked: iter normativo
• D.lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private, art. 2 – Classificazione dei
rami vita
I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana
II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità
III. Le assicurazioni di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di
fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento
IV. L’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che
siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità
V. Le operazioni di capitalizzazione
VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in
caso morte, in caso vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa
4
Polizze linked: iter normativo
L. n. 262/2005 - Legge Risparmio (attuata dal Decreto Pinza)
• Art. 1, c.1, lett. w-bis) TUF: definisce i prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione
• Art. 25-bis del TUF: estende le regole di condotta di cui agli artt. 21 e 23 del TUF “alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione” e attribuisce alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa
ed ispettiva sulle imprese di assicurazione.
• Elimina l’esenzione dall’obbligo di prospetto e dagli altri obblighi informativi, prevista
dall’art. 100, c.1, lett. f) del TUF.
• Modifica l’art. 30, comma 9, del TUF in materia di offerta fuori sede ai sensi del quale “Il
presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari
e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione”.
5
Polizze linked: iter normativo
Regolamento Intermediari, Delibera Consob n. 16190/2007
• in vigore, con riferimento alle norme sui prodotti finanziari assicurativi, dal 1° luglio
2007
• in attuazione dell’art. 25-bis del TUF, estende all’attività di intermediazione svolta da
intermediari abilitati (SAIA) e da imprese di assicurazione, alcune regole di condotta già
previste per lo svolgimento dei servizi di investimento (norme in materia di conflitti di
interessi, quelle aventi ad oggetto gli obblighi informativi e le disposizioni relative alla
valutazione di adeguatezza)
Comunicazione Consob sui prodotti illiquidi del 2 marzo 2009
Regolamento Emittenti, Delibera Consob n. 11971/1999
• modificato con riferimento alle norme sui prodotti finanziari assicurativi, con le Delibere
nn. 15915/2007 (che introduce nel Titolo I il Capo IV dedicato a tali prodotti) e
16840/2009 (che modifica lo schema dei prospetti d’offerta)
6
La posizione delle vigilanze
7
Consob
8
Ivass
9
I servizi e le attività di investimento nel TUF
I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente;
d) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
e) gestione di portafogli;
f)
ricezione e trasmissione di ordini;
g) consulenza in materia di investimenti;
h) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Oggetto: STRUMENTI FINANZIARI (puntualmente individuati nel TUF in una lista che comprende i valori
mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR, i contratti di opzione, future, swap, gli
strumenti derivati, i contratti finanziari differenziali ma NON le polizze vita)
10
I prodotti finanziari
PRODOTTI FINANZIARI «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria» esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti
finanziari
Strumenti finanziari e prodotti finanziari sono in un rapporto di genere e specie: gli
strumenti finanziari infatti appartengono al genere prodotti finanziari, ma non li
esauriscono.
PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE: «le polizze e le
operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»
11
Polizze linked e servizi di investimento
PRODOTTI ASSICURATIVI
SERVIZI DI INVESTIMENTO
Riserve tecniche di proprietà della compagnia
artt. 38 e 41 CAP
Attivi di proprietà del cliente: separazione
patrimoniale art. 22 TUF
Nessun diritto del contraente di impartire istruzioni
vincolanti al gestore
art. 42 CAP
Diritto del cliente di impartire istruzioni vincolanti al
gestore (gestione di portafogli)
art. 24 TUF
Assunzione in capo alla compagnia del rischio
demografico: scopo previdenziale vs scopo di
risparmio
Assenza di rischio demografico
Modalità di versamento del premio:
- premio unico vs premi ricorrenti
- premio in denaro vs premio in forma diversa
La forma tipica è il piano di accumulo (versamenti
ricorrenti – Tribunale di Parma)
Prestazione dell’assicuratore: pagamento di un
capitale o di una rendita (art. 1882 c.c.) vs altre
forme di pagamento
Possibilità di erogare una prestazione “in natura”
12
Il dibattitto giurisprudenziale
