il vademecum sul fuoristrada realizzato dalla
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VADEMECUM FUORISTRADA Testo realizzato in collaborazione con l’Avv. Paolo Turci e il coordinamento generale di Francesca Marozza – Giugno 2005 – INDICE LA FMI E IL FUORISTRADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 » 7 » 9 » 10 » 12 NORMATIVA VIGENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13 Norme generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norme regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interpretazione della Corte di Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 13 15 23 PROPOSTA DI NUOVA NORMATIVA . . . . . . . . . . . . . » 25 Motivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25 Relazione accompagnatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 28 32 APPUNTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40 APPUNTI IN CASO DI CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE . . . . . . . . . . . . . . » 47 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il concetto di fuoristrada come legittima attività ricreativa e sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il territorio come risorsa da distribuire e la tutela dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La rappresentanza della FMI e la promozione della “cultura delle regole” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISEGNO DI LEGGE: 3 ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49 Allegato 1 Sent. Cass. 2479/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 49 Allegato 2 Estratto Codice della Strada da art. 1 ad art. 9 . . . . . . . . . . . . » 52 Allegato 3 Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1060 del 16/3/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 76 Allegato 4 Norme Regione Valle d’Aosta: L. 17/85. - L.R. 41/97 (art.24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83 Allegato 5 Norme Regione Piemonte: L. 14/78 (art. 8); 29/78 (art. 7); 55/78 (art. 8); 84/78 (art. 8); 18/79 (art. 8); 5/80 (art. 8); 29/80 (art. 8); 30/80 (art. 8); 31/80 (art. 8); 32/80 (art. 8); 34/80 (art. 8); 32/82 (art. 11); 23/85 (art. 8); 22/87 (art. 8); 51/87 (art. 8); 54/89 (art. 7); 49/90 (art. 8), 14/91 (art. 8); 19/92 (art. 2); 15/93 (art. 7); 13/94 (art. 1); 25/95 (art. 6); 32/95 (art. 6); 33/95 (art. 7); 61/95 (art. 6) e 12/98 (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87 Allegato 6 Norme Regione Liguria: L. 38/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117 Allegato 7 Norme Regione Lombardia: L. 8/76 (art. 26); 80/89 (art. 20) e Reg. 23.2.93 n. 1 (art. 24) . . » 123 Allegato 8 Norme Regione Veneto: L. 14/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125 Allegato 9 Norme Regione Friuli Venezia Giulia: L. 15/91; 39/92 e 42/96 (art. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129 4 Allegato 10 Norme Provincia Bolzano: L. 10/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141 Allegato 11 Norme Provincia Trento: L. 31/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 148 Allegato 12 Norme Regione Emilia Romagna: L. 30/81 (art. 13) e Delib. Giunta 182/95 (art. 81-82) . . . . . . . . . » 151 Allegato 13 Norme Toscana: L. 26/98 e 48/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 154 Allegato 14 Norme Regione Marche: L. 52/74 (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . » 161 Allegato 15 Norme Regione Umbria: L. 28/01 (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . » 162 Allegato 16 Norme Regione Abruzzo: L. 68/90 (art. 8); 75/91 (art. 8); 28/94(art. 21); 38/96 (art. 8); 116/96 (art. 9); 16/97 (art. 9); 109/97 (art. 9); 9/98 (art. 9); 84/98 (art. 9); 128/99 (art. 9); 134/99 (art. 10); 23/00 (art. 10); 95/00 (art. 31); 96/00 (art. 9) e 67/01 (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . » 164 Allegato 17 Norme Regione Molise: L. 6/00 (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185 Allegato 18 Norme Regione Lazio: L. 29/87; 14/99 (art. 93 e 95) e 39/02 (art. 42) . . . . . . . . . . . . . » 186 Allegato 19 Norme Regione Campania: L. 11/96 (all. 4 art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195 Allegato 20 Norme Regione Puglia: L. 25/00 (art. 7 lettera M); 21/03 (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 196 5 Allegato 21 Norme Regione Basilicata: L. 28/99 (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . Allegato 22 Formulario ricorso avverso verbale di contestazione di circolazione “fuoristrada” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 198 pag. 200 Allegato 23 Formulario domande tipo per autorizzazione di manifestazioni e gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 202 Allegato 24 Polizza Assicurativa R.C. dell’organizzatore . . . . . . . . . . . . . . » 204 6 LA FMI E IL FUORISTRADA Premessa La FMI è da sempre impegnata nel settore del “Fuoristrada”. L’impegno “istituzionale” nella promozione dell’attività sportiva fuoristradistica, però, non è sempre stato accompagnato da una sufficiente attenzione ai problemi di carattere legale conseguenti alla normativa restrittiva adottata da molte Regioni a partire dagli anni ’80. Agli inizi degli anni ’90 vi sono in realtà state varie iniziative di studio ed intervento, ma queste sono rimaste sempre confinate all’ambito regionale presso cui nascevano, senza un reale coordinamento centrale a livello nazionale. In effetti solo a partire dal 1994 lo studio delle problematiche “legali” del fuoristrada ha ricevuto impulso a livello centrale, è stato quindi proposto all’attenzione della “Commissione Utenza” della FMI in occasione della sua ricomposizione con nuovi membri. Tale Commissione ha agito su due fronti: per un verso ha elaborato una ipotesi di nuova regolamentazione della materia a livello di legge statale, e per un altro verso si è proposta di supportare un caso pilota per arrivare ad ottenere dalla Corte di Cassazione l’interpretazione più favorevole possibile delle esistenti norme regionali sulla circolazione fuoristrada. Il disegno di legge in questione (i cui principi guida paiono conservare ancora oggi validità e verranno meglio illustrati nei capitoli seguenti) è stato depositato alla Camera dei Deputati a cura di parlamentari “amici” nel 1996, ma non è mai stato concretamente esaminato in Aula in quanto teoricamente “assorbito” nell’ultima legge sulle modifiche al Codice della Strada (legge su cui peraltro detto progetto non ha inciso minimamente). La seconda iniziativa invece ha condotto al supporto legale nell’impu7 gnazione di verbali di contestazione di violazione della legge regionale ligure sul “fuoristrada”, impugnazione avviata da legali del MC Sanremo a tutela di quattro propri soci contravvenzionati. Detta iniziativa si è quindi felicemente conclusa con la sentenza n. 2479/02 della Corte di Cassazione di cui si parlerà ampiamente in proseguo, sentenza che - oltre ad annullare i verbali impugnati - esprime una interpretazione del Codice della Strada fortemente positiva per l’utenza motociclistica. In ultimo nel corso del 2003/04 la Presidenza FMI ha inteso dare un senso più compiuto alle attività fino a quel momento svolte, ed ha promosso una serie di incontri presso i Comitati Regionali delle Regioni in cui più è sentito il problema della legislazione vincolistica, al fine sia di illustrare le tesi giuridiche fino ad oggi elaborate, sia di aprire un dibattito tra tutti gli utenti del “fuoristrada” per verificare la condivisione dei principi su cui queste si basano, nonché raccogliere ogni suggerimento od esperienza sorta a livello locale. Il tutto finalizzato a riassumere ogni contributo disponibile nel presente vademecum. 8 Il concetto di fuoristrada come legittima attività ricreativa e sportiva Dichiarare che il “fuoristrada” è una legittima attività ricreativa e sportiva sembra una affermazione ovvia e superflua per chi vive nell’ambiente dell’utenza motociclistica. Viceversa così non è per molti dei nostri interlocutori esterni alla FMI (innanzi tutto politici e amministratori locali, ma anche stampa e pubblicistica varia). È indubbio, infatti, che per una certa corrente di pensiero che impropriamente potremmo definire “ambientalista” la circolazione motorizzata su percorsi a fondo naturale sarebbe pratica “intrinsecamente negativa”, in quanto a fronte di un significativo impatto ambientale non sarebbe giustificata da nessun interesse “meritevole di tutela”. Dovendo quindi affrontare in maniera quanto più possibile organica il tema del Fuoristrada, pare invece opportuno premettere e ribadire come a nostro avviso: a) l’attività fuoristradistica abbia una così consolidata storia e tradizione da non poter non essere considerata di diffusa valenza ricreativa e sportiva; b) come tale l’attività fuoristradistica non possa essere discriminata rispetto ad altre attività ricreative e sportive pure esse dotate di impatto ambientale significativo (v. ad es. lo sci o la caccia); c) conseguentemente l’attività fuoristadistica possa certamente essere “regolamentata”, ma non debba essere aprioristicamente “vietata” senza ledere fondamentali principi di libertà individuale. 9 Il territorio come risorsa da distribuire e la tutela dell’ambiente Posto quindi che l’attività fuoristradistica è una legittima forma di attività ricreativa e sportiva, può osservarsi che essa, al pari di altre analoghe attività, propone una particolare forma di uso del “territorio”, soprattutto nei suoi ambiti non ancora urbanizzati. Il territorio è peraltro una risorsa “delicata” e sempre più “limitata”. Dette due caratteristiche meritano un approfondimento. In particolare: a) La delicatezza del territorio (e quindi la necessità condivisa da tutti di preservare l’Ambiente quale nostro patrimonio fondamentale) implica che le attività - quali il “fuoristrada” - che hanno un significativo impatto ambientale debbano essere opportunamente regolamentate. Regolamentare, però, non significa “vietare”, non essendo ragionevole impedire ogni attività una volta che con vincoli limitati e mirati fosse comunque assicurato l’obiettivo di preservare incontaminate le aree naturali di maggior pregio, nonché l’obiettivo di salvaguardare ogni altra area da eccessive concentrazioni locali di utilizzo capaci di incidere irreversibilmente sull’equilibrio ambientale. b) La limitatezza del territorio come risorsa disponibile è da mettersi in relazione non solo con l’elevata densità di popolazione delle nostre regioni, ma anche con la sempre maggior “domanda” individuale di uso del territorio prodotta dallo sviluppo socio economico. La gente, infatti, matura sempre di più non solo l’interesse ad esercitare sul territorio attività ricreative che utilizzano molti spazi, ma anche il bisogno di “sentire” vicino a sé l’esistenza di aree incontaminate dagli elementi negativi (e tra questi l’affollamento e la circolazione motorizzata) che normalmente sono presenti nei centri urbanizzati di residenza. Inoltre, sia le attività ricreative alternative (mountain bike, escursionismo, raccolta funghi, bird watching, equitazione, ecc…), che 10 la ricerca di aree “incontaminate”, propongono forme di uso del territorio alternative, e per certi versi poco compatibili, con quelle insite nell’attività fuoristradistica. A nostro avviso tutte tali forme di utilizzo del territorio, così come l’attività fuoristradistica, sono parimenti legittime, e nessuna di queste ha diritto di espropriare totalmente un’altra da ogni possibilità di esercizio. La soluzione di ogni problema di compatibilità è quindi da ricercare in forme di regolamentazione che distribuiscano l’uso del territorio tra le indicate esigenze in modo da rispettarne i diversi gradi di importanza e rilevanza sociale e di garantire a tutte un minimo ambito di praticabilità. Ovviamente un tale tipo di regolamentazione, che rifugga dalla semplicistica logica del “tutto permesso” o del “tutto vietato”, non può non risultare di una certa complessità. 11 La rappresentanza della FMI e la promozione della “cultura delle regole” La “complessa” regolamentazione sopra auspicata dovrebbe essere ricercata tramite il dialogo e confronto tra le parti interessate e le forze politiche chiamate ad approvarla. L’esito di tale confronto non può non essere influenzato dal grado di autorevolezza che potrà avere la FMI come rappresentante dell’utenza motociclistica. A nostro avviso l’autorevolezza della FMI sarà proporzionale alla diffusione nell’utenza motociclistica della “cultura delle regole”, ossia della effettiva diffusione di una prassi di rispetto delle norme vigenti anche quando queste fossero “scomode”. Fino a che, infatti, il motociclista sarà visto come soggetto normalmente “indisciplinato”, gli interlocutori della FMI troveranno superfluo discutere con questa il miglioramento delle regole esistenti, dandosi per scontato che i rappresentati della FMI stessa cercheranno comunque di sottrarvisi. Occorre inoltre considerare che l’attività fuoristradistica (a differenza di altre attività ricreative di pari o superiore impatto ambientale, come ad es. lo sci che necessita di ampi disboscamenti per essere esercitato) soffre di una immagine negativa presso l’opinione pubblica anche per altri motivi: circolare con mezzi motorizzati su fondi naturali è visto solo come l’esportazione in ambiti naturali di quanto di più negativo vi possa essere nei centri urbani (rumori e smog). È quindi fondamentale il miglioramento dell’immagine del motociclista fuoristradista nei mass media. A tal proposito appare sicuramente rilevante lo sforzo che tutto l’ambiente motociclistico dovrà fare per promuovere il rispetto di ogni forma di normativa esistente in riferimento ai mezzi motorizzati (ad. es., come potrebbe essere banale ma non superfluo ricordare, circolare con documenti e assicurazione in regola, marmitte non modificate, impianti elettrici efficienti, ecc…). 12 NORMATIVA VIGENTE Norme generali Non esiste a livello statale una disciplina specifica sulla circolazione “fuoristrada”. Riguardo alla circolazione motorizzata su strade “a fondo naturale” è però possibile fare riferimento al vigente Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni). L’art. 2.1 di tale normativa definisce la “strada” come “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Conseguentemente un’area è definibile come strada quando si riscontra di fatto l’indicata caratteristica (e ciò indipendentemente dall’eventuale inserimento dell’area in una elencazione ufficiale delle strade, ed indipendentemente dall’esistenza di eventuali interventi dell’uomo per approntarle alla circolazione, cfr. in punto ad es. Cons. Stato n. 196/74). La strada così individuata può essere sia privata che pubblica (ricorrendo quest’ultimo caso al presentarsi di ulteriori varie circostanze, tra cui la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale, cfr. in punto Cons. Stato n. 1155/01). L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.” A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione regionale) i sentieri e le mulattiere sono perciò indiscutibilmente delle strade, sia pure a fondo naturale. Sulle “strade sentiero” e le “strade mulattiera” la circolazione motorizzata è quindi regolamentabile ai sensi del successivo art. 6.4 che recita: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, 13 comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.” In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e le “strade mulattiera” la circolazione non può essere vietata o limitata in via generale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici, motivati ai sensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi “dall’ente proprietario della strada”. I sentieri e le mulattiere, quindi, ben possono essere pedonalizzati, ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui si pedonalizzano le altre strade. Occorre inoltre sottolineare che le ordinanze di pedonalizzazione possono essere emesse solo per i motivi indicati nel citato art. 6, e non anche per motivi diversi. Per fare un esempio, quindi, potrebbe essere opinabile l’ordinanza di un Comune che vietasse il transito su una strada sterrata a tutti mezzi “escluso quelli agricoli” ove l’ordinanza non spiegasse perché i motocicli creino più usura della strada e più intralcio alla circolazione di un mezzo agricolo. Nulla, invece, è previsto nella legge statale con riferimento alla circolazione “fuoristrada” nel senso stretto del termine. Al riguardo assumono quindi rilievo le norme di legge regionale ricapitolate di seguito. 14 Norme regionali VALLE D’AOSTA (cfr. All. 4): L’art. 2 della legge regionale 17/85 vieta di circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge. Sono peraltro previste eccezioni per i proprietari/conduttori di terreni, per i disabili e per chi deve transitare fuoristrada per ragioni di lavoro. Inoltre i sindaci competenti possono concedere autorizzazioni per manifestazioni su “strade determinate”, mentre la Giunta regionale può creare zone delimitate per “gli sports e le gite in moto”. La norma appare quindi in parte contrastante con la interpretazione del Codice della Strada offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la circolazione su tutte le strade, e non solo su quelle “classificate carrozzabili”, è disciplinabile dalla legge statale. PIEMONTE (cfr. All. 5): La legge regionale 32/82 all’art. 11 recita: ”Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali ….”. Anche tale norma appare in contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata. Il medesimo articolo 11 permette poi ai Comuni, sentite le Comunità Montane, di individuare percorsi “ a fini turistici e sportivi … anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 …”. Sono in discussione proposte di modifica della attuale normativa, che peraltro non paiono mutare l’ambito concettuale di riferimento, ossia il tentativo di limitare la circolazione anche sulle strade a fondo naturale. Esistono inoltre numerose leggi di istituzione di parchi naturali ed aree protette che vietano in detti ambiti localizzati di “esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada”. 15 LIGURIA (cfr. All. 6): La legge 38/92 “…disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche e private anche a fondo naturale o stabilizzato ….” (art. 2) vietando in via generale il transito “fuoristrada”. Tale normativa appare quindi coerente con l’interpretazione del Codice della Strada cui si aderisce. Peraltro i soggetti chiamati ad applicarla, basandosi anche su circolari interne della Regione di segno opposto, in passato hanno spesso interpretato la legge in senso restrittivo sanzionando anche la circolazione sulle strade a fondo naturale (tanto è vero che la nota sentenza della Corte di Cassazione di cui si dirà oltre è stata provocata proprio dalla opposizione a 4 verbali di accertamento di infrazione elevati in forza della norma in questione). L’art. 4 della legge offre poi la possibilità di individuare “…tracciati … per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche sportive ricreative.”. Detta possibilità è peraltro esclusa per le aree considerate protette secondo un lungo elenco di tipologie, elenco così ampio da rendere lo strumento offerto di fatto scarsamente praticabile. L’art. 6 offre invece ulteriori limitate possibilità di deroga al divieto di transito fuoristrada in caso di gare e manifestazioni (non più di due volte all’anno per percorso). L’art. 5, infine, subordina la realizzazione degli impianti fissi (che altra legge regionale rende possibili solo su aree destinate ad “attrezzature ed impianti” secondo il PTCP) alla approvazione da parte della Regione di apposito studio di impatto ambientale. LOMBARDIA (cfr. All. 7): È in vigore la legge regionale 8/76 (come modificata dalla legge 80/89) che all’art. 26 recita: “È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21 (strade di smacchio, mulattiere e itinerari turistici pedonali), nonché in quelle di carattere silvo pastorale riconosciute dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri. È altresì vietato il transito fuoristrada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i 16 tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambiti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale …” Anche tale norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata. L’art. 24 della legge 1/93 detta poi norme più particolari relative alle modalità di richiesta ed autorizzazione delle gare. VENETO (cfr. All. 8): La legge14/92 disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali e definisce queste all’art. 2 quali “vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolative” ma “escluse le strade adibite al pubblico transito”, e all’art. 3 viene chiesto alle Province e alle Comunità montane di farne elencazione ufficiale. L’ art. 4 vieta quindi la circolazione su di esse dei veicoli a motore, salvo eccezioni limitate. Anche tale normativa appare di non semplice applicazione non solo per i rilievi già espressi comuni alle leggi delle altre regioni, ma anche perché potrebbe essere opinabile la concreta individuazione da parte degli enti locali delle strade non adibite al pubblico transito da assoggettare alla regolamentazione in questione. Di rilievo è poi l’art. 5, che genericamente prescrive la possibilità (e forse anche l’obbligo) per i Comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici le “aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada”, ed impone la necessità del parere favorevole dei servizi forestali regionali per l’autorizzazione delle manifestazioni sportive. FRIULI VENEZIA GIULIA (cfr. All. 9): La materia è disciplinata dalla legge 15/91, modificata dalla legge 39/92 nonché dall’art. 75 della legge 42/96. Con tali norme viene vietata la circolazione fuoristrada, nonché su tutti i sentieri e le mulattiere (art. 1). Inoltre si prescrive che la Regione approvi l’elenco delle strade (comprese le strade agro-silvo-pastorali e “di servizio”) a cui si applica il divieto, essendo queste da equipararsi agli effetti della legge a “percorsi fuoristrada”. 17 Ovviamente detta normativa è in contraddizione con i principi indicati in precedenza e fatti propri dalla nota sentenza della Corte di Cassazione. L’art. 4 affida all’Assessore Regionale il compito di rilasciare deroghe per gare e manifestazioni “di rilevanza nazionale od internazionale”. TRENTINO ALTO ADIGE (cfr. All. 10 e 11): In Provincia di Bolzano il riferimento normativo è dato dalla legge 10/90, che vieta la circolazione fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e tracciati “che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti a ordinaria e sistematica manutenzione” (art 2). In Provincia di Trento si rilevano invece la legge 48/78 e modificazioni, nonché la legge 31/93. Detta normativa è particolarmente severa, dato che ammette la circolazione fuoristrada solo su percorsi da approvarsi e soggetti a concessione edilizia, previo studio di impatto ambientale, ossia con procedura di fatto improponibile per la maggioranza dei motoclub potenzialmente interessati. Risultano peraltro ammesse deroghe per manifestazioni e gare (previo parere del servizio forestale, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente). EMILIA ROMAGNA (cfr. All. 12): L’art. 13 della l. 30/81 prescrive che entro un anno dalla sua entrata in vigore la Regione approvi “prescrizioni di polizia forestale” sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati. Molto in ritardo sul termine previsto, la Regione ha poi approvato dette prescrizioni (deliberazione di giunta 182/95) prevedendo agli art. 81 e 82 il divieto (salvo limitate eccezioni) di transito sulle strade e piste forestali, nonché su quelle poderali ed interpoderali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, ed ovviamente fuoristrada nel senso più propriamente detto. Siffatta normativa ricade sotto i rilievi già espressi in relazione alla normativa di altre regioni riguardo la non sanzionabilità con legge regionale della circolazione sulle strade a fondo naturale. 18 In aggiunta si può osservare come sia di opinabile legittimità l’espansione delle ipotesi sanzionate contenute nel regolamento approvato dalla giunta rispetto a quelle indicate nella legge regionale. Quest’ultima, infatti, opera riferimento solo agli “autoveicoli” e solo ai “boschi, pascoli e prati”. Per altro verso è prassi di molte amministrazioni comunali di emettere ordinanze di divieto del transito fuoristrada e/o sulle strade a fondo naturale del proprio territorio. Teoricamente tali ordinanze potrebbero essere validamente emesse ai sensi del Codice della Strada, ma raramente si rinvengono nelle stesse motivazioni adeguate e conformi alle prescrizioni della legge. TOSCANA (cfr. All. 13): La legge 26/98 “…detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada ….” (art. 1), e quindi apparentemente tra tutte le leggi regionali è l’unica ad operare il corretto riferimento alla normativa statale primaria. Peraltro, contraddittoriamente, all’art. 2 il divieto di circolazione fuoristrada viene esteso anche a sentieri, mulattiere e tratturi, nonché a piste di esbosco e cesse parafuoco. L’art. 6 permette alle Province di individuare percorsi fissi in cui sia consentita la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore (salvo che sulle aree vincolate indicate nell’art. 2 e previo parere vincolante dei Comuni e consenso dei proprietari e conduttori dei fondi interessati). L’art. 8 permette inoltre alle Province di autorizzare gare e manifestazioni con modalità analoghe. MARCHE (cfr. All. 14): L’art. 5 della l. 52/74 vieta la circolazione non autorizzata dal Sindaco del Comune di competenza sui prati, nei pascoli, e negli ambienti naturali aperti al pubblico. La disposizione è certamente generica. Non dovrebbe quindi essere possibile, anche a prescindere dalla interpretazione della Corte di Cassazione già tante volte citata, ritenere che con un tale tipo di norma si possa vietare il transito sulle strade a fondo naturale. Per principio comune, 19 infatti, i divieti non si possono applicare al di là dei casi espressamente indicati dalle norme che li prevedono. UMBRIA (cfr. All. 15): Il riferimento è offerto dalla legge 28/01, che all’art 7 vieta il transito motorizzato fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e strade di accesso o servizio all’attività agro silvo pastorale, con ciò ponendosi in contrasto con l’interpretazione del Codice della Strada da noi sostenuta. Il comma 6 della indicata norma autorizza gli enti competenti per territorio ad individuare “aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare …” ABRUZZO (cfr. All. 16): La legge 95/00 prescrive che “La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico traffico motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ….Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l’uso dei mezzi fuoristrada motorizzati…”In precedenza l’art. 21 della l. 28/94, con norma forse superata dalla nuova disposizione, aveva vietato il transito di mezzi motorizzati - ad eccezione di quelli di servizio – nelle strade forestali e in quelle a carattere silvo pastorale. Altre leggi regionali vietano “l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada” in particolari aree protette. MOLISE (cfr. All. 17): L’art. 12 della l. 6/00 vieta il transito di mezzi motorizzati sulle superfici boscate e sui pascoli “degli Enti”, nonché il transito nelle piste e strade forestali (salvo eccezioni per motivi di servizio o lavoro). Per la seconda parte della norma valgono le solite considerazioni. LAZIO (cfr. All. 18): La legge 29/87 (in punto ribadita dalla legge 39/02) contiene all’art. 1 premessa analoga a quella adottata dalla legge ligure (ossia individua co20 me ambito di applicazione la circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private) ma in tale premessa il riferimento viene limitato alle sole strade “carrozzabili” nulla però dicendo sul fatto che queste abbiano fondo naturale o meno. Contraddittoriamente, poi, il medesimo articolo inserisce tra le aree in cui è espressamente vietato circolare i sentieri, le mulattiere e le piste di esbosco. L’art. 7 consente deroghe non più di due volte all’anno per manifestazioni e gare. L’art. 5 attribuisce poi ai Comuni la facoltà di “individuare zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche”, previo peraltro parere dell’Ispettorato dipartimentale forestale, verifica della situazione idrogeologica ed inserimento delle aree autorizzate nello strumento urbanistico generale. Peraltro l’art. 93 della successiva legge 14/99 ha riservato alla Regione un compito di controllo su tali autorizzazioni. CAMPANIA (cfr. All. 19): L’art. 6 dell’allegato 4 della l. 11/96 vieta il transito sui suoli demaniali armentizi al di fuori delle strade pubbliche, e vieta altresì il transito sulle altre aree tratturali. Data la difficoltà di individuare concretamente tali aree e percorsi, la norma appare difficilmente applicabile anche a prescindere dai rilievi comuni alle altre regioni. PUGLIA (cfr. All. 20): L’art. 5 della l. 21/03 ammette solo escursionisti non motorizzati nell’accesso alla viabilità di uso privato inserita nel catasto. La norma, a prescindere dalle solite considerazioni, non parrebbe quindi riguardare la viabilità di uso pubblico. La precedente l. 25/00 prevede inoltre la competenza dei Comuni per l’individuazione di aree da destinarsi alla circolazione fuoristrada. BASILICATA (cfr. All. 21): Non esiste normativa regionale sull’argomento, salvo la legge 28/99 istituiva della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro, che vieta in tale area “…l’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna …”. 21 CALABRIA: Non si conosce normativa regionale sull’argomento. SARDEGNA: Non si conosce normativa regionale sull’argomento. SICILIA: Non si conosce normativa regionale sull’argomento. 22 Interpretazione della Corte di Cassazione Come anticipato poc’anzi, la Corte di Cassazione è intervenuta per decidere in ultima istanza il ricorso presentato da 4 soci del M.C. Sanremo che avevano ricevuto un verbale di contestazione di infrazione alla legge regionale ligure n. 38/92 per aver circolato con i loro motocicli su un sentiero. La legge regionale ligure, come sopra indicato, si limita a vietare il transito motorizzato al di fuori delle strade pubbliche e private. Peraltro gli agenti che nell’occasione avevano elevato detti verbali (e in seguito la Difesa della Provincia di Imperia intervenuta nella prima fase del giudizio), hanno sostenuto che ai fini di detta legge regionale i “sentieri” sarebbero percorsi pedonali non riconducibili al concetto di strada. La Difesa dei motociclisti, supportata dai legali della FMI, ha invece opposto la tesi sopra meglio esposta sub a). La Corte di Cassazione con sentenza n. 2479/02 (All. 1) ha quindi pienamente e inequivocabilmente accolto detta nostra tesi, ribadendo che ai sensi delle vigenti norme i sentieri (e, aggiungiamo noi, a maggior ragione le mulattiere e i tratturi) sono da considerarsi “strade” ai sensi del Codice della Strada il quale, per essere norma di legge statale, non può in punto essere derogato dalle norme di legge regionale. 