Regolamento per la disciplina delle "sale giochi"

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Regolamento per la disciplina delle "sale giochi"
Comune di Busto Arsizio
Provincia di Varese
Servizio SUAP ,Commercio, Industria e
Artigianato
Regolamento comunale
per la disciplina delle “sale giochi”
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 marzo 2012)
Indice
Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10Articolo 11Articolo 12Articolo 13Articolo 14-
Definizioni
Ambito di applicazione
Obiettivi
Procedimento Amministrativo
Sub ingresso
Localizzazione
Caratteristiche dei locali
Prescrizioni d’esercizio
Orari, apertura e chiusura dell’attività
Revoca e sospensione dell’autorizzazione
Sanzioni
Disciplina transitoria
Norme finali
Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del
18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo
regolamento di attuazione;
b) GESTORE: chi esercita un’attivita organizzata diretta alla distribuzione,
installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni
autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da
intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
c) SALA GIOCHI: locali funzionalmente collegati tra loro e destinati all'intrattenimento
di persone mediante la messa a disposizione di giochi “leciti”, apparecchi elettrici o
elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
d) GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper,
calcio balilla e similari, disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni
nazionali e regionali in materia.
e) SORVEGLIABILITÀ: caratteristiche distributive che i locali devono possedere al
fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell’attività di vigilanza da
parte delle autorità competenti.
f) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: adempimenti formali da espletare per il
rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
g) SUPERFICIE APERTA AL PUBBLICO: superficie dei locali destinata alla
commercializzazione dei giochi, comprensiva dell’area occupata dagli apparecchi, da
banchi, scaffalature, e simili attrezzature. Non costituisce superficie aperta al
pubblico quella adibita a magazzini, uffici, servizi igienici e simili locali.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo
regolamento di attuazione, il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento,
le modifiche e la cessazione delle attività di sala giochi.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, gli esercizi in
possesso di licenza e già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi
degli artt. 86 e 88 del TULPS, per i quali si dovrà fare riferimento alle norme nazionali e/o
regionali vigenti e, precisamente:
- Bar/ caffè ed esercizi assimilabili;
- Ristoranti ,trattorie ed esercizi assimilabili;
- Alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- Circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R 4.4.2001 n.235 che svolgono attività
riservate ai soli associati purchè presso i circoli venga svolta l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del citato D.P.R. 235/2001;
- Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, aventi come attività principale
la commercializzazione di giochi pubblici;
- Sale destinate al gioco del Bingo.
3. Il presente Regolamento è redatto in sintonia con i principi sulla tutela del mercato e
della libera concorrenza di cui al d.lsg. 59/2000 nazionale ed alla direttiva comunitaria
servizi n. 1237CE/2006.
Articolo 3 - Obiettivi
1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che
l’insediamento dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità
con l’ambiente circostante e che l’attività venga svolta in modo da garantire il corretto
rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce della popolazione più a rischio.
2. Le procedure amministrative connesse all’ apertura, svolgimento, modificazione e
cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano
ai principi di libertà di accesso al mercato nel rispetto dell’Art. 41 della Costituzione , di
tutela dell'ordine pubblico e della viabilità, del rispetto dei luoghi destinati all’accoglienza di
persone per finalità educative o socio-assistenziali.
3. Con il presente regolamento vengono individuati i requisiti distributivi, edilizi, igienicosanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.
Articolo 4 – Procedimento Amministrativo
1. L’apertura di nuova sala giochi e il suo trasferimento nell’ambito del territorio comunale
è subordinata al rilascio da parte del Comune di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del
TULPS R.D.773/1931 e del successivo regolamento di esecuzione. I locali da adibire allo
svolgimento delle attività correlate alla sala giochi, dovranno risultare agibili.
1.1 Il Dirigente del Settore Commercio rilascia l’autorizzazione su istanza dell’interessato,
nel rispetto del presente Regolamento.
Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
2. Le istanze per ottenere l’ autorizzazione di cui al precedente comma 1 possono essere
presentate al Protocollo del Comune o trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.
2.1 All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e/o
legale rappresentante della società.
2.2 L’istanza deve contenere:
a) generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del
legale rappresentante, il codice fiscale e la partita IVA se trattasi di società;
b) l’ubicazione dell’esercizio ed eventuale insegna dell’esercizio;
c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla
superficie aperta al pubblico;
d) La tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli
apparecchi da intrattenimento da installare;
e) Le autocertificazioni prodotte ai sensi di legge concernenti il possesso da parte
dell’imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della società e degli
eventuali soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza ai sensi dell’art.8 TULPS,
dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 92 del T.U.;
f) Impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente
Regolamento;
2.3 All’istanza devono essere inoltre allegati:
- copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, firmate da un tecnico abilitato,
indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva,
evidenziando le aree riservate all’installazione di apparecchi di cui all’art. 10 comma
6 del TULPS e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni
sonore nei limiti di legge;
-
documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi riservati all’attività in
misura non inferiore a 1 posto auto ogni 20 metri quadrati di superficie aperta al
pubblico;
- documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza
antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);
- copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all’Unione Europea
e residenti in Italia.