Il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica delle polizze di ramo III ha preso avvio,
in Italia, a partire dal 2001 e si divide in due momenti temporali:
-
Pronunce intervenute dal 2001 al 2006
-
Pronunce successive al 2007
Tale partizione deriva dagli interventi normativi a cavallo tra il 2005 e il 2006 (ad opera
della Legge sul Risparmio e del Decreto Pinza) in riforma della disciplina relativa
all’offerta ed alla distribuzione di prodotti linked (con l’introduzione nel TUF dell’art. 25-bis
e della nozione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione)
13
La seconda fase (a partire dal 2007)
Con le modifiche normative del 2005-2006 il legislatore ha riformato la disciplina relativa
all’offerta e alla distribuzione di prodotti linked: ciò ha portato a riflessioni sulla portata innovativa
piuttosto che ricognitiva di tale novella legislativa
la nuova disciplina ha una portata ricognitiva: di conseguenza la distribuzione
di polizze linked, anche prima dell’entrata in vigore delle novità legislative, è
soggetta alla disciplina del TUF e del Regolamento Intermediari
3 orientamenti
la nuova disciplina ha una portata innovativa: anteriormente alla riforma i
contratti unit ed index linked sono da considerarsi prima di tutto prodotti
assicurativi e, quindi, soggetti solo alla disciplina di settore (assicurativa)
natura mista dei contratti linked: andrà verificata, volta per volta, la prevalenza
dell’aspetto previdenziale o di quello finanziario per stabilire la disciplina
applicabile
14
Riqualificazione dei prodotti assicurativi
finanziari ed effetti sulla protezione.
15
L’art.1923 c.c.
“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte
ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in
pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle
donazioni”
IMPIGNORABILITÀ ED INSEQUESTRABILITÀ sono conseguenza di una scelta operata dal
legislatore, che mira ad evitare che il processo di raccolta dei risparmi assicurativi possa essere
turbato da azioni esecutive di terzi creditori, anche per il rilievo costituzionale riconosciuto alle
finalità di previdenza e risparmio.
In caso di premorienza, il privilegio si estende anche ad eredi e aventi causa del contraente o del
beneficiario.
16
L’applicabilità del 1923 c.c., comma 2
«Le somme dovute dall’assicuratore al
contraente o al beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Prestazione
Impignorabilità insequestrabilità
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le
disposizioni relative alla revocazione degli atti
compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle
relative alla collazione all'imputazione e alla
riduzione delle donazioni»
Premi
Revocazione degli atti compiuti in
pregiudizio dei creditori
Collazione, imputazione e riduzione
delle donazioni.
(a tutela delle ragioni dei creditori e degli eredi del
contraente per il caso di designazione beneficiaria
operata a titolo di liberalità che comporti lesione
dei loro diritti)
17
L’azione revocatoria
Revocatoria Ordinaria – Art. 2901 c.c.
Revocatoria Fallimentare – Art. 66 L.F.
Il creditore […] può domandare che siano dichiarati
inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto
arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di
atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse
dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il
soddisfacimento;
2. che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo
fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di
atto anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione.
Il curatore può domandare che siano dichiarati
inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio
dei creditori, secondo le regole del codice civile [c.
2901 ss.]
Prescrizione:
3 anni dalla data di dichiarazione del fallimento
e comunque
5 anni dalla data dell’atto che si intende revocare.
Prescrizione: 5 anni dalla data dell’atto che si intende
revocare.
18
L’azione revocatoria
Ordinaria
Fallimentare
Applicabile nei confronti di qualsiasi debitore
Applicabile solo in caso di fallimento, nei
confronti di un imprenditore
Richiedibile indipendentemente dallo stato
d’insolvenza ma solo in caso di atto
pregiudizievole
Necessità dello stato di insolvenza dell’agente
in un periodo compreso tra 6 mesi e 2 anni
Revocazione degli atti a titolo gratuito solo se
viene provata la malafede o il dolo del debitore
Automatica revocazione degli atti a titolo
gratuito
Prescrizione in 5 anni
Duplice prescrizione 5 anni + 3 anni
19
Collazione: art. 737 c.c.