23 PROPOSTA DI NUOVA NORMATIVA Motivi Le decisioni della Corte di Cassazione nel nostro ordinamento non hanno valore di legge e non sono vincolanti per gli altri Giudici che si trovassero a giudicare casi analoghi. Ciononostante tali decisioni hanno una importantissima “autorevolezza” e nella stragrande maggioranza dei casi i magistrati dei Tribunali e delle Corti di Appello si adeguano alla interpretazione di diritto offerta dalla Corte di Cassazione. La sentenza i cui contenuti sono stati sopra delineati, seppure giuridicamente ineccepibile, adotta un concetto di “circolazione fuoristrada” diverso da quello ricavabile dal “sentire comune”, per il quale i sentieri e le mulattiere non costituiscono affatto “strade”. Conseguenza di ciò, quindi, è che nella prassi l’interpretazione della Corte di Cassazione non viene generalmente seguita dalle forze dell’ordine e dalle amministrazioni locali (e ne deriva perciò un problema di “tutela giudiziaria” per i singoli motociclisti che vengono spesso multati illegittimamente o per i club che altrettanto illegittimamente si vedono sovente negata l’autorizzazione ad una gara o ad una manifestazione). D’altro lato vi è poi il concreto pericolo che una eccessiva sottolineatura delle prospettive di liberalizzazione aperte da siffatta favorevole interpretazione del concetto di fuoristrada porti ad una forte reazione delle forze cosiddette “ambientaliste” ed a una prossima non difficile “correzione” in senso a noi negativo del Codice della Strada. Più brutalmente si potrebbe dire che la nostra “vittoria” è basata su di un cavillo giuridico e, come per tutti i successi basati su cavilli, potrebbe avere vita corta. Inoltre, anche indipendentemente da quanto ora esposto, è probabile 25 che nel prossimo futuro si abbiano comunque nuovi interventi legislativi in materia (basti ricordare che progetti fortemente vincolistici erano stati presentati già nel 1990 dall’on. Rutelli, e nel 1992 dall’on. Pieroni, all’epoca entrambi del partito dei Verdi). Non pare del resto ragionevole che possano coesistere a lungo senza “scossoni” norme statali interpretate dalla Corte di Cassazione in maniera molto favorevole alla possibilità di circolazione “fuoristrada”, insieme a norme regionali molto restrittive almeno nelle intenzioni (seppure “addolcite” a volte dalla collaborazione di amministrazioni locali comprensive). Né pare verosimile che le esigenze di regolamentazione già manifestatesi in molte regioni non si manifestino prima o poi anche in tutti le restanti. Per essere pronti a fronteggiare tali possibili sviluppi crediamo quindi sia opportuno disporre fin da subito un progetto di legge statale di regolamentazione della materia che, seppure a fonte di un aggravio della situazione per le regioni oggi prive di normative specifiche, nonché di una rinuncia parziale a determinanti risultati oggi teoricamente garantiti dalla interpretazione della Corte di Cassazione, rappresenti un punto di equilibrio tra le molte confliggenti esigenze in materia e come tale abbia prospettive sia di essere condiviso tra le varie parti interessate, sia di rimanere inalterato in un arco temporale di almeno medio termine. Una ipotesi di proposta in tal senso è stata quindi suggerita dalla F.M.I. ad un gruppo di parlamentari, secondo un testo i cui effetti in linea di massima dovrebbero essere i seguenti: - permesso generalizzato di transito per i motocicli su mulattiere e sterrate, salvo che queste si trovino in aree protette dalla Regione e salvo che l’ente proprietario della strada (in genere il Comune) imponga degli specifici divieti; - divieto generalizzato si transito fuoristrada e sui sentieri, salvo deroghe da rilasciarsi da parte dell’ente proprietario della strada; - possibilità per gli enti proprietari delle strade e delle aree fuoristrada di adottare regolamentazioni “flessibili” dei transiti, vincolandoli ad esempio a determinate categorie di veicoli (distinguendo eventualmente non solo tra auto e moto, ma anche tra moto e moto per concedere spazi particolari al trial) o a determinate periodizza26 zioni (sia per giorni della settimana, sia per stagioni, sia per coordinamento con altri calendari, ad esempio venatori o agricoli); - possibilità per gli enti proprietari delle strade di abilitare al transito su percorsi altrimenti vietati i conducenti dotati di apposito tesserino da rilasciarsi su base regionale, ovvero dotati di licenza sportiva. Ovviamente gli effetti pratici di tale ipotesi di regolamentazione dipendono dagli atteggiamenti che assumeranno gli enti locali cui è concretamente delegata la disciplina della circolazione secondo valutazioni “caso per caso”. Di fatto, però, sembra rilevante notare che la proposta comporta di “default” la liberalizzazione di sterrate e mulattiere (salvo nelle aree protette e salvo specifici diversi provvedimenti che dovranno essere individualmente e congruamente motivati), ed inoltre prevede facilitazioni per l’autorizzazione degli impianti fissi dedicati al fuoristrada. *** La proposta F.M.I. è stata quindi quasi integralmente fatta propria dai Senatori Carrara, Monti e Mugnai che hanno recentemente depositato presso il Senato della Repubblica un progetto di legge rubricato al numero 2991, che si riporta qui di seguito. Pur essendo il progetto depositato largamente conforme alle aspettative della F.M.I., parrebbe peraltro opportuno suggerire fin da subito alcuni emendamenti, ed in particolare: a) All’art. 1 sembrerebbe opportuno inserire tra le finalità della legge anche la promozione dell’attività sportiva e ricreativa esercitata tramite la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada; b) All’art. 4 sembrerebbe necessaria una precisa definizione legislativa delle moto da trial con riferimento a dati desumibili dalla carta di circolazione, dato che altrimenti la norma che le riguarda sarebbe inapplicabile; c) All’art. 10 sembrerebbe indispensabile esentare le gare su strade a fondo naturale dalle procedure autorizzative e di collaudo di percorso previste dall’art. 9 del Codice della Strada, procedure eccessivamente onerose e sostanzialmente superflue per tali manifestazioni. 27 SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2991 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori CARRARA, MONTI e MUGNAI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2004 Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada Onorevoli Senatori. – La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e “fuoristrada”. Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni. In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti: a) insufficienza della esistente legislazione regionale vincolistica, che, prescindendo da una esatta definizione di circolazione fuoristrada, spesso adotta a proprio presupposto concettualizzazioni potenzialmente confliggenti con i principi in tema di strade a fondo naturale accolti dal vigente codice della strada (il quale, rappresentando la normativa statuale di riferimento in materia non delegata alle regioni, costituisce legislazione primaria non derogabile: vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 2479 del 21 febbraio 2002, che ha chiarito come le normative regionali non possano regolare in via generale la circolazione motorizzata su strade, sentieri e tratturi); b) conseguente percentualmente elevato contenzioso in ordine alla concreta applicazione della esistente normativa regionale (l’imprecisa definizione di circolazione fuoristrada contenuta in dette norme rende opinabili molti dei verbali di accertamento di violazione di legge amministrativa elevati a fronte di presunte illegittime circolazioni motorizzate negli indicati ambiti); c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell’ambiente, nella più vasta accezione di tali termini, da eventuali usi impropri od eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo naturale o fuoristrada; d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada effettuata per fini sportivi e ricreativi. Da un lato, infatti, appare degna di tutela l’attività sportiva comunemente denominata «fuoristradistica», che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nell’ambito 28 delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano e che ancora di recente ha portato all’Italia lusinghieri riconoscimenti in campo internazionale. Dall’altro occorre ovviare ad una illegalità di comportamenti diffusa creatasi in certe zone a cagione di una legislazione regionale eccessivamente vincolistica. Correlativamente esiste l’esigenza di semplificare le procedure di rilascio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo realistico imporre sia ai privati che agli enti territoriali eccessivi oneri burocratici per l’identificazione e la certificazione dei percorsi; e) necessità della contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta allocazione delle esistenti risorse viarie tra i vari ambiti di possibile utilizzazione; f) necessità di rispettare le prerogative degli enti territoriali minori in tema di viabilità, essendo evidente che solo le comunità che vivono sul territorio possono compiutamente valutare gli effetti pratici di un più o meno intenso utilizzo della viabilità a fondo naturale insistente sul proprio territorio; g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale, oggi a rischio di depauperamento anche per disuso per la difficoltà di individuare legittimi ambiti di utilizzo. Il presente disegno di legge consta di 14 articoli ed è strutturato secondo la seguente articolazione. FINALITÀ Le finalità indicate sono coerenti con quelle riportate più ampiamente in premessa. È da rimarcare che la tutela del patrimonio ambientale è indicata come finalità prevalente e sopraordinata alle altre. DEFINIZIONI La ricerca di una più attenta definizione dei concetti atti a descrivere il fenomeno della circolazione “fuoristradistica” in senso lato rappresenta la base per offrire una regolamentazione capace di dare conto di tutte le esigenze indicate in premessa. Per le strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce, vengono quindi proposte definizioni coerenti con il vigente codice della strada. In particolare per distinguere tra di loro dette tipologie di strada viene adottato un criterio dimensionale oggettivo basato sulla loro larghezza (criterio che, pur nella difficoltà di verifica, rappresenta comunque lo strumento meno opinabile per dar conto della differenziazione tra i tipi di strade in questione). È parso inoltre opportuno offrire definizioni anche per i tipi di circolazione motorizzata a seconda degli scopi da questa perseguiti. Tale differenziazione è utile 29 al fine di dare conto della specificità della circolazione per fini sportivi e ricreativi. CIRCOLAZIONE SU STRADE A FONDO NATURALE Punto di partenza della proposta normativa è quindi quello di determinare la compatibilità tecnica in senso generale della circolazione di determinate categorie di veicoli sulle aree in questione. Avuto riguardo alle dimensioni, ai pesi e alle potenze espresse dai vari tipi di veicoli, nonché alle dimensioni dei vari tipi di strade e alla resistenza dei loro fondi, è perciò parso razionale considerare che su strade delle dimensioni di carrarecce non potesse comunque essere ammessa la circolazione di veicoli aventi peso e carreggiata superiore a un determinato limite, che su strade delle dimensioni delle mulattiere non potesse essere ammessa la circolazione di veicoli aventi dimensione superiore a quella dei motocicli, e che su sentieri e in fuoristrada non potesse essere ammessa in via generale la circolazione di veicoli motorizzati. Su tali premesse minimali si è innestata quindi la previsione della possibilità di imposizione di ulteriori vincoli per la realizzazione delle finalità di tutela dell’ambiente e del territorio richiamate in premessa. In particolare alle regioni è riconosciuta la facoltà di interdire in via generale, in tutto o in parte, la circolazione motorizzata sulle strade a fondo naturale insistenti su aree già soggette a determinati vincoli per ragioni di tutela ambientale. È poi riconosciuta ampia autonomia per gli enti territoriali minori proprietari di strade a fondo naturale di imporre ulteriori vincoli specifici alla circolazione sulle strade di loro competenza, sia per ragioni di tutela ambientale che per ragioni di tutela o miglior allocazione del patrimonio viario stesso. Tali vincoli possono essere adottati con ampio grado di flessibilità, e quindi con possibilità di adattarli secondo le esigenze, sia a determinati tipi di veicoli che a determinate periodizzazioni. Di rilievo è la previsione di una norma di «chiusura» del sistema, che vieta ogni circolazione motorizzata che procuri alterazioni funzionali e permanenti alla strada a fondo naturale interessata, facendo responsabile l’utente per i relativi danni. Per quanto possa occorrere è ribadita comunque l’applicabilità delle norme del codice della strada anche sulle strade a fondo naturale (con particolare riferimento al controllo delle emissioni sonore e all’omologazione dei pneumatici). CIRCOLAZIONE FUORISTRADA La circolazione fuoristrada, ossia fuori da ogni strada anche a fondo naturale, è in via generale vietata, salvo che per i fondi privati che non insistano su aree vincolate. 30 DEROGHE Provveduto alla indicata esigenza di carattere primario di tutela dei beni ambientali e del patrimonio viario, la normativa indica poi gli strumenti per la tutela dell’attività sportiva e ricreativa anche tramite una deroga rispetto ai limiti imposti in via generale. Gli enti territoriali minori (che più sono in grado di valutarne gli effetti sul territorio) sono infatti abilitati ad autorizzare la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale ed aree fuoristrada nei casi in cui questa sarebbe altrimenti interdetta. A tutela delle esigenze degli utenti della circolazione sportiva e ricreativa è previsto l’obbligo per gli enti territoriali minori di individuare, ove richiesti ed ove sussistano le condizioni di praticabilità, un ambito minimo per l’espletamento di detta attività. I permessi rilasciabili sono flessibili ed adattabili alle esigenze concrete che si dovessero verificare. In particolare è prevista la possibilità della istituzione di tesserini abilitativi alla circolazione su percorsi altrimenti interdetti per dare modo di monitorare l’intensità di utilizzo degli stessi ed eventualmente contingentare le abilitazioni (in considerazione del fatto che l’impatto ambientale si realizza in funzione della frequenza dei transiti). GARE E MANIFESTAZIONI Data la particolare intensità di sfruttamento del territorio connessa allo svolgimento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cui dette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela ambientale) sia, in certi casi, un limite al numero delle utilizzazioni delle medesime aree nel corso dell’anno. In ogni caso è imposto all’organizzatore il reperimento di idonea copertura assicurativa a fronte dei rischi di danno per il patrimonio viario utilizzato. IMPIANTI FISSI Per gli impianti fissi, inoltre, è stato previsto un regime di autorizzazioni per il loro esercizio, comportante la verifica annuale delle condizioni di tollerabilità dell’impatto ambientale e delle immissioni anche sonore provocate. Le procedure per autorizzare l’esercizio di detti impianti sono semplificate, dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicuri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di circolazione «fuoristradistica» per ragioni ricreative. SANZIONI Per ragioni di uniformizzazione, la sanzione per transito illegittimo su percorsi 31 fuoristrada o su strade a fondo naturale è parametrata alla sanzione prevista dal codice della strada per il divieto di transito. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada, intende contribuire a tutelare e conservare il territorio e a valorizzare il patrimonio ambientale. Art. 2. (Definizioni di strade a fondo naturale e di fuoristrada) 1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «codice della strada», e successive modificazioni, si definisce strada a fondo naturale ogni area di uso pubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia invece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi. 2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in: a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di due metri; b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali; c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra uno e due metri; d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a seconda delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive; e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro; f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi. 3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell’area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell’area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal 32 ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada. 4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuoristrada». Art. 3. (Tipologia della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale o fuoristrada) 1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada di cui all’articolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come segue: a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nell’esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio; b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell’approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari; c) circolazione effettuata per comunicazione o per l’esercizio di attività sportive o ricreative: è ogni altro tipo di circolazione. 2. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi è definita: escursionismo motorizzato. 3. La circolazione motorizzata fuoristrada per scopi ricreativi o sportivi è definita: trial. 4. La circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi è definita: cross. Art. 4. (Circolazione su strade a fondo naturale) 1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge. 2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonché fatte salve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale sono imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade a fondo naturale: a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui 33 massa limite calcolata ai sensi dell’articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, sia superiore a tre tonnellate; b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e motocicli; c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial. 3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato. 4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione del codice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale. Art. 5. (Ulteriori limiti alla circolazione su strade a fondo naturale) 1. Le regioni sono abilitate ad imporre limitazioni anche di carattere generale alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio: a) parchi nazionali; b) parchi regionali; c) parchi urbani; d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale sono abilitati ad imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 6 del codice della strada, e successive modificazioni. A tal fine detti enti possono: a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate; b) limitare la circolazione in determinati periodi dell’anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade in questione. 34 4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione di cui al comma 3 deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati. Art. 6. (Circolazione fuoristrada) 1. La circolazione ed il parcheggio fuoristrada su aree pubbliche di veicoli motorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge. 2. La circolazione ed il parcheggio fuoristrada su aree private di veicoli motorizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera. Art. 7. (Deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada) 1. I comuni, e nelle zone classificate montane, le comunità montane laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato ripartimentale forestale, di compatibilità con l’equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuoristrada anche oltre i limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6. 2. Le autorizzazioni concesse possono: a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, nonché contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate; b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l’impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione. 35 In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato secondo apposito regolamento da approvarsi da parte del comune di competenza. 3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuoristrada. 4. Ove ammessa, la circolazione fuoristrada in aree soggette a pubblico passaggio è sottoposta alle norme del codice della strada. Art. 8. (Procedure) 1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga all’articolo 7, gli enti indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati. 2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da inoltrarsi a cura dell’ente territoriale ricevente, al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L’istanza deve contenere l’individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1 : 25.000, nonché relazione descrittiva degli stessi. 3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l’istanza si intende automaticamente accolta. 4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall’ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse. 5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estratto del provvedimento o dell’istanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati, è affisso all’albo dei comuni interessati al provvedimento. 6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti. 7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni all’indicazione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuoristrada. 36 Art. 9. (Segnaletica) 1. Gli enti territoriali impositori dei divieti alla circolazione sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica stradale. 2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza. Art. 10. (Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore) 1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge o emanati in forza di essa. 2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. Art. 11. (Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuoristrada soggette a divieti di circolazione) 1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all’anno e per un periodo non superiore ai sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell’ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 4, 5 e 6. 2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. 3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme. 37 Art. 12. (Impianti fissi) 1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate all’articolo 5, comma 1. 2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preeesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti. 3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso. 4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente. 5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l’impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI. 6. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso. Art. 13. (Vigilanza) 1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni. 2. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 14 sono attribuite alle province. Art. 14. (Sanzioni) 1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione delle disposizione di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 146, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni. In caso di 38 emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, e successive modificazioni. 2. L’organizzazione e l’effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata. 3. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati. 4. L’esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l’acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito. 5. Se l’esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata. 6. L’area su cui insiste l’impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro. 39 APPUNTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI Le presenti note si basano su di un primo tentativo di disamina organica del gran numero di normative - locali o meno - che attualmente in varia misura possono determinare o influenzare la realizzazione di una manifestazione. Come tali esse non hanno la pretesa di essere esaustive dell’argomento e ben potranno essere corrette od integrate a seguito di una verifica “sul campo”. Ogni contributo che dovesse in proposito pervenire non potrà che essere gradito. *** Le manifestazioni fuoristradistiche, e tra esse le gare, hanno in genere un tracciato che interessa contemporaneamente sia ambiti “fuoristrada” nel senso stretto del termine, sia strade aperte al pubblico (a fondo naturale o meno). La disciplina della autorizzazione è però radicalmente diversa nelle due ipotesi, ed ulteriori differenziazioni si hanno per le parti di tracciato su cui si dovesse “competere” in senso agonistico. In particolare: a) Competizioni sportive su strada, sia a fondo naturale che a fondo asfaltato Il tema è disciplinato dall’art. 9 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), che subordina l’effettuazione di “competizioni sportive con veicoli” ad apposite autorizzazioni. 40 In punto è intervenuta una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.3.02 che ha indicato come per “competizione” su strada debba intendersi la manifestazione con cui vi sia l’impegno “tra due o più concorrenti o squadre” a “superarsi vicendevolmente” per ottenere il migliore inserimento in apposita classifica. Conseguentemente, a parere della indicata circolare, la disciplina dell’art. 9 non si applicherebbe per i “trasferimenti … su strada ordinaria nel rispetto delle norme di circolazione”, e quindi ad esempio nei trasferimenti tra un settore selettivo e l’altro di una gara di interesse fuoristradistico. In tali casi resterebbe in vigore la sola procedura autorizzativa del Titolo III del R.D. 6.5.40 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18.6.31 n. 793 delle leggi di pubblica sicurezza). *** Siffatta interpretazione della vigente normativa certamente facilita il compito degli organizzatori di manifestazioni fuoristradistiche. Peraltro non tutti i problemi di carattere teorico risultano risolti con certezza. In particolare si può segnalare il rischio di “ripensamenti”, quanto meno sui seguenti due aspetti: 1) Il concetto di “trasferimento” non agonistico indicato nella circolare non è perfettamente coincidente con quello di cui ai regolamenti Enduro e Motorally, giacché essendo per quest’ultimo imposto un tempo limite massimo, in effetti vi è una sorta di “competizione attenuata” (sia pure con l’obbligo del rispetto delle norme di circolazione) anche al di fuori dei settori selettivi; 2) giusto quanto indicato in altra parte delle presenti note, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce sono da considerarsi “strade” a tutti gli effetti. Ove quindi un settore selettivo le utilizzi, non si ricadrebbe nella previsione della circolare e si dovrebbe dare integrale applicazione all’art. 9 del Codice della Strada. *** Premesso quindi che nella gran parte dei casi di nostro interesse la norma non rileva, si può osservare come il comma 1 dell’art. 9 del Codice della Strada richieda, per ottenere l’utilizzo di strade pubbliche, che gli 41 organizzatori si muniscano previamente di apposite autorizzazione da parte di Comuni, Provincie o Regioni. In particolare: - per le “strade che costituiscono la rete di interesse nazionale”, l’autorizzazione va chiesta con almeno 30 giorni di anticipo ed è rilasciata dalla Regione (o dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano per il Trentino Alto Adige); - per le “strade regionali”, va chiesta con almeno 30 giorni di anticipo ed è rilasciata della Regione; - per le “strade provinciali” va chiesta con almeno 30 giorni di anticipo ed è rilasciata dalla Provincia; - per le “strade comunali” va chiesta con almeno 15 giorni di anticipo ed è rilasciata dal Comune. Il comma 3 dell’art. 9 prescrive poi la richiesta di un nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da chiedersi entro il Dicembre dell’anno prima, od almeno entro 60 giorni prima in caso di motivata necessità, allegando preventivo parere del CONI. Inoltre, ove si abbia necessità di chiudere al pubblico traffico una strada (ed in punto ricordiamo ancora che teoricamente i sentieri e le mulattiere andrebbero considerate strade a fondo naturale), l’art. 6 comma 1 del Codice della Strada attribuisce al Prefetto la competenza per i relativi permessi. Tutte le indicate autorizzazioni sono subordinate alla stipula di una copertura assicurativa della R.C. dell’organizzatore, nonché al nulla osta dell’Ente proprietario della strada (nel caso che già non coincida con quello che rilascia le indicate autorizzazioni), nonché infine al superamento del “collaudo” della strada (salvo in caso si tratti di gara di regolarità in cui non sia ammessa media eccedente i 50 Km/h sulle strade aperte al traffico ed eccedente gli 80 Km/h su quelle chiuse al traffico). *** Poste tali premesse normative, occorre individuare la miglior prassi consigliabile ad un organizzatore. Certamente è necessario ed opportuno procedere alle comunicazioni di cui al citato Regolamento di P.S.. Altrettanto certamente non dovrebbero comportare particolari diffi42 coltà le richieste di autorizzazioni - ove eventualmente fossero necessarie - a Comuni o Provincia (o, più raramente, Regione) di cui al comma 1 dell’art. 9 del Codice della Strada, e ciò se non altro perché l’autorizzazione di detti Enti è in genere da richiedersi anche per la parte più propriamente “fuoristradistica” della gara. Veramente problematico sarebbe invece dover richiedere il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il collaudo della strada come indicato ai commi 3 e 4 della norma in questione. Nella pratica, ripetiamo, non risulta che allo stato tale ultimo requisito sia di fatto considerato indispensabile dalle Autorità competenti, sia per l’espresso riferimento alle gare “fuoristrada” contenuto nella circolare ministeriale, sia per l’ancora scarsa diffusione della consapevolezza delle conseguenze teoriche della sentenza della C. Cass. n. 2479/02 già tante volte citata. Del resto la “ratio” della legge è evidentemente rivolta a fattispecie del tutto diverse da quelle di nostro interesse. Non si può però escludere che il punto crei delle difficoltà in futuro. *** b) Manifestazioni “fuoristrada” nel senso stretto del termine Per la parte più propriamente “fuoristradistica” di una manifestazione occorre assolvere agli incombenti indicati nelle varie leggi regionali di competenza (oltre che ai già citati incombenti di cui al Regolamento di P.S.). In particolare: 1) VALLE D’AOSTA: l’art. 2.6 della l.17/85 attribuisce al Sindaco la competenza ad autorizzare il transito su percorsi altrimenti vietati, tra cui quelli “fuoristrada”. 2) PIEMONTE: l’art. 11 della l. 32/82 attribuisce ai Comuni la competenza ad individuare percorsi fuoristrada per fini ricreativi e sportivi. Una circolare applicativa indica espressamente che tale norma non sarebbe utilizzabile per ottenere il permesso di effettuazione di manifestazioni agonistiche. Nella prassi, peraltro, pare che i Comuni, se richiesti di permessi per gare, normalmente li rilascino non ritenendo a ciò ostativo il disposto del citato art. 11. 43 3) LIGURIA: l’art. 6 della l. 38/92 attribuisce ai Comuni la competenza ad autorizzare lo svolgimento di gare anche su aree fuoristrada non già stabilmente autorizzate alla circolazione motorizzata, purché ciò avvenga non più di due volte all’anno e purché ciò non avvenga in aree vietate secondo apposita elencazione contenuta all’art. 4 della medesima legge. 4) LOMBARDIA: l’art. 24 del Regolamento 1/93 indica espressamente i requisiti per la richiesta ai Comuni delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni fuoristrada. 5) VENETO: l’art. 5 della l. 14/92 attribuisce ai Comuni la competenza ad autorizzare le manifestazioni sportive fuoristrada, previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio. 6) FRIULI VENEZIA GIULIA: l’art. 5 della l. 15/91, come modificato dalla l. 39/92 richiede la deliberazione della Giunta regionale per il rilascio da parte dell’assessore di autorizzazione a competizioni su aree fuoristrada, purché queste abbiano rilevanza nazionale od internazionale. 7) BOLZANO: la legge provinciale 10/90 non ammette deroghe al divieto di circolazione fuoristrada neanche in caso di gare o manifestazioni. 8) TRENTO: l’art. 5 della l. 31/93 attribuisce alla Giunta provinciale la competenza ad autorizzare manifestazioni e gare fuoristrada, previo parere del servizio foreste, del Servizio urbanistica e del Servizio protezione ambiente. 9) EMILIA ROMAGNA: l’art. 81 del Regolamento 182/95 facoltizza i Comuni a concedere le autorizzazioni per gare e manifestazioni fuoristrada secondo i requisiti in esso indicati. 10) TOSCANA: l’art. 8 della legge 48/94, premesso che di norma le manifestazioni dovrebbero svolgersi sui percorsi stabilmente autorizzati al transito fuoristrada secondo altre norme della stessa legge, attribuisce alle Province la competenza ad autorizzare manifestazioni fuoristrada, con esclusione delle aree di cui all’art. 2 della legge in questione, e previo consenso dei titolari dei fondi interessati nonché parere vincolante dei Comuni attraversati. 44 11) UMBRIA: il comma 6 dell’art. 7 della legge 28/01 attribuisce agli “enti competenti per territorio”, e quindi in genere ai Comuni, la facoltà di individuare “entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge” le aree e i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazione pubbliche e gare. Si può sostenere che l’indicato termine sia ordinatorio, e quindi sia possibile ottenere autorizzazioni, eventualmente anche solo temporanee, pure dopo la scadenza in questione. 12) LAZIO: L’art. 7 della legge 29/87 facoltizza i Comuni ad autorizzare gare non più di due volte all’anno e fermo restando i vincoli di cui all’art. 2 della medesima legge. 