2.4. In caso di esito positivo dell’istruttoria gli uffici ne daranno notizia all’interessato
comunicando il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, che avverrà solamente a
seguito della presentazione della sottoindicata documentazione:
a) copia dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. A) e c) del
TULPS;
b) Copia della quietanza di assolvimento dell’imposta rilasciata dall’Amministrazione.
Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata
ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del Modello A allegato al decreto
7/8/2003 e copia del modello F24 dell’avvenuto pagamento.
2.5. La presentazione della documentazione prevista dal precedente punto 2.4 dovrà
avvenire entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione del parere favorevole al rilascio
dell’autorizzazione, salva la possibilità di proroga per comprovata necessità. Decorso detto
termine senza che la documentazione sia stata presentata l’ufficio competente provvederà
al rigetto dell’istanza.
3. L’ampliamento, le modifiche distributive, il trasferimento e la ri - localizzazione della sala
giochi sul territorio comunale , possono essere effettuate dagli interessati aventi titolo, in
conformità con i contenuti prescrittivi di cui al presente Regolamento e nel puntuale
rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunitarie in vigore, mediante
Segnalazione Certificata di inizio attività ( SCIA) ex art. 19 Legge 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni.
3.1 Nella S.C.I.A., il Gestore deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di
autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal
presente regolamento e dell’autorizzazione preesistente.
3.2. La segnalazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare
gli elementi e i requisiti di cui al precedente punto 2 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta, di cui all’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
4. Se presente anche un’area di somministrazione, questa dovrà essere accessoria
dell’esercizio del gioco e per la sua attivazione, contestualmente alla domanda per
l’esercizio dell’attività di sala giochi, dovrà essere presentata richiesta di rilascio
autorizzazione con segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (SCIA), nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
Articolo 5 – Sub ingresso
1. La comunicazione di sub ingresso è soggetta a SCIA di cui all’art. 19 L.241/90 e s.m.i. .
1.1 La SCIA deve essere presentata dal gestore dell’attività (o legale avente causa) entro
30 giorni dall’atto notarile di trasferimento dell’ attività, pena la decadenza del diritto di
subentro.
1.2 Si procederà alla sospensiva temporanea dell’attività qualora venissero meno i requisiti
morali prescrittivi del presente Regolamento.
Articolo 6 – Localizzazione
1. I locali adibiti all’esercizio di sale giochi e simili devono ubicarsi sul territorio comunale,
rispettando il limite minimo inderogabile della distanza di metri 500 da luoghi di culto, asili
infantili, scuole e ospedali/case di cura e centri ricreativi per anziani.
L'accertamento della distanza metrica lineare di cui al presente regolamento è affidato agli
organi di Polizia Locale .
2.2 Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi
sensibili, tenuto conto dell’impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei
problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete
pubblica.
3. La sala giochi dovrà essere ubicata in zona di agevole scorrimento veicolare e con
sufficiente possibilità di parcheggio.
4. I posti auto dovranno essere garantiti in misura di 1 (uno) ogni 20 metri quadrati di
superficie aperta al pubblico.
5. L’attività di sala giochi deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè di
quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, sulla rispondenza ai criteri di
sorvegliabilità degli stessi e del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, fatta comunque salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni
violate.
6. Affinché le attività complementari e la somministrazione di alimenti e bevande possono
considerarsi accessorie alla sala giochi, per le stesse non potrà essere dedicata una
superficie superiore al 25% dell’intera superficie aperta al pubblico.
Articolo 7 – Caratteristiche dei locali
1. I locali destinati ad attività di sala gioco dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione al piano terreno (non e ammesso l’utilizzo di locali interrati o
seminterrati);
b) accesso diretto dall’area pubblica, ad eccezione di quelli insediati in centri
commerciali o strutture polifunzionali;
c) destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
d) superficie minima di mq.100 al netto della superficie dei servizi igienici ed
eventuali altri locali destinati ad altro uso quali ufficio o magazzino;
e) non essere ubicati in edifici di civile abitazione o direttamente confinanti;
f) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per
quanto riguarda l’accessibilità nonchè qualsiasi altra norma vigente in materia;
1.1 In nessun caso e consentita l’installazione di apparecchi da gioco all’esterno dei locali o
fuori dalle aree destinate all’attività di sala giochi. L’eventuale utilizzo di aree esterne per
la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per
bambini.
2. I locali oggetto dell’insediamento di sala giochi, nonche l’intero contesto immobiliare in
cui sono inseriti, dovranno avere destinazione commerciale e/o artigianale, non
ammettendosi forme promiscue in ambito residenziale.
3. E’ vietata l’apertura di sale giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storicoculturale ai sensi della parte seconda, titolo I del codice dei Beni Culturali (D. Lgs.
n.42/2004).