Presupposti:
• che vi siano più eredi;
• che almeno uno di loro sia stato beneficiato dal de cuius con una donazione;
• che non vi sia nella legge, o non sta stata fatta dal de cuius, dispensa della donazione dalla collazione.
Effetto: tutti i beni donati agli eredi collatizi vanno ricondotti nella massa dei beni comuni, per poi procedersi
alla divisione in proporzione delle rispettive quote legittime o testamentarie.
Soggetti tenuti alla collazione:
• coloro che rivestono la qualità di figlio, di discendente, o di coniuge;
• che abbiano ricevuto donazioni o assegnazioni soggette a collazione;
• che assumano la qualità di erede (la rinuncia alla qualità di erede costituisce l’unica maniera di sottrarsi alla
collazione).
Forme per effettuare la collazione:
• conferimento per imputazione: forma tipica, consiste nel versare nella massa ereditaria l’equivalente in
denaro del bene oggetto di collazione
• conferimento in natura: possibile solo per gli immobili (trasferimento dell’immobile stesso nella massa)
20
Imputazione e Riduzione delle donazioni
Imputazione – Art. 564 c.c.
Ben diversa dall’imputazione quale modo di conferimento della collazione è l’imputazione ex se che prevede
che chi voglia agire in riduzione debba prima imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto per
donazione o per legato.
Riduzione delle Donazioni – Art. 555 c.c.
Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino
alla quota medesima (prescrizione: 10 anni).
La riduzione tende a reintegrare la quota minima spettante all’erede legittimario (quella che comunemente
chiamiamo la legittima) (che si calcola, in virtù dell’art. 556 c.c., sommando al relictum tutto ciò che sia stato
donato dal de cuius, sia ad estranei che ad eredi, senza alcuna possibilità di dispensare i donatari da tale
riunione fittizia).
21
Collazione e Riduzione delle donazioni: differenze
Soggetti:
• Collazione: il donatum va conferito solo dagli eredi collatizi
• Riduzione: qualunque donatario, ancorchè estraneo e non erede
Oggetto:
• Collazione: tutte le donazioni, ancorché vecchissime
• Riduzione: colpisce le donazioni che – cominciando dall’ultima in ordine di tempo – siano necessarie per
ricostituire il valore della quota di riserva.
Portata pratica degli effetti:
• Collazione: consente sempre al donatario di ritenere i beni donati e lascia comunque salvi i diritti del terzo,
che sia divenuto nel frattempo creditore ipotecario, oppure acquirente del bene donato
• Riduzione: consente solo eccezionalmente al donatario di ritenere l’immobile (e precisamente, in base
all’art. 560 c.c., nel caso di eccedenza minore di un quarto della disponibile), e non fa salvi i diritti dei terzi
che nel frattempo siano divenuti acquirenti, creditori ipotecari, o affittuari del bene immobile donato
(l’immobile oggetto di riduzione deve essere restituito libero da pesi di qualunque genere e può essere
richiesto – previa escussione del patrimonio del donatario - anche al terzo acquirente il cui acquisto diverrà
sicuro soltanto trascorso il termine di prescrizione dell’azione di riduzione).
22
La sottrazione al fallimento della prestazione assicurativa
Cassazione Civile (n. 8676/2000)
“Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario che, ai sensi dell'art. 1923 c.c.,
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e che si sottraggono al fallimento,
sono unicamente quelle che costituiscono la indennità nella quale si traduce la prestazione finale
dell'assicuratore, realizzandosi solo in tal modo la funzione di previdenza e di risparmio del
contratto. Nell'ipotesi, viceversa, del riscatto non si raggiunge il fine previdenziale, per cui viene
meno la ragione di escludere dall'attivo fallimentare l'importo del corrispondente valore”
23
La sottrazione al fallimento della prestazione assicurativa
Cassazione Civile Sezioni Unite (n. 8271/2008)
“In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non
consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme
dovute", di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore
per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non
rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1 n. 5,
l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto”
Art. 46, n. 5, l. fall. “Non sono compresi nel fallimento … le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge”
24
La legge fallimentare
Funzione previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita
Impignorabilità
Impossibilità di acquisire il premio all’attivo fallimentare
Qualora, tuttavia, una polizza linked sia riqualificata quale prodotto finanziario e perda,
specularmente, lo scopo previdenziale tipico del contratto di assicurazione sulla vita, la
giurisprudenza di merito ha affermato la pignorabilità della polizza stessa e la conseguente non
opponibilità al fallimento
25
L’Evoluzione Giurisprudenziale
La tutela prevista dalla norma dell’art. 1923, comma 1, c.c. è certamente applicabile al contratto di
assicurazione sulla vita “tradizionale”.