13) PUGLIA: La l. 25/00 prevede la competenza dei Comuni alla individuazione di aree destinate alla circolazione fuoristrada, e la norma potrebbe essere applicabile anche al caso di organizzazione di gare. Le altre regioni non pare abbiano norme specifiche per le manifestazioni fuoristrada. È però da ritenersi che in via residuale occorra sempre l’autorizzazione dei Comuni interessati. *** Ogni richiesta di autorizzazione a Pubbliche Amministrazioni o Pubbliche Autorità deve contenere un minimo di carattere “formale”, di cui in allegato vengono fornite alcune tracce esemplificative. È peraltro da sottolineare come per ragioni di opportunità sia consigliabile inserire in dette richieste ogni informazione aggiuntiva che, seppure non strettamente indispensabile, possa far comprendere meglio l’esatto profilo della manifestazione in via di organizzazione ed eventualmente “rassicurare” l’interlocutore su aspetti prevedibilmente problematici. Riassumendo: In ogni caso occorre: - Copertura assicurativa R.C. - Avviso autorità di P.S. Per settori selettivi su “strada” occorre: - autorizzazione Comuni (o Provincia, o Regione) 45 - nulla osta ministeriale - richiesta a Prefettura per eventuale chiusura al traffico della strada Per percorsi “fuoristrada” - assolvimento procedura prevista dalle singole leggi regionali, se esistenti nel territorio di riferimento - autorizzazione comunale in ogni altro caso *** Ovviamente può capitare che una autorizzazione, benché correttamente richiesta, venga negata. Per principio generale, i dinieghi devono essere motivati e contro i provvedimenti di tale tipo dovrebbe sempre essere possibile un ricorso al Tar. È peraltro evidente che, considerati i tempi stretti di una organizzazione e le relative limitate risorse economiche che in genere possono essere spese nell’organizzazione di una manifestazione fuoristradistica, il rimedio del ricorso alla Autorità Giudiziaria appare per lo più non praticabile (né ci risulta sia mai stato tentato da motoclub a cui siano stati negati permessi per gare o manifestazioni). Residua quindi solo il tentativo di “convincimento” diplomatico, cercando nei limiti del possibile di superare le difficoltà di interpretazione delle esistenti normative in materia. In genere a fronte di dinieghi di autorizzazione motivati con ragioni di ordine pubblico o altri impedimenti oggettivi, vi è poco da discutere. Spesso però l’ostacolo è costituito dalla interpretazione delle normative regionali in tema di fuoristrada. In punto crediamo che il riferimento alla sentenza tante volte citata della Corte di Cassazione sulla riconducibilità dei sentieri e delle mulattiere al concetto di strada possa risultare utile in più di un caso. 46 APPUNTI IN CASO DI CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE Come sopra indicato, l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione delle esistenti norme sul “fuoristrada” in senso lato è autorevole ma di per sé non garantisce l’unanimità di opinioni in punto. Può quindi accadere, ed anzi in effetti accade frequentemente, che tutori dell’ordine incaricati di far rispettare le vigenti leggi regionali contestino la legittimità di transiti motorizzati su sentieri, mulattiere, tratturi o carrarecce pur in assenza di validi divieti emessi ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada. In tali casi, a parte ovviamente un pacato tentativo di convincimento dell’agente verbalizzante, il motociclista interessato potrebbe solo assicurarsi che nel relativo verbale il fatto contestato venga correttamente descritto come “transito su sentiero, mulattiera o carrareccia”, e non genericamente descritto come transito “fuoristrada” secondo il concetto comune ma atecnico della parola. Posto che comunque per evitare la contravvenzione non ci si potrà esimere dall’impugnare il verbale, ove lo stesso contenga la corretta descrizione del fatto nel senso ora indicato si potranno avere fondate speranze di ottenere l’annullamento dello stesso. Altrimenti sarà onere del motociclista fornire la prova di quale fosse l’effettivo tipo di percorso da lui attraversato al momento della contestazione, prova che - anche in presenza di testimoni - potrebbe risultare ostica se l’agente verbalizzante (a cui in sede di opposizione è chiesta una ulteriore relazione sulle circostanze che hanno portato alla estensione del verbale) continuasse a sostenere una ricostruzione dei fatti “punitiva”. Se del caso il motociclista potrebbe avvalersi del diritto di far aggiungere al verbale dichiarazioni, proprio per sottolineare l’effettivo tipo di percorso da lui utilizzato. 47 Ovviamente ove il fatto contestato riguardi veramente la circolazione su aree fuoristrada propriamente dette (prati, torrenti, campi coltivati, ecc…), non sarà possibile alcuna opposizione (se non per l’eventuale mancato rispetto dei requisiti formali del procedimento amministrativo), così come non sarà possibile alcuna difesa sostanziale in caso di effettive violazioni del Codice della Strada (mancanza di specchi, frecce, targhe, documenti, assicurazioni, pneumatici o scarichi omologati, ecc…). Peraltro la commissione di tali ultimi tipi di infrazioni non può essere contestata dalla Guardie Ecologiche Volontarie (cui invece le leggi regionali spesso affidano compiti di controllo del rispetto delle loro normative sul fuoristrada). Le opposizioni possono essere proposte ai sensi della legge 689/81, e le relative istruzioni vengono indicate sullo stesso verbale di contestazione. Entro 30 gg. si può quindi inviare all’organo amministrativo di controllo dell’agente verbalizzante una propria memoria difensiva, e contro l’eventuale conferma della sanzione (che anzi potrebbe anche venire aumentata) è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (nel caso il Tribunale, trattandosi di presunte violazioni di norme di tutela dei beni ambientali). Teoricamente l’opposizione può essere proposta senza l’ausilio di un avvocato, peraltro è senza dubbio opportuno che tali iniziative vengano coordinate a livello di motoclub (per i sodalizi maggiori) e/o di Comitato Regionale. Detto coordinamento potrebbe avviarsi con la circolarizzazione di un formulario per i casi più tipici di contestazioni, quale quello riportato in allegato. 48 ALLEGATO 1 SENTENZA 02479/02 In nome del popolo italiano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione prima civile Composta dagli ill.mi sig.ri magistrati: Dott. Giovanni LONGO - Presidente Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rei.Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BRAMBILLA GIAMPIERO, DELLAI MIRCO, D’ELIA BRUNO, PANERO FABRIZIO, elettivamente domiciliati in Roma Via LUTEZIA 5, presso l’avvocato PAOLO ROMEO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO SIRI e PAOLO TURCI, giusta mandato in calce al ricorso: - ricorrenti contro PROVINCIA DI IMPERIA; - intimata avverso la sentenza n. 199/97 del Pretore di Sanremo. depositata il 03/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/9/2001 dal Consigliere dott. Giuseppe Maria BERRUTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Sanremo respingeva l’opposizione alla ordinanza ingiunzione 49 avanzata da Fabrizio Panero, Marco Dellai, Bruno D’Elia e Giampiero Brambilla nei confronti di distinte ordinanze ingiunzioni per L.200.000 ciascuna emessa ad istanza della Provincia di Imperia a fronte della violazione dell’art.2 della L.R. Liguria n. 38 del 1992, per avere circolato il motociclo fuori dalla sede stradale. La sentenza impugnata, che dopo avere nella intestazione menzionato la riunione dei distinti ricorsi cennava tuttavia al solo Panero ed alle argomentazioni difensive da lui avanzate, riteneva che nel concetto di strada rilevante al fine di individuare la circolazione “fuori strada” non rientrano i sentieri. Pertanto riteneva corretta la prospettazione della Amministrazione provinciale secondo la quale la legge consente la circolazione motorizzata solo sui tracciati originariamente destinati a tale transito. Ricorrono per cassazione le predette parti private. Motivi della decisione 1) È fondato il primo motivo del ricorso con il quale Dellai, Brambilla e D’Elia rilevano la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata. Questa come si è anticipato, indica nella intestazione, mediante una postilla, le quattro parti private, e dà atto che i quattro ricorsi avverso le ordinanze sono stati riuniti. Quindi esamina solo la posizione del Panero, senza alcun cenno ai restanti opponenti. La sentenza pertanto, nei confronti di costoro deve essere cassata per omessa motivazione, nel senso grafico della espressione e rinviata al giudice del merito che esaminerà la opposizione in questione, pronunciando anche sulle spese di questa fase. 2) È fondato il secondo motivo di ricorso, che dunque riguarda ormai il solo Panero, mediante il quale i ricorrenti affermano la violazione della L.Liguria n. 38 del 1992. Essi sostengono che la normativa in questione tende alla tutela del suolo e dei beni ambientali quali i prati, i sottoboschi, i greti dei corsi di acqua e degli ambiti naturali detti, perciò stesso, fuori strada, dai danni che deriverebbero dalla circolazione motorizzata. La Legge, rilevano, chiarisce che per “strada” deve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ricorrenti, include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale, ai sensi dell’art. 3 del codice della strada. 2a) Osserva il collegio che l’art. 2 predetto, al n. 1 recita: “la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adia50 centi utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia nonché le piazzole di intersecazione”. La norma dunque non fa riferimento solo a strade costruite dall’uomo, al punto da potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina o la cunetta, che per l’appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, le quali ben possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall’uomo, sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell’art. 3 del codice della strada, che al n. 48, nel precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per “strada”, elenca anche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio. Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima. 3) Deve pertanto essere accolto il ricorso anche quanto al Panero e la sentenza impugnata va cassata anche nei suoi confronti. Poiché non necessitano per la definizione della controversia altri accertamenti, la causa stessa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 368 c.p.c., con l’accoglimento della opposizione alla ordinanza ingiunzione in questione. Ricorrono giusti motivi per compensare tra tali parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito quanto a Fabrizio Panero, annulla la ordinanza ingiunzione opposta, e compensa le spese dell’intero giudizio. Rinvia la causa, quanto a Bruno D’Elia, Marco Dellai, e Giampiero Brambilla, anche per le spese, al Tribunale di Imperia. In Roma il 21 settembre 2001. 51 ALLEGATO 2 DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 30/04/1992 Nuovo codice della strada Art. 1 (Principi generali) 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo. Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) 1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; 52 D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali. (1) 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. (1) 4. È denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada prin53 cipale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate “strade militari”, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale. 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali. 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali 54 quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226. 9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale. Decreto del Presidente Repubblica N. 495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 2 (Classificazione delle strade (Art. 2 C.d.S.)) 1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all’articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisposto dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all’entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. 2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l’Ispettora55 to generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l’elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali. 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell’A.N.A.S. all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l’A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. 4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell’articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all’aggiornamento dell’archivio nazionale di cui all’articolo 226 del codice. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall’inizio del secondo me56 se successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale. 8. Nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all’articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall’articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. 9. Nella attuazione dell’articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 2, comma 5, del codice. 10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione. Nuovo codice della strada Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico) 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1). 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione. 57 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni. 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata. 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro. 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o 58 di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada. 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada. 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse. 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione. 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente. 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico. 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali. 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità; (2) 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria. 59 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. 37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione. 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un’intersezione. 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada. 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati. 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 60 53-bis) Utente debole: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade; (2) 54) Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico. Decreto Presidente Repubblica N. 495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 5 (Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitativo (Art. 3 e 4 C.d.S.)) 1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all’articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie. 2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 3. La delimitazione del centro abitato, come definito all’articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da parte dell’utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice 61 e dal presente regolamento all’interno ed all’esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono “i tratti interni”; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono “strade comunali”, ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. 4. Nel caso in cui l’intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all’andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell’utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell’ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato. 5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall’articolo 79, comma1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l’esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell’utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada. 6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l’aggiornamento dei “tratti interni” e delle “strade comunali” di cui al comma1. 7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall’articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all’ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando la 62 data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di pubblicazione l’ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del codice. Nuovo codice della strada Art. 4 (Delimitazione del centro abitato) 1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale) 1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della 63 circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe. 2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. 4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario 64 della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. 7. Nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell’ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. 9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del paga- mento di una somma da euro 33,604 a euro1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrati- va accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quat65 tro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19 a euro 81,90. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 7 (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe (Art. 6 C.d.S.)) 1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all’articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l’anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all’utenza a mezzo del CCISS di cui all’articolo 73 del presente regolamento. 2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi: a) i giorni festivi; 66 b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi; c) l’eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b). 3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive: a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all’articolo 168, commi 1 e 4 del codice; b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall’estero e dalla Sardegna o diretti all’estero ed alla Sardegna, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio. 4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale. 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio. Nuovo codice della strada Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*) 67 c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*) g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché 68 dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*) 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 69 11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. (1) 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Art. 8 (Circolazione nelle piccole isole) 1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’iso70 la. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti. 2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro1.376,55. Art. 9 (Competizioni sportive su strada) 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (1) 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. (1). 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (1) 4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico71 sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (1). 5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1) 6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (1) 6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (2) 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. (2) 72 6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (2) 7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. 7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma1. (2) 8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) 8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (3) 9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 137,55 a euro 73 550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. Art. 9 bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto. 4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo. 6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 9 ter (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accesso74 ria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo. 75 ALLEGATO 3 Gazzetta Ufficiale N. 90 del 17 Aprile 2004 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 16 marzo 2004, n. 1060 Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2004. Al Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture Alle amministrazioni regionali Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento Alle amministrazioni provinciali Alle amministrazioni comunali All’ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° Uff. 4° Ai compartimenti viabilità ANAS Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche Alla C.S.A.I. Commissione sportiva automobilistica Alla F.M.I. - Federazione motociclistica italiana 1. Premesse. 1.1 L’art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore dal 7 agosto 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate. In particolare per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 76 A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite era determinata, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere dal 1° gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita. Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461); delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni; comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l’autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell’art. 9, del nuovo codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. 77 1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che nonhanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). Il comma 3 dell’art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre. Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il comma 5 dell’art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma. Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del nuovo codice della strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari. Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del 78 nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni. Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. È necessario che l’ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il “carattere sportivo” delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada, purche’ la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza. 2. Programma-procedure. 2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2003 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. 2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada. 2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma. In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, 79 se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonche’ ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l’ente o gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione; b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario; c) regolamento di gara; d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all’ultimo periodo del precedente punto1.2; e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su codice civile postale n. 66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall’art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 7 gennaio 2003, n. 7; f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non è di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. La Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre non potrà garantire l’esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta. Completata l’istruttoria, la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all’ente competente. 2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l’ente competente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta direzione. Ai fini della autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente. 80 Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall’ente competente nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato dell’art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada. Sentite le competenti federazioni, l’ente competente può rilasciare l’autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario. A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell’art. 9 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico. In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine “velocità media” nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico. Negli altri casi il collaudo può essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell’ente competente, è da quest’ultimo effettuato ovvero richiesto all’ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà. Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 9 del nuovo codice della strada, al col81 laudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori. Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara l’ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l’anno successivo. 3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. - Commissione sportiva automobilistica italiana e della F.M.I. - Federazione motociclistica italiana per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motocicistiche da svolgere nell’anno 2004. Le proposte sono state distinte in: programma 2004 di gare che si sono già svolte nell’anno precedente, e per le quali la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche’ al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A); programma 2004 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell’anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B). Roma, 16 marzo 2004 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 1, foglio n. 230. 82 ALLEGATO 4 LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22-04-1985 REGIONE VALLE D’AOSTA Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione. Art. 1 1. Allo scopo di salvaguardare l’equilibrio dell’ambiente naturale e di difendere la proprietà e l’attività agricola, la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, all’infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso a luoghi pubblici o a strutture sportive, è disciplinata dalla presente legge. Art. 2 1. È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, all’infuori delle strade citate al precedente articolo. 2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione o dimora o di lavoro o di servizio, nonchè alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell’8 giugno 1979, n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all’80%. 3. All’infuori di questi casi, coloro che desiderano accedere, a loro totale rischio, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata. 4. Tale autorizzazione dovrà riportare l’identità della persona autorizzata e il numero di targa del suo veicolo, e avrà carattere temporaneo; dovrà inoltre indicare le strade per le quali è valida, come pure i motivi del rilascio. 5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, in più comuni, sulle strade vietate, l’autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale. 6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui all’articolo1. 7. Per gli sports e le gite in moto, la Giunta regionale potrà, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale, sentito il parere del83 la competente commissione consiliare, creare zone, ben delimitate, disciplinate a tale scopo. 8. La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi del presente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto o del conduttore. Art. 3 1. Con il termine di invitati si intendono: a) coloro che sono accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione; b) coloro che provano di essere attesi da una persona titolare del diritto di circolazione. 2. i rifugi alpini, in virtù della loro natura giuridica particolare, non rivestono la definizione di «luogo pubblico», di cui all’art. 1, anche se sono accessibili al pubblico e, pertanto la circolazione sulle strade d’ accesso o nei dintorni dei rifugi è vietata salvo che per i titolari del diritto di circolazione. Art. 4 1. La circolazione dei veicoli a motore su strade diverse da quelle citate all’articolo 1 può comunque essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dei Comuni, dopo deliberazione dei rispettivi Consigli, fatto salvo il consenso previsto all’ultimo comma dell’articolo Art. 5 1. I Comuni provvederanno all’installazione di idonei pannelli, bilingui, che saranno forniti dall’Amministrazione regionale in conformità alla alla presente legge; e ciò fatta salva la facoltà dei soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 2 di collocare analoghi pannelli di divieto. Art. 6 1. Per la trasgressione dei divieti contemplati nella presente legge, il contravventore sarà passibile di un’ ammenda secondo la seguente casistica: a) da L. 200.000 a L. 450.000 per la circolazione dei veicoli a motore sui terreni di qualsiasi natura e destinazione, sui sentieri o mulattiere non carrozzabili situati al disopra dei 2.000 m di altitudine; b) da L. 150.000 a L. 300.000 per la circolazione di veicoli a motore sui terreni di qualsiasi natura e destinazione, situati al disotto dei 2.000 m di altitudine; c) da L. 100.000 a L. 210.000 per la circolazione di veicoli a motori sui sentieri o mulattiere non carrozzabili situati al disotto dei 2.000 m di altitudine; 84 d) da L. 60.000 a L. 120.000 per la circolazione dei veicoli a motore negli altri casi non previsti alle lettere precedenti. 2. Nel corso dei periodi propizi agli incendi di foreste, stabiliti con appositi decreti, l’ammenda prevista alla lettera d) del presente articolo è sostituita, eventualmente, da quella prevista dall’articolo 14, lettera a), della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85. 3. L’ammontare delle ammende contemplate nel presente articolo è introitato dai Comuni se l’accertamento dell’infrazione è effettuato dal personale di polizia comunale; dalla Regione negli altri casi. Art. 7 1. Gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge. Art. 8 1. Sono fatte salve tutte le norme di Stato e regionali che non siano incompatibili con la presente legge. 2. Le leggi regionali 1º aprile 1977 n. 18 e n. 73 del 12 novembre 1982 sono abrogate. Art. 9 1. L’ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della Parte Entrate del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1986 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi. 2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta. Aosta, 22 aprile 1985. 85 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 17-12-1997 REGIONE VALLE D’AOSTA Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/ 2000). Art. 24 (Modifica della misura di sanzioni amministrative previste da alcune leggi regionali) 1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1977, n 16, recante «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore» e dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, recante «Protezione della flora alpina», di importo inferiore a lire 10.000, sono elevate a lire 12.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo eguale o superiore a lire 10.000, sono moltiplicate per due. 2. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, portante «Disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto», sono moltiplicate per tre, ad eccezione della sanzione amministrativa prevista in misura fissa dall’articolo 14, comma 2, lett h), (sosta al di fuori delle aree disciplinare dalla legge), che è elevata a lire 150.000. 3. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15, portante «Norme per la disciplina dell’estrazione di minerali e fossili», sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali. 4. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17, portante «Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione», sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali. 86 ALLEGATO 5 LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 20-03-1978 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale dell’Alpe Veglia Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio del Parco naturale dell’Alpe Veglia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere. È consentito il ricavo di sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dal Consiglio Direttivo; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; f) asportare rocce o minerali; g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11. Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al precedente articolo 3; 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per leg87 ge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo; 3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regolamento comunale per il godimento dei pascoli; 4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti; 5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Novara e Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale. Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico - scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori. LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 2-06-1978 REGIONE PIEMONTE Istituzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj Art. 7 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali; e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; g) costruire nuovi edifici od opere sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Sino all’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Casta88 gneto Po è fatto divieto di costruire nuovi edifici sui terreni non soggetti a vincolo idrogeologico. Su tutto il territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso alle finalità di cui al precedente articolo 3. La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale. Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio della Riserva saranno previste in apposito piano di assestamento forestale, sentita l’Amministrazione comunale. Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) per quanto concerne la silvicoltura, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti; 2) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino. Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comune di Castagneto Po, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità d’ uso del territorio della riserva, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori. LEGGE REGIONALE N. 55 DEL 23-08-1978 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell’Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio del Parco naturale delle Lame del Sesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave, fatti salvi gli interventi per la regimazione dei corsi d’ acqua e la regolazione della irrigazione; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla 89 legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) introdurre specie animali non autoctone; e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole; f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Sull’intero territorio delle Riserve naturali speciali dell’Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, oltre al rispetto delle normative di cui al comma precedente, è fatto divieto di: l) accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l’autorizzazione del Consiglio direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo, nonchè coloro che esercitano attività agricole; m) esercitare qualsiasi attività, ad eccezione di quelle agro - silvo - pastorali, senza l’autorizzazione del Consiglio direttivo; n) esercitare la pesca. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco e delle Riserve devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici generali e relativi programmi di attuazione. Sino all’approvazione del Piano regolatore generale comunale debbono essere applicate, su tutto il territorio definito dal precedente articolo 2, le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al precedente articolo 3; 2) la costruzione di nuovi edifici od opere in funzione del parco o delle attività agricole, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale; 3) il pascolo e l’agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati. Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco 90 e delle Riserve sono previste in apposito piano di assestamento forestale. Sino all’approvazione del Piano di cui al precedente comma, devono essere applicate le seguenti normative: 4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti; 5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vercelli e del Consiglio direttivo. Con apposito regolamento, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e delle Riserve, e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonchè da disposizioni comunali. LEGGE REGIONALE N. 84 DEL 28-12-1978 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale dell’Alta Valle Pesio Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio del Parco naturale dell’Alta Valle Pesio, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; f) asportare rocce o minerali; g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. 91 L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11. Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste degli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al precedente articolo 3; 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo; 3) il pascolo e l’agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati; 4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti; 5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cuneo e del Consiglio Direttivo. Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale. Con Regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico - scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori. LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 19-04-1979 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco Naturale Alta Val Sesia Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio del Parco naturale Alta Valsesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere. È consentito il ricavo di sabbie e ghiaie 92 per i lavori inerenti ad opere approvate dalla Comunità Montana; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; f) asportare rocce o minerali; g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente piano di cui al successivo articolo 11. Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al precedente articolo 3; 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentita la Comunità Montana; 3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regolamento comunale per il godimento dei pascoli; 4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti; 5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vercelli e della Comunità Montana. Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale. Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Comunità Montana e del Comitato tecnico - scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori. 93 LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 28-01-1980 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale e area attrezzata dal Sacro Monte di Crea Art. 8 (Vincoli e permessi) Sull’intero territorio del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e dell’area attrezzata in esso compresa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico; f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo. Nel territorio del Parco sono ammesse le attività agricole nelle forme e nei terreni entro cui le stesse sono attualmente praticate. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Nell’area attrezzata sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli eventuali ampliamenti sono consentiti solo se previsti dall’apposito piano particolareggiato esteso a tutta l’area attrezzata. LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 24-04-1980 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del “Parco Burcina”, oltre 94 al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le nornali attività colturali; e) costruire nuove strade od edifici ed ampliare le strade esistenti se non in funzione della fruizione della Riserva; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada. La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale. Le norme relative al mantenimento delle caratteristiche naturali, forestali e botaniche, sono previsti in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. In conformità al 2º comma dell’articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, sono esclusi da autorizzazione gli interventi colturali per la manutenzione della Riserva naturale. LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 28-04-1980 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare 95 valore ambientale, scientifico, urbanistico; f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Fino all’approvazione dei piani di cui al precedente comma i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata. Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 28-04-1980 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro ARTICOLO 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali; e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; g) costruire nuovi edifici od opere che possano alterare le caratteristiche ambientali dell’area. 96 Su tutto il territorio del Parco naturale di Rocchetta Tanaro è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso alle finalità di cui al precedente articolo 3. La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Fino all’approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata. LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 28-04-1980 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico; f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo. 97 Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Fino all’approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata. Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 2-05-1980 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale dell’Orrido e stazione di leccio di Chianocco Art. 8 (Norme vincolistiche) Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale dell’Orrido e stazione di leccio di Chianocco, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo con particolare riferimento alle piante di leccio, fatte salve le normali attività colturali; e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada. La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Fino all’approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata. 98 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2-11-1982 REGIONE PIEMONTE Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale Titolo II TUTELA DELL’AMBIENTE CAPO II Salvaguardia dell’ambiente rurale e montano Art. 11 (Fuoristrada) Su tutto il territorio regionale èvietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonchè alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27. I Comuni, sentite le ComunitàMontane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale. È vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonchè i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della LR 17 ottobre 1979, n. 60. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro - silvo - pastrorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonchè i veicoli utilizzati per servizio pubblico. L’esercizio dello sci d’ erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate. 99 LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 25-03-1985 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto Art. 8 (Vincoli e permessi) Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che regola la tutela delle cose di interesse artistico e storico, con particolare riferimento alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole; e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada. La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere sottoposta a preventivo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico, redatto a norma dell’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni. Fino all’approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata. 100 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 30-03-1987 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera Art. 8 (Vincoli e permessi) Sull’intero territorio del Parco naturale del Monte Fenera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell’attività agricola e forestale e per la manutenzione dell’area; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; f) asportare rocce o minerali; g) asportare o danneggiare materiali di interesse archeologico, etnologico, paleontologico; h) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall’articolo 3; i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; l) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi; sono consentiti gli interventi compatibili con le tipologie edilizie e con le caratteristiche costruttive tipiche dell’area. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni; fino all’approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge medesima. Sino all’approvazione del piano dell’area di cui al successivo articolo 11 l’edificazione è consentita, limitatamente al ripristino ed alla ristrutturazione dei 101 fabbricati esistenti ed entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale: tale autorizzazione non è dovuta nelle aree individuate nell’allegata cartografia in scala 1:25000 come Zona di salvaguardia e nelle aree contrassegnate con la lettera A, individuate negli strumenti urbanistici comunali come aree agricole residenziali, per le quali si applicano, fino all’approvazione del piano dell’area di cui al successivo articolo 11 e nei limiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 7-09-1987 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa Art. 8 (Norme di tutela e di utilizzo) 1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente e della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo: sono comunque consentite le normali attività colturali ed agricole; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico ed urbanistico; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve quelle previste dai piani di intervento di cui al precedente articolo 5, comma 2o: sono consentiti gli ampliamenti delle strade esistenti e la costruzione di nuove strade in funzione delle attività agricole e della fruibilità della Riserva; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. 102 2. L’uso del suolo e l’edificabilità devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti, nel rispetto delle norme di cui al comma 1o, dagli strumenti urbanistici e dai piani di intervento. 3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. 4. I tagli boschivi, fino all’approvazione del piano naturalistico di cui al comma successivo sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni. 5. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni. LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31-08-1989 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar Art. 7 (Vincoli e permessi) 1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria. Sono consetiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) danneggiare o distruggere le colonne di erosione; d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole; f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e della fruizione dell’area; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada. 2. Fino all’approvazione dei piani di intervento di cui al precedente art. 5, comma 3, la costruzione di opere di qualsiasi genere che determino modificazio103 ni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale sentito il Consiglio Direttivo. 3. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico redatto ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni. 4. Fino all’approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’art. 12 della legge succitata. LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 24-04-1990 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale dell’Alpe Devero Art. 8 (Norme di salvaguardia) 1. Sul territorio del parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: è consentito l’utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti opere di costruzioni approvate dal Consiglio Direttivo ubicate all’interno dell’area istituita a Parco naturale; b) esercitare l’attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell’attività agricola e forestale e per la manutenzione dell’area: e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco; g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall’art. 3; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. 104 2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo art. 11. 3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni fino all’approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’art. 12 della legge medesima.. 4. Sino all’approvazione del Piano dell’area di cui al successivo art. 11 la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22-04-1991 REGIONE PIEMONTE Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte Art. 8 (Norme di tutela) 1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipi; e) asportare rocce o minerali; f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico ed urbanistico che sono definiti ed individuati dal piano di cui al precedente articolo 5, comma 8; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve quelle previste dai piani di intervento di cui all’articolo 5, comma 8; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di 105 nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali dei luoghi. 2. SUll’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Blemonte è comunque consentito: a) svolgere le normali attività agricole; b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) raccogliere i prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32; d) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. 3. Nella Zona di salvaguardia, in quanto area di graduale raccordo tra il rgime d’ uso e di tutela della Riserva naturale ed il territorio circostante, si applicano le previsioni contenute nei piani di intervento di cui all’articolo 5, comma 8, e quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali, oltre ai divieti di cui alle lettere a), b), f), g) e h), del precedente comma1. 4. Fino all’approvazione dei piani e degli strumenti urbanistici, nel territorio indiviuato quale Zona di salvaguardia gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. 5. L’uso del suolo e l’edificabilità devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dai piani di intervento. 6. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste in apposito Piano naturalistico redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni. LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 30-03-1992 REGIONE PIEMONTE Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino Art. 2 (Circolazione con mezzi autorizzati) 1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di compiere percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree coltivate. 106 2. La fruizione motorizzata è regolamentata dal Parco su tutte le strade pubbliche e private, d’ intesa con il Comune interessato. 3. SUlle strade interne del Parco il limite massimo di velocità è fissato in trenta Km. / h. con esclusione delle strade statali, comunali e provinciali. 4. Sono esclusi dall’obbligo di osservanza dei limiti di velocità i mezzi in attività di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio e di vigilanza. 5. Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma uno i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni di opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonchè i veicoli utilizzati per motivi di servizio e per l’accesso ai fondi degli aventi diritto. 6. L’Ente Parco può autorizzare percorsi fuori strada per specificate e comprovate necessità. L’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato, ha carattere temporanei ed è rapportata alla specifica esigenza. Il mezzo utilizzato deve esporre in modo visibile l’apposito contrassegno. 7. In tutta l’area del Parco sono vietate le manifestazioni agonistiche di carattere motoristico. 8. Su tutte le strade libere all’accesso è vietato porre ostacoli, anche temporanei al transito. 9. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire ducentocinquantamila. LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 27-05-1993 REGIONE PIEMONTE Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione Art. 7 (Vincoli e permessi) 1. Sull’intero territorio delle Riserva naturali speciali del Monte Mesca e del Colle della Torre di Buccione, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l’attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; 107 d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività forestali; e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all’articolo 10; f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del luogo. 2. Sull’intero territorio delle Riserve naturali è comunque consentito: a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 e richiamati al comma 1, sub b), del presente articolo; b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. 3. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 10, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a), B9 e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, nº 56, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. 4. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all’articolo 10. 5. I Regolamenti delle singole Riserva naturali speciali sono sottoposti preventivamente al parere dei Comuni territorialmente interessati. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 12-05-1994 REGIONE PIEMONTE Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame Art. 1 1. Le violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo. 108 2. Le violazioni della norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), relativa al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. 3. Le violazioni delle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), relative ai divieti di esercitare l’attività venatoria e di esercitare la pesca, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca, così come previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. 4. Le violazioni delle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) ed h), relative ai divieti di: d) accedere, limitatamente al territorio dell’area classificata come Riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza autorizzazione del Consiglio direttivo; da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo; e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, così come previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. 5. Le violazioni delle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere g) ed i), relative ai divieti di: g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva; i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della Riserva; comportano le sanzioni di cui alle leggi in materia urbanistica, così come previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. 6. Le violazioni della norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), relativa al divieto di abbattere alberi se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio direttivo, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo, così come previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. 7. Le violazioni della norma di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), relativa ai divieti di: 109 a) introdurre specie vegetali e animali non autoctone; b) uscire dai percorsi segnalati; c) utilizzare natanti se non per motivi di studio e su specifica autorizzazione dell’Ente di gestione; comportano la sanzione amministrativa di lire 250 mila. 8. Le violazioni della norma di cui all’articolo 4, comma 12, che prevede l’obbligo per le cascine di adeguare i loro sistemi di trattamento dei liquami usando i criteri stabiliti dalle circolari n. 2/ ECO del 22 gennaio 1991 “Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi comuni” e n. 9/ ECO del 26 maggio 1992 “Criteri interpretativi e di indirizzo all’applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernenti l’obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei relativi scarichi”, comportano le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. 9. Le violazioni della norma di cui all’articolo 4, comma 16, relativa al divieto di canalizzazione dei cavi irrigui con cemento o con materiali impermeabilizzanti, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire un milione. 10. Le violazioni della norma di cui all’articolo 5, comma 1, relativa al divieto di apporre qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività ecomomiche interne all’Area protetta ed attività di fruizione o di informazione scientifica, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre l’obbligo della demolizione. 11. Le violazioni delle norme richiamate ai commi 2, 5, 9 e 10 del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale. LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 1-03-1995 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia Art. 6 (Vincoli e permessi) 1. Sull’intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e 110 regionali in materia di tutela paesistico ambientale, dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. È consentita l’estrazione e l’utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate ed ubicate all’interno dell’area istituita a Parco naturale; b) esercitare l’attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell’area; d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9; e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall’articolo 3; f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi; h) navigare a motore. È fatta salva la navigazione con motori elettrici finalizzata all’esercizio dell’attività di pesca in ottemperanza alle previsioni dettate per l’esercizio dei diritti di uso civico e quel la a fini turistici organizzata dall’Ente di gestione. 2. Sull’intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia è comunque consentito: a) svolgere le normali attività agricole; b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57; d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree palustri. 3. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all’articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all’articolo 9. 4. Sino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo. 111 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 14-03-1995 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero Art. 6 (Norme di salvaguardia) 1. Sull’intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. È consentito l’utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate dal Consiglio direttivo ed ubicate all’interno dell’area istituita a Parco naturale; b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell’area; e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d’ area di cui all’articolo 9; f) asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco; g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall’articolo 3; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi. 2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all’articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui all’articolo 9. 3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 24 della LR 12/ 1990. 4. Sino all’approvazione del Piano d’ area di cui all’articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello sta112 to attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 14-03-1995 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime (accorpamento del Parco naturale dell’Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè ) Art. 7 (Vincoli e permessi) 1. Sull’intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell’area; e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d’ area di cui all’articolo 10; f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi scientifici e previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco; g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall’articolo 3; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi. 2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all’articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all’articolo 10. 3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in 113 apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 24 della LR 12/ 1990. 4. Sino all’approvazione del Piano d’ area di cui all’articolo 10 devono essere applicate le seguenti normative: a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui all’articolo 3; b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. 5. Il Piano d’ area definisce le norme particolari di tutela riferite alle aree a diversa classificazione comprese entro il perimetro del Parco, con particolare riferimento alla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè. LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 13-04-1995 REGIONE PIEMONTE Istituzione dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell’Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè Art. 6 (Norme di salvaguardia) 1. Sull’intero territorio dell’Area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato: a) aprire cave; b) esercitare l’attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalla leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell’Area; e) abbattere o danneggiare alberi, fatte salve le opere di manutenzione dell’Area; 114 f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle finalità previste dall’articolo 3; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare la morfologia. 2. Le norme ed i comportamenti concernenti il mantenimento dell’ambiente naturale, l’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio dell’Area attrezzata, sono previsti in apposito Piano naturalistico predisposto ed approvato secondo quanto previsto dall’articolo 25 della LR 12/ 1990. 3. Le norme previste nel Piano naturalistico di cui al comma 2 sono prevalenti rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi in essa contenute. LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1998 REGIONE PIEMONTE (VI Legislatura) Istituzione della Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano Art. 7 (Vincoli e permessi) 1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) aprire nuove discariche; c) esercitare l’attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate); d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività forestali; f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all’articolo 10 e gli esemplari di Juniperus oxicedrus; g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina115 lità scientifiche della Riserva; h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del luogo. 2. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale è consentito: a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla l.r. 36/1989 e richiamati al comma 1, lettera c) del presente articolo; b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale). 3. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 10, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 13, terzo comma, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale. 4. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all’articolo 10. 116 ALLEGATO 6 LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 18-12-1992 REGIONE LIGURIA Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria. Art. 1 (Principi generali) 1. La Regione, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 4 dello Statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l’inversione di marcia nonchè le piazzuole di intersecazione. 2. È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge. Art. 3 (Deroghe) 1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 2 è consentita la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati: a) adibiti all’effettivo svolgimento di attività agricola e forestale; b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonchè agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature; 117 d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio e per condurre invalidi nelle aree vietate al transito ancorchè appartenenti a privati; e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap. 2. È consentito il guado con mezzi motorizzati degli alvei dei corsi d’ acqua pubblici di cui all’articolo 1 del rd 11 dicembre 1933 n. 1775, utilizzando le piste già esistenti. 3. È altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l’accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi. 4. È infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle immediate vicinanze dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree destinate alla sosta distanti meno di 100 metri. 5. I Comuni possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle aree in cui vige il divieto di circolazione esclusivamente a coloro che vi accedono per motivi di lavoro. A tal fine provvedono al rilascio della relativa autorizzazione con specifico provvedimento. 6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica. Art. 4 (Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa) 1. Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i Comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche, sportive ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave. 2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree: a) le aree inserite in parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale istituiti con legge regionale, nonchè le aree comprese nei sistemi del Finale e delle Alpi Ligure, di cui alla legge regionale n. 40/ 1977; b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all’assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6; c) le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata deliberazione del 118 Consiglio regionale n. 6/ 90: itinerari escursionistici ( IE), percorsi storici( PS), percorribilità lungo i corsi d’ acqua( PA), accessibilità al mare( AM), nonchè le aree interessate dai percorsi escursionistici già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi segnavia dal Club Alpino Italiano( CAI) e dalla Federazione Italiana Escursionismo ( FIE); d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14; e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 e successiva modificazione e integrazione; f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio; g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti zona faunistica delle Alpi ai sensi dell’articolo 11 della legge medesima; i) gli alvei dei corsi d’ acqua pubblici di cui all’articolo 1 del rd 11 dicembre 1993 n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti; l) spiagge ed arenili; m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate, dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nei Comuni in cui esse ricadono. 