Articolo 8 – Prescrizioni d’esercizio
1. Il numero di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e
c) del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali e le prescrizioni che devono
essere rispettate nell’installazione sono stabilite dai provvedimenti adottati
dall’Amministrazione statale competente in materia.
3. All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) e/o b) del TULPS deve essere
esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni; tale divieto deve
essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio
4. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta l’autorizzazione rilasciata
dal Comune .
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del TULPS
devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico il nulla osta di
distribuzione e di messa in esercizio; esternamente a ciascun apparecchio, inoltre devono
essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo
della partita al funzionamento del gioco alle regole che presiedono alla formazione delle
combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non
possono utilizzare nell’insegna od in messaggi pubblicitari il termine “casinò” in quanto
riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che
richiamino il concetto del gioco d’azzardo.
7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili
pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da
intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno
materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni
dell’A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
8. L’accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito ai
minori di 16 anni se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da
rapporti di parentela, adozione e affiliazione.
Articolo 9 – Orari, apertura e chiusura dell’attività
1.L’orario di apertura delle sale giochi (comprese quelle già esistenti), liberamente scelto
dal Gestore, dovrà rispettare quello stabilito nell’ordinanza sindacale.
Il Gestore dovrà comunicare al Comune l’orario adottato e renderlo noto al pubblico
mediante esposizione di appositi cartelli, ben visibili, all’interno e all’esterno del locale.
2. Il Comune con apposita ordinanza potrà emanare norme per il contenimento dei rumori
in determinate fasce orarie della giornata;
3. Gli esercizi permanenti dovranno restare aperti per tutta la durata dell’autorizzazione.
4.La chiusura temporanea deve essere comunicata al Comune con indicazione contestuale
di giustificati motivi almeno 3 (tre) giorni prima dell’inizio.
5. Un termine inferiore è ammesso in caso di circostanze eccezionali e imprevedibili.
6. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad 1 anno comporta la revoca
dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Articolo 10 - Revoca e sospensione dell’ autorizzazione
1.Fatte salve le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’autorizzazione comunale
può essere revocata qualora:
a) l’attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne
comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato
che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99
TULPS).
b) Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all’art. 153 del reg. di esecuzione del
TULPS. In tal caso l’Amministrazione comunale assegna all’interessato un termine
perentorio di 60gg. per l’adeguamento dei locali.
c) Il locale perda i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti.
In tal caso l’Amministrazione comunale assegna all’interessato un termine
perentorio di 60gg. Per l’adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato
adeguamento, l’automatica decadenza dell’autorizzazione e/o la cessazione
dell’attività.
d) In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato
in sede di presentazione della domanda si procederà alla revoca dell’autorizzazione.
2. Le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 10 del TULPS possono essere revocate
o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l’autore degli illeciti di cui all’art. 110 comma 9 del TULPS ( produzione,
importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi
alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzativo) è titolare di autorizzazione di cui all’art.
86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010, esse sono
sospese da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell’art. 8bis della L.689/81,
sono revocate dal Sindaco con ordinanza motivata.
4. L’autorizzazione rilasciata viene sospesa, ed in caso di reiterazione (3 violazioni in un
anno) revocata, per gravi violazione delle norme sui limiti d’età per l’accesso ai giochi ed
alle attività di trattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela
dell’ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.
Articolo 11 – Sanzioni
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli
art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del medesimo T.U.L.P.S..
2. Per le violazioni al presente regolamento non disciplinate da specifiche disposizioni di
legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500
Euro. Conformemente alle previsioni dell’art 16, comma 2, della legge 689/1981, si
demanda alla Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura
ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma della citata legge ed articolo, con
particolare attenzione ai casi di violazione in cui siano coinvolti minori.
3. Le attività di cui al comma 1, art.1, espongono, nel luogo prossimo all’ingresso e ben
visibile dagli utenti apposito manifesto in cui si descrivono le problematiche relative alla
dipendenza da gioco, anche citando i riferimenti di associazioni che operano nel sociale
contro le dipendenze.
Articolo 12 – Disciplina transitoria
1. Le sale giochi già attive, entro 90 giorni dalla data di notifica di trasmissione del
presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni
di cui agli articoli
1,2,3,4,5,8,9,10,11,13 e 14.
Articolo 13 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici vigenti e/o in
salvaguardia per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni.
2. Ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale e regionale specifica in
materia, comporterà l’adeguamento automatico del presente Regolamento.
3. La validità del presente Regolamento non ha limiti predefiniti.
4. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate ed aggiornate dal
Consiglio Comunale con cadenza biennale.
5. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente Regolamento.
6. Gli agenti di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono incaricati della vigilanza e
dell’esecuzione del presente Regolamento.
Articolo 14 – Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della
delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento è consultabile sul sito istituzionale del Comune.
3. Viene abrogata ogni norma incompatibile con il presente Regolamento eventualmente
assunta in precedenza dal Comune.