Rimane aperta la possibilità di giungere a diversa conclusione con riferimento a contratti con
caratteristiche tali da farli ritenere stipulati per finalità di risparmio o investimento: la giurisprudenza
di merito risulta ancora priva di unità interpretativa della fattispecie.
Ci si trova, infatti, al cospetto di un gruppo di decisioni più risalenti, pronunciatosi in senso
favorevole all’applicabilità del regime di tutela.
A tale orientamento se ne contrappone un secondo che, diversamente, propende in favore della
pignorabilità e sequestrabilità delle somme derivanti dalle polizze linked.
26
Il filone favorevole al regime di tutela
Il filone di giurisprudenza favorevole all’applicazione del regime di tutela si basa sulla convinzione
che la finalità di investimento-risparmio perseguita dal contratto non sarebbe di per sé idonea ad
elidere del tutto la funzione previdenziale della polizza di assicurazione sulla vita.
In particolare, i Tribunali di Bologna (2001), Monza, sez. dist. Desio (2006), e Cassino (2010), pur
constatando la presenza di una componente finanziaria nelle polizze sottoposte a giudizio, hanno
ritenuto che, trattandosi di forme contrattuali comunque assicurative, dovesse trovare piena
applicazione il regime codicistico di tutela di cui all’art. 1923 c.c..
Di particolare interesse la pronuncia di Cassino, in quanto successiva all’orientamento assunto dalle
Sezioni Unite nel 2008.
27
Tribunale di Monza, sez. dist. Desio, 17 gennaio 2006
Caso: Opposizione all’esecuzione
Pronuncia: Si ritiene fondato uno dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., laddove l’opponente
ha invocato a proprio favore il disposto di cui all’art. 1923 c.c. onde escludere la pignorabilità delle
polizze unit linked da lui sottoscritte ed oggetto di causa.
“Se pur la previsione del diritto di riscatto potrebbe far ritenere ad un certo punto la polizza
sganciata dalla funzione previdenziale, sino a quando la prestazione dell’assicuratore resti
comunque ancorata ad un evento attinente alla vita umana, con in più la previsione del premio di
maggiorazione per decesso all’età dell’assicurato, la finalità di risparmio non può valere a snaturare
il contratto di assicurazione”
28
Tribunale di Cassino, 13 dicembre 2010
Caso: Natura delle polizze index linked.
Pronuncia: “La Suprema Corte […] ha riconosciuto una connotazione pensionistica alle polizze
assicurative sulla vita collegate a valori mobiliari a ciò per un duplice, pienamente condivisibile,
ordine di ragioni: (a) perché, anche in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, deve
oggi sempre ritenersi prevalente il valore della previdenza; (b) perché la polizza sulla vita, pur
avendo, di fatto, assunto una “nuova dimensione” resta […] maggiormente affine agli istituti di
previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali.
Quanto detto trova, del resto, piena conferma in quella che è la natura giuridica del contratto index
linked, infatti, sono polizze vita e, pertanto, sono soggette alla disciplina giuridica di questo tipo di
prodotto anche se hanno una connotazione finanziaria e prevedono un elemento di rischio
(l’andamento dell’indice)”
29
Il filone contrario al regime di tutela
Negli ultimi anni sono intervenute alcune pronunce che hanno riconosciuto il carattere residuale
della prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico,
conseguentemente valorizzando la natura prevalentemente finanziaria dei contratti linked oggetto di
controversia con conseguente inapplicabilità delle tutele previste dall’art. 1923, comma 1, c.c.