3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza del tracciato, il percorso non può essere istituito. 4. Le Comunità Montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i Comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree adibite all’esercizio delle attività sportive di cui alla presente legge. Hanno altresì l’obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la stabilità di suoli lungo i tracciati autorizzati. 5. Gli autoclub e i motoclub o, in loro assenza, le relative federazioni sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone. 6. Le Comunità montane ovvero i Comuni nei casi previsti deliberano l’assenso o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termi119 ne di centottanta giorni i richiedenti hanno facoltà di rivolgere, motivandola, analoga istanza alla Provincia competente che si pronunci entro i successivi centottanta giorni. L’istanza si intende accolta qualora la Provincia non si pronunci nel termine indicato. 7. Le Comunità montane e i Comuni comunicano, con cadenza annuale, alle Province ed alle Regione le indicazioni dei tracciati da loro autorizzati. Art. 5 (Impianti fissi) 1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati all’esercizio permanente delle attività sportive, ricreative ed agonistiche per le quali sia necessario l’utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno studio sull’impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi, dopo l’approvazione comunale, alla Regione. 2. La Regione esamina tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento, valutandoli in relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale, alla distribuzione di tali impianti sul territorio, agli effetti indotti sulla realtà ambientale e socio - economica delle zone interessate e alla difesa del suolo. 3. Per gli interventi di cui al secondo comma, l’istanza per l’autorizzazione regionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora la Regione non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al Sindaco. 4. Il titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che le piste, formate dal transito di mezzi motorizzati, costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizioni di instabilità. Deve altresì impegnarsi ad una risistemazione adeguata dell’ambiente, qualora cessi l’attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal Comune ad opere di ripristino eseguite. 5. Al momento della cessazione dell’attività degli impianti, il titolare della concessione è tenuto ad informare l’autorità comunale. Art. 6 (Deroghe per manifestazioni e gare) 1. Ne caso di manifestazioni e di gare, purchè non ricorrenti più di due volte l’anno, il Comune salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative 120 ed agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), disponendo le relative cautele e l’obbligo di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori. 2. Il Comune, nell’autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1, può derogare ai divieti di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 4, limitatamente a tratti di percorsi FIE e CAI, acquisito il parere favorevole dell’amministrazione provinciale competente. 3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l’apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Art. 7 (Vigilanza) 1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale i Sindaci dei Comuni, i custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei loro consorzi, le Guardie ecologiche volontarie nonchè gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente. Art. 8 (Sanzioni amministrative) 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati; b) da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti; c) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte; 2. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 1 che sostituisce quelle previste per analoga infrazione dalle singole leggi istitutive delle aree destinate a parco ovvero di interesse naturalistico - ambientale si applica nella misura doppia nel minimo e nel massimo in dette aree. 3. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia asportato od occultato la targa del mezzo motorizzato è irrogata una sanzione amministrativa aggiuntiva di lire 500.000. 4. Fino al 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative di cui alle legge regionali 7 gennaio 1980 n. 6 e 30 dicembre 1982 n. 52. 121 Art. 9 (Applicazione delle sanzioni amministrative) 1. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 sono attribuite alle Province. Art. 10 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate la legge regionale 87 gennaio 1980 n. 6 e la legge regionale 30 dicembre 1982 n. 52. Esse peraltro continuano ad applicarsi, ai soli fini di cui all’articolo 8 comma 4, fino al 31 dicembre 1993; Art. 11 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione l’individuazione dei tracciati di cui all’articolo 4, primo comma avviene entro il 31 dicembre 1992. La presente legge regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 18 dicembre 1992. 122 ALLEGATO 7 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 5-04-1976 REGIONE LOMBARDIA Legge Forestale Regionale Art. 26 (Limiti di transito) È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui all’articolo 21 della presente legge, nonchè in quelle di carattere silvo - pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati. È altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati sui terreni facenti parte del demanio forestale della Regione. LEGGE REGIONALE N. 80 DEL 22-12-1989 REGIONE LOMBARDIA Integrazioni e modifiche della LR 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell’art. 4 della LR 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale» TITOLO I Integrazioni e modifiche della LR 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» Art. 20 (Sostituzione dell’art. 26 - Limiti di transito - della LR 5 aprile 1976, n. 8) 1. L’art. 26 della L. R. 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente: «Art. 26 (Limiti di transito) È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21, nonchè in quelli di carattere silvo - pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri. È altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della Regione, nonchè in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare tempora123 neamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambienti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale. I Comuni provvedono a segnalare opportunamente i divieti di transito sulle strade di carattere silvo - pastorale.» REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 23/2/1993 N. 1 Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989 n. 80 “Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976 n. 8 Legge forestale regionale e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9 Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale” Art. 24 (Norme riguardanti le manifestazioni agonistiche motociclistiche nelle aree boscate) 1. L’organizzazione di manifestazioni agonistiche motociclistiche di cui al terzo comma dell’art. 26 L.R. 8/76, come sostituito dall’art.20 L.R. 80/89, è soggetta ad autorizzazione del comune o dei comuni in cui si svolge la manifestazione. 2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, accompagnata dai seguenti documenti: a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato di gara; b) assenso dei proprietari dei fondi interessati; c) programma della manifestazione; d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori; dovrà essere presentata al comune per il tramite dell’ente delegato, che esprimerà un parere in proposito. 3. L’autorizzazione, che non potrà riguardare l’apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all’ente delegato, al coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché un deposito cauzionale a garanzia dei ripristini e delle eventuali manutenzioni. 4. Le aree interessate da queste manifestazioni non potranno essere nuovamente percorse prima di due anni. 5) Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 500.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco. 124 ALLEGATO 8 LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-1992 REGIONE VENETO Disciplina della viabilità silvo - pastorale. Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del rd 30 dicembre 1923, nº 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative. Art. 2 (Strade silvo - pastorali) 1. Sono considerate strade silvo - pastorali le vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolive. Sono escluse le strade adibite al pubblico transito. 2. Oltre alle strade di cui al comma 1 nella viabilità silvo - pastorale sono incluse le piste di esbosco e i piazzali di deposito di legname ad esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria. Art. 3 Classificazione delle strade silvo - pastorali 1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall’articolo 1 del rd 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l’elenco delle strade silvo - pastorali esistenti da assoggettare alla presente disciplina. 2. L’elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l’assunzione di eventuali modificazioni dell’elenco. 125 Art. 4 (Circolazione sulle strade silvo - pastorali) 1. Nelle strade silvo - pastorali e nelle piste forestali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più beve necessario a raggiungere tali immobili, nonchè per i prezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. 2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purchè muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979. 3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo - pastorali è reso noto al pubblico mediante l’apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale Ente gestore. 4. L’apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell’elenco di cui all’articolo 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario. 5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto. 6. È altresì vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, salvo le eccezioni di cui al comma 1, in percorsi fuoristrada, ivi compresi i sentieri, le mulattiere, le piste da sci ed i tracciati di impianti di risalita. Art. 5 (Attività ricreative) 1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada. 2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio. 126 Art. 6 (Piano della viabilità silvo - pastorale) 1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il “Piano della viabilità silvo - pastorale” vincolante per i medesimi territori. Tale piano è volto, nell’ambito della pianificazione forestale, a favorire l’ottimale gestione del patrimonio agro - silvo - pastorale. 2. In mancanza del Piano della viabilità di cui al comma 1, non si può procedere all’apertura di nuove strade silvo - pastorali. 3. Nelle norme della redazione del Piano possono essere altresì realizzate strade e piste previste dai piani economici nonchè quelle necessarie alla prevenzione ed estinzione degli incendi. 4. I progetti relativi all’apertura di nuove strade silvo - pastoriali ed all’allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell’area soggetta agli interventi. Art. 7 (Sanzioni amministrative) 1. Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 100.000 a lire1.000.000 per le violazioni al comma 1 e 6 dell’articolo 4; b) da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni previa diffida al proprietario, al comma 4 e 5 dell’articolo 4; c) da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l’asportazione delle tabelle. 2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative spettano alle comunità montane ed alle province, in relazione ai territori ove sono state comminate che li utilizzano a scopi di tutela dell’ambiente. 3. Per l’applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 8 (Vigilanza) 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e da quelli indicati all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. 127 Art. 9 (Abrogazione) 1. È abrogata la lettera b) dell’articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53. Art. 10 (Dichiarazione d’ urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 31 marzo 1992 128 ALLEGATO 9 LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15-04-1991 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3. Art. 1 1. È vietato compiere percorsi fuori strada con i veicoli a motore individuati nell’articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393: a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicembre 1923, n. 3267; b) nelle aree comprese nell’ambito del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8; c) all’interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale considerati nella legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già delineati dagli strumenti urbanistici locali adeguati al Piano urbanistico regionale( PUR) ovvero, qualora detto adeguamento non si sia ancora verificato, direttamente dal PUR. 2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere. 3. Nell’ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere. Art. 2 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell’Assessore alle foreste ed ai parchi, è approvato l’elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell’articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo1. 2. A tal fine l’Assessore regionale alle foreste e ai parchi acquisisce obbligatoriamente il preventivo parere dei Comuni territorialmente interessati ovvero degli enti gestori dei parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, qualora costituiti. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere s’ intende positivamente reso. 3. Tale elenco oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall’articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito 129 dall’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale o connessi con la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi. Esso potrà essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l’approvazione. 4. Il decreto di approvazione dell’elenco e l’allegato elenco vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa in opera della segnaletica di cui all’articolo 7. Fino alla pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco delle strade interdette al pubblico transito restano in vigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilità forestale come definita dall’articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38. 5. L’inclusione di una strada nell’elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L’inclusione comporta comunque l’automatica cancellazione dall’elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte. 6. Il transito sulle strade incluse nell’elenco di cui al comma 1 è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuori strada. Art. 3 1. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2: a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso; b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta; c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione dei patrimoni agro - silvopastorali, nell’apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell’attività estrattiva di cave o miniere. 2. Sono ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui al comma 1 dei precedenti articoli 1 e 2: a) i mezzi impiegati nell’esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata; b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute; c) i mezzi impiegati nell’espletamento dell’attività speleologica di cui alle leg130 gi regionali 1 settembre 1966, n. 27, e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico; d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e, in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, per le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina; e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturale; f) i mezzi impiegati in manifestazioni organizzate allo stesso fine, di cui alla lettera e), da enti pubblici; g) i mezzi degli ospiti pernottanti in esercizi alberghieri o agroturistici legittimamente autorizzati; h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del direttore competente. 3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulle aree interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore. 4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività in funzione delle quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto più breve. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all’esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3. Art. 4 1. Sono abrogati l’articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 e l’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14. Art. 5 1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3 vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. 2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l’autorizzazione sarà rilasciata all’amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa. 3. le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell’au131 torizzazione e l’indicazione del percorso autorizzato. Art. 6 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d’ ufficio, contestualmente all’autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 3. 2. I contrassegni devono indicare l’Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all’attività esclusa dal divieto o autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonchè gli estremi dell’eventuale autorizzazione. 3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l’uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l’apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l’autorizzazione di cui sono in possesso. 4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l’impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette. 5. L’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l’esibizione della necessaria e recente documentazione. Art. 7 1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell’Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonchè di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all’inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell’articolo 2. 2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell’Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneità dello stesso, con l’obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il Comune territorialmente competenti. 3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario. 4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell’autorizzazione. 132 Art. 8 1. La violazione del divieto di circolazione di cui agli articoli 1 e 2 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 500.000. 2. Fermo restando il disposto del precedente comma, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l’ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. 3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione (ERRATA CORRIGE) della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l’obbligo del rimborso del costo sostenuto dall’Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale. Art. 9 1. L’articolo 11 bis della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito con l’articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è abrogato. Art. 10 1. Per le finalità previste dall’articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 1991. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l’anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 programma1.3.1. - spese d’ investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione «Spese per l’apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l’anno 1991. 3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato. 4. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 19082, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 15 aprile 1991 133 LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 18-12-1992 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale. Art. 1 1. L’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente: «Art. 1 1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati nell’articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393: a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicembre 1923, n. 3267; b) all’interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di tutela ambientale, la cui individuazione e gestione siano direttamente o indirettamente disciplinate dalle legge regionali vigenti. 2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere. 3. Per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì il parcheggio nell’ambito dei medesimi territori nonchè la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri, le mulattiere e le strade considerate nel successivo articolo 2 esistenti nei territori stessi.». Art. 2 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti: «1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell’Assessore competente, è approvato l’elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell’articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo1. 2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l’Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 3. L’elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall’articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad 134 ambienti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l’approvazione.». 2. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 è sostituito dal seguente: «6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada.». Art. 3 1. L’articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente: «Art. 3 1. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2: a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti; b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta; c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell’apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell’attività estrattiva di cave o miniere; d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o agrituristici la cui attività sia legittimamente autorizzata. 2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 a) i mezzi impiegati nell’esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata; b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute; c) i mezzi impiegati nell’espletamento dell’attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico; d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di caccia ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina; 135 e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturale; f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fini della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturali o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile; g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo si svolgono all’interno dei territori di cui all’articolo 1 soggetti a servitù militari ed utilizzati permanentemente da mezzi per esercitazioni militari; h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile; i) i mezzi impiegati nell’esercizio di una professione o di una attività di lavor subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quanto essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati. 3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulla aree interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore. 4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratta predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all’esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3. 5. Ai fini del presente articoli si intendono per: a) «Funzioni pubbliche» quelle legislative, giurisdizionali e amministrative degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti; b) «servizi pubblici» quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta. 6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell’esercizio o a causa 136 delle esenzioni o autorizzazioni medesime. 7. L’inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l’esecuzione d’ ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639. 8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente difejussoria a garnazia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell’importo è effettuata dall’organo competente al rilascio dell’autorizzazione medesima.». Art. 4 1. All’articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente. 3. ter. Qualora l’autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all’organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonchè ad una o più prescrizioni di cui all’articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.». 2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all’approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 5 1. L’articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente: «2. I contrassegni devono indicare l’Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all’attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonchè gli estremi dell’eventuale autorizzazione.». 137 2. All’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all’articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere al competente Ispettorato ripartimentale il rilascio dell’apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa.». Art. 6 1. ALl’articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3 bis. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l’infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino. 3 ter. L’inottemperanza all’obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l’applicazione del comma 7 dell’articolo 3. 3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di lire1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gravità del danno arrecato.». La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 18 dicembre 1992 LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 30-09-1996 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. CAPO VIII Disposizioni finali e transitorie Art. 75 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/ 1991) 1. L’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito 138 dall’articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente: «Art. 1 1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285, modificato dall’articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, e gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere. 3. Nell’ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere. 4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento.». 2. All’articolo 3 della legge regionale 15/ 1991, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 39/ 1992 e modificato dall’articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: «d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell’apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.». 3. All’articolo 3 della legge regionale 15/ 1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata. 4. All’articolo 3 della legge regionale 15/ 1991, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l’esecuzione di attività agro silvo - pastorali, economico - produttive ed altre attività socialmente utili, nonchè i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all’autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell’autorizzazione rilasciata all’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell’autorizzazione stessa.». 5. All’articolo 5 della legge regionale 15/ 1991, come integrato dall’articolo 4 della legge regionale 39/ 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su ri139 chiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.». 6. All’articolo 6 della legge regionale 15/ 1991, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 39/ 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d’ ufficio, contestualmente all’autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell’articolo 3.». 7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all’entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all’articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/ 1991, già prevista per i territori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente. 8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 5 della legge regionale 15/ 1991, come aggiunti dall’articolo 4 della legge regionale 39/ 1992. 140 ALLEGATO 10 LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 8-05-1990 PROVINCIA DI BOLZANO Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli a motore nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo di tutela paesaggistico - ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, con esclusione delle strade statali, provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazione delle strade. Art. 2 (Circolazione e parcheggio nei territori soggetti al vincolo idrogeologico) 1. È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore, compresi le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti delle neve, le roulottes, i rimorchi di qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti al vincolo di cui all’art. 1, compresi sentieri, mulattiere e tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione. È fatta eccezione, limitatamente ai mesi invernali ed in presenza di sufficiente innevamento, per i mezzi battipista (gatti della neve, motoslotte. ecc.) per il solo espletamento della loro funzione di preparazione delle piste da sci, sia da discesa che da fondo, lungo i tracciati sciistici previsti nei singoli piani urbanistici comunali. 2. È consentito il parcheggio entro una fascia di 10 m lungo le strade con circolazione libera, purchè detta fascia di 10 m sia costituita da terreno non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a periodica lavorazione ed i boschi in fase di rinnovazione. 3. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio autorizzati ai sensi del presente articolo. 141 Art. 3 (Circolazione sulle strade non classificate come statali, provinciali e comunali) 1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’assessore cui è affidata la materia delle foreste, può essere vietata la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali e comunali ai sensi della normativa sulla classificazione. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle strade destinate a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l’assenso dei proprietari e/ o usufruttuari degli stessi, nonchè degli eventuali affittuari ivi residenti. 3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Il divieto di ricolazione è reso noto mediante apposizione, a cura dell’amministrazione provinciale, di un apposito segnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaletica apposita in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge rimane immutata. 4. È in facoltà dell’amministrazione provinciale o del proprietariod ella strada l’apposizione di una sbarra con serratura, qualora venga accertata la frequente violazione del divieto di circolazione. 5. Il parcheggio all’imbocco delle strade a circolazione vietata, anche se chiuse con sbarra, e lungo le medesime è vietato quando compromette l’accesso e/ o la normale transitabilità ad un autocarro. In caso di violazione l’autorità forestale è autorizzata a fare rimuovere l’automezzo ingombrante a spese del proprietario dello stesso. 6. È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli avuto riguardo alle particolari caratteristiche e condizioni delle strade quali pendenza, larghezza, mancanza di banchine transitabili, segnaletica, stato del fondo stradale, possibilità di sollevamento polvere, ecc., e ciò per evitare particolare anomala usura del manto stradale, danni alle opere di deviazione delle acque, un inutile fonte d’ inquinamento da rumore e da polvere ed a tutela e rispetto sia del patrimonio faunistico che degli animali pascolanti come pure delle colture dei terreni loimitrofi. In nessun caso comunque, i veicoli a motore ammessi alla circolazione su strade chiuse al traffico ai sensi della presente legge potranno superare la velocità di 30 Kmh. 7. IL direttore dell’ispettorato ripartimentale per le Foreste può sospendere temporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorolo142 gici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile. È escluso da tale limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per interventi di pronto intervento e di soccorso. Art. 4 (Persone autorizzate al transito) 1. La circolazione sulle strade chiuse ai sensi dell’art. 3 è consentita limitatamente all’esecuzione di lavori agricolo - forestali, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiun gere detti immobili. Ai medesimi può essere inoltre concessa l’autorizzazione al transito sui terreni di cui all’artº 2 per raggiungere, per la via più breve, gli immobili di loro disponibilità, previo assenso scritto dei proprietari dei fondi da attraversare. Le affittanze e locazioni vanno comprovate con regolare contratto scritto e devono avere durata superiore ai mesi sei. 2. I veicoli immatricolati agricoli e impiegati ed utilizzati per detti scopi, sono esonerati dalle limitazioni di trandito e parcheggio previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto disposto al comma 5 dell’art. 3. 3. Possono essere autorizzati al transito sulle strade chiuse, nonchè sui terreni di cui all’art. 2 i lavoratori agricolo/forestali, gli addetti ai servizi ed ai rifornimenti, i titolari di uso civico per l’esclusiva fruizione del loro diritto limitatamente al solo espletamento dei servizi o lavori connessi, nonchè gli ospiti pernottanti in esercizi ricettivi alberghieri ed extra alberghieri comunque muniti di regolare licenza di esercizio e raggiungibili esclusivamente dalla strada chiusa al traffico. Art. 5 (Autorizzazioni) 1. L’amministrazione forestale rilascia ai residenti, nonchè ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico, apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sull’automezzo. Nel caso di comproprietà indivise gestite da organi di amministrazione come le interessemze, vicini e simili, il contrassegnodi cui al presente comma è rilasciato soltanto al rispettivo presidente e/ o ad altre persone da lui designate, dopo averne comprovate le effettive necessità ed i compiti alle stesse affidati. In caso di piccole comproprietà e coaffittanze le cui quote singole siano inferiore ad ettari uno, nonchè per baite, fienili ed infrastrutture analoghe, l’autorizzazione al transito può essere rilasciata solo ad una persona di norma individuabile nel gestore o amministratore della proprietà collettiva. 143 2. Autorizzazioni anche plurigionaliere possono essere rilasciate, su motivata richiesta, ad invalidi motulesi dietro presentazione di idoneo cerificato da invalidità, ad apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia, accompagnatori alla caccia del camoscio, agli agenti venatori e guardiapesca volontari senza stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e della pesca. 3. Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè quelle di cui all’ultimo comma dell’art. 4 vengono rilasciate su richiesta motivata ed in base ad idonea documentazione dall’autorità forestale e contengono le generalità dell’interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di validità ed il percorso concesso. 5. Per esclusive ragioni di servizio la circolazione ed il parcheggio nei territori di ci al precedente art. 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente art. 3, sono in ogni caso liberi ed ammessi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia e vigilanza forestale, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino, di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio, di agenti venatori e di vigilanza sulla pesca con rapporto di lavoro duraturo a tempo pieno e retribuito, nonchè per i veicoli a motore degli impiegati provinciali e comunali incaricati all’espletamento di servizi speciali su autorizzazione dell’assessore competente. 6. L’assessore provinciale aulle foreste può consentire la circolazione con veicoli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, sulle strade chiuse al traffico di cui al precedente art. 3 o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui al precedente art.1. Nell’ambito di parchi naturali l’autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata anche dall’assessore alla tutela del paesaggio. 7. Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma 1, che ogni altra forma di autorizzazione al transito, dovranno essere sottoposti in maniera bene visibile sull’automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo. 8. Le autorizzazioni di cui ai precedenti comni, salvo che per gli aventi diritto legale di passaggio, non possono essere concesse qualora il o i proprietari della strada o del terreno o i loro legali rappresentanti abbiano manifestato per iscritto il loto motivato dissenso. 9. Qualora fosse applicata da parte dell’amministrazione provinciale una sbarra con serratura, unitamente all’autorizzazione di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l’obbligo di chiudere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire la chiave alla scadenza dell’autorizzazione. 144 Art. 6 (Sanzioni amministrative) 1. Per la violazione delli disposizioni della presente legge, salva l’applicazione delle sanzioni penali eventualmente previste, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente articolo. 2. Si applica la sanzione amministrativa di Lire 70.000 per le seguenti violazioni: a) transito non autorizzato sulle strade chiuse alla circolazione ai sensi del precedente art. 3. La sanzione è ridotta a Lire 60.000 qualora il trasgressore avesse avuto il diritto ad ottenere l’autorizzazione al transito, ma abbia omesso di richiederla; b) cessione in uso dell’autorizzazione da parte del titolare della stessa assieme al veicolo a motore autorizzato ad un’ altra persona; alla stessa sanzione soggiace sia il proprietario che il conducente del veicolo interessato; c) parcheggio in violazione dell’art. 2 e in violazione dell’art. 3, comma 5; d) transito, parcheggio ed uso improprio di veicoli agricoli in violazione alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 4; e) mancata restituzione alla scadenza dell’autorizzazione della chiave avuta dall’amministrazione provinciale per sbarre dalla medesima apposte o cessione di una chiave ad altra persona non autorizzata al transito. In quest’ ultimo caso, al pagamento della sanzione amministrativa soggiace anche colui che ne abbia fatto uso. 3. Si applica la sanzione amministrativa di Lire 60.000 per le seguenti violazioni: a) mancata esposizione od esposizione in maniera non visibile nel o sul veocolo a motore dell’autorizzazione, e/ o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell’agente di vigilanza ai sensi dell’art. 5, comma 7; b) mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio. 4. Si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000 per transito non autorizzato con veicoli a motore in violazione all’art. 2. La sanzione è ridotta a Lire 60.000 qualora il trasgressore è in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione al transito. 5. Chiunque rimuove, danneggia o deteriora le tabelle di divieto di transito di cui all’art. 3, soggiace, oltre al risarcimento del danno arrecato, alla sanzione amministrativa da Lire 150.000 a Lire 750.000, da determinarsi caso per caso dall’ufficio servizi affari generali forestali, in deroga alle norme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 giugno 1984, n. 16. Alla stessa sanzione soggiace chi rimuove, danneggia o deteriora sbarre di chiusura della strada e/ o della relativa serratura. 6. Per l’inosservanza di quanto previsto all’artº 3, commi 6 e 7, si applica la 145 sanzione amministrativa di Lire 100.000. 7. Quando le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge vengono compiute nell’ambito di zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali tutelati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali, l’importo delle sanzioni previste dal presente articolo è aumentato del 50%. 8. Le violazioni e sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono cumulabili. Art. 7 (Personale incaricato) 1. Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza e di polizia urbana, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali, il cporto forestale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva, nonchè gli agenti venatori e guardiapesca dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Limitatamente ai territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali l’incarico di osservanza della presente legge è esteso anche al personale dell’ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale. 3. Dell’osservanza della presente legge possono inoltre essere incaricati, a tempo determinato ed a pagamento, rispettivamente dall’ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, per quanto riguarda i territori di cui al comma 2 del presente articolo, e dall’autorità forestale per tutto il territorio provinciale, degli agenti giurati che posseggano i requisiti, previsti dall’artº 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, ed abbiano prestato giuramento davanti dall’autorità competente. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per il loro impiego, retribuzione, forma di coordinamento del loro servizio, ferme restando le disposizioni di cui al RDL 26 settembre 1935, nº 1952. Art. 8 (Ufficio competente) 1. I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge vanno trasmessi all’ufficio servizi generali forestali della ripartizione VI. 146 Art. 9 (Variazione dell’organico di ruoli provinciali) 1. I posti in organico della VII e della VIII qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi forestali vengono aumentati rispettivamente di 2 unità. Nel contempo viene ridotto di 4 posti l’organico del ruolo speciale dei servizi veterinari, e precisamente di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario coadiutore e di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario collaboratore. Art. 10 (Agenti venatori e guardiapesca) 1. Agli agenti tecnici dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano addetti all’ufficio caccia e pesca ed all’ufficio azienda provinciale foreste e demanio con mansioni di agente venatorio e/ o guardiapesca, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale. Art. 11 (Norme abrogate) 1. Sono abrogate la legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, gli articoli 9, 10 e 11 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33 nonchè l’art. 20 della legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18. Art. 12 (Norma finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 7 si provvede per l’anno 1990 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 71710 e al capitolo 12131 dello stato di previsione della spesa, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci provinciali. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 8 maggio 1990 147 ALLEGATO 11 LEGGE PROVINCIALE N. 48 DEL 23-11-1978 PROVINCIA DI TRENTO Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse Art. 6 (Strade ed altre infrastrutture forestali) Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 36 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno dell'area forestale, destinate preminentemente al servizio dei patrimoni silvo - pastorali. Oltre alle strade di cui al precedente comma, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l' esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali. Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco di cui al presente articolo ricadenti in territori soggetti a vincolo idrogeologico, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore ad eccezione di quelli adibiti ai servizi inerenti la sorveglianza e la coltivazione dei patrimoni silvo - pastorali e di quelli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal proprietario della strada. Il divieto di cui sopra è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura della Provincia o del proprietario, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge. Art. 35 (Viabilità di servizio - Sanzione amministrativa) Chiunque non autorizzato circoli con veicoli a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali o sulle piste di esbosco di cui all’articolo 6, chiuse al traffico ordinario, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa di Lire 20.000. Per l’applicazione della sanzione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17. Sono incaricati dell’osservanza del presente articolo gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale e i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e di altri enti pubblici. 148 Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia e concorrono al finanziamento delle spese di manutenzione delle strade forestali nei termini di cui agli articoli successivi. LEGGE PROVINCIALE N. 31 DEL 8-11-1993 PROVINCIA DI TRENTO Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con veicoli a motore in aree a ciò appositamente riservate, per contemperare l’esercizio di tali attività a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dall’ambiente naturale. Art. 2 (Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada) 1. La circolazione fuoristrada dei veicoli a motore per i fini turistici e sportivi può avvenire su aree o percorsi appositamente individuati dai piani comprensoriali di coordinamento di cui all’articolo 16 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”. 2. La realizzazione dei percorsi di cui al comma 1 è soggetta a concessione edilizia, nei limiti di cui all’articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora detti percorsi insistano sulle aree forestali o soggette a vincolo idrogeologico di cui all’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall’articolo 8 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, dall’articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, nº 33 e dall’articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18, la realizzazione dei percorsi, in deroga ai divieti stabiliti dallo stesso articolo 6, è subordinata a procedura semplificata per la valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente. 3. La domanda di concessione o lo studio di impatto ambientale dovrà comprendere un disciplinare per la regolamentazione della circolazione sui percorsi individuati e le misure di ripristino ambientale delle zone su cui insiste il percorso, da adottarsi in caso di cessazione dell’attività. Della cessazione dovranno essere informati i comuni territoriali competenti. 149 4. I percorsi dovranno essere segnalati a cura di chi ha presentato il progetto relativo. Art. 3 (Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada) 1. La circolazione dei veicoli a motore sui percorsi di cui all’articolo 2 è subordinata al parere favorevole, previo collaudo tecnico del percorso, da parte dell’organo periferico competente della Federazione motociclista italiana se i percorsi sono destinati all’uso di motoveicoli e da parte dell’organo periferico competente della Commissione sportiva automobilistica italiana o della Federazione italiana fuoristrada a seconda che i percorsi siano destinati, rispettivamente, all’uso agonistico o non agonistico di autoveicoli. Art. 4 (Realizzazione dei percorsi in cave dimesse) 1. Qualora i percorsi siano individuati all’interno di cave dismesse di proprietà pubblica, la concessione all’uso del bene è data preferibilmente ad associazioni, singole o meno, affiliate alla Federazione italiana fuoristrada o alla Federazione motociclistica italiana. Art. 5 (Manifestazioni e gare) 1. Nel caso di manifestazioni o di gare, la Giunta provinciale, previo parere del servizio foreste, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente, può autorizzare il transito fuoristrada dei veicoli a motore anche al di fuori dei percorsi individuati ai sensi dell’articolo 2. Nell’autorizzazione sarà previsto l’obbligo di idonee opere di ripristino ambientale da parte degli organizzatori. Art. 6 (Disposizioni transitorie) 1. Nella prima applicazione della presente legge, i titolari di impianti fissi o aree comunque adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi motorizzati di circolazione fuoristrada già esistenti debbono presentare il disciplinare di cui al comma 3 dell’articolo 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 8 novembre 1993 150 ALLEGATO 12 LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 4-09-1981 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6 CAPO I Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali Art. 13 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale) Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l’altro, norme: 1) sulla gestione di impianti per l’arboricoltura da legno; 2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati; 3) sulla regolamentazione delle discariche e dell’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli. REGIONE EMILIA ROMAGNA DELIBERA DI GIUNTA 182/95 ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE Oggetto Approvazione delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Proposta al Consiglio Regionale. (l.r. 4 settembre1981, n. 30 - art. 13). TITOLO VIII Paragrafo t) NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE Art. 81 (Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderale edinterpoderale) Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consen151 tito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l’apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell’Ente territoriale competente. Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall’Ente delegato in materia forestale. Sulla viabilità forestale l’attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell’evento agonistico. Fermo restando l’obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia, quest’ ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell’Ente delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti: a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara; b) assenso dei proprietari dei fondi interessati; c) programma della manifestazione; d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori. L’autorizzazione, che non potrà riguardare l’apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all’Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonchè la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni. La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 della L. n. 950/1967. 152 Art. 82 (Transito di veicoli a motore fuori strada) Al fine di evitare l’innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell’art. 81. È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 della L. n. 950/1967. 153 ALLEGATO 13 LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 25-05-1998 REGIONE TOSCANA Modifiche alla LR 27 giugno 1994, n. 48 “Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore”. Art. 1 (Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale - Sostituzione del comma 2 dell’art. 2 della LR 48/94) II comma 2 dell’art. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 è sostituito dal seguente: «2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonchè nelle piste da esbosco e cesse parafuoco». Art. 2 (Divieti imposti dal Comune - Aggiunta di un comma all’art. 2 della LR 48/94) Dopo il comma 2 dell’art. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 è aggiunto il seguente comma: «3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti». Art. 3 (Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti - Sostituzione dell’art. 5 della LR 48/94) L’art. 5 della LR 27 giugno 1994 n. 48, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti) 1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli a motore, nonchè di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco.” 154 Art. 4 (Percorsi fissi in aree degradate o marginali - Inserimento del comma 1 bis nell’art. 7 della LR 48/94) Dopo il comma 1 dell’art. 7 della LR 27 giugno 1994, n. 48, è aggiunto il seguente comma: «1 bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all’art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorchè è soggette a vincolo idrogeologico, purchè è verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso». FORMULA FINALE: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana. Firenze, 25 Maggio 1998 MARCUCCI (incaricata con DPGR del 15.06.1995, n. 221) La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21.04.1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18.05.1998. LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 27-06-1994 REGIONE TOSCANA Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore Art. 1 (Finalità) 1. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonchè delle strade private. Art. 2 (Ambito di applicazione - Divieti) 1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’articolo 3, di circola155 re con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’articolo 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali; c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19- 7- 1988 e successive modificazioni; d) negli alvei di corsi d’ acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti; e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo - forestale della Regione ai sensi della LR 64/ 76. f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali; g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare. 2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione di sposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti. Art. 3 (Deroghe) 1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’ istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonchè alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato; c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi; 156 d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico - venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico - venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo; e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonchè proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari; f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro. 2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito. 3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autorità preposta alla relativa gestione. Art. 4 (Motoslitte) 1. La circolazione di motoslitte è consentita, nelle aree di cui all’articolo 2, soltanto nei casi contemplati dall’articolo 3. Art. 5 (Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti) 1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonchè di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere Art. 6 (Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento) 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all’articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche. 2. L’individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati. 3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate. 157 4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9, secondo comma, lett. d) e dell’art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni. Art. 7 (Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione 1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all’articolo 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all’articolo 6. L’individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici. 2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata i sensi del combinato disposto dell’art. 9, secondo comma, lett. d) e dell’art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni. 3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente. 4. Il Comune rilascia l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonchè tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell’attività, prestando idonee garanzie finanziarie. Art. 8 (Gare e manifestazioni di fuori strada) 1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7. 158 2. In via eccezionale la Provincia può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di cui all’articolo 2. 3. L’autorizzazione è concessa previo il consenso del titolare del fondo e il parere vincolante del Comune e previa l’assunzione degli obblighi di ripristino e la prestazione delle garanzie previste dall’art. 7, quarto comma, da parte del richiedente. Art. 9 (Vigilanza) 1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del la presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente. Art. 10 (Sanzioni amministrative) 1. Chiunque violi i divieti di cui all’articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L.1.000.000. 2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000. 3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione è stabilita per le violazioni dei divieti di cui all’art. 5. 4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 recante «Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative». Art. 11 (Disposizioni transitorie) 1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegittimamente titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore, deve richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 7 entro quarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda è corredata da idonei elaborati, anche cartografici e fotografici, che descrivano la situazione di fatto e dal progetto per gli eventuali adeguamenti. 2. Il Comune rilascia l’autorizzazione provvisoria, accompagnata dalle op159 portune prescrizioni ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, e previa prestazione delle garanzie ivi previste. 3. L’impianto consegue l’autorizzazione definitiva se compreso fra quelli individuati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 7. In caso contrario l’attività deve cessare previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nell’atto di autorizzazione provvisoria. 4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati a norma dell’articolo 7. Art. 12 (Pubblicità e materiale informativo) 1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l’ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi. 2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma. 3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all’articolo 13. Art. 13 (Segnaletica) 1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall’individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica: a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all’articolo 2; b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell’articolo 6, è consentita la circolazione dei veicoli fuori strada. 2. È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all’articolo 7. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 giugno 1994. La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 17 maggio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 Giugno 1994. 160 ALLEGATO 14 LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 30-12-1974 REGIONE MARCHE Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali. Art. 5 Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità. La circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi da quelli di cui al comma precedente sono consentite con autorizzazione del sindaco del comune interessato. Detta autorizzazione è rilasciata con l’adozione delle cautele atte a garantire il minor danno possibile alla flora. 161 ALLEGATO 15 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 19-11-2001 REGIONE UMBRIA Testo unico regionale per le foreste CAPO I Norme di tutela forestale ed idrogeologica Art. 7 (Divieti) 1. Nei boschi sono vietati: a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2; b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi; c) la conversione dei boschi governati o avviati all’alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria; d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie. 2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7 dell’art. 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell’ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell’imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi l’istante deve presentare all’ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria per come indicato all’art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. 3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata: a) sulle strade di accesso o servizio all’attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito; 162 b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli; c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d’acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate. 4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali. 5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno. 6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati. 7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all’esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo. 163 ALLEGATO 16 LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 9-05-1990 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva naturale controllata «Lago di Serranella» Art. 8 (Norme di tutela transitorie) All’interno della Riserva, fino all’approvazione del Piano di Assetto naturalistico, del Programma Pluriennale di Attuazione e del Regolamento, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici; c) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; d) l’introduzione di armi, esplosivi, ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura; e) l’esercizio delle attività ricreative e sportive con mezzi meccanici e fuoristrada; f) l’avvio di interventi non contemplati nel Piano di Assetto naturalistico di cui all’art. 4. Sono fatti comunque salvi i diritti relativi ai manufatti, agli impianti ed alle attività esistenti ed ai necessari adeguamenti. Saranno inoltre incentivate le forme di riconversione in senso biologico dell’agricoltura. 164 LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 4-12-1991 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale Guidata «Valle del Foro» Art. 8 (Norme di tutela) All’interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici; f) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; g) l’introduzione di armi, di esplosivi ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura; h) qualsiasi competizione con mezzi meccanici fuoristrada. Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano di Assetto Naturalistico e del successivo regolamento, ogni intervento non contemplato nel presente articolo potrà essere attuato solo dietro specifica autorizzazione dell’Ente gestore, sentita la Giunta Regionale. Il taglio di piante è consentito solo se previsto dal Piano di Assetto Naturalistico e finalizzato, comunque, al raggiungimento di fini ecologici. Restano salvi i diritti e gli usi civici delle collettività locali. 165 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 12-04-1994 REGIONE ABRUZZO Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale. TITOLO III Art. 21 È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade forestali, nonchè in quelle a carattere silvo - pastorali riconosciute tali dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. Il transito è permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessità. Le infrazioni relative sono sanzionate con le modalità previste dalla LR 45/ 79, per il transito e sosta sui manti erbosi. Le strade di cui sopra devono essere sbarrate a cura e spese dei Comuni interessati. LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 21-06-1996 REGIONE ABRUZZO Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’ Europa. TITOLO I Disposizioni generali Art. 8 (Norme transitorie di salvaguardia) 1. All’interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e 166 per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall’Ente di gestione, qualora operante; d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell’Ente gestore dell’area protetta; e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchè l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; f) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; g) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; h) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc; i) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori di piste esistenti, nonchè l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. 4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico. 5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad 167 essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. 6. La pesca sportiva è consentiva fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione. 7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della LR 18/ 83 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Previo parere del Comitato può essere consentiva l’asportazione e l’uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l’utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. 9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con proprio decreto è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositata proposta di istituzione nelle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull’intera area o su parte di essa LEGGE REGIONALE N. 116 DEL 28-11-1996 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale Guidata «Monte Genzana e Alto Gizio» Art. 9 (Norme transitorie di salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; d) opere di captazione e/ o modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l’immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto168 rizzati dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall’Ente di Gestione, qualora operante; f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente Gestore dell’area protetta; g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchè l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; h) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; i) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; n) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; p) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centro abitati; q) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonchè l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti; t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio. Tale attività è consentita solo all’interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva. 3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 4. Sono comune consentiti gli interventi di cui alla LR 18/ 83, art. 30 comma 1 lett a), b), c), d) e successive modifiche ed integrazioni. 