30
Tribunale di Parma, 13 settembre 2010
Caso: Opposizione all’esecuzione.
Pronuncia: “le polizze index linked sono assoggettabili a pignoramento non potendosi applicare
alle medesime l'eccezione di cui all'art. 1923 c.c. in quanto la causa giuridica di tali polizze non è
assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti
che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l'assicurato,
nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita
tradizionali”
Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario rientrano nella sfera delle nuove
forme di investimento e tali prodotti assolvono più funzioni di investimento finanziario di capitali
che alla funzione di tutela previdenziale.
31
Tribunale di Cagliari, 2 novembre 2010
Caso: Opponibilità al fallimento.
Pronuncia: Inapplicabilità dell’art. 1923 c.c. per due polizze linked
“In entrambe le fattispecie il rischio demografico è assente, se non limitatamente al caso di
esistenza in vita alla scadenza nel secondo contratto [...] I suddetti contratti non possono dunque
essere qualificati contratti assicurativi puri, in base ai principi fondamentali in materia di
assicurazione”
Sottoposizione dei prodotti finanziari assicurativi acquistati da parte del fallito in bonis alla
disciplina fallimentare (scioglimento del contratto e concorso formale dei creditori)
La società assicurativa condannata a pagare il c.d. "valore di riscatto" della polizza al fallimento
del soggetto assicurato
32
Tribunale di Milano, 1 luglio 2014
Il Tribunale ha ritenuto non applicabile l’art. 1923 c.c. a due polizze: una ramo I ed una di
ramo III.
Caso: Opposizione all’esecuzione.
Pronuncia: “Ma se è pur vero che quei contatti risultano essere stati connotati da una funzione
previdenziale, essendo prevista – secondo lo schema del contratto di assicurazione – una
prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a favore della signora … in
caso di morte della stessa, tale funzione risulta avere una posizione secondaria rispetto alla
funzione di investimento di denaro con essa attuato. Basta al riguardo considerare che […] nella
proposta […] viene contrassegnato nelle “Informazioni sulle aspettative in relazione al presente
contratto” quale “obiettivo di investimento” quello costituito dal “risparmio/investimento” […]”
Il Tribunale trae tali conclusioni esaminando: le modalità di rappresentazione del prodotto, il suo
collegamento con il conto corrente della cliente, l’esistenza di un nesso forte tra prestazione ed
esito dell’investimento.
33
Cos’è la funzione previdenziale?
Rischio demografico: occorre che il contratto attribuisca ad un evento futuro ed incerto, attinente
alla vita umana, l’idoneità ad incidere sulla esigibilità/determinazione della prestazione
dell’assicuratore.
La sussistenza del rischio demografico, tuttavia, per alcuni giudici non è sufficiente a
connotare in termini previdenziali il contratto.
E’ infatti ulteriormente necessario che gravi sull’assicuratore anche il c.d. rischio di investimento,
ossia che la prestazione sia esigibile/determinabile unicamente in ragione dell’evento della vita
contemplato e quindi prescinda – fatta salva l’eventuale rivalutazione annuale delle somme
assicurate – dall’andamento dell’impiego delle risorse acquistate sotto forma di premi.
34
Cassazione Penale sez. III 8 aprile 2014
Caso: Sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative
sulla vita, disposto con riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000
(reato continuato, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
Pronuncia: “…deve pertanto, ancora una volta, affermarsi il principio secondo il quale la misura
cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla
vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui
all'art. 1923 c.c.”
Precedenti
Cassazione Penale sez. II n. 16658/2007: “il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (art. 1923 c.c.), attiene
esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina
della responsabilità penale”
Cassazione Penale sez. VI n. 12838/2012: “quanto disposto dall'art. 1923 c.c. riguarda i rapporti civilistici, come confermato
anche dalla giurisprudenza civile (SS. UU. Civili n. 8271/2008)”
(Conformi: sez. III n. 32813/2013; sez. III n. 32809/2013; sez. VI n. 1283/2013; sez. II n. 23815/2006; sez. II n. 23815/2006;
sez. II n. 20291/2004)
35
36