5. Le attività pascolative, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano di Assetto Naturalistico della Riser169 va. Fino a tale data tali attività continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini locali nel rispetto della normativa vigente. LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22-02-1997 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale Guidata «Gole del Sagittario» Art. 9 Norme transitorie di salvaguardia 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrici anche per eventuali future esigenze del Comune di Aversa degli Abruzzo; f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchè l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di 170 qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; j) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l) l’uso di motoslitte, di sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonchè l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti; r) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Sagittario dalle Sorgenti di «Cavuto» sino alla località «Ponte delle Fornaci» per km 1,500 circa. Essa è consentita solo all’interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva. 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla LR 18/ 83, art. 30, comma 1, lett a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. LEGGE REGIONALE N. 109 DEL 23-09-1997 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale guidata «Abetina di Rosello» Art. 9 (Norme Transitorie di Salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; 171 c) costruzione di nuovi edifici; d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttativa consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenze del Comune di Rosello; f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchè l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; j) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinati dalle leggi sulla disciplina del volo; m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonchè l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 172 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla LR 18/ 83, art. 30, comma 1, lett a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 20-02-1998 REGIONE ABRUZZO Istituzione della riserva naturale guidata «Punta Aderci» Art. 9 (Norme transitorie di salvaguardia) 1. all’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) apertura di nuove cave, miniere e discariche; e) asportazione anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenze del Comune di Vasto; g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzioe di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; 173 j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; k) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; l) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; m) l’atterraggio di velivoli a motore non autorizzati, salvo il volo con parapendii e deltaplani e quanto altro disciplinato da leggi nazionali; n) il campeggi al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: nelle aziende agricole è consentito il campeggio temporaneo previo permesso del comune; o) l’istallazione di cartelli pubblicitari; p) è vietato l’attracco di natanti a motore. 1. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 2. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano di assetto naturalistico. 3. Fino a tale data le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. 4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. È consentita l’attività agricola, sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione, completamento e ampliamento delle aziende agricole e/o la loro riconversione a fini agrituristici. 6. È consentita la ricostruzione di trabucchi. LEGGE REGIONALE N. 84 DEL 16-09-1998 REGIONE ABRUZZO Disegno di legge regionale di istituzione della riserva naturale guidata «Gole di S. Venanzio» Art. 9 (Norme Transitorie di salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: 174 a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchè l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; j) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; p) la pesca sportiva sarà consentita secondo le modalità previste dal Piano di Assetto Naturalistico. Nelle more dell’approvazione di tale Piano, è consentita secondo la normativa vigente. 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 175 3. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esistenti. LEGGE REGIONALE N. 128 DEL 29-11-1999 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale guidata «Bosco di don Venanzio» nel territorio del Comune di Pollutri Art. 9 (Norme transitorie di salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici e dal Piano particolareggiato in vigore. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) apertura di nuove cave, miniere e discariche; e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; 176 j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; p) l’installazione di cartelli pubblicitari; q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 3.Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La pesca sarà consentita in base alle risultanze del Piano di Assetto Naturalistico. Nelle more della predisposizione di tale Piano, essa è consentita secondo la normativa vigente. LEGGE REGIONALE N. 134 DEL 23-12-1999 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale guidata «Monte Salviano» nel Comune di Avezzano Art. 10 (Norme transitorie di salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: 177 a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; j) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali. 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 3. Sono inoltre fatte salve tutte le attività sportive, turistiche e ricreative, nonché quelle religiose, appartenenti ormai alle tradizioni, alla cultura ed alla storia della popolazione locale e che si svolgono da anni all’interno dell’area protetta. 178 4. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esistenti. LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 7-03-2000 REGIONE ABRUZZO Parco naturale regionale «Sirente-Velino» adeguamento alla L.R. 21.6.1996, n. 38 e revisione dei confini Art. 10 (Norme transitorie di salvaguardia) 1. All’interno del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell’approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l’immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente; d) l’apertura di nuove cave, miniere e discariche; e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell’Ente Parco; 179 f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; g) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; h) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; i) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri; l) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; m) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; o) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati; p) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgi- mento di attività consolidate nell’uso delle popolazioni locali; r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel piano del Parco. 3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. 4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del parco, che dovrà acquisire, ai sensi della L.R. 38/96, il parere del Comitato tecnico- scientifico regionale per le aree naturali protette. 5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. 6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il piano non preveda forme diverse di limitazione. 7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati. 180 8. Previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 5 della L.R. 38/96 può essere consentita l’asportazione e l’uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l’utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazioni ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale. LEGGE REGIONALE N. 95 DEL 18-05-2000 REGIONE ABRUZZO Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane. Art. 31 (Sistema della viabilità locale) 1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni montani, ciascuno per la parte di propria competenza, impegnano le proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, con particolare riguardo: a) ai collegamenti tra i centri montani e la strada statale o principale di accesso; b) ai collegamenti tra i centri comunali e le frazioni; c) alla viabilità interpoderale e silvo-pastorale definita nel comma 2. 2. La viabilità a servizio dell’attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”, è così identificata: a) interpoderale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvopastorali o a tratti di strade provinciali; b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito. 3. La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità Montane, sentiti i Comuni montani interessati, nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge. 4. La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico transito motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento-tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ed è adottato dai singoli Comuni montani, con le specificazioni del caso, nei successivi 90 giorni. Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l’uso del mezzi fuoristrada motorizzati e ne disci181 plinano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta Regionale. 5. Le Comunità Montane, di concerto con le Province ed i Comuni, provvedono alla programmazione di interventi di piantumazione tendenti a ridurre l’impatto ambientale e visivo derivante dalla realizzazione di nuovi tratti di viabilità o della viabilità esistente. LEGGE REGIONALE N. 96 DEL 18-05-2000 REGIONE ABRUZZO Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» Art. 9 (Norme Transitorie di salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici e dal Piano particolareggiato in vigore. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) apertura di nuove cave, miniere e discariche; e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione; h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta; i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone; j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico; k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; 182 l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; m)l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; p) l’installazione di cartelli pubblicitari; q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. 3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 19-12-2001 REGIONE ABRUZZO Istituzione della riserva naturale guidata «Lecceta di Torino di Sangro» Art. 9 (Norme Transitorie di salvaguardia) 1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) apertura di nuove cave, miniere e discariche; e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività 183 che possa costituire pericolo o turba- mento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune; h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune; i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente; j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico; k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; p) l’installazione di cartelli pubblicitari; q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali; r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 2. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l’attività o precluderla. 3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. 184 ALLEGATO 17 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 18-01-2000 REGIONE MOLISE Legge forestale della Regione Molise. Art. 12 (Divieti di transito e di sosta) 1. Sulle superfici boscate e sui pascoli degli Enti, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall’Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari. 2. È vietato il transito dei mezzi motorizzati nelle piste e strade forestali. Sulle piste e strade di servizio e di penetrazione forestale il Comune, anche su segnalazione dell’Ente gestore, appone opportuni segnali di divieto al transito e regolamenta l’accesso di mezzi motorizzati in modo da consentirlo solo ai soggetti autorizzati dall’Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed, in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari. 3. Nelle aree di cui sopra è comunque autorizzato il transito dei mezzi motorizzati necessari all’esercizio di pubblici servizi ed ai proprietari dei terreni confinanti, nonché ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo. 185 ALLEGATO 18 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 30-03-1987 REGIONE LAZIO Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore. Art. 1 (Ambito di applicazione) La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l’inversione di marcia nonchè le piazzole di intersezione. È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti aree, comprendendo anche i relativi sentieri e mulattiere: a) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento; b) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge n. 1089 del 1939; c) zone soggette alla legge 8 agosto 1985, n. 431; d) zone adibite a foreste demaniali e zone destinate al rimboschimento o contemplate nella legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5; e) zone di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in base alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43; f) zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani previsti dagli strumenti urbanistici in vigore nei singoli comuni; g) zone sottoposte ai piani regionali previsti dall’articolo 6, lettere a), b), c), e), e dall’articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968; h) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali incluse o proposte nel piano dei parchi e delle riserve naturali in base alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46; i) alvei dei corsi d’ acqua pubblici di cui all’articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi carrozzabili esistenti; 186 l) spiagge ed arenili purchè non aperti e destinati al pubblico transito, nonchè spiagge ed arenili in concessione, esclusi i percorsi riconosciuti carreggiabili nell’atto di concessione. Si intendono compresi nelle zone indicate al precedente secondo comma i sentieri e le mulattiere nonchè le piste di esbosco munite di idonea segnaletica ed i viali tagliafuoco quando questi ultimi non hanno le caratteristiche essenziali delle strade carrozzabili esistenti nella zona. È altresì vietata la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree ove essa è espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definiti non transitabili con tali mezzi dal comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo nelle zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Restano comunque fermi i divieti di circolazione previsti da altre leggi in materia. Art. 2 (Casi in cui è consentita la circolazione) In deroga ai divieti di cui al precedente articolo, è consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi: a) adibiti all’effettivo svolgimento di attività agricola e forestale; b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d’ istituto; d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna; e) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente articolo ancorchè appartenenti a privati. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica. È altresì consentita la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso più breve che consente l’accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi. Art. 3 (Deroghe) Al di fuori dei casi indicati nel precedente articolo 2 i comuni, in deroga ai divieti della presente legge, possono autorizzare la circolazione fuori strada, nelle aree di cui 187 al precedente articolo 1, esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro. Le relative autorizzazioni vengono disposte dal comune con specifico provvedimento. Art. 4 (Individuazione delle aree e relativa segnaletica) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree ove non è consentito circolare fuori strada con veicoli a motore (mezzi motorizzati, motoveicoli, autoveicoli) vengono indicate dal comune con la posa dei segnali previsti dalle leggi in vigore per quanto attiene il secondo comma, lettera f), ed il quarto comma del precedente articolo1. Art. 5 (Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche) Qualora i comuni intendano disciplinare la circolazione fuori strada di mezzi meccanici e motorizzati nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e qualora la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni lo consenta, sono tenuti ad individuare le zone in cui tale circolazione è esclusivamente consentita, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante allo stesso. L’individuazione e la concessione da parte del comune delle zone suddette è sottoposta al parere preventivo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all’autorizzazione dell’assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell’assessore preposto alla tutela ambientale. Art. 6 (Impianti fissi) Gli impianti fissi destinati all’esercizio permanente delle attività sportive ed agonistiche di cui al precedente articolo 5, ancorchè non comportanti l’esecuzione di opere murarie, sono sottoposti al parere preventivo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all’autorizzazione dell’assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell’assessore preposto alla tutela ambientale ed a concessione di edificare ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da rilasciarsi in coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico contenente la relativa previsione. All’atto dell’istanza di concessione, l’avente titolo deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette che le piste formate dal transito dei mezzi meccanici e motorizzati provochino deflus188 so delle acque superficiali verso zone di frana o comunque potenziali condizioni di instabilità idrogeologica. Deve altresì impegnarsi ad un ripristino ambientale qualora cessi l’attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal comune ad opera di ripristino eseguita. Al momento della cessazione dell’attività degli impianti il titolare della concessione è tenuto ad informare le autorità comunali. Art. 7 (Deroghe per manifestazioni e gare) Nel caso di manifestazioni e di gare, purchè non ricorrenti più di due volte all’anno, il comune, salve le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può, in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuori strada dei mezzi meccanici e motorizzati anche in zone non adibite ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fermi restando i divieti nelle zone di cui al precedente articolo 2, secondo comma, disponendo le relative cautele ed obblighi di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori. Art. 8 (Vigilanza) Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che abbiano facoltà in base alle leggi vigenti, gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 733 e prestare giuramento dinnanzi al Pretore. Art. 9 (Sanzioni amministrative) Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l), ed al precedente articolo 2, terzo comma, si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 500.000. Viene erogata una ulteriore sanzione amministrativa di L. 60.000 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi. Qualora le violazioni di cui al presente articolo sono compiute da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione, vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 189 Art. 10 (Applicazione delle sanzioni amministrative) Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente articolo 9 valgono le disposizioni di cui al capo I, articolo 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Art. 11 (Disposizioni transitorie) Coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, titolari di impianti fissi preesistenti abilitati alle attività sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi meccanici e motorizzati circolanti fuori strada devono rivolgere domanda di rinnovo della concessione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni di competenza i quali provvederanno a richiedere il prescritto parere all’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio e la prescritta autorizzazione all’assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio ed all’assessore preposto alla tutela ambientale. Qualora la prosecuzione dell’attività non sia autorizzata ai sensi del precedente comma o non sia approvato l’inserimento dell’area delimitata nel relativo strumento urbanistico, essa deve cessare immediatamente. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 30 marzo 1987 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 marzo 1987. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6-08-1999 REGIONE LAZIO Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo CAPO II Territorio, urbanistica e bellezze naturali Art. 93 (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati 190 alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a)la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) l’annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse; c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni; d) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998; e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonchè dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi; f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio; g) la definizione delle tabelle parametriche per l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici; h) l’approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata; i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell’elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall’abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall’abusivismo; l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonchè la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati; m) l’individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l’approvazione dello stesso, nonchè la trasmissione dell’elenco relativo al ministero competente per le aree urbane; n) l’autorizzazione all’individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per 191 lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per l’esercizio della stessa; o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonchè la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali. 2. È altresì riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell’articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti: a) l’individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi; b) il rilascio delle autorizzazioni o nullaosta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonchè il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall’articolo 95, comma 2. Art. 95 (Funzioni e compiti dei comuni) 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l’adozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; d) l’espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell’aggregato urbano per l’attuazione dello strumento urbanistico generale nonchè delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione; e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nonchè l’adozione dei provvedimenti repressivi; f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; g) la determinazione dell’incidenza delle opere di urbanizzazione nonchè l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione; h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione; i) la conservazione, l’utilizzazione e l’aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonchè la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998; 192 l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi; m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; n) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili; o) l’individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti. 2. È altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche; b) il parere previsto dall’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalità della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25; c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l’adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonchè la determinazione dell’indennità per il danno ambientale di cui all’articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalità, in quanto compatibili, della legge regionale 1ø febbraio 1993, n. 11. LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28-10-2002 REGIONE LAZIO Norme in materia di gestione delle risorse forestali TITOLO IV Norme per l’esercizio sostenibile delle attività forestali CAPO I Generalità Art. 42 (Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti) 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco 193 nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82. 2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell’allegato B. 3. Nelle aree soggette ad uso civico, la raccolta dei prodotti legnosi già abbattuti e di quelli non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1 è disciplinata dalle normative vigenti in materia. 4. La raccolta dei prodotti forestali non legnosi, non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1, è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi diritto. 5. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta dei prodotti forestali di cui al comma 2 e di quelli legnosi già abbattuti. 6. Le biomasse vegetali di risulta, ovvero i sottoprodotti di lavorazione delle utilizzazioni forestali e della manutenzione delle aree boscate, sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti; 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche in quanto non rientranti nella definizione di rifiuto. Altresì il materiale legnoso di risulta ed i sottoprodotti dei processi di trasformazione del legno, purché non trattato con principi chimici di sintesi, avente le caratteristiche definite dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e destinato in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo, è sottoposto al regime delle materie prime. 7. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse. 194 ALLEGATO 19 LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 7-05-1996 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ALLEGATO 4: ALLEGATO D Gestione del Demanio armentizio Norme per la gestione del Demanio armentizio Art. 6 (Transito dei veicoli) 1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano sia in seno longitudinale che trasversale. 2. Il transito è vietato sulle altre aree tratturali ad eccezione dei veicoli al seguito degli armenti, di quelli impiegati per il controllo e la sorveglianza delle aree tratturali nonchè dei veicoli impegnati per il soccorso e la pubblica utilità. 195 ALLEGATO 20 LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 15-12-2000 REGIONE PUGLIA Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica TITOLO I Urbanistica e pianificazione territoriale Art. 7 (Funzioni dei Comuni in materia urbanistica) 1. Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed edilizia e in particolare: a) l’adozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; d) l’espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell’aggregato urbano per l’attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione; e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi; f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; g) la determinazione dell’incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione; h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione; i) la conservazione, l’utilizzazione, l’aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h), del d. lgs.112/1998; j) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi; k) la rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; l) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili; m) l’individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti. 196 LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 25-08-2003 REGIONE PUGLIA Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia Art. 5 (Viabilità a uso privato) 1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito l’accesso e il transito ai fini escursionistici nell’ambito della traccia viaria segnalata a norma dell’articolo 3, comma 6. È consentito altresì l’accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all’articolo 7. 2. L’accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti. 197 ALLEGATO 21 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 8-09-1999 REGIONE BASILICATA Istituzione della Riserva regionale «Bosco Pantano di Policoro» Art. 2 (Norme di tutela) 1. Sull’intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990 n. 3, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico di area vasta “Metaponto”. 2. Inoltre è espressamente vietato: a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l’asportazione di materiali inerti, minerali organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio autorizzate dall’ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall’organismo gestore; b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolar modo l’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agricoli durante i lavori agricoli; c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l’accensione dei relativi fuochi; d) l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto con le finalità della riserva; e) l’apertura di cave e discariche; f) la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; g) l’apertura di nuove strade e l’allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell’adeguamento delle strade statali; h) l’estensione delle aree destinate all’agricoltura; i) l’impiego nell’attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo per i valori ambientali; j) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate; k) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell’anno; 198 l) l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria. 3. Le aree comprese all’interno della riserva e che sono attualmente utilizzate quali depositi temporanei di inerti si evolveranno verso una restituzione dei luoghi alla originaria copertura boscata vietandosi così qualsiasi forma di reintegro del materiale inerte ivi depositato. 4. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art.4, nell’ambito della normativa generale del vigente P.T.P., specificherà meglio gli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa. 199 ALLEGATO 22 RICORSO TIPO AL PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE DI ........................... UFFICIO CONTRAVVENZIONI RICORSO Avverso sommario processo verbale di accertamento violazione di legge sanzionata in via amministrativa *** Il sottoscritto ..................................................................., res. in ....................................., visto il sommario processo verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa n. .................................. del .......................... (allegato in copia) a firma degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, distaccamento .............., Sig.ri ........................................................................., con cui si contesta all’esponente la responsabilità ex art. 6 l. 689/91 nei confronti della presunta violazione dell’art. ................ della l. reg. ................, ricorre a codesto Ufficio avverso tale accertamento in quanto il fatto contestato non costituisce violazione di legge. *** In particolare il sottoscritto osserva quanto segue: IN VIA PRELIMINARE, SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL’ACCERTAMENTO L’accertamento in oggetto non è stato consegnato al ricorrente il ................ nell’immediatezza del fatto contestato, ma è stato notificato solo alcuni giorni dopo presso la sua abitazione. 200 Tale circostanza rappresenta l’inosservanza dell’imperativo disposto dell’art. 14 l. 689/81 che prescrive l’immediata contestazione al presunto trasgressore, e non trova alcuna giustificazione nei fatti verificatisi, dato che gli agenti verbalizzanti ebbero la possibilità di “fermare” il ricorrente ed addirittura di raccogliere le sue dichiarazioni (cfr. ammissione del verbale stesso). Già per tale sola assorbente ragione il verbale oggetto del ricorso appare illegittimo. SULLA IDENTIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATO Il verbale richiamato dall’atto impugnato attribuisce al ricorrente il fatto di aver circolato con mezzo motorizzato “lungo un piccolo sentiero pedonale” su una località non precisata sul monte ................................ nel comune di .............................. La mancata indicazione del luogo ove sarebbe avvenuto il fatto contestato lede i diritti di difesa dell’esponente giacché rende impossibile la puntuale contestazione delle circostanze verbalizzate. Per sola tale ragione il verbale impugnato è illegittimo e dovrebbe essere annullato. SULLA QUALIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATO Quanto sopra premesso, l’esponente osserva che il fatto contestatogli - rappresentato, ripetiamo, dalla circolazione su una strada a fondo naturale riconosciuta come essere un “sentiero” dagli stessi verbalizzanti - non è neanche sanzionabile in base alla l. reg. ......................... Al riguardo una recente decisione della Corte di Cassazione (n.2479/02) è da considerarsi dirimente, giacché ha dichiarato che i sentieri sono da considerarsi “strade” ai fini della normativa regolante la circolazione “fuoristrada”. Conseguentemente la circolazione motorizzata sui sentieri può essere regolata e vietata solo ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada mediante provvedimento specifico dell’ente gestore della strada (provvedimento nel caso assente), e non in via generale dalla legge regionale secondo la norma richiamata nel verbale impugnato. *** Il sottoscritto ricorrente chiede quindi che venga ritirata e/o annullata l’ingiunzione in epigrafe, previa la sua audizione. Con ossequi. Si allega: 1) copia verbale notificato. 201 ALLEGATO N. 23 TRACCIA DOMANDA PERMESSO MANIFESTAZIONE Spett. STAZIONE CARABINIERI DI ...... COMANDO DI POLIZIA DI ...... COMUNE DI ...... COMUNITÀ MONTANA DI ...... PREFETTO DI ...... PROVINCIA DI ...... Oggetto: Manifestazione (gara) motociclistica denominata ............ del ...... Formulo la presente quale Presidente del Motoclub ................... affiliato F.M.I., con sede in ................... Il sodalizio da me rappresentato intende organizzare per il giorni (i giorni) ........... una gara motociclistica denominata ................... ed inserita nel calendario ............. Secondo il previsto programma della manifestazione: – le operazioni preliminari si svolgeranno il .... dalle ore .... alle ore .... presso ....; – il via sarà dato il ....... dalle ore ....... alle ore ....... presso .......; – l’arrivo è previsto a partire dalle ore ....... dello stesso giorno presso .......; – le premiazioni si svolgeranno il ....... alle ore ....... presso ....... Il percorso della manifestazione è indicato nella allegata planimetria. In particolare in detta cartografia: – con il colore ....... è evidenziata la parte di percorso che utilizza strade di viabilità ordinaria. Tale attraversamento secondo il regolamento di gara rappresenta un mero trasferimento in cui i partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le norme del Codice della Strada. Conseguentemente, conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/3/02, non dovrebbero risultare al caso applicabili le prescrizioni di cui all’art. 9 del Codice della Strada; 202 – con il colore ....... è evidenziata la parte di percorso che si svolge “fuoristrada”. Tale individuazione a parere del M.C. organizzatore è conforme a tutte le prescrizioni della L. Regionale ....... regolante la materia; – con il colore ....... è evidenziata la parte di percorso in cui i concorrenti saranno in competizione tra di loro. Conseguentemente per tale parte sarà necessario disporre l’interdizione al pubblico traffico e/o accesso. Per quanto possa occorrere si segnala che il M.C. organizzatore: – ha stipulato idonea copertura di R.C. come da allegato; – ha richiesto l’intervento di n. ....... unità mediche; – si avvarrà di n. ..... coadiuvanti per il controllo della regolarità delle operazioni; – si impegna al totale ripristino dei luoghi interessati alla manifestazione. Si segnala inoltre ....... (indicare ogni ulteriore circostanza ritenuta opportuna). Si chiede quindi il rilascio di ogni autorizzazione e/o nulla osta che fosse di competenza della S.V. Ill.ma, che viene in ogni caso notiziata di quanto sopra ad ogni effetto di legge. Ogni comunicazione in relazione a quanto sopra esposto potrà essere inviata a ............................................................................................................................................. Con ossequi. 203 ALLEGATO 24 VADEMECUM DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI La Federazione Motociclistica Italiana ha stipulato una convenzione assicurativa a tutela dei rischi Infortuni, Lesioni, Responsabilità Civile verso Terzi, verso prestatori di lavoro, Tutela Legale e Peritale, R.C. Amministrativa e di Carica, Assistenza, Furto, Incendio ed Elettronica favore della F.M.I. stessa, dei suoi Organismi Centrali e Periferici, dei Motoclub e/o Team, Organizzatori, Scuderie e Case Associate. COSA DÀ DIRITTO ALLE COPERTURE I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative e di assistenza sono: – la Tessera “Federale” o “Aderente” nominativa e numerata provvista del bollino annuale F.M.I.; – la Licenza di Conduttore F.M.I. (Pilota licenziato); – la Licenza Promosport; – la Licenza Turistica; – l’elenco dei partecipanti ai corsi (sportivi e non); – affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana per i Moto Club e/o Team, Scuderie, Case, Organizzatori; DA QUANDO DECORRE LA COPERTURA ASSICURATIVA La copertura s’intende operante a favore dei singoli assicurati a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato stesso consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione. Relativamente alla licenza Conduttore nazionale e territoriale, alla licenza Promosport ed alla licenza Turistica, a parziale deroga di quanto precedentemente stabilito, si conviene che sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, come decorrenza per la relativa copertura, l’indicazione dell’orario e della data stampato sulle licenze stesse. Per il “Personale addetto a Gare e Manifestazioni” e per i “Partecipanti a Corsi di educazione Stradale”, l’assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazio204 ne richiesta tramite fax e/o e-mail. Per i “Partecipanti a Corsi Teorico Pratici” la copertura dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della manifestazione (tale decisione, ancora al vaglio del Settore Tecnico FMI, sarà confermata sul sito internet www.federmoto.it). LIMITI DI ETÀ Per i tesserati la garanzia è prestata senza limiti di età (oltre il 75° anno di età gli indennizzi spettanti sono ridotti del 30%). Per i Conduttori la garanzia è prestata in età compresa tra i 7 ed i 70 anni di età, ad eccezione dei Conduttori Licenziati Moto d’Epoca Gruppo 3 per i quali non è previsto alcun limite d’età (fermo restando che oltre il 75° anno di età gli indennizzi spettanti sono ridotti del 30%). DOVE In tutto il mondo. A CHI DENUNCIARE I SINISTRI La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato alla sede dell’ A.R.A. – Attività e Rappresentanze Assicurative S.r.l. – Via Brigata Liguria 105R/5 – 16121 – Genova entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. QUANDO OPERA LA COPERTURA MORTE / INVALIDITÀ PERMANENTE La copertura Morte/Invalidità Permanente, valida per tutti i tesserati alla F.M.I.; per i componenti organi amministrativi e tecnici, i dipendenti della C.O.N.I. Servizi S.p.A. in servizio c/o F.M.I. ed i Presidenti di MotoClub, è operante per gli eventi occorsi durante lo svolgimento delle attività sportive rientranti negli scopi della F.M.I., in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti anche con mezzi propri o come trasportati su mezzi di altro convocato semprechè documentato attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio della F.M.I. e degli organi competenti. Si precisa che la copertura sarà operante anche durante la circolazione stradale con il motoveicolo sia in qualità di conducente che di trasportato per la sola garanzia di diaria da ricovero per i tesserati. Per i Soggetti B la garanzia è operante per gli eventi che dovessero verificarsi du205 rante lo svolgimento dell’attività della F.M.I. e/o delle attività professionali descritte in polizza. Per i Conduttori oltre a quanto precedentemente previsto, la garanzia è operante in occasione di gare, allenamenti (anche individuali) compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati. Per i Tesserati in possesso di Tessera “Federale” e di Licenza Turistica le garanzie saranno operanti: a) in occasione di attività mototuristica (motoraduni, motoraid, gimkane, motoraid storici, motoconcentrazioni, mototour, motovacanze, motoconcentrazioni storiche, motoescursioni) autorizzate ed organizzate sotto l’egida della F.M.I. – U.E.M. – F.I.M. durante lo svolgimento della manifestazione ed in itinere durante il viaggio di ritorno verso la propria sede o residenza; in occasione di gare; b) in occasione di gare autorizzate ed organizzate sotto l’egida della F.M.I. – U.E.M. – F.I.M.; c) n occasione di riunioni organizzative o altre attività rientranti negli scopi della F.M.I., compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati. Le garanzie di cui ai punti a), b) e c) saranno operanti semprechè documentate dal Moto Club organizzatore alla F.M.I. o alle sue Strutture Periferiche attraverso gli ufficiali di gara preposti e che, per i punti a) e c) il motociclo sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge ed il conducente abbia la relativa abilitazione alla guida. QUANDO OPERA LA COPERTURA DI R.C.T. La copertura è operante nei confronti dell’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle seguenti attività: – la promozione e l’organizzazione delle attività sportive; – l’esercizio e lo svolgimento di attività sportiva (gare ed allenamenti anche individuali), riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, e tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana. La copertura è valida per la F.M.I., per i Moto Club affiliati, per tutti i tesserati 206 in possesso di licenza nazionale, territoriale, turistica, per i componenti organi amministrativi e tecnici, i dipendenti C.O.N.I. in servizio c/o F.M.I. ed i Presidenti di MotoClub; per il personale addetto a gare e manifestazioni, per i partecipanti a corsi di educazione stradale, per i partecipanti ai corsi teorici e pratici compresi negli elenchi comunicati dagli organizzatori di corsi e/o manifestazioni. I TESSERATI Sono assicurati tutti i Tesserati alla F.M.I. in possesso della tessera “Federale” o “Aderente”. Garanzie automatiche al tesseramento: – caso morte Euro 38.734,27 – diaria da ricovero Euro 77,00 (rischi da circolazione) con franchigia di gg. 3 per un massimo di 60 gg. – caso I.P. Euro 38.734,27 - franchigia assoluta 5% – Responsabilità Civile Terzi Euro 258.228,45 LICENZA TURISTICA – caso morte – diaria da ricovero Euro 51.645,69 Euro 77,00 con franchigia di gg. 3 per un massimo di 60 gg. – caso I.P. Euro 51.645,69 - franchigia assoluta 5% – rimborso spese mediche Euro 2.582,28 in Italia scoperto 10% minimo Euro 154,94; all’estero scoperto 10% minimo Euro 103,29 – Responsabilità Civile Terzi Euro 258.228,45 – traino del motoveicolo Euro 258,23 * valida nel viaggio di ritorno da attività mototuristiche regolarmente certificate. Estensioni speciali: – Rischio volo; – Perdita anno scolastico Euro 1.032,91; 207 – – – – – – Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore; Danno estetico; Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; Avvelenamenti; Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore; Garanzie di assistenza. LICENZA PROMOSPORT I possessori di Licenza Promosport avranno le seguenti garanzie assicurative: – caso morte Euro 103.291,38 – rimborso spese mediche Euro 15.493,71 in Italia scoperto 10% minimo Euro 154,94; all’estero scoperto 10% minimo Euro 103,29 – caso I.P. Euro 129.114,22 - franchigia assoluta 5% – Responsabilità Civile Terzi Euro 258.228,45 – diaria da ricovero Euro 100,00 con franchigia di 3 gg. per un massimo di 60 gg. Estensioni speciali: – Rischio volo; – Perdita anno scolastico Euro 1.032,91; – Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore; – Danno estetico; – Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; – Avvelenamenti; – Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore; – Garanzie di assistenza. CONDUTTORI (Piloti licenziati) I tesserati possessori di licenza, abilitati a partecipare a gare competitive in qualità di Pilota, sono in possesso delle seguenti garanzie assicurative: – caso morte Euro 103.291,38 – rimborso spese mediche Euro 20.658,28 - in italia scoperto 10% minimo Euro 154,94; all’estero 208 scoperto 10% minimo Euro 103,29 Euro 129.114,22 - franchigia assoluta 5% Euro 1.032.913,80 Euro 100,00 con franchigia di 3 giorni per un massimo di 60 giorni – caso I.P. – Responsabilità Civile Terzi – diaria da ricovero Estensioni speciali: – Rischio volo; – Perdita anno scolastico Euro 1.032,91; – Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore; – Danno estetico; – Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; – Avvelenamenti; – Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore; – Garanzie di assistenza. IL RIMBORSO SPESE MEDICHE Il rimborso spese mediche è indennizzato entro il limite della somma assicurata a questo titolo, l’Assicuratore rimborsa, dedotto uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 154,94, le spese sostenute, durante il ricovero, a seguito di infortunio e/o lesioni previste nelle tabelle allegate che comporti intervento chirurgico per: a) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento); b) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Rimborsa inoltre le spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e riabilitativi effettuati da medici, entro 90 giorni dalla dimissione dall’istituto di cura o dall’intervento chirurgico in day hospital. RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL’ESTERO In caso di infortunio e/o lesione prevista nelle tabelle allegate avvenuti 209 all’estero, entro il limite del 30% della somma assicurata, quale disponibilità unica per anno assicurativo e per persona, l’Assicuratore rimborsa, dedotto uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 103,29 per evento, le spese sostenute all’estero per: – onorari medici per visite specialistiche (con esclusione di quelle odontoiatriche ed ortodontistiche); – analisi ed esami diagnostici e di laboratorio; – cure mediche specialistiche ambulatoriali; – cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative; – spese per il trasporto sanitario con il limite massimo di Euro 516,46 La presente garanzia è prestata, a deroga di quanto precedentemente esposto, senza alcuna franchigia. COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI E TECNICI DIPENDENTI CONI E COLLABORATORI F.M.I PRESIDENTI DI MOTO CLUB E/O TEAM Risultano assicurati i dipendenti della CONI Servizi S.p.A. e dipendenti F.M.I., Collaboratori della struttura nazionale F.M.I. e dei Comitati Regionali F.M.I.. – caso morte – rimborso spese mediche Euro 154.937,07 Euro 15.493,71 in Italia scoperto 10% minimo Euro 154,94; all’estero scoperto 10% minimo Euro 103,29 Euro 154.937,07 - franchigia assoluta 5% Euro 1.032.913,80 Euro 77,00 con franchigia di 3 gg. per un massimo di 60 gg. – caso I.P. – Responsabilità Civile Terzi – diaria da ricovero Estensioni speciali: – Rischio volo; – Perdita anno scolastico Euro 1.032,91; – Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore; – Danno estetico; – Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; – Avvelenamenti; 210 – Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore; – Garanzie di assistenza. PERSONALE ADDETTO A GARE E MANIFESTAZIONI PARTECIPANTI A CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE PARTECIPANTI A CORSI TEORICI E PRATICI I soggetti compresi negli elenchi, comunicati di volta in volta in occasione di ogni gara, manifestazioni e/o corso teorico o pratico, organizzate dai Moto Club, Team, Case Associate e Organizzatori affiliati alla F.M.I., sono in possesso delle seguenti garanzie assicurative: – caso morte Euro 65.000,00 – rimborso spese mediche Euro 5.164,57 in Italia scoperto 10% minimo Euro 154,94; all’estero scoperto 10% minimo Euro 103,29 – caso I.P. Euro 65.000,00 - franchigia assoluta 5% – responsabilità civile terzi Euro 258.228,45 – diaria da ricovero Euro 77,00 con franchigia di 3 gg. per un massimo di 60 gg. La garanzia vale per il personale addetto a gare o manifestazioni, per i partecipanti ai corsi di educazione stradale o corsi teorici e pratici inerenti il motociclismo, organizzati sotto l’egida della F.M.I. e per gli eventi indennizzabili a termine di polizza verificatisi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto del Moto Club organizzatori delle gare, delle manifestazioni o dei corsi ivi inclusi gli eventuali viaggi di trasferimento anche con mezzi di proprietà o in uso ai singoli, resi necessari dall’espletamento delle mansioni predette. Per sottoscrivere queste coperture assicurative, il Motoclub organizzatore della gara e/o manifestazione o del corso teorico e/o pratico dovrà comunicare alla Spett.le F.M.I. a mezzo raccomandata e/o telefax Ufficio FMI Licenze e Infortuni, 06.3216.582 e/o e-mail Ufficio FMI Licenze e Infortuni: [email protected]. – i nominativi delle persone da assicurare; – la decorrenza e la durata del rischio; – avvenuto versamento del premio corrispettivo, copia bonifico bancario che attesti l’avvenuto pagamento del premio stabilito come segue: – fino a 30 partecipanti E 100,00; oltre i 30 partecipanti E 150,00. 211 – Il c/c bancario su cui effettuare il versamento è il seguente: N. 10102 – CAB 3309 – ABI 01005 – CIN U - Banca Nazionale del Lavoro – sportello C.O.N.I. – causale “Partecipanti Corsi” o “Personale addetto Gare o Manifestazioni”. TUTELA LEGALE E PERITALE Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti della Federazione Motociclistica Italiana, dei componenti organi amministrativi e tecnici della Federazione. L’Assicuratore assume a proprio carico con la stipulazione del presente contratto, in luogo dei Soggetti assicurati, gli oneri, le spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, le spese di transazione e soccombenza, per fatti inerenti all’attività esercitata e/o connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni e si riferisce ai seguenti casi: – la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purchè conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L’Assicuratore rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; – l’esercizio di pretese di risarcimento danni e persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; – resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli art.2392, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di responsabilità civile degli Assicurati – recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privata semprechè connessi all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/o Società di appartenenza. – l’Assicuratore rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale e amministrativa. 212 Massimali assicurati: L’assicurazione è prestata - per evento denunciato, senza limite per anno assicurativo – per un massimale di: F.M.I. Euro 25.822,84 Soggetti rientranti negli organi amministrativi e tecnici e Presidenti di Moto Club: Euro 25.822,84 per i soggetti A; Euro 10.329,14 per i presidenti di Moto Club; Euro 258.228,45 limite annuo complessivo. RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATIVA E DI CARICA I componenti organi amministrativi e tecnici sono inoltre in possesso della copertura R.C. Amministrativa e di Carica che li tiene indenni, per quanto questi siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di responsabilità civile patrimoniale, amministrativa, erariale e contabile, derivante all’Assicurato per le perdite patrimoniali non dolosamente cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni e dei poteri loro attribuiti dallo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana o con deliberazioni degli organi sociali del medesimo. Massimali assicurati: Presidenza, Presidenti Comitati Regionali, Delegati regionali, Organi di giustizia sportiva, Membri delle Commissioni, Segretario Generale, Gruppo Ufficiali Esecutivi e Gruppo Commissari Gara: Euro 1.549.370,70 per organo Membri del Consiglio Federale, Consiglieri Regionali, Presidenti di Moto Club, Team, Organizzatori, Scuderie e Case Associate ed i soggetti A non citati precedentemente: Euro 516.456,90 per organo GARANZIE DI ASSISTENZA (operative 24 ore su 24) I tesserati hanno inoltre diritto alle seguenti prestazioni di assistenza contattando la Centrale Operativa ai numeri: 213 N. Verde 800 275 771 (per chiamate dall’Italia) N. Fax 0039.02.2412.8245 N. 0039.02.2412.8274 (per chiamate dall’estero) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Informazioni Sanitarie Consigli Medici Informazioni Farmaceutiche Prenotazione centro specialistico Invio di un medico Recapito medicinali urgenti all’estero Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia Trasferimento in centri specializzati in Italia Rientro al domicilio seguito dimissione ospedaliera Ritiro campioni alla residenza a richiesta Informazioni cliniche sul paziente Rientro sanitario Concorso Spese soccorso in elicottero Prolungamento del soggiorno Familiare accanto Trasporto della salma Rientro anticipato in Italia Informazioni Burocratiche Traino veicolo Spese di sosta Rimpatrio motoveicolo Invio pezzi ricambio estero Anticipo spese di prima necessità all’estero Anticipo cauzione penale Perdita delle chiavi Spese rifacimento documenti Interprete all’estero MODELLO E 111 In caso di partecipazione ad una gara all’estero è necessario che i Conduttori richiedano alle ASL di appartenenza il modello E 111 che servirà nei Paesi dell’Unione Europea ad ottenere gratuitamente le prestazioni sanitarie in caso di Infortunio. Sono esentati da tale procedura coloro 214 che hanno ricevuto a domicilio dallo Stato la nuova “tessera europea di assicurazione malattia”. Nel caso in cui fosse comunque richiesto ad un Conduttore il pagamento di un qualsiasi servizio di assistenza sanitaria, è obbligatorio espletare tale onere in forma strettamente personale, per richiedere poi, previa presentazione della relativa fattura, il rimborso all’Assicuratore. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA PER CORSE E MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE (L. 24.12.1969 n. 990) Oggetto dell’assicurazione. La Società assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile dell’organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell’art. 3 della Legge, nell’art. 5 del Regolamento e nell’art. 9 del Codice della Strada. Pertanto, la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a gare o competizioni nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara. Esclusioni e rivalsa L’Assicurazione non è operante: – se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (regolamenti F.M.I.); – per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonchè, comunque, se il veicolo è monoposto; – se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore; – se il regolamento di gara non è approvato dalla F.M.I. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Con riferimento all’articolo dodici, sono escluse le lesioni personali per gli Uf215 ficiali di Gara aderenti all’organizzazione di gare e i singoli componenti i Comitati Organizzatori delle competizioni motociclistiche. Validità e sfera di applicazione L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento di gara. Durata del contratto Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato, nonchè delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara. Premio L’importo dovuto alla Società assicuratrice dall’organizzatore (Moto Club e/o Organizzatori in possesso della relativa licenza) per la copertura assicurativa della manifestazione è indicato nell’apposita tabella sezione premi rispetto la specialità di gara e le caratteristiche della manifestazione (internazionale, nazionale o territoriale). Il premio è unico indipendente dal numero di partecipanti alla manifestazione e alle cilindrate interessate. Qualora la manifestazione venga annullata prima delle verifiche e/o delle prove ufficiali (se previste), la Società rimborsa il premio anticipato. In caso di interruzione a manifestazione iniziata, il premio è dovuto per intero. SCHEDA PREMI R.C. GARE MOTOCICLISTICHE Gare Velocità in impianti fissi a carattere permanente gare internazionali gare nazionali gare territoriali Euro Euro Euro 2.169,12 1.601,02 1.394,43 Gare Velocità su pista piana o sopraelevata, Speedway etc. gare internazionali Euro gare nazionali Euro 516,46 361,52 Gare Ciclomotori, Scooter e Minimoto, accelerazione etc. gare internazionali Euro gare nazionali Euro gare territoriali Euro 464,81 309,87 206,58 216 Gare Velocità in salita su percorso stradale gare nazionali Euro 671,39 Gare Velocità in salita su fuoristrada gare nazionali gare territoriali Euro Euro 516,46 309,87 Gare di Motocross, Supercross, Supermoto, Sidecar cross, Quad Cross, Motoslitte, etc. gare internazionali Euro 723,04 gare nazionali Euro 516,46 gare territoriali Euro 206,58 Gare Motorally, Enduro, Hard Race, Raid Marathon, Baya, etc. gare internazionali Euro gare nazionali Euro gare territoriali Euro 568,10 413,17 258,23 Gare Trial gare internazionali gare nazionali gare territoriali 413,17 309,87 206,58 Euro Euro Euro Motoraduni, Motoraid, Motoconcentrazioni, Mototour, Motovacanze, Motoraid Storici, Motoconcentrazioni Storiche, Gimkane, Motocavalcate gare internazionali Euro 258,23 gare nazionali Euro 206,58 gare territoriali Euro 154,94 Rievocazioni storiche, Manifestazioni di gran fondo gare nazionali gare nazionali gare territoriali Euro Euro Euro 258,23 206,58 154,94 Minicross, Minienduro, Minitrial, Trial indoor gara internazionale gare nazionali gare territoriali Euro Euro Euro 413,17 309,87 206,58 217 Attività territoriali minori, gare Country, gare sociali, Mountain Trial, esibizioni trial Euro 129,11 La richiesta di copertura assicurativa di competizione o manifestazione motociclistica va inviata alla Spett.le Taverna Sviluppo S.r.l., Piazza di Pietra, 26 00186 ROMA con apposito modulo pubblicato di seguito, debitamente compilato, timbrato e firmato o inviato via fax al n. 06/6793848 almeno 30 giorni prima della manifestazione a cui va allegata copia c/c postale n. 43773449 intestato: Taverna Sviluppo S.r.l. – causale “R.C. Gare FMI” oppure bonifico bancario presso Banco Posta – c/c n. 000043773449 – ABI 07601 – CAB 01400 – CIN R – NAZ. IT – CHECK 70. 218 Modulo di “Richiesta di copertura assicurativa di competizione o manifestazione motociclistica” - Richiesta di adesione alla Polizza Convenzione n. 9194/ “N” Spett.le Taverna Sviluppo S.r.l. Piazza di Pietra, 26 - 00186 ROMA Moto Club/organizzatore: ........................................................................................................................................ Indirizzo: Via/Piazza n. ............................................. civ. ............ C.A.P. ............... Città ......................................... Codice Fiscale o Partita I.V.A.: ................................................................................................................................. TIPO DI MANIFESTAZIONE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Velocità in impianti fissi a carattere permanente Velocità su pista piana o sopraelevata Speedway ShortTrack Ciclomotori Scooter Minimoto Gare di accelerazione Velocità in salita su percorso stradale Velocità in salita su fuoristrada Motocross, Supercross Supermoto Sidecar Cross Quad Cross Motorally Enduro, Hard Race Raid Marathon Trial Motoraduni Motoraid Motoconcentrazioni Mototour Motoraid Storici Motoconcentrazioni storiche Gimkane, Motocavalcate Rievocazioni Storiche Manifestazioni di Gran Fondo Minicross Minienduro Trial Indoor, Minitrial Attività territoriali minori, Gare Country Gare sociali, Mountain Trial, Esibizioni Trial CARATTERE DELLA MANIFESTAZIONE: Internazionale Nazionale Dirt Track Motoslitte Baja Motovacanze Territoriale DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: ............................................................................................................ UBICAZIONE:............................................................................................................................................................ DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO: INIZIO OPERAZIONI PRELIMINARI: INIZIO PROVE UFFICIALI: INIZIO BATTERIE DI QUALIFICAZIONE: INIZIO GARA: FINE GARA: Orario ................... Orario ................... Orario ................... Orario ................... Orario ................... Giorno ................... Giorno ................... Giorno ................... Giorno ................... Giorno ................... IMPORTO DEL PREMIO VERSATO CORRISPONDENTE A :........................................................................................... Allegare copia c/c postale n. 43773449 intestato: Taverna Sviluppo S.r.l. - causale “R.C. Gare F.M.I.” oppure Bonifico Bancario presso Banco Posta - c/c n.000043773449 - ABI 07601 - CAB 01400 - CIN R - NAZ. IT - CHECK 70 MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE ASSICURATO: 3.098.741,39 UNICO. NUMERO TELEFONICO E DI FAX DELL’INCARICATO DELL’ORGANIZZAZIONE Sig.: ....................................................... Tel.: ................................................ Fax: ................................................ Timbro e Firma Spazio riservato al broker: RILASCIAMO POLIZZA CERTIFICATO NR ......................................................................................................................................... N.B.: Il presente modulo, debitamente compilato, timbrato e Firmato, deve essere inviato via fax allo 06.6793848 o spedito alla Taverna Sviluppo S.r.l.. P.zza di Pietra, n. 26 - 00186 ROMA, almeno 30 giorni prima della manifestazione. 219 DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali) In relazione all’Informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs 196/2003, prendo atto che l’esecuzione di tutte le operazioni di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – salvo quelle indicate in riquadro nell’Informativa – può richiedere la comunicazione dei miei dati personali ed il relativo trattamento, a Soggetti appartenenti alle categorie di seguito specificate, che possono essere ubicati anche all’Estero (ambito UE e extra UE), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori; - Agenti, Subagenti e Procuratori assicurativi; - Professionisti in genere che possono svolgere servizi assicurativi, quali, ad es.: Avvocati, Notai, Periti, Consulenti, Risk Manager, ecc.; - Società di brokeraggio, anche appartenenti al Gruppo A.D. Taverna S.p.A.; - Società che gestiscono reti informatiche; - Società che effettuano l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati forniti dai Clienti, contenuti in documenti o supporti informatici, per redazione di testi, capitolati, convenzioni, ecc.; - Società preposte al controllo delle frodi ed alla rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza. I soggetti e le società di cui sopra svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra il broker e la Clientela. Pertanto preso atto dell’Informativa che mi/ci è stata fornita ai sensi del Codice del vigente Codice di Privacy: 1.) dati comuni e identificativi do/diamo il consenso nego/neghiamo il consenso alle predette comunicazioni ed al correlato trattamento. Sono/siamo consapevole/li che, in mancanza del mio/nostro consenso, il Broker si troverà a non poter dar corso alle operazioni e servizi, salvo quelli indicati nel riquadro evidenziato nell’Informativa. Data, .................... Firma/e .......................................... 2.) dati sensibili e giudiziari per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti dal Broker per l’esecuzione di operazioni e contratti indicati nel testo dell’Informativa (ad esempio, dati relativi alla salute) e, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione e/o dai contratti da me/noi richiesti, do/diamo il consenso nego/neghiamo il consenso l’interessato/gli interessati .......................................... .......................................... Data, .................... Firma/e .......................................... .......................................... 220 NOTE 221 NOTE 222 NOTE 223 NOTE 224